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1 Regolamento del Sussidio CARDEA 3.0Il Presente Regolamento è da considerarsi parte integrante dello Statuto e del Regolamento Applicativo dello Statuto della Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance Annualità 2020

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Regolamento del

Sussidio

“CARDEA 3.0”

Il Presente Regolamento è da considerarsi parte integrante dello Statuto e del Regolamento

Applicativo dello Statuto della Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance

Annualità 2020

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Indice Pagina

SEZIONE 1: Definizioni

SEZIONE 2: Norme Generali che regolano il Sussidio

SEZIONE 3: Norme relative a tutte le Garanzie

SEZIONE 4: PRESTAZIONI

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Sezione 1.: DEFINIZIONI

Aborto: interruzione prematura di una gravidanza, per cause naturali o provocata artificialmente.

Aborto spontaneo: interruzione prematura di una gravidanza avvenuta per cause naturali, non

causata da un intervento esterno.

Aborto terapeutico: interruzione di una gravidanza motivata esclusivamente da ragioni di ordine

medico, come la presenza di gravi malformazioni del feto.

Ambulatorio

Struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato in base alla normativa vigente, a

erogare prestazioni medico chirurgiche nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio

della professione medica individuale.

Anno: periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessantasei in caso di anno

bisestile.

Assistenza Diretta: modalità di erogazione del servizio in base alla quale le prestazioni previste dal

presente Sussidio sono effettuate presso strutture sanitarie utilizzando personale medico (e/o

sanitario) ambedue convenzionati con MBA, per il tramite di Health Assistance S.C.p.A. (di seguito

anche Health Assistance o Centrale Salute) e con applicazione degli specifici accordi di Convenzione

vigenti tra MBA e le strutture/personale Convenzionati; in questo caso le spese relative ai servizi

erogati vengono liquidate direttamente da parte di MBA alle strutture ed ai Medici/personale

Convenzionati (escluse eventuali quote a carico dell’Associato ove previste). L’Assistenza Diretta è

sempre subordinata all’Autorizzazione alla Presa in Carico (PIC). L’elenco delle Strutture è presente

e consultabile nell’Area Riservata di MBA.

Assistenza Indiretta: modalità di erogazione del servizio in base alla quale MBA rimborsa le spese

all’Associato dietro presentazione della documentazione medica e di spesa richiesta nei limiti di

quanto previsto dal presente Sussidio. L’Assistenza Indiretta è prestata anche presso i Centri

Convenzionati con il Network MBA/Health Assistance (c.d. Assistenza Indiretta in Network). In

questo caso non è necessaria la preventiva autorizzazione alla Presa in Carico (PIC) ma sarà

necessario presentare il Modulo di Accesso al Network Indiretto alla Struttura/professionista

Convenzionato per il proprio riconoscimento. L’elenco delle Strutture è presente e consultabile

nell’Area Riservata di MBA.

Assistenza infermieristica: attività relativa all’assistenza sanitaria atta a mantenere o recuperare lo

stato di salute, operata da infermiere professionista.

Associato: persona fisica iscritta regolarmente alla Mutua ed il cui interesse è protetto dal Sussidio,

residente stabilmente in Italia o nel territorio della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e

più in generale nel territorio dell’Unione Europea. Sono Associati anche i famigliari aventi diritto ai

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sensi del presente Regolamento e dell’art. 22 del Regolamento Applicativo dello Statuto di Mutua

MBA.

Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata (es. attività commerciali,

artigianali, industriali, professionali) anche se non esercitate come attività principali.

Cartella Clinica: documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il Ricovero, diurno o con

pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi all’ingresso, diagnosi alla dimissione,

anamnesi patologica prossima e remota completa di tutti i riferimenti cronologici rispetto alla

diagnosi di ingresso, terapie effettuate, Interventi chirurgici eseguiti, atto operatorio, esami e diario

clinico. In quanto atto pubblico non è ammessa alcuna alterazione ovvero alcuna modifica, aggiunta

o cancellazione successiva alla formazione dell’atto medesimo - anche se protese al ripristino della

verità dei fatti in esso contenuti - se non da parte dello stesso Pubblico Ufficiale che l’ha formata,

specificando le esatte ragioni dell’annotazione postuma.

Centrale Salute: gli uffici dedicati alla gestione delle pratiche di Rimborso e delle Prese in Carico

in forma diretta, nonché a fornire le informazioni necessarie agli Associati per l’accesso alle

prestazioni e ai servizi (www.healthassistance.it).

Centro Convenzionato: Ospedali, Istituti a Carattere scientifico, Case di Cura, Centri diagnostici,

Centri polispecialistici, Laboratori di analisi, Centri fisioterapici, Studi medici specialistici, Studi

Odontoiatrici e qualsiasi altra Struttura/Professionista che abbia stipulato un accordo con il Network

MBA/Health Assistance per l’applicazione di tariffe agevolate applicabili alle prestazioni oggetto di

garanzia sia in caso di Assistenza Diretta che Indiretta.

Centro Diagnostico: Ambulatorio o Poliambulatorio sanitario regolarmente autorizzato, in base ai

requisiti di legge e delle competenti Autorità, per le indagini diagnostiche e/o per gli Interventi

chirurgici ambulatoriali.

Chemioterapia oncologica: ciclo di terapia effettuata con l’ausilio di farmaci volta a curare le

patologie di carattere oncologico.

Ciclo di cura: insieme delle prestazioni connesse ad una medesima patologia/Infortunio,

contestualmente prescritte dal Medico e presentate alla Mutua MBA in un’ unica richiesta di

Rimborso.

Convalescenza: periodo di tempo successivo ad un Ricovero, prescritto dai Medici ospedalieri nella

Cartella Clinica al momento delle dimissioni, necessario per la guarigione clinica, durante il quale

l’Associato è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio.

Cure termali: trattamenti effettuati in Centri/Stabilimenti riconosciuti che possono utilizzare acque

termali e loro derivati a fini terapeutici.

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Data evento: per i Ricoveri o Interventi chirurgici si intende la data in cui avviene il

Ricovero/Intervento; per le altre prestazioni previste dal presente Sussidio si intende la data in cui la

prestazione è stata effettivamente erogata (se presenti più fatture relative allo stesso evento, la data

dell’accadimento sarà considerata quella della prestazione relativa alla fattura con data antecedente).

Data insorgenza patologia: la data in cui lo stato patologico si è manifestato (con sintomatologia

interna oppure esterna all’organismo). Per la definizione di patologia pregressa ai sensi del presente

Sussidio sarà ritenuta data di prima insorgenza anche quella in cui lo stato patologico è stato

diagnosticato e/o è stato sottoposto ad accertamenti e/o è stato sottoposto a cure.

Day Hospital: Ricovero con degenza e assegnazione di posto letto in esclusivo regime diurno

documentato da Cartella Clinica e finalizzato all’erogazione di trattamenti diagnostici, terapeutici,

riabilitativi.

Day Surgery: Ricovero con degenza e assegnazione di posto letto in esclusivo regime diurno

documentato da Cartella Clinica e finalizzato all’erogazione di trattamenti chirurgici.

Difetto Fisico: la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi

per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Diaria: la diaria è una somma di denaro che MBA si impegna a versare all’Associato per ogni giorno

di permanenza in una struttura pubblica o privata, rimborsabile ai termini del Sussidio e

indipendentemente dal costo di tale soggiorno.

Evento: il fatto (determinato da patologia o Infortunio) per il quale operano le garanzie del presente

Sussidio.

Franchigia o scoperti: parte a carico.

Garanzia (prestazioni ospedaliere – extra ospedaliere): le prestazioni o i servizi o altra forma di

tutela previste dal Sussidio e per le quali si prevede un Rimborso o una diaria o una Indennità o anche

solo un servizio secondo i termini indicati dal Sussidio stesso.

Salvo quanto esplicitamente e diversamente previsto, il presupposto dell’operatività delle garanzie è

la sussistenza di uno stato patologico (accertato o presunto) conseguente a Malattia o Infortunio

ovvero del Parto e/o dell’Aborto terapeutico ove previsti.

Gessatura: l’apparecchiatura per l’immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende

gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, applicabile e rimuovibile

unicamente da personale medico o paramedico, limitatamente al trattamento o riduzione di una

frattura radiograficamente accertata.

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Guida Operativa per l’accesso ai servizi e alle prestazioni: è il documento complementare e parte

integrante del presente Sussidio che illustra tempi, documentazione necessaria e modalità di accesso

ai servizi e ai Rimborsi sia in forma di Assistenza Diretta che in forma di Assistenza Indiretta. La

Guida Operativa è sempre consultabile nell’Area Riservata dell’Associato presente sul sito di MBA

www.mbamutua.org oppure rinvenibile contattando direttamente il Back Office di MBA o il proprio

promotore di riferimento.

Inabilità temporanea: la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie

attività.

Indennità integrativa: importo giornaliero erogato da MBA per far fronte alle necessità legate al

recupero a seguito di Malattia/Infortunio (del Parto e/o dell’Aborto terapeutico ove previsti).

L’Indennità viene riconosciuta qualora non venga richiesto il Rimborso delle spese per le prestazioni

effettuate durante il Ricovero o ad esso comunque connesse (ad eccezione delle prestazioni pre e post

Ricovero che verranno rimborsate secondo le modalità ed i limiti indicati nel Sussidio).

Indennità sostitutiva: importo giornaliero erogato da MBA per far fronte alle necessità legate al

recupero a seguito di Malattia/Infortunio (del Parto e/o dell’Aborto terapeutico ove previsti nel

presente Sussidio). L’Indennità viene riconosciuta in sostituzione sia del Rimborso delle spese per le

prestazioni effettuate durante il Ricovero che delle spese pre e post ad esso connesse.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni corporali

obiettivamente constatabili che siano documentate da specifico referto di Pronto Soccorso di Struttura

Sanitaria Pubblica (attestante le circostanze dell’evento, le cause, le modalità di accadimento e le

conseguenze dell’evento) e che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure

una invalidità temporanea o una delle altre prestazioni garantite dal presente Sussidio.

Sono escluse le conseguenze di eventi ove manchi l’esteriorità della causa come gli sforzi e gli atti di

forza ossia l’impiego di energie muscolari concentrate nel tempo che esorbitano (sforzo) o meno (atto

di forza), per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’iscritto.

Infortunio odontoiatrico: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni

fisiche oggettivamente constatabili all’apparato dentale inteso come insieme di arcate gengivo-

dentarie, che siano documentate da specifico referto di Pronto Soccorso di Struttura Sanitaria

Pubblica (attestante le circostanze dell’evento, le cause e le conseguenze dell’evento).

Intervento chirurgico: l’atto medico, con diretta finalità terapeutica, realizzato mediante

cruentazione dei tessuti, e mediante l’uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature. Si

considera Intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture. Sempre che non sia

diversamente regolato all’interno della specifica garanzia del presente Sussidio, sono considerati

Interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendosi per tali quelli che

comportano il prelievo di tessuti per l’espletamento di indagini istologiche, quelli che comportano

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l’introduzione di cateteri, strumenti ottici o aghi bioptici ecc. non attraverso le cavità naturali bensì

attraverso una cruentazione di tessuti.

Intervento Chirurgico Ambulatoriale: l’Intervento chirurgico (come sopra definito) eseguito senza

Ricovero (e quindi senza degenza ancorché diurna).

Invalidità permanente: la definitiva incapacità fisica, parziale o totale, ad attendere alle proprie

occupazioni che può prevedere il sostegno per invalidità da Malattia o da Infortunio.

Istituto di cura: Ospedale, Clinica, Casa di cura, regolarmente autorizzati all’erogazione di

prestazioni sanitarie in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all’erogazione

dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le Case

di convalescenza o di lungo degenza e di soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed

estetiche, le Cliniche aventi finalità di custodia o educative.

Lesioni da sforzo/atto di forza: lesioni causate da eventi ove manchi l’esteriorità della causa come

gli sforzi e gli atti di forza, ossia l’impiego di energie muscolari concentrate nel tempo che esorbitano

(sforzo), o meno (atto di forza), per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’iscritto.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute (dell’organismo o di un suo organo dal punto di vista

anatomico o funzionale) non dipendente da Infortunio.

Malattia Oncologica: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla

diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto (comprese le leucemie e il morbo di Hodgkin).

Malformazione: qualunque alterazione morfologica o funzionale congenita o acquisita durante lo

sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile.

Manifestazione: momento in qui si manifesta la Malattia con sintomi oggettivi, indipendentemente

dalla diagnosi/accertamento della stessa.

Massimale/sub-Massimale: il massimo sostegno annuale, fino alla concorrenza del quale la Mutua

sostiene i costi delle prestazioni previste dal presente Sussidio Sanitario.

MBA o Mutua o Mutua MBA: Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance.

Medico: persona legalmente abilitata all’esercizio della professione medica – alla diagnosi e cura –

che esercita la professione nei limiti della propria specializzazione e che non sia l’Associato, un

appartenente al suo nucleo famigliare ovvero il genitore, figlio, fratello, sorella dell’Associato o di

un appartenente al nucleo famigliare del medesimo.

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Noviziato associativo (carenza ovvero termine di aspettativa): periodo temporale che intercorre

tra la data di decorrenza della copertura e l’effettiva operatività delle garanzie. Per carenza si intende

il periodo durante il quale le garanzie del Sussidio non sono efficaci, ovvero il numero di giorni a far

data dalla decorrenza del Regolamento durante i quali la garanzia non ha effetto. Qualora l’evento

avvenga in tale periodo, MBA non corrisponde il Rimborso della prestazione prevista dal Sussidio.

Patologia pregressa: qualsiasi patologia che sia pregressa in quanto manifestata, diagnosticata,

sottoposta ad accertamenti o curata prima della data di attivazione del presente Sussidio o che risulti

correlata ad uno stato patologico antecedente alla decorrenza dello stesso.

Pratica: l’insieme completo in sé stesso di tutti i documenti relativi all’evento per il quale si chiede

Rimborso o Indennizzo nei termini del presente Sussidio.

Premorienza: Evento morte che avviene prima di quella di un’altra persona o prima di un dato

termine.

Presa in Carico: documento che la Centrale Salute, a seguito di richiesta dell’Associato e in

ottemperanza a quanto previsto nel presente Sussidio, invia ai Centri Convenzionati per il servizio di

accesso alle prestazioni in forma diretta, nei limiti di quanto previsto dal Sussidio. L’Autorizzazione

alla Presa in Carico costituisce nulla osta all’attivazione del servizio in forma diretta; in nessun caso

l’Autorizzazione alla Presa in Carico dovrà considerarsi quale impegno e garanzia alla successiva

liquidazione che avverrà solo a seguito delle ulteriori valutazioni documentali e quindi, solo

successivamente alla ricezione della documentazione completa inviata da parte della Struttura

Sanitaria; l’Associato si intende obbligato in solido per tutte le prestazioni non oggetto di

autorizzazione, non rimborsabili/escluse sulla base del Sussidio sottoscritto, quote di spesa a suo

carico eventualmente non emerse/indicate in fase di autorizzazione ma comunque previste dal

presente Sussidio.

Quote di spesa a carico dell’Associato: importi di spesa che rimangono a carico dell’Associato

espressi in percentuale e/o in quota fissa.

Ricovero improprio: il Ricovero durante il quale vengono compiuti Interventi e/o solamente

accertamenti e/o terapie fisiche che, per loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime

ambulatoriale, purché consentito dallo stato di salute dell’Associato.

Ricovero ordinario: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura, documentata da

Cartella Clinica, finalizzata all’erogazione di trattamenti medici e/o terapeutici e/o chirurgici, purché

tale periodo di presenza in ambito ospedaliero comprenda un minimo di ore continuative pari ad

almeno 20 (c.d. periodo di osservazione breve) e venga debitamente documentato da apposita

certificazione ospedaliera.

Rimborso: la somma dovuta dalla Mutua all’Associato in caso di evento e prestazione rimborsabile.

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Statuto e Regolamento Applicativo MBA: documentazione che regolamenta il rapporto associativo

con MBA e costituente parte integrante e sostanziale del presente Sussidio assieme alla Guida

Operativa. Sono messe a disposizione dell’Associato e sempre consultabili nell’Area Riservata

dell’Associato presente sul sito di MBA www.mbamutua.org oppure rinvenibili contattando

direttamente il Back Office di MBA o il proprio promotore di riferimento.

Visita specialistica: la visita ambulatoriale o domiciliare o consulto eseguita da Medico specialista

in possesso del titolo di specializzazione che risulti chiaramente dal documento di spesa, per diagnosi

e terapie cui tale specializzazione è destinata.

Sezione 2: Norme Generali che regolano il Sussidio

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente Sussidio è il Rimborso delle spese sanitarie, ovvero l’erogazione delle

prestazioni, sostenute dagli Associati in conseguenza di Infortunio, Malattia o Parto certificati, per

eventi verificatisi nel corso di validità del presente Sussidio.

Art. 2 – Persone Associate

È persona associata il Titolare del Sussidio che abbia sottoscritto il modulo di adesione ad MBA

richiedendo l’attivazione del Sussidio e che, alla data di attivazione, non abbia compiuto i 65 anni di

età.

Art. 3 – Durata del Sussidio e tacito rinnovo

Il presente sussidio ha durata di un anno decorrente dal giorno di cui all’art.6. In mancanza di

comunicazione di non rinnovo, inviata mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica

certificata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, il sussidio sanitario s’intenderà

rinnovato, di anno in anno, con obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo e delle quote

associative previste così come previsto da Statuto di MBA.

In ogni caso la MBA, entro 60 giorni dalla scadenza annuale, si riserva la facoltà di comunicare a

mezzo email all’Associato le condizioni di rinnovo per la successiva annualità.

Art. 4 – Obblighi contributivi dell’Associato

In caso di mancato versamento dei relativi contributi e fermo quanto previsto all’art. 6, la MBA si

riserva il diritto di adire le vie legali, previo tentativo di conciliazione ai sensi dell’Art. 8 del

presente Regolamento.

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Art. 5– Dichiarazioni e comunicazioni dell’Associato

Le dichiarazioni non veritiere rese dall’Associato al momento della domanda di ammissione o,

successivamente, ai fini di ottenere il Rimborso delle spese, comportano la perdita totale o parziale

del diritto al pagamento della somma dovuta dalla Mutua in caso di Evento rimborsabile in base al

presente sussidio.

Art. 6 – Pagamento del contributo e decorrenza del sussidio

Il sussidio ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuta la delibera di ammissione da parte

di MBA oppure dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al libro dei soci, se il contributo aggiuntivo

o la prima rata di contributo aggiuntivo sono stati pagati.

Se l’Associato non paga la prima rata di contributo o le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle

ore 24:00 dello stesso giorno di scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno

di pagamento sempre che sia avvenuto entro 180gg (e ferme le successive scadenze).

Durante il periodo di sospensione non verrà erogata alcuna prestazione richiesta, anche se riferibile

ad un momento pregresso rispetto al verificarsi dell’insolvenza.

Nel caso l’irregolarità contributiva superi i 180 gg, il socio decade dalla propria qualifica perdendo

ogni diritto.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento Applicativo dello Statuto di MBA (cfr. art. 23).

Art. 7 – Comunicazioni e modifiche

Le comunicazioni inerenti al rapporto associativo o le variazioni ed integrazioni al presente sussidio

sanitario avverranno nelle modalità indicate ed accettate, sottoscrivendo la domanda di adesione oltre

che specificate all’interno del Regolamento Applicativo dello Statuto.

Art. 8 – Risoluzione delle Controversie

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’Associato e la MBA, anche in

dipendenza di una diversa interpretazione del presente sussidio, prima di ricorrere ad un procedimento

ordinario, le Parti esperiranno il tentativo di conciliazione, come previsto dall’Art. 40 dello Statuto di

MBA. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il Foro competente per ogni eventuale

controversia, è quello di Roma.

Art. 9 – Massimo sostegno annuale (massimali)

Tutti i massimali menzionati nel presente sussidio, nonché gli eventuali sub-massimali relativi a

specifiche prestazioni o garanzie, sono da intendersi per anno di validità del sussidio, salvo casi

specifici dove sia espresso diversamente nelle singole garanzie.

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Art. 10 – Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative italiane, lo Statuto

della Mutua MBA, il Regolamento applicativo dello Statuto in vigore e la Guida Operativa che sono

consultabili nell’Area Riservata dell’Associato presente sul sito di MBA https://www.mbamutua.org/

oppure rinvenibili contattando direttamente il Back Office di MBA o il proprio promotore di

riferimento.

Sezione 3: NORME RELATIVE A TUTTE LE GARANZIE

Art. 11 – Modalità di erogazione del servizio e tempi di presentazione delle richieste.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione entro 120 giorni dall’evento, determina

l’impossibilità di procedere all’erogazione del rimborso. La sospensione dell’istruttoria della pratica

di rimborso non interrompe la decadenza indicata. Pertanto, nel caso di sospensione, l’Associato ha

60gg di tempo dalla data di comunicazione di richiesta di ulteriore documentazione per integrare la

stessa e sempre entro 120 gg dall’evento (salvo i giorni di lavorazione della Centrale Salute). Decorsi

60 gg, la richiesta verrà respinta e l’Associato dovrà presentare nuova e completa richiesta

comprensiva anche della documentazione integrativa, comunque entro i 120gg dall’evento (salvo i

giorni di lavorazione della Centrale Salute) oltre i quali il suo diritto decade.

Per tutte le informazioni necessarie ad accedere correttamente alle prestazioni sanitarie erogate in

forma Diretta e Indiretta, nonché per la gestione dei relativi rimborsi si rimanda alla Guida Operativa

che forma parte integrante del presente Sussidio ed è consultabile nell’Area Riservata dell’Associato

presente sul sito di MBA https://www.mbamutua.org/ oppure rinvenibili contattando direttamente

il Back Office di MBA o il proprio promotore di riferimento.

In ordine alla documentazione da presentare si evidenzia che la MBA potrà richiedere in ogni

momento (sia prima del rimborso sia a rimborso effettuato) la produzione degli originali qualora le

copie trasmesse risultino in tutto o in parte illeggibili, incompleti o presentino grafie diverse oppure

per effettuare controlli di Audit a campione.

L’associato è inoltre tenuto a fornire ogni informazione e consentire la visita di medici incaricati da

MBA per qualsiasi indagine e/o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal

segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Art. 12 – Tempi di rimborso

a. Prestazioni effettuate in Assistenza diretta presso strutture/professionisti convenzionati

con la Centrale Salute.

Le spese relative alla prestazione erogata in assistenza diretta presso strutture/professionisti

convenzionati con la Centrale Salute verranno corrisposte dalla MBA direttamente alle

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strutture/professionisti a termini del presente Sussidio e solo subordinatamente all’esito

positivo di rimborsabilità conseguente all’analisi della documentazione medica e di spesa

completa inoltrata dalla struttura/professionista alla Centrale Salute (in ciò il rilascio

dell’Autorizzazione alla presa in carico costituendo mero strumento di attivazione del

servizio).

b. Prestazioni effettuate in Assistenza indiretta

MBA provvederà alla lavorazione delle richieste e al rimborso di quanto dovuto a termini del

presente Sussidio di norma entro 40 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta

completa di tutta la documentazione necessaria. La sospensione per documentazione mancante

da parte della Centrale Salute interrompe tali tempi che decorreranno nuovamente e per intero

dalla data di presentazione della documentazione in modo completo da parte dell’Associato.

A tal proposito si rammenta che la Centrale Salute non sarà tenuta alla verifica che la

documentazione mancante si trovi in altre richieste precedentemente inviate dall’Associato.

Ogni richiesta dovrà essere presentata in modo completo in sé stesso.

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Sezione 4: PRESTAZIONI

4.1 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

4.1.1 – Oggetto della Garanzia

La Prestazione è valida per gli infortuni che l’Associato subisca sia nell’esercizio dell’attività

professionale non rientrante tra quelle escluse di cui al successivo Art. 4.1.3, che in ogni altra attività

che non abbia carattere di professionalità. Secondo i criteri della sezione 4.1 e nello specifico del

successivo Art. 4.1.7 verrà riconosciuto un sostegno economico in caso di invalidità permanente da

infortunio.

Relativamente agli infortuni occorsi in occasione dello svolgimento di attività manuale:

in cantieri, anche edili

su impalcature, tetti e ponteggi

in stalle, officine, porti, boschi e parchi

il sostegno economico si intenderà ridotto del 25%.

4.1.2. - Le estensioni

La Prestazione opera per infortuni subiti dal Socio in occasione degli eventi garantiti anche se

derivanti da:

colpa grave dello stesso;

aggressioni, atti di terrorismo, scioperi, sommosse o tumulti popolari, a condizione che non

vi abbia preso parte attiva;

atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima

difesa;

stato di guerra, dichiarata e non, ed insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni

dall’inizio delle ostilità o dell’insurrezione, se e in quanto l’Associato risulti sorpreso dallo

scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all’estero in uno Stato, diverso dalla

Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Inoltre la Garanzia comprende:

l’asfissia non dipendente da malattia;

l’avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;

l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore, la folgorazione;

gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;

le affezioni, obiettivamente accertabili, conseguenti a morsi o punture di animali, con

esclusione della malaria;

le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie

addominali da sforzo, limitatamente ai casi di invalidità permanente e inabilità temporanea,

se prevista dal Sussidio. La Garanzia relativamente alle ernie addominali da sforzo opera con

una carenza di 180 giorni dalla data di effetto;

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le ernie traumatiche non operabili (in ogni caso comunque escluse quelle discali),

limitatamente al solo caso di invalidità permanente;

le infezioni, a esclusione del virus H.I.V., purché il germe infettivo si sia introdotto attraverso

una lesione da infortunio, contemporaneamente al prodursi della stessa: per il solo caso

dell’invalidità permanente la Garanzia opera per invalidità superiori al 15%.

4.1.3 - Le esclusioni

La Garanzia non è operante per:

gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall’Associato, ma sono

compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi

dell’Associato stesso;

gli infortuni occorsi sotto l’influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci,

sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;

gli infortuni subiti alla guida di mezzi di locomozione aerei e quelli subiti in qualità di

passeggero durante viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea;

gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell’Associato;

gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l’Associato non è abilitato alla guida a

norma delle disposizioni in vigore, tuttavia è comunque compreso l’infortunio subito

dall’Associato che guidi con patente scaduta e non ancora rinnovata, purché in possesso al

momento dell’evento dei requisiti per il rinnovo;

gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;

il lavoro in cave (anche a cielo aperto) e miniere;

il lavoro subacqueo o in mare aperto;

le professioni circensi, acrobata, stunt-man, astronauta o che prevedano l’uso di materiali

pirici, pirotecnici o esplodenti;

gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari

da infortunio indennizzabile a termini di Sussidio;

le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,

naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusionenucleare,

isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;

gli infortuni accaduti in occasione di movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni o eruzioni

vulcaniche.

4.1.4 - Pratica di sport

Sono esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica di:

sport a livello professionale (gare, prove e allenamenti) o comunque remunerato in modo

diretto o indiretto;

sport aerei in genere (tra qui il volo da diporto o sportivo-deltaplani, ultraleggeri,

paracadutismo, parapendio);

sport che prevedano l’uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;

immersioni subacquee con autorespiratore (qualora l’Associato non sia in possesso di idoneo

brevetto di attività subacquea), equitazione, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football

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americano, alpinismo oltre il 3° grado della scala di Monaco o effettuato in solitaria,

speleologia, scalata di roccia o di ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), pugilato,

atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, bungee jumping,

slittino, bob, skeleton, discesa nei tratti montani di fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed,

rafting, canyoning), motonautica, navigazione in mare in solitaria, kite-surfing, salto dal

trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d’alpinismo, sci estremo e/o fuoripista.

4.1.5 - Estensione territoriale

Le prestazioni possono essere richieste in tutto il mondo esclusivamente dagli Associati che abbiano

la propria residenza in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

4.1.6 - Rinuncia all’azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l’evento sia

imputabile a responsabilità di terzi, la Mutua rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei terzi

responsabili.

4.1.7 – Grado di Invalidità Permanente e relativo sostegno economico

Qualora l’infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell’Associato, totale o

parziale, entro due anni dal giorno dell’infortunio (anche se nel frattempo la copertura è scaduta), la

Mutua, secondo le tabelle di seguito riportate, prevede un sostegno economico pari alla somma in

euro corrispondente al grado percentuale di invalidità permanente accertata:

Grado % IP

Valore

Contributo

Economico €

Grado % IP

Valore

Contributo

Economico €

Grado % IP

Valore

Contributo

Economico

1 – 5,99 Nessuna 35 – 39,99 16.000,00 70 – 74,99 56.000,00

6 – 9,99 1.200,00 40 – 44,99 18.000,00 75 – 79,99 64.000,00

10 – 14,99 2.000,00 45 – 49,99 20.000,00 80 – 84,99 77.000,00

15 – 19,99 4.000,00 50 – 54,99 24.000,00 85 – 89,99 80.000,00

20 8.000,00 55 – 59,99 32.000,00 90 – 94,99 88.000,00

– 24,99

25 – 29,99 10.000,00 60 – 64,99 40.000,00 95 – 100 100.000,00

30 – 34,99 14.000,00 65 – 69,99 48.000,00

Il grado di invalidità permanente viene accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali

massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di: Valori

Destro

Valori

Sinistro

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un arto superiore 70% 60%

una mano o un avambraccio 60% 50%

un pollice 18% 16%

un indice 14% 12%

un medio 8% 6%

un anulare 8% 6%

un mignolo 12% 10%

una falange del pollice 9% 8%

una falange dell’altro dito della mano 1/3 del valore del

dito

Anchilosi: Valori

Destro

Valori

Sinistro

Dalla scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità

scapola

25% 20%

Del gomito in angolazione tra fra 120° e 70° con prono-supinazione libera 20% 15%

Del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8%

Paralisi completa: Valori

Destro

Valori

Sinistro

del nervo radiale 35% 30%

del nervo ulnare 20% 17%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: Valori

al di sopra della metà coscia 70%

al di sotto della metà coscia ma al di sopra del ginocchio 60%

al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%

Perdita anatomica o funzionale di: Valori

Un piede 40%

Ambedue i piedi 100%

Un alluce 5%

Un dito del piede diverso dall’alluce 1%

Falange ungueale dell’alluce 2,5%

Anchilosi: Valori

Dell’anca in posizione favorevole 35%

Del ginocchio in estensione 25%

Della tibio-tarsica con anchilosi ad angolo retto con anchilosi della

sottoastralgica

15%

Sordità completa: Valori

Un orecchio 10%

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Ambedue le orecchie 40%

Stenosi nasale assoluta: Valori

Monolaterale 4%

Bilaterale 10%

Perdita anatomica di: Valori

Un rene 15%

Della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: Valori

Una vertebra cervicale 12%

Una vertebra dorsale 5%

12° dorsale 10%

Una vertebra lombare 10%

Varie: Valori

Esiti di frattura di un metamero sacrale 3%

Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio 25%

Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi 100%

Esiti di frattura scomposta di una costa 1%

Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%

perdita totale della voce 30%

Ernia addome da sforzo ed ernie traumatiche solo in caso che non siano

operabili

Max 10%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste

per il lato destro varranno per il lato sinistro. Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità

permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori sopra previsti, si farà riferimento ai

criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni

diverse da quelle sopra elencate, le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate

ed in proporzione alla funzionalità perduta;

- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si

procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore

corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;

15 - nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori sopra elencati

e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri

sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Associato allo

svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o

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funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l’applicazione della percentuale di invalidità

calcolata sulla base dei valori sopra indicati e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle

singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

4.2 - DIARIA DA RICOVERO, DIARIA DA CONVALESCENZA E GESSATURA

4.2.1. - Oggetto della Garanzia Diaria da ricovero per infortunio

La Mutua si obbliga a corrispondere all’Associato una diaria giornaliera da ricovero per ogni giorno

di ricovero in Italia a seguito di infortunio dell’Associato, a condizione che:

- l’Associato sia affidato alle cure di un medico;

- il ricovero abbia avuto inizio entro novanta giorni dal verificarsi dell’infortunio.

La diaria sarà pari ad € 100,00 e verrà corrisposta dal terzo giorno di ricovero; il giorno di dimissione

dall’istituto di cura non viene considerato nel conteggio dei giorni.

La diaria sarà corrisposta per un massimo di degenza pari a 365 giorni per evento e per anno di validità

del Sussidio.

4.2.2 - Oggetto della Garanzia Diaria da ricovero per malattia o parto

La Mutua si obbliga a corrispondere all’Associato una diaria giornaliera da ricovero per ogni giorno

di ricovero avvenuto in Italia a seguito di malattia o parto dell’Associato.

La diaria sarà pari ad € 100,00 e verrà corrisposta dal terzo giorno di ricovero; il giorno di dimissione

dall’Istituto di cura non viene considerato nel conteggio dei giorni.

La diaria sarà corrisposta per un massimo di degenza pari a 365 giorni per evento o per anno di

validità del Sussidio.

4.2.3. - Oggetto della Garanzia Diaria da convalescenza per infortunio

La Mutua si obbliga a corrispondere all’Associato una diaria giornaliera pari ad € 100,00 per ogni

giorno di convalescenza domiciliare, successiva a un ricovero indennizzabile a termini dell’Art. 4.2.1,

purché prescritta dai medici che hanno avuto in cura l’Associato, corredata da certificato medico e

per un numero di giorni non superiori a quelli del ricovero da infortunio da cui dipende. Per il

conteggio dei giorni varranno gli stessi principi dell’Art. 4.2.1.

4.2.4 - Oggetto della Garanzia Diaria da convalescenza per malattia o parto

La Mutua si obbliga a corrispondere all’Associato una diaria giornaliera pari ad € 100,00 per ogni

giorno di convalescenza domiciliare, successiva ad un ricovero indennizzabile a termini

dell’Art.4.2.2., purché prescritta dai medici che hanno avuto in cura l’Associato, corredata da

certificato medico e per un numero di giorni non superiori a quelli del ricovero da malattia o parto da

cui dipende. Per il conteggio dei giorni varranno gli stessi principi dell’Art.4.2.2..

4.2.5. – Oggetto della Garanzia Indennità da gessatura

La Mutua si obbliga a corrispondere all’Associato un’indennità una tantum pari ad € 1.000,00 qualora

l’Associato abbia subito un infortunio che comporti gessatura (secondo le definizioni del presente

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Sussidio) a titolo curativo per almeno 20 giorni consecutivi e purché il gesso sia debitamente applicato

da personale medico entro 90 giorni dall’infortunio. La diaria verrà indennizzata una sola volta nel

corso di validità del Sussidio.

Non verrà invece equiparata a gessatura, l’applicazione di presidi di contenimento delle fratture

nasali.

4.2.6. - Validità territoriale

Tutte le garanzie della presente sezione 4.2., si applicano solo se il ricovero ha luogo in Italia ovvero

solo se la gessatura viene applicata in Italia.

4.2.7. - Ricoveri ripetuti

Nel caso di più ricoveri in conseguenza dello stesso infortunio o malattia, il Sussidio sarà esteso ai

ricoveri successivi al primo a condizione che tali ricoveri successivi abbiano avuto inizio entro 90

giorni dal termine del primo ricovero.

4.2.8. - Ricoveri originati da infortunio, malattia o parto

La diaria viene corrisposta solo con riferimento ad una sola causa (infortunio, malattia o parto). Non

sarà possibile rivendicare più diarie per lo stesso evento ai fini dell’indennizzo. Pertanto, in tale

eventualità, l’Associato potrà richiedere esclusivamente le prestazioni relative al caso di infortunio o

malattia o parto. Diversamente, la Garanzia Indennità per gessatura potrà essere corrisposta anche in

aggiunta alle diarie previste dalla presente soluzione.

4.2.9. - Noviziato associativo (carenza ovvero termini di aspettativa)

Fermo quanto previsto all’Art. 6 disciplinante il giorno di effetto del Sussidio, le garanzie decorrono:

- per gli infortuni e l’aborto post-traumatico, dalle ore 24:00 del giorno di effetto del Sussidio;

- per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto, dal 30° giorno successivo a quello di

effetto del Sussidio;

- per il parto dal 300° giorno successivo a quello di effetto del Sussidio. Per le malattie dipendenti da

gravidanza o puerperio, tale termine è ridotto al 120° giorno successivo a quello di effetto, purché la

gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto della Garanzia.

4.2.10. - Pregresse

Tutte le prestazioni oggetto del presente Sussidio attivate in conseguenza di Infortuni avvenuti

anteriormente alla data di adesione al Sussidio stesso si intenderanno espressamente escluse.

Si intenderanno inoltre escluse dalla copertura tutte le spese relative allo stato di gravidanza e al parto,

ove previste nel presente Sussidio, qualora la gestazione abbia avuto inizio precedentemente alla data

di attivazione del Sussidio stesso.

Altresì, si intenderanno escluse tutte le prestazioni oggetto del presente Sussidio attivate in

conseguenza di malattie manifestate, diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate prima della

data di adesione al presente sussidio.

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4.2.11. - Esclusioni

La Garanzia non è operante per:

gessatura o immobilizzazione con qualsiasi mezzo delle dita delle mani e dei piedi;

conseguenze dirette e/o recidive di infortuni, difetti fisici, malformazioni, stati patologici e

malattie, già manifestate, diagnosticate, curate e comunque note all’Associato alla data di

sottoscrizione;

infortuni o malattie derivanti da dolo dell’Associato;

infortuni o malattie dovute a mancato ricorso internazionale a cure mediche;

le malattie e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, nonché la

psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d’ansia o paranoidi,

anoressia, bulimia, etc.;

le prestazioni sanitarie e le cure aventi finalità estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica

o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio indennizzabile, purché

effettuati nel 360 giorni successivi all’intervento e comunque durante la validità del contratto;

le prestazioni e le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale, quali quelle omeopatiche,

fitoterapiche, agopuntura, nonché quelle effettuate da medici o paramedici non abilitati

all’esercizio dell’attività professionale;

le prestazioni sanitarie e le cure dietetiche e termali;

le prestazioni sanitarie e le cure per infertilità, sterilità, fecondazione assistita e simili,

impotenza;

l’aborto volontario non terapeutico;

ricoveri in day hospital e ricoveri con finalità diagnostica;

la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;

le prestazioni sanitarie e le cure odontoiatriche ed ortodontiche, qualora non siano rese

necessarie da infortunio indennizzabile a termini di copertura;

gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall’Associato. Sono

compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi

dell’Associato stesso;

gli infortuni conseguenti ad assunzione di sostanze psicoattive (stupefacenti, fermaci, sostanze

psicotrope), assunte non a scopo terapeutico; infortuni causati dallo stato di ebbrezza o di

ubriachezza;

le malattie correlate all’abuso di alcool o al consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope,

assunte non a scopo terapeutico;

gli infortuni conseguenti alla pratica di:

sport a livello professionale (gare, prove e allenamenti) o comunque remunerato in modo

diretto e/o indiretto;

sport aerei in genere (tra cui il volo da diporto o sportivo – deltaplani, ultraleggeri,

paracadutismo, parapendio)

sport che prevedano l’uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;

immersioni subacquee con autorespiratore (qualora l’Associato non sia in possesso di idoneo

brevetto di attività subacquea), equitazione, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football

americano, alpinismo oltre il 3° grado della scala di Monaco effettuato in solitaria,

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speleologia, scalata di roccia o di ghiaccio, arrampicata libera (free climbing) pugilato, atletica

pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, bungee jumping, slittino,

bob, skeleton, discesa nei tratti montani dei fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed, rafting,

canyoning), motonautica, navigazione in mare in solitaria, kite surfing, salto dal trampolino

con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d’alpinismo, sci estremo e/o fuoripista;

gli infortuni subiti in qualità di passeggero durante i viaggi aerei diversi dai regolari voli di

linea;

gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche

dell’Associato;

gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l’Associato non è abilitato a norma delle

disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l’infortunio subito dall’Associato che guidi con

patente scaduta e non ancora rinnovata, purché in possesso, al momento dell’evento, dei

requisiti per il rinnovo;

gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;

gli infortuni subiti sul lavoro in miniera, in cava (anche a cielo aperto), in lavori subacquei o

in mare aperto, alla guida di mezzi di locomozione aerei;

le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,

naturali o provocati e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare,

isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;

le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni;

la Garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di

insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o

dell’insurrezione, se e in quanto l’Associato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui

sopra mentre si trova all’estero in uno Stato diverso dalla Repubblica di San Marino e della

Città del Vaticano, sino ad allora in pace;

le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, salvo che

l’Associato sia rimasto vittima di tali eventi all’estero;

infortuni o malattie che si siano verificate durante la detenzione dell’Associato in prigione;

per l’indennità da gessatura non verranno considerate gessature le immobilizzazioni di

qualsiasi tipo per infrazione delle dita della mano e del piede.

4.2.12 - Rinuncia all’azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l’evento sia

imputabile a responsabilità di terzi, la Mutua rinuncia al diritto di surroga verso i terzi responsabili.

4.2.13 – Sottoscrizione di più Sussidi

Qualora l’Associato abbia sottoscritto con MBA un Sussidio che preveda il rimborso di spese

mediche e/o indennità sostitutiva di degenza, L’Associato avrà diritto alle diarie degli articoli 4.2.1,

4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 solo ed esclusivamente nel caso in cui non abbia richiesto a MBA nessun rimborso

o indennizzo per lo stesso evento.

4.3. - CHECK UP ONCOLOGICO

4.3.1 - Oggetto della Garanzia

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22

L’Associato, per il periodo di validità del Sussidio e secondo le modalità del successivo Art. 4.3.2,

ha la possibilità di usufruire di un pacchetto di prevenzione così come di seguito dettagliato in base

al sesso e all’età. I pacchetti di prevenzione sono stati studiati secondo standard internazionali di

ricerca e supervisionati da importanti ricercatori italiani in materia.

Di seguito, in dettaglio, le prestazioni relative ad ogni singolo pacchetto di prevenzione:

PACCHETTO P02 - ONCOLOGICO UOMO CONSIGLIATO DOPO I 50 ANNI

EMOCROMO

ALFAFETO PROTEINA

CREATININEMIA

VES

RAME (CUPREMIA)

ELETTROFORESI PROTEICA

ESAME URINE

PSA TOTALE

PSA LIBERO

RICERCA SANGUE OCCULTO FECI

ESAMI STRUMENTALI (RADIOGRAFIA O ECOGRAFIA)

RX TORACE

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO

ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE

EPILUMINESCENZA

PACCHETTO P03 - ONCOLOGICO UOMO CONSIGLIATO DAI 30 AI 50 ANNI DI ETA'

EMOCROMO

ALFAFETO PROTEINA

CREATININEMIA

VES

RAME (CUPREMIA)

ELETTROFORESI PROTEICA

ESAME URINE

PSA TOTALE

PSA LIBERO

RICERCA SANGUE OCCULTO FECI

ESAMI STRUMENTALI (RADIOGRAFIA O ECOGRAFIA)

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ECOGRAFIA PROSTATICA

EPILUMINESCENZA

PACCHETTO P04 - ONCOLOGICO DONNA CONSIGLIATO DOPO I 50 ANNI

EMOCROMO

ALFAFETO PROTEINA

CREATININEMIA

CA 12.5

CA 15/3

VES

RAME (CUPREMIA)

ELETTROFORESI PROTEICA

ESAME URINE

RICERCA SANGUE OCCULTO FECI

PAP TEST

ESAMI STRUMENTALI (RADIOGRAFIA O ECOGRAFIA)

MAMMOGRAFIA oppure ECOGRAFIA MAMMARIA

RX TORACE

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO

EPILUMINESCENZA

PACCHETTO P05 - ONCOLOGICO DONNA CONSIGLIATO DAI 30 AI 50 ANNI

EMOCROMO

ALFAFETO PROTEINA

CREATININEMIA

VES

RAME (CUPREMIA)

ELETTROFORESI PROTEICA

ESAME URINE

RICERCA SANGUE OCCULTO FECI

PAP TEST

ESAMI STRUMENTALI (RADIOGRAFIA O ECOGRAFIA)

MAMMOGRAFIA oppure ECOGRAFIA MAMMARIA

EPILUMINESCENZA

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4.3.2. - Accesso ai Pacchetti

Dal tredicesimo mese di validità del Sussidio, l’Associato avrà diritto di usufruire di un solo pacchetto

di prevenzione a sua scelta tra quelli sopra indicati. L’Associato potrà usufruire del pacchetto entro il

termine di sei mesi dal tredicesimo mese di validità del Sussidio; terminato tale periodo, l’Associato

decadrà da tale diritto. In ogni caso, il pacchetto sarà nuovamente fruibile ogni tre anni dal tredicesimo

mese di validità del Sussidio. Anche in questo caso l’Associato potrà usufruire di uno solo dei

pacchetti sopra indicati a sua scelta entro sei mesi dalla fruibilità; terminato tale periodo, l’Associato

decadrà da tale diritto.

La prestazione sarà garantita esclusivamente previa autorizzazione in forma diretta per il tramite della

Centrale Salute di Health Assistance.

4.3.3 - Decadenza e Modifiche delle Prestazioni

In caso di decadenza dalla titolarità di Associato con maturazione del diritto ad usufruire del pacchetto

di prevenzione, la prestazione segue la decadenza del Sussidio e quindi non sarà più fruibile dal

momento della decadenza.

E’ fatto salvo il diritto di MBA a modificare in qualsiasi momento il contenuto dei singoli pacchetti

in base a criteri scientifici, per poter offrire alle medesime condizioni, pacchetti di prevenzione

coerenti con i protocolli medici di riferimento per il tipo di prestazioni. Tali modifiche verranno

sempre segnalate all’Associato in fase di accesso al pacchetto prevenzione.

4.4. VIDEOCONSULTO in PREVENZIONE

MBA offre all’Associato la possibilità di effettuare gratuitamente, una volta l’anno e per il tramite

dell’Health Point, 2 (due) Videoconsulti preventivi.

Il Teleconsulto potrà essere effettuato da Medico Specializzato a scelta tra l’area della Pneumologia,

Cardiologia, Dermatologia e Medicina estetica.

La prestazione potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite dell’Health Point, previa

autorizzazione della Centrale Salute e solo in forma diretta, senza applicazione di alcuna parte a

carico dell’Associato.

Per tutte le ulteriori informazioni si rinvia al sito http://www.healthpointitalia.com.

4.5.- BONUS FEDELTÀ 50%

4.5.1. - Oggetto della Garanzia

Al termine del decimo anno di validità del Sussidio (senza interruzioni) e secondo i criteri del

successivo Art. 4.5.2., l’Associato ha il diritto di richiedere a MBA un indennizzo pari al 50% del

valore dei contributi aggiuntivi versati nei precedenti dieci anni per il Sussidio CARDEA, al netto

delle quote associative annuali.

Tale diritto è valido per tutto il perdurare dell’undicesimo anno di validità del Sussidio qualora lo

stesso sia ancora attivo e qualora l’Associato sia in regola con il versamento dei contributi nei

confronti della Società.

4.5.2. - Condizione per l’erogazione del Bonus

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25

L’Associato avrà il diritto di richiedere a MBA l’erogazione del Bonus Fedeltà 50% in ogni

situazione di necessità e per qualsiasi motivazione essa sia intervenuta, presentando opportuna

richiesta scritta al Consiglio di Mutua MBA, motivando e documentando con qualsiasi mezzo

tale volontà.

In tal caso, MBA, nel primo Consiglio di Amministrazione utile porterà in discussione la richiesta

per la conseguente valutazione ed eventuale approvazione.

Diversamente, nei casi sotto elencati, non sarà necessaria la delibera del Consiglio di

Amministrazione di MBA essendo sufficiente la valutazione documentale della richiesta da parte

degli Uffici preposti della Mutua che procederanno a verificarne l’attinenza con il Sussidio:

- qualora, a causa di difficoltà economiche, l’Associato abbia la necessità del Bonus per il pagamento

di rette scolastiche e/o tasse universitarie e/o libri di testo per i figli minori di anni 26, che siano

regolarmente iscritti presso scuole, istituti e università con sede in Italia e in tutto il Mondo;

- qualora, a seguito della perdita del lavoro dell’Associato o del coniuge (anche del convivente more

uxorio) nell’anno della richiesta del Bonus, l’Associato o un componente del nucleo famigliare

dovesse sostenere delle spese superiori a € 1.500,00 per la propria abitazione (di cui sia proprietario

o affittuario o assegnatario in comodato d’uso dimostrabili a seguito di presentazione di idonea

certificazione ;

- qualora l’Associato o un componente del suo nucleo familiare, al momento della richiesta abbia

necessità di assistenza domiciliare continuativa di una badante e/o di una infermiera;

- qualora a seguito di malattia e/o infortunio occorsi nel periodo di validità del Sussidio e per il quale

non abbia ricevuto alcun indennizzo da parte della Società, l’Associato o un componente del suo

nucleo familiare si trovi nella necessità di sostenere spese continuative (per almeno tre mesi

consecutivi) relative a tale malattia e/o infortunio; in tal caso sarà necessario presentare a MBA i

preventivi di spese e le fatture relative.

Tutte le informazioni necessarie per accedere correttamente alle prestazioni sanitarie

erogate in forma Diretta e Indiretta, nonché la gestione dei relativi rimborsi sono indicate

nella Guida Operativa facente parte integrante del presente Sussidio consultabile nell’Area

Riservata del portale della Mutua MBA.