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Comune di VermezzoProvincia di Milano
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20 DEL 24-05-2018 OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI
VERMEZZO E ZELO SURRIGONE, IN PROVINCIA DI MILANO, AISENSI DELL'ART. 7BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 29/2006,MODIFICATA DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2017, N. 15
L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di Maggio, alle ore 19:00, presso la , convocato dalSindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessioneed in seduta pubblica di prima convocazione.Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente Presente Assente Componente Presente Assente
CIPULLO ANDREA X GIUGNO CONCETTA X
MOLINO VALENTINO X MASTRELLI LUCA XFILADELFIAALESSANDRO X MURGIA IRENE X
GIUSSANI PAOLOGIOVANNI X RATTARO ADA X
COLAGRANDE MATTEO X CISLAGHI MARIABARBARA X
LA ROCCA AUGUSTO X FILLETI DANIELA X
PARROTTA ILARIA X Numero totale PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1 Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI SAGARIA che provvede allaredazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO nella sua qualità di SINDACO assume lapresidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
Si fa presente che l’esposizione e gli interventi sono riportati “per relationem” nella registrazionemagnetica della seduta che viene assunta e conservata agli atti a cura del Segretario Comunale comeparte documentale e probatoria ed a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo (ai sensidell’art. 54 del “Regolamento Funzionamento Consiglio Comunale). E’ presente l’Assessore Esterno Alberico Damaris Barbara
IL CONSIGLIO COMUNALE Atteso che il processo di modificazione dei rapporti tra lo Stato e gli Enti Territoriali ha richiesto alleautonomie locali uno sforzo di riorganizzazione e riordino complessivo del proprio ruolo e del modoattraverso il quale essi esercitano le funzioni di propria competenza, con una ridefinizione
dell'assetto organizzativo degli Enti ed un conseguente maggior carico di compiti e attività soprattuttoper i piccoli Comuni;
Preso atto della costante diminuzione delle risorse e della sempre crescente difficoltà nella gestionedelle entrate e delle spese di propria competenza, situazione resa recentemente ancor più criticadall'introduzione, dal primo gennaio 2016, delle nuove regole sul pareggio di bilancio in termini dicompetenza e di cassa, estese a tutti i Comuni a prescindere dal numero di abitanti; Considerato che, sulla base dei citati presupposti, i Sindaci e gli amministratori dei due Comuniinteressati hanno ritenuto che la fusione possa rappresentare una soluzione efficace nella gestione ederogazione dei servizi al cittadino oggi fortemente penalizzata a causa della difficoltà di garantireadeguati livelli di innovazione e miglioramento, ma anche dall'insufficiente forza contrattuale nelnegoziare, con soggetti terzi, condizioni di collaborazione vantaggiose;
Dato atto che la fusione consente di acquisire risorse finanziarie attraverso misure d'incentivazionestatale create allo scopo;
Visto l'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale:1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioniterritoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazioneinferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuniscendano sotto tale limite.2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionalipossono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da partedi tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune erimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lostatuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione sianoassicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i diecianni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota deitrasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 dellaCostituzione. Vista la Legge Regionale n. 29 del 15.12.2006, recante "Testo Unico delle leggi regionali inmateria di circoscrizioni comunali e provinciali";
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
Visti in particolare:· l'art. 7 bis, della L.R. n. 29/2006, modificata dalla legge 6 luglio 2017, n.17prevede, in caso di volontà di fusione tra due o più enti, una fase preliminaredi confronto tra le Amministrazioni comunali coinvolte, i cittadini, le parti sociali equelle economiche presenti sul territorio;· tale attività deve durare almeno 60 giorni (dalla data della deliberazione diavvio) rendendo noti i contenuti del progetto sia attraverso il sito web del Comuneche attraverso i consueti canali istituzionali (affissioni, comunicazioni allacittadinanza, assemblee pubbliche);· alla luce delle osservazioni pervenute nei 60 giorni di pubblicazione delprogetto di fusione, per la modifica del nome o dei confini circoscrizionali, i Comuniapprovano eventuali controdeduzioni e fissano la data del referendum consultivo;· il progetto e l'esito finale della consultazione referendaria saranno poi inviatial Presidente della Giunta regionale che predispone il relativo progetto di legge dainviare al Consiglio regionale· le Amministrazioni di Vermezzo e Zelo Surrigone intendono avviare unpercorso di indagine, di ricerca e sviluppo al fine di approfondire l'ipotesi dellafusione fra i due comuni, il cui costo dell'affidamento a soggetto esperto in materiasarà a carico delle singole Amministrazioni;· tale approfondimento richiede la predisposizione di una complessiva analisiorganizzativa e del contesto territoriale al fine di individuare la dimensioneorganizzativa e gestionale del nuovo Comune risultante dalla fusione;· lo studio di fattibilità del progetto di fusione deve dimostrare che la fusione,grazie alla messa in rete delle risorse umane, finanziarie e strumentali edall'adozione di logiche di polifunzionalità nel personale permetterà maggiorieconomie di scala e, nel medio-lungo periodo, il miglioramento della qualità delleprestazioni di servizio, grazie all'attivazione di un processo di qualificazione especializzazione del personale del nuovo Comune, nuove prospettive di ricerca diefficacia ed efficienza nell'organizzazione comunale, da cui non scaturirà unaperdita dell'identità territoriale dei Comuni fusi;
Considerato che i Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone si sono attivati per verificare la fattibilitàdi una fusione di Comuni ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 conferendo incarico allo StudioRA Revisori Associati di Mantova per la predisposizione del progetto di fusione e l'assistenza lungotutte le fasi del percorso;
Ritenuto di esprimere l'interesse e la volontà di fondere i Comuni Vermezzo e Zelo Surrigone in ununico Comune e di approvare, mediante il presente atto, l'iniziativa di avvio del procedimento difusione per la modifica territoriale e la costituzione di un nuovo comune derivante dalla fusione deimedesimi;
Visto il quesito a cui sarà chiamata a rispondere la popolazione, come di seguito riportato:
"Volete che i Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone siano unificati?";
Dato atto che, secondo le nuove disposizioni, è necessario che venga individuata, già in viapreliminare, la denominazione del nuovo Comune risultante dalla fusione, e che a tal fine leAmministrazioni degli enti interessati hanno individuato la seguente rosa di possibilidenominazioni, la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario:
1. COMUNE; VERMEZZO CON ZELO2. COMUNE; ZELO CON VERMEZZO
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
3. COMUNE; VERMEZZO SURRIGONE4. COMUNE; VERMEZZELO5. COMUNE; VERMEZZO CON ZELO SURRIGONE
Visto la rosa di nomi il quesito a cui sarà chiamata a rispondere la popolazione per la scelta del nomesarà così formulato:
Volete che il nuovo comune sia denominato:
VERMEZZO CON ZELOZELO CON VERMEZZOVERMEZZO SURRIGONEVERMEZZELOVERMEZZO CON ZELO SURRIGONE
Vista la Deliberazione n. X/7104 del 25/09/2017 avente ad oggetto: "Modulo per l'espressionedella volontà degli aventi diritto, modalità di convocazione degli elettori ed ulteriori indicazionioperative in attuazione dell'art. 2, comma 3 della Legge Regionale 6 Luglio 2017, n. 17(Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifica dellecircoscrizioni e delle denominazioni comunali, modifica del Titolo II della L.R. 29/2006) -Referendum consultivo comunale ai sensi dell'articolo 7 quater della legge regionale 15Dicembre 2006 n. 29 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali eprovinciali);
Ritenuto opportuno e doveroso fornire fin d'ora le indicazioni a tutti gli interessati sulle modalità dipresentazione di osservazioni o proposte di modifica oltre che il termine di presentazione dellestesse, come prescritto dall'art. 7 bis della L.R. 29/2006 e s.m.i.;
Visti:gli arti. 117 e 133 della Costituzione;l'art. 15 del D.Lgs. 267/2000l'art. 20, comma l del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29;l'art. l commi da 116 a 134, Legge n. 56/2014.
Visto l'art. 134, 4° comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267, in relazione alla particolare urgenza di provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente; Il Sindaco illustra la proposta, precisa che dal momento dell'approvazione delladeliberazione in discussione, che rappresenta l'avvio dell'iter per la fusione, decorrono i 60 giornidella fase preliminare per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica rispetto a quantodeliberato e che, dopo essere state recepite in un successivo consiglio comunale, si ipotizza chepotrebbe essere calendarizzato il referendum consultivo della cittadinanza per il 28 ottobredel 2018; ricorda che è stato incaricato lo studio RA Revisori Associati di Mantova ed il dott.Pellizzer, che ha seguito anche le fusioni dei Comuni limitrofi, sia della redazione dello studio difattibilità che dell'assistenza lungo tutto il percorso; precisa che la fusione, tra i Comuni di Vermezzoe Zelo Surrigone, è una fusione “ordinaria”, con la costituzione di un nuovo Comune; anticipa chenon ci saranno sconvolgimenti per i cittadini, ma aspetti positivi associati all'aumento dei contributi statali, ai risparmi che la razionalizzazione degli enti può portare e ai maggiori servizi chesaranno erogabili alla cittadinanza, come illustrato in dettaglio nello studio di fattibilità allegato allaproposta di deliberazione. Evidenzia che l'inserimento del o dei nomi del nuovo Comune nelladeliberazione di avvio del procedimento è un obbligo prescritto dalla legge regionale; illustra i trepossibili nominativi del nuovo Comune che sono stati proposti e inseriti in deliberazione e cheverranno proposti in sede referendaria, se non verranno prima modificati nella fase preliminare diconsultazione. Preso atto della presente bozza di proposta della deliberazione predisposta dallo Studio RA
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
Revisori Associati inviata ai rispettivi Comuni, che ha redatto il testo al fine di dare atto diindirizzo agli stessi per il complesso iter che accompagna la procedura di fusione tra due Comuni;
Con il seguente esito dei voti:Consiglieri presenti n. 8Consiglieri votanti n. 8Voti favorevoli n. 8Voti contrari n. //
Astenuti n. //
DELIBERA
l. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto diavvio della procedura per la fusione dei comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone in provincia diMilano, ai sensi dell'art. 7 bis, della Legge Regionale n. 29/2006, modificata dalla legge 6luglio 2017, n. 17. 2. Di approvare l'allegato sub A) progetto per la fusione dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone composto di n. 76 pagine, che allegate alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che, trattandosi di una fusione, ai sensi dell'art. 7 bis comma l della L.R.29/2006 e s.m.i., è necessario che venga individuata la denominazione del nuovo Comune eche a tal fine le Amministrazioni degli enti interessati hanno individuato la seguente rosa dipossibili denominazioni, la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario: COMUNE; VERMEZZO CON ZELO COMUNE; ZELO CON VERMEZZO
COMUNE; VERMEZZO SURRIGONE COMUNE; VERMEZZELO COMUNE; VERMEZZO CON ZELO SURRIGONE
4. Di approvare i quesiti referendari come di seguito riportato:
PRIMO QUESITO REFERENDARIO:
"VOLETE CHE I COMUNI DI VERMEZZO E ZELO SURRIGONE SIANO UNIFICATI?";
SI NO
SECONDO QUESITO REFERENDARIO, CONCERNENTE LA SCELTA DELLADENOMINAZIONE DEL NUOVO COMUNE:
"VOLETE CHE IL NUOVO COMUNE SIA DENOMINATO:
VERMEZZO CON ZELOZELO CON VERMEZZOVERMEZZO SURRIGONEVERMEZZELOVERMEZZO CON ZELO SURRIGONE
5. di stabilire, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 29/2006 che, chiunque abbia interesse, puòpresentare osservazioni e proposte di modifica che dovranno pervenire entro e non oltre le ore13:00 di sabato 04 agosto 2018 sui contenuti del progetto di fusione di cui all'allegato A) allapresente deliberazione o sulle proposte di nuova denominazione comunale, esclusivamente
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
nelle seguenti modalità:a. consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune in forma cartacea scritta amacchina o pc, allegando copia del documento di riconoscimento del presentatore;b. a mezzo di posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di postaelettronica mittente anch'essa certificata (P.E.C.), allegando eventuali documentiesclusivamente in formato .pdf, all'indirizzo PEC:[email protected]
6. di dare atto che i Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone declinano ogni responsabilità sulmancato, inesatto o incompleto invio in tempo utile delle osservazioni o proposte pervenute, in quanto le osservazioni o proposte pervenute oltre il termine o trasmesse con modalità oformati diversi da quelli indicati e/o illeggibili e/o indirizzate a casella di posta elettronicadiversa da quelle indicate o provenienti da posta elettronica non certificata saranno considerateirricevibili, lasciando all'onere del proponente la verifica nella propria casella P.E.C.dell'avvenuta o meno accettazione e consegna della trasmissione da patte del sistema;
7. Di stabilire fin d'ora che le osservazioni o proposte di modifica saranno vagliate, approvate orespinte da un'apposita Commissione Congiunta di rappresentanti dei due Comuni, cui saràlasciata la più ampia autonomia organizzativa ed i cui lavori termineranno con l'elaborazione della versione definitiva del progetto di fusione e della proposta o proposte di denominazione delnuovo comune e loro trasmissione ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione delladeliberazione prescritta dall'mi. 7 quater commi l e 2 della L.R. 29/2006 e s.m.i.;
8. Di stabilire fin d'ora che:
a. la Commissione Congiunta di cui al punto precedente sarà composta, come dadelibera, dai Sindaci e dai Consiglieri di maggioranza e minoranza che compongono ilConsiglio dei due Comuni.b. la Commissione sarà assistita nei suoi lavori, eventuali verbalizzazioni e produzionidocumentali da rappresentanti dello Studio RA Revisori Associati di Mantova, cui è stata affidata l'elaborazione del progetto di fusione e l'assistenza lungo tutto il percorsoconseguente;c. ai membri della Commissione Congiunta non sarà riconosciuta alcuna forma diindennità o rimborso spese;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 della L.R. 29/2017 e s.m.i., entro il terminedel 04 agosto 2018, ciascun Comune effettuerà autonomamente anche confronti preliminaripubblici o potrà determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione, anche al fine diacquisire il parere delle parti sociali ed economiche;
10. di trasmettere entro 10 giorni dalla sua approvazione la presente deliberazione al Presidentedella Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 della L.R. 29/2006 e s.m.i, via P.E.C.all'indirizzo [email protected], unitamente alla documentazione indicataall'art. 7 quater, comma 3 lettera c) della medesima legge:- scheda referendaria n. 1;- scheda referendaria n. 2;- Statuto del Comune di Vermezzo; 11. di pubblicare sul sito istituzionale dei comuni e sugli ordinari canali di comunicazioneistituzionale con la cittadinanza, fino al termine del 04 agosto 2018, un avviso di avvio delprocedimento con allegata la presente deliberazione e le indicazioni necessarie allapresentazione delle osservazioni o proposte in essa contenute, ai sensi dell'art. 7 bis comma 2 della L.R. 29/2006 e s.m.i. 12. Di allegare quale parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:- scheda referendaria n. 1 (Allegato sub B) - B1);- scheda referendaria n. 2 (Allegato sub B) – B2);- Statuto del Comune di Vermezzo (allegato sub C).
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
Infine
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto per le complesse procedure cherichiede la fusione di Comuni;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita: "4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarateimmediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti"; Con il seguente esito dei voti:Consiglieri presenti n. 8Consiglieri votanti n. 8Voti favorevoli n. 8Voti contrari n. //
Astenuti n. //
DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
Deliberazione n. 20 del 24-05-2018 Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE Il SEGRETARIOANDREA CIPULLO DOTT. GIOVANNI SAGARIA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000e.ss.mm.ii. [ X ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensidell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIODOTT. GIOVANNI SAGARIA
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
Comune di VermezzoProvincia di Milano
______________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20/2018
OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI VERMEZZO EZELO SURRIGONE, IN PROVINCIA DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 7BIS, DELLA LEGGEREGIONALE 29/2006, MODIFICATA DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2017, N. 15
Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicatoall’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 31-05-2018 per giorni 15consecutivi.
Vermezzo, 31-05-2018
Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT. GIOVANNI SAGARIA
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
1
COMUNE DI VERMEZZO COMUNE DI ZELO SURRIGONE
Progetto di fusione
Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone
Redatto da: RA Revisori Associati, Mantova – via Cremona 29/a
2
Sommario
1. LA FUSIONE DI COMUNI ............................................................................................. 4 1.1. Premessa 4 1.2. Temi generali 4
2. CONTESTO NAZIONALE E NORMATIVO .................... ........................................... 8 3. IL CONTESTO TERRITORIALE DEI COMUNI INTERESSATI ALL A
FUSIONE. ........................................................................................................................ 18 3.1. L’Area Abbiatense nella geografia regionale 18 3.2. Accessibilità dei Comuni ai centri locali, provinciali e regionali 22 3.3. Classificazione sismica 22 3.4. Classificazione climatica 22
4. PROFILI STORICI E CULTURALI ....................... .................................................... 24 4.1. Comune di Vermezzo 24 4.2. Comune di Zelo Surrigone 25
5. INDICATORI SOCIO-TERRITORIALI...................... ............................................... 26 5.1. Le dinamiche demografiche 26 5.2. La popolazione straniera 29 5.3. Il profilo socio-economico del Nuovo Comune 31 5.4. La popolazione “contribuente” 31
6. SERVIZI E DOTAZIONI .............................................................................................. 33 6.1. Il sistema socio-sanitario 33 6.2. Il sistema scolastico 35 6.3. Le altre dotazioni e servizi 36 6.4. Biblioteche 37 6.5. Uffici postali 37 6.6. Forze dell’ordine 37 6.7. Il capitale sociale: 37 6.8. Le Istituzioni religiose 38 6.9. La sintesi della componente territoriale 39
7. ASPETTI AMMINISTRATIVI ............................ ......................................................... 40 7.1. L’Istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione 40 7.2. Il percorso istituzionale della fusione 40 7.3. La Fusione: un percorso impegnativo 41 7.4. La dimensione politico-istituzionale 41 7.5. Le opportunità della fusione 41
7.5.1. I contributi regionali e statali ................................................................................. 42 7.5.2. La fusione, il patto di stabilità e il pareggio di bilancio ........................................ 42 7.5.3. Le altre disposizioni previste dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 .............................. 42 7.5.4. Le agevolazioni previste dalla legge Delrio .......................................................... 42
7.6. Precisazioni e modalità operative. 43 7.6.1. Nomina del Commissario prefettizio ..................................................................... 43 7.6.2. Mandati dei Comuni estinti ................................................................................... 43 7.6.3. Le capacità assunzionali ........................................................................................ 43 7.6.4. Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività ........................ 43 7.6.5. Gli atti normativi, regolamenti, strumenti urbanistici, bilanci ............................... 44 7.6.6. L’Organo di revisione contabile ............................................................................ 44 7.6.7. Lo statuto e i regolamento ..................................................................................... 44 7.6.8. I bilanci e programmazione finanziaria ................................................................. 44 7.6.9. Le aliquote tributi differenziate ............................................................................. 45
8. ASPETTI ORGANIZZATIVI E TECNICI ................... .............................................. 46 8.1. La composizione della rappresentanza istituzionale 46 8.2. Organizzazione interna 46
8.2.1. Dotazione Organica ............................................................................................... 46
3
8.2.2. Una proposta organizzativa del Comune Fuso ...................................................... 48 8.2.3. Gli orari apertura uffici .......................................................................................... 50 8.2.4. I programmi informatici ........................................................................................ 50 8.2.5. I beni mobili e immobili ........................................................................................ 51 8.2.6. Le partecipazioni ................................................................................................... 52
9. ASPETTI FINANZIARI ................................................................................................ 53 9.1. Le entrate correnti 53 9.2. Le aliquote tributi 54 9.3. I Municipi 56 9.4. Le spese correnti 59 9.5. Indebitamento 60 9.6. La spesa del personale 61 9.7. Il fondo produttività 63
10. VANTAGGI ECONOMICI ........................................................................................... 64 10.1.1 Risparmi di spesa ................................................................................................... 67 10.1.2 Maggiori contributi ................................................................................................ 68 10.1.3 Riepilogo vantaggi economici ............................................................................... 70
11. I PUNTI FONDAMENTALI DA GARANTIRE E SVILUPPARE .... ....................... 71 12. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ......... ............................. 72 13. CONCLUSIONI .............................................................................................................. 73
4
1. LA FUSIONE DI COMUNI
1.1. Premessa
La proposta di fusione per i Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone nasce dalla volontà delle am-
ministrazioni che, richiamate le esperienze relative all’Unione dei Navigli, dal 1999 al 2016, hanno
ritenuto di dare avvio alla fase di valutazione della procedura che potrà portare alla fusione dei due
Comuni. Tale scelta è stata valutata come l’unico percorso che potrà portare a concreti vantaggi.
Nelle deliberazioni consigliari dei due Comuni (n. 4 del 8 marzo 2018 per Vermezzo e n. …. Del
…. Per Zelo Surrigone) le amministrazioni, peraltro con voto unanime, hanno ritenuto che “la fu-
sione rappresenta la migliore opportunità per colmare il deficit di personale, di competenze tecni-
che e di capacità amministrativa, oltre che finanziario, stante la possibilità di accedere a forme di
contribuzione straordinaria, sia a livello statale che regionale e di conseguire risparmi derivanti
dall’eliminazione della frammentazione nella prestazione dei servizi, ottimizzando la gestione am-
ministrativa e miglioramento dei servizi ai cittadini”.
1.2. Temi generali
La fusione di Comuni è diventata argomento politico e istituzionale di attualità sia per il rinnovato
interesse prestato dal legislatore nazionale sia per le scelte di fusione compiute da un numero cre-
scente di Enti locali, soprattutto in Lombardia.
Le ragioni sono semplici da sintetizzare: per lo Stato la fusione è uno strumento di riordino territo-
riale, per i Comuni più piccoli una soluzione in grado di offrire risparmi di gestione, semplificazione
organizzativa e possibilità di governare il territorio in maniera coordinata.
Anche restando su un livello generale è agevole ricordare i vantaggi che la fusione di più Comuni
produce. È un processo che può dar luogo a migliori servizi ai cittadini, sia qualitativamente che
quantitativamente, perché semplifica l’attività lavorativa all’interno della nuova “macchina” ammi-
nistrativa e, in contemporaneo, realizza un contenimento della spesa corrente per abitante del nuovo
Comune rispetto ai Comuni precedenti.
Se si procede con una buona architettura del progetto di fusione non mancano infatti le economie
di scala e non è difficile capirne il motivo: il contenimento dei costi può essere meglio perseguito
da un’unica amministrazione di maggiori dimensioni rispetto a due o più entità piccole e non coor-
dinate. Inoltre il percorso della fusione garantisce una governance effettiva al nuovo Comune perché
viene confermato dalla scelta dei cittadini coinvolti con la consultazione referendaria. È in definitiva
un processo che prende avvio da una “scelta politica” degli amministratori ma diventa sostanziale
solo se i cittadini lo confermano con il proprio voto, consapevoli e convinti dallo scenario istituzio-
nale, organizzativo e finanziario che viene loro proposto.
Tali evidenze vanno rese percepibili alle Comunità con lo Studio di fattibilità e con la sua illustra-
zione in occasione di assemblee pubbliche. In questi incontri si devono evidenziare gli aspetti che
rendono un territorio unico e, in quanto tale, realmente adatto al processo di fusione. Insieme a
5
questo argomento prioritario si devono descrivere le possibilità e le prospettive che la fusione de-
termina, di natura finanziaria, organizzativa e di servizio per un confronto fra il prima ed il dopo
l’aggregazione tra i Comuni.
Rispetto alla GAO, Gestione Associata Obbligatoria (peraltro costantemente prorogata dal 2010 ad
oggi), la fusione si presenta come uno strumento alternativo, definitivo e più convincente per un
motivo principale. Consente di ottenere, insieme, maggior risparmio economico, effettiva sempli-
ficazione gestionale nonché una governance più solida e condivisa con i cittadini. Con la fusione i
Comuni scelgono di confrontarsi su temi più sostanziali e con prospettive definitive, mettono al
centro del loro confronto non solo relazioni funzionali per gestire servizi ma la discussione sul
futuro assetto istituzionale e di governo del territorio dei due Comuni.
Se comparata con l’Unione di Comuni, la fusione si rivela uno strumento più snello, che evita la
moltiplicazione degli organi gestionali (consiglio, giunta e sindaco dell’unione si sommano in caso
di Unione a quelli dei singoli Comuni) nonché i conflitti talvolta generati tra gli amministratori
intorno alla ripartizione delle risorse o alla destinazione di specifici interventi.
La fusione possiede un di più, proprio e specifico, in termini di volontarietà, di fiducia reciproca.
Porta a ragionare su come integrare la rappresentanza politica dei Comuni aderenti, ridefinire i
confini del territorio ma anche gli assetti organizzativi, economici, le risorse, il patrimonio, le re-
lazioni con il contesto. Con la fusione tutto questo diventa una chiara prospettiva di assetto istitu-
zionale, di sviluppo territoriale e, insieme, di miglioramento dell’offerta di servizi per i cittadini.
Inoltre coinvolge subito, come valutatori e decisori di prima istanza, gli elettori. La fusione di Co-
muni è da alcuni anni oggetto di un rinnovato interesse da parte del legislatore in quanto strumento
di riordino territoriale in grado di offrire in particolare ai Comuni più piccoli risparmi di gestione,
semplificazione organizzativa e possibilità di una più solida azione amministrativa sul fronte dei
servizi e delle politiche per il territorio. Merita al riguardo evidenziare che il processo di fusione
viene anche visto come la possibilità di ottimizzare le risorse trasferite ai Comuni che sempre più
si stanno contraendo. A tale contrazione è possibile rispondere con un’azione amministrativa volta
alla razionalizzazione della spesa ed all’ottenimento di specifiche economie di scala.
Tabella 1: La riduzione di risorse per i Comuni italiani – Anni 2010 – 2015
6
Per quanto riguarda il processo di riorganizzazione territoriale degli enti locali, in un contesto di
contrazione della spesa pubblica, ha riguardato:
- l’istituzione delle città metropolitane;
- il superamento delle provincie;
- il superamento della frammentazione comunale, attraverso l’associazionismo intercomu-
nale (convenzioni/Unioni/GAO) e le fusioni di Comuni.
Di fronte all’obbligo, per gli enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di gestire le
funzioni comunali fondamentali in un’ottica intercomunale, ma anche alla generale esigenza dei
Comuni di favorire uno sviluppo territoriale che vada oltre gli attuali confini comunali, lo strumento
della fusione appare oggi più efficace sia della GAO (Gestione Associata Obbligatoria) sia
dell’Unione di Comuni. Rispetto alla GAO, infatti, la concentrazione in capo ad un unico soggetto
delle competenze organizzative consente di ottenere un risparmio economico, una semplificazione
gestionale e più alte performance nei servizi erogati. In merito all’Unione, invece, una delle critiche
che gli stessi amministratori locali hanno negli ultimi anni rivolto a questo strumento riguarda le
difficoltà derivate dalla moltiplicazione degli organi decisionali: la presenza di consiglio, giunta e
presidente dell’Unione, che va a sommarsi a quella dei singoli Comuni, se da un lato consente di
mantenere in modo formale le identità locali, dall’altro appesantisce il processo decisionale, ovvero
di presa delle decisioni, così come quello organizzativo-gestionale, ne allunga i tempi, non ne riduce
in modo sostanziale i costi, ed addirittura rischia di generare un costante conflitto tra gli ammini-
stratori intorno alla ripartizione delle risorse e alle destinazioni di specifici interventi in questo o in
quel Comune.
L’Unione potrà diventare valido strumento, anche con evidenti vantaggi economici e organizzativi,
se il legislatore riterrà opportuno modificare l’attuale quadro normativo prevedendo per le Unioni
“vere”, vale a dire quelle che trasferiscono tutte le funzioni e tutti i servizi, che la gestione degli enti
avvenga con un unico bilancio anziché un bilancio per ogni ente che partecipa all’Unione a cui va
aggiunto il bilancio della stessa Unione.
7
La fusione, viceversa, comporta un’integrazione completa degli enti locali coinvolti nella nuova
realtà comunale: integrazione che riguarda prima di tutto le forme di rappresentanza politica dei
Comuni aderenti, che risulta naturalmente ridotta nel numero di rappresentanti eletti, ma anche degli
assetti organizzativi e delle risorse (umane e finanziarie).
8
2. CONTESTO NAZIONALE E NORMATIVO
2.1 Le fonti legislative concernenti la fusione di Comuni, sono costituite da:
A. riferimenti normativi nazionali
� l’art. 133 della Costituzione italiana
� l’art. 15 del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000)
� l’art. 1, commi 116-134 della legge Delrio (l. 56/2014)
� l’art. 20 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
B. riferimenti normativi regionali
� Legge Regionale 28 dicembre 2011 , n. 22;
� Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19;
� Legge Regionale 15 dicembre 2006, n. 29;
� Legge Regionale 6 luglio 2017, n.17.
2.2 Corte dei Conti - Le fusioni di Comuni producono risparmi di spesa
La Corte dei conti ha preso parte alla Audizione della Sezione delle Autonomie presso la Commis-
sione affari costituzionali evidenziando come la fusione di Comuni rappresenti lo strumento in cui
si possono manifestare effettivi risparmi della spesa pubblica.
2.3 Le fusioni di Comuni – Profili anagrafici e finanziari
La disciplina delle fusioni è attualmente contenuta nel T.U.E.L che, agli artt. 15 e 16, ha attribuito
alle regioni, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, la possibilità di modificare le cir-
coscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate e nelle forme previste dalle
leggi regionali. Queste norme sono state poi integrate dall’art. 1, commi 116 ss., della legge n.
56/2014 (Legge Delrio). Ma solo a seguito del Decreto Legge n. 95/2012 si è registrato un rilevante
incremento delle fusioni, dovuto agli incentivi finanziari che la legislazione statale ha previsto al
fine di incoraggiare il processo di riordino e di semplificazione degli enti territoriali.
Tabella 2: le fusioni in Italia dal 2009 al 2018
Anni N° Fusioni
di cui per
incorporaz
ione
N°
Comuni
soppressi
2009-2011 4 13
2013 2 4
2014 24 57
2015 7 1 17
2016 29 2 75
2017 17 4 31
2018 19 1 35
Totale 102 8 232
Fonte: Tuttitalia.it
9
L’analisi complessiva delle fusioni è possibile disaggregarla per Regioni. Tale analisi evidenzia che
la Regione dove il fenomeno ha avuto la maggiore manifestazione è la Regione Trentino Alto
Adige, seguita dalla Regione Lombardia e dalla Regione Toscana.
Tabella 3: le fusioni per Regione dal 2009 al 2018
La conferma che la fusione rappresenta il vero strumento di riforma della pubblica amministrazione
per contenere le risorse assegnate alla finanza locale potrebbe essere sicuramente confermato ana-
lizzando i singoli progetti di fusione nella sezione dedicata ai risparmi/economie di spesa ed alla
razionalizzazione delle dotazioni organiche. Possiamo indicare, sia pur nel ristretto ambito di analisi
indicato e al netto degli incentivi ricevuti, che le fusioni considerate hanno prodotto un risparmio
di spesa ampiamente superiore ai 10 milioni di euro. Il criterio dell’affiancamento dell’incentiva-
zione regionale a quella statale sembra idoneo a favorire il riassetto istituzionale inteso a favorire
l’aggregazione e la riduzione dei Comuni. Ovviamente, il buon esito di tali processi rispetto agli
obiettivi di riduzione della spesa e di aumento dell’efficienza gestionale dei servizi erogati dipende
anche dalla corretta individuazione dell’ambito ottimale nel quale il nuovo ente si troverà ad ope-
rare.
Una maggior facilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini-utenti può rappresentare un concreto
incentivo a superare le resistenze identitarie che rappresentano le principale cause frenanti delle
fusioni tra Comuni. La migliore fruibilità dei servizi, la maggior capacità contrattuale verso i forni-
tori e verso le altre amministrazioni, le economie di scala derivanti dalla razionalizzazione delle
risorse rappresentano ulteriori fattori incentivanti per il conseguimento degli obiettivi di maggior
efficienza, efficacia ed economicità perseguiti dal legislatore.
2.4 I risultati del Ministero dell’Interno 1
Se alle conclusioni raggiunte dalla Corte dei Conti associamo i risultati forniti dallo studio del Mi-
nistero dell’Interno si giunge alle medesime conclusioni. Vale a dire che il processo di fusione fra
Comuni porta a risultati positivi in termini di minor spesa pro-capite e ad un miglioramento della
conseguente pressione tributaria in capo ai cittadini.
Dallo studio dell’analisi della “spesa pro-capite media” dei Comuni aggregati per classi dimensio-
nali risultano valori che assumono un andamento ad U (tabella 4): la spesa pro-capite è alta nei
1 Fonte: Ministero Interno
Anni Calabria CampaniaEmilia
Romagna
Friuli
Venezia
Giulia
Liguria Lombardia Marche Piemonte ToscanaTrentino
Alto AdigeVeneto
2009-2011 1 1 2
2013 1 1
2014 4 1 9 2 7 1
2015 1 2 1 3
2016 4 2 3 18 2
2017 1 1 3 3 4 1 3 1
2018 1 1 2 1 4 5 2 1 2
Totale 2 1 10 8 1 21 6 9 13 24 7
Fonte: Tuttitalia.it
10
Comuni di piccole dimensioni, cala per la fascia intermedia, torna a crescere per quelli di maggiori
dimensioni.
Tabella 4: spesa pro-capite media per fasce di popolazione.
Lo studio evidenzia che per le spese correnti, i piccoli Comuni tendono ad avere una spesa pro
capite molto più alta di quella dei Comuni tra i 5 e i 20 mila abitanti. La spesa tende poi a crescere
per i Comuni più grandi. Per i piccoli Comuni le diseconomie di scala rendono maggiormente one-
rosa la gestione dei servizi. Di contro, per i Comuni di maggiore dimensione demografica esiste la
necessità di un sovradimensionamento dei servizi legato alla funzione di polo di attrazione per i
Comuni limitrofi. Fatti i calcoli, a livello nazionale, gli oltre 4 mila Comuni con meno di 3 mila
abitanti aggregati porterebbero un risparmio di oltre 2 miliardi e mezzo di euro.
2.5 I vantaggi della fusione
Il legislatore nazionale, pur mantenendo la volontarietà nel ricorso a questo strumento, ha inteso
incentivarlo, a partire dalla legge n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio), in modo deciso, garantendo
una serie di benefici di tipo economico-finanziario ai Comuni nati da fusione.
I vantaggi derivanti, prevalentemente, dalla legislazione statale e, parzialmente, da quella regionale,
sono:
- Ottimizzazione delle risorse umane e loro conseguente specializzazione;
- Riduzione amministratori;
- Riduzione dei costi;
- Produzione di economie di scala;
- Possibilità di copertura del turn-over del personale del 100%;
- Specializzazione delle risorse umane e aumento del livello di produttività;
- Uniformità di procedimenti amministrativi;
- Possibilità di mantenere i Municipi esistenti con rappresentanti eletti;
- Maggior «peso specifico» del Comune;
11
- Uniformità dei servizi al cittadino;
- Ottimizzazione, anche da un punto di vista economico, dei sistemi informatici;
- Contributi regionali (per il primo anno) se già unione;
- Contributi statali (60% trasferimenti del 2010).
La fusione, inoltre, consente di ottimizzare le risorse presenti all’interno dei territori dei Comuni
coinvolti nella fusione: la gestione di capitali, patrimonio immobiliare e beni mobili da parte di un
unico, più grande Comune permette di utilizzare al meglio le risorse disponibili e di contenere gli
sprechi. Dal punto di vista dei vantaggi economici, inoltre, il passaggio da più amministrazioni a
un’unica amministrazione comunale permette di ridurre i costi degli apparati amministrativi, primi
fra tutti quelli legati agli organi istituzionali (sindaco, giunta e consiglio comunale), al revisore dei
conti e al segretario comunale. Infine, realizzare una fusione significa dare al Comune unico nuove
possibilità di investimento e quindi nuove prospettive per lo sviluppo di medio-lungo periodo del
territorio.
Attraverso la fusione sono poi osservabili alcuni vantaggi sul fronte dell’erogazione dei servizi da
parte dell’ente locale, e quindi dell’espletamento di uno dei principali doveri che il Comune ha nei
confronti dei suoi cittadini. L’unificazione dei servizi all’interno di un nuovo Comune unico per-
mette infatti di conseguire un miglioramento dell’offerta al cittadino e alle imprese, da un lato grazie
alla generazione di economie di scala, dall’altro alla possibilità di una maggiore specializzazione di
funzionari e tecnici all’interno del nuovo ente. Laddove prima della fusione si registravano diffi-
coltà di collegamento tra i servizi erogati in territori contigui dai diversi Comuni con un conseguente
dispendio notevole di risorse in termini economici ed organizzativi, dopo la fusione il raccordo tra
i servizi sul territorio è completo, l’erogazione degli stessi più capillare e la risposta ai bisogni del
cittadino più esaustiva.
Un’ ultima osservazione è da riferirsi al destino dei contributi economici e delle agevolazioni a
disposizione del nuovo Comune. L’aumento di risorse derivante dalla fusione costituisce certa-
mente una boccata di ossigeno per il bilancio dell’ente, ma non deve essere sprecato: i nuovi am-
ministratori si troveranno di fronte alla scelta di utilizzare le nuove risorse aumentando gli investi-
menti o riducendo il debito pro-capite, aumentando i servizi o diminuendo la tassazione (oppure
l’applicazione di tutte le “possibilità”). In merito alla riduzione della tassazione è importante evi-
denziare, in quanto costituirà un beneficio per i cittadini solo nel breve periodo, utilizzare i vantaggi
finanziari per allineare la tassazione nei territori coinvolti dalla fusione entro i cinque anni previsti
dalla normativa vigente. La fusione è uno strumento che getta lo sguardo degli amministratori nel
lungo periodo: le nuove risorse potrebbero quindi essere utilizzate al meglio solo se costituiranno
la base su cui pianificare un programma di investimenti destinati ad affrontare in modo strutturale
le difficoltà del territorio ed a favorire il suo rilancio e sviluppo di lungo periodo. Si pensi alla regole
del pareggio di bilancio all’impossibilità di effettuare mutui salvo il riconoscimento di spazi finan-
12
ziari concessi dallo Stato e/o dalla Regione. Le disposizioni normative in vigore prevedono ai Co-
muni nati da fusione il riconoscimento degli spazi finanziari con la conseguenza che, ricevendo un
contributo decennale, parte di tale contributo potrà essere utilizzato per finanziare la quota del mu-
tuo contratto per la realizzazione dell’opera.
Altre valutazioni sul percorso di della fusione possono essere così sintetizzate:
1. Il nuovo Comune aggregato, supera i 5.000 abitanti e sulla base della legislazione vigente
si pone al riparo da vincoli futuri di Gestione associata obbligatoria.
2. La fusione dei due Comuni entra nella classe dimensionale dei 5-10 mila abitanti, in corri-
spondenza della quale risultano meglio ottimizzati, ad oggi, i costi pro- capite delle funzioni
di amministrazione generale.
È ragionevole attendersi che la fusione consentirà risparmi nella spesa oggi assorbita
dalle funzioni di amministrazione, gestione e controllo, che comprendono sia le spese per gli organi
istituzionali (in sostanza le indennità per sindaci, assessori e consiglieri), ma soprattutto quelle per
le attività di funzionamento dell’ente (gestione economica, gestione delle entrate e dei beni, orga-
nizzazione e gestione del personale) e per l’esercizio di funzioni istituzionali (ufficio tecnico, ana-
grafe).
Trattandosi di Comuni di piccole dimensioni il risparmio atteso avrà dimensioni finanziarie conte-
nute in valore assoluto, ma comunque significative, perché le risorse così recuperate potranno essere
spostate o su altre voci di spesa, in particolare potranno essere utilizzate per il potenziamento dei
servizi offerti ai cittadini, oppure come riduzione della tassazione in capo ai cittadini stessi. La
crescita dimensionale, dunque, ridurrà le risorse assorbite dalle funzioni “obbligatorie” (gestionali
e istituzionali), consentendo il potenziamento di quelle “accessorie” (i servizi ai cittadini: sociale,
istruzione, sicurezza…..). Potrebbero aprirsi inoltre spazi per scelte di investimento che saranno
valutate dalle future amministrazioni comunali.
Altro effetto positivo legato alla crescita dimensionale è la possibilità di sviluppare una maggiore
specializzazione funzionale degli operatori, che di solito genera un miglioramento della qualità del
lavoro svolto.
Ci si attende in sostanza un miglioramento dell’equità nell’accesso ai servizi pubblici
locali. Anche in questo caso, il processo di fusione ha il pregio di muoversi nella direzione giusta,
in un contesto territoriale in cui il processo di aggregazione sta assumendo particolare interesse.
La fusione produce un altro effetto. La maggiore capacità degli amministratori locali di leggere con
più efficacia i bisogni dei cittadini e delle imprese locali e di implementare le nuove e conseguenti
politiche d'intervento.
La realizzazione del Nuovo Comune oggetto di studio dovrebbe avere, altresì, il vantaggio di pro-
muovere un virtuoso avvicinamento della scala territoriale con cui si organizzano le istituzioni locali
e vengono effettuate le scelte strategiche, a quella in cui popolazione e imprese esercitano realmente
le attività quotidiane e domandano i servizi. Tale percorso dovrebbe portare il Comune fuso ad
13
intraprendere un’azione più forte, nell’ambito dello sviluppo territoriale – urbanistico ed econo-
mico, avendo la consapevolezza del “peso” assunto nell’ambito dell’area di appartenenza. A tal fine
le future amministrazioni dovranno valutare come coordinare gli strumenti urbanistici in vigore. La
scelta dei Municipi permette di mantenerli in vita per la prima legislatura per poi avviarne la con-
vergenza.
2.6 I temi locali
Il risultato che deve perseguire il progetto di fusione, perché il progetto di fusione possa ritenersi
utile, in primis per i cittadini, è la migliore rappresentazione delle motivazioni che spingono gli
amministratori a proporlo, a prescindere dal vantaggio dei contributi statali destinati ai Comuni sorti
da fusione. Tali contributi rappresentano un aspetto importante e vengono sempre richiamati in un
processo di fusione ma sono un argomento secondario in quanto incentivi straordinari e non infiniti.
Nel caso di Vermezzo e Zelo Surrigone ci sono più tipologie di motivazioni, peraltro ben eviden-
ziate nelle deliberazioni che hanno dato avvio al processo di analisi della fusione.
La prima motivazione che deve essere evidenziata deriva dal confronto più favorevole tra fusione
e GAO – Gestione Associata Obbligatoria. In relazione alla normativa vigente sia il Comune di
Vermezzo che il Comune di Zelo Surrigone hanno comunque di fronte a sé l’obbligo di gestire le
funzioni comunali fondamentali in un’ottica intercomunale. È una prescrizione che riguarda tutti
gli Enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
La seconda motivazione è l’accesso ad una condizione di favore e di incentivazione, prevista per i
Comuni che decidono di fondersi. Il legislatore nazionale, pur mantenendo la volontarietà nel ri-
corso a questo strumento, ha inteso incentivarlo in vario modo, l’ultimo deciso con la legge n. 56
del 2014. Sono così garantiti una serie di benefici di tipo economico-finanziario ai Comuni nati da
fusione. Anche se la dimensione economica non può essere la leva che innesca il processo, di certo
riveste un ruolo importante nella decisione di intraprendere tale percorso. Lo studio quantificherà
nel dettaglio la dimensione finanziaria della premialità.
La terza motivazione è quella di avviare con la fusione un processo di riorganizzazione dei due
Comuni, per perseguire i vantaggi derivanti dai processi aggregativi e lasciare ai cittadini una strut-
tura comunale più forte. Una fusione ben costruita e con buone condizioni di partenza, può consen-
tire di ottimizzare le risorse presenti all’interno dei territori dei Comuni coinvolti. La gestione fi-
nanziaria, del patrimonio immobiliare e dei beni mobili da parte di un unico, più grande Comune
porta ad utilizzare al meglio le risorse disponibili e a contenere gli sprechi. Il passaggio da più
amministrazioni ad un’unica amministrazione comunale permette di ridurre i costi degli apparati
amministrativi, primi fra tutti quelli legati agli organi istituzionali (sindaco, giunta e consiglio co-
munale), al revisore dei conti e al segretario comunale. Se sono già in atto convenzioni o accordi
tra i Comuni, la fusione può permettere di renderli definitivi e farli diventare parte del modello
operativo del nuovo Comune.
14
Una buona fusione può rendere vantaggi sul fronte dell’erogazione dei servizi da parte dell’ente
locale e quindi dell’espletamento di uno dei principali doveri che il Comune ha nei confronti dei
suoi cittadini. Unificare i servizi all’interno di un nuovo Comune unico fornisce occasione per mi-
gliorare l’offerta al cittadino e alle imprese, innovare il modello di fornitura anche con maggiore
specializzazione dei funzionari e dei tecnici oltre che con migliore impiego dei sistemi informatici
e delle tecnologie di gestione delle informazioni oggi disponibili. Diventano inoltre più negoziabili
i rapporti con i fornitori.
Sugli effetti delle tre argomentazioni si pensi poi al tema della destinazione dei contributi econo-
mici, dei risparmi e delle agevolazioni che saranno a disposizione del nuovo Comune. Vedremo se
la fusione genera nuove risorse, di che entità e se possono per esempio costituire la base su cui
pianificare un programma di investimenti per sviluppare il territorio del nuovo ente, nonché, even-
tualmente, per alleggerire la pressione fiscale.
Abbiamo fin qui considerato le motivazioni per la fusione che interessano più da vicino i cittadini
dei due Comuni. Esse sono: 1. Il confronto più favorevole tra fusione e GAO – Gestione Associata
Obbligatoria, 2. L’accesso a condizioni di favore e di incentivazione, 3. Costruire una struttura co-
munale più forte, con nuove risorse per investimenti o per minore pressione fiscale.
Con la fusione tra i due Comuni il territorio della zona omogenea “Magentino e Abbiatense” della
Città Metropolitana si arricchisce dunque di un ente locale più grande e più solido, con un Comune
nuovo che va ad occupare, in termine di popolazione, la 12^ posizione in luogo della 21esima e
25esima occupata dai Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone.
15
Parallelamente, all’interno del nuovo Comune, uno degli obiettivi da perseguire con maggiore forza
è quello della promozione di una sorta di “solidarietà territoriale”: con questo termine si vuole in-
dicare l’attenzione che ogni Comune coinvolto nella fusione è chiamato a rivolgere agli altri, pro-
muovendo politiche pubbliche volte a limare gli squilibri dei territori che presentano più marcate
difficoltà e maggiori disagi in un’ottica di coesione territoriale.
Il processo di fusione, se presenta indubbie opportunità e vantaggi, allo stesso tempo, può generare
preoccupazioni nelle Comunità.
L’ente locale con i suoi rappresentanti è l’istituzione più vicina al cittadino, la prima a cui si fa
riferimento per ogni necessità: la prospettiva di un cambiamento importante, con alcuni Comuni
che concludono la propria operatività per entrare a far parte di un ente nuovo e più grande, può
COMUNI ZONA OMOGENEA MAGENTINO
E ABBIATENSEPopolazione
Posizione ante
fusione
Posizione post
fusione
ABBIATEGRASSO 32565 1 1MAGENTA 23845 2 2CORBETTA 18366 3 3BAREGGIO 17364 4 4SEDRIANO 12099 5 5ARLUNO 11909 6 6GAGGIANO 9131 7 7VITTUONE 9063 8 8MOTTA VISCONTI 7877 9 9ROBECCO SUL NAVIGLIO 6766 10 10MARCALLO CON CASONE 6254 11 11VERMEZZO-ZELO SURRIGONE 5773 12ROSATE 5762 12 13CASOREZZO 5467 13 14SANTO STEFANO TICINO 4954 14 15CISLIANO 4867 15 16ALABAIRATE 4708 16 17NOVIGLIO 4584 17 18OSSONA 4288 18 19MESERO 4159 19 20BOFFALORA SOPRA TICINO 4113 20 21VERMEZZO 3931 21BUBBIANO 2401 22 22BESATE 2064 23 23CASSINETTA DI LUGAGNANO 1911 24 24ZELO SURRIGONE 1842 25GUIDO VISCONTI 1658 26 25OZZERO 1489 27 26CALVIGNASCO 1209 28 27MORIMONDO 1138 29 28
16
generare nei cittadini la preoccupazione di trovarsi esposti a qualche limite rispetto alle attuali
tutele o alla difficoltà di rapporti con il nuovo ente.
Una seconda attenzione è legata al tema dell’identità. Perdere lo status di Comune, può far emer-
gere, in una parte dei cittadini, l’impressione di non vedere più la coincidenza tra assetto ammi-
nistrativo e le proprie tradizioni.
Il progetto di fusione potrà far emergere eventuali difficoltà e darà indicazioni su come possano
essere superate con un buon processo di fusione.
Il progetto di fusione che interessa i Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone ha una buona base di
partenza ed è rappresentata dall’esiguità della distanza dei due centri.
Avviare un processo di aggregazione con attenzione alle potenzialità e alle criticità consente di
considerare il valore degli elementi che nel tempo hanno dato una fisionomia ed una identità ai
Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone: il valore prodotto dalle famiglie, dagli artigiani e dalle
imprese, quanto realizzato dalle singole amministrazioni, l’identità sociale e culturale, il patrimo-
nio fatto da beni culturali, valori territoriali e paesaggistici, infrastrutture, l’associazionismo laico
e religioso, i servizi presenti, lo stato di salute finanziaria di ogni Comunità.
Di tutto questo deve rimanere evidenza nel nuovo Comune ma con una logica di consolidamento
e sviluppo. Sarà verificata l’aspettativa che una buona fusione è più della somma dei singoli Co-
muni e che il processo di fusione è impostato secondo criteri di rassicurazione, coinvolgimento e
condivisione con i cittadini.
2.7 Obiettivi dello studio di fattibilità
Con le premesse fin qui sviluppate, diventano più chiari gli obiettivi che si prefigge lo Studio di
fattibilità. Sono evidenziate le motivazioni che hanno condotto gli amministratori di Vermezzo
e Zelo Surrigone ad avviare il processo di fusione e a verificare se per ognuna emergono concrete
condizioni a sostegno, piuttosto che criticità.
Il primo tema è se il territorio dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone è realmente adatto al
processo di fusione sia in sé che considerato come parte della più ampia zona omogenea Abbia-
tense. Si procede al riguardo ad una analisi territoriale, socio- economica, del capitale sociale e
dei servizi attualmente presenti per cogliere i fattori di contesto che possono risultare come ele-
menti costitutivi del nuovo Comune e fornire una loro precisa caratterizzazione. Rappresenta
altresì la prospettiva che la fusione dei due Comuni non è fine a se stessa. E’ aperta e può volgere
alla creazione di una realtà amministrativa territoriale di più grandi dimensioni a cui tendere con
le convenzioni e le Unioni prima per poi arrivare alla nascita di un Comune di grandi dimensioni.
Il secondo tema è quello della concretezza delle aspettative. Sono state espresse tre motivazioni
della fusione: un assetto finale più efficiente della GAO, la possibilità di accedere a vantaggi
economico-finanziari e di recuperare risorse anche grazie ad una nuova “macchina comunale”
più integrata.
17
Si procede ad una simulazione del nuovo Comune, con numeri e dimensioni dei vantaggi e degli
assetti organizzativi del Comune aggregato.
Sono inoltre presentati alcuni elementi di complemento che non potevano mancare per la singo-
larità del contesto territoriale: cenni di storia amministrativa che richiamano somiglianze tra il
passato ed il presente e la descrizione della dotazione storico-artistica e paesaggistica che dai
Comuni proponenti può arrivare in dote al Nuovo Comune.
18
3. IL CONTESTO TERRITORIALE DEI COMUNI INTERESSATI ALL A FUSIONE.
3.1. L’Area Abbiatense nella geografia regionale
I Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone sono contigui e confinanti. Sono caratterizzati da una vi-
cinanza tra loro e situati nella zona Abbiatense.
Figura 1: inquadramento territoriale Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone
Fra i Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone vi è omogeneità a livello di Piano di Zona, di Agenzia
delle Entrate e di Centro Provinciale per l’Impiego. Detengono partecipazioni nella stessa società
che gestisce il servizio idrico integrato.
Figura 2: Il territorio dell’Area Abbiatense della zona omogenea Magentino-Abbiatense
19
Nel piano strategico metropolitano milanese2 il territorio in cui sono ubicati i Comuni di Vermezzo
e Zelo Surrigone appartengono alla zona omogenea “magentino-abbiatense” e viene definita “Terra
di agricoltura tra produzione e fruizione”. Interessa 29 Comuni ed una superficie di 360,44 kmq con
una popolazione pari a 221.557 (dati ISTAT 1.1.2017) e un numero di addetti pari a 50.690.
Merita al riguardo, stante il buon esito del progetto di fusione, le azioni concrete che i due Comuni
potranno mettere in atto nell’ambito del PSM Milanese.
Nel piano sono riportate le seguenti declinazioni suddivise per ambito di interesse:
1. Il distretto turistico agroalimentare del Magentino e Abbiatense
Il territorio della Zona omogenea è utilizzato per oltre il 70% della sua estensione a fini agricoli, di
cui buona parte ricompreso nel Parco Agricolo Sud Milano e nel Parco del Ticino che connotano
fortemente l’identità di questo territorio.
Per questo tra gli obiettivi fondamentali è la valorizzazione dell’attività agricola, a partire dall’at-
tuazione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Milano metropoli rurale”, che vede tra i
soggetti firmatari, oltre a Città metropolitana e altri soggetti, anche il Distretto neo-rurale delle tre
acque di Milano DINAMO e il Distretto Riso e Rane, che operano sul territorio del Magentino e
Abbiatense. Grazie all’AQST è possibile partecipare ai bandi dei Programmi Operativi Regionali e
Nazionali, finanziati dai Fondi Strutturali 2014-2020 (FEASR innanzitutto, ma anche FESR ed
FSE), il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, i Programmi Europei a Gestione Diretta ed altre
risorse pubbliche e private, sviluppando una serie di attività fondamentali per il territorio.
A partire da questo quadro già avviato, sarà dunque centrale favorire lo sviluppo di un modello che
sia in grado di integrare l’attività di produzione agricola con altre forme di sviluppo di beni e servizi
per il territorio, in coerenza con le vocazioni naturali e territoriali, attraverso una solida partnership
tra i Comuni della Zona omogenea, le aziende agricole locali, Città metropolitana e il Parco Agri-
colo Sud Milano, oltre ad altri soggetti istituzionali.
2 Fonte: sito Città Metropolitano, zona omogenea Magentino Abbiatense
20
Gli obiettivi possono riguardare l’innovazione di prodotto, di processo e di filiera, in ottica di agri-
coltura di prossimità; la valorizzazione e promozione del territorio e della cultura rurale; la riquali-
ficazione e valorizzazione paesaggistico ambientale, anche in chiave di bio-diversità; ecc.
Queste politiche aprirebbero alla concreta possibilità di valorizzazione fruitiva e turistica del terri-
torio, nella logica del distretto turistico agroalimentare, con un ruolo della Zona omogenea nel con-
tribuire a consolidare e sviluppare ulteriormente i Distretti agricoli esistenti, soprattutto nel territorio
del Magentino. Ciò implica lavorare sulla filiera nel suo complesso, dove la produzione diviene il
primo passaggio di una serie di azioni che intercettano distribuzione, enogastronomia e ricettività,
in un progetto di valorizzazione dei percorsi tra le eccellenze del territorio e di fruizione dei beni
culturali e paesaggistici, a partire dal ruolo delle cascine, dalla progettazione museale, dalla realiz-
zazione di laboratori dedicati, dall’attrazione generata da manifestazioni coordinate a scala interco-
munale.
2. Un programma di mobilità per Magentino e Abbiatense
Uno dei temi più sentiti dai Comuni della Zona omogenea è rappresentato dalla mobilità. Si rileva
la presenza di una serie di criticità specifiche legate alla programmazione dei servizi di TPL, che
creano difficoltà di connessione, in particolare con alcuni importanti servizi pubblici.
Alla luce di questi elementi di valutazione, nonché in vista del varo dell’Agenzia per il TPL, la Zona
omogenea si propone di avviare un progetto condiviso tra i Comuni, finalizzato a definire le priorità
e gli orientamenti per lo sviluppo della mobilità nel Nord Ovest Milano.
Lo strumento, configurabile come un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), è pensato
per garantire una molteplicità di risultati. Due sono i principali fronti d’azione: Un progetto di rior-
ganizzazione del TPL, finalizzato a dotare i Comuni della Zona omogenea di adeguati strumenti di
analisi e di una proposta di riorganizzazione che possa superare le attuali criticità. Fondamentali, in
particolare, le relazioni con Milano - e quindi con la programmazione del Comune e delle sue Agen-
zie - e le connessioni alle principali polarità esistenti (in primo luogo poli sanitari e scolastici).
- La programmazione, integrata tra i Comuni della Zona omogenea, degli interventi infrastrutturali,
riconsiderando le priorità di intervento in ordine ai progetti più rilevanti (la “Viabilità Comparto
Sud-Ovest” con Vigevano-Malpensa, la riqualifica della SP114 tra Abbiategrasso e la Tangenziale
Ovest e la variante alla SS11 nel tratto Sedriano-Bareggio-Cornaredo), privilegiando la mobilità
dolce, promuovendo l’integrazione delle reti ciclabili comunali oggi esistenti (a partire dal progetto
“Brezza sull’acqua”, lungo il Ticino, e dalla valorizzazione delle alzaie del Canale scolmatore di
nord-ovest, nel tratto dal Fontanile Nuovo Bareggio (SIC) alle alzaie del Naviglio, quale valido
possibile percorso di interconnessione per lo sviluppo agrituristico), riorganizzando e valorizzando
i nodi di interscambio.
In questo quadro, la chiave di volta viene individuata nell’intermodalità, in particolare tra gomma,
ferro e mobilità dolce, in una visione che possa integrare il modello “classico” con le nuove forme
di “mobilità intelligente”, valutando la possibilità di promuovere l’uso di mezzi più ecologici, di
21
tipo elettrico, e sfruttando le nuove tecnologie, utili ad esempio per attivare strumenti di infomobi-
lità. Inoltre, attraverso il PUMS sarà possibile interagire in forma strutturata con la nascente Agen-
zia per la mobilità, che avrà il compito di programmazione del trasporto pubblico, inquadrando in
modo efficace le priorità per l’ambito. Sarà inoltre possibile attivare politiche e progetti condivisi e
adeguatamente contestualizzati, che, oltre a rendere più efficiente la programmazione dei singoli
Comuni, potranno offrire maggiori possibilità di attrarre investimenti e di partecipare a bandi di
finanziamento di diversa natura. Il PUMS potrebbe rappresentare la prima sperimentazione di uno
strumento operativo costruito e, in prospettiva, adottato dall’Assemblea dei Sindaci dalla Zona
omogenea.
3. Lo sviluppo della cooperazione intercomunale per la semplificazione e la competi-
tività
Per rendere competitivo e attrattivo il territorio per le imprese e i cittadini, pur nei limiti delle pos-
sibilità di azione in questo contesto, appare fondamentale sviluppare un processo orientato in forma
più estesa all’abilitazione del sistema economico locale. In questa logica, attraverso un rafforza-
mento della cooperazione intercomunale, è possibile avviare un percorso orientato alla semplifica-
zione e alla competitività, che si concentri sul funzionamento della “macchina amministrativa pub-
blica” e sull’erogazione di servizi.
Le azioni dovranno rispondere a criteri orientati a garantire maggiore efficacia ed efficienza alle
attività delle Amministrazioni, attraverso: la semplificazione dell’azione amministrativa, l’omoge-
neizzazione di norme, regolamenti e pratiche, la messa in comune di buone prassi ed esperienze,
nonché l’impegno a promuovere in modo capillare lo sviluppo delle “Autostrade Informatiche”
(fibra ottica).
Il primo passo prevede la predisposizione di un progetto pilota, da condividere e sviluppare insieme
agli attori socio-economici del territorio, che si proponga il potenziamento in ordine alla digitaliz-
zazione e messa in comune di alcuni servizi, a partire dalla valorizzazione delle esperienze esistenti
tra i Comuni. Alcuni campi di sperimentazione riguardano ad esempio i SUAP (Sportello Unico
delle Attività Produttive) e il catasto intercomunale, la standardizzazione della modulistica e l’omo-
geneizzazione dei regolamenti in materia amministrativa, edilizia, del commercio e delle attività
produttive.
Un ulteriore terreno di innovazione riguarda le società partecipate, altro elemento e fattore di com-
petitività. Sempre in chiave di efficientamento dei servizi offerti, si propone di avviare un processo
di riorganizzazione, al fine di mettere in comune esperienze e risorse, con particolare riferimento
alla gestione integrata dei rifiuti.
I confini amministrativi dei due Comuni sono oggi così individuati:
� Vermezzo confina con i Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Gaggiano, Guido Visconti,
Morimondo e Zelo Surrigone;
� Zelo Surrigone confina con i Comuni di Morimondo, Guido Visconti e Vermezzo.
22
3.2. Accessibilità dei Comuni ai centri locali, provinciali e regionali
L’accessibilità nell’area è garantita dalla mobilità con mezzi privati e degli autobus di linea, gestiti
dalla società di trasporto pubblico locale, che servono, pur con frequenza contenuta, tutti i centri
urbani.
Per quanto riguarda le relazioni e gli spostamenti locali, frai i due centri abitati, si deve rilevare che
la distanza è pari a 1,1 km.
La distanza dal Capoluogo di Provincia e di Regione è pari a km …; mentre la distanza da Abbia-
tegrasso è pari a 5,4 km.
Il Comune di Vermezzo può contare della stazione ferroviaria “Albairate-Vermezzo”.
3.3. Classificazione sismica3
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per
le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio
sismico.
In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Vermezzo e Zelo Surrigone, indicata
nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera
della Giunta Regionale della Lombardia dell'11 luglio 2014 n. 2129 entrata in vigore il 10 aprile
2016.
Zona sismica
4
Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E' la zona meno pericolosa dove le possibilità di danni sismici sono basse.
E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono rari ed è facoltà delle Regioni
prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica.
I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza
del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla
base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha
una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.
3.4. Classificazione climatica4
La classificazione climatica dei Comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il
funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia. In basso è riportata la zona climatica per il territorio dei Comuni di
3 Fonte:Tuttitalia.it 4 Fonte:Tuttitalia.it
23
Vermezzo e Zelo Surrigone, assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26
agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009.
Zona climatica E Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.
Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario
per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.
Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento,
degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C.
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico.
Per Vermezzo e Zelo Surrigone il grado giorno è pari a 2.586,
24
4. PROFILI STORICI E CULTURALI
4.1. Comune di Vermezzo5 Il Comune, attraversato dal Naviglio Grande, si trova a 111 metri sul livello del mare e dista 20
chilometri dal capoluogo provinciale.
Il toponimo ha un’origine alquanto discussa, ma comunque latina, per cui si ritiene che il primo
insediamento sia avvenuto in età romana. Il nome potrebbe infatti derivare da “viridis medium” cioè
“in mezzo al verde”, poi modificato in “Vermez”. Questa ipotesi sarebbe avvalorata dal fatto che
nel circondario, là dove sorge la Cascina del Conte, pare esistesse un tempo un “verderium” o “vi-
ridarium” cioè un verziere noto per la varietà delle piante coltivate.
Altra ipotesi6 dal sito probabilmente ci si deve riportare al latino “vermicius”, cioé “rosso” da cui
discende la voce vermiglio col conseguente termine milanese vermecc, avente il significato di ve-
geto o prosperoso (Olivieri).
Già prima dell’anno 1000, precisamente nel 955, il termine Vermecio appare nelle antiche perga-
mene che registrano i passaggi di proprietà tra cittadini di evidente stirpe germanica, a conferma
della presenza di famiglie longobarde nella nostra zona.
Nell’età paleocristiana, probabilmente già nel IX secolo, venne eretta sul territorio una piccola “ba-
silica” dedicata a San Zenone i cui resti sono stati rinvenuti durante i lavori di scavo del 1957 effet-
tuati nell’attuale chiesa parrocchiale, intorno al 1200 sul campo erboso prospiciente la chiesa si
radunavano i “capi di casa” per decidere gli affari della comunità; era nato il comune.
Di fronte a questo spazio verde si ergeva il castello fortificato e presidiato da soldati stipendiati dal
Comune di Milano, nell’interno di creare un avamposto difensivo in campagna.
Molti nobili milanesi possedettero terreni e proprietà nel territorio di Vermezzo: ricordiamo i Del
Conte, i Panigarola, i Visconti, gli Avogadro, ma la casata più rappresentativa fu quella dei Pozzo-
bonelli, che già dal XIII secolo aveva acquistato una posizione di tutto rispetto tra gli altri proprie-
tari.
A partire dal 1500 le vicende di Vermezzo si differenziano progressivamente da quelle di Abbiate-
grasso. Esso fu ceduto quale proprietà feudale da Lodovico il Moro ad Ambrogio Varese di Rosate.
Per due secoli, sino all’avvento della dominazione austriaca, Vermezzo appartenne soltanto ai Va-
rese, che non lo cedettero perché la sua rendita era soddisfacente e la sua posizione, vicino al Navi-
glio ed alla strada ad esso parallela, permetteva un facile trasporto delle merci.
Lo sviluppo del paese non fu favorito dalla sua posizione piuttosto isolata: infatti la costruzione di
un ponte sul Naviglio che permettesse i collegamenti con la strada per Milano e Abbiategrasso
avvenne solo all’inizio del 1900.
5 Fonte: sito Comune di Vermezzo 6 Fonte: sito AVIS (tratto da Mario Comencini – Vermezzo 1995)
25
Fino ad allora gli abitanti che dovevano oltrepassare il Naviglio avevano dovuto accontentarsi del
tradizionale trasporto con la barca, unita all’altra riva da una robusta corda di canapa; per lo più i
trasferimenti avvenivano a piedi lungo il Naviglio.
La costruzione del Ponte in ferro, avvenuta nel 1903 scardinò questo tradizionale isolamento e
portò al paese una ventata di novità. Dopo pochi anni infatti anche Vermezzo poté usufruire del
tronco tranviario Milano-Corsico-Abbiategrasso e nel 1925 un centinaio di operai vermezzesi si
recavano quotidianamente nelle fabbriche di Milano.
4.2. Comune di Zelo Surrigone7 Il nome Zelo ha origine dal latino Agellum, che significa campo coltivato. Si puo’ quindi supporre
che le origini di Zelo siano di epoca romana, quando era consuetudine da parte degli imperatori
donare in premio ai legionari terreni coltivabili. Sulle ceneri del villaggio romano sorse poi un Ca-
stello cinto da mura e da fossato con una chiesetta dedicata a Santa Giuliana e poche case.
Fu nel secolo XIII che prese l’appellativo di Serugono, a ricordo d’una famiglia milanese che aveva
molti possedimenti a Zelo. Nell’epoca franca, Zelo fece parte del comitato di Milano: castello, luogo
e fondo, furono posseduti da molte famiglie nobili milanesi.
Il suo territorio era formato da campi, prati, selve di castagneti, vigne con acqua, grazie anche
all’antichissimo fontanile della Micschia che gia’ nell’XI secolo serpeggiava la Cascina Merina ed
il suo mulino e allo scavo successivo delle rogge Longona e Sant’Ambrogio.
Nel 1483 il duca Gian Galeazzo Sforza vendeva il feudo al nobile Giacomo Biglia, maestro delle
entrate ducali straordinarie e nei secoli successivi passo’ ai Varese di Rosate che lo cedettero allo
spagnolo Giovanni Garcia dell’Hoyo.
Zelo Surrigone fa parte del Parco Agricolo Sud di Milano e la sua economia e’ ancora largamente
fondata sull’agricoltura, soprattutto sulla coltivazione del riso e del mais. Molte le cascine dissemi-
nate sul territorio alcune delle quali conservano qua e la’ qualche ricordo delle antiche architetture
e del lavoro dei contadini.
7 Fonte: sito Avis (tratto da Mario Comencini – Vermezzo 1995)
26
5. INDICATORI SOCIO-TERRITORIALI
5.1. Le dinamiche demografiche
L’esame dell’andamento della popolazione dal 1861 al 2011 (per gli anni oggetto di censimento) e
l’esame dell’andamento della popolazione dal censimento 2001 ad oggi evidenzia un andamento
crescente della popolazione, con un incremento esponenziale della popolazione a partire dal 1961.
La crescita è continuata anche negli anni successivi e fino ai giorni nostri.
Tabella 5: censimento 1861 - 2011
Il fattore popolazione è uno degli elementi portanti sul quale il progetto di fusione basa le sue fon-
damenta. Come avremo modo di osservare nella gestione delle spese correnti distingueremo le spese
di funzionamento della macchina amministrativa, Funzione 1 (oggi Missione 1), dalle altre Funzioni
caratterizzanti i servizi resi alla Comunità. La spesa per il funzionamento della macchina ammini-
strativa rappresenta un costo che, indipendentemente dal numero di abitanti e per molte delle sue
componenti, deve essere sostenuto e pertanto all’aumentare della popolazione diminuisce la spesa
per abitante. Ciò significa che la tassazione dei cittadini per una quota maggiore è destinata a finan-
ziare le spese generali.
Nel progetto di fusione si realizzano eliminazione di costi doppi e soprattutto la spesa della Missione
1 (servizi istituzionali, generali e di gestione) viene ripartita su una popolazione maggiore riducendo
in questo modo il prelievo delle entrate tributarie per finanziare le spese generali. Entrando nello
specifico la situazione della popolazione dei due Comuni interessati dal progetto di fusione eviden-
zia alla data del 1 gennaio 2018 una popolazione pari a 5.792 abitanti.
Grafico 1: Popolazione Comuni
27
L’andamento demografico della popolazione residente nei due Comuni dal 2001 al 2017 eviden-
ziano per entrambi i Comuni il medesimo andamento desumibile dalla tabella di seguito riportata:
Tabella 6: andamento della popolazione dal 2001 al 2017
Grafico 2: andamento popolazione 2011 - 2017
Il nuovo Comune che deriverebbe dalla fusione dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone
rappresenta circa il 2,61% della popolazione dell’area Magentino-Abbiatense.
In relazione ai fattori che sono la causa dell’andamento della popolazione si riporta, di seguito, la
tabella che evidenzia gli indici di crescita totale, anno 2017, in relazione al dato provinciale e
regionale.
Tabella 7: indici demografici
Anno VERMEZZOZELO
SURRIGONE2001 3.108 1.1152002 3.373 1.1352003 3.472 1.1582004 3.533 1.1852005 3.590 1.1852006 3.690 1.1682007 3.807 1.1682008 3.839 1.1422009 3.854 1.1872010 3.897 1.3772011 3.839 1.4972012 3.907 1.6272013 3.951 1.6752014 3.938 1.7112015 3.920 1.7712016 3.931 1.8422017 3943 1.849
28
L’esame della tabella evidenzia che i due comuni presentano dati decisamente migliori rispetto al
dato provincila ed aldato regionale. E’ significativo l’indice di natalità del Comune di Zelo
Surrigone (17,7) e l’indice di mortalità del Comune di Vermezzo (4,8).
Per quanto concerne la struttura della popolazione è possibile desumere il peso della popolazione
dei due Comuni oggetto dello studio di fattibilità suddiviso per fasce.
Tabella 8: la popolazione suddivisa per fasce
Anche nell’esame della popolazione suddiviso per fasce i due Comuni mostrano un andamento de-
cisamente diverso dal dato medio provinciale e dal dato medio regionale. In particolare si evidenzia
un’alta percentuale di popolazione compresa nella fascia fino a 14 anni ed una bassa percentuale
relativa alla popolazione compresa nella fascia oltre i 65 anni.
Si desume, a fronte di tale struttura, che i due Comuni rispetto alla provincia ed alla Regione pre-
sentano un’età media inferiore.
Tale analisi evidenzia come le politiche territoriali saranno improntate alla luce della richiesta di
servizi legata appunto alla composizione della popolazione.
AnnoIndice di vecchiaia
Indice di dipendenza strutturale
Indice di ricambio della popolazione
attiva
Indice di struttura della popolazione
attiva
Indice di carico di figli per
donna feconda
Indice di natalità(1)
Indice di mortalità
(1)
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic
2016 94,9 48,9 104 146,2 20,9 7,6 4,8
2017 98,9 48,7 118,2 149,7 21,9 - -
2016 76,7 46,2 125 112,5 15,9 17,7 5
2017 75,9 47,2 147,2 116,4 15,3 - -
2016 161,3 56,7 129 137,3 20,3 8,4 9,2
2017 163,1 56,8 128,7 139 20,8 - -
2016 155,7 56,2 127,7 137,8 21,4 8,1 9,4
2017 159,1 56,5 127,9 140,4 21,9 - -
Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza strutturale
Indice di ricambio della popolazione attiva
Indice di struttura della popolazione attiva
Carico di figli per donna feconda
Indice di natalità
Indice di mortalità
Età media
Principali indici demografici calcolati sulla popol azione residente
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.
ENTE
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, in Lombardia nel 2016 l'indice di ricambio è 127,7 e significa che la popolazione in
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per la Lombardia dice che ci sono 155,7 anziani ogni 100 giovani.
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, in Lombardia nel 2016 ci sono 56,2 individui a carico, ogni 100 che lavorano.
Vermezzo
Zelo Surrigone
Provincia di Milan, Città Metropolitana
Regione Lombardia
fasce età VermezzoZelo
Surrigone
Provincia di
MilanoRegione
da 0 a 14 anni 16,4% 18,3% 13,8% 13,9%
da 15 a 64 anni 67,3% 67,9% 63,8% 63,9%
oltre i 65 anni 16,3% 13,8% 22,4% 22,2%
età media 41,1 39,0 44,5 44,3
29
Relativamente alla consistenza della popolazione in rapporto all’estensione territoriale (abi-
tanti/kmq), è possibile desumere che il contesto dei territori dei due Comuni interessati dalla fusione
risulta avere una densità di popolazione inferiore rispetto al dato medio dell’area omogenea di ap-
partenenza.
Densità abitanti/kmq dei due Comuni 539,29
Densità abitanti/kmq zona magentino-abbiatense 614,68
5.2. La popolazione straniera 8
Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in
Italia.
L’andamento della popolazione straniera, distinto per singolo Comune oggetto del progetto di fu-
sione è così rappresentato:
5.2.1 Vermezzo
8 Fonte: Tuttitalia.it
30
Gli stranieri residenti a Vermezzo al 1° gennaio 2017 sono 200 e rappresentano il 5,1% della popo-
lazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 15,0% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ecuador (13,5%) e dall'Egitto (11,0%).
5.2.2 Zelo Surrigone
Gli stranieri residenti a Zelo Surrigone al 1° gennaio 2017 sono 79 e rappresentano il 4,3% della
popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese con il
15,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (13,9%).
L’esame dei dati riportati nella composizione e consistenza della popolazione straniera, anche per
area di provenienza, evidenziainnanzitutto che la presenza di Comunità straniere provenienti dalla
Repubblica Popolare Cinese, dalla Romania, dall’Ecuador e dall’Egitto Percentualmente è possibile
osservare che, la percentuale della popolazione straniera sulla popolazione residente è molto bassa
rispetto al dato medio regionale (11,4%) ed al dato medio della Città Metropolitana (13,9%).
31
5.3. Il profilo socio-economico del Nuovo Comune
L’economia dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone, come risulta dall’analisi del censimento
delle imprese9 presentava, per ogni Comune, le seguenti attività, suddivise per categoria economica
(CCIAA).
In particolare:
In termini di sistema economico il nuovo Comune aggregato avrebbe le seguenti caratteristiche:
363 attività economiche con una prevalenza nell’ambito delle attività relative al Commercio all’in-
grosso e al dettaglio a cui seguono le imprese di costruzioni.
5.4. La popolazione “contribuente”
Di interesse è il dato relativo alle persone fisiche ed all’incidenza dei contribuenti sul totale della
popolazione. Il dato che emerge dall’analisi della tabella 9 evidenzia una percentuale di contribuenti
inferiori al dato provinciale e regionale; tale risultato è da leggere in relazione a quanto evidenziato
nell’analisi della popolazione per fasce di età. Vale a dire una maggior percentuale di popolazione
in età scolare che conseguentemente riduce il peso della “popolazione” contribuente.
Descrizione Comune di
Vermezzo
Comune di
Zelo Surrigone
Provincia
di Milano
Regione
Lombardia
Agricoltura, silvicoltura pesca 14 8 46.243 745.156
Attività manifatturiere 24 9 96.072 490.587
Costruzioni 47 25 133.501 744.164
Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di aut...56 36 196.318 1.400.825
Trasporto e magazzinaggio 15 8 26.793 149.958
Attività dei servizi alloggio e
ristorazione15 8 55.318 386.176
Servizi di informazione e
comunicazione11 5 25.608 118.549
Attività finanziarie e assicurative 9 4 24.404 117.102
Attivita' immobiliari 9 1 66.611 247.550
Attività professionali,
scientifiche e tecniche8 5 45.690 183.456
Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle im...23 4 34.669 177.752
Istruzione 0 1 4.639 27.500
Sanita' e assistenza sociale 1 0 6.457 37.224
Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e diver...4 0 9.757 66.348
Altre attività di servizi 9 4 39.539 230.834
TOTALE 245 118
32
Tabella 9: la popolazione contribuente (fonte: ministero delle finanze)
Di seguito si evidenzia l’esposizione grafica ed il raffronto con i dati provinciali, regionali e statali:
Nello stesso paragrafo (5.1) si è evidenziato il minor peso della popolazione oltre i 65 anni. Di
seguito si riporta, tabella 10, l’analisi dell’incidenza dei “redditi da pensione” sul totale dei contri-
buenti e della popolazione dei due Comuni:
Tabella 10: redditi da pensione (fonte: ministero delle finanze)
9 Fonte: ASR – Annuario Statistico Regionale Lombardia
Comune AnnoDichiaranti
attiviPopolazione %pop Reddito imponibile Media/Dich. Media/Pop.
Vermezzo 2016 2628 3.931 66,85% 63.221.734 24.057 16.083
Zelo Surrigone 2016 1205 1.842 65,42% 28.185.596 23.391 15.302
Provincia di Milano 2016 2.253.813 3.208.509 70,24% 61.638.048.258 27.348 19.211
Lombardia 2016 6.903.290 10.019.166 68,90% 164.343.928.337 23.807 16.403
Italia 2016 39.457.256 60.589.445 65,12% 797.504.978.906 20.212 13.162
Comune Anno Pensionati Popolazione %pop Reddito imponibile Media/Dich.
Vermezzo 2016 737 3.931 18,75% 14.338.170 19.455
Zelo Surrigone 2016 291 1.842 15,80% 5.395.952 18.543
Provincia di Milano 2016 783.355 3.208.509 24,41% 16.481.427.850 21.040
Lombardia 2016 2.498.838 10.019.166 24,94% 46.402.558.704 18.570
Italia 2016 14.622.078 60.589.445 24,13% 251.116.115.985 17.174
33
6. SERVIZI E DOTAZIONI
6.1. Il sistema socio-sanitario
Nell’ambito dei servizi socio sanitari nel territorio dei due Comuni si rilevano le seguenti offerte di
servizi:
1. Medico di Base (di Famiglia)10
Vermezzo
48177 Bighiani Marco MMG Ovest Mila-
nese Cisliano, Vermezzo
22981 Cucchi Rosamaria MMG Ovest Mila-
nese Gudo Visconti, Vermezzo
27302 De Pasquale Carmelo MMG Ovest Mila-
nese Gaggiano, Vermezzo
46484 De Sanctis Marina PLS Ovest Mila-
nese Vermezzo
15829 Ferrari Claudia MMG Ovest Mila-
nese Gudo Visconti, Vermezzo
33333 Visigalli Roberta MMG Ovest Mila-
nese Gudo Visconti, Vermezzo
Zelo Surrigone
46383 Causi Grazia MMG Rhodense Cesano Boscone, Zelo Sur-
rigone
08820 Lang Anna MMG Ovest Milanese Cisliano, Zelo Surrigone
2. Farmacie
Farmacia Zaffino Piazza Roma, 3 - Zelo Surrigone Farmacia Della Salute Snc Dottoressa Pivello Daniela Via Manzoni, 8 - Vermezzo
3. Collegi di accertamento per alunni disabili: gli ambiti e le sedi presenti in ATS Città Metropolitana di Milano per i Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone afferiscono ad Ab-biategrasso.
4. Servizi Socio-Sanitari fruibili nel territorio
Servizi Socio-Sanitari per anziani
Assistenza Domiciliare integrata Presso ogni Comune
Centro Malattie a Trasmissione Ses-
suale (MTS)
Prevenzione, Cura e Diagnosi delle Malattie a Tra-
smissione Sessuale.
10 Fonte: ATS della Città Metropolitana
Cod.Reg. Medico Tipol. Distretto Comune
Cod.Reg. Medico Tipol. Distretto Comune
34
Commissione Medica Locale: visite
patenti
Accertamento della sussistenza dei requisiti fisici e
psichici per il rilascio, la conferma di validità e la
revisione della patente di guida e della patente nau-
tica.
Consultorio Familiare Équipe – composta da assistente sociale, ginecologo,
infermiera, ostetrica e psicologo.
Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione
negli ambienti di vita
Pareri su concessioni edilizie civili e commerciali
Pareri per inconvenienti igienici a seguito di esposti
Impiantistica Sezione Amministrativa, Ascensori, Apparecchi a
pressione, Apparecchi di sollevamento, Sezione im-
pianti elettrici
Ispettorato Micologico Vigila, controlla e certifica la commestibilità dei fun-
ghi
Laboratorio di Sanità Pubblica Servizio del Dipartimento di Prevenzione Medico,
che esegue analisi microbiologiche e tossicologiche
di alimenti e bevande, acque (destinate al consumo
umano, minerali, di piscina, di balneazione, superfi-
ciali e reflue), cosmetici, campioni ambientali e li-
quidi di dialisi, a fini preventivi di salvaguardia della
salute della collettività.
Maternità anticipata Rilascio del Provvedimento di interdizione antici-
pata dal lavoro in caso di gravi complicanze della
gravidanza o di preesistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gra-
vidanza.
Prevenzione e sicurezza negli ambienti
di lavoro
Attività di vigilanza, controllo, informazione, forma-
zione ed assistenza in materia di salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro.
Protesi ed ausili e Medicina Integra-
tiva
Fornitura di ausili per incontinenti, stomizzati, pro-
tesi ed ausili per disabili, presidi per diabetici, pro-
dotti per celiaci, ossigenoterapia, prescrizioni ali-
menti particolari, nutrizione enterale, attivazione re-
gistro ASL per farmaci particolari.
SerT Assistenza per alcol dipendenza, gioco d'azzardo pa-
tologico e dipendenze comportamentali, tossicodi-
pendenza.
35
Sportello Unico per il Welfare Punto di accesso e attivazione dei servizi sociosani-
tari e sociali, mette a disposizione le informazioni
sulla rete dei servizi e delle strutture dedicate agli an-
ziani o ai disabili di tutte le età.
Ufficio relazioni con il pubblico Fornisce informazioni circa i servizi socio-sanitari
del Distretto di Ostiglia e raccoglie reclami, osserva-
zioni e suggerimenti dei cittadini.
6.2. Il sistema scolastico
Per quanto concerne il sistema scolastico, nei 2 Comuni oggetto del presente studio, sono presenti,
ad oggi, le seguenti strutture:
Territorio di Vermezzo:
Scuola Infanzia: Via Dante, 1
Scuola primaria: Via Dante 1
Scuola secondaria di I grado: Via Carducci, 2
Il Comune di Vermezzo è anche sede dell’Istituto comprensivo G. Rodari.
Territorio di Zelo Surrigone:
Scuola Infanzia: Via Dante, 6
Il Comune di Zelo Surrigone è inserito nell’Istituto comprensivo G.Rodari di Vermezzo.
La polarità di riferimento per le scuole di ordine superiore è rappresentata dal Comune di Abbiate-
grasso.
L’esame della popolazione scolastica effettuato su base ISTAT alla data del 1.1.2017 (Fonte: Tut-
titalia) è desumibile dalla tabella sotto riportata:
Dalla tabella si evidenzia un numero complessivo di 380 ragazzi nell’intera area dei territori inte-
ressati alla fusione. In particolare, stante la composizione delle classi, si evidenzia che i nati nel
2016 sono stati 59, i nati nel 2015 sono stati 59, i nati nel 2014 sono stati 55, i nati nel 2013 sono
stati 64, i nati nel 2012 sono stati 61 ed i nati nel 2011 sono stati 82.
Età Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale TOTALE
0 15 14 29 13 17 30 591 14 16 30 15 14 29 592 13 13 26 13 16 29 553 23 18 41 8 15 23 644 14 20 34 10 17 27 615 26 28 54 14 14 28 82
214 166 380
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2017
VERMEZZO ZELO SURRIGONE
36
6.3. Le altre dotazioni e servizi
6.3.1 Servizio idrico integrato
Il servizio idrico integrato per entrambi i Comuni è gestito dalla società CAP HOLDING spa di cui
i due Comuni sono azionisti.
6.3.2 Illuminazione pubblica
Comune N. punti luce
Vermezzo 568
Zelo Surrigone 311
6.3.3 Strade
Comune Km strade comunali Km strade provinciali
Vermezzo 16,2 2,0
Zelo Surrigone 11,0 9,5
Nel Comune di Vermezzo insistono, altresì, 7,7 km di piste ciclopedonali.
6.3.4 Raccolta differenziata
Comune Raccolta differenziata Piazzola Ecologica
Vermezzo si si
Zelo Surrigone si si
6.3.5 Piano Governo del Territorio
Comune Approvato
Zelo Surrigone Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 24/10/2013
Vermezzo Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 25/07/2013
6.3.6 Strutture sportive
Comune Struttura sportiva Sede
Vermezzo Campo da Calcio con Spogliatoi – Cen-
tro Sportivo
Piscina comunale estiva
Palestra comunale
Via A. Negri
Via G. Deledda
Via A. Negri
Zelo Surrigone Nessuna struttura
6.3.7 Sportelli bancari
Sono presenti i seguenti sportelli bancari:
- Vermezzo: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (MPS), Via Ponti Carmine, 14. La Banca
svolge altresì il servizio di Tesoreria per il Comune di Vermezzo.
37
- Zelo Surrigone: nel comune non risultano sportelli bancari operativi. La Tesoreria è affidata
alla Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Vermezzo.
6.3.8 Mercati11
Comune Giorno Posti
Vermezzo – Via Piave Venerdì 10
Zelo Surrigone – Piazza Roma Lunedì 12
6.4. Biblioteche
I Comuni fanno parte del sistema bibliotecario dell’Abbiatense. La Biblioteca del Comune di Ver-
mezzo è ubicata presso il Centro Civico in Via Corridoni, 46. La Biblioteca del Comune di Zelo Surri-
gone è ubicata in via Cavour 7. Le Biblioteche di Vermezzo e di Zelo Surrigone fanno altresì parte della
Fondazione Per Leggere.
6.5. Uffici postali
E’ presente l’Ufficio Postale presso il Comune di Vermezzo in via Manzoni, n. 8.
6.6. Forze dell’ordine
I presidi delle forze dell’ordine presenti nei Comuni oggetto dello studio si trovano a:
Forza dell’ordine Sedi
Carabinieri Comando Compagnia di Abbiategrasso (MI)
Comando Stazione di Abbiategrasso (MI)
Vigili del Fuoco Corbetta (MI), Via della Repubblica
Distaccamento volontari di Abbiategrasso, Piazza
V.Veneto, 2 – Abbiategrasso
Polizia di Stato Milano
Guardia di Finanza Compagnia di Corsico – Via Bruno Buozzi, 5 - Cor-
sico
6.7. Il capitale sociale:
Associazionismo sportivo, ricreativo, culturale, sociale, pro loco12:
Comune Nome associazione
VERMEZZO Associazione “INSIEME PER”
11 Fonte: Italiambulante.it 12 DGR 23 maggio 2016 n. 10-5195 – Allegato A, Art. 2 Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale. 1. Può essere iscritta all'albo regionale l'associazione pro loco che svolga le attività previste dall'art. 12 della legge regio-nale 1° ottobre 2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" e per la quale concor-rano le seguenti condizioni:
38
Comune Nome associazione
Associazione “MONELLI FELICI” Comitato Genitori Istituto Comprensivo “G. RODARI” Comitato “AMICI DI VERMEZZO” Associazione “VIVERE VERMEZZO” Associazione “SAN FRANCESCO” Associazione “ORIZZONTI” Croce Oro Gaggiano ASD ACCADEMIA MILANESE Associazione Sportiva dilettantistica “SHO-TOKAN KARATE – DO” Europesca Abbiategrasso – Sezione di Ver-mezzo - Associazione di promozione sociale “G. pro Sport APS” Associazione “Energie in Comune” G3A Gruppo Amici Animali Abbandonati AVIS territorio di competenza: Bubbiano-Calvignasco-Gudo Visconti-Vermezzo-Vernate-Zelo Surrigone Associazione Rosatemusica
Zelo Surrigone Associazione Ciciarem un Cincinin Compagnia Teatrale “dell’Orologio” Comitato beni architettonici Pro San Gal-dino Comitato Zelo in Festa
6.8. Le Istituzioni religiose
Dal punto di vista del presidio religioso, ogni Comune ha una sola parrocchia e la presenza dei
sacerdoti nell’ambito delle Unità Pastorali. La Diocesi ha strutturato il territorio in Unità Pastorali.
I Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone fanno parte dell’Unità pastorale VI – Melegnano e del
Decanato di Abbiategrasso.13
Parrocchia Chiese e Parrocchie
Vermezzo
Chiesa Parrocchiale
Parrocchia di San Zenone
Zelo Surrigone
Chiesa Parrocchiale
Parrocchia di Santa Giuliana e B.V. del Carmelo
Santo Patrono
Vermezzo San Zenone Ultima Domenica di Maggio
Zelo Surrigone Santa Giuliana Seconda Domenica di Settembre
a) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'albo regionale. Qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte, possono essere riconosciute anche più associazioni pro loco in uno stesso Comune purché non operino nella medesima località 13 Fonte: sito Diocesi di Milano
39
6.9. La sintesi della componente territoriale
Alcuni elementi emergenti della analisi territoriale restituiscono, come si è visto, caratteri, dotazioni
e patrimoni che connotano il ruolo dei due Comuni oggetto del progetto di fusione nel contesto
dell’area Abbiatense.
In termini quantitativi, la superficie territoriale dei 2 Comuni oggetto dello studio di fattibilità rap-
presenta circa il 2,98% del territorio complessivo della Zona Omogenea Magentino-Abbiatense così
individuata nell’ambito della Città Metropolitana di Milano.
I 2 Comuni condividono risorse paesistico-ambientali e storico-artistiche nel contesto del territorio,
risorse alle quali si sono negli anni agganciati percorsi di promozione territoriale e relative econo-
mie turistico-ricettive. Se le dotazioni di servizi alla popolazione (scolastici, sanitari, di presidio dei
corpi dello Stato …) risulta essere buona, è da sottolineare una ricca articolazione del capitale so-
ciale aggregato in forme di associazionismo tematicamente diversificato, che integra i servizi di
welfare erogati dal sistema pubblico.
40
7. ASPETTI AMMINISTRATIVI
7.1. L’Istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione
La motivazione che porta alla fusione di Comuni deve rispondere a obiettivi di sviluppo organizza-
tivo, gestione dei servizi e funzioni e tendere a individuare ambiti territoriali che per ampiezza,
entità demografica e attività produttive consentono un equilibrato sviluppo economico, sociale e
culturale del territorio.
Territorialmente può essere fatta e deve riguardare territori contigui di Comuni appartenenti alla
stessa provincia.
La competenza di istituire nuovi Comuni è riconosciuta dal legislatore statale alle Regioni.
È la legge regionale, sentite le popolazioni interessate, a disporre l’istituzione di un nuovo
Comune mediante fusione.
La fusione è quindi il risultato di un iter procedurale in capo alla Regione, e disciplinato con legge
regionale, che può variare al variare del contesto normativo di riferimento.
Ad avviare e orientare questo processo deve essere però la volontà dei cittadini e degli amministra-
tori dei Comuni interessati.
7.2. Il percorso istituzionale della fusione
L’avvio del percorso che porta alla fusione è stato recentemente modificato dal Consiglio Regionale
che, in data 6 luglio 2017 (Legge n. 17), ha introdotto nuove modalità sia per la fusione ordinaria
che per la fusione per incorporazione fra Comuni.
Con le nuove procedure i Comuni interessati a intraprendere una delle iniziative al centro della
legge, potranno avviare l’iter attraverso una delibera di Consiglio comunale.
La legge approvata prevede, in caso di volontà di fusione tra due o più enti, una fase preliminare di
confronto tra le Amministrazioni comunali coinvolte, i cittadini, le parti sociali e quelle economiche
presenti sul territorio.
Attività che deve durare almeno 60 giorni rendendo noti i contenuti del progetto sia attraverso il
sito web del Comune che attraverso i consueti canali istituzionali (affissioni, Comunicazioni alla
cittadinanza, assemblee pubbliche).
Alla luce delle osservazioni pervenute nei 60 giorni successivi alla approvazione della delibera di
avvio del procedimento per la modifica del nome o dei confini circoscrizionali, i Comuni convocano
ed approvano eventuali controdeduzioni presentate e fissano la data del referendum consultivo.
L’avviso di indizione del referendum deve rimanere pubblicato per almeno 45 giorni. L’articolo 9,
comma 4 bis - della Legge Regionale n. 29/2006 e s.m.i., dispone che la votazione si intende favo-
revole in caso di conseguimento, in ogni Comune interessato, della maggioranza dei voti validi
favorevolmente espressi. Indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la propo-
sta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
41
Il progetto e l’esito finale della consultazione referendaria saranno poi inviati al Presidente della
Giunta regionale che predispone il relativo progetto di legge da inviare al Consiglio regionale per
l’approvazione della legge di fusione.
Nei Comuni istituiti mediante fusione di due o più Comuni contigui lo statuto comunale prevederà
forme di partecipazione attraverso organismi di consultazione o l'istituzione di municipi nei territori
delle Comunità di origine.
Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo preve-
dere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi
le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione (norma nazionale).
Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici
delle popolazioni locali e di operare un decentramento dei servizi comunali ed
è chiamato ad esprimere un proprio parere, se previsto dallo statuto del nuovo Comune, ad esempio
sugli strumenti urbanistici che coinvolgono il Municipio, sul bilancio di previsione e sul rendiconto
che coinvolge il Municipio e sui programmi delle opere pubbliche e sul DUP del Municipio.
7.3. La Fusione: un percorso impegnativo
La nascita di un nuovo Comune dalla fusione di diversi enti locali è una sfida impegnativa e stimo-
lante per le amministrazioni coinvolte. Per questo è fondamentale che questo processo nasca e sia
orientato da una forte volontà politica degli amministratori dei Comuni interessati. Ogni realtà lo-
cale ha le sue specificità, a partire dal contesto normativo regionale di riferimento. Sono diversi gli
elementi che devono essere presi in considerazione per affrontare le criticità e cogliere le opportu-
nità che si presentano quando si intraprende questo percorso. A livello generale, si possono indivi-
duare due diversi ambiti di approfondimento delle problematiche che devono essere affrontate in
un processo di fusione tra Comuni: quello politico-istituzionale e quello tecnico.
7.4. La dimensione politico-istituzionale
I fattori da considerare, valutando le opportunità e le criticità di una fusione tra Comuni in una
prospettiva politica e istituzionale, sono:
� le dimensioni e le caratteristiche socio-economiche degli Enti interessati;
� l’abitudine o la predisposizione a cooperare e il livello di fiducia reciproca;
� l’accordo tra gli amministratori coinvolti e la condivisione di una vision per il futuro
Comune unico.
7.5. Le opportunità della fusione
Il percorso verso la fusione di Comuni è sì un percorso impegnativo, ma insieme agli aspetti
problematici e alle criticità bisogna valutare anche le opportunità che può offrire, in termini di
governance e anche di praticabilità di politiche di area vasta.
Attraverso la fusione, piccoli Comuni possono acquisire una dimensione che conferisce loro
maggiore rappresentatività nel dialogo con gli altri soggetti politici del territorio.
42
L’unificazione dei servizi all’interno di un Comune unico può permettere di conseguire un
miglioramento dell’offerta al cittadino grazie a economie di scala e alla possibilità di una maggiore
specializzazione di funzionari e tecnici.
Infine e non da ultimo, il passaggio da quattro amministrazioni (oltre all’Unione) a un’unica
amministrazione comunale permette di ridurre i costi degli apparati amministrativi (organi
istituzionali, revisore dei conti e segretario comunale).
7.5.1. I contributi regionali e statali
Per favorire la fusione, l’articolo 15 del T.U.E.L. cui già si è fatto riferimento prevede che siano
erogati ai nuovi Comuni sia contributi regionali, che contributi straordinari dello Stato.
I contributi regionali dipendono dalle disposizioni normative della Regione di riferimento.
Il contributo statale per le fusioni è invece attualmente disciplinato nel dettaglio dal decreto
ministero dell’Interno.
Il decreto prevede che ai Comuni nati da fusione nel 2014, e negli anni successivi, spetti a decorrere
dal 2014 e per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al 60% (modificato dalla
Legge di Stabilità 2018) dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per il 2010, nel limite
degli stanziamenti finanziari previsti e in misura non superiore a 3 milioni di euro/anno per ogni
fusione.
Il contributo viene corrisposto dall’anno successivo all’istituzione del nuovo Comune a meno che
questo non venga costituito entro il 1 gennaio dell’anno. In questo caso il contributo viene
corrisposto sin dal primo anno di vita del nuovo Comune.
7.5.2. La fusione, il patto di stabilità e il pareggio di bilancio
Fino al 2015 il Comune nato da fusione non era soggetto al patto di stabilità (ora pareggiodi
bilancio) e ai suoi vincoli se non a partire dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
Tale disposizione è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2016 che nell’introdurre come obiettivo
di finanza pubblica il pareggio di bilancio ha previsto per tutti gli enti, anche per i Comuni risultanti
da fusione, tale obbligo con l’eliminazione dell’esonero per i primi tre anni di istituzione del nuovo
Comune.
7.5.3. Le altre disposizioni previste dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78
Per i piccoli Comuni (inferiori a 5000 abitanti) la fusione può rappresentare una alternativa
all’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali previsto dal D.L. 78/2010. Con la
fusione infatti, piccoli Comuni potrebbero superare la soglia dei 5mila abitanti, e conservare piena
autonomia nella gestione dei loro servizi e funzioni all’interno del nuovo Ente nato da fusione.
In ogni caso, in mancanza di diversa normativa regionale, i Comuni istituiti per fusione con una
popolazione pari o superiore a 3mila abitanti sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.
7.5.4. Le agevolazioni previste dalla legge Delrio
La Legge n.. 56/2014 definisce una nuova disciplina di favore per le fusioni di Comuni e in
particolare per i piccoli Comuni, prevedendo:
43
� che al Comune risultante da fusione di piccoli Comuni si applichino in quanto compatibili
le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i piccoli Comuni
e per le Unioni di Comuni (limite assunzione personale);
� che il Comune risultante da fusione possa utilizzare i margini di indebitamento
consentiti dalle norme vincolistiche in materia per uno o più dei Comuni originari, anche
quando dall’unificazione dei bilanci non risultino ulteriori margini di indebitamento per il
nuovo Ente;
� che i progetti presentati da Comuni risultanti da fusione abbiano priorità di accesso alle
risorse per interventi infrastrutturali di adeguamento, ricostruzione e nuova costruzione di
edifici pubblici, misure antisismiche, mantenimento reti viarie e telematiche (art.18, c.9,
decreto legge n. 69/2013).
7.6. Precisazioni e modalità operative.
La legge Delrio è il principale riferimento normativo, a cui si aggiungono gli interventi regionali,
per quanto riguarda il percorso che porta alla costituzione di un nuovo Comune mediante fusione.
Tale strumento normativo ha modificato ed integrato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
7.6.1. Nomina del Commissario prefettizio
In attesa delle elezioni dei nuovi organi del Comune unico (Sindaco, Consiglio e Giunta) con
Decreto del Prefetto viene nominato un Commissario che si occupa dell’amministrazione dell’Ente
e che approva gli atti (Statuto del Comune, criteri di adozione di regolamenti e regolamenti) che
precedono l’insediamento della nuova amministrazione. Il Commissario può essere affiancato da
un Comitato consultivo dei Sindaci (dei due Comuni che hanno avviato il progetto di fusione) che
senza maggiori oneri per la finanza pubblica possono coadiuvarlo sino all’elezione dei nuovi organi
del Comune unico. Il Comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale
adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il Commissario convoca periodicamente il Comitato
per aggiornarlo sulle attività programmate e quelle in corso.
7.6.2. Mandati dei Comuni estinti
I consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei Comuni derivante dalla fusione,
continuano a esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti negli organi di secondo livello di altri enti
sino alla nomina dei nuovi rappresentanti.
Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi
continuano a esercitare il loro mandato sino alla nomina dei successori.
7.6.3. Le capacità assunzionali
I Comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le Unioni di Comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento
della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.
7.6.4. Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività
44
Le risorse dei Comuni estinti destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla
produttività del personale confluiscono in un unico fondo del nuovo Comune avente la stessa
destinazione.
7.6.5. Gli atti normativi, regolamenti, strumenti urbanist ici, bilanci
Salvo diversa disposizione della legge regionale, gli atti normativi, i regolamenti, i piani di governo
del territorio e i bilanci dei Comuni restano in vigore, per il territorio e le popolazioni di riferimento,
sino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo Comune.
7.6.6. L’Organo di revisione contabile
Gli organi di revisione contabile decadono dalla data di istituzione del Comune derivante dalla
fusione. Sino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono
svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune con maggior
numero di abitanti.
7.6.7. Lo statuto e i regolamento
In assenza di uno statuto provvisorio, sino all’entrata in vigore del nuovo statuto e del regolamento
di funzionamento del consiglio comunale del Comune unico, si applicano in quanto compatibili
quelli del Comune di maggiore dimensione demografica. A tal riguardo si richiamano le
disposizioni previste dalla Legge Delrio (Legge n. 56/2014) ai commi:
116. In caso di fusione di uno o più Comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del
testo unico, il Comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme
particolari di collegamento tra il nuovo Comune e le Comunità che appartenevano ai Comuni
oggetto della fusione.
117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:
«2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi
regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo
conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con
l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli
organi del nuovo Comune istituito. Lo statuto del nuovo Comune dovrà prevedere che alle
Comunità dei Comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di
decentramento dei servizi».
7.6.8. I bilanci e programmazione finanziaria
45
Il Comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione entro 90 giorni dall’istituzione o
dal diverso termine di proroga eventualmente previsto da apposito provvedimento. Non potendo
essere approvato il bilancio del nuovo Comune entro il 31 dicembre il nuovo Comune ricade nel
c.d. esercizio provvisorio disciplinato dall’art. 163 del TUEL. In considerazione che l’esercizio
provvisorio si fonda sui valori delle previsioni definitive dell’ultimo bilancio di previsione
approvato e che il nuovo Comune non ha esercizi precedenti, interviene, per garantire la gestione
del nuovo ente in questa fase transitoria, la lettera b, del comma 125 della Legge n. 56/2014
precisando che – ai fini dell’articolo 163 del TUEL – si individua negli stanziamenti dei bilanci dei
Comuni che partecipano alla fusione il riferimento sul quale procedere nel corso dell’esercizio
provvisorio per la gestione provvisoria del bilancio del Comune fuso. Occorre notare il fatto che il
Comune sorto da fusione si fa carico degli adempimenti spettanti ai Comuni estinti; alla luce di ciò,
il nuovo Comune approva anche il rendiconto dei Comuni estinti qualora questi non vi abbiano
provveduto.
Il nuovo Comune subentra, altresì, agli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di
stabilità, comprese le dichiarazioni fiscali relative agli adempimenti dell’esercizio precedente.
7.6.9. Le aliquote tributi differenziate
I Comuni risultanti da una fusione, anche senza l’istituzione di municipi, possono mantenere tributi
e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, per i primi cinque
anni così come previsto dalla modifica al comma 132 della Legge delrio (Legge n. 56 del 2014)..
46
8. ASPETTI ORGANIZZATIVI E TECNICI
8.1. La composizione della rappresentanza istituzionale
La nascita del Comune unico, derivante dalla fusione, determina la formazione di un consiglio
comunale sulla base della classe demografica di appartenenza che, per il caso in esame, è compresa
fra i 3.000 abitanti ed i 10.000 abitanti (La L. 56/2014 all’art. 1, c. 135).
Come si può osservare nella tabella di seguito riportata si osserva una consistente diminuzione della
rappresentanza istituzionale derivante dalla nascita di un Comune unico in luogo dei due esistenti.
Nel paragrafo relativo alla verifica dei risultati attesi dalla fusione, sia in termini di maggiori
contributi che di economie di spesa, quantificheremo il risparmio effettivo.
Ricordiano inoltre che, ai fini organizzativi, compete al Sindaco l’attribuzione diretta di specifiche
competenze gestionali, ad esempio quelle attribuite come ufficiale di governo o rappresentante la
Comunità locale, prevista espressamente nell’art. 107, c. 5, del Tuel.
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE
Composizione dei Consigli Comunali per i Comuni fra 3.000 e 10.000 abitanti e ipotesi
“Comune Fuso”
8.2. Organizzazione interna
Esaminiamo l’aspetto relativo all’organizzazione dei Comuni da un punto di vista di:
1. dotazione organica;
2. orari apertura uffici al pubblico;
3. programmi informatici.
8.2.1. Dotazione Organica
Di seguito riportiamo, per mera informazione di carattere generale, le dotazioni organiche di sintesi
dei singoli Comuni e la dotazione organica dell’Unione dettagliata per profilo professionale.
Tabella: dotazione organica dei Comuni per provenienza
DESCRIZIONI
Comune Sindaco
n.
Consiglieri
Sindaco
escluso
n.
Assessori
escluso
Sindaco
n. Revisori
dei conti
VERMEZZO 1 12 4 1Popolazione compresa
fra 3.000 - 10.000 abitanti
ZELO SURRIGONE 1 10 2 1Popolazione fino a 3.000
abitanti
TOTALE 2 22 6 2
COMUNE DOPO FUSIONE 1 12 4 1Popolazione compresa
fra 3.000 - 10.000 abitanti
DIFFERENZE -1 -10 -2 -1 -14
SITUAZIONE ATTUALE
SITUAZIONE POST FUSIONE
47
Relativamente alla dotazione organica è bene ricordare che la funzione/servizio Polizia Locale,
Protezione Civile, Sportello Unico Attività Produttive e commercio sono state trasferite all’Unione
di Comuni I Fontanili.
Alle informazioni riportate nella tabella è altresì importante evidenziare che i due Comuni oggetto
di studio si avvalgono del medesimo Segretario comunale in convenzione con altri Comuni.
Le considerazioni espresse per il segretario comunale, per il revisore dei conti avendo trasferito
tutte le funzioni all’Unione è già uno anche per i singoli Comuni, valgono anche per il nucleo di
valutazione o organismo indipendente di valutazione.
Alcune considerazioni:
� Il nuovo ente dovrà procedere a nominare il segretario, oppure stipulare apposita
convenzione di segreteria risolvendo quelle in essere. Il numero di ore potrà ovviamente
essere rideterminato rispetto alle precedenti convenzioni in quanto, rispetto all’attività
amministrativa svolta per due Comuni, la stessa si riduce dovendo essere svolta per un solo
Comune;
� La presenza di servizi che necessariamente dovranno essere garantiti nei singoli territori
dei Comuni che vanno a fondersi. Servizi di carattere istituzionale (esempio iservizi
demografici, lo sportello per i cittadini) e servizi che specificatamente interessano un
territorio. Anche se, diventando il territorio comunale più ampio ci potranno essere
valutazioni organizzative su un’area più vasta, tenuto conto altresì che tutti i Comuni fanno
parte del consorzio Oltrepò mantovano che ha avviato un processo di razionalizzazione dei
servizi amministrativi per conto dei Comuni;
� Le posizioni organizzative attribuite sulla base dell’organizzazione interna di ogni singolo
Comune. Tale valutazione è gia stata affrontata con il trasferimento del personale
all’Unione.
Conoscere nel dettaglio la dotazione di personale dei Comuni prefusione permette infatti di fare
scelte oculate nella riorganizzazione dei servizi all’interno del Comune unico, valutando
l’adeguatezza numerica degli addetti impiegati nei diversi servizi e la necessità/possibilità di
ricorrere a nuove assunzioni, in ragione delle vigenti normative.
Dotazione Organica alla
data dello studio di
fattibilità
VERMEZZO ZELO
SURRIGONE
COMUNE
NUOVO
Categoria D 2 1 3
Categoria C 4 2 6
Categoria B 2 1 3
posti vacanti 2 1 3
TOTALE ANNO 10 5 15
48
Dall’esame delle posizioni occupate nella dotazione organica e dai posti vacanti emergono le
indicazioni della possibile organizzazione del nuovo Comune oltre alla possibilità di assunzione del
personale nel limite della spesa.
Il grafico successivo evidenzia il riepilogo del personale suddiviso per categorie/fasce di
appartenenza, compreso i posti vacanti in dotazione organica.
8.2.2. Una proposta organizzativa del Comune Fuso
La struttura organizzativa del Comune fuso può essere suddivisa, richiamando le disposizioni
introdotte dalla Legge Bassanini in materia di separazione fra chi è chiamato ad adottare atti di
indirizzo da chi è chiamato ad eseguire atti di gestione.
A fine di garantire il decentramento dei servizi alle comunità dei territori dei Comuni fusi e per
ampliare l’offerta di servizi ai cittadini del nuovo Comune si evidenxia la proposta di struttura
organizzativa del nuoco Comune che potrebbe essere, da un punto di vista politico,
49
corrispondente alla previsione di istituire i Municipi con i relativi organi previsti dalle
disposizioni della c.d. Legge Delrio.
a. Organizzazione
� Pur con l’ obiettivo di creare, per quanto possibile e in un’ottica di economia di scala, uffici
“unici” deve essere prevista una territorializzazione nell’erogazione dei servizi alla
cittadinanza mediante la creazione di sportelli polifunzionali (URP) nei territori dei 2
Comuni attori. Questo potenzierebbe l’ascolto delle esigenze specifiche del cittadino e
garantirebbe l’immediata erogazione di procedimenti di primo livello. E’ da evitare, per
quanto possibile, sia la duplicazione che la frammentazione di un servizio, soprattutto per
evitare il rischio di non riuscire a garantire la continuità del servizio in caso di assenza del
personale
� La specializzazione del personale è un ulteriore obiettivo realizzabile dedicando il
personale esistente ad uffici unici con competenze non più frammentate. A ciò si aggiunga
l’indubbia utilità degli sportelli polifunzionali che facendo da filtro all’utenza possono
permettere agli altri uffici di focalizzarsi sulle proprie mansioni.
� Con la riorganizzazione si possono prevedere funzioni innovative o sinora non attivate per
carenza di personale e/o sua specializzazione (es. funzione in tema di contributi agli enti e
alle imprese, oppure area polizia locale). Gli sportelli polifunzionali ( URP ) pensati nei
presidi territoriali (municipi) sono ipotizzati come strutture snelle, orientate all’ attività di
contatto con il pubblico, con un’accessibilità ampia e costituite da personale in grado di
rilasciare informazioni ed erogare servizi in modo polivalente; l’ interscambiabilità del
personale – da costruire con percorsi formativi ed affiancamenti ad hoc – deve essere
garantita per mantenere la continuità del servizio. L’ URP sarà coordinato da un unico
responsabile per quanto concerne la sua organizzazione e il rapporto con l’utenza; la
dipendenza dell’ URP dai restanti uffici ( ai quali restano in capo le responsabilità del
50
procedimento ) è di tipo funzionale, nel senso che l’ URP si rapporta ai secondi per tutte le
questioni inerenti il contenuto dei procedimenti gestiti.
b. Organizzazione “gestionale”
La nuova proposta organizzativa dovrà essere sviluppata e completata con l’indicazione del
personale e soprattutto, prevedendo l’istituzione dei Municipi, del personale destinato a funzione di
front-office nei singoli uffici municipali.
In particolare potranno essere previsti la costituzione di uffici di front office (sportelli per i cittadini)
presente in tutti i territori dei Comuni che si fonderanno. Allo stesso modo, al fine di ottimizzare le
risorse, potranno essere previsti uffici di back office volti anche a contenere la spesa in materia di
servizi e strutture informatiche, oltre ad una gestione economica del materiale di consumo che negli
anni a venire potrà portare ad ulteriori economie di scala.
Gli uffici di front office sono rappresentati dallo sportello presente presso ogni municipio ed in
grado di fornire le seguenti indicazioni:
Ogni sportello sarà gestito da personale avente specifiche competenze raccoglierà le istanze e la
documentazione e fornirà le risposte immediate. Le pratiche e le autorizzazioni saranno ritirate dai
cittadini ed imprse direttamente presso lo sportello.
Le domande, le istnze e le richieste di pareri e autorizzazioni saranno trasmesse all’ufficio di back
office che elaborerà e tratterà i documenti ricevuti fornendo le necessarie risposte.
8.2.3. Gli orari apertura uffici
Nella organizzazione del Comune fuso si dovrà garantire, almeno, il medesimo servizo a favore dei
cittadini in termine di attività di apertura degli uffici. Dall’esame della dotazione organica dell’ente
dovranno essere individuati i servizi e le funzioni che potranno essere concentrate in un medesimo
ufficio, in quanto la loro attività non prevede il contatto con il pubblico, dei servizi che prevedono
uno sportello a favore dei cittadini. In questo modo si potranno organizzare gli uffici, individuare i
responsabili di procedimento e di posizione organizzativa, previa stesura di apposito regolamento.
8.2.4. I programmi informatici
L’aspetto della struttura del software e dell’hrdware rappresenta, unitamente al “livello” di
connessione un elemento assolutamente importante poiché le sedi territoriali del Comune fuso
devono essere in grado di avere un sistema informatico collegato al server centrale o alla “nuvola”
che possa fornire tutte le risposte, anche in termine di stampa dei certificati o di gestione delle
posizioni contributive dei singoli cittadini. E’ fuor di dubbio che con la fusione dovremo avere una
unica unità centrale e un unico contratto di manutenzione e assistenza anziché cinque, considerando
51
anche l’Unione. Sono stati analizzati i contratti di assistenza in essere, distinti per tipologia di
programmi, per società.
Pertanto il Comune nuovo derivante da fusione adotterà ed affiderà ad un’unica società il servizio
informatico e la fornitura degli applicativi gestionali con un indubbio risparmio di spesa.
8.2.5. I beni mobili e immobili
In questa sezione si richiamano gli inventari dei beni mobili e immobili dei due Comuni che
evidenziano il patrimonio dell’ente (tabella). Su tali beni dovranno essere messe in atto tutti gli atti
per il trasferimento al nuovo Comune. In particolare per gli immobili ed i beni mobili registrati
(autovetture, autocarri, motocicli, imbarcazioni) dovranno essere valutate tutte le operazioni di
trascrizione nei registri (es. conservatoria) del nuovo intestatario (Comune fuso).
Si richiama, relativamente al trasferimento dei beni al nuovo Comune, l’articolo 1, comma 128:
“L'istituzione del nuovo Comune non priva i territori dei Comuni estinti dei benefici che a essi si
riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della
proprietà dei beni mobili e immobili dai Comuni estinti al nuovo Comune è esente da oneri fiscali”.
Tabella: il riepilogo dei beni immateriali e materiali
VERMEZZO ZELO SURRIGONE
al 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2016
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 52.599,59 8.567,76
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.532.347,42 4.267.269,24
1) Beni demaniali 2.932.187,21 1.440.809,34
Terreni 11.121,36
Fabbricati 602.033,66 10.370,01
Infrastrutture 2.330.153,55 1.419.317,97
altri beni demaniali
2) Altre immobilizzazioni materiali 4.600.160,21 2.826.459,90
Terreni 44.790,93
Fabbricati 4.503.769,51 2.814.284,77
Impianti e macchinari 23.231,07 11.250,00
Attrezzature industriali e commerciali 19.113,99 315,28
Mezzi di trasporto 150,59
Macchine perufficio e hardware 965,00 32,06
Mobili e arredi 4.320,24 577,79
Altri beni materiali 3.818,88
3) Immobilizzazioni in corso
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E
MATERIALI 7.584.947,01 4.275.837,00
DESCRIZIONE
52
8.2.6. Le partecipazioni
Nel paragrafo precedente sono stati richiamati gli inventari dei singoli Comuni, che evidenziano i
beni immateriali, i beni materiali suddivisi in beni immobili ed immobili. Gli enti locali
nell’inventario e nello stato patrimoniale riportano altresì le partecipazioni finanziarie detenute nelle
società di capitali e nei consorzi o aziende speciali. Nel processo di fusione diventa importante
conoscere il peso delle partecipazioni per il ruolo che il Comune potrà esercitare in seno
all’assemblea e per gli impegni, anche finanziari che dovrà assumere. Nel processo di fusione sarà
necessario Comunicare alla governance delle partecipate l’avvenuta nascita del nuovo ente al fine
di attribuire le azioni o le quote all’ente stesso.
SOCIETA' PARTECIPATE VERMEZZOZELO
SURRIGONE
Comune
da
FUSIONE
CAP HOLDING SPA 0,208% 0,0516% 0,260%
S.A.S.O.M. SRL 3,0640% 3,064%
53
9. ASPETTI FINANZIARI
In vista di una fusione di Comuni un altro interessante ambito di indagine è quello economico-
finanziario, attraverso una analisi dei dati contabili e del loro andamento in
un periodo di riferimento, elaborato utilizzando i rendiconti finanziari di competenza o, in
alternativa i bilanci di previsione assestati.
Attraverso una somma lineare dei bilanci (senza quindi tener conto di eventuali maggiori o minori
oneri) si possono determinare le entità che saranno aggregate in un unico ente.
Calcolare una serie di indicatori in percentuale o in valore assoluto che permettono, pur con la
dovuta prudenza, un ulteriore confronto.
9.1. Le entrate correnti
In merito alle entrate correnti una analisi particolare merita l’esame della situazione relativa alle
entrate tributarie nei singoli Comuni.
Dall’esame della tabella è possibile, considerando il numero di abitanti, determinare la pressione
tributaria per abitante in ogni Comune e la pressione tributaria risultante dal Comune nato dalla
Fusione.
Pressione tributaria 2016
Questi valori possono essere evidenziati, con una maggiore caratterizzazione, nell’esposizione
grafica di seguito riportata:
ENTRATE
ENTRATE CORRENTI Rendiconto
2016
Rendiconto
2017
Rendiconto
2016
Rendiconto
2017
Imposte, tasse e proventi assimilati 1.304.115,38 1.374.373,37 560.455,22 642.632,72
Compartecipazione tributi
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 389.568,82 375.593,91 143.752,60 146.000,00
Entrate Correnti di natura tributaria 1.693.684,20 1.749.967,28 704.207,82 788.632,72
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 252.247,28 178.745,77 44.437,82 62.789,16
Trasferimenti correnti da imprese
Trasferimenti correnti 252.247,28 178.745,77 44.437,82 62.789,16
Vendita di beni e servizi proventi derivanti dala gestione di beni 158.075,09 269.223,13 98.104,72 116.610,11
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 4.301,63 3.241,17
Interessi attivi 16,21 0,73 298,35 739,40
Altre entrate e redditi di capitale
Rimbori e altre entrate correnti 129.521,00 251.787,83 10.987,54 14.720,06
Entrate Extratributarie 287.612,30 521.011,69 113.692,24 135.310,74
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.233.543,78 2.449.724,74 862.337,88 986.732,62
ZELO SURRIGONE VERMEZZO
ENTRATE VERMEZZO ZELO
SURRIGONE CONSOLIDATO
Imposte, tasse e proventi assimilati 2016 1.304.115,38 560.455,22 1.864.570,60
pressione tributaria per abitante 2016 331,75 304,26 322,98
ABITANTI AL 1 gennaio 2018 3.931 1.842 5.773
54
Pressione tributaria 2017
Questi valori possono essere evidenziati, con una maggiore caratterizzazione, nell’esposizione
grafica di seguito riportata:
9.2. Le aliquote tributi
Di seguito viene esposta la situazione al 2018 delle aliquote riferite all’IMU, alla TASI ed
all’Addizionale comunale IRPEF al fine di prendere visione della consistenza delle
aliquote per ogni Comune e della differente politica tributaria da ogni singolo ente applicata.
Pur rilevando che la legge di stabilità 2017 ha previsto la non assoggettabilità a TASI per le
abitazioni principali (con la trasformazione dell’entrata tributaria in un maggiore trasferimento dello
Stato a favore dei Comuni) è opportuno ricordare che la Fusione porta alla costituzione di un
Comune unico e pertanto le aliquote dovranno essere uniformate.
ENTRATE VERMEZZO ZELO
SURRIGONE CONSOLIDATO
Imposte, tasse e proventi assimilati 2017 1.374.373,37 642.632,72 2.017.006,09
pressione tributaria per abitante 2017 348,56 347,56 348,24
ABITANTI AL 1 gennaio 2018 3.943 1.849 5.792
55
L’esposizione grafica permette di meglio osservare gli scostamenti fra aliquote e fra Comuni.
ALIQUOTE IMU ANNO 2017 VERMEZZO ZELO SURRIGONE
abitazioni principali Ctg. A1, A8 e A9 +
pertinenze0,40% 0,50%
terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati
diversi dai precedenti0,91% 0,91%
Detrazione 200,00€ 200,00€
ALIQUOTE TASI ANNO 2017 VERMEZZO ZELO SURRIGONE
abitazioni principali Ctg. A1, A8 e A9 (ed una
pertinenza)0,10% 0,15%
fabbricati rurali ad uso strumentale ctg. D10 0,10% 0,10%
altri immobili 0,10% 0,15%
% a carico del possessore diverso dal
proprietario20% 20%
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 ALIQUOTE ESENZIONE FINO A
VERMEZZO 0,65% 10.000,00
ZELO SURRIGONE 0,60%
56
Nota: Tributi comunali (modifiche introdotte dal DL n.50/2017):
Comma 132 Legge Delrio: I Comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe
differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio
finanziario del nuovo Comune. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo
non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle
addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa.
Prima della modifica sopra richiamata per mantenere per un mandato amministrativo tributi e tariffe
differenziate per ciscun territorio era obbligatorio prevedere l’istituzione dei Municipi. Tale norma
si ritiene chiarisca in via definitiva la possibilità, anche per le fusioni per incorporazione, di
mantenere aliquote tributarie differenziate anche per i Comuni incorporati.
9.3. I Municipi
57
Il legislatore ha previsto, all’art. 16 del D.Lgs. 267/2000, l’istituto dei Municipi tramite il quale “nei
Comuni istituiti mediante fusione di due o più Comuni contigui lo statuto comunale può prevedere
l’istituzione di municipi nei territori delle Comunità di origine o di alcune di esse”.
Il Municipio non costituirebbe un nuovo ente, cioè un’entità dotata di personalità giuridica
autonoma, bensì un organo di decentramento burocratico – amministrativo del Comune. La
normativa prevede che la competenza dei Municipi possa avere un carattere partecipativo o
consultivo o di amministrazione attiva. Allo statuto o ai regolamenti comunali è rimessa
l’individuazione delle funzioni e la definizione delle modalità di organizzazione. In sintesi, con la
nuova elastica formulazione dell’istituto dei Municipi, è lo statuto a dover regolarne
l’organizzazione e le funzioni, compresa l’istituzione di organi.
La legge prevede inoltre la possibilità di eleggere a suffragio universale diretto rappresentanti dei
Municipi istituiti in corrispondenza delle Comunità di origine. Le amministrazioni che hanno
avviato il processo di fusione possono procedere all’approvazione di una bozza di statuto conforme
prevedendo, se ritengono di avvalersi di tale facoltà, l’istituzione dei municipi.
La presente ipotesi è formulata per permettere una transizione al Comune Unico senza sacrificare
il senso di identità della Comunità fuse. È un obiettivo di primaria importanza, ritenuto in modo
condiviso come pregiudiziale per il prosieguo positivo del progetto di fusione.
L’articolo 15 del d.lgs. 267/2000, nel normare il procedimento di fusione dei Comuni prevede, tra
l’altro: Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed isti tuzione di Comuni 1. (…) 2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regio-nali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune istituito. Lo statuto del nuovo Comune dovrà prevedere che alle Comunità dei Comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di parteci-pazione e di decentramento dei servizi. (…). L’articolo 16 è ulteriormente esplicativo: Articolo 16 Municipi 1. Nei Comuni istituiti mediante fusione di due o più Comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle Comunità di origine o di alcune di esse. 2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, po-tendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli ammini-stratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione. Tra le differenti modalità possono portare ad individuare, previo recepimento nello statuto
dell’ente:
� l’istituzione della figura di rappresentanti del municipio di nomina sindacale;
� il decentramento organizzativo e dei servizi, senza prevedere organi di rappresentanza
politico-amministrativa;
58
� l’istituzione di municipi con competenze a geometria variabile sulla base delle previsioni
dello statuto (organi consultivi, organi con competenze tipiche dei consigli di circoscri-
zione, organi deputati a formulare pareri obbligatori per alcune materie e con competenze
d’indirizzo e di amministrazione diretta per altre).
In tale prospettiva, la Municipalità si potrebbe sviluppare in un assetto duale, con un rappre-
sentante di Municipio (Pro Sindaco) e un Consiglio di Municipio.
Il decentramento dei servizi (e dei centri di esercizio di alcune funzioni amministrative), con il
mantenimento degli uffici (sportelli) al servizio del cittadino rappresentano un sostanziale ob-
bligo.
Diventa importante definire il ruolo e le competenze del Municipio e di conseguenza degli
organi che lo compongono.
Per questo gli organi dei due Comuni dovranno esprimersi nell’ipotesi di dare corpo ed attua-
zione al progetto prevedendolo specificatamente nello statuto.
Si può prevedere, ad esempio, che il Consiglio del Municipio possa esprimere obbligatoria-
mente i seguenti pareri (non vincolanti), con le modalità che andrebbero poi recepite in un
Regolamento sul decentramento, relativamente a:
- revisione dello statuto;
- strumenti urbanistici che coinvolgono il Municipio;
- programmi delle opere pubbliche e DUP del Municipio.
Nel caso in cui il Consiglio comunale intendesse deliberare in senso contrario ai pareri
della Municipalità, tale parere dovrà essere obbligatoriamente motivato.
Oltre ai pareri obbligatori, la Municipalità potrebbe essere assegnataria di compiti, funzioni e della
gestione di servizi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento sul decentramento, fra cui:
1. manutenzione del patrimonio del municipio (strade, illuminazione, scuole);
2. contribuzione alle associazioni;
3. manifestazioni di promozione ed iniziative culturali di interesse del Municipio.
Inoltre competerebbe alla Municipalità la supervisione e il controllo dei servizi erogati sul proprio
territorio, a cominciare proprio dal possibile sportello polifunzionale con compiti di anagrafe,
stato civile e informazione sui tributi.
59
9.4. Le spese correnti
L’esame delle spese correnti dei due Comuni evidenzia la politica seguita dai Comuni nell’ambito
delle singole funzioni. La valutazione delle stesse, nel presupposto del bilancio complessivo del
Comune nuovo porterà a valutazione di assoluta importanza per due ordini di motivi:
� La scelta delle linee programmatiche del nuovo ente e quindi del DUP che dovrà essere
definito;
� La revisione di tutte le convenzioni e di tutti i contratti potendo in questo modo evidenziare
in modo determinante le aree di economie di spesa.
L’analisi della spesa corrente, in valori assoluti, per singola funzione evidenzia lo scostamento di
spesa fra i due Comuni. I dati riportati si riferiscono ai rendiconti 2017. Lo scostamento è dovuto
anche alle linee amminstrative volute dalle singole amministrazioni comunali. L’esame delle spese
correnti per abitante, come riportato nella tabella successiva, è stato determinato aggiungendo alla
spesa per abitante del singolo Comune la spesa per abitante sostenuta dalla fusione.
MISSIONI
rendiconto 2017 VERMEZZO
ZELO
SURRIGONE CONSOLIDATO
1. Servizi Istituionali, generali e di gestione 823.827,46 369.182,70 1.193.010,16
SPESE PER ABITANTE 208,93 199,67 205,98
2. Giustizia - - -
SPESE PER ABITANTE - - -
3. Ordine Pubblico e SiCurezza 132.000,00 57.300,00 189.300,00
SPESE PER ABITANTE 33,48 30,99 32,68
4. istruzione e diritto allo studio 371.846,77 113.573,69 485.420,46
SPESE PER ABITANTE 94,31 61,42 83,81
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali43.726,88 16.074,00 59.800,88
SPESE PER ABITANTE 11,09 8,69 10,32
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero 58.246,54 58.246,54
SPESE PER ABITANTE 14,77 - 10,06
7. Turismo -
SPESE PER ABITANTE - - -
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa 10.758,03 1.911,82 12.669,85
SPESE PER ABITANTE 2,73 1,03 2,19
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente452.397,55 237.513,77 689.911,32
SPESE PER ABITANTE 114,73 128,46 119,11
10. Trasporti e diritto alla mobilità 117.000,00 59.876,91 176.876,91
SPESE PER ABITANTE 29,67 32,38 30,54
11. Soccorso civile - -
SPESE PER ABITANTE - - -
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 247.817,62 102.546,10 350.363,72
SPESE PER ABITANTE 62,85 55,46 60,49
14. Sviluppo economico e competitività -
SPESE PER ABITANTE - - -
15. Agricoltura, politiche agroalimentari e -
SPESE PER ABITANTE - - -
17. Energia e diversificazione delle fonti -
SPESE PER ABITANTE - - -
19. Relazioni con altre autonomie locali -
SPESE PER ABITANTE - - -
TOTALE 2.257.620,85 957.978,99 3.215.599,84
ABITANTI 3.943 1.849 5.792,00
SPESE CORRENTI PER ABITANTE 572,56 518,11 555,18
60
Dall’esame della situazione relativa ai Comuni oggetto dello studio di fattibilità è stato possibile
osservare come la spesa per abitante del singolo Comune raffrontata con la spesa complessiva,
paragonabile a quella del Comune fuso, mostri alcuni scostamenti. Considerando i risparmi di spesa
che la fusione produce si osserva che la spesa per abitante relativa alla funzione 1 (ora missione 1)
percepisce un risparmio di spesa per abitante pari a euro 17,17. Ciò significa che in considerazione
dei 348,24 euro pagati dai cittadini per imposte e tasse (dati rendiconto 2017) con la fusione si
liberano 17,17 euro per abitante da destinare a nuovi servizi o riduzione della tassazione. A tali
vantaggi dobbiamo altresì considerare ed aggiungere le maggiori risorse che vengono assegnate per
10 anni ai Comuni fusi. Bisogna tenere anche in considerazione l’importante ruolo che avranno
sulla riduzione di spesa le economie di scala. Il Comune più grande può negoziare, con i vari
fornitori, da una posizione di maggior forza ottenendo condizioni migliori, riducendo anche i costi
fissi di struttura allo stretto indispensabile,eliminando tutte le duplicazioni e le sovrapposizioni.
Gli scostamenti, sia in valore assoluto che per abitante, riferiti alle altre funzioni deve tener conto
che la spesa sostenuta è il risultato delle politiche e delle scelte strategiche che le amministrazioni
hanno deciso di operare nei vari ambiti: istruzione, cultura, sociale, viabilità e ambiente.
L’esame dei riflessi dei risparmi generati dalla fusione in considerazione della spesa corrente per
abitante risultante dallo studio condotto dal Ministero dell’Interno evidenzia la situazione riportata
nella tabella seguente:
9.5. Indebitamento
Per quanto concerne il limite di indebitamento si richiama quanto previsto dall’articolo 1, comma
119 della Legge n. 56/2014. I Comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di
indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei Comuni originari e
nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori
possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
Le tabelle sotto riportate evidenziano la situazione al 31 dicembre 2017 al fine di evidenziare la
reale situazione che il Comune fuso si troverà a partire dal 1 gennaio 2019.
descrizione euro %risparmio di spesa per abitante 17,17
spesa corrente funzione 1 per abitante 205,98 spesa corrente funzione 1 post fusione per abitante188,81 spesa corrente totale per abitante 555,18 spesa corrente totale post fusione per abitante 538,01 -3%pressione tributaria per abitante 348,24 pressione tributaria post fusione per abitante 331,07 -5%
ComuneDEBITO RESIDUO
AL 31/12/2017
ABITANTI AL
31.12.2017
DEBITO
PROCAPITE
ENTRATE
CORRENTI
LIMITE
INDEBITAMENTO
(10%)
INTERESSI
PASSIVI
MUTUI
ACCESI
%
INDEBITAMENTO
MARGINE
INDEBITAMENTO
VERMEZZO 124.867,07 3.943,00 31,67 2.233.543,78 223.354,38 3.522,78 0,16% 219.831,60
ZELO SURRIGONE 57.524,42 1.849,00 31,11 862.337,88 86.233,79 3.993,98 0,46% 82.239,81
TOTALE 182.391,49 5.792,00 31,49 3.095.881,66 309.588,17 7.516,76 0,24% 302.071,41
INDEBITAMENTO al 31 dicembre 2017
61
Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evidenzia una possibilità di ricorso al credito (mutui)
particolarmente elevata.
Altro aspetto che merita essere sottolineato, perché direttamente collegato alla possibilità di
assumere mutui, era la premialità, per i Comuni che intraprendevano il percorso della fusione post
Legge 135/2012, derivante dall’esclusione dall’obiettivo di finanza pubblica (patto di stabilità per
tre anni prima e poi portati a cinque). Con la legge di stabilità 2016 (articolo 1 - Comma 710)14
tale “premialità” è stata soppressa.
Al fine di consentire comunque una premialità, per i Comuni derivanti da fusione, è stato previsto
che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle
richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per
fusione a partire dall'anno 201115. Tale disposizione è stata altresì prevista dalla Legge di Bilancio
2018 (legge n. 205/2017).
In particolare tale previsione veniva auspicata dalla Legge Delrio all’interno dell’articolo 1, comma
131, che sosteneva l’opportunità – nell’ambito del patto di stabilità verticale – di prevedere forme
di incentivazione per i Comuni sorti da fusione.
E’ pertanto possibile pianificare l’utilizzo di parte dei vantaggi economici destinandoli, per la parte
straordinaria relativa ai contributi dello Stato, a spese di investimento.
Si riporta l’esposizione grafica del debito residuo per abitante:
9.6. La spesa del personale
Dall’esame della dotazione organica dei singoli Comuni si estrapola la situazione del personale
dell’Unione e delle relative capacità assunzionali. Diventa interessante osservare la
movimentazione “in uscita” del personale ai fini della verifica delle disponibilità assunzionali. Al
14 Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732. 15 Legge di Stabilità 2016, articolo 1 – comma 729;
62
riguardo si richiama il contenuto dell’art. 1 – comma 762 della Legge n. 208/2015: “Per i Comuni
fino a 1.000 abitanti e per i Comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché
per le unioni di Comuni, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, è consentito il
turn over al 100% (art. 1, comma 229, legge 208/2015)”.
La formulazione della dotazione organica alla data del 31 dicembre 2017 fornisce un dato
significativo sull’entità della spesa e sulle possibilità assunzionali alla luce della legge di stabilità
2016 (articolo 1 – comma 762).
Di seguito le tabelle illustrative:
L’esposizione della tabella con il grafico di seguito riportano evidenzia in modo puntuale la
suddivisione per categoria di dipendenti per i territori in cui sono stati assunti ed hanno prestato la
propria attività.
Il Comune derivante da fusione potrà procedere ad assunzioni in numero pari alle unità cessate nel
2015-2017 e alle cessazioni che avverranno nel 2018.
Tale previsione, qualora il percorso che porta alla fusione si concluda positivamente, permette di
fornire una informazione puntuale per le scelte amministrative del nuovo ente e sull’organigramma
di cui vorrà dotarsi per garantire maggiori e ulteriori servizi al territorio. Stante la riduzione della
spesa corrente che abbiamo rilevato nel paragrafo precedente, senza considerare i maggiori
contributi che avendo una durata decennale non possono essere utilizzati per spese stabili nel tempo
come il personale, sarà possibile dopo aver definito la dotazione organica e l’organizzazione del
lavoro decidere il potenziamento di alcuni servizi (esempio: polizia locale, manutenzione del
territorio).
Dotazione Organica alla
data dello studio di
fattibilità
VERMEZZO ZELO
SURRIGONE
COMUNE
NUOVO
Categoria D 2 1 3
Categoria C 4 2 6
Categoria B 2 1 3
posti vacanti 2 1 3
TOTALE ANNO 10 5 15
63
9.7. Il fondo produttività
La Legge Delrio, al comma 123, ha previsto che le risorse destinate, nell'anno di estinzione del
Comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al
CCNL relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, dei Comuni oggetto di
fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo Comune,
in un unico fondo del nuovo Comune avente medesima destinazione.
Il fondo dell’Unione sarà pari alla somma delle quote di pertinenza dei singoli Comuni aderenti
all'Unione (cioè le quote del trattamento accessorio riferibili al personale comandato presso
l'Unione) in modo che la costituzione del fondo, sotto il profilo contabile, risulti pari a saldo zero,
e non comporti un incremento della spesa per il trattamento accessorio. (delibera 60/2017 della
Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna)
Diventerà importante la gestione del fondo per la sua destinazione in considerazione che anche della
riduzione delle posizioni organizzative che, non essendo più interessate dall’indennità di posizione,
torneranno ad essere considerate sul fondo della produttività.
Descrizione risorse VERMEZZO ZELO
SURRIGONE Comune Fuso
Risorse stabili 19.805,00 14.683,00 34.488,00
Risorse variabili 6.798,00 1.764,00 8.562,00
Incentivi specifici per
disposizione di legge-
TOTALE26.603,00 16.447,00 43.050,00
64
10. VANTAGGI ECONOMICI
10.1 Le Opportunità della fusione (analisi generali dei suoi effetti nelle diverse dimensioni)
Le principali opportunità che la fusione comporta possono essere racchiusi nelle seguenti categorie:
• opportunità connesse all’aumento della dimensione organizzativa;
• opportunità connesse alla nascita di una nuova istituzione;
• opportunità connesse all’acquisizione di risorse aggiuntive rispetto alle gestioni singole.
Il processo di fusione determina un aumento della dimensione organizzativa di riferimento. Tale
fenomeno comporta l’eliminazione della duplicazione di tutte quelle attività della medesima specie
che, prima della fusione, erano affidate alla responsabilità di strutture organizzative di Comuni di-
versi.
Ciò consente:
• di ridurre gli sforzi necessari alla progettazione e diffusione delle tecniche necessarie per
lo svolgimento delle attività. Non ci si riferisce solo alle tecniche direttamente connesse
all’erogazione di servizi offerti alla società locale, ma anche a quelle che consentono, come
quelle di gestione del personale, di presidiare le condizioni di efficace realizzazione dei
servizi finali;
• di ridurre il volume complessivo delle attività orientate al coordinamento di particolari pro-
cessi, quando, a fronte della fusione, una diversa assegnazione di compiti consente di riu-
nire sotto un’unica responsabilità compiti in precedenza assegnati a più persone o gruppi;
• di ridurre gli investimenti in beni. Per esempio l’investimento per l’acquisto di software
gestionale è effettuato una volta sola, piuttosto che moltiplicato per ogni Comune preso
singolarmente. Oppure, la riorganizzazione del personale, anche in relazione agli spazi di-
sponibili (strutture e locali), prefigura un’ottimizzazione con conseguente riduzione dei co-
sti.
Per esempio, alcuni dei costi associabili allo spazio reso libero, nel caso di sua inutilizzazione, po-
trebbero così non insorgere più o essere imputati ad attività svolte per realizzare nuovi servizi o per
migliorare la qualità di quelli già esistenti.
L’aumento dei volumi di attività da svolgere, congiuntamente a un aumento della quantità di per-
sonale gestibile, consente, inoltre, una più razionale divisione del lavoro poiché è possibile:
• assegnare a tale personale compiti maggiormente omogenei, riducendo così la gamma delle
mansioni assegnate a un singolo operatore. Ciò determina una diminuzione dei tempi di
svolgimento delle attività e di apprendimento per la risoluzione dei problemi;
• utilizzare strumenti tecnici maggiormente specializzati, e dunque più efficaci ed efficienti,
se si verifica una situazione in cui si tratta di aumentare il parco di strumenti tecnici per
soddisfare le esigenze derivate dall'aumento dei carichi di lavoro dovuto alla confluenza
nella fusione di compiti svolti in precedenza dai Comuni aderenti.
65
La possibilità di ridurre e rendere omogenei i compiti assegnati agli operatori, se uniti a processi di
sviluppo delle competenze professionali, può determinare un aumento della qualità dei prodotti
amministrativi, soprattutto in quei contesti dove agli operatori sono riconosciuti significativi spazi
di discrezionalità. L’innalzamento del grado di competenza professionale può riguardare sia lo svol-
gimento di attività operative sia quelle di tipo gestionale.
La possibilità di aumentare la specializzazione degli operatori non implica l’eliminazione degli at-
tuali sistemi di relazioni con il pubblico che consentono di accogliere, ascoltare e rispondere rapi-
damente alle richieste dei cittadini sfruttando efficacemente la conoscenza dell’ambiente sociale di
riferimento e la possibilità di governare diverse leve amministrative, a causa dell’ampia gamma
delle mansioni assegnate a un unico operatore. La costruzione di una rete di esperti di supporto alla
figura di “prima linea” costituirà, invece, un’opportunità per aumentare il livello di adeguatezza
della risposta amministrativa.
Infine l'aumento dimensionale incrementa la probabilità, in particolari situazioni, di ridurre la di-
pendenza esterna e interna da risorse critiche consentendo:
• un maggior livello di attrazione dei fornitori disposti a qualificare la qualità del proprio
contributo, spinti dalla possibilità di incrementare i termini della propria collaborazione. In
questo modo si allargano le possibilità di scelta della fusione, riducendo la possibilità che
si creino cartelli o posizioni di rendita dovute alla scarsa convenienza a fornire servizi a
realtà di dimensioni limitate;
• una diminuzione del grado di dipendenza da singoli operatori, evitando così pericoli d’in-
terruzione nell’erogazione dei servizi nel caso di loro assenza;
• la necessità di dipendere dal mercato, quando risulta particolarmente scarsa l'offerta, di
ruoli particolarmente critici, come i responsabili degli uffici tecnici, o l'acquisizione di stru-
menti non pienamente utilizzati nell'ambito di uno dei Comuni costituenti il nuovo Comune
(macchine operatrici, computer, ecc.).
Quanto abbiamo illustrato ha dei riflessi significativi sulla dinamica dei costi. In questo senso, è
opportuno osservare come il costo di un servizio sia la somma di fattori eterogenei quali:
• le strutture interne di raccordo e gestione, il cui costo varia “a scatti”, in funzione dei livelli
imposti dagli altri fattori. Appartengono a questa categoria, ad esempio, i costi di riscalda-
mento e pulizia degli uffici;
• la quantità delle attività richieste al servizio, il cui costo è proporzionale alle quantità for-
nite.
Appartengono a questa categoria, ad esempio, i costi di:
- attrezzature destinate direttamente all’erogazione dei servizi (automezzi, computer);
- personale direttamente addetto all’erogazione dei servizi (personale di sportello, agenti di
Polizia Locale).
66
• la qualità delle prestazioni (interne ed esterne) fornite dal servizio, il cui costo varia forte-
mente con il livello di qualità desiderata. Appartengono a questa categoria, ad esempio, i
costi di:
- formazione e aggiornamento del personale;
- risorse (umane e non) necessarie per garantire i livelli di qualità prefissati (aumentare gli
orari d’apertura al pubblico, migliorare la manutenzione del verde, offrire nuovi servizi).
Le aree di azione e i relativi vantaggi che si offrono al nuovo Comune possono essere così distinte:
• riduzione dei costi fissi di struttura allo stretto indispensabile, eliminando tutte le duplica-
zioni e le sovrapposizioni e, attraverso questa via, liberare risorse per offrire nuovi e/o mi-
gliori servizi;
• acquisizione del massimo vantaggio dalla disponibilità di masse critiche di risorse per of-
frire servizi altrimenti impossibili.
Il processo di fusione consente poi agli enti di ottenere una moltiplicazione del loro ruolo istituzio-
nale.
In primo luogo si ottengono benefici per negoziare, da una posizione di maggiore forza, con-
dizioni migliori quando si tratta di entrare in rap porto con aziende fornitrici di servizi, altre
istituzioni pubbliche con le quali realizzare progetti Comuni, altre istituzioni pubbliche e sponsor
privati per l’acquisizione di finanziamenti agevolati o a fondo perduto proposti da enti nazionali o
europei.
In secondo luogo, il nuovo soggetto istituzionale di maggiori dimensioni può promuovere e
sostenere l’auto organizzazione delle associazioni locali.
Dal punto di vista dello sviluppo delle strategie istituzionali, la realizzazione di una fusione consente
di:
• integrare e coordinare non episodicamente scelte riguardanti territori omogenei, allargando il
campo di azione nel quale definire e perseguire obiettivi strategici di sviluppo di servizi e di pro-
mozione dell'economia locale;
• governare unitariamente una massa di risorse decisamente più ampia rispetto a quella a disposi-
zione di ogni singolo Comune, rendendo così effettiva l’opportunità di realizzare interventi che
richiedono disponibilità economiche non presenti presso le singole realtà comunali. Il risparmio di
risorse dovuto al recupero di efficienza, connesso all’aumento dimensionale, e alla possibilità di
acquisire nuove risorse rende possibili investimenti e aumenti della spesa corrente di ampliamento
e miglioramento dei servizi esistenti o di creazione di servizi del tutto nuovi senza effettuare mano-
vre di aumento della pressione fiscale o delle tariffe.
• influenzare una maggiore integrazione dell’azione delle associazioni con finalità sociali e politi-
che.
67
Nei rapporti istituzionali, la presenza di una rappresentanza territoriale espressione di un
territorio vasto consente di accrescere la potenziale forza di negoziazione con amministrazioni
locali di pari livello e di livello più elevato. Oltre che offrire a Comuni di piccole dimensioni la
possibilità di condividere risorse, la fusione può rappresentare un punto di forza anche per lo svi-
luppo di reti inter istituzionali nelle quali si realizza un’integrazione di differenti livelli della Pub-
blica Amministrazione, nonché l’integrazione tra questa e altri soggetti del sistema sociale di rife-
rimento, al fine di produrre un valore pubblico attraverso la cooperazione inter organizzativa in un
sistema di cooperazione interistituzionale.
Infatti Comuni di piccole dimensioni potrebbero trovarsi a dover interagire con soggetti privati ri-
spetto ai quali, singolarmente presi, potrebbero avere uno scarso potere di contrattazione e di con-
trollo.
10.1.1 Risparmi di spesa
L’analisi dei costi che generano un indubbio risparmio sono stati sintetizzati nella tabella che segue
evidenziando e quantificando gli importi desumibili dalla contabilità dell’ente.
Come è possibile osservare, in via prudenziale, il risparmio è da subito quantificabile in euro
99.426,28 pari ad un risparmio di euro 17,22/abitante.
L’analisi dei risparmi è stata condotta in modo puntuale sulla Missione 1 (ex funzione 1), come
rilevato nel paragrafo spese correnti è da ritenere che ulteriori risparmi, o meglio, minori spese
derivanti dalle economie di scala che si andranno a realizzare sulle restanti Missioni portino ad un
valore di economia particolarmente rilevante. Analizzando le voci, ed in particolare il
macroaggregato acquisti di beni e servizi, è stata fatta una proiezione per i primi 11 anni successivi
alla fusione. Tale stima tiene conto che il contributo straordinario dello Stato sarà corrisposto, stante
l’attuale legislazione, per 10 anni.
Figura ..: sviluppo risorse aggiuntive
descrizione VERMEZZOZELO
SURRIGONETotale Comune Fuso Risparmio
organi istituzionali 29.301,00 26.494,13 55.795,13 40.000,00 15.795,13-
spese per assistenza tecnica
programmi e rete informatica29.390,99 18.000,00 47.390,99 37.000,00 10.390,99-
spese tesoreria 3.000,00 2.600,00 5.600,00 4.500,00 1.100,00-
spese per incarichi e consulenze
professionali (iva, ecc.)21.979,66 2.100,00 24.079,66 20.000,00 4.079,66-
spese per revisore dei conti 6.500,00 4.300,00 10.800,00 6.500,00 4.300,00-
indennità di posizione 36.840,00 12.403,24 49.243,24 40.000,00 9.243,24-
acquisti di beni e servizi 1.603.822,59 648.488,93 2.252.311,52 2.207.265,29 45.046,23-
spese per segretario comunale 32.471,03 21.000,00 53.471,03 44.000,00 9.471,03-
2.498.691,57 2.399.265,29 99.426,28-
SPESA E RISPARMI STRUTTURA ORGANIZZATIVA GENERALE
TOTALE "ipotesi" RISPARMIO DERIVANTE DALLA FUSIONE
68
10.1.2 Maggiori contributi
1. Contributi Regionali
La normativa regionale non prevede una specifica disposizione contributiva a favore delle fusioni
di Comuni. Per questi dobbiamo fare riferimento all’articolo 20, comma 4, della Legge Regionale
27 giugno 2008, n. 19 (Concessione dei contributi regionali). “Nei bandi regionali che prevedono
la concessione di risorse a favore di Comuni sono stabilite misure premiali per i Comuni istituiti a
seguito della fusione di due o più Comuni contigui secondo le procedure previste dalla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni
comunali e provinciali)”.
2. Contributi Statali
I riferimenti relativi alla attribuzione di contributi statali al percorso della fusione sono i seguenti:
L’articolo 15 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 (TUEL): Modifiche territoriali, fusione ed
istituzione di Comuni.
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla
legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni
con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che
altri Comuni scendano sotto tale limite.
2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali
possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da
parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo
Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune
istituito. Lo statuto del nuovo Comune dovrà prevedere che alle Comunità dei Comuni oggetto della
fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
69
3. Al fine di favorire la fusione dei Comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i
dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota
dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione.
2. MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Decreto 10
ottobre 2012 sulla disciplina delle modalità e termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione
dei Comuni. Articolo 2 (Modalità di attribuzione del contributo): Ai Comuni istituiti a seguito di
fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dall’anno 2013 e per un periodo
di dieci anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali
attribuiti per l’anno 2010 ai Comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti
finanziari previsti. La normativa statale d’incentivazione alle Fusioni di Comuni è stata oggetto di
modifiche. In base a quanto previsto dal DL 95 del 2012 all’articolo 20 convertito con modificazioni
in Legge n.135 del 2012, è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Interno – Decreto 10 ottobre
2012 “Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall’anno 2013, ai
Comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e seguenti”.
Il decreto prevede che ai Comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi
spetti, a decorrere d all’anno 2013 e per un periodo di 10 anni, un contributo straordinario che è
commisurato al 60%16 dei trasferimenti erariali attributi per l’anno 2010 ai Comuni che hanno dato
luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
Il decreto specifica che in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle
fusioni di Comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto.
Determinazione contributo straordinario statale calcolato sui trasferimenti erariali totali
attribuiti ai 2 Comuni della fusione nell’anno 2010
16 La normativa relativa ai contributi è stata recentemente modificata dalla Legge di Stabilità 2018. In particolare si prevede che a decorrere dall'anno 2018 il contributo straordinario ai Comuni nati dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o dalla fusione di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è elevato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e in misura comunque non superiore a 3 milioni di euro per ciascun beneficiario.
70
10.1.3 Riepilogo vantaggi economici
Il riepilogo dei vantaggi economici, dati dalle economie di spesa realizzate per effetto della riorga-
nizzazione e della riduzione degli adempimenti amministrativi di carattere generale e delle spese di
funzionamento dell’ente e dai maggiori contributi dello Stato, oltre al contributo una tantum regio-
nale, sono riportati nella tabella sotto riportata che evidenzia un totale vantaggi economici pari a
euro 688.297,71 per il primo anno. In linea puramente teorica si può dire, stante la legislazione
vigente, che il vantaggio finanziario per 10 anni sarà pari a euro 6.882.977,14; rispettivamente pari
a euro 119 per abitante nel primo anno di fusione e ad euro 1.190 per abitante come sommatoria dei
10 anni di fusione.
588.871 5.888.714
annuo per 10 anni
Trasferimenti erariali
dallo Stato 2010
Determinazione contributi
Legge di Bilancio 2018
679.861,92 407.917,15301.590,47 180.954,28
981.452 588.871
VERMEZZOZELO SURRIGONE
Trasferimenti statali al Comune Fuso
Dall'anno di istituzione il nuovo Comune avrà una QUOTA ANNUA di contributo dello STATO in spesa CORRENTE pari a EURO
calcolato sulla base del tetto massimo contributo annuo 2.000.000 euro
Valori presenti nei siti della Regione e del Ministero dell'Interno utilizzati per il calcolo dei contributi
Comune
VANTAGGI ECONOMICI VERMEZZO ZELO
SURRIGONE
TOTALE
PRIMO ANNO
TOTALE
10 anni
CONTRIBUTI STATALI 407.917,15 180.954,28 588.871,43 5.888.714,34
RISPARMI DI SPESA 67.686,09 31.740,19 99.426,28 994.262,80
TOTALE VANTAGGI ECONOMICI 475.603,24 212.694,47 688.297,71 6.882.977,14
71
11. I PUNTI FONDAMENTALI DA GARANTIRE E SVILUPPARE
Gli amministratori dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone hanno indicato alcune priorità che
ritengono necessarie per guidare il processo di fusione.
Alcune fanno già parte delle scelte che le amministrazioni hanno effettuato nell’ambito dell’Unione,
alla quale sono stati trasferiti alcuni servizi, altre rappresentano indicazioni di come sarà gestito il
futuro Comune e le scelte che troveranno riscontro nello statuto del nuovo Comune.
In particolare:
1. La sede legale e operativa principale sarà presso il municipio di Vermezzo, mentre a Zelo Surri-
gone sarà presente lo sportello operativo per il pubblico collegato in rete con la sede principale. Nel
municipio di Zelo Surrigone, oltre al front-office, troveranno spazio uffici che alleggeriranno la
mancanza di spazio della sede operativa principale.
2. Lo sportello per il cittadino nel municipio di Zelo Surrigone osserverà gli stessi orari della sede
centrale. Entrambe le sedi degli uffici potranno essere utilizzate da tutti i cittadini indipendente-
mente dal territorio in cui si abita.
3. Sarà istituita la figura del Prosindaco in ciascun Municipio aderente alla fusione.
4. In tutti i territori oggetti di fusione saranno mantenuti i locali di proprietà pubblica a disposizione
per ambulatori medici, servizio postale,ecc..Il nuovo Comune metterà a disposizione nuovi spazi in
tutto il territorio per implementare tali o nuovi servizi.
5. Saranno mantenute e sviluppate le scuole materna/primaria/secondaria presenti sul territorio.
6. Le strutture comunali all’aperto e al chiuso continueranno ad essere usate dalle associazioni con-
venzionate con scadenza come riportata dalle convenzioni attuali.
7. Il nuovo Comune manterrà e cercherà di potenziare i contributi alle Associazioni per meglio
garantire il loro sviluppo, così come curerà il mantenimento del patrimonio artistico-storico-cultu-
rale presente sul territorio.
8. Le feste e gli eventi patrocinati dal Comune organizzati dallo stesso o dalle Associazioni avranno
tutto il sostegno per poter proseguire come momenti aggregativi.
Considerati nel loro insieme, i punti cardine risultano espressi in modo coordinato tra i due Comuni.
In particolare si evidenzia che tali punti rappresentano interventi ed azioni mirate per i singoli Co-
muni volte a conservare l’operatività di alcuni servizi ritenuti rilevanti per la vita dei singoli Comuni
e di continuare l’opera di salvaguardia del proprio patrimonio immobiliare, storico e artistico. Con
questa premessa l’amministrazione del nuovo Comune, previa volontà espressa dai cittadini nel
referendum, potrà inserire nei propri strumenti di programmazione e gestione le indicazioni espresse
dagli attuali amministratori e potrà attribuire ad esse la dotazione finanziaria e le priorità esecutive
ritenute più appropriate. La scelta di garantire attenzione alle esigenze locali sarà il modo migliore
per avviare la transizione verso un nuovo Comune capace di operare su due piani, quello dei singoli
centri che lo costituiranno e quello del Comune aggregato.
72
12. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
La Comunicazione bidirezionale tra istituzioni e cittadini è un’esigenza specifica dell’attuale evo-
luzione del sistema pubblico, che ha determinato il passaggio alla trasparenza dell’attività ammini-
strativa, l’obbligo di informazione per i soggetti erogatori di pubblico servizio e una più attiva par-
tecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Tale Comunicazione è altresì obbligatoriamente prevista
dalle disposizioni introdotte dalla Legge regionale n. 17 del 2017.
L’obiettivo generale è di far conoscere al cittadino quali sono i vantaggi della fusione attraverso un
messaggio chiaro, efficace, coinvolgente e immediato. Proporre alla cittadinanza il progetto di uni-
ficazione dei due Comuni dando rilievo agli esiti dello studio di fattibilità condotto trovando gli
strumenti più adeguati per Comunicare i vantaggi dell’unificazione e le varie fasi del processo che
a livello amministrativo e burocratico saranno necessarie per portare a termine il progetto stesso.
Una attenzione particolare dovrà essere riservata a tutti i Consiglieri Comunali di tutti i Comuni, di
maggioranza e di minoranza; una analoga attenzione la si dovrà riservare a tutti i c.d. “stakeholders”
quali le associazioni del territorio e tutte le figure istituzionali presenti nei due Comuni.
In sintesi i contenuti della campagna informativa saranno:
� La spiegazione dei motivi che hanno portato alla valutazione dell’importanza della fusione
come scelta strategica;
� Gli effetti della fusione;
� Il possibile percorso della fusione;
� I vantaggi dell’istituzione del nuovo Comune.
Le azioni che si ipotizzano possano essere attuate ai fini di una corretta Comunicazione dell’attività
amministrativa mirata alla fusione sono:
� Consiglio Comunale di avvio procedimento di fusione e approvazione dello studio di fatti-
bilità e dei quesiti referendari;
� Illustrazione del piano di fusione a tutti i consiglieri;
� Assemblee pubbliche con i cittadini e le associazioni;
� Raccolta delle eventuali osservazioni al progetto di fusione.
73
13. CONCLUSIONI
Per la valutazione degli effetti connessi al processo di fusione delle amministrazioni comunali di
Vermezzo e Zelo Surrigone possiamo elencare quelli che, ragionevolmente, potranno essere gli
effetti attesi.
La fusione dei due Comuni ha innanzitutto il vantaggio di accrescere la dimensione demografica
dell’ente, facendola rientrare nella classe dimensionale dei 5-10 mila abitanti, in corrispondenza
della quale risultano meglio ottimizzati ad oggi i costi pro-capite delle funzioni di amministra-
zione generale.
È ragionevole attendersi, dunque, che la fusione consentirà risparmi nella spesa oggi assorbita
dalle funzioni di amministrazione, gestione e controllo, che comprendono sia le spese per
gli organi istituzionali (in sostanza le indennità per sindaci, assessori e consiglieri), ma soprattutto
quelle per le attività di funzionamento dell’ente (gestione economica, gestione delle entrate e dei
beni, organizzazione e gestione del personale) e per l’esercizio di funzioni istituzionali (ufficio
tecnico, anagrafe).
Trattandosi di due Comuni non appartenenti alla stessa fascia demografica, il risparmio atteso
avrà dimensioni finanziarie ancorché contenute in valore assoluto, comunque significative, perché
le risorse così recuperate potranno essere spostate o su altre voci di spesa, in particolare potranno
essere utilizzate per il potenziamento dei servizi offerti ai cittadini, oppure come riduzione della
tassazione in capo ai cittadini stessi.
La crescita dimensionale, dunque, ridurrà le risorse assorbite dalle funzioni “obbligatorie” (ge-
stionali e istituzionali), consentendo il potenziamento di quelle “accessorie” (i servizi ai cittadini).
Altro effetto positivo solitamente connesso alla crescita dimensionale è la possibilità di accrescere
la specializzazione funzionale degli operatori, che di solito genera un miglioramento della qualità
del lavoro svolto. Su questo piano ci si aspetta dunque un ritorno positivo soprattutto in
termini di aumento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, oltre che di gratificazione del
personale dipendente.
Unificare le due amministrazioni comunali esistenti implica anche l’unificazione delle procedure,
dei criteri di valutazione e del livello dei servizi erogati. Da questo punto di vista, la fusione dei
Comuni avrà necessariamente un effetto di omogeneizzazione attinente sia alla quantità e qualità
dei servizi offerti ai cittadini, sia alle modalità di accesso e di compartecipazione al loro finanzia-
mento, riducendo dunque le disparità di trattamento oggi esistenti all’interno di una Comunità
che di fatto è accomunata da spazi, tempi e stili di vita.
Ci si attende in sostanza un miglioramento dell’equità nell’accesso ai servizi pubblici locali.
Anche in questo caso, il processo di fusione ha sicuramente il pregio di muoversi nella
direzione giusta.
74
In definitiva, un ultimo effetto positivo della fusione si potrebbe avere sulla capacità degli
amministratori locali di leggere con più efficacia i bisogni dei cittadini e delle imprese localmente
insediati e di implementare le conseguenti politiche d'intervento.
La realizzazione del Comune Unico avrà, infatti, il vantaggio di promuovere un virtuoso avvici-
namento della scala territoriale cui vengono normalmente analizzati i fenomeni e vengono effet-
tuate le scelte strategiche, a quella in cui popolazione e imprese esercitano realmente le attività
quotidiane e domandano i servizi. Tale percorso porterà il Comune fuso ad intraprendere
un’azione forte, nell’ambito dello sviluppo territoriale – urbanistico ed economico, avendo la con-
sapevolezza del “peso” assunto nell’ambito dell’area di appartenenza.
Infine il maggior “peso” assunto dal Comune fuso consentirà di ottenere una maggiore conside-
razione nell’ambito delle relazioni con i soggetti esterni, siano essi istituzioni o imprese; tale mag-
gior peso potrà essere speso nei confronti dei vari livelli istituzionali e di altri soggetti esterni che
assumono il ruolo di “fornitori” di servizi pubblici.
A tal proposito, è bene ricordare che ulteriori vantaggi, anche di natura strettamente economica,
dovrebbero derivare dalla diminuzione del numero di enti con cui ci si confronta e dalla unifi-
cazione delle procedure di selezione e affidamento.
Gli aspetti negativi saranno da prevedere nella fase iniziale per affrontare i quali si può, però, far
ricorso anche ai contributi economici che sono previsti a livello nazionale e regionale a sostegno
di tali procedure; il legislatore, pensando a tutta una serie di costi fissi derivanti dalle strutture
confluenti in un unico ente, ha, infatti, previsto di renderli una voce crescente (si veda l'incre-
mento con l'ultima Legge di Stabilità) proprio per compensare costi fissi che, altrimenti, avreb-
bero provocato un rifiuto da parte delle Comunità locali e costituito un ostacolo insor-
montabile per l'avvio di processi di riordino territoriale.
Da ultimo, non bisogna in alcun modo correre il rischio che l’unificazione degli enti comunali
possa avere effetti negativi per i cittadini in termini di minore partecipazione o maggiore distanza
dai punti di accesso ai servizi, sia perché l’unificazione riguarda la struttura gestionale dei
servizi e non la distribuzione territoriale dei punti di erogazione degli stessi, sia perché i cittadini
sono, di fatto, abituati da tempo a muoversi su distanze che oltrepassano i confini comunali.
Le analisi contenute in questo documento dimostrano l’esistenza di affinità economiche, sociali e
istituzionali. Sono evidenziati in modo chiaro i possibili risparmi e le potenzialità derivante dagli
interventi straordinari concessi. Essi offrono la possibilità di valutare con consapevolezza le mag-
giori risorse di cui disporrebbe il territorio in caso si addivenisse positivamente a costituire il
Comune Unico.
Le motivazioni strategiche e culturali più autentiche per sostenere il progetto di fusione dei due
Comuni sono da ricercare nelle potenzialità e nelle risorse umane e ambientali del territorio.
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È prefigurabile che su questa identità rinnovata, potenzialmente più larga, efficiente e competitiva
diventi possibile costruire progetti ambiziosi, incentrati sulle potenzialità ed eccellenze dei terri-
tori confluenti in un'unica entità: agricoltura, turismo e ambiente in primis.
La valutazione complessiva sui risparmi, sui potenziali contributi, sugli effetti che si possono
produrre, sul modello di fusione a cui si tende (Comune aggregato con Municipi e Prosindaci),
sui punti fondamentali espressi dai singoli Comuni, evidenzia in sintesi come la fusione tra Ver-
mezzo e Zelo Surrigone possa apportare un vantaggio a tutte le Comunità e agli Enti locali inte-
ressati dal presente studio.
E’ quindi, in sintesi, un processo positivo, concreto e fattibile.
76 ___
76
Nota
I dati presentati all’interno dello studio di fattibilità vanno letti non nella loro pun-
tualità, in quanto possono essere suscettibili di errori dovuti alla mancanza di preci-
sione o di aggiornamento di alcune delle fonti, anche istituzionali, consultate.
Piuttosto, essi devono servire a ricostruire un quadro il più possibile completo ed
esaustivo dei due Comuni, per gli scopi cui è proposto lo studio. Si auspica che ciò
possa costituire per gli amministratori locali uno strumento utile ad elaborare una
riflessione più approfondita circa la fusione che intendono proporre alla popolazione.
REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI
VERMEZZO E ZELO SURRIGONE , IN
PROVINCIA DI MILANO
………. (data)
Modulo per l'espressione della volontà degli aventi
diritto, ai sensi dell’articolo 7quater, comma 3, lettera c)
della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di circoscrizioni comunali e
provinciali”
FIRMA DELLO SCRUTATORE
……………………………………………………..
TIMBRO
REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE
PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI VERMEZZO E ZELO SURRIGONE
IN PROVINCIA DI MILANO
……………………. (data)
Ai sensi dell’articolo 7quater, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 “Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali”.
1° QUESITO REFERENDARIO:
“VOLETE CHE I COMUNI DI VERMEZZO E ZELO SURRIGONE S IANO UNIFICATI?”
SI NO
REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE
PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI
VERMEZZO E ZELO SURRIGONE IN PROVINCIA DI MILANO ……. (data)
Modulo per l'espressione della volontà degli aventi
diritto, ai sensi dell’articolo 7quater, comma 3, lettera
c) della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29
“Testo unico delle leggi regionali in materia di
circoscrizioni comunali e provinciali”
FIRMA DELLO SCRUTATORE
……………………………………………………..
TIMBRO
REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE
PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI VERMEZZO E ZELO SURRIGONE
IN PROVINCIA DI MILANO
……………………. (data)
Ai sensi dell’articolo 7quater, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 “Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali”.
2° QUESITO REFERENDARIO, CONCERNENTE LA SCELTA DELL A DENOMINAZIONE DEL
NUOVO COM UNE
VOLETE CHE IL NUOVO COMUNE SIA DENOMINATO:
a)……………………
b)…………………...
c)……………………
2
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Comune
1. Il Comune di Vermezzo è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e
amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l’osservanza delle norme di cui all’art. 133 della Costituzione.
Art. 2 Stemma, Gonfalone
1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo Stemma raffigurante i rami di trifoglio che una volta
circondavano Vermezzo. L’aquila, stemma della fam. Pozzobonelli che sovrasta il castello medioevale (delibera C.C. dell’1.4.1977).
2. Il Comune fa uso nel rispetto delle norme di legge, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone. 3. L’uso del gonfalone e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali, sono vietati.
Art. 3 Funzioni del Comune
1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 2. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle trasferite o
delegate dalle leggi dello Stato o della Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi nei piani e programmi dello stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento
dei bisogni collettivi; b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; c) la salvaguardia del territorio; d) la programmazione di interventi ed iniziative amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del
3
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge Statale o Regionale, secondo le rispettive competenze;
e) promozione della pratica sportiva, dello sport dilettantistico e giovanile. 4. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti: a) pianificazione territoriale dell’area comunale; b) viabilità, traffico e trasporti; c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente; d) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale; e) servizi nei settori: sanità, servizi sociali, scuola e degli altri settori urbani; f) altri servizi attinenti alla cura degli interessi delle comunità ed al suo sviluppo economico e civile; g) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale. 5. Il comune, informa comunque la propria attività amministrativa ai principi di democrazia,
partecipazione, trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e semplicità delle procedure. Nel perseguire le proprie finalità si avvale anche dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
6. L’attività tributaria del Comune si uniforma alle disposizioni vigenti in materia di statuto dei diritti del contribuente e gli atti normativi conseguenti dovranno osservare ed adeguarsi ai principi dettati dalla L. 212 del 27.07.2000.
Art. 4 Funzioni del comune nel settore della sanità
1. Il Comune esercita in collaborazione con l’ASL (azienda sanitaria locale) le funzioni sanitarie
demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e dalle leggi vigenti.
Art. 5 Funzioni del Comune nel settore dei servizi sociali
1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed all’erogazione dei
servizi sociali di cui al D.P.R. n. 616/1977, nei limiti delle proprie risorse finanziarie. 2. Opera, in particolare, per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale
riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, avvalendosi anche di organizzazioni di volontari.
Art. 6 Funzioni del Comune nel settore dei servizi scolastici
1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica concernenti le
strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private, l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalle Leggi vigenti.
4
Art. 7 Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico
1. Il Comune promuove lo sviluppo e la cura degli interessi della intera comunità locale nel pieno
rispetto dell’ambiente naturale. 2. Promuove altresì l’orientamento delle risorse economiche, territoriali pubbliche e private per il
miglioramento delle condizioni di vita di tutti coloro che sul territorio di Vermezzo vivono del proprio lavoro e risiedono.
3. Promuove ed incoraggia iniziative atte allo sviluppo dell’occupazione giovanile, favorendo la formazione di Associazioni e Cooperative composte da giovani.
Art. 8 Funzioni del comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell’ambiente da inquinamenti
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di aree di edilizia
residenziale pubblica. 2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell’inquinamento,
dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo.
Art. 9 Compiti del Comune
1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Titolo IV del presente statuto. 2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le
funzioni relative a questi servizi sono esercitati dal Sindaco quale Ufficiale di Governo. 3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per servizi di competenza Statale e Regionale
che gli vengono affidate dalle Leggi secondo le quali saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
Art. 10 Albo pretorio
1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei
manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
5
TITOLO II GLI ORGANI E LE LORO ATTRIBUZIONI
CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 11 Organi
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la giunta, il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite
dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 12 Pubblicità delle spese elettorali
1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale deve presentare al segretario
comunale non oltre 5 giorni dall’inizio della campagna elettorale una dichiarazione preventiva concernente i contributi finanziari, i mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo impiegati a sostegno della propria campagna. Nella dichiarazione devono essere elencati i nominativi delle persone, delle associazioni e delle società che finanziano o altrimenti sostengono la campagna elettorale.
2. Entro 10 giorni dall’avvenuta votazione, i candidati presentano al Segretario comunale il rendiconto delle spese.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle liste di candidati per il Consiglio comunale. In tal caso la dichiarazione e il rendiconto sono rese dal responsabile politico delle stesse o, in mancanza, dal capolista.
CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 13 Competenze del consiglio comunale
1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il Consiglio esercita l’autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell’ambito delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica. 3. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono
regolati dalla legge.
6
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure fissate nello Statuto e nel regolamento del Consiglio.
5. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario comunale; qualora non si esercita tale facoltà e prima della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il naggior numero di voti per ogni lista.
6. Non può darsi luogo a costituzioni di gruppi, i cui componenti siano inferiori a due. 7. Il Consiglio partecipa alla formulazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, sentiti
gli assessori.
Art. 14 Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, al Consiglio
Comunale sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni a ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico- amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi.
Art. 15 Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni costituite dai consiglieri comunali e composte
secondo criteri di proporzionalità. 2. Alle commissioni è attribuita funzione referente. 3. Il Consiglio può istituire Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la cui presidenza è
attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. 4. La composizione, la durata, i poteri, il funzionamento e le modalità di controllo e della garanzia
sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
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Art. 16 I consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi
rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. 2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha
ottenuto il maggior numero di preferenze indipendentemente dalla lista di appartenenza. A parità di voti tali funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri che non intervengano alle sessioni ordinarie o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Le modalità e le procedure della decadenza sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consigliere comunale, prima che il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza, può chiedere di poter esprimere e far valere le proprie ragioni e/o giustificazioni.
CAPO III L’ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
Art. 17 Elezione del Sindaco e della Giunta
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina
altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. La giunta comunale è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Fino al momento dell’elezione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta, il Sindaco e la Giunta dimissionari o decaduti compiono tutti gli atti di competenza necessari per il funzionamento dell’ente.
CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE
Art. 18 Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e la convoca, e da un numero massimo di 6 (sei)
Assessori, fra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco anche tra i cittadini non eletti consiglieri. 2. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione,
ma non hanno diritto di voto.
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Art. 19 Competenze della Giunta comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali. 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che
non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 20 Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne
comporta le dimissioni. 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata, per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non dopo trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario in base alle leggi vigenti.
CAPO V IL SINDACO
Art. 21 Funzioni e competenze
1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende
all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d’indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull’esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco è organo ufficiale di governo. Il distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.
4. Il Sindaco prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale nella prima riunione.
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5. Egli, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Il Sindaco convoca, presiede e scioglie le sedute del Consiglio comunale e della Giunta, stabilendo gli argomenti da trattarsi.
7. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.
9. Il Sindaco promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
TITOLO III GLI UFFICI ED IL PERSONALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI
Art. 22 Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali
1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con lo statuto, i principi
fondamentali sull’ordinamento generale e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.
CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 23 Il Segretario Comunale
1. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente
personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’albo di cui all’art. 17, comma 75, della L. 127/97.
2. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco. La nomina, la conferma e la revoca sono disciplinate dalla legge.
3. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni.
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- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l’attività; - partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della
Giunta comunale curandone la verbalizzazione; - può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell’interesse dell’Ente; - esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. 4. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale ai
sensi di quanto previsto all’art. 51-bis della Legge 142/90 così come sostituito dall’art. 6 della L. 127/97.
5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art.51-bis della L. 142/90 come modificato dall’art. 6 della L. 127/97. Allo stesso viene corrisposta un’indennità di direzione determinata dal contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro dei Segretari Comunali.
Art. 24
I Responsabili di Area
1. I Responsabili di area svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell’organo politico.
2. In particolare agli stessi sono attribuiti: - la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; - la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso; - la stipulazione dei contratti; - gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; - gli atti di amministrazione e gestione del personale; - i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga, accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati, dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- le autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
3. Le funzioni e le competenze dei Responsabili di Area nonché dei responsabili di servizio sono disciplinate, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi e dal presente statuto, dal regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
TITOLO IV I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
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Art. 25 Aziende speciali
1. Il Comune, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite, può provvedere alla gestione di servizi
pubblici mediante azienda speciale. 2. Le finalità ed il funzionamento dell’azienda speciale sono determinate dallo statuto della stessa e da
quanto previsto dall’art. 23 della Legge 142/90. 3. Il quorum per la nomina e la revoca degli Amministratori delle aziende speciali è dei 2/3 dei
Consiglieri assegnati.
Art. 26 Istituzioni
1. Per l’esercizio dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale,
l’amministrazione comunale può avvalersi di istituzioni mediante apposito atto contenente regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’Istituzione e previa approvazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili compresi i fondi liquidi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22, 3° comma, lettera d), e art. 23, 2° comma della Legge n° 142/90.
2. Le specifiche funzioni e le competenze, nonché il funzionamento delle istituzioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.
3. Il quorum previsto per la nomina e la revoca degli amministratori è di 2/3 dei consiglieri assegnati.
Art. 27 Società Comunali
1. L’esercizio dei servizi pubblici comunali può essere assicurato anche mediante la società per azioni
di cui all’art. 22, 2° comma, lettera e), della Legge n° 142/90.
Art. 28 Convenzioni e consorzi
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con
altri comuni o con la Provincia apposite convenzioni ai sensi dell’art. 24 della L. n° 142/90. 2. Per la gestione associata di uno o più servizi o la realizzazione di una o più opere pubbliche di
interesse sovracomunale il Comune può costituire con altri Comuni o con la Provincia i consorzi previsti dall’art. 25 della Legge n° 142/90.
3. Il consorzio può realizzare le sole opere pubbliche strumentali alla gestione del o dei servizi in ordine ai quali esso è istituito.
Art. 29 Unione di Comuni
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1. Il Comune può costituire con uno o più Comuni, di norma contermini, unioni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza.
2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti, con le medesime procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo Statuto dell’Unione deve individuare gli organi istituzionali e le modalità per la loro costituzione nonché le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti risorse.
4. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dai contributi e dalle tariffe sui servizi ad esse affidati.
Art. 30 Funzioni di collaborazione con il Consiglio comunale
1. Il revisore dei conti, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze quali fissate dall’art. 57 della
legge n° 142/90, collabora con il Consiglio comunale fornendo a questo, al di fuori della prevista relazione annuale e anche di propria iniziativa secondo le modalità previste dal regolamento di cui al citato art. 57, 5° comma, informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria.
TITOLO VI LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Art. 31
Valorizzazione, promozione e sostegno
1. Il Comune valorizza, promuove e sostiene la partecipazione popolare alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Comune interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgano la propria attività con iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale culturale ricreativo e sportivo, nonché a favore di enti od organismi che svolgano attività di interesse locale.
3. Le modalità ed i tempi delle erogazioni di cui al precedente comma, sono fissate da apposito regolamento che con il presente articolo concorrerà alla determinazione dei criteri e delle modalità di cui all’art. 12 della Legge 241/90.
4. Il regolamento dovrà comunque prevedere dei criteri di individuazione che tengano conto del numero di cittadini raccolti in relazione al settore di attività e della continuità dell’azione nell’ambito della collettività locale.
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Art. 32 Registro
1. Al fine di garantire la libertà degli organismi di partecipazione sociale di cui all’art. 31 nella
determinazione della propria attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità, il Comune, nell’ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro degli organismi di partecipazione.
2. I soggetti di cui all’art. 31 che abbiano ottenuto l’iscrizione al registro potranno utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di affissione e di riunione di cui ad apposito elenco compilato ai sensi del presente articolo dall’ufficio di segreteria del Comune, con l’onere di rilasciare i danni causati ai beni utilizzati e di richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la gestione degli stessi.
3. Gli organismi di partecipazione di cui sopra potranno utilizzare i servizi e le strutture di cui al precedente comma sulla base di criteri all’uopo stabiliti dall’ufficio di segreteria del Comune.
4. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall’amministrazione civica che necessitino dell’utilizzo degli anzidetti servizi e strutture prevalgono comunque su quelle dei gruppi di cui al precedente ed al presente articolo, salvo congruo preavviso.
Art. 33 Profili organizzativi
1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune deve in linea di principio
avvalersi delle associazioni, degli enti e degli organismi di cui all’art. 31.
Art. 34 Rapporti con il Comune
1. Ai soggetti di cui agli articoli 31 e 32 dello statuto il comune riconosce funzione propositiva e
consultiva con riferimento agli atti relativi ai settori di competenza.
CAPO II FORME DI CONSULTAZIONE
Art. 35 Tipi di consultazione
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1. L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa. Le modalità di tali consultazioni sono stabilite con norme regolamentari.
2. La consultazione della popolazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e si realizza, nei termini di cui ai successivi articoli, nelle seguenti forme e con i seguenti istituti:
a) richiesta di pareri; b) istituzione di commissioni consuntive comunali; c) indizione di assemblee; d) effettuazione di sondaggi d’opinione;
Art. 36 Richiesta di pareri
1. Ai fini dell’assunzione degli atti relativi a settori nei quali operino soggetti di cui all’art. 32 dello
statuto è obbligatoria la previa acquisizione del parere degli stessi. 2. E’ in ogni caso facoltà dell’amministrazione chiedere il parere di libere forme associative non
registrate per le materie di rispettivo interesse.
Art. 37 Commissioni Consultive Comunali
1. Il Consiglio delibera in ordine all’istituzione, ai compiti e alle norme sul funzionamento di
organismi denominati Commissioni Consultive Comunali. 2. Ogni commissione è istituita in relazione ad una materia di competenza comunale ed esprime su
richiesta pareri e proposte. Con delibera di cui al precedente comma il Consiglio stabilisce se ed in quali casi la richiesta di parere sia obbligatoria.
3. I componenti di ciascuna commissione non possono essere meno di cinque né più di sette e possono essere chiamati a far parte di una consulta assessori, consiglieri, amministratori di aziende speciali ed istituzioni, dirigenti e dipendenti pubblici.
Art. 38
Sondaggi d’opinione
1. Questioni amministrative di stretta rilevanza comunale potranno essere sottoposte alla valutazione della popolazione residente nel Comune o di porzioni di essa mediante sondaggi d’opinione da compiersi per posta, telefono, raccolta di voti ovvero nelle forme e con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, ivi compresi i mezzi informatici e telematici.
2. L’indizione del sondaggio d’opinione è deliberata dal consiglio; in ordine all’indizione possono aversi proposte nei termini di cui al successivo art. 41.
3. Il Consiglio deve deliberare l’indizione di un sondaggio quando si tratti di scelte fondamentali in materia di opere e servizi pubblici.
4. E’ esclusa l’indizione di un sondaggio in materia di bilancio e programmazione finanziaria.
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5. Se ha luogo un sondaggio sulla medesima questione non può indirsene un altro per un periodo di dodici mesi decorrenti dall’indizione, salvo che il nuovo sondaggio non si configuri come un oggettivo sviluppo del precedente.
6. Il sondaggio si svolge nel rispetto delle seguenti regole: a) per la preparazione e lo svolgimento l’amministrazione può avvalersi della consulenza e dell’opera
di istituti o società specializzate; b) il sondaggio non può vertere su scelte già operate dalla legge o sulla sussistenza o meno di
responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale; c) il sondaggio può concernere sia valutazioni che orientamenti: in tale ultimo caso esso deve, se
possibile, porsi nei termini di scelta tra più soluzioni alternative. d) Il sondaggio deve avvenire secondo modalità tali da garantire la possibilità di partecipazione di tutti
i residenti individuata nella delibera di indizione e da garantire la segretezza dell’espressione dell’opinione;
e) Il sondaggio non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionale.
Art. 39
Rilevanza degli elementi acquisiti
1. Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli del presente capo vincola l’amministrazione; essa ha però l’obbligo di tener conto, nella propria azione, dei suddetti elementi; ogni scelta o determinazione contrastante dovrà essere adeguatamente motivata.
CAPO III INIZIATIVA POPOLARE
Art. 40 Iniziativa popolare
1. L’iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza del consiglio si esercita mediante la
presentazione di proposte sottoscritte da almeno un terzo degli elettori residenti nel comune. 2. Gli atti di competenza del Consiglio in ordine ai quali è ammessa iniziativa popolare sono quelli di
cui all’art. 32, comma 2°, della legge n° 142/90 con riferimento alle lettere a) e b). 3. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dal Comune. Ciascuna firma deve
essere autenticata da un notaio, o dal giudice conciliatore, o dal segretario comunale. Il termine per la raccolta delle firme è di due mesi.
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Art. 41
Istanze, petizioni, proposte
1. Ferma restando la tutela degli interessi individuali così come prevista e disciplinata dalle leggi e dal presente statuto, chiunque può inoltrare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi finalizzati ad una migliore tutela di interessi collettivi.
2. L’istanza in carta semplice e sottoscritta, può essere inoltrata da ogni cittadino di Vermezzo e da chi vi svolge attività lavorativa ed essere indirizzata al Sindaco. Le petizioni e le proposte sono formulate in carta semplice da un numero di individui non inferiore a 30 ed indirizzare al Consiglio comunale e devono essere sottoscritte dal richiedente.
3. Entro 60 giorni l’Organo competente valuta le istanze, le petizioni e le proposte pervenute ai sensi del presente articolo. La decisione dell’organo competente deve essere pubblicizzata mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
CAPO IV REFERENDUM CONSULTIVO
Art. 42 Principi generali
1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di collegamento tra la popolazione
comunale ed i suoi organi elettivi.
Art. 43
Richiesta e indizione
1. L’istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. Essa deve altresì indicare i soggetti promotori.
2. Il referendum è indetto dal sindaco allorchè ne faccia richiesta: a) almeno un quarto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune; b) almeno tre consulte, con deliberazioni assunte da ciascuna di esse a maggioranza assoluta. 3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 46, 4° comma, del presente statuto, la richiesta di
referendum deve essere presentata prima della conclusione del procedimento o coinvolto dalla consultazione.
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Art. 44 Limiti in ordine all’ammissibilità
1. La deliberazione del Consiglio che determina l’effettuazione del referendum deve riguardare
materie di esclusiva competenza comunale e non può concernere atti vincolati quanto ad obbligo di emanazione e quanto a contenuto.
2. Non è ammesso referendum su atti relativi a: a) modifiche dello statuto; b) approvazione del bilancio e programmazione finanziaria; c) istituzione di tributi e tariffe; d) nomina di membri della Giunta municipale, elezione del Sindaco o dei rappresentanti in enti,
aziende od istituzioni; e) stato giuridico del personale degli uffici.
Art. 45 Giudizio sull’ammissibilità
1. Circa l’ammissibilità del referendum decide una commissione costituita dal segretario comunale
che la presiede, da due esperti rispettivamente nominati dall’amministrazione e dai promotori. 2. La commissione è nominata dal Sindaco e decide nel termine di venti giorni dal deposito della
richiesta. 3. Il giudizio deve riguardare unicamente la verifica della sussistenza in concreto dei requisiti di
ammissibilità di cui agli artt. 44 e 46 del presente statuto. 4. Sull’ammissibilità la commissione decide a maggioranza assoluta. 5. La determinazione della commissione non può essere disattesa dal Consiglio.
Art. 46 Raccolta delle firme
1. Il quesito referendario deve essere sottoscritto dai soggetti di cui all’art. 43 in calce ad appositi
moduli da richiedersi alla segreteria comunale. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
2. La procedura referendari ha inizio con il deposito del testo del quesito o della bozza di provvedimento presso la segreteria del Comune che deve rilasciare i moduli di cui al comma precedente entro i successivi trenta giorni e non oltre i quaranta.
3. La raccolta delle firme non può durare oltre ventun giorni dalla data di ritiro dei moduli di cui al presente articolo; entro tale data devono essere depositate presso la segreteria del Comune i moduli firmati.
4. Il Segretario comunale verifica la validità delle firme raccolte ed il loro numero, nonché, se del caso, la regolarità delle delibere degli organi di cui al 2° comma dell’art. 43.
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Art. 47 Campagna elettorale
1. La campagna elettorale deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza della
questione o dell’atto oggetto di referendum. A tal fine potranno essere utilizzati manifesti, volantini e stands per l'informazione e la documentazione del pubblico.
Art. 48 Incompatibilità con altre operazioni di voto
1. Il referendum non può essere indetto in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali,
comunali e circoscrizionali. 2. Al referendum si applicano le previsioni di cui all’art. 38, 5° comma, del presente statuto.
Art. 49 Efficacia
1. Il Consiglio Comunale ha l’obbligo di tener conto dei risultati del referendum. Nel caso ritenga di
doversi discostare dall’esito della consultazione, deve motivare e indicare la modalità di divulgazione della delibera consiliare.
Art. 50 Regolamento
1. Le modalità ed i limiti di esercizio del potere di proporre referendum nonché le modalità di
attuazione, sono disciplinate da apposito regolamento. Questo dovrà comunque prevedere forme tali da non dar luogo a inutili aggravi di procedura.
2. Fermi restando i principi della personalità e della segretezza del voto, le operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente in base a criteri di economicità; può essere altresì contemplato l’ausilio dei mezzi tecnologici più idonei.
3. La maggioranza richiesta ai fini della efficacia del risultato referendario è del 51% degli aventi diritto.
TITOLO VII L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI
CAPO I ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMUNALI
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Art. 51 Trasparenza e piena conoscibilità
1. L’attività amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e di piena conoscibilità
degli atti amministrativi.
Art. 52 Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti assunti dall’amministrazione comunale sono di regola pubblici. 2. Non sono pubblici gli atti la cui divulgazione al pubblico sia espressamente preclusa, a tutela di
prevalenti interessi pubblici, da norme di legge. 3. Fermo restando il principio di cui al 1° comma, il regolamento determina i casi in cui il
Responsabile del Servizio, a tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, può escludere temporaneamente la pubblicità di uno o più atti comunali. In tali casi il regolamento stabilisce altresì il termine massimo fino al quale può protrarsi l’esclusione della pubblicità.
4. La pubblicità può essere altresì temporaneamente esclusa sino a quando l’eventuale conoscenza degli atti impedisca l’azione amministrativa o ne diminuisca in maniera rilevante l’efficacia e/o l’efficienza. Il regolamento disciplina anche questa ipotesi.
Art. 53 Diritto di accesso agli atti amministrativi
1. in conformità ai principi sanciti dal presente capo è riconosciuto sia ai cingoli cittadini che ai gruppi
dagli stessi formati, il diritto di accedere agli atti amministrativi a rilevanza esterna di cui al 1° comma del precedente art. 52.
2. L’accesso, qualunque ne sia la modalità, deve consentire al soggetto legittimato un’esauriente conoscenza dell’atto o degli atti cui lo stesso è interessato.
3. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso nonché il procedimento amministrativo necessario per renderlo effettivo.
Art. 54 Accesso agli atti di interesse particolare
1. ferme restando le forme di pubblicazione all’Albo pretorio eventualmente previste
dall’ordinamento, l’accesso agli atti comunali di interesse non generale è garantito ai singoli cittadini e ai gruppi di cittadini al solo fine di consentire la cura, la salvaguardia e la tutela di posizioni soggettive o di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. A tal fine la richiesta scritta di acceso deve essere motivata in ordine alle circostanze che ad avviso del richiedente danno luogo in concreto alla sua legittimazione.
3. La richiesta di accesso deve essere prontamente evasa entro 15 giorni, previa verifica della legittimazione del richiedente e dell’insussistenza di condizioni ostative.
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Art. 55 Modalità dell’accesso agli atti di interesse particolare
1. Il diritto di accesso agli atti di interesse particolare si esercita mediante richiesta di esame. 2. Il soggetto legittimato ha altresì facoltà di chiedere, alternativamente o congiuntamente il rilascio di
copia dell’atto. 3. L’esame degli atti è gratuito; la copia è subordinata al rimborso delle spese di riproduzione. 4. I provvedimenti di diniego di accesso o di differimento dello stesso devono recare forma scritta ed
essere motivati. 5. Ferma restando la regola di tempestività di cui all’ultimo comma del precedente art. 54 il
regolamento stabilisce le conseguenze dell’eventuale inerzia.
Art. 56 Accesso agli atti di interesse generale
1. Per l’accesso agli atti comunali di interesse generale rimangono comunque ferme le vigenti norme
in materia di pubblicazione all’Albo pretorio. 2. In tali casi il diritto di accesso si intende efficacemente garantito con la sola pubblicazione all’albo,
ferma restando la facoltà per l’interessato di chiedere all’amministrazione il rilascio di copia; in tal caso si applicano le previsione di cui al precedente art. 55.
3. Il regolamento può prevedere, comunque in aggiunta alla pubblicazione all’albo di cui al precedente comma, altre efficaci forme di pubblicità rivolte alla generalità dei cittadini, determinandone i casi e le modalità.
CAPO II ACCESSO ALLE INFORMAZIONI COMUNALI
Art. 57 Diritto di accesso alle informazioni comunali
1. Ai cittadini è garantito l’accesso alle informazioni di cui sia in possesso l’amministrazione
comunale. 2. Valgono a tal fine le stesse limitazioni di ordine soggettivo ed oggettivo stabilite dallo statuto con
riferimento al diritto di accesso dei cittadini agli atti comunali. 3. Il regolamento stabilisce forme e modalità dell’esercizio di tale diritto, individuando altresì
l’organo o gli organi competenti al rilascio delle informazioni richieste.
Art. 58 Accesso alle informazioni concernenti procedimenti amministrativi in corso o da avviare
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1. Ai soggetti direttamente interessati è garantito l’accesso alle informazioni concernenti l’iter e lo
stato dei procedimenti amministrativi che comunque li riguardino; tale diritto di informativa ha ad oggetto in particolare, qualora i relativi termini già non siano fissati da speciali o generali norme di legge o di regolamento, i previsti tempi di conclusione dei procedimenti stessi.
2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.
TITOLO VIII EFFICACIA, INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 59 Efficacia dello Statuto
1. Le norme del presente statuto prevalgono, nei limiti fissati dalle leggi, ai sensi degli artt. 2, 4° e 5°
comma, e 4, 2° comma, della Legge 142/90 ed in assenza di specifica disposizione legislativa, su ogni norma di legge, regolamento od atto amministrativo generale.
2. Esse inoltre integrano, in quanto compatibilità, le norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale relative a materie oggetto di disciplina statutaria.
Art. 60 Interpretazione dello statuto
1. Le norme del presente statuto si interpretano secondo l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in
generale.
Art. 61 Revisione dello statuto
1. La revisione statutaria può essere proposta da: a) un numero di iscritti alle liste elettorali pari ad un terzo degli aventi diritto al voto nel Comune; b) ciascun consigliere comunale; c) due terzi delle commissioni costituite ai sensi dell’art. 37 del presente statuto. 2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l’indicazione della norma di cui si chiede la
revisione e recare un’adeguata motivazione esplicativa. 3. Qualora la proposta di revisione sia avanzata dai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma, le
firme degli iscritti alle liste elettorali sono raccolte con le medesime modalità previste per la proposta di cui 41, 3° comma, del presente statuto.
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4. La proposta di revisione è presentata mediante deposito presso la segreteria del comune, corredata delle firme dei proponenti ovvero della delibera degli organi titolari del diritto di iniziativa.
5. Il Consiglio Comunale pone in discussione le proposte così formulate entro le prime tre sedute successive alla presentazione delle stesse, e comunque non oltre tre mesi da tale data.
6. Ove il Consiglio Comunale ritenga opportuno procedere, nomina una commissione, nei modi e nelle forme stabiliti per la nomina della commissione incaricata di redigere il testo del presente statuto, per l’istruttoria della proposta, che decide entro tre mesi.
7. La commissione di cui al comma 6 provvede ad acquisire pareri ed osservazioni.
Art. 62 Disciplina dei termini
1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello statuto l’amministrazione comunale provvede a
determinare, ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della Legge n° 241/90, il termine entro cui ciascun tipo di procedimento deve concludersi con l’assunzione dell’atto terminale.
Art. 63 Entrata in vigore
1. Il presente statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio Comunale per trenta giorni successivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.