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DIPARTIMENTO TECNICO TECNOLOGICO SC Gestione Stabilimenti - Direttore: ing. Elena Clio Pavan Servizio Sanitario Regionale AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA "Ospedali Riuniti" di Trieste Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione ( D.P.C.M. 8 aprile 1993) Procedura ristretta per la partecipazione al concorso di progettazione per la riqualificazione dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede del Burlo Garofolo CUP: E98G06000810002 - CIG: 4839035202 CHIARIMENTI Sono emerse, nel corso del workshop tenutosi in data 23.01.2013 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Cattinara, alcune richieste di chiarimento a cui è stata data risposta, che di seguito si riassumono: a) c’è un refuso al terz’ultimo paragrafo del punto 16 (a pag. 11) del Regolamento: il riferimento alle “modalità indicate al punto 7” è errato, va inteso punto 6; b) i requisiti di ordine speciale per la partecipazione al concorso di cui al punto 9 sono riferiti ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art 252 del d.P.R. n. 207/2010; c) è stato richiesto l’inserimento di un esempio di applicazione della tabella coefficienti di cui all’allegato 4 al Regolamento di Concorso: verranno pubblicati a breve sul sito web dell’Azienda Ospedali Riuniti di Trieste, in apposito file, alcuni esempi di redazione delle schede e attribuzione dei relativi punteggi. QUESITI e RISPOSTE QUESITO N. 1) A) Con riferimento all’art. 9 comma a (pag. 7) del Regolamento di concorso ed al requisito di avvenuto espletamento di servizi di progettazione in ogni suo livello per determinati importi complessivi suddivisi per categorie si chiede se: 1- vadano considerati solo i servizi di cui si è svolta tutta la progettazione (dal preliminare al definitivo sino all’esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) ovvero se valga anche come dimostrazione del requisito l’aver espletato per esempio solo una parte della progettazione (es. progetto esecutivo o direzione lavori solamente)? Ed in caso di raggruppamento costituendo: 2- il mandante deve possedere minimo il 50% del requisito richiesto per tutte le categorie dei lavori?

QUESITI e RISPOSTE al 24 febbraio · 2013. 2. 25. · Vedasi risposte a QUESITO n.1 . QUESITO N. 7) - Relativamente all’art. 6) lett. a) del Regolamento di concorso, si presenta

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DIPARTIMENTO TECNICO TECNOLOGICO SC Gestione Stabilimenti - Direttore: ing. Elena Clio Pavan

Servizio Sanitario RegionaleAZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA

"Ospedali Riuniti" di TriesteOspedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

( D.P.C.M. 8 aprile 1993)

Procedura ristretta per la partecipazione al concor so di progettazione per la riqualificazione dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nu ova sede del Burlo Garofolo

CUP: E98G06000810002 - CIG: 4839035202

CHIARIMENTI

Sono emerse, nel corso del workshop tenutosi in data 23.01.2013 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Cattinara, alcune richieste di chiarimento a cui è stata data risposta, che di seguito si riassumono:

a) c’è un refuso al terz’ultimo paragrafo del punto 16 (a pag. 11) del Regolamento: il riferimento alle “modalità indicate al punto 7” è errato, va inteso punto 6;

b) i requisiti di ordine speciale per la partecipazione al concorso di cui al punto 9 sono riferiti ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art 252 del d.P.R. n. 207/2010;

c) è stato richiesto l’inserimento di un esempio di applicazione della tabella coefficienti di cui all’allegato 4 al Regolamento di Concorso: verranno pubblicati a breve sul sito web dell’Azienda Ospedali Riuniti di Trieste, in apposito file, alcuni esempi di redazione delle schede e attribuzione dei relativi punteggi.

QUESITI e RISPOSTE QUESITO N. 1)

A) Con riferimento all’art. 9 comma a (pag. 7) del Regolamento di concorso ed al requisito di avvenuto espletamento di servizi di progettazione in ogni suo livello per determinati importi complessivi suddivisi per categorie si chiede se:

1- vadano considerati solo i servizi di cui si è svolta tutta la progettazione (dal preliminare al definitivo sino all’esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) ovvero se valga anche come dimostrazione del requisito l’aver espletato per esempio solo una parte della progettazione (es. progetto esecutivo o direzione lavori solamente)?

Ed in caso di raggruppamento costituendo:

2- il mandante deve possedere minimo il 50% del requisito richiesto per tutte le categorie dei lavori?

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3- un mandatario può possedere il 40% del requisito richiesto per una sola delle categorie (es. se impiegato quale specialista architettonico)?

B) con riferimento all’art. 9 comma b (pag. 7) del Regolamento di concorso ed al requisito di avvenuto espletamento di almeno due servizi di progettazione in ogni suo livello per determinati importi complessivi suddivisi per categorie si chiede se:

4- vadano considerati solo i servizi di cui si è svolta tutta la progettazione (dal preliminare al definitivo sino all’esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) ovvero se valga anche come dimostrazione del requisito l’aver espletato per esempio solo una parte della progettazione (es. progetto esecutivo o direzione lavori solamente)?

Ed in caso di raggruppamento costituendo:

5- la specifica “il mandatario, comunque, il requisito dovrà essere posseduto indistintamente dall’intero raggruppamento” significa che ciascuno dei partecipanti al raggruppamento deve possedere il requisito per ciascuna delle categorie? O può possederlo indistintamente il mandatario o uno dei mandanti?

Risposta 1)

A) 1- il punto 9 comma b) riporta “avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Concorso, di servizi di progettazione in ogni suo livello, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie sopraindicate , per un importo globale per ogni classe e categoria pari a...”; cioè servizi di progettazione riferiti indifferentemente ad ogni livello, anche singolarmente considerati: preliminare, definitivo o esecutivo. Non è necessario pertanto la compresenza dei tre livelli di progettazione dell’intervento.

2- (probabilmente il quesito è erroneamente posto; va inteso “mandatario” - capogruppo): si riporta da Regolamento che: “il mandatario, comunque, deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque non inferiore al 50% (e non superiore al 60%) del requisito”; il requisito è inteso complessivamente per tutte le categorie di lavori.

3- (probabilmente il quesito è erroneamente posto; va inteso “mandante”): il mandante può possedere i requisito anche in una sola categoria.

B) 4- vedasi risposta A) 1-

5- siamo in presenza di un refuso, la frase riportata al punto 9 comma b (pag. 7) del Regolamento, va corretta come segue: “In caso di raggruppamenti costituiti, o costituendi, il mandatario, comunque, il requisito dovrà essere posseduto indistintamente dall’intero raggruppamento”

QUESITO N. 2)

- I requisiti di ordine speciale (capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa) richiesti al punto 9.a) del Regolamento di concorso relativi ai servizi di progettazione svolti nell’ultimo decennio, devono riguardare servizi che comprendono ciascuno tutti i livelli di progettazione (preliminare , definitivo ed esecutivo) o possono essere dichiarati servizi che comprendano uno o più livelli di progettazione (solo preliminare, solo definitivo preliminare e definitivo, etc.)?

- I requisiti di ordine speciale (capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa) richiesti al punto 9.b) del Regolamento di concorso relativi a 2 servizi di progettazione svolti nell’ultimo decennio, devono riguardare servizi che comprendano ciascuno tutti i livelli di progettazione (preliminare , definitivo ed esecutivo) o possono essere dichiarati servizi che comprendono uno o più livelli di progettazione (solo preliminare, solo definitivo preliminare e definitivo, etc.)?

Risposta 2)

- vedi risposte a QUESITO n. 1 A)

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QUESITO N. 3)

Si chiede se la partecipazione è aperta a concorrenti aventi sede in Stati non aderenti all’Unione Europea

Risposta 3)

La partecipazione ai concorrenti provenienti dal Paesi extra UE è possibile soltanto con riferimento a Stati aderenti agli Accordi GATT/WTO qualora con detti Stati risultino in essere accordi di reciprocità con L’Italia.

QUESITO N. 4)

Chiedo se a tutti gli altri candidati che non si sono classificati al primo posto, ma che hanno ottenuto il punteggio qualitativo non inferiore a 25/85 sarà riconosciuto un rimborso spese pari a€ 40.000,00=

Risposta 4)

Si conferma che a tutti i candidati, oltre al primo, che hanno conseguito un punteggio qualitativo non inferiore a punti 25/85, sarà attribuito il rimborso spese previsto dal Regolamento.

QUESITO N. 5)

In riferimento al documento Allegato 3 – scheda referenze professionali, si chiede di chiarire con precisione la differenza tra Project Management e Coordinamento Progettuale

Risposta 5)

Con il termine “coordinamento progettuale” si intende l’attività prevista all’art. 90 comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. e art. 15 comma 12 del d.P.R. n. 207/2010, cui compete l’attività di integrazione tra i diversi elaborati specialistici di progetto, assumendone le relative responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati stessi.

Il “project management”, viceversa, è l’attività improntata ai canoni del sistema di qualità, connessa alla figura di colui che ha svolto le funzioni di responsabile di un processo realizzativo (e progettuale) inteso nella sua piena estensione, anche senza diretta responsabilità progettuale. La dimostrazione verrà fornita mediante apposito incarico professionale.

QUESITO N. 6)

Servizi di progettazione in ogni suo livello: è da intendersi come servizio valido utilizzabile solo quello che comprende tutti i tre livelli (preliminare, definitivo, esecutivo) o basta che il servizio di progettazione comprenda uno solo dei citati livelli?

In caso di raggruppamenti costituiti o costituendi, il mandatario, comunque, deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque non inferiore al 50% (e non superiorie al 60%) del requisito”: come va applicato tale criterio? Deve essere verificato per ogni classe e categoria? O globalmente? E se così in che modo si può definire il 50% del requisito nel suo complesso?

In caso di raggruppamenti costituiti o costituendi, il mandatario, comunque, il requisito dovrà essere posseduto indistintamente dall’intero raggruppamento”: si chiede se l’inciso “il mandatario” è solo un refuso altrimenti di chiarire il senso di tale frase.

Risposta 6)

Vedasi risposte a QUESITO n.1

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QUESITO N. 7)

- Relativamente all’art. 6) lett. a) del Regolamento di concorso, si presenta tale situazione: società A, società B e società C, membri del medesimo raggruppamento partecipante alla procedura in oggetto, hanno svolto in passato servizi di progettazione per lo stesso incarico. Chiediamo se la scheda progetto secondo l’allegato “O” potrà essere unica per tutte e tre le società oppure ogni società dovrà predisporre, per i servizi di propria competenza, il suddetto allegato

- Relativamente all’art. 6) lett. e) del Regolamento di concorso, di accettare, nel caso di comprova di quanto dichiarato all’interno degli allegati “O”, oltre che le certificazioni rilasciate dai committenti dei lavori, anche documentazione equivalente (ad es. copia disciplinari d’incarico, quadri economici di progetto, computi, ecc.)

- Relativamente all’art. 7) lett. b) del Regolamento di concorso, di confermare che le seguenti figure specialistiche, medico esperto in organizzazione sanitaria, fisico sanitario esperto in progettazione radio protezionistica, urbanista ed esperto in sostenibilità ambientale, possono essere ricoperte da consulenti esterni al raggruppamento concorrente

- Relativamente all’art. 9) lett. a) e b) del Regolamento di concorso, di confermare la possibilità di utilizzare lavori svolti/certificati in Id e Ig, rispettivamente per le classi e categorie Ic e If

Risposta 7)

Relativamente all’art. 6) lett. a) , come indicato nelle istruzioni di compilazione della scheda, ogni scheda è riferita ad un intervento, la voce “importo del servizio” sarà la sommatoria dei servizi resi dai diversi partecipanti

Relativamente all’art. 6) lett. e) , oltre alle dichiarazioni del committente valgono i documenti che comprovano la conclusione del servizio (fatture quietanzate)

Relativamente all’art. 7) lett. b) – le figure specialistiche facenti parti del gruppo di progettazione, richieste a pag. 6 del Regolamento, possono essere ricoperte anche da consulenti esterni al Raggruppamento

Relativamente all’art. 9) lett. a) e b) – si possono utilizzare lavori svolti/certificati nelle categorie Id e Ig, rispettivamente per le classi e categorie previste: Ic e If, posto che le prime risultano assorbenti rispetto alle seconde come precisato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

QUESITO N. 8)

Paragrafo 9 – requisiti di ordine speciale: “Servizi di progettazione in ogni suo livello”: nel caso di incarico di progettazione e direzione lavori erogati dal medesimo soggetto, poiché l’opera è già stata collaudata, autorizzata ed in funzione, è consentito considerare come importo totale dei lavori progettati quello dei lavori eseguiti, ossia quello originale della progettazione posto a base di gara, maggiorato delle perizie di variante? Tele interpretazione è supportata dal fatto che la progettazione delle perizie ha evidentemente raggiunto le finalità dettate dal regolamento di cui al d.P.R. 207/2010, quando viene definito ogni livello di progettazione.

Risposta 8)

Se la progettazione delle perizie di variante è stata curata dal medesimo soggetto che ha redatto la progettazione originale e che presenta la scheda potrà riguardare l’importo complessivo del progetto e delle perizie regolarmente approvate e, nel caso di specie, anche realizzate.

QUESITO N. 9)

- “Sostenibilità ambientale – soggetto idoneo ai sensi di legge” (tra le figure professionali ritenute indispensabili e minimali per svolgere le prestazioni, elencate al punto 7 del Regolamento): si chiede quale sia il riferimento normativo e quale abilitazione specifica sia necessaria per garantire l’idoneità?

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- schede referenze professionali:

quante possono essere fornite, al massimo 10?

come avviene il calcolo? Quale la formula con cui vengono utilizzati i vari coefficienti?

L’ultima cella di ogni riga deve riportare l’importo dei lavori progettati ex classi/categorie L. 143/49? Ad esempio nel caso di progettazione (edile e architettonica, strutturale, impiantistica) di ospedali: al gruppo 2, tipo di lavoro “ospedali” va riportato l’importo della “Id”; al gruppo 6, tipo di lavro 25 la “Ig”; al gruppo 5, tipo di lavoro 22 le “IIIa+IIIb”; al gruppo 5, tipo di lavoro 23 la “IIIc”?

Più schede si forniscono e maggiore è la possibilità di avere un punteggio alto? Ossia ogni scheda produce un punteggio che costituirà un addendo di una somma finale?

Risposta 9)

- la figura professionale idonea a sensi di legge per la “sostenibilità ambientale” è inteso come soggetto esperto che abbia già progettato interventi secondo il protocollo ITACA, secondo lo schema LEED o altro riferimento specifico riconosciuto

- per le schede referenze professionali:

L’allegato 3 al Regolamento riporta in calce alcune prescrizioni e indicazioni per la compilazione, di cui il concorrente (monosoggettivo o plurisoggettivo) dovrà tener conto, tra cui che “il numero massimo di schede da presentare è 10 – riferito cioè a n. 10 interventi”

Il calcolo avverrà applicando ai pesi risultanti dalla tabella (“allegato 4” al Regolamento) i coefficienti correttivi ivi riportati

L’ultima cella deve riportare il totale del rigo compilato, il rigo da compilare è quello di riferimento al titolo dell’intervento riportato sulla scheda

Maggior numero di schede aumenta la possibilità di alto punteggio derivante dalla sommatoria dei singoli punteggi attribuiti alle singole schede (si tenga conto, come sopra riportato, che il numero massimo di schede è 10)

QUESITO N. 10)

- Istanza di partecipazione: la tabella inserita a pag. 8 e relativa a “avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Concorso”, di almeno due servizi relativi alla progettazione...” è diversa da quella riportata nel Regolamento.

- Art. 9a “In caso di raggruppamenti costituiti, o costituendi, il mandatario, comunque, deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque non inferiore al 50% (e non superiore al 60%) del requisito”. Si chiede: in caso di raggruppamento, si presentano due società diverse per i lavori di cui alla lettera C. Complessivamente superano il 50% della intera somma dei requisiti (compresi quelli specialistici). Queste due società insieme possono figurare come mandatario o deve essere una sola di esse?

- Non è chiara la frase: “In caso di raggruppamenti costituiti, o costituendi, il mandatario, comunque, il requisito dovrà essere posseduto indistintamente dall’intero raggruppamento”

- Si chiede inoltre: non vi sono percentuali minime o massime da rispettare e quindi i requisiti possono essere posseduti cumulativamente da tutto il raggruppamento, senza alcuna distinzione tra chi li possiede?

Risposta 10)

- Il file relativo all’istanza, che è stato prontamente sostituito, conteneva un refuso; ora riporta gli importi corretti come da Regolamento.

- Il mandatario deve essere unico.

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- vedasi medesima risposta al QUESITO 1: siamo in presenza di un refuso, la frase riportata al punto 9 comma b (pag. 7) del Regolamento, va corretta come segue: “In caso di raggruppamenti costituiti, o costituendi, il mandatario, comunque, il requisito dovrà essere posseduto indistintamente dall’intero raggruppamento”.

- vedi risposta precedente.

QUESITO N. 11)

1 - la prima fase del concorso, soltanto si deve completare: a- Istanza di partecipazione, b- Allegato 2, c- Allegato 3 ?

2- si deve allegare l'accordo di consorzio? il contratto deve essere tradotto in italiano?

3- per il 3 allegato solo deve fornire le informazioni dei progetti o dovrei allegare “La dichiarazione di avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e architettura”? Questa dichiarazione deve essere tradotta in italiano?

4- dobbiamo aggiungere qualche documentazione extra? Tale documentazione deve essere tradotta in italiano?

5- Per favore potrei confermarmi che per la prima fase (per la selezione dei 10 partecipanti), l'ultimo giorno per presentare le informazioni è il giorno 28/02/2013 alle ore 12:00

6- Queste informazioni devono essere inviate per posta? al quale indirizzo postale?

Risposta 11)

- la documentazione da produrre contestualmente alla richiesta di partecipazione al concorso è chiaramente indicata all’art. 15 del regolamento di concorso cui si fa integrale rinvio.

- In caso di consorzio stabile ex art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006 oltre all’indicazione del consorzio va precisato anche il nominativo del consorziato per cui si concorre e relativamente ad esso va prodotta la relativa istanza di partecipazione

- L’accordo (atto costitutivo del Consorzio) potrà essere prodotto successivamente in sede di verifica/comprova dei requisiti autodichiarati in sede di istanza di partecipazione su richiesta dell’Azienda procedente, così come l’autodichiarazione di avvenuto espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura sarà eventualmente da produrre su richiesta della stessa autorità procedente

- i documenti vanno presentati esclusivamente nella lingua ufficiale del concorso che è la lingua italiana.

- il Regolamento prevede l’invio dei quesiti tramite fax (al numero: +390403992613) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22.02.2013

QUESITO N. 12)

In riferimento al paragrafo 9 punto c) del Regolamento del concorso, ove viene precisato che per personale tecnico relativo al calcolo dell’organico medio annuo si intendono tra l’altro “i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di P.IVA e che firmino il progetto”. Si chiede se con tale frase non si intenda che “siano abilitati” a firmare in caso di eventuale aggiudicazione, premesso che nel calcolo verranno inseriti tutti i consulenti che collaborano con lo studio al fine del raggiungimento del requisito richiesto, sebbene non saranno tutti firmatari del progetto.

Risposta 12)

Si condivide con la precisazione fornita dal concorrente nel senso che l’apposizione - o meno - della firma sul progetto da parte del consulente non inficia il possesso del requisito in questione.

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QUESITO N. 13)

Relativamente al punto 9 del Regolamento del concorso, si chiede se in caso di progettazione, completata, riguardante una porzione del progetto (parte del progetto preliminare consistente in project management e coordinamento progettuale) vada inserito comunque l’importo lordo dei lavori ai fini della determinazione delle capacità.

Risposta 13)

L’importo lordo dei lavori verrà, nel caso prospettato, commisurato al coefficiente previsto per le prestazioni effettivamente svolte.

QUESITO N. 14)

Allegato 3 al Regolamento: gruppo 2, tipo di lavoro 12: “complessi tecnologici”: possono ricadere tra questi interventi quali realizzazioni di aeroporti, stazioni ferroviarie ed altri analoghi per complessità e presenza di tecnologie in genere complesse? Se possibile si chiede cortesemente di fornire ulteriori esempi.

Risposta 14)

Il gruppo 2° tipo di lavoro 12, riguarda complessi tecnologici complessi indipendentemente dalla tipologia di opera nel cui ambito è stata prevista l’impiantistica a condizione che deve trattarsi di un complesso tecnologico di specifica complessità per dimensioni, capacità prestazionali e natura

QUESITO N. 15)

Regolamento – art. 9-a “In caso di raggruppamenti costituiti, o costituendi, il mandatario, comunque, deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque non inferiore al 50% (e non superiore al 60%) del requisito”

a) per requisito si intende la somma dei requisiti minimi indicati all’art. 9-a?

b) si formula un esempio numerico in cui tutti i requisiti minimi sono rispettati e il capogruppo (mandatario) possiede il 52,7% della somma dei requisiti minimi indicati all’art. 9-a. E’ corretto ed ammissibile?

Requisiti minimi IC € 83.079.090,92 IIIB € 61.721.454,54 IIIC € 59.370.000,00 IF € 32.920.363,64 Totale requisito € 237.090.909,10

Requisiti in possesso del raggruppamento

IC capogruppo € 125.000.000,00 > di 237.090.909,10 /2 IC mandante € 100.000,00,00 tot. IC 225.000.000,00 > 83.079.090,92 IIIB mandante € 40.000.000,00 IIIB mandante € 42.000.000,00 tot. IIIB 82.000.000,00 > 61.721.454,54 IIIC mandante € 62.000.000,00 > 59.370.000,00 IF mandante € 38.000.000,00 > 32.920.363,64

Risposta 15)

a) Vedasi risposta A2 a QUESITO N. 1: il requisito è inteso complessivamente per tutte le categorie di lavori.

b) Ferma ed impregiudicata ogni determinazione in ordine all’ammissibilità dei concorrenti sulla base delle autodichiarazioni fornite in sede di istanza di partecipazione che sarà devoluta alla

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competenza dell’organo che sarà chiamato a svolgere tali verifiche, pare di poter riscontrare la regolarità della composizione sopra configurata. Si fa rinvio comunque alle risposte fornite in calce al QUESITO 1

QUESITO N. 16)

1) Regolamento del concorso di progettazione – parte 1 – principi generali paragrafo 9, punto a) “...servizi di progettazione in ogni suo livello, relativi a lavori...” e punto b) “...almeno due servizi relativi alla progettazione in ogni suo grado, di interventi...” :

si deve intendere che i servizi di progettazione espletati negli ultimi 10 anni, da considerare per conseguire i requisiti, possono essere riferiti anche solo a singoli livelli di progettazione o che devono includerli tutti?

Esempio n.1: solo progetto esecutivo in appalto integrato, redatto sulla base di progetto definitivo fornito dalla stazione appaltante.

Esempio n.2: soli progetti definitivo ed esecutivo redatti sulla base di progetto preliminare predisposto dalla stazione appaltante.

Esempio n.3: solo progetto preliminare redatto su incarico di Azienda Ospedaliera.

2) Regolamento del concorso di progettazione – parte 1 – principi generali paragrafo 9, punto b) “In caso di raggruppamenti costituiti, o costituendi, il mandatario, comunque, il requisito dovrà essere posseduto indistintamente dall’intero raggruppamento”: si deve intendere che il requisito di avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di almeno due servizi relativi alla realizzazione e/o ristrutturazione ospedaliera deve essere posseduto da uno qualsiasi dei componenti il raggruppamento o da tutti i componenti o dal mandatario?

Risposta 16)

1) Vedasi risposta A-1 al QUESITO 1.

2) Vedasi risposta B-5 al QUESITO 1

QUESITO N. 17)

1) - Alla pagina 5 del Regolamento di concorso, art. 7, per i raggruppamenti temporanei già costituiti o da costituire, si citano gli articoli del D.Lgs. 163/06 e del d.P.R. 207/10, nello specifico l’art. 37 e l’art. 90 del 163/06 e l’art. 92 del 207/10.

La citazione all’art. 92 del d.P.R. 207/10 non appare invece corretta in questo contesto, in quanto tale articolo fa parte della Parte Seconda, Titolo terzo, CAPO IV “Soggetti abilitati ad assumere lavori” del d.P.R. 207/10 e tale sezione fa riferimento esclusivo agli esecutori di lavori e non ai prestatori di servizi. Inoltre proprio all’art. 92, comma 2, si dice che tra i requisiti dei mandanti c’è la partecipazione con una quota minima del 10 percento dei requisiti richiesti per esecutori dei lavori, fattispecie espressamente vietata nei casi di raggruppamenti temporanei negli artt. 253 e 261.

Quest’ultimo, al comma 7 cita testualmente:

“In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti

finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti

cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono

prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento,

che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può

essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta

cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso

dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore

rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale

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prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una

percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.”

Risulta quindi evidente il netto contrasto con l’art. 92 citato nel Regolamento di Concorso in merito alla previsione di quest’ultimo di una quota minima di requisiti in capo ai mandanti.

Si chiede pertanto quale sia effettivamente l’articolo del d.P.R. 207/10 cui fare riferimento nel merito dei requisiti richiesti ai raggruppamenti temporanei tra professionisti.

2) - Alla pagina 7 del regolamento di Concorso, art. 9 capo a) e b) nella richiesta di avvenuto espletamento di servizi, si cita testualmente “di servizi di progettazione in ogni suo livello”.

Tale enunciazione sta a significare che per il raggiungimento degli importi di soglia minima devono essere stati realizzati tutti i tre livelli di progettazione di una singola opera (eventualmente nel capo a) cumulandone diverse sempre con tutti i livelli di progettazione svolti) o che valgono anche i singoli livelli di progettazione su opere diverse (ad esempio un’opera con progettazione definitiva, una con progettazione preliminare e una con progettazione esecutiva, oppure tutte le opere solo con la progettazione preliminare, oppure due con la progettazione preliminare e una con la progettazione esecutiva, ecc)?

3) - Alla pag. 7 del Regolamento di concorso, art. 9 al punto b) sotto la tabella è scritta la seguente frase:

“In caso di raggruppamenti costituiti, o costituendi, il mandatario, comunque, il requisito dovrà essere posseduto indistintamente dall’intero raggruppamento”

Tale dicitura non appare chiara, si prega di esplicitarne il significato.

Risposta 17)

L’art. 90, comma 1, alla lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., laddove si prevede e disciplina la possibilità dell’ affidamento di incarichi tecnici al Raggruppamenti, fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all’art. 37 del Codice ... “in quanto compatibili”.

Ciò detto, si precisa che l’articolo del Regolamento cui fare riferimento per i requisiti di partecipazione al concorso è l’art. 263 del d.P.R. n. 207/2010 che ha sostituito l’art. 66 del d.P.R. n. 554/1999.

La disposizione di cui alla lettera b) del punto 9) che testualmente riporta la norma della lettera c) del comma 1, dell’art. 263 del predetto decreto, riportando l’inciso .....”per un importo totale non inferiore ad

un valore compreso .......” fa evidentemente rinvio alla sommatoria di prestazioni progettuali anche diverse purché riferite alle classi e categorie di lavorazioni indicate nel disciplinare del concorso. Per ciò che riguarda la validità temporale delle prestazioni si fa rinvio al comma 2 dello stesso articolo.

Il comma 8 dell’art. 261 del d.P.R. n. 207/2010 che disciplina il riparto dei requisiti in caso di Raggruppamento temporaneo, per ciò che concerne il requisito della lettera c) dell’art. 263 dello stesso decreto (con specifico riferimento al requisito del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato dal concorrente, prevede che detto requisito (a differenza degli altri) non sia frazionabile tra i componenti il Raggruppamento. Ciò significa che detto requisito potrà essere posseduto da uno qualsiasi dei soggetti componenti il Raggruppamento.

QUESITO N. 18)

Schede referenze professionali: l’ultima cella di ogni riga deve riportare l’importo dei lavori progettati attribuibili al solo dichiarante o l’importo dell’intero intervento progettato, anche se il dichiarante ne ha eseguito solo una parte (ad esempio solo lavori ex cl./cat. L.143/49 Id e Ig, ma non IIIa, IIIb e IIIc)?

Risposta 18)

Con riferimento anche alle risposte ai QUESITI n. 7 e n. 9, l’importo del servizio corrisponde all’importo dei lavori progettati, lo stesso dovrebbe coincidere con il valore dell’ultima riga

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QUESITO N. 19)

Quali sono i requisiti che deve possedere un soggetto concorrente al fine di potersi definire specializzato in sostenibilità ambientale, idoneo ai sensi di legge (così come richiesto all’art. 7 del regolamento del concorso di progettazione)?

Risposta 19)

Vedasi risposta al QUESITO 9.

QUESITO N. 20)

- Si richiede se tutte le 14 figure professionali ritenute “indispensabili e minimali per svolgere le prestazioni” così come elencate all’art. 7 comma b) del disciplinare di gara, debbano far parte del raggruppamento temporaneo o possano essere consulenti.

- Al punto 7b) “composizione del gruppo di progettazione” del regolamento vengono elencate le figure professionali sono ritenute indispensabili e minimali per svolgere le prestazioni. Nel caso di un RTI da costituirsi si chiede se le figure che svolgeranno il ruolo di organizzazione sanitaria e progettazione radioprotezionistica possono essere consulenti esterni non facenti parte del RTI o debbano necessariamente farne parte.

Risposta 20)

Vedasi risposta al QUESITO 7, relativamente all’art. 7) lett. b): le figure specialistiche facenti parti del gruppo di progettazione, richieste a pag. 6 del Regolamento, possono essere ricoperte anche da consulenti esterni al Raggruppamento.

QUESITO N. 21)

Alla pag. 4 del Regolamento art. 5, sono citati gli importi approssimativi di progetto nei quali non è esplicitata la categoria IIIa. Si presume che gli importi idrico-sanitari (IIIa) siano stati conglobati nella valutazione con gli impianti di riscaldamento e ventilazione (IIIb) ovvero uniformati nel termine corrente di “impianti meccanici”. Si chiede pertanto se nel calcolo degli importi della classe IIIb, richiesti nei requisiti alla pagina 7 del regolamento, art. 9 capo a) e b), possano essere considerati anche, al limite in una certa percentuale dell’importo complessivo, anche gli impianti idrico-sanitari “IIIa”.

Risposta 21)

Le categorie e classi relative ai requisiti richiesti sono quelle riportate nel Regolamento di Concorso; è ragionevole considerare una quota percentuale di impianti in IIIa (idrico-sanitari) anche se non esposti ed assorbiti all’interno delle categorie IIIb e IIIc (15-20%) per poter dimostrare il requisito, anche se maturato in IIIa.

QUESITO N. 22)

- In caso di raggruppamento “l’incaricato dell’integrazione tra le varie progettazioni specialistiche” deve essere obbligatoriamente il capogruppo mandatario?

- I documenti attestanti qualità e requisiti e le certificazioni che riguardano i titoli posseduti, importi e categorie delle opere per le quali sono state eseguite prestazioni da professionisti, associazioni professionali o società di ingegneria, che abbiano sede in uno stato dell’UE possono essere prodotti in una delle lingue ufficiali dell’UE oppure in francese o inglese o devono essere tradotti in italiano? In quest’ultimo caso le traduzioni devono essere autenticate? E da chi?

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Risposta 22)

- In caso di raggruppamento il mandatario è colui che deve possedere il requisito di cui all’art. 9a) del Regolamento del Concorso in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque non inferiore al 50% (e non superiore al 60%) del requisito. L’incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche è un professionista individuato all’uopo dalla compagine che di solito coincide con il Capoprogetto, cioè con il responsabile della progettazione e, quindi, in ultima analisi, con lo stesso mandatario.

- Vedasi risposte a QUESITO n. 11 – i documenti vanno presentati esclusivamente nella lingua ufficiale del concorso che è la lingua italiana.

QUESITO N. 23)

- Per la definizione del primo coefficiente correttivo, “importo lavori dei servizi”, fa fede l’importo dei lavori progettati dal singolo dichiarante (nel caso abbia contribuito solo in parte alla progettazione – per esempio solo la strutturale e l’architettonica) o l’importo totale dell’intervento?

- Medico esperto in organizzazione ospedaliera, fisico sanitario, soggetto idoneo per la sostenibilità ambientale: si chiede conferma se è obbligatorio segnalarne i nominativi già in fase di pre-qualifica. Ai soggetti individuati non occorre far firmare alcuna dichiarazione, nel caso non facciano parte dell’organizzazione del candidato (per esempio: consulenti esterni ad un RTP)? Nel caso invece fossero mandanti dovrebbero ognuno compilare la propria istanza di partecipazione?

- Dimostrazione del possesso dei requisiti: poiché nell’istanza di partecipazione si richiede solo una dichiarazione in merito al possesso dei requisiti senza richiedere un elenco dettagliato dei servizi che dimostrino quanto dichiarato, si chiede se tale dimostrazione non è necessaria in fase di pre-qualifica. A proposito si tiene a osservare che ogni partecipante dovrà sì fornire le schede con le referenze professionali ma, a quanto sin d’ora capito, tali schede non sono utili per la dimostrazione del possesso dei citati requisiti, peraltro individuati secondo le classi e categorie ex L.143/49. Si chiede infine, quindi, se è bene allegare alla istanza di partecipazione un elenco dei servizi che attestino il possesso dei requisiti o se tale onere sarà demandato alla seconda fase del concorso.

Risposta 23)

- Per la definizione del primo coefficiente correttivo fa fede l’ “importo del servizio” riportato nella scheda (all.3), vedasi a riguardo anche “esempio 1” ed “esempio 2” collegati a “QUESITI E RISPOSTE” e pubblicati nel medesimo sito web.

- Come viene riportato nell’istanza di partecipazione (all. 5 al Regolamento) “in caso di raggruppamento

temporaneo o di associazione di liberi professionisti il modello dovrà essere compilato uno per ciascun

componente; i modelli vanno numerati e presentati in fascicolo unico”; pertanto i consulenti che non fanno parte del RTP non sono tenuti a produrre istanza, ma i loro dati vengono inseriti nell’apposito campo della medesima istanza (all. 5). I nominativi vanno pertanto previsti già in fase di preselezione.

- Per la dimostrazione del possesso dei requisiti, vedasi prima risposta a QUESITO n. 1: la documentazione da produrre contestualmente alla richiesta di partecipazione al concorso è quella indicata all’art. 15 del regolamento di concorso cui si fa integrale rinvio. Si conferma che nella fase di qualificazione non serve né è richiesto produrre ulteriore documentazione oltre a quella indicata nel Regolamento del concorso; l’ente banditore si riserva di effettuare ogni verifica in ordine alla veridicità delle autodichiarazioni prodotte dai concorrenti che assumono ogni relativa responsabilità in merito. Corre l’obbligo di confermare che i requisiti di partecipazione al concorso sono diversi e distinti dai dati che ciascun concorrente, nel proprio libero apprezzamento, può riportare nelle schede di partecipazione. Dette schede ed i dati in esse contenuti servono perciò soltanto alla formazione della graduatoria dalla quale estrarre i 10 concorrenti da invitare alla successiva fase del concorso. I requisiti di partecipazione sono preordinati all’ammissione al concorso; i dati indicati nelle schede invece servono alla formazione della predetta graduatoria. I dati quindi possono, ma non debbono, essere coincidenti.

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QUESITO N. 24)

Con riferimento, in particolare al punto 9 lett. a) e b) del Regolamento: si chiede di confermare che per il soddisfacimento dei requisiti in classe e categ. Ic e If, così come disciplinato nella determinazione dell’AVCP n. 30/2002, possono essere considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria dell’intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie superiori la cui collocazione nell’ordine alfabetico sia pari o più elevate a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi.

Risposta 24)

Vedasi ultima risposta a QUESITO n. 7.

QUESITO N. 25)

- In caso di partecipazione in RTP da costituirsi, ogni mandante deve presentare almeno una scheda di referenze professionali mediante l’allegato 3?

- le schede di referenze professionali per la dimostrazione dell’avvenuto espletamento dei due servizi cosiddetti “di punta” (realizzazione e/o ristrutturazione ospedaliera) sono comprese nelle 10 totali?

Risposta 25)

- L’allegato 3 (schede professionali) al Regolamento, tra le indicazione in calce riporta: “in caso di

concorrente plurisoggettivo le schede dovranno essere relative ad interventi ascrivibili in misura prevalente

al capogruppo (almeno 6), le altre dovranno essere riferite agli altri componenti del raggruppamento stesso

- fino al limite massimo di 10”; il Regolamento del Concorso non prevede che ogni mandante debba presentare almeno una scheda referenze di cui all’all.3

- I due cosiddetti “servizi di punta” servono ad identificare i requisiti di partecipazione, la redazione delle schede referenze professionali servono a definire la graduatoria che consentirà di invitare i primi 10 concorrenti alla fase concorsuale. Non è detto che il riferimento sia il medesimo (vedasi anche ultima risposta a QUESITO n.23)

QUESITO N. 26)

In riferimento al regolamento di concorso, punto 24, viene indicato che l’ente banditore si riserva la facoltà di conferire al vincitore del concorso il successivo incarico per lo sviluppo della progettazione definitiva del primo lotto funzionale, mentre all’interno del documento preliminare alla progettazione al punto 1.1, viene indicato che verrà affidato al vincitore del concorso, ove in possesso dei requisiti di legge, lo sviluppo di un primo lotto funzionale.

Si chiede se al vincitore verrà affidata la progettazione definitiva del primo lotto, se in possesso dei requisiti, oppure se l’affidamento sarà ad esclusivo giudizio dell’ente appaltante.

Ed allo stesso tempo si chiede se il concorrente risultato aggiudicatario del concorso, sarà tenuto alla redazione del progetto definitivo oppure potrà limitarsi alla redazione del preliminare una volta eventualmente assegnatario del concorso, anche in caso di richiesta da parte dell’Ente banditore.

Risposta 26)

L’affidamento della progettazione definitiva del primo lotto al vincitore del concorso, così come delle altre attività tecniche indicate nel Regolamento o derivanti dalle esigenze dell’Azienda, rimane facoltà dell’Azienda stessa; l’eventuale diniego o una decisione contraria dovrà risultare da una motivazione fondata sul pubblico interesse.

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I concorrenti debbono ritenersi impegnati ad assumere detti incarichi in questione alle condizioni economiche indicate nell’offerta.

QUESITO N. 27)

Avvalimento: è possibile il suo utilizzo anche a copertura di servizi che saranno oggetto di valutazione per l’ammissione al concorso (quelli da inserire nelle schede referenze professionali)?

Risposta 27)

Vanno seguite le specifiche disposizioni di cui all’art. 10 del Regolamento (“Avvalimento”).

QUESITO N. 28)

Avendo definito, in base alle risposte ai quesiti precedenti, che per requisito si intende la somma dei requisiti minimi indicati all’art. 9-a) del regolamento, si formula un esempio numerico in cui il capogruppo (mandatario) possiede il 56,30% della somma dei requisiti minimi indicati all’art. 9-a) E’ corretto ed ammissibile?... (omissis)

Risposta 28)

Non si ritiene di dare risposte a specifiche formulazioni di esempi di qualificazione.

QUESITO N. 29)

Nell’eventualità che il dichiarante abbia erogato servizi di progettazione, relativi ad un determinato intervento, senza che le sue mansioni coprissero tutte le tipologie di opere afferenti alle classi e categorie richiamate (ad esempio: solo Ic fra Ic+Ig+IIIa+IIIb+IIIc), ma lo stesso dichiarante sia stato anche l’incaricato del coordinamento ed integrazione fra te figure specialistiche: quale sarà l’importo di riferimento per calcolare il primo coefficiente correttivo? In altre parole: come procederà la commissione valutatrice? Applicherà diversi coefficienti alla singola prestazione?

Risposta 29)

L’importo di riferimento per calcolare il primo coefficiente correttivo sarà quello riferito alla quota cui si riferiscono i servizi effettivamente svolti rispetto all’entità dell’intervento. La commissione applicherà i coefficienti pertinenti all’effettiva prestazione svolta commisurata al valore dell’intervento; qualora la prestazione abbia ad oggetto nell’ambito dello stesso intervento valori diversi (ad esempio: intervento 100 milioni, prestazione di progettazione su 20 milioni ma integrazione elaborati specialistici di tutto il progetto – quindi 100 milioni) , per quanto riguarda il coefficiente per l’integrazione elaborati specialistici riguarderà l’intero importo dell’intervento, mentre per quanto riguarda la progettazione il coefficiente sarà rapportato al valore del progetto eseguito. La situazione deve essere esposta in calce alla scheda (all. 3) nella riga “totali” che dovrà riportare entrambi i valori come sopra indicati. Allegato esempio 3 QUESITO N. 30)

- In riferimento al paragrafo 7 punto b) del Regolamento: le figure professionali indispensabili e minimali per svolgere le prestazioni devono far parte necessariamente del Raggruppamento? un nominativo può svolgere più di un ruolo e comparire dunque due volte nell’elenco incluso nell’istanza di partecipazione?

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l’elenco incluso nell’istanza di partecipazione deve comprendere anche i consulenti che non fanno parte del raggruppamento? E se sì, devono essere indicati come tali: “consulente” scritto accanto al nome? i consulenti eventualmente inclusi nell’elenco dell’istanza di partecipazione devono presentare istanza di partecipazione? Oppure è sufficiente che compilino l’allegato 2?

- In riferimento al paragrafo 7 punto b) del Regolamento: Il riferimento all’art. 9 per quanto riguarda le condizioni di incompatibilità di consulenti o collaboratori è corretto o si intende art. 11?

- Se nell’elenco del gruppo di progettazione inserito nell’istanza il numero dei nominativi è limitato a 14 o può essere ampliato secondo gli effettivi nominativi che parteciperanno alla progettazione?

Risposta 30)

- con riferimento al paragrafo 7 punto b):

non necessariamente le figure professionali indispensabili e minimali per svolgere le prestazioni devono far parte del Raggruppamento; vedasi anche risposte a QUESITO n. 7: le figure specialistiche facenti parti del gruppo di progettazione, richieste a pag. 6 del Regolamento, possono essere ricoperte anche da consulenti esterni al Raggruppamento

un nominativo può svolgere più di un ruolo e comparire più di una volta nell’elenco incluso nell’istanza di partecipazione

l’elenco deve essere indicato secondo quanto previsto nella tabella dell’istanza (all. 5) con nominativi e dati

vedi risposta a QUESITO n. 23); i consulenti che non fanno parte del RTP non sono tenuti a produrre istanza, ma i loro dati vengono inseriti nell’apposito campo della medesima istanza (all. 5)

- con riferimento al paragrafo 7 punto a): il riferimento all’art. 9 è un refuso; i riferimenti esatti per le incompatibilità previste dal regolamento sono all’art. 11 - A pag. 6 del Regolamento, dopo la tabella riportante le figure professionali indispensabili e minimali per svolgere le prestazioni, è riportato: “I concorrenti potranno avvalersi di ulteriori consulenti, i cui nominativi dovranno essere indicati nell’enunciazione della formazione del raggruppamento concorrente. Tali soggetti non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione del concorrente nella prequalificazione”.

QUESITO N. 31)

In caso di raggruppamento le schede di cui all’allegato 3 possono essere tutte 10 per interventi ascrivibili al capogruppo?

Risposta 31)

Vedasi prima risposta a QUESITO n. 25).

QUESITO N. 32)

Regolamento art. 7-b) “I concorrenti potranno avvalersi di ulteriori consulenti, i cui nominativi dovranno

essere indicati nell’enunciazione della formazione del raggruppamento concorrente.

Tali soggetti non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione del concorrente nella

prequalificazione”. Si chiede:

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- i nomi degli ulteriori consulenti devono essere inseriti nella tabella della istanza di partecipazione? - si devono aggiungere caselle oltre a quelle riportate nella istanza di partecipazione? - anche ciascun ulteriore consulente deve compilare il modello dell’istanza di partecipazione oppure è sufficiente che il suo nome sia indicato nella tabella dei singoli concorrenti o del capogruppo? - deve essere indicato il settore di partecipazione del consulente? - il consulente, che non rientra nella valutazione, deve redigere le schede per i lavori?

Risposta 32)

- vedi risposta a QUESITO n. 23); i consulenti che non fanno parte del RTP non sono tenuti a produrre istanza, ma i loro dati vengono inseriti nell’apposito campo della medesima istanza (all. 5);

- se, come consentito dal Regolamento, il concorrente intende segnalare ulteriori consulenti, li riporterà in tabella con i relativi dati ed attività specifica

- per le modalità di compilazione delle schede (all. 3) si rimanda alla “prescrizioni ed indicazioni” in calce alla scheda stessa (al punto 3)

QUESITO N. 33)

- Il secondo punto dei tre contenuto nel secondo “dichiara inoltre”, ultima pagina, dell’istanza di partecipazione fa riferimento all’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/06, per quanto riguarda la regolarità contributiva, senza che in questo articolo si tratti l’argomento. Il riferimento si intende ad altro articolo?

- la conferma che nella stesura dell’istanza/dichiarazioni si possono omettere/stralciare i punti che non ricorrono o che non sono pertinenti al soggetto in quanto non titolare o parte di impresa.

Risposta 33)

- l’ultima frase del comma 7 dell’art. 90 del D.Lgs 163/06 s.m.i., recita: “All'atto dell'affidamento

dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario”

- si conferma. QUESITO N. 34)

- In riferimento al ruolo richiesto tra i soggetti ammessi a partecipare, quale esperto di sostenibilità ambientale, si chiede se un progettista, sia esso ingegnere o architetto che abbia progettato secondo linee guida LEED, senza essere certificatore LEED, è adatto ad essere inserito quale soggetto idoneo a sensi di legge. Si chiede eventualmente a quale riferimento legislativo si faccia riferimento nella richiesta di inidoneità.

- In riferimento al ruolo richiesto tra i soggetti ammessi a partecipare come al punto 7 del regolamento del concorso di progettazione, viene indicato quale professionista antincendio la specializzazione in ingegneria. Si chiede se per la figura professionale incaricata della progettazione antincendio, si intenda il progettista degli impianti rilevanti ai fini antincendio oppure il professionista antincendio ai sensi dei D.M. 7/8/2012 e D.M. 5/8/2011. Nel caso in cui si intenda professionista antincendio ai sensi dei D.M. 7/8/2012 e D.M. 5/8/2011, si chiede se esso possa essere indifferentemente laureato in ingegneria o architettura.

Risposta 34)

- vedi risposta a QUESITO n. 9). Un progettista, ingegnere o architetto, che abbia progettato secondo linee guida LEED, senza essere certificatore LEED, è adatto ad essere inserito quale soggetto idoneo. - per i requisiti del professionista antincendio vedasi il Decreto 5 agosto 2011 contenente le “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .

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QUESITO N. 35)

Nell’istanza di partecipazione al punto “dichiara” lettera b) la spiegazione deve essere intesa nel senso che deve essere omesso questo punto da coloro che non rientrano tra i soggetti indicati alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 oppure chiunque deve includere anche questa dichiarazione?

Risposta 35)

La dichiarazione va resa solo dai soggetti indicati alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006

QUESITO N. 36)

Relativamente al punto 7 del regolamento di concorso, là dove si parla di composizione del gruppo di progettazione, si chiede di confermare se la figura del geologo e più in generale, se le figure dei progettisti di settore possono essere ricoperte da consulenti e/o collaboratori esterni delle società partecipanti in ATI, fermi restanti i requisiti di ordine generale richiesti ai consulenti (in analogia alla risposta 7b dei quesiti).

Chiedo altresì con riferimento al modulo di offerta economica All. A6, dove si fa riferimento alle sole prestazioni di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza, come l’ente intende compensare le prestazioni del:

- geologo; - organizzazione sanitaria; - sostenibilità ambientale.

Risposta 36)

Vedasi risposte ai quesiti 23) e 30). Le prestazioni specialistiche necessarie per il livello di progettazione definitivo sono remunerate nella parcella posta a base di gara. QUESITO N. 37)

In riferimento al capitolo 7, comma b) del Regolamento di Concorso, chiede se per la progettazione radioprotezionistica bisogna indicare

- un fisico sanitario che sia anche esperto qualificato

o se sia possibile anche indicare:

- solo un esperto qualificato (es: un laureato in chimica abilitato ed esperto qualificato ai sensi della Normativa di settore);

- un fisico sanitario ed un esperto qualificato.

Risposta 37)

Visto il contenuto progettuale è necessario che la prestazione venga svolta da soggetto qualificato a norma di legge.

QUESITO N. 38)

Premesso che, con il parere di precontenzioso n. 129 del 25 luglio 2012, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha specificato che: “la stazione appaltante, dopo aver richiesto l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, nel precisare il valore di questi ultimi usa l’espressione “importo totale non inferiore a…” oppure “importo complessivo dei lavori non minore di …”, palesando in tal modo di riferire

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l’importo indicato alla somma dei valori dei servizi relativi a ciascuna classe e categoria e non al valore del singolo servizio. In tal senso depone anche la lettura dell’art. 263, comma 1, lett. C) d.P.R. 207/2010 (…) La disposizione regolamentare, infatti, nel richiedere, ai fini partecipativi, l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, precisa che tale importo deve essere “calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento” e non con riguardo al singolo servizio.”

Si chiede cortesemente di confermare che gli importi di cui al punto 9.b) del Disciplinare di gara (pag. 7) devono intendersi, con riferimento a ciascuna classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come importo minimo da raggiungere tramite la sommatoria dei rispettivi importi dei due servizi di punta e non, invece, come importo minimo richiesto per ciascun singolo servizio di punta.

A titolo esemplificativo, con riferimento alla classe categoria Ic, si chiede cortesemente di confermare che è richiesto l’espletamento di due servizi di punta il cui importo cumulativo sia pari ad euro 33.231.636,37 e non, invece, l’espletamento di due servizi di punta il cui importo sia pari ad euro 33.231.636,37 cadauno.

Risposta 38)

Si conferma che l’importo necessario alla qualificazione al concorso va calcolato con riguardo ad ognuna della classi e categorie riferite alla tipologia di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelle del concorso medesimo e non a riguardo al singolo servizio. Quindi con riferimento a ciascuna classe e categoria l’importo minimo da raggiungere è dato dalla sommatoria degli importi dei 2 servizi di punta e non invece come importo richiesto per ciascun servizio. QUESITO N. 39)

Relativamente all’art.10) del regolamento di concorso, ai sensi dell’art. 49 comma 8 D.Lgs. n. 163/2006, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella avvalente.

A tal proposito si richiama il comma 2 lettera g) del suddetto articolo il quale cita “nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto…”

Premesso ciò, chiediamo se la seguente interpretazione è corretta:

il divieto previsto all’art. 49 comma 8 riguarda solo il caso in cui l’impresa ausiliaria, partecipa in proprio (disgiuntamente) alla medesima gara dell’impresa concorrente (avvalente) e di conseguenza, in concorrenza con quest’ultima. Nel caso di avvalimento interno al raggruppamento concorrente si ha, nella stessa compagine, sia del soggetto ausiliario che dell’avvalente. La norma citata, pertanto, non può che riferirsi alla partecipazione dei due soggetti in concorrenza tra loro e non quando avvalente ed ausiliaria siano coinvolte nella stessa procedura di gara, essendo membri dello stesso raggruppamento.

Risposta 39)

L’interpretazione dell’art. 49) comma 8, con riferimento all’art. 10 del Regolamento, è corretta. QUESITO N. 40)

All’art. 9 – 1° paragrafo del regolamento del concorso citate l’art. 253, comma 15/bis del D.Lgs. n. 163/2006, che recita:

15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui all’articolo 91, fino al 31 dicembre 2013 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del

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decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste. (comma introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera vv, punto 4), D.Lgs. n. 152/2008, poi così modificato dall’art. 4, comma 2, lettera ll), L. n. 106/2011)

Per la dimostrazione dei requisiti (punto a e b) posso tener conto degli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando come da art. 263 del d.P.R. 207/2010 oppure di quanto prescritto da questo articolo 15/bis (migliori tre anni del quinquennio o ai migliori cinque anni del decennio)?

Premesso che l’art. 50 comma 2 del d.P.R. 554/1999 (recita: gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale) è stato abrogato dal d.P.R. 207/2010; è possibile indicizzare le certificazioni dei servizi con le tabelle ISTAT?

Risposta 40)

Si conferma che per la dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 9 del Regolamento vanno tenuti conto, ai sensi dell’art. 253 comma 15bis del Codice, i migliori cinque anni nel decennio e i migliori tre del quinquennio.

QUESITO N. 41)

Relativamente all’art. 9) e al Vs. chiarimento b), chiediamo di confermare che tra i servizi di cui all’art. 252 del d.P.R. n. 207/2010, rientrano anche quelli di sola direzione lavori o coordinamento della sicurezza in progettazione e/o esecuzione;

Relativamente all’allegato “O” del d.P.R. n. 207/2010, nel caso in cui un concorrente abbia svolto servizi di assistenza tecnica non rientranti tra quelli indicati nell’allegato 4 ma nelle prestazioni “altro” dell’allegato 3 (ad esempio: prevenzione incendi, relazione acustica, ecc…), vi chiediamo di indicare il valore attribuito a tali attività, come peraltro fatto per il coefficiente correttivo per i servizi di assistenza (0,5).

Risposta 41)

In via generale, come più volte ribadito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nei servizi di progettazione debbono ritenersi estesi ai servizi attinenti all’ingegneria ed architettura indicati all’art. 252 del d.P.R. n. 252/2010, per cui i servizi svolti quale Direttore dei lavori o Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o in fase di esecuzione sono equiparabili alla mera progettazione. Quanto alle attività inerenti la prevenzione incendi e la relazione acustica, si precisa che le stesse si configurano alla stregua di prestazioni progettuali specialistiche anziché di assistenza tecnica; Laddove tali attività venissero riportate tra le attività di assistenza tecnica sarà attribuito il coefficiente correlato alla natura dell’intervento ed all’importo dello stesso secondo le regole indicate nell’Allegato 4. QUESITO N. 42)

Con riferimento al punto “b) composizione del gruppo di progettazione” del paragrafo “7 Soggetti ammessi a partecipare – composizione del gruppo di progettazione” (pag. 6) del Regolamento del Concorso di Progettazione, chiarimenti in merito ad una figure professionali richieste: in particolare se il vostro spettabile Ente ha previsto per il ruolo di “progettazione radioprotezionistica” un livello specifico del “fisico sanitario esperto qualificato”, poiché la normativa individua tre diversi livelli di qualificazione.

Risposta 42)

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La progettazione radio protezionistica, al pari delle altre attività progettuali, va svolta da soggetti a ciò abilitati secondo le vigenti disposizioni di legge. QUESITO N. 43)

Nel caso di RTI da costituirsi, i requisiti di ordine speciale (capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa) richiesti al punto 9.b) del Regolamento del Concorso relativi ai 2 servizi di progettazione svolti nell’ultimo decennio, possono essere soddisfatti con 2 servizi per ogni classe e categorie richieste nel Disciplinare (per un max di 8 servizi: 2 per la classe Ic, 2 per la classe If, 2 per la classe IIIb e 2 per la classe IIIc)?

Risposta 43)

Vedasi risposta al quesito n. 38) QUESITO N. 44)

Nelle compilazioni delle Schede Referenze Professionali è richiesto di indicare la data di approvazione o validazione (per i progetti). Premesso che in alcuni paesi UE non esiste una formale data di approvazione o validazione dei progetti, si richiede se sia possibile indicare nelle schede All.to 3, in luogo della data di approvazione o validazione: la data di richiesta del permesso di costruzione oppure la data di consegna del progetto al Cliente.

Risposta 44)

Nel premettere che la ratio della richiesta della data di approvazione del progetto o della sua validazione è quella di accertare non solo che il progetto sia stato approvato ma che esso sia stato anche “accettato” dal committente. Qualora la legislazione del Paese estero ove ha sede il concorrente non preveda l’istituto della validazione dovrà essere indicata la data di approvazione (accettazione) del progetto da parte del committente, che dovrà poi, a richiesta dell’Azienda, eventualmente essere prodotta per comprovare la veridicità delle autodichiarazioni rese in fase di qualificazione. QUESITO N. 45)

In riferimento all’allegato 4 relativo alla “tabella per la valutazione delle schede di referenza professionale (allegati O del d.P.R. 207/2010)”, nel caso in cui una referenza sia stata svolta da un raggruppamento, i cui partecipanti non si presenteranno raggruppati per il presente concorso di progettazione, vorremmo sapere se i punteggi assegnati per ogni singolo servizio saranno ridotti alla percentuale di partecipazione al raggruppamento.

Riporto un esempio a riguardo:

referenza relativa ad un ospedale di cui si è svolto: sdf, prog. prelim, prog. def.; nel raggruppamento le quote sono suddivise al 20% per ogni raggruppato. Nel calcolo dei punteggi i coefficienti 0,2 – 2,5 – 4,0 potranno essere presi nella loro interezza o dovranno essere quotati al 20%? Quindi 0,04 – 0,5 – 0,8

Risposta 45)

Nel caso di una referenza professionale ascrivibile ad un Raggruppamento diverso da quello che intende concorrere alla gara i punteggi derivanti dalla valutazione delle schede di referenze professionali saranno attribuiti in modo proporzionale alla quota di partecipazione al Raggruppamento che ha svolto la prestazione da parte del concorrente.

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QUESITO N. 46)

Si chiede di sapere, in merito alle schede professionali, come è corretto computare il punteggio per un lavoro i cui servizi svolti sono: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e per cui le prime due fasi hanno riguardato un importo di 12 milioni di euro mentre l’esecutivo ha riguardato un importo di 9 milioni di euro. Visto che 10 milioni di euro è lo spartiacque fra due valori diversi (0,25 e 0,5) per il primo coefficiente correttivo si chiede:

� è plausibile fare la media degli importi dei lavori per le tre fasi? Es. (9 M + 12 M + 12 M) / 3 = 11 M (importo da utilizzare per la definizione del primo coefficiente correttivo?)

� è corretto compilare una scheda specificando i differenti importi dei servizi per l’esecutivo e per il preliminare + definitivo e poi fare la somma dei punteggi? Es. PP+PD = 25 p; PE = 7 p; punteggio totale 25+7=32

� altra possibile soluzione?

Risposta 46)

Vedasi risposta 29). QUESITO N. 47)

In caso di RTI da costituirsi, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 9a) del Regolamento del Concorso da parte del mandatario, la figura dell’integratore delle prestazioni specialistiche può essere individuato nell’ambito delle mandanti?

Risposta 47)

Vedasi risposta 22) punto 1). QUESITO N. 48)

Con riferimento alla compilazione dell’allegato 3 – scheda referenze professionali, si richiedono le seguenti precisazioni: - nel caso in cui sia stata svolta la progettazione integrale dell’opera e la direzione lavori di una parte di essa (perché i lavori non sono ancora stati ultimati o perché una parte di essi è stata stralciata dal contratto), l’importo dei lavori relativo alle opere oggetto del servizio da indicare nella tabella deve fare riferimento alla progettazione (e quindi è l’importo complessivo dell’opera) oppure alla direzione lavori (e quindi è solo l’importo dei lavori eseguiti ad oggi)? - nel caso in cui il dichiarante abbia redatto solo una parte della progettazione, ad esempio le sole categorie Id e Ig (e non IIIa, IIIb e IIIc) e abbia svolto la direzione lavori di tutta l’opera( Ia, Ig, IIIa, IIIb, IIIc), l’importo dei lavori relativo alle opere oggetto del servizio da indicare nella tabella deve fare riferimento alla progettazione o alla direzione dei lavori? - in generale, nel caso in cui il dichiarante abbia svolto, nell’ambito di un unico lavoro, servizi vari per l’importo complessivo dell’opera (es: direzione lavori, coordinamento progettazione) ed alcuni servizi per un importo parziale (es.: coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione), come devono essere indicati correttamente nella scheda referenze professionali?

Risposta 48)

Vedasi risposta 29); in via generale si devono indicare per ogni prestazione i relativi importi dei lavori cui i servizi fanno riferimento.

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QUESITO N. 49)

- Si chiede conferma se un membro del raggruppamento non in ATI, inserito all’interno della tabella delle figure del gruppo di progettazione (come indicate a pag. 6/22 del regolamento del concorso) ma consulente esterno, possa presentare alcune schede dell’allegato3. - si chiede conferma che la progettazione di spazi pubblici (ad esempio piazze e similari) all’interno delle schede dell’allegato 3 possa essere inserita alla voce Pianificazione - si chiede, quale valore di riferimento economico debba essere espresso nelle schede dell’allegato 3 (colonna totali/importo del servizio) nel caso sia effettuata una progettazione LEED. Tale progettazione inserita alla voce “impatto ambientale” riguarderebbe l’intero importo del servizio di progettazione, non avendo una specifica valorizzazione economica a sì. Si chiede quindi conferma se in questo caso non vada indicato alcun valore economico nella colonna totali, intendendosi la prestazione svolta rispetto all’intero importo. - si chiede a codesta spett.le Azienda, essendo la data di presentazione dei questi il 22 febbraio (non conoscendo con esattezza la data di risposta degli stessi) e dovendo consegnare la documentazione originale cartacea entro e on oltre il 28 febbraio, visti i tempi necessari per far pervenire tali documenti anche da paesi esteri, si chiede l’estensione, anche minima, della data di consegna per facilitare il recepimento di eventuali modifiche in virtù delle risposte agli ultimi quesiti.

Risposta 49)

Vedasi risposte a QUESITI nn. 20, 23-b, 30 e 32, le schede debbono fare riferimento a soggetti facenti parte del raggruppamento. Le prestazioni riferite a tipologie non espressamente indicate nell’elenco, possono essere aggiunte nelle righe a disposizione, ovvero inserite alla voce pianificazione. È corretto inserire l’intero importo della progettazione. Al momento non si ravvisano presupposti per la concessione di proroghe per la presentazione delle istanze di partecipazione. QUESITO N. 50)

Con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla compilazione della “scheda referenze professionali” allegato 3 ed in particolare:

- si chiede conferma che non è stato indicato un limite temporale per la scelta dei servizi da illustrare

- nel caso in cui un servizio sia in corso di esecuzione, si chiede conferma di poter includere fra le prestazioni parziali anche la direzione lavori ancorché non ancora conclusa

- gli importi complessivi da indicare nella colonna dei “TOTALI” è corretto che sia riportato l’importo complessivo del servizio indipendentemente dal fatto che questo sia stato sviluppato in ATI? Questo è quanto si evince dalla nota (3) sulla scheda che definisce “... gli importi complessivi riferiti al servizio...”

Risposta 50)

Si conferma che non sono stati previsti limiti temporali per i servizi di cui all’allegato 3 Per la direzione lavori si può fare riferimento alla parte dei lavori eseguiti come da risposta a QUESITI nn. 29 e 48 e relativa risposta. Gli importi complessivi da indicare nella colonna TOTALI devono riferirsi all’importo del servizio effettivamente svolto, vedasi risposte a QUESITI nn. 29, 46 e 48.

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QUESITO N. 51)

In riferimento al quesito 14, gruppo 2 tipo di lavoro 12, si chiede se “il complesso tecnologico di specifica complessità” è riferibile alla progettazione/realizzazione di Poli Tecnologici dove avviene produzione di energia, ovvero impianti per lo sfruttamento di energia rinnovabile, ovvero sistemi impiantistici ad alta efficienza a servizio di strutture edilizie di grandi dimensioni.

Qualora nessuna delle tre ipotesi fosse perseguibile, si chiede cortesemente di chiarire (per dimensioni, capacità prestazionali e natura), quanto riportato alla risposta 14 del quesito 14.

Risposta 51)

Vedasi risposta 14). Il riconoscimento della specifica complessità (fermo restando il discrimine per competenza professionale) per dimensioni, capacità prestazionali e natura spetta al concorrente; il riferimento al tema del concorso può far chiarezza su quali siano le dimensioni e le capacità prestazionali che determinano l’inquadramento dell’intervento in detta classe e categoria.

QUESITO N. 52)

Per la compilazione dell’allegato 3 si chiede se le opere di “infrastrutture aeroportuali complesse” e “data center di gestione e controlli” siano classificabili nel gruppo 2, categoria 12 – complessi tecnologici o, in caso contrario, a quale gruppo e categoria si possono assimilare? Inoltre si chiede che tipi di interventi rientrano nel gruppo 2 categoria 12 – complessi tecnologici.

Considerando che il quesito 40, relativo ai requisiti richiesti dall’art. 9 del Regolamento del Concorso, è privo di senso in quanto la risposta tra le due alternative è già implicita nel richiamo all’art. 253 comma 15/bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (cioè prevale quest’ultimo), rimane ancora non risolto il problema se, tra le due alternative previste dallo stesso art. 253 comma 15/bis, l’Amministrazione abbia optato per una delle due alternative (e cioè tra migliore quinquennio dell’ultimo decennio oppure migliore triennio dell’ultimo quinquennio).

Risposta 52)

Vedasi risposta 14) e 51).

Vedasi risposta 40). Come riportato all’articolo 9, lett. a) e b) il riferimento è al decennio.

QUESITO N. 53)

In relazione alla scheda di referenze professionali allegato 3 al bando di gara, si richiede di confermare la possibilità di poter inserire una scheda di referenza relativa alla progettazione della componente attrezzature e arredi sanitari classificabile con la categoria 1e.

Si richiede conferma inoltre, trattandosi di progettazione ospedaliera, se è corretto imputare tale referenza al gruppo 2 – riga 8 – Ospedali della scheda referenze professionali (allegato 3)

Si richiede conferma infine, che anche alla scheda di referenza relativa alla progettazione della componente attrezzature e arredi sanitari classificabile con la categoria 1e, verrà attribuito un punteggio applicando gli stessi criteri specificati nell’allegato 4 al Regolamento.

Risposta 53)

La categoria 1e non pare pertinente all’oggetto del concorso, che prevede la progettazione edile impiantistica di ospedali.

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QUESITO N. 54)

- il chiarimento al quesito 40 limita l’intervallo temporale a cui far riferimento per il possesso dei requisiti di cui all’art. 9, lettera a) e b), correggendo quello originariamente citato nel regolamento del concorso.

Preme segnalare, però, che esiste posizione ufficiale in merito, secondo cui la restrizione dell’intervallo temporale (ossia quanto riportato nell’art. 253 c.15bis del Codice) è applicabile al solo caso dei requisiti ex art. 66, lett. b) e c) del D.P.R. 554/99 (fatturato globale e personale). I requisiti espressi alle citate lettere a) e b) del regolamento del concorso corrispondono invece a quelli di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 66, poiché sono relativi al solo “espletamento di servizi”.

A proposito si citano:

- AVCP: Determina 5/2010 (par.2.2. in particolare)

- Ministero Infrastrutture e Trasporti: circolare n. 4649 del 2009.

Si chiede quindi l’opportunità di rivedere il contenuto della risposta al citato quesito 40.

Risposta 54)

La risposta al quesito 40 conferma quanto già riportato nel regolamento di gara all’art. 9 “I concorrenti

dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di capacità economico finanziari e tecnico-

organizzativa, di cui all’art. 263 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., tenuto conto di quanto prescritto dall’art.

253, comma 15/bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.”.

La determina 5/2010 dell’ACVP è precedente all’ultima modifica normativa del comma 15bis, pertanto è superata. La circolare n. 4649 del 2009 è anch’essa precedente all’ultima modifica normativa del comma 15bis, pertanto è superata. QUESITO N. 55)

Relativamente al chiarimento n. 40), viene confermato che la dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 9 lett. a) e b) del regolamento vale quanto indicato all’art. 253 comma 15bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Alla luce di ciò, con la presente chiediamo di rettificare quanto sopra in quanto non conforme all’art. 263 del DPR n. 207/2010 e a quanto chiarito nella Circolare n. 4649 del 12 novembre 2009, pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 274 del 24/11/2009, che alleghiamo alla presente per Vs. conoscenza.

Risposta 55)

Vedasi risposta al precedente QUESITO n. 54.

QUESITO N. 56)

E’ ammessa la rivalutazione degli importi dei servizi tecnici svolti secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione, dei periodi di inizio e ultimazione? Se si, si può applicare lo stesso criterio anche per gli importi dei servizi indicati nell’Allegato 3?

Risposta 56)

Non è previsto, ai fini della comprova dei requisiti non si procederà a rivalutazione degli importi dei certificati lavori prodotti dai concorrenti.

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QUESITO N. 57)

- Si chiede se per la dimostrazione del possesso del requisito relativo ai cosiddetti “servizi di punta” è consentito aggiornare gli importi utilizzando gli indici “costo di costruzione” ISTAT

- Si chiede conferma del fatto che, per i citati “servizi di punta” sono necessari esclusivamente servizi relativi a ristrutturazione e/o realizzazione di strutture ospedaliere

Risposta 57)

- vedasi risposta a QUESITO n. 56

- i cosiddetti “servizi di punta” come riportato al punto 9 lett.b) del Regolamento sono riferiti a “due servizi relativi alla progettazione in ogni suo grado, di interventi appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (realizzazione e/o ristrutturazione ospedaliera)”

QUESITO N. 58)

In riferimento alla risposta al “quesito 29” pubblicato in data 18c.m., si rileva che l’allegato esempio 3 riporta alcune incongruenze, in particolare:

- nel quadro “Informazioni generali del servizio” viene riportato un importo complessivo dell’opera pari a 100.000, l’importo del servizio è pari a 20.000+100.000; nella riga dei totali, invece, l’importo risulta di 20.000+20.000+100.000; l’importo del servizio dovrebbe essere quello risultante dalla somma della riga totali

- nella casella “Ruolo svolto dal dichiarante nell’esecuzione del servizio” è riportato “progettazione imp.

Speciali...”, ma nel quadro “Classificazione dei servizi” non sono state barrate le caselle nella riga 23 Impianti elettrici; sono invece barrate le caselle nella riga 10 Edifici pubblici monumentali; la quale è riferita alla progettazione generale di tali edifici; la compilazione non è chiara

Si richiede cortesemente di rettificare se possibile l’allegato esempio 3, con una compilazione leggibile e interpretabile univocamente.

- si chiede se esistono limiti nella quota di partecipazione al raggruppamento, in caso di associazione non ancora costituita, per la funzione di capogruppo e di mandante

Risposta 58)

- Nell’esempio 3: valore totale dell’intervento = 100 milioni;

l’importo del servizio di progettazione è su 20 milioni, il coordinamento tra le varie progettazioni specialistiche è su tutti 100 milioni. Gli importi dell’esempio non sono sommati né sommabili.

- Nell’esempio 3 è stato scelto a caso un intervento relativo al gruppo 2 categoria 10 “edifici pubblici monumentali”: è l’intervento in cui si è svolto il servizio a determinare la tipologia di lavoro, quindi la classe e categoria (quello riportato alla riga “titolo” della scheda).

- I limiti nella composizione del costituendo RTI sono previsti dalla normativa, il Regolamento non prevede limiti supplementari. QUESITO N. 59)

- Per quanto riguarda l’istanza di partecipazione il bando specifica che: (in caso di raggruppamento temporaneo o di associazione di liberi professionisti il presente modello dovrà essere compilato uno per

Page 25: QUESITI e RISPOSTE al 24 febbraio · 2013. 2. 25. · Vedasi risposte a QUESITO n.1 . QUESITO N. 7) - Relativamente all’art. 6) lett. a) del Regolamento di concorso, si presenta

ciascun componente; i modelli vanno numerati e presentati in fascicolo unico), ciò significa che si deve apporre una sola marca da bollo o sono necessarie tante marche da bollo quanti sono i componenti del raggruppamento?

- Nell’allegato 3 viene chiesto il periodo di servizio. Si intende periodo di esecuzione della progettazione o si può considerare anche l’esecuzione del lavoro?

Risposta 59)

- Come riportato nel modello allegato 5 al Regolamento: “in caso di raggruppamento temporaneo o di

associazione di liberi professionisti il presente modello dovrà essere compilato uno per ciascun componente;

i modelli vanno numerati e presentati in fascicolo unico”. Per la bollatura dell’istanza si fa riferimento alla d.P.R. 642/1972.

- Il periodo di servizio è riferito allo svolgimento del medesimo.

QUESITO N. 60)

In relazione all’allegato 3 delle schede di referenze professionali e al punto 9, lettera b del regolamento di Concorso, si chiede se la data di inserimento di un’opera nella lista dei servizi espletati nel decennio precedente al bando si debba riferire alla raggiunta agibilità dell’edificio, alla durata della prestazione, alla consegna dell’opera o al pagamento del saldo finale.

Risposta 60)

Come riportato all’ultimo paragrafo di pagina 7 del Regolamento: “I servizi valutabili sono quelli iniziati,

ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Concorso, ovvero la

parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.”

QUESITO N. 61)

chiede di confermare se sia possibile:

- trasmettere unitamente al limite massimo di 10 schede di referenze all.3, allegati grafici, immagini e/0 schemi esplicativi della qualità progettuale del servizio presentato;

- integrare le figure minime previste per il gruppo di progettazione, eventualmente duplicando alcune competenze;

- trasmettere i curricula dei soggetti responsabili nel team;

Inoltre, con riferimento all’art.7 punto b) del Regolamento, si chiede di chiarire meglio le figure previste per assistenza grafica e contabile quali competenze specifiche deve possedere il tecnico così individuato?

Risposta 61)

- in fase di preselezione, come già risposto nel QUESITO n. 11, la documentazione da produrre contestualmente all’istanza di partecipazione al concorso è chiaramente indicata all’art. 15 del Regolamento di concorso cui si fa integrale rinvio;

- vedasi risposte a QUESITI nn. 30 e 32;

- vedasi primo punto della presente risposta;

- le figure indicate devono avere competenze compatibili con le attività che dovranno svolgere.

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QUESITO N. 62)

In riferimento al concorso in oggetto, ad integrazione delle bozze di contratto di progettazione e direzione lavori poste a base di gara, chiediamo la possibilità di mettere a disposizione dei concorrenti anche copia del calcolo delle parcelle, secondo la tariffa professionale di cui alla L. 143/1949, delle attività oggetto di concorso e di eventuale incarico:

- progettazione preliminare

- progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in progettazione del primo lotto funzionale

- direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione del primo lotto funzionale

Risposta 62)

L’attuale quadro normativo rende inopportuno pubblicare tali calcoli, gli importi dei servizi sono stati desunti su base indicativa e parametrica. Non si ravvede infine la necessità di tali evidenze. QUESITO N. 63)

Relativamente all’art. 10 del regolamento di concorso, si richiede alla stazione appaltante di confermare che in caso di avvalimento infragruppo – come prescritto ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006, sia consentita la sola presentazione del legame giuridico infragruppo invece che la forma contrattuale di affitto di ramo di azienda.

Risposta 63)

Vedasi risposta a QUESITO n. 27: Vanno seguite le specifiche disposizioni di cui all’art. 10 del Regolamento (“Avvalimento”).

QUESITO N. 64)

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in particolare alla compilazione delle schede di referenze professionali, si chiede cortesemente di confermare che per ciascuna scheda professionale deve essere compilato un unico rigo.

Precisamente, si chiede di confermare che qualora sia stata effettuata progettazione impiantistica e/o strutturale di un’opera ospedaliera, l’intero importo relativo alla predetta progettazione vada inserito solamente nel rigo relativo alla voce “Ospedale”, costituendo quindi il primo coefficiente correttivo.

Si chiede di confermare che per l’intero importo indicato (relativo a progettazione impiantistica e/o strutturale) si farà riferimento, per quanto riguarda il secondo coefficiente correttivo, solo a quello relativo alla categoria “Ospedale”.

Risposta 64)

Si confermano le ipotesi rappresentate.

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QUESITO N. 65)

Al punto 7b) del regolamento vengono elencate le 14 figure professionali indispensabili e minimali per lo svolgimento delle prestazioni. Chiedo se i seguenti ruoli possono essere affidati a dei professionisti esterni al raggruppamento (consulenti esterni): - relazione geologica - assistenza grafica e contabile - organizzazione sanitaria - progettazione radioprotezionistica - urbanistica - sostenibilità ambientale

Risposta 65)

Vedasi terza risposta a QUESITO n. 7.

QUESITO N. 66)

Si chiede di sapere, anche se con termini di tempo non puntuali, quali sono i tempi di esecuzione del concorso: - quando si pensa possano essere concluse le attività di selezione dei gruppi da invitare al concorso? - quando si pensa di dare avvio alle operazioni concorsuali vere e proprie? - quali saranno i tempi concessi ai gruppi selezionati per la esecuzione di tutte le attività previste dal bando di gara? Risposta 66)

Tempi stimati del procedimento prevedono, tra l’altro, di dare immediato corso alla procedura di pre-selezione (stimabile in 15/30 giorni) cui seguiranno gli inviti a presentare offerta ai 10 concorrenti cui verranno concessi all’incirca quattro mesi per la preparazione dell’offerta.

QUESITO N. 67)

Con riferimento alle referenze allegato 3 del regolamento del concorso, si chiede se la direzione artistica eseguita per un progetto è valutata alla pari della direzione lavori? Risposta 67)

In caso l’intervento sia riferito ad un’opera d’arte è equiparabile alla direzione lavori, diversamente va indicato quale importo del servizio solo la quota di afferenza all’attività svolta.

QUESITO N. 68)

Con riferimento all’istanza di partecipazione al concorso:

1 – punto r) uno studio tecnico associato, in quanto tale, non è iscritto alla C.C.I.A.A.

In calce al modello dell’istanza viene richiesto “per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente”.

Tale dichiarazione può essere considerata il dichiarare nelle caselle predisposte al punto r): la data di costituzione, la data di iscrizione all’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL) per l’attribuzione del c.f. e della p.iva,

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il codice di attività ai fini iva o, in alternativa, la sostituzione del testo del punto r) riportando al suo posto i dati sopra indicati o, in alternativa, come va resa la dichiarazione richiesta?

Non essendo prevista nella forma giuridica dello “studio tecnico associato” la figura del Direttore Tecnico, la qualifica da indicare per i titolari può essere “progettista firmatario”? Oppure?

2 – secondo punto a) – requisiti di partecipazione

Lo studio tecnico associato è recentemente costituito. I componenti possono portare come referenze progetti dagli stessi firmati quali Direttori Tecnici delle società di ingegneria in cui precedentemente operavano?

3 – secondo punto c) – requisiti di partecipazione

Come va calcolato il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti?

Va considerato il numero medio nel periodo di attività dello studio? Va fatto un calcolo sulla media ponderata degli ultimi 3 anni (tot giorni con tot persone e tot giorni con zero persone)? Può avere importanza l’indicazione del numero medio di occupati della società di ingegneria in cui precedentemente operavano?

Risposta 68)

Punto 1, lettera r): Nel caso in cui la natura giuridica del concorrente non contempli o necessiti dell’inscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA il concorrente deve indicare precisamente la propria forma giuridica e la non prescritta iscrizione nel registro in questione. A tale riguardo il modello di istanza di partecipazione messo a disposizione dovrà essere modificato in modo chiaro e intellegibile cura del concorrente.

La figura del Direttore Tecnico nel caso di Studio Tecnico Associato va omologata con quella di “Associato” che può o meno coincidere con la figura del progettista.

Punto a) – requisiti di partecipazione: In caso di studio tecnico associato di recente costituzione è possibile presentare quale referenza ai fini dell’ammissione al concorso, i servizi maturati nelle società di ingegneria in veste di Direttore Tecnico ove l’attività sia attribuibile allo stesso Direttore Tecnico o perché firmatario del progetto o perché persona fisica che ha effettivamente svolto la prestazione.

Punto c) - requisiti di partecipazione: Il numero medio annuo di personale utilizzato nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando va calcolato secondo il numero medio su base triennale da suddividere per i 3 anni di riferimento senza computare il numero dei soggetti utilizzati dalla società di ingegneria presso al quale precedentemente è stata svolta l’attività professionale.

Per ragioni di favor partecipationis il computo è basato calcolando nell’organico medio annuo tutti i dipendenti che hanno prestato servizio indipendentemente dalla frazione di anno espletata

QUESITO N. 69)

Si richiede se bisogna allegare all’istanza di partecipazione una tabella con i propri requisiti, o le percentuali tra mandatario/mandante in caso di raggruppamento, per quanto riguarda al punto 9.a e 9.b

Risposta 69)

Vedasi risposta 11). Al punto t) dell’istanza è previsto di indicare la propria quota di partecipazione che corrisponderà ai requisiti 9.a. Per il punto 9.b i requisiti sono posseduti indistintamente dal raggruppamento.

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CHIARIMENTI

Chiarimento in merito al Documento Preliminare alla Progettazione (all. 1 al Regolamento del Concorso): si informa che la nota in calce all’ultima pagina (pagina 11/11) ha mero scopo ricognitivo interno relativo a passaggi procedimentali pregressi, non riveste quindi alcuna rilevanza ai fini del concorso. La precisazione sugli autori del documento preliminare alla progettazione contiene un refuso, gli autori dei documenti di concorso sono quelli riportati nei frontespizi di ciascun documento. In quanto agli allegati tecnici al Documento Preliminare alla Progettazione, gli stessi definiscono puntualmente alcune caratteristiche dello stato dei luoghi o dei lavori in corso (quindi costituiscono vincolo progettuale), non sono considerati documenti di concorso ai fini dell’applicazione dell’art. 11 del Regolamento.