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NOD_2003 1 POLITECNICO DI MILANO NORMATIVA sul NUOVO ORDINAMENTO DEGLI STUDI (D.M. 509/99) AREA ORGANI COLLEGIALI E COLLEGAMENTI INTERNI Luglio 2003

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NOD_2003 1

POLITECNICO DI MILANO

NORMATIVA

sul

NUOVO ORDINAMENTO DEGLI STUDI (D.M. 509/99)

AREA ORGANI COLLEGIALI E COLLEGAMENTI INTERNI Luglio 2003

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NNOORRMMAATTIIVVAA RREELLAATTIIVVAA AALL NNUUOOVVOO OORRDDIINNAAMMEENNTTOO ((DD..MM.. 550099//9999))

TUTTO QUANTO SEGUE E’ STATO APPROVATO DAL SENATO ACCADEMICO IL 14.7.2003: PERTANTO, ENTRA IN VIGORE PER TUTTI GLI STUDENTI DEL N.O. DALL’A.A. 2003/04 E SOSTITUISCE OGNI ALTRA PRECEDENTE DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO CHE SIA IN CONTRASTO CON QUANTO QUI INDICATO INDICE

PAG.

Corsi di Laurea Triennali

A) AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

1. Test di ammissione - linee guida 2. Test di ammissione per studenti che si iscrivono al quinto anno delle scuole

superiori 3. Test di ammissione a.a. 2003/2004 (DM 17.3.2003) 4. Regole per l'iscrizione al test e la definizione delle graduatorie per l'a.a. 2003/2004 5. Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 6. Contingente riservato ai cittadini stranieri per l'a.a. 2003/2004

4 4

4 5 8 9

B) VALUTAZIONE DEL PROFITTO

1. Calendario accademico 2. CFU relativi a insegnamenti: procedure per la verifica dell'apprendimento 3. CFU non relativi a insegnamenti 4. Modalità di registrazione delle valutazioni in vigore dall'a.a. 2003/2004 (da

gennaio 2004 5. Valutazione conclusiva

10 10 11 11

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C) PROGRESSIONE DEGLI STUDI - PASSAGGI E RICONOSCIMENTI

1. Struttura dei CS 2. Tipologie di piani previste 3. Precedenze degli insegnamenti 4. Insegnamenti in soprannumero 5. Iscrizione per crediti 6. Riconoscimenti di carriera 7. Passaggio dal Vecchio Ordinamento al Nuovo Ordinamento 8. Accertamento della conoscenza di una lingua straniera 9. Tirocinio e prova finale 10. Procedimento per il riconoscimento della laurea ai diplomati 11. Tasse, contributi e esoneri a.a. 2003/2004

15 15 17 17 19 19 21 22 24 24 25

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Corsi di Laurea Specialistica

A) ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

1. Premessa 2. Istituzione, attivazione, numero programmato e assegnazione delle risorse 3. Accesso ai corsi 4. Calendario e organizzazione della didattica 5. Tasse e contributi a.a. 2003/2004

28 28 29 30 30

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Corsi di Laurea triennali A) AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO 1. Test di ammissione - linee guida 2. Test di ammissione per studenti che si iscrivono al quinto anno delle scuole superiori 3. Test di ammissione a.a. 2003/2004 (DM 17.3.2003) 4. Regole per l'iscrizione al test e la definizione delle graduatorie per l'a.a. 2003/2004 5. Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 6. Contingente riservato ai cittadini stranieri per l'a.a. 2003/2004

1. Test di ammissione - linee guida

Gli allievi che intendono iscriversi ai Corsi di studio dell'Ateneo devono preventivamente sottoporsi a un test di accesso, le cui caratteristiche sono stabilite anno per anno.

2. Test di ammissione per studenti che si iscrivono al quinto anno delle scuole superiori

- si ammettono al test per le Facoltà di Architettura, Design, ed Ingegneria anche gli

studenti che si iscrivono all'ultimo anno delle Scuole Superiori; - per gli studenti che superano il test è a disposizione il 50% dei posti previsti nella

programmazione didattica; - lo studente acquisisce il diritto all'iscrizione (da esercitarsi entro il 31 luglio dell'anno

successivo allo svolgimento del test) dopo aver conseguito il Diploma di maturità; - si considera superato il test per tutti coloro che ottengono un punteggio non inferiore

alla soglia che nella graduatoria dei soli immatricolandi individua il 40% dei migliori; - per le Facoltà di Ingegneria tale diritto è valido solo se lo studente ha conseguito il voto

di maturità di almeno 80/100.

3. Test di ammissione a.a. 2003/2004 - DM 17.3.2003 Per l'accesso ai Corsi di laurea afferenti alle classi 4, direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, e 4/S a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea in Architettura (tab. XXX O.D.U.), la prova di ammissione consiste nella soluzione di 80 quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le 5 indicate, su argomenti di: − logica e cultura generale (26 quesiti) − storia (18 quesiti) − disegno e rappresentazione (18 quesiti) − matematica e fisica (18 quesiti) Nella valutazione delle prove si tiene conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; -0,2 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data. In caso di parità di voti prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica.

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4. Regole per l'iscrizione al test e la definizione delle graduatorie - a.a. 2003/2004

Scelta del corso La scelta del Corso di studi deve essere effettuata all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al test ed è disciplinata dalle seguenti regole: − il candidato può concorrere sia per le Facoltà di Architettura che per le Facoltà di

Ingegneria; − il candidato che concorre per entrambe le Facoltà deve presentare due domande,

effettuando un versamento distinto per ognuna; − possono essere espresse più opzioni per ciascuna domanda scegliendo tra tutti i corsi e/o

le sedi; il candidato che esprime più opzioni, deve indicarne l’ordine di preferenza; − l’ordine delle preferenze è vincolante per la formazione delle graduatorie; − il numero massimo di opzioni esprimibili per ciascuna domanda è quattro;

Sedi di svolgimento del test - assegnazione aula Il test di Architettura si svolgerà presso le sedi di Milano Leonardo, Milano Bovisa, Lecco. Il test di Ingegneria si svolgerà presso le sedi di Milano Leonardo, Milano Bovisa, Como, Lecco, Cremona, Piacenza. L'assegnazione dell'aula è automatica e avviene sulla base della prima opzione espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione. In ogni sede viene riservata un'aula idonea per i candidati disabili.

Allocazione dei posti I parametri che concorrono a determinare la graduatoria sono: − il numero di posti disponibili per ciascun corso/gruppo di corsi, − il numero di richieste di iscrizione a ciascun corso/gruppo di corsi, − la posizione in graduatoria del candidato, − il livello di preferenza espresso per i corsi selezionati. I posti vengono allocati in ordine di graduatoria fino al riempimento delle disponibilità.

Graduatorie Le graduatorie saranno predisposte − per le Facoltà di Architettura sulla base del voto della prova di ammissione, secondo le

modalità previste dall'art.4 del D.M. 17.3.2003, il cui punteggio sarà espresso in ottantesimi.

− per le Facoltà di Ingegneria sulla base dell’indice attitudinale del candidato - il cui punteggio sarà espresso in centesimi - risultante per il 50% dall'incidenza del voto dell'esame di stato (maturità) e per il 50% dall'incidenza del voto della prova di ammissione;

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I posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 1. nella prima fase delle immatricolazioni verranno presi in considerazione i candidati che

rientrano in graduatoria entro il contingente iniziale, aumentato del 10% (percentuale di prevedibili rinunce) separatamente per ogni opzione prevista (sede e/o corso):

- le opzioni espresse dai candidati verranno prese in considerazione e soddisfatte

secondo l’ordine di preferenza indicato; - nel caso in cui il candidato abbia ottenuto un punteggio che consenta di soddisfare

l’opzione di priorità più elevata non verranno prese in considerazione le altre opzioni alle quali non verrà quindi assegnata alcuna posizione nella graduatoria;

- in caso di mancato soddisfacimento dell’opzione di priorità più elevata verrà presa in

considerazione la seconda; se verrà soddisfatta la seconda non sarà più presa in considerazione la terza e così via fino all’esaurimento delle opzioni a disposizione del candidato;

- a tutte le eventuali altre opzioni di priorità più elevata rispetto a quella che sarà

soddisfatta verrà assegnata una posizione nella graduatoria per consentire al candidato che lo desiderasse di collocarsi nelle liste di attesa;

- potranno iscriversi nelle liste di attesa:

− coloro i quali, pur avendo acquisito il diritto all’immatricolazione in una o più opzioni, preferiscano non esercitarlo per porsi nelle liste d’attesa di opzioni più elevate;

− tutti coloro che non si siano collocati in posizione utile per l’immatricolazione in nessuna delle opzioni da loro espresse.

La richiesta di collocazione nelle liste d’attesa di coloro che, pur avendo acquisito il diritto all’immatricolazione in una o più opzioni preferiscano non esercitarlo, comporta la perdita irrevocabile del diritto all’immatricolazione prima acquisito.

2. L’avvenuta immatricolazione ad un corso di studi implica la cancellazione dello studente

anche dall'altra graduatoria in cui risulti eventualmente presente.

3. Il candidato che, avendone diritto, non provvederà ad immatricolarsi entro il termine previsto sarà considerato rinunciatario perdendo irrevocabilmente il diritto all'immatricolazione; rimarrà comunque salva la possibilità, entro lo stesso termine, di inserirsi in lista di attesa per tutte le opzioni di maggiore priorità della o delle graduatorie in cui risulti collocato. La richiesta di collocazione in lista d'attesa dovrà essere fatta separatamente per ciascuna delle due graduatorie, nel caso il candidato risulti collocato in entrambe.

La gestione dei subentri (seconda fase) mediante liste di attesa avverrà con gli stessi criteri, senza più applicare l'incremento del 10% previsto nella prima fase.

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Test sostenuto presso altre sedi universitarie Sono riconosciute valide, ai fini dell’iscrizione presso il Politecnico di Milano, le prove sostenute per l’ammissione alla Facoltà di Ingegneria per l’a.a. 2003/2004 presso gli altri Atenei italiani con i quali sono stati concordati contenuti, modalità e tempi della prova. I candidati interessati ad ottenere l’ammissione a una delle Facoltà di Ingegneria del Politecnico dovranno presentare domanda su apposito modulo, in distribuzione presso le Segreterie Studenti e disponibile su web, corredato di autocertificazione attestante l’indice attitudinale conseguito; la certificazione dell’Ateneo presso il quale hanno sostenuto la prova potrà essere presentata in seguito. La domanda deve essere presentata entro il 12 settembre 2003, coincidente con la fine della 1^ fase delle immatricolazioni. Le domande saranno valutate in relazione alla disponibilità dei posti. In caso di accoglimento della richiesta, i candidati potranno presentare domanda di immatricolazione dal 16 al 18 settembre 2003.

Istanze di passaggio o trasferimento È richiesto il superamento del test agli studenti che, provenienti da altri Corsi di studi (del Politecnico o di altro Ateneo), non ottengano nell’ammissione al Corso di studi desiderato il riconoscimento di almeno 30 CFU utili. Ciò non vale per i passaggi fra Corsi di studi del Politecnico contraddistinti dallo stesso test di ingresso (Ingegneria verso Ingegneria, Architettura verso Architettura), salvo quanto ulteriormente specificato dalle Facoltà entro il 15 luglio di ogni anno. Per quanto riguarda la Facoltà di Architettura-Urbanistica-Ambiente è richiesta la ripetizione del test per il passaggio al Corso di studi in Scienze dell'Architettura (ad accesso programmato a livello nazionale secondo direttiva UE) di studenti immatricolati presso altri corsi di studio triennali della Facoltà, che non abbiano conseguito il riconoscimento di almeno 30 CFU utili. Non sono consentiti a studenti iscritti al primo anno passaggi interni al primo anno di un altro Corso di studi del Politecnico nello stesso anno di immatricolazione. Dall'anno accademico 2003/2004 non saranno inoltre accolte richieste di ammissione a Corsi di laurea regolamentati da Ordinamenti antecedenti il D.M. 509/99, per i quali è attivo solo il 5° anno di corso.

Candidati stranieri Alla prova di ammissione potranno accedere tutti i candidati stranieri (categorie speciali equiparate ai cittadini italiani, cittadini U.E. ed extra U.E. ovunque residenti) che abbiano presentato domanda di partecipazione alla prova entro i termini stabiliti. L’immatricolazione è inoltre subordinata al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, appositamente riservata ai candidati stranieri, che si terrà il giorno 3 settembre 2003 alle ore 14.00 per le Facoltà di Ingegneria e alle ore 15.00 per le Facoltà di Architettura. I candidati stranieri tenuti a sostenere sia la prova di ammissione al Politecnico che la prova di lingua italiana saranno distinti tra: - cittadini U.E. ed extra U.E. legalmente soggiornanti in Italia che non accederanno al

contingente riservato di posti e verranno collocati nella graduatoria prevista per i cittadini italiani ed equiparati. La graduatoria sarà elaborata con le stesse modalità previste per i candidati italiani, con la sola differenza data dal punteggio ottenuto nella prova di conoscenza della lingua italiana che sarà calcolato nel punteggio globale, in sostituzione dell’area di Comprensione verbale prevista per Ingegneria e dell’area di Logica - Cultura generale prevista per Architettura.

- cittadini extra U.E. non residenti in Italia al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova, che accederanno al contingente riservato di posti.

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Per questa categoria di candidati, per i quali è prevista una graduatoria separata, la posizione sarà calcolata tenendo conto per il 50% del punteggio ottenuto nella prova di lingua e per il 50% del punteggio ottenuto nella apposita prova di ammissione.

Calendario scadenze Il calendario è il seguente: Lunedì 21.07.2003 ! inizio iscrizione al test Mercoledì 27.08.2003 ! termine iscrizione al test Martedì 02.09.2003 ore 10.00 ! test Ingegneria Mercoledì 03.09.2003 ore 10.00 ! test Architettura Mercoledì 03.09.2003 ore 14.00 ! prova di lingua stranieri Ingegneria L + LS Mercoledì 03.09.2003 ore 15.00 ! prova di lingua stranieri Architettura L + LS Lunedì 08.09.2003 ! pubblicazione graduatorie

! inizio prima fase delle immatricolazioni ! inizio iscrizione nelle liste d’attesa ! inizio richiesta di ammissione di candidati che hanno superato il

test di Ingegneria presso altre sedi universitarie convenzionate

Venerdì 12.09.2003 ! termine prima fase delle immatricolazioni ! termine iscrizione nelle liste d’attesa ! termine richiesta di ammissione di candidati che hanno superato il

test di Ingegneria presso altre sedi universitarie convenzionate Lunedì 15.09.2003 ! aggiornamento graduatoria

! inizio seconda fase delle immatricolazioni Martedì 16.09.2003 ! inizio immatricolazione di candidati che hanno superato il test di

Ingegneria presso altre sedi universitarie convenzionate Giovedì 18.09.2003 ! termine delle immatricolazioni

22.09.2003 -

10.10.2003 ! prove di ammissione alla LS, ove previste, per studenti italiani e

stranieri

5) Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

1. Gli obblighi formativi aggiuntivi saranno assegnati agli studenti che non raggiungono il punteggio richiesto nell'area del test di accesso: − relativa alle domande di Matematica dell'area "Matematica e Fisica" del test per le

Facoltà di Architettura, − relativa alle domande di "Disegno e rappresentazione" del test per la Facoltà del

Design; − relativa alla Matematica 1 del test per le Facoltà di Ingegneria.

2. Tale punteggio sarà definito assumendo come riferimento il punteggio minimo dei 2/3 della

popolazione di candidati che hanno svolto il test. Gli obblighi formativi verranno segnalati a ciascun partecipante contemporaneamente all'esposizione all'Albo dell'Ateneo delle graduatorie del test di ammissione.

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Per gli immatricolati dal 2003/04, il soddisfacimento degli specifici obblighi formativi aggiuntivi (da superare nel primo anno di corso, come prescrive la legge 509/99) prevede la frequenza dei Corsi di recupero organizzati dall’Ateneo. Sarà cura dell’Ateneo garantire orari e modalità di frequenza compatibili con lo svolgimento delle attività didattiche del 1° anno. I Docenti dei corsi di recupero certificheranno la soddisfazione degli obblighi (acquisizione di almeno il 70% delle firme di frequenza e superamento di prove di verifica), che può anche coincidere con una valutazione positiva di prove in itinere relative a materie oggetto del corso di recupero. Per coloro che non abbiano soddisfatto gli OFA in questa forma, sono previste due modalità alternative per il soddisfacimento di tali obblighi: − acquisire i CFU del primo insegnamento delle aree disciplinari corrispondenti previsto

nel piano di studi dello studente, − oppure ripetere, l’anno successivo, il test di ammissione (solo per la parte corrispondente

ai debiti pregressi) acquisendo un punteggio che escluda nuovi debiti formativi. Nel caso in cui gli obblighi formativi non risultassero soddisfatti, non è consentito allo studente l’inserimento di ulteriori insegnamenti nel suo piano di studi. Relativamente agli studenti che hanno seguito il Math-on-Line, verranno definite regole specifiche.

6. Contingente riservato ai cittadini stranieri per l'a.a. 2003/2004

Come da richiesta ministeriale, annualmente viene fissato dall'Ateneo un contingente di studenti stranieri che verrà indicato sul sito web di Ateneo.

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B) VALUTAZIONE DEL PROFITTO 1. Calendario accademico 2. CFU relativi a insegnamenti: procedure per la verifica dell'apprendimento 3. CFU non relativi a insegnamenti 4. Modalità di registrazione delle valutazioni in vigore dall'a.a. 2003/2004 (da gennaio 2004) 5. valutazione conclusiva

1. Calendario accademico

1. L’anno accademico comprende:

1.1. Due semestri, ognuno costituito da:

− Una sessione didattica composta da due periodi di sette settimane (emisemestri) dedicate a lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio, seguiti ciascuno da almeno una settimana di interruzione della didattica frontale,

− Una sessione d'esame

1.2. Una ulteriore sessione d'esame della durata di tre settimane nel mese di settembre.

2. CFU relativi a Insegnamenti: procedure per la verifica dell'apprendimento 1. La verifica dell'apprendimento è di esclusiva competenza e responsabilità del docente ufficiale

dell’insegnamento. Essa può essere effettuata mediante valutazione in itinere (che si svolgono durante la sessione didattica) e/o esami.

2. Le modalità di verifica dell’apprendimento sono definite dal docente in relazione alla specificità dell’insegnamento entro indirizzi generali stabiliti dalle competenti Strutture didattiche (Facoltà e CCS), che a valle delle valutazioni in itinere possono prevedere anche l'obbligatorietà di una prova finale.

3. E' comunque assicurata, mediante opportuno coordinamento dei docenti, l’uniformità delle modalità di verifica dell’apprendimento fra tutte le sezioni del medesimo insegnamento, almeno all’interno del medesimo CS.

4. Le modalità di verifica dell'apprendimento di ogni insegnamento, che il docente deve rendere note all'inizio del corso, specificano:

4.1. l'eventuale obbligatorietà di frequenza a lezioni e/o esercitazioni e/o laboratori,

4.2. la tipologia e l'eventuale obbligatorietà di partecipazione a prove in itinere, nonché l'effetto sulla valutazione finale dei risultati conseguiti,

4.3. l'eventuale obbligatorietà di una prova finale,

4.4. la tipologia della prova d'esame,

4.5. i criteri per la formazione della valutazione.

5. Nell'arco dell'anno accademico sono previste tre sessioni d'esame:

5.1. La 1a sessione nel mese di febbraio,

5.2. La 2a sessione nel mese di luglio,

5.3. La 3a sessione nel mese di settembre.

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6. Salvo quanto specificato al punto 7, per ogni insegnamento sono previsti almeno tre appelli d'esame, uno in ognuna delle tre sessioni.

7. Qualora l’insegnamento preveda l'obbligatorietà delle prove in itinere e la valutazione finale sia basata in modo determinante sul risultato di queste, le Facoltà possono omettere gli appelli nella sessione seguente al semestre di non erogazione dell'insegnamento, fermo restando almeno un appello nella sessione di settembre.

8. Al termine del periodo di erogazione dell'insegnamento gli allievi possono essere:

8.1. Promossi, con assegnazione di un voto,

8.2. Rimandati ad una successiva valutazione,

8.3. Riprovati, qualora non abbiano soddisfatto gli obblighi di cui ai punti 4.1 e 4.2, nel qual caso la frequenza all'insegnamento decade.

9. Dopo la prima o la seconda sessione d'esame (ovvero dopo la prima, per i casi di cui al punto 7) successiva al semestre di erogazione dell'insegnamento, gli allievi possono essere:

9.1. Promossi, con assegnazione di un voto,

9.2. Rimandati ad una successiva valutazione.

10. Dopo la terza sessione d'esame (ovvero dopo la seconda, per i casi di cui al punto 7) successiva al semestre di erogazione dell'insegnamento, gli allievi possono essere:

10.1. Promossi, con assegnazione di un voto,

10.2. Riprovati, nel qual caso la frequenza all'insegnamento decade.

11. Per gli insegnamenti a durata annuale, valgono norme analoghe ma cadenzate su un anno solare.

3. CFU non relativi a insegnamenti Le competenti strutture didattiche (Facoltà e CCS) individuano eventuali attività diverse dagli insegnamenti, quindi senza valutazione, quali, in ogni caso, le verifiche di conoscenza di lingua europea diversa dall’italiano ed i tirocini.

4. Modalità di registrazione delle valutazioni in vigore dall’a.a. 2003/04 (da gennaio

2004) 4.1 Premesse

4.1.1 Il “Regolamento della Carriera degli Studenti iscritti a Corsi di laurea D.M. 509/99” non

prevede che venga rilasciato agli studenti il “libretto di iscrizione” sul quale, in base al Regolamento precedente, venivano registrati i dati di carriera. In attuazione del nuovo Regolamento:

− a partire dall’a.a. 2003/04 non verrà più prodotto e distribuito il libretto di iscrizione

− con riferimento specifico ai libretti sino ad ora rilasciati, risulta abolita la registrazione sul libretto delle valutazioni conseguite.

4.1.2 E' stata inoltre abolita la firma dello studente (non più prevista nell'attuale Regolamento Didattico di Ateneo) sul modulo predisposto per la verbalizzazione.

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4.2 Modalità di registrazione delle valutazioni (compilazione dei verbali)

4.2.1Registrazione delle valutazioni ottenute nelle prove in itinere

− Le Segreterie didattiche dei Dipartimenti, dei Poli e delle Sedi provvederanno alla stampa ed alla distribuzione ai docenti dei verbali delle valutazioni. Per ciascun incarico docente-insegnamento, tali verbali includeranno tutti gli allievi nel cui Piano degli Studi sia presente l’insegnamento considerato (con AA di frequenza pari a quello corrente e stato “non sostenuto”) ed ai quali risulti attribuito il docente cui si riferisce il verbale.

− Ai fini della registrazione, i verbali dovranno essere compilati nel modo seguente:

− allievo riprovato (allievo che non ha soddisfatto eventuali obblighi di partecipazione a prove in itinere e/o attività di laboratorio - obbligatorietà resa nota dal docente all'inizio del corso) ⇒ il docente annerirà la casella RP e scriverà “riprovato” nella casella del voto in lettere.

− allievo promosso (allievo con valutazione positiva riportata nel corso delle prove in itinere) ⇒ il docente annerirà la casella del voto assegnato e scriverà il voto in lettere.

− allievo rimandato (allievo privo di valutazione positiva e rimandato ad un appello successivo) ⇒ il docente annerirà la casella RM e scriverà “rimandato” nella casella del voto in lettere.

− Terminate le registrazioni, il docente consegnerà ,al più presto, i verbali alla Segreteria Didattica (del Dipartimento, del Polo o della Sede) che provvederà a farli pervenire alla Segreteria Studenti entro due giorni dal termine delle rispettive sessioni d'esame.

4.2.2Registrazione delle valutazioni ottenute negli appelli d’esame

− Le Segreterie didattiche dei Dipartimenti, dei Poli e delle Sedi provvederanno alla stampa ed alla distribuzione ai docenti dei verbali delle valutazioni. Per ciascun incarico docente-insegnamento e per ciascuno degli appelli d’esame per esso definiti, tali verbali includeranno tutti e soli gli allievi che avranno effettuato, entro i termini previsti, l’iscrizione all’appello considerato.

− Ai fini della registrazione, i verbali dovranno essere compilati nel modo seguente:

− allievo promosso (allievo con valutazione positiva) ⇒ il docente annerirà la casella del voto assegnato e scriverà il voto in lettere.

− allievo rimandato (allievo privo di valutazione positiva e rimandato ad un appello successivo - caso che non può, ovviamente, verificarsi nel caso dell’ultimo appello disponibile) ⇒ il docente annerirà la casella RM e scriverà “rimandato” nella casella del voto in lettere.

− allievo riprovato (allievo con valutazione negativa anche nell’ultimo degli appelli disponibili - caso particolare che può verificarsi solo nell’ultimo degli appelli) ⇒ il docente annerirà la casella RP e scriverà “riprovato” nella casella del voto in lettere.

− Terminate le registrazioni, il docente consegnerà ,al più presto, i verbali alla Segreteria Didattica (del Dipartimento, del Polo o della Sede) che provvederà a farli pervenire alla Segreteria Studenti entro due giorni dal termine delle rispettive sessioni d'esame.

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PROMOSSORIMANDATORIPROVATO

STATO INIZIALE(allievo incluso nelverbale delle prove

in itinere)

ISCRITTOAPPELLO

(allievo incluso nelverbale di un

appello)

valutazionepositiva

mancata partecipazionea prove in itinere e/oattività di laboratorio

segnalate comeobbligatorie

rinvio dellavalutazione

iscrizioneappello

valutazionepositiva

valutazionenegativa

(possibile soloall'ultimo appello)

rinvio dellavalutazione

(non possibileall'ultimo appello)

nessunaiscrizione

Avvertenze

Con riferimento all’abolizione − della firma dello studente sul verbale − della registrazione delle valutazioni sul libretto è opportuno precisare che:

− L'allievo ha il diritto di prendere visione dei suoi elaborati corretti, nei tempi e nei modi stabiliti e adeguatamente pubblicizzati dal docente.

− Dopo la pubblicazione dei risultati della valutazione, l'allievo ha la possibilità (prima della verbalizzazione) di rinunciare alla votazione positiva attribuitagli dal docente e di ottenere quindi il rinvio ai recuperi successivi, se esistenti.

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− L'eventuale rinuncia al voto deve essere esplicita ed avvenire nei tempi e nei modi stabiliti e adeguatamente pubblicizzati dal docente.

− In mancanza di rinuncia esplicita al voto, il docente registra a verbale il voto assegnato allo studente.

− L’organizzazione delle attività formative implica la responsabilità personale dei docenti di documentare le prove ed i relativi esiti. Tale documentazione è necessaria per fronteggiare eventuali contestazioni da parte degli studenti sulle valutazioni, riguardanti sia la preparazione sia le presenze eventualmente richieste alle prove di valutazione intermedia, che convergono nel determinare il giudizio finale. Le documentazioni devono essere custodite, a cura del docente, per almeno un anno per eventuali controlli.

5. Valutazione conclusiva

In sede di esame di Laurea, la valutazione conclusiva dovrà tenere conto sia dell'intera carriera dello studente sia della valutazione della prova finale. Essa si baserà sulla media ponderata dei voti riportati negli esami con una possibile variazione, definita dalla Commissione di laurea, compresa tra -1 e +8.

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C) PROGRESSIONE DEGLI STUDI - PASSAGGI E RICONOSCIMENTI 1. Struttura dei CS 2. Tipologie di piani previste 3. Precedenze degli insegnamenti 4. Insegnamenti in soprannumero 5. Iscrizione per crediti 6. Riconoscimenti di carriera 7. Passaggio dal Vecchio Ordinamento al Nuovo Ordinamento 8. Accertamento della conoscenza di una lingua straniera 9. Tirocinio e prova finale 10. Procedimento per il riconoscimento della laurea ai diplomati 11. Tasse, contributi e esoneri a.a. 2003/2004

1) Struttura dei CS

1) I Corsi di laurea possono essere articolati in percorsi formativi diversi denominati orientamenti.

2) Il numero di crediti per ogni anno di corso è fissato in 60. I CCS, se lo riterranno opportuno,

potranno organizzare i manifesti degli studi assegnando ad ogni anno di corso un numero di crediti compreso fra 55 e 65, fermi restando i 180 crediti totali nel triennio

3) Gli intervalli di variabilità della corrispondenza ore aula/crediti sono:

− 7-9 ore di lezione = 1 credito − 14-16 ore di esercitazione = 1 credito − 20-30 ore di laboratorio/progetto = 1 credito

2. Tipologie di piani previste

2.1 Ipotesi di base: − contestualmente alla definizione dei Regolamenti didattici relativi ad un nuovo AA,

ciascun CCS delibera le eventuali regole di corrispondenza che definiscono i legami esistenti tra i percorsi formativi attivati nel nuovo AA ed i corrispondenti percorsi attivati negli AA precedenti. Tali regole possono riferirsi sia a specifiche combinazioni di insegnamenti che ad indirizzi/orientamenti.

− cambiamenti intervenuti nell’offerta nel passaggio da un AA al successivo non devono mai determinare l’implicita “perdita” di CFU acquisti da parte di studenti in AA precedenti. Nel caso in cui tale eventualità fosse inevitabile, un piano degli studi presentato dovrebbe comunque essere singolarmente valutato da una commissione preposta.

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2.2 Definizioni:

− Piano degli studi (automaticamente) convalidato (ex consigliato): è un piano da approvare nel quale, con specifico riferimento agli insegnamenti in posizione di “effettivo”, risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: − tutti i CFU acquisiti in AA precedenti sono riconducibili, direttamente o mediante

regole di corrispondenza, ad elementi dell’offerta attiva nell’AA di presentazione − le nuove frequenze sono state tutte scelte:

− in base alle opzioni rese disponibili dall’offerta attiva (in uno specifico indirizzo/orientamento del Corso di studi seguito)

− rispettando l’ordine di completamento degli anni corso. Siffatto piano, se rispettoso delle vigenti condizioni di vincolo (min/max CFU, precedenze, mutue esclusioni, tabelle di conformità, ..), può essere approvato senza che sia necessario il vaglio specifico da parte di una commissione.

− Piano degli studi da convalidare (ex autonomo): si tratta di un piano da approvare che, per la sua composizione deve essere singolarmente valutato da parte di una commissione. In particolare, con specifico riferimento agli insegnamenti in posizione di “effettivo”, possono verificarsi (una o entrambe) le seguenti situazioni: − parte dei CFU acquisiti in AA precedenti non risulta riconducibile, nè

direttamente nè mediante regole di corrispondenza, ad elementi dell’offerta attiva nell’AA di presentazione Siffatto piano, anche se rispettoso delle vigenti condizioni di vincolo (min/max CFU, precedenze, mutue esclusioni, tabelle di conformità, ..), deve comunque essere singolarmente valutato da parte di una commissione perchè individui/concordi la modalità più “conveniente” affinché lo studente non “perda” parte dei CFU acquisiti in AA precedenti .

− parte delle nuove frequenze è stata inserita nel piano scegliendo liberamente dall’offerta, (eventualmente inserendo insegnamenti offerti da altri indirizzi/orientamenti/Corsi di studio oppure non rispettando l’ordine di completamento degli anni di corso). Siffatto piano, anche se rispettoso delle vigenti condizioni di vincolo (min/max CFU, precedenze, mutue esclusioni, tabelle di conformità, ..), deve comunque essere singolarmente valutato da parte di una commissione perchè verifichi la validità delle scelte effettuate dallo studente.

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Piano convalidato da

approvare

Piano da convalidare

Piano approvato

controlli per approvazione

presentazione piano

valutazione/modifica/convalida

piano degli studi con: - CFU acquisiti non rimappabili - frequenze a scelta libera

Ciclo di vita di un piano degli studi

3. Precedenze degli insegnamenti In aggiunta a quanto già implicitamente indotto dall’allocazione degli insegnamenti nelle singole annualità dei Regolamenti didattici, i CCS possono utilizzare le seguenti definizioni di “precedenza dell’insegnamento A rispetto a B”

- Precedenza consigliata:

non definisce alcun vincolo formale. Ha lo scopo di fornire agli studenti utili indicazioni circa la sequenzialità degli insegnamenti, ma non influenza né la composizione del PdS né la verbalizzazione.

- Precedenza di composizione PdS: Definisce un vincolo che deve essere rispettato nella scelta degli insegnamenti all’atto della presentazione del PdS. Non è possibile inserire nel PdS l’insegnamento B se non è presente (anche se non superato) l’insegnamento A. Non influenza la verbalizzazione.

- Precedenza di verbalizzazione: Definisce un vincolo che deve essere rispettato sia al momento della composizione del PdS sia al momento della verbalizzazione ‘positiva’ (superamento dell’insegnamento). Non è possibile verbalizzare B se non è verbalizzato A.

- Precedenza di frequenza: Definisce un vincolo che deve essere rispettato nella scelta degli insegnamenti all’atto della presentazione del PdS. Non è possibile inserire nel PdS l’insegnamento B se non è stato verbalizzato (superato) l’insegnamento A.

4. Insegnamenti in soprannumero

4.1. Ipotesi generali

4.1.1 rappresentazione nel sistema: gli insegnamenti in soprannumero vengono inseriti nel piano (come gli insegnamenti in “effettivo”) e marcati con posizione="S"

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4.1.2 validità: − gli insegnamenti in soprannumero non vengono considerati (non entrano nel

computo dei CFU e non contribuiscono alla media) ai fini dell'ammissione alla prova finale e del conseguimento del titolo

− potranno essere (eventualmente) considerati ai fini dell'ammissione al II livello

4.2. Modalità di inserimento nel piano

4.2.1 dominio di scelta: − possibilità di scelta tra tutti gli insegnamenti offerti dal CdS di iscrizione (in

qualunque AC/Indirizzo) oppure da altri CdS di I livello oppure da CdS di II livello

− la scelta viene effettuata da una lista filtrata/ordinata, su codice/nome insegnamento, e “piatta” (non strutturata in “numeri d’ordine”)

4.2.2 vincoli: − per ciascun AA e per ciascun semestre la somma dei CFU effettivi e dei CFU

in soprannumero deve rispettare i vincoli sul numero max di CFU inseribili nel Piano degli Studi (max 80 CFU per AA, max 40 CFU per semestre)

− l’inserimento nel piano è subordinato al rispetto dei vincoli di precedenza e di mutua esclusione

4.3 Passaggio effettivo->soprannumero

4.3.1 All’atto della presentazione del piano degli studi, lo studente ha la facoltà di portare un insegnamento, frequentato in un AA precedente e con esame superato, da effettivo a soprannumero.

4.3.2 Le conseguenze di tale scelta sono quelle indicate nella sezione “Ipotesi generali”.

4.3.3 Questa possibilità consente, a fronte di una specifica decisione dello studente, di evitare che il piano venga classificato come “piano da convalidare” (per la presenza di esami sostenuti non rimappabili sull’offerta corrente neppure con le regole di corrispondenza)

4.4 Passaggio soprannumero-> effettivo

4.4.1 All’atto della presentazione del piano degli studi, lo studente ha la facoltà di portare un insegnamento, frequentato in un AA precedente e con esame superato, da soprannumero a effettivo.

4.4.2 Per effetto di ciò possono verificarsi le seguenti situazioni: − L’insegnamento portato in effettivo può essere utilizzato per riempire

(direttamente o mediante regole di corrispondenza) uno dei “numeri d’ordine” dell’offerta ⇒ il piano potrà essere automaticamente convalidato

− L’insegnamento portato in effettivo non può essere utilizzato per riempire (direttamente o mediante regole di corrispondenza) uno dei “numeri d’ordine” dell’offerta ⇒ l’insegnamento “avanza” dall’analisi di corrispondenza con l’offerta quindi il piano verrà classificato come “piano da convalidare”

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5 Iscrizione per crediti

5.1 Premessa

− Gli allievi possono scegliere annualmente percorsi di studio con un numero di CFU anche differente da quelli previsti nei percorsi nominali. Comunque la contribuzione sarà correlata al numero CFU di iscrizione, secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

− Prioritariamente devono essere rispettate, nell'iscrizione, la sequenza tra gli insegnamenti specificata dalla loro collocazione negli anni di corso dei percorsi nominali dei Regolamenti Didattici e le relative precedenze.

− Le iscrizioni sono regolamentate dalla normativa generale riportata in questo documento e da quella specifica prevista nei singoli Regolamenti Didattici dei Corsi di studio.

5.2 Normativa

− Il numero di CFU minimo cui gli allievi possono iscriversi in ogni anno accademico è pari a 30, salvo che non siano in carenza di un numero minore di crediti per concludere gli studi.

− Gli allievi neoimmatricolati sono iscritti a tutti gli insegnamenti previsti per il 1° anno di corso dei Regolamenti didattici, a meno che non chiedano esplicitamente l’iscrizione ad un numero minore di CFU, nel qual caso sono tenuti a specificare i relativi insegnamenti.

− L’iscrizione contemporanea a insegnamenti dei diversi anni di corso è consentita fino ad un massimo di 40 CFU per semestre, con un massimo di 80 CFU per ogni anno accademico.

5.3 Suggerimenti

− Si consiglia vivamente agli studenti che non abbiano acquisito tutti i CFU ai quali si erano iscritti di valutare il numero di CFU più opportuno al quale iscriversi per l'anno successivo.

− E’ vivamente suggerito di anticipare al 1° o al 2° anno di immatricolazione l’acquisizione dei CFU relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano. In ogni caso la verifica positiva della conoscenza di tale lingua e l’acquisizione agli atti della relativa certificazione costituiscono condizione necessaria per l’iscrizione alla prova finale.

6. Riconoscimenti di carriera

All’interno di una delibera di ammissione (a fronte di trasferimento, passaggio di Corso, passaggio di Ordinamento) vengono posti in corrispondenza elementi della carriera pregressa (esami superati / CFU acquisiti) con elementi dell’offerta (corrente ed eventualmente pregressa) che caratterizza il contesto di ammissione.

Ogni delibera è articolata in una o più “affermazioni”, ciascuna delle quali definisce (in generale) una corrispondenza tra n esami superati ed m elementi dell’offerta.

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Con l’attivazione del Nuovo Ordinamento, si è reso necessario gestire situazioni assai diversificate e ciò ha portato ad una progressiva (e non controllata) estensione dei costrutti utilizzati in sede di definizione di una delibera.

Di seguito viene riportato l’elenco delle opzioni di riconoscimento disponibili (e supportate dal sistema) cui le Commissioni passaggi/trasferimenti sono invitate ad attenersi:

6.1 Convalida: registra l’individuazione di una corrispondenza diretta tra esami sostenuti nel passato ed elementi dell’offerta di ammissione. Possono verificarsi i seguenti casi:

6.1.1 Convalida “piena” di un insegnamento offerto: lo studente non dovrà/potrà sostenere il relativo esame; il voto di convalida è la media pesata delle votazioni riportate negli esami registrati nella carriera pregressa.

6.1.2 Convalida “parziale” (per un numero CFU che deve essere indicato) di un insegnamento offerto: l’insegnamento viene inserito nel piano degli studi con AA di frequenza pari a quello di delibera e con lo stato di esame non superato/convalidato. I CFU convalidati non vengono computati nel totale dei CFU richiesti né durante la verifica del numero min/max di CFU per anno di corso né in sede di determinazione dei contributi dovuti dallo studente. Negli elenchi degli iscritti, il docente di pertinenza potrà vedere accanto al nome dello studente il numero di CFU già convalidati e la relativa votazione riportata. La consuntivazione della valutazione complessiva verrà effettuata mediante i verbali consueti. E’ prevista (opportuna) la marcatura come soprannumero di eventuali insegnamenti convalidati per i quali si verifichi una delle seguenti condizioni: − insegnamento in esubero rispetto al mix di CFU/SSD previsti dal percorso

formativo scelto − insegnamento offerto da un indirizzo/orientamento diverso da quello di

ammissione − insegnamento offerto dal livello successivo a quello di ammissione (laurea

specialistica)

6.2 Accredito: talvolta non risulta possibile individuare una corrispondenza diretta tra esami superati in passato ed elementi dell’offerta, ma si ritiene comunque necessario riconoscere tale attività svolta come utilizzabile nel percorso formativo di ammissione. Questa circostanza può essere espressa inserendo in luogo di una convalida un “accredito”. In particolare si possono presentare le seguenti situazioni:

6.2.1 È possibile associare all’accredito l’SSD di riferimento: in questo caso viene definito un accredito qualificato, caratterizzato dal valore in CFU, da un SSD e, se possibile, da un voto (calcolato come media pesata dei voti associati alle attività svolte in precedenza oppure direttamente determinato dalla Commissione).

Un accredito qualificato: − gioca un ruolo del tutto simile a quello degli usuali insegnamenti (rappresenta

l’acquisizione di CFU in un particolare SSD) ai fini del soddisfacimento dei vincoli di conformità allo statuto

− non può essere posto in corrispondenza di alcun elemento dell’offerta − non può contribuire al soddisfacimento di vincoli né di precedenza né di obbligatorietà

di scelta in un gruppo di insegnamenti

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6.2.2 Non è possibile associare all’accredito un SSD di riferimento: in questo caso viene definito un accredito non qualificato (detto anche “accredito non differenziato”), caratterizzato soltanto dal valore in CFU e, se possibile, da un voto (calcolato come media pesata dei voti associati alle attività svolte in precedenza oppure direttamente determinato dalla Commissione).

Un accredito non qualificato: − ai fini del soddisfacimento dei vincoli di conformità allo statuto può essere utilizzato

soltanto per soddisfare il vincolo sul totale CFU a scelta dello studente − non può essere posto in corrispondenza di alcun elemento dell’offerta − non può contribuire al soddisfacimento di vincoli né di precedenza né di obbligatorietà

di scelta in un gruppo di insegnamenti

6.3 Eccedenza (accredito potenziale): registra nel piano il fatto che esami superati nel passato, benché parzialmente correlati al percorso formativo di ammissione, non possano al momento essere (in alcuna forma) direttamente accreditati (in mancanza di altri interventi non potranno quindi essere utilizzati per il conseguimento del titolo). Le eccedenze non vengono mai prese in considerazione né ai fini delle verifiche di soddisfacimento dei vincoli (di qualunque tipo) nè durante la verifica di corrispondenza del piano con l’offerta. Eventuali delibere successive potranno riconsiderare la situazione, portando alla definizione di convalide e/o accrediti (qualificati e non) a partire da eccedenze definite in precedenza.

7. Passaggio dal Vecchio Ordinamento al Nuovo Ordinamento

7.1 Insegnamenti del V.O. pari a 1 U.D. equivalgono a 10 crediti per le Facoltà di Ingegneria e a 8 crediti per le Facoltà di Architettura.1 Nel caso di moduli/laboratori l'equivalenza sarà proporzionata al loro peso rispetto all'U.D.

7.2 Nel caso in cui non sia ravvisata dal C.C.S alcuna corrispondenza (o sia riconosciuta solo

parzialmente) tra un insegnamento del V.O. e insegnamenti del N.O., i crediti acquisiti (o quelli eccedenti la parte riconosciuta) possono rientrare nei crediti relativi al gruppo degli insegnamenti a scelta dello studente (sempre nei limiti previsti dai decreti ministeriali e dai Regolamenti didattici). Eventuali ulteriori eccedenze resterebbero disponibili per la continuazione degli studi in altri o successivi Corsi di Studio (ad es. Laurea Specialistica, etc.).

7.3 La corrispondenza tra il singolo insegnamento superato del V.O. e quello del N.O. è

proposta dal C.C.S competente e deliberata dalla Facoltà

7.4 E' ammesso il cambiamento di C.S. nel passaggio dal V.O. al N.O.

1 Per il Corso di studi di Ingegneria Edile ed Architettura, gli insegnamenti del V.O. equivalgono a 9 CFU.

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7.5 Per gli allievi che transitano dal VO al NO solo per sanare debiti di credito indicati dai CCS

per il riconoscimento della equipollenza tra diploma e laurea nonché per effettuare il tirocinio e conseguire la laurea NO, tutte le carriere pregresse (CL e DU), rivalutate in termini di crediti, saranno riferite agli obblighi previsti dagli ordinamenti dei singoli corsi di studio e non dai regolamenti didattici degli stessi, onde agevolare una verifica della qualità formativa complessiva rapportabile al NO, che farà aggio sulla corrispondenza puntuale degli insegnamenti.

7.6 L’attività di tirocinio, ove prevista, potrà essere riconosciuta anche a fronte di idonea

documentazione presentata dal richiedente la nuova laurea.

8. Accertamento della conoscenza di una lingua straniera

8.1 Premesso che: "Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano……La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di Ateneo, con riferimenti ai livelli richiesti per ogni lingua." (DM 509/99, art. 7, comma 1)" e visto quanto normato dal Regolamento Didattico di Ateneo,

− agli studenti che si immatricoleranno a partire dall'a.a. 2003/04, verrà richiesto di dimostrare

la conoscenza di una lingua straniera attraverso il superamento di uno dei seguenti test quale condizione necessaria per l'iscrizione alla prova finale:

LINGUA INGLESE Computer-Based TOEFL test (Test of English as a Foreign Language)

Livello 170 Livello minimo di conoscenza ammissibile al di sotto del quale non è conseguibile la laurea ed al quale vengono riconosciuti 2,5 crediti

Livello 200 Con punteggio maggiore o uguale a 200 vengono acquisiti 5 crediti (2,5 crediti utilizzabili nella laurea e 2,5 crediti utilizzabili nella laurea specialistica, dove previsto)

oppure, in alternativa2:

FCE (First Certificate in English) – pass grade B Livello 3 - Intermedio superiore Vengono riconosciuti 2,5 crediti

CAE (Certificate of Advanced English) - pass grade B Livello 4 – Avanzato vengono riconosciuti 5 crediti (2,5 crediti utilizzabili nella laurea e 2,5 crediti utilizzabili nella laurea specialistica, dove previsto)

LINGUA FRANCESE DELF (Diplome d'Etude en Langue Française) Unità 4, a Milano presso il Centre Culturel Français

2 Per gli studenti del V.O. e N.O. immatricolatisi fino all'a.a. 2002/03 compreso, è consentito comunque produrre la certificazione FCE o CAE

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LINGUA TEDESCA ZD (Zertifikat Deutsch) Goethe-Institut

LINGUA SPAGNOLA DELE Superior (Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera) Instituto Cervantes

I crediti riconosciuti per questi test (o per altri eventuali test di livello e grado maggiore o uguale dei sopraelencati Istituti) sono gli stessi attribuiti al livello 200 per l'inglese. Si richiede il superamento di uno dei test sopraelencati anche per quegli studenti che hanno già ottenuto, ad esempio presso altri Atenei, certificati di conoscenza di una lingua straniera di altro genere e per gli studenti stranieri (N.O.). 8.2 Iniziative dell’Ateneo. Fermo restando la possibilità per lo studente di acquisire i crediti relativi alla lingua mediante il superamento di uno qualunque dei test sopra citati, si ritiene che la conoscenza della lingua inglese sia da considerarsi prioritaria rispetto alle altre e che il TOEFL rappresenti lo strumento migliore per la valutazione, in quanto fornisce un'indicazione quantitativa della conoscenza della lingua e rilascia un'attestazione chiara e spendibile in tutto il mondo e in ogni ambiente di lavoro. Per il superamento del test si possono individuare due tipi di necessità per gli studenti: − Corsi di preparazione al TOEFL. Si tratta di corsi brevi, destinati a coloro che hanno già una

sufficiente conoscenza della lingua, mirati al superamento del test e della durata di 40-60 ore in un periodo di due-tre mesi.

− Corsi di apprendimento e/o di recupero della conoscenza della lingua inglese. Si tratta di corsi di maggior durata in termini di ore di lezione e articolati su un periodo di tempo maggiore.

Premesso che tali corsi saranno tenuti e organizzati da enti esterni al Politecnico, l’Ateneo interviene a favore degli studenti con le seguenti iniziative: 1. accordi/convenzioni con enti erogatori dei corsi (ad esempio il Comune di Milano) 2. rimborso totale della quota per la partecipazione al test (una sola volta) 3. rimborso parziale della quota per la partecipazione ai corsi di preparazione al TOEFL 4. rimborso parziale della quota per la partecipazione ai corsi di apprendimento della lingua I rimborsi di cui ai punti 3 e 4 sono subordinati alle seguenti condizioni: a) la frequenza ad almeno il 75% delle ore di lezione b) il superamento del test entro due anni dalla data di immatricolazione. L’Ateneo inoltre mette a disposizione le aule informatizzate per l’auto apprendimento delle lingue attualmente disponibili.

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Viene infine istituita una Commissione di Ateneo alla quale verrà demandato l'esame di "casi speciali", già rigidamente "filtrati", dove per casi speciali si possono, ad esempio, considerare coloro che: − hanno una disabilità conclamata; − hanno sostenuto l’esame di lingua TOEFL, o altro test, per cinque volte con esito negativo, e

sono prossimi a sostenere l’esame di laurea. 9. Tirocinio e prova finale - la revisione del testo attuale, qui riportato, verrà effettuata a

partire dal settembre 2003, alla luce della conclusione delle esperienze di tirocinio e prova finale del primo gruppo di laureati del NO (luglio 2003)

− Il Politecnico di Milano si impegna a intraprendere verso il mondo della produzione e dei

servizi tutte le iniziative necessarie per permettere che gli allievi possano svolgere un tirocinio nell’ambito di un CL o di un CLS.

− Il tirocinio deve essere adeguato all'attività formativa del singolo CCS.

− E' data la possibilità di sostituire, il tirocinio con un'attività alternativa di laboratorio progettuale e/o seminari e corsi tesi ad acquisire conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.

− La prova finale sarà, comunque, costituita da una relazione su di un’attività svolta in modo autonomo dall’allievo nell’ambito di quanto previsto al punto precedente.

− I tirocini avranno una durata di almeno 3 mesi.

− Le attività di tirocinio e quelle ad esso alternative, inclusive della prova finale, devono essere contenute in un intervallo di crediti da 15 a 30.

− I crediti attribuiti alla verifica della conoscenza di una lingua U.E. sono pari a 2.5, lettera e) art. 10 – D.M. 3.11.1999, n. 509).

10. Procedimento per il conferimento della Laurea ai diplomati

10.1 Diplomati del Politecnico che chiedono il riconoscimento di una Laurea di I livello con

identica denominazione del Diploma universitario acquisito (il DU in Ingegneria Informatica e Automatica è considerato omonimo del DU in Ingegneria Informatica; il DU in Ingegneria Logistica e della Produzione è considerato omonimo del DU in Ingegneria Gestionale):

- si effettua l'iscrizione con abbreviazioni di corso e l'addebito da 1 a 30 CFU secondo

le specifiche indicazioni dei singoli CCS. - Il Preliminary English Test (PET) viene ritenuto valido, indipendentemente dalla data

in cui la certificazione è stata ottenuta, soltanto per diplomati che abbiano chiesto il riconoscimento della Laurea di I livello nell’AA 2002/2003.

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A decorrere dall’a.a. 2003/2004 il Preliminary English Test (PET) sarà ritenuto valido, al fine del riconoscimento della laurea di I livello, solo ed esclusivamente per quegli studenti che l'abbiano conseguito nell'ambito del proprio corso di diploma. A coloro che non rientrano in tale casistica saranno applicate le regole generali relative all’accertamento della conoscenza di una lingua straniera

10.2 Diplomati di altre Università o Diplomati del Politecnico che richiedono il

riconoscimento di una Laurea di I livello con diversa denominazione del Diploma Universitario acquisito: - si effettua l'iscrizione con abbreviazioni di corso e con addebito dei CFU definiti dal

competente CCS in relazione alla carriera dei singoli studenti. - In particolare, per i Diplomati non del Politecnico, le singole richieste saranno

esaminate dal CCS di competenza il quale, esaminato il percorso formativo seguito, definisce gli eventuali crediti formativi da acquisire che dovranno essere pari ad almeno 30 CFU, compresivi dell'esame finale.

- saranno applicate le regole generali relative all’accertamento della conoscenza di una lingua straniera

11. Tasse, contributi e esoneri a.a. 2003/2004

11.1 Tasse e contributi Il sistema di contribuzione prevede:

1. Il mantenimento dei precedenti criteri previsti per il calcolo dell’Indicatore della

Condizione Economica. 2. La modifica della precedente ripartizione in fasce di contribuzione, riarticolata da otto a

dieci fasce; la riarticolazione, con adeguamento al tasso di inflazione, prevede l'accorpamento della terza e della quarta fascia e la riarticolazione dell'ex ottava fascia in quattro fasce, con un aumento contributivo riguardante in particolare gli iscritti al Nuovo Ordinamento.

3. L'ammontare del contributo individuato per ciascuna fascia è differenziato in base

all'appartenenza degli iscritti al vecchio o al nuovo ordinamento e, per il nuovo, anche in relazione all'anno accademico di immatricolazione.

4. La determinazione della contribuzione in misura uguale per gli immatricolati nel

2003/2004 ai corsi di laurea e di laurea specialistica D.M. 509/1999. 5. Il mantenimento della contribuzione proporzionale al numero di CFU a cui lo studente si

iscriverà per l’anno accademico. La quota dei contributi della fascia corrispondente verrà graduata in cinque scaglioni: 25, 50, 75, 100 e 130% corrispondenti a 15, 16-30, 31-45, 46-70, più di 70 CFU. Non sono ammesse variazioni o richieste di rimborso qualora i crediti prenotati non siano stati completamente acquisiti col superamento delle prove di valutazione. L’importo dei contributi verrà determinato dopo la presentazione del piano degli studi, anche nel caso in cui questa venga effettuata separatamente per semestre.

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6. L'unificazione della contribuzione prevista per il Vecchio Ordinamento, eliminando la

distinzione tra gli iscritti ai Corsi di laurea e di Diploma universitario. 7. Il mantenimento dei criteri di determinazione della contribuzione per i diplomati che

chiedono il riconoscimento della laurea, approvati per l’anno accademico 2002/2003. Gli importi sono pertanto determinati nella misura prevista per gli immatricolati nell'anno accademico 2003/2004 ai corsi D.M. 509/1999, con gli stessi criteri di suddivisione in fasce e graduazione in scaglioni di CFU di iscrizione, in relazione ai debiti riconosciuti per il conseguimento della laurea. Sono esonerati dal pagamento dei contributi i diplomati del Politecnico di Milano che chiedono il riconoscimento del titolo di laurea omologo al titolo di diploma universitario.

8. Il mantenimento, per i laureati in Architettura ammessi al conseguimento della laurea in

Ingegneria Edile-Architettura sul percorso predefinito della durata di un anno accademico, della contribuzione non suddivisa in fasce. Gli immatricolati nel 2002/2003, tenuti al rinnovo dell'iscrizione per il 2003/2004 in quanto non in possesso dei requisiti di ammissione alla laurea, sono esonerati dal pagamento dei contributi.

9. Le eventuali maggiori somme percepite grazie all’applicazione del nuovo regime

contributivo saranno utilizzate per servizi agli studenti.

Sono state inoltre attivate le procedure per l’attivazione di prestiti d’onore a favore degli studenti.

11.2 Sistema degli Esoneri - Verranno presi in considerazione soltanto gli studenti con prima immatricolazione

effettuata al Politecnico (ad un corso di studi DM 509): saranno quindi esclusi i trasferimenti da altri Atenei, i passaggi di Ordinamento ed i passaggi che comportino reimmatricolazione.

- Gli esoneri per merito saranno riservati agli studenti che abbiano acquisito, entro l'appello

di recupero di settembre 2003, un numero minimo di CFU fissato in funzione dell'AA di immatricolazione. In particolare si concordano i seguenti valori: - Studenti immatricolati nell'a.a. 2001/2002: minimo 110 CFU acquisiti - Studenti immatricolati nell'a.a. 2002/2003: minimo 50 CFU acquisiti

- La media (pesata) dei voti sarà valutata tenendo conto di tutti gli esami superati entro la

scadenza fissata. - Il beneficio riconosciuto consisterà in una riduzione % della tassa di iscrizione e dei

contributi dovuti per l'a.a. 2003/2004. Per gli studenti appartenenti a fasce di reddito superiori alla quinta, gli importi utilizzati per determinare la riduzione saranno quelli della quinta fascia.

- Ai fini dell'assegnazione di un esonero per merito verranno prese in considerazione le

seguenti categorie: - media ≥ 27 ⇒ riduzione fino al 50% - media ≥ 29 ⇒ riduzione fino al 100%

Per le restanti categorie di esonero si mantengono invariate, per l'a.a. 2003/2004, le condizioni già vigenti per l'a.a. 2002/2003.

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Corsi di Laurea Specialistica A) ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 1. Premessa 2. Istituzione, attivazione, numero programmato e assegnazione delle risorse 3. Accesso ai corsi 4. Calendario e organizzazione della didattica 5. Tasse e contributi a.a. 2003/2004

1. Premessa

1. I Corsi di Laurea specialistica (CLS) hanno l’obiettivo di fornire agli studenti una

formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Il Politecnico di Milano individua nella Laurea specialistica il titolo di studio universitario che assicura agli allievi alte competenze scientifiche e professionali in particolari settori delle discipline politecniche.

2. Allo scopo di garantire la qualità dei Corsi di Laurea specialistica, il Politecnico di Milano stabilisce i requisiti minimi che devono essere soddisfatti in termini di risorse per l’attivazione dei corsi a seguito di una verifica di disponibilità delle risorse necessarie.

3. I Corsi di laurea specialistica sono incardinati in una Facoltà dell’Ateneo, nell’ambito del

progetto didattico e con riferimento alle tematiche in essa contenute. Eccezionalmente e motivatamente essi possono essere erogati congiuntamente da più Facoltà dell’Ateneo e/o congiuntamente con Facoltà di altro Ateneo. In tal caso sono esplicitamente indicate le responsabilità di gestione e le strutture organizzative.

2. Istituzione, attivazione, numero programmato e assegnazione delle risorse

1. Le Facoltà, nel mese di febbraio di ogni anno, presentano al Senato accademico il piano delle istituzioni, delle attivazioni ed eventuali disattivazioni dei Corsi di laurea specialistica. Per quanto riguarda le nuove iniziative, il piano deve essere completo dei relativi progetti didattici, corredato dai pareri dei Dipartimenti, dei Poli regionali e delle Sedi territoriali maggiormente coinvolti nella didattica, nonché di altri eventuali soggetti interessati.

2. I progetti didattici dei Corsi di laurea specialistica specificano:

− gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali; − l’Ordinamento didattico e il Regolamento didattico (quest’ultimo almeno in forma

indicativa); − i requisiti curriculari di ammissione; − il numero minimo di allievi da immatricolare per attivare il corso; − il numero massimo degli allievi immatricolabili e le risorse necessarie per la gestione

(umane, logistiche e strumentali), che dovranno essere compatibili con i budget assegnati alle singole Facoltà completati con le eventuali integrazioni acquisite autonomamente dalle Facoltà stesse;

− le modalità di selezione;

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− le collaborazioni con altre Facoltà e/o con altri Atenei; − la lingua di erogazione.

I progetti sono corredati dalle credenziali scientifiche e dal curriculum di cinque docenti promotori.

3. Nel mese di marzo, il Senato accademico, acquisiti i pareri del Consiglio di

amministrazione e dell’Organismo di Coordinamento della Didattica, valuta i piani delle Facoltà e delibera circa il complesso dei Corsi di laurea specialistica da istituire e attivare nel successivo anno accademico, fissando i rispettivi numeri programmati.

4. Le Facoltà definiscono i Regolamenti didattici e il Senato accademico li approva.

3. Accesso ai Corsi

1. Possono accedere ad un Corso di Laurea specialistica coloro che sono in possesso del

titolo di laurea di I livello. 2. Le modalità di selezione per l’immatricolazione ai Corsi di laurea specialistica

privilegiano gli allievi dotati di maggiori capacità e preparazione personale, indipendentemente dalla Facoltà e dall’Ateneo di provenienza. Le Facoltà stabiliscono le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione anche in maniera diversificata per i singoli Corsi di laurea specialistica, tenuto conto delle regole operative per l'iscrizione fissate dall'Amministrazione

3. L’esame di ammissione si articola in:

a) valutazione della carriera pregressa b) valutazione dell’adeguatezza della preparazione personale.

Per gli Allievi che abbiano conseguito all'estero il loro titolo di studio è inoltre prevista una verifica dell'idoneità del titolo stesso.

4. Gli Allievi immatricolati al Politecnico di Milano fino all'a.a. 2002/2003 compreso, che

conseguano la laurea entro quattro anni accademici dall'immatricolazione, sono esonerati dall'esame di ammissione ai corsi di laurea specialistica.

5. Gli Allievi che si immatricoleranno a singoli Corsi di laurea del Politecnico di Milano a

partire dall'a.a. 2003/2004, che al 30 Settembre del secondo anno solare successivo a quello di immatricolazione abbiano acquisito presso il Politecnico di Milano, nell'ambito dello stesso corso di laurea, almeno N crediti con una votazione media pesata per crediti almeno pari a V e che conseguano la laurea entro quattro anni accademici dall'immatricolazione, sono esonerati dall'esame di ammissione a specifici corsi di laurea specialistica. Per ogni Corso di laurea specialistica le Facoltà indicano i Corsi di laurea cui applicare tale normativa, specificando i valori di N e V anche in maniera diversificata per i singoli Corsi di laurea specialistica.

6. L’accesso ai Corsi di laurea specialistica può essere autorizzato anche ad allievi tenuti ad

acquisire più di 120 CFU per il conseguimento del titolo. L'ammissione a un corso di laurea specialistica non implica automaticamente, nemmeno per gli Allievi laureati al Politecnico di Milano, il riconoscimento di tutti i crediti formativi acquisiti negli studi precedenti e, quindi, il conseguimento della Laurea specialistica può comportare l'acquisizione di un numero di crediti formativi anche maggiore di 120. Tale numero e, più in generale, gli obblighi da assolvere per il conseguimento della laurea specialistica

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sono determinati per ogni singolo Allievo sulla base del numero e della tipologia dei crediti da lui acquisiti nei suoi studi pregressi

4. Calendario e organizzazione della didattica

1. L’attività didattica dei Corsi di laurea specialistica è articolata in due semestri, con

possibilità per lo studente di immatricolazione ad ogni semestre. Le sessioni di laurea dei Corsi di laurea di primo livello saranno congruenti con l'inizio dei corsi di LS.

2. Al termine di ogni semestre è previsto un periodo dedicato agli esami. Al termine di ogni

esame (valutazione) l’allievo può essere: − Promosso, con l’assegnazione di un voto, − Rimandato a una successiva valutazione, − Riprovato: in tal caso l’esame non può essere ripetuto nella stessa sessione.

3. Si ritiene opportuno fissare a livello di Ateneo un numero minimo di appelli che

dovranno comunque essere resi disponibili, lasciando a ciascuna Facoltà la possibilità di aggiungerne altri in base alle esigenze didattiche dei propri CdS.

APPELLI PREVISTI Insegnamenti del I semestre 2 a febbraio 2 a luglio 1 a settembre Insegnamenti del II semestre 2 a luglio almeno 3 tra settembre e febbraio

4. Se non specificato altrimenti, la validità della frequenza di un corso disattivato vale fino all’anno accademico successivo alla disattivazione dell’insegnamento; un insegnamento si considera attivo finché viene offerto un insegnamento con lo stesso codice nell’Ateneo. E’ possibile associare ad un insegnamento la validità per il solo anno accademico in cui è erogato (cioè la frequenza vale solo un anno). Lo studente che non supera l’esame dovrà rifrequentarlo, cioè deve riacquisire i crediti, oppure, se gli è consentito dal Consiglio di corso di studio, inserire nel Piano degli studi un altro insegnamento.

5. Le modalità di erogazione e valutazione di insegnamenti previsti nei Regolamenti

didattici sia del 1° sia del 2° livello sono univoche, salvo diversa indicazione da parte della Facoltà a cui tali insegnamenti fanno capo.

6. Nel processo di formazione del voto finale della laurea di II° livello, non si terrà conto del

voto finale della laurea di I° livello.

5. Tasse e contributi a.a. 2003/2004

Il sistema di contribuzione prevede la determinazione delle tasse e contributi in misura uguale per gli immatricolati nel 2003/2004 ai corsi di Laurea e di Laurea specialistica DM 509/1999.