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Bilancio 2011: adempimenti e principali novità
Novità sulla Società di Comodo
Ancona – Sede Confindustria, giovedì 15 marzo 2012
Relatore: Dott. Marco Ciavattini
Novità sulle Società di Comodo
D.L. n. 138/2011, art. 2, commi da 36-quinquies a 36-
duodecies (c.d. Manovra di Ferragosto)
Novità sulle Società di comodo:
• Applicazione aliquota Ires al 38%
• Nuova fattispecie di Società non operativa: Perdita fiscale
reiterata
Novità sulle Società di Comodo
Aliquota Ires 38%
Maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota Ires
(27,5% + 10,5% = 38%)
L’aliquota maggiorata si applica solo in caso di mancato
superamento del test di operatività.
Quindi va applicata solo ai soggetti Ires che si considerano non
operativi quando l’ammontare dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) risultanti da
conto economico è inferiore ai ricavi figurativi determinati
mediante l’applicazione dei coefficienti previsti al valore dei
determinati beni (Art. 30, Legge 23 dicembre 1994 n. 724)
Novità sulle Società di Comodo
Aliquota Ires 38%
La maggiorazione si applica al reddito complessivo e quindi
anche sull’eventuale parte di reddito imponibile eccedente
quello minimo.
Se una società non supera il test dei ricavi, la maggiorazione di
10,5 punti percentuali è calcolata sul reddito complessivo
dichiarato pari:
• al reddito minimo determinato secondo l’art. 30 L. 724/1944,
se superiore al reddito dichiarato;
• al reddito dichiarato se superiore al reddito minimo.
Novità sulle Società di Comodo
Aliquota Ires 38%
Decorrenza:
Le nuove disposizioni si applicano al periodo d’imposta
successivo a quello di approvazione del decreto.
Per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, la
nuova aliquota Ires si applica dal 2012.
Novità sulle Società di Comodo
Aliquota Ires 38%
Acconti 2012:
Nella determinazione degli acconti per l’anno 2012 con il
metodo storico si deve già tener conto della maggiorazione del
10,5% se la società è di comodo nel 2011.
Se la società è di comodo nel 2011, ma presume di non esserlo
nel 2012, potrà applicare il metodo previsionale senza
l’applicazione della maggiorazione.
Se la società non è di comodo nel 2011, ma lo diventa nel 2012,
la maggiorazione sarà versata solo a titolo di saldo.
Novità sulle Società di Comodo
Aliquota Ires 38%
Consolidato Fiscale
• La società consolidante e le società consolidate di comodo
applicheranno separatamente la maggiorazione del 10,5%,
ciascuna sul proprio reddito, provvedendo direttamente al
relativo versamento
• La consolidante continua ad assoggettare ad imposizione la
somma algebrica dei redditi e delle perdite che confluiscono
nel consolidato, applicando l’aliquota ordinaria del 27,5%
Novità sulle Società di Comodo
Aliquota Ires 38%
Società di capitali che partecipano in società di persone non
operative
La società di capitali applica l’aliquota del 38% solo il reddito
imputato per trasparenza derivante dalla partecipazione nella
società di persone.
Novità sulle Società di Comodo
Aliquota Ires 38%
Trasparenza (artt. 115 e 116 Tuir)
In caso di società di capitali che hanno optato per il regime di
trasparenza fiscale:
• Il reddito è comunque imputato per trasparenza ai soci
• La partecipata non operativa liquida e versa la
maggiorazione Ires
• La partecipante di comodo non applica la maggiorazione sul
reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
DL 138/2011
Diventano società non operative:
• Società che per tre periodi d’imposta consecutivi dichiarano
una perdita fiscale
• Società che per due periodi d’imposta dichiarano una perdita
fiscale e per un anno un reddito inferiore a quello minimo
presunto in base all’art. 30, co. 3, L724/1994
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Decorrenza: la nuova disciplina decorre dal periodo d’imposta
2012 (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).
Dal quarto anno, dopo il triennio di perdite la società diventa
società di comodo.
Se il triennio 2009-2011 presenta una situazione di perdita
sistematica ovvero due esercizi in perdita e uno al di sotto del
reddito minimo, la Società nel 2012 sarà considerata di comodo
anche se in tale esercizio è operativa e supera il test dei ricavi.
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Nell’anno in cui la società risulta essere di comodo perché in
perdita da tre esercizi, la stessa dichiara un reddito superiore a
quello minimo, quindi non sarà di comodo nell’anno successivo.
Esempio: la società è in perdita nel triennio 2009-2011; nel
2012 diverrà di comodo e dichiarerà un reddito superiore a
quello minimo; nel 2013 non sarà di comodo in quanto nel
triennio precedente (2010-2012) non sussistono i requisiti per
l’applicazione della nuova norma.
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Conseguenze:
Dal periodo d’imposta successivo al triennio di osservazione la
società è considerata di comodo:
• Determinazione del reddito minimo
• Applicazione della maggiorazione del 10,5% (Ires 38%)
• Limite dell’utilizzo del credito Iva
• Irriportabilità delle perdite fiscali se non in presenza di redditi
effettivi
• Valore della produzione minimo ai fini Irap
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Restano ferme le cause di esclusione di cui all’art. 30
L.724/1994 anche per le società considerate di comodo perché
in perdita sistematica
DUBBIO: Le cause di esclusione automatiche si applicano al
triennio di monitoraggio o solo al quarto anno?
La Circolare n.25/IR del 31/10/2011 ritiene che la causa di
esclusione possa essere fatta valere solo al quarto anno.
Si attende un chiarimento ufficiale.
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Cause di esclusione:
• i soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di
costituirsi sotto forma di società di capitali;
• i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta (periodo di inizio
attività coincidente con l’apertura della partita Iva, a prescindere
dall’inizio dell’attività produttiva);
• la società in amministrazione controllata o straordinaria;
• le società che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati italiani ed esteri, le stesse società quotate e le
società controllate, anche indirettamente, da società quotate;
• le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Cause di esclusione:
• le società con un numero di soci non inferiore a 50 (fino al 31/12/2007
il numero era 100).
• le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle 10 unità;
• le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di
liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in
concordato preventivo;
• le società che presentano un ammontare complessivo del valore della
produzione (voce A del C/E) superiore al totale dell’attivo dello stato
patrimoniale;
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Cause di esclusione:
• le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per
cento del capitale sociale;
• le società congrue e coerenti agli studi di settore.
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Ulteriori cause di esclusione
(Provvedimento n. 23681 del 14/02/2008):
• società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina
dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che con impegno
assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal
registro delle imprese entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi successiva;
• società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in
concordato preventivo e in amministrazione straordinaria;
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Ulteriori cause di esclusione
(Provvedimento n. 23681 del 14/02/2008):
• società sottoposte a sequestro penale o a confisca ai sensi degli
articoli 2-sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché
altri casi in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un
amministratore giudiziario;
• società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili
concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato
in base alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 o ad altre leggi regionali o
statali;
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Ulteriori cause di esclusione
(Provvedimento n. 23681 del 14/02/2008):
• società che detengono partecipazioni in:
- società considerate non di comodo ai sensi dell’articolo 30 della legge
n. 724/94;
- società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo
30 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di
disapplicazione;
- società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo
168 del TUIR ;
La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni.
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Ulteriori cause di esclusione
(Provvedimento n. 23681 del 14/02/2008):
• società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di
disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla
base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che
non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
In assenza di una causa di esclusione automatica è possibile
presentare interpello disapplicativo al direttore regionale
dell’Agenzia delle Entrate competente.
Occorre:
• fondare l’istanza sulla economicità del comportamento
imprenditoriale anziché provare le ragioni del mancato
superamento dei ricavi
• provare la ricorrenza di situazioni particolari o straordinarie
che hanno causato perdite fiscali senza alcun intento elusivo
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
TELEFISCO 2012
DOMANDA: Con la Manovra di ferragosto sono state approvate le
disposizioni che vanno a integrare la disciplina normativa che riguarda le c.d.
società di comodo coinvolgendo, a partire dal 2012, anche le società che per
tre periodi d’imposta consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale. La
norma prevede almeno uno storico di 3 periodi d’imposta rispetto a quello di
applicazione, il quarto; per cui sembrerebbe ragionevole ritenere che i
soggetti con un'anzianità inferiore a questo periodo minimo non siano
coinvolti dalle nuove disposizioni ferma restando la possibilità di applicare
nei loro confronti la disciplina ordinaria delle società non operative. È corretta
questa affermazione?
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
TELEFISCO 2012
RISPOSTA: È corretta. Le disposizioni in materia di società c.d. in perdita
sistematica ex art.2, co.36-decies e ss., del D.L. n.138/11 presuppongono
un c.d. “periodo di osservazione” di tre anni; nei confronti di quelle società
che non hanno almeno tre anni “di vita”, pertanto, la disciplina sulle
società c.d. in perdita sistematica non trova applicazione. Ciò non
esclude che per le stesse società la disciplina delle società “di comodo”
prevista dall’art. 30 della L. n.724/94 possa trovare applicazione, qualora ne
ricorrano i presupposti ivi previsti.
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Acconti
Comma 36-duodecies: «nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo d’imposta di prima applicazione del
presente decreto si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui al presente articolo»
L’acconto 2012 va calcolato rideterminando l’imposta del
periodo 2011 come se le nuove disposizioni fossero già in
vigore.
Novità sulle Società di Comodo
Società in perdita fiscale per tre esercizi
Acconti
Occorre verificare se nel triennio precedente (2008-2010) la
società presentava una situazione di perdita sistematica ovvero
due esercizi in perdita e uno al di sotto del reddito minimo.
In caso di risposta affermativa, dovrà essere rideterminata
l’imposta del 2011 applicando le nuove regole, e utilizzare tale
imposta come base storica per il versamento degli acconti
2012.