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ODCEC - Ordine Provinciale di Torino Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Dott. Alessandro Cian / CNDCEC – Commissione Assicurativa Avv. Alberto
ODCEC - Ordine Provinciale di Torino Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili Dott. Alessandro Cian / CNDCEC Commissione
Assicurativa Avv. Alberto Manzella Dott. Federico Gattinoni /
AON
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2 Responsabilit Civile Professionale
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3 Percorso per preventivazione polizza clicca
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5 Clicca e scegli il tipo di copertura assicurativa Entra
nellarea web
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6 Registrati come utente Clicca per registrarti
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Convenzione CNDCEC Chartis Europe Trattasi di accordo quadro
che contiene tutte le condizioni economiche e normative della
polizza che andr a sottoscrivere lIscritto al ODCEC 7 CHI PUO
ADERIRE Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al
CNDCEC Lo Studio Associato e i Consulenti dello Studio compresi i
Consulenti del Lavoro. Lo Studio Associato e i Consulenti dello
Studio compresi i Consulenti del Lavoro. Le Aziende di elaborazione
elettronica dei dati (Societ EDP) e le Societ di Servizi.
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8 La copertura ha decorrenza solo dopo: a) la compilazione,
sottoscrizione ed invio della Scheda di Adesione/Questionario b)
successiva accettazione formale da parte del Broker Assicurativo
dellATI (per questa Provincia il Broker di riferimento AON S.p.a.)
c) pagamento del premio mezzo bonifico bancario
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E il documento, che forma parte integrante del contratto, con
il quale il Contraente/Assicurato chiede la copertura assicurativa.
9 Scheda di Adesione
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10 Questionario
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11 Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC
1. IL DANNO: E qualunque pregiudizio subito da terzi (con la sola
esclusione dei danni da Responsabilit civile per morte, lesione e
danni materiali a persone o animali questa esclusione pu essere
compresa opzionando una specifica e prevista Condizione
Aggiuntiva). 2. OGGETTO ASSICURAZIONE: Lassicurazione prestata per
la responsabilit civile derivante allAssicurato ai sensi di legge,
nellesercizio dellattivit professionale svolta nei modi e nei
termini previsti dal D.Lgs. N. 139 del 28.06.2005 e successive
modifiche legislative e/o regolamenti, nonch da ogni altra norma di
legge applicabile, a condizione che lAssicurato sia regolarmente
iscritto allAlbo professionale del O.D.C.E.C. 3. RESPONSABILITA
SOLIDALE In caso di responsabilit solidale dellAssicurato con altri
soggetti, la Societ risponder di quanto dovuto dallAssicurato ad
esclusione delle attivit riferite alle Condizioni Aggiuntive di
polizza A, A.1 e A.2 (questa esclusione pu essere derogata
opzionando una specifica e prevista Condizione Aggiuntiva).
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12 Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC
4. RETROATTIVITA Lassicurazione vale per le richieste di
risarcimento pervenute per la volta allAssicurato nel corso del
periodo di efficacia dellAssicurazione e denunciate agli
Assicuratori entro lo stesso periodo a condizione che: 1. A
CARATTERE GRATUITO le richieste di risarcimento siano conseguenti a
comportamenti colposi, non ancora noti o conosciuti 1) posti in
essere non oltre 2 anni prima della data di efficacia della polizza
o in alternativa 2) posti in essere posteriormente alla data di
retroattivit stabilita sulla polizza dei precedenti assicuratori
(polizza assicurativa scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di
efficacia del nuovo contratto) 3) posti in essere posteriormente
alla prima polizza assicurativa con durata > ad anni 2
(copertura obbligatoriamente continuativa e scaduta da non oltre 4
mesi dalla data di efficacia del nuovo contratto) 2. CARATTERE
ONEROSO le richieste di risarcimento siano conseguenti a sinistri
verificatisi posteriormente alla data di retroattivit stabilita
sulla polizza, che lassicurato pu acquistare anche per anni 5, 10 o
ILLIMITATO. 5. POSTUMA: 2 anni gratuiti per definitiva cessazione
dellattivit per cause diverse dalla radiazione. Inoltre
lassicurazione, previo pagamento di un premio UNA TANTUM, pu essere
estesa dallAssicurato e/o suoi aventi causa, anche per i sinistri
denunciati nei 5 o 10 anni successivi il caso di morte o di
cessazione dellattivit professionale, purch afferenti a
comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di
efficacia della polizza. Lestensione alla garanzia postuma non
operante in caso di recesso per sinistro nonch in caso di
sospensione o radiazione dallalbo Professionale. Il massimale della
garanzia postuma (per tutta la durata) sar quello dellultimo anno
di efficacia della polizza e costituir il massimo esborso a carico
della Societ Assicuratrice.
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13 Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC
6. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (ADR E ARBITRATO) I FASE Tentativo
di risoluzione bonaria ADR (alternative dispute resolution) In caso
di divergenze sulla natura dellerrore professionale, ammissibilit
al risarcimento del danno e/o interpretazione delle norme
contrattuali di polizza, le Parti convengono di risolvere la
questione con un tentativo di conciliazione rivolgendosi al
Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale
della Provincia di residenza dellAssicurato (o in mancanza della
Regione). II FASE Risoluzione con ARBITRATO Nel caso di insuccesso
della soluzione bonaria, le Parti si obbligano a rimettersi ad un
Collegio Arbitrale composto da: 3 Arbitri di cui 2 iscritti
allOrdine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso il
quale iscritto lAssicurato; in caso di disaccordo tra le Parti, il
terzo Arbitro nominato dal Presidente dellOrdine presso il quale
iscritto lAssicurato. 7.CALCOLO DEL PREMIO MINIMO ANNUO Il premio
minimo indicato in polizza calcolato unicamente sulla base degli
introiti realizzati nel corso del precedente anno fiscale. Al
termine dellanno non viene richiesto alcun premio di regolazione.
(segue)
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Sezione Prima Assicurazione della Responsabilit Civile
Professionale 14
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Lassicurazione prestata per la responsabilit civile derivante
allAssicurato ai sensi di legge, nellesercizio dellattivit
professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. N.
139 del 28.06.2005 e successive modifiche legislative e/o
regolamenti, nonch da ogni altra norma di legge applicabile, a
condizione che lAssicurato sia regolarmente iscritto allAlbo
professionale del C.N.D.C.E.C. LAssicurato viene tenuto indenne di
ogni somma che sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento
per danni commessi con colpa anche a seguito di negligenza,
imprudenza o imperizia lievi o gravi dei quali sia civilmente
responsabile nellesercizio della propria attivit. A titolo
esemplificativo e non limitativo sono comprese in garanzia: 15 a)
le attivit di gestione contabile fiscale, la tenuta, laggiornamento
ed il riordino di contabilit, registri IVA e libri paga, la
redazione di dichiarazioni fiscali b) le sanzioni di natura
fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dellAssicurato
per responsabilit attribuibili allAssicurato stesso c) le
responsabilit derivanti allAssicurato nellespletamento dellattivit
di liquidatore non giudiziale di Societ d) le responsabilit
derivanti allAssicurato da fatto colposo e/o doloso di
collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti,
facenti parte dello studio professionale dellAssicurato, anche se
iscritti ad un Albo professionale e) conseguenze derivanti dalla
perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli
non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La
presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza
di un importo pari a 250.000,00 del massimale indicato in polizza,
per ogni sinistro e per periodo assicurativo f ) lapposizione
dellasseverazione per studi di settore come da normativa vigente g)
Le responsabilit in applicazione del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 in
materia di Privacy e successive modifiche legislative e
regolamenti, in conseguenza dellerrato trattamento di dati
personali Oggetto dellAssicurazione ed attivit assicurativa
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Lassicurazione vale inoltre: 16 1. per la funzione di membro di
Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117); 2. per la funzione
di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142); 3. per
gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse
e contributi per conto del cliente, nel caso in cui lAssicurato
abbia ricevuto per iscritto con data certa lincarico di effettuare
tale pagamento; 4. per lattivit professionale dellAssicurato svolta
a favore delle Societ di cui sia anche componente dellorgano
amministrativo o del collegio sindacale; 5. si intende parificata
allattivit dellAssicurato quella svolta dallazienda di elaborazione
elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di propriet
dellAssicurato o nella quale lAssicurato interessato) limitatamente
ai servizi da questa prestati ai clienti dellAssicurato stesso; 6.
per luso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso linvio
telematico anche delle dichiarazioni fiscali ai sensi DPR 322/98 e
successive modifiche (segue) Oggetto dellAssicurazione ed attivit
assicurativa
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Lassicurazione vale inoltre: 17 7.per lattivit di Consulente
del Lavoro esercitata direttamente dallAssicurato o dai suoi
collaboratori 8.Per lattivit di Attestatore di cui Regolamento di
Funzionamento seguito accordo 22.10.2010 tra
CNDCEC-ABI-UNIONCAMERE. 9.per lattivit di Mediatore esercitata nei
modi e nei termini previsti e specificati da D.lgs 28/10 dal
D.M.180/10, Decreto del 24.7.06, D.Lgs 5/03, D.M. 222/04 e loro
successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti.
(segue) Oggetto dellAssicurazione ed attivit assicurativa
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18 Lassicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte
nei confronti dellAssicurato nel Mondo Intero escluso USA e CANADA;
resta comunque inteso che lassicurazione regolata dalla Legge
Italiana. Lassicurazione prestata fino alla concorrenza del
massimale scelto dallAssicurato per ciascun sinistro/anno (le
opzioni prevedono massimali da 250.000,00 a 5.000.000,00 questi
ultimi sono elevabili sino a 15.000.000,00 su specifica richiesta).
Per ogni sinistro le garanzie vengono prestate con franchigie fisse
diversificate a seconda dei massimali opzionati (franchigie minime
a partire da Euro 260,00 per ogni sinistro). Estensione
territoriale Limiti di indennizzo Sinistro E la prima richiesta
scritta di risarcimento presentata dal terzo e dallassicurato.
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Sezione Seconda Norme che regolano lassicurazione in Generale
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LAssicurato esonerato dallobbligo di denuncia di altre
assicurazioni (deroga dellart. 1910 C.C.) e in caso di sinistro
deve darne avviso a tutti gli Assicuratori (art. 1913 C.C.). Il
sinistro viene pagato in proporzione al massimale delle polizze,
anche se le stesse sono entrambe prestate da Chartis. 20 Salvo il
caso di dolo, dopo liquidazione del sinistro la Societ
Assicuratrice (in deroga art. 1916 C.C.) non far alcuna rivalsa nei
confronti: a) collaboratori, praticanti, tirocinanti, dipendenti b)
coadiutori, delegati e depositari dellAssicurato c) delle persone
del cui operato lAssicurato debba rispondere ad eccezione dei
professionisti esterni iscritti nei relativi albi Il foro
competente a scelta della parte attrice quello del luogo di
residenza o sede dellAssicurato Norme che regolano lassicurazione
in generale Altre assicurazioni Foro competente Diritto di
surrogazione
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Oltre ai casi previsti per legge lAssicurazione cessa: a) per
decesso dellAssicurato o scioglimento dello Studio Associato (in
questo caso il rapporto assicurativo cessa con la prima scadenza
annuale della polizza). b) per interruzione da parte dellAssicurato
allesercizio della professione con cancellazione dallAlbo
Professionale (in questo caso il rapporto assicurativo cessa con la
prima scadenza annuale della polizza). c) in caso di radiazione o
sospensione, per qualsiasi motivo, dallAlbo Professionale (il
rapporto assicurativo cessa con effetto immediato). 21 Norme che
regolano lassicurazione in generale Cessazione del rapporto
assicurativo (segue) Termini Valgono i seguenti termini: a) Proroga
assicurazione: rinnovo annuale automatico salvo disdetta da
inviarsi con raccomandata r.r. nei 60 giorni precedenti la data di
scadenza b) Denuncia sinistro: 10 gg. dallevento e/o dalla data in
cui sia pervenuta la richiesta di risarcimento e/o dalla data in
cui lAssicurato ne sia venuto a conoscenza c) Recesso in caso di
sinistro da parte della Societ Assicuratrice : preavviso di 60 gg.
Lintera gestione della Convenzione (tra il CNDCEC e gli
Assicuratori) e dei singoli contratti assicurativi affidata allATI
/ Aon Biverbroker Acros Banchero Costa. Dette Societ di Brokeraggio
opereranno nellambito di competenze territoriali. Clausola
Broker
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Sezione Terza Condizioni Aggiuntive (solo se espressamente
richiamate) 22
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AllAssicurato data possibilit di estendere il contratto base
con le seguenti Condizioni Aggiuntive che devono essere
espressamente richiamate: 16 A) Sindaco/Revisore contabile di
Societ di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia
prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno
scoperto del 1% del sinistro con un minimo di Euro 1.000,00 e
massima di Euro 10.000,00) Gli Assicuratori valuteranno caso per
caso linserimento in garanzia di Societ quotate. A.1)Consigliere di
Amministrazione in Societ di capitali non quotate e/o di Enti
Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza -
applicazione di uno scoperto del 1% del sinistro con un minimo di
Euro 1.000,00 e massima di Euro 10.000,00) - Gli Assicuratori
valuteranno caso per caso linserimento in garanzia di Societ
quotate, Istituti Bancari e/o Finanziari e Societ di Calcio.
A.2)Membro di Organi di controllo e di sorveglianza in Societ di
capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia prestata nel
limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del
10% del sinistro con un minimo di Euro 3.000,00 e massima di Euro
20.000,00) - Gli Assicuratori valuteranno caso per caso
linserimento in garanzia di Societ quotate, Istituti Bancari e/o
Finanziari e Societ di Calcio. B) Visto pesante certificazione
tributaria (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza)
Condizioni Aggiuntive
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24 Condizioni Aggiuntive (segue) C) Assistenza fiscale - Visto
di Conformit (garanzia prestata con il limite base del massimale di
legge previsto in 1.033.000,00 polizza, elevabile sino a
5.000.000,00) estensione di garanzia per lapposizione del Visto di
Conformit (visto leggero) per lAssistenza Fiscale come specificato
nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs. 241/97, dalla circolare
n. 13 del 06.04.2006 dellAgenzia delle Entrate, dal D.L. 78/09,
dalla Legge 102/09, e loro successive modifiche e/o integrazioni di
legge. Per questa garanzia, in caso di cessazione di polizza,
lassicurazione vale anche per richieste di risarcimento pervenute
allAssicurato e denunciate nei 5 anni successivi (POSTUMA). La
Compagnia pagher ai terzi eventuali sinistri senza applicare alcuna
franchigia. D) Attivit presso i CAAF o CAF istituiti con Legge il
30.12.1991 n. 413 e successive modifiche legislative e regolamenti
(garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) E) Attivit
di Amministratori di stabili svolta nei modi previsti dallart. 1130
e 1131 del C.C. e successive modifiche legislative e/o regolamenti
(garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) F) Attivit
di Curatela, Commissario giudiziale, Liquidatore per la
responsabilit derivante nellespletamento di funzioni di carattere
pubblico o di natura giudiziale (garanzia prestata nel limite del
massimale di polizza) G) Vincolo di solidariet questa estensione
garanzia (gi operante per tutte le attivit coperte dalla presente
polizza base) fa riferimento ai soli Assicurati che ricoprono gli
incarichi di Sindaco/Revisore contabile e Consigliere di
Amministrazione di Societ e/o di Enti Pubblici nei casi in cui si
dovessero trovare solidalmente responsabili con altri soggetti; gli
Assicuratori risponderanno per quanto dovuto dallAssicurato fermo
il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.
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25 Condizioni Aggiuntive (segue) H) Conduzione dello studio
RCT/O relativamente alla suindicata estensione di copertura, la
Societ risponder entro il limite del massimale di Euro 250.000,00
per singolo sinistro / anno; compresa la responsabilit civile
personale dei dipendenti e la committenza auto (art. 2049 C.C.).
Gli Assicuratori, se di interesse, garantiscono massimali maggiori.
Il sommario assicurativo di cui sopra e' un breviario meramente
indicativo esclusivamente finalizzato a dare alcuni chiarimenti
all'assicurato, fornendogli una panoramica delle clausole di
maggior rilievo contenute nella polizza. Atteso tale suo carattere,
tutto quanto in esso riportato deve quindi intendersi come un
semplice richiamo di alcuni articoli e clausole che regolano il
contratto che abbiamo inteso evidenziare e se del caso commentare
senza che ci valga in alcuna misura a modificare, alterare,
escludere tutto quanto riportato nella polizza originale e nelle
eventuali appendici. Talch', per quanto riguarda le clausole e i
testi di garanzia vale esclusivamente quanto riportato nei
rispettivi testi integrali previsti in polizza e nelle eventuali
appendici cui raccomandiamo di fare in ogni caso riferimento.
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Visto di Conformit 26
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Convenzione CNDCEC Chartis Europe Trattasi di accordo quadro
che contiene tutte le condizioni economiche e normative della
polizza che andr a sottoscrivere lIscritto al ODCEC 27 CHI PUO
ADERIRE Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al
CNDCEC Lo Studio Associato e i Consulenti dello Studio compresi i
Consulenti del Lavoro. Lo Studio Associato e i Consulenti dello
Studio compresi i Consulenti del Lavoro.
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28 Registrati come utente Clicca per registrarti
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29 Nuova modalit di adesione per la polizza Visto Leggero:
Registrazione Nuovo Utente Selezioni Solo Visto Conformit se
interessato esclusivamente a tale copertura.
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30 Nota Bene: Tutti i campi compilati sono obbligatori. Nuova
modalit di adesione per la polizza Visto Leggero: Compliazione
Anagrafica
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31 Nuova modalit di adesione per la polizza Visto Leggero:
Nuova sottoscrizione Nota bene: Per Fatturato si intende il totale
delle parcelle percepite per la sola attivit di compensazione
Credito Iva
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32 Nuova modalit di adesione per la polizza Visto Leggero:
Rinnovo
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33 Nuova modalit di adesione per la polizza Visto Leggero:
Contabile Bonifico Bancario (segue) ALLEGANDO LA CONTABILE DEL
BONIFICO LA SUA RICHIESTA SARA COMPLETATA!
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34 Nuova modalit di adesione per la polizza Visto Leggero:
(segue) Contabile Bonifico Bancario Potr comunque allegare il
bonifico in qualunque momento, riaccedendo alla sua area
personale.
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Tutela Legale 35
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36 CHI PUO ADERIRE Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
iscritti al CNDCEC Lo Studio Associato Le Societ EDP (compresi gli
Amministratori). Le Societ di Servizi(compresi gli Amministratori).
Le Societ EDP (compresi gli Amministratori). Le Societ di
Servizi(compresi gli Amministratori). Dipendenti regolarmente
iscritti a libro matricola ed eventuali collaboratori a progetto.
Convenzione CNDCEC DAS SpA Trattasi di accordo quadro che contiene
tutte le condizioni economiche e normative della polizza che andr a
sottoscrivere lIscritto al CNDCEC
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37 > > le spese per lintervento del legale incaricato
della gestione del sinistro > > le spese per un secondo
legale domiciliatario > > le spese investigative > > le
eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza
per condanna dellAssicurato > > le spese per lintervento del
Consulente Tecnico dUfficio > > le spese processuali nel
processo penale (art. 535 C.P.P.) > > le spese di giustizia
> > gli arbitrati per la decisione di controversie Per quali
spese
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1. 1. Le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile o la
costituzione di parte civile in sede penale; 2. 2. La difesa in
sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto
illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in
presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalit : 38 O IN
ALTERNATIVA I OPZIONE (sempre presente): x) x) dopo esaurimento
delle spese per resistere allazione del danneggiato a carico
dellAssicuratore di R.C. y) y) nel caso in cui la Polizza di R.C.
non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia
opera a primo rischio II OPZIONE (sempre presente) LAssicurato ha
facolt di nominare autonomamente un legale di sua fiducia per la
gestione del sinistro dandone informazione alla Societ. Per quali
eventi 3. 3. I procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla
base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive
modifiche, solo in caso di colpa lieve ; 4. 4. La difesa in sede
penale nei procedimenti per reati colposi; 5. 5. La difesa in sede
penale nei procedimenti per reati dolosi quando vi sia sentenza di
assoluzione o proscioglimento passata in giudicato; 6. 6. La difesa
in sede penale per responsabilit amministrative sulla base di
quanto disposto dal decreto legislativo 231/01; 7. 7. Le
controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente
iscritti a libro matricola
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Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs.
626/94, D.Lgs. 494/96 e successive modifiche legislative comprese
altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro Estensione alle
violazioni/inosservanze al D.Lgs. 196/03 con riferimento a
violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse allapplicazione
delle norme sulla tutela dei dati personali. 39 Pacchetto Sicurezza
(gi compreso nel premio)
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40 A partire da 90,00 per singolo Professionista. Nessuna a
carico del Professionista. Premio lordo annuo Garanzie Franchigia
per sinistro A partire da 10.000,00 e sino a 80.000,00 per
sinistro. Massimale In Italia, Citt del Vaticano e Repubblica di
San Marino per le inadempienze contrattuali su beni/servizi
forniti; e in tutti gli altri casi in Europa. Estensione
Territoriale
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Grazie per lattenzione Dott. Alessandro Cian / CNDCEC
Commissione Assicurativa Avv. Alberto Manzella Dott. Federico
Gattinoni / AON