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25/5/2018 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HZYSN3MVPRHQ2SFD6PHGYBGAIA& Pubblicato il 25/05/2018 N. 00509/2018 REG.PROV.COLL. N. 01011/2016 REG.RIC. N. 01123/2016 REG.RIC. N. 01159/2016 REG.RIC. N. 01177/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da ITALIA NOSTRA ONLUS, COORDINAMENTO COMITATI AMBIENTALISTI LOMBARDIA, ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI PER L'AMBIENTE (AIMPA) SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA, BELTRAMI NERIO, TENEDINI SOFIA, ROSSI MARIA, COVERI ANDREA, TAROZZI ANNA, SALA MARCO, SPAGGIARI CLAUDIO, SARZI ALESSANDRO, BOURNE MARY HARRIS, RABITTI PIO MARCELLO, SPAGNOLO PIERA, CARNEVALE MONICA, FERRARINI ANDREA, FERRI CARLA, PEASSO RICCARDO, CAVALCA SILVIA, FERRARINI GIORGIO, FERRARINI MAURO, APORTI NICOLETTA, CILIEGI SERGIO, BIGNOTTI CARLA, BRANZANTI ANNA MARIA, ZANELLA NICOLA, PINFARI CHIARA, BELLELLI FRANCO, BERTOLOTTI ROSSANA, MONTI MONICA, TAFLA HUSSEIN, MORESCHI MANUELA, PERONDINI FRANCO, CANGEMI LAURA, MAMBRINI RAFFAELLA, FORTUNATI GIOVANNI, MAZZALI ALESSANDRO, GALLI SIRO, PATUZZO RUGGERO, TELLINI SILVIA, SPAGNA ELENA, BONIOTTI MICHELE, VIARDI SILVIA,

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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HZYSN3MVPRHQ2SFD6PHGYBGAIA&

Pubblicato il 25/05/2018N. 00509/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01011/2016 REG.RIC.N. 01123/2016 REG.RIC.N. 01159/2016 REG.RIC.N. 01177/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2016, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

ITALIA NOSTRA ONLUS, COORDINAMENTO COMITATI

AMBIENTALISTI LOMBARDIA, ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI PER

L'AMBIENTE (AIMPA) SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA,

BELTRAMI NERIO, TENEDINI SOFIA, ROSSI MARIA, COVERI ANDREA,

TAROZZI ANNA, SALA MARCO, SPAGGIARI CLAUDIO, SARZI

ALESSANDRO, BOURNE MARY HARRIS, RABITTI PIO MARCELLO,

SPAGNOLO PIERA, CARNEVALE MONICA, FERRARINI ANDREA, FERRI

CARLA, PEASSO RICCARDO, CAVALCA SILVIA, FERRARINI GIORGIO,

FERRARINI MAURO, APORTI NICOLETTA, CILIEGI SERGIO, BIGNOTTI

CARLA, BRANZANTI ANNA MARIA, ZANELLA NICOLA, PINFARI

CHIARA, BELLELLI FRANCO, BERTOLOTTI ROSSANA, MONTI MONICA,

TAFLA HUSSEIN, MORESCHI MANUELA, PERONDINI FRANCO,

CANGEMI LAURA, MAMBRINI RAFFAELLA, FORTUNATI GIOVANNI,

MAZZALI ALESSANDRO, GALLI SIRO, PATUZZO RUGGERO, TELLINI

SILVIA, SPAGNA ELENA, BONIOTTI MICHELE, VIARDI SILVIA,

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MERIZZI SARA, PLOIA GIGLIOLA, CALDATO TANIA, HAYES FLAVIA

VICTORIA, BOTTOGLIA PAOLA, LUCCHINI MASSIMO, LOLLO

ISADORA, POLDI ROSSELLA, RICCÒ ROSSELLA, NEGRINI VITTORIA,

RABITTI GIOVANNI, RABITTI CHIARA, ZOCCARATO MARIA GRAZIA,

CONSOLINI MAURIZIO, MARGONARI ALESSANDRA, BELLUSSI

ANGELO, APORTI CARLA, APORTI GLORIA, APORTI GIULIA, CILIEGI

ANDREA, SANGUANINI DAVIDE, PAGANINI KATIA, LEGITTIMO LUCA,

VILLA CRISTINA, STAFFOLI MARCO, MARTELLI MONICA, OTTOLINI

HELEANNA, SPADINI PAOLA, TONELLI CLAUDIO, PRANDI KATIA,

PODDA DANIELA, GIORDANI PAOLA, SARTORELLI FRANCESCO,

ARTIOLI MATTEO, PEZZINI FRANCO, FERRARI ANDREA,

LANCEROTTO CATERINA, PENITENTI PATRIZIA, DELVÒ ANGELA,

SISSA FRANCO, BABONI RAFFAELLA, ZANICHELLI MARIA ANGELA,

RODELLA GIOVANNI, MORTARI RENATA, NEGRINI MARIA CHIARA,

VENCO CHIARA, SCAINI INGRID, RICCÒ FRANCESCO, NEGRINI

ANDREA, PASINI CRISTIANA, SORAGNA GIANLUCA, BASSI MARIA

CHIARA, BARBONE MICHELE, IARRAPINO DONATELLA, TERRANOVA

FRANCO, ZORZELLA ERINA, STANCARI ENRICA, TENEDINI

GIUSEPPE, GALLI LUCIA, GALLI TERESA, PERUZOTTI GIANNA PAOLA,

BISSONI DARIO, CAPUZZO ROBERTO, PAGOT ELENA, SCHIAVETTI

SILVIA, SPROCCATI CARLO ALBERTO, BACCHI ARIANNA, AMIDANI

DEBORAH, BOZZOLI ENZO, BONARDI LIVIANA, BACCHI FULVIO,

CICCOTOSTO GIULIANO, CAVICCHINI GIANNINO, CABRINI VIVIANA,

CASAROTTI ROBERTA, DEPETRI GIULIO, DONDI ERIKA, FIORDALISO

VINCENZO, MANDAGLIO CINZIA, MANZOLI CORRADO, MAZZOLA

ORNELLA, MORELLI MOIRA, PANELLA ROSANNA, ROSSATO ELISA,

SLAVICH PATRIZIA, TORRESANI RACHELE, VENERI VIRNA, ZANAZZI

LUCIA, ZAGNONI ANGELO, BONESI PATRIZIA, BONARDI MARIA

GRAZIA, BELLODI FABRIZIO, CANTONI ALBERTO, CONVERSO

DAVIDE, FIORINI MATTEO, GRASSI GIUSEPPE, LINZALONE FILIPPO,

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LUI TONINO, MORICCA TIZIANA, PEGORARO RENATA, POLI LAURA,

POMATI IGOR, ROSSI LIVIA, RIGA CINZIA, RAGAZZI LORENZO,

SCREMIN GIOVANNI, SIVERO MARCO, SAMPAOLESI MARCELLA,

SCREMIN ANNA MARIA, SAMPAOLESI ALBERTO, BOZZOLI SIMONE,

ACCORSI SARA, AFRETTI TIZIANO, BOSI MARCOANTONIO, CALEFFI

LUCIANA, CANTA GIUSEPPINA, DE AGOSTINI LARA, DI GIROLAMO

SALVATORE, FAVERI LORENZA, GENNATIEMPO MONICA, ORIENTE

OMAR, TERRANOVA MANOLO, VINCENZI NICOLA, ZANINI

SAMANTHA, SPERONI ROSANNA, SOGLIANI DAVIDE, CAVALETTI

FABIO, ARALDI DAMIANO, SPAZZINI SONIA, NEGRI NADIA, TOSI

ELISA, ROFUGHI MARIELLA, TRULLA PAOLO, LIGABUE ALBERTO,

ALBERINI ANNA MARIA, TESI STEFANIA, MARASTONI ALBERTO,

MARASTONI NADIA, MISTRORIGO LUCA, PERNICIARO LIA,

MICHIELOTTO ADRIANA, PEDRONI EMANUELA, CAPRARI ALBERTO,

CADIOLI FRANCESCA, CADIOLI CECILIA, TURCHI CARLO ALBERTO,

DE BIASI DIEGO, BOMBANA ELENA, STAFFOLI MATTEO, ZAGO

CLAUDIA, BALLARINI AMBRA, LANCEROTTO CLAUDIO, DE TOGNI

ANNA MARIA, CIMAROSTI ELIO, PERONDINI ALESSANDRA,

TURRICCIA ELENA, TURRINI SARA, PERONDI PAOLA ANTONELLA, DI

NATALE GIUSEPPE, BIGNAMI ALESSANDRO, MURGIA ANNALISA, LUI

SIMONE, STAFFOLI CLAUDIO, NOVELLINI ISABELLA, VISENTINI

ARIANNA, NOVELLINI CHIARA, LASAGNA ROMOLO, BRIZZI LUCIA,

TRIVELLINI ROBERTA, CAPISANI BRUNA, ERMONDI ESTER,

SCHIAVETTI ISA, RIZZATO CHIARA, ZANARDELLI LAURA, MAROCCHI

MARIA BIBIANA, SIMEONI SIMONETTA, VOLPI MARCELLO, ZORDAN

ENRICO, CARTA SILVIO, CAPUCETTI ANNA, TRIBOLI GIOVANNI,

PASSILONGO CLAUDIO, MARTYNOWSKI ANDRZEJ MARIUSZ, DURKA

RENATA, BORGHI GIULIO, SCARDOVELLI MARCO, VICOVARO

TIZIANA, FACCHINI MAURIZIA, GRISANTI PAOLA, PAPOTTI ANNA

CLARA, ROSIGNOLI BRUNO, CERESONI GRETA, TOGNI GIAMPAOLO,

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PALETTA ALESSANDRA, RISI GIORGIO, MANTOVANI ELIO,

FERTONANI MANUELA, BARONI MARISA, POLATO CARLA, VERGNANI

GIANLUCA, NEGRI COSETTA, ZAMPOLLI ANDREA, FERTONANI

DANIELA, BELLODI CLAUDIA, DEBATTISTI CLAUDIA, BRAGLIA

PATRIZIA, BRAGLIA MARIA, BONATTI DAMIANO, PICCININI

FRANCESCO, TALAMONA MARIAROSA, MAZZOLA NICOLETTA,

ZAPPAROLI ANNALISA, CAVICCHIA DANIELE, CALEFFI ALBERTO,

MOSCONI SABRINA, CALEFFI ALESSIA, NEGRINI RAFFAELLA, PISTONI

GRAZIANA, DELFINI CLAUDIO, CAMBI MARIA, CANOVA DANIELA,

BONAZZI GIOVANNA, MARRELLA CATERINA, ZATACHETTO LORIS,

POLATO MORENA, GANZAROLLI KATIA, RAGAZZI ROSSELLA,

rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Fazzi e Giovanni Gasparini, con domicilio

digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso la segreteria

del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

PROVINCIA DI MANTOVA, rappresentata e difesa dagli avv. Eloisa Persegati

Ruggerini, Lucia Salemi e Francesco Noschese, con domicilio fisico eletto presso

quest’ultimo in Brescia, via Spalto San Marco 1, e domicilio digitale come da PEC

dei Registri di Giustizia; 

DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORITÀ PORTUALE, AMBIENTE,

SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE, DIRIGENTE DEL SETTORE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INQUINAMENTO E RIFIUTI-SIN-AIA, non costituitisi in giudizio; 

nei confronti

COMUNE DI MANTOVA, COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA,

COMUNE DI PORTO MANTOVANO, COMUNE DI BORGO VIRGILIO,

PARCO REGIONALE DEL MINCIO, ARPA DIPARTIMENTO DI

MANTOVA, non costituitisi in giudizio; 

CARTIERE VILLA LAGARINA SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto

Mascotto, Diego Signor, Vincenzo Pellegrini e Gianpaolo Sina, con domicilio fisico

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presso quest’ultimo in Brescia, via Diaz 9, e domicilio digitale come da PEC dei

Registri di Giustizia; 

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2016, proposto da 

COMUNE DI MANTOVA, COMUNE DI PORTO MANTOVANO, COMUNE

DI SAN GIORGIO DI MANTOVA, COMUNE DI BORGO VIRGILIO,

rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Gianolio, con domicilio fisico presso la

segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3, e domicilio digitale come da PEC dei

Registri di Giustizia; 

contro

PROVINCIA DI MANTOVA, rappresentata e difesa dagli avv. Eloisa Persegati

Ruggerini e Francesco Noschese, con domicilio fisico eletto presso quest’ultimo in

Brescia, via Spalto San Marco 1, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di

Giustizia;

CARTIERE VILLA LAGARINA SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto

Mascotto, Diego Signor, Vincenzo Pellegrini e Gianpaolo Sina, con domicilio fisico

presso quest’ultimo in Brescia, via Diaz 9, e domicilio digitale come da PEC dei

Registri di Giustizia; 

nei confronti

DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E

INNOVAZIONE, ARPA DIPARTIMENTO DI MANTOVA, non costituitisi in

giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2016, proposto da 

PARCO REGIONALE DEL MINCIO, rappresentato e difeso dall'avv. Luca

Palvarini, con domicilio fisico presso l’avv. Wladimiro Scalvini in Brescia, via Inganni

4, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; 

contro

PROVINCIA DI MANTOVA, rappresentata e difesa dagli avv. Eloisa Persegati

Ruggerini, Lucia Salemi e Francesco Noschese, con domicilio fisico eletto presso

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quest’ultimo in Brescia, via Spalto San Marco 1, e domicilio digitale come da PEC

dei Registri di Giustizia;

nei confronti

CARTIERE VILLA LAGARINA SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto

Mascotto, Diego Signor, Vincenzo Pellegrini e Gianpaolo Sina, con domicilio fisico

presso quest’ultimo in Brescia, via Diaz 9, e domicilio digitale come da PEC dei

Registri di Giustizia;

COMUNE DI MANTOVA, COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA,

COMUNE DI BORGO VIRGILIO, COMUNE DI PORTO MANTOVANO,

ARPA DIPARTIMENTO DI MANTOVA, non costituitisi in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2016, proposto da 

MICHELE ANNALORO, MASSIMO ZERA, GIOVANNI TOSI, GLORIA

EMILIA TROMBINI, MARIO LUIGI BOMPIERI, FIORENZO BAMBINO,

CATERINA BADALUCCO, PIER LUIGI BASCHIERI, ADRIANA BENFATTI,

AUSILIA ELIA, GIULIANO LONGFILS, ROSOLINO PORRETTA,

GIOVANNA SEQUINO, RITA MARIA SPASARI, rappresentati e difesi dagli avv.

Paola Brambilla e Tommaso Tonelli, con domicilio fisico presso la segreteria del

TAR in Brescia, via Zima 3, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di

Giustizia; 

contro

PROVINCIA DI MANTOVA, rappresentata e difesa dagli avv. Eloisa Persegati

Ruggerini, Lucia Salemi e Francesco Noschese, con domicilio fisico eletto presso

quest’ultimo in Brescia, via Spalto San Marco 1, e domicilio digitale come da PEC

dei Registri di Giustizia; 

nei confronti

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CARTIERE VILLA LAGARINA SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto

Mascotto, Diego Signor, Vincenzo Pellegrini e Gianpaolo Sina, con domicilio fisico

presso quest’ultimo in Brescia, via Diaz 9, e domicilio digitale come da PEC dei

Registri di Giustizia; 

COMUNE DI MANTOVA, PARCO REGIONALE DEL MINCIO, non

costituitisi in giudizio; 

per l'annullamento

(A) quanto al ricorso n. 1011 del 2016:

(i) nel ricorso introduttivo:

- del provvedimento del dirigente del Settore Autorità Portuale, Ambiente, Sistemi

Informativi e Innovazione n. PD/1149 del 30 giugno 2016, con il quale sono stati

approvati gli atti della conferenza di servizi svoltasi in data 25 febbraio 2016, 25

marzo 2016, 7 giugno 2016 e 22 giugno 2016, conclusasi in senso favorevole alla

richiesta di Cartiere Villa Lagarina spa avente ad oggetto il riesame e la contestuale

voltura ex art. 29-octies comma 3-a, nonché comma 4-d, del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152

dell’AIA rilasciata a Burgo Group spa con atto dirigenziale n. PD/944 del 23 giugno

2014, in relazione alla sede operativa situata nel Comune di Mantova, in viale Poggio

Reale 9, per l’esercizio delle attività IPPC dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs.

152/2006, e delle attività non IPPC tecnicamente connesse;

- del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e

Innovazione n. PD/1321 del 25 agosto 2016, con il quale è stata disposta la voltura

dell’AIA del 2014 a favore di Cartiere Villa Lagarina spa, per l’esercizio delle attività

IPPC dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs. 152/2006 (principale: 6.1-b, e

accessorie 1.1, 5.2-a, 5.4), e delle attività non IPPC tecnicamente connesse (messa in

riserva rifiuti in ingresso R13, recupero di materia R3, deposito preliminare di rifiuti

prodotti D15), alle condizioni e prescrizioni di cui all’allegato tecnico;

- del verbale della conferenza di servizi del 22 giugno 2016, contenente il parere

favorevole al rilascio dell’AIA, e di tutti gli atti confluiti nella procedura;

(ii) nei primi motivi aggiunti:

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- del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e

Innovazione n. PD/1602 del 13 ottobre 2016, con il quale è stata apportata una

correzione materiale all’AIA del 2016, per tenere conto del contributo inquinante

della fase post-combustione della centrale termoelettrica di cogenerazione;

- del provvedimento del dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Patrimonio

e Appalti n. PD/392 del 13 marzo 2017, con il quale è stato espresso parere

paesistico favorevole alla realizzazione della centrale termoelettrica di cogenerazione;

- del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e

Innovazione n. PD/494 del 16 marzo 2017, con il quale sono stati approvati gli atti

della conferenza di servizi svoltasi in data 16 novembre 2016 e 14 marzo 2017,

riguardante l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio della centrale

termoelettrica di cogenerazione;

- del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e

Innovazione n. PD/668 del 28 aprile 2017, con il quale è stata rilasciata

l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio della centrale termoelettrica di

cogenerazione, riferita a una potenza termica complessiva pari a 124,52 MWt e a una

potenza elettrica pari a 31,76 MWe;

- del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e

Innovazione n. PD/725 del 15 maggio 2017, con il quale è stata approvata una

modifica sostanziale all’AIA del 2016, finalizzata alla costruzione di un nuovo

fabbricato;

(iii) nei secondi motivi aggiunti:

- del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e

Innovazione n. PD/867 del 20 giugno 2017, con il quale sono stati approvati gli atti

della conferenza di servizi svoltasi in data 30 maggio 2017 e 19 giugno 2017

relativamente a una modifica sostanziale all’AIA del 2016 in adeguamento alle

valutazioni del verificatore;

- del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e

Innovazione n. PD/1051 del 9 agosto 2017, con il quale è stata approvata l’AIA del

2017;

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- dei verbali della conferenza di servizi, e degli allegati tecnici;

(B) quanto al ricorso n. 1123 del 2016:

- del provvedimento del dirigente del Settore Autorità Portuale, Ambiente, Sistemi

Informativi e Innovazione n. PD/1149 del 30 giugno 2016, con il quale sono stati

approvati gli atti della conferenza di servizi svoltasi in data 25 febbraio 2016, 25

marzo 2016, 7 giugno 2016 e 22 giugno 2016, conclusasi in senso favorevole alla

richiesta di Cartiere Villa Lagarina spa avente ad oggetto il riesame e la contestuale

voltura ex art. 29-octies comma 3-a, nonché comma 4-d, del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152

dell’AIA rilasciata a Burgo Group spa con atto dirigenziale n. PD/944 del 23 giugno

2014, in relazione alla sede operativa situata nel Comune di Mantova, in viale Poggio

Reale 9, per l’esercizio delle attività IPPC dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs.

152/2006, e delle attività non IPPC tecnicamente connesse;

- del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e

Innovazione n. PD/1321 del 25 agosto 2016, con il quale è stata disposta la voltura

dell’AIA del 2014 a favore di Cartiere Villa Lagarina spa, per l’esercizio delle attività

IPPC dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs. 152/2006 (principale: 6.1-b, e

accessorie 1.1, 5.2-a, 5.4), e delle attività non IPPC tecnicamente connesse (messa in

riserva rifiuti in ingresso R13, recupero di materia R3, deposito preliminare di rifiuti

prodotti D15), alle condizioni e prescrizioni di cui all’allegato tecnico.

- dei verbali della conferenza di servizi;

(C) quanto al ricorso n. 1159 del 2016:

- del provvedimento del dirigente del Settore Autorità Portuale, Ambiente, Sistemi

Informativi e Innovazione n. PD/1149 del 30 giugno 2016, con il quale sono stati

approvati gli atti della conferenza di servizi svoltasi in data 25 febbraio 2016, 25

marzo 2016, 7 giugno 2016 e 22 giugno 2016, conclusasi in senso favorevole alla

richiesta di Cartiere Villa Lagarina spa avente ad oggetto il riesame e la contestuale

voltura ex art. 29-octies comma 3-a, nonché comma 4-d, del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152

dell’AIA rilasciata a Burgo Group spa con atto dirigenziale n. PD/944 del 23 giugno

2014, in relazione alla sede operativa situata nel Comune di Mantova, in viale Poggio

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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HZYSN3MVPRHQ2SFD6PHGYBGAIA&

Reale 9, per l’esercizio delle attività IPPC dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs.

152/2006, e delle attività non IPPC tecnicamente connesse;

- del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e

Innovazione n. PD/1321 del 25 agosto 2016, con il quale è stata disposta la voltura

dell’AIA del 2014 a favore di Cartiere Villa Lagarina spa, per l’esercizio delle attività

IPPC dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs. 152/2006 (principale: 6.1-b, e

accessorie 1.1, 5.2-a, 5.4), e delle attività non IPPC tecnicamente connesse (messa in

riserva rifiuti in ingresso R13, recupero di materia R3, deposito preliminare di rifiuti

prodotti D15), alle condizioni e prescrizioni di cui all’allegato tecnico.

- dei verbali della conferenza di servizi;

(D) quanto al ricorso n. 1177 del 2016:

(i) nel ricorso introduttivo:

- del provvedimento del dirigente del Settore Autorità Portuale, Ambiente, Sistemi

Informativi e Innovazione n. PD/1149 del 30 giugno 2016, con il quale sono stati

approvati gli atti della conferenza di servizi svoltasi in data 25 febbraio 2016, 25

marzo 2016, 7 giugno 2016 e 22 giugno 2016, conclusasi in senso favorevole alla

richiesta di Cartiere Villa Lagarina spa avente ad oggetto il riesame e la contestuale

voltura ex art. 29-octies comma 3-a, nonché comma 4-d, del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152

dell’AIA rilasciata a Burgo Group spa con atto dirigenziale n. PD/944 del 23 giugno

2014, in relazione alla sede operativa situata nel Comune di Mantova, in viale Poggio

Reale 9, per l’esercizio delle attività IPPC dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs.

152/2006, e delle attività non IPPC tecnicamente connesse;

- del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e

Innovazione n. PD/1321 del 25 agosto 2016, con il quale è stata disposta la voltura

dell’AIA del 2014 a favore di Cartiere Villa Lagarina spa, per l’esercizio delle attività

IPPC dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs. 152/2006 (principale: 6.1-b, e

accessorie 1.1, 5.2-a, 5.4), e delle attività non IPPC tecnicamente connesse (messa in

riserva rifiuti in ingresso R13, recupero di materia R3, deposito preliminare di rifiuti

prodotti D15), alle condizioni e prescrizioni di cui all’allegato tecnico.

- dei verbali della conferenza di servizi;

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- con domanda di risarcimento;

(ii) nei motivi aggiunti:

- del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e

Innovazione n. PD/684 del 3 maggio 2017, con il quale sono stati approvati gli atti

della conferenza di servizi svoltasi in data 3 aprile 2017 e 21 aprile 2017, conclusasi in

senso favorevole alla richiesta di Cartiere Villa Lagarina spa avente ad oggetto la

costruzione di un nuovo fabbricato;

- del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e

Innovazione n. PD/867 del 20 giugno 2017, con il quale sono stati approvati gli atti

della conferenza di servizi svoltasi in data 30 maggio 2017 e 19 giugno 2017

relativamente a una modifica sostanziale all’AIA del 2016 in adeguamento alle

valutazioni del verificatore;

- dei verbali della conferenza di servizi;

- con domanda di risarcimento; Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova, e di Cartiere Villa

Lagarina spa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La Provincia di Mantova, con provvedimento dirigenziale n. PD/1149 del 30

giugno 2016, ha approvato gli atti della conferenza di servizi svoltasi in data 25

febbraio 2016, 25 marzo 2016, 7 giugno 2016 e 22 giugno 2016, che si è conclusa in

senso favorevole alla richiesta di Cartiere Villa Lagarina spa riguardante il riesame e la

contestuale voltura ex art. 29-octies comma 3-a, nonché comma 4-d, del Dlgs. 3 aprile

2006 n. 152 dell’AIA rilasciata a Burgo Group spa con atto dirigenziale n. PD/944

del 23 giugno 2014.

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2. Su questo presupposto, la Provincia, con provvedimento dirigenziale n. PD/1321

del 25 agosto 2016, ha disposto la voltura dell’AIA del 2014 a favore di Cartiere Villa

Lagarina spa, del Gruppo Pro-Gest spa, subentrata a Burgo Group spa il 10 luglio

2015.

3. Nello stabilimento, situato nel Comune di Mantova, in viale Poggio Reale, sono

insediate alcune attività IPPC dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs. 152/2006, e

alcune attività non IPPC. Più in dettaglio, si tratta delle seguenti attività IPPC:

principale 6.1-b (Fabbricazione in installazioni industriali di carte o cartoni con capacità di

produzione superiore a 20 t/giorno); accessoria 1.1 (Combustione di combustibili con una

potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW); accessoria 5.2-a (Smaltimento o

recupero di rifiuti in impianti di incenerimento di rifiuti o in impianti di coincenerimento di rifiuti

per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t/ora); accessoria 5.4 (Discariche che

ricevono più di 10 t/giorno di rifiuti o con una capacità totale di oltre 25.000 t). Le attività non

IPPC sono le seguenti: R13 (Messa in riserva rifiuti in ingresso); R3 (Recupero materia da

rifiuti - utilizzo carta e cartone da raccolta differenziata per produzione carta); D15 (Deposito

preliminare dei rifiuti prodotti).

4. Le attività sopra elencate sono state autorizzate dall’AIA del 2014. In tale

autorizzazione, peraltro, l’inceneritore è ancora considerato attività non IPPC (v.

pag. 4 dell’allegato tecnico), nonostante l’entrata in vigore del Dlgs. 4 marzo 2014 n.

46, che ha sostituito l’allegato VIII alla parte II del Dlgs. 152/2006, introducendo, tra

l’altro, la nuova formulazione del punto 5.2-a.

5. Come esposto nel documento tecnico allegato all’AIA rinnovata e volturata nel

2016, il sito produttivo si sviluppa su un’area di circa 54 ettari, sulla riva

settentrionale del Lago di Mezzo, e include porzioni edificate (circa il 14% della

superficie complessiva), porzioni adibite a discarica per rifiuti speciali non pericolosi

(circa il 10% della superficie complessiva), porzioni occupate dalla viabilità interna e

da aree di stoccaggio scoperte (circa il 5% della superficie complessiva), e porzioni

adibite ad aree verdi (circa il 71% della superficie complessiva).

6. Il sito industriale è circondato da aree agricole, dal Parco Regionale del Mincio,

che include la ZPS “Valli del Mincio” IT20B0009, da aree infrastrutturali, e da aree

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residenziali, alcune delle quali confinanti con il perimetro aziendale. Lo stabilimento

di affaccia sul Lago di Mezzo, che è ricompreso nel SIN “Laghi di Mantova e Polo

Chimico”, perimetrato con DM 7 marzo 2003. Per quanto riguarda la qualità

dell’aria, lo stabilimento ricade nella zona A (Pianura a elevata urbanizzazione),

caratterizzata dalla più elevata densità di emissioni di PM10, NOx e COV, nonché da

una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del

vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità

atmosferica caratterizzata da alta pressione), e da alta densità di abitazioni, attività

industriali, e traffico.

7. Con nota del 20 ottobre 2015 Cartiere Villa Lagarina spa ha comunicato alla

Provincia l’intenzione di procedere al revamping dello stabilimento, insediando la sola

produzione di carta per ondulatori, e abbandonando la pasta disinchiostrata e la carta

per quotidiani precedentemente lavorate da Burgo Group spa. Per adattare lo

stabilimento alle nuove esigenze produttive è stata progettata una serie di interventi

di ottimizzazione impiantistica.

8. Di conseguenza, l’AIA del 2016 ha approvato uno schema di riattivazione dello

stabilimento che prevede un nuovo processo produttivo suddiviso nelle seguenti fasi:

(a) approvvigionamento di materie prime o rifiuti, e trasporto per mezzo di nastri di

carico o muletto; (b) carico, spappolamento, assortimento, ed epurazione

del  pulper(impasto di carta da macero); (c) omogeneizzazione e addensamento

dell’impasto;(d) fabbricazione della carta in macchina continua, formazione e

pressatura; (e) asciugatura in pre-seccheria; (f) inamidazione con  filmpress  e

asciugatura in post-seccheria; (g) calandratura e arrotolamento; (h) ribobinatura e

allestimento bobine; (i) imballo, accatastamento in magazzino e spedizione. La

produzione stimata di carta per ondulatori è pari a 1.159 t/giorno, corrispondenti a

405.650 t/anno.

9. Oltre che sul processo produttivo, l’AIA del 2016 è intervenuta sul preesistente

impianto per la produzione di energia elettrica, costituito da una centrale

termoelettrica di cogenerazione (CTE) e da un inceneritore di rifiuti speciali. Nel

nuovo schema, la CTE risulta composta da una turbina a gas, una caldaia a recupero,

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e una turbina a vapore a contropressione, per complessivi 28,35 MWe, mentre

l’inceneritore, basato sulla combustione a griglia, opera con una turbina a vapore a

contropressione, per 3,41 MWe. L’inceneritore è autorizzato al trattamento di una

quantità di rifiuti che rimane pari a 80.000 t/anno. A differenza di quanto previsto in

precedenza, tuttavia, i rifiuti utilizzati per alimentare l’inceneritore possono essere

reperiti anche all’esterno dello stabilimento, ma devono comunque provenire da siti

produttivi del Gruppo Pro-Gest spa.

10. Contro i provvedimenti che compongono e integrano l’AIA del 2016 hanno

presentato impugnazione Italia Nostra Onlus, il Coordinamento Comitati

Ambientalisti Lombardia, l’Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, e diversi

cittadini residenti nelle vicinanze dello stabilimento (ricorso n. 1011/2016). Le

numerose censure possono essere sintetizzate nei seguenti argomenti: (i) lo

stabilimento non avrebbe ricevuto un semplice  revamping, ma sarebbe stato

trasformato in un sito industriale nuovo e diverso rispetto al 2014, sia in relazione

alla linea produttiva (con maggiori quantità di carta lavorata), sia per quanto riguarda

la CTE e l’inceneritore (aventi maggiore potenza termica, e quindi più inquinanti); (ii)

in seguito a queste modifiche sostanziali sarebbe stato necessario avviare la

procedura di VIA, o quantomeno la procedura di verifica di assoggettabilità, anche

tenendo conto della riduzione al 50% delle soglie relative alla VIA a tutela delle ZPS

ai sensi dell’art. 4.3 del DM 30 marzo 2015; (iii) per l’inceneritore non si tratterebbe

neppure di una modifica sostanziale, ma di una nuova attivazione, in quanto nell’AIA

del 2014 la combustione dei rifiuti non sarebbe stata presa in considerazione come

attività IPPC; (iv) il fraintendimento della reale portata delle innovazioni introdotte

da Cartiere Villa Lagarina spa avrebbe provocato un’imprecisa quantificazione

dell’inquinamento prodotto e la sottovalutazione dei rischi cumulativi per la salute e

per l’ambiente, questi ultimi amplificati dalla vicinanza, da un lato, con aree sensibili

quali la ZPS e il SIN, e dall’altro con importanti siti industriali.

11. L’AIA del 2016 è stata impugnata anche dal Comuni di Mantova, Porto

Mantovano, San Giorgio di Mantova e Borgo Virgilio (ricorso n. 1123/2016). Gli

argomenti sono simili a quelli visti sopra, e si possono riassumere nel vizio di

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fraintendimento della situazione sottostante, in quanto le modifiche introdotte

rispetto all’AIA del 2014, avendo natura sostanziale, avrebbero richiesto il

procedimento di VIA e la rinnovazione dell’AIA. Viene inoltre censurata la mancata

attivazione del meccanismo ex art. 14-quaterdella legge 7 agosto 1990 n. 241 per

superare il dissenso dei Comuni. Ha fatto parimenti impugnazione il Parco Regionale

del Mincio (ricorso n. 1159/2016), sostenendo, sulla medesima linea argomentativa,

la necessità dell’espletamento della VIA e della rinnovazione dell’AIA.

12. I provvedimenti che costituiscono l’AIA del 2016 sono stati impugnati anche da

un secondo gruppo di cittadini residenti nelle vicinanze dello stabilimento con il

ricorso n. 1177/2016. Gli argomenti proposti sono, in sintesi, i seguenti: (i) vi

sarebbe la necessità della VIA postuma per lo stabilimento nel suo insieme, e per

l’inceneritore in particolare, essendo state superate le soglie dell’allegato IV alla parte

II del Dlgs. 152/2006; (ii) la necessità della VIA, estesa alla valutazione dell’opzione

zero, emergerebbe anche dagli impatti cumulativi, ossia dalla sommatoria tra le

emissioni dello stabilimento e le criticità sanitarie e ambientali presenti in zona; (iii)

non sarebbe stato consentito ai cittadini di acquisire la documentazione e di

partecipare in modo efficace al processo decisionale; (iv) in sede di VIA avrebbe

dovuto essere effettuata anche la valutazione di incidenza ex art. 5 comma 4 del DPR

8 settembre 1997 n. 357, adempimento che peraltro avrebbe potuto essere effettuato

anche indipendentemente dalla VIA, tenuto conto della prossimità dello stabilimento

alla ZPS; (v) infine, l’istruttoria avrebbe dovuto comprendere la valutazione di

impatto sanitario e la relazione di riferimento ex art. 29-ter  comma 1-m del Dlgs.

152/2006. In aggiunta, è stato chiesto il risarcimento del danno per violazione dei

diritti all’informazione ambientale e alla partecipazione al processo decisionale.

13. La Provincia e Cartiere Villa Lagarina spa si sono costituite in giudizio in tutti i

ricorsi, chiedendone la reiezione.

14. Questo TAR, con ordinanza n. 1764 del 21 dicembre 2016 ha disposto una

verificazione sul progetto autorizzato con l’AIA del 2016, per stabilire in particolare

se fossero intervenute modifiche sostanziali ex art. 5 comma 1-l-bis  del Dlgs.

152/2006 rispetto all’AIA del 2014, con riguardo alla quantità di carta lavorata, alla

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potenza termica, e alle emissioni di inquinanti. Ulteriori indicazioni al verificatore

sono state fornite con ordinanza n. 420 del 27 marzo 2017. L’attività istruttoria è

stata disposta congiuntamente per i ricorsi n. 1011/2016, n. 1123/2016 e n.

1159/2016, ma può essere riferita anche al ricorso n. 1177/2016, che contiene, come

si è visto, questioni sovrapponibili o analoghe.

15. Il verificatore ing. Federico Viganò, ricercatore di Sistemi per l’Energia e

l’Ambiente presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, ha

depositato la relazione conclusiva in data 5 maggio 2017. Le informazioni di maggior

rilievo sono così sintetizzabili:

(a) nell’AIA del 2014 erano autorizzati due prodotti, ossia la pasta disinchiostrata

(per 584 t/giorno) e la carta da giornale partendo da pasta disinchiostrata (per 575

t/giorno). Il totale (1.159 t/giorno) corrisponde esattamente alla produzione

autorizzata nell’AIA del 2016, riferita alla carta per ondulatori. Secondo il

verificatore, però, l’equivalenza è solo apparente, perché in un impianto integrato la

produzione di carta implica la produzione della medesima quantità di pasta, poi

utilizzata per ottenere la carta. La capacità produttiva della pasta e quella della carta

devono quindi essere sommate, e nello specifico si possono ritenere superiori a 2.000

t/giorno, misura confermata anche dai dati sulle materie prime e sul consumo di

energia;

(b) per quanto riguarda la potenza termica nominale, i dati (non del tutto chiari)

desumibili dall’AIA del 2014 individuano un valore pari a circa 151,7 MWt (138 per

la CTE e 13,7 per l’inceneritore). L’AIA del 2016 prevede invece una potenza

termica pari a 124,52 MWt (91,71 per la CTE e 32,81 per l’inceneritore). Vi è quindi

una riduzione complessiva, e un diversa ripartizione tra CTE e inceneritore. La

potenza elettrica dell’AIA del 2016, pari a 31,76 MWe (28,35 per la CTE e 3,41 per

l’inceneritore), è di poco superiore a quella dell’AIA del 2014, definita in 29,18 MWe

(26 per la CTE e 3,18 per l’inceneritore);

(c) per quanto riguarda le emissioni di inquinanti in atmosfera, il verificatore ritiene

che vi sia una diminuzione di quelle derivanti dall’attività di produzione della carta,

ma un aumento di quelle complessivamente rilasciate dallo stabilimento. Questo non

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per la qualità della progettazione (in realtà, il nuovo inceneritore è sostanzialmente

conforme alle BAT di settore), ma perché appare corretto riformulare in 30.000

Nmc/h (anziché 51.000) il valore di portata dei fumi dell’inceneritore autorizzato

con l’AIA del 2014. Di conseguenza, con lo schema di inceneritore previsto dall’AIA

del 2016 vi sarebbe un aumento delle emissioni per quasi tutti gli inquinanti

(particolarmente accentuato per monossido di carbonio, acido fluoridrico, acido

bromidrico, diossine e furani). Un contributo all’aumento delle emissioni di

monossido di carbonio deriva anche dalla nuova CTE;

(d) per quanto riguarda l’inquinamento delle acque superficiali, la situazione

complessivamente non cambia, in quanto il progetto non prevede innovazioni

significative a proposito degli scarichi (aumenta di circa il 10% l’acqua scaricata dal

depuratore, mentre l’acqua di raffreddamento si riduce di oltre il 50%);

(e) l’aumento di capacità produttiva, valutato in relazione alla produzione della carta,

è pari a 584 t/giorno (1.159 - 575), e dunque, superando la soglia di 20 t/giorno

prevista dall’allegato VIII alla parte II del Dlgs. 152/2006 (punto 6.1-b), deve essere

considerato modifica sostanziale. Non vi è invece modifica sostanziale per quanto

riguarda la potenza termica, che è in diminuzione e non in aumento. I rifiuti utilizzati

nell’inceneritore non devono essere considerati, in quanto non sono normativamente

classificati come combustibile. Non vi è modifica sostanziale neppure relativamente

alla capacità di trattamento dell’inceneritore, in quanto il progetto conferma il limite

precedente di 80.000 t/anno, e 240 t/giorno, pur cambiando la tipologia di rifiuto

trattato. Parimenti, nessuna modifica sostanziale è intervenuta per le discariche

presenti nello stabilimento, non essendo previsti ulteriori conferimenti, né

ampliamenti della capacità di stoccaggio;

(f) il raddoppio della capacità produttiva rispetto all’AIA del 2014, essendo

qualificabile come modifica sostanziale, avrebbe richiesto la procedura di VIA. Per

quanto riguarda l’inceneritore, il verificatore osserva che l’AIA del 2014, essendo

successiva al Dlgs. 46/2014, avrebbe dovuto autorizzare questa attività come IPPC,

ai sensi dell’art. 29-octies comma 4-d del Dlgs. 152/2006, e dunque l’AIA del 2016 era

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chiamata a rimediare a questa lacuna, riesaminando anche la situazione

dell’inceneritore.

16. Dopo il rilascio dell’AIA del 2016 la Provincia ha effettuato una correzione

materiale (v. provvedimento dirigenziale n. PD/1602 del 13 ottobre 2016), e ha

rilasciato l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio della CTE (v.

provvedimento dirigenziale n. PD/668 del 28 aprile 2017). Tenendo conto anche del

contributo dell’inceneritore, la potenza termica complessivamente autorizzata è pari

a 124,52 MWt, mentre la potenza elettrica complessiva è pari a 31,76 MWe.

17. In data 15 novembre 2016 Cartiere Villa Lagarina spa ha chiesto alla Provincia

una modifica sostanziale dell’AIA del 2016, per la demolizione di strutture esistenti e

la costruzione di un nuovo fabbricato destinato a ospitare la produzione del pulper,

l’impianto di raccolta e vaglio, le aree di messa in riserva R13, le aree di deposito

temporaneo A14 e A15, e l’area di deposito preliminare D15. L’avviso pubblico ex

art. 29-quater comma 3 del Dlgs. 152/2006 è stato pubblicato fino al 18 aprile 2017.

La modifica sostanziale è stata approvata con provvedimento dirigenziale n. PD/725

del 15 maggio 2017.

18. Contro questi provvedimenti sopravvenuti, e contro gli atti della conferenza di

servizi, sono stati proposti motivi aggiunti nel ricorso n. 1011/2016. Gli argomenti

riprendono quelli del ricorso introduttivo, integrati con richiami alle conclusioni della

verificazione.

19. In data 12 maggio 2017 Cartiere Villa Lagarina spa ha chiesto alla Provincia una

nuova, e più ampia, modifica sostanziale dell’AIA del 2016, manifestando la volontà

di adeguarsi alle indicazioni formulate dal verificatore. Nel nuovo progetto lo

stabilimento subisce infatti una riduzione della quantità di carta prodotta, una

riduzione della portata dell’inceneritore, e un ridimensionamento dell’intervento

edilizio. Lo scopo immediato è di ricondurre la capacità produttiva dello stabilimento

e le emissioni dell’inceneritore entro i limiti dell’AIA del 2014, e in alcuni casi al di

sotto di tali limiti. L’obiettivo finale è di ritornare alla capacità produttiva autorizzata

con l’AIA del 2016 dopo aver superato il procedimento di VIA e la valutazione di

incidenza sulla ZPS. La domanda relativa alla VIA e alla valutazione di incidenza è

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stata presentata il 20 ottobre 2017. I dettagli del nuovo progetto sono esposti nello

studio di impatto ambientale di data 11 ottobre 2017, allegato alla domanda. Non

essendo ancora concluso, il procedimento di VIA non può avere rilievo nel presente

giudizio.

20. L’esito della conferenza di servizi sulla richiesta del 12 maggio 2017 è stato

approvato dalla Provincia con provvedimento dirigenziale n. PD/867 del 20 giugno

2017. La nuova AIA del 2017 è stata emessa con provvedimento dirigenziale n.

PD/1051 del 9 agosto 2017.

21. Le principali differenze tra l’AIA del 2016 e l’AIA del 2017 sono le seguenti:

- riduzione della capacità massima autorizzata per l’attività principale 6.1-b

(produzione di carta) da 1.159 t/giorno a 575 t/giorno;

- riduzione della potenza termica nominale complessiva da 124,52 MWt a 121,92

MWt;

- riduzione della capacità massima autorizzata per l’attività 5.2-a (incenerimento di

rifiuti) da 80.000 t/anno (240 t/giorno) a 39.480 t/anno (118,2 t/giorno), con il

vincolo di utilizzare solo rifiuti prodotti all’interno dello stabilimento;

- riduzione della portata dei fumi associata al punto di emissione in atmosfera E19B

(inceneritore) da 66.400 Nmc/h a 29.900 Nmc/h;

- incremento della portata dei fumi associata al punto di emissione in atmosfera

E19A (CTE) da 277.200 Nmc/h a 324.600 Nmc/h;

- riduzione dei valori limite di emissione nel punto E19A (CTE) per il monossido di

carbonio da 35 mg/Nmc a 16,5 mg/Nmc, e per gli ossidi di azoto da 35 mg/Nmc a

33,5 mg/Nmc;

- riduzione dei valori limite di emissione nel punto E19B (inceneritore) per le polveri

totali sospese, il carbonio organico totale e l’acido cloridrico da 7 mg/Nmc a 3

mg/Nmc; per l’acido fluoridrico da 1 mg/Nmc a 0,7 mg/Nmc; per l’anidride

solforosa da 50 mg/Nmc a 15 mg/Nmc; per gli ossidi di azoto da 150 mg/Nmc a 80

mg/Nmc;

- previsione dell’obbligo di mantenere le temperature in camera di post-combustione

non inferiori a 950°C per almeno 2 secondi;

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- previsione dell’obbligo di utilizzo di sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto e

dei microinquinanti, tra cui il sistema SCR e i carboni attivi.

22. Contro i provvedimenti che compongono l’AIA del 2017 sono stati proposti

motivi aggiunti nel ricorso n. 1011/2016. Gli argomenti, molto articolati, sono così

sintetizzabili: (i) l’allineamento dell’AIA del 2017 all’AIA del 2014 non sarebbe

riuscito, in quanto di fatto impossibile, non avendo il verificatore accertato con

precisione i livelli delle emissioni di inquinanti autorizzati nell’AIA del 2014, e non

essendo stati acquisiti i dati relativi agli scarichi in atmosfera sotto la precedente

gestione; (ii) di conseguenza, il riesame dell’AIA del 2014 avrebbe richiesto la

preventiva conclusione del procedimento di VIA; (iii) in ogni caso, la mancata

valutazione delle emissioni della precedente gestione renderebbe contraddittorio il

parere favorevole della ATS formulato nella conferenza di servizi del 19 giugno

2017; (iv) costituirebbe inoltre un sintomo di difetto di istruttoria il rinvio a verifiche

e acquisizioni di documenti successive alla conclusione del procedimento di AIA.

23. I medesimi provvedimenti sono stati impugnati con motivi aggiunti anche nel

ricorso n. 1177/2016. Le censure riprendono gli argomenti dell’atto introduttivo.

Inoltre, è stata rinnovata la domanda di risarcimento del danno per violazione dei

diritti all’informazione ambientale e alla partecipazione al processo decisionale.

24. I Comuni di Mantova, Porto Mantovano, San Giorgio di Mantova e Borgo

Virgilio hanno dichiarato, con memoria depositata il 31 gennaio 2018, di rinunciare al

ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, visto il contenuto più ristretto

dell’AIA del 2017 rispetto all’AIA del 2016. Analogamente, con memoria depositata

il 31 gennaio 2018, anche il Parco Regionale del Mincio ha dichiarato di non avere

più interesse a una pronuncia di merito.

25. L’evidente connessione tra i ricorsi ne impone la riunione ai fini di una

trattazione congiunta.

26. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti

considerazioni.

Sulla sopravvenuta carenza di interesse

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27. L’evoluzione della vicenda, come sopra descritta, rende evidente che non vi è più

un interesse alla decisione di merito sull’AIA del 2016, e sui provvedimenti che

presuppongono le relative modifiche allo stabilimento, trattandosi di una situazione

produttiva e organizzativa ormai superata dall’AIA del 2017. Le censure focalizzate

sul maggiore impatto dell’AIA del 2016 rispetto all’AIA del 2014 hanno ormai perso

attualità a fronte della richiesta formulata Cartiere Villa Lagarina spa il 12 maggio

2017 per ricondurre l’autorizzazione entro i limiti del 2014, accettando in questo

modo le conclusioni del verificatore.

28. In due ricorsi la perdita di interesse è stata dichiarata dalle stesse parti ricorrenti.

29. Rimane invece un interesse attuale per quanto riguarda l’impugnazione dell’AIA

del 2017, coltivata con i secondi motivi aggiunti nel ricorso n. 1011/2016 e con

motivi aggiunti nel ricorso n. 1177/2016.

Sulla VIA

30. L’argomento principale contro l’AIA del 2017, poi ripreso e variamente declinato

in relazione ai vari interessi pubblici coinvolti, è che nessun provvedimento

autorizzativo potrebbe essere rilasciato finché non sia espletato il procedimento di

VIA, dal quale potrebbe anche derivare l’obbligo di chiusura dello stabilimento,

oppure un drastico ridimensionamento dello stesso. Le caratteristiche dello

stabilimento e dell’inceneritore sarebbero già ora sufficienti a imporre una VIA

postuma, anche senza gli ampliamenti approvati dall’AIA del 2016.

31. Questa tesi non appare condivisibile. Per quanto riguarda l’attività produttiva,

occorre sottolineare che lo stabilimento è stato insediato molto prima del termine di

recepimento della disciplina comunitaria sulla VIA (3 luglio 1988). Poiché l’attività

produttiva non si è mai interrotta, e non ha richiesto autorizzazioni formali per la

ripresa ma solo per specifici adeguamenti, l’obbligo di VIA deve ritenersi escluso per

non compromettere il principio di certezza del diritto (v. C.Giust. Sez. VI 18 giugno

1998 C-81/96, Burgemeester, punti 23-25). Di conseguenza, il procedimento di VIA

deve essere attivato solo quando intervengano modifiche ai progetti comportanti

effetti negativi apprezzabili sull’ambiente ex art. 20 comma 1-b del Dlgs. 152/2006.

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32. Per quanto riguarda l’inceneritore, una prima autorizzazione è stata rilasciata dalla

Regione con DGR n. 6/30490 di data 1 agosto 1997. In seguito, la Regione, con

DGR n. 7/9074 di data 17 maggio 2002, ha approvato un’integrazione con esplicito

riferimento alla Dir. 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE. In questo secondo

provvedimento si specifica che Burgo Group spa aveva presentato ancora nel 1994

uno studio di compatibilità ambientale idoneo a essere utilizzato come studio di

impatto ambientale nel procedimento di VIA, e che questo studio è stato

effettivamente preso in considerazione nell’istruttoria conclusasi con l’autorizzazione

del 1997. Si può quindi ritenere che il procedimento di VIA abbia avuto luogo già

con la prima autorizzazione. Peraltro, l’integrazione del 2002 potrebbe essere

comunque considerata equivalente a una VIA postuma, procedura di sanatoria

ammessa dal diritto comunitario (v. C.Giust. Sez. I 26 luglio 2017 C‑196/16 e

C‑197/16, Comune di Corridonia, punti 37 e 43).

33. Di conseguenza, si possono ritenere consolidate sotto il profilo ambientale sia la

localizzazione dell’impianto sia la localizzazione dell’inceneritore.

34. Questo non significa che un eventuale aumento dei rischi per la salute dei

cittadini o per l’integrità dell’ambiente, intervenuto nel corso dell’esercizio

dell’impianto, sia irrilevante. È possibile che gli impatti cumulativi giudicati in un

primo momento accettabili risultino insostenibili nel medio e lungo periodo, quando

si aggiungono o si scoprono altre fonti di inquinamento. Il rimedio non consiste

però nell’intervenire sulla VIA, o nell’imporre retroattivamente un procedimento di

VIA non richiesto in origine, ma nella regolamentazione, e se necessario nella

limitazione, delle attività produttive insediate. Questo compito spetta all’AIA

periodicamente rinnovata, con la quale l’amministrazione, dopo aver verificato le

criticità sopravvenute, fissa nuovi limiti alle emissioni e impone con apposita

tempistica l’applicazione delle BAT, cercando di mantenere e migliorare l’equilibrio

tra interessi pubblici e attività di impresa.

Sull’equivalenza tra l’AIA del 2014 e l’AIA del 2017

35. L’AIA del 2017 non ha innovato in senso peggiorativo l’impatto ambientale dello

stabilimento rispetto all’AIA del 2014, e dunque non richiedeva l’attivazione del

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procedimento di VIA, né le altre verifiche che vengono coordinate nel suddetto

procedimento.

36. Occorre preliminarmente sottolineare che la qualificazione dell’inceneritore come

attività non IPPC nell’AIA del 2014 non comporta la necessità di rinnovare la VIA.

Si tratta di un errore formale, che poteva essere regolarizzato nell’ambito del

procedimento di AIA, come in effetti è avvenuto, prima con l’AIA del 2016 e poi

con l’AIA del 2017. Non è la qualificazione che rileva, ma la protezione assicurata in

concreto agli interessi pubblici coinvolti, i quali devono essere esaminati con la

metodologia prevista dall’ordinamento comunitario e dal diritto interno per le attività

IPPC.

37. L’equivalenza tra l’AIA del 2017 e l’AIA del 2014 può sussistere anche in

presenza di modifiche agli impianti ospitati nello stabilimento. Il confronto deve

essere svolto sui limiti alle concentrazioni degli inquinanti, e sui parametri di

funzionamento che costituiscono una misura indiretta della capacità di inquinamento

(valore di portata dei fumi, produzione massima autorizzata di carta, quantità

massima di rifiuti trattati nell’inceneritore, potenza termica nominale). Non è

necessario un confronto con i dati storici delle rilevazioni, che costituiscono un

riferimento incerto, in quanto variano in base alle scelte produttive del momento, e

quindi potrebbero riflettere un’utilizzazione degli impianti non ottimale o lontana

dalla capacità effettiva.

38. Il verificatore ha stimato prudentemente in 30.000 Nmc/h (anziché 51.000) il

valore di portata dei fumi dell’inceneritore autorizzato con l’AIA del 2014. Poiché la

portata dei fumi, pur non essendo un vincolo rigido ma un parametro da sottoporre

a valutazione sitospecifica, si combina con i limiti alle concentrazioni degli

inquinanti, la stima delle sostanze disperse in atmosfera nello schema dell’impianto

del 2014 è risultata molto inferiore a quella relativa allo schema dell’AIA del 2016.

Rispetto a questa situazione, l’AIA del 2017 è intervenuta in modo corretto, in

quanto ha ridotto a 29.900 Nmc/h la portata dei fumi dell’inceneritore e ha ridotto

sensibilmente i valori limite di emissione dei principali inquinanti associati

all’inceneritore, come si è visto sopra. È vero che contemporaneamente è stata

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elevata la portata dei fumi associata alla CTE, ma anche in questo caso sono state

ridotte le concentrazioni degli inquinanti. Di conseguenza, si può ragionevolmente

ritenere che nel complesso l’inquinamento risulti pari o inferiore a quello consentito

dall’AIA del 2014.

39. Confermano questa conclusione il vincolo di parità imposto alla produzione di

carta, e la riduzione sia della potenza termica nominale sia della quantità di rifiuti

trattati nell’inceneritore. Ulteriori garanzie provengono dall’obbligo di mantenere le

temperature in camera di post-combustione non inferiori a 950°C per almeno 2

secondi, e dall’obbligo di utilizzo del sistema SCR e dei carboni attivi.

Sulle garanzie procedimentali

40. Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico al procedimento di AIA, e la

divulgazione delle informazioni rilevanti, la Provincia ha documentato in giudizio di

aver pubblicato l’avviso sul proprio sito Internet, con indicazione dell’ufficio presso

il quale era possibile prendere visione degli atti e depositare le osservazioni. Era

inoltre indicata la sezione del sito dedicata alla pubblicazione delle informazioni.

41. In tale sezione sono stati poi pubblicati gli avvisi, le convocazioni e gli atti delle

conferenze di servizio. Tutti gli interessati hanno potuto partecipare al procedimento

mediante la presentazione di osservazioni fino alla riunione della conferenza di

servizi decisoria del 19 giugno 2017.

42. Si può quindi ritenere che al pubblico sia stato permesso un effettivo potere di

interlocuzione con l’amministrazione, che si è collocato su un piano di parità tecnica

grazie all’assistenza di tecnici specializzati.

Conclusioni

43. I ricorsi riuniti devono pertanto essere decisi come segue: (i) il ricorso n.

1011/2016 è dichiarato improcedibile relativamente all’atto introduttivo e ai primi

motivi aggiunti, e respinto per il resto; (ii) il ricorso n. 1123/2016 è dichiarato

improcedibile; (iii) il ricorso n. 1159/2016 è dichiarato improcedibile; (iv) il ricorso n.

1177/2016 è dichiarato improcedibile relativamente all’atto introduttivo e respinto

per il resto, compresa la domanda risarcitoria.

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44. La complessità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite in tutti

i ricorsi, ad eccezione del costo della verificazione, che deve essere sostenuto dalla

Provincia, in quanto l’attività istruttoria svolta in giudizio ha chiarito problemi non

adeguatamente approfonditi in sede amministrativa, e incidenti sui ricorsi, o motivi

di ricorso, dichiarati improcedibili. Il compenso del verificatore può essere stabilito,

tenendo conto della difficoltà dei quesiti e dell’ampia interlocuzione con i periti di

parte, nell’importo onnicomprensivo di € 7.500, oltre agli oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

(a) riunisce i ricorsi;

(b) dichiara in parte improcedibili, e in parte respinge, i ricorsi n. 1011/2016 e n.

1177/2016, come precisato in motivazione;

(c) dichiara improcedibili i ricorsi n. 1123/2016 e n. 1159/2016;

(d) condanna la Provincia a versare al verificatore l’importo di € 7.500, oltre agli

oneri di legge;

(e) compensa per il resto le spese di lite in tutti i ricorsi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTEMauro Pedron Roberto Politi

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IL SEGRETARIO