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PROGETTO ARTICOLO 8 Libertà religiosa e riconoscimento della religione neopagana e dei suoi culti Versione 0 – Quarta elaborazione INTRODUZIONE Diversi in questi anni sono stati i tentativi di promuovere un confronto tra realtà pagane o dei processi unitari. In considerazione dei continui appelli, in varie forme, che giungono da più parti, in direzione di un riconoscimento del neopaganesimo in Italia, coloro che lavorano a questo progetto pensano che sia giunto il momento di fare il punto della situazione, senza naturalmente togliere nulla a nessuno e al lavoro fin qui svolto da altri, ma a beneficio di tutti. Facciamo questo appunto in considerazione delle numerose proposte unitarie a cui alcuni dei singoli e delle diverse realtà che collaborano a questo progetto sono stati chiamati ad aderire nel corso dell’ultimo anno. Siamo consapevoli che la maggior parte di queste proposte, anche quando animate dalle migliori intenzioni, spesso restano appelli esclusivamente virtuali. Queste iniziative infatti vengono proposte senza la necessaria conoscenza del processo di riconoscimento di una confessione nel nostro Stato, restando quindi prive di qualsiasi consistenza. Il primo passo di questo Progetto è quello di mettere perciò in comune le conoscenze che abbiamo acquisito, anche legislative, che potranno essere utilizzate anche da coloro che non aderiranno. Se quindi questo progetto particolarmente ambizioso non dovesse realizzarsi, esso potrà comunque costituire un bagaglio di riferimenti e di documentazione prontamente utilizzabili, messi a disposizione di chiunque. L’intenzione del Progetto vorrebbe essere quella di formulare una proposta più organica relativamente alla strada da intraprendere per un riconoscimento di un culto neopagano in Italia oppure, dove non si riuscisse a identificare un’effettiva religione neopagana, dei diversi altri culti che di questo fanno parte.

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PROGETTO ARTICOLO 8

Libertà religiosa e riconoscimento della religione neopagana e dei suoi culti

Versione 0 – Quarta elaborazione

INTRODUZIONE

Diversi in questi anni sono stati i tentativi di promuovere un confronto tra realtà pagane o dei processi unitari.

In considerazione dei continui appelli, in varie forme, che giungono da più parti, in direzione di un riconoscimento del neopaganesimo in Italia, coloro che lavorano a questo progetto pensano che sia giunto il momento di fare il punto della situazione, senza naturalmente togliere nulla a nessuno e al lavoro fin qui svolto da altri, ma a beneficio di tutti.

Facciamo questo appunto in considerazione delle numerose proposte unitarie a cui alcuni dei singoli e delle diverse realtà che collaborano a questo progetto sono stati chiamati ad aderire nel corso dell’ultimo anno. Siamo consapevoli che la maggior parte di queste proposte, anche quando animate dalle migliori intenzioni, spesso restano appelli esclusivamente virtuali. Queste iniziative infatti vengono proposte senza la necessaria conoscenza del processo di riconoscimento di una confessione nel nostro Stato, restando quindi prive di qualsiasi consistenza.

Il primo passo di questo Progetto è quello di mettere perciò in comune le conoscenze che abbiamo acquisito, anche legislative, che potranno essere utilizzate anche da coloro che non aderiranno.

Se quindi questo progetto particolarmente ambizioso non dovesse realizzarsi, esso potrà comunque costituire un bagaglio di riferimenti e di documentazione prontamente utilizzabili, messi a disposizione di chiunque.

L’intenzione del Progetto vorrebbe essere quella di formulare una proposta più organica relativamente alla strada da intraprendere per un riconoscimento di un culto neopagano in Italia oppure, dove non si riuscisse a identificare un’effettiva religione neopagana, dei diversi altri culti che di questo fanno parte.

CAPITOLO 1 - ARTICOLO 8

La nostra attuale costituzione afferma:

Articolo 8Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che l'articolo 8 stabilisce che le relazioni ufficiali con lo Stato italiano da

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parte di una confessione che non sia la Chiesa cattolica, vengono stabilite tramite la firma dell'Intesa. L'Intesa è volta a tutelare i diritti dei praticanti che sono comunque già in parte salvaguardati dall'articolo 19 della Costituzione. (Vedi Appendice A – Costituzione – Leggi – Circolari – Sentenze – Par 1)

L'Intesa è una legge ordinaria approvata dal Parlamento italiano. Essa differisce dai Patti Lateranensi che sono invece accordi tra Stati sovrani di ordine internazionale, il cui valore è totalmente diverso.

L’Intesa è dunque un accordo tra lo Stato e un Ente di culto che rappresenta una religione diversa dalla cattolica, convertito in Legge ordinaria dal Parlamento.

Vi si arriva attraverso il conferimento della personalità giuridica ad almeno un Ente di culto che rappresenta la confessione.

Che cos’è un Ente religioso, al di fuori della religione cattolica? Si tratta solitamente di un'organizzazione, una associazione, una fondazione. Può trattarsi ovviamente anche di unione di vari enti di diverso tipo, organizzati secondo l'ordinamento giuridico italiano.

CAPITOLO 2 - CHE COSA DICE LA LEGGE?

La legge che regola i culti non cattolici è ancora la legge fascista n. 1159/1929 (Vedi Appendice A – Costituzione – Leggi – Circolari – Sentenze – Par 2).

L’articolo 2 della legge n. 1159/1929 dispone che “gli istituti di culti diversi dalla religione di Stato possono essere eretti in ente morale".

Il riconoscimento della personalità giuridica di istituti (o, per usare un linguaggio attuale, enti, associazioni o fondazioni) di tali confessioni è condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui princìpi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Il riconoscimento comporta la possibilità per l'ente di culto di divenire soggetto di diritto.

L’istanza di riconoscimento della personalità giuridica va presentata alla Prefettura competente e deve essere corredata del testo dello statuto dell’ente, da cui risultino lo scopo, gli organi dell’amministrazione, le norme di funzionamento del medesimo, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini secondo l’articolo 10, secondo comma, Regio Decreto 289/1930 (Vedi Appendice A – Costituzione – Leggi – Circolari – Sentenze – Par 3).

Un Ente deve avere quindi uno Statuto registrato nella forma di Atto pubblico (cioè da un notaio).

Il riconoscimento viene concesso, dopo attenta ed articolata istruttoria, su proposta del Ministro dell'Interno, con decreto del Presidente della Repubblica, uditi il Consiglio di Stato (parere di legittimità) ed il Consiglio dei Ministri (parere di opportunità politica).

Con legge 15 Maggio 1997, n. 127 (c.d. "Bassanini bis") è, a dire il vero, venuta meno l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato: permane, peraltro, in capo all'Amministrazione, la facoltà di adire l'Organo consultivo quando se ne ravvisi l'opportunità.

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Per le confessioni che con lo Stato abbiano stipulato un apposito accordo, ossia l'"intesa" ex art. 8, 3° comma, Cost., alla normativa di cui sopra si sostituiscono successivamente le leggi con cui gli accordi stessi divengono operanti nel nostro ordinamento giuridico.

La Circolare n. 111 del 20 aprile 1998 (vedi Appendice A – Costituzione – Leggi – Circolari – Sentenze – Par 4) della Direzione Generale Affari dei Culti del Ministero dell’Interno, oggi Direzione Centrale degli Affari dei Culti, indica la documentazione da produrre a seconda della tipologia ecclesiastica dell’ente in applicazione della legge n. 1159/1929 e del Regio Decreto 289/1930.

La cassazione VI sez. penale con sentenza n. 9476 del 1997, (Vedi Appendice A – Costituzione – Leggi – Circolari – Sentenze – Par 5) nella definizione di religione ha inoltre stabilito che “la mancanza nell'ordinamento di una definizione del concetto di religione non è infatti casuale” e ha dato quindi la più ampia apertura rispetto ai principi religiosi dell’Ente.

CAPITOLO 3 – QUALCUNO C’È RIUSCITO?

Al 15/4/1998 gli Enti di Culto diversi dal Cattolico dotati di personalità giuridica erano 95, molti di questi legati ad una stessa confessione.

Gli enti più rappresentativi di alcune delle confessioni sono riusciti a sottoscrivere delle Intese approvate dal Parlamento e quindi Leggi, sono: l'Unione delle comunità ebraiche, l'Unione delle chiese Metodiste e Valdesi, le Assemblee di Dio (Chiesa Evangelica), l'Unione Chiese avventiste, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia.

Sono state inoltre sottoscritte Intese anche con altre confessioni come l'Unione Buddista Italiana, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, la Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, la Chiesa Apostolica in Italia e l'Unione Induista Italiana. Queste intese entreranno tuttavia in vigore solo in seguito alla ratifica parlamentare, cosicché fino ad allora le suddette confessioni non potranno per esempio accedere ai fondi dell'otto per mille.

Un esempio su tutti: l'Unione Induista Italiana è stata riconosciuta come culto ammesso con Decreto del Presidente della Repubblica nel 2000, ha firmato l'Intesa con il Governo nel 2007, ma l'Intesa (che è una legge vera e propria) sta aspettando l'approvazione del Parlamento.

Le Intese regolano non solo la ripartizione dell'8x1000, ma riconoscono l’Autonomia della Confessione; la più ampia libertà nell’esercizio rituale, educativo, umanitario; l'assistenza spirituale nell’esercito, nelle strutture sanitarie e nei luoghi di degenza; l’insegnamento religioso nelle scuole su richiesta degli alunni e delle famiglie; l’istituzione di scuole; la nomina dei Ministri di culto; il Matrimonio (normato anche dal Codice civile), il trattamento delle salme e delle aree dei cimiteri; il rispetto dell’attività di culto; il riconoscimento degli enti; il regime tributario, la tutela degli edifici di culto; la tutela dei Beni culturali; le Pubblicazioni; le Feste religiose, ecc. (Vedi APPENDICE D – Esempio di Intesa da ratificare in Parlamento tra Stato e Unione Induista Italiana).

CAPITOLO 4 – FAR RICONOSCERE UNA RELIGIONE

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Riepilogando i passaggi per il riconoscimento del neopaganesimo come culto ammesso sono:

A) Creazione di un organismo unitario (di seguito Unione – abbreviazione provvisoria) che raduni le varie entità neopagane.

B) Registrazione dello Statuto dell'Unione con Atto Pubblico, cioè atto notarile.

C) L’Unione anche attraverso le Associazioni che vi aderiscono deve avere una sede (sede amministrativa o legale e/o sedi operative) attestata da contratti in essere o atti di proprietà. (Come richiesto dalla Circolare 111 del ministero dell’Interno.)

D) L’Unione anche attraverso le Associazioni che vi aderiscono deve avere un’autonomia mobiliare cioè economica. (Come richiesto dalla Circolare 111 del ministero dell’Interno.)

E) Avvio della richiesta di personalità giuridica alla Prefettura. Se l’istanza viene accettata dal Ministero dell’Interno, tramite Decreto del Presidente della Repubblica, l’Unione viene riconosciuta e quindi il culto ammesso. Pertanto si riconosce la possibilità dei luoghi di culto, ma anche a questo si avvia la possibilità di celebrare matrimoni secondo le norme del codice civile.

A questo punto come culto ammesso l'Ente può:

F) Stipulare un’intesa con lo Stato che regoli tutti gli aspetti legislativi visti prima.

G) L'intesa deve essere ratificata dal Parlamento per diventare effettiva.

CAPITOLO 5 – SEMPLICI DOMANDE

Esistono luoghi di culto neopagani?

No, non esistono luoghi di culto neopagani, o pagani, o wiccan, o druidici, ecc. Lo stato non riconosce nessuna di queste confessioni, né alcun Ente associato ad Essi.

Esistono luoghi dove dei neopagani si ritrovano per svolgere i loro culti e le loro attività. Se si tratta di proprietà private, magari in aree particolari, come per qualsiasi altra area analoga, essi possono ottenere particolari tutele a difesa della proprietà privata. Queste tutele possono venire dalle amministrazioni locali, ma nulla hanno a che vedere con il riconoscimento di una confessione.

Un sacerdote pagano può celebrare un matrimonio che abbia validità civile?

No, non può.

È possibile tuttavia che, benché non sia riconosciuto al sacerdote pagano in quanto tale la possibilità di celebrare matrimoni validi sul piano civile, che il sacerdote pagano come cittadino possa essere delegato dal sindaco di volta in volta alla celebrazione di un matrimonio civile. (DPR n. 396 del 3 novembre 2000 articolo 1, comma 3 "Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere date […] a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale")

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In conseguenza un sacerdote pagano può ottenere dal sindaco la possibilità di celebrare il matrimonio in qualità di cittadino eleggibile, ma non certo in quanto Ministro di culto. Non può teoricamente disporre della cerimonia civile a sua discrezione.

Tra l’altro i matrimoni celebrati da cittadini delegati spesso hanno il vincolo di dover essere celebrati nella casa comunale (esempio Regolamento per la Celebrazione dei Matrimoni, Comune di Somma Campagna – art.8 paragrafo 4).

La delega è comunque a discrezione del sindaco che può non concederla. Per esempio nel comune di Roma nel 2010 il vicesindaco Mario Cutrufo, con una lettera inviata a tutti gli uffici competenti, dichiarava che il Comune non avrebbe rilasciato più deleghe "matrimoniali" ai privati cittadini. Anche a Torino e a Perugia ai cittadini la delega viene negata.

Il codice civile e la stessa legge del 1929 riconoscono gli effetti civili del matrimonio celebrato dai ministri di culto delle confessioni non cattoliche. Ma come abbiamo visto il paganesimo non è considerato un culto dallo Stato, non esistendo un Ente di riferimento con personalità giuridica.

Esistono altre strade per far riconoscere il neopaganesimo o una delle religioni che fanno parte di questa corrente spirituale come culto ammesso?

No, non esistono al momento altre strade percorribili. Le leggi sono queste. Dura lex sed lex.

La proposta di legge in materia di “Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi - Testo unificato C. 36 Boato e C. 134 Spini.”, si è definitivamente arenata nella I Commissione permanente Affari costituzionali. L’ultima discussione del provvedimento risale al 24 luglio 2007.

La proposta di legge "Norme sulla libertà religiosa" (Atto Camera 448) presentata dall’On Zaccaria il 29 aprile 2008, non è mai stata discussa.

CAPITOLO 6 – DIFFICOLTÀ

Riconosciamo in primo luogo la difficoltà di organizzare una rappresentanza unitaria legata al neopaganesimo, vista anche la diversità di orientamenti presenti nel movimento neopagano. Tuttavia se guardiamo alle differenze esistenti nell’induismo o nel buddhismo, spesso frutto di secoli, se non millenni di storia, vediamo che i due enti legati a queste religioni Unione Buddista Italiana e Unione Induista Italiana hanno stipulato un’intesa che attende di diventare legge.

Siamo consapevoli che questa difficoltà sta in particolare nel fatto che lo stesso concetto di paganesimo e neopaganesimo è un artificio che mette insieme spiritualità, talvolta molto diverse tra loro che definiscono se stesse come religioni: Wicca, Asatru, Druidismo, Tradizione Romana, Ellenismo, ecc.

Le difficoltà inoltre spesso non stanno nell'identificare chi definisce se stesso come appartenente o vicino ad una di queste religioni, ma in chi si definisce genericamente come neopagano o pagano. Non sono chiari infatti i riferimenti di questo neopaganesimo apparentemente non declinato, ma spesso relativamente vicino alla spiritualità della Wicca, di cui adotta terminologia, festività, principi di massima, ecc. I suoi praticanti si definiscono talora eclettici.

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Bisogna essere consapevoli che, anche guardando all’esperienza di altre religioni, il processo che porta a diventare un culto ammesso e che conduce in seguito all’Intesa, richiede non anni, ma decenni.

Per questo motivo pensiamo non solo che sia arrivato il momento di portare avanti il confronto tra le varie realtà, che si ispirano ai principi del neopaganesimo, già portato avanti da diversi gruppi ed associazioni, ma che sia forse finalmente arrivato il momento di un salto di qualità, definendo mete ed obiettivi, secondo quanto enunciato finora, evitando che il lavoro già fatto resti privo di qualsiasi risultato.

CAPITOLO 7 – FASI DEL PROGETTO

In considerazione di quanto sopra, gli aderenti al progetto sono disponibili ad avviare il progetto articolo 8 secondo le seguenti fasi che richiederanno tempistiche diverse e collaborazione di tutti:

Fase ZERO:

Punto 1 - Coinvolgere tutti

Abbiamo deciso di non dare nulla per scontato e di cercare il più ampio coinvolgimento di TUTTI.

Noi crediamo che il web sia un grande strumento di elaborazione e persuasione, ma solo e soltanto se le tematiche proposte hanno poi il carattere dell’interattività e trovano infine un vero e continuo riscontro anche nel mondo reale.

Punto 2 - Che cosa pensiamo sia inutile?

Pensiamo all’inutilità per esempio delle centinaia di migliaia di raccolta firme, virtuali o reali, apposte da persone che spesso non leggono neppure il testo che siglano, sui temi più disparati, compreso questo, in un paese che non tiene conto nemmeno dei referendum svolti in forza di legge. Un paese che fa fatica ad accorgersi persino della pressione esercitata da movimenti che contano centinaia di migliaia di cittadini e sono in grado di portare in piazza decine di migliaia di manifestanti.

Punto 3 - Che cosa pensiamo sia utile?

Pensiamo che sia utile mettere da parte le diversità pensando al bene che potrà venire dalla realizzazione di un progetto comune come questo. Pensiamo che come disse Doreen Valiente alla Conferenza Nazionale della Pagan Federation nel 1997: “Ciò che ci unisce è più importante di quello che ci divide!”.

Pensiamo che il nostro sentire, i nostri rituali, le nostre celebrazioni, il nostro culto abbiano il diritto di essere rispettati e riconosciuti e per questo crediamo nell’utilità di unirci per portare avanti un progetto comune volto al bene di tutti noi.

Abbiamo deciso quindi di presentare questo progetto in Versione 0, nella forma di una prima elaborazione. Tutti coloro che lo desiderano possono intervenire a modificare questo documento in questa fase.

Punto 4 - Dove andranno i tuoi suggerimenti e contributi?

I diversi contributi verranno da noi raccolti e daranno origine a diverse elaborazioni della versione 0. Puoi vedere versione ed elaborazione all’inizio del progetto sotto il titolo in alto a sinistra.

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Anche i contributi che non verranno integrati verranno comunque resi disponibili nell’APPENDICE B del progetto, per essere eventualmente utilizzati durante la Fase PRIMA. Il tuo nome verrà inserito nella “Conclusione - Hanno collaborato alla stesura del progetto”, potrai chiedere la cancellazione del tuo nominativo in qualsiasi momento.

Punto 5 - Come partecipare?

È semplicissimo, segui le indicazioni del Capitolo 8 – Avvio del Progetto.

Punto 6 - E poi?

Diamoci delle scadenze. La fine della Fase ZERO coinciderà con l’apertura delle Tavole Rotonde (vedi seguito).

Essa coinciderà con la formulazione del Progetto, in versione 1, cioè la sintesi di tutti i contributi pervenuti.

Noi abbiamo previsto la Prima Tavola Rotonda sabato 24 maggio 2013, in occasione di Trivia 2013 a Milano, in cui verrà presentata la versione 1 del progetto.

Questa è una data puramente indicativa, come la proposta di Trivia, speriamo e ci auguriamo che ci siano molte altre associazioni ed organizzazioni che desiderino organizzare a loro volta una Tavola Rotonda.

Punto 7 - Che ruolo hanno le associazioni in questa fase?

Nella Fase ZERO i rappresentanti delle associazioni possono intervenire al pari di tutti gli altri come singoli che propongono le loro modifiche.

Il ruolo delle associazioni sarà fondamentale nella Fase PRIMA.

Già da questo momento tuttavia organizzazioni e associazioni possono segnalare la loro adesione e perciò il loro nominativo verrà inserito nella “Conclusione - Associazioni aderenti”. Esse potranno richiedere la cancellazione in qualsiasi momento.

Punto 8 - Questo sarà un progetto di qualche Associazione specifica?

No, a parte segnalare in fondo i singoli, gruppi e associazioni aderenti, Articolo 8 vuole essere un progetto di TUTTI.

Fase PRIMA:

Punto 1 - Il Neopaganesimo come religione?

La Fase Prima deve aprirsi con un’effettiva valutazione della possibilità di riunire le varie religioni neopagane attorno a un nucleo di principi condivisi, anche in considerazione dei vari tentativi fatti fino ad ora.

Punto 2 - Il ruolo delle Associazioni

Punto di riferimento per queste considerazioni possono essere le realtà che si siano dotate di un'organizzazione effettiva, cioè abbiano un Atto costitutivo e/o Statuto, regolarmente registrato.

Siamo ben consapevoli che le adesioni ad una religione sono primariamente adesioni spirituali e non formali. Siamo coscienti che molti non desiderano iscriversi ad associazioni, né costituirne. Tuttavia, anche

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in considerazione dell’esperienza di altre comunità, poiché la rappresentanza si misura in termini di adesioni formali (iscrizioni) e non di gruppi virtuali su forum e social network, riteniamo che in questa fase saranno le Associazioni a garantire la rappresentanza del movimento e a portare avanti l’elaborazione del progetto.

Punto 3 - Crea la tua associazione

Poiché vogliamo comunque includere nel progetto Articolo 8, la maggior parte delle realtà possibili, ci proponiamo di sostenere tutti i gruppi intenzionati a strutturarsi secondo un atto costitutivo e uno statuto, attraverso la disponibilità ad una consulenza, che potrà essere richiesta alla mail [email protected]

Punto 4 - Le Tavole Rotonde

L'analisi del Punto 1 della Fase PRIMA richiederà dei momenti di confronto e tavoli permanenti. Una Tavola Rotonda ideale che istituiremo già a partire dall'edizione di Trivia 2013 e in tutte le successive. Come nelle leggende del Ciclo arturiano, la tavola rotonda simboleggia l’incontro tra pari: questo è lo spirito della Tavola Rotonda all’interno di questo progetto.

In questa fase particolare rilevanza deve essere data a tutte le associazioni registrate. Verrà data alle associazioni che ne faranno richiesta all'indirizzo [email protected] la possibilità di avere una rappresentanza all'interno della Tavola Rotonda a Trivia e quindi l'accesso libero del rappresentante dell'associazione non solo alla Tavola, ma anche alla manifestazione.

Auspichiamo inoltre che altre Tavole Rotonde vengano istituite anche presso tutti i diversi eventi organizzati da associazioni diverse dalla nostra, o che siano organizzate anche quali momenti di incontro stabiliti ad hoc, e che il frutto del lavoro venga messo in condivisione, in modo da poter consentirne la più ampia elaborazione.

Punto 5 - Come organizzare una tavola rotonda?

Vedi capitolo 8

Punto 6 - Su che cosa discutere?

A) Sul “Punto 1 - Il Neopaganesimo come religione?” della Fase PRIMA

B) Sui principi che animano il culto neopagano. A questo proposito consideriamo come punto di partenza di discussione (e quindi non come punto di arrivo!) i principi della Pagan Federation International:

_ Amore e fratellanza verso la Natura. Reverenza per la forza vitale e i suoi cicli di vita e morte che si rinnovano eternamente.

_ Una morale positiva in cui l’individuo è responsabile per la scoperta e lo sviluppo della sua vera natura in armonia con il mondo esterno e la comunità. Questo viene talvolta espresso nella massima: “Fai ciò che vuoi, se non danneggia nessuno.”

_ Rapporto col Divino, che trascenda il genere, riconoscendo sia l’aspetto maschile sia l’aspetto femminile della Divinità.

Ma anche i principi del progetto Paganitaliani, a cui hanno aderito diverse realtà, riformulati dai principi della PFI:

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1: Amore e Comunione con la Natura. Rispetto e reverenza nei confronti del ciclo eterno di morte e rinascita che in essa si manifesta;

2: Un'etica positiva che riconosce nella responsabilità individuale il proprio fulcro, attraverso cui ogni individuo deve trovare e sviluppare la propria natura in armonia con l'ambiente che lo circonda e con la società;

3: Il riconoscimento del Divino tanto nei suoi aspetti maschili che femminili;

4: Le realtà aderenti inoltre concordano:

_ Di rifiutare la violenza in qualunque sua forma, e di ripudiare pertanto qualunque forma politica dittatoriale e liberticida, come i regimi comunisti o nazifascisti;

_ Di rifiutare qualunque forma di proselitismo e mancanza di rispetto verso la religiosità altrui così come qualsiasi altro atteggiamento che inciti all'odio religioso;

_ Di occuparsi esclusivamente di spiritualità e di informazione intorno alla stessa, relegando qualunque dibattito politico alla dimensione dell’individuo, e quindi al di fuori degli scopi di questo consesso.

Del principio 1 sono state proposte la seguenti rielaborazioni:

_ Il termine Riverenza vuol dire, secondo la Treccani, “Sentimento di profondo e quasi timoroso rispetto”.Quindi già scrivere “Rispetto e Riverenza” può esser visto come una ripetizione.

Inoltre per i Pagani (o neopagani) non sembra esserci il “Timor Naturae” o il timore verso il ciclo nascita/morte così come invece c’è il Timor Dei per le dottrine cattolico/cristiane.

A questo punto, ammorbidendo ulteriormente il termine “rispetto” (che letto così può esser letto anche come rispetto da “sottomessi”, da inferiori) il primo principio è riformulabile come:

1: Amore e Comunione con la Natura. Sentimento di rispetto verso il ciclo eterno di morte e rinascita che in essa si manifesta.

_ Nella rielaborazione che è stata proposta, più che altro ciò che non va è la parola ‘Comunione’ che mi sembra sia usata un pò impropriamente (vocabolario → comunione = l’avere in comune/comunanza, società/il sacramento dell’Eucarestia/la parte della Messa, in cui il celebrante si comunica.)

La parola Comunione è una parola molto impegnativa; essa ha il significato di condivisione ma anche di unione nel senso di fusione; per cui con la Comunione ciò che appartiene ad uno diventa un po’ anche dell’altro e viceversa e questo perché l’essere dell’uno diventa un po’ anche parte dell’altro e viceversa; sicché la parola Comunione diventa una parola così importante che io personalmente a volte ho quasi paura ad usarla fuori del contesto matrimoniale tra gli sposi.Per cui si propone:

1 - Amore e rispetto verso la Natura. Sentimento di reverenza verso il ciclo di morte e rinascita che in essa si manifesta.

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1 - Amore e interazione con la Natura. Sentimento di rispetto verso il ciclo di morte e rinascita che in essa si manifesta.

Del punto 3 è stata proposta la seguente integrazione:

3: Rapporto col Divino, che trascenda il genere: si riconoscono quindi sia l’aspetto maschile sia l’aspetto femminile della Divinità, ma anche l'immanenza del Divino e la sua forma non riconducibile ad aspetti antropomorfi come maschile/femminile; secondo i vari culti

Ma si rileva sull’integrazione che il Punto 3 sia meglio lasciarlo nella versione originale che è molto più semplice ed esaustiva. Inoltre la parola ‘antropomorfo’ va proprio contro i principi del neopaganesimo infatti il significato di tale parola secondo il vocabolario è: Antropomorfo = somigliante all’uomo; Antropomorfismo = rappresentazione della divinità sotto la forma umana e con gli attributi umani.Ora il fatto è che nel neopaganesimo la Dea ed il Dio vengono rappresentati sotto forma umana e con gli attributi umani, quindi questa parola col neopaganesimo ci va proprio in contrasto.Inoltre c’è anche chi a volte ama vedere sia la Dea che il Dio come diverse espressioni della divinità nella sua universalità, in quando tale divinità può assumere diversi aspetti similmente a quanto dice la frase: “Tutti gli Dei sono un Dio e tutte le Dee sono una Dea!”.

C) Sull’intero progetto nella versione 1 elaborazione 0 o in elaborazioni successive al fine di apportarne le dovute modifiche.

D) Sull’eventuale forma associativa che deve possedere l’Unione, ecc.

Punto 7 - E poi?

A distanza di un anno dall’avvio della prima Tavola nel 2013 gli elaborati delle diverse Tavole, che saranno sempre online e a disposizione di tutti, dovranno confluire nella versione 2 del Progetto Articolo 8.

Qualora ci siano tali e tante discrepanze tra gli elaborati, valuteremo la possibilità di dare avvio al progetto secondo il criterio della più ampia rappresentanza e comunque convocando tutte le parti in causa, alla ricerca di una mediazione che potrà naturalmente essere condotta da qualsiasi delle associazioni aderenti.

Punto 8 - Avanti lo stesso

Qualora non fosse possibile raggiungere un’intesa accettabile tra le diverse realtà e qualora non si configuri un’effettiva consistenza del neopaganesimo come religione, prenderemo atto che la realtà neopagana è eccessivamente composita e che le esigenze delle diverse realtà non sono conciliabili.

Tuttavia il nostro lavoro non si fermerà e per quanto riguarda le realtà che si ispirano alla Wicca e/o al Druidismo si andrà avanti nella direzione della costituzione di un ente legato esclusivamente al proprio culto. Promuoveremo e sosterremo anche il riconoscimento di altri enti legati ad altri culti neopagani promossi da altre associazioni. Anche questa, seppur più lenta, è una via percorribile.

Fase SECONDA:

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Punto 1 – Valutazione preliminari

A seconda delle valutazioni e delle possibilità emerse nella prima fase, si dovrà procedere nella direzione della creazione di un Ente che riunisca le diverse realtà associative neopagane che hanno aderito al progetto. Oppure di un Ente che riunisca le realtà legate esplicitamente ed esclusivamente alla Wicca, tenendo come base di accordo la versione 2 del presente progetto, come emersa dalla Fase PRIMA e quindi dell’elaborazione dei suggerimenti emersi circa la natura dell’Ente da costituire.

Contestualmente verrà avviata anche la valutazione delle voci di spesa (spese notarili, ecc.)

Punto 2 - Quale struttura?

Apertura del confronto circa la forma associativa da dare all’Unione sulla discussione e le proposte già avviate in Fase PRIMA. Dovranno essere definitivamente affrontati i seguenti punti che potranno essere elaborati già nelle fasi precedenti:

a) Forma:

_ Confederazione: un ente che è rappresentato dalle sue parti, cioè un organismo che lega tra di loro diversi enti, dotati però di autonomia maggiore rispetto alla federazione.

_ Federazione: associazione di più enti che, in tal modo, pur mantenendo la propria organizzazione, danno vita ad organismi unitari per perseguire scopi comuni.

b) Possibilità di associare oltre ad altri Enti anche i singoli.

c) Garanzia del sostegno economico all’Ente. Ricordiamo che la Circolare 111 impone una certificazione mobiliare delle entrate dell’Ente.

d) Calcolo delle spese preliminari e ripartizione.

Punto 3 - Statuto

Una volta definiti i punti di cui sopra:

a) Creazione dello Statuto con tutti i rappresentanti delle Associazioni aderenti.

b) Registrazione tramite atto notarile (atto pubblico) dell'Unione.

Punto 4 - Quale rappresentanza?

In passato la possibilità di creare un ente unitario ha sempre destato un grande subbuglio nel panorama pagano, perché è ovvio che, seppure in questo momento essi siano davvero minuscoli, si vadano comunque a toccare interessi di parte.

È tuttavia evidente, anche in base all’esperienza di altre organizzazioni, che la gestione di una tale Unione è soprattutto un onere più che un onore.

Ci rendiamo conto che debbano essere garantiti i criteri di massima rappresentanza all’interno di un’ipotetica Unione Neopagana Italiana (nome esemplificativo e provvisorio) e che debba essere evitata la possibilità di un accentramento della dirigenza, come spesso avviene nelle realtà di rilevanza nazionale.

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Questo può essere evitato in diversi modi tra cui:

1) La medesima persona PUO' ESSERE RIELETTA alla carica di Presidente AL MASSIMO DUE VOLTE PER DUE mandati triennali NON CONSECUTIVI .

[Se un presidente dimostra di avere le doti giuste non vedo perchè non possa essere rieletto , una rielezione non consecutiva mi sembra una misura sufficiente per garantire un adeguato ricambio e impedire accentramenti di potere]

2) Impedire che Presidente, Vicepresidente e Tesoriere appartengano contemporaneamente alle medesime associazioni.

3) Impedire la sovrapposizione o cumulo delle cariche, per cui il Presidente dell’Ente non potrà essere contemporaneamente Presidente o Tesoriere, ecc. di un'altra associazione.

4) Eleggere gli organi di controllo, Collegio dei revisori e Probiviri.

Se queste norme funzionano per altri, perché non devono funzionare anche per noi?

In pratica un esempio di struttura

Esempio di struttura gestionale ripresa da altre confessioni:

L’ASSEMBLEA GENERALE. Non esiste un centro nazionale, ma l’Unione delle Associazioni locali i cui rappresentanti, si riuniscono ogni tre anni in un’Assemblea Generale, massimo organo dell’Unione. Essa esercita la funzione legislativa all’interno dell’Unione, elegge gli organi amministrativi, rappresentativi e di controllo dell’Unione stessa, indica le linee generali cui devono attenersi, delibera sul lavoro comune condotto in armonia con i diversi Centri con la cui autonomia non interferisce.Ogni associazione ha diritto di avere uguale numero di rappresentanti all'interno dell'assemblea generale e non più di due per associazione. I singoli possono essere eventualmente eletti e in numero non superiore a 3 , se dimostrano di avere idee attinenti al neo-paganesimo e sostanzialmente differenti da quelle delle associazioni o dell'ente stesso .L'elezione per la carica di Presidente deve essere a maggioranza qualificata di 2/3 , per le altre cariche e il bilancio invece : maggioranza assoluta .IL COMITATO ESECUTIVO governa l’Unione secondo le direttive dell’Assemblea Generale, alla quale risponde, sotto l’aspetto organizzativo, economico, finanziario e di coordinamento delle varie istanze dell’Unione. Esso è composto da (n° 7) membri (compreso il Presidente e il Vice presidente) eletti dall’Assemblea Generale ogni due anni per non più di tre mandati consecutivi.IL PRESIDENTE DELL'UNIONE eletto dall’Assemblea Generale per un massimo di per un massimo di due mandati non consecutivi, rappresenta l’Unione presso le Chiese, lo Stato ed ogni organismo esterno all’Unione, funge da collegamento tra l’Unione e le Associazioni che la compongono, convoca il Comitato Esecutivo, svolge davanti all’Assemblea Generale, per il Comitato Esecutivo, le relazioni finanziarie dell’Unione. È affiancato e, in caso d’impedimento, sostituito dal Vice presidente, eletto dall’Assemblea Generale con le stesse modalità. IL COLLEGIO DEI REVISORI composto da cinque membri eletti dall’Assemblea Generale. Esso esamina l’operato del Comitato Esecutivo, del Presidente e del Vice presidente, degli organi direttivi delle Istituzioni

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e degli Organismi operativi dell’Unione, controlla la contabilità dell’Unione nelle sue varie istanze e relaziona all’Assemblea Generale e pubblica online i verbali dell'assemblea.IL COLLEGIO DEGLI ANZIANI composto da cinque membri eletti dall’Assemblea Generale, e dai presidenti rieletti per due mandati, ha il compito di comporre le controversie che insorgono tra membri, organi, enti e persone dell’Unione.

Per un esempio completo di Statuto si veda Appendice C – Statuto dell’Unione Buddista Italiana

Punto 5 - E le altre Associazioni?Deve essere garantita assistenza continua alle realtà organizzate che desiderino entrare nell’Unione anche successivamente alla sua costituzione secondo le norme espresse nello statuto.

Punto 6 - E i singoli?I singoli a questo punto potranno associarsi alle organizzazioni appartenenti all’Ente o costituire organizzazioni proprie che condividano i principi dell’Ente

I Singoli potranno associarsi con le organizzazioni appartenenti all'ente, o costituire organizzazioni proprie che condividano i principio dell’Ente oppure direttamente all'Ente e candidarsi liberamente a qualsiasi carica. Con raccolta firme possono chiedere l'abrogazione di un provvedimento e/o fare proposte.

[La realtà Pagana è molto individuale e bisogna dare a tutti l'opportunità di esprimersi e di aderire]

Punto 7 - Consulenza Legale

Molti punti della Fase SECONDA e Fase TERZA richiederanno la consulenza di un legale.

Fase TERZA

Punto 1 - Ottenere la personalità giuridica

La Circolare 111 stabilisce che all’atto della richiesta della Personalità giuridica in qualità di Ente di levatura morale (legge 1159/1929) un Ente debba certificare di avere una sede propria (tale sede può essere costituita anche dai diversi spazi di proprietà e in affitto delle associazioni che lo compongono).

Una sede non ha a che vedere con il luogo dove avvengono le funzioni religiose.

La sede di riferimento può essere di proprietà o con un relativo contratto d’affitto di una durata congrua. Come per qualsiasi organizzazione esiste la distinzione tra sede legale e sede operativa.

Essa stabilisce inoltre che un ente finanziario (banche, ecc.) certifichi lo stato mobiliare dell’Ente e quindi le Entrate e i mezzi di sussistenza.

Si tratta di due scogli materiali di notevole importanza, che devono essere affrontati partendo dall’analisi dello stato attuale.

Punto 2 - Analisi della realtà odierna in relazione agli spazi

Sono ancora pochissime le realtà pagane italiane che possono contare su uno spazio proprio dove effettuare le attività dell’associazione. Per spazio proprio si intende uno spazio affittato con un contratto e

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non comodati d’uso gratuiti che possono essere rescissi in qualsiasi momento. Il ministero dell’Interno infatti analizza la possibilità di “persistenza” dell’Ente.

Alcune associazioni che aderiscono al progetto hanno per esempio hanno stipulato già contratti di affitto, ma in condivisione, per l’impossibilità di far fronte alle ingenti spese di affitto di locali.

Punto 3 - Quali spazi?

A seconda dello sviluppo della realtà neopagana italiana si potrà valutare la direzione che dovrà prendere l’Unione: dimostrare la gestione di uno spazio proprio (si tratta del caso dell’Unione Induista Italiana) o dimostrare la gestione degli spazi attraverso le associazioni che la costituiscono (è il caso invece dell’Unione Buddista Italiana con i suoi 44 centri).

Considerata la realtà neopagana, anche in questo caso è possibile parlare di Centri, un termine più neutro rispetto a Tempio. Un centro è il luogo fisico dove si svolge l’attività dell’associazione, sia essa religiosa, amministrativa o sociale. Questo non esclude che un Centro possa essere organizzato come Tempio a seconda dell’associazione che lo gestisce, oppure sia semplicemente la sede organizzativa dell’associazione, mentre le attività rituali, se presenti, siano delocalizzate rispetto al Centro. Anche nella realtà dell’Unione Buddista accade questo. Ciò consente la più ampia libertà di ogni associazione.

La cosa fondamentale resta la gestione di uno spazio.

Nel corso dei prossimi anni, dall’avvio della Fase ZERO fino allo sviluppo della Fase TRE, le realtà neopagane italiane potrebbero cercare di andare in questa direzione. Ciascuna Associazione potrebbe muoversi nella gestione di uno spazio autonomo, più o meno grande a seconda delle proprie necessità. Alcune l’hanno già fatto e già lo gestiscono.

La differenza tra le realtà neopagane rende impossibile qualsiasi interferenza nella determinazione di questi spazi, che ogni associazione regola autonomamente come avviene anche nelle altre realtà di confessioni diverse.

Punto 4 - Sede Legale

L’Unione dovrà comunque avere una sede legale.

Per ragioni di opportunità amministrativa, essa dovrà avere sede a Roma, come avviene anche per le altre confessioni che, pur non avendo le comunità più numerose a Roma, mantengono nella capitale la loro sede legale.

Punto 5 - Analisi della realtà odierna in relazione alle entrate

Uno dei parametri del riconoscimento di un Ente è l’analisi del patrimonio mobiliare di questo e delle associazioni che lo costituiscono. Cioè dei soldi che entrano ed escono dalle associazioni.

Attualmente nessuna delle associazioni può vantare un patrimonio mobiliare di una qualsiasi rilevanza e quindi garantire un’autonomia economica ad un eventuale ente o addirittura l’indipendenza finanziaria.

Ricordiamo che nei procedimenti di conferimento della personalità giuridica ad associazioni ed Enti no-profit, che passano attraverso le regioni, tale cifra ammonta a € 100.000. Nei procedimenti di conferimento della Personalità giuridica tramite Decreto presidenziale, l’autonomia economica non dovrebbe essere comunque così elevata.

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Punto 6 - Presentazione della documentazione

Una volta elaborata la documentazione necessaria secondo la Circolare 111 del ministero dell’Interno, si potrà richiedere la Personalità giuridica alla Prefettura competente e seguire l’Iter attraverso il Ministero dell’Interno.

Fase QUARTA:

Ottenimento della personalità giuridica e dello stato di Culto ammesso

Con l’ottenimento della Personalità Giuridica si diventa culto ammesso. A questo punto saremo realmente un passo avanti verso l’istituzione di luoghi di culto veri e propri. I luoghi di culto tuttavia vengono pienamente normati dall’Intesa. Tuttavia eventuali spazi dove avvengono già normalmente riti si vedranno riconosciuta la possibilità di diventare luoghi di culto.

Inoltre tutte le eventuali rivendicazioni circa la costituzione di luoghi di culto in siti archeologici, o in contesti naturali, o altro, potranno finalmente avere una possibilità (seppur minima soprattutto quando la richiesta avviene senza alcuna garanzia) di essere prese in considerazione una volta avviata l’Intesa medesima.

Attualmente, sottolineiamo come invece tutte le varie richieste in tal senso siano ovviamente inconsistenti e prive di alcuna base effettiva.

In caso di ottenimento, vi sarà l'istituzione del tavolo con il governo per la stipula dell’Intesa. In caso di non ottenimento, si procederà alla revisione del progetto ed alla riformulazione della richiesta.

Fase QUINTA:

Punto 1 - Stipula dell’Intesa.

Siamo nel futuro remoto. Ma non si tratta di un futuro impossibile da veder realizzato.

CAPITOLO 8 - AVVIO DEL PROGETTO

Punto 1 - Fase ZERO

Si dà avvio formalmente alla Fase ZERO del progetto, grazie ai singoli e alle associazioni che sostengono e lavorano allo stesso.

Ci si impegna in questa fase a presentare il progetto in particolare sui canali internet che sono in questa fase il mezzo primario di partecipazione, nello specifico sono stati inoltre istituiti un gruppo su facebook e un forum:

https://www.facebook.com/groups/353163094759496/?bookmark_t=group

http://progettoart8.forumfree.it/

Per il pubblico il progetto verrà discusso in un pubblico dibattito al “Pagan Pride 2012” e presentato al

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prossimo “Convegno autunnale sul druidismo e la stregoneria – 2012” per garantire sempre il doppio binario virtuale e reale anche in questa fase, e in tutti gli eventi e le manifestazioni che lo consentiranno da qui a gennaio 2013.

Tutti i singoli, siano o non siano appartenenti a gruppi o associazioni, sono chiamati a partecipare alla fase ZERO.

TUTTI potranno segnalare criticità e proporre modifiche del progetto inviandole all'indirizzo [email protected] , queste verranno comunque valutate ed eventualmente origineranno successive elaborazioni della Versione 0 del Progetto fino ad arrivare alla Versione 1.

Come abbiamo specificato in precedenza, anche i contributi che non verranno integrati verranno riportati nell’apposita appendice, quindi nulla andrà perduto.

Le proposte di modifica dovranno arrivare entro il 31 gennaio 2013.

Per proporre le tue modifiche scarica il formato word del progetto:

_ Segna tutte le aggiunte al testo in rosso

_ Evidenzia in giallo quello che vuoi togliere

_ Metti tra parentesi quadra i tuoi commenti in grassetto

ESEMPIO:

Punto 4 - Sede Legale

L’Unione dovrà comunque avere una sede legale presso una qualsiasi struttura.

Per ragioni di opportunità amministrativa dovrà avere sede a Roma come avviene anche per le altre confessioni che pur non avendo le comunità più numerose a Roma, mantengono nella capitale la loro sede legale.

[E’ opportuno citare la differenza tra una sede legale e una sede operativa]

Associazioni o organizzazioni registrate che vogliono informazioni o desiderano aderire al progetto possono segnalarlo alla mail [email protected] o chiamare il 345 8355421. Il loro nome verrà inserito nell’elenco dei sostenitori, in calce al progetto, e il loro rappresentante sarà un invitato permanente alle tavole di confronto, di cui sotto, organizzate dal Associazioni aderenti.

Punto 2 - Fase PRIMA

Le Associazioni aderenti si impegnano fin da ora ad organizzazione la Fase PRIMA.

_ Riteniamo di convocare la prima Tavola Rotonda sabato 23 marzo 2013, in occasione di Trivia 2013. Siamo ovviamente aperti ad altri suggerimenti. Ciascun rappresentante di ciascuna Associazione, costituita con uno Statuto regolarmente registrato, ha tempo fino alla settimana prima per comunicare la sua adesione. Partecipazione significa adesione. Ciascuna Associazione è libera di ritirarsi dal Progetto in qualsiasi momento e di rientrarvi.

_ Le Associazioni registrate che vogliano organizzare Tavole Rotonde all’interno di eventi o ad hoc, potranno comunicarlo ad [email protected] al fine di dare massima visibilità a queste occasioni. Il

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criterio di ammissione resta quello del sostegno al progetto, dell’inserimento del nome dell’Associazione tra i sostenitori e della condivisione delle linee di principio del Progetto.

_ Ciascuna Tavola Rotonda utilizzerà come documento di discussione la versione 1 elaborazione 0 del Progetto o elaborazioni successive di altre Tavole a seconda di ciò che riterrà opportuno, scaricabile dal nostro sito www.athame.it o da altri siti aderenti.

_ Alla fine di ciascuna Tavola Rotonda devono essere inviate ad [email protected] due documenti:

1) Un primo documento con le modifiche apportate nella forma del Punto 1 del Capitolo 8

2) Un secondo documento con le modifiche già integrate nel testo in bianco e nero.

Nell’incipit del testo, sotto la riga Versione 1 elaborazione … , devono essere indicati i Partecipanti alla Tavola Rotonda e in rappresentanza di quale associazione. Un nome per ogni associazione. E’ comunque a discrezione delle associazioni che organizzano le Tavole ammettere altri osservatori.

_ Ci daremo tempo da un minimo di un anno a un massimo di due anni per raccogliere tutti gli elaborati ed operare eventuali operazioni di sintesi, sempre attraverso il metodo delle tavole. Tutti gli elaborati della versione 1 elaborazione 0 saranno comunque sempre a disposizione.

_ In Fase PRIMA i singoli che non appartengano ad alcuna associazione aderente possono comunque esercitare la loro pressione sulle Associazioni stesse e i loro rappresentanti segnalando criticità e proponendo modifiche. Inoltre coloro che vogliano restare informati del progetto, ma anche che vogliano segnalarlo semplicemente per darvi visibilità, possono farlo scrivendo a [email protected] o chiamando il 345 8355421.

I gruppi che hanno necessità di consulenza relativamente alla creazione di un’associazione o di un organizzazione, possono farlo fin da ora scrivendo a [email protected] o chiamando il 345 8355421.

Punto 3 - Fase SECONDA

All’avvio della Fase SECONDA, presumibilmente tra circa tre anni, il progetto dovrà essere definito nelle sue linee generali e specifiche e inizieranno le procedure di costituzione dell’Unione, secondo quanto emerso con le Associazioni aderenti.

CONCLUSIONE

Hanno collaborato alla stesura del Progetto:

Davide Marrè, Maurizia Merati, Ines Tedeschi, Gianpaolo Cristofaro, Cesare Accorsi, Salvatore Fortunato, Rossella Di Vaio, Ossian, Flos Stramonium, Angela Contavalle

Associazioni che aderiscono al Progetto:

Associazione di Promozione Sociale “Circolo dei Trivi”

Associazione culturale “Anticaquercia”

Associazione culturale neopagana “Iride e Mercurio”

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APPENDICI

Appendice A – Costituzione – Leggi – Circolari – Sentenze

Paragrafo 1 – Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 8Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 19Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.)

Paragrafo 2 - Legge 24 giugno 1929, n.1159Art. 1

Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero.

Art. 2

Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri (essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali, abolito con legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 191 del 1998). Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.

Art. 3

Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero dell'Interno per l'approvazione. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

Art. 4

La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

Art. 5

La discussione in materia religiosa è pienamente libera.

Art. 6

Abrogato (I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.)

Art. 7

Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 8

Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'ufficiale di stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio. L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del

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matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a' termini dell'art. 3.

Art. 9

Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (Vedi gli artt. 143, 144 e 147 c.c. 1942) e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del codice civile. L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge. L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 10

L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;  la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge; il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio; il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore della Repubblica, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 11

Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile.

Art. 12

Agli effetti dell'art. 124 codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'art. 8 della presente legge. Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del codice civile l'ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato nell'art. 10 della presente legge.

Art. 13

Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Paragrafo 3- Regio Decreto 28 febbraio 1930, n.289

Art. 1

(Abrogato)

Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi nello stato, i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio. L'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio è necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione. L'apertura è autorizzata con decreto reale emanato su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.

Art. 2

(Abrogato)

I fedeli di un culto ammesso nel regno possono, senza preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, tenere negli edifici, aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri

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atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge. 

In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche.

Art. 3

I ministri di un culto ammesso nello stato, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono pubblicare ed affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse. Tali atti debbono essere scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue.

Art. 4

I ministri di un culto ammesso nel stato, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono, senza alcuna ingerenza delle autorità civili, eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto.

Art. 5

I ministri dei culti ammessi nel stato possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino. 

L'autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalità o le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata.

Art. 6

I ministri dei culti ammessi nel stato possono essere autorizzati a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti.

Art. 7

In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, i ministri di un culto ammesso nel regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono essere dispensati dalla chiamata alle armi su attestazione del Prefetto, il quale dichiari che l'opera loro è assolutamente indispensabile e insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

Art. 8

In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l'assistenza religiosa dei militari acattolici, da esercitarsi da ministri di un culto ammesso nel regno la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, può essere autorizzata dall'autorità militare cui è stata affidata la suprema direzione delle operazioni belliche. Alla stessa autorità spetta di stabilire le norme e le cautele con le quali tale assistenza può essere esercitata.

Art. 9

Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, (o delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute), possono in tempo di pace essere ammessi al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli artt. 98 e 100 del T.U. delle leggi sul reclutamento dell'Esercito approvato con R.D. 5 agosto 1927, n. 1437, per coloro che frequentano corsi di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli delle università o dell'ultimo anno delle scuole medie di grado superiore.

Art. 10

L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro dell'Interno. 

La domanda è presentata all'ufficio di culto presso la prefettura (vedi nota 3) e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini. 

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Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, però, il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio nel regno.

Art. 11

Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa. 

Di regola devono essere preferite le finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione.

Art. 12

Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti in ente morale, dai culti ammessi nello Stato, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari, equiparato a quello di beneficenza e di istruzione.

Art. 13

Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa. Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal Ministro dell'Interno e dagli organi dal medesimo dipendenti.

Art. 14

La vigilanza governativa di cui all'articolo precedente include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell'articolo stesso. 

Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarità nell'amministrazione di tali istituti ovvero quando l'amministrazione non sia in grado di funzionare, il Ministro dell'Interno puà sciogliere l'amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione.

Art. 15

In qualunque tempo, con decreto del Ministro dell'Interno, udito il Consiglio di Stato, può essere dichiarata la nullità di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell'art. 13, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti.

Art. 16

(Abrogato dalla l. n. 127/97 e dalla l. n. 191/98)

Gli istituti indicati nell'articolo 13 non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione. 

L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore a lire 130 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni. Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del Prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361. 

L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al Prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso. La domanda è presentata alla prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria (vedi nota 6).

Art. 17

(Abrogato dalla l. n. 127/97 e dalla l. n. 191/98)

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Nel caso che manchi l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni anche fatti per interposta persona sono nulli. La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse. 

Art. 18

(Abrogato dalla l. n. 127/97 e dalla l. n. 191/98)

Le domande intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 della legge, l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazioni di beni, debbono essere presentate dai legali rappresentanti degli istituti agli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del re delle Corti di appello e dirette al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. Fra gli atti o contratti, per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa, si comprendono oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultranovennali di immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'istituto. 

Art. 19

(Abrogato dalla l. n. 127/97 e dalla l. n. 191/98)

Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione : 1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 75 milioni; 2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 100 milioni; 3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 130 milioni; 4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata. Negli altri casi l'autorizzazione è data dal Prefetto (vedi nota 8). 

Art. 20

L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge, è chiesta con domanda diretta al Ministro dell'Interno, dal ministro di culto interessato. 

La domanda è presentata all'ufficio per gli affari di culto presso la prefettura, e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene. 

Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, già noto al governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorità ecclesiastica superiore da cui dipende.

Art. 21

Gli uffici per gli affari di culto, assunte le altre informazioni necessarie per completare l'istruttoria e sentito il Prefetto della provincia in cui il ministro del culto esercita il suo ufficio, trasmettono gli atti al Ministero dell'Interno.  L'approvazione della nomina è data con decreto del Ministro dell'Interno. Nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani oppure nel caso in cui al ministro del culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, a termini dell'art. 7 della legge, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana.

Art. 22

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Copia del decreto ministeriale di approvazione della nomina dei ministri di culto è comunicata agli uffici per gli affari di culto presso le prefetture, i quali ne trasmettono immediatamente copia all'ufficio dello stato civile del comune in cui il ministro del culto ha la propria residenza per ragione del proprio ufficio. Gli atti del proprio ministero compiuti dai ministri di culto sono operativi agli effetti civili dalla data del decreto ministeriale di approvazione della nomina dei ministri medesimi.

Art. 23

Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione dello Stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli : la domanda è diretta al provveditore agli studi il quale, udito il consiglio scolastico, può provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando creda, ne riferisce al Ministero della Pubblica Istruzione, che decide di concerto con quello del'Interno. Nel provvedimento di concessione dei locali si devono determinare i giorni e le ore nei quali l'insegnamento deve essere impartito e le opportune cautele.

Art. 24

Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle amministrazioni scolastiche e dei comuni. Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro della Pubblica Istruzione, che lo adotterà di concerto con quello dell'Interno.

Art. 25

L'autorizzazione che l'ufficiale dello stato civile rilascia, a termini dell'art. 8 della legge, al ministro di un culto diverso dalla religione dello Stato per la celebrazione di un matrimonio, comprende la facoltà del ministro stesso di delegare, in caso di legittimo impedimento il ministro di culto che legalmente lo sostituisce nell'ufficio, se però la nomina del medesimo è stata debitamente approvata a sensi dell'art 3 della legge. Nella delega, che deve essere fatta per iscritto, il ministro delegante deve far menzione dell'autorizzazione ricevuta e dell'impedimento sopravvenuto e deve indicare il ministro delegato e la data del provvedimento di approvazione della nomina dello stesso. L'atto di delega deve essere allegato all'originale dell'atto di matrimonio da trasmettersi all'ufficiale dello stato civile.

Art. 26

Se gli sposi domiciliano o risiedono in comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo comune per la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione di cui all'articolo precedente è data da quest'ultimo ufficiale di stato civile. Se invece, il ministro di culto si trasferisce nel comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione gli è data dall'ufficiale dello stato civile del comune stesso, dopo che si sarà fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge.

Art. 27

La trasmissione dell'originale dell'atto di matrimonio è fatta dal ministro di culto che lo celebra all'ufficiale dello stato civile da cui fu rilasciata la relativa autorizzazione. Della ricezione dell'atto dev'essere data assicurazione al mittente. Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente l'ufficiale dello stato civile che rilasciò l'autorizzazione trasmette copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta. Avvenuta la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, l'ufficiale che vi procedette ne dà notizia, con l'indicazione della data in cui avvenne, al ministro di culto che celebrò il matrimonio. In margine dei registri di matrimonio, parte II, serie A, deve prendersi nota della trasmissione di tale notizia.

Art. 28

I ministri dei culti ammessi nello Stato non possono rilasciare copie nè certificato degli atti di matrimonio celebrati davanti a loro. 

Disposizioni transitorie.

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Art. 29

I templi ed oratori dei culti diversi dalla religione dello Stato che erano aperti al culto pubblico all'entrata in vigore della legge sull'esercizio dei culti stessi e gli istituti che erano eretti in ente morale sono dispensati dal provvedersi di una nuova autorizzazione o di un nuovo riconoscimento agli effetti civili. Agli effetti del ritardo per gli studenti nel soddisfare gli obblighi militari di leva stabilito nell'art. 9, si considerano riconosciuti dallo Stato i collegi rabbinici di Firenze, di Livorno e di Rodi e le facoltà teologiche valdese, battista, metodista episcopale e wesleanya di Roma.

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Paragrafo 4 – estratto Circolare n. 111 del 20 aprile 1998

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Paragrafo 5 – estratto sentenza n. 9476 del 1997 (ud. 8 ottobre 1997) (dep. 22 ottobre 1997) - cassazione VI sez. pen.,

[…]

La mancanza nell'ordinamento di una definizione del concetto di religione non è infatti casuale, ma è ispirata alla complessità e alla polivalenza della nozione di essa e alla conseguente necessità di non limitare con una definizione precostituita e per ciò stesso restrittiva l'ampia libertà religiosa assicurata - nei limiti predetti - con la normativa costituzionale in esame. Finalità che il legislatore costituzionale ha costantemente perseguito non usando mai il sostantivo "religione" e usando in sua vece il sostantivo "confessione" accompagnato dall'aggettivo "religiosa", espressione questa che identificando sul piano filologico un gruppo connotato da una comune professione di fede, accentua da una parte il riferimento alla persona, cui la normativa costituzionale assicura tutela, e ai suoi soggettivi convincimenti in materia, e dall'altra il distacco laicale dalle dottrine, dalle rivelazioni o dalle tradizioni caratterizzanti sul piano oggettivo una religione esistente o una sopravveniente.

La formula della norma in esame consente tuttavia una qualche possibilità pratica di individuare in via di prima approssimazione strutture sociali qualificabili giuridicamente come confessioni religiose perché il riferimento alle "confessioni religiose diverse dalla cattolica" contenuto nel secondo comma del citato art.8 Cost. offre un referente oggettivo, sostanziale e ben noto, eletto a modello dal legislatore medesimo allorquando con l'espressione suddetta ha riconosciuto natura di confessione religiosa al termine di paragone usato.

Attraverso l'interpretazione analogica e coi limiti propri della stessa pare possibile dunque – al fine e con riferimento alla "confessione cattolica" utilizzando i criteri di similarità, di contiguità e di specularità - individuare quali confessioni religiose strutture sociali - organizzate su modi similari e per finalità in qualche modo coincidenti - di individui professanti proprie credenze religiose.

[…]

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APPENDICE B – Contributi non integrati

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APPENDICE C – Statuto dell’Unione Buddista Italiana

Statuto

Art.1 - E' costituita una associazione di centri buddhisti italiani denominata "Unione Buddhista Italiana" - in abbreviato "UBI", con sede legale in Roma

Art.2 - L'UBI, ente di religione e di culto, con attività anche culturali ed assistenziali, non rappresenta nessuna scuola buddhista particolare, ma si propone di sostenere l'insieme del movimento buddhista italiano, nel rispetto di tutte le tradizioni della Dottrina in tutte le sue articolazioni.

Art.3 - La durata dell'Unione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento con deliberazione adottata da almeno quattro quinti dei propri associati.

Art.4 - L'UBI ha le seguenti finalità:

riunire ed assistere i diversi gruppi buddhisti italiani; contribuire alla diffusione degli insegnamenti e delle pratiche della Dottrina Buddhista, nelle sue

diverse scuole e tradizioni, in particolare con azioni di sostegno, incoraggiamento e coordinamento delle iniziative dei diversi gruppi buddhisti;

sviluppare la collaborazione fra i gruppi delle varie scuole buddhiste; favorire il dialogo con le altre comunità religiose e in generale con i centri di impegno spirituale,

come pure con istituzioni culturali su argomenti di interesse comune; coltivare i rapporti con l'Unione Buddhista d'Europa, la Federazione mondiale dei buddhisti ed altre

organizzazioni buddhiste estere ed internazionali; gestire o promuovere attività didattiche sul buddhismo nel contesto della storia delle religioni.

Art.5 - Nel Buddhismo il culto è professato soprattutto con sedute di meditazione, collettive o individuali, che possono comprendere il rifugio nei Tre Gioielli (Buddha, Dharma e Sangha), recitazione di mantra, prosternazioni ed altre pratiche; inoltre sono celebrate cerimonie d'offerta e conferite iniziazioni e ordinazioni laiche e monastiche. L'attività di culto è integrata con insegnamenti della Dottrina, basati sulle scritture canoniche e sui loro commentari e impartiti da Maestri riconosciuti.

Art.6 - L'Unione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Art.7 - Possono essere associati all'Unione i centri, gli Istituiti e le altre associazioni o gruppi impegnati istituzionalmente nell'insegnamento e nella pratica del Buddhismo nello spirito del Rifugio nel Triplice Gioiello, che si richiamano a linee di insegnamento riconosciute valide nell'ambito della propria tradizione, a condizione che siano regolarmente funzionanti nel territorio italiano e che non abbiano scopo di lucro. Soci fondatori possono essere anche persone fisiche. Sono attualmente associati all'UBI i seguenti centri o istituti:

Istituto Lama Tzong Khapa, con sede in Pomaia (PI), Associazione Italiana Zen Soto, Shobozan Fudenji, con sede in Salsomaggiore (PR), International Meditation Centre Italia, con sede in Biana (PC), Centro Milarepa, con sede in Val della Torre (TO), Karma Dechen Yangtz Ling, con sede in Viganella (NO), Centro Rabten Ghe Pel Ling, con sede in Milano (MI), Karma Samten Cheoling, con sede in Castagneto (MO),

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Scaramuccia Monastero Chan, con sede in Orvieto-Scalo (TR), Karma Phun Thsok Dechen Ling, con sede in Brescia (BS), Istituto Tekciok Sam Ling, con sede in Belvedere Langhe (CN), Istituto Mahayana Internazionale, con sede in Pomaia (PI), Karma Tegsun Tashi Ling, con sede in Cancello (VR), Centro Ewam con sede in Firenze (FI), Istituto Samanthabhadra, con sede in Roma (RM), Fondazione Maitreya, con sede in Roma (RM), Centro d'Informazione Buddhista, con sede in Giaveno (TO), Centro Lama Tzong Khapa, con sede in Villorba (TV), Associazione UBA KHIN, con sede in Milano (MI), Centro Cenresig, con sede in Bologna (BO), Kunpen Lama Gancen, con sede in Milano (MI), Centro Kalachakra, con sede in Ventimiglia (IM), Centro Sakya, con sede in Trieste(TS), A.Me.Co., con sede in Roma (RM), Associazione Santacittarama, Sezze (LT).

Art.8 - Si diventa associati dell'UBI presentando domanda al Presidente; la domanda deve documentare l'attività svolta e l'organizzazione interna; sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo.

Art.9 - La qualifica di associato si può perdere, oltre che nel caso di scioglimento dell'UBI, per recesso volontario oppure per esclusione che può essere deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo se sono venute a mancare le condizioni di ammissibilità indicate nell'art.7 e soprattutto per comportamenti incompatibili con l'etica buddhista.

Art.10 - Ogni centro ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero dei suoi aderenti.

Art.11 - Ogni centro aderente all'Unione conserva la propria autonomia, anche patrimoniale, nei confronti dell'Unione stessa, assumendosi la piena responsabilità nella propria gestione e programmi.

Art.12 - L'Unione provvede al raggiungimento delle proprie finalità mediante la collaborazione, contribuzioni volontarie e proventi del patrimonio. Il patrimonio dell'Unione è attualmente costituito:

Dal villino sito in Roma, località "Casal Palocco", via Euripide 137/6, censito nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 1113, Part.528, sub.2, trasferito all'UBI dai coniugi Piga Vincenzo e Petti Giuseppina con atto di donazione in data 28/10/87 a rogito Notaio Marina Fanfani di Roma;

Dalla partecipazione alle quote di entrate fiscali eventualmente assegnate dallo Stato; Dalle quote sociali versate annualmente dai soci, nella misura stabilita dall'Assemblea; Da donazioni, lasciti, legati o successioni; Da altre eventuali offerte anche di terzi, purchè siano utili per realizzare in piena autonomia i

programmi dell'Unione.

La gestione amministrativa ha inizio l'1 gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre e si basa su bilanci proposti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea.

Art.13 - Sono organi dell'Unione:

l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo,

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il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.14 - L'Assemblea è composta dai rappresentanti regolarmente designati dai centri associati ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e dei programmi di lavoro. Ogni triennio, in coincidenza del rinnovo delle cariche sociali ad opera dell'Assemblea, viene convocato il Congresso Nazionale. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 - L'Assemblea elegge, fra i propri componenti, per un triennio, il Consiglio Direttivo di sette persone per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Unione. L'elezione deve assicurare un'adeguata rappresentanza delle diverse tradizioni, adottando a tale scopo le più opportune procedure. I Consiglieri devono essere membri di centri aderenti all'UBI.

Art.16 - L'Assemblea eleggerà un Collegio dei Revisori dei Conti di tre membri, in carica per un Triennio.I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art.17 - Il Consiglio nomina fra propri componenti un Presidente e due Vice Presidenti.Il Presidente - che deve essere cittadino italiano ed avere il domicilio nello Stato - ha la rappresentanza legale dell'Unione, convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno, ed il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri; non può essere rieletto per due trienni consecutivi, al fine di assicurare una rotazione delle varie tradizioni.

Art.18 - Le attività di presidente e di Consigliere sono a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive.

Art.19 - Il presente Statuto può essere modificato solo con decisione esplicita dell'Assemblea, approvata con la maggioranza dei due terzi. Le eventuali modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sono comunicate all'Autorità Tutoria e registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche. I mutamenti di carattere sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza dell'Unione sono comunicati all'Autorità Tutoria che provvede ai sensi di legge.

Art.20 - Con lo scioglimento dell'Unione il patrimoni restante sarà devoluto dall'Assemblea - con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci - ad altre istituzioni in Italia aventi scopi analoghi.

Art.21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

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APPENDICE D – Esempio di Intesa da ratificare in Parlamento tra Stato e Unione Induista Italiana

DISEGNO DI LEGGE    

 d’iniziativa dei senatori MALAN e CECCANTI    

 COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2010    

 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato   e l’Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha 

 Art. 1. 

 (Rapporti tra Stato e l’Unione   induista italiana) 

     1. I rapporti tra lo Stato e l’Unione induista italiana Sanatana Dharma Samgha (UII) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell’allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007. 

 Art. 2.  (Autonomia dell’UII) 

     1. La Repubblica dà atto dell’autonomia dell’UII, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto. 

     2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista vedico, puranico e agamico, l’esercizio del culto, l’organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. 

 Art. 3.  (Libertà religiosa) 

     1. La Repubblica riconosce all’UII ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria. 

     2. È garantita all’UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.      3. È riconosciuto all’UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. 

 Art. 4.  (Servizio militare) 

     1. La Repubblica, preso atto che l’UII è per motivi spirituali contraria all’uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all’obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio civile. 

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     2. In caso di richiamo in servizio, gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio. 

 Art. 5.  (Assistenza spirituale) 

     1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Apposito elenco sarà tenuto dall’UII e trasmesso alle competenti amministrazioni. 

     2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto di cui al comma 1 e gli assistenti spirituali richiesti. A essi deve essere assicurato l’accesso alle strutture di cui al comma 1 senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.      3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l’UII trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, deve essere assicurato senza particolare autorizzazione l’accesso agli istituti penitenziari.      4. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo sono posti a carico dell’UII.      5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina. 

 Art. 6.  (Insegnamento religioso nelle scuole) 

     1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall’UII. 

     2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.      3. Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di cui al comma 2, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.      4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall’UII il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell’ambito delle attività facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall’UII con le medesime istituzioni.      5. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma 4 sono a carico dell’UII. 

 Art. 7. 

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 (Scuole ed istituti di educazione) 

     1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all’UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L’istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione. 

 Art. 8.  (Ministri di culto) 

     1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell’articolo 26 dello statuto allegato all’allegata intesa, è certificata dall’UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge. 

     2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.      3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.      4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell’ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente. 

 Art. 9.  (Matrimonio) 

     1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell’UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. 

     2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.      3. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.      4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l’ordinamento induista e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del   codice civile  .       5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall’ufficiale dello stato civile, all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell’atto di matrimonio.      6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere un originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.      7. L’ufficiale dello stato civile, costatata la formale regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.      8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine. 

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 Art. 10.  (Trattamento delle salme e cimiteri) 

     1. Agli appartenenti all’UII è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia. 

     2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente. 

 Art. 11.  (Attività di religione o di culto) 

     1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: 

           a)  attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri, all’assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto; 

           b)  attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro. 

 Art. 12.  (Riconoscimento degli enti) 

     1. Ferma restando la personalità giuridica dell’UII, riconosciuta con   decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000  , il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi religiosi, l’unificazione e l’estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell’interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell’UII. 

 Art. 13.  (Modalità per il riconoscimento) 

     1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell’ambito dell’UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficienza e assistenza. 

     2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell’ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall’UII.      3. II fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell’articolo 11.      4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell’interno.      5. L’UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti. 

 Art. 14.  (Iscrizione nel registro  

 delle persone giuridiche) 

     1. L’UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, l’UII può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 

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     2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.      3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente. 

 Art. 15.  (Mutamenti degli enti religiosi) 

     1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell’UII e degli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno. 

     2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente religioso induista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’UII.      3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del presidente dell’UII determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente stesso.      4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto ai sensi del comma 3 avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’UII, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche. 

 Art. 16  (Regime tributario dell’UII) 

     1. Agli effetti tributari, l’UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. 

     2. L’UII e gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse. 

 Art. 17.  (Tutela degli edifici di culto) 

     1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l’UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l’UII. 

     2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l’edificio. 

 Art. 18.  (Tutela dei beni culturali) 

     1. La Repubblica e l’UII si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell’UII e degli organismi da essa rappresentati. 

 Art. 19. 

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 (Pubblicazioni) 

     1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell’UII, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all’interno o all’ingresso dei luoghi di culto di cui all’articolo 17 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo. 

 Art. 20.  (Contributi e deduzione agli effetti IRPEF) 

     1. La Repubblica prende atto che l’UII si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte. 

     2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all’importo di euro 1.032,91, a favore dell’UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all’articolo 11, comma 1, lettera   a).         3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 

 Art. 21.  (Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF) 

     1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’UII concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all’articolo 20, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente anche a favore di altri Paesi. 

     2. L’attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l’UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalità di cui al comma 1.      3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all’UII, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell’  articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all’UII stessa. 

 Art. 22.  (Commissione paritetica) 

     1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 20 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 21, ad opera di un’apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dall’UII. 

 Art. 23.  (Assegni corrisposti ai ministri di culto) 

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     1. Gli assegni corrisposti dall’UII e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 

     2. L’UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti. 

 Art. 24.  (Rendiconto della effettiva utilizzazione  

 delle somme percepite) 

     1. A cura dell’UII sono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno i rendiconti relativi all’effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 20 e 21 e l’UII ne diffonde adeguata informazione. 

     2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare: 

           a)  il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un’integrazione; 

           b)  l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;             c)  gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 20 e 21. 

     3. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell’economia e delle finanze. 

 Art. 25.  (Festa religiosa induista) 

     1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù «  Dipavali  » che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinità e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce sull’Oscurità (viene celebrata il giorno di luna nuova –   amavasja  – tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà di novembre). Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico. 

     2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dall’UII al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale. 

 Art. 26.  (Emittenti radiotelevisive) 

     1. Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall’UII o da enti facenti parte della confessione dell’UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione e un’adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore. 

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 Art. 27.  (Norme di attuazione) 

     1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall’UII e avviano, se richieste, opportune consultazioni. 

 Art. 28.  (Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori) 

     1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della   legge 24 giugno 1929, n. 1159  , e del   regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289  , cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell’UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.      2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all’UII ai sensi dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l’UII è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell’interno ogni mutamento nella struttura associativa.      3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell’UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 Art. 29.  (Ulteriori intese) 

     1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove prima del suddetto termine una delle parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo dell’allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. 

     2. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.      3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell’UII con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all’  articolo 8 della Costituzione  , le intese del caso.