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Professione Economica e Sistema Sociale Pr ess gennaio 2015 / no.73 ISSN 2039-540X

P gennaio 2015 / nro.73 esISSsN2039-540X Matteo Pozzoli Paolo Pietro Biancone Massimo Zamboni Nicola Agnoli ... 48 Letti per voi PEOPLE 36 Alessandro Solidoro IL PUNTO 40 Valeria Fedeli

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Professione Economica e Sistema SocialePress

gennaio 2015 / no.73 ISSN 2039-540X

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Sommario/gennaio

Press

EDITORIALE

3 Maria Luisa Campise

L’INTERVENTO

48101418222426283234

Raffaele MarcelloMauro BiniAvril McKenzieJames AlerdingAscanio SalvidioAlberto CastagnettiMatteo PozzoliPaolo Pietro BianconeMassimo ZamboniNicola AgnoliMaria Rita Cafulli

Marcello: “Il ruolo del professionista nelle valutazioni economiche”

- Pag. 4

Bini: “A cosa servono i Principi di Valutazione?”

- Pag. 8

Salvidio: “Le valutazioni d’azienda nelle procedure concorsuali”

- Pag. 18

FEE, Solidoro eletto vicepresidente

- Pag. 36

PROFESSIONE E TEMPO LIBERO

48 Letti per voi

PEOPLE

36 Alessandro Solidoro

IL PUNTO

40 Valeria FedeliPatrizia BonacaDomenico Calvelli

CNDCEC REPORT

43 L’attività di gennaio

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Èdifficile non imbattersi nello svolgimento dell’attività professionale in

valori definibili come “certi”. Le stime sono alla base e, direi,

all’origine dello sviluppo delle professioni. E, per quanto a noi attiene,

l’attività di valutazione rappresenta da sempre una funzione cruciale per i

Commercialisti. Alla nostra Categoria sono assegnati compiti di valutazione

nelle più disparate aree: dalla valutazione per le poste di bilancio alle

valutazioni ai fini della determinazione dei valori fiscali, dalle valutazioni degli

elementi immateriali sino ad arrivare alla valutazione d’azienda che

rappresenta un’attività che qualifica e contestualmente conferisce (e

riconosce) alta professionalità al nostro lavoro.

Da tempo si discute sulle professionalità richieste

al valutatore. Non c’è, tuttavia, dubbio che i

commercialisti siano di fatto per l’esperienza e

l’autorevolezza accumulata sul “campo” degli

esperti.

Tuttavia, tale riconoscimento deve essere

confermato e avvalorato nel tempo e

l’aggiornamento, sulla base delle migliori prassi e

dei più autorevoli studi, è un elemento che

accresce la qualità dei nostri lavori e, allo stesso

tempo, l’immagine della nostra professione.

La predisposizione del presente numero di Press

è solo la conseguenza logica di tale ragionamento. Il numero trae spunto dalla

pubblicazione da parte del già richiamato OIV dell’Exposure Draft sui

Principi Italiani di Valutazione (PIV). Il lavoro è un documento ancora in

forma di Bozza e la sua diffusione è finalizzata a ottenere pubblici commenti

sino alla fine del mese del mese di febbraio. In questa prospettiva, è bene

farsi un’opinione da subito dell’impostazione e delle previsioni tecniche dei

PIV per poter essere anche parte attiva del processo.

Ai nostri fini, il numero raccoglie una serie di opinioni in merito al vasto e

complesso tema delle valutazioni, considerando più da vicino tematiche con

cui ci confrontiamo quotidianamente e fornendo contestualmente alcuni

autorevoli aggiornamenti sulle evoluzioni della materia, anche in un’ottica

internazionale. In tal modo, cerchiamo di offrire un contributo all’operatività

e alcuni spunti (speriamo) utili di riflessione.

I nuovi Principi di Valutazione

Maria Luisa CampiseDirettore Press

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La pubblicazione deiPrincipi Italiani diValutazione (PIV) da partedell’Organismo Italiano diValutazione (OIV), di cui il

CNDCEC è socio fondatore, deveessere considerata dalla Categoriacon molta attenzione.

Si ricorda da subito che i PIV sonostati emanati sotto forma di ExposureDraft per pubblici commenti sino al 1°marzo 2015 dall’OIV e che la versionedefinitiva del documento saràprodotta solo in seguito all’analisi deicommenti ricevuti dall’Organismo. Intale contesto, è evidente che gli iscrittiall’Albo si devono sentire parte attivadel processo, fornendo i propricommenti utili al CNDCEC, affinchél’elaborato definitivo possa soddisfarele esigenze dei commercialisti.

Non c’è dubbio alcuno, infatti, chel’attività valutativa rappresenti

un’attività qualificante ecaratterizzante per i commercialisti e,per questo, una funzioneimprescindibile per l’esercizio stessodella professione.

I richiami normativi a “perizie”svolte in molti casi da iscritti agli albisono molteplici e variegate.

Soffermando l’attenzione sulle“valutazioni legali” previste dallanormativa delle società non quotate, èimportante, per esempio, citare larichiesta del legislatore contenutanell’art. 2343 c.c. di una “relazionegiurata di un esperto designato daltribunale” per i conferimenti di beni innatura o crediti in Spa.

L.’art. 2465 c.c. prevede, poi, laredazione di una relazione giurata diun soggetto iscritto nel Registro deirevisori legali (secondol’interpretazione prevalente sia essoiscritto nella sezione degli attivi che in

quella degli inattivi) per i conferimentinon monetari in Srl.

Vale la pena, ancora, menzionareil percorso “semplificato” diconferimento previsto dall’art. 2343-ter c.c. per il quale i conferimenti dibeni in natura o crediti possonoessere iscritti al valore risultante dauna valutazione non antecedente i seimesi la data del conferimento e“conforme ai principi e criterigeneralmente riconosciuti per lavalutazione dei beni oggetto delconferimento”. Non vi è dubbio che iPIV così come gli InternationalValuation Standards (IVS) sianoconsiderabili, anche a questi fini,come best practice.

Contestualmente, la disciplinaspeciale solitamente abbonda dirichiami a valutazioni peritali, comenei casi, piuttosto frequenti nel corsodegli ultimi anni, di rivalutazione di

Il ruolo del professionista nelle valutazioni economicheRaffaele Marcello Consigliere nazionale CNDCEC con delega Principi contabili, Principi di revisione

e sistema dei controlli

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Il CNDCEC in prima linea nella definizione delle prassi di valutazioneper fornire, tra l’altro, un supporto utile e concreto ai professionistinell’espletamento delle loro funzioni

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5L’intervento

partecipazioni e di immobili (per es.Leggi di Stabilità 2014 e 2015).

È di rilievo considerare che lariforma organica del diritto societarioha previsto che gli amministratoridebbano convenzionalmente liquidarela quota del socio recedente “tenutoconto della consistenza patrimonialedella società e delle sue prospettivereddituali, nonché dell’eventualevalore di mercato delle azioni” (art.2437-ter c.c.). Simili previsioni sonocontemplate per il recesso da Srl (art.2473 c.c). In entrambi le circostanze,la norma richiede, in caso didisaccordo, una relazione giurata diun esperto nominato dal tribunale.

Numerosi sono i richiami che lanormativa effettua alla figuradell’esperto nelle operazioni

straordinarie come nel caso, tanto perfare qualche esempio, di fusioni disocietà con concambio di azioni o diquote (art. 2501-sexies c.c.) o difusioni effettuate a seguito diacquisizione con indebitamento (art.2501-sexies, c.c.) o di scissione disocietà con criteri di attribuzionedelle azioni o delle quote diversi daquello proporzionale (art. 2501-sexies,c.c.).

Sono, poi, presenti ulteriori rinviiad attività valutative svolteperiodicamente da professionisti,anche se non rientranti pienamentenell’ambito di applicazione dei PIV. Inquesta prospettiva, è utile tenerpresente che l’art. 37 della legge n. 134del 7 agosto 2012 (così comeconvertito con modificazioni dal d.l. n.

83/2012, noto come “DecretoSviluppo”), novellando la Leggefallimentare, ha potenziato il ruolodell’attestatore, quale figura diriferimento per la programmazionedei piani di risanamento delle aziendein crisi. Il Consiglio Nazionale hafatto, quindi, propri i “principi diattestazione” licenziati nel 2014 nellaloro versione definitiva da un gruppodi soggetti qualificati in materia tracui, oltre l’IRDCEC, l’AccademiaItaliana Di Economia Aziendale(AIDEA), l’Associazione NazionaleDirettori Amministrativi e Finanziari(ANDAF), l’AssociazioneProfessionisti Risanamento Imprese(APRI) e l’Osservatorio Crisi eRisanamento delle Imprese (OCRI).

Molteplici sono, infine, i casi divalutazioni di congruità finanziaria(fairness opinion) o di valutazioniprodotte da colleghi in sede giudiziale,in qualità di Consulente Tecnicod'Ufficio o i casi in cui gli imputatidecidano di avvalersi del lavoro diesperti per avere un supporto tecnicoalle proprie ragioni.

Ciò premesso, è chiaro che levalutazioni, da una parte, configuranoun’attività assai delicata e, da altraparte, includono un’inevitabile dose didiscrezionalità. Tale circostanzarichiede di per sé la presenza dirigorosi riferimenti di best practice

che possano supportare le scelte fatte,rendendo le stesse più autorevoli ecredibili nonché uno studio minuziosodella casistica in oggetto.

La previsione di impianti valutativigeneralmente accettati dal settore è,di fatto, un elemento importante perconferire validità scientifica eprofessionale ai propri elaborati. IPIV, per questo, si profilano come unutile strumento operativo per losvolgimento dell’attività

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L’intervento6

professionale. Il loro contenuto edorganizzazione sono tratti, perespressa menzione dell’OIV, in partedai Principi internazionali divalutazione emanati dall’InternationalValuation Standards Council (IVSC),di cui il CNDCEC e l’OIV sonocomponenti, in parte dalla prassioperativa locale.In realtà, i PIV sono documenti piùdettagliati degli IVS; mentre i Principi

italiani delineano in molti casi anche ipercorsi operativi, gli IVS si limitano,in stile anglosassone, a definire iprincipi di base per approcciare ilpercorso valutativo. I principi dell’OIVincludono, perciò, in molti casiformule e procedure operative cheaggiungono materiale applicativo utileper l’uso “quotidiano” di taledocumentazione.Tuttavia, tali procedure costituiscono,per gli iscritti all’Albo, essenzialmentela base di partenza per l’espletamentodei propri incarichi valutativi.

Tenendo in mente quanto previstodai PIV, i professionisti devono,infatti, eseguire un’attentaricognizione della situazione specificaa cui tali norme di carattere generale

sono applicate, per comprendere se ledisposizioni tecniche dell’OIV siconfacciano alla realtà che è oggettodi valutazione e quali siano glistrumenti tecnici più dettagliati daconsiderare per addivenire a risultativeritieri, in funzione anche dellanatura dell’incarico.

È evidente, poi, che i principi diOIV non possono né rappresentare unmanuale valutativo, coprendo tutte le

casistiche valutative esistenti, népossono fornire tutte leconsiderazioni necessarie per reperiree definire le informazioniindispensabili per esprimere in modoadeguato un giudizio (baseconoscitiva). Importante in talisituazioni sono la capacità, laformazione e l’esperienzaprofessionale che portano alladisamina della documentazioneinterna e pubblica utile per lapredisposizione della propria baseconcettuale, la corretta definizionedelle assunzioni da adottare per ipropri processi valutativi nonché lascelta dei criteri e degli strumentiopportuni per il caso di specie.Anche la Bozza dei PIV è sicuramente

migliorabile, soprattutto per renderlamaggiormente fruibile anche allaCategoria. Non vi sono, per esempio,esemplificazioni concernenti bilanciredatti in conformità con le normenazionali, come evidenziato anche inun altro contributo della Rivista.La considerazione dei “casi valutativi”che solitamente sono presenti inrealtà aziendali piccole e mediesembrano essere non sufficientementeconsiderati. La valutazione dellepiccole aziende, per esempio,necessita di specifiche considerazioniin merito, per quanto concerne icriteri di stima e la scelta deiparametri valutativi. Si pensi, peresempio, al metodo dei comparabiliche trova forti limitazioni alla stima insimili entità.

Le indicazioni inerenti laconformità della relazione al codicedeontologico dell’IVSC possono,inoltre, essere soddisfatte solo nellamisura in cui tali disposizioni siano inlinea con le norme di deontologiapreviste dai registri (si pensi allenorme di indipendenza dei revisorilegali) nonché dai codici deontologicidegli iscritti agli albi professionali.Al fine anche di rendere le norme deiPIV coerenti con l’attività svolta dauna buona parte dei colleghi, ilConsiglio nazionale è in procinto dinominare una Commissione sullevalutazioni economiche, così da poterdefinire prassi e strumenti applicativisempre più in linea con le esigenzedegli operatori, nonché si apprestacon il Consiglio Nazionale deiGeometri a predisporre unatraduzione ufficiale degli IVS.Così facendo, auspichiamo di fornireun supporto utile e concreto perconsentire ai professionisti diespletare in modo adeguato i propriincarichi. �

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Rappresentiamo una minoranza del 99,9%.

In Italia le PMI sono il 99,9% della forza economica, eppure vengono trattate come una minoranza. Il mondo produttivo e le istituzioni funzionano solo grazie alle libere professioni, eppure queste ultime non vengono prese in considerazione dai poteri forti.Essere utili al Paese significa cambiare anche questi squilibri, ma soprattutto lavorare per le cose che contano.

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Il 1 dicembre 2014 l’OIV-Organismo Italiano diValutazione ha emanato la bozzadei PIV-Principi Italiani diValutazione. Entro il 1° marzo

2015 verranno raccolte le lettere dicommento ed entro il 1° luglio 2015saranno emanati i Principi in versionedefinitiva, così che possano entrare invigore dal 1° gennaio 2016 (e su basevolontaria, anche prima). In questoarticolo cerco di spiegare l’importanzadi disporre di principi di valutazionecondivisi.

Troppo spesso la valutazioned’azienda è concepita come una meraapplicazione di formule. Benchél’applicazione di formule (valutative)rappresenti uno dei passaggiineludibili di quel complesso processodi analisi che definisce la valutazioned’azienda, non ne costituisce certo ilperno centrale. Porre eccessiva enfasisulle formule finisce anzi con ilbanalizzare il processo valutativo sinoa svuotarlo di significato economico,con l’inevitabile conseguenza di farsmarrire il buon senso nellaindividuazione di risultati ragionevoli.Basti pensare a quanto sia diffusa laconvinzione (e la pratica) secondocui, nell’applicazione del discounted

cash flow (DCF), sia sufficienteallungare l’orizzonte di previsione

esplicita per ottenere un valore(d’azienda) più elevato, mentredovrebbe essere innanzitutto il buonsenso a rendere evidente che nessunpresupposto teorico o razionale puòsostenere che il valore di un’azienda èfunzione dell’orizzonte temporalecoperto dai suoi piani.

Alle formule si può far dire tutto,perché se il calcolo è impostato inmaniera sbagliata - pur adottando laformula di valutazione corretta - nescaturisce un risultato privo di sensoeconomico e in assenza di principicondivisi di valutazione è fin troppoevidente il rischio di una sorta di leggedi Gresham secondo cui “valutazionecattiva scaccia valutazione buona”.

Inoltre l’assenza di attenzione alprocesso valutativo è foriera di gravierrori. E poiché nelle valutazioni ilnemico da sconfiggere è l’errore (siaesso logico, di impostazione, dimisurazione, di double-counting,ecc.), la principale attenzionedell’esperto deve essere dedicataproprio al processo valutativo. Questoè anche il campo nel quale nell’ultimodecennio si sono moltiplicati gli sforzida parte di standard setter e diassociazioni professionali di esperti divalutazione a livello internazionaleper cercare di definire il piùprecisamente possibile il processo

valutativo, attraverso l’emanazione diprincipi di valutazione. La valutazioned’azienda non è né arte né scienza. Èun’attività professionale che evolvenel tempo sulla base di tecnicheanche sofisticate, ma che non puòessere esercitata in vacuum. Ilgiudizio professionale dell’espertodeve essere ragionevolmentedimostrabile e condivisibile e dunquedeve essere esercitato entro la cornicedi un processo ben definito.

Nella mia esperienza, la maggiorparte degli errori valutativi traeorigine dalla incompletezza delprocesso valutativo e/o dalla adozionedi scelte nelle diverse fasi delprocesso non coerenti fra loro. Come affrontare la valutazione, qualeimpianto valutativo, quali basiinformative? Sono le domande piùfrequenti che un valutatore esperto sisente rivolgere dai più giovanicollaboratori, ma sono anche ledomande dei colleghi che affrontanoper la prima volta una fattispecieparticolare di valutazione. L’esigenzadi confrontarsi sulle scelte cheanticipano l’applicazione delleformule rappresenta la prova che ilprocesso valutativo e la correttaimpostazione dei calcoli conta assaipiù delle formule. Poiché ogni valutazione è diversa

A cosa servono i Principi di Valutazione?Mauro Bini Ordinario di Finanza Aziendale nell’Università Bocconi, presidente del Consiglio di gestione

dell’OIV e membro del Professional Board dell’IVSC

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La valutazione è il risultato di una corretta impostazione del processo valutativo. Un percorso che deve coniugare coerenza nelle scelte e adozione di principi condivisi

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9L’intervento

dalle altre, spetta all’esperto compierele scelte più appropriate perconsiderare adeguatamente fatti ecircostanze specifici. In effetti ognivalutazione costituisce di per sé unproblema valutativo, alla cui soluzioneè necessario intuito (e quindi grandeesperienza), capacità progettuale (diuno schema complessivo divalutazione), adeguato supporto dievidenze esterne e di un sistema dicontrollo di coerenza dell’insieme diassumptions e di ragionevolezza deirisultati. Espresso in altri termini, ciòequivale a dire che la valutazionerichiede intuito, professionalità (lacapacità dell’esperto è insostituibile)e soprattutto metodo.

Metodo nella valutazione significaun processo valutativo disciplinato,ovvero un insieme integrato ecoerente di fasi successive che poggiasu principi ben definiti. Il Processo valutativo si compone diquattro fasi ben definite (grafico 1): 1) Ambientazione della valutazione.In questa fase vengono definiti tutti glielementi che caratterizzano lavalutazione e che permettono poi diriconciliare la valutazione con altresvolte in tempi o con finalitàdifferenti. Si tratta di: 1.a. Unità di valutazione (cosa si

valuta); 1.b. Configurazione di valore (valoreper chi?)1.c. Scopo del lavoro (perché sivaluta)1.d. Tipo di incarico (come si valuta)1.e. Data di valutazione (a quando siriferisce la valutazione)1.f. Presupposti della valutazione(azienda in funzionamento o inliquidazione)2) Architettura dell’impianto

valutativo. In questa fase vienedisegnato lo schema complessivodella valutazione che permette dicomprendere la completezza ed ilrespiro del lavoro compiuto. Si trattadelle scelte relative a: 2.a. Base informativa (proiezioni,piani approvati, etc.)2.b. Assumptions (natura e limiti)2.c. Approcci valutativi (criteriprincipali e secondari)2.d. Fattori di rischio (trattamento delrischio)3) Applicazione delle tecniche di

valutazione. In questa fase vengonoapplicati i criteri di valutazione, glieventuali aggiustamenti ai valoristimati e l’allocazione del valore aisingoli strumenti (ad esempio fraazioni di diverse categorie): 3.a. Criteri fondati sui risultati attesi

Graf. 1 Le quattro fasi del Processo Valutativo

Ambientazione ArchitetturaImpianto

Tecniche di valutazione

Sintesivalutativa

1. Configurazione di valore(valore per chi?)

2. Unità di valutazione(cosa si valuta?)

3. Scopo del lavoro(perché si valuta,

consapevolezza delle conseguenze)

4. Tipo di incarico(come si valuta, eventuale

ricorso ad altri esperti)5. Data di valutazione

6. Presupposti (premises)di valutazione

1. Base informativa(proiezioni, pianiapprovati, etc.).2. Assumptions

(limitazioni/ipotesi)3. Approcci di valutazione

(criteri principali e secondari)

4. Fattori di incertezza(scetticismo

professionale)

1. Modelli(Income approach)

2. Costo del capitale3. Criteri di mercato

4. Metodi patrimoniali5. Aggiustamenti(livelli di valore, premi e sconti,

passività potenziali)6. Allocazioni di valore fradiverse categorie di titoli

1. Supporti e verifiche diragionevolezza

2. Il giudizio finale

3.b. Costo del capitale3.c. Criteri di mercato 3.d. Criteri patrimoniali3.e. Aggiustamenti (Premi e sconti)3.f. Allocazione del valore a differentistrumenti4) Formulazione della sintesi

valutativa. In questa fase si formulal’opinione di valore attraverso: 4.a. Supporti e verifiche diragionevolezza4.b. Il giudizio finale Valutare un’azienda significa esprimereun giudizio ragionevolmentedimostrabile e condivisibile (perchéadeguatamente supportato) sulcontrovalore calcolato: a) ad una certadata; b) per una specifica finalità e c)adottando una precisa prospettiva. Ciòsignifica che: a) la valutazione è un giudizio e ciòcomporta che l’elemento soggettivo(la qualità dell’esperto) sia il primoprofilo da considerare; b) la qualità dell’esperto è funzionedella sua competenza, della suaprofessionalità ed esperienza, dellasua indipendenza di giudizio, della suaetica professionale; c) il giudizio di valore deve essereragionevolmente dimostrabile econdivisibile e ciò significa che devesvolgersi attraverso un processorazionale, ordinato, trasparente ed ilpiù possibile completo; d) non esiste un valore del bene in sé,ma tanti possibili diversi valori di unostesso bene riferiti a date, finalità eprospettive diverse; e) i diversi valori devono essere fraloro riconciliabili. Tutti questi profili risultano piùfacilmente controllabili dalcommittente e/o dall’utilizzatore finaledella valutazione se quest’ultima èredatta nel rispetto di Principi diValutazione condivisi che permettonodi qualificare la valutazione (fasi,contenuti minimi, unità di valutazione,configurazione di valore) e diverificarne la qualità. �

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Perché abbiamo bisognodei principi internazionalidi valutazione?L’International ValuationStandards Council (IVSC)

è lo standard setter globale che sioccupa dell’attività della valutazioneaziendale e dell’esperto di valutazione.La nostra mission è quella di servirel’interesse pubblico promuovendol’uniforme osservanza eimplementazione di principi di elevataqualità, universalmente riconosciuti,per la predisposizione e lapresentazione delle valutazionid’azienda in tutto il mondo.

Ma perché la valutazione è cosìimportante? La valutazione delleattività patrimoniali, sia materiali siaimmateriali, gioca un ruolofondamentale per i mercati finanziarie immobiliari – e quindi perl’economia globale. Le valutazionisono alla base delle decisioniaziendali, in special modo per quelche concerne gli investimenti, e lacompetenza dell’esperto divalutazione si è rivelata difondamentale importanza per lastabilità finanziaria, la trasparenza e

una crescita economica sostenibile. L’importanza di valutazioni

uniformi riguarda tutti. La crisifinanziaria ha sottolineato la necessitàdi poter disporre di principigeneralmente riconosciuti a livellomondiale, elaborati, adottati,implementati e interpretati in modouniforme, sia per tutelare l’interessepubblico, sia per evitare l’arbitraggioregolamentare a livello internazionale.

Questo aspetto è statoulteriormente evidenziato dalrafforzamento della regolamentazionee dalla domanda crescente di unamaggiore uniformità dei principi alivello globale.

La valutazione aziendale è unaspetto fondamentale per garantireprocessi decisionali consapevolinell’ambito dell’economia globale, chesi applica sia alle decisioni sui capitalie sul mercato immobiliare, sia alledecisioni e alle attività del settorepubblico e privato, inclusi gliorganismi di regolamentazione.

Questo ruolo cruciale, rilevanteper qualsiasi valutazione che prevedaun elemento di interesse pubblico,rende essenziale per tutte le economie

concordare l’adozione non soltanto diprincipi di elevata qualità nei diversiordinamenti giuridici, ma anche losviluppo di organismi professionalisolidi, rispettabili e affidabili.

Le condizioni migliori per lavalutazione aziendale in una dataeconomia dipendono in qualchemisura dalle aree che sono oggetto divalutazione, considerando i principalisettori e servizi e dalle struttureeconomiche e sociali in cui si svolgel’attività di valutazione. Tuttavia, levalutazioni d’azienda e gli esperti divalutazione ricoprono un ruoloimportante nelle seguenti aree, chesono tutte comuni alla quasi totalitàdelle economie.

Regimi fiscali

Le tasse sulle proprietà immobiliari, leimposte di bollo, le vendite di beni daparte di persone fisiche e giuridicherichiedono una valutazione perstabilire un importo equo di tasse eimposte da pagare. La valutazionegioca un ruolo fondamentale neldeterminare l’ammontare delleimposte da pagare in relazione allavendita di attività come beni immobili,

Gli International ValuationStandards come strumento di trasparenzaApril Mackenzie CEO, International Valuation Standards Council (IVSC)

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Ruolo e utilizzo degli International Valuation Standards. Lo sviluppo diun set di principi autorevoli come supporto per la crescita economica

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11L’intervento

aziende o strumenti finanziari, adesempio nell’ambito di riorganizzazionio di ‘emigrazioni’ aziendali.

Mutui, prestiti garantiti e

assicurazioni

La valutazione riveste un ruolofondamentale nel determinarel’ammontare del prestito el’esposizione al rischio per chi effettuail prestito, rispetto a diversi tipi digaranzie come beni immobili, attivitàmateriali, titoli e partecipazioniquotati in borsa, derivati finanziari eazioni di società non quotate estrumenti finanziari accettati dagliistituti finanziari.

Fusioni e acquisizioni incluse

le offerte pubbliche iniziali

transfrontaliere

Nell’ambito delle fusioni eacquisizioni, la valutazione è una

parte integrante del processo chefornisce una valutazionedell’obiettivo, determinazione deiprezzi di settore, analisi del valorebasata sulle prospettive e capacitàdell’obiettivo, quantificazione dellesinergie potenziali e, infine, lavalutazione delle attività materiali(immobili, impianti e macchinari) eimmateriali (proprietà intellettuale,anagrafi dei clienti, avviamento)acquisite per la determinazione delprezzo e i dati di bilancio.

Partenariato pubblico-privato

Nei partenariati pubblico-privati, incui la parte privata fornisce unservizio o un progetto pubblico eassume il rischio sostanziale, tecnicoe operativo nel progetto, lavalutazione può stabilire lapartecipazione proprietaria diciascuna parte, sia essa in contanti o

in beni per garantire un conferimentoequo da parte di ciascun partner.

Predisposizione del bilancio delle

società pubbliche e private

La normativa contabile sullamisurazione e il relativoammortamento rispetto a immobili,altre attività materiali e attivitàimmateriali e strumenti finanziari puòavere un impatto significativo sullasituazione finanziaria ed economica diun’impresa, avendo un’influenzaanche sulle decisioni di investimento.Quindi è importante che siano inessere processi di controllo sullamisurazione del valore e sulla loroaffidabilità.

Risoluzione delle controversie

Nell’ambito della valutazione in casodi controversie la questione ètipicamente collegata allecontroversie tra gli azionisti, o tra ifamiliari per questioni ereditarie o peril mancato rispetto di accordiaziendali. Le controversie potrebberoimplicare la necessità di valutarecorrettamente una molteplicità diattività quali immobili, altre attivitàmateriali e aziende in varie e diversecollocazioni geografiche.

Acquisti ed espropriazioni forzosi

I termini “esproprio per pubblicautilità”, “acquisto forzoso”, “reintegro”o “espropriazione” fanno riferimentoal potere di requisire la proprietàprivata per uso pubblico da parte diun’amministrazione pubblica. Laproprietà può essere requisita sia peruso pubblico sia mediante delega aterzi. La valutazione ricopre un ruolocruciale in quanto contribuisce adeterminare importi di livelloappropriato per acquisti edespropriazioni forzosi.

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L’intervento12

Alla luce dell’impatto dellavalutazione su una così ampia gammadi questioni, è necessario garantireche l’esperto di valutazione abbia lacapacità di svolgere il suo lavoro inmodo professionale e credibile cheattribuisca un ruolo centrale aiprincipi, alla deontologia,all’indipendenza e obiettività, allacompetenza e alla trasparenza.

Ai fini di predisporreraccomandazioni per l’appropriataintroduzione o il miglioramento nellastruttura e nella gestione dell’attivitàdell’esperto di valutazione ovvero peril suo potenziale allineamentomediante l’adozione di principiinternazionali di valutazione, ènecessario definire un quadronormativo nell’ambito del quale talivalutazioni possano essere svolte nelmigliore dei modi. Ci sono cinquecomponenti chiave in tale quadro:normativa e conformità; strutturaorganizzativa; accesso alleinformazioni e informativa richiesta;formazione e training; adozione diautorevoli e accettati principi a livellointernazionale.

Cosa sono i principi internazionalidi valutazione?I principi internazionali di valutazione(IVS) sono un set di principi per lavalutazione di tutte le tipologie diattività e passività. Essi stabilisconoun quadro riconosciuto per procedureuniformi di valutazione e reporting.

I principi IVS migliorano latrasparenza e la comparabilità dellevalutazioni in tutto il mondo, aiutandoquindi a ridurre i rischi economicisistemici. L’adozione degli IVS a livelloglobale crea condizioni uniformi perla concorrenza e gli investimenti alivello internazionale. Le percezioni delle valutazioni varianoin base a numerosi fattori quali ad

esempio il settore o le competenze. Stabilire una comprensione

comune e un consenso su cosadovrebbero essere gli IVS e comedovrebbero essere utilizzatirappresenta quindi una notevole sfida.

C’è anche un elevato grado didiversità riguardo l’esistenza el’applicazione dei principi a livellonazionale. Le sfide chiave che la valutazione sitrova ad affrontare possono esserecosì definite:� aumentare il livello di conformità a

principi elaborati a livello globalee universalmente accettati per lavalutazione di classi chiave diattività;

� accrescere il riconoscimentodell’importanza dell’impatto dellavalutazione in ambito normativo;

� riconoscere e rafforzare laqualifica dell’esperto divalutazione.

Il contesto economico globale checaratterizza i nostri giorni, con flussidi capitale sempre crescenti tra ipaesi, richiede, oggi più che mai,maggiore trasparenza e uniformità.

C’è quindi un urgente bisogno diprincipi di valutazione appropriati, inparticolare nelle aree delle valutazionidelle attività e delle aziende.

I principi di valutazione inoltreaiutano i revisori a stabilire comesiano state prodotte le stime del fairvalue, che possono contribuire amigliorare la qualità e l’efficacia deiprocessi di revisione contabile.

L’esperto di valutazione è quindiun attore principale del sistemafinanziario globale ed è un elementochiave per la promozione dellastabilità finanziaria, della trasparenzae della crescita economica sostenibile,che a sua volta pone le basi per lafiducia nei mercati.

L’IVSC serve il pubblico interessepromuovendo l’uniforme rispetto el’implementazione di principiinternazionalmente riconosciuti eaccettati per l’effettuazione e lapresentazione di valutazioni in tutto ilmondo. Mentre la valutazione implicasempre un elemento di giudiziopersonale, è possibile limitare entromargini accettabili le variazioni dovuteai differenti esperti di valutazione. Perfarlo, la valutazione deve essereuniformata a livello globale,accordandosi sulla migliore pratica eapplicandola poi in modo coerente.

L’IVSC emana gli InternationalValuation Standard e gli InternationalProfessional Standard per contribuireall’eliminazione delle difformità cheostacolano la trasparenza e lacomparabilità nei mercati globali.

Inoltre, l’organizzazionecontinuerà a promuovere una forteinfrastruttura professionale per leprassi di valutazione.

Se prima del 2007 fossero statiadottati e applicati dei solidi principidi valutazione, la successiva crisiavrebbe potuto essere molto menograve, se non addirittura evitata. Noiabbiamo ora l’opportunità di imparareuna delle lezioni fondamentali dellacrisi e applicare quella conoscenzaalle valutazioni, rendendo i principiuniformi, solidi e adottati a livellointernazionale. Se la comunitàfinanziaria, inclusi i commercialisti, lebanche, gli assicuratori, i gestoripatrimoniali, e i legislatori,sosterranno questa iniziativa avremoquantomeno l’opportunità di evitare dicommettere gli stessi errori commessiin passato. �

Traduzione dall’inglese a cura di Maria

Rita Cafulli ed Elena Florimo dell’Ufficio

Traduzioni del CNDCEC

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Crediamo che sia giunto il momento di ragionare come una comunità.Servono regole certe, riforme del sistema fiscale e giudiziario.Serve un pensiero tecnico, imparziale, non schierato che affianchi le istituzioni: per lavorare, non più contro qualcuno, ma a favore di tutti.

Vogliamo lavorare per qualcosa, non contro qualcuno.

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Possiamo dire che negliStati Uniti l’evoluzione deiprincipi di valutazioned’azienda è cominciatacon l’implementazione dei

principi di valutazione denominatiUniform Standards of Professional

Appraisal Practice (USPAP). Taliprincipi furono emanati in seguito allacreazione, nel 1987, di una fondazioneper la valutazione, la Appraisal

Foundation (TAF), da parte di noveorganismi di valutazione con sedenegli Stati Uniti e in Canada. I principiUSPAP furono adottati dall’AppraisalStandards Board (ASB), il Consigliodirettivo della TAF, il 30 gennaio del1989. Gli standard USPAP eranofinalizzati a fornire dei principi per lavalutazione e la predisposizione dellepertinenti relazioni per tutte le areedella valutazione. Anche se in originequesti principi erano stati emanati aifini delle valutazioni immobiliari, inseguito allo scandalo Savings and

Loan avvenuto negli Stati Uniti neglianni ’80, essi si applicano tuttaviaanche alle valutazioni d’azienda e allealtre discipline rientranti nell’ambitodelle valutazioni. I principi USPAP n. 9& 10 si occupano dello sviluppo (9) edella predisposizione delle pertinentirelazioni (10) degli incarichi divalutazione d’azienda. I principi

USPAP sono ancora perfettamenteoperativi e la loro osservanza èrichiesta a tutti i membri BV(Business Valuation) della American

Society of Appraisers. Per quasi ventianni i principi USPAP sono statil’unico principio di una certaimportanza per le valutazionid’azienda negli Stati Uniti, e diconseguenza sono stati spesso seguiti,pur se non richiesto, anche da chi nonrientrava tra i membri accreditatiASA. Pertanto molti commercialistiche fornivano servizi di valutazione sisono comunque attenuti ai principiUSPAP in quanto standardriconosciuti nell’ambito professionalee dal U.S. Internal Revenue Service

(IRS).Nel 1997 l’American Institute ofCertified Public Accountants (AICPA)ha cominciato a conferire una propriaforma di accreditamento, denominataAccredited in Business Valuation

(ABV), senza però elaborarecontestualmente dei principi divalutazione d’azienda. Pertanto coloroche ricevevano l’accreditamento ABV,nello svolgimento dell’attivitàprofessionale continuavano adattenersi perlopiù ai principi USPAP.Questi, pur essendo in generale deibuoni principi, risultano spessocomplessi e di difficile

interpretazione. Cionondimeno,forniscono agli esperti di valutazionenegli Stati Uniti, una certa uniformitàsia nella valutazione, sia nellapredisposizione delle pertinentirelazioni degli incarichi di valutazioned’azienda. Dopo sei anni di evoluzione, l’AICPAha emanato un proprio set di principidi valutazione d’azienda, in vigore dal1 gennaio 2008. Lo Statement of

Standards on Valuation Services No.1 (SSVS) ha come fine dichiaratoquello di voler “…migliorare lacoerenza e la qualità della prestazionedi servizi tra i membri dell’AICPA chesvolgono valutazioni di azienda”(1).Inoltre, il SSVS non fornisce soltantopreziosi principi guida ai membriaccreditati ABV, ma tutti i membridell’AICPA sono tenuti aconformarvisi.Pertanto, a partire dal 2008,praticamente tutti i commercialistidegli Stati Uniti sono tenuti al rispettodegli Standard. Sebbene il SSVS siastato elaborato da un esiguo gruppo diquattro/cinque commercialisti CPABV, esso ha beneficiato anche delcontributo impagabile dell’AICPALegal Counsel, e di altre commissioniAICPA specializzate in altre aree, qualirevisione e contabilità, fiscalità,pianificazione finanziaria personale, e

Evoluzione e status dei principi di valutazioned’azienda negli Stati UnitiR. James Alerding CPA/ABV, ASA

14

Origine, sviluppo e linee guida del Principio della valutazione d’aziendadell’American Institute Certified Public of Accountants

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15L’intervento

consulenza nelle controversie legali,e, forse la più importante, lacommissione di esperti AICPA per lastesura dei principi. Questacollaborazione ha aiutato a fornire unset di standard che riteniamo nonavere eguali in ambito professionale(2).Nella stesura del SSVS si è avutamolta cura a non entrare in conflittocon i principi USPAP o con altri set distandard accettati sul mercato.Tuttavia, ci sono stati alcuni problemiin merito alla sua formulazione,unicamente per l’attività autorizzatadei CPAS (cioè, svolgimento direvisioni legali dei conti) che sonostati inevitabili. Quindi, per esempio laparola “opinion” non viene utilizzatanello SSVS(3). Il SSVS è frutto di un grosso impegnoper rendere il testo chiaro ecomprensibile. Esistono delleeccezioni al SSVS e delle linee guidarelative all’etica professionale e allacompetenza nello svolgimentodell’incarico di cui però non cioccuperemo in questo articolo. IlSSVS fornisce al professionista duetipologie di incarichi, l’incarico divalutazione e l’incarico di calcolo delvalore.� Incarico di valutazione - Un

esperto di valutazione svolgel’incarico di valutazione quando 1)l’incarico richiede all’esperto divalutazione di stimare il valoredell’elemento oggetto divalutazione e 2) l’esperto divalutazione stima il valore (comedescritto ai paragrafi 23 - 45) ed èlibero di applicare gli approcci e i

metodi di valutazione che ritieneappropriati alle circostanze.L’esperto di valutazione esprime irisultati della valutazione comeconclusione del valore; laconclusione può consistere sia inun singolo importo, sia in unagamma di importi(4).

� Incarico di calcolo del valore

(calculation engagement) - Unesperto di valutazione svolgel’incarico di calcolo del valorequando 1) l’esperto di valutazionee il cliente concordano sugliapprocci e i metodi di valutazioneche l’esperto utilizzerà e la portatadelle procedure che egli svolgerànel calcolare il valoredell’elemento oggetto divalutazione (tali proceduresaranno più limitate rispetto aquelle di un incarico divalutazione) e 2) l’esperto divalutazione calcola il valore inconformità all’accordo. L’espertodi valutazione esprime i risultati ditali procedure come un calcolo delvalore. Il calcolo del valore èespresso come una gamma diimporti o come singolo importo.Un incarico di calcolo del valorenon include tutte le procedurerichieste per un incarico divalutazione (paragrafo 46)(5).

I principi USPAP non si applicanoall’incarico di calcolo del valore.L’incarico di calcolo del valore èdiventato oggetto di discussione dopola pubblicazione del SSVS. Si tratta diuna tipologia di incarico e di relazionefortemente voluta dai membri del CPA

in quanto consente ai professionistiaccreditati BV di soddisfare leesigenze dei propri clienti senza doveraffrontare l’intero processo di unincarico di valutazione. Nella stesuradel SSVS, si è pensato che sarebbestato più probabile che l’incarico dicalcolo del valore fosse utilizzato pergli incarichi di pianificazioneaziendale, per esempio, lapianificazione immobiliare, ovvero perfornire ai clienti indicazioni sul valoredella loro impresa in una potenzialevendita. Gli incarichi di calcolo delvalore sono stati spesso utilizzati perqueste finalità, ma si sono rivelati utilianche nei casi di potenziali risoluzionidi cause di divorzio o di lavoro.Ancora più sorprendentemente gliincarichi di calcolo del valore sonostati accettati nei tribunali degli StatiUniti. Ci sono già stati molti casi in cuile stime quantitative sono statiammesse come prova del valore diun’impresa in cause di divorzio e c’èstato un caso in cui un incarico dicalcolo del valore ha superato la cosìdetta Daubert challenge(6) in unacontroversia presso una cortefederale degli Stati Uniti. Nel SSVSnon è previsto un divieto all’uso di unincarico di calcolo del valore, né èprobabile che tale divieto sia inseritoin futuro(7). Stabilire i limiti all’utilizzodelle stime quantitative nellecontroversie legali spetterà in futuroai tribunali, ma è probabile che lestime quantitative continuino adessere ammesse negli Stati Unitipoiché costituiscono un eccellentestrumento di valutazione inmoltissime circostanze. Le stime quantitative hanno quellaflessibilità che consente all’esperto divalutazione e al cliente di deciderequali approcci, metodi e procedureutilizzare nel determinare un “calcolodel valore” (la denominazione fornitaper i risultati delle procedureconcordate in un incarico di calcolodel valore)(8). L’aspetto negativo è che“Un incarico di calcolo del valore non

(1) SSVS, p5, Introduzione(2) Per completezza di informazione occorre specificare che l’autore è stato membro del SSVS Standards

Writing Team che ha elaborato il SSVS.(3) Va sottolineato che le questioni relative all’enunciato del principio sono state la ragione principale per

cui l’AICPA non ha potuto firmare il Memorandum of Understanding con IVSC.(4) SSVS, Par 21 a)(5) SSVS, Par 21 b)(6) Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993) è un caso della Corte Suprema degli

Stati Uniti che stabilisce il criterio di ammissione della testimonianza di un esperto nelle Corti Federalidegli Stati Uniti.

(7) Questa è l’opinione dell’autore.(8) SSVS, Par 21(b).

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include tutte le procedure richieste daun incarico di valutazione, così comedefinito nel SSVS. Se fosse stato svoltoun incarico di valutazione, i risultatiavrebbero potuto essere diversi”(9).Il SSVS, pur essendo un set distandard principles based, fornisceprincipi abbastanza dettagliati per lavalutazione e la predisposizione dellepertinenti relazioni che l’esperto divalutazione può seguire. Per ciascunodegli incarichi consentiti, esiste un setdi principi per la valutazione e per lapredisposizione delle pertinentirelazioni. Preferisco non citarli inquesto articolo visto che possonoessere consultati accedendo al SSVS.È necessario che i principi per lavalutazione siano rispettati ogni voltache un esperto di valutazione stasvolgendo un incarico di valutazione odi calcolo del valore. Il SSVS fornisceanche tre tipologie di relazioni scritte:Per un incarico di valutazione ci sonodue tipi di relazione scritta:� Relazione dettagliata: Questa

relazione può essere utilizzataesclusivamente per comunicare irisultati di un incarico divalutazione (stima valutativa); essanon dovrebbe essere utilizzata percomunicare i risultati di unincarico di calcolo del valore(calcolo del valore)(10).

� Relazione sintetica: Questarelazione può essere utilizzataesclusivamente per comunicare irisultati di un incarico divalutazione (stima valutativa); essanon dovrebbe essere utilizzata percomunicare i risultati di unincarico di calcolo del valore(calcolo del valore)(11).

Per un incarico di calcolo esisteun’unica tipologia di relazione scritta:� Relazione di calcolo: Questa

relazione può essere utilizzataesclusivamente per comunicare irisultati di un incarico di calcolodel valore (calcolo del valore);essa non dovrebbe essere

utilizzata per comunicare i risultatidi un incarico di valutazione(stima valutativa)(12).

Sono altresì consentite relazioni oraliconformemente al SSVS, con alcunirequisiti qui di seguito riportati:� Una relazione orale può essere

utilizzata in un incarico divalutazione o in un incarico dicalcolo del valore. Una relazioneorale dovrebbe includere tutte leinformazioni che l’esperto divalutazione ritiene necessarie perindicare l’ambito di applicazione,le assunzioni, le limitazioni e irisultati dell’incarico, così dalimitare eventuali fraintendimentitra l’esperto e i destinatari dellarelazione orale. L’esperto dovrebbedocumentare nei fogli di lavoro gliaspetti sostanziali della relazioneorale fornita al cliente(13).

Le relazioni orali sono utilizzateraramente, ma potrebbero esserci casiin cui la relazione orale è opportuna.Tuttavia, non è probabile che questoavvenga nel caso in cui si debbadirimere una controversia. Il SSVSpresenta un’esenzione al requisitodella relazione (per entrambe letipologie di incarico) per, “… un casodavanti a un tribunale, a un arbitro, aun mediatore o altro soggettopreposto, ovvero un caso rientrante inuna procedura pubblica oamministrativa.” L’esenzione siapplica sia se la questione finisce intribunale, sia se viene definitapreventivamente. Nei principi USPAPtale esenzione non è prevista. Essa siè dimostrata valida nelletestimonianze, sia per gli avvocati siaper gli esperti CPA. Ed è ampiamenteinterpretata e applicata. Per esempio,

una valutazione su una problematicafiscale è sempre consideratapotenziale oggetto di controversia, edè quindi soggetta all’esenzionedall’obbligo di relazione. Tuttavia,l’esenzione è utilizzata di rado aquesto fine poiché una relazionedettagliata è richiesta quasi sempredalle autorità tributarie. In ragione del lungo periodo diutilizzo dei principi USPAP nellaprofessione di esperto di valutazione eormai anche del principio SSVS, cheha affinato l’approccio USPAP, lapredisposizione di relazioni sugliincarichi di valutazione negli StatiUniti è oggi in una fase di maturità. Siriscontrerà che la maggior parte dellerelazioni di valutazione include glistessi elementi. Inoltre, poiché unodegli scopi dichiarati del SSVS eraquello di non entrare in conflitto conaltri standard, è piuttosto sempliceper l’esperto di valutazionepredisporre una relazione che siaconforme non soltanto agli USPAP eal SSVS ma anche ad altri standard,quali quelli emessi dall’ASA e dalNational Association of CertifiedValuation Analysts (NACVA). Iprincipi ASA ampliano i principiUSPAP e gli NACVA seguono ingenerale il SSVS. Se da una parte èancora fortemente sentita l’esigenzadi un unico set di principi per levalutazioni d’azienda negli Stati Uniti,un attento esame dei principiattualmente in vigore conferma cheun buon grado di uniformità è giàstato raggiunto. �

Traduzione dall’inglese a cura di Maria Rita

Cafulli ed Elena Florimo dell’Ufficio

traduzioni del CNDCEC

L’intervento

(9) SSVS, Par 77 (linguaggio consigliato per la relazione)(10) SSVS, Par 51 includes the requirements for a Detailed Report.(11) SSVS, Par 71 includes the requirements for a Summary Report.(12) SSVS, Par 73 includes the requirements for a Calculation Report.(13) SSVS, Par 78.

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È tempo di pensare al futuro.

Oggi i nostri figli hanno molti dubbi e un’unica convinzione: che in futuro staranno peggio dei loro padri. Il futuro si può, però, ancora cambiare, con regole e scelte che interessino i nostri figli, facendo sacrifici oggi per farne fare meno a loro domani. Trasformando la crisi in opportunità e l’immobilità in ottimismo.

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Nel contesto delladisciplina normativa edell’operatività delleprocedure concorsuali,le occasioni nelle quali

si rende necessario valutare“complessi aziendali”(comprendendovi in questa sede, persemplificare l’esposizione, non soloaziende e rami d’azienda, ma anchepartecipazioni societarie, etc.) e/obeni immateriali (marchi, brevetti,licenze, diritti di sfruttamento diproprietà intellettuale in genere, etc.)sono, come ben noto ai lettori diPRESS, e, in particolare, ai dottoricommercialisti ed agli esperticontabili, certamente molto frequenti.La necessità di effettuare stime trae,del resto, origine dalla funzione stessadelle procedure concorsuali: sia cheesse mirino alla liquidazionedell’impresa, sia che si configurino,invece, quale strumento per la suaconservazione, le decisioni di tutti isoggetti interessati (debitore, organidella procedura, creditori) dipendono

largamente dalla corretta

informazione concernente il valore

degli elementi costitutivi del suo

patrimonio. L’importante ruolo delle stime nelleprocedure concorsuali - e, quindi, per

quanto di interesse in questa sede, diquelle relative ai “complessi aziendali”ed ai beni immateriali - può, del resto,essere apprezzato anche dai nonaddetti ai lavori, attaverso i molteplicirichiami alla tematica del valore edelle valutazioni, espressamenteevincibili o quantomenoimplicitamente desumibili dal R.D. 16marzo 1942, n. 267 e successiveintegrazioni e modificazioni (perbrevità di seguito, semplicemente“L.F.”), che si elencano, senza pretesadi esaustività, qui di seguito:� valutazioni ex art. 14, primo

comma(1): sebbene nella maggiorparte dei casi lo “stato estimativo”che l’imprenditore che chiede ilfallimento in proprio è tenuto adepositare, consista in unelaborato molto semplice e scarno,meramente elencativo delpresumibile valore di realizzo deisuoi beni, in casi di particolareimportanza economica, è utile, eda mio avviso opportuno, che, ovepossibile, esso si fondi suvalutazioni condotteprofessionalmente;

� relazioni giurate di stima ex art.

124, terzo comma(2): sono redatteda un professionista nominato daltribunale, quando, nel caso di

proposte di concordatofallimentare, non sia contemplatala soddisfazione integrale deicreditori assistiti da privilegio,pegno o ipoteca;

� valutazioni nel contesto dei piani

ex art. 67, secondo comma, lett.

d)(3): non è infrequente che dettipiani prevedano la cessione dibeni. Per cui il professionistachiamato ad attestarne la fattibilitàdeve effettuare lui stesso la lorostima o, quantomeno, ripercorrerecriticamente le valutazioni dispecialisti dei quali si avvalganell’espletamento del suo mandato;

� valutazioni presentate dal

debitore(4) ai fini del ricorso per

l’ammissione alla procedura di

concordato preventivo: l’ampialibertà di “configurazione” dellaproposta concordataria, introdottacon la riforma delle procedureconcorsuali del 2006, ha fatto sìche l’oggetto di tali stime possaessere estremamente vario,andando, a mero titoloesemplificativo, dalladeterminazione del valore dimercato di aziende e rami aziendaliin funzionamento e/o dipartecipazioni in ipotesi diconcordato liquidatorio, alla

La valutazione d’aziendanelle procedure concorsualiAscanio Salvidio Odcec di Roma, Consiglio di Gestione Fondazione OIV

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Quale configurazione di valore?...

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19L’intervento

valutazione di diritti partecipativial capitale del debitore (titoli,quote ed altro) da attribuire aicreditori in caso di rinunzia totaleo parziale alle loro ragioni(5). Nelcaso di cui al secondo commadell’art. 160 L.F.(6), la stima deve,inoltre, avere la forma dellarelazione giurata;

� valutazioni a cura del

professionista di cui all’art.161,

secondo comma(7): essendochiamato ad attestare non soltantola veridicità dei dati aziendali, maanche la fattibilità del piano, ilprofessionista deveinevitabilmente confrontarsi con iprofili estimativi, talvolta moltocomplessi, impliciti nella propostadel debitore;

� valutazioni a cura del

professionista di cui all’art. 182-

bis, primo comma(8): analogamentea quanto avviene nel caso dei piani“ex art. 67” e nei concordati, anchele proposte di accordo diristrutturazione dei debiti possono

fondarsi sulla cessione di beni. Intali casi, quindi, il professionistache redige la relazionesull’attuabilità dell’accordo deve

cimentarsi nella loro stima,effettuandola direttamente o,quantomeno, ripercorrendocriticamente le valutazioni

(1) Art. 14, L.F.: “L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale... .....uno stato particolareggiato ed estimativodelle sue attività....”

(2) Art. 124, terzo comma, L.F., proposta di concordato nel fallimento, presentata da creditori, da terzi o, decorso non meno di un anno dalla dichiarazione difallimento e non più di due dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, anche dal debitore fallito: “La proposta può prevedere che i creditori muniti diprivilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, inragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste lacausa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), designato dal tribunale.”

(3) Art. 67, secondo comma, lett. d): “[non sono soggetti all’azione revocatoria] gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti inessere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della suasituazione finanziaria; un professionista indipendente, designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art.28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano...”

(4) Tali valutazioni trovano evidenza non soltanto nei documenti che il debitore è tenuto a presentare con il ricorso, ossia nello stato estimativo di cui all’art. 161,primo comma, lett. b), L.F. e nell’eventuale stima di cui alla lett. d) della stessa norma, ma anche nell’ambito della relazione del professionista che, ai sensi delsecondo comma “...attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo....”.

(5) Il piano proposto ai creditori può prevedere, ai sensi dell’art. 160, primo comma, L.F., e limitatamente a quanto di interesse in questa sede, ossia a ciò che èrilevante in tema di valutazione aziendale, “a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessionedei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni,anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito”.

(6) Art. 160, secondo comma, L.F.: “La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchéil piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato, in caso di liquidazione,avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista inpossesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d)....”

(7) In merito, il recente documento, approvato dal CNDCEC il 3 settembre 2014, intitolato Principi di attestazione dei piani di risanamento, che al paragrafo 4.7.1.,lett. m), indica, fra l’altro, che “..Se la procedura si atteggia in forma di liquidazione pura, con immediata cessazione dell’attività e dismissione disaggregatadelle componenti aziendali, l’Attestatore deve verificare che nel piano gli elementi patrimoniali attivi siano valutati ai presumibili valori di realizzo “per stralcio”e quelli passivi ai presunti valori di estinzione. Qualora il complesso aziendale sia ceduto in blocco, l’Attestatore compie le sue verifiche adottando i principi chela dottrina aziendalistica ha predisposto per la valutazione del capitale economico.”

(8) Art. 182-bis, primo comma: “L’imprenditore in stato di crisi può domandare.....l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.......unitamente ad unarelazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. ) sulla veridicità dei dati aziendali esull’attuabilità dell’accordo stesso.....”

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L’intervento20

specialistiche di terzi dei quali sisia avvalso nello svolgimento delproprio compito.

Sin qui, le stime che trovano impulso -per lo più(9) - nelle iniziative deldebitore stesso. Ma vi sono diverse,ulteriori circostanze nelle quali levalutazioni vengono, invece, dispostedagli organi della procedura peresigenze informative e/o operative:� art. 42, secondo comma: quando il

curatore si adopera per otteneredal comitato dei creditoril’autorizzazione a rinunziare adacquisire i beni che pervengono alfallito, può accadere che il lorovalore di realizzo non possa essereapprezzato compiutamente se nonattraverso una stimaprofessionalmente condotta. Adesempio, i beni possono consisterein partecipazioni ad imprese esterenon quotate, oppure in beniimmateriali e diritti la cuiimportanza economica non èimmediatamente percepibile. Lafunzione della stimaprofessionalmente condotta è,quindi, quella di offrire unacompiuta dimostrazione chel’acquisizione dei beni pervenuti alfallito sia antieconomica;

� art. 87, secondo comma: si rendenecessaria una valutazioneprofessionalmente effettuata ogniqual volta la natura dei beniinventariati dal curatore richiedaun loro apprezzamentospecialistico;

� art. 104-bis, secondo comma:poiché il canone di locazionedell’azienda che il curatore siastato autorizzato ad affittaredipende dal valore economicodella stessa, occorre procedere allasua determinazione;

� art. 105, primo comma: la

valutazione professionalmentecondotta è lo strumento perdecidere se sia possibile ritrarredalla vendita dei singoli rami (o deibeni, o dei rapporti giuridici) chelo compongono, maggiorsoddisfazione per i creditoririspetto alla cessione dell’interocomplesso aziendale;

� art. 172, secondo comma: ènecessario il ricorso alla stima neicasi nei quali il commissarionecessiti di un supportospecialistico nella valutazione deibeni, durante la fase che precedel’omologazione del concordato;

� art. 182: la valutazione si rendepure opportuna nella faseliquidatoria del concordato concessione di beni, ove ciò serva alsuo miglior esito.

Sebbene i Principi Italiani diValutazione (PIV), che dal 1 dicembrescorso la Fondazione OrganismoItaliano di Valutazione (OIV) ha resodisponibili in pubblica consultazione,non dedichino un capitolo specifico(10)

alle stime condotte nelle procedureconcorsuali, essi sono pienamenteapplicabili loro, sia per quantoriguarda il framework teorico nelquale, al pari di valutazioni effettuateper altre finalità ed in altri contesti,esse si collocano, che per tutti gliaspetti di natura deontologica e dimetodo rilevanti. Per ragioni di spazio, è opportunolimitare la trattazione, in questa sede,a quello della c.d. “configurazione” delvalore che l’esperto è chiamato aricercare nelle stime effettuate nelleprocedure concorsuali, oggetto delcapitolo I.6. dei PIV. In merito, èopportuno considerare, anzitutto,come tali valutazioni sianoteleologicamente collegate allafunzione che le procedure concorsuali

rivestono nel nostro ordinamento. Sia,infatti, che l’impresa venga liquidata ecessi di esistere, sia che le siaconsentito di sopravvivere e diristrutturarsi proprio grazie allaprotezione accordatale dallaprocedura concorsuale, lo scopo dellaprocedura è, principalmente, quello dipermettere ai creditori di conseguire,in modo ordinato e pienamenteinformato, l’obiettivo di ottimizzare ilrecupero (nella maggior parte dei casisolamente parziale) della loroesposizione nei confronti del debitore.Ciò può avvenire, alla luce dellariforma del 2006 e in relazione al tipodi procedura alla quale l’impresadebitrice è assoggettata, secondomodalità estremamente varie,contemplanti anche l’eventualetrasformazione in capitale di rischiodei crediti oppure il conseguimentoper i creditori di utilità strategiche didiverso genere. Considerando, quindi,congiuntamente:� il collegamento logico esistente tra

la funzione delle procedureconcorsuali e le finalità dellevalutazioni condotte nell’ambitodelle stesse;

� l’ampia varietà di situazioni chepossono determinare, in concreto,la necessità di condurre una stimain vista di una proceduraconcorsuale o durante il suosvolgimento (v. supra);

è possibile ritenere che, delle diverseconfigurazioni di valore indicate neiPIV, quelle alle quali occorrerà farriferimento, nella maggior parte deicasi, saranno:� il “valore intrinseco o

fondamentale”(11);� il “valore di mercato(12)”;� il “valore di smobilizzo”(13).Fermo restando che la scelta(auspicabilmente ben motivata) della

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21L’intervento

configurazione di valore compete,secondo le concrete esigenze delsingolo caso affrontato, all’espertoincaricato di condurre la valutazione,ritengo(14):

� a) che il valore intrinseco o

fondamentale costituisca ilriferimento essenziale quando ilperseguimento della ottimizzazionedel recupero delle ragioni deicreditori avviene “mantenendo”l’oggetto della stima nell’ambitodel patrimonio e/o del controllo deldebitore. In altri termini, se lemodalità di tutela delle ragioni deicreditori si fondano su profili dicontinuità del possesso da partedell’impresa assoggettata allaprocedura di quanto è oggetto divalutazione (ad esempio, nei c.d.“concordati in continuitàaziendale” e, in modo particolare,quando ai creditori venga offerta laconversione parziale o totale delleloro ragioni in partecipazioni e/ostrumenti partecipativi), allora laconfigurazione del valoreintrinseco o fondamentale offre ilvantaggio informativo duplice:

� di far discendere il risultato dellastima dall’analisi edall’apprezzamento, sotto il profilodel rischio, dei benefici, anche dilungo termine, rivenienti dalcomplesso aziendale o dal beneimmateriale oggetto di analisi;

� di non risentire delle asimmetrieinformative e/o di turbamenti e/ospinte non razionali che possonoconnotare i prezzi in un datomomento, soprattutto quando essisono espressione di un mercatodei capitali dalla trasparenza assaiscarsa, come è tipico nel caso disocietà non quotate e di beniimmateriali;

� b) che, il valore di mercato

rappresenti, invece, il riferimentooperativo principale quando ilsoddisfacimento delle ragioni deicreditori contempla l’uscita dallasfera di dominio del debitore delcomplesso aziendale o del beneimmateriale valutato. In tal caso,infatti, l’informazione che premeproporre alla procedura, o chequesta deve acquisire, verte inmerito al presumibile prezzo alquale l’oggetto di stima potrà

essere negoziato in un datomomento (ad esempio, nell’ambitodi un concordato preventivo confinalità liquidatorie dell’impresa);

� c) che, rispetto ai casi sub a) e subb), il valore di smobilizzo

costituisca la configurazione piùappropriata e rilevante, ogni voltache l’evoluzione della proceduracomporti la cessazione di speranzefondate sulla continuità aziendalee/o imposizione di tempiparticolarmente ristretti perl’alienazione delle attività. A talproposito, giova ricordare che neicommenti al Principio 1.6.8.,recante la definizione secondol’OIV del “valore di smobilizzo” sifa riferimento anche a quella suadeclinazione particolare,rappresentata dal c.d. valore di

liquidazione forzata, che sicaratterizza perché “...i tempi di

cessione sono così ristretti da non

consentire un’adeguata

commercializzazione

dell’attività....”. Anchequest’eventualità non è, infatti,estranea alle vicende che possonointeressare una proceduraconcorsuale. Si pensi, a mero titolod’esempio, ad una situazione tipicanella quale sia stato:

� a) autorizzato l’esercizioprovvisorio dell’impresa fallita, alfine di permettere la miglioreconservazione del suo valore(avviamento, know-how, etc.),soprattutto quando gli investimentiper conseguire opportunità dicrescita significative siano stati giàeffettuati in passato;

� b) la procedura sia, tuttavia,esposta, durante il protrarsidell’attività aziendale, al rischio dimaturazione di risultati economicio finanziari negativi. �

(9) In un solo caso tra quelli sopra ricordati, l’occasione per l’effettuazione di stime si genera ad iniziativadel proponente del concordato nel fallimento, che può essere diverso dal debitore.

(10) Senza volere in alcun modo precorrere i programmi di lavoro dell’OIV, che sono, allo stato, quelli resi notiattraverso le comunicazioni pubblicamente effettuate dalla Fondazione, ritengo che l’ambito dellevalutazioni nelle procedure concorsuali potrebbe ben meritare un’attenzione particolare in occasionedei futuri aggiornamenti dei PIV oppure attraverso un documento ad hoc. Oltre alle raccolte generali di“Principi”. L’OIV può emettere anche documenti mirati, riguardanti tematiche specifiche, talvolta diparticolare attualità per la comunità degli operatori del settore delle valutazioni. Un precedente in talsenso è costituito dalle linee guida ed indicazioni per le verifiche, effettuate ai sensi dei principi contabiliinternazionali, delle “perdite di valore” del goodwill, che l’OIV ha pubblicato alla fine del 2011, intitolateImpairment test dell'avviamento in contesti di crisi finanziaria e reale

(11) PIV 1.6.2., i): “Il valore intrinseco (o fondamentale) di un’attività reale o finanziaria (o di un’entitàaziendale) esprime l’apprezzamento che un qualsiasi soggetto razionale, operante sul mercato senzavincoli e in condizioni di trasparenza informativa dovrebbe esprimere alla data di riferimento, in funzionedei benefici economici offerti dall’attività medesima e dei relativi rischi”

(12) PIV 1.6.2., ii): “Il valore di mercato di un’attività reale o finanziaria (o di un’entità aziendale) o di unapassività è il prezzo al quale verosimilmente la medesima potrebbe essere negoziata, alla data diriferimento, dopo un appropriato periodo di commercializzazione, fra soggetti indipendenti e motivati, cheoperano in modo informato, prudente, senza essere esposti a particolari pressioni (obblighi a comprareo a vendere).”

(13) PIV 1.6.2., vi) “Il valore di smobilizzo è un prezzo fattibile in condizioni non ordinarie di chiusura del ciclod’investimento. Il valore cauzionale è un particolare valore di smobilizzo definito ex ante. Il valore diliquidazione è un particolare valore di smobilizzo”.

(14) La mia opinione è personale e non impegna in alcun modo l’OIV.

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La tematica dellavalutazione di unapiccola e mediaimpresa richiede unabreve premessa

definitoria. Una PMI, infatti, puòassumere dimensioni estremamentevariegate: dalla “micro impresa” conmeno di 10 dipendenti e risultatieconomici contenuti, alla piùstrutturata “media impresa” che puòcontare fino a 250 occupati e valori dibilancio di una certa rilevanza. Ilfocus del presente contributo èimperniato sulla valutazione dellemicro e piccole imprese, dove lecomplessità nel processo divalutazione sono particolarmenteonerose. Il professionista che siaccinge a valutare una di questeimprese, infatti, dovrà assumerespesso ulteriori vesti rispetto,ovviamente, a quella di profondoconoscitore della materia e delletecniche di stima generalmenteadottate. Spesso, infatti, l’approccioalla valutazione di una micro o piccolaimpresa si rivela ben più complessorispetto a quello di una media ogrande azienda. A differenza di quanto

potrebbe accadere per un’impresa dimaggiori dimensioni, il professionistanon dispone di parametri edinformazioni di società effettivamentecomparabili con quella oggetto divalutazione. Si pensi alleproblematiche, nel caso di una microo piccola impresa, nel reperimentodelle informazioni in merito ai “beta”,ai premi per il rischio relativo allesingole attività d’impresa e quindi alcosto del capitale di rischio. Oppure,ancora, alle criticità nel raccoglieredati circa i multipli di mercato inimprese o a transazioni che, inconcreto, possano effettivamente dirsicomparabili con quella oggetto divalutazione. Le difficoltà, peraltro,oltre che ai parametri “esterni”all’impresa riguardano anche quelli“interni” alla stessa. Di fronte ad unapiccola e media impresa perfino i daticontabili, sia storici sia prospettici,devono essere rimessi in discussioneda parte dell’esperto. Il professionistadeve porsi nei confronti della PMI inmaniera profondamente scetticaperché le quantità economiche a suadisposizione possono essere spessoinattendibili o, addirittura, fuorvianti.

Non si può trascurare l’eventualitàche i dati contabili di una PMIpossano essere distorti, ad esempio,per ragioni di risparmio fiscale.Oppure, sempre con maggiorfrequenza, le politiche di bilanciotendono a rappresentare unasituazione economico, finanziaria epatrimoniale migliore di quella reale.

Il professionista deve, quindi,esaminare i valori contabili conparticolare rigore e attenzione. Tantopiù se si considera che quasi tutte lemicro e numerose piccole impresenon dispongono di struttureorganizzative con funzioniformalizzate di controllo interno né diprogrammazione futura.

A fianco del riesame della “storia”dell’azienda, il professionista deveanche immaginare e prognosticarel’evoluzione dell’impresa. Deve cioèessere “divinatore”, perchéfrequentemente ha il compito diaffiancare l’impresa (e, talvolta, disopperire alle mancanzedell’imprenditore) nellapredisposizione di piani e programmiprospettici, indispensabili perl’applicazione dei più diffusi metodi di

La valutazione di un’impresa di piccole dimensioniAlberto Castagnetti Odcec di Verona

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Un processo che richiede uno sforzo di sintesi dei vari aspetti cheattengono la vita dell’impresa stessa

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23L’intervento

valutazione aziendale. In tale ambitoha la necessità di confrontarsi (espesso, scontrarsi) con le assunzioniformulate dall’imprenditore e con ilparametro temporale che,necessariamente, influenza l’interavalutazione. Fino a che punto sonoragionevoli le assumptions e leaspettative di reddito per il futuro?Quale orizzonte è correttoconsiderare di fronte ad una micro opiccola impresa che, spesso, rischia ditrovarsi impreparata di fronte allacrisi che la circonda? Di certo lascelta di applicare un metodoreddituale perpetuo non potrà essereaffrontata con leggerezza, ma dovràessere adottata solamente nei casi incui vi siano elementi tali daconvincere l’esperto che l’impresa è ingrado di perdurare nel tempo. D’altraparte, non può dirsi meno complicatala scelta di considerare un orizzontetemporale di 10, 5 o 3 anni: l’attualecondizione del mercato globale stadimostrando come non esista piùalcuna certezza nella continuità infuturo dei risultati conseguiti inpassato. A ciò si aggiunga che, oltreche dalla crisi globale e dalle

repentine e continue evoluzionitecnologiche, informatiche edambientali, la continuità dell’impresapuò essere messa a repentaglio ancheda altri rischi interni all’impresa.Rischi che devono essere preventivatie considerati dal professionista nellapropria stima. Spesso una micro opiccola impresa, specialmente nelterritorio in cui operiamo, è in gradodi generare risultati reddituali positiviperché guidata da un“imprenditore/padrone” che ne savalorizzare le potenzialità ma che, seconsiderata a sé stante, non avrebbealtrettanta fortuna.

Il professionista che si accinge avalutare una PMI deve altresì essereprofondamente concreto: purgarantendo la rigorosa applicazionedei metodi di valutazione, deveconoscere e ben comprendere lefinalità del suo lavoro. La valutazionedi un’azienda richiede una stima, nonun mero esercizio matematico. Eccoche gli atteggiamenti delprofessionista devono esseredifferenti a seconda dell’obiettivodella stima: alla prudenza nel caso divalutazioni legali (ad esempio quelle

finalizzate alla tutela dei creditori odelle minoranze), si affiancal’accortezza nelle valutazioni inipotesi di trasferimento d’azienda. Inqueste ultime operazioni valutare nonsignifica tradurre in termini monetariil valore intrinseco del capitaleeconomico di una certa impresa,quanto, piuttosto, esprimere un rangedi valori che ragionevolmente puòricomprendere un punto di equilibriotra quelli di domanda ed offerta. Piùche un valore si deve esprimere ilprezzo che il mercato potrebbeattribuire a una certa attivitàeconomica, tenendo conto delleconsiderazioni soggettive dellecontroparti. L’ottica, quindi, non è piùrivolta ad una misurazione asettica eincondizionata del valore economicodell’impresa. Il prezzo diventa lasintesi delle condizioni e delleprevisioni di flussi reddituali ofinanziari che il soggetto cedente oacquirente, a seconda della posizionedi volta in volta assunta, attribuisceall’attività economica per il futuro. Intale contesto, quindi, il professionistadeve assumere le vesti del mediatore.

Deve comprendere fino a chepunto abbia senso, nell’economiadegli interessi del proprio cliente,spingere nel riconoscimento di unvalore di mercato che sappia coglierele aspettative della controparte circa ilvalore potenziale e delle sinergie dicui potrà eventualmente beneficiare.

Ricercare, prevedere, mediare,consigliare… la valutazione diun’impresa è un processo che richiedeuno sforzo di sintesi di vari aspetti cheattengono la vita dell’impresa stessa,dei soggetti che ad essa siinterfacciano e delle loro specificheaspettative, al fine di attribuire unamisura di rischio e rendimento ad unacerta attività economica. �

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Ènotorio che il bilancio sicompone per lapressoché totalità distime. In molti casi, ivalori riportati in

bilancio sono espressione dimisurazioni originatedall’applicazione delle tecnichecontabili contenute nelle disposizionidi legge o nei principi contabili diriferimento. In questa prospettiva,l’Organismo Italiano di Valutazione(OIV) arriva, perciò, a definire levalutazioni ai fini di bilancio - insiemealle valutazioni legali”, alle“valutazioni a fini tributari” e alle“valutazioni di natura contrattuale”-come un sottoinsieme delle“valutazioni convenzionali”.

Le valutazioni ai fini di bilanciosono una tematica delicata,particolare e nota anche nell’ambitodella materia della valutazione. IPrincipi internazionali di valutazionehanno già dedicato al tema l’IVS 300,Valuations for financial reporting. Talivalutazioni hanno preso corpo in

modo più significativo nel contestonazionale con l’implementazione deiPrincipi contabili internazionali, iquali richiedono l’applicazione dinorme valutative spesso complesse. Èsignificativo che il primo documentopubblicato da OIV sia stato il“Discussion Paper (DP.01.2012)Impairment test dell'avviamento incontesti di crisi finanziaria e reale.Linee Guida”.

Ciò detto, le valutazioni ai fini delbilancio chiaramente esistono anchenella redazione dei bilanci predisposticon le norme nazionali.

Problematiche come lavalutazione delle partecipazioni, deglistrumenti finanziari, degli elementiimmateriali, dei fondi sono elementidi “discussione” indipendentementedai principi contabili di riferimento.In questo quadro di riferimento, cilimitiamo a fornire alcune indicazioni,rinviando alla lettura della Bozza deiPrincipi Italiani di Valutazione (PIV,IV.7) per un’analisi più ampia dellatematica.

Anzitutto, come evidenziato da OIV, iprincipi di valutazioni non possonosostituire i principi contabili. In lineadi massima, i principi contabilidefiniscono la corretta tecnicacontabile, i principi di valutazione aifini di bilancio “si limitano adidentificare i principi che l’esperto divalutazione dovrebbe seguire pergarantire l’osservanza su basiprofessionali dei principi contabilistessi”. È chiaro, quindi, che l’espertoa cui fa riferimento la Bozza di OIVdeve avere una specifica competenzanella materia contabile e una adeguataconoscenza delle norme e prassi perla redazione dell’informativafinanziaria.

Le valuations for financial

reporting hanno, poi, un ruoloparticolare nell’ambito dellevalutazioni; queste, non essendoindirizzate al solo committente,coinvolgono, oltre al management,anche l’attività di eventuali altrisoggetti che operano ai finidell’approvazione del bilancio

Le valutazioniai finidel bilancioMatteo Pozzoli Odcec di Roma, Ricercatore Cndcec

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Il bilancio, quale sistema di rappresentazione dello stato di salutedell’azienda, è il frutto di molteplici stime. Introduzione alle previsionidell’Organismo Italiano di Valutazione sul tema

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25L’intervento

(revisori ed eventuali ulterioriesperti). Per tale motivo, la Bozza sipreoccupa di definire il contesto(comprensione dello scopo, selezionee scelta motivata delle tecniche,rispetto della tempistica utile perl’approvazione del bilancio) nonché lecondizioni che l’esperto dovrebbeaccertare all’atto dell’incarico,soprattutto con riferimento allapossibilità di fruire delle informazioniutili per espletare adeguatamente ilproprio incarico.

Le valutazioni per il bilancio,soprattutto quando identificano ilvalore di un elemento per unaspecifica società (entity specific)rappresentano “valori speciali”, in

quanto inclusivi del valore addizionaleche uno specifico soggetto attribuisce- sulla base dell’applicazione deiprincipi contabili - all’elemento che èoggetto di valutazione.

Dopo aver, quindi, illustrato lepeculiarità delle valutazioni per ilbilancio (ripetitività, esclusione diassunzioni ipotetiche o speciali,utilizzo della tecnica di “calibrazione”,non-considerazione della strutturafinanziaria in valutazioni d’azienda), laBozza effettua alcune considerazioniaggiuntive in merito all’opportunitàche il valutatore prenda inconsiderazione, laddove possibile, piùcriteri di valutazione applicabili,pesando, poi, le risultanze in misura

dell’affidabilità degli input oidentificando il risultato che risultaessere meglio rappresentativo dellaconfigurazione di valore ricercato. Èevidente che la scelta dellamotivazione che ha portato a unadeterminata soluzione, così come lascelta di una ipotesi che ha un effettomateriale sulla stima, debba essereargomentata nella relazione.

La sintesi di alcune delleprincipali linee guida fornite da OIV inmerito alle valutazioni ai fini delbilancio, portano ad effettuare alcuneultime considerazioni di sintesi sultema.

Anzitutto, le valutazioni ai fini delbilancio sono una materia sempreesistita nella predisposizione delbilancio. I commercialisti, nei loromolteplici ruoli, si sono da sempreconfrontati con tali tematiche. LaBozza dei PIV definisce unaimportante cornice concettuale e“procedurale” da utilizzare per porrele basi per effettuare un adeguatolavoro. Spetterà, poi, al soggettovalutatore riempire di contenuto(tecnico) tale percorso.

Sembra, poi, che l’utilizzo delleprassi di valutazione anche ai fini delbilancio possa ingenerare, talvolta,confusione. È palese, ad esempio,come nei Principi internazionali enazionali di valutazione il concetto difair value si discosti da quello ad essosolitamente attribuito dagli IFRS o,nei limitati casi in cui è previsto dallanorma nazionale, dai Principi e dallaprassi nazionale. In altri casi, vi sonotalune sovrapposizioni tra disciplinacontabile e indicazioni valutative. Nelgià citato discussion papersull’impairment, per esempio, lalettura delle norme contabili assumeun ruolo significativo anche in terminivalutativi. �

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La valutazione d’aziendarappresenta unprocesso che si ponecome finalità ladeterminazione del

valore di un’azienda o di un suo ramomediate delle metodologie specifichedefinite dalla dottrina eduniversalmente adottate dalla prassi.

La scelta della metodologiavalutativa è una fase cruciale delprocesso di valutazione d’azienda percui è necessario studiareattentamente la metodologia piùcoerente. Risulta cruciale la scelta delmetodo di valutazione, per cuil’esperto deve condurre un’analisirigorosa. La dottrina individua trerequisiti fondamentali che un metododi valutazione deve avere: larazionalità, l’obiettività e la neutralità:per razionalità si intende una notevoleconsistenza teorica, per essereobiettivo deve essere effettivamenteapplicabile, infine la neutralitàconsiste nell’indifferenza rispetto adinteressi particolari delle particoinvolte. Nella valutazione occorreanche evitare errori quali la prudenzache potrebbe favorire una delle partiinteressate alla valutazione d’azienda;così come occorre evitare unaeccessiva aggressività della stimaattraverso l’utilizzo di dati sostenibili.

L’impairment test consiste nelconfronto tra valore contabile e valore

recuperabile di un’attività. Il valorecontabile è il valore al quale l’attivitàrisulta iscritta nel Bilanciodell’esercizio precedente, pari al costodi acquisto o di produzione, o alvalore rideterminato, al nettodell’eventuale fondo ammortamento edi precedenti perdite durevoli divalore. Il valore recuperabile è ilmaggiore tra il fair value al netto deicosti di vendita e il valore d’usodell’attività. Il fair value è definitocome “il prezzo che dovrebbe esserericevuto per vendere un’attività o chedovrebbe essere corrisposto perestinguere una passività in unatransazione normale tra partecipantial mercato alla data dellavalutazione”. Lo scoglio è che si trattadi un metodo costoso e complesso. Loscopo dell’Impairment test è, infatti,quello di confrontare il valorecontabile (detto anche di carico)dell’attività con il suo cosiddettovalore recuperabile. Tale valore è datodal maggiore tra il valore d’uso -determinato attraversol’attualizzazione di tutti i flussifinanziari netti che da tale benepotrebbero derivare durante la suavita utile, compresi quelli riconducibilialla sua dismissione - e il fair value alnetto dei costi di vendita - un valoreequo dato dal prezzo di mercato delbene al netto dei costi derivanti dallasua vendita -. In particolare, il fair

value rappresenta il miglior prezzo alquale un’attività potrebbe essereceduta sul mercato alla data dirilevazione, esprimendo, dunque, ilvalore che da tale attività potrebbeestrarre un partecipante al mercato, ingrado di garantire all’attività stessa l’higest and best use. Tale valorerappresentativo di una transazionepotenziale è definito un exit price,contrapponendosi al cosiddetto entryprice, che rappresenta invece il prezzoeffettivamente pagato per l’attività oricevuto per la passività.

Il value in use rappresenta, invece,il valore attuale dei flussi finanziarifuturi che si prevede abbiano originedall’attività, sia per mezzo del suoutilizzo che di una sua eventualecessione. Ai fini del calcolo del valored’uso è necessario:� stimare i flussi finanziari futuri in

entrata e in uscita che deriverannodall’uso continuativo dell’attività edalla sua dismissione finale; e

� applicare a tali flussi finanziari iltasso di attualizzazioneappropriato; tale saggio èdeterminato sommando il tassoche riflette il valore temporale deldenaro (tasso riskfree) e il tassoche riflette i rischi specificidell’attività aziendale (riskpremium).

L’impairment test, che insieme al fairvalue rappresenta una delle principali

L’impairment test Paolo Pietro Biancone Presidente del Corso di Laurea in Professioni Contabili dell’Università di Torino

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Nelle valutazioni di azienda la scelta di utilizzare l’impairment test è unanuova opportunità professionale

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27L’intervento

innovazioni introdotte dai principicontabili internazionali nello scenariocontabile mondiale, risponde allanecessità di sostituire allametodologia dell’ammortamentodell’avviamento (prassi consolidata intutti i sistemi contabili domestici,perfino quello nord americano) laverifica di valore. Si tratta di un testsistematico da effettuarsi in presenzadi avviamento annualmente o difronte al sopraggiungere di “triggerevents” che fanno supporre unapresunta perdita di valoredell’avviamento stesso e delle altreattività. L’impairment test risulta,quindi, un metodo efficace per la

verifica di valore in fase diacquisizione.

L’impairment test ben coniuga glielementi degli altri criteri divalutazione adottabili: i metodi diretti,che utilizzano criteri dideterminazione del valore economicoin base ai prezzi di mercato; i metodiindiretti che sono fondati su stime egrandezze stock, grandezze flusso omiste. Entrambi i metodi presentanolimiti nella valutazione, perché nontengono conto i primi di aspettipatrimoniali nella valutazione, isecondi di aspetti di mercato.

L’impairment test dà valoreall’avviamento, intangible, risultate di

una serie di fattori, quali, a esempio,rapporti con la clientela e con ifornitori, localizzazione dei puntivendita, il buon nome dell’azienda, laqualità dei prodotti, efficientecombinazione fattori produttivi.

Valorizzare l’avviamento inmaniera oggettiva, consente dilimitare così il grado di imperfezionedei modelli valutativi applicabili. Inogni caso, dopo una acquisizionel'impairment test deve essere fatto perverificare l'avviamento e le perdite divalore, quindi, se il metodo divalutazione che si adotta è coerentegià dall'inizio è più difficile incorrerein errori di valutazione. �

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La Parte quarta -

Applicazioni particolari

dell’exposure draft deiPrincipi Italiani diValutazione (PIV) dedica

ampio spazio alle valutazioni nelleoperazioni straordinarie. In talesezione sono presenti 35 principi inmateria di valutazioni di acquisizione,cessione e fusione fra soggettiindipendenti, di valutazioni legali ingenere oltre che di stime nelleoperazioni di aumento di capitale,fusione e scissione, conferimento,trasformazione e recesso.

Se ne riepilogano e commentano icontenuti principali, rinviando allalettura dell’exposure draft per ogniapprofondimento.

Per i PIV le valutazioni diacquisizione richiedono sempre stimearticolate, con la determinazione di unvalore soggettivo riferito a unospecifico acquirente e l’esigenza diconsiderare l’utile o la perditadeterminate da una gestione unitariadell’azienda target con le altre attivitàdell’acquirente (principio IV.1.1.).

Ne consegue che oltre al valore stand

alone dell’azienda target nelle attualicondizioni di gestione, perdeterminare il valore di acquisizione(principio IV.1.2.) si dovrannoconsiderare altri due addendi,entrambi funzione dei flussi di risultaticomplessivamente attesidall’acquirente a seguitodell'operazione.

Si tratta innanzitutto del valoredelle sinergie che l’acquirente mira aconseguire con una gestione unitariadella sua società e della aziendatarget; causa il loro caratterepotenziale le sinergie andrannovalorizzate sulla base di fattorianaliticamente determinabili econtrollabili, per non incorrere insopravvalutazioni (principio IV.1.4.).

Va poi considerato il valore dei“benefici privati”, ovvero dei flussi dirisultato per l'acquirente che sigenerano “fuori” dell’azienda target edi cui non possono beneficiare suoieventuali altri azionisti.

Per come è determinato, il valoredi acquisizione differisce pertanto per

ogni singolo potenziale acquirente.Le valutazioni di cessione

manifestano problematiche analoghema speculari rispetto alle acquisizioni.

Scopo della stima è infattideterminare l'utilitàcomplessivamente perduta dalsoggetto cedente, con un valore dicessione che individua il prezzominimo che la può compensare(principio IV.1.7.). Ne consegue cheil valore di cessione è composto, oltreche dal valore aziendale stand alone,anche dal valore degli eventualibenefici privati cui rinuncerà ilvenditore a seguito della cessione.

I PIV rivolgono poi particolareattenzione alle valutazioni legali,ovvero le valutazioni disciplinate dalCodice Civile ed aventi in generalescopo di “garanzia societaria”, atutela dei soci di minoranza e deglistakeholders. Si tratta di stime chesvolgono una funzione pubblica e cheper questo i terzi devono essere ingrado di controllare e ripercorrere.

Posto che il legislatore utilizza iltermine “valore” in modo atecnico, i

I PIV e le valutazioninelle operazionistraordinarieMartino Zamboni ODCEC di Verona

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale. Dottore

di Ricerca in diritto ed economia dell’Impresa - Discipline interne ed internazionali

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Le previsioni conenute nel’Exposure Draft dell’Organismo Italiano diValutazione e il loro utilizzo nell’interpretazione del disposto normativo

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29L’intervento

PIV si prefiggono l’obiettivo di ridurrele possibili interpretazioni delledisposizioni normative e cosìsoccorrono il valutatore chiamato adapplicarle sulla base di principi dirazionalità economica.

Prima di entrare nel merito dellesingole operazioni straordinarie i PIVidentificano alcuni aspetti valutativi dicarattere generale.

Viene esplicitato il principio dellaprevalenza della sostanza sulla

forma, ricordando la necessità in ognivalutazione legale di identificare lasostanza economica dell’operazione:operazioni con uguale forma giuridicapossono infatti avere sostanzaeconomica anche molto diversa(principio IV.2.1) e così condizionare

in maniera differente le scelte delvalutatore.

I PIV precisano inoltre che solo levalutazioni piene soddisfano leesigenze delle valutazioni legali(principio IV.2.4): le valutazioni legalirichiedono quindi sempre losvolgimento completo del processovalutativo, nelle sue cinque fasiindividuate dal principio I.4.3 nellaParte prima - La rete concettuale dibase (Conceptual Framework).

Si ricorda poi che le valutazionilegali non devono considerare ipotesispeciali che un generico partecipanteal mercato non formulerebbe e chel’esperto, data anche la funzionepubblica di tutela di tali stime, deveporre attenzione particolare ai fattori

di rischio, indicare le difficoltàincontrate nella valutazione e, nelcaso in cui abbia utilizzato più criteridi stima che portano a valori diversi,motivare lo specifico risultato cuigiunge.

Definiti gli aspetti generali dellevalutazioni legali, i PIV sipreoccupano in particolare diindividuare per singola operazionestraordinaria la configurazione divalore e l’unità di valutazione di voltain volta adottabili.

Negli aumenti di capitale conlimitazione o esclusione del diritto diopzione la valutazione delle azioni dinuova emissione deve rispondere adun giudizio di congruità, con ilcorretto bilanciamento delle posizioni

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L’intervento30

di soci vecchi e nuovi (principio

IV.3.1).Tra le sei configurazioni di valore

individuate nel conceptual framework

(principio I.6.2) va così adottato ilvalore di mercato, con unità divalutazione costituita dall’interopatrimonio netto e prezzo per azioneda determinarsi pro quota.

La stima va effettuata in unaprospettiva pre-money: prescindepertanto dalla possibile creazione dinuovo valore determinata ad esempiodagli investimenti consentiti dallanuova finanza reperita con l’emissionedelle azioni.

Nelle valutazioni per ladeterminazione del rapporto diconcambio di fusione e scissioneoccorre avere riguardo ai soggetticoinvolti. Se l’operazione avviene traparti indipendenti vanno richiamati,pur nel rispetto della norma, i principiin materia di cessione ed acquisizione;se al contrario coinvolge soggetti non

indipendenti nella valutazione prevalela funzione di garanzia societaria.

Nella determinazione del rapportodi concambio l’unità di valutazione ècostituita dai singoli titoli azionari enon dalle aziende nel loro complesso(principio IV.4.1). È poi necessariogarantire omogeneità nelleconfigurazioni di valore stimate, conpossibilità per l’esperto di adottareanche più di una configurazione divalore (rileva non solo il valoreintrinseco ma anche il valore di

mercato).Nelle fusioni per incorporazione a

conclusione di leverage buy-out vainfine ricordato che la valutazione nonconcerne due business differenti,bensì il medesimo businesscaratterizzato da diverse strutturefinanziarie (principio IV.4.3).

Nelle operazioni di conferimento etrasformazione, per il principio dellaprevalenza della sostanza economicase la conferitaria è preesistente la

valutazione dovrà garantire creditori eterzi non solo dell’effettivasussistenza del capitale bensì anchedell’esistenza di equilibrio negozialefra valore del conferimento e valoredelle nuove azioni emesse, similmentea quanto avviene nelle fusioni.

L’unità di valutazione èevidentemente rappresentata dai benioggetto di conferimento. Nel caso dirami di azienda l’esperto saràchiamato anche a verificarnel’autonoma capacità di reddito,considerando se la beneficiariaintegra l’eventuale mancanza di taluneattività o processi direttamente con leattività di cui già dispone o ricorrendoal mercato (principio IV.5.1).

La configurazione di valore daadottare è il valore normale di

mercato, ovvero il valore di mercatodi quanto conferito verificato cheesprima valori in atto, che non devepoi in genere riflettere i benefici attesidalla conferitaria a seguito dellagestione integrata con le proprie altreattività di quanto ricevuto inconferimento (principi IV.5.2 e

IV.5.3).Nel recesso l’unità di valutazione

di riferimento è l’azienda nel suocomplesso, con calcolo pro quota delvalore della singola azione. Non sonoapplicabili premi o sconti dimaggioranza e minoranza ma solo glisconti relativi all’impresa nel suoinsieme, ad esempio sconti perdipendenza da persone chiave oholding discount.

La configurazione di valore diriferimento è il valore intrinseco o

fondamentale, da stimarsi qualevalore in atto. Il valore deve infineriferirsi all’azienda “così com’è”, senzariflettere i benefici attesi dalledecisioni che hanno determinato ilrecesso (principi IV.6.2 e IV.6.3). �

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Vogliamo dare una mano al Paese. Anzi centodiecimila.

Crediamo nell’utilità sociale del pensiero tecnico e che non sia questo il momento di chiedere, ma di dare.E di mettere al serviziodella comunitàla competenza,la professionalità e l’esperienza dei Commercialisti Italiani.Possiamo essere utili al Paese perché siamo professionisti, vogliamo esserlo perché siamo cittadini.

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L’exposure draft deiPrincipi Italiani diValutazione (PIV) illustra,nella parte seconda, leattività che l’esperto deve

porre in essere nell’ambito di unincarico di valutazione.

L’attività di valutazione, per suanatura, riveste interesse pubblico edunque l’esperto è chiamato asvolgere il proprio compito in formaimparziale ed oggettiva, rispettandouna generale obbligazione diprofessionalità nei confronti non solodel committente e dei destinatari finalidella stima bensì del pubblico ingenerale. In particolare, nel compiereun’attività di valutazione l’espertoassume un obbligo di condottaprofessionale (principio II.1.) chepuò essere ritenuta garanzia diaffidabilità del lavoro svolto solo seessa è verificabile, neutra e completa.

La verificabilità (principio II.1.3.)richiede all’esperto comprovatacompetenza in termini di conoscenzetecniche ed esperienza rispettoall’oggetto della valutazione ed almandato ricevuto, oltre a diligenza,imparzialità e chiarezza. La neutralità(principio II.1.4.) richiedeindipendenza di giudizio oltre ad uncomportamento equo e ispirato allariservatezza. La completezza(principio II.1.5.) comporta chel’esperto si esprima sull’adeguatezza

dell’informazione disponibile per larelazione di stima definendopreliminarmente i dati essenzialisenza i quali la valutazione non puòessere rilasciata.

I PIV dedicano poi numerosiprincipi alla definizione della forma econtenuto dell’incarico (principio

II.2.).Esso deve essere formalizzato per

iscritto, mediante un mandato (o unalettera di proposta formulatadall’esperto ed accettata dalcommittente) in cui deve risultare ladata del conferimento dell’incarico.

Prima di accettareresponsabilmente l’incarico divalutazione l’esperto è tenuto adeffettuare una serie di attivitàpreliminari finalizzate a verificare sesia in possesso dei requisiti pereseguirlo correttamente nei tempiassegnati(1).

Tale “pre-engagement activity”assume un ruolo fondamentale inquanto i PIV in specifiche situazioniimpongono all’esperto di nonaccettare l’incarico di valutazione. Sipensi al caso in cui non vi siano lecondizioni per rilasciare un giudizio divalore informato, obiettivo e credibilea causa, ad esempio, dei tempiristretti concessi per il suosvolgimento, dell’inadeguatacompetenza tecnica e professionaledell’esperto, dell’inadeguata struttura

professionale o organizzativa, deivincoli all’esercizio di un giudizioprofessionale informato, degliinteressi economici (diretti edindiretti) dell’esperto nell’oggetto divalutazione e della modalità diremunerazione dell’incarico(2).

Nel momento in cui l’espertoconclude positivamente le attivitàpreliminari deve poi formalizzare periscritto l’incarico di valutazione, la cuiricchezza di contenuti previsti dai PIVsono sintomatici dell’importanza chel’OIV gli attribuisce.

Innanzitutto dall’incarico devonorisultare chiaramente l’identitàdell’esperto e il profilo delle suecompetenze in relazione ai requisitirichiesti per la valutazione, oltreall’identità del committente che puòessere diverso dal soggetto cheindividua l’esperto, come nel caso divalutazioni legali con nomina da partedel Tribunale.

L’oggetto e la finalità dellavalutazione costituiscono elementifondamentali e imprescindibili per laconfigurazione stessa del mandato equindi devono essere necessariamentecontenuti nell’incarico.

L’oggetto deve essere indicato inmodo preciso in quanto rappresentaun elemento al quale debbono essereordinati i requisiti dell’esperto e la suavisione professionale. La finalità,seppur illustrata in modo sommario

L’attività dell’esperto e l’incarico di valutazione nei PIVNicola Agnoli ODCEC Udine, Dottore di Ricerca in Economia dell’Intermediazione Finanziaria

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Indicazioni e proposte dell’Organismo Italiano di Valutazione inerenti il conferimento di un incarico di valutazione

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33L’intervento

nell’incarico, risulta essere essenzialesia per la natura del giudiziodell’esperto sia per la configurazionedi valore adottata.

L’incarico, poi, deve contenere lanatura del giudizio da formulare e laconfigurazione di valore dadeterminare, oltre alla data diriferimento della valutazione.

Un aspetto da non sottovalutare èl’indicazione nell’incarico dellemodalità di acquisizione e ditrattamento delle informazioni per lavalutazione e le condizioni dicircolazione e pubblicizzazione dellarelazione stima. Nel caso l’esperto, sepossibile, concordi con il committentel’esclusione di responsabilità perl’accertamento dell’affidabilità,completezza e veridicità della baseinformativa, è necessario precisarenell’incarico a chi competa il compitodi reperire le informazioni e idocumenti necessari allo svolgimentodell’incarico e di garantire la loroaffidabilità.

In merito invece alla circolazione epubblicizzazione della relazione stima,i PIV prevedono di precisare eindividuare i destinatari diversi dalcommittente cui consegnarla edeventualmente, pur non incoraggiandotale ipotesi, di indicare eventuali limitidi circolazione del documento.

L’incarico deve indicare anche ilcorrispettivo pattuito - l’OIV nonprescrive l’adozione di particolarimodalità di sua determinazione - e iltempo assegnato per l’esecuzione dellavoro, che deve essere coerente conil suo grado di complessità. Se sonogià prevedibili in sede di conferimento

del mandato, vanno infine precisati ilimiti dell’attività dell’esperto, chepossono essere riferiti alla mancanzadi completezza delle informazionidisponibili, ad eventuali specialidifficoltà di espletamento del compitoe ad eventuali limitazioni da parte deidestinatari in merito all’affidamentoalla valutazione che l’espertoeffettuerà. Limiti e difficoltà chequalora siano in contrasto con lanatura del giudizio richiesto o laconfigurazione di valore dadeterminare dovranno condurrel’esperto a non accettare l’incarico.

L’esperto può comunque rilevarelimitazioni alla piena sostenibilità delproprio giudizio di valore anchedurante lo svolgimento dell’incarico(principio II.3.1.). Esempi possonoessere la mancanza di revisione dibilancio, l’assenza di una verifica della

sussistenza di passività potenziali,l’inapplicabilità del criterio del costonella valutazione di alcuni beni per iquali il committente non ha volutoaffidare incarichi ad uno specialista.Se peraltro tali limitazioni si rivelanorilevanti, l’esperto deve rinunciare adesprimere il giudizio di valoremotivandone le ragioni.

Come precisato dal principio

II.3.3., infine, “nell’esecuzione del

proprio incarico l’esperto deve

predisporre adeguate risorse e

competenze e deve dotarsi di

procedure in grado di minimizzare i

rischi di errore e di garantire un

controllo di qualità della propria

attività”, in quanto la rilevanza ecomplessità dell’incarico possonotalora rendere impossibile il suosvolgimento da parte di un soloprofessionista. In tale eventualitàl’esperto è responsabile deicollaboratori coinvolti e deve dotarsidi procedure in grado di garantire lariservatezza e l’adozione di unacondotta professionale da parte ditutto il gruppo di lavoro. �

(1) L’OIV ritiene che la formalizzazione dell’incarico debba precedere la sua esecuzione e che, in casiparticolari nei quali ciò non sia possibile (si pensi ad esempio a motivi di estrema urgenza dell’incarico),il lasso di tempo fra l’inizio delle attività e il conferimento dell’incarico sia ragionevolmente breve eraccomanda di darne atto nell’incarico scritto.

(2) L’esperto non deve accettare l’incarico nel caso in cui la remunerazione sia legata al risultato dellavalutazione e/o sia incompatibile con i costi necessari a garantire la necessaria completezza della baseinformativa.

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Aseguito dellapubblicazione degliInternational ValuationStandards (IVS) nel2011, il CNDCEC ha

deciso di rispondere ad un’esigenzafortemente sentita di rendere lanormativa internazionale in materia divaluations disponibile anche in linguaitaliana. La finalità, più precisamente,consiste nel coinvolgere nell’attivitàdella valutazione aziendale in Italianon solo i commercialisti, ma anche lealtre professioni interessate, in unariflessione congiunta su unaterminologia che possa megliorestituire i concetti tecnici descrittidagli standard, concepiti in linguainglese. Si tratta, in sostanza, diraccordare tra loro i diversi saperi e imolteplici attori coinvolti in questospecifico ambito di attività.

Da subito, nell’accreditarsi cometranslating body presso l’IVSC, ilCNDCEC è stato affiancato dalConsiglio Nazionale dei Geometri.L’IVSC ha quindi accordato ai dueConsigli nazionali l’autorizzazione allatraduzione e alla pubblicazione degliIVS nella versione del 2011. Successivamente, i lavori di

traduzione sono stati aggiornati con lemodifiche riportate nella versione del2013.

L’utilità di tradurre i principiall’interno del CNDCEC, che dal 2006ha nella sua struttura organizzativa unSettore Traduzioni, è resa evidente dalfatto che nel linguaggio degli IVSesistono numerosi riferimenti adiversi ambiti (in particolare laterminologia degli IAS/IFRS) dei quali,insieme alla mia collega traduttriceElena Florimo, abbiamo maturato neltempo un’ampia esperienza.

Nell’impostare il lavoro ditraduzione, sono stati quindiconsiderati i riferimenti allaterminologia già in uso in italiano,facendo anche uso di software CATTool che effettuano (sia chiaro) nontraduzioni automatiche del testo,bensì ricerche sulla traduzione dellaterminologia in uso su migliaia dipagine già tradotte (quali gli IFRS,appositamente inseriti nella “memoriadi traduzione” del software) in pochisecondi, consentendo al traduttore dimantenere un linguaggio uniformerispetto agli standard già diffusi.

Nonostante il supportotecnologico, la traduzione degli IVS si

presenta comunque come una sfida,interessando ambiti non sempre didiretta rilevanza per la professione delcommercialista. Compito reso piùcomplesso dalla necessità diconfrontarsi anche con il lavorodell’OIV - di cui anche il CNDCEC faparte - che nello stesso periodo redigei principi italiani di valutazione, oggipubblicati ed ispirati agli IVSmedesimi.

Come conciliare la terminologiaestratta dall’ambito internazionale conquella definita in ambito nazionale,senza però inficiare la fedeltà dellatraduzione? Quale orientamentoadottare, considerando che laterminologia della valutazione initaliano è utilizzata in modo nonsempre uniforme in documenti diversitra loro per finalità e origine? Ed è poinecessario adattarsi sempre allinguaggio già in uso o, soprattutto inpresenza di termini discordantiutilizzati per esprimere lo stessoconcetto, è preferibile introdurre untermine nuovo ma che rispondameglio alle esigenze di una traduzionechiara e fedele? E ancora, cometrasporre nell’ordinamento giuridicoitaliano concetti da esso avulsi, quali,

I principi internazionali di valutazione e l’esperienza di traduzione italianaMariarita Cafulli Responsabile del settore traduzioni CNDCEC

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La traduzione degli International Valuation Standards come supporto allo sviluppo di prassi generalmente accettate. Problematicheterminologiche e concettuali

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35L’intervento

solo per fare un esempio, il ‘superiorinterest’ e il ‘subordinate interest’?Questi sono solo alcuni dei quesiti chela traduzione degli IVS ha posto e chehanno reso necessaria un’ampiaricerca, che sarà adesso ulteriormenteapprofondita nel confronto con ilConsiglio Nazionale dei Geometri econ le altre parti coinvolte nelprogetto. Difatti, nei progetti ditraduzione della normativainternazionale gestiti dal CNDCEC èsempre assicurata un’attenzione alcoinvolgimento degli altri soggettiinteressati, secondo un modus

operandi che riflette policyinternazionali quali, in primis, quelledell’IFAC (l’organismo internazionaleche emana gli ISA sulla revisionelegale dei conti, gli IES sullaformazione professionale e gli IPSASsulla contabilità del settore pubblico).

Lo scopo è di concordare perquanto possibile terminologia e sceltedi traduzione in modo da facilitarel’analisi e l’eventuale futura adozionedei principi.

Alcune questioni sorte nel corsodel lavoro di traduzione degli IVSsono tipiche del lavoro del traduttore.

Si prenda come esempio il casodella traduzione del termine tecnico‘highest and best use’. Questo rientratra le espressioni che sicuramenterichiedono una riflessione. Dallericerche effettuate risulta che è uncaso in cui l’espressione inglese si è difatto diffusa e viene utilizzatacorrentemente in molti testi tecnicisull’argomento scritti da espertiitaliani. Questo è uno di quei casi incui sarebbe legittimo chiedersi sevalga la pena adottare una traduzioneitaliana di questa espressione giàdiffusa come anglicismo, andando difatto contro corrente, ovvero se siapreferibile che la lingua italiana, nella

prassi dei professionisti che laadottano, si arricchisca coniando eutilizzando in modo uniformetraduzioni soddisfacenti, senza farricorso a semplici calchi di terministranieri. Questo è il motivo che rendefondamentale e insostituibile ilconfronto all’interno della professionema anche con gli altri professionisti eorganismi coinvolti.

Ed è per questo che anche per gliIVS, con un apposito gruppo diesperti, ci apprestiamo a concludere illavoro di traduzione e review permettere a disposizione deicommercialisti e degli altri operatori

un valido strumento che consental’analisi dei principi internazionali diriferimento.

Tale opportunità risultaparticolarmente utile in questopreciso momento, in quanto permettedi approfondire l’analisi delledisposizioni dei principi italiani divalutazione anche alla luce dellanormativa internazionale.

In tale modo, da un lato,auspichiamo, così facendo, dicontribuire al dibattito e allo sviluppodella materia in ambito nazionale,dall’altro, di fornire un utile supportoai commercialisti. �

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FEE, Solidoro elettovicepresidente“Costituire un ufficio legislativo del CNDCEC presso ilParlamento Europeo con lo scopo di monitorare la produzione normativa, influenzarla e renderla adatta alla realtà imprenditoriale e professionale italiana”di Tiziana Mastrogiacomo, Ufficio stampa Cndcec

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37People

La FEE è la più autorevole associazione professionaleeuropea. Cosa può dirci più in dettaglio?La Fédération des Experts-comptables Européens è lavoce dei commercialisti europei, vi aderiscono 47 istitutiprofessionali di 36 paesi di cui i 28 della UE. L’Italia è unacomponente importante di questo coro di 800.000professionisti, contribuendo a circa il 15% del totale deirappresentati.La missione della FEE è quella di rafforzare le ragioni diessere e le posizioni della professione ai tavoli decisionalieuropei: Parlamento Europeo, Commissione Europea, leoltre 40 Agenzie Europee, Banca Centrale Europea.E’ un’attività certamente ambiziosa, iniziata nel 1986, chemira a costruire reputazione ed influenza attraverso unarobusta analisi tecnica, legale e politica fornita dagli istitutiprofessionali aderenti e dalle migliori competenze tecnicheacquisibili.

In che modo è strutturata la FEE?La FEE ha una organizzazione molto articolata, guidata daun board di 11 membri provenienti da diversi Paesi. Italia,Francia, Gran Bretagna e Germania si avvalgono anche delsupporto di un assistente tecnico. La struttura organizzativa,che ha la sua base a Bruxelles, si compone di circa ventipersone. I lavori, caratterizzati da un modello di tiposatellitare, si svolgono attraverso tre “policy groups” a cui

fanno capo diversi “working parties” e “task forces”.

Qual è il ruolo attuale dell’Italia all’interno dell’Istituzione?La presenza italiana in seno alla FEE ha tutti i difetti storiciche le Istituzioni italiane, ai vari livelli, hanno messo incampo nell’affrontare i temi della rappresentanza del nostroPaese in Europa. In sostanza, si avverte la mancanza di unapproccio organico all’Europa, alle scelte da sostenere, allestrategie da adottare per renderle condivise e supportarle,alle relazioni da tessere per rafforzarle. Il risultato, quindi,riflette l’incapacità di dare un profilo preciso, riconoscibile,autorevole e stabile al sistema professionale italiano nelquadro europeo.Non è, però, un problema di singoli individui poiché neltempo ai tavoli europei si sono spesso succedutiprofessionisti di altissimo profilo. Sono mancati, invece, ilprogetto e la capacità di sostenerlo unitariamente.Il risultato qui, come altrove in Europa, è che l’Italia contameno di quanto i suoi numeri e la sua qualità non solo leconsentono, ma addirittura la chiamano a fare.Non si tratta di una rappresentanza fine a se stessa, si badibene. Oggi la UE legifera in materia di fiscalità, di economiae finanza, di impresa, di lotta alla frode.Inutile lamentarsi della normativa italiana quandoquest’ultima altro non fa che recepire quella europea,rispetto alla quale le istanze del sistema italiano non si sono

“L’attività internazionale nonè solo un’attività relazionale,

ma un’attività di presidiocontinuo che avviene

attraverso una pluralità di rappresentanti in grado

di contribuire conprofessionalità e costanza

ai tavoli di lavoro a cuipartecipano”

Il presidente dell’ODCEC di Milano, Alessandro

Solidoro, è stato eletto vicepresidente della FEE,

Fédération des Experts-comptables Européens. La

nomina è avvenuta il 17 dicembre 2014 nel corso

dell’Assemblea generale dell’organismo che ha eletto

anche il nuovo presidente, Petr Kriz (Repubblica

Ceca), che guiderà l’organizzazione per i prossimi

due anni. Solidoro, che rappresenterà in ambito

europeo i 115.000 commercialisti italiani, resterà

in carica fino al 31 dicembre 2018.

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People38

adeguatamente rappresentate, né difese. Se non lavoriamonella “testa” del legislatore è poi un po’ infantile lamentarciperché i “piedi” ci fanno lo sgambetto.

Insomma, si sente l’esigenza di un cambiamento?Il nuovo corso parte dalla rinnovata consapevolezzadell’attuale Consiglio nazionale dei dottori commercialisti edegli esperti contabili che l’attività internazionale non è soloun’attività relazionale, ma un’attività di presidio continuo cheavviene attraverso una pluralità di rappresentanti in gradodi contribuire con professionalità e costanza ai tavoli dilavoro a cui partecipano. Questo significa coinvolgere unapluralità di professionisti competenti nei diversi temi tecnici(audit, governance, sistemi pubblici, principi contabili,fiscalità, deontologia/etica, antiriciclaggio), dare loro lineeguida strategiche precise, verificarne periodicamentel’attività, agevolando momenti periodici di incontro egarantendo nel tempo – ove i risultati cui pervengono sianoadeguati – la continuità della rappresentanza.

Ai tavoli europei tecnici non si inventa nulla, la fiducia vaconquistata sul campo e rafforzata dal lavoro quotidiano. E’ un po’ come il gioco dell’oca dove quando si sbaglia unamossa si ritorna, mestamente e inesorabilmente, alla casellainiziale.La struttura del Consiglio nazionale dedicataall’internazionalizzazione è di altissima qualità, ma nonpossiamo chiedere alla stessa di dare continuità allarappresentanza quando i nostri delegati sono assenti o sisuccedono senza logica. Se posso banalizzare, non sorprendeche in quaranta anni di FEE, l’Italia sia riuscita a presiederlauna sola volta nel 1993, con un collega di straordinariaprofessionalità come Angelo Casò.

Cos’altro sarebbe necessario fare per incidere sui temiinternazionali che, a cascata, dettano le condizioni diesercizio della professione dei commercialisti italiani?Lo sforzo di riorganizzazione condiviso con il CNDCEC e coni consiglieri nazionali delegati all’Attività internazionale,Giovanni Parente e Ugo Pollice, è un passaggio necessario,ma non sufficiente.Per questo, stiamo riflettendo insieme su un ulteriore passofondamentale che tutti riteniamo di compiere: la costituzionedi un ufficio legislativo del CNDCEC presso il ParlamentoEuropeo, come altre professioni italiane hanno da tempo,con lo scopo di monitorare la produzione normativa,influenzarla e renderla adatta alla realtà imprenditoriale eprofessionale italiana ed alla sua caratteristica fondamentaledi essere composta prevalentemente da imprese e studi dipiccole e medie dimensioni.Detto questo, è evidente che l’attività internazionale sisviluppa solo grazie ad uno stretto collegamento con l’attivitànazionale del CNDCEC, dei singoli Ordini e delle Fondazioni.Solo se mettiamo a fattore comune tutta la nostra attività distudio e di ricerca possiamo pensare di far pesare tuttal’autorevolezza che le nostre competenze ci consentono diesercitare. A ogni “prodotto” della nostra rete di conoscenzadobbiamo assicurare la diffusione a tutti gli interlocutoriinteressati. Ogni commissione di studio dovrebbe avere un incaricatoper i riflessi internazionali delle proprie attività così come,in senso opposto, dell’attività degli Organismi Internazionalidovrebbe essere data comunicazione periodica con idoneapubblicità agli iscritti. Non è più il tempo in cui ciò che avviene al di là delle Alpi edel Mediterraneo può essere ignorato o anche solo nonpresidiato con adeguate risorse organizzative. �

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L’ottimismo prevede un duro lavoro.

Essere ottimisti oggi non significa credere semplicemente che sarà possibile uscire dalla crisi.Significa piuttosto, trasformare questa crisi in opportunità di cambiamento: non solo in termini di riforme del sistema, ma anche di responsabilità. Chi, come noi, non reputa il lavoro come un diritto acquisito, sa che solo attraverso l’impegno e i sacrifici possiamo lasciarci la crisi alle spalle, senza farla ricadere su quelle dei nostri figli.

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Che cosa significaincidere positivamentesui cambiamenti incorso? Occorre partireinnanzitutto da chi

siamo e da quello che sappiamo fare:dall’essere e dal produrre, appunto,Made in Italy. Cioè fare l’Italia. Lafase che stiamo vivendo ha bisogno diriforme e di una visione strategica perricollocare le nostre capacità, perinnovare la nostra economia e i nostrimodi di produrre. Una necessità ditrasformazione che viene da lontano,scandita dal ritmo veloce dellaglobalizzazione e dalla continuaricerca di equilibrio tra il dinamismodella competizione, la qualità esostenibilità della crescita e dellosviluppo, e il bisogno - intrinseco aquesta scelta - di etica, giustiziasociale, trasparenza, sicurezzaambientale e del lavoro. Proprio perquesti motivi, è fondamentalesostenere la produzione italiana diqualità in tutti i settori, trattodistintivo dell’eccellenza checaratterizza la nostra stessa identità eche non appartiene solo ai grandi

marchi, più o meno famosi in tutto ilmondo, ma a tutti quegli imprenditoriche quotidianamente competono neimercati internazionali producendobellezza, qualità e innovazione. Ildisegno di legge “Istituzione delmarchio “Italian Quality” per il

rilancio del commercio estero e la

tutela dei prodotti italiani, eattraverso l’istituzione di un marchio(“Italian Quality” appunto), puòsopperire all’attuale carenza diinformazioni e di garanzie; saràpossibile consentire,contemporaneamente, sia unamaggior tutela per produttori econsumatori, sia condizioni di equa etrasparente competizione. Questodisegno di legge, al fine di valorizzaree tutelare le produzioni italiane dieccellenza sul nostro mercato comesui mercati terzi, propone di istituire ilmarchio “Italian Quality” comemarchio collettivo (e cioè di proprietà

pubblica), applicabile a qualunquesettore, ed accessibile su basevolontaria; si tratta di uno strumentodi politica industriale, utile perrecuperare competitività sostenendo,davvero, chi investe in qualità einnovazione dei prodotti, dei processiproduttivi, favorendo le scelte dirientro di imprese oltrechécertificando le filiere produttivedotate di certificazione europea einternazionale di qualità. Un marchiodi proprietà dello Stato è inoltreulteriore garanzia per utilizzatori econsumatori, specialmente contro leeventuali contraffazioni dei prodottidi qualità; valorizza i prodotti di brand

non ancora famosi; è così, allo stessotempo, marchio di visibilità estrumento di tutela dei prodottinostrani che va anche oltre l’attualedisciplina del Made in Italy. È, insostanza, un “passaporto per le merci”che permette loro di essere

Italian Quality: un disegno di Leggea tutela del made in ItalyValeria Fedeli* - Patrizia Bonaca** - Domenico Calvelli***

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(*)Vice Presidente del Senato della Repubblica

(**)Odcec Roma e Presidente dell’Associazione Industria dell’Esperienza

(***)Presidente Odcec Biella e Direttore de Il Commerci@lista

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41Il punto

riconosciute dai consumatori nelmondo. Il marchio assolve ad unaduplice funzione, quella di fornire alconsumatore un’informazioneaggiuntiva sul prodotto che intendeacquistare, e quella di prevenirepratiche fraudolente da parte diproduttori e importatori.

La scelta del nome «Italian

Quality» ha inteso superare laconfusione terminologica che puòintervenire tra «marchio» e«marcatura d’origine» che alcuniprodotti possono già vantare. La ratiosottesa all’istituzione del marchiocollettivo, infatti, fa riferimentoall’esigenza di maggiore trasparenzacirca l’origine dei prodotti, laddoveanche il «luogo di produzione» faparte del «come del processoproduttivo», nel senso che l’attivitàsvolta in un certo Paese risponde sia aspecifiche tradizioni che a specifichenormative, le quali si riflettonoinevitabilmente sull’atto produttivo e,quindi, sul prodotto. Secondo questaprospettiva, le caratteristichequalitative intrinseche e oggettive delprodotto marchiato «Italian Quality»costituiscono evidentemente unaconseguenza inscindibile eimprescindibile del fatto che più fasidel processo produttivo sonoavvenute nel nostro Paese. Insostanza, si tratta di mettere ilconsumatore in condizioni diriconoscere le produzioni italiane perle quali non solo «l’ultimatrasformazione sostanziale» è statarealizzata nel territorio nazionale(questa una delle condizioni a frontedelle quali è possibile il rilascio delmarchio), arrestando cosìquell’indubbia diluizione del valorereputazionale del «Made in Italy»determinatasi a seguitodell’incremento degli scambi import-

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Il punto42

export dei primi anni duemila, inassenza di un obbligo di marcaturad’origine sui prodotti a livelloeuropeo. L’istituzione del marchio èquindi volta all’identificazione deiprodotti italiani che presentanocaratteristiche di eccellenza, cioè queiprodotti finiti che hanno subìto nelterritorio italiano almenoun’operazione ulteriore e precedentel’ultima trasformazione, realizzati daartigiani ed imprese, iscritti allecamere di commercio e aventidomicilio fiscale nel territorio italiano,che riportano la marcatura d’origineMade in Italy, in ottemperanza alcodice doganale dell’Unione Europea.

Del resto, ad esempio nel settoreagroalimentare, l’importanzadell’istituzione di un marchiocollettivo è sempre stataparticolarmente sentita. Il mancatoriconoscimento e la non adeguatatutela, in alcuni Paesi, del sistemadelle denominazione di origine,sistema comunemente adottatonell’Unione Europea e che haconsentito una correttaidentificazione dell’origine e dellaqualità di un prodotto da parte delconsumatore finale, ha spessogenerato l’infiltrarsi di imitazioni,meglio dire contraffazioni, talvoltaparadossali (Coldiretti organizza unevento, denominato “salone degliinganni” in cui vengono esposte leprincipali frodi internazionali ai dannidell’agroalimentare italiano), che altronon hanno fatto se non confondere ilconsumatore finale, con grave dannoper le esportazioni nazionali. Lacosiddetta contraffazione alimentarerappresenta, secondo alcuni studi, undanno per l’economia italiana di quasiduecento milioni di euro al giorno!

Non è quindi più il tempo diprocedere divisi, ma di vedere un

unico traguardo comune che possaportare ossigeno all’economianazionale, difendendone le produzionidi qualità.

Del resto le denominazioni diorigine e le indicazioni geografichenecessitano, in taluni mercati esteri,di un’implementazione di tutela che ilmarchio «Italian Quality» puòveramente fornire, aggiungendosi,dove presenti, alle convenzioni chestigmatizzano la concorrenza slealenell’utilizzo ingannevole didenominazioni e di espressioni noncorrispondenti all’effettiva origine delprodotto ed alla qualità dello stesso.

Troppo spesso si vedono infatti, innazioni straniere, etichette riportantinomi in lingua italiana, adottati con ilsolo scopo di far credere al clienteche il bene in vendita abbia qualcheattinenza con il nostro Paese.

Nonostante la frammentazionesettoriale, che è caratteristica dellaproduzione italiana di qualità, ilmarchio «Italian Quality» consentiràai produttori nazionali un ulteriorevantaggio competitivo, applicandouna concreta sintesi strategica edaffrontando con maggiordeterminazione le aree di sbocco,nuove o tradizionali che siano.Sociologicamente parlando, del resto,è chiaro che, per inciderepositivamente sui cambiamentieconomici in corso, occorravalorizzare e proteggere, insieme allaproduzione italiana, anche il nostrostile comunicativo che cicontraddistingue nel panoramamondiale. Noi Italiani siamo unpopolo aperto, gioioso e solare.

La nostra comunicazione èanimata, schietta, potremmo dire“strillata”. La conversazione è quasiuna forma d’arte che accompagna ilnostro gusto per la buona cucina, la

moda, il design. E allora, perché nonvalorizzare “l’eccellenza comunicativaitaliana” facendola rientrare tra isettori del marchio collettivo “Italian

Quality”? Un giacimento storicoculturale comunicativo da cui siorigina il modello italiano fatto di unsapiente intreccio di empatia,tradizioni, talenti, pronto per essereesportato in tutto il mondo.

In sostanza, la creazione di unpassaporto relazionale che si unisce aquello dei prodotti, per costruire deiracconti intorno all’eccellenza italianain uno stile internazionale che esportale nostre tradizioni insieme agliaspetti positivi del nostro modo dicomunicare. Essendo più concentratisu di noi, senza sacrificare l’innataempatia italiana, possiamo lasciarespazio ad una osservazione creativanecessaria a descrivere l’orgoglionazionale in un momento di crisi divalori sociali e non solo economici.

Il marchio “Italian Quality” puòrappresentare una nuova modalitàespressiva e comunicativa, per darespazio al nostro popolo, composto daintellettuali, artisti, artigiani,professionisti e imprenditori,esaltando la qualità del proprio lavoroed del proprio capitale socialerelazionale. È quindi auspicabile chela libertà di una scelta informata deiconsumatori e la piena tutela deiprodotti italiani veda il più prestopossibile il proprio pienocompimento. Si potrebbe affermareche si tratta di una seria questione didemocrazia: per questo dobbiamotutelare in ogni modo la nostratradizione, fatta di eccellenze, difiliere territoriali e globali, di piccole emedie imprese, di qualità, di lavoro edi capacità uniche, per raccontare ilnostro Paese, la nostra bellezza, ilnostro stile di vita. �

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L’attività di gennaio

Società quotateSi concluderà il prossimo 15 febbraio la consultazionepubblica sul testo delle nuove norme di comportamentoper i sindaci delle società quotate. Per partecipare allaconsultazione è necessario inviare i contributi all’[email protected] nuove norme sono destinate a sostituire i vecchiprincipi di comportamento, emanati oltre un decennio fa,per le società quotate. Esse provvedono ad implementare eaggiornare i previgenti principi alla luce dei numerosiinterventi legislativi, regolamentari e di autodisciplina chenell’ultimo decennio hanno incisivamente rinnovato ilruolo dei sindaci nelle società quotate.L’approvazione preliminare della nuova versione dellenorme da parte del CNDCEC e la pubblica consultazionecostituiscono tappe essenziali dell’iter che condurrà allaloro statuizione definitiva che terrà conto delleosservazioni pervenute.

Principi di revisione internazionaliDallo scorso 7 gennaio è disponibile sul sito web delCNDCEC il testo dei Principi di revisione internazionali(ISA Italia) che entreranno ufficialmente in vigore per lerevisioni legali dei bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2015o successivamente.I Principi di revisione internazionali sono stati elaboratidal tavolo di lavoro costituito nell’ambito dellaconvenzione con il Ministero dell’Economia e delleFinanze, siglata a fine 2011 e rinnovata nel 2014, alla qualesono stati ammessi il CNDCEC, l’Associazione ItalianaRevisori Contabili (Assirevi) e l’Istituto Nazionale RevisoriLegali (INRL). I nuovi Principi, che sostituiscono quelli attualmente in

vigore emanati ai sensi dell’art. 162 del d.lgs. 58/1998(TUF), sono corredati da un’introduzione illustrativa e daun glossario dei termini e sono costituiti da 33 principi direvisione internazionali (ISA Italia), 2 principi di revisionenazionali ed il Principio internazionale sul controllo dellaqualità (ISQC Italia).Nei prossimi mesi, sarà cura del Consiglio nazionalefornire ai colleghi impegnati nell’attività di revisionecontributi pratici allo svolgimento degli incarichi incontesti aziendali di dimensioni minori nonché strumentiidonei a declinare lo svolgimento delle attività previste daiPrincipi di revisione nell’ambito del funzionamento delcollegio sindacale.

Processo civile telematicoIl CNDCEC, nell’ambito delle aree di delega Funzionigiudiziarie e Procedure concorsuali, ha deliberato lacostituzione del gruppo di lavoro “PCT - Processo civiletelematico” con l’obiettivo di fornire sia un contributoscientifico per la soluzione dei numerosi dubbiinterpretativi, sia alcuni strumenti pratici per applicareproficuamente la normativa in materia di processo civiletelematico, anche a causa della sua evoluzione non semprelineare e sistematica.A tal fine, il gruppo di lavoro ha predisposto un sinteticoquestionario propedeutico all’acquisizione di informazioniutili per il prosieguo dei suoi lavori. Il gruppo, incollaborazione con la Fondazione Nazionale deiCommercialisti, provvederà a raccogliere e ad analizzare iquestionari inviati e, anche alla luce delle rispostepervenute, predisporrà una sezione FAQ consultabiledirettamente sul sito del CNDCEC dove verranno diffusesoluzioni condivise e formulata una innovativa guida

a cura di Tiziana Mastrogiacomo, Ufficio stampa CNDCEC

CNDCEC-Report

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CNDCEC Report44

operativa per le attività processuali svolte daicommercialisti.Il Consiglio nazionale, pertanto, invita l’intera Categoria afornire il proprio contributo provvedendo allacompilazione del questionario già inviato agli Ordiniattraverso l’informativa n. 2 e disponibile anche sul sitointernet nella sezione “Informative” all’interno dell’area“Servizi agli Ordini e iscritti”. Le risposte al questionariodovranno essere inviate entro il prossimo 9 febbraioall’indirizzo [email protected].

IMU terreni agricoliIl CNDCEC ha avanzato la richiesta di dare unasistemazione definitiva alla disciplina dell’IMU relativa aiterreni agricoli montani e collinari, ridefinendo al piùpresto i criteri di esenzione dal tributo per scongiurarel’ennesimo tour de force fiscale che danneggerebbecittadini e professionisti.La scadenza di pagamento, inizialmente fissata per il 16dicembre 2014, è poi slittata al 26 gennaio 2015, per effettodel d.l. 185/2014, pubblicato in G.U. solo il giorno dellascadenza originaria. La proroga è stata poi trasfusa nelcomma 692 della legge 22 dicembre 2014, n.190 (legge diStabilità 2015), confermando in tal modo la scadenza del 26gennaio.A rendere ulteriormente incerta la questione è intervenutala Sezione seconda del TAR del Lazio che, con decretocautelare, ha prima sospeso il decreto interministeriale cheha stabilito i nuovi criteri di esenzione dall'IMU per iterreni agricoli montani e poi, il 21 gennaio, ha deciso dinon prorogare la sospensione dell’efficacia del d.m. 28novembre 2014 e di valutare direttamente nel merito iricorsi di alcuni Comuni e ANCI regionali.Il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio, infine, ha varato undecreto legge che esenta dal pagamento tutti i Comuniconsiderati “montani” dall’Istat, posticipando al 10 febbraiola scadenza per quelli “parzialmente montani” che, invece,non sono stati esonerati dal pagamento dell’imposta, ameno che non si tratti di coltivatori diretti e di imprenditoriagricoli professionali.

Amministratori giudiziari Il CNDCEC reputa del tutto sbagliato l’emendamentogovernativo al disegno di legge Grasso sulla corruzione,presentato presso la commissione Giustizia del Senato erelativo ai beni confiscati e sequestrati alle mafie. Per icommercialisti si tratta di una norma “ammazza

amministratori giudiziari” che disincentiva i professionistiad avvicinarsi ad un ruolo e ad una funzione determinantiper una gestione efficace dei beni sequestrati alla malavita.A questa norma si aggiunge, purtroppo, anche l’incredibileritardo nell'attuazione dell'Albo e nell’emanazione deltariffario degli amministratori giudiziari. L’emendamento oggetto delle critiche dei commercialisti,nel coordinare alcune disposizioni del Codice antimafia,introduce un nuovo comma che, con l'intento di garantireuna rotazione degli incarichi, impedisce all'amministratoregiudiziario di gestire contemporaneamente più aziendesequestrate. Cosa che, secondo il CNDCEC, disincentivaqualificati professionisti a lavorare nel settore investendovitempo, risorse umane e finanziarie.Inoltre, la norma rischia di avere pesanti ricadute negativesul versante finanziario, con la chiusura dell’azienda perfallimento, e sul versante occupazionale, con illicenziamento dei dipendenti.

Rientro capitali Il presidente del Consiglio nazionale, Gerardo Longobardi,ha scritto al ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, eal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, perchiedere un intervento normativo che esoneri iprofessionisti dagli obblighi di segnalazione ai finidell’antiriciclaggio per l’attività di consulenza nei confrontidei contribuenti interessati alla voluntary disclosure.La decisione dei commercialisti di rivolgersi a Ministero edAgenzia nasce in seguito alla nota diramata dal Mef in cuisi sostiene la sussistenza in capo ai professionisti degliobblighi antiriciclaggio nelle operazioni relative allaprocedura di collaborazione volontaria.Secondo il CNDCEC, la posizione espressa dal Mef pone icommercialisti nella oggettiva impossibilità di esercitare lapropria attività di assistenza e consulenza finalizzataall’adesione alla procedura di collaborazione volontaria daparte dei contribuenti con la speranza dell’esonero per iprofessionisti almeno dagli obblighi di segnalazione.Il MEF ha successivamente chiarito che nei casi in cuil’attività del professionista, limitata alla valutazione circal’opportunità per il suo assistito di aderire o meno allaprocedura di voluntary disclosure, preceda ilconferimento dell’incarico non sussistono gli obblighiantiriciclaggio.

Accordo CNDCEC-EquitaliaCommercialisti ed Equitalia insieme per migliorare il

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45CNDCEC Report

rapporto con i contribuenti e andare incontro alle esigenzedi semplificazione degli adempimenti fiscali. È l’obiettivocondiviso dai vertici di Equitalia e del Consiglio nazionaledei Commercialisti che hanno avviato incontri operativiper mettere a punto nuovi strumenti di collaborazione eproseguire nel percorso già avviato negli anni scorsi.Alla riunione hanno partecipato il presidente di Equitalia,Vincenzo Busa, l’amministratore delegato, BenedettoMineo, il presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, e ilConsigliere nazionale delegato alla Fiscalità, LuigiMandolesi.Sono state condivise alcune linee programmatiche, inparticolare: - rafforzare i canali di dialogo tra professionisti e uffici diEquitalia, con particolare attenzione alle strutture dislocatesul territorio;- maggiore utilizzo degli strumenti informatici percondividere informazioni utili alla semplificazione degliadempimenti; - canali di assistenza dedicati agli iscritti e incontriformativi; tavoli tecnici nazionali settoriali dicoordinamento, anche con l’intervento degli Entiimpositori, volti ad esaminare argomenti di interessecomune con cadenza periodica; - tavoli di lavoro congiunti per individuare eventualiproposte migliorative del sistema fiscale.Nei prossimi giorni, attraverso la sottoscrizione di unprotocollo di intesa, verranno formalizzati gli interventiattuativi da realizzare a livello nazionale e locale.

Scadenze fiscaliIl Consiglio Nazionale dei Commercialisti denuncia ilsusseguirsi di riforme che pongono la professione davantia situazioni nelle quali l’incertezza interpretativa e glistretti tempi di attuazione delle norme, spesso addiritturaretroattive, rendono difficile l’attività di consulenza.Dalla comunicazione annuale dati IVA alla predisposizioned’invio delle certificazione unica “Cud 2015”, dal nuovomodello Isee ai bilanci in Xbrl, dal 730 precompilato allosplit payment, dalle compensazioni di ritenute in F24 allecomunicazioni black list e alle dichiarazioni d’intento, sonotante le scadenze che si accavalleranno nelle prossimesettimane e che mettono in allarme il CNDCEC che hadenunciato in una nota il rischio ingorgo adempimenti per iprofessionisti nei prossimi mesi. Una situazione resaancora più gravosa dall’ormai abituale ritardo nel rilasciodei software necessari. Si tratta di un quadro preoccupante

che spinge la Categoria a chiedere la creazione dellecondizioni minime per uno svolgimento ordinato dellapropria attività professionale.

Principi di attestazione dei piani di risanamentoIl Consiglio Nazionale, attraverso l’informativa n. 4, hasottoposto agli Ordini territoriali il documento “Principi diattestazione dei piani di risanamento”, validato dalCNDCEC il 3 settembre 2014 e presentato nel corso di unconvegno nazionale lo scorso 4 novembre.Il documento è incentrato sulla figura e sul ruolo delprofessionista incaricato delle attestazioni di piani econcordati previste nella legge fallimentare e finalizzato asuggerire modalità operative e modelli virtuosi da seguirenella stesura delle relazioni e nella formalizzazione deigiudizi che ne sono il contenuto.

Enti localiIl CNDCEC ha pubblicato lo schema di parere sul bilanciodi previsione 2015, aggiornato con la normativa emanatafino al 31 dicembre 2014. Il documento verrà modificatoperiodicamente sulla base delle novità normative e deidocumenti di prassi.Nei prossimi giorni avverrà anche la pubblicazione delloschema di parere sul bilancio di previsione 2015 enti inarmonizzazione e lo schema di relazione al rendiconto 2014.

Convegno XBRLIl Consiglio Nazionale, in collaborazione con l’Odcec diRoma, ha reso disponibile gratuitamente agli Ordiniterritoriali il convegno “Le novità su Nota integrativa e lostandard Xbrl”.L’evento, svoltosi lo scorso 26 gennaio, è stato trasmesso inweb streaming su www.reteconomy.it ed ha consentito agliiscritti di maturare 3 crediti ai fini della formazioneprofessionale continua.Gli interventi di saluto sono stati affidati a RobertoCunsolo, consigliere tesoriere del Consiglio nazionale, e aMarco Conte, presidente XBRL Italia. Sono seguite le relazioni di Andrea Fradeani, professoreassociato di Economia aziendale presso l’università diMacerata, e di Paola Fumiani, responsabile tecnico Xbrl diInfocamere. Il convegno si è concluso con la tavolarotonda “Xbrl: un vantaggio o un aggravio per icommercialisti?” durante la quale i relatori hanno rispostoad una serie di domande in merito alle criticità della nuovatassonomia. �

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Principi Internazionali di Revisione e Controllo della QualitàEdizione Italiana 2011862 pp. - in brossura - ISBN 978-88-97361-00-8Prezzo 50,00 Euro (IVA e spese di trasporto incluse)

La versione italiana 2011 dei principi internazionali (edizione inglese 2009), contenuta nel presente volume, è ilrisultato di un complesso progetto di riscrittura, attuato da IFAC, per effetto del quale i 36 principi di revisione edil principio sul controllo di qualità sono stati completamente riorganizzati in sezioni distinte e parzialmentemodificati nei contenuti.I principi così aggiornati sono ampiamente migliorati, sia in termini di comprensibilità che in termini disemplificazione applicativa e sono destinati a divenire comune bagaglio professionale per tutti i colleghi impegnatinell'attività di revisione legale dei conti.La nuova struttura dei principi, mantenendo invariato l'originario approccio basato su regole generali, èampiamente compatibile con i principi di revisione nazionali in vigore dal 2002.L'attività di revisione legale dei conti continuerà ad essere svolta sulla base di una preliminare identificazione e

valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio, sulle cui risultanze verranno configurate le procedure di revisione più appropriate. Quindi noncontrolli casuali, che ripercorrono indistintamente tutte le operazioni contabili, ma verifiche mirate a quelle aree di bilancio che il revisore ha identificatocome maggiormente problematiche e dalle quali può derivare un rischio concreto e significativo di errore nel bilancio.

La fase transitoria del federalismo municipaleAspetti quantitativi, contabili e fiscali delle nuove entrate comunali126 pp. - in brossura - ISBN 978-88-97361-01-5Prezzo 15,00 Euro (IVA e spese di trasporto incluse)

Il volume intende offrire un contributo al dibattito sul federalismo municipale effettuando un'analisi dei profiliquantitativi, contabili e fiscali della riforma.A tal fine, il lavoro: espone i risultati di un'analisi quantitativa finalizzata a valutare gli effetti di gettito prodottidall'adozione del modello federale di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; illustra le modalità di rappresentazionenei bilanci degli Enti locali delle nuove entrate disciplinate dal medesimo decreto; nonché effettua un'analisidella normativa di riferimento, tesa a verificare l'effettiva capacità di realizzazione del principio vedo, voto epago.La ricerca è rivolta ai professionisti impegnati nell'attività di revisione degli Enti locali, ma offre interessantispunti di riflessione anche alla componente politica e amministrativa, proponendo una prima simulazionedell'impatto che la riforma in senso federale avrà sulle entrate degli Enti locali.

Guida al controllo della qualità nei piccoli e medi studi professionaliTraduzione della terza edizione inglese180 pp. - in brossura – ISBN: 978-1-60815-097-7 Prezzo 18,00 euro (IVA e spese di trasporto incluse)

La pubblicazione della traduzione italiana della terza edizione della “Guida al Controllo della Qualità nei piccolie medi studi professionali” completa un progetto che ha impegnato, per oltre tre anni, l’ufficio traduzioni delCNDCEC e la commissione tecnico-scientifica che ha revisionato i lavori. La versione originale in lingua inglesedella Guida ha incontrato in tutto il mondo un grande successo, completando l’offerta di strumenti di supportoall’attività degli studi professionali predisposti dal Comitato Piccoli e Medi Studi Professionali (Small and MediumPractices Committee) di IFAC (International Federation of Accountants). Questa pubblicazione rappresenta unvalido aiuto per i professionisti che intendono affrontare l’attività di revisione legale in maniera conforme aiprincipi internazionali ISA, consentendo di implementare le prescrizioni internazionali in materia di controllo dellaqualità dell’attività di revisione in maniera semplice ed efficace, anche nella realtà dei piccoli e medi studi. Al fine di garantire la qualità del lavoro di revisione, i Principi Internazionali di Revisione ISA richiedono infattil’adozione da parte del revisore di un sistema di qualità equivalente alle prescrizioni dello standard ISQC1;

questa Guida consente di realizzare un sistema di qualità conforme ad ISQC1, in maniera proporzionata alle esigenze ed alle risorse di studiprofessionali di ridotta dimensione. L’esposizione della materia, semplice ed efficace, è riferita alle caratteristiche degli studi professionali piccolie medi; la Guida è inoltre corredata da pratici modelli di manuali di controllo qualità, pensati per le esigenze di studi professionali anche compostida un solo professionista. La traduzione in lingua italiana giunge in un momento in cui la nostra professione si sta preparando all‘introduzionedei Principi Internazionali di Revisione ISA su scala europea e può costituire un prezioso supporto per la strutturazione di un’attività di revisionelegale pienamente conforme ai Principi ISA. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili compie così un ulterioreimportante passo nel consentire alla professione italiana di adeguarsi ai migliori standard internazionali e continuare nella tradizione di qualitàe competenza.

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Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie impreseVolume I: Concetti fondamentali242 pp. - ISBN 978-88-97361-02-2Prezzo 25,00 Euro (IVA e spese di trasporto incluse)

Volume II: Guida pratica328 pp. - ISBN 978-88-97361-03-9Prezzo 25,00 Euro (IVA e spese di trasporto incluse)

Giunta alla terza edizione, la “Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabiledelle piccole e medie imprese”, elaborata dallo Small and Medium Practices Committee dell’InternationalFederation of Accountants (IFAC), è stata suddivisa in due volumi: Concetti fondamentali e Guida pratica. Nata da un’idea originale del 2005, la Guida è stata la prima di una fortunata serie di pubblicazioni del ComitatoPiccoli e Medi Studi Professionali di IFAC (SMP Committee), che comprendono oggi anche la Guida al controllodella qualità nei piccoli e medi studi professionali e la Guida alla gestione dei piccoli e medi studi professionali. Tradotta nelle principali lingue e nota nel mondo come “ISA Guide”, la Guida è nata dall’esigenza di aiutare iprofessionisti ad utilizzare correttamente gli ISA - International Standards on Auditing - nella revisione contabiledelle piccole e medie imprese, una necessità oggi di grande attualità, nel momento in cui l’adozione degli ISAnella revisione si profila come una concreta possibilità nell’ambito della riforma della regolamentazione dellarevisione in ambito europeo. Il primo volume presenta i fondamenti teorici dei principi ISA che più frequentemente trovano applicazionenella revisione delle PMI, con una tecnica espositiva che fa ampio uso di schemi e diagrammi e facilita lacomprensione e l’apprendimento; il risultato è un testo che può essere utilizzato sia come manuale didattico,sia come riferimento operativo nell’attività professionale quotidiana. Il secondo volume presenta invece unapproccio pratico alla revisione delle PMI, accompagnando il lettore attraverso tutte le fasi dell’incarico, esvolge completamente due casi pratici che illustrano la revisione di una microimpresa e di una piccola impresa.

I volumi sono acquistabili unicamente on line sul sito “Press Store”all’indirizzo www.press-store.it oppure www.commercialisti.it > PRESS & INFORMA > Press Store

Press S.r.l. - Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento del CNDCEC 00185 ROMA - Piazza della Repubblica, 59

C.F., P.Iva e N. Iscr. R.I. 09257291006

Guida alla gestione dei piccoli e medi studi professionaliTraduzione della seconda edizione 2012570 pp. - in brossura - ISBN 978-88-97361-05- 3Prezzo 50,00 Euro (IVA e spese di trasporto incluse)

Cinque anni di lavoro, una decina di autori, un comitato di redazione di oltre trenta persone sparse in tutto ilglobo, più di cento revisori provenienti da una ventina di paesi in tutti i continenti, oltre cinquanta teleconferenzeper le riunioni del comitato di redazione, che hanno collegato gli angoli più remoti del pianeta nell’arco di dueanni; un’opera che, nella versione originale in lingua inglese, è in testa alle classifiche dei download dal sito diIFAC, con traduzioni realizzate o in corso in sette tra le principali lingue del mondo. Queste cifre danno un’ideadell’impegno che lo Small and Medium Practices Committee di IFAC ha profuso nella realizzazione diquest’opera e della ricchezza di contributi che è stato possibile raccogliere in queste pagine. L’edizione italianadella Guida è una traduzione fedele della seconda edizione inglese, che ne riporta integralmente i contenuti.Con questa nuova edizione si è voluto aggiornare le sezioni sulle letture consigliate e le risorse reperibili nelsito IFAC, presenti alla fine dei moduli, nonché effettuare qualche miglioramento nella presentazione.Organizzata in otto moduli indipendenti, la Guida si propone di fornire ai piccoli e medi studi professionali unaserie di principi gestionali ed alcune best practice in merito a numerose aree, tra cui pianificazione strategica,gestione delle risorse umane, rapporto con il cliente e passaggi generazionali. Per aiutare gli organismi membrie gli studi professionali ad utilizzare al meglio la Guida, lo Small and Medium Practices Committee ha elaboratola Companion Guide, Guida alla Gestione dei Piccoli e Medi Studi Professionali: Indicazioni per l’uso(www.ifac.org/publications-resources/guide-practice-management-small-and-medium-sized-practices-user-guide), che fornisce indicazioni su come sfruttare al massimo la Guida. Le note bibliografiche sono statearricchite con i documenti più recenti editi dal CNDCEC e alle appendici del Modulo 1 sono state aggiunte le“Linee guida per l’introduzione di sistemi di gestione documentati negli studi dei dottori commercialisti edesperti contabili”, redatte da una commissione del CNDCEC ma fino ad oggi ancora inedite.

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Tempo libero

Il corpo burocra-tico-amministrativoBlocco storico per la

competitività del paese

Giuseppe Pennella(Grauseditore, 2014)Nel declino della societàitaliana poco rilievo è statoassegnato al ruolo svolto dalcorpo burocratico-amministrativo chiuso,afono, sordo, miope e, sottodiversi aspetti, invisibile.L’arroccamento granitico deicorpi amministrativi si èconfigurato come un bloccostorico che ha frenato lacompetitività internazionaledel Paese…

La giudice Una donna

in magistratura

Paola Di Nicola(Editore 881, 2013)Cosa penserà l'imputatotrovandosi di fronte unadonna magistrato? Ipregiudizi sono duri daestirpare ma ora, attraversola voce dell’Autore,scopriamo il piacere di unvissuto e di un mestiere cheabbraccia le vite degli altriin un unico manto che"traveste e nasconde": latoga.

Il disordine delleCoseSilvia Pingitore(La Lepre, 2014)Un romanzo dalla tramainteressante, con unascrittura scorrevole e atratti ironica. L’Autrice cioffre il ritratto fraconcretezza e ironia di unagenerazione tradita, chenon ha santi in paradiso néil coraggio di ribellarsi alfurto di futuro subito daipropri padri…

Avrò cura di teM. Gramellini, C. Gamberale(Longanesi, 2014)Lei è una moltiplicatrice didubbi, lui un produttoreseriale di risposte. Lei stanaufragando spinta dallacorrente delle emozioni, lui èla saggezza condensatadopo secoli di Storia. Lei nonfa che sbagliare a ognipasso, lui si libra nell’aere,fatto di pura essenza eripete come un mantra“siamo tutti giusti eperfetti”…

IAS/IFRSFlavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone

(Ipsoa, 2014)

L’edizione 2014 presenta nuovi capitoli dedicati agli standards emessi recentemente dalloIASB. Innanzitutto è stato analizzato l’IFRS 13 Fair value measurement applicabile ai bilanci 2013 chefornisce importanti indicazioni sulla modalità di determinazione del fair value sia in sede dirilevazione iniziale (ad esempio per le business combination) sia in sede di valutazione successiva(ad esempio per gli strumenti finanziari). Inoltre, sono stati analizzati i nuovi principi in materia dibilancio consolidato (IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12) obbligatori a partire dai bilanci 2014 nonché lerelative modifiche allo IAS 27 sul bilancio separato e allo IAS 28 sul metodo del patrimonio netto.L’edizione 2014 è poi stata completata con un nuovo capitolo dedicato al Framework, ovvero alquadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio. Tutti i capitoli (compresoquello dedicato al reddito d’impresa) sono stati aggiornati sulla base delle novità intervenute inquesti due anni e che hanno riguardato soprattutto lo IAS 1 Presentazione del bilancio, lo IAS 19Benefici ai dipendenti e gli standards dedicati agli strumenti finanziari (IAS 32, IAS 39 e IFRS 7).

IL RAPPORTO BANCA - PICCOLA MEDIA IMPRESA: LINEE GUIDA DALL’ESPERIENZATORINESEAA.VV.

(Eutekne, 2014)

Il riconoscimento dell’importanza di un adeguato rapporto “banca-impresa” ha costantementericoperto un ruolo di centralità nella definizione dei piani strategici degli Istituti di credito. Le impresebancarie italiane, negli ultimi anni, hanno modificato con rapidità ed efficienza il proprio modelloorganizzativo e di offerta nei confronti del mondo imprenditoriale adeguandolo alle mutevoli esigenzedelle imprese, specie quelle di piccole e medie dimensioni. Con riguardo agli aspetti organizzativi,molteplici sono state le azioni intraprese: costituzione di imprese specializzate nel settore corporatee/o mediante l’attivazione di specifiche aree di business o di linee di prodotti dedicati alle imprese e/omediante la costituzione di network specificatamente rivolti alla clientela corporate. Con specificoriferimento alle PMI, molteplici sono gli orientamenti delle banche nella scelta delle strategie daadottare per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie e non solo. Detti orientamenti riservano unparticolare riguardo per quelle imprese impegnate in processi di crescita, di internazionalizzazione ed’innovazione: alcune banche, per esempio, preferiscono considerarne le particolari esigenze a livellodi diretta relazione commerciale con l’impresa stessa, facendo leva su notevoli “capacità diadattamento” della propria offerta di tipo più generale; in altri casi, invece si rileva l’esistenza diprodotti specifici per le PMI in fase di espansione o impegnate in significativi progetti diinternazionalizzazione/innovazione.

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETA' DI CAPITALI Carlo Marchetti

(Giappichelli, 2015)

Il volume fornisce un supporto teorico e pratico relativo ad uno dei temi centrali della vita dellesocietà per azioni e delle società a responsabilità limitata. Accanto all’illustrazione delle piùimportanti tematiche connesse alla responsabilità degli amministratori, presenta anche uncommento delle principali e più recenti pronunce di legittimità e di merito, fornendo quindi unostrumento per i pratici del diritto che si trovino ad operare nell’ambito della materia. La consultazionedelle pronunce, inoltre, è supportata da titoli e sommari iniziali che, da un lato, raggruppano lepronunce in base ai temi affrontati e, dall’altro, individuano le principali problematiche trattate. Latrattazione delle varie aree tematiche si completa di una parte finale, di ispirazione comparatistica,relativa alla disciplina della responsabilità degli amministratori negli ordinamenti degli Stati Uniti, delRegno Unito e della Francia, anche in questo caso con riferimenti sia alla disciplina normativa sia agliorientamenti giurisprudenziali.

48 Letti per Voi

NOVITÀ FISCALI 2015Lelio Cacciapaglia, Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio

(Maggioli, 2015)

L'opera, frutto di un meticoloso lavoro di ricognizione e di analisi, prende in esame tutte ledisposizioni fiscali introdotte fino al termine del 2014 (inclusa la Legge di stabilità 2015 – Legge 23dicembre 2014, n. 190) che avranno impatto anche sul nuovo anno, suddividendole per argomenti efornendo così un quadro sistematico immediatamente fruibile. Si tratta, quindi, di uno strumento digrande utilità pratica, in quanto consente al professionista di essere immediatamente aggiornato sututti gli ultimi sviluppi normativi e di prassi, al fine di iniziare l’attività del 2015 con tutte leinformazioni più recenti, riunite in un unico corpus, per favorirne un’agevole consultazione. Latrattazione, inoltre, non si limita agli argomenti di natura strettamente tributaria, ma - in quantod’interesse di commercialisti e consulenti, oltre che di diretta pertinenza delle aziende - si estendeanche a tematiche di carattere societario, contabile, legale e immobiliare, per le quali vengono postein risalto le novità legislative intervenute nell’ultimo anno.

A cura di Maria Pia Parenti

Page 49: P gennaio 2015 / nro.73 esISSsN2039-540X Matteo Pozzoli Paolo Pietro Biancone Massimo Zamboni Nicola Agnoli ... 48 Letti per voi PEOPLE 36 Alessandro Solidoro IL PUNTO 40 Valeria Fedeli

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