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z Anno 1 z z Numero 2 z Settembre 2011 BOLLETTINO DEL PROGETTO ODONTOLOGIA FORENSE RASSEGNA DI ODONTOLOGIA FORENSE

Rassegna Sett 2011

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DESCRIPTION

Organo ufficiale del Progetto Odontologia Forense del Master in Odontologia Forense dell'Università degli studi di Firenze

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Page 1: Rassegna Sett 2011

z Anno 1 zz Numero 2 z

Settembre 2011

B O L L E T T I N O D E L P R O G E T T O O D O N T O L O G I A F O R E N S E

RASSEGNADI

ODONTOLOGIA FORENSE

Page 2: Rassegna Sett 2011

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Rassegna di Odontologia Forense Periodico virtuale scientifico-associativo, organo ufficiale del Progetto Odontologia Forense (ProOF) del Master in Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Firenze.

DISTRIBUZIONE La rivista viene distribuita con modalità virtuale ai soci del ProOF, nonché resa disponibile sul sito internet dell’associazione www.proofweb.eu

Autorizzazione del Tribunale di Milano N. 76 del 02/02/2011

DIRETTORE RESPONSABILEAlberto Castiglioni

Comitato di Redazione

Marco Scarpelli

Vilma Pinchi

Laura Farese

Stefano Garatti

Giulia Katsinas

Francesca Zangari

Progetto Odontologia Forense - ProOF

Il Pro.O.F. è una associazione di medici odontoiatri che hanno acquisito specifica preparazione in ambito odontologico-forense L’iscrizione all’associazione non è limitata o preclusa    relativamente allo svolgimento della   attività in regime libero-professionale o di dipendenza o di collaborazione con enti o strutture pubbliche o il servizio sanitario nazionale.

ORGANIGRAMMAPresidente Prof. Gian Aristide Norelli

Vicepresidente Dott. Marco Lorenzo Scarpelli

Segretario Prof.ssa Vilma Pinchi

Consigliere Dott. Stefano Garatti

Consigliere Dott.ssa Laura Farese

Consigliere Dott.ssa Giulia Katsinas

Consigliere Dott.ssa Francesca Zangari

SEDESezione Dipartimentale di Medicina Legale

dell’Università di Firenze

viale Morgagni 85, 50134 Firenze

Il socio ProOF è tenuto all’aggiornamento professionale continuo mediante la frequenza di corsi e convegni organizzati o patrocinati dall’associazione e a fornire, secondo precisi criteri,  attestazione della propria frequenza a tali corsi di aggiornamento pena la cancellazione dal Progetto.

La posizione del singolo socio è soggetta a revisione, con cadenza triennale, da parte di apposita Commissione Esaminatrice che verifica la continua rispondenza dello stesso ai requisiti richiesti.

Page 3: Rassegna Sett 2011

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Editoriale

Nel nostro Paese la disc ip l ina

odontologico-forense ha stentato e talvolta

stenta ancora, a trovare una propria identità,

anzitutto definitoria, dovuta alla relativa

giovinezza della professione odontoiatrica ed

alla mancanza per molti anni di specifici

percorsi formativi dedicati ed indirizzati a

formare la figura dell’odontologo forense.

Talvolta, tra i non addetti ai lavori sembra

ancora res i s tere l ’ idea che l ’at t iv i tà

odontologico-forense non sia, al pari di altre

discipline odontoiatriche, una definita

specialità con propri ambiti di competenza e

qualificazione, ma una sorta di attività

complementare e quasi hobbistica che

l’odontoiatra clinico, per curiosità intellettuale

o per desiderio di cooperare con l’Autorità

giudiziaria, possa all’occasione esercitare.

Merita allora tornare su aspetti definitori e

contenutistici della professione odontologico-

forense per stemperare gli eccessi di

autoreferenzialismo, anche ove sorretti da una

sana volontà di fare e sgomberare il campo da

malintesi sui contenuti e gli standard della

disciplina in una ferma considerazione di

quanto la l e t teratura e l ’ e sper ienza

internazionali impongono e richiedono. Nella

disciplina odontologico forense esistono due

principali e riconoscibili ambiti. Il primo,

quel lo storico, è rappresentato dal la

identificazione cui afferiscono le tematiche

della identificazione personale del cadavere, del

vivente e del bite-mark; il secondo è quello per

così dire “giuridico-dottrinario” che si occupa

delle questioni etico-deontologiche, di quelle

relative alla responsabilità professionale

odontoiatrica ed alla valutazione del danno.

Talune interpretazioni puriste ritengono che si

possa propriamente parlare di odontologia

forense soltanto facendo riferimento all’ambito

i d e n t i fi c a t i vo , m a n e l l a e s p e r i e n z a

di Vilma Pinchi - Presidente IOFOS- Segretario Progetto Odontologia Forense

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internazionale, in particolare europea

l’odontologo forense si dedica sovente ad

entrambi gli ambiti, sebbene per lo più dopo

percorsi formativi, professionalizzanti e di

aggiornamento più e meglio riconoscibili e

riconosciuti che in Italia. E’ appena il caso di

ricordare che all’estero, in specie nei Paesi a

matrice anglosassone, la “expert witness”

ovvero la testimonianza dell’esperto in

tribunale è preceduta da una sorta di

declaratoria del perito sulla propria esperienza

ed attività, risultando impensabile eseguire

un’indagine e testimoniare su di essa senza che

si abbia adeguata e comprovata esperienza.

Non necessitano doti profetiche per prevedere

e- perché no- per auspicare l’avvento del

model lo inter naz ionale r imanendone

inevitabilmente avvantaggiati coloro che con

tenacia, buona volontà e profondo interesse per

la disciplina hanno conseguito formazione ed

aggiornamento che nulla ha da invidiare

all’odontolo d’oltrealpe. Questa è la

convinzione di chi scrive, che anche all’ultimo

Congresso internazionale (congresso mondiale

IAFS, Madeira 12-17.09.11) ha potuto

constatare durante il meeting della IOFOS

( International Organization for Forensic

Odonto-Stomatology) come divenga vieppiù

imperativo il controllo di qualità dell’esperto e

delle procedure applicate negli oltre 25 paesi

iscritti con le loro società di Odontologia

Forense alla IOFOS. Molto si è parlato di

linee-guida e di standard di qualità condivisi, di

evidenze che possono essere portate in

tribunale ed altre che, non supportate dalla

migliore letteratura, rischiano di essere

demolite, demolendo al contempo il cosiddetto

esperto che si è avventurato a produrle. Del

resto la cronaca ci insegna che i processi,

sovente, assumono connotati internazionali e

che, al di là delle differenze dei sistemi

giuridici, l’evidenza scientifica non ha confini

né il perito può pensare di riparare sotto

regole “nazionali”. In questo panorama di

forte proiezione verso sistemi di controllo di

qualità che ha caratterizzato tutto il Convegno,

il modello formativo e di aggiornamento del

ProOF, la sua attività culturale e la sua

rappresentatività sembrano aver trovato larga

condivisione giacchè, certo non solo per merito

personale, chi scrive è stata eletta Presidente

IOFOS per il prossimo triennio. Si tratta di

una grande opportunità per il nostro Paese e

per il Progetto Odontologia Forense che con

questo riconoscimento internazionale vede

ripagati gli sforzi formativi e di aggiornamento

dei soci e si impone come Società Scientifica di

Odontologia Forense leader nel nostro Paese,

con buona pace di chi, per aspirazioni

e s c l u s i va m e n t e p e r s o n a l i , p r e d i l i g e

l’autoreferenzialità o l’indimostrato possesso di

un credito non sorretto dal sacrificio che lo

s tud io e l ’ e sper ienza doverosamente

impongono.

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SOMMARIO

RASSEGNA DI ODONTOLOGIA FORENSE

n. 2 - Settembre 2011

RASSEGNA DI ODONTOLOGIA FORENSE

n. 2 - Settembre 2011

3 EDITORIALE

di V. Pinchi

7 RIQUADRO

di Marco Scarpelli

8 CORSI E CONGRESSI - Giornate di Odontologia Forense

11 COSA C’E’ DI NUOVO - La mediazione obbligatoria in materia di responsabilità medica

di F. Zangari

27 ANALISI GIURISPRUDENZIALE - Cure sul minore: informazione, consenso dei genitori e titolarità dei diritti

di C.Q. Fiore

TESI DI MASTER - La percezione del contenzioso in odontoiatria: un’analisi quantitativa

di G. Pecorelli

Page 6: Rassegna Sett 2011

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NORME PER GLI AUTORI

I contributi, redatti in lingua italiana, devono essere inviati alla Segreteria di Redazione, via e-mail utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Il testo del lavoro deve essere accompagnato da una formale richiesta di pubblicazione nella quale specificare: 1. Autori: nome e cognome, qualifica, eventuale

istituto/ente di appartenenza con relativo indirizzo;

2. titolo;3. nominativo, recapito e-mail e telefonico

de l l ’Autore re ferente per eventual i comunicazioni e/o correzioni al testo di primo invio.

Il contributo, redatto utilizzando il carattere Times New Roman punto 12 interlinea 1.5, deve riportare: 1. titolo 2. Autori: nome e cognome, qualifica e istituto/

ente di appartenenza3. abstract, nel quale descrivere sinteticamente

il contenuto del lavoro (massimo 10 righe) 4. testo (massimo 15 pagine, non comprensive

di tabelle, figure, riassunto, bibliografia) 5. tabelle e figure (disegni, grafici, fotografie):

riportate su fogli separati con le rispettive didascalie numerate progressivamente con numeri romani da richiamarsi nel testo per l’individuazione del punto di inserimento, preferibilmente in bianco e nero

6. note bibliografiche: poste a fondo pagina con rinvio nel testo a mezzo di numerazione araba, secondo lo schema seguente: a. Per articoli: cognome ed iniziale del

nome degli Autori. Titolo. Nome della r ivista abbreviata secondo Index Medicus; volume: pagina iniziale; anno di pubblicazione.

b. Per trattati, libri o monografie: cognome ed iniziale del nome degli Autori. Titolo. Edizione. Casa editrice e luogo di pubblicazione. Anno di pubblicazione. Volume e pagina.

c. Per atti di congressi o convegni: cognome e iniziale del nome degli Autori. Titolo dell’intervento. Titolo del congresso/convegno. Luogo ed anno di svolgimento.

d. Per note a sentenza: citazione secondo la normale prassi giuridica.

L’accettazione dei lavori è subordinata all’insindacabile giudizio del Comitato Editoriale, il quale può avvalersi del parere di revisori esperti.Gli Autori accettano implicitamente che il proprio lavoro venga sottoposto all’esame del Comitato Editoriale.L’avvenuta accettazione sarà comunicata all’Autore referente tramite posta elettronica.L’eccessiva lunghezza dei contributi o l’inosservanza anche di una sola delle norme redazionali può costituire motivo di richiesta di modifiche per conformazione alle norme di cui sopra.In caso di richiesta di modifiche, la nuova versione corretta deve essere tassativamente inviata alla Segreteria di Redazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata restituzione delle bozze entro predetto termine autorizza la correzione redazionale d’ufficio dell’originale pervenuto.La richiesta di pubblicazione comporta la cessione della proprietà del lavoro alla rivista Rassegna di Odontologia Forense. La Rivista non è responsabile per le opinioni espresse dagli Autori.

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LA NOTIZIA...

VILMA PINCHI nominata nuovo Presidente della I.O.F.OS. (International Organisation for Forensic Odonto-Stomatology) cui aderiscono le società scientifiche di odontologia forense di 26 paesi (16 settembre 2011).:

“Oltre, evidentemente, ai meriti personali della Professoressa Vilma Pinchi, medico odontoiatra associato in medicina legale all’Università degli studi di Firenze, faro dell’odontologia forense italiana con particolare attitudine alle metodiche identificative, la nomina della nostra collega alla Presidenza dello IOFOS valorizza l’attività, svolta in questi anni, dall’associazione “Progetto Odontologia Forense” ProOF di cui questo bollettino rappresenta la “voce” editoriale.Il successo dei singoli trova, ancora una volta, slancio e conferma nell’attività di un gruppo di cui la Collega Vilma Pinchi è fondamentale punto di riferimento scientifico.Interpretiamo quindi questa nomina non solo come prestigioso riconoscimento alla Collega per l’importante attività scientifica svolta in questi anni ma anche come conferma di una scelta culturale (quella della creazione del Progetto Odontologia forense) che sta dando, a vari livelli e con valorizzazione di molti membri, frutti importanti. Con beneficio non solo per la comunità scientifica, non solo per l’università, cui Vilma appartiene, ma anche per il medesimo ProOF e per ANDI che, dall’inizio di questo percorso, ci ha sempre sostenuto ed affiancato.E’ il caso di dire che “l’unione fa la forza” se pure la Presidenza IOFOS “Pinchi” si connotti anche per le straordinarie energie professionali e culturali della nostra collega ed amica. In un momento così delicato per l’immagine internazionale dell’Italia, un riconoscimento oltralpe risulta ancor più significativo e godibile.

RiquadroA cura di Marco Scarpelli

Page 9: Rassegna Sett 2011

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Page 10: Rassegna Sett 2011

DATI PERSONALI NOME__________________________________________________________________________

COGNOME.______________________________________________________________________

LUOGO DI NASCITA___________________________________________ DATA ____________________________________

INDIRIZZO____________________________________________________________________________CAP_____________

CITTA’_________________________________________________________________________PROV__________________

E- MAIL _______________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE____________________________________________________TELEFONO_________________________

FAX________________________________________________________CELL_____________________________________

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI _________________________________N. __________________

QUOTA A QUOTA B QUOTA C QUOTA D

DATI PER LA FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE________________________________________________________________________________________ INDIRIZZO_____________________________________________________________________________CAP _______________ CITTA’______________________________________ PROV __________PARTITA IVA ____________________________ Autorizzo l’uso dei dati personali in base all’Art. 13 D.L.vo 196/2003. Firma per accettazione_______________________________________________ Data________________

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!"#$%&'(!$"!)*+"+%',!))MODALITA’D’ ISCRIZIONE

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Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte ed inviarla allegando la copia del bonifico via Fax al n.02 30461006 Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo l’ordine di arrivo delle schede di adesione.

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20/09/2011 Dopo 20/09/2011

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Page 11: Rassegna Sett 2011

11

INTRODUZIONEIl contenzioso giudiziario non è l’unica modalità

di gestione dei conflitti. Esistono, infatti, altre

pratiche, notoriamente conosciute con

l’acronimo A.D.R. (Alternative Dispute

Resolution), consolidatesi in tempi relativamente

re cen t i ne l l ’ e spe r i enza naz iona l e ed

internazionale, più vantaggiose in termini di

costi, rapidità e flessibilità rispetto alla

risoluzione delle controversie attraverso la

giustizia ordinaria. La mediazione è una di

queste.

Dal 21 marzo 2011 la mediazione non è più

solamente una procedura alternativa al giudizio

ordinario, bensì una conditio sine qua non per

l’instaurazione di un procedimento giudiziario

in caso di specifiche controversie civili, tra cui

quelle riguardanti il risarcimento danni da

responsabilità medica. In altre parole, il

tentativo di mediazione è, per certe materie,

condizione preliminare alla via giudiziaria, per

cui solo qualora la mediazione non andasse a

buon fine, le parti potranno rivolgersi al giudice.

La mediazione obbligatoria in materia di responsabilità

medica. di: Francesca Zangari

Mediatore ex D.Lgs n. 28/2010 - Master in Odontologia Forense

Cosa c’è di nuovo

ABSTRACT

Dal21marzo2011lamediazionenonèpiùsoltantounaproceduraalternativaalgiudizioordinario,bensìuna conditio sine qua non per l’instaurazione di un procedimento giudiziario in caso di specifichecontroversiecivili,tracuiquelleriguardanti il risarcimentodannidaresponsabilitàmedica.Inaltreparole,iltentativodi mediazioneè,percertematerie,condizionepreliminareallaviagiudiziaria,percui soloqualoralamediazionenonandasseabuonfine,lepartipotrannorivolgersialgiudice.L’Autrice,partendodaunapprofondimentodellecaratteristichepropriedellamediazione,sisoffermasugliaspettinormativieproceduralidellamediazioneobbligatoriacosìcomedefinitadaldecretolegislativodel04marzo2010,n.28.Vengono,altresì,discussivantaggiecriticitàdelnuovoistituto,conilqualeisanitari,incasodicontenziosoinmateriadiresponsabilitàprofessionale,dovrannonecessariamenteconfrontarsi.

Page 12: Rassegna Sett 2011

12

L’interesse del

l e g i s l a t o r e ,

a n c h e

comunitario, e

la sua fiducia

v e r s o

strumenti di

g i u s t i z i a

alternativa a

q u e l l a

ordinaria nascono dall’attuale esigenza

prioritaria di snellire l’attività dei Tribunali. In

particolare, l’introduzione di una disciplina

organica della mediazione ad opera del D.Lgs.

04 marzo 2010 n. 28, pubblicato nella G.U. n.

53 del 05 marzo 2010, è avvenuta in attuazione

dell’art. 60 della Legge n. 69 del 18 giugno

2009 sulla riforma del processo civile, legge che

rinviava, a sua volta, al la nor mativa

comunitaria, ovvero alle indicazioni contenute

nella direttiva dell’Unione Europea n. 52 del

2008, emanata con l’obiettivo “di facilitare

l’accesso alla risoluzione alternativa delle

controversie e di promuovere la composizione

amichevole delle medesime incoraggiando il

r icorso al la mediazione e garantendo

un’equilibrata relazione tra mediazione e

procedimento giudiziario”.

Per quanto riguarda il comparto sanitario, negli

ultimi anni si è assistito al proliferare delle

denunce dei cittadini per eventi relativi a

responsabilità medica in ogni campo. Una

denuncia non sempre, però, si accompagna ad

errore medico: spesso il sentimento di ingiustizia

nasce dalle emozioni, dalla relazione che si è

instaurata con il medico, per quello che

avremmo voluto, ma non è stato. Come tutte le

relazioni umane, anche quella tra medico e

paziente è complessa, caratterizzata da un

delicato intreccio di elementi emotivi e

cognitivi, qualche volta difficile, talora

addir i t tura conflit tuale. Le part i non

comunicano più, si cristallizzano nelle loro

posizioni di partenza nascondendosi dietro ad

un “questione di principio”. Si apre così il

contenzioso, comunemente risolto mediante la

richiesta di un risarcimento del danno

attraverso i mezzi giurisdizionali: si richiede ad

un Giudice di pronunciarsi con una sentenza

per affermare la vittoria dell’uno sull’altro.

L’avvio di un contenzioso giudiziario, tuttavia,

può non procurare sufficiente soddisfazione alle

parti: anche quando si conclude con una

decisione favorevole, il paziente continua a

sentirsi tradito nella fiducia concessa al medico,

e questo vissuto, talvolta, si estende anche

all’intero sistema della sanità. Ecco allora che i

lunghi tempi dei processi civili, gli elevati costi

della difesa e l’alto tasso di litigiosità sono fattori

per i quali l’introduzione di strumenti di

composizione stragiudiziale delle controversie

diviene soluzione alternativa auspicabile. In

particolare, la mediazione tra medico e paziente

costituisce l’occasione per entrambi di

incontrarsi senza le formalità del rito

giudiziario, confrontandosi secondo modalità

che permettono di esprimere i valori, i punti di

vista ed i sentimenti che sottendono il conflitto.

D a l 2 1 m a r z o 2 0 1 1 l a

m e d i a z i o n e n o n è p i ù

solamente una procedura

alternativa al giudizio ordinario,

bensì una conditio sine qua non

p e r l ’ i n s t a u r a z i o n e d i u n

procedimento giudiziario in

caso di specifiche controversie

civili

Page 13: Rassegna Sett 2011

13

Elemento centrale del procedimento è il

superamento della conflittualità attraverso il

c o n f r o n t o ,

o v v e r o i l

s u p e r a m e n t o

delle rispettive

posizioni in un

c l i m a

co l laborat ivo

che faciliti la

comunicazione

tra le parti, con

l ’ i n d u b b i a

fi n a l i t à d i

a b b r e v i a r e i

tempi del contenzioso proprio favorendo il

dialogo, lo scambio, l’ascolto tra medico e

paziente per il recupero di un clima sereno e di

un atteggiamento meno conflittuale.

COS’É LA MEDIAZIONE

La mediazione, quale oggi si intende, è il

risultato di una lunga serie di esperienze e di

ricerche, elaborate nel corso di alcuni decenni,

che hanno permesso di definire delle strategie di

intervento utili ed efficaci per creare alleanze,

individuare punti di incontro e di consenso,

affrontare e risolvere situazioni conflittuali (1).

Si tratta di una procedura di risoluzione

extragiudiziale della lite, autonoma, volontaria e

consensuale, in base alla quale una terza

persona neutrale assiste le parti in conflitto

guidando la loro negoziazione ed orientandole

verso la ricerca di accordi reciprocamente

soddisfacenti. Le parti, infatti, non delegano ad

un terzo la soluzione del proprio conflitto, ma se

ne assumono la responsabilità, tentando di

giungere da sole ad un accordo condiviso, senza

cercare od accettare compromessi. Nella

m e d i a z i o n e l e p a r t i n o n d e v o n o

necessariamente abdicare ai rispettivi ruoli, ma

di certo possono non esserne vincolate,

divenendo componenti attive e protagoniste alla

pari del procedimento.

Il presupposto della mediazione è la sussistenza

di una controversia tra le parti. Il presupposto di

ogni controversia è il conflitto, inteso come una

dinamica del processo di relazione tra due o più

soggetti che trova il suo fondamento nella

perdita della capacità comunicativa delle parti.

Nella mediazione il conflitto è ritenuto una

risorsa positiva, perché consente alle parti di

sfogarsi manifestando pienamente le loro

emozioni, anche quelle negative, di evidenziare

ciò che è sotteso alle pretese e ai diritti di natura

economica, di dare spazio a tutto quello che nel

processo non trova la propria sede. Ecco allora

che elemento essenziale della mediazione è la

condizione di assoluta confidenzialità, in quanto

le parti devono potersi esprimere liberamente,

senza temere che le loro dichiarazioni vengano

utilizzate a fini giudiziari. Il conflitto, se riesce

ad esprimersi di fronte al tavolo della

mediazione, è considerato un evento di natura

trasformativa in quanto può portare alla

modificazione della relazione delle parti che si è

deteriorata a causa della mancanza di

comunicazione. Ciò non può avvenire nel

Si tratta di una procedura di

risoluzione extragiudiziale della

lite, autonoma, volontaria e

consensuale, in base alla quale

una terza persona neutrale

assiste le parti in conflitto

guidando la loro negoziazione

ed or ientandole verso la

r i c e r c a d i a c c o r d i

reciprocamente soddisfacenti

Page 14: Rassegna Sett 2011

14

processo, dove trovano riconoscimento soltanto

le pretese e i diritti delle parti, e sulla base di

questi il giudice deve emettere una sentenza

effettuando una scelta dicotomica, nel senso di

accogliere o meno la domanda dell’attore sulla

base di norme giuridiche. La mediazione,

rispetto al processo, segue una diversa

metodologia, guardando ai bisogni e agli

interessi delle parti in conflitto. La concezione

stessa di responsabilità assume caratteristiche

diverse: nella mediazione essa non viene

pronunciata da un terzo estraneo al conflitto,

quale può essere il giudice, ma nasce all’interno

della relazione tra le parti, che, con l’aiuto del

mediatore, si riconoscono responsabili non “di”

qualcosa, ma “verso” qualcuno. Il terreno sul

quale il mediatore si muove non è tanto quello

dei fatti suscettibili di prova o della legittimità

delle rivendicazioni, quanto soprattutto quello

dei vissuti, dei sentimenti e delle emozioni dei

medianti: se il processo è rivolto al passato

perché il giudice deve stabilire chi ha ragione e

chi ha torto occupandosi essenzialmente dei

fatt i , la mediazione guarda al futuro

occupandosi delle persone che li ha generati e

di quelle che li hanno subiti. (2). Seppure non

tutte le controversie siano conciliabili, il

vantaggio del ricorso alla mediazione, rispetto al

giudizio, è che sono le parti stesse artefici

de l l ’accordo conc i l iat ivo mediante i l

raggiungimento di una soluzione condivisa,

attraverso tecniche che fanno appello

all’intelligenza emotiva, una modalità fatta di

ascolto, di riformulazione dei termini del

conflitto, di comprensione del le real i

motivazioni delle parti in causa. Sotto questo

profilo, la mediazione non soltanto si propone

come una modalità di gestione del conflitto

alternativa rispetto al processo giurisdizionale,

ma si distingue anche dalle altre ADR,

negoziazione ed arbitrato, proprio per

l’attitudine ad una più profonda elaborazione

del conflitto, in vista di una sua soluzione che

sia interiorizzata dalle parti e, dunque, acquisita

in modo stabile sia a livello cognitivo che sul

piano emotivo (3). Ciò significa che gli accordi

risultanti dalla mediazione hanno maggiori

probabilità di essere rispettati volontariamente e

preservano più facilmente una relazione

amichevole e sostenibile tra le parti o

consentono la ricostruzione di una relazione, di

qualsivoglia natura, anche professionale, che si

era deteriorata.

PERCHÉ MEDIARE I CONFLITTI IN SANITÀ

L’incremento delle denunce da parte dei

cittadini nei confronti della classe medica non è

l e g a t o a u n

peggioramento

q u a l i t a t i v o

dell’assistenza

sanitaria, anzi,

l a s c i e n z a

m e d i c a h a

c o m p i u t o i n

quest i ul t imi

a n n i

un’evoluzione

d a v v e r o

La mediazione, si occupa,

non solo dei fatti, ma di tutti

gli effetti che hanno prodotto

quei fatti. E’ dunque una

soluzione del conflitto molto

ar t ico lata e complessa,

necessaria soprattutto tra

coloro che al termine del

conflitto dovranno continuare

a relazionarsi

Page 15: Rassegna Sett 2011

15

sorprendente e le tecnologie e la professionalità

degli operatori hanno raggiunto talora livelli di

vera eccellenza. Le cause sono da ricercarsi in

motivazioni più profonde, di cui le principali

sono rappresentate da una diversa percezione

del diritto alla salute da parte dei cittadini, con

maggiori aspettative di risultati dalla medicina,

e dalle modificazioni relative al concetto di

colpa professionale medica sia in ambito

giuridico sia in ambito forense.

Nella gestione giurisdizionale del conflitto, per

imprescindibili ragioni di garanzia ed

obiettività, la grande assente è proprio la

relazione tra il paziente ed il medico. In quella

sede, infatti, si discute del danno, magari anche

del danno esistenziale, si esplorano perizia,

prudenza e diligenza nella conduzione

dell’intervento, si indaga l’esistenza di nessi

causali, ma non si affronta il rapporto tra i due

soggetti, anche quando il cuore della lite attiene

alle problematiche del consenso informato. La

mediazione, si è detto, indaga, affronta, si

occupa, non solo dei fatti, ma di tutti gli effetti

che hanno prodotto quei fatti. E’ dunque una

soluzione del conflitto molto articolata e

complessa, necessaria soprattutto tra coloro che

al termine del conflitto dovranno continuare a

relazionarsi. Quando si consideri come

dall’esito dell’azione giudiziaria derivino molto

spesso delusione e frustrazione ad entrambe le

parti, anche in considerazione dei costi

sostenuti, se ne trae l’impressione che il contesto

giurisdizionale, invece di configurarsi come il

luogo in cui il conflitto trova soluzione e le

ragioni ricevono soddisfazione, diventi anzi la

sede in cui il conflitto si acutizza ed esaspera.

Alla fine del

percorso di

mediazione,

un processo

volontario ed

i n f o r m a l e ,

a n c o r c h é

strutturato,

n o n v i

saranno né

v i n t i n é

vincitori, ma

p e r s o n e

confortate dalla consapevolezza di essere state

in grado di gestire una situazione complessa,

modificandola, e di aver contributo ad evitare la

distruttività del conflitto. Da questo punto di

vista, il risultato positivo della mediazione non è

il mero accordo tra le parti in conflitto, bensì il

ristabilirsi di una comunicazione, lo spostare la

relazione su basi nuove, il responsabilizzare le

parti in merito al conflitto ed alla soluzione

eventualmente trovata. Il confronto su posizioni,

diverse e comunque legittime, attorno ad un

tavolo di mediazione piuttosto che in un aula di

tribunale, istituzionalmente deputata allo

scontro ed alla rivendicazione degli interessi

contrapposti, permette il recupero di un

atteggiamento meno conflittuale ed il ristabilirsi

di un clima disteso, che solo consentirà al

sanitario di continuare a svolgere la propria

La mediazione può svolgersi

presso enti pubblici o privati,

che sono iscritti nel registro

istituito presso il Ministero della

giustizia e che erogano il

servizio di mediazione nel

r ispetto del la legge, del

regolamento ministeriale e del

regolamento interno di cui

sono dotati, approvato dallo

stesso Ministero

Page 16: Rassegna Sett 2011

16

attività professionale in serenità ed al paziente

di ritrovare la fiducia nei suoi confronti (4, 5).

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIAIn merito all’obiettivo principale dell’attuale

riforma della mediazione civile così si esprime il

Ministero della giustizia (6): “ridurre il flusso in

ingresso di nuove cause nel sistema giustizia,

offrendo al cittadino uno strumento più

semplice e veloce con tempi e costi certi”.

Negli ultimi tempi non vi è legge nuova che non

sia stata accompagnata da norme che mirino a

sottrarre al giudice, almeno in prima battuta, la

cognizione della controversia. Nella stessa

direzione si colloca oggi l’intervento normativo

generale in materia di “mediazione finalizzata

alla conciliazione delle controversie civili e

commerciali” come da D.Lgs. n. 28/2010. Il

provvedimento in esame fornisce, per la prima

volta in Italia, una disciplina generale

dell’istituto della mediazione, confermando,

così, l’orientamento legislativo che punta a

preferire la soluzione concordata dalle parti a

soluzioni eteronome imposte da un terzo,

giudice o arbitro che sia. Nei provvedimenti

legislativi precedenti i termini conciliazione e

mediazione sono stati usati come sinonimi,

mentre nel suddetto decreto viene attuata una

precisa scelta terminologica: l’art. 1 definisce

alla lettera a) la mediazione come “l’attività,

comunque denominata, svolta da un terzo

imparziale e finalizzata ad assistere due o più

soggetti”, ed alla lettera c) la conciliazione come

“la composizione di una controversia a seguito

dello svolgimento della mediazione”. Emerge,

dunque, un’importante distinzione: per

mediazione si intende l’iter procedurale, ossia il

percorso ed il metodo perseguito dal mediatore;

mentre per conciliazione si intende il risultato

perseguito con la procedura, ossia la

composizione della lite.

La mediazione può svolgersi presso enti

pubblici o privati, che sono iscritti nel registro

istituito presso il Ministero della giustizia e che

erogano il servizio di mediazione nel rispetto

della legge, del regolamento ministeriale e del

regolamento interno di cui sono dotati,

approvato dallo stesso Ministero.

La mediazione può essere: facoltativa, ovvero

scelta dalle parti, demandata, quando il giudice,

cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a

tentare la mediazione, oppure obbligatoria,

quando per poter procedere davanti al giudice,

le parti devono aver tentato senza successo la

mediazione. In caso di mediazione obbligatoria,

la parte che intende agire in giudizio ha l’onere

di tentare la mediazione e deve essere informata

dal proprio avvocato con un documento che

dovrà sottoscrivere. Tant’è che il giudice,

qualora rilevi la mancata allegazione di tale

documento all’atto introduttivo del giudizio,

informerà la parte della facoltà di chiedere la

mediazione. L’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010

statuisce che il procedimento di mediazione sia

obbligatoriamente esperito prima dell’esercizio

dell’azione giudiziale qualora si tratti di una

controversia in materia di condominio, diritti

Page 17: Rassegna Sett 2011

17

reali, divisione, successioni ereditarie, patti di

famiglia, locazione, comodato, affitto di

a z i e n d e ,

r i sarcimento

d e l d a n n o

derivante dalla

circolazione di

v e i c o l i e

n a t a n t i ,

responsabilità

m e d i c a ,

dif famazione

con il mezzo

della stampa o

c o n a l t r o

m e z z o d i

p u b b l i c i t à ,

c o n t r a t t i

a s s i curat i v i ,

b a n c a r i e

finanziari. Successivamente, l’obbligatorietà

per le numerosissime controversie in materia di

condominio e risarcimento del danno

derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

è stata differita al 20 marzo 2012 per

consentire un avvio graduale del meccanismo.

Critiche sono emerse in merito all'elenco degli

ambiti assoggettati al tentativo obbligatorio di

mediazione, considerato poco omogeneo e

comprensivo di materie che male s i

adatterebbero ad essere mediate. Proprio per le

caratteristiche del procedimento di mediazione,

la scelta effettuata dal Ministero si è orientata

verso i casi in cui il rapporto tra le parti è

destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi

nel tempo, anche oltre la definizione della singola

controversia, o i casi di rapporti particolarmente

conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura

della lite, è particolarmente fertile il terreno della

composizione stragiudiziale (6).

Discutibile parrebbe anche la scelta operata dal

legislatore a favore della obbligatorietà che, già

percorsa in passato in materia di subfornitura o in

tema di telecomunicazioni, era stata di recente,

con il precedente dichiarato del D.Lgs. n.

28/2010 - ovvero il decreto societario n. 5/2003 -

abbandonata. Nei confronti dell’istituto disegnato

dal D.Lgs. n. 28/2010 è stata ribadita l'obiezione

in genere sollevata contro le forme di

conciliazione obbligatoria, ossia il fatto che la

mediazione può avere successo solo ove sostenuta

da una reale volontà conciliativa, così che quando

sia invece svolta per ottemperare ad un obbligo si

trasformerebbe in un mero adempimento formale

che, invece di rivelarsi utile per porre rimedio ai

tempi eccessivamente lunghi della giustizia

ordinaria, finirebbe per ritardare la definizione

delle controversie (7). Di certo, occorre una

maggiore consapevolezza del fatto che la

mediazione andrebbe guardata come avulsa dal

processo e non come una fase di questo e che,

quindi, essa può e deve perseguire sue proprie

finalità: se da un lato gli A.D.R. sono considerati

strumenti utili nell’alleggerire l’iter giudiziario, è

altrettanto vero che il loro effetto positivo

dovrebbe essere valutato autonomamente, in base

Se all’esito del processo civile, il

provvedimento del giudice

corrispondesse interamente al

contenuto della proposta

c o n c i l i a t i v a , i l g i u d i c e

escluderebbe la ripetizione

d e l l e s p e s e d e l l a p a r t e

vincitrice che ha rifiutato la

proposta relativamente al

periodo successivo alla stessa,

e l a c o n d a n n e r e b b e a l

p a g a m e n t o d e l l e s p e s e

p r o c e s s u a l i d e l l a p a r t e

s o c c o m b e n t e r i f e r i t e a l

medesimo periodo, nonché al

pagamento del contributo

unificato.

Page 18: Rassegna Sett 2011

alle opportunità e garanzie che gli stessi

offrono alle parti. Il Consiglio Superiore della

Magistratura nella seduta del 04 febbraio 2010

ha espresso un parere in merito allo schema

del decreto, osservando che la mediazione ha

caratteristiche positive di per sé, in quanto può

costituire uno strumento importante per

l’evoluzione di un sistema di giustizia più

flessibile e più attento al caso concreto,

aggiungendo che la promozione di tale istituto

deve prescindere dalla inefficienza del sistema

giudiziario. Il testo definitivo del D.Lgs. n.

28/2010 sembra comunque perseguire proprio

l’obiettivo di ridurre il contenzioso giudiziario,

laddove prevede all’art. 5, comma 1, che

l’esperimento della mediazione sia condizione

di procedibilità della domanda giudiziale in

alcune materie e stabilisca all’art. 11, comma

1, che il mediatore possa emettere una

proposta anche contro la volontà delle parti.

Non solo. Recentissima è la modifica dello

stesso D.Lgs. n. 28/2010, apportata con la

conversione del D.L. 13 agosto 2011 n. 138

nella legge n. 148 del 14 settembre 2011,

pubblicata nella G.U. n. 216 del 16 settembre

2011, dove l’art. 2, comma 35-sexies recita:

“All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo

4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: Il giudice condanna la parte

costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha

partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al

versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una

somma di importo corrispondente al contributo unificato

dovuto per il giudizio". Ciò significa che la parte che

non parteciperà alla mediazione si troverà a

pagare un doppio contributo unificato nella

successiva causa di merito.

Il duplice obiettivo della mediazione così come

defini to da l l ’ a r t . 1 l e t t . a ) , ovvero i l

raggiungimento di un “accordo amichevole per la

composizione di una controversia” e la

“formulazione di una proposta per la risoluzione

della stessa”, è in linea con i due modelli di

mediazione stragiudiziale tramandateci dalla

prassi: la mediazione facilitativa e la mediazione

valutativa o aggiudicativa (8). Nel primo modello il

mediatore si limita ad avvicinare le posizioni delle

parti considerando unicamente gli interessi delle

stesse, così facilitando la ricerca di un accordo,

senza esprimere un’opinione o una proposta sulla

risoluzione della lite. Nel secondo modello il

mediatore, avendo analizzato anche le pretese delle

parti, formula una proposta di accordo, seppure

non vincolante, di cui rimane traccia nel

successivo ed eventuale giudizio, incidendo sul

regime di soccombenza rispetto alle spese

processuali (artt. 11 e 13). Se, infatti, all’esito del

processo civile, il provvedimento del giudice

corrispondesse interamente al contenuto della

proposta conciliativa, il giudice escluderebbe la

ripetizione delle spese della parte vincitrice che

ha rifiutato la proposta relativamente al periodo

successivo alla stessa, e la condannerebbe al

pagamento delle spese processuali della parte

soccombente riferite al medesimo periodo,

nonché al pagamento del contributo unificato.

Page 19: Rassegna Sett 2011

Dal momento che occuparsi di mediazione

implica non la valutazione del fatto in sé,

come invece può fare per esempio un giudice

o un avvocato, bensì la ricerca delle ragioni

profonde che il fatto sottende scoprendo ciò

che sta dietro al conflitto e che è alla base dei

sentimenti delle parti in conflitto, ci si

interroga su quale contenuto e quali limiti

debba avere la

p r o p o s t a

formulata dal

m e d i a t o r e

s e n z a l a

r i c h i e s t a

concorde delle

parti. In merito

n o n v i è

p r e v i s i o n e

normativa. Si

l a s c i a a l

m e d i a t o r e ,

sulla base degli

e l e m e n t i

emersi durante la fase di mediazione e

sufficienti ad una soluzione del conflitto

alternativa alla giustizia, la facoltà di

formulare una proposta. Il contenuto,

pertanto, dovrebbe rispecchiare quanto

emerso in termini di interessi delle parti

durante il procedimento di mediazione e,

pertanto, essere consono a tali interessi e non

formulato su considerazioni di ordine

strettamente giuridico. Inoltre, il suo

contenuto non potrà violare l’obbligo di

riservatezza. Tuttavia, la legge riconosce a tale

proposta un preciso valore nel momento in cui il

giudice, investito della controversia nel successivo

giudizio, emetta una sentenza il cui contenuto

corrisponda interamente al confuto della

proposta. Sulla base di questa considerazione, il

mediatore dovrebbe allora formulare la proposta

unicamente su considerazioni di ordine

giuridico, travisando completamente le finalità

del procedimento di mediazione e compiendo

una valutazione giuridica che prescinda dalla

composizione degli interessi delle parti e dalla

creazione di valore alle quali tutto i l

procedimento hanno fino a quel momento

mirato.

Ancora più difficile, per quanto sopra esposto, è

ipotizzare il fondamento ed il possibile contenuto

di una proposta da parte del mediatore in caso di

mancata partecipazione di una o più parti al

procedimento, cos ì come indicato ne l

regolamento attuativo all’art. 7 del D.M. n.

180/2010, pubblicato nella G.U. n. 258 del 4

novembre 2010, che lascia ai regolamenti degli

organismi la possibilità di prevedere la cosiddetta

“proposta contumaciale”. Lo stesso art. 7

stabilisce, altresì, che i regolamenti degli

organismi possano prevedere che la proposta

possa venire formulata anche da un mediatore

diverso da quello che ha condotto sino ad allora

la mediazione e sulla base delle sole informazioni

che le parti intendono offrire al mediatore

proponente, qualora le parti avessero il timore

L’art . 10 espressamente,

dispone che “le dichiarazioni

rese o le informazioni acquisite

nel corso del procedimento di

mediazione non possono

essere utilizzate nel giudizio

avente il medesimo oggetto

anche parz ia le, in i z iato,

riassunto o proseguito dopo

l’insuccesso della mediazione,

salvo consenso della parte

dichiarante o dalla quale

provengono le informazioni”

Page 20: Rassegna Sett 2011

che il mediatore che ha condotto la procedura

possa non essere imparziale in ragione delle

informazioni riservate che le parti gli hanno

riferito. Da tutto ciò ne consegue che grande

importanza assumeranno i regolamenti degli

organismi nel definire se, quando, in che modo

e su quali presupposti, i propri mediatori

possano formulare una proposta con le

conseguenze previste dal D.Lgs. n. 28/2010

(9).

Punto di forza del D.Lgs. n. 28/2010 consiste

nell’avere lasciato sufficientemente libero il

percorso che conduce alla conclusione

dell’accordo, potendo il mediatore svolgere la

propria attività di mediazione attraverso una

procedura snella ed informale, che consenta

alle parti di instaurare un clima di leale

collaborazione, al fine di tentare di risolvere

bonariamente il conflitto che le vede coinvolte.

L’art. 9 impone ai soggetti che operano

all’interno dell’organismo di mediazione e,

comunque, nell’ambito del procedimento “un

obbligo di riservatezza”. La finalità della

previsione, propria di tutte le esperienze

comparate a livello internazionale, è quella di

consentire alle parti di svelare ogni dato utile al

raggiungimento di un accordo senza timore

che poi possa essere utilizzato contro la parte

stessa. I soggetti coinvolti devono potersi

sentire liberi di manifestare i loro reali interessi

davanti ad un soggetto dotato di professionalità

per comporli. Particolare rilievo assume anche

l’art. 10 il quale, espressamente, dispone che

“le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite

nel corso del procedimento di mediazione non

possono essere utilizzate nel giudizio avente il

medesimo oggetto anche parziale, iniziato,

riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della

mediazione, salvo consenso della parte

dichiarante o dalla quale provengono le

informazioni”. La legge consente, quindi, al

mediatore, la libertà di scegliere le tecniche di

negoziazione e comunicazione ritenute più

idonee rispetto alle circostanze del caso, alle

caratteristiche ed alla volontà delle parti, al tipo

di conflitto che le vede coinvolte ed alla necessità

di trovare una rapida soluzione. Nello

svolgimento dell’attività il mediatore dovrà

comunque tenere sempre presente la cornice

normativa prevista dalla legge, dal regolamento

dell’organismo e dal codice etico adottato

dall’organismo a garanzia di una conduzione

della procedura che rispetti i principi di

autodeterminazione delle parti, imparzialità,

r i servatezza e segretezza, neutra l i tà e

indipendenza (9).

Qualora l’accordo sia raggiunto, si tratta di un

atto negoziale avente natura di contratto. Al fine

di incentivare il ricorso alla mediazione e di

attribuire maggiore efficacia a tale accordo il

legislatore ha previsto che il verbale di avvenuta

conciliazione, se omologato con decreto del

presidente del tribunale, acquisti piena tenuta sul

piano esecutivo, permettendo di scrivere

addirittura ipoteca sui beni di colui che potrebbe

volersi sottrarre all’accordo, dopo averlo

Page 21: Rassegna Sett 2011

concluso. Al tempo stesso, però, il legislatore si

è preoccupato anche di garantire alla parte che

s i r ivolge, per scelta o per obbligo,

all’organismo di conciliazione, di non perdere

le utilità del processo, qualora l’accordo non sia

raggiunto, consentendo, per esempio, alla

domanda di mediazione di produrre gli stessi

effetti della domanda giudiziale.

Infine, in linea con il principale obiettivo di

motivare le parti ad esperire il tentativo di

mediazione con esito proficuo, il legislatore ha

previsto anche delle agevolazioni fiscali, così

come definite all’art. 20 del D.Lgs. n. 28/2010.

IL MEDIATORE PROFESSIONISTALa mediazione, si è detto, ha per obiettivo la

gestione pacifica dei conflitti attraverso il

ripristino della comunicazione tra le parti in

conflitto, ricreando una relazione e giungendo

ad un riconoscimento reciproco, quale

premessa per il ripristino di un rapporto di

fiducia. Questo traguardo richiede al

mediatore importanti caratteristiche e

competenze.

Il mediatore non giudica, non stabilisce torti o

ragioni, né attribuisce responsabilità: la sua

azione è guidata al fine di far individuare alle

parti in conflitto opzioni alternative che

portino a soluzioni creative di valore per

entrambe. Un mediatore deve essere realista, in

quanto deve vedere le cose come sono, non

come vorrebbe che fossero e deve cercare di

coglierne la complessità, tenendo sotto

controllo le proprie opinioni e convinzioni

personali: l’abilità di chi conduce una mediazione

non si fonda sul potere di persuadere, ma su

capacità eminentemente relazionali.

Nel nostro Paese l’attività del mediatore non si è

ancora caratterizzata come profess ione

autonoma, dotata di principi, modalità di

intervento, competenze e conoscenze distinte, ma

è stata piuttosto acquisita come competenza

ulteriore da parte di alcune professioni

tradizionali e, in particolare, da parte di avvocati,

per la mediazione penale e la conciliazione, e

psicologi, nell’ambito familiare. Con il D.Lgs. n.

28/2010 la figura del mediatore assume contorni

più nitidi e profili professionali più marcati. Sulla

base del suddetto decreto, il mediatore è persona

fisica che, priva della possibilità di rendere giudizi

e decisioni vincolanti, da sola, nel contesto di un

collegio di mediatori, con uno o più mediatori

ausiliari ed eventualmente con ausilio di esperti,

esclusivamente nel contesto di organismi di

mediazione, esegue personalmente la sua

prestazione nell’attività di mediazione finalizzata

alla conciliazione.

Le norme attuative indicate nel D.M. n.

180/2010 assoggettano il rilascio dell’abilitazione

ad operare quale mediatore ai soggetti che,

avendo conseguito almeno una laurea triennale o,

in alternativa, essendo iscritti ad ordini o collegi

professionali, seguano “un percorso formativo, di

durata complessiva non inferiore a 50 ore,

articolato in corsi teorici e pratici, con un

massimo di trenta partecipanti per corso,

comprensivi di sessioni simulate partecipate dai

Page 22: Rassegna Sett 2011

discenti, e in una prova finale di valutazione

della durata minima di quattro ore” (art. 18).

Inoltre, lo stesso art. 18 prosegue disponendo

che “i corsi

t e o r i c i e

p r a t i c i

d e v o n o

av e r e p e r

oggetto le

s e g u e n t i

m a t e r i e :

nor mat i va

naz iona le,

comunitaria

e

internazionale in materia di mediazione e

conciliazione, metodologia delle procedure

facilitative e aggiudicative di negoziazione e di

mediazione e relative tecniche di gestione del

conflitto e di interazione comunicativa, anche

con riferimento alla mediazione demandata

dal giudice, efficacia e operatività delle clausole

contrattuali di mediazione e conciliazione,

forma, contenuto ed effetti della domanda di

mediazione e dell’accordo di conciliazione,

compiti e responsabilità del mediatore”. Al

corso base di cinquanta ore deve poi far

seguito, onde mantenere l’abilitazione, uno

specifico percorso formativo di aggiornamento

di diciotto ore biennali, articolato in corsi

teorici e pratici comprensivi di simulazioni o di

sessioni di mediazione. Il legislatore, nel

codificare una figura professionale sino ad oggi

inedita, ha inizialmente previsto l’obbligo di una

formazione articolata, sì, nei contenuti, ma

piuttosto limitata nella durata, considerato

l’ampio spettro di qualità richieste al mediatore.

In un secondo tempo, però, riconoscendo

l’opportunità di “irrobustire la professionalità del

mediatore” ha apportato modifiche al suddetto

decreto attuativo attraverso la recente

approvazione del D.M. n. 145/2011, pubblicato

sulla G. U. n. 197 del 25 agosto 2011. In

particolare, il nuovo regolamento aggiunge “la

partecipazione, da parte dei mediatori, nel

biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio

assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti

presso organismi iscritti” (art. 2); stabilisce, altresì,

che il regolamento degli organismi di mediazione

debba prevedere “criteri inderogabili per

l’assegnazione degli affari di mediazione

predeterminati e rispettosi della specifica

competenza professionale del mediatore

designato, desunta anche la tipologia di laurea

universitaria posseduta” (art. 3).

Il mediatore è un professionista che ha unito alla

sua professionalità di base le conoscenze delle

tecniche di gestione dei conflitti e di negoziazione

nelle controversie e, come tutti i professionisti, è

soggetto a un codice deontologico. E’ un

professionista delle risoluzione dei conflitti,

formato in tecniche di comunicazione, psicologia

della comunicazione, prossemica, mimica,

tecniche di risoluzione alternative delle

Dubbi sono emersi in merito alla

legittimità costituzionale della

mediazione obbligatoria, sia

sotto il profilo dell'osservanza dei

cr i ter i e pr incipi enunciati

dall 'art. 60 della Legge n.

69/2009, sia sotto il profilo del

r i s p e t t o d e l c a n o n e

fondamentale dell'accesso al

giudice, garantito a l ivello

nazionale dall'art. 24 della

nostra Carta costituzionale

Page 23: Rassegna Sett 2011

controversie, gestione delle emozioni. Il fatto,

poi, che il mediatore sia dotato anche di un

buon livello di competenza tecnica nella

materia di cui è chiamato ad occuparsi

costituisce di certo un valore aggiunto. Il

mediatore deve essere in grado di capire ciò di

cui le parti stanno parlando: è assolutamente

indispensabile affinché il mediatore non perda

immediatamente la sua autorevolezza. La

conoscenza nelle materie imposte per legge

serve al mediatore non per affrontare il

problema da un punto di vista giuridico, come

farebbe un legale, ma per applicare

e f fi c a c e m e n t e q u e l l e t e c n i c h e d i

comunicazione che ha acquis i to. La

mediazione opera in circostanze ben precise e

concrete: possedere delle competenze di tipo

psicologico e comunicativo non può esimere

dall’attrezzarsi delle indispensabili conoscenze

specifiche del campo in cui si opera.

All’opposto, nessun aspirante mediatore può

considerarsi tranquillamente al riparo nella

“nicchia” della propria competenza tecnica

specifica (10). Il mediatore può, così, definirsi

un t e rzo i s t ru i to : t e r zo, i n quan to

necessariamente neutrale, istruito, nel senso

che sa come e cosa mediare, libero di adottare

le tecniche di comunicazione e di negoziazione

che ritiene più opportune, al fine di guidare le

parti verso una decisione consapevole e

concordata che soddisfi i loro interessi e che

possa essere creativa di valore per entrambe

rispetto alle posizioni di partenza. La

procedura di mediazione è, infatti, slegata dal

principio del “tanto chiesto quanto pronunciato”,

cui devono invece rispondere le procedure

arbitrali e giudiziali e, non essendoci alcun

vincolo legato al “petitum”, nulla impedisce alle

parti di accordarsi anche su questioni che

inizialmente non erano state considerate, ma che

salvino i loro rapporti e che siano anche alla base

di possibili rapporti futuri. (9). In caso di

controver s ie che r ich iedono spec ifiche

competenze tecniche, il legislatore ha comunque

sentito la necessità di prevedere ed indicare la

figura degli esperti, diversi dal mediatore. Il ruolo

ad essi assegnato emerge dalla lettura dell’art. 8,

commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 28/2010, in cui si

considerano essenziali, alla riuscita del

proced imento d i med iaz ione, sogge t t i

particolarmente esperti, anche eventualmente

formati alle tecniche di mediazione. Pertanto, se

l’organismo di mediazione deve affrontare un

procedimento che richiede specifiche competenze

tecniche può nominare uno o più mediatori

ausiliari, scegliendoli fra gli esperti formati di cui

può eventualmente disporre, oppure, se ciò non è

possibile, il mediatore potrà avvalersi di esperti

iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali

(11).

RIFLESSIONI CONCLUSIVELargamente usata nei paesi anglosassoni, la

mediazione ha una elevata possibilità di successo,

potendo fornire una risoluzione extragiudiziale

conveniente e rapida delle controversie attraverso

procedure concepite in base alle esigenze delle

Page 24: Rassegna Sett 2011

parti. Essa si pone come uno strumento

concreto, strutturato e flessibile, mirato e

celere, basato su comprensione, rispetto

reciproco e costruttiva creatività. Grazie al

ruolo centrale che viene dato al dialogo e al

confronto, la soluzione del conflitto sarà il

r i sul tato di un processo dinamico e

partecipativo tra i soggetti coinvolti, che

restano i veri protagonisti della mediazione, e

l’accordo raggiunto, non potrà che essere più

efficace dal momento che agisce sulle

motivazioni profonde.

Nonostante queste premesse, l’istituto della

mediazione così come definito dal D.Lgs. n.

28/2010 ha suscitato non poche critiche e

perplessità. Se la mediazione funziona,

mediazione e processo si muovono su piani

completamente diversi, che non interferiscono

tra loro a patto che la mediazione, quando è

prevista l’obbligatorietà del tentativo, non

rappresenti un ostacolo all’esercizio dei diritti

in gioco. Secondo la Corte di Giustizia del

marzo 2010, le condizioni sono che la

previsione di un tentativo obbligatorio non

comporti un ritardo sostanziale per la

proposizione del ricorso giurisdizionale,

sospenda la prescrizione dei diritti in questione

e non generi costi ingenti per le parti. A queste

condizioni, la mediazione offre maggiori

opportunità rispetto al processo, perché

l’autonomia negoziale offre maggiori margini

di manovra alle parti e consente anche una

riscrittura del rapporto, in proiezione futura.

Dubbi sono emersi in merito alla legittimità

costituzionale della mediazione obbligatoria, sia

sotto il profilo dell'osservanza dei criteri e principi

enunciati dall'art. 60 della Legge n. 69/2009, sia

sotto il profilo del rispetto del canone

fondamentale dell'accesso al giudice, garantito a

livello nazionale dall'art. 24 della nostra Carta

costituzionale e,

a l i v e l l o

e u r o p e o ,

dall'art. 6 della

C o nv e n z i o n e

d e i d i r i t t i

d e l l ' u o m o e

dall'art. 47 della

Carta dei diritti

f o n d a m e n t a l i

d e l l ' U n i o n e

europea. Nella

previsione di un

t e n t a t i v o

obbligatorio di

conc i l i a z ione

per specifiche

materie (art. 5

del D.Lgs. n. 28/2010), pare infatti potersi

ravvisare un eccesso di delega. Sarà la Corte

Costituzionale a dover stabilire se un fondamento

all’introduzione dell’obbligatorietà per la gran

parte delle liti civili si possa trovare nell’art. 60

della legge di riforma del processo civile e nella

Direttiva comunitaria. Il Tar del Lazio, infatti,

nell’ordinanza pronunciata il 12 aprile 2011 in

P e r q u a n t o r i g u a r d a l a

mediaz ione obbl igator ia,

perplessità sono insorte in

merito alla mancanza di un

d i s p o s t o n o r m a t i v o c h e

obbl ighi i l mediatore ad

estendere la partecipazione al

procedimento di mediazione a

tutti i soggetti coinvolti nel

c o n t e n z i o s o , d a i

r a p p r e s e n t a n t i d e l l a

Compagnia Assicurativa e

del l’Azienda Ospedaliera,

Sanitaria e/o Universitaria, ai

diversi sanitari che abbiano

agito in equipe

Page 25: Rassegna Sett 2011

risposta al ricorso presentato dall’Organismo

unitario dell’avvocatura insieme ad alcuni

consigli degli Ordini ed Associazioni forensi

contro il regolamento attuativo del D.Lgs. n.

28/2010 (D.M. n. 180/2010), ha rimesso alla

suddetta Corte l’esame delle questioni di

incostituzionalità sollevate dai ricorrenti. I

giudici del Tribunale amministrativo non

hanno comunque sospeso, come pure

avrebbero potuto, il regolamento attuativo

impugnato che, al pari della corrispondente

disciplina legislativa, resta vigente ed operante,

come in molti altri casi in cui pende una

questione di legittimità sulle norme processuali.

Criticità al momento ancora insolute, ma sulle

quali acceso è il dibattito tra Ministero della

Giustizia, Avvocatura, Ordini professionali e

tutti i soggetti, istituzionali e non, protagonisti

della mediazione, riguardano l'individuazione

di un criterio di distribuzione territoriale delle

controvers ie da mediare, i profil i di

indipendenza e imparzialità del mediatore e

degli Organismi di mediazione, nonché

l'introduzione dell'assistenza tecnica necessaria

degli avvocati nei procedimenti di mediazione,

attualmente non obbligatoria, con la possibilità

- per quanto riguarda tale assistenza - di

accedere al patrocinio a spese dello Stato da

parte dei non abbienti”.

In materia medica, già si è detto del vantaggio

offerto dalla mediazione alle parti in conflitto:

l’occasione di un confronto che, se ben

condotto alla presenza di un terzo imparziale e

preparato, è la chiave del buon esito del negoziato

e, soprattutto, consente il recupero del rapporto

medico-paziente che il verificarsi del danno

inevitabilmente incrina, a prescindere dal fatto

che sussista o meno una qualsiasi responsabilità

del sanitario. Tuttavia, per quanto riguarda la

mediazione obbligatoria, perplessità sono insorte

in merito alla mancanza di un disposto normativo

che obblighi il mediatore ad estendere la

partecipazione al procedimento di mediazione a

tutti i soggetti coinvolti nel contenzioso, dai

rappresentanti della Compagnia Assicurativa e

dell’Azienda Ospedaliera, Sanitaria e/o

Universitaria, ai diversi sanitari che abbiano agito

in equipe. In realtà, la mediazione è un istituto

concepito sulla base delle esigenze delle parti, che

trova nella flessibilità della procedura una delle

sue peculiari caratteristiche, pertanto il mediatore

si trova già nella possibilità di coinvolgere nel

procedimento tutte le parti in conflitto, ma,

soprattutto, è tenuto a farlo al fine di perseguire

l’obiettivo stesso della mediazione, ovvero

consentire alle parti in lite il raggiungimento di

un accordo condiviso, stabile e reale.

Al di là della necessità futura di meglio definire

alcuni aspetti della normativa vigente, in un Paese

dove la mentalità della risoluzione alternativa

delle controversie tarda ad acquisirsi si può certo

riconoscere al D.Lgs. n. 28/2010 il merito di

avere risvegliato l’attenzione dell’opinione

pubblica sull’opportunità che, in un momento

storico di elevata conflittualità e di conseguente

crisi dei tempi della giustizia, le controversie siano

Page 26: Rassegna Sett 2011

portate davanti al giudice solo dopo un’attenta

riflessione sui pro e i contro dell’azione

giudiziaria. La mediazione, con i suoi indubbi

vantaggi di economicità, rapidità ed incisività

rispetto al tradizionale procedimento

g i u d i z i a r i o , p u ò f u n z i o n a re. Ru o l o

determinante avranno sia gli avvocati, che, pur

guardando ancora troppo numerosi a questo

istituto con diffidenza, dovranno impegnarsi a

portare al tavolo di mediazione anche il

destinatario della domanda, sia gli organismi,

che dovranno impegnarsi a far condurre il

procedimento a mediatori davvero preparati

ed autorevoli, graduando le competenze in

base alle difficoltà della controversia.

La vera sfida per il futuro è rappresentata da

una sempre maggiore sensibilizzazione nei

confronti dell’istituto della mediazione, nella

consapevolezza che la diffusione della

mediazione può rappresentare una vera e

propria evoluzione culturale.

BIBLIOGRAFIA

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esperienze a confronto Riv It Med Leg 3: 579-610,

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Giappichelli. Torino. 2010.

11-JULINI M. La mediazione nelle controversie civili

e commerciali. Ed. Esperta. Forlì. 2010.

Page 27: Rassegna Sett 2011

27

Un recente caso realmente accaduto presso un struttura ospedaliera pubblica fornisce l’occasione per esaminare la regolamentazione dell’acquisizione del consenso alle cure da rendersi su un minore, con particolare attenzione a quei casi nei quali siano rilevabili criticità della situazione familiare.Sotto il profilo clinico la vicenda può essere così riassunta:Caso sig.na Ciccone Maria nata il 26/04/1996, genitori

separati, vive stabilmente con la madre che è quella che si è

sempre fatta carico delle cure della figlia, sia in passato sia

attualmente.

Riassunto Clinico:

1)Già trattata precedentemente per correzione di

malocclusione scheletrica con ortodonzia mobile.

2)Alla fine della permuta giunge all’osservazione per

adeguata finalizzazione ortodontica, mostrando un

ritardo eruttivo dei due canini superiori che risultano

ritenuti nel contesto del mascellare superiore.

3)I sanitari del C.O. eseguono studio del caso

ortodontico, comprensivo di tracciato cefalometrico.

4)Il padre si presenta presso il C.O. richiedendo, ed

ottenendo, copia della documentazione clinica.

5)La madre presenta una serie di rimostranze al

personale del C.O. a causa della consegna della

documentazione clinica della figlia al padre. Motivo

principale delle rimostranze il fatto che la signora

ritiene che il personale ed i sanitari del C.O. avessero

dovuto negare i documenti al padre sia perché il tutto

era stato pagato da lei sia perché è sempre stata lai ad

occuparsi della figlia ed il padre non si era mai

presentato al C.O. con la stessa minore.

6)Viene presentato e spiegato il piano di trattamento a

carattere chirurgico/ortodontico che prevede la

disinclusione chirurgica dei canini superiori e la loro

eruzione forzata in arcata dopo aver espanso gli spazi

e stabilizzato la stessa arcata. Il piano di trattamento

viene spiegato alla madre, unica persona che si

presenta con la figlia il giorno dell’appuntamento per

tale incombente.

7)La madre rende il consenso al trattamento. Il padre

comunica alla madre che non darà nessun consenso

relativamente al trattamento ortodontico della figlia.

8) Di fronte al rifiuto offerto dai sanitari del C.O. di

procedere al trattamento della minore a causa della

mancanza di consenso al trattamento da parte del

Analisi GiurisprudenzialeCure sul minore: informazione, consenso dei

genitori e titolarità dei diritti di: Cesare Q. Fiore - Avvocato Civilista in Milano

Allorquando un sanitario si trovi a dover eseguire cure su di un paziente minore dovrà prestare particolare attenzione all’acquisizione del consenso da parte di tutti i soggetti legittimati, anche attivandosi, laddove risultino divergenze tra i titolari dei diritti, perché non si verifichino situazioni di stallo pregiudizievoli per la salute psicofisica del minore.

Page 28: Rassegna Sett 2011

28

padre, la madre chiede agli stessi sanitari una

relazione sul caso ai fini di richiedere un intervento del

Giudice Tutelare. ”

Qui di seguito, inoltre, si riporta per esteso la relazione per il Giudice Tutelare predisposta dai sanitari su richiesta della madre:

“...Paperopoli li 04/07/11

Oggetto: Relazione paziente Ciccone MariaLa paziente Ciccone Maria, nata 26/04/1996, già nota al Centro per trattamento correttivo ortodontico

mobile in corso, in seguito ad un controllo ortopantomografico eseguito in data 23/06/2010 atto a verificare la posizione dei canini permanenti superiori, ha evidenziato la disodontiasi dei due canini superiori (1.3 e

2.3) mal posizionati, con asse di eruzione anomalo. In seguito ad apposito studio ortodontico, è stato individuato il seguente programma terapeutico:

1) Applicazione di trattamento ortodontico fisso mediante bandaggio superiore e inferiore della durata di 24/36 mesi

2) Applicazione di barra palatale come ancoraggio degli elementi diatorici naturali presenti3) Possibile necessità di esecuzione di sbrigliamento chirurgico di 1.3 e 2.3 atto a raggiungere il dente

incluso, per consentire l’applicazione di una trazione per agevolare la loro estrusione e il loro allineamento

4) contenzioni post ortodontiche anti recidiva.

La mancata esecuzione di trattamento ortodontico, volto appunto al recupero in arcata dei due canini superiori, può comportare un pregiudizio alla giovane paziente costituito dalla possibile ritenzione

endoossea dei due canini con alterazione dell’arcata, sia in termini di allineamento che di estetica che di combaciamento occlusale con gli elementi dell’arcata antagonista. Si deve anche specificare che,

normalmente i due canini superiori erompono e si dispongono spontaneamente in arcata all’età di 10 anni con una possibile oscillazione di 1,5/2 anni. Il ritardo oltre questo intervallo temporale depone decisamente

per una probabile ritenzione stabile dei due elementi inclusi.La stessa condizione di ritenzione dei due canini, qualora si verificasse, imporrà in età adulta, la

sostituzione protesica degli stessi elementi, previa la loro eliminazione mediante apposito intervento chirurgico.

Naturalmente si potrà procedere al trattamento sopra prospettato, che all’età attuale rappresenta l’opzione

con meno rischi e minori conseguenza di carattere permanente tra tutte quelle configurabili, solo dietro acquisizione di apposito consenso congiunto della paziente e di entrambi i genitori. In mancanza di

consenso anche di uno solo di questi, e/o salvo apposita pronuncia da parte del Giudice Tutelare, il trattamento correttivo in argomento è da ritenersi non autorizzato.

Si rilascia a richiesta della madre sig.ra Mirandola Clarabella.

L’Odontoiatra Curante Il Referente del Centro

Dott. Galilei Carlo Dott. Fermi Enrico

Page 29: Rassegna Sett 2011

29

In primo luogo, pare utile ripercorrere le fonti

nor mat ive e deonto log i che che p iù

direttamente attengono alla fattispecie.

Gli articoli 3161 e successivi del Codice Civile

regolamentano l’esercizio della potestà

genitoriale e il terzo comma del primo articolo

fra quelli citati recita testualmente: “In caso di

contrasto su questioni di particolare importanza

ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al

giudice indicando i provvedimenti che ritiene più

idonei.”.

Peraltro, medesima indicazione è rilevabile

anche nell’art.1452 Codice Civile, ove viene

ugualmente previsto “l’intervento del Giudice” per

quanto attiene ai casi di disaccordo inerenti i

diritti e doveri reciproci dei coniugi (art.1433

Codice Civile), nonché i doveri verso i figli (art.

1474 Codice Civile).

In ordine all ’ indicazione del Giudice

competente, è importante tenere presente che

nel caso di genitori tra i quali sia pendente un

giudizio di separazione o divorzio, la decisione

sarà riservata a detto giudice; nei casi in cui i

genitori siano coniugi conviventi separati o

divorziati, ma in assenza di giudizi pendenti, la

competenza sarà devoluta al Giudice Tutelare;

infine, nel caso in cui i genitori non siano

coniugi la competenza sarà attribuita al

Tribunale dei Minori.

Particolare attenzione dovrà poi agire il

genitore recalcitrante o assente o inattivo,

1 “Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formali tà al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.”

2 “Articolo 145. Intervento del Giudice. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.”

3 “Articolo 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”

4 “Articolo 147. Doveri verso i figli.Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la p r o l e t e n e n d o c o n t o d e l l e c a p a c i t à , dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”

Page 30: Rassegna Sett 2011

30

poichè ben potrebbe il Giudice che si occupa

del caso attivare una procedura ex art.330

Codice Civile5, nella quale accertarsi se

sussistano i presupposti per la decadenza dalla

po te s t à su i fig l i ovve ro a s sumer s i i

provvedimenti di cui all’art.333 Codice Civile6 .

D’altro canto, la assoluta rilevanza della tutela

dei soggetti minori, in generale e all’interno del

nucleo familiare, trova prima e primaria

rilevanza nella Carta Costituzionale agli artt.

307 e 318.

Per quanto riguarda poi i doveri del medico –

a prescindere dai consueti obblighi di legge

comunque vigenti –, si deve richiamare il

disposto di alcuni articoli del Codice

Deontologico:

Art.32 “Doveri del medico nei confronti

dei soggetti fragili. Il medico deve impegnarsi a

tutelare il minore [...] in particolare quando ritenga che

l’ambiente [...] nel quale vivono non sia sufficientemente

sollecito alla cura della loro salute ovvero sia sede di

maltrattamenti fisici o psichici [...]

Il medico, in caso di opposizione dei legali

rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli

incapaci, deve ricorrere alla competente Autorità

Giudiziaria”

A r t . 3 7 : “ C o n s e n s o d e l l e g a l e

rappresentante. Allorché si tratti di minore...il

consenso agli interventi diagnostici e terapeutici ... deve

essere espresso dal rappresentante legale [...].

In caso di opposizione ... al trattamento necessario e

indifferibile a favore di minori [...] il medico è tenuto ad

informare l’Autorità Giudiziaria; se vi è pericolo per la

vita o grave rischio per la salute del minore [...], il

7 “Articolo 30 Costituzione. E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.”

8 “Articolo 31 Costituzione. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”

5 “Articolo 330. Decadenza dalla potestà sui figli. Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.”

6 “Art. 333 - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.”

Page 31: Rassegna Sett 2011

medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo

necessità alle cure indispensabili”

Art. 38 “Autonomia del cittadino e

direttive anticipate. [...]

Il medico compatibilmente con l’età, con la capacità di

comprensione e con la maturità dle soggetto, ha l’obbligo di

dare adeguata informazione al minore e di tenere conto

della sua volontà.

In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del

legale rappresentate legale deve segnalare il caso

all’Autorità Giudiziaria[...]”.

Alla luce di quanto sopra mi permetto di

sottolineare la rilevanza ed importanza dei

concetti sopra espressi non solo per quanto

attiene il compimento di una attività sanitaria

davvero resa con rispetto del diritto di

autodeterminazione e della libertà e dignità

p e r s o n a l e , m a s o p r a t t u t o t e s a a l l a

responsabilizzazione dei soggetti potestativi

secondo le reali necessità del minore, a garanzia

dei diritti del soggetto debole meritorio di piena

tutela giuridica.

È società civile quella nella quale i diritti di un

soggetto non dipendono dall’età, sesso, razza,

lingua, religione, opinioni politiche, condizioni

personali e sociali (art.39 Costituzione).

In conclusione, nello svolgimento dell’attività

medica non si dimentichi mai di far firmare il

consenso alle cure di un minore dal genitore

presente anche per conto dell’altro genitore; si

cerchi comunque di raggiungere il genitore

assente; in caso di opposizioni, si rendano

informazioni, relazioni e certificazioni scritte;

in caso di inattività dei legali rappresentanti del

minore, si attivi la tutela Giudiziaria

(ricordando le informazioni sulla competenza

sopra rese), con una procedura “senza

formalità” che nella pratica trova normalmente

pronta e rapida evasione.

Al fine di aiutare la concreta quotidianità di

tutti i lettori, si riportano due bozze di ricorso

all’Autorità Giudiziaria (l’una proposta dal

medico per cure urgenti, l’altra per la

sostituzione dell’amministratore di sostegno

dell’incapace non diligente ed assente dalle

proprie responsabilità).9 “Art. 3 Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Page 32: Rassegna Sett 2011

Ricorso n. 1

Tribunale di …………….

GIUDICE …………………….

Il sottoscritto ricorrente

……………………………….................. C.F………………………………..…,

n a t o a … … … … … … … … . i l … … … … … … … … … … . , r e s i d e n t e i n

… … … … … … … … … . . , v i a … … … … … … … … … … … … … … . , t e l .

…………………..., cell. ………………….., nella sua qualità di responsabile servizio

socio sanitario

Premesso che

Il beneficiario, ………….., residente in ………..……alla via………….… vive

abitualmente:

in famiglia con altre ….. persone conviventi,

presso la casa di cura ………….………....sita in …………....alla via……….

…………….

presso la sua abitazione con assistenza domiciliare;

altro (da specificare)

………………………………………………………………………..

Il beneficiario, attualmente, si trova nelle seguenti condizioni:

autosufficiente, esce di casa da solo;

autosufficiente ma non esce di casa da solo;

sedia a rotelle;

permanentemente a letto;

altro………………………………………………………..

Il beneficiario presenta (indicare disturbi psico-fisici del medesimo*):

……………………………………………………………………………………………

… … . … … … … … … … … … … … … .

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

C o n s i d e r a t o c h e i l l e g a l e r a p p r e s e n t a n t e d e l b e n e f i c i a r i o ,

…………………………………….., nominato dal Tribunale di ……………………..,

Page 33: Rassegna Sett 2011

con provvedimento n. ……………………, non ha ad oggi acconsentito al trattamento

sanitario/operazione necessario/a per la tutela dell’integrità della salute del soggetto

Tutto ciò premesso, il sottoscritto ricorrente,

dottor..…………………………………………

Chiede

a codesto Giudice, assunte le necessarie informazioni e disposti, se necessario, gli

opportuni accertamenti medici, di emettere, con urgenza, in tempo utile per la data

del ../../…., provvedimento urgente più opportuno sulla necessità del beneficiario

di sottoporsi a

……………………………………………………………………………………

oppure

di delegare a tale scopo il dottor………………………….., quale amministratore di

sostegno, ai sensi della legge n. 6/2004, nell’interessi di …………………….., nato a

…………………, il …………., residente in ………………….., via……………….,

domiciliato a

…………………………………………………………,via…………………….., C.F.

…………………………….., in quanto affetta/o

da………………………………………..

oppure

di nominare a tal fine chiunque altro codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere

opportuno, quale amministratore di sostegno, a tempo determinato per la durata di

mesi……….., del beneficiario per il compimento, a titolo di rappresentanza dello

stesso, delle seguenti attività:

prestare consenso informato al seguente intervento o terapia

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………

Si dichiara che i parenti del beneficiario, tutt’ora viventi sono i seguenti:

Page 34: Rassegna Sett 2011

signor……………………, (indicare il vincolo di parentela)………………………

del beneficiario, residente in ……………….alla via…………………

C.F………………………..;

signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario,

r e s i d e n t e i n … … … … … … … … … . a l l a v i a … … … … … … … … … … .

C.F…………………………….;

signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario,

residente in …………………………….alla via………………………….

C.F…………………………….;

signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario,

residente in …………………………….alla via………………………….

C.F…………………………….;

signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario,

residente in …………………………….alla via………………………….

C.F…………………………….;

Si produce la seguente documentazione:

a) copia integrale dell’atto di nascita del beneficiario;

b) certificazione medica che attesti lo stato di salute del beneficiario;

c) eventuale certificato che attesti l’assoluta intrasportabilità del beneficiario (se

necessario);

d) copia del documento contenente il testo del consenso da sottoscrivere.

e) Copia del provvedimento di nomina dell’originario amministratore di sostegno.

*Nota bene:

il procedimento prevede che il Giudice riceva in udienza l’interessato, se questo

non fosse possibile il richiedente deve dichiarare nella domanda che :

“l’interessato non è trasportabile in Tribunale, neppure in ambulanza” (in tal caso è

necessario allegare e/o presentare in udienza un certificato da cui risulti che la

persona è intrasportabile anche se in ambulanza).

…………., lì Firma

Page 35: Rassegna Sett 2011

DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE PER L’UDIENZA

Io sottoscritto dott. …………………………, nato a …………………… il ………..,

residente in ……………………., via………………, tel……………….. e CF

… … … … … … . . , c o n s t u d i o i n … … … … … … … … … … … … ,

v i a … … … … … … … … … … … . . , o p p u r e p r e s s o l ’ O s p e d a l e d i

……………………………………………………………………………………………

Dichiaro

di aver informato tutti i parenti (fino al quarto grado) e i parenti dell’ altro coniuge

(fino al secondo grado) attraverso l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno

(che si allega);

di aver fatto firmare ai parenti (fino al quarto grado) e ai parenti del coniuge (fino al

secondo grado) copia della domanda, che si allega con fotocopia di documento di

identità e relative ricevute di ritorno o copie delle domande firmate per accettazione;

c h e i l b e n e f i c i a r i o , s i g n o r … … … … … . , s o f f r e d i

…………………………………………………………………………………………

………come da documentazione allegata alla domanda. e che, pertanto, necessita di

sottoporsi al trattamento / terapia

…………………………………………………………………………………………

…….................................................................................................................................

.............................

Si produce:

- copia delle lettere raccomandate con relative ricevute di ritorno o copie della

domanda firmate per l’accettazione con copia documenti di identità.

- Eventuali dichiarazioni / pareri dei parenti.

- documentazione medica che accerti l’intrasportabilità del beneficiario se non

prodotta con la domanda.

- Successiva e/o ulteriore documentazione medica che attesti la patologia

psico-fisica per la quale si rende necessaria l’operazione / trattamento.

Page 36: Rassegna Sett 2011

- Ricorso n. 2

Tribunale di …………….

GIUDICE ……………………………

Il sottoscritto ricorrente ………………………………..C.F………………………………..…,

nato a…………………….il…………………………., residente in ……………………….., via

……………………………………., tel. …………………..., cell. ………………….., nella sua

qualità di responsabile servizio socio-sanitario

Premesso che

Il beneficiario, signor ………….., residente in ………..……alla via………….… vive abitualmente:

in famiglia con altre ….. persone conviventi,

presso la casa di cura ………….………....sita in …………....alla via……….…………….

presso la sua abitazione da solo;

presso la sua abitazione con assistenza domiciliare;

altro (da specificare) ………………………………………………………………………..

Il beneficiario, attualmente, si trova nelle seguenti condizioni:

autosufficiente, esce di casa da solo;

autosufficiente ma non esce di casa da solo;

sedia a rotelle;

permanentemente a letto;

altro………………………………………………………..

Il beneficiario presenta (indicare disturbi psico-fisici del medesimo*):

………………………………………………………………………………………………….

… … … … … … … … … … … … .

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

Gli aventi diritto ad esprimere il consenso hanno pronunciato pareri discordi ovvero non si

pronunciano.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto ricorrente, signor..…………………………………………

Chiede

a codesto Giudice, assunte le necessarie informazioni e disposti, se necessario, gli opportuni

accertamenti medici, di disporre l’applicazione della misura di protezione dell’amministrazione

di sostegno, ai sensi della legge n. 6/2004, nell’interessi di …………………….., nato a

…………………, il …………., residente in ………………….., via………………., domiciliato a

Page 37: Rassegna Sett 2011

…………………………, via…………………….., C.F.…………………………….., in quanto

affetta/o da………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

(specificare patologia).

nominando a tal fine il sottoscritto ricorrente, dott. ……………………………………….., nato a

………….., il………….., residente in ………….. , via ……………., CF…………………………….,

con studio in…………………, via………………….., telefono……………………., cellulare

………………………., ovvero chiunque altro codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere opportuno,

quale amministratore di sostegno, a tempo determinato per la durata di mesi……….. o a tempo

indeterminato, del beneficiario per il compimento, a titolo di rappresentanza dello stesso, delle

seguenti attività:

prestare consenso informato al seguente intervento o terapia

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Si dichiara che i parenti del beneficiario, tutt’ora viventi sono i seguenti:

signor……………………, (indicare il vincolo di parentela)………………………del

b e n e f i c i a r i o , r e s i d e n t e i n … … … … … … . a l l a v i a … … … … … … …

C.F………………………..;

signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario, residente in

…………………………….alla via………………………….C.F…………………………….;

signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario, residente in

…………………………….alla via………………………….C.F…………………………….;

signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario, residente in

…………………………….alla via………………………….C.F…………………………….;

signor…………………………..., ……………………………..del beneficiario, residente in

…………………………….alla via………………………….C.F…………………………….;

Si produce la seguente documentazione:

a) copia integrale dell’atto di nascita del beneficiario;

b) certificazione medica che attesti lo stato di salute del beneficiario;

c) eventuale certificato che attesti l’assoluta intrasportabilità del beneficiario (se necessario);

d) copia del documento contenente il testo del consenso da sottoscrivere.

Page 38: Rassegna Sett 2011

*Nota bene:

il procedimento prevede che il Giudice riceva in udienza l’interessato, se questo non fosse

possibile il richiedente deve dichiarare nella domanda che : “l’interessato non è trasportabile in

Tribunale, neppure in ambulanza” (in tal caso è necessario allegare e/o presentare in udienza un

certificato da cui risulti che la persona è intrasportabile anche se in ambulanza).

…………., lì Firma

DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE PER L’UDIENZA

Io sottoscritto dott. …………………………, nato a …………………… il ……….., residente in

……………………., via………………, tel……………….. e CF ……………….., con studio in

………………………………, via…………………..

Dichiaro

di aver informato tutti i parenti (fino al quarto grado) e i parenti del coniuge (fino al secondo

grado) attraverso l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno (che si allega);

di aver fatto firmare ai parenti (fino al quarto grado) e ai parenti del coniuge (fino al secondo

grado) copia della domanda, che si allega con fotocopia di documento di identità e relative

ricevute di ritorno o copie delle domande firmate per accettazione;

che il beneficiario, signor ……………., soffre di………………………come da

documentazione allegata alla domanda. e che, pertanto, necessita di sottoporsi al trattamento /

terapia …………………………..

Si produce:

- copia delle lettere raccomandate con relative ricevute di ritorno o copie della

domanda firmate per l’accettazione con copia documenti di identità.

- Eventuali dichiarazioni / pareri dei parenti.

- documentazione medica che accerti l’intrasportabilità del beneficiario se non prodotta

con la domanda.

- Successiva e/o ulteriore documentazione medica che attesti la patologia psico-fisica

per la quale si rende necessaria l’operazione / trattamento.

Page 39: Rassegna Sett 2011

39

PREMESSAPrevenire la conflittualità tra medico e

paziente, che spesso sfocia in contenzioso

legale, presuppone in primis conoscerne le cause che, se pur molteplici, trovano concretizzazione in un assunto di fondo, ovvero la massima dell’ipse dixit non ha più applicazione in campo medico: il professionista

non si configura più come portatore di una verità scientifica assoluta ed insindacabile poiché il paziente odierno medio esige che la prestazione sanitaria offertagli si fondi su regole chiare e comprensibili e rivendica per sé un

ruolo attivo anche nei momenti decisionali. A ciò va aggiunto che il progresso scientifico ingenera nei pazienti sempre maggiori

aspettative di successo nei confronti della

prestazione medica, molto spesso con una pretesa di obbligazione di risultato che nel settore odontoiatrico è accresciuto, anche, ma non solo, dalle finalità di natura estetica che il p i ù d e l l e v o l t e s i a c c o m p a g n a n o ,

prevaricandolo, all’atto terapeutico, e dall'onere economico dei pazienti dato che il regime privatistico comprende ancora oggi la maggior parte delle prestazioni odontoiatriche. Inoltre la tendenza alla criminalizzazione della classe

medica fomentata dai media e supportata, negli ultimi anni, anche dalla magistratura ha contribuito ad ingenerare nei cittadini-pazienti, qualora si trovino di fronte ad un presunto errore professionale di un sanitario, aspettative

La percezione del contenzioso in odontoiatria: un’analisi quantitativa

di: Giulio Pecorelli

Libero professionista in Pioltello (MI) - Master in Odontologia Forense

Tesi di Master

ABSTRACT

Laprofessionemedica negli ultimi anni ha visto cambiare il rapportomedico-paziente e l’instaurarsi dipotenziali criticità minanti l’equilibrio dello stesso, tanto che oggi l'odontoiatria rappresenta una dellebranchemediche tra le più espostea procedimenti legaliper responsabilità professionale. Il presentestudiorappresentaun’analisistatisticaditipoquantitativoattaadanalizzarealcunecriticitànelcontenziosoodontoiatrico,perfinalitàdiagnosticheepreventive. Neemergedaunlatolaformalizzazionedelrapportomedicopaziente,documentalediagnostico/terapeutica,del processocomunicativoeinformativooltrechecontrattuale,dall'altroconclusioniriguardanti aspettiassicurativi,digestionedelcontenziosoetipologiedistudioprofessionale.

Page 40: Rassegna Sett 2011

40

risarcitorie che li spronano ad intentare una

causa quasi mai, o comunque molto di rado, fondantesi su problemi etici o di principio, quanto piuttosto economici. In questa ottica, pertanto, l’odontoiatria, esplicandosi sempre in situazioni di elezione, rappresenta una delle

branche mediche tra le più esposte a procedimenti legali per responsabilità professionale, come confermato dalle statistiche analizzate preliminarmente (CIC, Montagna, Rapporto PiT Salute 2008/2010, Studio pilota

di O.R.ME, ecc., che per motivi editoriali sono state omesse).

TECNICA DI INDAGINEIl presente studio rappresenta un’analisi

statistica di tipo quantitativo sul contenzioso in

campo odontoiatrico per la cui realizzazione è

stato predisposto un questionario sottoposto ai

rispondenti per la compilazione, strutturato con

18 domande finalizzate ad analizzare alcune

criticità nel contenzioso odontoiatrico, per

finalità di tipo diagnostico e preventivo.

Il questionario è stato somministrato ad un

totale di 231 rispondenti, suddivisi in 4

categorie, di seguito schematizzate, tenendo

conto dell’età e degli anni di esperienza

professionale:

72 odontoiatri/medici con competenze

forensi

87 clinici (odontoiatri e medici che

esercitano l’odontoiatria)

45 igienisti dentali

27 studenti dei corsi di laurea in

odontoiatria ed igiene dentale

Gli intervistati sono stati selezionati nel

seguente modo:

Forensi : profess ionis t i d i d iversa

provenienza geografica;

Clinici: professionisti per il 50% esercenti

l'attività professionale in Lombardia e per il

50% di diversa provenienza geografica;

Igienisti dentali: professionisti esercenti in

Lombardia (i questionari sono stati raccolti

all'interno del XX congresso nazionale

AIDI 2010 tenutosi a Milano lo scorso

settembre);

Studenti: per il 50% studenti del 5° anno di

Odontoiatria presso l'Università degli Studi

di Firenze e per il 50% studenti di Igiene

dentale, presso il polo S. Paolo, Università

degli Studi di Milano.

I risultati ottenuti non hanno la pretesa di avere

un esaustivo valore statistico in quanto i tempi

ed i costi non sono stati sufficienti per rispettare

le p iù adat te tecniche s ta t i s t iche d i

campionamento, pertanto le risposte fornite

dagli intervistati non possono essere ricondotte

all’universo degli operatori dell’odontoiatria e

dell'igiene dentale, ma sono i risultati ottenuti

da un gruppo di medici/odontoiatri, igienisti e

studenti.

I numeri e le percentuali che ne derivano sono

perciò da considerarsi significativi rispetto al

totale delle interviste effettuate e ritenute

valide.

Page 41: Rassegna Sett 2011

41

TAB I - Secondo il suo parere, quali sono le cause principali del contenzioso in odontoiatria? Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale

Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %1. Esosità dell’onorario delle prestazioni odontoiatriche 2,8% 2,3% 11,1% 0,0% 3,9%1. Presa di posizione del medico (atteggiamento rigido,

comunicazione unidirezionale) 36,1% 26,4% 8,9% 3,7% 23,4%

1. Mancanza/carenza di informazione 30,6% 40,2% 37,8% 25,9% 35,1%1. Cambiamenti non programmati (o non spiegati) di terapia 5,6% 8,0% 22,2% 22,2% 11,7%1. Stanchezza terapeutica da parte del paziente 0,0% 2,3% 0,0% 3,7% 1,3%1. Errore tecnico da parte dell’odontoiatra 25,0% 20,7% 20,0% 44,4% 24,7%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

La percentuale totale delle risposte più significativa riguarda la “mancanza/carenza di informazione” (pari al 35%), sostenuta principalmente dai clinici con il 40% e dagli igienisti con quasi il 38%; seguono la risposta relativa all' “errore tecnico dell’operatore” (quasi il 25%), tenuta particolarmente in considerazione dagli studenti (oltre il 44%) e quella della “presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)” pari a poco più del 23% dei rispondenti totali (mentre per i forensi rappresenta, con il 36% , la scelta d’elezione). E’ stata poco considerata la “stanchezza terapeutica da parte del paziente” oltre all'“esosità dell’onorario delle prestazioni”, evidentemente per la maggioranza dei rispondenti non oggetto di contenzioso.

La percentuale totale delle risposte più significativa riguarda la “mancanza/carenza di informazione” (pari al 35%), sostenuta principalmente dai clinici con il 40% e dagli igienisti con quasi il 38%; seguono la risposta relativa all' “errore tecnico dell’operatore” (quasi il 25%), tenuta particolarmente in considerazione dagli studenti (oltre il 44%) e quella della “presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)” pari a poco più del 23% dei rispondenti totali (mentre per i forensi rappresenta, con il 36% , la scelta d’elezione). E’ stata poco considerata la “stanchezza terapeutica da parte del paziente” oltre all'“esosità dell’onorario delle prestazioni”, evidentemente per la maggioranza dei rispondenti non oggetto di contenzioso.

La percentuale totale delle risposte più significativa riguarda la “mancanza/carenza di informazione” (pari al 35%), sostenuta principalmente dai clinici con il 40% e dagli igienisti con quasi il 38%; seguono la risposta relativa all' “errore tecnico dell’operatore” (quasi il 25%), tenuta particolarmente in considerazione dagli studenti (oltre il 44%) e quella della “presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)” pari a poco più del 23% dei rispondenti totali (mentre per i forensi rappresenta, con il 36% , la scelta d’elezione). E’ stata poco considerata la “stanchezza terapeutica da parte del paziente” oltre all'“esosità dell’onorario delle prestazioni”, evidentemente per la maggioranza dei rispondenti non oggetto di contenzioso.

La percentuale totale delle risposte più significativa riguarda la “mancanza/carenza di informazione” (pari al 35%), sostenuta principalmente dai clinici con il 40% e dagli igienisti con quasi il 38%; seguono la risposta relativa all' “errore tecnico dell’operatore” (quasi il 25%), tenuta particolarmente in considerazione dagli studenti (oltre il 44%) e quella della “presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)” pari a poco più del 23% dei rispondenti totali (mentre per i forensi rappresenta, con il 36% , la scelta d’elezione). E’ stata poco considerata la “stanchezza terapeutica da parte del paziente” oltre all'“esosità dell’onorario delle prestazioni”, evidentemente per la maggioranza dei rispondenti non oggetto di contenzioso.

La percentuale totale delle risposte più significativa riguarda la “mancanza/carenza di informazione” (pari al 35%), sostenuta principalmente dai clinici con il 40% e dagli igienisti con quasi il 38%; seguono la risposta relativa all' “errore tecnico dell’operatore” (quasi il 25%), tenuta particolarmente in considerazione dagli studenti (oltre il 44%) e quella della “presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)” pari a poco più del 23% dei rispondenti totali (mentre per i forensi rappresenta, con il 36% , la scelta d’elezione). E’ stata poco considerata la “stanchezza terapeutica da parte del paziente” oltre all'“esosità dell’onorario delle prestazioni”, evidentemente per la maggioranza dei rispondenti non oggetto di contenzioso.

La percentuale totale delle risposte più significativa riguarda la “mancanza/carenza di informazione” (pari al 35%), sostenuta principalmente dai clinici con il 40% e dagli igienisti con quasi il 38%; seguono la risposta relativa all' “errore tecnico dell’operatore” (quasi il 25%), tenuta particolarmente in considerazione dagli studenti (oltre il 44%) e quella della “presa di posizione del medico (atteggiamento rigido, comunicazione unidirezionale)” pari a poco più del 23% dei rispondenti totali (mentre per i forensi rappresenta, con il 36% , la scelta d’elezione). E’ stata poco considerata la “stanchezza terapeutica da parte del paziente” oltre all'“esosità dell’onorario delle prestazioni”, evidentemente per la maggioranza dei rispondenti non oggetto di contenzioso.

TAB II - Quali sono, secondo lei, i punti critici del contenzioso (per area tematica)? Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale

Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %1. Prestazione tecnica 2,8% 2,3% 11,1% 0,0% 3,9%1. Errore umano dovuto al sistema (le persone, il gruppo, il

posto di lavoro, l’istituzione nel suo insieme, l’organizzazione)

2,8% 4,6% 8,9% 3,7% 4,8%

1. Qualità globale del servizio 2,8% 3,4% 6,7% 14,8% 5,2%1. Costo 5,6% 3,4% 2,2% 3,7% 3,9%1. Difetto di comunicazione 50,0% 41,4% 17,8% 14,8% 36,4%1. Errore umano dovuto alle persone (disattenzione, scarsa

motivazione, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline)

34,7% 44,8% 46,7% 59,3% 43,7%

Non risponde 1,4% 0,0% 6,7% 3,7% 2,2%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

101 su 231, ovvero il 43,7% delle risposte complessive, considerano l'“errore umano dovuto alle persone..” il punto più critico a rischio di contenzioso; nel dettaglio pensano questo quasi il 45% dei clinici, il 59% degli studenti ed il 47% circa degli igienisti.Segue per il 36,4% del totale delle risposte, il “difetto di comunicazione”, sostenuto soprattutto dai forensi (per il 50%) e poi dai clinici (per il 41,4%), “Prestazione tecnica” e “costo” della stessa non sono, per il campione analizzato, degni di nota.Anche la risposta “qualità globale del servizio”, all’interno della quale sono comunque contemplati i punti relativi alle altre risposte, non ha riscosso sufficiente considerazione; verosimilmente il campione ha voluto selezionare, evidenziandole, solo le criticità principali all’interno di un servizio/prestazione professionale. La stessa considerazione viene fatta, rafforzando quanto appena espresso, in seguito anche allo scarso risultato ottenuto dalla risposta n° 2 (“errore dovuto al sistema”).Si prende atto che quasi 7% degli igienisti non risponde a questa domanda.

101 su 231, ovvero il 43,7% delle risposte complessive, considerano l'“errore umano dovuto alle persone..” il punto più critico a rischio di contenzioso; nel dettaglio pensano questo quasi il 45% dei clinici, il 59% degli studenti ed il 47% circa degli igienisti.Segue per il 36,4% del totale delle risposte, il “difetto di comunicazione”, sostenuto soprattutto dai forensi (per il 50%) e poi dai clinici (per il 41,4%), “Prestazione tecnica” e “costo” della stessa non sono, per il campione analizzato, degni di nota.Anche la risposta “qualità globale del servizio”, all’interno della quale sono comunque contemplati i punti relativi alle altre risposte, non ha riscosso sufficiente considerazione; verosimilmente il campione ha voluto selezionare, evidenziandole, solo le criticità principali all’interno di un servizio/prestazione professionale. La stessa considerazione viene fatta, rafforzando quanto appena espresso, in seguito anche allo scarso risultato ottenuto dalla risposta n° 2 (“errore dovuto al sistema”).Si prende atto che quasi 7% degli igienisti non risponde a questa domanda.

101 su 231, ovvero il 43,7% delle risposte complessive, considerano l'“errore umano dovuto alle persone..” il punto più critico a rischio di contenzioso; nel dettaglio pensano questo quasi il 45% dei clinici, il 59% degli studenti ed il 47% circa degli igienisti.Segue per il 36,4% del totale delle risposte, il “difetto di comunicazione”, sostenuto soprattutto dai forensi (per il 50%) e poi dai clinici (per il 41,4%), “Prestazione tecnica” e “costo” della stessa non sono, per il campione analizzato, degni di nota.Anche la risposta “qualità globale del servizio”, all’interno della quale sono comunque contemplati i punti relativi alle altre risposte, non ha riscosso sufficiente considerazione; verosimilmente il campione ha voluto selezionare, evidenziandole, solo le criticità principali all’interno di un servizio/prestazione professionale. La stessa considerazione viene fatta, rafforzando quanto appena espresso, in seguito anche allo scarso risultato ottenuto dalla risposta n° 2 (“errore dovuto al sistema”).Si prende atto che quasi 7% degli igienisti non risponde a questa domanda.

101 su 231, ovvero il 43,7% delle risposte complessive, considerano l'“errore umano dovuto alle persone..” il punto più critico a rischio di contenzioso; nel dettaglio pensano questo quasi il 45% dei clinici, il 59% degli studenti ed il 47% circa degli igienisti.Segue per il 36,4% del totale delle risposte, il “difetto di comunicazione”, sostenuto soprattutto dai forensi (per il 50%) e poi dai clinici (per il 41,4%), “Prestazione tecnica” e “costo” della stessa non sono, per il campione analizzato, degni di nota.Anche la risposta “qualità globale del servizio”, all’interno della quale sono comunque contemplati i punti relativi alle altre risposte, non ha riscosso sufficiente considerazione; verosimilmente il campione ha voluto selezionare, evidenziandole, solo le criticità principali all’interno di un servizio/prestazione professionale. La stessa considerazione viene fatta, rafforzando quanto appena espresso, in seguito anche allo scarso risultato ottenuto dalla risposta n° 2 (“errore dovuto al sistema”).Si prende atto che quasi 7% degli igienisti non risponde a questa domanda.

101 su 231, ovvero il 43,7% delle risposte complessive, considerano l'“errore umano dovuto alle persone..” il punto più critico a rischio di contenzioso; nel dettaglio pensano questo quasi il 45% dei clinici, il 59% degli studenti ed il 47% circa degli igienisti.Segue per il 36,4% del totale delle risposte, il “difetto di comunicazione”, sostenuto soprattutto dai forensi (per il 50%) e poi dai clinici (per il 41,4%), “Prestazione tecnica” e “costo” della stessa non sono, per il campione analizzato, degni di nota.Anche la risposta “qualità globale del servizio”, all’interno della quale sono comunque contemplati i punti relativi alle altre risposte, non ha riscosso sufficiente considerazione; verosimilmente il campione ha voluto selezionare, evidenziandole, solo le criticità principali all’interno di un servizio/prestazione professionale. La stessa considerazione viene fatta, rafforzando quanto appena espresso, in seguito anche allo scarso risultato ottenuto dalla risposta n° 2 (“errore dovuto al sistema”).Si prende atto che quasi 7% degli igienisti non risponde a questa domanda.

101 su 231, ovvero il 43,7% delle risposte complessive, considerano l'“errore umano dovuto alle persone..” il punto più critico a rischio di contenzioso; nel dettaglio pensano questo quasi il 45% dei clinici, il 59% degli studenti ed il 47% circa degli igienisti.Segue per il 36,4% del totale delle risposte, il “difetto di comunicazione”, sostenuto soprattutto dai forensi (per il 50%) e poi dai clinici (per il 41,4%), “Prestazione tecnica” e “costo” della stessa non sono, per il campione analizzato, degni di nota.Anche la risposta “qualità globale del servizio”, all’interno della quale sono comunque contemplati i punti relativi alle altre risposte, non ha riscosso sufficiente considerazione; verosimilmente il campione ha voluto selezionare, evidenziandole, solo le criticità principali all’interno di un servizio/prestazione professionale. La stessa considerazione viene fatta, rafforzando quanto appena espresso, in seguito anche allo scarso risultato ottenuto dalla risposta n° 2 (“errore dovuto al sistema”).Si prende atto che quasi 7% degli igienisti non risponde a questa domanda.

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TAB III - Quali sono le cause immediate di errore dovute all’operatore? Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale

Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %1. Omissione di intervento necessario 15,3% 12,6% 6,7% 7,4% 11,7%1. Scarsa attenzione, negligenza 47,2% 36,8% 33,3% 25,9% 38,1%1. Carenze cognitive (nuovo trattamento, rischi di effetti

avversi, manifestazione clinica di una malattia, etc.)6,9% 11,5% 4,4% 14,8% 9,1%

1. Insufficiente competenza clinica 13,9% 25,3% 28,9% 25,9% 22,5%1. Incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze

acquisite9,7% 8,0% 4,4% 18,5% 9,1%

1. Prescrizioni inadeguate (ricetta/referto illeggibile, spiegazioni insufficienti, scoordinamento di prescrizioni di vari specialisti, etc.)

1,4% 3,4% 15,6% 3,7% 5,2%

Non risponde 5,6% 2,3% 6,7% 3,7% 4,3%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Il 38,1% del totale dei rispondenti valuta la “scarsa attenzione, negligenza” come la causa

immediata di errore dell'operatore, seguita, per tutte le categorie (con il 22,5%), dall'“insufficiente

competenza clinica”, eccezion fatta per i forensi che evidenziano l'importanza dell'“omissione di

intervento necessario”.

L’“incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite”, in considerazione

dell'elaborazione di un corretto piano terapeutico, e le “carenze cognitive” non vanno oltre il

9,1%,

Segue, infine, la risposta “prescrizioni inadeguate” con il 5,2%, fornita in maggioranza dagli

igienisti (15,6%).

Anche in questo caso si rileva un 4,3% di mancate risposte, in gran parte fornite dagli igienisti

seguiti, con un certo stupore, dai forensi (5,6%).

Il 38,1% del totale dei rispondenti valuta la “scarsa attenzione, negligenza” come la causa

immediata di errore dell'operatore, seguita, per tutte le categorie (con il 22,5%), dall'“insufficiente

competenza clinica”, eccezion fatta per i forensi che evidenziano l'importanza dell'“omissione di

intervento necessario”.

L’“incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite”, in considerazione

dell'elaborazione di un corretto piano terapeutico, e le “carenze cognitive” non vanno oltre il

9,1%,

Segue, infine, la risposta “prescrizioni inadeguate” con il 5,2%, fornita in maggioranza dagli

igienisti (15,6%).

Anche in questo caso si rileva un 4,3% di mancate risposte, in gran parte fornite dagli igienisti

seguiti, con un certo stupore, dai forensi (5,6%).

Il 38,1% del totale dei rispondenti valuta la “scarsa attenzione, negligenza” come la causa

immediata di errore dell'operatore, seguita, per tutte le categorie (con il 22,5%), dall'“insufficiente

competenza clinica”, eccezion fatta per i forensi che evidenziano l'importanza dell'“omissione di

intervento necessario”.

L’“incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite”, in considerazione

dell'elaborazione di un corretto piano terapeutico, e le “carenze cognitive” non vanno oltre il

9,1%,

Segue, infine, la risposta “prescrizioni inadeguate” con il 5,2%, fornita in maggioranza dagli

igienisti (15,6%).

Anche in questo caso si rileva un 4,3% di mancate risposte, in gran parte fornite dagli igienisti

seguiti, con un certo stupore, dai forensi (5,6%).

Il 38,1% del totale dei rispondenti valuta la “scarsa attenzione, negligenza” come la causa

immediata di errore dell'operatore, seguita, per tutte le categorie (con il 22,5%), dall'“insufficiente

competenza clinica”, eccezion fatta per i forensi che evidenziano l'importanza dell'“omissione di

intervento necessario”.

L’“incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite”, in considerazione

dell'elaborazione di un corretto piano terapeutico, e le “carenze cognitive” non vanno oltre il

9,1%,

Segue, infine, la risposta “prescrizioni inadeguate” con il 5,2%, fornita in maggioranza dagli

igienisti (15,6%).

Anche in questo caso si rileva un 4,3% di mancate risposte, in gran parte fornite dagli igienisti

seguiti, con un certo stupore, dai forensi (5,6%).

Il 38,1% del totale dei rispondenti valuta la “scarsa attenzione, negligenza” come la causa

immediata di errore dell'operatore, seguita, per tutte le categorie (con il 22,5%), dall'“insufficiente

competenza clinica”, eccezion fatta per i forensi che evidenziano l'importanza dell'“omissione di

intervento necessario”.

L’“incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite”, in considerazione

dell'elaborazione di un corretto piano terapeutico, e le “carenze cognitive” non vanno oltre il

9,1%,

Segue, infine, la risposta “prescrizioni inadeguate” con il 5,2%, fornita in maggioranza dagli

igienisti (15,6%).

Anche in questo caso si rileva un 4,3% di mancate risposte, in gran parte fornite dagli igienisti

seguiti, con un certo stupore, dai forensi (5,6%).

Il 38,1% del totale dei rispondenti valuta la “scarsa attenzione, negligenza” come la causa

immediata di errore dell'operatore, seguita, per tutte le categorie (con il 22,5%), dall'“insufficiente

competenza clinica”, eccezion fatta per i forensi che evidenziano l'importanza dell'“omissione di

intervento necessario”.

L’“incapacità di collegare i dati del paziente con le conoscenze acquisite”, in considerazione

dell'elaborazione di un corretto piano terapeutico, e le “carenze cognitive” non vanno oltre il

9,1%,

Segue, infine, la risposta “prescrizioni inadeguate” con il 5,2%, fornita in maggioranza dagli

igienisti (15,6%).

Anche in questo caso si rileva un 4,3% di mancate risposte, in gran parte fornite dagli igienisti

seguiti, con un certo stupore, dai forensi (5,6%).

TAB IV - Secondo lei, come si può prevenire il contenzioso in odontoiatria? Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale

Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %1. Con una corretta gestione della documentazione 2,8% 4,6% 11,1% 0,0% 4,8%1. Con una corretta gestione della comunicazione/

informazione medico-paziente 80,6% 81,6% 75,6% 70,4% 78,8%

1. Con un miglioramento della professionalità e competenza 16,7% 13,8% 13,3% 29,6% 16,5%1. Con agevolazioni economiche 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

In questo caso, spicca, con una percentuale del 79% sul totale, la “corretta gestione della

comunicazione/informazione medico-paziente” come elemento fondamentale di prevenzione del

contenzioso.

Seguono, a molta distanza con il 16,5%, la “corretta gestione della professionalità e competenza”

e con il 4,8% la “corretta gestione della documentazione”.

Nessuno ha risposto “con agevolazioni economiche”.

In questo caso, spicca, con una percentuale del 79% sul totale, la “corretta gestione della

comunicazione/informazione medico-paziente” come elemento fondamentale di prevenzione del

contenzioso.

Seguono, a molta distanza con il 16,5%, la “corretta gestione della professionalità e competenza”

e con il 4,8% la “corretta gestione della documentazione”.

Nessuno ha risposto “con agevolazioni economiche”.

In questo caso, spicca, con una percentuale del 79% sul totale, la “corretta gestione della

comunicazione/informazione medico-paziente” come elemento fondamentale di prevenzione del

contenzioso.

Seguono, a molta distanza con il 16,5%, la “corretta gestione della professionalità e competenza”

e con il 4,8% la “corretta gestione della documentazione”.

Nessuno ha risposto “con agevolazioni economiche”.

In questo caso, spicca, con una percentuale del 79% sul totale, la “corretta gestione della

comunicazione/informazione medico-paziente” come elemento fondamentale di prevenzione del

contenzioso.

Seguono, a molta distanza con il 16,5%, la “corretta gestione della professionalità e competenza”

e con il 4,8% la “corretta gestione della documentazione”.

Nessuno ha risposto “con agevolazioni economiche”.

In questo caso, spicca, con una percentuale del 79% sul totale, la “corretta gestione della

comunicazione/informazione medico-paziente” come elemento fondamentale di prevenzione del

contenzioso.

Seguono, a molta distanza con il 16,5%, la “corretta gestione della professionalità e competenza”

e con il 4,8% la “corretta gestione della documentazione”.

Nessuno ha risposto “con agevolazioni economiche”.

In questo caso, spicca, con una percentuale del 79% sul totale, la “corretta gestione della

comunicazione/informazione medico-paziente” come elemento fondamentale di prevenzione del

contenzioso.

Seguono, a molta distanza con il 16,5%, la “corretta gestione della professionalità e competenza”

e con il 4,8% la “corretta gestione della documentazione”.

Nessuno ha risposto “con agevolazioni economiche”.

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TAB V - Secondo lei, in termini di prevenzione del contenzioso, come dovrebbe essere il rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra?

Forensi Clinici Igienisti Studenti TotaleValori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %

1. Essere regolato contrattualmente 13,9% 16,1% 11,1% 11,1% 13,9%1. Stabilire in forma scritta i criteri di gestione del paziente,

competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.55,6% 64,4% 68,9% 77,8% 64,1%

1. Essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione 11,1% 8,0% 2,2% 3,7% 7,4%1. Prevedere fatturazioni differenziate per odontoiatra

collaboratore e per titolare dello studio15,3% 5,7% 8,9% 0,0% 8,7%

Non risponde 4,2% 5,7% 8,9% 7,4% 6,1%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Il 64% dei rispondenti reputa importante “stabilire in forma scritta i criteri di gestione del

paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.” ovvero formalizzare il

rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra ai fini della prevenzione del contenzioso;

il 14% circa, invece, ritiene che il rapporto professionale debba essere regolato contrattualmente.

Le risposte 3 e 4, “essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione” e “prevedere fatturazioni

differenziate per odontoiatra, collaboratore e titolare dello studio”, più vicine alle realtà

professionali quotidiane, non vengono quasi prese in considerazione (rispettivamente 7,4% e

8,7%), se non dai clinici con le percentuali dell'11% e del 15%. Il 6% dei rispondenti si astiene

dal rispondere.

Il 64% dei rispondenti reputa importante “stabilire in forma scritta i criteri di gestione del

paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.” ovvero formalizzare il

rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra ai fini della prevenzione del contenzioso;

il 14% circa, invece, ritiene che il rapporto professionale debba essere regolato contrattualmente.

Le risposte 3 e 4, “essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione” e “prevedere fatturazioni

differenziate per odontoiatra, collaboratore e titolare dello studio”, più vicine alle realtà

professionali quotidiane, non vengono quasi prese in considerazione (rispettivamente 7,4% e

8,7%), se non dai clinici con le percentuali dell'11% e del 15%. Il 6% dei rispondenti si astiene

dal rispondere.

Il 64% dei rispondenti reputa importante “stabilire in forma scritta i criteri di gestione del

paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.” ovvero formalizzare il

rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra ai fini della prevenzione del contenzioso;

il 14% circa, invece, ritiene che il rapporto professionale debba essere regolato contrattualmente.

Le risposte 3 e 4, “essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione” e “prevedere fatturazioni

differenziate per odontoiatra, collaboratore e titolare dello studio”, più vicine alle realtà

professionali quotidiane, non vengono quasi prese in considerazione (rispettivamente 7,4% e

8,7%), se non dai clinici con le percentuali dell'11% e del 15%. Il 6% dei rispondenti si astiene

dal rispondere.

Il 64% dei rispondenti reputa importante “stabilire in forma scritta i criteri di gestione del

paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.” ovvero formalizzare il

rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra ai fini della prevenzione del contenzioso;

il 14% circa, invece, ritiene che il rapporto professionale debba essere regolato contrattualmente.

Le risposte 3 e 4, “essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione” e “prevedere fatturazioni

differenziate per odontoiatra, collaboratore e titolare dello studio”, più vicine alle realtà

professionali quotidiane, non vengono quasi prese in considerazione (rispettivamente 7,4% e

8,7%), se non dai clinici con le percentuali dell'11% e del 15%. Il 6% dei rispondenti si astiene

dal rispondere.

Il 64% dei rispondenti reputa importante “stabilire in forma scritta i criteri di gestione del

paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.” ovvero formalizzare il

rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra ai fini della prevenzione del contenzioso;

il 14% circa, invece, ritiene che il rapporto professionale debba essere regolato contrattualmente.

Le risposte 3 e 4, “essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione” e “prevedere fatturazioni

differenziate per odontoiatra, collaboratore e titolare dello studio”, più vicine alle realtà

professionali quotidiane, non vengono quasi prese in considerazione (rispettivamente 7,4% e

8,7%), se non dai clinici con le percentuali dell'11% e del 15%. Il 6% dei rispondenti si astiene

dal rispondere.

Il 64% dei rispondenti reputa importante “stabilire in forma scritta i criteri di gestione del

paziente, competenze, affidamento diagnostico e terapeutico, etc.” ovvero formalizzare il

rapporto di collaborazione/consulenza dell’odontoiatra ai fini della prevenzione del contenzioso;

il 14% circa, invece, ritiene che il rapporto professionale debba essere regolato contrattualmente.

Le risposte 3 e 4, “essere libero da qualsiasi tipo di formalizzazione” e “prevedere fatturazioni

differenziate per odontoiatra, collaboratore e titolare dello studio”, più vicine alle realtà

professionali quotidiane, non vengono quasi prese in considerazione (rispettivamente 7,4% e

8,7%), se non dai clinici con le percentuali dell'11% e del 15%. Il 6% dei rispondenti si astiene

dal rispondere.

TAB VI - Secondo il suo parere, come dovrebbe essere ottenuto il consenso nel suo studio? Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale

Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %1. Orale 1,4% 0,0% 2,2% 0,0% 0,9%1. Scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per

la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”

16,7% 19,5% 2,2% 18,5% 15,2%

1. Scritto su moduli standard prestampati 5,6% 2,3% 4,4% 7,4% 4,3%1. Scritto, preceduto da adeguata informazione 68,1% 72,4% 86,7% 70,4% 73,6%1. All’americana, cioè informazione-consenso il più

dettagliato possibile, con eventuale videoripresa.8,3% 5,7% 4,4% 3,7% 6,1%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Il 73,6% dei rispondenti ritiene che il consenso informato debba essere ottenuto in forma scritta,

preceduta da adeguata informazione; mentre circa il 15% degli esercenti l'odontoiatria è

d'accordo con quanto riportato nel Codice di Deontologia Medico 2006 secondo cui deve essere:

scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni

diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”.

Segue il consenso all'americana (6,1%), mentre, come per la domanda precedente, alle opzioni 3

(scritto su moduli prestampati) e 1 (orale), che rappresentano l'odierna normalità nel panorama

odontoiatrico italiano, ha risposto, rispettivamente, solo il 4,3% e lo 0,9% di tutti i rispondenti.

Traspare dunque, da parte del campione, l'esigenza di una formalizzazione documentale

(evidentemente in un'ottica medico-legale) attraverso un preliminare processo informativo ai fini

di comprovare l'avvenuta discussione diagnostico-terapeutica del caso.

Il 73,6% dei rispondenti ritiene che il consenso informato debba essere ottenuto in forma scritta,

preceduta da adeguata informazione; mentre circa il 15% degli esercenti l'odontoiatria è

d'accordo con quanto riportato nel Codice di Deontologia Medico 2006 secondo cui deve essere:

scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni

diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”.

Segue il consenso all'americana (6,1%), mentre, come per la domanda precedente, alle opzioni 3

(scritto su moduli prestampati) e 1 (orale), che rappresentano l'odierna normalità nel panorama

odontoiatrico italiano, ha risposto, rispettivamente, solo il 4,3% e lo 0,9% di tutti i rispondenti.

Traspare dunque, da parte del campione, l'esigenza di una formalizzazione documentale

(evidentemente in un'ottica medico-legale) attraverso un preliminare processo informativo ai fini

di comprovare l'avvenuta discussione diagnostico-terapeutica del caso.

Il 73,6% dei rispondenti ritiene che il consenso informato debba essere ottenuto in forma scritta,

preceduta da adeguata informazione; mentre circa il 15% degli esercenti l'odontoiatria è

d'accordo con quanto riportato nel Codice di Deontologia Medico 2006 secondo cui deve essere:

scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni

diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”.

Segue il consenso all'americana (6,1%), mentre, come per la domanda precedente, alle opzioni 3

(scritto su moduli prestampati) e 1 (orale), che rappresentano l'odierna normalità nel panorama

odontoiatrico italiano, ha risposto, rispettivamente, solo il 4,3% e lo 0,9% di tutti i rispondenti.

Traspare dunque, da parte del campione, l'esigenza di una formalizzazione documentale

(evidentemente in un'ottica medico-legale) attraverso un preliminare processo informativo ai fini

di comprovare l'avvenuta discussione diagnostico-terapeutica del caso.

Il 73,6% dei rispondenti ritiene che il consenso informato debba essere ottenuto in forma scritta,

preceduta da adeguata informazione; mentre circa il 15% degli esercenti l'odontoiatria è

d'accordo con quanto riportato nel Codice di Deontologia Medico 2006 secondo cui deve essere:

scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni

diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”.

Segue il consenso all'americana (6,1%), mentre, come per la domanda precedente, alle opzioni 3

(scritto su moduli prestampati) e 1 (orale), che rappresentano l'odierna normalità nel panorama

odontoiatrico italiano, ha risposto, rispettivamente, solo il 4,3% e lo 0,9% di tutti i rispondenti.

Traspare dunque, da parte del campione, l'esigenza di una formalizzazione documentale

(evidentemente in un'ottica medico-legale) attraverso un preliminare processo informativo ai fini

di comprovare l'avvenuta discussione diagnostico-terapeutica del caso.

Il 73,6% dei rispondenti ritiene che il consenso informato debba essere ottenuto in forma scritta,

preceduta da adeguata informazione; mentre circa il 15% degli esercenti l'odontoiatria è

d'accordo con quanto riportato nel Codice di Deontologia Medico 2006 secondo cui deve essere:

scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni

diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”.

Segue il consenso all'americana (6,1%), mentre, come per la domanda precedente, alle opzioni 3

(scritto su moduli prestampati) e 1 (orale), che rappresentano l'odierna normalità nel panorama

odontoiatrico italiano, ha risposto, rispettivamente, solo il 4,3% e lo 0,9% di tutti i rispondenti.

Traspare dunque, da parte del campione, l'esigenza di una formalizzazione documentale

(evidentemente in un'ottica medico-legale) attraverso un preliminare processo informativo ai fini

di comprovare l'avvenuta discussione diagnostico-terapeutica del caso.

Il 73,6% dei rispondenti ritiene che il consenso informato debba essere ottenuto in forma scritta,

preceduta da adeguata informazione; mentre circa il 15% degli esercenti l'odontoiatria è

d'accordo con quanto riportato nel Codice di Deontologia Medico 2006 secondo cui deve essere:

scritto solo “nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni

diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica...”.

Segue il consenso all'americana (6,1%), mentre, come per la domanda precedente, alle opzioni 3

(scritto su moduli prestampati) e 1 (orale), che rappresentano l'odierna normalità nel panorama

odontoiatrico italiano, ha risposto, rispettivamente, solo il 4,3% e lo 0,9% di tutti i rispondenti.

Traspare dunque, da parte del campione, l'esigenza di una formalizzazione documentale

(evidentemente in un'ottica medico-legale) attraverso un preliminare processo informativo ai fini

di comprovare l'avvenuta discussione diagnostico-terapeutica del caso.

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TAB VII - Quali sono gli errori più comuni nell’informazione/comunicazione? Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale

Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %1. Sottovalutazione del rischio da parte dell’odontoiatra:

erronea comunicazione del rischio (di danno e/o insuccesso) per diagnosi insufficiente, quindi erronea percezione del rischio da parte del clinico, pertanto informazione incompleta resa al paziente

48,6% 41,4% 40,0% 44,4% 43,7%

1. Sottovalutazione del rischio da parte del paziente: erronea comunicazione del rischio da parte dell’odontoiatra, quindi erronea comprensione dell’informazione da parte del paziente

13,9% 19,5% 13,3% 14,8% 16,0%

1. Sopravvalutazione del risultato da parte del paziente: erronea comunicazione del beneficio, pertanto insufficiente/non chiara informazione fornita al paziente sul risultato e sulle alternative terapeutiche

31,9% 34,5% 40,0% 29,6% 34,2%

1. Tendenza all’overtreatment e scarsa considerazione della “durata” nel tempo del beneficio da parte dell’odontoiatra

4,2% 2,3% 0,0% 7,4% 3,0%

Non risponde 1,4% 2,3% 6,7% 3,7% 3,0%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Il 43,7% pensa che sia degna di nota la “sottovalutazione del rischio da parte dell'odontoiatra” (lo pensa il 48,6% dei forensi); segue, con il 34,2% la “sopravvalutazione del risultato da parte del paziente” (il 40% degli igienisti), con il 16%, la “sottovalutazione del rischio da parte del paziente” ed in ultimo, con solo il 3%, la “tendenza all’overtreatment”. Il 3% del totale non esprime alcun parere.È evidente il ruolo di una negligente comunicazione/informazione valutata come una potenziale criticità di contenzioso in quanto alterante, negativamente, la comprensione da parte del paziente non coinvolto nel suo percorso clinico.

Il 43,7% pensa che sia degna di nota la “sottovalutazione del rischio da parte dell'odontoiatra” (lo pensa il 48,6% dei forensi); segue, con il 34,2% la “sopravvalutazione del risultato da parte del paziente” (il 40% degli igienisti), con il 16%, la “sottovalutazione del rischio da parte del paziente” ed in ultimo, con solo il 3%, la “tendenza all’overtreatment”. Il 3% del totale non esprime alcun parere.È evidente il ruolo di una negligente comunicazione/informazione valutata come una potenziale criticità di contenzioso in quanto alterante, negativamente, la comprensione da parte del paziente non coinvolto nel suo percorso clinico.

Il 43,7% pensa che sia degna di nota la “sottovalutazione del rischio da parte dell'odontoiatra” (lo pensa il 48,6% dei forensi); segue, con il 34,2% la “sopravvalutazione del risultato da parte del paziente” (il 40% degli igienisti), con il 16%, la “sottovalutazione del rischio da parte del paziente” ed in ultimo, con solo il 3%, la “tendenza all’overtreatment”. Il 3% del totale non esprime alcun parere.È evidente il ruolo di una negligente comunicazione/informazione valutata come una potenziale criticità di contenzioso in quanto alterante, negativamente, la comprensione da parte del paziente non coinvolto nel suo percorso clinico.

Il 43,7% pensa che sia degna di nota la “sottovalutazione del rischio da parte dell'odontoiatra” (lo pensa il 48,6% dei forensi); segue, con il 34,2% la “sopravvalutazione del risultato da parte del paziente” (il 40% degli igienisti), con il 16%, la “sottovalutazione del rischio da parte del paziente” ed in ultimo, con solo il 3%, la “tendenza all’overtreatment”. Il 3% del totale non esprime alcun parere.È evidente il ruolo di una negligente comunicazione/informazione valutata come una potenziale criticità di contenzioso in quanto alterante, negativamente, la comprensione da parte del paziente non coinvolto nel suo percorso clinico.

Il 43,7% pensa che sia degna di nota la “sottovalutazione del rischio da parte dell'odontoiatra” (lo pensa il 48,6% dei forensi); segue, con il 34,2% la “sopravvalutazione del risultato da parte del paziente” (il 40% degli igienisti), con il 16%, la “sottovalutazione del rischio da parte del paziente” ed in ultimo, con solo il 3%, la “tendenza all’overtreatment”. Il 3% del totale non esprime alcun parere.È evidente il ruolo di una negligente comunicazione/informazione valutata come una potenziale criticità di contenzioso in quanto alterante, negativamente, la comprensione da parte del paziente non coinvolto nel suo percorso clinico.

Il 43,7% pensa che sia degna di nota la “sottovalutazione del rischio da parte dell'odontoiatra” (lo pensa il 48,6% dei forensi); segue, con il 34,2% la “sopravvalutazione del risultato da parte del paziente” (il 40% degli igienisti), con il 16%, la “sottovalutazione del rischio da parte del paziente” ed in ultimo, con solo il 3%, la “tendenza all’overtreatment”. Il 3% del totale non esprime alcun parere.È evidente il ruolo di una negligente comunicazione/informazione valutata come una potenziale criticità di contenzioso in quanto alterante, negativamente, la comprensione da parte del paziente non coinvolto nel suo percorso clinico.

TAB VIII - Secondo il suo parere, relativamente alla gestione del contenzioso, cosa è preferibile? Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale

Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %1. La gestione extra-giudiziaria mediante metodiche

conciliative55,6% 39,1% 22,2% 29,6% 39,8%

1. La gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo

30,6% 43,7% 57,8% 48,1% 42,9%

1. La gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma (restituzione del compenso)

9,7% 10,3% 2,2% 0,0% 7,4%

1. La gestione giudiziaria 1,4% 1,1% 2,2% 14,8% 3,0%Non risponde 2,8% 5,7% 15,6% 7,4% 6,9%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Con due percentuali intorno al 40% del totale dei campioni viene espresso un dato significativo, in ordine di predilezione, a favore della “gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo” (42,9%) e di quella “mediante metodiche conciliative” (39,8%). Tra gli esercenti l’odontoiatria una percentuale maggiore, più netta, è data dai forensi (55,6%) relativamente alla gestione mediante conciliazione rispetto a quella assicurativa maggiormente considerata da clinici (39,1%), igienisti (22,2%) e studenti (29,6%). Seppur con percentuali ridotte, clinici (10,3%) e forensi (9,7%) considerano anche la “gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma attraverso la restituzione del compenso”. Gli studenti, con quasi il 15%, rispondono a favore di una “gestione giudiziaria del contenzioso” contro una media complessiva pari al 3%. Quasi il 7% del totale si astiene dal rispondere, con una percentuale maggiore, oltre il 15%, per gli igienisti.Probabilmente coloro che prediligono il sostegno assicurativo lo fanno perché ancora poco edotti, rispetto ai forensi, sull'argomento mediazione o per evitare di riconfrontarsi con un paziente problematico preferendo che sia l'assicurazione a farlo.

Con due percentuali intorno al 40% del totale dei campioni viene espresso un dato significativo, in ordine di predilezione, a favore della “gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo” (42,9%) e di quella “mediante metodiche conciliative” (39,8%). Tra gli esercenti l’odontoiatria una percentuale maggiore, più netta, è data dai forensi (55,6%) relativamente alla gestione mediante conciliazione rispetto a quella assicurativa maggiormente considerata da clinici (39,1%), igienisti (22,2%) e studenti (29,6%). Seppur con percentuali ridotte, clinici (10,3%) e forensi (9,7%) considerano anche la “gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma attraverso la restituzione del compenso”. Gli studenti, con quasi il 15%, rispondono a favore di una “gestione giudiziaria del contenzioso” contro una media complessiva pari al 3%. Quasi il 7% del totale si astiene dal rispondere, con una percentuale maggiore, oltre il 15%, per gli igienisti.Probabilmente coloro che prediligono il sostegno assicurativo lo fanno perché ancora poco edotti, rispetto ai forensi, sull'argomento mediazione o per evitare di riconfrontarsi con un paziente problematico preferendo che sia l'assicurazione a farlo.

Con due percentuali intorno al 40% del totale dei campioni viene espresso un dato significativo, in ordine di predilezione, a favore della “gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo” (42,9%) e di quella “mediante metodiche conciliative” (39,8%). Tra gli esercenti l’odontoiatria una percentuale maggiore, più netta, è data dai forensi (55,6%) relativamente alla gestione mediante conciliazione rispetto a quella assicurativa maggiormente considerata da clinici (39,1%), igienisti (22,2%) e studenti (29,6%). Seppur con percentuali ridotte, clinici (10,3%) e forensi (9,7%) considerano anche la “gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma attraverso la restituzione del compenso”. Gli studenti, con quasi il 15%, rispondono a favore di una “gestione giudiziaria del contenzioso” contro una media complessiva pari al 3%. Quasi il 7% del totale si astiene dal rispondere, con una percentuale maggiore, oltre il 15%, per gli igienisti.Probabilmente coloro che prediligono il sostegno assicurativo lo fanno perché ancora poco edotti, rispetto ai forensi, sull'argomento mediazione o per evitare di riconfrontarsi con un paziente problematico preferendo che sia l'assicurazione a farlo.

Con due percentuali intorno al 40% del totale dei campioni viene espresso un dato significativo, in ordine di predilezione, a favore della “gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo” (42,9%) e di quella “mediante metodiche conciliative” (39,8%). Tra gli esercenti l’odontoiatria una percentuale maggiore, più netta, è data dai forensi (55,6%) relativamente alla gestione mediante conciliazione rispetto a quella assicurativa maggiormente considerata da clinici (39,1%), igienisti (22,2%) e studenti (29,6%). Seppur con percentuali ridotte, clinici (10,3%) e forensi (9,7%) considerano anche la “gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma attraverso la restituzione del compenso”. Gli studenti, con quasi il 15%, rispondono a favore di una “gestione giudiziaria del contenzioso” contro una media complessiva pari al 3%. Quasi il 7% del totale si astiene dal rispondere, con una percentuale maggiore, oltre il 15%, per gli igienisti.Probabilmente coloro che prediligono il sostegno assicurativo lo fanno perché ancora poco edotti, rispetto ai forensi, sull'argomento mediazione o per evitare di riconfrontarsi con un paziente problematico preferendo che sia l'assicurazione a farlo.

Con due percentuali intorno al 40% del totale dei campioni viene espresso un dato significativo, in ordine di predilezione, a favore della “gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo” (42,9%) e di quella “mediante metodiche conciliative” (39,8%). Tra gli esercenti l’odontoiatria una percentuale maggiore, più netta, è data dai forensi (55,6%) relativamente alla gestione mediante conciliazione rispetto a quella assicurativa maggiormente considerata da clinici (39,1%), igienisti (22,2%) e studenti (29,6%). Seppur con percentuali ridotte, clinici (10,3%) e forensi (9,7%) considerano anche la “gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma attraverso la restituzione del compenso”. Gli studenti, con quasi il 15%, rispondono a favore di una “gestione giudiziaria del contenzioso” contro una media complessiva pari al 3%. Quasi il 7% del totale si astiene dal rispondere, con una percentuale maggiore, oltre il 15%, per gli igienisti.Probabilmente coloro che prediligono il sostegno assicurativo lo fanno perché ancora poco edotti, rispetto ai forensi, sull'argomento mediazione o per evitare di riconfrontarsi con un paziente problematico preferendo che sia l'assicurazione a farlo.

Con due percentuali intorno al 40% del totale dei campioni viene espresso un dato significativo, in ordine di predilezione, a favore della “gestione extra-giudiziaria mediante sostegno assicurativo” (42,9%) e di quella “mediante metodiche conciliative” (39,8%). Tra gli esercenti l’odontoiatria una percentuale maggiore, più netta, è data dai forensi (55,6%) relativamente alla gestione mediante conciliazione rispetto a quella assicurativa maggiormente considerata da clinici (39,1%), igienisti (22,2%) e studenti (29,6%). Seppur con percentuali ridotte, clinici (10,3%) e forensi (9,7%) considerano anche la “gestione extra-giudiziaria mediante risoluzione autonoma attraverso la restituzione del compenso”. Gli studenti, con quasi il 15%, rispondono a favore di una “gestione giudiziaria del contenzioso” contro una media complessiva pari al 3%. Quasi il 7% del totale si astiene dal rispondere, con una percentuale maggiore, oltre il 15%, per gli igienisti.Probabilmente coloro che prediligono il sostegno assicurativo lo fanno perché ancora poco edotti, rispetto ai forensi, sull'argomento mediazione o per evitare di riconfrontarsi con un paziente problematico preferendo che sia l'assicurazione a farlo.

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TAB IX - Per la difesa dell’operatore, di cosa è più importante disporre? Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale

Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %1. Di una completa documentazione clinica 87,5% 93,1% 77,8% 74,1% 86,1%1. Di un consulente tecnico preparato 1,4% 4,6% 4,4% 3,7% 3,5%1. Di una valida polizza assicurativa 4,2% 1,1% 15,6% 18,5% 6,9%1. Della restituzione dell’onorario per tacitare il paziente 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Non risponde 6,9% 1,1% 2,2% 3,7% 3,5%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

L'86,1% del totale, con una predominanza di clinici (93,1%) e forensi (87,5%), ha risposto che

per la difesa dell'operatore si debba disporre di una “completa documentazione clinica”; mentre

con una percentuale molto più bassa (6,9%) gli operatori nel campo dell’odontoiatria pensano

sia importante disporre di una valida polizza assicurativa (attestata al 18,5% per gli studenti e al

15,6% per gli igienisti). Nessuno ha considerato la “restituzione dell’onorario per tacitare il

paziente”, mentre il 3,5% non ha voluto rispondere (quasi il 7% dei forensi).

L'86,1% del totale, con una predominanza di clinici (93,1%) e forensi (87,5%), ha risposto che

per la difesa dell'operatore si debba disporre di una “completa documentazione clinica”; mentre

con una percentuale molto più bassa (6,9%) gli operatori nel campo dell’odontoiatria pensano

sia importante disporre di una valida polizza assicurativa (attestata al 18,5% per gli studenti e al

15,6% per gli igienisti). Nessuno ha considerato la “restituzione dell’onorario per tacitare il

paziente”, mentre il 3,5% non ha voluto rispondere (quasi il 7% dei forensi).

L'86,1% del totale, con una predominanza di clinici (93,1%) e forensi (87,5%), ha risposto che

per la difesa dell'operatore si debba disporre di una “completa documentazione clinica”; mentre

con una percentuale molto più bassa (6,9%) gli operatori nel campo dell’odontoiatria pensano

sia importante disporre di una valida polizza assicurativa (attestata al 18,5% per gli studenti e al

15,6% per gli igienisti). Nessuno ha considerato la “restituzione dell’onorario per tacitare il

paziente”, mentre il 3,5% non ha voluto rispondere (quasi il 7% dei forensi).

L'86,1% del totale, con una predominanza di clinici (93,1%) e forensi (87,5%), ha risposto che

per la difesa dell'operatore si debba disporre di una “completa documentazione clinica”; mentre

con una percentuale molto più bassa (6,9%) gli operatori nel campo dell’odontoiatria pensano

sia importante disporre di una valida polizza assicurativa (attestata al 18,5% per gli studenti e al

15,6% per gli igienisti). Nessuno ha considerato la “restituzione dell’onorario per tacitare il

paziente”, mentre il 3,5% non ha voluto rispondere (quasi il 7% dei forensi).

L'86,1% del totale, con una predominanza di clinici (93,1%) e forensi (87,5%), ha risposto che

per la difesa dell'operatore si debba disporre di una “completa documentazione clinica”; mentre

con una percentuale molto più bassa (6,9%) gli operatori nel campo dell’odontoiatria pensano

sia importante disporre di una valida polizza assicurativa (attestata al 18,5% per gli studenti e al

15,6% per gli igienisti). Nessuno ha considerato la “restituzione dell’onorario per tacitare il

paziente”, mentre il 3,5% non ha voluto rispondere (quasi il 7% dei forensi).

L'86,1% del totale, con una predominanza di clinici (93,1%) e forensi (87,5%), ha risposto che

per la difesa dell'operatore si debba disporre di una “completa documentazione clinica”; mentre

con una percentuale molto più bassa (6,9%) gli operatori nel campo dell’odontoiatria pensano

sia importante disporre di una valida polizza assicurativa (attestata al 18,5% per gli studenti e al

15,6% per gli igienisti). Nessuno ha considerato la “restituzione dell’onorario per tacitare il

paziente”, mentre il 3,5% non ha voluto rispondere (quasi il 7% dei forensi).

TAB X - Cosa gradirebbe potesse essere inserito nella polizza assicurativa RC-Professionale? Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale

Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %1. La copertura anche della restituzione del compenso 37,5% 31,0% 24,4% 11,1% 29,4%1. L’obbligo di informazione all’assicurato sullo svolgimento

del contenzioso16,7% 17,2% 15,6% 18,5% 16,9%

1. L’obbligo nel premio di copertura delle spese legali 33,3% 39,1% 17,8% 14,8% 30,3%1. Una copertura specifica (tipo sovra-premio per

l’implantologia) per le prestazioni di chirurgia estetica del viso

6,9% 2,3% 13,3% 14,8% 7,4%

Non risponde 5,6% 10,3% 28,9% 40,7% 16,0%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

In maniera pressoché uguale, rispettivamente con il 30,3% e il 29,4%, il totale dei rispondenti

gradirebbe che fossero inseriti nella propria polizza RC professionale l’“obbligo nel premio di

copertura delle spese legali” e la “copertura anche della restituzione del compenso” (in

maggioranza clinici e forensi).

Tralasciando i due più importanti aspetti di cui sopra, prettamente di tipo economico, viene

nuovamente considerato (in modo omogeneo con il 16,9%), sottolineandolo (vedi anche

domanda 14), l'aspetto informativo circa lo svolgimento del contenzioso.

Anche se in minor misura, ha considerato anche “l’obbligo di informazione all’assicurato sullo

svolgimento del contenzioso”.

Solo il 7,4% gradirebbe inserire la “copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia)

per le prestazioni di chirurgia estetica del viso”, anche se percentualmente più considerata dagli

studenti e dagli igienisti.

Infine, si evidenzia un significativo 16% di non risposte complessive, con picchi del 40,7% degli

studenti e 28,9% degli igienisti.

In maniera pressoché uguale, rispettivamente con il 30,3% e il 29,4%, il totale dei rispondenti

gradirebbe che fossero inseriti nella propria polizza RC professionale l’“obbligo nel premio di

copertura delle spese legali” e la “copertura anche della restituzione del compenso” (in

maggioranza clinici e forensi).

Tralasciando i due più importanti aspetti di cui sopra, prettamente di tipo economico, viene

nuovamente considerato (in modo omogeneo con il 16,9%), sottolineandolo (vedi anche

domanda 14), l'aspetto informativo circa lo svolgimento del contenzioso.

Anche se in minor misura, ha considerato anche “l’obbligo di informazione all’assicurato sullo

svolgimento del contenzioso”.

Solo il 7,4% gradirebbe inserire la “copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia)

per le prestazioni di chirurgia estetica del viso”, anche se percentualmente più considerata dagli

studenti e dagli igienisti.

Infine, si evidenzia un significativo 16% di non risposte complessive, con picchi del 40,7% degli

studenti e 28,9% degli igienisti.

In maniera pressoché uguale, rispettivamente con il 30,3% e il 29,4%, il totale dei rispondenti

gradirebbe che fossero inseriti nella propria polizza RC professionale l’“obbligo nel premio di

copertura delle spese legali” e la “copertura anche della restituzione del compenso” (in

maggioranza clinici e forensi).

Tralasciando i due più importanti aspetti di cui sopra, prettamente di tipo economico, viene

nuovamente considerato (in modo omogeneo con il 16,9%), sottolineandolo (vedi anche

domanda 14), l'aspetto informativo circa lo svolgimento del contenzioso.

Anche se in minor misura, ha considerato anche “l’obbligo di informazione all’assicurato sullo

svolgimento del contenzioso”.

Solo il 7,4% gradirebbe inserire la “copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia)

per le prestazioni di chirurgia estetica del viso”, anche se percentualmente più considerata dagli

studenti e dagli igienisti.

Infine, si evidenzia un significativo 16% di non risposte complessive, con picchi del 40,7% degli

studenti e 28,9% degli igienisti.

In maniera pressoché uguale, rispettivamente con il 30,3% e il 29,4%, il totale dei rispondenti

gradirebbe che fossero inseriti nella propria polizza RC professionale l’“obbligo nel premio di

copertura delle spese legali” e la “copertura anche della restituzione del compenso” (in

maggioranza clinici e forensi).

Tralasciando i due più importanti aspetti di cui sopra, prettamente di tipo economico, viene

nuovamente considerato (in modo omogeneo con il 16,9%), sottolineandolo (vedi anche

domanda 14), l'aspetto informativo circa lo svolgimento del contenzioso.

Anche se in minor misura, ha considerato anche “l’obbligo di informazione all’assicurato sullo

svolgimento del contenzioso”.

Solo il 7,4% gradirebbe inserire la “copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia)

per le prestazioni di chirurgia estetica del viso”, anche se percentualmente più considerata dagli

studenti e dagli igienisti.

Infine, si evidenzia un significativo 16% di non risposte complessive, con picchi del 40,7% degli

studenti e 28,9% degli igienisti.

In maniera pressoché uguale, rispettivamente con il 30,3% e il 29,4%, il totale dei rispondenti

gradirebbe che fossero inseriti nella propria polizza RC professionale l’“obbligo nel premio di

copertura delle spese legali” e la “copertura anche della restituzione del compenso” (in

maggioranza clinici e forensi).

Tralasciando i due più importanti aspetti di cui sopra, prettamente di tipo economico, viene

nuovamente considerato (in modo omogeneo con il 16,9%), sottolineandolo (vedi anche

domanda 14), l'aspetto informativo circa lo svolgimento del contenzioso.

Anche se in minor misura, ha considerato anche “l’obbligo di informazione all’assicurato sullo

svolgimento del contenzioso”.

Solo il 7,4% gradirebbe inserire la “copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia)

per le prestazioni di chirurgia estetica del viso”, anche se percentualmente più considerata dagli

studenti e dagli igienisti.

Infine, si evidenzia un significativo 16% di non risposte complessive, con picchi del 40,7% degli

studenti e 28,9% degli igienisti.

In maniera pressoché uguale, rispettivamente con il 30,3% e il 29,4%, il totale dei rispondenti

gradirebbe che fossero inseriti nella propria polizza RC professionale l’“obbligo nel premio di

copertura delle spese legali” e la “copertura anche della restituzione del compenso” (in

maggioranza clinici e forensi).

Tralasciando i due più importanti aspetti di cui sopra, prettamente di tipo economico, viene

nuovamente considerato (in modo omogeneo con il 16,9%), sottolineandolo (vedi anche

domanda 14), l'aspetto informativo circa lo svolgimento del contenzioso.

Anche se in minor misura, ha considerato anche “l’obbligo di informazione all’assicurato sullo

svolgimento del contenzioso”.

Solo il 7,4% gradirebbe inserire la “copertura specifica (tipo sovra-premio per l’implantologia)

per le prestazioni di chirurgia estetica del viso”, anche se percentualmente più considerata dagli

studenti e dagli igienisti.

Infine, si evidenzia un significativo 16% di non risposte complessive, con picchi del 40,7% degli

studenti e 28,9% degli igienisti.

Page 46: Rassegna Sett 2011

TAB XI - Secondo il suo parere, che tipo di rapporto sarebbe opportuno instaurare fra il titolare di uno studio e i collaboratori/consulenti?

Forensi Clinici Igienisti Studenti TotaleValori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %

1. Esclusivamente secondo verbale, con prestazioni a percentuale

9,7% 16,1% 8,9% 14,8% 12,6%

1. Accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente

62,5% 64,4% 71,1% 59,3% 64,5%

1. Accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali

4,2% 4,6% 4,4% 14,8% 5,6%

1. Accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione dello studio

13,9% 10,3% 8,9% 3,7% 10,4%

Non risponde 9,7% 4,6% 6,7% 7,4% 6,9%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Il 64,5% del totale pensa che sia importante instaurare fra il titolare dello studio ed i

collaboratori/consulenti un “accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi

diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente” (formalizzazione

contrattuale).

La normalità quotidiana odontoiatrica rappresentata dalla risposta “esclusivamente verbale, con

prestazioni a percentuale” raggiunge il 12,6%, con una seppur lieve maggioranza per i clinici

(16,1%). Si evidenzia che i forensi (13,9%) e i clinici (10,3%) hanno selezionato anche la risposta

relativa all’ “accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione

dello studio”, con una media complessiva del 10,4%.

Alla risposta relativa all’ “accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali” crede

solo il 5,6% dei rispondenti (anche se gli studenti raggiungono il 14,8%).

Infine, quasi il 7% preferisce non rispondere, con un anomalo 9,7% dei forensi.

Il 64,5% del totale pensa che sia importante instaurare fra il titolare dello studio ed i

collaboratori/consulenti un “accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi

diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente” (formalizzazione

contrattuale).

La normalità quotidiana odontoiatrica rappresentata dalla risposta “esclusivamente verbale, con

prestazioni a percentuale” raggiunge il 12,6%, con una seppur lieve maggioranza per i clinici

(16,1%). Si evidenzia che i forensi (13,9%) e i clinici (10,3%) hanno selezionato anche la risposta

relativa all’ “accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione

dello studio”, con una media complessiva del 10,4%.

Alla risposta relativa all’ “accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali” crede

solo il 5,6% dei rispondenti (anche se gli studenti raggiungono il 14,8%).

Infine, quasi il 7% preferisce non rispondere, con un anomalo 9,7% dei forensi.

Il 64,5% del totale pensa che sia importante instaurare fra il titolare dello studio ed i

collaboratori/consulenti un “accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi

diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente” (formalizzazione

contrattuale).

La normalità quotidiana odontoiatrica rappresentata dalla risposta “esclusivamente verbale, con

prestazioni a percentuale” raggiunge il 12,6%, con una seppur lieve maggioranza per i clinici

(16,1%). Si evidenzia che i forensi (13,9%) e i clinici (10,3%) hanno selezionato anche la risposta

relativa all’ “accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione

dello studio”, con una media complessiva del 10,4%.

Alla risposta relativa all’ “accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali” crede

solo il 5,6% dei rispondenti (anche se gli studenti raggiungono il 14,8%).

Infine, quasi il 7% preferisce non rispondere, con un anomalo 9,7% dei forensi.

Il 64,5% del totale pensa che sia importante instaurare fra il titolare dello studio ed i

collaboratori/consulenti un “accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi

diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente” (formalizzazione

contrattuale).

La normalità quotidiana odontoiatrica rappresentata dalla risposta “esclusivamente verbale, con

prestazioni a percentuale” raggiunge il 12,6%, con una seppur lieve maggioranza per i clinici

(16,1%). Si evidenzia che i forensi (13,9%) e i clinici (10,3%) hanno selezionato anche la risposta

relativa all’ “accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione

dello studio”, con una media complessiva del 10,4%.

Alla risposta relativa all’ “accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali” crede

solo il 5,6% dei rispondenti (anche se gli studenti raggiungono il 14,8%).

Infine, quasi il 7% preferisce non rispondere, con un anomalo 9,7% dei forensi.

Il 64,5% del totale pensa che sia importante instaurare fra il titolare dello studio ed i

collaboratori/consulenti un “accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi

diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente” (formalizzazione

contrattuale).

La normalità quotidiana odontoiatrica rappresentata dalla risposta “esclusivamente verbale, con

prestazioni a percentuale” raggiunge il 12,6%, con una seppur lieve maggioranza per i clinici

(16,1%). Si evidenzia che i forensi (13,9%) e i clinici (10,3%) hanno selezionato anche la risposta

relativa all’ “accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione

dello studio”, con una media complessiva del 10,4%.

Alla risposta relativa all’ “accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali” crede

solo il 5,6% dei rispondenti (anche se gli studenti raggiungono il 14,8%).

Infine, quasi il 7% preferisce non rispondere, con un anomalo 9,7% dei forensi.

Il 64,5% del totale pensa che sia importante instaurare fra il titolare dello studio ed i

collaboratori/consulenti un “accordo scritto stipulato secondo un contratto che indichi i rispettivi

diritti/doveri, anche in relazione all’atteggiamento da tenere con il paziente” (formalizzazione

contrattuale).

La normalità quotidiana odontoiatrica rappresentata dalla risposta “esclusivamente verbale, con

prestazioni a percentuale” raggiunge il 12,6%, con una seppur lieve maggioranza per i clinici

(16,1%). Si evidenzia che i forensi (13,9%) e i clinici (10,3%) hanno selezionato anche la risposta

relativa all’ “accordo basato su una fatturazione diretta al paziente, parallela alla fatturazione

dello studio”, con una media complessiva del 10,4%.

Alla risposta relativa all’ “accordo scritto stipulato sulla base di accordi generali/sindacali” crede

solo il 5,6% dei rispondenti (anche se gli studenti raggiungono il 14,8%).

Infine, quasi il 7% preferisce non rispondere, con un anomalo 9,7% dei forensi.

TAB XII - Nel rapporto fra odontoiatra e paziente, quali sono i generi della comunicazione più importanti? Forensi Clinici Igienisti Studenti Totale

Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %1. Comunicazione verbale 61,1% 62,1% 44,4% 55,6% 57,6%1. Comunicazione non verbale (gesti, postura, sguardo,

mimica facciale)22,2% 23,0% 20,0% 33,3% 23,4%

1. Comunicazione scritta 8,3% 13,8% 31,1% 7,4% 14,7%1. Comunicazione visiva (aspetto esteriore, abbigliamento

idoneo alla situazione, etc.)1,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,9%

Non risponde 6,9% 0,0% 4,4% 3,7% 3,5%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Oltre il 57% del totale reputa che la miglior comunicazione sia quella “verbale “(soprattutto per

gli esercenti l'odontoiatria).

La comunicazione “non verbale” viene considerata importante in modo omogeneo dal 23,4%

dei rispondenti, con un picco del 33,3% degli studenti.

La comunicazione “scritta”, invece, viene considerata dal 14,7%, con un picco del 31,1% da

parte degli igienisti.

Solo lo 0,9% pensa che sia importante la comunicazione “visiva”, mentre il 3,5% non risponde a

questa domanda.

Oltre il 57% del totale reputa che la miglior comunicazione sia quella “verbale “(soprattutto per

gli esercenti l'odontoiatria).

La comunicazione “non verbale” viene considerata importante in modo omogeneo dal 23,4%

dei rispondenti, con un picco del 33,3% degli studenti.

La comunicazione “scritta”, invece, viene considerata dal 14,7%, con un picco del 31,1% da

parte degli igienisti.

Solo lo 0,9% pensa che sia importante la comunicazione “visiva”, mentre il 3,5% non risponde a

questa domanda.

Oltre il 57% del totale reputa che la miglior comunicazione sia quella “verbale “(soprattutto per

gli esercenti l'odontoiatria).

La comunicazione “non verbale” viene considerata importante in modo omogeneo dal 23,4%

dei rispondenti, con un picco del 33,3% degli studenti.

La comunicazione “scritta”, invece, viene considerata dal 14,7%, con un picco del 31,1% da

parte degli igienisti.

Solo lo 0,9% pensa che sia importante la comunicazione “visiva”, mentre il 3,5% non risponde a

questa domanda.

Oltre il 57% del totale reputa che la miglior comunicazione sia quella “verbale “(soprattutto per

gli esercenti l'odontoiatria).

La comunicazione “non verbale” viene considerata importante in modo omogeneo dal 23,4%

dei rispondenti, con un picco del 33,3% degli studenti.

La comunicazione “scritta”, invece, viene considerata dal 14,7%, con un picco del 31,1% da

parte degli igienisti.

Solo lo 0,9% pensa che sia importante la comunicazione “visiva”, mentre il 3,5% non risponde a

questa domanda.

Oltre il 57% del totale reputa che la miglior comunicazione sia quella “verbale “(soprattutto per

gli esercenti l'odontoiatria).

La comunicazione “non verbale” viene considerata importante in modo omogeneo dal 23,4%

dei rispondenti, con un picco del 33,3% degli studenti.

La comunicazione “scritta”, invece, viene considerata dal 14,7%, con un picco del 31,1% da

parte degli igienisti.

Solo lo 0,9% pensa che sia importante la comunicazione “visiva”, mentre il 3,5% non risponde a

questa domanda.

Oltre il 57% del totale reputa che la miglior comunicazione sia quella “verbale “(soprattutto per

gli esercenti l'odontoiatria).

La comunicazione “non verbale” viene considerata importante in modo omogeneo dal 23,4%

dei rispondenti, con un picco del 33,3% degli studenti.

La comunicazione “scritta”, invece, viene considerata dal 14,7%, con un picco del 31,1% da

parte degli igienisti.

Solo lo 0,9% pensa che sia importante la comunicazione “visiva”, mentre il 3,5% non risponde a

questa domanda.

Page 47: Rassegna Sett 2011

CONSIDERAZIONI FINALIA conclusione dell’attività svolta si può

affermare, schematizzando, che la percezione

del totale degli intervistati delle criticità, in

ambito odontoiatrico, riguarda principalmente:

1. Mancanza/carenza di informazione;

errore tecnico dell’odontoiatra;

presa di posizione del medico. (I)

2. Difetto di comunicazione. (II)

3. Errore umano dovuto alle persone

(disattenzione, scarsa motivazione,

negligenza, imprudenza, imperizia,

inosservanza di leggi, regolamenti,

ordini o discipline). (II)

4. Scarsa at tenzione, negligenza;

insufficiente competenza clinica

(anche se percentualmente meno

considerata rispetto al punto 3). (III)

5. Sottovalutazione del rischio da parte

d e l l ’ o d o n t o i a t r a : e r r o n e a

TAB XIII - Secondo il suo concetto di studio odontoiatrico ideale, in visione preventiva del contenzioso, da chi dovrebbe essere formato lo studio?

Forensi Clinici Igienisti Studenti TotaleValori %Valori %Valori %Valori %Valori %Valori %

1. Odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti

33,3% 33,3% 13,3% 11,1% 26,8%

1. Associazione tra più odontoiatri, con possibilità di maggior numero di assistenti

36,1% 40,2% 37,8% 55,6% 40,3%

1. Strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti

16,7% 20,7% 28,9% 22,2% 21,2%

1. Società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera 1,4% 0,0% 8,9% 3,7% 2,6%Non risponde 12,5% 5,7% 11,1% 7,4% 9,1%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Il 40,3% dei rispondenti pensa che, in visione preventiva del contenzioso, lo studio odontoiatrico

ideale dovrebbe essere formato da una “associazione tra più odontoiatri, con possibilità di

maggior numero di assistenti” (si noti il 55,6% degli studenti). In seconda posizione, con il 26,8%,

soprattutto i forensi e i clinici, con una percentuale del 33,3%, considerano anche l'ipotesi di

“odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti”. Al terzo posto il 21,2% crede nelle

“strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti” (con un picco del

28,9% degli igienisti) . Quasi il 9% degli igienisti, a differenza degli altri gruppi, ha preso in

considerazione anche l'idea di una “società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera”.

Infine, il 9,1% del totale non risponde, con una percentuale maggiore rispettivamente per i

forensi (12,5%) e gli igienisti (11,1%).

Evidente è la discrepanza tra studenti e professionisti circa la risposta n° 2: gli uni, nell'ottica di

una multidisciplinarietà professionale, pensano di più ad una struttura completa e ben

organizzata in grado di affrontare ogni esigenza odontoiatrica, per contro gli altri, nella

fattispecie forensi e clinici, sono più cauti non disdegnando comunque i semplici studi

monoprofessionali.

Il 40,3% dei rispondenti pensa che, in visione preventiva del contenzioso, lo studio odontoiatrico

ideale dovrebbe essere formato da una “associazione tra più odontoiatri, con possibilità di

maggior numero di assistenti” (si noti il 55,6% degli studenti). In seconda posizione, con il 26,8%,

soprattutto i forensi e i clinici, con una percentuale del 33,3%, considerano anche l'ipotesi di

“odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti”. Al terzo posto il 21,2% crede nelle

“strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti” (con un picco del

28,9% degli igienisti) . Quasi il 9% degli igienisti, a differenza degli altri gruppi, ha preso in

considerazione anche l'idea di una “società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera”.

Infine, il 9,1% del totale non risponde, con una percentuale maggiore rispettivamente per i

forensi (12,5%) e gli igienisti (11,1%).

Evidente è la discrepanza tra studenti e professionisti circa la risposta n° 2: gli uni, nell'ottica di

una multidisciplinarietà professionale, pensano di più ad una struttura completa e ben

organizzata in grado di affrontare ogni esigenza odontoiatrica, per contro gli altri, nella

fattispecie forensi e clinici, sono più cauti non disdegnando comunque i semplici studi

monoprofessionali.

Il 40,3% dei rispondenti pensa che, in visione preventiva del contenzioso, lo studio odontoiatrico

ideale dovrebbe essere formato da una “associazione tra più odontoiatri, con possibilità di

maggior numero di assistenti” (si noti il 55,6% degli studenti). In seconda posizione, con il 26,8%,

soprattutto i forensi e i clinici, con una percentuale del 33,3%, considerano anche l'ipotesi di

“odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti”. Al terzo posto il 21,2% crede nelle

“strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti” (con un picco del

28,9% degli igienisti) . Quasi il 9% degli igienisti, a differenza degli altri gruppi, ha preso in

considerazione anche l'idea di una “società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera”.

Infine, il 9,1% del totale non risponde, con una percentuale maggiore rispettivamente per i

forensi (12,5%) e gli igienisti (11,1%).

Evidente è la discrepanza tra studenti e professionisti circa la risposta n° 2: gli uni, nell'ottica di

una multidisciplinarietà professionale, pensano di più ad una struttura completa e ben

organizzata in grado di affrontare ogni esigenza odontoiatrica, per contro gli altri, nella

fattispecie forensi e clinici, sono più cauti non disdegnando comunque i semplici studi

monoprofessionali.

Il 40,3% dei rispondenti pensa che, in visione preventiva del contenzioso, lo studio odontoiatrico

ideale dovrebbe essere formato da una “associazione tra più odontoiatri, con possibilità di

maggior numero di assistenti” (si noti il 55,6% degli studenti). In seconda posizione, con il 26,8%,

soprattutto i forensi e i clinici, con una percentuale del 33,3%, considerano anche l'ipotesi di

“odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti”. Al terzo posto il 21,2% crede nelle

“strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti” (con un picco del

28,9% degli igienisti) . Quasi il 9% degli igienisti, a differenza degli altri gruppi, ha preso in

considerazione anche l'idea di una “società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera”.

Infine, il 9,1% del totale non risponde, con una percentuale maggiore rispettivamente per i

forensi (12,5%) e gli igienisti (11,1%).

Evidente è la discrepanza tra studenti e professionisti circa la risposta n° 2: gli uni, nell'ottica di

una multidisciplinarietà professionale, pensano di più ad una struttura completa e ben

organizzata in grado di affrontare ogni esigenza odontoiatrica, per contro gli altri, nella

fattispecie forensi e clinici, sono più cauti non disdegnando comunque i semplici studi

monoprofessionali.

Il 40,3% dei rispondenti pensa che, in visione preventiva del contenzioso, lo studio odontoiatrico

ideale dovrebbe essere formato da una “associazione tra più odontoiatri, con possibilità di

maggior numero di assistenti” (si noti il 55,6% degli studenti). In seconda posizione, con il 26,8%,

soprattutto i forensi e i clinici, con una percentuale del 33,3%, considerano anche l'ipotesi di

“odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti”. Al terzo posto il 21,2% crede nelle

“strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti” (con un picco del

28,9% degli igienisti) . Quasi il 9% degli igienisti, a differenza degli altri gruppi, ha preso in

considerazione anche l'idea di una “società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera”.

Infine, il 9,1% del totale non risponde, con una percentuale maggiore rispettivamente per i

forensi (12,5%) e gli igienisti (11,1%).

Evidente è la discrepanza tra studenti e professionisti circa la risposta n° 2: gli uni, nell'ottica di

una multidisciplinarietà professionale, pensano di più ad una struttura completa e ben

organizzata in grado di affrontare ogni esigenza odontoiatrica, per contro gli altri, nella

fattispecie forensi e clinici, sono più cauti non disdegnando comunque i semplici studi

monoprofessionali.

Il 40,3% dei rispondenti pensa che, in visione preventiva del contenzioso, lo studio odontoiatrico

ideale dovrebbe essere formato da una “associazione tra più odontoiatri, con possibilità di

maggior numero di assistenti” (si noti il 55,6% degli studenti). In seconda posizione, con il 26,8%,

soprattutto i forensi e i clinici, con una percentuale del 33,3%, considerano anche l'ipotesi di

“odontoiatri in mono-professione con massimo due assistenti”. Al terzo posto il 21,2% crede nelle

“strutture complesse con interventi sul soggetto da parte di più specialisti” (con un picco del

28,9% degli igienisti) . Quasi il 9% degli igienisti, a differenza degli altri gruppi, ha preso in

considerazione anche l'idea di una “società di servizi con odontoiatri come prestatori d’opera”.

Infine, il 9,1% del totale non risponde, con una percentuale maggiore rispettivamente per i

forensi (12,5%) e gli igienisti (11,1%).

Evidente è la discrepanza tra studenti e professionisti circa la risposta n° 2: gli uni, nell'ottica di

una multidisciplinarietà professionale, pensano di più ad una struttura completa e ben

organizzata in grado di affrontare ogni esigenza odontoiatrica, per contro gli altri, nella

fattispecie forensi e clinici, sono più cauti non disdegnando comunque i semplici studi

monoprofessionali.

Page 48: Rassegna Sett 2011

comunicazione del rischio (di danno

e/o insuccesso) per diagnosi

insufficiente, quindi erronea

percezione del rischio da parte del

clinico, pertanto informazione

incompleta resa al paziente. (VII)

6. Sopravvalutazione del risultato da

pa r t e de l paz i en te : e r ronea

comunicazione del beneficio,

pertanto insufficiente/non chiara

informazione fornita al paziente sul

r i su l ta to e su l le a l te rna t ive

terapeut iche ( r isul ta to meno

rilevante del punto precedente) .

(VII)

Gli stessi intervistati, ai fini preventivi e di

gestione del contenzioso odontoiatrico,

evidenziano:

1. C o r r e t t a g e s t i o n e d e l l a

comunicazione/ informazione

medico-paziente (IV)

2. Comunicazione verbale (XII)

3. Completa documentazione clinica

(IX)

4. Consenso in formato sc r i t to ,

preceduto da adeguata informazione

(VI)

5. Stabilire in forma scritta i criteri di

gestione del paziente, competenze,

a f f i d a m e n t o d i a g n o s t i c o e

terapeutico, etc. (V)

6. Rapporto t i to lare di s tudio-

collaboratori/consulenti: accordo

scritto stipulato secondo un contratto

che indichi i rispettivi diritti/doveri,

anche in relazione all’atteggiamento

da tenere con il paziente. (XI)

7. Inser imento nel la pol izza RC

dell’obbligo di copertura delle spese

legali e della restituzione del

compenso. (X)

8. Gestione extra-giudiziaria mediante

metodiche conciliative.(VIII)

9. Gestione extra-giudiziaria mediante

sostegno assicurativo.(VIII)

10. Studio professionale: associazione tra

più odontoiatri, con possibilità di

maggior numero di assistenti. (XIII)

Quanto detto, in un'ottica preventiva del

contenzioso odontoiatrico, dovrebbe essere

considerato una fotografia di una realtà

professionale, relativamente al campione

analizzato, in cui la DILIGENZA professionale

dovrebbe rappresentare lo standard del rapporto

medico-paziente. Diligenza in toto, quella più

volte richiamata dal Codice di Deontologia

Medica 2006, che attiene alla documentazione

clinica, alla fase diagnostica, a quella terapeutica

e alla sua programmazione, alle alternative

terapeutiche, all’informazione, che deve essere

esaustiva e compresa dal paziente attraverso una

adeguata comunicazione atta a coinvolgerlo in

ogni fase del rapporto clinico, al comportamento

professionale dell'operatore che deve essere, in

ogni fase del percorso clinico del paziente,

prudente, diligente e perito, oltre alla cura,

Page 49: Rassegna Sett 2011

d e l l ’ a s p e t t o u m a n o i n t e r p e r s o n a l e

(umanizzazione delle cure/centralità del

paziente).

Emerge i l ruo lo fondamenta le de l la

documentazione clinica della sua gestione e

conservazione oltre che dell'informazione e

della comunicazione (FORMALIZZAZIONE

del rapporto medico paziente, documentale

d iagnost ico/ terapeut ica , del processo

comunicativo e informativo oltre che

contrattuale) e, nel caso di contenzioso, risulta

preferibile una gestione extra-giudiziaria

mediante sostegno assicurativo e/o metodiche

conciliative.

Relativamente all'aspetto assicurativo, la

maggioranza del campione si è espressa a

favore della copertura anche nella restituzione

del compenso oltre che dell'obbligo, nel

premio, di copertura delle spese legali.

Infine, in visione preventiva del contenzioso, è

stata considerata, secondo un concetto di studio

odontoiatrico ideale, l ' ipotesi di una

associazione tra più odontoiatri (con possibilità

di un maggior numero di assistenti) all'interno

della quale sarebbe opportuno instaurare, fra il

titolare di uno studio e i collaboratori/

consulenti, un rapporto professionale attraverso

un accordo scritto stipulato secondo un

contratto che indichi i rispettivi diritti/doveri,

anche in relazione all’atteggiamento da tenere

con il paziente.

Date queste risultanze è possibile desumere una

serie di norme prudenziali atte ad arginare il

fenomeno contenzioso e finalizzate ad

affrontarlo con maggiore consapevolezza e

tranquillitas animi, ferma restando la necessità

di rafforzare la nostra coscienza morale atta a

stimolare codici di comportamento di più alto

valore etico.

Lavoro tratto, per sintesi, dalla Tesi di

Master di II livello in Odontologia Forense,

Università di Firenze aa. 2009/2010, titolo:

“La percezione del contenzioso in

Odontoiatria: un’analisi quantitativa”

Autore: Giulio Pecorelli

Page 51: Rassegna Sett 2011

IL PROGETTO ODONTOLOGIA FORENSE

É MEMBRO DELLA INTERNATIONAL ORGANIZATIONFOR

FORENSIC ODONTO-STOMATOLOGY