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Le professioni sanitarie, rappresentate da tutte quelle figure individuate dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42, nell’ultimo decennio hanno vissuto un radicale mutamento di “status”, passando da una condizione di “ausiliarietà” ad un’autonomia sia dal punto di vista legislativo che prettamente operativo. Questo cambiamento è stato accompagnato da forti “investimenti” in chiave culturale, fra i quali si ricorda in primis l’approdo alla formazione universitaria con i diversi livelli di formazione: laurea di base, laurea specialistica, master di specializzazione di I e II livello, dottorato di ricerca.
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Profilo professionale dell’infermiere
Dott. Francesco Tarantini
Milano 14 Ottobre 2011
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
Ma di cosa stiamo parlando…?!
Nel corso degli ultimi 15 anni si è articolato
il passaggio dall’Infermieristica “tecnica”
(Infermiere professionale) all’Infermieristica
“intellettuale” (Infermiere professionista).
RD 2330/29
(convitti)
RD 1934
(Sanit./Asuil./Art. aus.)
L 43 /2006
(coordin)
L 69/04
(defibrill)
1994 1929-1980
L 1-2002
(equipoll)
DM 2-4-01
(Classi di laurea)
L 251 /2000
(dirigenza)
L 42 /99
Abol. Mans.
DM 739
(profilo)
1999 2000 2001 2002 2004 2006
IL PERCORSO LEGISLATIVO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
DM270/04
(atenei - Y) DM509
(atenei)
DPR 775/1965
(DAI)
L 124/1971
(maschi)
L 795/1973
(Strasb. 3 aa)
DPR225/74
(mansion.)
L 243/1980
(inf. generici)
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
Ma di cosa stiamo parlando…?! Secondo Greenwood le caratteristiche di una
professione sono:
CORPO SISTEMATICO DI TEORIA (Base di conoscenze organizzate in un sistema coerente, Università)
AUTORITA’ PROFESSIONALE (Credito, stima, prestigio presso la collettività)
CULTURA PROFESSIONALE (Insieme di conoscenze, comportamenti, valori, simboli professionali)
SANZIONE DELLA COMUNITA’ (Riconoscimento della utilità sociale e immagine sociale della professione)
CODICE DEONTOLOGICO (Appartenenza Ordine e codice delle norme di comportamento professionale)
"Attributes of a profession" in Social Work, 2, n. 3, luglio 1957
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
“Chi” definisce “cosa”…?!
La normativa di riferimento:
DM 739/94 L. 42/99
L. 251/2000 Cod. Deontol. 17/01/2009
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
D.M. 739 del 14 settembre 1994
Art. 1 c. 1
E’ individuata la figura professionale dell’Infermiere con il
seguente profilo: l’Infermiere è l’operatore sanitario
che in possesso del diploma universitario abilitante e
dell’iscrizione all’Albo professionale è responsabile
dell’assistenza generale infermieristica.
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
D.M. 739 del 14 settembre 1994
Art. 1 c. 2
L’assistenza infermieristica preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa è di natura tecnica,
relazionale, educativa. Le principali funzioni sono
la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei
disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
D.M. 739 del 14 settembre 1994
Art. 1 c. 3 L’infermiere: a) partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche;
…
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D.M. 739 del 14 settembre 1994
Art. 1 c. 3 … e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario
dell’opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie
pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in
regime di dipendenza o libero professionale.
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D.M. 739 del 14 settembre 1994
Art. 1 c. 4
l’Infermiere contribuisce alla formazione del
personale di supporto e concorre direttamente
all’aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale e alla ricerca.
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D.M. 739 del 14 settembre 1994
Art. 1 c. 5
La formazione infermieristica post-base per la
pratica specialistica è intesa a fornire agli
Infermieri di assistenza generale delle conoscenze
cliniche avanzate e delle capacità che permettano
loro di fornire specifiche prestazioni
infermieristiche nelle seguenti aree: …
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D.M. 739 del 14 settembre 1994
Art. 1 c. 5
a) sanità pubblica: Infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: Infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: Infermiere psichiatrico;
d) geriatria: Infermiere geriatrico;
e) area critica: Infermiere di area critica.
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D.M. 739 del 14 settembre 1994
Art. 1 c. 6
In relazione a motivate esigenze emergenti dal
Servizio Sanitario Nazionale, potranno essere
individuate, con decreto del Ministro della Sanità,
ulteriori aree richiedenti una formazione
complementare specifica.
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D.M. 739 del 14 settembre 1994
Art. 1 c. 7
Il percorso formativo viene definito con Decreto del Ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione
specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del
servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
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D.M. 739 del 14 settembre 1994
Art. 2
Il diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’articolo 6. comma 3, del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
D.M. 739 del 14 settembre 1994
Art. 3 Con Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. (Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.)
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
Se mai fosse ancora necessario…
La L. n. 1/2002, ribadisce l’equipollenza dei titoli
precedentemente conseguiti anche per l’accesso a
corsi di studio universitari quali master di
specializzazione o laurea specialistica.
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
Legge n° 42 del 26 febbraio 1999
• Scompare il carattere di ausiliarietà delle professioni sanitarie
• Viene abrogato il “mansionario”; il campo
proprio di attività e responsabilità è definito dai Profili Professionali, dai Codici Deontologici, dalla formazione di base e post-base
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
Legge n° 251 del 10 agosto 2000
Gli operatori … svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme
istitutive dei relativi Profili Professionali e dai
Codici Deontologici, ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
DEONTOLOGIA DALLA DEONTOLOGIA ALLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
(da “Deòn” e “Lògos”: Discorso sui doveri, J. Bentham, 1834) Per J. Bentham la deontologia è una “morale autonoma”, né appendice di altro (teologia, filosofia), né imposta da una autorità esterna, ma capace di porre le basi della convivenza universale e della libertà, in quanto “solo una morale che chiede di obbedire solo a sé stessi è degna di uomini liberi e non di schiavi.”
(S. Cremaschi, Bentham e il progetto illuminista di riforma morale, 2000) Per deontologia professionale si intende “l’insieme delle norme e delle regole di condotta professionale, espressione dei valori propri di una professione, generalmente raccolti in un codice deontologico, vero e proprio dettato normativo o raccolta di indicazioni dell’agire professionale.”
(R. Sala, 2005)
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
DEONTOLOGIA La deontologia in ambito sanitario è una scienza complessa, che delimita l’esercizio della professione sotto il duplice aspetto scientifico e professionale. Stabilisce norme e comportamenti professionali in relazione a regole e consuetudini sociali e a norme giuridiche. Il complesso delle norme, alle quali debbono attenersi i professionisti iscritti agli Ordini/Collegi professionali, viene raccolto in specifici Codici Deontologici. E’ nella deontologia che sono disciplinati i doveri e nello stesso tempo i poteri dell’operatore, secondo la visione propria della professione, ma anche in un confronto continuo e problematico con le funzioni degli altri operatori e con i diritti/doveri della persona umana.
(P. Frati, 1998)
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DEONTOLOGIA
“La deontologia è diretta a regolare la condotta del medico,
dell’infermiere, dell’ostetrica, …, per una correttezza del suo
rapporto con il paziente, con la sua famiglia, con gli altri colleghi
e, più in generale, con la collettività.”
(P. Frati, 1998)
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DEONTOLOGIA
“La deontologia consiste in un insieme di regole di autodisciplina e
di comportamento che valgono per i membri di una determinata
professione su deliberazione di quest’ultima.
Sono dunque gli stessi professionisti a darsi le regole del proprio
agire professionale”.
(C. Calamandrei, L. D’Addio, 1999)
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DEONTOLOGIA
“Le regole deontologiche hanno l’obiettivo di identificare il
patrimonio di valori e le finalità di una data professione, di
renderlo manifesto e di tutelare – fissandone i confini – la
professione da interferenze esterne, oltre che l’obiettivo di
regolamentare la professione alla luce di un’etica generalmente
condivisa.”
(C. Calamandrei, L. D’Addio, 1999)
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
IL CODICE DEONTOLOGICO
Acquisisce valore di norme vincolanti per ogni appartenente alla comunità professionale. Dichiara al fruitore del servizio e agli altri professionisti del settore i modelli di comportamento che i suoi membri si impegnano a garantire. Esprime l’insieme di principi e di valori che la comunità professionale condivide, al di là di ogni visione filosofica e/o religiosa di ciascuno dei suoi membri.
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
IL CODICE DEONTOLOGICO
COSA RAPPRESENTA? Una guida e un riferimento per l’esercizio quotidiano (autonomia e responsabilità). Una guida per affrontare alcune situazioni cliniche più problematiche. Uno strumento per far crescere i professionisti e stimolare il confronto e la riflessione. Contribuisce a chiarire l’identità del gruppo professionale.
(M. Coassin, Infermiere in posizione leader rispetto all’innovazione, 2009)
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
IL CODICE DEONTOLOGICO
Il Codice Deontologico è il documento contenente norme
dirette a disciplinare l’attività e il comportamento
professionale del singolo professionista appartenente ad una
determinata categoria.
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
IL CODICE DEONTOLOGICO
All’inosservanza delle norme deontologiche corrisponde un
potere sanzionatorio disciplinare da parte dell’Ordine/Collegio di
riferimento (ammonizione, sospensione a termine, radiazione).
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
IL CODICE DEONTOLOGICO
IL CODICE DEONTOLOGICO COME “PATTO ESPLICITO” DEI PROFESSIONISTI CON LA SOCIETA’
NON E’ L’AGENDA DEL “CHE FARE”
MA “DI CHI SIAMO CHIAMATI AD ESSERE” NEL SERVIZIO AI CITTADINI
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
Caratteristica fondamentale di un codice deontologico
Deve indicare i principi e i valori professionali quali elementi imprescindibili per la definizione di qualsiasi
comportamento professionale,
Un valore professionale è l’insieme significativo di orientamenti morali, ideali, convinzioni e
comportamenti ritenuti importanti da un determinato gruppo di professionisti (Fry, Johnstone, 2004)
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
Codice Deontologico Infermieri 17 gennaio 2009
Approvato dal Comitato centrale della Federazione
con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009
e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi
riunito a Roma nella seduta del 17 gennaio
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
Codice Deontologico Infermieri 17 gennaio 2009
Entrato in vigore subito dopo la sua "proclamazione"
ufficiale al XV Congresso Nazionale IPASVI, svoltosi a
Firenze dal 26 al 28 febbraio 2009.
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
Struttura del Codice Deontologico • Capo I: le definizioni fondanti e i principi etici
• Capo II: la coscienza, la promessa etica e la prudenza
• Capo III: il rapporto con la scienza, la sperimentazione, il senso del limite personale
• Capo IV: la tutela dell’assistito ed il patto sociale
• Capo V: il rapporto con i colleghi
• Capo VI: la responsabilità e partecipazione sociale
• Disposizioni finali
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
Grazie per l’attenzione
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Dott. Francesco Tarantini – 14/10/2011
Riferimenti normativi
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 n. 739, G.U. n. 6 del 9/1/1995 Legge 26 febbraio 1999 n. 42, “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, (G.U. n. 50 del 2 marzo 1999) Legge 10 agosto 2000, n. 251, "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica“ (G.U. n. 208 del 6 settembre 2000) Codice Deontologico degli Infermieri, 17/01/2009