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IL PROCESSO DI “CHEMICAL RISK ASSESSMENT” SECONDO IL REGOLAMENTO REACH L’utilizzo delle informazioni di output nelle valutazioni di impatto ambientale e impatto sanitario. Udine 7-8-9 ottobre 2019 LA TRASPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE DEI PERICOLI NELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA Ida Marcello Istituto Superiore di Sanità REACHAMBIENTE E SALUTE

Presentazione standard di PowerPoint · Reg. 1907/2006 (in vigore dal I giugno 2007) • Art. 31 e Allegato II Reg. 2015/830 aggiorna l’Allegato II • Art. 14 (CSR) e allegato

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IL PROCESSO DI “CHEMICAL RISK ASSESSMENT” SECONDO IL

REGOLAMENTO REACHL’utilizzo delle informazioni di output nelle valutazioni

di impatto ambientale e impatto sanitario.

Udine 7-8-9 ottobre 2019

LA TRASPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERIZZAZIONE DEI PERICOLI NELLA

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Ida Marcello

Istituto Superiore di Sanità

REACHAMBIENTE E SALUTE

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professionali

FINALITÀ DELLA SDS

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• Del corpo principale della SDS

• Base giuridica di riferimento: REACH - Titolo IV, articolo 31 e Allegato II e CLP (gli obblighi di

SDS derivano sia dal REACH che dal CLP )

• Requisiti generali (art. 31 lingua, fornitura, formato, aggiornamento, conservazione....)

• Ruolo del CLP

• Alcune caratteristiche: completezza, coerenza, correttezza

• Cenni a SDS VS SDS per sostanze registrate (il n. di registrazione deve essere sempre

incluso? La SDS deve essere sempre estesa?)

• Focus su alcune sezioni della SDS (2; 7; 8; 11; 12; 15)

• Focus sulle fonti di informazione per la salute e ambiente ai fini della redazione/verifica della

SDS

• Uso delle informazioni REACH/CLP in altri contesti normativi

• Alcuni strumenti di supporto (Linee Guida ECHA, Q&A, Banche dati ISS)

DI COSA PARLEREMO:

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ALCUNE PREMESSE

Strumento di comunicazione familiare (Dir 88/379)

Destinata al datore di lavoro che ha la responsabilità di “tradurre”

l’informazione in forma idonea al fine di gestire rischi ed

esposizione ma deve garantire l’accesso del lavoratore alla SDS

(in coerenza con D. Lgs 81……)

Nella SDS stretta interazione tra REACH e CLP

La comunicazione lungo la catena di approvvigionamento

prescinde dai quantitativi di sostanza immessi su mercato

Con l’avvento del REACH i principi di base per la SDS sono rimasti gli stessi

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La SDS mantiene caratteristiche specifiche in ambito REACH

La SDS è destinata all’utilizzatore professionale MA deve essere fornita ad ogni

membro della catena di approvvigionamento incluso il distributore (REACH

indirizzato a produttori e importatori) [art. 3.34 destinatari; art. 3.32 fornitore]

La SDS deve essere fornita esclusivamente se la sostanza o miscela sono

immesse su mercato (REACH anche indirizzato a produttori e importatori) [art.

3.12 immissione sul mercato]

La SDS deve essere fornita solo se si applicano specifiche proprietà

pericolose (la registrazione è richiesta per tutte le sostanze)

La SDS deve essere fornita sia per sostanze sia per miscele (REACH si applica

solo alle sostanze e alle sostanze nelle miscele non alle miscele in quanto tali)

Offerta o messa a disposizione di terzi contro pagamento o

gratuita. Importazione è considerata immissione su mercato

3.34 – DU o distributore cui viene

fornita una sostanza o una miscela3.32 – fabbricante, importatore, DU o distributore

che immette sul mercato una S in quanto tale o in

quanto componente di una M o una M

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Cosa prevede il REACH in materia di SDS

Titolo IV - Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento:

Art. 31 del Reg. 1907/2006: prescrizioni relative alle SDS (in

vigore dal I giugno 2007; abroga la Dir. 91/155)

modificato dagli artt. 57, 58 e 59 del CLP (contenuti nel Titolo VII)

Allegato II – Prescrizioni per la compilazione delle SDS affronta i

dettagli tecnici – (definisce formato e contenuti della SDS)

aggiornato dal Reg. 453/2010 (in vigore dal 20 giugno 2010)

aggiornato dal Reg. 2015/830 (si applica dal I giugno 2015 e costituisce

ATTUALMENTE l’unico riferimento)

STRETTA RELAZIONE TRA

REACH e CLP

…… l’ALLEGATO II È IN CORSO DI AGGIORNAMENTO

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Comunicazione del pericolo

SDS (REACH)resa disponibile dal fornitore

ETICHETTA (CLP)apposta sull’imballaggio

IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO: CLASSIFICAZIONE CLP

Comunicazione

ai sensi

dell’Art. 45 del

CLP

[Notifica APP

PCNP]

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Reg. 1907/2006 (in vigore dal I giugno 2007)

• Art. 31 e Allegato II Reg. 2015/830 aggiorna l’Allegato II

• Art. 14 (CSR) e allegato I (CSR)Art. 14 - Relazione sulla sicurezza chimica e obbligo di applicare e

raccomandare misure di riduzione dei rischi

Allegato I - disposizioni generali relative alla valutazione delle sostanze e alla

elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica

Reg. 1272/2008 (CLP) (in vigore dal 20.1.2009) e successivi aggiornamenti

BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO

Se una sostanza pericolosa viene registrata in quantità ≥ 10 t/anno per dichiarante (senza

essere intermedio o PPORD), e risponde a uno dei criteri di classificazione del CLP previsti

dal par. 4 dell’art. 14 del REACH, ai sensi del medesimo art. 14 dovrà essere effettuata

una CSA e compilato un CSR. Un attore della catena che sia tenuto a predisporre un CSR

riporta i pertinenti SE, in un allegato alla SDS che contempla gli usi identificati

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Art. 31 – Prescrizioni relative alla SDS (unitamente all’Allegato II)

Art. 32 – Obbligo di trasmissione di informazioni a valle della catena per

SOSTANZE in quanto tali o in quanto componenti di una miscele, per le quali

non è prescritta una SDS NOVITÀ

ma …… non solo SDS:REACH introduce altri obblighi relativi alla comunicazione delle informazioni lungo la catena

TITOLO IVINFORMAZIONI ALL’INTERNO DELLA LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

(articoli 31-36)

segue

sia pur in assenza di obbligo di SDS, qualora la sostanza

risponda ai requisiti dell’art. 32 lettere b), c) e d), il fornitore deve

comunicare al destinatario:

- n. di registrazione

- autorizzazioni rilasciate o rifiutate

- restrizioni imposte

- informazioni per identificare e applicare le RMM

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Obbligo di redigere un documento a norma dell’art.32

e di citare la restrizione (e n. registrazione)

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Art. 31 – Prescrizioni relative alla SDS (unitamente all’Allegato II)

Art. 32 – Obbligo di trasmissione di informazioni a valle della catena per

SOSTANZE in quanto tali o in quanto componenti di una miscele, per le quali

non è prescritta una SDS

Art. 33 – Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

Art. 34 - Obbligo di comunicare nuove informazioni a monte della catenaConsapevolezza che chi immette una sostanza su mercato può non conoscere

tutte le applicazioni e le modalità d’uso di una sostanza note invece a chi le usa

Art. 35 - Accesso dei lavoratori alle informazioni

Art. 36 - Obbligo di conservare le informazioni

NOVITÀ

TITOLO IVINFORMAZIONI ALL’INTERNO DELLA LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

(articoli 31-36)

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LA SDS DEVE

ESSERE SEMPRE

FORNITA?

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BIOCIDIReg. 528/2012

PMC futuri biocidi (BP che

usufruiscono del «periodo di transizione» in attesa della piena implementazione del

BPR)

DETERGENTIReg. 648/2004

(modificato da 907/2006)

Le norme di prodotto prevalgono ma richiamano CLP e REACH

Tutti i prodotti chimici contenenti sostanze pericolose

destinati a un ambito professionale (NON destinati al

pubblico) devono essere accompagnati da una SDS

FITOSANITARIReg. 1107/2009

FERTILIZZANTIReg. 2003/2003

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L’articolo 70 si riferisce direttamente al REACH

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QUANDO FORNIRE UNA SDS

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La sostanza o miscela

immessa su mercato è

destinata a un uso

professionale?

Art. 31 (4): nessuna obbligo di fornire una SDS per

S o M pericolose venduta al pubblico (al dettaglio)

salvo che un DU (professionale) o un distributore ne

faccia richiesta.

Non occorre fornire la SDS per S e M destinate al

pubblico generale quando la S o la M è

accompagnata da informazioni sufficienti per

permettere agli utilizzatori di adottare le misure

necessarie per la protezione della salute umana della

sicurezza e dell’ambiente

Art. 31 (1a)

La sostanza o

miscela si

classifica

pericolosa

secondo il CLP

Art. 31 (1b e c)

Sostanza PBT o

vPvB (criteri All XIII);

Sostanza SVHC

inclusa nella

candidate list (a

norma dell’art. 59)

Art. 31 (3): la miscela

non si classifica

pericolosa ma contiene

almeno una sostanza: pericolosa per salute o amb.

≥ 1% p/p (≥ 0,2 % v/v per

miscele gassose) Carc cat 2; Reprotox 1A, 1B e 2;

sens cutaneo 1; sens resp. 1; con

effetti su o attraverso allattamento;

PBT, vPvB o inclusa nella candidate

list delle SVHC ≥ 0,1% p/p

Sostanza con OEL EU a

prescindere dalla conc.

Non è richiesta SDS

ma art. 32: obbligo

di comunicare

informazioni a valle

della catena di approvvigionamentoper le S in quanto tali o

componenti di M per le quali non è

prevista una SDS

si 4 casi

no

SDS obbligatoria SDS obbligatoria

ma su richiesta

Altri casi

SDS – Requisiti principali

condizioni di fornitura

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REACH Art. 31.3 - Obbligo di trasmissione di SDS su

richiesta del destinatario del prodotto

Il fornitore trasmette al destinatario, su sua richiesta, una SDS compilata a

norma dell’Allegato II quando la miscela non si classifica pericolosa

secondo CLP ma contiene almeno:

a) una sostanze pericolosa per salute o amb. ≥ 1% p/p (≥ 0,2 % v/v per

miscele gassose)

b) almeno una sostanza PBT; vPvB; o inclusa nella candidate list; o Carc

cat 2; Reprotox 1A; 1B e 2; sens cutaneo 1; sens resp. 1; con effetti

sull’allattamento ≥ 0,1% p/p; un sens cutaneo o resp. 1A ≥ 0,01% p/p

c) una sostanza con limite di esposizione comunitario sul luogo di lavoro

L’obbligo di fornitura previsto dall’art.31.3.c NON dipende dalla

concentrazione di sostanza con OEL UE nella miscela (LG_SDS 2.16)

L’etichetta di queste miscele deve recare la menzione

EUH210 – SDS disponibile su richiesta (Reg. CLP)

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Art. 31.6

ci dice quale

informazioni

deve contenere

contenuto

organizzato in 16

sezioni

Art. 31.6

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REDAZIONE

DELLA SDS:

REQUISITI GENERALI

Esame dell’articolo 31

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La SDS va redatta in forma chiara e concisa, usando termini semplici, chiari e precisi (da una «persona competente») (Allegato II)

Datata (Art. 31.6) - data di compilazione indicata sulla prima pagina (Allegato II, punto 0.2.5), pagine numerate, data revisione, n. di versione

SDS – Requisiti principali

disposizioni generali art. 31

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Lingua: fornita nella

lingua ufficiale

dello SM sul cui

mercato la

sostanza o la

miscela sono

immessi (Art. 31.5)

(anche l’allegato con

gli SE è parte

integrante della

SDS)

SDS – Requisiti principali

disposizioni generali art. 31

https://echa.europa.eu/documents/10162/13562/languages_required_for_labels_and_sds_en.pdf

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ATTENZIONE - Il requisito della lingua si

applica a tutte le sezioni della SDS

http://dbsp.iss.it/

N-(3-amminopropil)-N-

dodecilpropan-1,3-

diammina

composti-di-ammonio-

quaternario,-benzil-C12-

16-alchildimetil,-cloruri

etilendiamminotetraacetato

di tetrasodio

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Fornita gratuitamente e in formato cartaceo o elettronico (art. 31.8),al più tardi al momento della prima consegna (entro la data di fornitura) (art. 31.8)

La fornitura deve essere «attiva»

SDS – Requisiti principali

disposizioni generali art. 31

ATTENZIONE: FORNITURA ATTIVA la dicitura "è fornita" va intesa come un obbligo

attivo del fornitore di consegnare effettivamente la SDS (e ogni aggiornamento

prescritto) piuttosto che renderla disponibile in maniera passiva, ad esempio su

Internet o in maniera reattiva consegnandola su richiesta.

Pubblicare una copia (o un aggiornamento) di una SDS su un sito web NON può essere considerato come aver assolto al proprio dovere di “fornire” (Forum

ECHA) (LG_SDS cap 2.13) ma il responsabile della immissione su mercato

DEVE AVERE UN RISCONTRO DELL’AVVENUTA FORNITURA della SDS (e di

ogni aggiornamento) (ad es. PEC)

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SDS – Requisiti principali

disposizioni generali

CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI: Tutte le informazioni necessarie per assolvere agli obblighi del REACh (incluse le SDS) vanno raccolte e rese disponibili per almeno 10 anni (Art. 36)

Reg. CLP

ATTENZIONE: la regola dei 10 anni vale anche per il CLP

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Le SDS non hanno una data di scadenza,

vanno riviste/aggiornate periodicamente,

tuttavia, REACH NON definisce la periodicità di tale

aggiornamento

Le uniche modifiche che danno luogo all’obbligo legale

di fornire una versione aggiornata della SDS, a tutti i

destinatari ai quali la S/M è stata consegnata nei 12 mesi

precedenti*, sono quelle stabilite nell’articolo 31.9

(LG_SDS cap. 2.8)

SDS – Requisiti principali

disposizioni generali art. 31

* Questo obbligo vale anche se la sostanza/miscela non è più fornita Q&A ID: 0146, version 1.0

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Quando fornire la SDS aggiornata

Articolo 31.9 Obbligo legale di ulteriori invii solo se si verificano le condizioni dell’art. 31.9

Gli SE possono contenere informazioni che possono incidere sulle RMM!

Dal ricevimento dello SE, un anno per adeguare le RMM (art. 39) ma lo S

va allegato subito alla SDS (rientro nel punto a) art. 31.9Variazione della classificazione

CLP (sez.2.1 o sez. 3.2)

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La SDS aggiornata va inviata a tutti i destinatari del prodotto degli ultimi 12 mesi

(anche se il prodotto non è più fornito)

I requisiti dell’articolo 31.9 hanno

implicazioni significative in

considerazione dello sviluppo continuo

e della implementazione sia del CLP

(Allegato VI) che del REACH

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ATTORI E RUOLI NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

Trasmettono

le

informazioni

- Registrano le

sostanze

- Generano le

informazioni sui

pericoli

- usano i dati per

valutare la

sicurezza chimica

- Elaborano e

raccomandano

RMM appropriate

- Comunicano le

informazioni a

valle

- Applicano le misure di gestione dei rischi

- Trasmettono le informazioni ai loro clienti

- Informano i fornitori sui loro usi (opzione) o

- Valutano la sicurezza chimica, in determinati casi

- Trasmettono nuove informazioni sulle proprietà e

possono contestare le RMM

Consumatori

F/I (OR*)

D

Utilizzatori a valle e

utilizzatori finali

Non

accedono

alle

informazioni

contenute

nelle SDS

* Le imprese che hanno sede al di fuori del SEE possono nominare un OR stabilito in EU che assume

compiti e responsabilità che spettano agli importatori al fine di garantire la conformità con il REACH.

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Rendicontazione del Piano Nazionale dei Controlli sui prodotti chimici – Anno 2016

(577 controlli documentali effettuati su 393 imprese)

Valutate 833 SDS di sostanze e miscele.

Gli obblighi di informazione di cui all’art. 31 in materia di prescrizioni relative alle SDS, sono stati violati

nel 60% dei

casi

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Valutate 751 SDS di sostanze e miscele.

Gli obblighi di informazione di cui all’art. 31 in materia di prescrizioni relative alle SDS, sono stati violati

nel 42% dei

casi

(1331 controlli effettuati su 480 imprese)

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REACH E CLP PRODUCONO INFORMAZIONI

CHE CONFLUISCONO NELLA SDS E

VEGONO RESE DISPONIBILI TRAMITE LA SDS• Sezione 2 – Identificazioni dei pericoli (C&L)

• Sezione 7 – Manipolazione e immagazzinamento

• Sez. 8 – Controlli dell’esposizione/protezione personale (DNEL, PNEC)

• Sezione 9 – PCF

• Sezione 11 – Informazioni tossicologiche

• Sezione 12 – Informazioni ecologiche

• Sezione 13 – Disposizioni sullo smaltimento

Le informazioni devono essere coerenti con:

Dati di pericolosità

Classificazione ed etichettatura

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È il principale veicolo per trasmettere le informazioni lungo la catena di

approvvigionamento

La SDS, e se presenti gli SE, rappresentano uno strumento fondamentale

per la valutazione del rischio chimico (CAD, CMD) e ambientale

Posto ovviamente che la SDS sia:- Completa e corretta- Coerente- Comprensibile

COMPLETA e

CORRETTA da un punto

di vista sia formale

[pagine numerate, n.

totale di pagine; in 16

sez. (art. 31.6) e 48

sottosez. (Allegato B reg

2015/830); datata] che

sostanziale [assenza di

dato va giustificata] …..

COERENTE con

CSR se richiesto;

coerenza tra le

sezioni (es. 7.2 con

9; 10.3 con 2 e 9;

….) e soprattutto

rispetto alla

classificazione

(sez. 2.1); con

l’etichetta del

prodotto

COMPRENSIBILE

redatta in modo

chiaro e conciso;

evitare duplicazioni

e ripetizioni;

linguaggio semplice

e chiaro;

espressioni gergali

e acronimi………

[Allegato II, parte A

Reg 2015/830]

Realmente

informativa

AGGIORNATA

(REACH art. 31.9)

Classificazione

nuova/revisionata;

Nuovi dati di rilievo

(sez. 11; 12; 8.2

[DPI]; 14) possono

implicare una

revisione/aggiornam

ento delle sez. 7, 8,

13 e avere

conseguenze sulla

sez. 15

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COMPLETEZZA, COERENZA E CORRETTEZZA,

COMPRENSIBILITÀ DELLA SDS

COMPLETEZZASez. 1.1 Chiara identificazione

della sostanza/miscela

in lingua italiana

(tutta, anche gli SE)

Sez. 2.2 Etichetta

coerente con quella sul

prodotto

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SDS CARENTI, INCOMPLETE, CON INDICAZIONI

GENERICHE O ADDIRITTURA ERRATE

IMPLICANO UNA ERRATA VALUTAZIONE DEL

RISCHIO NELLE AZIENDE A VALLE

solo il controllo analitico può

garantire la correttezza

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STRUMENTI

DI

SUPPORTO

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…… affronta le

problematiche da prendere

in considerazione al

momento della

predisposizione di una

SDS …… Informazioni

dettagliate, sezione per

sezione

https://echa.europa.eu/it/safety-data-sheets

Guida

interattiva sulle

SDS e sugli

scenari

d’esposizione

STRUMENTI DI SUPPORTO

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Sezione domande e rispostehttps://www.echa.europa.eu/it/web/guest/support/qas-support/qas

STRUMENTI DI SUPPORTO

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CHECKLIST

https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/safety-data-sheets/checklist

STRUMENTI DI SUPPORTO

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STRUMENTI DI SUPPORTO

50-00-0

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C&L Inventory disponibile sul sito di ECHA

Classificazioni

armonizzate in

campo azzurro

Classificazioni

notificate in

campo arancio.

Strumento per verificare le classificazioni riportate sulle SDS

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http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances

Volendo approfondire è possibile

inoltre accedere al dossier

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MESSAGGIO• I dati ECHA vanno usati con grande cautela (nonostante

l’autorevolezza della fonte) in quanto non vi è garanzia che le

informazioni contenute nel fascicolo di registrazione siano

corrette o che il fascicolo sia conforme al REACH

(informazioni non controllate né verificate da parte di ECHA).

• Inoltre, il contenuto è soggetto a modifiche senza

preavviso

ATTENZIONE ECHA, che vaglia attualmente il 5% dei fascicoli di

registrazione relativi a ciascuna fascia di tonnellaggio, sta portando il

controllo di conformità dei dossier al 20%

La conformità dei dossier di registrazione è l'argomento che maggiormente

preoccupa sia ECHA che la Commissione. È emersa la necessità di aumentare la

qualità delle informazioni contenute nei dossier di registrazione REACH. ECHA

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http://modellisds.iss.it/http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=614&area=Sicurezza%20chimica&menu=reach

Una delle Finalità della BD_SDS:

diffondere i requisiti per l’elaborazione

di una SDS conforme al REACH

Il modello richiama i requisiti richiesti

dal Reg. 2015/830 e dalla LG_SDS

ECHA e ogni SDS modello richiama

punti chiave che devono essere

presenti in una SDS e che l’utente

deve personalizzare/attualizzare (ad

es. 1.3, 1.4….)

l’utente può scaricare,

modificare/integrare/personalizzare

la SDS modello con dati di cui

dispone

STRUMENTI DI SUPPORTO

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LG_SDS pg. 42

l’utente può

modificare/integrare/personalizzare

la SDS modello con i dati di cui dispone

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LG_SDS pg. 46

l’utente può

modificare/integrare/personalizzare

la SDS modello con i dati di cui dispone

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https://preparatipericolosi.iss.it/

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LG_SDS pg. 53

il n. di autorizzazione è un elemento

obbligatorio dell’etichetta e deve essere

indicato in questa sezione LG_SDS pg. 53re indicato nella sez. 2.2

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LG_SDS pg. 53

il n. di autorizzazione è un elemento

obbligatorio dell’etichetta e deve essere

indicato in questa sezione LG_SDS pg. 53re indicato nella sez. 2.2

A parire da questa data (21 aprile 2016)

la sostanza non può essere più immessa

su mercato né usata senza

autorizzazione all’uso o esenzione

dall’obbligo di autorizzazione

Richiami univoci ed ESPLICITI alla normativa

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TRASPOSIZIONE DELLE

INFORMAZIONI DI

IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO

E

CARATTERIZZAZIONE DEL PERICOLO

NELLA SDS

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Il n. di registrazione è

sempre richiesto?

Le SDS devono essere sempre estese?

Esaminiamo una SDS

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REACH Art. 31.7

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Casi in cui è prevista una eSDSper le sostanze:

Se classificate pericolose, PBT, vPvB o SVHC in Candidate List

e già registrate nella catena di approvvigionamento per una fascia di

tonnellaggio > 10 tonn/anno con una registrazione «completa» in

conformità all’art. 10 del REACH

Se non è soddisfatto questo requisito:

- nella registrazione non è richiesta la creazione degli ES

- non è richiesta una SDS

Se non è soddisfatto questo requisito:

- Non è disponibile il CSA/CSR della sostanza

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Casi in cui è prevista una eSDSper le miscele:

miscele pericolose o che contengono sostanze pericolose per

l’uomo, per l’ambiente, PBT, vPvB, incluse in Candidate List per

ragioni differenti (ad es. interferenti endocrini) o con OEL

comunitario

e che contengono sostanze per le quali esiste una e-SDS

(pericolose, PBT, vPvB e già registrate nella catena di

approvvigionamento con CSA/CSR)

Se non è soddisfatto questo requisito:

- non è prevista una SDS

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Casi in cui NON è prevista una eSDSSostanze non soggette a registrazione REACH

- sostanze di Allegato IV e V di REACH

- principi attivi coperti dalla normativa sui farmaci

- sostanze che ricadono nell’ambito di applicazione della normativa per gli alimenti

- sostanze recuperate da rifiuto [esenzione art. 2(7) d)]

- polimeri

Sostanze non ancora registrate sotto REACH (< 1 t/anno) o registrate per una

fascia di tonnellaggio < 10 t/anno

Intermedi registrati sotto REACH (per i quali non è previsto il CSA/CSR)

- isolati in sito fabbricati e usati in condizioni strettamente controllate (REACH, art. 17)

- isolati e trasportati fabbricati e usati in condizioni strettamente controllate (REACH art. 18)

Sostanze ELINCS (fino al primo aggiornamento del dossier)

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La SDS: alcuni punti chiave• 16 sezioni obbligatorie (art. 31.6)

• Entro la prima fornitura (art. 31.8)

• Fornitura gratuita su carta o in formato elettronico (art. 31.8)

• Nuove informazioni su gestione dei rischi, autorizzazione o restrizione

impongono aggiornamento tempestivo della SDS e trasmissione gratuita

a chi ha ricevuto il prodotto nei 12 mesi precedenti (art. 31.9)

• Nella lingua ufficiale dello SM sul cui mercato la S o M è immessa (31.5)

• I lavoratori devono poter accedere alle SDS (art. 35)

A SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE

• Indicare il/i numero/i di registrazione

• Allegare lo/gli SE proveniente/i dal CSR

• Usi identificati e condizioni d’uso specificate nella SDS devono essere

coerenti con gli SE allegati

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Il numero di registrazione deve sempre

comparire nella SDS?

la registrazione si applica alle sostanze prodotte o importate

in quantità > 1 t/anno, salvo le esenzioni (All. IV o V)

La registrazione in tonnellaggio > 10 t/anno, implica la

redazione di un CSR

Se si fabbrica o importa una sostanza in quantità < 1 t/anno

non si è soggetti all'obbligo di registrare la sostanza in

questione e pertanto non sarà disponibile un numero di

registrazione nella SDS (sez. 1.1 o sez. 3.2)

La SDS è indipendente dalla registrazione

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Se non è fornito alcun numero di

registrazione, può essere aggiunta una

spiegazione del perché questo manchi al

fine di evitare contestazioni in merito alla

motivazione di tale assenza, ad es.

Nessun obbligo legale di fornire queste spiegazioni nella SDS

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SDS senza scenari di esposizione. Cosa fare?

Ci possono essere diversi motivi per cui la SDS per una sostanza non include gli SE:

la sostanza è stata registrata al di sotto delle 10 tonnellate all’anno;

la sostanza è stata registrata come intermedio in condizioni strettamente controllate;

la SDS è fornita su base volontaria;

la SDS è richiesta, ma il dichiarante non era tenuto a effettuare una valutazione

dell’esposizione ai sensi dell’art. 14, par. 4, del REACH.

Se la SDS che si riceve è per una miscela contenente una o più sostanze registrate, il

motivo per cui non sono presenti gli SE potrebbe essere che le informazioni pertinenti

dallo SE sono state incorporate nel corpo principale della SDS (nelle sez.da 1 a 16) o

in un allegato per la miscela (chiamato anche SUMI).

Seguire quanto presente nella SDS ma, qualora si ritengano inappropriate le

informazioni, vige l’obbligo di informare il fornitore del motivo per cui si ritiene

inappropriato quanto indicato nella SDS (art. 34). Contattare anche il fornitore se si

ritiene che debba essere fornito uno SE.

ECHA Q&A ID: 0476, Version: 1.1

disponibile sul dito di ECHA

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Come possiamo capire se nella SDS

dovrebbe essere presente un ES?

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

Questa sezione contiene eventuali informazioni su altre

normative riguardanti la S o la M (inclusi i suoi componenti)

15.1 Disposizioni specifiche Inoltre va riportato se la

sostanza o miscela e oggetto di autorizzazione o di restrizione

15.1 Valutazione della sicurezza chimica va riportato se per

la sostanza (o la miscela) è stata effettuata una CSA

La sezione 15 è generalmente povera di contenuti

Una indicazione è quella di ricercare nella SDS di una sostanza

(sez.1.1) o di una miscela (sez. 3.2) il numero di registrazione

delle sostanze eventualmente registrate.

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Sez. 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1: Identificatore del prodotto

S e M sono identificate tramite l’identificatore del prodotto che deve corrispondere a quello presente sull’etichetta

− Per le sostanze l’identificatore del prodotto e definito dall’articolo 18.2 del CLP che prevede una precisa gerarchia

− Per le sostanze soggette a registrazione l’identificatore del prodotto deve corrispondere a quello fornito per la registrazione e deve essere inoltre indicato il n. di registrazione (quando assegnato).

Come possiamo capire se nella SDS

dovrebbe essere presente un ES?

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Come possiamo capire se nella SDS

dovrebbe essere presente un ES?

Per ogni sostanza contenuta nella miscela che in base ai criteri dei punti

3.2.1 e 3.2.2 dell’Allegato II deve essere riportata nella sottosezione 3.2 va

fornito l’identificatore, la concentrazione (o l’intervallo di concentrazioni), la

classificazione e, se disponibile, il numero di registrazione.

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REACH Art. 31.6 - data di compilazione indicata sulla prima

pagina

Allegato II Numero di versione ed eventuale data di revisione

devono figurare sulla prima paginaAllegato II Le pagine sono numerate

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La fosfatazione è un

processo chimico

mediante il quale si altera

la superficie di un

materiale metallico,

creando dei cristalli

fosfatici legati

chimicamente al substrato

col fine di sfruttare le

proprietà di questi

composti per migliorare la

resistenza alla corrosione

e favorire l'adesione della

successiva verniciatura

(industria automobilistica).

Proprio del fornitore può

essere aggiunto

Europeo deve essere

identificato

es. non usare per usi domestici

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Identificazione dei principali pericoli per la salute umana e per l’ambiente

e fornisce le appropriate avvertenze in relazione a tali pericoli

Eventuali modifiche devono

essere portate all’attenzione

del lettore

se c’è la H314, H318 non è richiesta in

etichetta (CLP art. 27)

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REACH Allegato II. Se si indicano intervalli %, i pericoli

per salute e ambiente devono descrivere gli effetti della

concentrazione più elevata di ciascun ingrediente

Verifica

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ATP 7

Reg. 1221/2015

si applica a

decorrere dal

1° gennaio 2017

Se la tossicità per via inalatoria è dovuta alla corrosività

EUH071 = corrosivo per le vie respiratorie (CLP Allegato II, disposizioni

particolari etichettatura (CLP art. 25), nessun obbligo di menzionarle nella sez.

3.2 della SDS ma vanno in sez. 2.2

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2.2. Elementi dell’etichetta

Identificatori di prodotto CLP art. 18.3b)

H314 include H318H410 include H400 CLP art. 27

Conservazione: P236 o P496

Verificare l’attribuzione dei

Consigli di prudenza

EUH071 = corrosivo per le vie respiratorie

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Verificare l’attribuzione dei

Consigli di prudenza

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Informazione per i lavoratori in caso di rilascio accidentale

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Informazione per i lavoratori in condizioni di lavoro

- Raccomandazioni sulle pratiche di

immagazzinamento

- Precauzioni necessarie per gli usi identificati

- Coerenza:

sottosezione 1.2

Scenari di esposizione

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Posso/devo verificare questi valori su DLgs 81 (utile Gestis)

Una delle sezioni di maggiore criticità

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https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-internationale-grenzwerte-fuer-chemische-substanzen-limit-values-for-chemical-agents/index-2.jsp

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Una delle sezioni di maggiore criticità

Presenza obbligatoria per le sostanze registrate

Conc. prevedibile priva di effetti per i vari comparti

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Obbligatoriamente presenti per le

sostanze registratelivelli derivati i non effetto per la salute umana

Livelli non disponibili per il nitrato di zinco che non è registrato

Per i lavoratori il

DNEL è derivato

solo via inalat. e

dermale

Per la popolaz.

generale è

generalmente

più basso

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Requisito essenziale è che le

proprietà barriera siano descritte:

Tipo di Materiale dei guanti,

spessore, Tempo minimo di

permeazione

La sez. 8.2 Deve includere le norme tecniche di riferimento

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Coerenti con i dati del CSR (se provengono dal CSR ) e con la classificazione

Vengono riassunte le informazioni tossicologiche dei componenti identificati nella sez. 3.2

Per le sostanze registrate i dati provengono dagli studi presentati per la registrazione in relazione al

tonnellaggio (come sono presentati nel CSR)

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Vengono riassunte le informazioni ecotossicologiche dei 3 componenti pericolosi (sez. 3.2 della

SDS).

Per le sostanze registrate i dati provengono dagli studi presentati per la registrazione in

relazione al tonnellaggio (come sono presentati nel CSR)

La tossicità acquatica (a breve termine ) è una informazione di base che deve essere

presentata anche a Tonnellaggi più bassi

Coerenti con i

dati del CSR

(se provengono

dal CSR ) e

con la

classificazione

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Il requisito della lingua si applica a tutta la SDS

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