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IV Trimestre 2011 anno XXIV Norme in materia di Tutela penale dell’Ambiente D.L .gs. 121/2011 “231-Ambiente” a cura di: Stefano Maglia e Rino Pavanello contributi di: Stefano Aldini, Carlo Maria Grillo, Anna Guardavilla, Andrea Sillani, Monica Taina n°96 Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - Copia 30,00 - arretrato 45,00 - carta riciclata 100% Poste Italiane S.p.a. - Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1 - DCB MILANO - Contiene I.P. *ISSN 1825-5396 carta riciclata 100% Direttore Rino Pavanello Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it in collaborazione con co-promosso con

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IV Trimestre 2011anno XXIV

Norme in materia di Tutela penale dell’Ambiente

D.L.gs. 121/2011“231-Ambiente”

a cura di: Stefano Maglia e Rino Pavanello

contributi di:Stefano Aldini, Carlo Maria Grillo,

Anna Guardavilla, Andrea Sillani, Monica Taina

n°96

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*ISSN 1825-5396carta riciclata 100% Direttore Rino Pavanello

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it

in collaborazione con co-promosso con

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Indice

D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 1

D.L.Gs. 121/2011: “231-Ambiente”

INDICE

D.L.GS. 231/2001: INTRODUZIONE, Rino Pavanello ........................................................................ 2

D.L.GS. 121/2011: TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE, Stefano Maglia ............................................ 25

LA POLITICA CRIMINALE IN ITALIA NEL QUADRO DELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA’ AMBIENTALE, Carlo M. Grillo ............................................................................ 39

D.L.GS. 121/2011: RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 121/2011 ............................................. 43

D.L.GS. 121/2011: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE ......................................................................... 59

D.L.GS. 121/2011: TABELLA FATTISPECIE REATI PREVISTI DAL "231/AMBIENTE", Stefano Maglia ........................................................................................ 63

D.L.GS. 121/2011: TABELLA CON ESEMPI DI REATI AMBIENTALI ASCRIVIBILI AD ATTIVITA’ NON INDUSTRIALI, Andrea Sillani ........................................................................... 73

D.L.GS. 121/2011 E “MODELLO-231”: NORMA ISO 14001 E REGOLAMENTO EMAS, Stefano Aldini.......................................................................................... 77

D.L.GS. 231/2001: APPROFONDIMENTI GIURIDICI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI, Anna Guardavilla......................................................................... 97

D.L.GS. 231/2001: DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI, Anna Guardavilla ....................................................................................105

D.L.GS. 231/2001: UN CASO DI APPLICAZIONE INDIRETTA AI REATI AMBIENTALI, Monica Taina ..........................................................................................119

D.LGS. 231/2001: PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’ DELLE SANZIONI INTERDITTIVE – COMMISSARIO GIUDIZIALE, Anna Guardavilla..........................................................................125

GIURISPRUDENZA SULLE RESPONSABILITA’ AMBIENTALI............................................................127

TESTO DEL D.L.GS. 8 GIUGNO 2001, N. 231.................................................................................135

TESTO DEL D.L.GS. 7 LUGLIO 2011, N. 121 ..................................................................................159

TESTO DELLA DIRETTIVA 99/2008/CE .........................................................................................165

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“D.L.gs. 231/2001: introduzione”

D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 2

D.LGS. 231/2001: INTRODUZIONE Rino Pavanello, Segretario nazionale Associazione Ambiente e Lavoro

1. D.Lgs. 231/2001

2. Modello-231: approccio concettuale e metodologico

A) Fase 1 - Identificazione delle aree sensibili (“as-is analysis”)

B) Fase 2 - Identificazione del modello organizzativo e di controllo “a tendere” (to be) e “Gap analysis”

C) Fase 3 - Predisposizione del Modello

3. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

4. Illeciti più rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001

1. Cenni normativi sul D.Lgs. 231/2001

In questa introduzione trattiamo gli aspetti generali del D.Lgs. 231/2001, rinviando l’esame dei contenuti specifici del D.Lgs. 121/2011, il cd. 231-ambiente agli altri contributi di questa pubblicazione.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D.Lgs. 231/2001), recante “Disciplina della re-sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto fin dal 2001 nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità am-ministrativa a carico degli enti collettivi per alcuni tipi di reato, commessi nell’interesse o a vantaggio della società da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autono-mia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza delle per-sone che ricoprono posizioni apicali nell'ente.

L’innovazione del D.Lgs. 231/2001 allinea l’ordinamento italiano a quelli di molti altri Paesi europei e consiste nella previsione di un modello sanzionatorio rivolto (anche) al soggetto collettivo portatore dell'interesse economico sotteso alla commissione del reato, quando il comportamento illecito sia espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una “colpa di organizzazione”.

Il regime di responsabilità istituito dal D.Lgs. 231/2001, inizialmente rivolto ad ambiti speci-fici di reato doloso (corruzione, concussione, truffa e simili e in seguito reati societari, reati in materia di falsità di monete, di terrorismo, contro la personalità individuale, abusi di mer-cato, reati transnazionali in materia di criminalità organizzata), si è ampliato negli anni at-traverso successivi interventi normativi (v. figura 1).

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“D.L.gs. 231/2001: introduzione”

D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 3

I reati di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime” commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”, sono stati introdotti attraverso l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, con la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 e il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008.

D. Lgs. 231/2001D. Lgs. 231/2001

Reati contro la PA nella gestione dei finanziamenti pubblici (art. 24):

Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno della PA, Frode informatica in

danno della PA

Reati nei rapporti con la PA (art. 25):

Concussione, Corruzione , Istigazione alla corruzione, ecc.

Reati nella gestione di monete ed altri valori “pubblici”(art. 25-bis):

Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato di monete false e Alterazione di monete ecc.

Reati societari (art. 25-ter)

False Comunicazioni sociali, Falso in prospetto; Impedito controllo,

Operazioni in pregiudizio dei creditori; Illecita influenza sull’assemblea,

Aggiotaggio; Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche

di vigilanza, ecc...

Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione

dell’ordine democratico e di finanziamento del terrorismo

(art. 25-quater)

Reati contro la personalitàindividuale

(art. 25-quinquies):

Riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone,

acquisto o alienazione di schiavi

REATI PREVISTI IN SEDE DI EMANAZIONE

REATI INSERITI IN MOMENTI SUCCESSIVIReati Transnazionali

(L. 146/2006):Riciclaggio, Associazione a

delinquere, ecc...Reati di Abusi di mercato

(art. 25-sexies):

Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione

del mercato

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(art. 25-septies):Omicidio colposo, lesioni

personali colpose

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o

utilità di provenienza illecita(art. 25-octies)

Reati Informatici (art. 24-bis):

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

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200320032005

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2007

2007

2008 2001

2001

I REATI PREVISTI DAL DECRETO

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Figura 1 - Fonte: Prof. Pietro Previtali, Incontro Regione Lombardia, novembre 2010

Un elenco dei principali reati previsti dal D.L.gs. 231/2001, prima dell’entrata in vigore del D.L.gs. 121/2011 è riportato a pag. 14 e seg.

Ad essi si aggiungono i “reati ambientali”, che sono stati introdotti attraverso l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, con il D.Lgs. n. 121/2011 del 7 luglio 2011 entrato in vigore il 16 agosto 2011, che ha recepito la direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente.

Il D.Lgs. 231/2001 introduce, quindi, per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di responsabilità “amministrativa” dell’ente associativo (gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica) per reati commessi da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

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“D.L.gs. 231/2001: introduzione”

D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 4

La responsabilità ha natura sostanzialmente penale perché:

- è derivante da reato;

- viene accertata con procedimento penale;

- comporta l’applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all’interdizione dall’esercizio dell’attività).

Presupposto necessario della responsabilità dell’ente associativo è che il reato sia commes-so nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Non rientrano dunque nell’ambito di detta responsabilità i reati commessi esclusivamente nell’interesse o a vantaggio del loro autore materiale o di un terzo.

L’art. 5 del D.Lgs. 231/01 prevede che l’Ente sia responsabile se:

- il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;

- il reato non è stato commesso nell’esclusivo interesse proprio o di terzi;

- l’autore del reato é una persona che ricopre una posizione apicale o subordinata.

Nel caso in cui l’autore del reato sia un soggetto in posizione apicale1 la responsabilità dell’Ente è presunta, salvo prova dell’adozione di un modello organizzativo e gestionale ido-neo a prevenire il reato stesso.

Nel caso in cui l’autore del reato sia un soggetto in posizione subordinata2 la responsabilità dell’Ente dipende dall’eventuale violazione degli obblighi di direzione e controllo sul subor-dinato.

In caso di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, per escludere la respon-sabilità dell’Ente, si dovrà dimostrare:

- l’efficace adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso;

- l’elusione fraudolenta del modello da parte dell’autore del reato;

- il corretto svolgimento, da parte dell’Organo di Vigilanza, dei compiti di controllo.

La responsabilità dell’ente - definita dal legislatore “amministrativa” - è secondo la Cassazio-ne un terzo genere di responsabilità, che si affianca a quelle amministrativa e penale: va no-tato che dal punto di vista processuale l’ente è chiamato a rispondere nei casi previsti dalla normativa davanti al giudice penale secondo le procedure del codice di procedura penale.

1 Con il termine “Soggetti Apicali” ci si riferisce alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, ammini-strazione o direzione, dell’Ente o di una sua unità organizzativa, ovvero che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell’Ente

2 Con il termine “Soggetti Subordinati” ci si riferisce alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei “sog-getti apicali”.

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“D.L.gs. 121/2011: tutela penale dell’ambiente”

D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 25

D.L.GS. 121/2011: TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE Stefano Maglia, Univ. Parma, Consulente Legale Ambientale

1. Le origini comunitarie della tutela penale dell’ambiente.

L'Unione europea ha dato una spinta determinante al processo di costruzione del diritto pe-nale dell'ambiente. La consapevolezza che l'inquinamento costituisce un fenomeno globale, infatti, ha imposto l'adozione di provvedimenti di carattere sovranazionale.

Il Consiglio d'Europa – già nel 1998 – decise di adottare una Convenzione per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale (mai entrata in vigore per il ridotto numero di ratifi-che), che rappresenta tuttavia il primo strumento internazionale che ha previsto la crimina-lizzazione da parte degli Stati membri dell'UE di una serie di condotte produttive di danno o pericolo per l'ambiente. Invero, scopo ultimo della Convenzione era imporre agli Stati l'in-troduzione nei codici penali di fattispecie di reato di pericolo, anticipando, così, la soglia di tutela del bene, nonché la predisposizione di una responsabilità a titolo di colpa, quanto meno in riferimento ai casi di colpa grave.

Nel 2001 la Commissione europea – visto il tentativo mal riuscito nel 1998 – predispose un testo per una direttiva in materia, mentre il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea il 27 gennaio 2003 assunse la decisione quadro 2003/80/GAI, nota per esser stata oggetto di ri-corso da parte della Commissione europea per un conflitto di competenza istituzionale, risol-to dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2005, Causa C-176/03, nella quale i giudici europei confermarono che una decisione in materia di protezione dell’ambiente mediante il diritto penale avrebbe dovuto avere come fondamento giuridico il trattato CE e non il trattato sull'Unione europea (trattato UE).

Si deve poi anche ricordare che la Commissione Europea ha emanato la Direttiva 2004/35/CE con la quale ha inteso fornire un contributo determinante nella costruzione di un sistema normativo condiviso in tema di responsabilità per danni all'ambiente, pur senza introdurre fattispecie penali, ma prescrivendo obblighi e responsabilità a carico degli operatori econo-mici in caso di causazione di danni.

L’atto più significativo in materia è certamente rappresentato dalla Direttiva 2008/99/CE sul-la tutela penale dell'ambiente del 19 novembre 2008.

2. La Direttiva 2008/99/CE.

Muovendo dal rilievo che i reati ambientali spesso si estendono oltre i confini degli Stati ove vengono commessi per cui le risposte degli ordinamenti nazionali devono essere almeno in parte condivise, nonché dalla convinzione che tale azione a livello comunitario “… trova co-munque la sua legittimazione nel principio di sussidiarietà…”7 tramite la Direttiva l’UE ha im-

7 L’art. 5 del Trattato della Comunità europea recita: “La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le so-no conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusi-va competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono

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“D.L.gs. 121/2011: il punto della Cassazione”

D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 59

D.L.GS. 121/2011: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE PUBBLICHIAMO UN ESTRATTO DI UN’APPROFONDITA ANALISI DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE: RELAZIONE N. III/09/2011 DEL 2 AGOSTO 201131, NELLA QUALE I GIUDICI DI LEGITTIMITÀ HANNO ESPRESSO IMPORTANTI CONSIDERA-ZIONI SUGLI ASPETTI GENERALI DEL D.L.GS. N. 121/2011.

Innanzitutto, è stato osservato che “il legislatore si è limitato esclusivamente ad inserire nel decreto legislativo soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l’adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza invece riordinare, come pure era lecito attendersi, l’intera materia dei reati ambientali. Il legislatore delegato, stante la limitazione derivante dall’entità delle pene previste dall’art. 2 della legge delega n. 96/2010, ha preferito dunque rinviare ad un successivo intervento normativo sul codice penale, al fine di un più completo ripensamento del sistema dei reati ambientali che recepisca più compiutamente la direttiva prevedendo come delitti (anziché contravvenzioni) le fattispecie di illecito di maggiore gravità”.

La parte più interessante della Relazione è però sicuramente il par. 3, dedicato alla “Respon-sabilità degli enti per i reati ambientali”, di cui si riporta uno stralcio: “indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal d. lgs. n. 121/2011 è quella dell’inserimento dei reati ambien-tali (rectius: di alcuni reati ambientali) nei cataloghi dei reati presupposto della responsabili-tà degli enti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Come già ricordato l’art. 11, lett. d) della l. 29 settembre 2000, n. 300 (la legge delega del d. lgs. n. 231/2001) aveva inserito alcuni illeciti ambientali nell’elenco dei reati presupposto. Il legislatore delegato aveva però preferito non dare seguito sul punto alla delega, ritenendo opportuno un periodo di metabolizzazione della nuova forma di responsabilità da parte delle imprese prima di estenderla anche a fattispecie di ampio impatto sul mondo produttivo. Né la successiva introduzione nel d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all’art. 192, comma 4, dell’ambigua previsione per cui in materia di rifiuti «qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabi-le ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231» è in qual-che modo valsa a configurare la responsabilità da reato degli enti in materia ambientale di-fettando, come riconosciuto dalla giurisprudenza, nella suddetta disposizione tanto la tipiz-zazione degli illeciti, quanto quella delle sanzioni applicabili alle persone giuridiche (v. Sez. III, n. 41329 del 7 ottobre 2008, dep. 6 novembre 2008, Galipò, rv 241528).

Come spesso accaduto in passato, l’occasione per superare l’impasse l’ha creata l’ineludibile necessità di corrispondere agli obblighi comunitari. Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e 2009/123/CE sull’inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell’Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio. 31 Il documento è sottoscritto dal vice Direttore Dott. Domenico Carcano e redatto dai Dott.ri Luca Pistorelli e Alessio Scarcella.

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“D.L.gs. 121/2011: tabella fattispecie reati previsti dal 231/ambiente”

D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 63

D.L.GS. 121/2011: TABELLA FATTISPECIE REATI PREVISTI DAL 231/AMBIENTE

Stefano Maglia, Univ. Parma, Consulente Legale Ambientale

Ipotesi sanzionatoria

Precetto Sanzione principale

Sanzione ex D. Lgs. n. 121/2011 ed eventuale sanzione

accessoria

Fattispecie

Art. 137 co. 2 secondo peri-odo

Chiunque effettui scari-chi di acque reflue indu-striali contenenti le so-stanze pericolose com-prese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazio-ne sia stata sospesa o revocata,

arresto da tre mesi a tre anni

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote

sanzione accessoria:

l'interdizione dall'eserci-zio dell'attività, la so-spensione o la revoca delle autorizzazioni, li-cenze o concessioni fun-zionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pub-blica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubbli-co servizio; esclusione da agevolazioni, finanzia-menti, contributi o sussi-di e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divie-to di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a 6 mesi.

Scarico di acque reflue contenenti piombo di un di-stributore di ben-zina non autoriz-zato (Cass. 39729/09)

Reflui da attività di perforazione senza autorizza-zione allo scarico

(Cass. 39854/06)

Acque di lavaggio di cassette di uva di una azienda vitivinicola – sca-rico in canale di raccolta delle ac-que piovane – non ammesso.

(Cass. 2313/10)

Art. 137 co. 3 primo periodo

Chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 (sostanze pericolose) e 3/A (cicli produttivi spe-cifici) dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'auto-rizzazione

arresto fi-no a due anni

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Impresa di fabbri-cazione di batte-rie – autorizza-zione allo scarico con prescrizioni specifiche sul cadmio – inosser-vanza.

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“D.L.gs. 121/2001 e “Modello-231”: norma ISO 14001 e regolamento EMAS”

D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 77

D.LGS. 121/2011 E “MODELLO 231”: NORMA ISO 14001 E REGOLAMENTO EMAS

Adeguatezza e caratteristiche dei sistemi di gestione ambientale ed elementi di confronto e di coordinamento con il “Modello-231” di organizzazione e di gestione

Stefano Aldini, Avvocato, Certiquality

1. L’adeguamento del Modello Organizzativo e di Gestione per la prevenzione dei reati ambientali previsti dal D.Lgs. 121/2011 e i Sistemi di Gestione ambientale UNI EN ISO 14001 ed EMAS.

2. Principali caratteristiche dei Sistemi di gestione ambientali in secondo la norma ISO 14001 e il Regolamento EMAS 1221/2009.

- UNI EN ISO 14001

- Il regolamento EMAS 1221/2009

3. Elementi di confronto e coordinamento tra i requisiti del Modello Organizzativo e di Gestione D.Lgs. 231/2001 e le norme volontarie ISO 14001/EMAS.

1. L’adeguamento del Modello Organizzativo e di Gestione per la prevenzione dei reati ambientali previsti dal D.Lgs. 121/2011 e i Sistemi di Gestione ambientale UNI EN ISO 14001 ed EMAS.

Con l’estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 ad alcune fattispecie penali ambientali, avvenuta con il D.Lgs. 121/2011, si è riproposta una situazione analoga a quella verificatasi all’indomani della introduzione di tale responsabilità ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro32.

Da un lato, un ampliamento significativo della tipologia e quindi del numero di imprese e or-ganizzazioni potenzialmente soggette all’applicazione di tale responsabilità, dall’altro, la ne-cessità di comprenderne i riflessi operativi sul Modello di Organizzazione e Gestione per la prevenzione di reati assai diversi rispetto a quelli di cui ci si era occupati sino ad allora.

La specialità della materia è stata avvertita a tal punto che l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha in-trodotto requisiti specifici per il Modello Organizzativo e di Gestione per la prevenzione dei

32 Legge 3 agosto 2007, n. 123, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Go-verno per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

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“D.L.gs 231/2001: approfondimenti giuridici sulla responsabilità amministrativa degli enti”

D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 97

D.LGS. 231/2001: APPROFONDIMENTI GIURIDICI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI Anna Guardavilla, Giurista.

1. I presupposti giuridici per l’applicazione del D.Lgs. 231/2001

Il campo di applicazione soggettivo del D.Lgs. 231/2001 sono “gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Le disposizioni contenute nel decreto non si applicano invece “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di ri-lievo costituzionale”.

Dunque il D.Lgs. 231/2001 si applica agli (altri) enti pubblici economici.

L’articolo 5 del D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che “l’ente è responsabile per i reati com-messi nel suo interesse o a suo vantaggio” (da soggetti in posizione apicale o da soggetti a questi sottoposti).

1.1 La colpa organizzativa

Occorre domandarsi: cosa collega concettualmente la responsabilità penale di un soggetto fisico appartenente ad un Ente alla responsabilità amministrativa a carico dell’Ente stesso, quindi della persona giuridica?

La risposta a tale quesito è contenuta negli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

L’articolo 5, già citato, prevede che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo inte-resse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale non-ché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).”

Al secondo comma tale norma aggiunge che “l’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 disciplinano i modelli di organizzazione, gestione e con-trollo cui la legge riconosce, previa valutazione del giudice penale, una potenziale efficacia esimente, distinguendo rispettivamente tra:

1) reati commessi da soggetti in posizione apicale;

2) reati commessi da soggetti in posizione subordinata.

1) Reati commessi da soggetti in posizione apicale

L’art. 6 prevede che se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rap-presentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa do-

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“D.L.gs. 231/2001: un caso di applicazione indiretta ai reati ambientali”

D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 119

D.L.GS. 231/2001: UN CASO DI APPLICAZIONE INDIRETTA AI REATI AMBIENTALI47 Nota a Cass. Pen., Sez. III, n. 15657 del 20 aprile 2011

Monica Taina, Avvocato, Studio Maglia

Il D.L.vo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è applicabi-le anche alle imprese individuali (nella specie trattavasi di reato di associazione per delinque-re finalizzata alla commissione di reati in materia di gestione illecita di rifiuti pericolosi).

La sentenza che si annota é innanzitutto indubbiamente interessante in quanto ritiene este-sa la responsabilità amministrativa ex D.L.gs. 231/2001 anche alle imprese individuali, am-pliando notevolmente il raggio di azione del decreto. Essa presenta però un ulteriore ele-mento di grande rilievo, essendo – a che risulti – la prima che si pronuncia in merito alla re-sponsabilità amministrativa dell’impresa individuale in riferimento ad una fattispecie di rea-to ambientale, di fatto anticipando le intenzioni del legislatore.

Il caso riguarda, infatti, l’applicazione della misura interdittiva della revoca dell'autorizzazio-ne alla raccolta trasporto e conferimento di rifiuti speciali in capo ad una ditta individuale si-ciliana, nell'ambito di un procedimento penale per il reato ex art. 260 del D. Lvo. n. 152/2006.

Il difensore dell’impresa individuale contesta il provvedimento cautelare deducendo inosser-vanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare delle disposizioni relativa al campo di applicazione soggettivo, nonché alle misure cautelari di cui agli articoli 45 e 46 del D.L.vo 231/01, sostenendone l'inapplicabilità alla fattispecie in quanto nella nozione di “en-te” di cui all’art. 1 non può ritenersi ricompresa l'impresa individuale.

Sul punto specifico la Corte di Cassazione, pur precisando che la ricorrente avrebbe comun-que dovuto fornire la prova che la propria impresa individuale era priva di personalità giuri-dica, si spinge anche a formulare alcune considerazioni di carattere generale proprio sul campo di applicazione del D. Lvo. n. 231/2001.

Sostengono infatti i Giudici che la gamma dei soggetti destinatari delle prescrizioni normati-ve non vanno individuati soltanto attraverso la loro espressa previsione o la loro altrettanto espressa esclusione, ma ben possono identificarsi sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli “enti forniti di personalità giuridica” nonché di “società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (art, 1 comma 2); non solo, secondo l’organo giudicante l'im-presa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla cd. "ditta individuale") può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confon-dersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attivi-tà: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 cc.

47 Tale nota a sentenza è visibile per esteso su Ambiente&Sviluppo n. 7/2011.

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“Giurisprudenza sulle responsabilità ambientali”

D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 127

GIURISPRUDENZA SULLE RESPONSABILITA’ AMBIENTALI A cura dello Studio Maglia

Seppur l’inserimento dei reati ambientali tra i reati presupposto per l’applicazione del Dlvo 231 risalga solo a pochi mesi fa, la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazio-ne, è intervenuta più volte in tema di responsabilità ambientale in ambito aziendale. La rassegna che segue riporta alcune tra le più interessanti massime giurisprudenziali in ma-teria, la maggior parte delle quali relative alla gestione dei rifiuti.

Cass. III Pen. 19207 del 13/05/2007, Scalzo

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti cui all'art. 51, c. 2, D.Lgs. 22/97 (ora art. 256, c. 2, D.Lgs. 15206), per titolare di impresa o re-sponsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività, ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante.

Cass. III Pen. 18366 del 7/05/2008, PG presso Corte d’Appello di Torino in proc. Rapano

Poiché il reato di cui all’art. 50, c. 2, D.Lgs. 22/97 (ora art. 256, c. 2, D.Lgs. 152/06) è configu-rabile nei confronti di chiunque sia individuato nell’ordinanza sindacale quale responsabile dell’abbandono dei rifiuti, a prescindere dalla qualifica rivestita, deve ritenersi valida l’ordinanza che ha come destinatario una persona fisica anche se la società per cui operava è fallita.

Cass. III Pen. 41838 del 7/11/2008, Russo A.

In caso di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, si esclude ogni automatismo nella re-sponsabilità del proprietario del sito interessato, dovendo necessariamente procedersi all’accertamento di un comportamento, pure omissivo, di corresponsabilità, quantomeno per specifici elementi di colpa. Pertanto, non è configurabile il reato di cui all’art. 256, com-ma 1 lett. a) e 2, del D.Lgs. 152/06 rispetto alla condotta di chi, avendo la disponibilità di un’area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché quest’ultimi vengano rimossi, purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con altri autori del fatto.

Cass. Civ. – Sez. Unite 4472 del 25/02/2009, Cons. Bon. Agro Pontino c. Commissario Pref. Com. Pontinia ed altri)

In tema di abbandono di rifiuti, sebbene l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (appli-cabile "ratione temporis") preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di di-ritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qua-lunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da con-sentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata

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“Testo del D.L.gs. 8 giugno 2001, n. 231”

D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 135

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 del-la legge 29 settembre 2000, n. 300. (GU 19 giugno 2001, n. 140)

CAPO I

Responsabilità amministrativa dell'ente

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1. Soggetti. 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici non-ché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2. Principio di legalità. 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3. Successione di leggi. 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabi-lità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quel-la le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. Reati commessi all'estero. 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del co-dice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

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III Trimestre 2011anno XXIV

Salute Sicurezza LavoroMANUTENZIONE

VERIFICHE PERIODICHEAggiornato al D.Lgs. 81/2008

Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

a cura di: Alessandro Mazzeranghi

Federica Coucourde, Alberto Gandini,

Anna Guardavilla, Rino Pavanello, Rossano Rossetti

n°95

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I.P.

*ISSN 1825-5396

carta riciclata 100%

Direttore Rino Pavanello

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)

tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it

nell’ambito della Campagna UE

in collaborazione con

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