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qpquaderno professionale
Quaderno SettimanaleCircolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale
Numero 40 del 7 novembre 2016
In questo numero:
Flash stampa .............................................................................................................. 3
L’Agenzia interpreta................................................................................................... 5
Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 6
In breve … .................................................................................................................. 9
Il ravvedimento frazionato delle dichiarazioni correttive / integrative ................................................. 9
I dubbi sugli indicatori di compliance ..................................................................................................... 11
L’Approfondimento – 1 ............................................................................................ 13
Le principali novità della Legge Europea 2015-2016 – prima parte ................................................. 13
L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 25
La giusta causa fra le cause di esclusione del socio di Srl ................................................................ 25
L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 35
La rata di novembre degli acconti .......................................................................................................... 35
Le prossime scadenze............................................................................................... 48
Gruppo scientifico:
Costa Gianfranco – Burzacchi FrancescoTrevisan Michele – Costa Francesco
Tatone Alessandro – Marcolla AlessandroRinaldo Marco – Agostini Marisa – De Siati Alessandro
Ziantoni Daniele – Luca Piermarioli – Giampiero La TorreBozzato Roberto – De Stefani Alberto
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 3 di 49
Flash stampa
Bilanci e XBRL IL SOLE 24 ORE
29.10.2016
ITALIA OGGI
31.10.2016
È stata pubblicata la nuova Tassonomiadelle imprese di capitali non-quotate,denominata PCI2016-10-24. LaTassonomia è stata sviluppata perconsentire di depositare in formato XBRL ibilanci redatti secondo le disposizioni di cuial D.lgs. n. 139/2015 e si applicheràobbligatoriamente ai bilanci chiusi il31.12.2016 o successivamente
Processi verbali diaccertamento
IL SOLE 24 ORE
02.11.2016
I PVC consegnati a partire dal 02.11.2016per contestazioni relative al periodod’imposta 2011 potrebbero determinare attiimpositivi nulli se non motivati da specificimotivi di urgenza. L’Agenzia delle Entrateè infatti tenuta ad attendere 60 giorni daltermine del controllo e quindidall’emissione del PVC per la notifica degliaccertamenti: di conseguenza, i terminiscadrebbero oltre il 31.12, conconseguente decadenza del potereimpositivo per il 2011
Dichiarazioniintegrative a favoredel contribuente
ITALIA OGGI
03.11.2016
Il D.L. n. 193/2016 ha modificato i terminientro cui presentare la dichiarazioneintegrativa a favore del contribuente: ora èpossibile la correzione degli errori e delleomissioni commesse nella dichiarazioneentro i termini di decadenzadell’accertamento, salva l’applicazionedelle sanzioni e fermo restando il ricorso alravvedimento operoso. L’eventuale creditorisultante dalle dichiarazioni integrative,presentate entro il termine per lapresentazione della dichiarazione relativaal periodo di imposta successivo, puòessere portato in detrazione in sede diliquidazione periodica o di dichiarazioneannuale, ovvero utilizzato incompensazione orizzontale, oppurechiesto a rimborso, qualora ricorrano irelativi requisiti
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 4 di 49
Nuova voluntarydisclosure
IL SOLE 24 ORE
04.11.2016
ITALIA OGGI
05.11.2016
Il D.L. n. 193/2016 prevede la possibilità,per i contribuenti, di autoliquidare gliimporti dovuti a titolo di imposta, sanzioni einteressi entro il 30.09.2017. In caso diautoliquidazione, il contribuente potràgodere di un abbattimento superiore dellesanzioni, al momento equivalente allaprima edizione della voluntary disclosure,pari al 75% del minimo edittale, per leviolazioni relative alle imposte sui redditi,sostitutive, IVIE e IVAFE, alla metà delminimo edittale per le violazioni degliobblighi di monitoraggio fiscale. Qualora iversamenti siano ritenuti insufficienti insede di controllo, il contribuente avrà lapossibilità di integrare quanto dovuto con ilpagamento di una sanzione addizionaleche, a seconda dei casi, potrà variare dal3% al 10%
Definizioneagevolata cartelledi pagamento
IL SOLE 24 ORE
05.11.2016
ITALIA OGGI
05.11.2016
La dichiarazione di adesione alladefinizione agevolata delle cartelle dipagamento (articolo 6, D.L. n. 193/2016)può essere presentata dal contribuente:
• presso gli sportelli dell’Agente dellariscossione utilizzando il modulo DA1;
• alla casella PEC della DirezioneRegionale di Equitalia Servizi diriscossione di riferimento, inviando ilmodulo DA1, debitamente compilato inogni sua parte, unitamente alla copiadel documento di identità.
Equitalia comunicherà al contribuente,entro il 24.04.2017 (180 giorni dopo lapubblicazione del D.L. n. 193/2016 sullaGazzetta Ufficiale), l’ammontarecomplessivo delle somme dovute,inviandogli bollettini di pagamento
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 5 di 49
L’Agenzia interpreta
Trasmissionetelematica dellefatture
PROVVEDIMENTO
28.10.2016N. 182070
L’Agenzia delle Entrate, con ilProvvedimento citato, ha pubblicato leregole e i termini per la trasmissionetelematica opzionale dei dati delle fattureemesse e ricevute e delle relativevariazioni. L’opzione può esercitarsitramite i servizi telematici delle Entrate,entro il 31.12 dell’anno precedente aquello di inizio della trasmissione dei datie che l’opzione ha effetto per l’anno solaredi inizio e per i 4 anni solari successivi.Per i soggetti che iniziano l’attività in corsod’anno, che intendono esercitare l’opzionefin dal primo giorno di attività, l’opzione haeffetto dall’anno solare in cui è esercitata
Rimborso IVAimportazione erisorse UE
NOTA
AGENZIA DOGANE
28.10.2016N. 118196
L’Agenzia delle Dogane, con la Notacitata, ha precisato che le sommerecuperate a titolo di risorse propriedell’UE (dazi e IVA all’importazionedichiarate non dovute nel corso di ungiudizio) possono essere rimborsate alcontribuente solo dopo la sentenzadefinitiva. Non si applica, infatti, il principiodi immediata esecutività delle sentenze
Aliquota IVA delcanone didisponibilità
R.M.03.11.2016
N. 100/E
L’Agenzia delle Entrate, con laRisoluzione citata, ha chiarito che èassoggettabile ad IVA 10% il canone didisponibilità corrisposto per la costruzionedi edifici con project financing a seguitodella concessione dell’effettivadisponibilità di un’opera pubblica
Abuso del diritto escissione
R.M.03.11.2016
N. 101/E
L’Agenzia delle Entrate, con laRisoluzione citata, ha affermato, per latrasformazione agevolata in societàsemplice, che non esiste abuso del dirittose il contribuente crea le condizioni perconseguire un legittimo vantaggio fiscalecome può esserlo una scissione di unasocietà, con attribuzione alla scissa dellepartecipazioni societarie e alla beneficiariadi tutti i beni immobili, con la contestualetrasformazione in società semplice aisensi della Legge di Stabilità 2016
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 6 di 49
Il Giudice ha sentenziato
Dichiarazioni diterzinell’accertamento
CASS.28.10.2016
N. 21809
Le eventuali dichiarazioni rilasciate daterzi, qualora non sia stato esperito ilcontraddittorio preventivo con ilcontribuente, possono assumere rilievomeramente indiziario
Consulenze estere eIVA
CASS.28.10.2016
N. 21870
Non è dovuta l’IVA, da parte unlavoratore autonomo residente all’esteroche non abbia una stabile organizzazionein Italia, per le consulenze che ilprofessionista ha effettuato in Italia
Contraddittorioendoprocedimentale
CASS.28.10.2016
N. 21822
In materia di contraddittorioendoprocedimentale, il confronto conl’Agenzia delle Entrate deve avvenireconcedendo ampio spazio alle replichedel contribuente: tale fatto deve esserevalutato dal giudice che esamina ilcontenzioso. In altri termini, non èpossibile pretendere una risposta entropochi giorni
Fattura errata edetrazione IVA
C.T.R. LOMBARDIA
N. 5029/27/2016
La fattura con cui è erroneamenteaddebitata l’IVA per un’operazionericadente nel regime di non imponibilitàimpedisce al destinatario la detrazioned’imposta
Controlli sullo scudofiscale
C.T.P. LOMBARDIA
N. 3832/1/2016
Per coloro che hanno aderito allo scudofiscale, l’effetto preclusivoall’accertamento opera solo in presenzadi una stretta correlazione, sia a livellotemporale sia quantitativo, tra le sommescudate e quelle oggetto di accertamento
TARSU CASS.N. 17623/2016
Se gli occupanti di box, autorimesse egarage dimostrano di non avere prodottorifiuti, il Comune non può pretendere ilpagamento della TARSU. Tale principiovale anche nel caso in cui sia provato chegli immobili non possono essere utilizzati
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
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AggiornamentoCatasto e rimborsoIVA
C.T.R. LOMBARDIA
N. 4914/67/2016
Il principio secondo il quale per gliimmobili strumentali in corso diristrutturazione e privi di rendita catastalela base imponibile è costituita dal valorecontabile risulta valido anche se ilcontribuente aggiorna il Catasto con annidi ritardo, nel corso del quali il Comunenon rileva anomalie
Cartella ecomunicazione diirregolaritàdichiarazione
C.T.R. LIGURIA
N. 711/2/2016
La cartella di pagamento risulta nullaqualora al contribuente non vengapreventivamente notificata unacomunicazione di irregolarità nel caso incui, dal controllo automatizzato,emergano differenze con i dati dichiarati
Impianti eolici C.T.R. BARI
13.10.2016N. 2414
Non si tiene conto del valore contabile,bensì di quello catastale, per ladeterminazione della base imponibile aifini ICI, IMU e TASI dei fabbricaticlassificati nella categoria D
Dichiarazione IMU efatto già noto alComune
CASS.21.09.2016
N. 18453
Il contribuente è esonerato dall’obbligo dipresentazione della dichiarazione IMUper fruire di un beneficio fiscale se il fattoè già noto all’Amministrazione comunale
Prove della frode eindetraibilità IVA
C.T.R. MILANO
N. 5031/2016
In materia di accertamenti basati sufatture inesistenti, è oneredell’Amministrazione Finanziaria provarel’esistenza della frode e il rapporto tracontribuente e illecito commesso al fine direndere indetraibile l’IVA
Avviso diaccertamento esocietà cancellata
CASS.N. 16937/2016
A seguito della cancellazione dellasocietà dal Registro delle Imprese, iliquidatori non possono impugnare unavviso di accertamento, essendosi giàprodotto l’effetto estintivo della società
Compensi delsindaco, del revisoree IRAP
CASS.02.11.2016
N. 22138
Il commercialista che, nell’ambito dellapropria attività professionale, svolgeanche incarichi di amministratore,sindaco e revisore in società, non devepagare l’IRAP su detti compensi. Talepossibilità sussiste qualora risultipossibile scorporare le diverse categoriedi compensi percepiti
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
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Cessione d’azienda CASS.N. 22221/2016
È legittimo attribuire un valore inferiore aquello di mercato, stimatodall’Amministrazione Finanziaria, a unacessione d’impresa nel caso in cui taleminor valore derivi dai dissidi tra i soci edal precario stato di salute di uno di essi
Detrazione interessimutuo
CASS.03.11.2016
N. 22191
Può detrarre gli interessi passivi delmutuo non solo il proprietariodell’immobile ma anche l’usufruttuario
Proventi dameretricio
CASS.N. 22413/2016
Costituiscono redditi diversi i proventiderivanti dall’attività di meretricio
Tracciabilitàpagamenti A.S.D.
C.T.P. TREVISO
N. 340/2016
L’Agenzia delle Entrate non puòcontestare la decadenza delleagevolazioni, previste dalla Legge n.398/1991, qualora la violazione dellatracciabilità dei pagamenti, prevista per leAssociazioni Sportive Dilettantistiche, siacontenuta in un accertamento la cuidefinitività si è concretizzatasuccessivamente all’emanazione delD.lgs. n. 158/2015
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 9 di 49
In breve …
Il ravvedimento frazionato delle dichiarazioni correttive / integrative
di Alessandro Tatone
Lo scorso 12 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni degli aspetti legati alla
possibilità di ravvedere il modello 730 e di frazionarne il ravvedimento, nonché alla
facoltà di compensare un debito IVA periodico con un credito IVA periodico di liquidazioni
successive.
In particolare nell’ultimo paragrafo della Circolare n. 42/E (paragrafo 4),
l’Amministrazione ha risposto ad alcuni quesiti relativi al ravvedimento operoso e nello
specifico:
Quesito: è possibile ravvedere il 730?
Risposta: qualora il contribuente non abbia indicato tutte le informazioni nel modello 730,
potrà integrarlo rilevando il minor credito, o il maggior debito, attraverso il modello UPF
da inviare:
• entro il 30.09.2016: in questo caso presenterà una dichiarazione correttiva nei termini
e verserà il tributo emergente dalla rettifica, opportunamente ravveduto;
• oltre il 30.09.2017: in questo caso presenterà una dichiarazione integrativa e verserà:
il maggior tributo, adeguatamente ravveduto;
la sanzione per dichiarazione infedele (dal 90% al 180% della maggiore imposta,
ovvero della differenza del credito utilizzato);
• entro il 31.12 del 4° anno successivo alla presentazione (5° dal prossimo periodo
d’imposta): anche in questo caso presenterà una dichiarazione integrativa e si
comporterà alla stregua di quanto indicato nel punto precedente.
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 10 di 49
Quesito: in che misura è applicabile il ravvedimento frazionato in caso di regolarizzazione
dopo il versamento del tributo?
Risposta: è possibile versare solo una parte dell’imposta dovuta a condizione che, con
essa, vengano versati anche i relativi interessi e sanzioni. È d’altro canto concesso
versare la sanzione ridotta anche in un momento successivo al versamento dell’imposta
e degli interessi, ma la misura della riduzione dovrà essere calcolata in base alla data di
versamento di quest’ultima e non anche a quello dell’imposta e degli interessi.
La parte non versata potrà essere ravveduta in un secondo momento (con ovvio
adeguamento dei calcoli di interessi e sanzioni); questa disposizione non troverà
applicazione qualora nel frattempo venga notificato un avviso di accertamento, ovvero un
atto di liquidazione delle sanzioni.
Quesito: è possibile compensare l’omesso versamento di un debito IVA periodico con un
credito IVA periodico di liquidazioni successive?
Risposta: è possibile effettuare tale compensazione a condizione che:
1. venga presentato il modello IVA TR;
2. si renda compensabile il credito del trimestre e quindi utilizzabile per compensare
qualsiasi debito del soggetto.
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 11 di 49
I dubbi sugli indicatori di compliance
di Alessandro Tatone
Come abbiamo già avuto modo di specificare in precedenti Approfondimenti, gli Studi di
Settore dovrebbero subire una sostanziale modifica. Trattandosi di variazioni in ambito
fiscale il condizionale è d’obbligo; a fronte dei primi proclami – infatti – in cui si parlava
dell’eliminazione degli Studi di Settore a favore di un regime fiscale premiale fondato su
indicatori di compliance (come se in italiano non avessimo termini sufficienti a definire la
“collaborazione forzosa”), ad oggi ci troviamo di fronte alla possibilità che il vecchio
strumento venga in realtà modificato solo nella forma e non anche nella sostanza.
In ogni caso, al di là di ogni polemica, il dato certo è che oramai l’orientamento
giurisprudenziale è unanime nel ritenere l'accertamento basato soltanto sugli Studi di
Settore, strumento oramai superato e destinato ad essere annullato in fase contenziosa.
A fronte di questa determinazione incontrovertibile, il legislatore è corso ai ripari
studiando un nuovo dispositivo la cui portata non è ancora ben chiara.
L’obiettivo dichiarato è quello di combattere gli evasori, di semplificare gli adempimenti,
di instaurare un nuovo rapporto tra Fisco e contribuente; in altre parole lo scopo è quello
di perseguire la prevenzione, il dialogo e la collaborazione (di qui la “compliance”).
In sintesi, mediante i nuovi indicatori sarà possibile:
a) dedurre una stima calcolata su più “basi imponibili” (ricavi, valore aggiunto e reddito
d'impresa), riferite agli 8 anni precedenti;
b) ridurre il numero dei cluster.
Allo stato attuale è impossibile ipotizzare l’impatto che questa nuova metodologia di
calcolo avrà in termini pratici, anche alla luce del fatto che ancora non si conosce l’esatto
funzionamento del nuovo software.
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 12 di 49
Sul tema è intervenuto recentemente anche il vice ministro dell’Economia Luigi Casera
annunciando che “gli Studi di Settore non potranno più essere utilizzati per accertamenti,
non potranno più essere richiesti dati già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, mentre
saranno eliminati gli Studi inutili ...”.
Procedendo per ipotesi si può quindi pensare ad una sorta di regime premiale del
contribuente virtuoso il quale, raggiungendo un livello “alto”, potrà fruire di privilegi che gli
permetteranno:
• di accedere rimborsi accelerati;
• di non essere assoggettato a controlli e accertamenti.
In altre parole i nuovi indicatori non saranno più utilizzati come strumento accertativo
(come se gli Studi di Settore lo fossero), ma come mezzo di misurazione dell’affidabilità e
della fedeltà del contribuente.
A questo punto sorgono due dubbi:
1. se in caso di affidabilità il contribuente non sarà assoggettato ad attività accertativa,
per converso nell’evenienza di “scarsa affidabilità” (elemento che deriverà
comunque dai nuovi indicatori) il contribuente potrebbe essere assoggettato ad
accertamento; e allora cosa cambia rispetto al passato?
2. l’arco temporale considerato (8 anni) produrrà senza dubbio complicazioni operative
legate al recupero di dati non più disponibili. Si pensi al riguardo – ad esempio –
che nel cassetto fiscale sono disponibili solamente le dichiarazioni dei redditi delle
ultime cinque annualità. Ma allora qual è la semplificazione?
A parere di chi scrive l’unica certezza è che, come al solito, noi professionisti, saremo
costretti a gestire l’ennesimo cambiamento caratterizzato da scarso coordinamento fra la
norma e la sua (scarsa) applicabilità pratica.
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 13 di 49
L’Approfondimento – 1
Le principali novità della Legge Europea 2015-2016 – prima parte
di Alessandro Marcolla
PREMESSA
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 122/2016, meglio
conosciuta come Legge Europea 2015-2016, sono state introdotte diverse disposizioni
normative, necessarie per garantire il corretto adempimento dell’Italia agli obblighi
derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.
Tra le principali novità evidenziamo:
• le modifiche al regime dei dividenti (articolo 26);
• lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali (articolo 28);
• le modifiche al regime della “Tonnage Tax” (articolo 24);
• le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari (articolo 23);
• la modifica della tassazione delle vincite da gioco (articolo 6);
• la modifica delle aliquote IVA per le cessioni di erbe aromatiche e preparati per
risotto (articolo 21 e 22);
• la modifica alla tassazione dei veicoli dei residenti all’estero (articolo 19);
• la tutela dei lavoratori nelle ipotesi di cambio di appalto (articolo 30).
Sebbene l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sia stata fissata per il 23.07.2016,
ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
alcune norme sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito ci proponiamo di illustrare le novità e gli effetti generati dall’introduzione delle
nuove disposizioni.
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 14 di 49
MODIFICA AL REGIME DEI DIVIDENDI
Modificando l’articolo 89 del TUIR, l’articolo 26 della Legge Europea 2015-2016 estende
il regime di detassazione degli utili derivanti dal possesso di azioni, quote o strumenti
finanziari assimilati alle azioni ai dividendi della stessa specie, ma di fonte estera. Più
recisamente, per effetto della nuova disposizione gli utili di fonte estera sono detassati
per il 95% del loro ammontare se:
• il soggetto emittente delle azioni, quote o strumenti finanziari assimilati alle azioni è
una società di capitali o un Ente commerciale residente in uno Stato dell’Unione
Europea, assoggettata/o all’imposta sulle società nello Stato di appartenenza;
• il soggetto che percepisce il reddito detiene ininterrottamente da almeno un anno una
partecipazione diretta nella società di capitali o nell’Ente commerciale estero almeno
pari al 10%.
Parallelamente alla detassazione dei dividendi di fonte estera, l’articolo 26 della citata
Legge modifica anche il cosiddetto regime “madre-figlia”, che consente di non effettuare
alcuna ritenuta, ovvero chiedere a rimborso la ritenuta se è già stata prelevata, quando i
proventi sono erogati da una società di capitali o da un Ente commerciale estero.
Di seguito una tabella di riepilogo.
TASSAZIONE DEI DIVIDENDI ESTERI
Estensionedella
detassazioneutili del 95%
Condizioni necessarie:
1. il soggetto emittente delle azioni, quote o strumenti finanziariassimilati alle azioni deve essere una società di capitali o unEnte commerciale:
• residente in uno Stato membro della Comunità Europea;• assoggettata/o all’imposta sulle società nello Stato membro
di appartenenza;
2. il soggetto che percepisce il reddito estero deve detenere unapartecipazione diretta per almeno un anno, senza interruzioni,non inferiore al 10% del capitale della società di capitali o Entecommerciale estero
Regimemadre-figlia
Non si applica la ritenuta sui proventi erogati dalla società di capitali oenti commerciali comunitari
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 15 di 49
SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI
Con l’articolo 28 della Legge n. 122/2016 l’Italia recepisce le disposizioni comunitarie in
tema di scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra gli Stati membri dell’Unione
Europea.
In particolare lo scambio automatico riguarderà:
• l’acquisizione, da parte delle Amministrazioni di ciascun Stato membro, dei dati
relativi ai conti correnti posseduti dai soggetti non residenti e ai redditi ad essi
connessi, ricavati dalle comunicazioni obbligatorie a carico delle banche e degli altri
intermediari finanziari;
• l’invio dei dati ottenuti alle Amministrazioni degli Stati di residenza dei soggetti in
questione.
Lo scambio automatico di dati a fini fiscali tra Stati membri esisteva, comunque, già
prima dell’emanazione della Legge n. 122/2016, tuttavia per effetto della nuova
disposizione la procedura:
• sarà regolata da un’unica fonte, nella specie la Direttiva n. 2011/16/UE, così come
emendata dalla Direttiva n. 2014/107/UE;
• adotterà un unico standard tecnico, ovvero il cosiddetto “Common Reporting
Standard”, elaborato dall’OCSE.
La nuova procedura entra in vigore con decorrenza 01.01.2016 e i dati relativi a ciascun
anno solare dovranno essere trasmessi alle Amministrazioni degli Stati membri di
residenza dei soggetti interessati, a seconda della natura delle attività e della loro entità,
entro il 30 giugno o entro il 30 settembre dell’anno successivo. Per il 2016, quindi, i dati
dovranno essere inoltrati entro il 30 giugno 2017 o entro il 30 settembre 2017.
Una proroga di un anno è stata concessa all’Austria, con la conseguenza che i primi dati
scambiati con questo Stato membro saranno quelli relativi al periodo 01.01.2017 –
31.12.2017, con trasmissione obbligatoria entro il 30 giugno o il 30 settembre 2018.
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 16 di 49
Si osserva, inoltre, che in data 27.05.2016 tra Unione Europea e Svizzera è stato
raggiunto un accordo per consentire lo scambio automatico dei dati connessi con i
soggetti che detengono conti presso intermediari svizzeri. A seguito dell’accordo
intercorso lo scambio automatico di informazioni avverrà con le stesse modalità e
tempistiche previste per l’Austria. L’accordo raggiunto con la Svizzera abolisce anche, a
partire dal 01.01.2017, l’applicazione dell’euroritenuta, pari al 35%. Ritenuta che, come
risaputo, è applicabile ai proventi realizzati attraverso attività detenute in Stati che non
consentono lo scambio automatico di informazioni.
LE MODIFICHE AL REGIME DI “TONNAGE TAX”
L’articolo 24 della Legge Europea 2015-2016 apporta alcune modifiche al regime della
“Tonnage tax”, regolato dagli articoli 155-161 del TUIR.
Come noto, la “Tonnage tax” è un regime di tassazione opzionale che consente di
determinare in maniera forfetaria il reddito imponibile delle imprese marittime.
Destinatarie del regime sono le imprese residenti e le stabili organizzazioni di soggetti
non residenti, con direzione effettiva dell’impresa marittima in Italia, costituite in forma di
società di capitali. In caso di gruppo d’imprese, l’opzione “Tonnage tax” deve riguardare
tutte le imprese appartenenti al gruppo.
Con la “Tonnage tax” il reddito forfetario è determinato attraverso l’applicazione di
appositi coefficienti di redditività che variano in funzione della stazza netta della nave1.
1A norma dell’articolo 157 del TUIR “Il reddito imponibile è determinato in via forfetaria ed unitaria sulla
base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti:
a) calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata;
b) e successivamente moltiplicato per i coefficienti di seguito previsti in relazione all'età del naviglio:
1) da 0 a 5 anni: 0,90;2) da 6 anni a 10 anni: 0,95;3) da 11 a 25 anni: 1,05;4) oltre 25 anni: 1,10.
Quaderno Settimanale n. 40 del 7 novembre 2016
pagina 17 di 49
Si evidenzia, inoltre, che l’opzione è esercitabile solo per i redditi prodotti da navi:
• aventi tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta;
• iscritte nel registro internazionale;
• di proprietà dell’impresa e da questa armate, ovvero di navi noleggiate dalla stessa
società. Per le navi a noleggio si ricorda che solo il reddito connesso con la parte di
tonnellaggio inferiore al 50% di quello complessivamente utilizzato può beneficiare
della tassazione opzionale. La quota eccedente tale limite è tassata, infatti, nei modi
ordinari;
• destinate all’attività del trasporto merci, del trasporto passeggeri, del soccorso in
mare, del rimorchio in mare, del trasporto e della posa in opera di impianti offshore e
dell’assistenza marittima in alto mare, ovvero per attività accessorie direttamente
connesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate.
Analogamente a quanto accade per altri regimi opzionali al verificarsi di determinate
condizioni è possibile decadere anche dal regime di “Tonnage tax”. Come stabilito, infatti,
dall’articolo 157, commi 1 e 3 del TUIR si decade:
• se oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate viene locata dal contribuente
a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unità, al 50% dei giorni
di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale (comma 1);
• per mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti (comma 3).
Nel contesto normativo così definito si inseriscono le novità apportate dalla Legge n.
122/2016 che riguardano:
• l’estensione del periodo minimo che deve intercorrere prima che una società
fuoriuscita per una causa di decadenza possa esercitare nuovamente l’opzione per
la “Tonnage tax”;
Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa dioperazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione dellanave; sono altresì esclusi dal computo dei giorni di operatività quelli nei quali la nave è in disarmotemporaneo Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessaalcuna deduzione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 84”
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• la modalità di determinazione della plusvalenza generata a seguito di cessione di
una imbarcazione in regime di “Tonnage tax”, ma già posseduta prima di esercitare
l’opzione per detto regime;
• l’esclusione, a certe condizioni, dalla fuoriuscita dal regime opzionale per omesso
versamento di quanto dovuto al Fondo Nazionale Marittimi.
Di seguito analizziamo le tre novità sopra riportate.
Esercizio di una nuova opzione a seguito di una causa di decadenza
Non essendo un regime naturale la “Tonnage tax” deve essere esercitata nei modi e nei
tempi stabiliti dalla legge, ovvero come stabilito dall’articolo 155, comma 1 del TUIR “…
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne …”.
Sempre secondo quanto disposto dal primo comma, l’opzione una volta esercitata non
può essere revocata per un decennio, ma può essere rinnovata al termine del decennio
stesso.
Come stabilito dal comma 5 dell’articolo 157 del TUIR, quando si decade dal regime non
è più possibile esercitare l’opzione prima che sia decorso il decennio originariamente
previsto.
Nello scenario così descritto si inseriscono le modifiche apportate dall’articolo 24 della
Legge Europea 2015-2016 che fissano il termine per esercitare nuovamente l’opzione al
quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui si è verificata una causa di
decadenza.
Vediamo di chiarire con un esempio quali sono gli effetti generati dalla nuova
disposizione.
Esempio: supponiamo che si verifichi una causa di decadenza dalla “Tonnage tax” nel
settimo anno di applicazione del regime opzionale.
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Con la vecchia disciplina era possibile esercitare nuovamente l’opzione una volta decorsi
i 3 anni rimanenti al compimento dell’originario decennio.
Con la nuova disciplina è possibile optare nuovamente per la “Tonnage tax” solo dopo
che è trascorso il quinto anno successivo a quello in cui si è decaduti dal regime. Nel
nostro esempio occorre, quindi, attendere 2 anni in più rispetto a quanto si sarebbe
dovuto aspettare applicando la vecchia normativa.
Si ricorda, infine, che la nuova disciplina è applicabile dal 01.01.2016.
Determinazione della plusvalenza
Come già anticipato, la Legge n. 122/2016 modifica la normativa in tema di plusvalenza o
minusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di navi, per le quali sia
stata esercitata l’opzione “Tonnage tax”.
In particolare la nuova disciplina, modificando il comma 1 dell’articolo 158 del TUIR,
stabilisce che, quando la cessione ha oggetto imbarcazioni possedute prima
dell’esercizio dell’opzione per la “Tonnage tax”, al reddito imponibile determinato ai sensi
dell’articolo 156 del TUIR deve essere sommato un importo pari al minore tra:
• la cosiddetta “plusvalenza latente”, data dalla differenza tra il valore normale della
nave e il suo costo non ancora ammortizzato, rilevato nell’ultimo giorno dell’esercizio
precedente a quello in cui è stata esercitata l’opzione;
• la plusvalenza realizzata ai sensi dell’articolo 86 del TUIR, che, comunque, non può
essere inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto
di cessione, determinati ai sensi degli articoli 155 – 161 del TUIR in ogni periodo in
cui è stata esercitata l’opzione e fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente.
Si osserva, inoltre, che per determinare il valore della plusvalenza, di cui all’articolo 86
del TUIR, si deve tener conto del costo non ancora ammortizzato, calcolato secondo le
ordinarie disposizioni fiscali, ovvero in assenza dell’opzione per la “Tonnage tax”.
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Per comprendere al meglio la nuova metodologia di calcolo della plusvalenza
proponiamo di seguito un esempio numerico.
Esempio: la società di armamento Rossi S.p.A., con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare ha acquistato una nave del valore di euro 20.000.
Al 31.12.2015 il costo di acquisto è stato ammortizzato per euro 12.000, quindi il costo
non ancora ammortizzato risulta pari a euro 8.000.
A partire dal 01.01.2016 la Rossi S.p.A., avendone i requisiti, decide di optare per il
regime di “Tonnage tax”.
Nel corso del 2016 la Rossi S.p.A. decide di vendere la nave e riceve come corrispettivo
un importo pari a euro 15.000.
Si ipotizza, inoltre, che al 31.12.2015 il valore normale della nave sia pari a euro 12.000.
Per effetto delle nuove disposizioni, di cui all’articolo 158 del TUIR, la plusvalenza deve
essere determinata considerando il valore minore tra:
e
Per il calcolo della plusvalenza / minusvalenza, determinata in base ai nuovi criteri non si
deve tener conto dei rinnovi di opzione già esercitati in precedenti periodi d’imposta.
Da ultimo si ricorda che la nuova normativa è applicabile con decorrenza 01.01.2016.
reddito ex articolo 156 del TUIR + (Valore normale al 31.12.2015 – costo nonammortizzato al 31.12.2015) =
Reddito ex articolo 156 del TUIR + (euro 12.000 – euro 8.000) =Reddito ex articolo 156 del TUIR + euro 4.000
reddito ex articolo 156 del TUIR + (corrispettivo – costo non ammortizzato) =Reddito ex articolo 156 del TUIR + (euro 15.000 – euro 8.000) =
Reddito ex articolo 156 del TUIR + euro 7.000
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Omesso versamento al Fondo Nazionale Marittimi
L’ultima novità apportata dalla Legge Europea 2015-2016 in materia di “Tonnage tax”
riguarda la mancata decadenza dal regime opzionale, a certe condizioni, in caso di
omesso versamento al Fondo Nazionale Marittimi.
Più precisamente non si decade dal regime se l’omesso versamento è:
• inferiore al 10% di quanto dovuto;
• non superiore, in ogni caso, a euro 10.000.
A tal riguardo si evidenzia che sull’omesso versamento viene applicata la sanzione del
50%. Ad ogni modo, è sempre possibile ravvedere l’omesso versamento sia esso totale
o parziale:
• quando la violazione non è stata ancora constatata e non sono ancora iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento;
• entro un anno dal termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito, relativa
al periodo per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi dell’impresa
marittima;
• versando la sanzione ridotta del 20%, calcolata sull’importo omesso e gli interessi
legali. Sanzione e interessi devono essere versati contestualmente alla
regolarizzazione di quanto dovuto al Fondo Nazionale Marittimi.
Si osserva, infine, che le nuove modalità applicative, già in vigore dal 01.01.2016,
saranno definite con un apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
emanato di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI CONSORZI AGRARI
Con l’articolo 23 la Legge Europea 2015-2016 modifica il regime fiscale dei consorzi
agrari, di cui all’articolo 9 dalla Legge n. 99/2009, che come noto indipendentemente dai
criteri stabiliti dall’articolo 2513 del Codice Civile 2 , sono considerati cooperative a
mutualità prevalente se rispettano i requisiti stabiliti dal successivo articolo 2514 del
Codice Civile, ovvero se prevedono nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
In particolare, con la nuova disciplina viene incrementata dal 40% al 50% la quota
minima tassabile degli utili netti realizzati dai consorzi agrari, a prescindere dalla
circostanza che gli stessi siano destinati ad incrementare riserve indivisibili.
2L’articolo 2513 del Codice Civile stabilisce che: “Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione
di prevalenza di cui al precedente articolo nella Nota Integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente iseguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta percento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma,punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cuiall'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopomutualistico;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamentesuperiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma,punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425,primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza èdocumentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotticonferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti”
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Per quanto attiene, invece, alla parte rimanente, ovvero il restante 50%, questa potrà
beneficiare della esenzione dalla tassazione solo se gli utili saranno destinati a:
• riserve indivisibili. Resta esclusa ovviamente dall’esenzione la tassazione
obbligatoria del 10%, riservata agli utili netti destinati ad incrementare la riserva
minima obbligatoria;
• fondi mutualistici.
Le nuove disposizioni sono in vigore già per il periodo d’imposta successivo al
31.12.2014, quindi dal 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare.
TASSAZIONE DELLE VINCITE DA GIOCO
Modificando l’articolo 69 del TUIR, l’articolo 6 della Legge n. 122/2016 dapprima
conferma che le lotterie, i concorsi a premio, i giochi e le scommesse organizzate e i
premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte, compresi quelli attribuiti in riconoscimento
di particolare meriti artistici, scientifici o sociali costituiscono reddito per l’intero
ammontare conseguito. In un secondo momento, lo stesso articolo rinnova, invece, la
disciplina contenuta nel comma 1-bis del citato articolo 69 stabilendo che: “le vincite
corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione
Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo non
concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”.
Contestualmente all’equiparazione del trattamento fiscale delle vincite percepite nei
casinò della UE o del SEE a quelle realizzate nelle case da gioco autorizzate italiane,
viene abrogata anche la disposizione contenuta nell’articolo 30, comma 7 del D.P.R. n.
600/1973, in base alla quale “la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco
autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del D.P.R. n.
640/1972”.
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Sostanzialmente la nuova normativa segue quanto deciso nelle sentenze riunite del
22.10.2014, n. C-344/13 e n. C-367/13 con le quali la Corte di Giustizia Europea ha
decretato l’illegittimità dell’imposizione fiscale italiana alle vincite conseguite da cittadini
italiani in casinò di altri Stati membri.
Prima della modifica legislativa, infatti, le vincite conseguite in case da gioco autorizzate
non costituivano reddito solo se realizzate in casinò italiani.
Conseguentemente, a seguito di quanto stabilito dalla nuova normativa le vincite
realizzate da cittadini italiani in casinò dell’Unione Europea o del SEE non costituiranno
reddito imponibile.
Si ricorda, infine, che quanto disposto vale solo per le vincite conseguite nei casinò
“fisici” dell’Unione Europea, e non per i cosiddetti casinò delle piattaforme “web.com”.
Stesso discorso vale anche per le vincite realizzate da cittadini italiani in casinò di Paesi
non appartenenti all’Unione Europea o non aderenti al SEE. Le vincite conseguite nei
casinò di questi Paesi costituiscono, infatti, reddito imponibile in Italia.
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L’Approfondimento – 2
La giusta causa fra le cause di esclusione del socio di Srl
di Alessandro Tatone
PREMESSA
Le cause di esclusione del socio di società a responsabilità limitata, perché possano
essere applicate, devono essere espressamente previste nell’atto costitutivo a norma
dell’articolo 2473-bis del Codice Civile.
La disposizione trae il proprio fondamento dalla necessità di rendere note a ciascun
socio, prima di entrare a far parte della compagine societaria, tutte le cause che possono
comportarne l’esclusione.
A supporto di questa impostazione vi è consolidata giurisprudenza che, in tale contesto,
preclude l’utilizzo di formule generiche per inquadrare una giusta causa di esclusione.
Del medesimo tenore la pronuncia dello scorso 13 giugno del Tribunale di Milano tramite
la quale i giudici hanno precisato, fra l’altro, che non possono ritenersi “giusta causa” di
esclusione le clausole dello Statuto che non prevedano espressamente che la condotta
del socio dante luogo all’esclusione (nel caso di specie attività in concorrenza con quella
della società) siano state commesse in data successiva all’introduzione delle clausole
medesime; non rilevano pertanto le esclusioni fondate su comportamenti già in essere di
cui la compagine fosse già a conoscenza. Sono invece da ritenere legittime le cause di
esclusione relative a situazioni che si verificano a prescindere dalla volontà del socio;
rientrano in tale computo:
• l'interdizione e l'inabilitazione;
• il fallimento del socio;
• la condanna a pene detentive;
• l'evizione o il perimento del conferimento in natura.
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È da ritenere inoltre valida la clausola che prevede l’esclusione del socio – anch’esso
società – che modifichi la propria compagine sociale senza il preventivo consenso dei
restanti soci della partecipata; ciò a valere anche nell’ambito di operazioni di scissione o
fusione (cfr. Massima n. I.H.19 del Comitato Triveneto dei Notai).
Da ricordare infine che la disciplina di cui trattasi deve essere integrata con l’ipotesi
prevista dall’articolo 2466, Codice Civile, vale a dire l’esclusione del socio in caso di
mancata esecuzione dei conferimenti.
IL QUADRO NORMATIVO E LA GIURISPRUDENZA
Fra le novità introdotte dalla riforma del diritto societario vi è quella relativa alla possibilità
di escludere il socio di società a responsabilità limitata al ricorrere di specifiche ipotesi di
giusta causa (articolo 2473-bis, Codice Civile); la precedente formulazione disponeva –
si ricorda – quale unica possibilità di esclusione, quella prevista dall’articolo 2466, Codice
Civile, vale a dire il mancato conferimento.
In pratica il legislatore, per “attualizzare” la disciplina delle società a responsabilità
limitata, ha mutuato l’istituto dell’esclusione del socio, proprio delle società di persone
(articolo 2886), riproponendolo senza però indicare (nemmeno con formule generiche) le
fattispecie legali di giusta causa che sono, per contro, interamente rimesse all’autonomia
statutaria.
Nasce da questa formulazione la necessità di indicare espressamente tutte le fattispecie
che determinano – potenzialmente – l’esclusione del socio.
Il legislatore ha imposto tale puntuale indicazione per consentire al socio, già al momento
della sua entrata nella compagine sociale, di conoscere le situazioni che, se verificate,
potrebbero comportarne l’esclusione.
Sul tema sono di supporto alcune pronunce giurisprudenziali che, di fatto, inibiscono
l’utilizzo di formule generiche di esclusione per inquadrare una giusta causa.
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Di seguito una breve, ma significativa, sintesi:
SENTENZA CONTENUTO
Tribunale di Milano13.06.2016
Non sono riconducibili alla nozione di “giusta causa”,richiamata dall’articolo 2473-bis, Codice Civile, le clausole delloStatuto che non prevedano espressamente che la condotta delsocio dante luogo all’esclusione debba essere posta in attosuccessivamente all’introduzione delle clausole medesime, nonessendo legittime esclusioni fondate su comportamenti già inessere e come tali di per sé non configurabili come impeditividella prosecuzione del rapporto iniziato nella loro vigenza
Tribunale di Milanon. 12815
del 13.11.2015
È illegittima, quale causa di esclusione del socio, la meraipotesi dello svolgimento di un'attività in concorrenza, in quantosi riconnette non a nuovi comportamenti tenuti dal socio, ma adiniziative della società ipotizzabili a seguito del deliberatoallargamento dell'oggetto sociale. “… deve escludersi lalegittimità della pretesa di sanzionare con l’esclusione il meroesercizio di diritti fondamentali del socio, quale quello di agirein giudizio per l’accertamento della rituale individuazione deisoggetti effettivamente legittimati all’esercizio del diritto di voto(ad esempio, per denunciata violazione della clausola diprelazione). La totale inconsistenza delle difese di una parte (lasocietà) all’interno di una controversia, in cui in realtà la societàstessa non interviene affatto a tutela di un interesse proprioovvero riferibile alla collettività dei soci, ma al contrario sipresta a coprire condotte palesemente illegittime ed anzipropriamente ritorsive assunte da alcuni soci nei confronti dialtri, giustifica pienamente una condanna d’ufficio della partesoccombente per lite temeraria”
Tribunale Trento04.04.2013
È illegittima, senza il requisito di specificità, la clausolastatutaria che prevede l’esclusione del socio di Srl in ragione dicomportamenti che compromettono il corretto funzionamentodella società. È invece legittima “in quanto connotata dainecessari requisiti di specificità e giusta causa, la clausolastatutaria di Srl che prevede l’esclusione del socio incorrelazione con lo svolgimento di un’attività concorrenterispetto a quella sociale senza il consenso degli altri soci”
Tribunale Milano31.01.2006(contraria)
È legittima l’ipotesi di esclusione relativa al “socio che con lasua condotta renda impossibile il funzionamentodell'assemblea”. Tale condotta, ancorché non specificata, è inrealtà individuata con riferimento al risultato, che è quello noncerto indeterminato, di rendere “impossibile” il funzionamentodell'assemblea, e dunque impossibile l'assunzione delledeliberazioni
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Al pari sono illegittime le cause di esclusione del socio che, sebbene espresse,
contemplino l’allontanamento in caso di azioni che arrechino danno ai beni della società,
ovvero di gravi inadempimenti rispetto gli obblighi assunti nei confronti della società.
La ragione dell’assunto è che queste ipotesi sono ritenute eccessivamente generiche e
del tutto soggettive e, in particolar maniera, discrezionalmente individuabili da parte della
società.
Sul tema si sono ripetutamente espressi i giudici del tribunale di Milano ritenendo nulla
per mancanza di specificità la clausola statutaria in virtù della quale il socio di Srl può
essere escluso qualora si renda gravemente inadempiente rispetto le obbligazioni che
derivano dalla legge e/o dallo Statuto (cfr. Sentenze del 07.11.2013 e 28.02.2014). Nel
dettaglio:
SENTENZA CONTENUTO
Tribunale Milano07.11.2013
È nulla, per mancanza della specificità richiesta dall’articolo 2473-bis Codice Civile, la clausola statutaria in base alla quale puòessere escluso il socio di Srl che si renda gravementeinadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dalloStatuto, secondo quanto disposto dall’articolo 2286, comma 1,Codice Civile, in tema di società di persone. Il mero travaso nelloStatuto della formula impiegata dal legislatore nella disciplina dellasocietà semplice, infatti, non assolve per definizione – facendoriferimento generico ad inadempienze, pur gravi, agli obblighicontrattuali del socio “escludendo” – al canone legale ditipizzazione, predeterminazione e specificità delle ipotesi di giustacausa di esclusione ex articolo 2473-bis, Codice Civile(analogamente, tra le altre, Tribunale Trento 04.04.2013)
Tribunale Milano28.02.2014
Il requisito di "specificità" indicato dall'articolo 2473-bis, CodiceCivile, richiede che la formulazione statutaria delle ipotesi di giustacausa di esclusione concretizzi una predeterminazione tipizzata difattispecie, non consentendo il richiamo a formule generali, qualiquelle utilizzate dall'articolo 2286, Codice Civile, nella disciplinadella esclusione da società di persone (gravi inadempimenti alleobbligazioni che derivano dalla legge e dallo Statuto)
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LA PRASSI NOTARILE
Con estremo pragmatismo lo Studio nazionale del Notariato del 18.06.2009, n. 212-
2008/I, ha fornito alcuni esempi di comportamenti / fatti che integrano cause legittime di
esclusione del socio:
• svolgimento di attività concorrente o la partecipazione in società concorrente;
• interdizione, inabilitazione e riconoscimento dell'amministrazione di sostegno;
• fallimento;
• abuso del diritto di informazione e di consultazione dei libri e dei documenti sociali
con modalità non conformi al principio di correttezza e buona fede;
• gravi irregolarità da parte del socio / amministratore;
• modifiche soggettive nell'Ente partecipante (ad esempio, cessioni di partecipazioni o
subentro di nuovi soci in seguito ad aumento del capitale sociale) non neutralizzabili
tramite clausole di prelazione o gradimento;
• perdita del requisito dell'imprenditorialità;
• inadempimento dell'obbligo di contribuzione in relazione ad una società / consorzio.
Nel medesimo intervento i Notai hanno anche precisato che la legittimità di una causa
statutaria di esclusione deve essere valutata in base a criteri oggettivi, a prescindere
dall’evenienza che il motivo sia connesso – o meno – ad uno specifico inadempimento.
In altre parole, ai fini della sua legittimità, la causa di esclusione non deve essere riferita
ad un singolo socio, bensì essere applicabile nei confronti di tutti i soci, ovvero di quei
soci che si trovino nella situazione prevista nella regola.
In particolare, il Comitato Triveneto dei Notai, ritiene illegittima – quale giusta causa – la
clausola di esclusione ex articolo 2473-bis, Codice Civile, in virtù della quale un socio
può essere estromesso dalla compagine sociale qualora questo sia a sua volta una
società e muti la propria compagine sociale senza ricevere, in via preventiva, il consenso
dei restanti soci della società partecipata; ciò a valere anche nel caso di operazioni di
scissione / fusione. Tale clausola può essere introdotta, in statuto, a maggioranza.
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LA MANCATA ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI
Come premesso, oltre alle ipotesi di esclusione per giusta causa finora commentate,
rimesse interamente all’autonomia statutaria, esiste un’ipotesi legale disciplinata
dall’articolo 2466 del Codice Civile.
In questo caso il legislatore ha previsto che la mancata esecuzione dei conferimenti
rappresenta motivo sufficiente per escludere il socio moroso.
Brevemente si ricorda che la norma civilistica prevede l’accollo, da parte del socio che
sottoscrive il capitale sociale, dell’impegno a liberare le quote sottoscritte.
In caso di inadempimento, gli amministratori dovranno provvedere ad esperire azione di
recupero nei suoi confronti seguendo la seguente procedura:
1) invio della diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni;
2) decorso inutilmente questo termine, provvedere alternativamente a:
a. promuovere l'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti;
b. vendere la quota del socio moroso agli altri soci, in proporzione alla
partecipazione da ciascuno posseduta, qualora ritengano inutile l’azione di cui
al precedente punto 1); in tal caso:
i. la vendita è effettuata a rischio e pericolo del socio moroso sulla base
del valore risultante dall'ultimo bilancio approvato;
ii. in mancanza di offerte di acquisto, la quota è venduta all'incanto, se
l'atto costitutivo lo consente;
iii. se la vendita non può avere luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori escludono il socio trattenendo le somme riscosse.
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È palese che, nonostante la cessione della partecipazione, il socio moroso continuerà ad
essere obbligato solidalmente con l’acquirente (altro socio o terzo compratore), per i tre
anni successivi alla data di iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese; per
contro per i versamenti ancora dovuti l’acquirente potrà essere chiamato ad adempiere
solo qualora la richiesta al socio moroso sia rimasta infruttuosa.
Sempre in tema di mancata esecuzione dei conferimenti è bene ricordare che la
disciplina ex articolo 2466 del Codice Civile trova applicazione solo con riferimento alle
società a responsabilità limitata “ordinarie”, vale a dire quelle costituite con un capitale
sociale di almeno euro 10.000, per le quali è prevista la possibilità di versare, in sede di
costituzione, il 25% del capitale sottoscritto, mentre la parte eccedente potrà essere
versata, sine die, in data successiva, ovvero a richiesta degli amministratori.
Ciò in ragione del fatto che negli altri casi (Srl unipersonale e Srl con capitale inferiore a
euro 10.000) il legislatore ha imposto il versamento dell’intero capitale sottoscritto in sede
di costituzione. Questa prescrizione, ovviamente, esclude la sussistenza di un eventuale
inadempimento da parte del socio.
Al pari risultano escluse dalla disciplina de quo, le fattispecie dei conferimenti diversi dal
denaro contante, vale a dire crediti, beni in natura ed opere e servizi (assistiti da garanzia
fideiussoria o polizza assicurativa).
D’altro canto è necessario considerare che l'ipotesi della mancata esecuzione dei
conferimenti, che rende il socio inadempiente, trova applicazione anche in momenti
successivi a quelli della costituzione. Nel caso ad esempio di aumento di capitale sociale
a pagamento, non interamente liberato, sarà, infatti, possibile attivare, come avallato da
autorevole dottrina, la procedura di recupero “forzoso” di cui si è detto in precedenza,
anche se solo con riferimento all'ammontare richiesto a titolo di aumento di capitale e
solo della parte sottoscritta non liberata, salvo diverse previsioni statutarie.
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LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE
Il legislatore non ha previsto una specifica disciplina relativa alle modalità con cui
esperire la procedura di esclusione. Tutto è quindi demandato allo Statuto societario nel
quale può essere previsto che l’azione sia di competenza esclusiva dei soci,
dell'assemblea, dell'organo amministrativo, dell’organo di controllo, ovvero di un organo
esterno alla società (ad esempio: un collegio di probiviri).
In mancanza di una specifica previsione al riguardo, si ritiene per prassi che l’autorità
rispetto alla delibera di esclusione del socio spetti esclusivamente agli altri soci.
Nel caso di una compagine costituita da due soci sarà opportuno prevedere nell'atto
costitutivo che l'esclusione venga richiesta al giudice o all'organo arbitrale (cfr. Studio
nazionale del Notariato del 18.06.2009, n. 212-2008/I).
Da considerare inoltre che, in assenza di diversa disposizione statutaria, la delibera di
estromissione del socio non esplica immediatamente i propri effetti, ma decorso il
termine concesso all'escluso per porre opposizione; è infatti facoltà di quest’ultimo
impugnare davanti al giudice (oppure in sede di arbitrato in presenza di una clausola
compromissoria) la decisione di esclusione di cui è destinatario.
D’altro canto, a parere dei Notai, il socio deve ritenersi incluso a giusto titolo nella
compagine sociale, fintanto che non vedrà rimborsata la sua partecipazione sociale,
sebbene nel frattempo sia inibito ad esercitare il proprio diritto di voto già dal momento
della decisione assunta (cfr. Studio 18.06.2009, n. 212-2008/I).
Si ricorda al riguardo che, in virtù del disposto ex articolo 2473, Codice Civile, il rimborso
della partecipazione al socio escluso non può mai avvenire per il tramite di riduzione di
capitale sociale. Di conseguenza, nell’ambito della procedura di esclusione, il rimborso
della quota dovrà essere obbligatoriamente effettuato, in via alternativa, mediante:
• acquisto della partecipazione dell'escluso da parte di uno o più soci,
proporzionalmente alla loro quota;
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• acquisto della partecipazione dell'escluso da parte di un terzo concordemente
individuato dai soci superstiti;
• qualora non sia possibile addivenire al rimborso della partecipazione attraverso un
trasferimento della stessa (per mancato interesse all'acquisto da parte dei soci o di
un terzo) si potranno destinare, a tal fine, le riserve disponibili della società.
Qualora nessuna delle ipotesi sopra menzione fosse attuabile, la società dovrà essere
posta in liquidazione.
Salvo diversa pattuizione statutaria, il rimborso al socio escluso deve avvenire nel
termine di sei mesi decorrenti dal giorno della comunicazione della decisione di
esclusione.
Per definire il congruo valore della partecipazione detenuta dal socio escluso gli
amministratori hanno l’obbligo di redigere un bilancio straordinario a valori correnti – non
contabili – in cui vengano computati, oltre alle operazioni in corso al momento
dell'esclusione, anche l'avviamento insieme con tutte le componenti del capitale
economico della società, ivi comprese quelle non iscrivibili nel bilancio d'esercizio.
Appaiono illegittimi criteri di valutazione diversi da quello appena evidenziato che
penalizzino il socio escluso; come confermato dai giudici di Milano infatti, è annullabile –
nel caso di specie analizzato – la delibera assembleare che introduce una clausola
statutaria in base alla quale la partecipazione venga valutata:
• in proporzione del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato;
• escluso l'avviamento;
• ridotta di un terzo.
Nel concreto quindi, a parere dei giudici milanesi (cfr. Tribunale Milano 24.05.2007), i
criteri di determinazione del valore della partecipazione possono essere modificabili dallo
Statuto solo a condizione che la previsione comporti un miglioramento degli interessi
patrimoniali del socio uscente.
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In caso di disaccordo fra socio escluso e società, la determinazione del valore è rimessa,
previa presentazione di apposita istanza delle parti, ad un consulente tecnico nominato
dal tribunale, il quale dovrà redigerà apposita relazione giurata (cfr. Tribunale Pavia
08.04.2011). Nell’ipotesi infine che detta relazione non venga redatta, ovvero sia
manifestamente inesatta, il socio escluso può promuovere un ordinario giudizio di
cognizione con cui domanda al tribunale di procedere alla valutazione (articolo 1349,
comma 1, Codice Civile).
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L’Approfondimento – 3
La rata di novembre degli acconti
di Gianfranco Costa
PREMESSA
Siamo ormai giunti anche quest’anno alla scadenza per il versamento della seconda rata
degli acconti delle imposte sui redditi per il 2016. Il legislatore, per la quadra del bilancio
statale che segue il criterio di cassa, si semplifica la vita anticipando il pagamento di
quanto potenzialmente potrà essere dovuto per il periodo d’imposta 2016.
Si parla di periodo d’imposta 2016, sapendo che si sta facendo riferimento a tutti quei
soggetti che si trovano ad avere l’esercizio coincidente con l’anno solare.
Diversamente, va ricordato, che la seconda rata degli acconti scade l’ultimo giorno
dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
Vengono definiti acconti d’imposta, ma, nella realtà, li potremo definire l’anticipazione di
un anno del versamento del saldo.
In questo intervento cercheremo di fare il punto delle modalità di calcolo e
dell’ammontare delle somme da versare.
Quest’anno una novità interessa l’IRAP. Infatti, le modifiche apportate dalla Legge di
Stabilità 2016 prevedono la deducibilità del costo del personale dipendente a tempo
indeterminato. Logica conseguenza è l’opportunità di operare il ricalcolo dell’imposta.
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ACCONTI D’IMPOSTA
Come previsto dalla norma, ogni contribuente è tenuto a versare anticipatamente un
acconto riguardante il periodo d’imposta dell’anno in corso.
Per il calcolo delle quote da versare è necessario verificare le percentuali di acconto
stabilite dalle norme e la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
Come regola generale vengono utilizzati i dati contenuti nella dichiarazione dell’anno
precedente in quanto, trattandosi di un acconto per l’anno in corso e quindi di un periodo
non ancora concluso, non si è a conoscenza del reddito che il contribuente dichiarerà.
Viene, però, lasciata la libertà allo stesso di ricalcolare gli acconti in funzione di minori
previsioni reddituali.
TERMINI DI VERSAMENTO PER GLI ACCONTI DI NOVEMBRE DOVUTI PER IL 2016
Il termine per il versamento della seconda rata (o unica per coloro che abbiano optato di
farne una sola) degli acconti IRPEF, IRES e IRAP riguardanti il periodo d’imposta 2016,
è individuato con la fine dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo
d’imposta precedente. Per i soggetti con esercizio solare, il termine ultimo per adempiere
regolarmente è il 30 novembre 2016.
La scadenza di novembre tocca tutti i soggetti, persone fisiche, società di persone,
società di capitali ed Enti.
Dove i soggetti IRPEF vedono la scadenza fissa nel 30 novembre i soggetti IRES
possono avere scadenze variabili a seconda della scadenza dell’esercizio sociale.
Potremo, quindi, affermare che per loro è più corretto parlare di versamento della rata
dell’acconto entro l’undicesimo mese dell’esercizio o periodo di gestione.
Gli esercizi sociali che hanno una durata maggiore o inferiore ai 12 mesi, devono essere
considerati come unico periodo d’imposta ai fini della determinazione degli acconti.
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MISURE DEGLI ACCONTI D’IMPOSTA
La misura degli acconti per il 2016 è riepilogata nella sottostante tabella.
TIPO D’IMPOSTA PERCENTUALI
IRPEF 100%
IRES 100%
IRAP (persone fisiche e società di persone) 100%
IRAP (soggetti IRES) 100%
ACCONTO IRPEF
L’acconto deve essere versato entro i termini previsti, in due momenti diversi o in un solo
momento, in base all’importo da versare. In particolare, gli acconti relativi all’IRPEF
devono essere versati in due rate di cui:
• la prima, pari al 40% dell’acconto complessivo, deve già essere stata pagata entro i
tempi predisposti per il versamento del saldo della dichiarazione presentata per il
precedente esercizio;
• la seconda, è pari al restante 60% del complessivo acconto dovuto.
L’acconto IRPEF, da corrispondere per l’anno 2016, è da calcolare prendendo a
riferimento il rigo RN61 del modello UNICO 2016 PF e in particolare si deve tener conto
che:
• non è dovuto acconto, se tale rigo è inferiore o uguale a euro 51,00;
• se l’importo di RN61 è compreso tra euro 52,00 e euro 257,00, l’acconto va versato
in soluzione unica entro il 30 novembre;
• se l’importo è maggiore di euro 258,00, si deve versare l’acconto in due rate, la prima
assieme al saldo del periodo precedente e la seconda entro il 30.11.2016.
L’ammontare totale dell’acconto IRPEF 2016 è pari al 100% dell’importo presente nel
rigo RN34 “Differenza” del modello UNICO 2016 PF.
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Schematizzando:
RIGO RN34 “DIFFERENZA” ACCONTO IRPEF 2015
Non superiore a euro 51,00 Non dovuto
Superiore a euro 51,00 manon a euro 257,00
Versamento in un’unica soluzione entro il 30.11.2016
Superiore a euro 258,00
Versamento in due rate:
• la prima pari al 40% del rigo RN34:
il 16.06.2016 ovvero 16.07.2016 con lamaggiorazione dello 0,40% (per i soggettiesclusi dalla proroga);
il 06.07.2016 ovvero 20.08.2016 con lamaggiorazione dello 0,40% (per i soggetti chehanno fruito della proroga);
• la seconda pari al 60% del rigo RN34 entro il30.11.2016
Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27/E/2013 aveva precisato
che il mancato pagamento della maggiorazione dello 0,40% non comporta l’applicazione
della sanzione del 30% sull’intero importo versato, ma che è dovuto esclusivamente lo
0,40% (in precedenza omesso) maggiorato della sanzione del 30% calcolata sullo stesso
0,40%. Cioè si sana il mancato calcolo della maggiorazione, applicando la sanzione su
tale importo omesso.
Versamento dell’acconto in base al metodo storico
L’acconto IRPEF dovuto va calcolato prendendo l’ammontare del debito fiscale del 2015,
al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite, moltiplicato per la percentuale
prevista per gli acconti di tale imposta.
Le percentuali sono state descritte nella tabella relativa agli acconti del 2016.
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ACCONTO PER CEDOLARE SECCA
In base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, Decreto Legislativo del 03.2011, n.
23, la percentuale dell’acconto della cedolare secca è pari al 95%. La percentuale si
applica all’imposta dovuta per l’anno precedente, in questo caso del 2015, indicata nel
modello UNICO 2016 (rigo RB 11 – colonna 3).
Le regole per i versamenti minimi e dello spalmo su due rate prendono a riferimento gli
importi previsti per l’IRPEF. Si riporta, comunque, una tabella riepilogativa:
ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016
ACCONTO RATE SCADENZA
95% dell’impostadovuta l’anno
precedente (rigoRB11, colonna 3)
Minore o pari aeuro 257,00
Unica rata 30.11.2016
Superiore o pari aeuro 258,00
1a rata (40% del95% = 38%)
• entro il 16.06.2016 o16.07.2016 (con lo0,40%)
• entro il 06.07.2016 o il20.08.2016 (con lo 0,4%)
2a rata (60% del95% = 57%)
30.11.2016
ACCONTO IRES
Utilizzando il metodo storico, l’ammontare dell’acconto IRES 2016 è pari al 100% (come
già indicato nella tabella precedente) dell’importo “IRES dovuto o differenza a favore del
contribuente” esposto nei righi:
• RN17 del modello UNICO 2016 SC;
• RN28 del modello UNICO 2016 ENC.
L’ammontare totale dell’acconto IRPEF 2016 è pari al 100% e, a seconda dell’importo
indicato nel rigo citato, il versamento dell’acconto potrebbe:
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• non essere dovuto;
• effettuarsi in un'unica soluzione;
• essere versato in due rate.
Schematizzando:
RIGO RN17RIGO RN28
ACCONTO IRES 2016
Fino a euro 20,00 Non dovuto
Da euro 21,00 a euro 253,00Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2016 sel’esercizio coincide con l’anno solare (entro l’ultimogiorno dell’11° mese dell’esercizio negli altri casi)
Da euro 254,00
Versamento in due rate:
• pari al 40% entro il 16.06.2016 o 16.07.2016 (con lo0,40%) se l’esercizio coincide con l’anno solare e ilbilancio è approvato nei termini ordinari;
• pari al 40% entro il 06.07.2016 o 20.08.2016 (con lo0,40%) se l’esercizio coincide con l’anno solare e ilbilancio è approvato nei termini ordinari e se perl’attività svolta sono stati approvati gli Studi diSettore;
• pari al 60% entro il 30.11.2016 se l’eserciziocoincide con l’anno solare e il bilancio è approvatonei termini ordinari
SOGGETTI OBBLIGATI AL RICALCOLO DEGLI ACCONTI
Nel caso in cui si sia compilato il rigo RN61 per il ricalcolo degli acconti allora gli importi
sono quelli esposti in RN62, prima casella per il primo acconto e seconda casella per il
secondo acconto.
Le fattispecie per le quali si rende necessario tale ricarico riguardano le seguenti
situazioni:
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• in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e
navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM). L’acconto
IRPEF per l’anno 2016 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi
(articolo 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012);
• in presenza di redditi dei terreni, l’acconto IRPEF per l’anno 2016 deve essere
calcolato senza tener conto dell’ulteriore rivalutazione del 10% sui redditi dei terreni
dei coltivatori diretti e IAP applicata per l’anno 2015;
• in presenza di redditi dei fabbricati, l’acconto IRPEF per l’anno 2016 deve essere
calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all’agevolazione per
sospensione della procedura esecutiva di sfratto, per usufruire dei quali è prevista
l’indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righi dei fabbricati;
• in presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’articolo 34,
comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburante);
• per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15
ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione
delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di
acquisizione è maggiorato del 40%. L’acconto 2016 va calcolato senza tener conto
delle disposizioni dei commi 91 e 92 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (comma
94).
ACCONTO ADDIZIONALI IRPEF
In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF, si rammenta che:
• addizionale regionale: non sono dovuti acconti;
• addizionale comunale: l’acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF e quindi
l’acconto 2016 doveva essere versato entro lo scorso 16.06.2016 / 16.07.2016 (+
0,40%) – 06.07.2016 / 20.08.20156 (+ 0,40%), ferma restando la possibilità di
rateizzare quanto dovuto.
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ACCONTO IRAP
L’ammontare dell’acconto IRAP 2016 segue le medesime regole che il soggetto deve
applicare per le imposte sul reddito (IRPEF o IRES). Per il calcolo si farà riferimento
all’importo riportato in “Totale imposta” esposto nel rigo IR21 del modello IRAP 2016. Il
versamento andrà fatto con le regole che vedremo, considerandolo nelle seguenti
misure:
• per i soggetti IRPEF: per il 100% di quanto esposto nel rigo IR21;
• per i soggetti IRES: per il 100% di quanto esposto nel rigo IR21.
Anche l’acconto IRAP può essere dovuto in un unico versamento o in due rate annue in
base all’ammontare dell’importo dovuto. Le regole da applicare sono le stesse sopra
esposte con riferimento all’acconto IRPEF se il soggetto interessato è gravato da
imposta sulle persone fisiche, o all’acconto IRES se il soggetto in questione è gravato
dall’imposta sulle società di capitali.
L’acconto IRAP non è dovuto se l’importo evidenziato a rigo IR21 “Totale imposta” del
modello IRAP 2016 è:
• non superiore a euro 51,65 per le persone fisiche;
• non superiore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES).
Per il comparto agricolo si ricorda che vi è un regime di esonero dall’IRAP per i soggetti
che, applicando le disposizioni dell’articolo 34 del D.P.R. n. 633/72, hanno conseguito un
volume d’affari non superiore ad euro 7.000. Al contrario, sono interessati da
assoggettamento ad IRAP gli agricoltori che, avendo superato nel 2015 il limite di 1/3
delle cessioni di beni diversi da quelli elencati nella tabella allegata “A/1”, non possono
fruire di tale regime di esonero.
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In sintesi l’acconto:
• non è dovuto da parte dei produttori agricoli in regime di esonero per il 2016 (ex
articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72) che non hanno superato in tale anno il limite
di euro 7.000 di volume d’affari;
• interessa coloro che, avendo superato nel corso del 2015 il limite di 1/3 delle cessioni
di beni diversi da quelli della tabella “A/1”, non possono usufruire del regime di
esonero dal 2016.
IL METODO PREVISIONALE
Il metodo alternativo a quello storico è il previsionale. In base a tale modalità l’acconto
dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito o del valore della produzione ai
fini IRAP che si presume di conseguire nel 2016. In particolare, se il contribuente
prevede di conseguire un reddito / valore della produzione inferiore rispetto a quello
realizzato nel 2015, è possibile:
• versare un acconto inferiore a quello risultante con il metodo storico;
• non effettuare alcun versamento.
È proprio questo il metodo che viene prescelto in un momento di crisi come questo, in cui
si prevede che il reddito sia inferiore a quello del periodo precedente. Metodo che
comunque non è privo di rischi. Infatti, se la previsione risultasse errata e,
conseguentemente il contribuente avesse versato un’imposta minore di quella dovuta,
l’Ufficio addebiterà una sanzione per insufficiente versamento pari al 30% della minore
imposta versata.
Al contribuente resta comunque la possibilità di “sistemare” il minor versamento
utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
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ESONERATI DAGLI ACCONTI
In alcuni casi i contribuenti non sono tenuti a effettuare il versamento degli acconti. In
sintesi vediamo di ricordare quelle che sono tali ipotesi:
1. soggetti che nel 2015 hanno cessato ogni attività e non possiedono altri redditi
imponibili dai quali possa scaturire un’imposta sui redditi;
2. soggetti che nel 2015 non possedevano redditi ed hanno iniziato un’attività
d’impresa o di lavoro autonomo nel corso del 2016;
3. coloro che nel 2016 (per i redditi 2015) non hanno presentato la dichiarazione dei
redditi in quanto esonerati;
4. gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso fra il 01.01.2016 ed il
30.11.2016, in quanto l’obbligo di versamento degli acconti non si trasferisce sugli
eredi (C.M. n. 96 del 1997).
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Entro il prossimo 30.11.2016 si dovrà effettuare il pagamento della seconda o unica rata
dell’acconto 2015. Diversamente da quanto previsto per il versamento del primo acconto,
il secondo acconto non può essere rateizzato, ma, al contrario, andrà versato in
soluzione unica. Il pagamento sarà eseguito con modalità telematiche da tutti i soggetti
possessori di partita IVA utilizzando il modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
IMPORTO DA VERSARE CODICE TRIBUTO PERIODO DI RIFERIMENTO
Acconto IRPEF 4034 2016
Acconto IRES 2002 2016
Acconto IRAP 3813 2016
Acconto imposta sostitutiva minimi 1799 2016
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Per il versamento dell’IRAP, in sede di compilazione del modello F24, va indicato, come
di consueto, anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del
tributo.
Nel caso in cui l’attività sia svolta in più Regioni / Provincie autonome, il versamento va
effettuato indicando il codice della Regione / Provincia autonoma per la quale risulta
l’imposta netta più elevata nel quadro IR. Sarà onere dell’Amministrazione Finanziaria
effettuare la corretta ripartizione fra le Regioni / Provincie autonome ed operare i
conseguenti conguagli.
Compensazione
Come noto, per il versamento dell’acconto 2016, il contribuente può utilizzare la
compensazione verticale od orizzontale:
• compensazione verticale: si attua utilizzando imposte / contributi della stessa natura
e nei confronti dello stesso Ente impositore (esempio: credito IRPEF / IRES 2015
con acconto IRPEF / IRES 2016), senza la necessità di utilizzare il modello F24;
• compensazione orizzontale: si attua utilizzando imposte / contributi di natura diversa
e/o nei confronti di diversi Enti impositori (esempio: credito IVA 2015 con acconto
IRAP 2016). Deve essere compilato il modello F24.
Si ricorda, per quanto riguarda il credito IVA, della necessità, utilizzando importi superiori
a euro 15.000 di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione IVA.
Dovrà essere poi osservata la nuova disposizione che stabilisce anche per i non titolari di
partita IVA (privati) di effettuare il pagamento secondo le seguenti regole:
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RISULTANZA DEL MODELLO F24 CONTRIBUENTEMODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
F24 con saldo a zero• Titolare di partita IVA• Privato
Entratel – Fisconline
F24 a debito concompensazione
• Titolare di partita IVA• Privato
• Entratel – Fisconline• Remote-home
banking
F24 a debito senzacompensazione
Titolare di partita IVA
F24 a debito senzacompensazione con saldomaggiore a euro 1.000
Privato
F24 a debito senzacompensazione con saldo NONsuperiore a euro 1.000
Privato • Entratel – Fisconline• Remote-home
banking• CartaceaF24 precompilato dall’Ente
senza compensazioniPrivato
Importo massimo compensabile
Anche per quest’anno il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è fissato a euro
700.000 per periodo d’imposta (senza considerare la compensazione verticale) e tale
limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali (Comunicato Agenzia
Entrate 20.07.2004).
L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione
nell’anno successivo.
Tale limite è elevato a euro 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d’affari
dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti
di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge.
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
Come noto, il mancato o insufficiente versamento degli acconti può essere sanato
aderendo all’istituto del ravvedimento operoso. A seguito delle manovre estive, e in
particolare delle previsioni dell’articolo 23, comma 31 del D.L. n. 98/2011, le fattispecie di
sanatoria spontanea si possono così riassumere:
• “ravvedimento brevissimo”: 0,1% per ogni giorno di ritardo nel pagamento fino al 14°
giorno successivo alla scadenza se il versamento delle sanzioni è contestuale al
versamento delle imposte;
• “sanzione ridotta per piccoli ritardi”: 1,5% per ogni giorno di ritardo nel pagamento
fino al 14° giorno successivo alla scadenza e fino al 30° giorno seguente la
scadenza;
• “ravvedimento breve”: 1,67% (1/10 di metà del 30%) se il pagamento è eseguito
entro 90 giorni dalla scadenza;
• “ravvedimento lungo”: 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale si è compiuta
la violazione (nel nostro caso entro il 30.9.2017);
• “ravvedimento ultrannuale”: 4,44% (1/7 del 30%) se il pagamento è eseguito entro il
termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo a
quello nel quale vi è stata la violazione (in sostanza entro il 30.09.2019);
• “ravvedimento senza limiti”: 5% (1/6 del 30%) se il versamento avviene dopo le date
sopra indicate.
Contestualmente, saranno versati gli interessi, calcolati a giorni nella misura dell’0,2%, e
indicati separatamente nel modello F24 con gli specifici codici tributo.
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Le prossime scadenze
10 novembre 2016 MODELLO 730/2016 INTEGRATIVO
I professionisti abilitati inviano i modelli 730/2016 integrativi.
Trasmissione telematica
I professionisti abilitati comunicano ai sostituti d’imposta il
risultato finale della liquidazione delle imposte scaturente dal
modello 730/2016 integrativo (modello 730-4 integrativo) e
consegnano ai clienti copia del modello 730/2016 integrativo
15 novembre 2016 FATTURAZIONE DIFFERITA – IVA
Emissione delle fatture differite riguardanti beni spediti o
consegnati nel mese precedente
REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI
Registrazione delle operazioni per le quali sono stati rilasciati
lo scontrino o la ricevuta fiscale nel mese precedente
REGISTRAZIONI CONTABILI ASD
Registrazione dei corrispettivi e dei proventi derivanti
dall’esercizio dell’attività commerciale del mese precedente
da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
16 novembre 2016 VERSAMENTO IVA
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese
precedente o del terzo trimestre luglio – settembre 2016.
Versamento telematico
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16 novembre 2016 RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU
PROVVIGIONI
Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il
mese precedente. Versamento telematico
VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPS
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Versamento telematico
VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS
Versamento dei contributi da parte dei committenti titolari di
partita IVA. Versamento telematico
VERSAMENTO CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – INPS
Versamento dei contributi da parte dei lavoratori iscritti alla
Gestione INPS artigiani e commercianti (minimale).
Versamento telematico per i titolari di partita IVA
MODELLO UNICO 2016 – RATEIZZAZIONE
I contribuenti titolari di partita IVA che rateizzano le imposte e
i contributi scaturenti dal modello UNICO 2016 versano la
rata maggiorata di interessi