ODCEC - Ordine Provinciale di Torino Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Dott. Alessandro Cian / CNDCEC – Commissione Assicurativa Avv. Alberto

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  • ODCEC - Ordine Provinciale di Torino Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Dott. Alessandro Cian / CNDCEC Commissione Assicurativa Avv. Alberto Manzella Dott. Federico Gattinoni / AON
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  • 2 Responsabilit Civile Professionale
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  • 3 Percorso per preventivazione polizza clicca
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  • 5 Clicca e scegli il tipo di copertura assicurativa Entra nellarea web
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  • 6 Registrati come utente Clicca per registrarti
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  • Convenzione CNDCEC Chartis Europe Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza che andr a sottoscrivere lIscritto al ODCEC 7 CHI PUO ADERIRE Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al CNDCEC Lo Studio Associato e i Consulenti dello Studio compresi i Consulenti del Lavoro. Lo Studio Associato e i Consulenti dello Studio compresi i Consulenti del Lavoro. Le Aziende di elaborazione elettronica dei dati (Societ EDP) e le Societ di Servizi.
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  • 8 La copertura ha decorrenza solo dopo: a) la compilazione, sottoscrizione ed invio della Scheda di Adesione/Questionario b) successiva accettazione formale da parte del Broker Assicurativo dellATI (per questa Provincia il Broker di riferimento AON S.p.a.) c) pagamento del premio mezzo bonifico bancario
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  • E il documento, che forma parte integrante del contratto, con il quale il Contraente/Assicurato chiede la copertura assicurativa. 9 Scheda di Adesione
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  • 10 Questionario
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  • 11 Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC 1. IL DANNO: E qualunque pregiudizio subito da terzi (con la sola esclusione dei danni da Responsabilit civile per morte, lesione e danni materiali a persone o animali questa esclusione pu essere compresa opzionando una specifica e prevista Condizione Aggiuntiva). 2. OGGETTO ASSICURAZIONE: Lassicurazione prestata per la responsabilit civile derivante allAssicurato ai sensi di legge, nellesercizio dellattivit professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. N. 139 del 28.06.2005 e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonch da ogni altra norma di legge applicabile, a condizione che lAssicurato sia regolarmente iscritto allAlbo professionale del O.D.C.E.C. 3. RESPONSABILITA SOLIDALE In caso di responsabilit solidale dellAssicurato con altri soggetti, la Societ risponder di quanto dovuto dallAssicurato ad esclusione delle attivit riferite alle Condizioni Aggiuntive di polizza A, A.1 e A.2 (questa esclusione pu essere derogata opzionando una specifica e prevista Condizione Aggiuntiva).
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  • 12 Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC 4. RETROATTIVITA Lassicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la volta allAssicurato nel corso del periodo di efficacia dellAssicurazione e denunciate agli Assicuratori entro lo stesso periodo a condizione che: 1. A CARATTERE GRATUITO le richieste di risarcimento siano conseguenti a comportamenti colposi, non ancora noti o conosciuti 1) posti in essere non oltre 2 anni prima della data di efficacia della polizza o in alternativa 2) posti in essere posteriormente alla data di retroattivit stabilita sulla polizza dei precedenti assicuratori (polizza assicurativa scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di efficacia del nuovo contratto) 3) posti in essere posteriormente alla prima polizza assicurativa con durata > ad anni 2 (copertura obbligatoriamente continuativa e scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di efficacia del nuovo contratto) 2. CARATTERE ONEROSO le richieste di risarcimento siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente alla data di retroattivit stabilita sulla polizza, che lassicurato pu acquistare anche per anni 5, 10 o ILLIMITATO. 5. POSTUMA: 2 anni gratuiti per definitiva cessazione dellattivit per cause diverse dalla radiazione. Inoltre lassicurazione, previo pagamento di un premio UNA TANTUM, pu essere estesa dallAssicurato e/o suoi aventi causa, anche per i sinistri denunciati nei 5 o 10 anni successivi il caso di morte o di cessazione dellattivit professionale, purch afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza. Lestensione alla garanzia postuma non operante in caso di recesso per sinistro nonch in caso di sospensione o radiazione dallalbo Professionale. Il massimale della garanzia postuma (per tutta la durata) sar quello dellultimo anno di efficacia della polizza e costituir il massimo esborso a carico della Societ Assicuratrice.
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  • 13 Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC 6. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (ADR E ARBITRATO) I FASE Tentativo di risoluzione bonaria ADR (alternative dispute resolution) In caso di divergenze sulla natura dellerrore professionale, ammissibilit al risarcimento del danno e/o interpretazione delle norme contrattuali di polizza, le Parti convengono di risolvere la questione con un tentativo di conciliazione rivolgendosi al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale della Provincia di residenza dellAssicurato (o in mancanza della Regione). II FASE Risoluzione con ARBITRATO Nel caso di insuccesso della soluzione bonaria, le Parti si obbligano a rimettersi ad un Collegio Arbitrale composto da: 3 Arbitri di cui 2 iscritti allOrdine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso il quale iscritto lAssicurato; in caso di disaccordo tra le Parti, il terzo Arbitro nominato dal Presidente dellOrdine presso il quale iscritto lAssicurato. 7.CALCOLO DEL PREMIO MINIMO ANNUO Il premio minimo indicato in polizza calcolato unicamente sulla base degli introiti realizzati nel corso del precedente anno fiscale. Al termine dellanno non viene richiesto alcun premio di regolazione. (segue)
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  • Sezione Prima Assicurazione della Responsabilit Civile Professionale 14
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  • Lassicurazione prestata per la responsabilit civile derivante allAssicurato ai sensi di legge, nellesercizio dellattivit professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. N. 139 del 28.06.2005 e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonch da ogni altra norma di legge applicabile, a condizione che lAssicurato sia regolarmente iscritto allAlbo professionale del C.N.D.C.E.C. LAssicurato viene tenuto indenne di ogni somma che sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento per danni commessi con colpa anche a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi dei quali sia civilmente responsabile nellesercizio della propria attivit. A titolo esemplificativo e non limitativo sono comprese in garanzia: 15 a) le attivit di gestione contabile fiscale, la tenuta, laggiornamento ed il riordino di contabilit, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali b) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dellAssicurato per responsabilit attribuibili allAssicurato stesso c) le responsabilit derivanti allAssicurato nellespletamento dellattivit di liquidatore non giudiziale di Societ d) le responsabilit derivanti allAssicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dellAssicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a 250.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo f ) lapposizione dellasseverazione per studi di settore come da normativa vigente g) Le responsabilit in applicazione del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 in materia di Privacy e successive modifiche legislative e regolamenti, in conseguenza dellerrato trattamento di dati personali Oggetto dellAssicurazione ed attivit assicurativa
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  • Lassicurazione vale inoltre: 16 1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117); 2. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142); 3. per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui lAssicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa lincarico di effettuare tale pagamento; 4. per lattivit professionale dellAssicurato svolta a favore delle Societ di cui sia anche componente dellorgano amministrativo o del collegio sindacale; 5. si intende parificata allattivit dellAssicurato quella svolta dallazienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di propriet dellAssicurato o nella quale lAssicurato interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dellAssicurato stesso; 6. per luso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso linvio telematico anche delle dichiarazioni fiscali ai sensi DPR 322/98 e successive modifiche (segue) Oggetto dellAssicurazione ed attivit assicurativa
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  • Lassicurazione vale inoltre: 17 7.per lattivit di Consulente del Lavoro esercitata direttamente dallAssicurato o dai suoi collaboratori 8.Per lattivit di Attestatore di cui Regolamento di Funzionamento seguito accordo 22.10.2010 tra CNDCEC-ABI-UNIONCAMERE. 9.per lattivit di Mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da D.lgs 28/10 dal D.M.180/10, Decreto del 24.7.06, D.Lgs 5/03, D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti. (segue) Oggetto dellAssicurazione ed attivit assicurativa
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  • 18 Lassicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dellAssicurato nel Mondo Intero escluso USA e CANADA; resta comunque inteso che lassicurazione regolata dalla Legge Italiana. Lassicurazione prestata fino alla concorrenza del massimale scelto dallAssicurato per ciascun sinistro/anno (le opzioni prevedono massimali da 250.000,00 a 5.000.000,00 questi ultimi sono elevabili sino a 15.000.000,00 su specifica richiesta). Per ogni sinistro le garanzie vengono prestate con franchigie fisse diversificate a seconda dei massimali opzionati (franchigie minime a partire da Euro 260,00 per ogni sinistro). Estensione territoriale Limiti di indennizzo Sinistro E la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal terzo e dallassicurato.
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  • Sezione Seconda Norme che regolano lassicurazione in Generale 19
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  • LAssicurato esonerato dallobbligo di denuncia di altre assicurazioni (deroga dellart. 1910 C.C.) e in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli Assicuratori (art. 1913 C.C.). Il sinistro viene pagato in proporzione al massimale delle polizze, anche se le stesse sono entrambe prestate da Chartis. 20 Salvo il caso di dolo, dopo liquidazione del sinistro la Societ Assicuratrice (in deroga art. 1916 C.C.) non far alcuna rivalsa nei confronti: a) collaboratori, praticanti, tirocinanti, dipendenti b) coadiutori, delegati e depositari dellAssicurato c) delle persone del cui operato lAssicurato debba rispondere ad eccezione dei professionisti esterni iscritti nei relativi albi Il foro competente a scelta della parte attrice quello del luogo di residenza o sede dellAssicurato Norme che regolano lassicurazione in generale Altre assicurazioni Foro competente Diritto di surrogazione
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  • Oltre ai casi previsti per legge lAssicurazione cessa: a) per decesso dellAssicurato o scioglimento dello Studio Associato (in questo caso il rapporto assicurativo cessa con la prima scadenza annuale della polizza). b) per interruzione da parte dellAssicurato allesercizio della professione con cancellazione dallAlbo Professionale (in questo caso il rapporto assicurativo cessa con la prima scadenza annuale della polizza). c) in caso di radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dallAlbo Professionale (il rapporto assicurativo cessa con effetto immediato). 21 Norme che regolano lassicurazione in generale Cessazione del rapporto assicurativo (segue) Termini Valgono i seguenti termini: a) Proroga assicurazione: rinnovo annuale automatico salvo disdetta da inviarsi con raccomandata r.r. nei 60 giorni precedenti la data di scadenza b) Denuncia sinistro: 10 gg. dallevento e/o dalla data in cui sia pervenuta la richiesta di risarcimento e/o dalla data in cui lAssicurato ne sia venuto a conoscenza c) Recesso in caso di sinistro da parte della Societ Assicuratrice : preavviso di 60 gg. Lintera gestione della Convenzione (tra il CNDCEC e gli Assicuratori) e dei singoli contratti assicurativi affidata allATI / Aon Biverbroker Acros Banchero Costa. Dette Societ di Brokeraggio opereranno nellambito di competenze territoriali. Clausola Broker
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  • Sezione Terza Condizioni Aggiuntive (solo se espressamente richiamate) 22
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  • AllAssicurato data possibilit di estendere il contratto base con le seguenti Condizioni Aggiuntive che devono essere espressamente richiamate: 16 A) Sindaco/Revisore contabile di Societ di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 1% del sinistro con un minimo di Euro 1.000,00 e massima di Euro 10.000,00) Gli Assicuratori valuteranno caso per caso linserimento in garanzia di Societ quotate. A.1)Consigliere di Amministrazione in Societ di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 1% del sinistro con un minimo di Euro 1.000,00 e massima di Euro 10.000,00) - Gli Assicuratori valuteranno caso per caso linserimento in garanzia di Societ quotate, Istituti Bancari e/o Finanziari e Societ di Calcio. A.2)Membro di Organi di controllo e di sorveglianza in Societ di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 10% del sinistro con un minimo di Euro 3.000,00 e massima di Euro 20.000,00) - Gli Assicuratori valuteranno caso per caso linserimento in garanzia di Societ quotate, Istituti Bancari e/o Finanziari e Societ di Calcio. B) Visto pesante certificazione tributaria (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) Condizioni Aggiuntive
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  • 24 Condizioni Aggiuntive (segue) C) Assistenza fiscale - Visto di Conformit (garanzia prestata con il limite base del massimale di legge previsto in 1.033.000,00 polizza, elevabile sino a 5.000.000,00) estensione di garanzia per lapposizione del Visto di Conformit (visto leggero) per lAssistenza Fiscale come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs. 241/97, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dellAgenzia delle Entrate, dal D.L. 78/09, dalla Legge 102/09, e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge. Per questa garanzia, in caso di cessazione di polizza, lassicurazione vale anche per richieste di risarcimento pervenute allAssicurato e denunciate nei 5 anni successivi (POSTUMA). La Compagnia pagher ai terzi eventuali sinistri senza applicare alcuna franchigia. D) Attivit presso i CAAF o CAF istituiti con Legge il 30.12.1991 n. 413 e successive modifiche legislative e regolamenti (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) E) Attivit di Amministratori di stabili svolta nei modi previsti dallart. 1130 e 1131 del C.C. e successive modifiche legislative e/o regolamenti (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) F) Attivit di Curatela, Commissario giudiziale, Liquidatore per la responsabilit derivante nellespletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) G) Vincolo di solidariet questa estensione garanzia (gi operante per tutte le attivit coperte dalla presente polizza base) fa riferimento ai soli Assicurati che ricoprono gli incarichi di Sindaco/Revisore contabile e Consigliere di Amministrazione di Societ e/o di Enti Pubblici nei casi in cui si dovessero trovare solidalmente responsabili con altri soggetti; gli Assicuratori risponderanno per quanto dovuto dallAssicurato fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.
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  • 25 Condizioni Aggiuntive (segue) H) Conduzione dello studio RCT/O relativamente alla suindicata estensione di copertura, la Societ risponder entro il limite del massimale di Euro 250.000,00 per singolo sinistro / anno; compresa la responsabilit civile personale dei dipendenti e la committenza auto (art. 2049 C.C.). Gli Assicuratori, se di interesse, garantiscono massimali maggiori. Il sommario assicurativo di cui sopra e' un breviario meramente indicativo esclusivamente finalizzato a dare alcuni chiarimenti all'assicurato, fornendogli una panoramica delle clausole di maggior rilievo contenute nella polizza. Atteso tale suo carattere, tutto quanto in esso riportato deve quindi intendersi come un semplice richiamo di alcuni articoli e clausole che regolano il contratto che abbiamo inteso evidenziare e se del caso commentare senza che ci valga in alcuna misura a modificare, alterare, escludere tutto quanto riportato nella polizza originale e nelle eventuali appendici. Talch', per quanto riguarda le clausole e i testi di garanzia vale esclusivamente quanto riportato nei rispettivi testi integrali previsti in polizza e nelle eventuali appendici cui raccomandiamo di fare in ogni caso riferimento.
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  • Visto di Conformit 26
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  • Convenzione CNDCEC Chartis Europe Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza che andr a sottoscrivere lIscritto al ODCEC 27 CHI PUO ADERIRE Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al CNDCEC Lo Studio Associato e i Consulenti dello Studio compresi i Consulenti del Lavoro. Lo Studio Associato e i Consulenti dello Studio compresi i Consulenti del Lavoro.
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  • 28 Registrati come utente Clicca per registrarti
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  • 29 Nuova modalit di adesione per la polizza Visto Leggero: Registrazione Nuovo Utente Selezioni Solo Visto Conformit se interessato esclusivamente a tale copertura.
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  • 30 Nota Bene: Tutti i campi compilati sono obbligatori. Nuova modalit di adesione per la polizza Visto Leggero: Compliazione Anagrafica
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  • 31 Nuova modalit di adesione per la polizza Visto Leggero: Nuova sottoscrizione Nota bene: Per Fatturato si intende il totale delle parcelle percepite per la sola attivit di compensazione Credito Iva
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  • 32 Nuova modalit di adesione per la polizza Visto Leggero: Rinnovo
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  • 33 Nuova modalit di adesione per la polizza Visto Leggero: Contabile Bonifico Bancario (segue) ALLEGANDO LA CONTABILE DEL BONIFICO LA SUA RICHIESTA SARA COMPLETATA!
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  • 34 Nuova modalit di adesione per la polizza Visto Leggero: (segue) Contabile Bonifico Bancario Potr comunque allegare il bonifico in qualunque momento, riaccedendo alla sua area personale.
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  • Tutela Legale 35
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  • 36 CHI PUO ADERIRE Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al CNDCEC Lo Studio Associato Le Societ EDP (compresi gli Amministratori). Le Societ di Servizi(compresi gli Amministratori). Le Societ EDP (compresi gli Amministratori). Le Societ di Servizi(compresi gli Amministratori). Dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola ed eventuali collaboratori a progetto. Convenzione CNDCEC DAS SpA Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza che andr a sottoscrivere lIscritto al CNDCEC
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  • 37 > > le spese per lintervento del legale incaricato della gestione del sinistro > > le spese per un secondo legale domiciliatario > > le spese investigative > > le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dellAssicurato > > le spese per lintervento del Consulente Tecnico dUfficio > > le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.) > > le spese di giustizia > > gli arbitrati per la decisione di controversie Per quali spese
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  • 1. 1. Le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile o la costituzione di parte civile in sede penale; 2. 2. La difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalit : 38 O IN ALTERNATIVA I OPZIONE (sempre presente): x) x) dopo esaurimento delle spese per resistere allazione del danneggiato a carico dellAssicuratore di R.C. y) y) nel caso in cui la Polizza di R.C. non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio II OPZIONE (sempre presente) LAssicurato ha facolt di nominare autonomamente un legale di sua fiducia per la gestione del sinistro dandone informazione alla Societ. Per quali eventi 3. 3. I procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche, solo in caso di colpa lieve ; 4. 4. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 5. 5. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi quando vi sia sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato; 6. 6. La difesa in sede penale per responsabilit amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01; 7. 7. Le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola
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  • Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96 e successive modifiche legislative comprese altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro Estensione alle violazioni/inosservanze al D.Lgs. 196/03 con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse allapplicazione delle norme sulla tutela dei dati personali. 39 Pacchetto Sicurezza (gi compreso nel premio)
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  • 40 A partire da 90,00 per singolo Professionista. Nessuna a carico del Professionista. Premio lordo annuo Garanzie Franchigia per sinistro A partire da 10.000,00 e sino a 80.000,00 per sinistro. Massimale In Italia, Citt del Vaticano e Repubblica di San Marino per le inadempienze contrattuali su beni/servizi forniti; e in tutti gli altri casi in Europa. Estensione Territoriale
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  • Grazie per lattenzione Dott. Alessandro Cian / CNDCEC Commissione Assicurativa Avv. Alberto Manzella Dott. Federico Gattinoni / AON