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Operatore economico autorizzato (Aeo)
Avv. Massimo Monosi
Camera di Commercio Brescia – Brescia, 4 maggio 2016
Autorizzazioni Aeo (art. 38 cdu)
• Semplificazione doganale (Aeoc): per ottenere benefici e semplificazioni previste dalla normativa doganale
• Sicurezza (Aeos): per ottenere agevolazioni in materia di sicurezza
Quando il richiedente ha i requisiti per ottenerle entrambe :
autorizzazione combinata (Aeof) (art. 33 DA)
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Vantaggi INDIRETTI
Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul mercato;
Migliori relazioni con le Autorità doganali;
Migliore pianificazione delle spedizioni e minori ritardi nelle spedizioni;
Diminuzione dei furti e delle perdite;
Diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza;
Semplificazioni varie nell’ambito del transito comunitario (come l’uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia, ecc.)
Miglioramento negli adempimenti fiscali e minor rischio di sanzioni.
NB: Mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi.
DIRETTI Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (fino al
90% degli attuali controlli);
Trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per il controllo (controlli doganali complementari prioritari);
Scelta, da parte dell’operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli doganali;
Procedura agevolata nell’ottenere le semplificazioni doganali attualmente previste dal Codice doganale (procedura della dichiarazione incompleta, procedura di domiciliazione, speditore autorizzato, redazione posticipata del manifesto, destinatario autorizzato nel regime TIR);
Esonero garanzia per depositi IVA; per i titolari di domiciliata
Sdoganamento telematico all’esportazione con procedure di domiciliazione H23.
• Per AEOS e AEOF:
Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie;
Comunicazione preventiva dell’esito positivo del circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria (l’Ufficio doganale competente comunica l’AEO che la spedizione è stata selezionata al controllo fisico, prima dell’effettivo ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario).
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Altri vantaggi derivanti dalla certificazione AEO
Minori controlli fisici e documentali
• La certificazione AEO è rilasciata per il singolo soggetto richiedente
Le Autorità doganali nell’individuazione del profilo di rischio della singola operazione doganale dovrebbero tener conto:
• del tipo di rappresentanza esistente tra l’agente e l’importatore (diretta o indiretta) e
• degli specifici rischi identificati durante la procedura di autorizzazione per la certificazione AEO
RIDUZIONE DEI CONTROLLI:
• Se solo alcuni degli operatori economici coinvolti nella supply chain hanno la certificazione AEO si ha una riduzione dei controlli fisici e documentali sino al 50%
• Se tutti gli operatori economici coinvolti nella supply chain hanno la certificazione AEO si ha una riduzione dei controlli fisici e documentali sino al 90%
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Altri vantaggi derivanti dalla certificazione AEO
Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie
Gli operatori AEO non saranno tenuti ad indicare nelle dichiarazioni sommarie i
seguenti dati:
• Numero di articoli;
• Localizzazione delle merci;
• Codice del luogo di scarico;
• Tipo di colli;
• Marchi di spedizione;
• Numero di identificazione del materiale, se containerizzato;
• Massa lorda (kg);
• Codici delle merci pericolose (ONU);
• Numero del suggello;
• Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.
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Comunicazione preventiva dei controlli da effettuare
• «Quando una dichiarazione sommaria di entrata è stata presentata da un titolare di certificato Aeo di cui all’art. 14 bis, par. 1, lett. b) o c), il competente ufficio doganale può comunicare all’operatore economico autorizzato, prima dell’ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario, quando in esito a un’analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare»
• «Gli Stati membri possono tuttavia procedere a un controllo fisico anche quando un operatore economico autorizzato non abbia ricevuto comunicazione, prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità, della selezione della spedizione per tale controllo. Il primo comma e il secondo comma si applicano per analogia alle merci destinate all’uscita dal territorio doganale della Comunità»
Altri vantaggi derivanti dalla certificazione AEO
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• Altre agevolazioni:
– Riconoscimento reciproco del certificato Aeo – Security con tutti i Paesi che applicano un programma equivalente (art. 38, par. 7, cdu)
non occorre richiedere uno status analogo in tale Paese
programmi di riconoscimento reciproco dello status di Aeo con Cina, Giappone, Canada, Australia, Svizzera
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Accordi di mutuo riconoscimento
Giappone Accordo di mutuo riconoscimento firmato e operativo
USA
Accordo di mutuo riconoscimento firmato e operativo
Svizzera
Norvegia
Andorra
Accordi di mutuo riconoscimento firmati, ma non ancora operativi
Cina
Accordo di mutuo riconoscimento in fase di negoziazione
NB certificazioni analoghe in Brasile (“Regime Linea Azzurra”); Canada (Fast); America
Latina (BASC); Australia (Frontline).
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Accordo relativo ai programmi A.E.O./C-TPAT tra U.E. e U.S.A
4 maggio 2012: Decisione per il Mutuo Riconoscimento tra il Programma C-TPAT)» Stati Uniti di America e il Programma AEO dell’Unione Europea
3 luglio 2012: Nota informativa della Commissione europea contenente procedure operative che gli operatori AEO comunitari devono adottare per beneficiare dei vantaggi derivanti dal «trattamento favorevole fornito dal mutuo riconoscimento» (che «si tradurrà in una riduzione dei costi, procedure semplificate e maggiore praticabilità delle attività commerciali transoceaniche»)
per beneficiare di tali vantaggi, gli AEO comunitari devono registrare il proprio numero
EORI tramite una applicazione web che è stata creata dalle autorità US per richiedere il loro abbinamento al proprio numero o ai numeri “Manufacturer’s Identification (MID)”. (Cfr. Comunicazione dell’Agenzia delle Dogane del 5 luglio 2012)
Chi esporta beni negli Stati Uniti deve procedere al più presto a richiedere la certificazione AEO con la componente sicurezza (AEOS e AEOF) prima di poter chiedere tale abbinamento con il numero MID americano e poter quindi beneficiare dei vantaggi anzidetti
Condizioni per il rilascio dello status di Aeo (art. 39 cdu)
1. Assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente – Per le persone fisiche tale requisito si considera soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il
richiedente e, se del caso, l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica
– Per le persone giuridiche tale requisito si considera soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, nessuna delle persone di seguito indicate ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o ha avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica: • a) il richiedente • b) la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione • c) l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente
2. Dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali
3. Solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata
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(segue) 4. Rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta (per Aeoc) • Standard pratici di competenza
– almeno 3 anni di comprovata esperienza pratica in materia doganale o – uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di
standardizzazione
• Qualifiche professionali – formazione inerente l’attività doganale fornita da:
• autorità doganale • istituti di formazione riconosciuti in dogana o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la
formazione professionale • associazione professionale o commerciale riconosciuta a tali fini dalla dogana di uno Stato membro o
nell’Unione
5. Adeguati standard di sicurezza che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche con riferimento all’integrità fisica dei controlli e ai controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l’individuazione dei partner commerciali (per Aeos)
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Procedura per il rilascio della certificazione europea Aeo
• Gli attuali formulari cartacei (utilizzati per l’istanza e per il rilascio dello status) continueranno a essere validi, come le principali condizioni per l’accettazione dell’istanza
• Soggetti abilitati a richiedere la certificazione:
– operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che compiono attività inerenti alle operazioni doganali
– operatori economici extracomunitari soltanto se vi è un accordo di mutuo riconoscimento del certificato Aeo tra l’UE e il Paese terzo dove è stabilito il richiedente
• Ufficio competente a ricevere l’istanza:
– Ufficio delle Dogane competente per il luogo in cui l’operatore detiene la contabilità principale relativa alle operazioni svolte ed in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del certificato AE
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E ‘ presente all’interno di ogni Ufficio delle Dogane un apposito Team AEO che ha l’incarico di seguire le richieste di certificazione AEO locale, nonché tutta l’attività istituzionale e di informazione all’utenza collegata a questo particolare servizio.
Tempi di rilascio della Certificazione AEO (dalla presentazione dell’Istanza)
Attività di Audit (Ufficio delle Dogane) giorni 80
Valutazione Audit (DR/DID/DP) giorni 10
Strutture Centrali giorni 30
Tempo totale per il rilascio giorni 120
Procedura per il rilascio della certificazione europea AEO.
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Circ. n. 36/D del 28.12.2007: «le attività di audit consentono all’Agenzia di avere una conoscenza approfondita dell’operatore e un quadro circostanziato dell’attività dello stesso, attraverso la raccolta di evidenze oggettive, informazioni operative e documentali raccolte anche sul campo dagli auditors doganali … E’, pertanto, importante che l’utente si prepari adeguatamente all’audit … coordinando le proprie strutture e servizi e tenendo sempre attivo il canale di comunicazione con il team di auditors degli uffici delle dogane affinché le attività di audit si svolgano in modo rapido ed in condizioni di efficienza operativa».
• è consigliabile informare fin da subito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente in merito all’intenzione della Società di procedere alla richiesta della certificazione Aeo;
• al termine delle fasi di attività di pre-audit, è opportuno discutere in anticipo con l’Agenzia delle dogane competente le eventuali azioni correttive individuate.
Pre–audit ed esempi di azioni correttive
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Descrizione criticità rilevata:
• La Società non dispone di un ufficio doganale adeguatamente strutturato con un responsabile addetto alle questioni doganali e del personale specificamente dedicato
• L’assenza di una tale struttura non garantisce la presenza di procedure adeguate per la corretta osservanza delle norme doganali, con particolare riferimento alla individuazione del valore in dogana, classificazione ed origine della merce
Descrizione Rischio:
«Assenza di procedure adeguate per la corretta determinazione dei diritti doganali dovuti»
Raccomandazioni:
• Si raccomanda di strutturare un ufficio interno con personale specifico dedicato alle questioni doganali. In particolare si consiglia di individuare un responsabile delle questioni doganali e del personale specificamente dedicato
Training e aggiornamento
Pre–audit ed esempi di azioni correttive
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Descrizione criticità rilevata:
Identificazione di diverse casistiche di errata compilazione di bollette doganali essendo il controllo sulle bollette doganali predisposte e presentate dagli spedizionieri talvolta effettuato a posteriori dalle società che importano ed esportano
Descrizione Rischio:
«Comportamento inosservante delle norme fiscali doganali»
Raccomandazioni:
• Implementazione di procedure che devono assicurare : la completezza, l’accuratezza e la tempestività delle dichiarazioni doganali redatte dalla Società e/o dagli
spedizionieri/agenti
la corretta presentazione e conservazione della documentazione giustificativa
erogazione di istruzioni chiare ed inequivocabili all’agente
controlli (ex ante ed ex post) dell’accuratezza e tempestività dell’attività dell’agente
modalità di notifica all’agente di eventuali errori/modifiche relativi alle voci/scritture appurate
comunicazione volontaria di errori all’Agenzia delle Dogane
Pre–audit ed esempi di azioni correttive
Validità dei certificati precedentemente rilasciati
• Certificati rilasciati prima del 1° maggio 2016 sono validi sino al 1° maggio 2019. Da tale data tutti i certificati devono essere riesaminati
la decisione adottata al termine del riesame sostituisce il precedente certificato
• Necessità di verificare ex novo il rispetto dei requisiti previsti dal cdu, mentre non occorrono ulteriori verifiche per i
requisiti già previsti dal cdu • Per le istanze presentate anteriormente al 1° maggio 2016, ma
per le quali non sia stato ancora rilasciata l’autorizzazione l’audit può essere condotto secondo i criteri precedentemente previsti dal cdc ovvero secondo quelli nuovi del cdu
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Certificazioni Aeo rilasciate in Italia ed in Europa
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CINZIA BRICCA - DIRETTORE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI
www.studioarmella.com│[email protected]
Piazza De Ferrari 4/2 – Genova Via Torino 15/6 - Milano
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Grazie per l’attenzione!