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ing. Claudia COLOSIMO Segretario Commissione Energia Ordine Ingegneri Napoli 2013-2021 E.G.E. civile [email protected]
Corso CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PER ENERGY MANAGERS (Legge n.10/91 – art.19) e PER ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA (D.Lgs. 30/5/2008 – n.115, art.16)
Settore Civile
Portici 13-17 maggio 2019 Lezione 1
Efficienza energetica degli edifici
• Evoluzione della legislazione e normativa energetica per la progettazione del sistema integrato edificio- impianto
• Certificazione della prestazione energetica degli edifici
ing. Valentina RUSSO E.G.E. Civile-Industriale
Amm.re +39Energy [email protected]
ing. Claudia COLOSIMO Segretario Commissione Energia Ordine Ingegneri Napoli 2013-2021 E.G.E. civile [email protected]
ing. Valentina RUSSO E.G.E. Civile-Industriale
Amm.re +39Energy [email protected]
GLI OBIETTIVI EUROPEI AL 2030
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: - 40 % entro il 2030 rispetto al 1990
Incremento dell’efficienza energetica: + 32,5% al 2030
Incremento della quota di energia prodotta da FER: +32% al 2030
DECARBONIZZAZIONE - OBIETTIVI
PIANO NAZIONALE INTEGRATO ENERGIA E AMBIENTE
DIRETTIVE EUROPEE E LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO
DIRETTIVA 2018/2002/UE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA
DIRETTIVA 2018/2001/UE SULLE FONTI RINNOVABILI
LA DIRETTIVA 2018/844/UE “EPBD III”: NOVITÀ PRINCIPALI
LA DIRETTIVA 2018/844/UE “EPBD III”: NOVITÀ PRINCIPALI
L’indicatore valuterà la capacità degli edifici di: • utilizzare le nuove tecnologie per adattarsi alle esigenze dell'occupante
• interagire con la rete energetica
• ottimizzare funzionamento e manutenzione
LA DIRETTIVA 2018/844/UE “EPBD III”: NOVITÀ PRINCIPALI
1976 Legge 373 ABROGATA 1991 Legge 10 ABROGATA
1993 D.P.R. 412
2002 Direttiva 2002/91/CE «EPBD» 2003 D.Lgs. 387/03 recepimento direttiva 2001/77/CE
2005 D.M. 27/07/2005 ABROGATO D.Lgs. 192 - Attuazione Dirett. 2002/91 D.M. 28/07/2005 1° conto energia
2006 D.Lgs.311 – Corregge ed integra il D.Lgs.192 Direttiva 2006/32/UE
2008 D.M. 11 /03/08 D.Lgs. 115 e D.L. 112
2009 Direttiva 2009/28/CE Promozione FER D.P.R.59 ABROGATO D.M. 26/06/09 ABROGATO
2010 Direttiva 2010/30/UE " EPBD RECAST“ Direttiva 2010/31/UE Etichetta energetica
2011 D.Lgs. 28/3/2011
2012 Direttiva 2012/27/UE D.M. 22/11/2012 ABROGATO
2013
D.L. 63 - Attuazione Dirett. 2010/31 a seguito dell’avvio del procedimento di infrazione da parte della C.E. Legge 90 D.P.R. 74 D.P.R. 75
2014 D.Lgs.102- Attuazione Direttiva 2012/27
2015 Decreti attuativi della Legge 90/13 - D.M. 26/06/2015 Chiarimenti FAQ Mise Ottobre 2015-Agosto 2016 -Dicembre 2018
2018 Direttiva 2018/844/UE
LEGISLAZIONE EUROPEA E NAZIONALE PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA
NORME TECNICHE IN VIGORE
E’ UN SISTEMA COMPLESSO COSTITUITO DA:
INVOLUCRO + IMPIANTI
Cos è un edificio dal punto di vista energetico?
Obiettivi: • RIDURRE LE DISPERSIONI TERMICHE • RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI • MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI COMFORT • AUMENTARE IL VALORE DELL’IMMOBILE
Per fare efficienza energetica si deve intervenire :
La legge 10/1991: Norme di riferimento per il calcolo
Integrata dal D.Lgs.152/05 e s.m.i.
D.p.r. 412/93 in attuazione della Legge 10/91 : Zone Climatiche
Orario compreso tra le ore 5 e le ore 23
D.p.r. 74/2013: Deroghe orario accensione impianto di riscaldamento
D.p.r. 74/2013: Deroghe orario accensione impianto di riscaldamento
E.1 E.1(1) E.1(2) E.1(3)
EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA E ASSIMILABILI residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana albergo, pensione ed attività similari
E.2 uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico
E.3 ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 E.4(1) E.4(2) E.4(3)
EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA’ RICREATIVA, ASSOCIATIVE, DI CULTO cinema e teatri, sale di riunione per congressi mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto bar, ristoranti, sale da ballo
E.5 attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 E.6(1) E.6(2) E.6(3)
EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA’ SPORTIVE piscine, saune e assimilabili; palestre e assimilabili; servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Valori max Tamb invernale Classi E1 a E7 20° + 2°C
Classe E8 18° + 2°C
(D.P.R. 74/13) Valori max Tamb estiva
26°-2°C
D.p.r. 412/93 : Categorie edifici
Deroghe possibili alla Tamb max (D.P.R. 74/13) Classi E3 - E6.1- E7 (scuole materne ed asili nido) – E8
Dlgs 192/05: “prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio” è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
L. 90/2013: "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti ».
DEFINIZIONI A CONFRONTO: PRESTAZIONE ENERGETICA
(Legge 90/13 art. 6 ) Dotazione * Consegna Allegazione Informazione Sanzioni per mancata dotazione
Art.12 (legge 90/13)
Edifici nuovi** X
3.000 - 18.000 €
Ristrutturazione
importante** X
Vendita o compravendita X X X X
Trasferimento a titolo
oneroso X X X
Trasferimento a titolo
gratuito X X X n.p.
Locazione di edifici X X X X
300 – 1.800 €
Per omessa dichiarazione o
allegazione***
3.000 – 18.000 €
(legge 9/2014 art.1 c.7)
Locazione di singole unità
immobiliari ( legge
9/2014 art.1 c.7)
X X
X
(legge 9/2014
art.1 c.7)
Per omessa dichiarazione
1.000 - 4.000 €
o 500 - 2.000 € (se < 3 anni)
* L'obbligo di dotazione viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità
** L’ A.p.e. deve essere prodotta prima del rilascio del certificato di agibilità, a cura del Costruttore
*** Nei contratti ed atti, in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali,
della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000
La legge 90/2013 coord. Legge 9/2014 /D.p.r.145/13): Obblighi e Sanzioni
(D.L. 63/13 art. 6) Dotazione o * Consegna Allegazione Informazione Sanzioni
Edifici a utilizzazione
pubblica e aperti al
pubblico
X X ****
Contratti di gestione degli
impianti degli edifici ad
utilizzaz. pubblica
X
**** Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m² (da luglio 2014 la superficie viene ridotta a 250 mq),
per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto
responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo
chiaramente visibile al pubblico.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. Art.12 Legge 90/13 – Sanzioni AQE : Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, (prima del rilascio del certificato di agibilità), é punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 € e non superiore a 6000 €. Il Comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
I decreti attuativi del D.L. 63/13 in vigore dal 01/10/15
DD.MM. 26/06/15
STRUTTURA DEL DECRETO: ALLEGATO 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
Capitolo 1 Quadro Comune Generale per il calcolo della p.e. e per la loro classificazione in base alla destinazione d’uso
Capitolo 2 Prescrizioni Comuni per tutte le tipologie di intervento
Capitolo 3 Requisiti e prescrizioni specifici per le nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di 1° livello. Definizione Edificio Energia quasi zero NZEB
Capitolo 4 Requisiti e prescrizioni specifici per le ristrutturazioni importanti di 2° livello.
Capitolo 5 Requisiti e prescrizioni specifici per la riqualificazione energetica
Capitolo 6 Quadro di sintesi
ALLEGATO 2 Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica
APPENDICE A Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica
APPENDICE B Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi»
Novità principale : l’edificio di riferimento
LEGENDA EPh,nd =Indice di prestazione energetica o Energia Primaria per il riscaldamento di progetto (kWh/mq*anno) EPc,nd = Indice di prestazione energetica o Energia Primaria per il raffrescamento di progetto (kWh/mq*anno) EPg,tot = Indice di prestazione energetica o Energia Primaria globale totale (kWh/mq*anno) U = trasmittanza termica (W/mq*K)
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi»
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» : Energia primaria rinnovabile e non
LEGENDA fp,tot =fatt. di conversione energia primaria totale fp,ren = fatt. di conversione energia primaria rinnovabile fp,nren = fatt. di conversione energia primaria non rinnovabile EPtot = Indice di prestazione energetica o Energia Primaria totale(kWh/mq*anno) EPren =Indice di prestazione energetica o Energia Primaria rinnovabile (kWh/mq*anno) EPnren = Indice di prestazione energetica o Energia Primaria non rinnovabile (kWh/mq*anno)
I prodotti energetici estratti o ricavati direttamente da risorse naturali si definiscono fonti di energia primaria, mentre quelli derivanti da una trasformazione delle fonti di energia primaria si definiscono fonti di energia secondaria. L'italiana Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la Delibera EEN 3/08 ha fissato il valore del fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria in 0,187 x 10-3 tep/kWh; L’unità di misura t.e.p. ( tonnellata equivalente di petrolio) in inglese TOE, consente di confrontare i diversi vettori energetici. 1 tep = 41,86 GJ =11630 KWh termici = 5347 kWh elettrici La circolare MISE del 18 dicembre 2014 ha fissato i seguenti coefficienti di conversione in TEP per i principali combustibili e vettori energetici: Gasolio 1 t = 1,017 tep Olio combustibile 1 t = 1,010 tep Gas di petrolio liquefatto (GPL) 1 t = 1,099 tep Benzina 1 t = 1,051 tep Olii vegetali 1 t = 0,88 tep Legna macinata fresca (cippato) 1 t = 0,2 tep Pellet 1 t = 0,401 tep Gas naturale 1000 Nm3 = 0,82 tep Gas naturale liquefatto 1 t = 1,079 tep Biogas 1000 Nm3 = 0,55 tep
DEFINIZIONE : ENERGIA PRIMARIA e t.e.p.
CONFRONTO TRA LE VECCHIE E LE NUOVE LINEEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI
DECRETO REQUISITI MINIMI 2015
CONFRONTO TRA LE VECCHIE E LE NUOVE LINEEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI
TIPOLOGIE DI INTERVENTI DESCRIZIONE
Nuova costruzione Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti
Ampliamenti dell’edificio con modifica degli impianti esistenti o con nuovo impianto dedicato all’ampliamento
Volume lordo realizzato e climatizzato > 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 mc
Ristrutturazione importanti* di 1° livello
Superficie ristrutturata ≥ 50% Superficie lorda disperdente e rifacimento di un impianto
Ristrutturazione importanti* di 2° livello
Superficie ristrutturata ≥ 25% Superficie lorda disperdente
Riqualificazione energetica
Singoli componenti di involucro o impianti
DECRETO REQUISITI MINIMI 2015
TIPOLOGIE DI INTERVENTI
Nuova costruzione Ristrutturazione totali Su> 1000 mq Ampliamenti di volumetria > 20% V esistente
Ristrutturazione parziali e totali Su< 1000 mq
Nuovi impianti termici, ristrutturazione impianti termici
Sostituzione generatore di calore
LINEE GUIDA 2009
TIPOLOGIE DI INTERVENTI DESCRIZIONE PARTI INTERESSATE DALL’INTERVENTO
VERIFICHE REQUISITI
Nuova costruzione Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti
Involucro ed impianti
Intero edificio
Ampliamenti dell’edificio con
modifica degli impianti esistenti o con nuovo impianto dedicato all’ampliamento
Volume lordo realizzato e climatizzato > 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 mc
Involucro ed impianti
Solo sulla nuova porzione di edificio
Ristrutturazione importanti di 1° livello
Superficie ristrutturata ≥ 50% Superficie lorda disperdente e rifacimento impianto
Involucro ed impianti
Intero edificio
Ristrutturazione importanti di 2° livello
Superficie ristrutturata ≥ 25% Superficie lorda disperdente e può interessare un impianto
Involucro o impianti Solo le parti interessate
Riqualificazione energetica
Singoli componenti di involucro o impianti
Solo le parti e componenti oggetto di intervento
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» per Tipologia di intervento
N.B. La Superficie lorda disperdente (S.l.d) di un edificio è la superficie che delimita il volume climatizzato, V, rispetto all’esterno, al suolo, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione
Quando si progettando degli interventi anche di manutenzione ordinaria occorre che il Progettista, a cui il condominio ha affidato l’incarico, verifichi se l’intervento rientra nell’ambito di applicazione del D.M. 26/06/15. In merito agli interventi esclusi, il D.M. riporta quanto segue:
Quindi, ad esempio, il rifacimento delle facciate rientra , quasi sempre, nel campo di applicazione della suddetta legge, e questo
vuol dire che occorre fare degli interventi « termici» sulle pareti oggetto di intervento. Analogamente il rifacimento dello strato
impermeabilizzante del lastrico solare.
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» : Deroghe
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» : tavola sinottica di riepilogo
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» : tavola sinottica di riepilogo
2.3 Prescrizioni
Verifica delle coperture per ridurre le isole di calore urbane mediante l’utilizzo di
materiali ad alta riflettanza solare (0,65 per le coperture piane e 0,30 per le altre) o
tecnologie di climatizzazione passiva.
Verifica del rischio di condensa superficiale ed interstiziale ( UNI EN ISO 13788)
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» : Nuove Prescrizioni comuni
I valori di riferimento riportate nelle tabelle dell’Appendice A e B sono suddivisi per fase di applicazione temporale in:
1° fase: in vigore dal 1° luglio 2015
2° fase: in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici della P.A. e dal 1° gennaio
2021 per tutti gli altri
Le principali verifiche da effettuare per le nuove costruzioni e ristrutturazioni di 1° livello sono:
LEGENDA H’t =coeff. globale di scamio termico (W/mq*K) Asol,est= Area solare equivalente estiva (mq) Asup = Superficie utile (mq) hh = rendimento o efficienza media stagionale impianto climatizzazione invernale hc = rendimento o efficienza media stagionale impianto climatizzazione estiva hw = rendimento o efficienza media stagionale impianto di produzione a.c.s. EPh,nd =Indice di prestazione energetica o Energia Primaria per il riscaldamento di progetto (kWh/mq*anno) EPc,nd = Indice di prestazione energetica o Energia Primaria per il raffrescamento di progetto (kWh/mq*anno) EPg,tot = Indice di prestazione energetica o Energia Primaria globale totale (kWh/mq*anno)
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» : riepilogo verifiche involucro-impianto
NOTA BENE: Queste verifiche si aggiungono alle verifiche di trasmittanza termica degli elementi di separazione, alle verifiche di condensa superficiale ed interstiziale, alle verifica di massa superficiale e/o trasmittanza termica periodica, alla verifica di riflettanza.
5.2 Requisiti e Prescrizioni sugli impianti tecnici per riqualificazioni
IMPORTANTE : Nel caso di installazione/ristrutturazione di impianti di potenza termica nominale
≥ 100 kW , anche in caso di distacco del singolo condomino, occorre realizzare la diagnosi
energetica , per valutare le diverse soluzioni progettuali in base ai costi di installazione, esercizio e
manutenzione. Tale diagnosi dovrà considerare ALMENO: a) Impianto centralizzato con caldaia a condensazione, contabilizzazione e termoregolazione u.i.
b) Impianto centralizzato con p.d.c. con contabilizzazione e termoregolazione u.i.
c) integrazione dei sistemi a) e b) con impianti solari termici
d) impianto di cogenerazione;
e) stazione di teleriscaldamento con rete efficiente (def. D.Lgs. 102/14)
f) per gli edifici non residenziali, sistema di automazione domotica di livello B norma EN 15232
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» : Prescrizioni per gli interventi di sola riqualificazione
5.2 Requisiti e Prescrizioni in caso di interventi sull’involucro Per gli edifici dotati di impianto termico centralizzato anche nel caso di intervento di riqualificazione SOLO
sull’involucro, coibentazioni delle pareti o l’installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili
è obbligatorio installare valvole termostatiche o sistemi di regolazione per singolo ambiente o unità immobiliare oltre
ad un sistema di compensazione climatica del generatore
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» : Prescrizioni per gli interventi di sola riqualificazione
5.3 Requisiti e Prescrizioni sugli impianti tecnici CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
NUOVA INSTALLAZIONE/RISTRUTTUAZIONE IMPIANTI TERMICI/SOSTITUZIONE a) Verificare hH ,efficienza media stagionale impianto, > valore limite calcolato con riferimento alle efficienze di cui alle tabelle 7-8
dell’Appendice A
b) Installare sistemi di termoregolazione e compensazione climatica per u.i
c) Installare, per impianti centralizzati, sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore
Nel caso di SOLA SOSTITUZIONE del generatore occorre rispettare le seguenti condizioni:
- Per le caldaie, il hgn , rendimento di generazione termico utile ≥ 90+2*logPn
- Per le Pompe di calore (p.d.c.) , COP ( coefficiente di performance ) o GUE ( gas utilizzation efficiency) ≥ tab. 6-7-8 dell’ Appendice B
- Se il nuovo generatore ha potenza nominale del focolare > 10% di quello esistente occorre verificare il dimensionamento
dell’impianto di riscaldamento secondo norma Uni En 12831
- Per gli impianti centralizzati e per gli edifici non residenziali occorre prevedere la termoregolazione ambiente, la compensazione
climatica e la contabilizzazione del calore
5.3 Requisiti e Prescrizioni sugli impianti per la produzione di a.c.s.
NUOVA INSTALLAZIONE/RISTRUTTUAZIONE a) Verificare hw ,efficienza media stagionale impianto > valore limite calcolato con riferimento alle efficienze di cui alle tabelle 7-8
dell’Appendice A
b) Per la sostituzione occorrerà rispettare gli stessi requisiti della sostituzione del generatore per la climatizzazione invernale ( rendimento
di generazione della caldaia e COP/GUE della pdc) . E’ esclusa la sostituzione/installazione di scaldacqua unifamiliari
La prima definizione quantitativa di Edificio ad energia quasi zero Par. 3.4 DEFINIZIONE EDIFICIO NZEB Edificio che rispetta i requisiti del D.Lgs. 28/11 e le precedenti n.4 verifiche di parametri con riferimento ai valori limite della 2° fase di applicazione (2019/2021)
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» : Definizione NZEB
Parametri relativi all’involucro Tab. da 1 a 6
PARETI OPACHE U (W/mqK)
Zona Climatica 2015 2019/2021
A 0,45 0,43
B 0,45 0,43
C 0,38 0,34
D 0,34 0,29
E 0,30 0,26
F 0,28 0,24
COPERTURE U (W/mqK)
Zona Climatica 2015 2019/2021
A 0,38 0,35
B 0,38 0,35
C 0,36 0,33
D 0,30 0,26
E 0,25 0,22
F 0,23 0,20
PAVIMENTO U (W/mqK)
Zona Climatica 2015 2019/2021
A 0,46 0,44
B 0,46 0,44
C 0,40 0,38
D 0,32 0,29
E 0,30 0,26
F 0,28 0,24
CHIUSURE U (W/mqK)
Zona Climatica 2015 2019/2021
A 3,20 3,00
B 3,20 3,00
C 2,40 2,20
D 2,00 1,80
E 1,80 1,40
F 1,50 1,10
SEPARAZIONE U (W/mqK)
Zona Climatica 2015 2019/2021
C-D-E-F 0,80 0,80
FATT TRASMISSIONE g, gl+sh
Zona Climatica 2015 2019/2021
A-B-C-D-E-F 0,35 0,35
LEGENDA U = trasmittanza termica (W/mq*K) g, gl+sh = Fattore di trasmissione solare totale per componenti finestrati con orientamento da Est ad Ovest passando per il Sud
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» : Valori di riferimento per le nuove costruzioni e ristrutturazioni di primo livello – Appendice A
Parametri relativi agli impianti • Impianti di climatizzazione e a.c.s. Tab. 7-8 • Fabbisogno energetico per l’illuminazione • Fabbisogno energetico per la ventilazione
In presenza di impianti di ventilazione meccanica si utilizzano le stesse portate d’aria dell’edificio
reale e si assumono i fabbisogni specifici di energia elettrica (Wh/mc) di cui alla Tab.9
LEGENDA Sottosistemi di utilizzazione = regolazione, emissione, distribuzione, accumulo Heating, Cooling and Water = riscaldamento, raffrescamento e a.c.s.
Verifiche dei requisiti e prescrizioni di cui al Cap. 5 ( riqualificazione energetica)
+ H’T < H’ T limite (riportato nella 4° riga Tab.10 Appendice A)
Zona climatica
Rapporto forma S/V A-B C D E F
≥ 0,7 0,58 0,55 0,53 0,5 0,48
0,4 ≤ S/V < 0,7 0,63 0,6 0,58 0,55 0,53
< 0,4 0,80 0,80 0,80 0,75 0,70 Ampliamenti e ristr. Imp.
2° liv. 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62
LEGENDA H’t =coeff. globale di scambio termico (W/mq*K) calcolato secondo le UNI TS :1
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» : Valori limite per le ristrutturazioni di secondo livello – Appendice A
Nu
ovi
ed
ific
i –
ris
tr.
Imp
. 1°
liv.
APPROFONDIMENTO : Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione
H tr adj = HD+Hg+HU+HA (W/K)
HD è il coefficiente di scambio termico diretto per trasmissione verso l’ambiente esterno [W/K]; Hg è il coefficiente di scambio termico stazionario per trasmissione verso il terreno [W/K]; HU è il coefficiente di scambio termico per trasmissione attraverso gli ambienti non climatizzati [W/K]; HA è il coefficiente di scambio termico per trasmissione verso altre zone (interne o meno all’edificio) climatizzate a temperatura diversa [W/K].
PARETI OPACHE U (W/mqK)
Zona Climatica 2015 2019/2021
A 0,45 0,40
B 0,45 0,40
C 0,40 0,36
D 0,36 0,32
E 0,30 0,28
F 0,28 0,26
COPERTURE U (W/mqK)
Zona Climatica 2015 2019/2021
A 0,34 0,32
B 0,34 0,32
C 0,34 0,32
D 0,28 0,26
E 0,26 0,24
F 0,24 0,22
PAVIMENTO U (W/mqK)
Zona Climatica 2015 2019/2021
A 0,48 0,42
B 0,48 0,42
C 0,42 0,38
D 0,36 0,32
E 0,31 0,29
F 0,30 0,28
CHIUSURE U (W/mqK)
Zona Climatica 2015 2019/2021
A 3,20 3,00
B 3,20 3,00
C 2,40 2,00
D 2,10 1,80
E 1,90 1,40
F 1,70 1,00
LEGENDA U = trasmittanza termica (W/mq*K)
D.M. 26/06/15 « Requisiti Minimi» : Valori limite (massimi) per le riqualificazioni energetiche – Appendice B
Involucro Tab. da 1 a 5
Parametri relativi agli impianti
L’efficienza media stagionale minima si determina attraverso i valori dei parametri di cui alle tabelle 6-7 dell’Appendice A
Requisiti dei generatori
Per le pompe di calore e macchine frigorifere elettriche Tab. 6 COP (coeff. di performance) e Tab. 7 EER (indice di efficienza energetica)
Per le pompe di calore e macchine frigorifere ad assorbimento
Tab. 8 GUE (gas utilization efficiency) e Tab. 9 EER (indice di efficienza energetica)
TRASMITTANZA CHIUSURE TRASPARENTI
D.M. 26/06/15 (2019) Detrazioni fiscali CONTO TERMICO
Appendice B - Riqualificazioni
Appendice A - Ristrutturazioni 1°
3,00 3,00 3,70 2,60
3,00 3,00 2,40 2,60
2,00 2,20 2,10 1,75
1,80 1,80 2,00 1,67
1,40 1,40 1,80 1,30
1,00 1,10 1,60 1,00
TRASMITTANZA COPERTURE
D.M. 26/06/15 (2019) Detrazioni fiscali CONTO
TERMICO
Appendice B - Riqualificazioni
Appendice A - Ristrutturazioni 1°
0,32 0,35 0,32 0,27
0,32 0,35 0,32 0,27
0,32 0,33 0,32 0,27
0,26 0,26 0,26 0,22
0,24 0,22 0,24 0,20
0,22 0,20 0,23 0,19
Confronto valori riferimento/limite involucro Requisiti minimi - Detrazione fiscale – Conto termico
TRASMITTANZA STRUTTURE OPACHE VERTICALI
D.M. 26/06/15 (2019) Detrazioni fiscali CONTO TERMICO
Zona Climatica Appendice B -
Riqualificazioni Appendice A -
Ristrutturazioni 1°
A 0,40 0,43 0,54 0,38
B 0,40 0,43 0,41 0,38
C 0,36 0,34 0,34 0,30
D 0,32 0,29 0,29 0,26
E 0,28 0,26 0,27 0,23
F 0,26 0,24 0,26 0,22
DM 28/11/08 I valori limite di questo Dm si applicano per gli interventi che vogliono godere delle Detrazioni fiscali
TRASMITTANZA PAVIMENTI
D.M. 26/06/15 (2019) Detrazioni fiscali CONTO TERMICO
Zona Climatica Appendice B -
Riqualificazioni Appendice A -
Ristrutturazioni 1°
A 0,42 0,44 0,60 0,43
B 0,42 0,44 0,46 0,40
C 0,38 0,38 0,40 0,30
D 0,32 0,29 0,34 0,28
E 0,29 0,26 0,30 0,25
F 0,28 0,24 0,28 0,23
ALLEGATO 1
1. Finalità e campo di applicazione
2. Prestazione energetica degli edifici : aspetti generali
3. Procedure per la determinazione della prestazione energetica degli edifici
4. Metodi di calcolo
5. Metodologia di classificazione degli edifici
6. A.P.E.
7. Procedura di attestazione
8. Monitoraggio e controlli
APPENDICE A Casi di esclusione obbligo dotazione A.P.E.
APPENDICE B Format A.P.E.
APPENDICE C Format annunci commerciale
APPENDICE D Format A.Q.E.
D.M. 26/06/15 « Linee Guida Calcolo Prestazione energetica»
Art. 2 :Per le definizioni si rimanda a D.Lgs.192/05 e Decreto attuativo «Requisiti minimi»
Art.3 :
Allegato 1 : Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica Schema di annuncio vendita o locazione immobiliare – Appendice C Sistema informativo comune nazionale SIAPE Art.4 :
…Validità A.p.e 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare . La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio. Il libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE… …il soggetto abilitato di cui al comma 4 che redige l’APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione … Art.5 Monitoraggio e controlli: controllo sul 2% degli APE annuali con accertamento documentale, valutazione di congruità dei dati di progetto con la procedura di calcolo e/o ispezione dell’edificio
Art. 6 SIAPE : Enea entro 90gg istituisce una banca dati nazionale SIAPE
Art. 7 Informazioni : Enea entro 30gg istituisce sul sito una guida alla lettura del A.P.E. Entro 180gg istituisce una sezione web dedicata alla prestazione energetica
Art.8 Disposizioni finali : Adeguamento Docet entro il 01 ottobre
Art. 10 Abrogazioni : D.M. 26/06/09 Linee Guida nazionali per la certificazione energetica
D.M. 26/06/15 « Linee Guida Calcolo Prestazione energetica»
Allegato 1 – 2 «ASPETTI GENERALI» Nel settore residenziale, per il calcolo della prestazione energetica l’impianto di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria si considerano sempre presenti o in mancanza sono previsti degli
impianti standard, definiti nella Tab.2 . Allegato 1 – 3 «PROCEDURE»
1) DA PROGETTO O STANDARDIZZATO – Per edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni importanti Dati di input relativi al clima e all’uso standard dell’edificio con caratteristiche edili ed impiantistiche rilevate da progetto energetico e rispondenti al realizzato. 2) RILIEVO 2.1 Dati di input rilevati da rilievo anche con indagini strumentali 2.2 Dati di input per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi presenti in banche dati
D.M. 26/06/15 « Linee Guida Calcolo Prestazione energetica»
Allegato 1 – 4 «METODI DI CALCOLO»
Tipologia di intervento Metodo da progetto Metodo da rilievo
Analitico* Semplificato**
Nuova costruzione x - -
Ristrutturazione importante x - -
Riqualificazione energetica x x x Solo Ed.residenziali fino a 200
mq di Superficie utile
* Il metodo analitico usa le semplificazioni previste dalle predette norme, che consentono di determinare dei dati dell’edificio attraverso a abachi e tabelle ** Docet Enea
2015 EP H EP W EP C EP V EP I EP T
Ed.Residenziali x x x x * *
Ed. NON residenziali
x x x x x x**
* Da calcolare solo per gli edifici adibiti a collegi, case di pena, caserme e conventi E.1(1) ** Sono esclusi gli edifici per attività sportive E.6
Indice di prestazione energetica globale “Ep, gl”
L’indice di prestazione globale è dato dalla somma di: Ep i = Ep h(heating) = Indice di prestazione o di energia primaria per la climatizzazione invernale Ep acs = Ep w(water) = Indice di prestazione o di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria Ep e = Ep c(cooling) = Indice di prestazione o di energia primaria per la climatizzazione estiva Ep ill = Ep l (lighting)= Indice di prestazione o di energia primaria per l’illuminazione Ep t = Indice di prestazione o di energia primaria per il trasporto di cose e persone
tillv
eacsigl
EpEpEp
EpEpEpEp
D.M. 26/06/15 « Linee Guida Calcolo Prestazione energetica»
APPROFONDIMENTO: Cos è un indice di prestazione energetica Ep? da UNI TS 11300
LEGENDA Qp,H = Fabb.annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (kWht/anno) hg,H = Rendimento medio stagionale impianto riscaldamento S = Superficie utile dell’appartamento (mq)
Esempio Climatizzazione invernale :
Impianto Involucro
Per il calcolo del rendimento dell’impianto occorre considerare i sottosistemi di cui esso è composto:
Ciascun sottosistema ha un suo rendimento
LEGENDA he = rendimento di emissione dell’impianto di riscaldamento hrg = rendimento di regolazione dell’impianto di riscaldamento hd = rendimento di distribuzione dell’impianto di riscaldamento hgn = rendimento di generazione dell’impianto di riscaldamento
Allegato 1 – 5 «METODOLOGIE DI CLASSIFICAZIONE»
SCALA DI CLASSI: La nuova scala delle classi energetiche si costruisce sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento EPgl,nren,rif,standard(2019/21) e va da G a A4. EPgl,nren,rif,standard(2019/21) = Indice di prestazione
energetica o energia primaria globale non rinnovabile dell’edificio standard (edificio di riferimento), avente parametri termici della fase temporale 2019/2021
Per CLASSIFICARE ENERGETICAMENTE L’EDIFICIO occorre: - Calcolare l’indice EPgl,nren,rif,standard(2019/21) in funzione dei requisiti
minimi al 2019/2021 e costruire le classi attraverso i coefficienti riduttivi o maggiorativi della Tab.2
- Calcolare l’indice EPgl,nren dell’edificio reale e confrontarlo con gli intervalli di ciascuna classe
D.M. 26/06/15 « Linee Guida Calcolo Prestazione energetica» LEGENDA Epgl,nren= Indice di prestazione energetica o Energia Primaria globale non rinnovabile (kWh/mq*anno)
Precedentemente le classi si costruivano sulla base dell’indice di prestazione limite EpI,L stabilito dal D.Lgs. 311 e s.m.i. Questo valore limite dipende da :
ZONA CLIMATICA - GRADI GIORNO GG ( definiti dal D.p.r. 412/93) GEOMETRIA DELL’EDIFICIO - RAPPORTO DI FORMA S/V CATEGORIA DELL’EDIFICIO ( definita dal D.p.r. 412/93)
APPENDICE: COSTRUZIONE DELLE CLASSI SECONDO LE VECCHIE LINEE GUIDA 2009
Rapporto di forma S/V: è il rapporto superficie lorda
disperdente su volume riscaldato; a parità di volume,
più è compatto l’edificio minore sarà tale rapporto e
minore sarà il fabbisogno energetico
LEGENDA
EPiL=Indice di prestazione energetica o Energia Primaria
per il riscaldamento limite (kWh/mq*anno)
Allegato 1 – 5 «METODOLOGIE DI CLASSIFICAZIONE» - Tab.1
NOTA BENE: Per la valutazione della classe energetica si considera che l’edificio di riferimento sia SEMPRE dotato di impianti standard non per forza coincidenti con quelli dell’edificio reale . Tali impianti standard sono individuati nella soprariportata Tab.1 . Laddove l’edificio reale non sia dotato di impianto per la climatizzazione invernale o produzione di a.c.s. si assume che non ci sia un generatore «fittizio» ELETTRICO ma un generatore STANDARD a combustibile gassoso IN FUNZIONAMENTO CONTINUO 24h
Climatizzazione invernale Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) Tab.7-8 App.A –Allegato 1 DM Requisiti minimi
Climatizzazione estiva
Macchina frigorifera elettrica a compressione di vapore Tab.7-8 App.A –Allegato 1 DM Requisiti minimi
Ventilazione Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione Tab. 9 App.A- Allegato 1 DM Requisiti minimi
Acqua calda sanitaria Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) Tab.7-8 App.A –Allegato 1 DM Requisiti minimi
Illuminazione Rispetto dei requisiti di cui al par. 1.2.2. App.A-Allegato 1 DM Requisiti minimi
Trasporto persone/cose Rispetto dei requisiti di cui al DM Requisiti minimi
D.M. 26/06/15 « Linee Guida Calcolo Prestazione energetica»
ALTRI INDICATORI: QUALITA’ INVOLUCRO INVERNALE Per rendere chiare ad utenti non esperti le indicazioni sulla qualità dell’involucro compaiono le emoticons. La scala di classificazione è stabilita in funzione dell’ indice di prestazione termica utile per il riscaldamento EPH,nd,limite(2019/21) dell’ edificio di riferimento ,calcolato considerando gli elementi edilizi avente caratteristiche conformi ai valori limite in vigore al 1° gennaio 2019/2021. Tale valore separa gli involucri edilizi di alta qualità da quelli di media qualità, come nella sottostante Tab.3
D.M. 26/06/15 « Linee Guida Calcolo Prestazione energetica»
ALTRI INDICATORI: QUALITA’ INVOLUCRO ESITIVO La scala di classificazione è stabilita in funzione della trasmittanza termica periodica YIE e dell’area solare equivalente estiva per unità di superficie Asol.est/ Asup,utile .
D.M. 26/06/15 « Linee Guida Calcolo Prestazione energetica»
Allegato 1 – 6 «ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA»
CONTENUTI MINIMI PENA NON VALIDITA’ DELL’A.P.E.: a) Prestazione energetica globale EP,gl,tot ed EP,gl,nren
b) Classe energetica c) Qualità involucro d) Valori di riferimento , quali i requisiti minimi di efficienza vigenti e) Emissioni CO2
f) Energia esportata g) Raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza con indicazioni degli incentivi di
carattere finanziario e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche
LEGENDA
Epgl,tot=Indice di prestazione energetica o Energia Primaria globale totale(kWh/mq*anno)
Epgl,nren= Indice di prestazione energetica o Energia Primaria globale non rinnovabile (kWh/mq*anno)
D.M. 26/06/15 « Linee Guida Calcolo Prestazione energetica»
Allegato 1 - 7 «PROCEDURA DI ATTESTAZIONE»
Il soggetto certificatore prima di espletare l’incarico di redazione dell’ A.P.E. deve fornire al committente l’ informativa in cui: - Specifica il possesso dei requisiti di legge - Illustra la scelta di una delle possibili procedure per il calcolo della prestazione energetica - Definisce eventuali prestazioni supplementari, quali le indagini in situ - Specifica le condizioni di accettazione dell’incarico, le modalità di comunicazioni con il d.l. e l’elenco di documenti che il
Committente dovrà produrre . Tale informativa dovrà essere firmata per accettazione dal Committente.
Nei casi di edifici di nuova costruzione o assimilati, il soggetto certificatore deve essere nominato prima dell’inizio dei lavori e menzionato nella relazione tecnica del progetto energetico. In questo modo il certificatore potrà effettuare delle verifiche in corso d’opera ed eventuali verifiche finali strumentali.
7.1.5 Obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica
Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente.
Obbligo di sopralluogo !
D.M. 26/06/15 « Linee Guida Calcolo Prestazione energetica»
Appendice A – 7 «CASI DI ESCLUSIONE OBBLIGO DI DOTAZIONE A.P.E.»
D.M. 26/06/15 « Linee Guida Calcolo Prestazione energetica»
Appendice B – FORMAT A.P.E.
Esempio di vecchia A.C.E. - A.P.E.
RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ALLEGATO 1 – Schema per Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero ALLEGATO 2 – Schema per Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni
esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici ALLEGATO 3 – Schema per Riqualificazione energetica degli impianti termici
D.M. 26/06/15 « Relazione Tecnica»
1. Informazioni generali 2. Fattori tipologici dell’edificio ( o del complesso di edifici) 3. Parametri climatici della località’ 4. Dati tecnici e costruttivi dell’edificio e delle relative strutture 5. Dati relativi agli impianti 6. Principali risultati dei calcoli 7. Elementi specifici che motivano eventuali deroghe a nome fissate dalla normativa vigente 8. Documentazione allegata 9. Dichiarazione di rispondenza
D.M. 26/06/15 « Relazione Tecnica» : informazioni generali
D.M. 26/06/15 « Relazione Tecnica» : Fattori tipologici, parametri climatici, dati tecnici e costruttivi dell’edificio
D.M. 26/06/15 « Relazione Tecnica» : informazioni generali e prescrizioni
D.M. 26/06/15 « Relazione Tecnica» : informazioni generali e prescrizioni
D.M. 26/06/15 « Relazione Tecnica» : informazioni generali e prescrizioni
D.M. 26/06/15 « Relazione Tecnica» : documentazione allegata obbligatoria
D.M. 26/06/15 « Relazione Tecnica» : dichiarazione di rispondenza
D.P.R. 75/2013: Requisiti del Certificatore energetico
Sono abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori: • i tecnici abilitati • gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano
l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico; • gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di
ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
• le società di servizi energetici (ESCO) che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico.
La nomina del certificatore Nomina del certificatore Per gli edifici esistenti, il certificatore viene nominato dal proprietario dell' immobile. Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti il certificatore energetico viene nominato prima dell'inizio dei lavori e va
obbligatoriamente indicato nella “pratica” edilizia consegnata in Comune ( Relazione tecnica di cui al D.Lgs. 192/05 e D.M. 26/06/15). Durante la realizzazione dell'edificio il certificatore svolge sopralluoghi in cantiere, controlli, verifiche strumentali anche in coordinamento con la direzione dei lavori.
• in possesso di uno dei titoli di studio elencati al comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 75/2013 e s.m.i.
AND
• iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti
AND
• abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,
nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente
Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi richiesti (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
OPPURE sono tecnici abilitati i soggetti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al comma 4 dell’art. 2 del D.P.R. 75/2013 e s.m.i. e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. In questo caso i soggetti sono tecnici abilitati esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.
Chi sono i tecnici abilitati ?
I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università , da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 (minimo 64 h). L'attestato di frequenza con superamento di esame finale e' rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.
Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica, debbono dichiarare ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale a) l'assenza di conflitto di interessi , da intendere come non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di
progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente
b) non essere né il coniuge né un parente del richiedente fino al quarto grado
I requisiti di indipendenza e imparzialità del certificatore energetico
Questa è la principale differenza tra AQE ed APE. L’ AQE può essere redatta anche da un tecnico che è contemporaneamente progettista e/o direttore dei lavori.
Art. 3 del D.P.R. 75/2013 e s.m.i.
Nello specifico si riporta l’art. di legge: “Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.”
Penale L’attestato di prestazione energetica è un Atto pubblico, perciò è punibile per legge dal Codice Penale art. 481 “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità” Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Le Responsabilità del Certificatore energetico
Sanzioni Art. 15 Legge 90/13 - 1 L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione
tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76 (Responsabilità Penale), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
Art. 15 Legge 90/13 - 3 Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o un APE senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla legge, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L‘Ente Locale e la Regione che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti
disciplinari conseguenti. Art. 15 Legge 90/13 - 4 Il direttore dei lavori che omette di presentare l’A.Q.E. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori previste dalla legge, è
punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il Comune che applica le sanzioni da comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Inserire una tabella di comparazione Certificazione
energetica – diagnosi energetica
Certificazione energetica Diagnosi energetica
Legge nazionale di riferimento
Norma tecnica di riferimento
Soggetto che la redige
Tipo di valutazione
Scopo
Documentazione di output
…
Oltre a queste due macrocategorie di attività professionali c’è poi la progettazione energetica vera e propria che, per gli edifici, è quella che viene eseguita applicando il D.M. Requisiti minimi e producendo come output la
Relazione sul contenimento dei consumi energetici con i relativi allegati.
Criteri di progettazione di un intervento di
efficientamento energetico su un edificio
INDIVIDUARE L’OBIETTIVO DELL’INTERVENTO : Risparmio energetico, miglioramento delle condizioni di comfort, rispondenza agli obblighi normativi, … anche in funzione della destinazione d’uso dell’edificio.
INDIVIDUARE LE CRITICITA’ ESISTENTI DELL’OGGETTO DI INTERVENTO E DELL’EDIFICIO: Vincoli urbanistico-architettonici, vincoli di spesa, qualità dell’aria, …
INDIVIDUARE EVENTUALI OPPORTUNITA’ FINANZIARIE: Ecobonus, Conto termico, …
EFFETTUARE UNA PROGETTAZIONE INTEGRATA: Coinvolgere figure specialistiche necessarie per la
scelte dei materiali idonei all’uso richiesto: progettista architettonico, professionista antincendio, tecnico abilitato in acustica, progettista strutturale, …
UNI/TS 11300- 1 - Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; revisionata ad ottobre 2014
UNI/TS 11300- 2 - Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione revisionata ad ottobre 2014
UNI/TS 11300- 3 - Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; UNI/TS 11300- 4 - Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda
sanitaria; UNI/TS 11300- 5 - Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili pubblicata a marzo 2016 UNI/TS 11300- 6 - Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili pubblicata a marzo 2016 UNI/TR 11552:2014 Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici - Parametri termofisici UNI 10349-1:2016 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici UNI EN ISO 13789: 2008 Prestazione termica degli edifici - Coefficienti di trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione - Metodo di
calcolo UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo UNI EN 10351 Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà termoigrometriche
Alcune tra le principali norme tecniche
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-1
Indice 1. Scopo e campo di applicazione 2. Riferimenti normativi 3. Termini e definizioni 4. Simboli ed Unità di misura 5. Descrizione sintetica della procedura di calcolo 6. Dati di ingresso per i calcoli 7. Zonizzazione ed accoppiamento termico tra zone 8. Temperatura ed umidità relativa interna 9. Dati climatici 10. Stagione di riscaldamento e raffrescamento 11. Parametri di trasmissione termica 12. Ventilazione 13. Apporti termici interni 14. Apporti termici solari 15. Parametri dinamici
Appendice A – Scambio di energia termica verso ambienti non climatizzati
Appendice B - Determinazione semplificata dei parametri termici e solari dei componenti trasparenti
Appendice C – Determinazione dettagliata del coefficiente di trasmissione solare
Appendice D – Fattori di ombreggiatura Appendice E – Dati relativi all’utenza convenzionale Appendice F – Efficienza del sistema di recupero termico
di ventilazione Appendice G - Attenuazione
Fornisce le istruzioni per utilizzare la UNI EN ISO 13790:2008 per il calcolo dei fabbisogni (netti) di energia termica per riscaldamento e per raffrescamento con riferimento al metodo mensile.
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-1
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L’equazione di bilancio energetico dell’edificio
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-1
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D.p.r. 412/93
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-1
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I ponti termici rappresentano delle discontinuità de flusso di calore con conseguente incremento delle dispersioni termiche. Sono originati da: • disomogeneità geometrica : differenza tra l'area della superficie disperdente sul lato interno e quella del lato esterno.
Solaio-Parete, Angolo, Parete-Copertura, Parete- Tramezzatura, Parete-Balcone, Parete-Pavimenti. • disomogeneità materica/strutturale: discontinuità di resistenza termica che si può verificare in corrispondenza
compenetrazione totale o parziale di materiali con conduttività termica diversa nell'involucro edilizio (pilastri, setti, travi e cordoli, chiodi di fissaggio del cappotto isolante esterno, elementi di collegamento di balconi, sovrastrutture esterne attacchi per tende, scuretti, tettoie mensole)
Tipologia: 1. lineari: cordoli, travi, aggetti, pilastri (nello sviluppo verticale), marciapiedi, davanzali passanti, distanziatori nelle
vetrate 2. puntuali: pilastri (attacco a pavimento ed a soffitto), chiodi cappotto termico, …
Parete- Copertura
Parete ad angolo
Parete-Pavimento
Parete - Serramento
Parete- Solaio
Parete- Solaio
Parete- Pareti interne
Parete- Balcone
Parete- Pilastro
I ponti termici hanno un impatto sui seguenti aspetti: 1.Aspetti igienico-sanitari: possibile formazione di muffe dovuta a condensazione superficiale 2.Aspetti strutturali: variazioni di temperatura all'interno delle strutture possono determinare tensioni e fenomeni di condensa interstiziale con riduzione delle prestazioni e della durabilità dei materiali 3.Aspetti di comfort: riduzione del comfort termico interno dovuto a disomogeneità di temperatura delle superfici circostanti rispetto all'aria 4.Aspetti energetici: aumento dei consumi energetici
UNI TS 11300-1
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-1
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-1
LEGENDA
h = fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti
g= rapporto apporti/dispersioni
t = costante di tempo dell’edificio
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-1
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-1
Indice
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Simboli ed Unità di misura
5. Procedura di calcolo
6. Fabbisogno e perdite di energia termica dei
sottosistemi dell’impianto di climatizzazione
invernale
7. Fabbisogno e perdite dei sottosistemi
dell’impianto di produzione di acqua calda
sanitaria
8. Fabbisogno degli ausiliari elettrici dei sottosistemi
di riscaldamento e produzione di a.c.s.
Appendice A – Calcolo delle perdite di
distribuzione
Appendice B - Determinazione del perdite di
generazione
Appendice C – Fabbisogno di energia per la
ventilazione meccanica e per
la climatizzazione invernale in
presenza di impianti aeraulici
Appendice D – Fattori di energia per
l’illuminazione
Appendice E – Calcolo della prestazione
energetica degli edifici non
dotati di climatizzazione
invernale e/o di produzione di
a.c.s.
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-2
UNI/TS 11300- 2 Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione; revisionata ad ottobre 2014
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-2
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-2
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-2
Cenni di norme tecniche : UNI TS 11300-2
La norma considera le seguenti forme di energia rinnovabile: • Solare termico • Biomasse • Fonti aerauliche, geotermiche o idrauliche per le pompe di calore • Solare fotovoltaico • Cogeneratori In relazione all’utilizzo dei diversi vettori energetici ed ai modi di generazione la norma effettua questa ulteriore classificazione:
UNI/TS 11300- 4 Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
revisionata a marzo 2016
UNI/TS 11300- 5 Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili pubblicata a marzo 2016
Sostituisce la precedenti raccomandazioni R14 del CTI e rappresenta l’equivalente nazionale della norma europea UNI EN 15603 overarching standard EPBD. Obbligatoria su base nazionale a partire dal 29 giugno del 2016 La norma specifica in particolare: • I confini di valutazione dell’edificio, esplicitando quali sono le fonti energetiche che possono essere
considerate all’interno o all’esterno del medesimo. – Le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili ed i vettori energetici interni o esterni al confine dell’edificio
• Le modalità di definizione degli indici di prestazione • I servizi inclusi nel calcolo dei fabbisogni di energia richiesti dall’edificio • Le formule per la conversione in energia primaria dei contributi di energia consegnata all’edificio dai
vettori energetici (il valore dei fattori di conversione è tuttavia fissato dal decreto requisiti minimi D.M. 26 giugno 2015)
• La modalità di valutazione delle quote di energia da fonte rinnovabile, in ottemperanza a quanto richiesto dal Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011
• il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata • la valutazione dell’energia elettrica esportata • la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia
elettrica prodotta da rinnovabili • la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative
UNI/TS 11300- 6 Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili pubblicata a marzo 2016
La specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell’edificio e dell’impianto ( ascensori, montascale, piattaforme elevatrici, montacarichi, montauto, scale e marciapiedi mobili).
I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.
Il calcolo dell'energia elettrica assorbita dagli ascensori negli edifici non residenziali prevede la scelta tra tre tipologie di impianto: • Impianti elettrici a fune con contrappeso; • Impianti elettrici a fune ad argano agganciato; • Impianti idraulici.
Per ogni ascensore occorre conoscere: • Il numero di fermate; • La corsa massima dell'impianto in metri; • La portata dell'impianto in kg; • Se sono presenti argano, massa di bilanciamento e inverter
nell'impianto; • La tipologia di impianto di illuminazione della cabina.
Il calcolo dell'energia elettrica assorbita dalle scale mobili e dai marciapiedi mobili negli edifici non residenziali prevede la scelta tra tre tipologie di impianto: • Scale mobili in salita e discesa; • Marciapiedi mobili inclinati in salita e discesa; • Marciapiedi mobili orizzontali. Per ogni scala o marciapiede mobile occorre conoscere: • i tempi giornalieri di attesa, di avviamento automatico, di
funzionamento dell'impianto a bassa velocità e a piena velocità; • l'altezza della corsa dell'impianto in metri per gli impianti
inclinati o la lunghezza per gli elementi orizzontali; • l'angolo di inclinazione dell'impianto in metri (solo per impianti
inclinati).
Grazie per l’attenzione ing. Claudia COLOSIMO Segretario Commissione Energia Ordine Ingegneri Napoli 2013-2021 E.G.E. civile [email protected]
ing. Valentina RUSSO E.G.E. Civile-Industriale
Amm.re +39Energy [email protected]