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Le fonti dei poteri e delle responsabilità del dirigente scolastico
Dirigenza pubblica
Organo di indirizzo e controllo
Dirigenza generale
Dirigenza seconda fascia
(Rela
zione
gera
rchic
a)
(Relazione di direzione)
Dirigenza scolastica
Anna Armone 4
*L’obiettivo specifico del legislatore puntualizzato nella riforma Brunetta è la responsabilizzazione del ruolo di direzione politica e di gestione amministrativa
Si è mirato a trasformare il dirigente pubblico in una figura analoga a quella del dirigente privato, attribuendogli poteri autonomi di gestione degli uffici e organizzazione del lavoro, sottratti alla sfera politica e, in parte, alla contrattazione collettiva
Anna Armone 5
*Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati
Anna Armone 7
*La gestione degli uffici e quella del personale sono i due aspetti della loro funzione manageriale, che la legge impone venga svolta, appunto, secondo canoni di efficienza e di efficacia del settore privato, ma pur sempre nel rispetto di quelli dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 97 della Costituzione
Anna Armone 8
*Il perseguimento dell’interesse pubblico (secondo i canoni del buon andamento e dell’imparzialità) è garantito attraverso la verifica della finalizzazione dell’attività amministrativa all’obiettivo, dunque soggetta ad un vincolo di scopo
I controlli devono essere rivolti alla misurazione dei risultati intermedi o finali. In tal modo diventa irrilevante se quell’attività si componga di atti e rapporti governati dal diritto privato, come tali individualmente non funzionalizzati e sottratti anche al controllo del giudice amministrativo
Anna Armone 9
*Anche se il dirigente svolge il suo ruolo autonomamente dalla politica, è il contesto reale di azione, quale si configura e si delimita interagendo con gli altri soggetti (politici, lavoratori, sindacati), nella rete delle relazioni organizzative e interorganizzative, che determina lo spazio effettivo di esercizio del suo ruolo di direzione
Anna Armone 10
*Art. 2086 (Direzione e gerarchia dell’impresa)
*L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori
Art. 2094 (Prestatore di lavoro subordinato)È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto direzione dell’imprenditore
Anna Armone 11
*Art. 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro)
*Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
*Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Anna Armone 12
*Il potere direttivo ha anch’esso la funzione di disciplinare il rapporto di lavoro, anche se tale funzione è residuale, in quanto tale potere opera nei limiti delle regole fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
*Il linea generale il potere direttivo (nel pubblico e nel privato) si traduce nelle seguenti azioni: Emanazione delle direttive interne di
organizzazione; Fissazione dei regimi di orario; Attribuzione e modifica delle mansioni; Modificazione del luogo della prestazione di lavoro; Attribuzione di riconoscimenti economici; Controllo, misurazione e valutazione della
prestazione
Anna Armone 13
(Macro-organizzazione)
(Micro-organizzazione)
Anna Armone 14
*Area a regime privatistico
micro.-organizzazione
(potere di organizzazione
degli uffici)
Organizzazione e gestione del personale
Gestione del singolo
rapporto di lavoro (potere
direttivo)
Anna Armone 15
*Nel settore privato il datore di lavoro può disporre di tutti i suoi poteri in modo esclusivo e pieno o può condividerli con le controparti sindacali, eventualmente negoziandoli.
*Le decisioni datoriali costituiscono il prius logico per l’esercizio del potere direttivo, vero e proprio potere di gestione del singolo rapporto di lavoro.
*Eventuali decisioni condivise devono, però, tradursi sempre in un formale ordine al lavoratore, cui si ricollegano le relative responsabilità.
Anna Armone 16
*Rispetto al lavoro privato, nel lavoro pubblico la legge interviene a regolamentare direttamente – così sottraendoli alla contrattazione collettiva – molti istituti con norme che sono dichiarate imperative, e dunque non modificabili né dalla contrattazione collettiva né dal contratto individuale.
*(art. 2, c. 2 d.lgs. N. 165/2001).
Inoltre, l’ampiezza, l’ampiezza, la natura e la regolazione dei poteri dirigenziali di micro-organizzazione è stabilita direttamente dalla legge.
Anna Armone 17
*L’art. 5, c. 2 del d.lgs n. 165/2001 stabilisce che « le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro»
Sottrazione delle decisioni organizzative del dirigente al confronto negoziale con il sindacato
indisponibilità
Anna Armone 18
*Il datore di lavoro, nelle aziende private, è titolare del contratto di lavoro, e normalmente si configura come imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c.
*Il dirigente è un lavoratore subordinato che ricopre nell’impresa un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, ed esplica le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
*Il dirigente privato esercita i propri poteri per delega dell’imprenditore, risultando a sua volta soggetto al potere direttivo datoriale nell’ambito dell’organizzazione gerarchica dell’impresa.
L’amministrazione pubblica è titolare del contratto di lavoro con il pubblico dipendente.Il dirigente pubblico esercita i poteri del privato datore di lavoroIl dirigente pubblico esercita i propri poteri sulla base dell’attribuzione prevista dalla legge e non per delega
Anna Armone 19
*L’ l’estensione dei nuovo poteri dirigenziali al dirigente scolastico, in particolare, è automatica?
*Oppure il dirigente scolastico rimane fuori dal sistema delle nuove prerogative dirigenziali?
Anna Armone 20
*Il legislatore della Riforma Brunetta non è intervenuto sul profilo dirigenziale in quanto «dirigenza speciale». Ciononostante il profilo va interpretato alla luce degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 16572001
Inderogabilità delle norme primarie
Prerogative dirigenziali
Anna Armone 21
•La norma viene integrata e modificata dall’art. 5 del d.lgs. 165/2001, in quanto norma generale
Poteri di direzione coordinamento
valorizzazione
intesa come contenuto del potere gerarchico del datore di lavoro
inteso come accessorio al potere gerarchico e come gestione delle relazioni paritetiche
Intesa come azione squisitamente manageriale, collegata all’azione valutativa dei dipendenti e dirigenziale
GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 25 d.lgs n. 165/014. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
Necessità di reinterpretare la norma alla luce della Riforma Brunetta
Anna Armone 23
Art. 1 “La funzione dirigenziale si esplica con i compiti e le modalità previsti dal d.lgs. N. 165/2001, fatte salve le modifiche e le integrazioni del d.p.r. 132/2003, nonché dal d.lgs. N. 150/2009”
Art. 14 «Il dirigente la cui funzione è definita negli artt. 1 e 2 del CCNL 2006….»
funzioneCompiti e modalità
La regolazione dell’art. 21 del d.lgs 165/2001 è generale
Il CCNL dei dirigenti scolastici rinvia all’art. 21
il primo comma dell’art. 21, come novellato dall’art. 41 del D.Lgs. n. 150 del 2009, afferma la responsabilità dirigenziale in ordine:
•al mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del Sistema di valutazione di cui al Titolo II;
•all’inosservanza delle direttive a lui imputabili.In questi casi, ferma restando la responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’art 21 stabilisce l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, spingendosi, in relazione alla gravità dei casi, sino ad affermare la possibilità dell’amministrazione di revocare l’incarico, collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
*l’art. 21 mantiene espressamente ferma, in relazione alle ipotesi sostanziali di infrazione cui essa si ricollega, “l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo”.
*l’art. 21 mantiene espressamente ferma, in relazione alle ipotesi sostanziali di infrazione cui essa si ricollega, “l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo”.
Quella dirigenziale è una responsabilità specifica ed aggiuntiva, riferibile solo ai dirigenti della pubblica amministrazione e destinata ad affiancarsi alle altre forme di responsabilità riconducibili a tutti i pubblici dipendenti (penale, civile, disciplinare, amministrativo-contabile).
*La responsabilità disciplinare presuppone un comportamento illecito e colposo del dipendente
la responsabilità dirigenziale prescinde da specifiche condotte, ricollegandosi direttamente ai risultati conseguiti dal dirigente nell’espletamento del proprio incarico: ne consegue che oggetto di accertamento e valutazione, in questo caso, non è una colpa del funzionario, sebbene la sua inidoneità alla funzione
•Il 1° comma dell’art. 24 del D.Lgs.n. 165 del 2001 dispone, inoltre, che “il trattamento economico accessorio spettante ai dirigenti deve essere correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti”.
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È una responsabilità distinta dagli altri tipi di responsabilità (penale, civile, amministrativa, disciplinare, previste per i dipendenti dello Stato)
È una responsabilità “manageriale” di risultati in quanto “ciò che ha rilievo non è tanto il fatto che il dirigente sia stato più o meno osservante dei propri doveri, quanto il fatto che i risultati complessivi della azione dell’ufficio sono più o meno corrispondenti, quantitativamente e qualitativamente alle ragionevoli attese” dovendosi valutare l’attività della PA “in termini di efficacia” di “bontà sostanziale dei risultati” senza con questo voler superare la legittimità dell’azione amministrativa “comunque sempre doverosa al massimo grado” (Consiglio di Stato)
*Criteri per l’esercizio del sindacato giudiziale
*Criteri per l’esercizio del sindacato giudiziale
i “classici” vizi di legittimità propri dei provvedimenti amministrativi
logica privatistica che dovrebbe connotare gli atti di gestione del rapporto di impiego
giurisprudenza prevalente: atto negoziale adottato dall’amministrazione “con la capacità e i poteri del datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello stesso d.lgs. nr. 165 del 2001
* La nuova previsione oggi inserita nell’ultimo comma dell’art. 2 l. nr. 241 del 1990, secondo cui il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo “costituisce elemento di valutazione” della responsabilità dirigenziale, comporta o meno l’introduzione nel sistema di una ipotesi ulteriore di responsabilità dirigenziale, destinata ad aggiungersi alle due individuate dall’art. 21 d.lgs. nr. 165 del 2001 dopo l’intervento “semplificatore” del 2002?
L’alternativa sarebbe la riconducibilità della nuova previsione a una delle due ipotesi già esistenti, di cui dunque essa costituirebbe una mera specificazione.
*La nuova fattispecie non può essere assimilata alla figura della “inosservanza di direttive”, considerandola un’ipotesi particolare di essa
le “direttive” richiamate dall’art. 21 vanno identificate in quelle impartite dall’organo di indirizzo politico, finzionalmente connesse con gli obiettivi individuati nel provvedimento di incarico
la previsione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi – la cui inosservanza, secondo la norma, può costituire elemento di valutazione della responsabilità del dirigente - non discende da siffatte direttive, ma direttamente da disposizioni di legge o regolamento
*Risulta problematico anche ricondurre la nuova previsione alla diversa ipotesi, ex art. 21 d.lgs. nr. 165 del 2001, di “mancato raggiungimento degli obiettivi
.
gli “obiettivi” cui il legislatore ha inteso far riferimento sono gli obiettivi specifici cui è preordinato l’incarico dirigenziale, quali risultano individuati nel provvedimento di conferimento, e non certo gli obiettivi generali dell’azione della p.a., come il raggiungimento di risultati di efficienza ed efficacia, cui è funzionale il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 2 l. nr. 241/90 (questi ultimi, per vero, ai sensi dell’art. 1 della stessa legge non sono obiettivi, ma “criteri” cui deve conformarsi l’azione dell’amministrazione).
*La previsione introdotta all’ultimo comma dell’art. 2 l. nr. 241/90 deve essere interpretata nel senso che con essa si sia introdotta una nuova e ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale, destinata ad aggiungersi a quelle già individuate dal non modificato art. 21 d.lgs. nr. 165/2001.
*La previsione introdotta all’ultimo comma dell’art. 2 l. nr. 241/90 deve essere interpretata nel senso che con essa si sia introdotta una nuova e ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale, destinata ad aggiungersi a quelle già individuate dal non modificato art. 21 d.lgs. nr. 165/2001.
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Culpa in eligendo (es. nomina del responsabile del procedimento, nomina di esperto esterno alla PA, ecc.)
Culpa in vigilando (il dirigente risponde del fatto altrui. Viene imputato, a chi è preposto al vertice dell’ufficio, la responsabilità per il risultato complessivo dello stesso e come conseguenza anche degli altri dipendenti che prestano servizio nell’unità operativa da lui diretta)
•La responsabilità del dirigente in relazione alle proprie performance individuali e a quelle organizzative dell’ufficio da lui diretto, oltre ad assumere rilievo sotto il profilo disciplinare, ha delle rilevanti ripercussioni anche sotto il profilo economico.
R
CCNL 2006-2010
La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento ed è disciplinata dal CCNL
La responsabilità dirigenziale resta regolata dall’art. 21 del d.lgs. N. 165/2001
ART. 14 ccnl 2006-2009 Obblighi del dirigente
ART. 15 ccnl 2006-2009 Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 16 Codice disciplinare Gravità dell’infrazione secondo i principi della gradualità e proporzionalità
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•Profilo dsga•Competenze Consiglio•Competenze collegio•Profilo docente
Compatibilità tra l’interpretazione dei nuovi poteri dirigenziali e la previsione normativa relativa a funzioni e poteri degli altri soggetti decisionali dell’istituzione scolastica
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•Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
•Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale
CC
NL
29.1
1.2
007
Art
. 25
d.l
gs
165/2
001
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Fonte contrattualeRecede difronte alla fonte primaria
Riorganizzazione della relazione gerarchico-funzionale ds - dsga
LA DIRETTIVA diventa strumento del potere organizzatorio dirigenziale
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*La relazione dirigente – dsga può altresì essere regolata da deleghe specifiche
Fonti della delega al dsga
d.i. 44/2001Art. 17 d.lgs 165/2001, comma 1 bis (in particolare gestione del personale e delle risorse finanziarie)
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•Le competenze sono stabilite da norma primaria.
•È pertanto, opportuno, mantenere l’attuale ripartizione delle competenze in attesa di un riordino complessivo degli organi collegiali
Competenze previste dal Testo Unico
Competenze previste dal CCNL
Competenze recedono in quanto fonte subordinata alla norma primaria
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Good LucK!!!!
Anna Armone