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Note pratiche di etichettatura dei vini

Note pratiche di etichettatura dei vini - AGROQUALITA · Regole generali Fanno parte dell’etichettatura: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini

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Note pratiche dietichettatura dei vini

Regole generali

Fanno parte dell’etichettatura: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o dicommercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio,documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un datoprodotto o che ad esso si riferiscono.

Tutte le indicazioni figurano in una o più lingue ufficiali della Comunità,tuttavia il nome di una DOP o IGP non è traducibile.

Nel caso di esportazione, se la legislazione del Paese Terzo interessato prevedeindicazioni non previste nella UE, esse possono essere riportate in etichetta,anche in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunità, ma limitatamentealle indicazioni obbligatorie richieste dalla normativa del Paese Terzo didestinazione:

devono essere debitamente documentate su richiesta degli Organi diControllo.

Indicazioni obbligatorie : devono essere riportate sul recipiente in caratteri indelebili e chiaramentedistinguibili dal testo e dai disegni che le circondano, e nello stesso campovisivo, in modo tale che possano essere lette contemporaneamente senzanecessità di ruotare il recipiente.

Possono essere fuori dello stesso campo visivo: numero di lottocontiene solfiti e altre indicazioni di allergeniindicazione importatore.

Indicazioni Facoltative

Le norme in materia di etichettatura nel settore vitivinicolo sono oracomplementari alle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE del 20 marzo2000 relativa all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari,nonché alla relativa pubblicità.Tali norme si applicano trasversalmente per tutti i settori.Consentono di riportare informazioni aggiuntive purché siano dimostrabili esiano rispettate determinate condizioni ed eccezioni circa la veridicità delleindicazioni riportate in etichetta e il relativo controllo, nonché il rischio diconfusione per i consumatori.

Perciò l’etichetta di un vino non deve:a) essere tale da indurre in errore l'acquirente, specialmente:

per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto e in particolare natura,identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine o

provenienza, modo di fabbricazione o di ottenimento attribuendo al prodottoalimentare effetti o proprietà che non possiede suggerendogli che il prodottoalimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodottianaloghi possiedono caratteristiche identiche

b) attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.

Indicazioni Obbligatorie

L’etichettatura del Vino («senza origine», DOP, IGP, Varietale), VS, VSQ, VF, VL,Vino da uve appassite e Vino da uve stramature, contiene le seguentiindicazioni obbligatorie:

designazione della categoria (può essere omessa per i vini che si fregianodi una DOP o IGP)

per i vini DOP- espressione «Denominazione di Origine Protetta» oppure sigle D.O.C. oD.O.C.G. o DOP, anche per esteso oppure entrambe (sia l’espressioneUE che quella italiana)

- nome della denominazione di origine protettaper i vini IGP- espressione «Indicazione Geografica Protetta» oppure le sigle IGT o IGPanche per esteso oppure entrambe

- nome della indicazione geografica protettatitolo alcol. volumico effettivo: in unità o mezze unità percentuali con lacifra seguita da % vol.

altezza minima caratteri:- 3 mm (bottiglie con volume tra 20 e 100 cl)- 5 mm (bottiglie di capacità > 100 cl)- 2 mm (bottiglie con capacità = o < 20 cl) tolleranza analitica rispetto a valore in etichetta: 0,5% vol in più o inmeno (0,8% per vini DOP e IGP conservati in bottiglia per più di 3 anni,e per VS, VSQ, VF, VL, Vini da Uve Stramature)

volume nominale recipiente : altezza minima caratteri:- 3 mm (bottiglie con volume tra 20 e 100 cl)- 5 mm (bottiglie di capacità > 100 cl)- 2 mm (bottiglie con capacità = o < 20 cl) Può essere indicata la lettera minuscola «e» con altezza minima deicaratteri di 3mm (deve essere collocata nello stesso campo visivodell'indicazione del volume nominale e certifica, sotto la responsabilitàdell'importatore o di chi effettua il riempimento, la conformitàdell'imballaggio preconfezionato alle disposizioni della direttiva CEE76/211 e s.m.i.)

indicazione dell’imbottigliatore (per VS, VSQ, VSQA: nome del produttore ovenditore):

Nome o Ragione sociale indicata per esteso (in alternativa anche in formaabbreviata, ma a condizione che risulti da Atto costitutivo o da Statuto esia riportata nella voce «denominazione» nel Registro Imprese dellaCCIAA)Comune e Stato membro preceduti dai termini «Imbottigliato da»(«Confezionato da» se recipienti diversi dalle bottiglie - "Elaborato da" o"Spumantizzato da" per VS/VSQ)

Ammessi termini come:«Imbottigliato all’origine» per vini IGP/DOP se imbottigliati nell’aziendadel produttore«Imbottigliato nella Fattoria», «Imbottigliato nell’Azienda Agricola» oequivalenti anche per vini senza DOP e IGP, sempre se imbottigliatinell’azienda del produttore«Integralmente prodotto» per vino ottenuto solo da uve raccolte evinificate nell’azienda.

Consentito usare, al posto dell’imbottigliatore:codice ICQRF completato dalla Sigla IT e dai riferimenti ad altro soggettoche partecipa al circuito commerciale (Nome + Comune e Stato membro)imbottigliamento conto terzi: si utilizzano termini come «Imbottigliato perconto di ...»

se è indicato anche il Nome + il Comune e Stato membro della personache ha effettuato l’imbottigliamento per conto terzi, si usano i termini«Imbottigliato da (…) per conto di (…)»È possibile utilizzare il Codice ICQRF.

Se imbottigliamento è effettuato in luogo diverso dalla sede sociale, vaspecificato anche il luogo reale di imbottigliamento (può essere omesso seimbottigliamento avviene in comune confinante con quello dove si trova lasede sociale).Se il Nome dell’Imbottigliatore (o del Produttore o Importatore o Venditore)o il Comune ove ha la sede contiene o è costituito da una DOP o IGP, ilnome o comune è indicato sull’etichetta:

con la minimizzazione dei carattericon il Codice Istat del comune o il Codice ICQRF dell’imbottigliatore.

indicazione della provenienza:per vini senza DO o IG con termini quali «Vino di …» o «Prodotto in ….»(se le uve sono raccolte e vinificate in quel territorio), oppure con terminiquali «Vino della Comunità Europea» (se il vino è ottenuto da una misceladi vini di diversi Paesi UE

per vini DOP/IGP con termini quali «Vino di ….» o «Prodotto in …..»(completati dalla indicazione dello Stato membro dove le uve sono stateraccolte e vinificate)

Indicazione dell’importatore (per i vini importati)Indicazione del tenore di zucchero (obbligatorio solo per VS, VSQ, VSQA) -Si usano menzioni:

- «brut nature» o «pas dosè» se tenore < 3 g/l- «extra brut» se tenore compreso tra 0 e 6 g/l- «brut» se tenore < 12 g/l- «extra dry» se tenore compreso tra 12 e 17 g/l - «dry», «secco» o «asciutto» se tenore compreso tra 17 e 32 g/l- «abboccato» o «demi-sec» se tenore compreso tra 32 e 50 g/l- «dolce» se tenore > 50 g/l Tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta : 3 g/l in più oin meno

Numero del lotto della partitaIndicazione allergeni - eventuale presenza indicata facendola precedere datermine «contiene»:

- «solfiti» o «anidride solforosa» se il contenuto in solfiti è superiore a 10mg/l

- «uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» o«ovoalbumina»

- «latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte».

Quando la presenza di tali sostanze possa essere individuata nel prodottofinale in base ai metodi d’analisi (obbligo attivo per i prodotti ottenutidalla vendemmia 2012).

Indicazioni Facoltative

Le principali riguardano:Annata - a condizione che almeno l’85% del vino sia ottenuto da uveraccolte nell’annata indicataNome di una o più varietà di vite o loro sinonimi ufficiali - a condizione cheil vino sia ottenuto per almeno l’85% da uve provenienti dalla varietà stessa

nel caso si indichino due o più varietà, la loro presenza deve essere al100% e vanno riportate in ordine decrescente e con caratteri delle stessedimensionila varietà può essere indicata per i vini DOP e IGP il cui disciplinare loconsente e per i vini senza DOP e IGP: per questi in Italia sono consentitesolo 6 varietà di una lista “positiva”se l’indicazione dei nomi delle varietà è riferita a tipologie di vino ottenute

da uvaggio e/o assemblaggio (ad esempio le tipologie Rosso, Bianco oRosato della IGT Terre di Chieti), oltre al rispetto delle precedenticondizioni esse devono essere riportate:- fuori dal campo visivo dove figurano le indicazioni obbligatorie e nelcontesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnicocolturali e/o delle caratteristiche del prodotto con caratteri delle stessedimensioni e colore rispetto a quelli usati per la “descrizione” e incaratteri di dimensione non superiore a 3 mm di altezza e 2 mm dilarghezza e, comunque, in caratteri non > a ¼ rispetto a quelli usati perla DOP o IGP.

Inoltre, deve essere assicurata la rintracciabilità del prodotto, per cui levarietà, oltre ad essere regolarmente presenti nello Schedario viticoloaziendale, devono essere specificamente annotate sul registro divinificazione al momento del loro carico nell’ambito delle operazionivendemmiali (ad es. «dai nostri vigneti uve Montepulciano e Merlot atte aTerre di Chieti IGT Rosso 2013»)

tenore di zuccheri residui (per i vini diversi dai VS, VSQ, VSQA) - Si usanole menzioni:

«secco» o «asciutto» se tenore 4 g/l massimo oppure 9 g/l purchè il tenoredi acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non siainferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo«abboccato» se tenore compreso tra 4 e 12 g/l oppure tra 4 e 18 g/lpurchè il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartaricoper litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zuccheroresiduo«amabile» se tenore compreso tra 12 e 45 g/l«dolce» se tenore = o > 45 g/l Per i VL: «secco» se tenore fino a 40 g/l - «semisecco» o «amabile» setenore compreso tra 40 e 100 g/l - «dolce» se tenore > 100 g/l .Tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta: 1 g/l in più o inmeno.

Simbolo Comunitario per i vini DOP e IGP (simboli grafici conformi al Reg.CE n. 628/2008) Menzioni tradizionali per i vini DOP e IGP (se previsti dal disciplinare diproduzione ad esempio, Passito, Stravecchio, Superiore, Riserva, Chiaretto,Ambra, ……)Nome dell’Azienda (diversa dall’indicazione del nome dell’imbottigliatore,del produttore o del venditore) - riservata ai vini DOP e IGP - Si fa mediantel’uso di termini precisi (e relative illustrazioni) riferiti allo stabilimentodell’azienda viticola, presenti in una lista positiva:

Abbazia - Castello - Torre - Rocca - Villa a condizione che il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiatein vigneti coltivati da tale azienda, la vinificazione sia effettuatanell’azienda e i nomi delle entità storico tradizionali e dei toponimiabbinabili non contengano, in tutto o in parte, un nome geograficoriservato a DOP e IGP diverse da quella utilizzata per designare il vinodell’azienda viticola - sono fatti salvi i Marchi commerciali registrati.

Termini che si riferiscono a metodi di produzione: «fermentato in barrique», «invecchiato o maturato in botte», ecc. «fermentato in bottiglia»: per i VS a DOP o per i VSQ con fermentazionein bottiglia - durata del processo di elaborazione, compreso l’affinamentonell’azienda di produzione, calcolata a decorrere dall’inizio del processodi fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), noninferiore a 9 mesi - durata del processo di fermentazione destinato arendere spumante la partita e della permanenza della partita sulle fecce di almeno 90 giorni, e con separazione delle fecce mediante filtraggiosecondo il metodo del travaso oppure sboccatura«fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodoclassico» o «metodo tradizionale» o «metodo classico tradizionale» per iVS a DOP o per i VSQ con fermentazione in bottiglia e permanenza senzainterruzione sulle fecce nella stessa azienda per almeno 90 giorni, e conseparazione delle fecce mediante sboccatura «Crémant» per i VSQ bianchi o rosè DOP o IGP ottenuti da uvevendemmiate a mano, con mosto ottenuto da pressatura di grappoli interiin quantità non > a 100 litri/150 kg di uva, elaborato coi criteri delmetodo classico, e con: contenuto SO2 < 150 mg/l e contenuto zuccheroresiduo < 50 g/l riferimento al metodo di produzione biologica.

Nome di una unità geografica più piccola o più grande per i vini DOP, acondizione che la delimitazione sia ben definita, che sia prevista una listapositiva nel disciplinare e sia riferita a:

una località o gruppo di localitàun comune o una frazioneuna sottozona (sottoregione viticola o parte di essa)una zona amministrativa.

1. Categoria del Prodotto (anche VINO VARIETALE)2. Nome della varietà di vite, consentita anche per i vini senza DOP

e IGP: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Syrah,Chardonnay e Sauvignon (e loro sinonimi) sono le soleconsentite per l’Italia, sempre a condizione che almeno l’85%provenga dalla varietà indicata (100% se ne vengono indicate2 o più) e che ciò sia dimostrabile

3. Annata di raccolta delle uve (facoltativa) 4. Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore5. Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria

sede principale6. Volume nominale del recipiente7. Titolo alcolometrico volumico effettivo8. Indicazione di provenienza (può essere omessa se si integra Vino

o Vino Varietale col termine «d’Italia»)9. Indicazione allergeni, che deve essere apposta in una qualsiasi

delle etichette del recipiente o direttamente sul contenitore ditutti i vini con contenuto in solfiti superiore a 10 mg/l. Non sonoprevisti caratteri minimi e può essere scritta solo in italianoma, se il vino è inviato in altri Paesi UE, bisogna verificare lalingua. Eventualmente anche derivati del latte/uovo

10. Numero di Lotto di appartenenza del vino”. La sua indicazioneè a discrezione dell’imbottigliatore (in questo caso sta aindicare che il vino è stato imbottigliato il 79esimo giorno del2012, cioè il 19.03.12)

Schema di etichetta di unvino senza DOP o IGP

1. Nome della Denominazione2. Menzione che accompagna l’unità geografica italiana (può

essere anche in sigla «IGT»), che sostituisce l’espressione IGP3. Nome di due varietà di vite: in questo caso il vino è ottenuto al

100% dalle due varietà. L’Aglianico è la varietà prevalente4. Annata di raccolta delle uve (facoltativa)5. Simbolo Comunitario che contraddistingue la IGP, riportato

secondo quanto previsto dall’Allegato V del Reg. CE n.1898/2006 modificato dal Reg. CE n. 628/08 (facoltativo)

6. Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore. A particolaricondizioni, è anche possibile utilizzare termini quali«imbottigliato dal viticoltore» o «imbottigliato all’origine»oppure «imbottigliato dalla Azienda agricola», ma in tale casoil vino in causa deve essere imbottigliato nell’azienda delproduttore (ammesso il principio di prevalenza)

7. Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propriasede principale

8. Indicazione di Provenienza9. Numero di Lotto di appartenenza del vino. La sua indicazione è

a discrezione dell’imbottigliatore (in questo caso sta a indicareche il vino è stato imbottigliato il 119esimo giorno del 2013,cioè il 29.04.2013)

10. Volume nominale del recipiente11. Titolo alcolometrico volumico effettivo 12. Indicazione allergeni

Schema di etichetta di unvino a IGP(ex IGT)con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le piùfrequenti

1. Nome della Denominazione da cui proviene il vino2. Espressione Comunitaria (possibile sia per esteso che in sigla

DOP); in alternativa o aggiunta è possibile indicare anche lamenzione tradizionale italiana DOC

3. Annata di raccolta delle uve4. Marchio commerciale del vino. Può contenere anche una delle

menzioni tipo «Villa» o «Rocca» se inserita in un marchiopreesistente registrato prima del 4 maggio 2002 (il Marchio +menzione può essere inserito anche nel nome o nella ragionesociale dell’imbottigliatore, ma in tal caso i caratteri vannominimizzati)

5. Nome oppure Ragione sociale + Comune e Stato membro di chiha ordinato l’imbottigliamento (imbottigliamento conto terzi)

6. Imbottigliatore conto terzi (imbottigliatore effettivo) indicatotramite Codice ICQRF seguito dalla sigla IT - In alternatival’Imbottigliatore per conto terzi può essere indicato, se la sededell’imbott. fisico e di quello giuridico si trovano in comunidiversi non limitrofi: Imbottigliato per conto di Azienda AgricolaFrancoBianchi, Casalbordino, Italia nello stabilimento di Chieti

7. Numero di Lotto di appartenenza del vino8. Volume nominale del recipiente9. Titolo alcolometrico volumico effettivo 10. Indicazione di Provenienza 11. Indicazione allergeni

Schema di etichetta di unvino DOP o IGP

1. Nome della Denominazione da cui proviene il vino2. Menzione tradizionale (possibile sia per esteso che in sigla DOC),

che sostituisce l’espressione DOP3.Nome di una unità geografica più piccola (MGA): in questo caso

la “Sottozona” «Terre di Casauria» o «Casauria», riconosciutaall’interno della zona di produzione più ampia del MdA DOC

4. Annata di raccolta delle uve5. Menzione tradizionale, che deve essere specificamente prevista

dal relativo disciplinare di produzione6. Menzione «Vigna » seguita dal “toponimo”, cioè dal nome del

luogo che non sia geografico7. Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore. È possibile

utilizzare i termini «imbottigliato nella zona di produzione» e«imbottigliato all’origine dalla Azienda agricola» (a condizioneche l’’imbottigliamento avvenga nell’azienda del produttore),eventualmente integrati dalla dicitura «integralmenteprodotto»

8. Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propriasede principale

9. Numero di Lotto di appartenenza del vino10. Volume nominale del recipiente11. Titolo alcolometrico volumico effettivo 12. Indicazione di Provenienza 13. Indicazione allergeni14. Numero del recipiente, un’indicazione possibile senza

particolari prescrizioni (ma deve essere dimostrabile e vaprovata, a richiesta degli organismi di controllo, la suaesattezza)

Schema di etichetta di unvino DOP (Docg e Doc)

con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le piùfrequenti

con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le piùfrequenti

1. Categoria del prodotto da cui proviene il vino2. Annata di raccolta delle uve (facoltativa)3. Menzione relativa all’indicazione del tenore di zucchero

(obbligatoria). Il termine Brut indica che il tenore di zuccheriresidui è inferiore a 12 g/l

4. Nome oppure Ragione sociale del produttore (o del venditore).In alternativa: * il produttore (o elaboratore o spumantizzatore) può essereindicato col codice ICRF, integrato dal nome del venditore(Elaborato da 123/CN/IT Venduto da Giorgio Bianchi, Chieti, Italia)* si può indicare solo il venditore in sostituzione del nomedel produttore, ma in questo caso si deve riportare la sededello stabilimento del produttore (Venduto da Giorgio Bianchi, Chieti, Italia Nello stabilimentodi Canelli, Italia)

5. Comune e Stato membro in cui il produttore ha la propriasede principale

6. Numero di Lotto di appartenenza del vino7. Volume nominale del recipiente8. Titolo alcolometrico volumico effettivo 9. Indicazione di Provenienza 10. Indicazione allergeni

Schema di etichetta di unvino spumante di qualità

Se il NOME dell’imbottigliatore/venditore/importatore e/o ilCOMUNE ove questo ha la sede contiene il nome di una DOP/IGP,anche in parte, per evitare di creare confusione nel consumatore:

il NOME + la SEDE (2) devono essere indicati in caratteriinferiori a 3 mm in altezza e 2 mm in larghezza e devonocomunque essere non superiori a ¼ della designazione (1) checompare in etichettain alternativa si può indicare il codice ICRFin alternativa, dovendo indicare il nome del Comune ove èavvenuto l’imbottigliamento, questo si può sostituire col CodiceISTAT.

Caso particolareindicazioneimbottigliatorecon le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più

frequenti

Per l’uso delle menzioni sull’imbottigliamento all’origine (2) e (3),comprese le altre: imbottigliato all’origine dal produttore,imbottigliato nella fattoria, imbottigliato nel podere, imbottigliatonella cascina, imbottigliato nella tenuta vale il principio diprevalenza, cioè tali menzioni potranno essere utilizzate, perun’azienda agricola, anche nella etichetta di vini DOP o IGP (1)acquistati da terzi (e, perciò, non prodotti in azienda) a condizioneche sia assicurato che, dal punto di vista quantitativo, laproduzione complessiva dell’azienda sia prevalente rispetto aquella delle citate partite acquistate da terzi.Rispettando comunque le condizioni per il mantenimento delleagevolazioni fiscali di cui l’azienda agricola gode per il campo diattività definito dall’articolo 2135 del C.C., verificate dalla GdF.La limitazione riferita alle uve provenienti da vigneti di pertinenzadell’azienda e vinificate nella stessa resta solo nel caso in cui siindichi, in etichetta, anche la frase «integralmente prodotto»,dicitura peraltro inserita proprio con l’ultima OCM.

Caso particolareindicazioneimbottigliatore

Indicazione allergeni - Solfiti

Per tutti i prodotti vitivinicoli con un contenuto alcolico superiore a 1,2% vol:MPFVinoVino DOP e IGPVino Frizzante - Vino Spumante - Vino Liquoroso Vino da uve stramature - Vino da uve appassiteAceto di vino

è obbligatoria indicazione in etichetta del contenuto di solfiti se superiori a 10 mg/l.

Nello specifico, la norma prevede che:l’indicazione vada riportata con uno dei seguenti termini: «contiene solfiti »o «contiene anidride solforosa» come le altre indicazioni relative a importatore o a numero di lotto, anchequesta può figurare al di fuori del campo visivo dove si trovano le indicazioniobbligatorienon esiste una dimensione minima dei caratteri per questa indicazione,perciò vale la norma generale per le indicazioni obbligatorie (tuttavia, apartire dal 13.12.2014 dovrà essere indicata in caratteri la cui partemediana (altezza della x), non sia pari o superiore a 1,2 mm - Reg. (UE) n.1169/2011 - dalla stessa data tale previsione varrà per tutte le altreindicazioni obbligatorie: denominazione, quantità, responsabile immissionein commercio).

Per i vini commercializzati in mercati extra-comunitari, è consigliabile apporretale indicazione anche in lingua inglese («contains sulfites»).

Etichettatura dei Vini

Per il vino circolante in uno dei Paesi UE è necessario tradurre l’indicazionedegli Allergeni nella lingua del rispettivo Paese UE, come riportatonell’Allegato X Parte A del Regolamento CE n. 607/2009 (inserito con lamodifica apportata dal Reg. UE 579/2012).

Per citare i Paesi più importanti :Francia: Contient «sulfites» o «anhydride sulfureux»

Contient «oeuf», «protéine de l’oeuf», «produit de l’oeuf»,«lysozyme de l’oeuf» o «albumine de l’oeuf» Contient «lait», «produits du lait», «caséine du lait» o «protéinedu lait»

Germania: Enthält «Sulfite» o «Schwefeldioxid»Enthält «Ei», «Eiprotein», «Eiprodukt», «Lysozym aus Ei» o«Albumin aus Ei»

Enthält «Milch», «Milcherzeugnis», «Kasein aus Milch» o«Milchprotein»

Regno Unito: Contains «sulphites», «sulfites», «sulphur dioxide» o «sulfurdioxide»Contains «egg», «egg protein», «egg product», «egglysozyme» o «egg albumin»Contains «milk», «milk products», «milk casein» o «milkprotein»

Spagna: Contiene «sulfitos» o «dióxido de azufre» Contiene «huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto»,«lisozima de huevo» o «ovoalbúmina» Contiene «leche», «productos lácteos», «caseína de leche» o«proteína de leche»

Svezia: Innehåller «sulfiter» o «svaveldioxid» (anche in Innehåller«ägg», «äggprotein», «äggprodukt», «ägglysozym» o«äggalbumin» Inglese)Innehåller «mjölk», «mjölkprodukter», «mjölkkasein» o«mjölkprotein».

e, tra gli altri : Olanda: Bevat «sulfieten» o «zwaveldioxide»

Bevat «ei», «eiproteïne», «eiderivaat», «eilysozym» o«eialbumine»Bevat «melk», «melkderivaat», «melkcaseïne» o«melkproteïnen»

Danimarca: Indeholder «sulfitter» o «svovldioxid»Indeholder «æg», «ægprotein», «ægprodukt», «æglysozym», o«ægalbumin»Indeholder «mælk», «mælkeprodukt», «mælkecasein» o«mælkeprotein»

Finlandia: Sisältää «sulfiittia», «sulfiitteja» o «rikkidioksidia» (anche inSisältää «kananmunaa», «kananmunaproteiinia»,«kananmunatuotetta», Svedese) «lysotsyymiä(kananmunasta)» o «kananmuna-albumiinia»Sisältää «maitoa», «maitotuotteita», «kaseiinia (maidosta)» o «maitoproteiinia»

Slovenia: Vsebuje «sulfiti» o «žveplov dioksid»Vsebuje «jajce», «jajčne beljakovine», «proizvod iz jajc»,«jajčni lizocim» o «jajčni albumin»Vsebuje «mleko», «proizvod iz mleka», «mlečni kazein» o«mlečne beljakovine»

consentitoanche ininglese

consentitoanche in sve-dese

Indicazione allergeniPittogrammiFacoltativiNella indicazione di tutti gli allergeni:

SolfitiDerivati del latteDerivati dell’uovo.

I termini possono essere accompagnati da uno deipittogrammi previsti:

Ungheria: Tartalmaz «szulfitok» o «kén-dioxid»Tartalmaz «tojás», «tojásból származó fehérje», «tojástermék»,«tojásból származó lizozim» o «tojásból származó albumin»Tartalmaz «tej», «tejtermékek», «tejkazein» o «tejfehérje»

Belgio: lingue ammesse: Inglese - Francese - Tedesco - OlandeseAustria: lingue ammesse: Inglese - Francese - Italiano - Tedesco.

Indicazione allergeni - derivati del latte e dell’uovo

Per tutti i prodotti vitivinicoli con un contenuto alcolico superiore a 1,2% vol èobbligatoria indicazione in etichetta del contenuto in derivati dell’uovo e/o in derivati del latte, se la presenza di tali sostanze possa essere individuata nelprodotto finale in base ai metodi d’analisi riconosciuti dalla UE e se,comunque, presentano un residuo superiore a 0,25 mg/l

Nello specifico, la norma prevede che l’indicazione vada riportata con uno deiseguenti termini:

Per i derivati dell’uovo: «contiene uovo» o «contiene proteina dell’uovo» o«contiene derivati dell’uovo» o «contiene lisozima da uovo» o «contieneovoalbumina» Per i derivati del latte: «contiene latte» o «contiene proteina del latte» o«contiene derivati del latte» o «contiene caseina del latte».

Per il resto, valgono gli stessi obblighi previsti per i solfiti.La prescrizione si applica per i vini ottenuti da uve provenienti dallavendemmia 2012/2013 e successive, ed etichettati dopo il 30 giugno 2012. Nella indicazione di tutti gli allergeni i termini possono essere accompagnatida uno dei pittogrammi previsti.

Vini imbottigliati

Chiusura recipientiIl vino regolarmente chiuso ed etichettato, confezionato in bottiglie oinrecipienti fino a 60 litri (comprese, perciò, le dame, i canestri, le taniche ole damigiane) e detenuto in cantina o negli stabilimenti del produttore o deicommercianti all’ingrosso, è considerato come già posto in vendita per ilconsumo e, quindi, deve rispettare i limiti e le prescrizioni per i vini immessial consumo.Tutti i vini confezionati in recipienti fino a 60 litri devono recare un sistema dichiusura che rechi l’indicazione dell’imbottigliatore, in modo indelebile e ben

visibile dall’esterno (art. 12, par. 4 Legge 82/2006).Si può indicare :

Nomela Ragione socialeil Marchio (a condizione che sia riportato nel Registro Imprese della CCIAA)il «Codice ICRF» attribuito dall’Ufficio periferico dell’ICQRF allostabilimento al momento dell’apertura della posizione.

In alternativa al nome, alla ragione sociale o la marchio dell’imbottigliatore,qualora si indichi il Codice ICRF, è preferibile indicare sulla capsula solo lasigla senza acronimo, cioè, ad esempio, «105/CH».

Volumi nominaliA partire dall’11 aprile 2010 è entrata in vigore la Direttiva 2007/45/CErelativa alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.La nuova Direttiva ha avuto l’effetto, relativamente al settore del vino, diprevedere esclusivamente delle fasce prestabilite di gamme di volumi nominali,al di sotto e al di sopra delle quali la scelta ora è libera.Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggipreconfezionati (sostanzialmente, capacità dei recipienti ancora soggette aregolamentazione):

Vino tranquillo - solo i seguenti 8 valori compresi tra 100 e 1.500 ml:100 - 87 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500

Vino spumante e frizzante - solo i seguenti 5 valori compresi tra 125 e 1.500ml: 125 - 200 - 375 - 750 - 1.500

Vino liquoroso - solo i seguenti 7 valori compresi tra 100 e 1.500 ml:100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500

Bevande spiritose (Grappa, ...) - solo i seguenti 9 valori compresi tra 100 e2.000 ml: 100 - 200 - 350 - 500 - 700 - 1.000 - 1.500 - 1.750 - 2.000.

Riferimenti Giuridici

Norme ComunitarieReg. (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 (Regolamento Unico) -Sezione I Ter, da art. 118 quatervicies a 118 novovicies

Reg. (CE) n. 607/2009 del 14 luglio 2009 (Regolamento applicazione per

le DOP, IGP, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione prodottivitivinicoli) e successive modifiche(Reg. 401/2010, Reg. CE 538/2011, Reg. CE 670/2011, Reg CE579/2012, Reg. CE 1185/2012) e rettifiche (GUUE L 75 del 15 marzo2012) - Capo IV, da art. 49 a 73

Reg. CE n. 628/2008 del 2 luglio 2008 (modifica del Reg. CE n.1898/2006 inerente le Modalità di applicazione per i prodotti DOP e IGP)- Allegato - Uso del Simbolo UE

Reg. CE n. 203/2012 dell’8 marzo 2012 (modalità di applicazione sul VinoBiologico)

Reg. UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 (relativo alla fornitura diinformazioni sugli alimenti ai consumatori) - dal 13 dicembre 2014abrogherà la Direttiva 2008/13/CE

Direttiva 2008/13/CE del 20 marzo 2000 (relativa alla etichettatura epresentazione dei prodotti alimentari, nonché alla relativa pubblicità)

Direttiva 2007/45/CE del 5 settembre 2007 (relativa alle quantità nominalidei prodotti preconfezionati) - Allegato I

Direttiva 76/211 /CEE del 20 gennaio 1976 (relativa al precondizionamentoin volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati - Marchio CEE) -Art. 3 e Allegato I, Punto 3.3

Direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 (relativa alle diciture omarche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene unaderrata alimentare) - Art. 4 indicazione Lotto.

Norme NazionaliDecreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni diorigine e delle indicazioni geografiche dei vini)

Decreto 13 agosto 2012 (Disposizioni nazionali applicative del regolamento(CE) n.1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n.607/2009 della commissione e del D.Lgs. n. 61/2010, per quantoconcerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e lapresentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo) - modificatoda DD 16.09.13

Circolare Mipaaf, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo

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Uff. di Pescara - Agroqualità S.p.A. Strada Statale 16 bis, località Villa Raspa 65010 Spoltore (PE)

ph. +39 085 4175588 fax +39 010 5351135 [email protected]

Il RINA é un gruppo multinazionale che fornisce servizi di verifica, certificazione, valutazione di conformità, classificazione navale, valorizzazione ambientale, test di prodotto, supervisione in loco e dei fornitori, formazione e consulenza ingegneristica attraverso una vasta gamma di industrie e servizi. Il RINA opera attraverso una rete di società dedicate ai diversi settori: Shipping, Energia, Infrastrutture e Costruzioni, Logistica e Trasporti, Ambiente e Qualità, Agroalimentare e Sanità, Finanza e Pubbliche Istituzioni, Business Governance. Con circa 280 milioni di euro di attività nel 2012, oltre 2200 risorse, 150 uffici in 53 Paesi nel mondo, il RINA é oggi in grado di rispondere alle esigenze dei propri clienti ed é allo stesso tempo riconosciuto quale interlocutore autorevole presso le principali Organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo di nuovi standard normativi.

www.rinagroup.org

Rurale e della Qualità D.G. dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità -SAQ IX - Prot. n. 19461 del 7 dicembre 2010 (chiarimento in meritoall’indicazione dei vitigni per le tipologie di vini IGP e DOP da «uvaggio»Bianco», Rosso, Rosato e altre)

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive CEconcernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodottialimentari) e successive modifiche - Artt. 9 (Quantità) e 13 (Lotto)

Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 12 (Attuazione della direttiva2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodottipreconfezionati)

Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativacomunitaria concernente l’OCM vino) - Art. 12 (Sistema di chiusurarecipienti)

Decreto 13 maggio 2010 (Regolamentazione dell'utilizzo della menzione«Talento» nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q.Elaborati con il metodo classico).

La storiaAgroqualità nasce nel 1995 dall’esigenza delleCamere di Commercio di presidiare i temi dellacertificazione agroalimentare, dotandosi di unastruttura specializzata, in grado di operare in unmercato che, a metà degli anni novanta, iniziava apresentare esigenze di salvaguardia dei valori dellaqualità. Qualificazione e valorizzazione delleproduzioni agroalimentari da sempre rappresentanola mission di Agroqualità.

Nel corso del 2007, al fine di potenziare e ampliarele attività ed i servizi offerti alle imprese, si èconcretizzata l’alleanza con il RINA, tra i primiorganismi di certificazione italiani che completa lepotenzialità acquisite dall’azienda in ambitoregolamentato, con una vasta gamma di servizinella certificazione volontaria di prodotto e disistema.

Grazie all’acquisizione e la successiva fusione perincorporazione avvenuta nel 2013 di Ismecert S.r.l.,ente di certificazione specializzato nellavalorizzazione delle produzioni agroalimentari diqualità, Agroqualità è diventato l’organismo dicontrollo di riferimento per tutto il Centro/Sud Italia.

Testi a cura di Luca Pollini - Esperto di legislazione vitivinicola.