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TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE Composta da: Dottor Umberto Scotti Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Giudice Relatore Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Giudice ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza 8.3.13 del GD del Tribunale di Torino, promosso da: Pinosa s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Cartella e A. Frignani; Reclamante Contro Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche s.p.a. e Impresa Agricola Sergio Cottura, rappresentate e difese dall’Avv. D. Sindico; Resistenti MATERIA del CONTENDERE e MOTIVI della DECISIONE 1 Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 http://bit.ly/1rgcqTm

Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 · ... per correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel ... pronuncia di rigetto d ell avversaria istanza

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TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

SEZIONE I CIVILE

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Composta da:

Dottor Umberto Scotti Presidente

Dott.ssa Gabriella Ratti Giudice Relatore

Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Giudice

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza 8.3.13 del GD del

Tribunale di Torino, promosso da:

Pinosa s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Cartella e A. Frignani;

Reclamante

Contro

Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche s.p.a. e Impresa Agricola Sergio Cottura,

rappresentate e difese dall’Avv. D. Sindico;

Resistenti

MATERIA del CONTENDERE e MOTIVI della DECISIONE

1

Ordinanza pubbl. il 7/5/2013RG n. 9623/2013

http://bit.ly/1rgcqTm

I

Pinosa s.r.l. è titolare del brevetto italiano n. 1294630 rilasciato in data 19.4.1999 a seguito

di domanda 11.9.1997 e relativo ad una “Macchina automatica elettronica taglia/spacca

legna”.

Con sentenza 20.3.2006 n. 324, il Tribunale di Udine, in una controversia che vedeva

contrapposte Pinosa s.r.l. e Pezzolato Officine Meccaniche s.p.a. (oltre a società terza) - dopo

avere disposto CTU (CTU Ing. Piovesana) - ha accertato la validità di IT ‘630 e la

contraffazione della privativa Pinosa da parte dei macchinari Pezzolato TCL

700/800/900/1000 e TLA 10/12 o altrimenti codificati a condizione che montassero i seguenti

accessori: per le TCL, i computer B2X32 H63 (L01) e B6X 4/S553 (H01) e per la 10/12, il

computer B2X32 H63.

Tale decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Trieste con la

sentenza 10.8.2011 n. 456 dopo che era stata disposta una nuova CTU (CTU Cantaluppi)

perché, nel frattempo, la Camera dei Ricorsi EPO aveva revocato per mancanza di attività

inventiva il brevetto europeo Pinosa EP 0 901 892 che si avvaleva della priorità IT ‘630.

Infatti, anche se nella sua relazione l’ing. Cantaluppi aveva ritenuto valido IT ‘630

limitatamente alla combinazione delle rivendicazioni 1+2+5 e sussistente la contraffazione

delle macchine Pezzolato oggetto di causa che montavano l’accessorio “computer”, la Corte di

Appello di Trieste ha rigettato l’appello di Pezzolato anche in punto di validità del brevetto,

ritenendo “la validità delle rivendicazioni per come scritte nel brevetto”.

La sentenza della Corte di Appello di Trieste è stata impugnata in Cassazione e, nelle more,

Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche s.p.a. e Impresa Agricola Sergio Cottura (che ha

acquistato una macchina spaccalegna Pezzolato) hanno deposito davanti al Tribunale di

Torino un ricorso per accertamento negativo della contraffazione.

Le ricorrenti hanno esposto che Pinosa, in data 3.2.12, aveva presentato una denuncia-

querela alla Procura della Repubblica di Torino in cui sosteneva che “il CTU nominato nel

giudizio di appello estendeva l’ambito di protezione del macchinario brevettato dalla Pinosa

s.r.l. a qualsiasi macchina per la lavorazione della legna da ardere di produzione Pezzolato

munita di computer, indipendentemente dal modello di computer su di essa montato” e

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aveva chiesto “che ulteriori e urgenti perquisizioni vengano effettuate presso la sede legale

della s.p.a Pezzolato e dei suoi fornitori di computer/plc di controllo al fine di formalmente

documentare le ulteriori violazioni avvenute nel tempo o di provvedere al sequestro

probatorio dei macchinari totalmente o parzialmente contraffatti venduti in Italia o

all’estero…” e hanno pertanto chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare in via cautelare ed

urgente che le macchine spaccalegna esistenti presso la s.p.a. Pezzolato e quella venduta

all’impresa Cottura, pur montando un computer, non costituiscono contraffazioni di IT ‘630 sia

per quanto ritenuto nelle precedenti decisioni giudiziali, sia nei limiti della CTU Cantaluppi.

Dopo la costituzione di Pinosa s.r.l., che ha chiesto il rigetto della domanda cautelare, il GD

ha disposto CTU (CTU Ing. Robba) sui seguenti quesiti: “Il CTU, esaminata la

documentazione in atti, acquisita quella necessaria ed eseguiti tutti gli opportuni sopralluoghi:

1) Descriva le macchine Pezzolato presenti presso la sede di Envie (CN) della stessa e la

macchina acquistata dall’impresa Cottura per cui è causa; 2) Accerti se tali macchine

coincidano o meno con le macchine Pezzolato esaminate dalle CTU Piovesana e Cantaluppi in

atti; 3) Accerti se le macchine Pezzolato di cui al punto 1), pur montando un computer,

interferiscano o meno con l’ambito di tutela del brevetto IT ‘630 della Pinosa s.r.l. come

individuato dalla CTU Piovesana e con quello individuato dalla CTU Cantaluppi”.

Intervenuta nel corso della perizia cautelare la sentenza n. 17376 del 2012 con la quale la

Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Pezzolato avverso la sentenza della Corte di

Appello di Trieste, il CTU Robba ha concluso riferendo che le macchine Pezzolato TLC 1100 e

TLC 1000 oggetto del cautelare non coincidono con le macchine Pezzolato oggetto delle CTU

Piovesana e Cantaluppi e che dette macchine, pur montando un computer, non interferiscono

con l’ambito di tutela di IT ‘630 come individuato dalla CTU Piovesana e dalla CTU

Cantaluppi.

Con ordinanza 8.3.13 il GD, accogliendo il ricorso della Pezzolato e della Cottura, ha

accertato - in via cautelare e provvisoria - l’assenza di interferenza tra le macchine Pezzolato

TLC 1100 e TLC 1000 e l’ambito di tutela del brevetto Pinosa come individuato dalla CTU

Cantaluppi.

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Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. Pinosa s.r.l.,

limitando il reclamo alla macchina Pezzolato TLC 1100 e chiedendo al Tribunale di dichiarare

“che la macchina TLC 1100 oggetto del sopralluogo di Envie interferisce con la rivendicazione

1+2+5 di IT ‘630”.

All’udienza del 19.4.13, dopo la discussione delle parti, il Collegio si è riservato di decidere.

II

Prima di affrontare il merito della controversia, il Collegio ritiene necessaria una breve

digressione introduttiva circa l’intensità dell’onere probatorio e il metro di giudizio nei

procedimenti cautelari di accertamento negativo.

In una recente pronuncia1 questa Sezione Specializzata ha affrontato funditus il tema

dell’accertamento negativo cautelare alla luce della modifica legislativa apportata dal

d.lgs.131 del 13.8.2010 al testo dell’art.120 C.p.i., il cui comma 6 bis ha previsto che “Le

regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni

di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.”

La norma, apparentemente congegnata in forma di disposizione sulla giurisdizione e sulla

competenza, utilizza la delega al Governo conferita dal Parlamento con l’art.19, comma 15,

della legge 23.7.2009 n.99, che, tra l’altro, autorizzava ad emanare disposizioni correttive o

integrative del C.p.i., anche con riferimento all’aspetto processuale, per correggere gli errori

materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice (lettera a) o per armonizzare la

normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta

successivamente all'emanazione del Codice (lettera b).

La citata pronuncia si è posta il problema dell’ammissibilità di un provvedimento cautelare

meramente dichiarativo volto ad anticipare una pronuncia anche questa meramente

dichiarativa e in particolare, in linea generale ed astratta, l’interrogativo circa la sussistenza

del requisito dell’interesse ad agire (o meglio, a ricorrere) in via cautelare ex art.100 c.p.c.

1 Ordinanza 20.3.2012 in proc. 2583 r.g.2012, Lenus Pharma/ Named e Italfamaco

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La pronuncia cautelare favorevole di accertamento negativo non potrebbe creare una

situazione diversa rispetto a quella speculare risultante dalla pronuncia di rigetto

dell’avversaria istanza di emanazione di provvedimenti cautelari (cosa questa che determina

le conseguenze di cui all’art. 669 septies c.p.c. e non pregiudica certamente il merito); non

si vedrebbe quindi, in via di prima approssimazione, alcun reale e concreto beneficio che

possa conseguire la parte che richiede al Giudice della cautela una delibazione di probabile

fondatezza delle sue tesi.

Tali considerazioni avrebbero anche ricadute sulla stessa ammissibilità costituzionale

dell’art.120, comma 6 bis, predetto, sotto il profilo del rispetto dell’art.76 Cost., poiché

indubbiamente il Legislatore delegato aveva solo un potere di precisare, coordinare e

armonizzare e non certamente quello di rivoluzionare, nel solo ambito industrialistico, le

regole fondamentali del processo civile. In altre parole, la norma dell’art.120, comma 6 bis,

C.p.i. sta in piedi ex art.76 Cost. solo se ed in quanto l’accertamento negativo cautelare

avesse già in precedenza diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento (e ciò a prescindere

da ulteriori considerazioni rafforzative del ragionamento nella prospettiva ex art.3 Cost.).

I dubbi evidenziati sono però superabili sulla scorta di una pluralità di concorrenti

argomentazioni, che valorizzano una serie di indici normativi provenienti anche dalla più

recente legislazione.

In primo luogo, occorre considerare che il riconoscimento dell’ammissibilità di una tutela

cautelare di mero accertamento in materia di diritti di proprietà industriale corrisponde a

interessi meritevoli di tutela, poiché consente all’imprenditore che, pur ritenendosi nel giusto,

tema ragionevolmente di subire accuse di contraffazione di privative industriali da parte dei

propri competitori, la possibilità di provocare immediatamente il contraddittorio sul punto,

anziché attendere passivamente le iniziative avversarie.

In tal modo il ricorrente in accertamento negativo mira sia a proteggere i propri investimenti

dal rischio di avversarie iniziative cautelari future (attivate però in una fase più avanzata dei

suoi programmi industriali e quindi più pregiudizievoli), sia a cautelarsi contro le future azioni

risarcitorie, magari imperniate sul ricorso al potente strumento “punitivo” della retroversione

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degli utili di cui all’art.125, comma 3, C.p.i. (che lo espone nella sostanza al rischio di lavorare

a profitto del titolare della privativa).

Agendo in accertamento negativo cautelare, il ricorrente che si proclama non contraffattore

detta lui i tempi del confronto giudiziario, offrendo a controparte la possibilità di richiedere in

via riconvenzionale le misure cautelari a tutela del proprio diritto.

Siffatto interesse (basato sull’esigenza dell’imprenditore di sentirsi rapidamente scagionato

dall’accusa di illeciti contraffattivi) appare in linea con le finalità ispiratrici dell’istituzione del

Tribunale delle Imprese, universalmente ravvisate nell’obiettivo di incoraggiare gli

investimenti imprenditoriali sul territorio nazionale con la garanzia di una tutela

giurisdizionale rapida ed efficace, anche in considerazione delle importanti ricadute

consequenziali per il benessere collettivo delle famiglie e dei cittadini italiani.

In secondo luogo, dal punto di vista sistematico, la pronuncia cautelare favorevole di

accertamento negativo crea una situazione speculare e simmetrica a quella risultante dalla

pronuncia di rigetto dell’avversaria istanza di emanazione di provvedimenti cautelari.

Pare quindi corretto ritenere che la parte soccombente nel giudizio cautelare di accertamento

negativo (anche se non ha richiesto in via riconvenzionale cautelare l’emanazione di

provvedimenti positivi) subisca il particolare effetto stabilizzante della pronuncia cautelare

previsto dall’art. 669 septies c.p.c.; essa, cioè, non può richiedere la tutela cautelare

positiva in difetto di “mutamenti nelle circostanze” o senza la deduzione di “nuove ragioni di

fatto o di diritto.”

In terzo luogo e, in altra prospettiva, l’interesse della parte ricorrente, aspirante alla

delibazione del fumus a suo favore, può essere configurato anche sulla scorta dei

collegamenti con il regime della responsabilità civile per il risarcimento del danno.

Infatti:

• la responsabilità extracontrattuale per il risarcimento del danno da violazione dei diritti di p.i.

va indubbiamente ricondotta alla matrice di cui al danno aquiliano ex art 2043 c.c.;

• la colpa – se non proprio in re ipsa - quand’anche presunta (come i più ritengono, basandosi

sull’esistenza, almeno per i titoli tipici, di un sistema legale di pubblicità e argomentando a

fortiori dall’art.2600, comma 3, c.c.), ammette la prova contraria;

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• non versa certamente in dolo, e probabilmente neppure in colpa grave, la parte che abbia

violato un diritto di p.i. basandosi sull’ “autorizzazione” rappresentata dalla pronuncia

cautelare di accertamento negativo conseguita ante causam;

• se non può essere esclusa radicalmente addirittura la colpa (e quindi la responsabilità),

almeno è configurabile una colpa di grado minore;

• beninteso, non si tratta di riconoscere una sorta di “licenza di contraffare” erogata dal giudice

della cautela, che finirebbe con l’espropriare senza indennizzo i diritti della controparte,

eventualmente accertati all’esito di quel giudizio di piena cognizione, che certamente non gli

può venir negato;

• è tuttavia corretto ritenere che l’affidamento ragionevolmente prestato alla pronuncia

cautelare secondo il parametro della diligenza professionale può valere alla parte, se non

l’esonero, almeno una significativa attenuazione della responsabilità risarcitoria,

• fra l’altro, nel crogiuolo della valutazione eziologica del danno potrebbe venire in

considerazione ex art.1227, comma 1 o comma 2, c.c., il comportamento stesso del titolare

del diritto che abbia contribuito a provocare la decisione cautelare sfavorevole con una difesa

non appropriata o quantomeno ad aggravarne le conseguenze (ad esempio con la mancata

produzione di elementi probatori già in suo possesso, o agevolmente acquisibili,

successivamente sfruttati durante il giudizio di merito);

• tutto ciò pare ancor più rilevante, ove si rifletta sul fatto che il titolare del diritto violato può

chiedere, oltre al risarcimento classico, la retroversione degli utili del contraffattore ex

art.125, comma 3, C.p.i.

Se si parte da queste premesse non pare difficile individuare il metro di giudizio che il

Giudice deve adottare nel valutare il fumus boni juris per l’accoglimento di una richiesta

cautelare di accertamento negativo di contraffazione che deve coincidere con quello che

impronterebbe la cognizione di una domanda cautelare positiva avanzata dalla controparte.

Tenuto conto delle ragioni sopra esposte, in forza delle quali è possibile riconoscere in linea

di principio un interesse apprezzabile alla domanda di accertamento negativo, non è

accettabile che la sorte del procedimento sia diversa a seconda di chi abbia assunto l’iniziativa

giudiziale; non è possibile cioè che in una data situazione probatoria, caratterizzata

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dall’acquisizione degli stessi elementi di fatto, l’inibitoria cautelare promossa dal titolare del

diritto di proprietà industriale sia respinta per mancanza del necessario fumus e che sia

respinta altresì la speculare richiesta di accertamento negativo proposta dall’autore della

condotta in linea di collisione con il titolo di proprietà industriale e in odore di sospetta

contraffazione.

In queste situazioni di insufficiente prova della contraffazione e in cui l’inibitoria dovrebbe

essere negata, il sistema, come sopra ricostruito, anche nelle sue premesse di legittimità

costituzionale, esige che il provvedimento di accertamento negativo debba venir

specularmente concesso.

In conclusione, e per quanto qui più interessa, in sede accertamento cautelare negativo della

contraffazione, il fumus boni iuris è integrato quando risulti che, in una situazione contraria e

simmetrica di accertamento della contraffazione, il titolare della privativa vedrebbe respinte

le sue richieste di provvedimenti positivi e cioè a prescindere dal fatto che tali provvedimenti

siano stati in concreto richiesti con la proposizione di una contro domanda cautelare.

Il tutto, ovviamente, senza pregiudizio per gli accertamenti approfonditi tipici del giudizio di

merito che, nella fattispecie, come anticipato (e correttamente riservato al giudizio di merito)

dalla difesa di Pianosa s.r.l. a pag. 47 del reclamo, potranno riguardare anche contraffazione

peggiorativa e contributory infringment.

III

Ora, nel caso in esame, il procedimento cautelare di accertamento negativo è stato avviato in

quanto Pinosa, in un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Torino ha sostenuto

che “il CTU nominato nel giudizio di appello estendeva l’ambito di protezione del macchinario

brevettato dalla Pinosa s.r.l. a qualsiasi macchina per la lavorazione della legna da ardere di

produzione Pezzolato munita di computer, indipendentemente dal modello di computer su di

essa montato”.

Il che non è vero perché il CTU Cantaluppi non ha mai detto che le macchine Pezzolato che

montavano un qualsiasi computer interferivano con IT ‘630 e comunque quello che conta non

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è quello che ha detto il perito d’ufficio ma quello che hanno detto il Tribunale di Udine prima e

la Corte di Appello di Trieste: e il Tribunale di Udine ha accertato la contraffazione con

riferimento ad alcune macchine Pezzolato (anche diversamente codificate) qualora

montassero alcuni tipi di computer che consentivano la realizzazione in automatico del taglio

senza sfrido2 e la Corte di Appello ha integralmente confermato la decisione di primo grado,

senza occuparsi delle problematiche dei computer3.

Quanto sopra, potrebbe essere sufficiente al rigetto del reclamo poiché, come è pacifico anche

nelle difese delle reclamante, la macchina TCL 1100 non coincide con le macchine oggetto

delle CTU Piovesana e Cantaluppi e comunque, come meglio infra, per come vista operare

in sede di CTU Robbia non interferisce con l’ambito di tutela della privativa IT ‘630.

E’ infatti incontroverso anche nella prospettazione di Pinosa s.r.l. che il CTU Piovesana, sulla

cui relazione si è fondata la decisione del Tribunale di Udine, ha ritenuto presente nella

rivendicazione 1 del brevetto Pinosa (e sufficiente per la contraffazione) la caratteristica del

taglio senza sfridi e il CTU Robba (pagg. 38-40 della relazione 19.11.12) ha rilevato che la

macchina TCL 1100 pur comprendendo mezzi per la misurazione del tronco e pur montando

un computer non interferisce con l’ambito di tutela di IT ‘630 quando detto computer è

programmato per eseguire cicli di lavorazione che non prevedono il taglio ottimizzato in

funzione della lunghezza del tronco4.

La reclamante sostiene però che l’ambito di protezione di IT ‘630 andrebbe considerato in

base alla CTU Cantaluppi che (pur) ne ritaglia la validità limitatamente alla combinazioni delle

2 Cfr. pag. 23 sentenza del Tribunale di Udine: il computer per l’impostazione delle lunghezze di taglio in automatico e ottimizzazione, che è il nucleo essenziale del trovato Pianosa, risulta essere effettivamente un mero accessorio dei macchinari Pezzolato, con la conseguenza che solamente nel caso in cui tali macchinari montino lo strumento in questione, può dirsi realizzata la lamentata violazione del brevetto…”. 3 E limitandosi ad osservare che “è … infondato il motivo relativo all’utilizzazione o meno dei computer: l’automatismo descritto nella rivendicazione principale non comporta di per sé, l’assenza di un operatore e il discorso vale nello stesso modo pure per le macchine della Pezzolato, come descritte nei suoi macchinari pubblicitari …. e nel manuale relativo”. 4 Il CTU Robba ha peraltro accertato che la tesi di Pinosa, che sosteneva che il computer S596 che equipaggia la macchia TLC 1100 era dotate di funzioni interferenti non mostrate al perito d’ufficio ed eventualmente accessibili solo digitando una password, era priva di riscontri ma ha anche dato atto che la tesi di Pinosa era tecnicamente compatibile con le caratteristiche dell’unità di elaborazione elettronica montate sulla macchina e con la struttura fisica della suddetta macchina nelle sue unità funzionali.

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rivendicazioni 1+2+5, le quali, sempre secondo la prospettazione, non riguardano l’assenza di

sfrido cui è dedicata la rivendicazione 10.

In realtà, anche volendo interpretare il giudicato che si è formato tra le parti Pinosa e

Pezzolato sulla base della CTU Cantaluppi, il Collegio non può non osservare che l’ing.

Cantaluppi ha ritenuto priva di altezza inventiva la rivendicazione 10 e ha ritenuto

ricompreso nella rivendicazione 1, il taglio senza sfrido che, ancorché di per sé privo di

altezza inventiva, contribuisce, unitamente con le altre caratteristiche delle rivendicazioni 1 +

2 + 5, alla (limitata) validità del titolo.

Ed infatti, quando il CTU Cantaluppi commenta la caratteristica g) del brevetto Pinosa (“e che

tale gruppo sia associato a mezzi per la determinazione automatica della lunghezza dei

tronchi al fine di predeterminare la lunghezza dei segmenti”) alla luce dell’anteriorità D4 (EP

579898) scrive testualmente: “La restante caratteristica g) è a sua volta descritta nel

documento D4, nel quale viene indicato… che il tronco viene misurato nella sua lunghezza

preliminarmente al taglio in modo da determinare la lunghezza delle sezioni in funzione della

lunghezza totale del tronco da sezionare. Ancorchè non appaia diretta menzione del fatto che

questo suggerimento sia finalizzato a minimizzare gli sfridi dei tronchi da tagliare, è evidente

per l’esperto del ramo che, al fine di dividere un tronco in sezioni di uguale lunghezza, i

tronchi dovranno essere misurati in anticipo per poter essere sezionati secondo uno schema

di taglio ottimizzato. Il tecnico di settore avrebbe pertanto considerato il documento D4 allo

scopo di risolvere il problema tecnico di ottimizzare le lunghezze dei segmenti di tronco e, in

particolare, di evitare gli sprechi”.

Emerge pertanto con evidenza che anche nella ricostruzione dell’Ing. Cantaluppi, il taglio

senza sfrido (e non semplicemente il taglio del tronco in segmenti della lunghezza desiderata

come Pinosa sostiene) rientra nella rivendicazione 1. Del resto, poiché i limiti della protezione

sono determinati dalle rivendicazioni ma la descrizione e i disegni possono servire ad

interpretare le rivendicazioni, va anche detto che l’interpretazione di cui sopra è coerente con

la descrizione di IT ‘630, laddove dice che “La macchina secondo il trovato presenta mezzi di

rilevazione automatica della lunghezza del tronco alimentato in ingresso. Il valore rilevato

viene elaborato dal gruppo di controllo ed azionamento il quale coordina il gruppo di

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avanzamento ed il gruppo di taglio per dividere il tronco in un idoneo numero di segmenti

cadauno di lunghezza sottomultipla della lunghezza del tronco, sì che si evita che avanzino

segmenti di coda troppo corti per l’utilizzo”.

Da ultimo e per concludere, va ancora aggiunto che mentre in base alla CTU Piovesa il taglio

senza sfrido (protetto nella rivendicazione 1) era sufficiente per la contraffazione, in base alla

CTU Cantaluppi l’ambito di tutela di IT ‘630 richiede la compresenza di tutte le caratteristiche

descritte alle pagg. 57-62 della relazione e, per quanto qui interessa, di “un gruppo di

caricamento” per il prelievo automatico dei tronchi e il deposito degli stessi sul gruppo di

avanzamento longitudianale. Di conseguenza, anche se si tratta di un accessorio disponibile e

anche se TLC 1100 può essere equipaggiata con un dispositivo carica tronchi, poiché - come

chiaramente risulta dalla relazione Robba, pagg. 19 e 28 e 29 - la macchina visionata ad

Envie non è associata ad un gruppo di caricamento, anche in base a questo aspetto si deve

escludere l’interferenza della macchina TCL 1100 di Pezzolato con la privativa Pinosa.

IV

Per i motivi sopra esposti, il reclamo deve essere respinto, con condanna di Pinosa s.r.l. a

rimborsare alla controparte le spese del procedimento nella misura che verrà liquidata in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede:

RIGETTA il reclamo presentato da Pinosa s.r.l. avverso l’ordinanza 8.3.13 del GD del

Tribunale di Torino;

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CONDANNA Pinosa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare

alla controparte le spese del giudizio, che liquida in euro 4.500,00, oltre IVA, contributi

previdenziali e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso dalla I sezione civile del Tribunale di Torino, nella Camera di Consiglio del

19.4.13.

Il Giudice Relatore Il Presidente

Dott.ssa Gabriella Ratti Dottor Umberto Scotti

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