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1 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL’ARPA (Testo approvato con Determinazione n. 208 del 08/05/2009)

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL’ARPA · 2013-08-30 · sede dell'ARPA Umbria secondo le modalità definite con proprio regolamento. 3. Il Presidente del Consiglio di indirizzo

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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

DELL’ARPA

(Testo approvato con Determinazione n. 208 del 08/05/2009)

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INDICE TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art.1: Natura giuridica e sede dell’ARPA ............................................................................. 4 Art.2: Funzioni e potestà organizzativa ............................................................................... 4 TITOLO II: ORGANI E LORO RAPPORTI Art.3: Organi dell’ARPA ..................................................................................................... 4 Art.4: Direttore Generale ................................................................................................... 5 Art.5: Collegio dei Revisori ................................................................................................ 5 Art.6: Rapporti tra gli Organi ............................................................................................. 5 TITOLO III: PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ Art.7: Strumenti della programmazione .............................................................................. 6 Art.8: Iter procedurale degli strumenti di programmazione ................................................... 6 TITOLO IV: FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA TUTELA AMBIENTALE Art.9: Consiglio di indirizzo ................................................................................................ 7 TITOLO V: TIPOLOGIA E GESTIONE DEGLI ATTI Art.10: Tipologia e adozione degli atti ................................................................................ 7 Art.11: Albo dell’ARPA ....................................................................................................... 8 Art.12: Controllo, pubblicità ed efficacia degli atti ................................................................ 8 TITOLO VI: COORDINAMENTO TECNICO DELLE ATTIVITA’ DELL’ARPA Art.13: Composizione del Comitato Tecnico di Coordinamento .............................................. 8 Art.14: Compiti del CTC .................................................................................................... 9 Art.15: Funzionamento del CTC ......................................................................................... 9 Art.16: Conferenza di produzione ....................................................................................... 9 TITOLO VII: PRINCIPI E ARTICOLAZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO Art.17: Criteri di definizione e verifica dell’assetto organizzativo ............................................ 9 Art.18: Articolazione dell’assetto organizzativo .................................................................. 10 Art.19: Direzione Generale .............................................................................................. 10 Art.20: Comitato di Direzione ........................................................................................... 11 Art.21: Dipartimenti Provinciali ........................................................................................ 11 Art.22: Direttori dei Dipartimenti Provinciali ...................................................................... 11 Art.23: Tipologia delle strutture ....................................................................................... 12

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Art.24: Unità Operativa ................................................................................................... 12 Art.25: Sezione............................................................................................................... 13 Art.26: Servizio .............................................................................................................. 13 Art.27: Posizioni e livelli dell’organizzazione ...................................................................... 13 TITOLO VIII: DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE Art.28: Qualifica dirigenziale ............................................................................................ 14 Art.29: Accesso alla qualifica dirigenziale di ruolo .............................................................. 15 Art.30: Competenze e responsabilità della Dirigenza .......................................................... 15 Art.31: Attribuzioni specifiche dei Dirigenti di Unità Operativa............................................. 15 Art.32: Attribuzioni specifiche dei Dirigenti Responsabili di Sezione di coordinamento / Dirigenti con funzioni di riferimento di sito............................................................. 16 Art.33: Attribuzioni specifiche dei Dirigenti di Sezione ........................................................ 16 Art.34: Attribuzioni specifiche dei Dirigenti con incarichi di esperto e professionale............... 17 Art.35: Attribuzioni specifiche del Dirigente ex L. 251/2000 ................................................ 17 Art.36: Graduazione delle posizioni dirigenziali .................................................................. 17 Art.37: Incarichi di coordinamento e di funzione di riferimento di sito ................................. 17 Art.38: Incarichi di funzione dirigenziale ........................................................................... 18 Art.39: Valutazione dei Dirigenti....................................................................................... 18 Art.40: Graduazione delle responsabilità non dirigenziali .................................................... 19 Art.41: Attribuzioni, conferimento e valutazione dell’incarico ai Responsabili di Servizio ........ 19 Art.42: Relazioni sindacali ............................................................................................... 19 Art.43: Pari Opportunità .................................................................................................. 20 TITOLO IX: DOTAZIONE ORGANICA E MODALITA’ DI RECLUTAMENTO Art.44: Dotazione organica dell’ARPA e sue modificazioni ................................................... 20 Art.45: Reclutamento del personale ................................................................................. 20 Art.46: Ricorso alla mobilità ............................................................................................. 21 Art.47: Comando del personale ........................................................................................ 21 Art.48: Conferimento borse di studio ................................................................................ 21 Art.49: Frequenza volontaria ........................................................................................... 21 Art.50: Limite all’assunzione di incarichi esterni per il personale dell’ARPA ........................... 21 Art.51: Allegati al Regolamento ....................................................................................... 21

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TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Natura giuridica e sede dell'ARPA)

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della regione dell'Umbria (di seguito, per brevità, denominata ARPA) istituita e disciplinata con legge regionale 6 marzo 1998 n. 9 (di seguito legge istitutiva) e successive modifiche ed integrazioni, è Ente di diritto pubblico assimilabile ad ente strumentale della Regione dell'Umbria.

2. L'ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia amministrativa, contabile e tecnica sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dalla legge istitutiva.

3. L'ARPA ha sede nel capoluogo della regione.

Articolo 2 (Funzioni e potestà organizzativa)

1. L'ARPA è preposta all'esercizio delle funzioni tecniche di prevenzione collettiva e di controllo ambientale, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo ambientale.

2. In applicazione del principio di autonomia amministrativa, l'ARPA si dota del presente regolamento di organizzazione il quale, ai sensi del comma 3, art. 7 della legge istitutiva, ne disciplina l'assetto ed il funzionamento, con particolare riferimento a:

a) Organi e loro rapporti;

b) Programmazione dell'attività;

c) Funzione di coordinamento della prevenzione della tutela ambientale;

d) Tipologia e gestione degli atti;

e) Coordinamento tecnico delle attività;

f) Principi e assetto organizzativo;

g) Disposizioni concernenti il personale;

h) Dotazione organica e modalità di reclutamento;

i) Norme di contabilità e altri strumenti di gestione economico-finanziaria.

TITOLO II

ORGANI E LORO RAPPORTI

Articolo 3 (Organi dell’ARPA)

1. Secondo il disposto dell’art. 6 della legge istitutiva, sono organi istituzionali dell'ARPA:

a) il Direttore Generale;

b) il Collegio dei Revisori.

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Articolo 4 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza dell'ARPA ed adotta tutti gli atti ritenuti necessari a garantirne la corretta gestione.

2. Il Direttore Generale esercita le attribuzioni e le funzioni previste all'art. 7 della legge istitutiva garantendo l’attuazione del mandato affidato all’ARPA dalla Regione in base al disposto del comma 3, art. 1 della stessa legge. In particolare, oltre a quanto esplicitato dalla legge istitutiva, provvede a:

a) nominare i Direttori di Dipartimento ed assegnare loro le dotazioni organiche e finanziarie;

b) definire l’assetto organizzativo dell’ARPA su proposta dei Direttori di Dipartimento per quanto di loro competenza e provvedere alla nomina dei responsabili delle strutture dirigenziali abilitati, sulla base di assegnati obiettivi e risorse, a provvedere direttamente con propri atti dispositivi su definiti oggetti di rilevanza istituzionale;

c) delegare, ove lo reputi necessario, proprie funzioni o determinati compiti ai dirigenti, attribuendo loro i connessi poteri e responsabilità anche nei confronti di terzi;

d) assicurare la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti attraverso la costituzione di un nucleo di valutazione;

e) promuovere l’innovazione tecnico-scientifica, la razionalizzazione dei processi organizzativi ed un costante miglioramento qualitativo delle strutture dell’ARPA, perseguendo inoltre la massima integrazione dei livelli centrale e periferici ed assicurando la verifica della qualità dei servizi prestati;

f) curare i rapporti con le pubbliche istituzioni e con i soggetti portatori di interessi collettivi, al fine di sviluppare il più ampio coordinamento degli interventi in campo ambientale;

g) promuovere presso l’opinione pubblica l’immagine e l’identità dell’ARPA curando di diffonderne la massima conoscenza delle finalità istituzionali e dei risultati conseguiti nella gestione;

h) promuovere lo sviluppo e la verifica del “Sistema Gestione Qualità e Ambiente” per l’ARPA;

i) esercitare ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente Regolamento.

Articolo 5 (Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è organo interno di vigilanza ed esercita funzioni di controllo e verifica sull'attività amministrativa e contabile dell'ARPA con riferimento a quanto previsto nel Regolamento di contabilità di seguito allegato, al numero 2, quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 6 (Rapporti tra gli Organi)

1. Il Presidente del Collegio dei Revisori rappresenta il Collegio stesso nei rapporti con il Direttore Generale, nonché con gli Enti e le Istituzioni.

2. Il Direttore Generale fornisce al Collegio dei Revisori i provvedimenti adottati, le informazioni, la documentazione ed i chiarimenti su temi di specifico interesse, ove richiesti in quanto utili all'espletamento dei compiti dello stesso Collegio.

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3. Il Direttore Generale e i Dirigenti possono chiedere di essere sentiti dal Collegio in riferimento a problematiche di carattere particolare.

4. Salvo quanto specificamente previsto dal Regolamento di contabilità, le richieste di parere formulate dal Direttore Generale in ordine agli atti da adottarsi sono esaminate dall'Organo collegiale entro il termine di trenta giorni e, comunque, nella prima riunione utile del Collegio stesso.

5. Qualora, dalle verifiche e dai controlli effettuati, risultino irregolarità, il Collegio le riferisce al Direttore Generale il quale provvede in merito.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’

Articolo 7 (Strumenti della programmazione)

1. Gli strumenti di programmazione dell’attività di ARPA sono costituiti da:

a) Programma triennale di attività;

b) Piano annuale di attività.

Articolo 8 (Iter procedurale degli strumenti di programmazione)

1. Sulla base degli obiettivi e dei criteri generali per l’attività complessiva dell’ARPA definiti dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, con atto di programmazione avente validità triennale ai sensi del comma 3, art.1 della legge istitutiva, il Direttore Generale approva il Programma triennale di attività dell’Agenzia nel quale vengono individuati gli orientamenti e le priorità d’intervento nel medio-lungo periodo. Il Programma triennale di attività di ARPA viene trasmesso per opportuna conoscenza alla Giunta Regionale.

2. Il piano annuale definisce, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e degli obiettivi di medio-lungo periodo individuati nel Programma triennale, l’attività tecnica e gestionale di ARPA per l’annno di riferimento. Il piano, adottato dal Direttore Generale contestualmente al bilancio preventivo economico e sottoposto preventivamente al parere del CTC e del Consiglio d’Indirizzo, viene inviato alla Giunta Regionale per l’approvazione.

3. Le strutture dell’Agenzia predispongono successivamente, anche attraverso strumenti informatici, la programmazione operativa delle attività, definendone le relative risorse umane, strumentali ed economiche.

4. Gli strumenti di programmazione costituiscono la prima fase del Ciclo di Programmazione e Controllo da implementare a livello agenziale.

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TITOLO IV FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE

E DELLA TUTELA AMBIENTALE

Articolo 9 (Consiglio di indirizzo)

1. Lo sviluppo coordinato delle azioni di prevenzione e tutela ambientale messe in atto dai soggetti istituzionali in ambito regionale è assicurato dal Consiglio di indirizzo, a norma dell’art. 5 della legge istitutiva e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Consiglio di indirizzo dell'ARPA, per l'esercizio delle funzioni attribuitegli, si riunisce presso la sede dell'ARPA Umbria secondo le modalità definite con proprio regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio di indirizzo rappresenta il Consiglio stesso nei rapporti con il Direttore Generale, nonché con gli Enti e le Istituzioni.

4. Al Consiglio di indirizzo il Direttore Generale trasmette gli atti di programmazione dell'ARPA e la relazione annuale sulle attività svolte.

5. Alle riunioni del Consiglio di indirizzo partecipano, se richiesto dal Presidente, il Direttore Generale ed altri dirigenti i quali forniscono ogni utile informazione sullo sviluppo dell'attività, sui rapporti con gli Enti e sulle strategie dell'ARPA.

6. Il Direttore Generale può altresì richiedere al Presidente incontri con il Consiglio di indirizzo al fine di promuovere iniziative di coordinamento nelle modalità di fruizione da parte degli Enti delle prestazioni dell'ARPA.

TITOLO V TIPOLOGIA E GESTIONE DEGLI ATTI

Articolo 10 (Tipologia e adozione degli atti)

1. Gli atti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Generale dalla vigente normativa sono denominati "Determinazioni"; gli atti dei Direttori di Dipartimento e degli altri Dirigenti, espressi nell'ambito della propria autonomia amministrativa, di spesa ed organizzativa, sono denominati "Determinazioni Dirigenziali". Ambedue vengono numerati annualmente in ordine progressivo e raccolti nell’archivio centrale nel "Registro delle determinazioni".

2. Il Direttore Generale, acquisiti dal Comitato Tecnico di Coordinamento i pareri previsti alle lett. a) c) ed e), comma 3, art.7 della legge istitutiva, può motivatamente assumere i relativi provvedimenti in difformità agli stessi.

3. Gli atti amministrativi di indirizzo e di controllo, propri del Direttore Generale, sono denominati "Direttive".

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Articolo 11 (Albo dell'ARPA)

1. Presso la sede legale dell'ARPA è istituito l'Albo dell'ARPA Umbria per la pubblicazione degli atti.

Articolo 12 (Controllo, pubblicità ed efficacia degli atti)

1. Le Determinazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo dell'ARPA nella sede della medesima, per quindici giorni consecutivi.

2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge istitutiva, i seguenti atti, redatti nei tempi e nei modi definiti dal presente Regolamento:

a) piano annuale di attività;

b) bilancio preventivo economico;

c) bilancio di esercizio;

d) regolamento di organizzazione, secondo le prescrizioni dell’art.7, lett.c) comma 3) ed art.13, comma 1ter) della legge istitutiva e successive integrazioni e modifiche.

3. Il Direttore Generale trasmette alla Giunta Regionale, per opportuna informazione, anche gli atti attinenti:

a) programma triennale;

b) attuazione dei contratti collettivi di lavoro.

4. Le determinazioni non soggette all'approvazione diventano esecutive all'atto della loro adozione.

5. Le determinazioni da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale, diventano esecutive decorso il termine di 40 giorni dal ricevimento degli atti, anche in forma di silenzio-assenso.

TITOLO VI COORDINAMENTO TECNICO DELLE ATTIVITA’ DELL’ARPA

Articolo 13 (Composizione del Comitato Tecnico di Coordinamento)

1. Il Comitato tecnico di coordinamento, in breve definito CTC, istituito ai sensi dell’art. 11 della legge istitutiva, è composto, con riferimento alle strutture ed incarichi individuati nell’Assetto organizzativo dell’ARPA di cui all’art. 18 del presente Regolamento, da:

a) Direttore Generale,

b) Direttori di Dipartimento,

c) Direttore Tecnico,

d) Direttore Amministrativo,

e) Direttore Laboratorio Multisito,

f) Responsabile Garanzia Qualità,

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g) Un responsabile di sezione in rappresentanza delle strutture territoriali,

h) Dirigente ex lege 251/2000.

2. Al Comitato tecnico di coordinamento possono presenziare, su invito del Direttore Generale, i Responsabili di struttura competenti per le materie poste in trattazione.

3. Al Comitato tecnico di coordinamento, ove necessario, sono invitati a partecipare i responsabili di Dipartimento di Prevenzione delle Aziende U.S.L. e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, a norma del comma 3, art.11 della legge istitutiva.

Articolo 14

(Compiti del CTC)

1. Il Comitato tecnico di coordinamento provvede, oltre a quanto stabilito al comma 3, art.11 della legge istitutiva, a supportare il Direttore Generale:

a) nell'individuazione delle politiche di indirizzo generale;

b) nella definizione e nel coordinamento dell'attività tecnica di supporto e consulenza agli Enti prestata dall'ARPA;

c) nel riesame del sistema Gestione Qualità e Ambiente e nella valutazione della sua congruità e della sua efficacia al raggiungimento degli obiettivi generali.

Articolo 15 (Funzionamento del CTC)

1. Il Comitato tecnico di coordinamento è presieduto dal Direttore Generale che lo convoca ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero lo richieda la maggioranza dei suoi componenti e comunque almeno tre volte l'anno.

2. Le sedute vengono verbalizzate da un funzionario, facente funzioni di segretario, allo scopo incaricato in via generale dal Presidente; tale funzionario provvede altresì alla raccolta e conservazione degli atti.

Articolo 16

(Conferenza di produzione)

1. ARPA indice due volte per ogni mandato una Conferenza di produzione nella quale rappresentare ai vari soggetti portatori di interesse, pubblici e privati, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e indirizzi dettati dalla Giunta Regionale.

TITOLO VII PRINCIPI E ARTICOLAZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO

Articolo 17 (Criteri di definizione e verifica dell'assetto organizzativo)

1. L'assetto organizzativo si ispira ai seguenti principi:

a) integrazione delle strutture;

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b) programmazione operativa condivisa;

c) responsabilizzazione dei dirigenti, loro orientamento ai risultati e all'utente;

d) autonomia gestionale dei Dipartimenti provinciali e delle altre strutture in cui si articola l'ARPA;

e) ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane assegnate e integrazione delle competenze;

f) orientamento alla qualità dei processi.

2. L'assetto organizzativo è soggetto a verifica periodica da parte del Direttore Generale il quale, ove necessario, in particolare a fronte di assegnazione di ulteriori competenze all’ARPA, provvede al suo adeguamento.

3. In materia di assetto organizzativo il Direttore Generale assicura l'adeguata partecipazione degli operatori e si conforma alle disposizioni normative per ciò che concerne la partecipazione sindacale.

Articolo 18

(Articolazione dell'assetto organizzativo)

1. L'ARPA si articola, a norma del comma 2 dell’art.6 della legge istitutiva, in:

a) Direzione Generale;

b) Dipartimento Provinciale di Perugia;

c) Dipartimento Provinciale di Terni.

2. L’Assetto Organizzativo dell’ARPA, a livello centrale e periferico, è definito all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, con riferimento alle componenti e relative funzioni in esso previste.

Articolo 19 (Direzione Generale)

1. La struttura della Direzione Generale è posta sotto la diretta responsabilità del Direttore Generale che supporta per l’espletamento dei compiti conferitigli dalla L.R. 9/98, come dettagliati all’art. 4. del presente Regolamento, assicurando altresì:

a) l’indirizzo, il coordinamento e la verifica dell’operatività demandata ai dipartimenti

provinciali ed al Laboratorio Multisito, lo sviluppo del Sistema Informativo ed il coordinamento dei sistemi Qualità e Ambiente, Sicurezza, Formazione;

b) la produzione e la diffusione dell’informazione, il flusso informativo dei dati ambientali in ambito agenziale, regionale, nazionale, curando altresì i rapporti con Enti ed Istituzioni e strutture di ricerca impegnate su tematiche ambientali;

c) il coordinamento dei processi di supporto relativamente alle attività di gestione delle risorse umane, economiche e patrimoniali nonché di supporto alla gestione giuridica, amministrativa e contabile delle attività dipartimentali.

2. In relazione alle esigenze di supporto al Direttore Generale è istituita la segreteria particolare, alla quale compete esclusivamente l’espletamento delle attività inerenti alle funzioni attribuite al Direttore stesso. La segreteria particolare è costituita da una sola unità, alla cui copertura si

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provvede, con un incarico affidato a un dipendente, appartenente a categoria non superiore alla D, scelto tra il personale di ruolo dell’Agenzia o comandato da altre pubbliche amministrazioni, ovvero anche tra persone estranee all’amministrazione. In questo ultimo caso, il rapporto di lavoro viene costituito, su proposta dello stesso Direttore Generale, con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata massima di cinque anni e comunque non oltre la durata dell’incarico del Direttore Generale, in favore di soggetti in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere; il relativo trattamento economico dovrà essere commisurato a quanto sopra previsto.

Articolo 20

(Comitato di Direzione)

1. Il Comitato di Direzione è istituito presso la Direzione Generale ed è composto dai Direttori dei Dipartimenti Provinciali di Terni e Perugia, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Tecnico e dal Direttore del Laboratorio multisito.

2. Supporta il Direttore Generale con attività consultive e di proposta, per la programmazione, la valutazione e l’elaborazione anche dei piani di attività dell’Agenzia, nonché per la definizione di proposte operative per tematiche rilevanti.

3. Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale ed è convocato dallo stesso con la frequenza necessaria all’espletamento delle funzioni attribuite.

Articolo 21 (Dipartimenti Provinciali)

1. I Dipartimenti provinciali svolgono le attività di valutazione tecnico-scientifica, di controllo e vigilanza sul territorio, indicati al comma 2, art. 10 della legge istitutiva, con riferimento ai più generali compiti individuati per l’ARPA dall’art. 2 della medesima legge, anche a supporto delle funzioni degli Enti locali e delle Aziende U.S.L. presenti nel territorio di riferimento.

2. La responsabilità dei Dipartimenti provinciali è affidata ai Direttori dipartimentali nominati dal Direttore Generale a norma del comma 4, art. 10 della legge istitutiva.

3. I Dipartimenti provinciali, nel rispetto delle procedure derivanti dall’unitarietà giuridico-amministrativa dell’ARPA, godono di autonomia gestionale tecnica e finanziaria per la realizzazione dei programmi di competenza, nei limiti delle risorse assegnate e delle direttive impartite dal Direttore Generale.

Articolo 22 (Direttori dei Dipartimenti Provinciali)

1. Il Direttore di Dipartimento Provinciale è responsabile della realizzazione del programma annuale di attività, nonché della gestione delle risorse umane e finanziarie attribuite al Dipartimento che dirige ed in particolare, attraverso il conferimento degli obiettivi e dei budget alle articolazioni funzionali della propria struttura, assicura sul territorio di competenza:

a) il rispetto dei livelli quali-quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dal Dipartimento in relazione ai mezzi tecnici e finanziari di cui dispone;

b) la vigilanza sul rispetto delle norme e delle disposizioni delle autorità competenti in campo ambientale, proponendo le eventuali misure cautelari e di comunicazione del rischio;

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c) l’esercizio integrato e coordinato delle rispettive funzioni con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L..

2. Il Direttore di Dipartimento, oltre a dare attuazione alle disposizioni del Direttore Generale:

a) mantiene i rapporti ed intraprende le opportune forme di consultazione con i rappresentanti delle istituzioni locali e con tutti i soggetti portatori di interessi collettivi che operano in ambito provinciale, al fine di raggiungere un costante aggiornamento sulle generali esigenze di prevenzione e controllo ovvero recepire proposte operative per il conseguimento dei propri fini d’istituto;

b) propone al Direttore Generale le modifiche delle strutture dipartimentali che si rendano necessarie per mutate esigenze di organizzazione;

c) esercita ogni altro potere conferito dal Direttore Generale in relazione alle esigenze di amministrazione dell’ARPA.

3. Il Direttore Generale dispone alla fine di ogni anno la verifica dei risultati raggiunti dal Direttore di Dipartimento Provinciale in relazione ai compiti attribuiti ed alle risorse assegnate per l’attuazione dei programmi.

4. L’incarico di Direttore di Dipartimento può essere revocato con provvedimento motivato dal Direttore Generale che lo ha conferito.

Articolo 23 (Tipologia delle strutture)

1. Le strutture della Direzione Generale e dei Dipartimenti Provinciali con cui si definisce l’assetto organizzativo e le relative funzioni di responsabilità dirigenziale o di livello immediatamente inferiore, sono individuate con riferimento alla rilevanza, complessità e specificità delle attribuzioni di ciascuna e appartengono alle tipologie di seguito indicate e descritte:

a) Unità operativa,

b) Sezione,

c) Servizio.

2. Le attribuzioni ed i compiti delle strutture indicate al comma precedente risultano declarate nell’Assetto organizzativo.

Articolo 24 (Unità Operativa)

1. L’Unità Operativa è una articolazione funzionale della Direzione Generale caratterizzata da elevata complessità della struttura, cui è attribuita una pluralità di competenze definite in ambito tecnico o amministrativo, dotata di autonomia gestionale e finanziaria nei limiti delle risorse assegnate e nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Direttore Generale.

2. L’Unità Operativa è articolata in Sezioni.

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Articolo 25

(Sezione)

1. La Sezione è struttura cui è attribuita specifica competenza definita sul piano tematico o funzionale, con valenza tecnica o amministrativa; è dotata di autonomia gestionale ed economica nei limiti delle risorse assegnate e nel rispetto delle direttive impartite dal responsabile della struttura sovraordinata.

2. Le Sezioni che non sono ricomprese nelle Unità Operative costituiscono articolazione diretta della Direzione Generale e dei Dipartimenti secondo quanto previsto nell’allegato 1 al presente Regolamento.

3. La Sezione, con esclusivo riferimento all’operatività che deve assicurare ed all’impiego delle relative professionalità, è suddivisa in settori di attività strumentali all’esercizio delle competenze attribuitegli, ovvero in ambiti territoriali – distretti, funzionali alla omogenea distribuzione nell’area geografica di competenza dei tecnici addetti alla vigilanza e controllo.

4. La Sezione di coordinamento è struttura cui è attribuita una funzione complessiva di interlocutore nei confronti del Direttore Generale, del Direttore del Dipartimento e del Direttore dell’Unità Operativa Laboratorio Multisito.

Articolo 26 (Servizio)

1. Il Servizio è una struttura a carattere specialistico cui vengono attribuite funzioni di generale interesse a supporto ovvero strumentali a quelle di altre strutture. Trattasi in particolare rispettivamente di funzioni amministrative, gestionali o relazionali, di consulenza professionale o sviluppo tecnologico.

2. Il Servizio individuato nell’Assetto organizzativo è dotato di autonomia operativa nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile della struttura sovraordinata.

Articolo 27 (Posizioni e livelli dell’organizzazione)

1. Le posizioni di responsabilità delle componenti strutturate e non strutturate dell’organizzazione, nonché i livelli del personale idoneo a ricoprirle, sono definite come segue:

a) Posizioni attribuite a personale con qualifica dirigenziale:

- Direttore dell’Unità Operativa Tecnica, Amministrativa e del Laboratorio Multisito, Direttore del Dipartimento;

- Dirigente - responsabile di Sezione, al quale possono essere affidate anche funzioni di coordinamento o di riferimento di sito

- Dirigente - responsabile di incarico professionale o di alta specializzazione;

- Dirigente ex L.251/2000.

b) Posizioni attribuite a personale con qualifica massima del comparto

- Responsabile di Servizio.

2. Gli incarichi di strutture complesse, di strutture semplici ed ex L. 251/2000, anche in armonia con il C.C.N.L. della Dirigenza, non possono essere conferiti a dirigenti con rapporto di lavoro part-time. Parimenti, per il comparto, gli incarichi di posizione organizzativa, trattandosi di

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posizioni di lavoro di particolare responsabilità, non possono essere conferiti a dipendenti con rapporto di lavoro a part-time.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

Articolo 28 (Posizioni dirigenziali)

1. La dirigenza è ordinata ai sensi delle vigenti norme contrattuali in un’unica posizione dirigenziale suddivisa in ruoli professionale, tecnico, amministrativo e sanitario ed è impiegata secondo criteri di omogeneità di funzioni e graduazione delle responsabilità.

2. Al personale appartenente alla qualifica dirigenziale il Direttore Generale, in base alle disposizioni contrattuali e del presente Regolamento, affida le responsabilità connesse alle posizioni di seguito individuate;

3. Il Direttore Generale, al momento del conferimento dell’incarico dirigenziale, sentiti i Direttori di Dipartimento e delle Unità Operative, per quanto di competenza, provvede altresì alla individuazione del dirigente cui saranno attribuite le funzioni vicarie in caso di assenza del titolare delle medesime.

4. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti sono:

a) Incarico di direzione di struttura complessa: Dirigente di Unità Operativa;

b) Incarico di Direzione di struttura semplice: Dirigente di sezione o di sezione di coordinamento;

c) Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione;

d) Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di 5 anni di attività;

e) Incarico di direzione ex L. 251/2000.

5. Per struttura si intende l’articolazione interna alla quale è attribuita con l’atto aziendale la responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie:

a) per Strutture Complesse si intendono quelle Strutture di Unità Operative che l’azienda ha individuato per processi organizzativi integrati e all’interno delle quali possono essere inserite articolazioni in Strutture Semplici alle quali non compete la negoziazione del budget;

b) per strutture Semplici di Coordinamento, a valenza aziendale o dipartimentale si intendono le Sezioni di Coordinamento o di riferimento di Sito come articolazione aziendale alle quali è attribuita la responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie;

c) per Strutture Semplici si intendono le Strutture alle quali non compete la negoziazione del budget.

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Articolo 29

(Accesso alla qualifica dirigenziale di ruolo)

1. L’accesso alla qualifica dirigenziale di ruolo avviene mediante procedura concorsuale, secondo la normativa vigente.

2. Le incompatibilità agli incarichi dirigenziali sono quelle previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.

Articolo 30 (Competenze e responsabilità della Dirigenza)

1. Spetta al personale dirigente, conseguire gli obiettivi assegnati e collaborare con il Direttore Generale e con i dirigenti responsabili delle strutture sovraordinate ovvero di appartenenza, provvedendo in particolare a:

a) organizzare e gestire le strutture, ove attribuite, verificandone i risultati;

b) garantire la correttezza dei procedimenti di competenza;

c) elaborare autonomamente e/o su temi assegnati progetti e proposte a carattere organizzativo, gestionale, di studio e ricerca in ambito tecnico o amministrativo e curarne l’attuazione;

d) adottare atti a valenza esterna nell’ambito dell’autonomia conferita.

2. I Dirigenti, nel quadro degli obiettivi e delle direttive generali fissate dal Direttore Generale, ferme restando le disposizioni in materia di responsabilità civile, penale, contabile e disciplinare dei pubblici dipendenti, sono responsabili:

a) del raggiungimento degli obiettivi assegnati nei tempi e con i costi stabiliti;

b) delle determinazioni assunte;

c) della semplificazione delle procedure tecniche ed amministrative;

d) della gestione e della valorizzazione delle risorse umane, ove loro affidate, ivi compresa la garanzia delle pari opportunità;

e) della circolazione delle informazioni che attengono le attività di loro competenza e le risorse che gestiscono.

Articolo 31 (Attribuzioni specifiche dei Dirigenti di Unità Operativa)

1. Il Dirigente di Unità Operativa risponde del risultato delle strutture cui è preposto, provvedendo in particolare a:

a) orientare e coordinare le attività delle sezioni in cui è articolata la struttura di sua competenza, verificando lo stato di attuazione dei programmi di lavoro di ciascuna, anche tramite la convocazione di periodiche riunioni con i dirigenti e i responsabili delle strutture sottoordinate;

b) attivare nei confronti dei responsabili delle sezioni e dei servizi attribuiti alla Unità Operativa i procedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni degli obblighi assunti;

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c) disporre con appositi atti, in relazione alle esigenze organizzative e nel rispetto della categoria di appartenenza, l’assegnazione del personale alle strutture, nonché il conferimento di ulteriori obiettivi e funzioni;

d) adottare gli atti di sua competenza in relazione a quanto specificatamente previsto nell’Assetto organizzativo dell’ARPA;

e) partecipare al Comitato di Direzione e al Comitato Tecnico di Coordinamento, assumendo su di sé i conseguenti obblighi di cui agli artt. 14 e 20 del presente Regolamento.

Articolo 32 (Attribuzioni specifiche dei Dirigenti Responsabili di Sezione di coordinamento/Dirigenti con

funzioni di riferimento di sito)

1. I Responsabili di Sezione di coordinamento/di riferimento di Sito rispondono del risultato delle strutture cui sono preposti, provvedendo in particolare a:

a) orientare e coordinare le attività delle sezioni in cui è articolata la struttura di sua competenza, verificando lo stato di attuazione dei programmi di lavoro di ciascuna, anche tramite la convocazione di periodiche riunioni con i dirigenti e i responsabili delle strutture sottoordinate;

b) assumere, nei confronti dei responsabili delle sezioni e dei servizi attribuiti alla Sezione di coordinamento/referenza di Sito, i provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni degli obblighi assunti;

c) disporre con appositi atti, in relazione alle esigenze organizzative e nel rispetto della categoria di appartenenza, l’assegnazione del personale alle strutture, nonché il conferimento di ulteriori Obiettivi;

d) adottare gli atti di competenza in relazione a quanto specificatamente previsto nell’Assetto organizzativo dell’ARPA;

Articolo 33 (Attribuzioni specifiche dei Dirigenti di Sezione)

1. I Dirigenti di Sezione, individuata come articolazione di struttura complessa, di coordinamento o di riferimento di sito, collaborano con i Direttori della Unità Operativa ed i dirigenti sopra indicati, seguendone le direttive e condividendone le responsabilità compatibilmente e nei limiti dei rispettivi ambiti di autonomia e gli stessi rispondono dell’attività della struttura loro attribuita e dei relativi programmi per essa definiti, curando in particolare:

a) l’organizzazione del personale assegnato alla Sezione, indicando i Servizi da istituire nel rispetto del numero massimo consentito e proponendo il relativo responsabile e disponendo l’utilizzo del personale complessivamente assegnato;

b) la gestione delle attività di competenza e delle risorse assegnate, ivi compreso il controllo sulla corretta distribuzione dei carichi di lavoro ed il riscontro della produttività;

c) la verifica sistematica sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ivi comprese le eventuali proposte di modifica procedurale da apportare in presenza di risultati insoddisfacenti;

d) la circolazione delle informazioni e la adeguata partecipazione all’impostazione dei programmi.

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Articolo 34

(Attribuzioni specifiche dei Dirigenti con incarichi di esperto e professionale)

1. I Dirigenti con incarichi di natura professionale supportano i dirigenti delle strutture in cui sono collocati, coadiuvandoli nell’espletamento delle loro dirette competenze, in piena autonomia, anche con compiti di elevata responsabilità, nel rispetto degli obiettivi fissati dal dirigente responsabile stesso; in particolare provvedono rispettivamente a:

a) svolgere attività di studio, ricerca, promozione e verifica in ambito sia programmatico che progettuale riferite a specifici argomenti.

b) svolgere attività ad alta specializzazione, di impostazione metodologica e di formazione connesse all’esercizio di una specifica professione.

Articolo 35 (Attribuzioni specifiche del Dirigente ex L. 251/2000)

1. Il Dirigente delle professioni dell’area tecnico-laboratoristica o della prevenzione svolge, con autonomia tecnico-professionale, le attività relative alla propria area professionale. Tali attività si svolgono comunque nell’ambito della responsabilità derivante dal proprio profilo professionale; nell’espletamento di tali attività il dirigente assicura l’integrazione e la collaborazione con le altre funzioni dirigenziali presenti nelle strutture dell’Agenzia.

Articolo 36 (Graduazione delle funzioni dirigenziali)

1. Le posizioni assegnate ai dirigenti, nell’ambito dell’organizzazione e nel rispetto del contratto collettivo nazionale per la dirigenza relativamente alla partecipazione sindacale, sono sottoposte a graduazione ai fini dell’attribuzione della relativa indennità sulla base delle risorse e degli obiettivi affidati.

2. Il Direttore Generale provvede con proprio atto alla graduazione delle funzioni assegnate alle singole posizioni, che potrà essere adeguata in presenza di modifiche organizzative che incidano sui compiti, sull’autonomia, sulle risorse delle posizioni medesime.

3. Per l’affidamento degli incarichi dirigenziali si fa rinvio a quanto previsto in merito nel vigente “Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali in ARPA” e dal vigente C. C. N. L.

Articolo 37 (Incarichi di coordinamento e di funzione di riferimento di sito)

1. Il Direttore Generale può conferire a dirigenti responsabili di Sezione incarichi a tempo

determinato di coordinamento di altre Sezioni e di incarichi professionali, nonchè di riferimento di Sito, finalizzati alla razionalizzazione ed integrazione delle risorse complessivamente disponibili per le attività di competenza, nonchè alla omogeneizzazione e standardizzazione delle stesse; a tali incarichi il Direttore Generale darà differente riconoscimento in sede di graduazione e valorizzazione.

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Articolo 38

(Incarichi di funzione dirigenziale)

1. Per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dall’organizzazione il Direttore Generale, su proposta dei Direttori di Dipartimento o di Unità Operativa, per quanto di loro competenza, può conferire incarichi individuali entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto privato, secondo le indicazioni di cui all’art. 19 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. i.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, per le strutture semplici, possono essere conferiti a dipendenti dell’agenzia appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e tenendo conto della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali, valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

3. La durata dei contratti stipulati ai sensi del presente articolo non può essere superiore a cinque anni; i contratti sono rinnovabili in relazione ai risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati. Il contratto di incarico costituisce il rapporto di lavoro, subordinato ed esclusivo, a tempo determinato e disciplina l’incarico con specifico riferimento alla relativa posizione dirigenziale, agli obiettivi ed alle correlate risorse, alla durata, al trattamento economico e alle modalità di valutazione. Dalla sottoscrizione del contratto di incarico, il soggetto individuato assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle relative funzioni nell’ambito gestionale ed organizzativo dell’amministrazione.

4. Il trattamento economico dei contratti stipulati ai sensi del presente articolo è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo collocati in posizione equipollente, e può essere motivatamente integrato da un’indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenuto conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il valore della predetta indennità è stabilito fino al 12% della retribuzione annua, la cui erogazione rimane subordinata agli effetti della valutazione.

Articolo 39 (Valutazione dei Dirigenti)

1. Per la valutazione dei dirigenti si fa rinvio a quanto previsto in merito nei vigenti, specifici regolamenti aziendali di derivazione contrattuale.

2. Anche per i Dirigenti assunti con contratto di diritto privato, come previsto all’art. 38 del presente Regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme e le procedure stabilite per la valutazione dei dirigenti di ruolo in caso di mancato conseguimento degli obiettivi e di inosservanza delle direttive impartite.

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Articolo 40 (Graduazione delle responsabilità non dirigenziali)

1. La posizione di Responsabile di Servizio, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale per il comparto, è sottoposta a graduazione ai fini dell’attribuzione della relativa indennità sulla base dei compiti assegnati

2. Il Direttore Generale, sentiti i Direttori di Dipartimento e di Unità Operativa per quanto di loro competenza, provvede con proprio atto alla graduazione della responsabilità non dirigenziale ed al suo eventuale adeguamento in presenza di modifiche organizzative che incidano sui compiti e sull’autonomia della medesima.

Articolo 41 (Attribuzioni, conferimento e valutazione dell’incarico ai Responsabili di Servizio)

1. I responsabili dei Servizi, nell’ambito della specificità delle singole strutture e dei relativi compiti, provvedono a:

a) attuare i programmi riferiti all’operatività di loro competenza seguendo le disposizioni del dirigente preposto;

b) organizzare e indirizzare gli apporti del personale assegnato alla struttura;

c) segnalare ostacoli o difficoltà al corretto svolgimento delle attività, proponendo eventuali soluzioni.

2. Il conferimento dell’incarico è effettuato dal Direttore Generale a dipendenti appartenenti all’area del comparto, inquadrati in profili delle categorie D con almeno due anni di servizio di ruolo, su proposta del dirigente della struttura sovraordinata, tenuto conto di:

a) idoneità allo svolgimento di qualificate funzioni, ancorché omogenee, in autonomia e con correlata assunzione di responsabilità operativa;

b) attitudine e professionalità riscontrabili per le specifiche funzioni;

c) esperienze maturate e risultati raggiunti in compiti affini prima del conferimento dell’incarico.

3. La valutazione dei Responsabili in argomento, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, è effettuata dai competenti organismi di verifica.

Articolo 42

(Relazioni sindacali)

1. Il sistema delle relazioni sindacali rimane stabilito dai Contratti collettivi e viene gestito sulla base dei protocolli di relazioni sindacali.

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Articolo 43 (Pari Opportunità)

1. L'ARPA nel rispetto ed in conformità con quanto stabilito dalla vigente normativa, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro, garantisce:

a) riserva di posti nelle varie commissioni che l’Agenzia costituisce;

b) l'accesso ai corsi di formazione professionale anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio nei passaggi interni e nel conferimento di incarichi;

c) la flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali ed alla fruizione del part-time;

d) l’istituzione del Comitato per le pari opportunità, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, al quale viene demandata l'adozione del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento.

TITOLO IX DOTAZIONE ORGANICA E MODALITA' DI RECLUTAMENTO

Articolo 44 (Dotazione organica dell'ARPA e sue modificazioni)

1. Il Direttore Generale, sentito il CTC, provvede alla modifica, alla revisione ed agli adeguamenti della dotazione organica, come definita nell’allegato, in base alle verifiche effettuate sui carichi di lavoro cui sono sottoposte le strutture individuate nell’Assetto organizzativo dell’ARPA nonché nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti nel Bilancio dell'ARPA e di quanto previsto in materia di partecipazione sindacale.

2. Nella dotazione organica, sentiti i Dirigenti del Comitato di Direzione per quanto di loro competenza, sono altresì definiti, oltre al personale dirigente e del comparto, il numero ed il profilo del personale da assegnare alle strutture medesime.

3. Qualora il Direttore Generale proceda alla revisione della dotazione organica attraverso la trasformazione dei posti vacanti, non potrà comunque essere superato il limite numerico della dotazione medesima.

4. La dotazione organica dell’ARPA risulta dalla Tabella “A” allegata al numero 3 quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 45 (Reclutamento di personale)

1. L'ARPA provvede alla copertura dei posti vacanti di personale tramite le procedure previste dalle vigenti normative per le pubbliche amministrazioni.

2. Al personale neo-assunto si applica il trattamento giuridico ed economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area della Sanità.

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Articolo 46 (Ricorso alla mobilità)

1. Per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche dell'ARPA vengono utilizzate le procedure di trasferimento tramite mobilità, anche tra Amministrazioni di comparto diverso, in armonia con gli accordi nazionali siglati con le OO.SS e con il Regolamento interno per la mobilità.

Articolo 47 (Comando del personale)

1. Nel quadro dei rapporti tra ARPA ed altri Enti pubblici può essere previsto il reciproco comando e distacco temporaneo di personale dall’uno all’altro dei richiamati soggetti. L'onere economico conseguente a tali provvedimenti è a carico dell'Ente che ha richiesto il comando ovvero il distacco.

Articolo 48 (Conferimento borse di studio)

1. Per l’approfondimento di problematiche di particolare complessità su temi attinenti i propri fini istituzionali, l’ARPA può finanziare borse di studio mirate a specifici studi e ricerche.

Articolo 49

(Frequenza volontaria)

1. Al fine di offrire la possibilità di arricchire e perfezionare le proprie conoscenze a coloro che intendono operare nel settore ambientale, l’ARPA consente la frequenza volontaria presso le proprie strutture a studenti diplomati e laureati nelle discipline per cui è istituzionalmente competente.

2. La regolamentazione della frequenza volontaria è rinviata ad apposita direttiva del Direttore Generale.

Articolo 50 (Limite all'assunzione di incarichi esterni per il personale dell'ARPA)

1. In merito si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento per la disciplina delle incompatibilità

dell’Agenzia ed alla specifica normativa.

Articolo 51 (Allegati al Regolamento)

1. Gli Allegati 1, 2 e 3, sono parti integranti del presente Regolamento; gli stessi potranno subire variazioni senza che ciò incida sul Regolamento complessivo.