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RETE OMEO Società Cooperativa Via Padre Semeria n. 27/29 - 00154 Roma · Tel. 06 51435812 · Fax 06 51435409 · E-mail: [email protected] - www.reteomeo.it Iscritta al Registro delle Imprese di Roma · C.F. e P.Iva n. 05455871003 · REA - CCIAA di Roma 892365 · Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative col n. A105084 PROMOZIONE FORMAZIONE CONTABILITÀ E SVILUPPO AZIENDALE Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter La Legge di Stabilità 2014 La Legge di Stabilità 2014 La Legge di Stabilità 2014 La Legge di Stabilità 2014 Premessa Premessa Premessa Premessa La Legge di stabilità 2014, Legge di stabilità 2014, Legge di stabilità 2014, Legge di stabilità 2014, ovvero la Legge n. 147 del 27.12.2013 Legge n. 147 del 27.12.2013 Legge n. 147 del 27.12.2013 Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 (sul Supplemento Ordinario n. 87) ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014. in vigore dal 1° gennaio 2014. in vigore dal 1° gennaio 2014. in vigore dal 1° gennaio 2014. Il testo finale della manovra vale 14,7 miliardi coperti per 12,2 miliardi da interventi contenuti nel provvedimento stesso, mentre 2,5 miliardi comportano un peggioramento del rapporto deficit/Pil. Nella presente circolare si riepilogano le principali novità fiscali in essa le principali novità fiscali in essa le principali novità fiscali in essa le principali novità fiscali in essa contenute contenute contenute contenute. Gli argomenti 1. WEB TAX 2. PAGAMENTI TRACCIABILI PER I CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVI 3. AGEVOLAZIONI PER ATI E RTI 4. DECADENZA CONTRIBUTI PUBBLICI 5. NOTAI: C/C DEDICATO 6. FATTURE AUTOTRASPORTATORI 7. RIDUZIONE PREMI INAIL 8. DETRAZIONI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 9. DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE 10. ACE 11. DECORRENZA APE 12. DETRAZIONI RISPARMIO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONI, MOBILI, MISURE ANTISISMICHE 13. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA 14. RICONOSCIMENTO FISCALE MAGGIORI VALORI ISCRITTI A BILANCIO SOGGETTI IAS 15. RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO 16. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 01.01.2014 17. REDDITO ATLETI PROFESSIONISTI 18. PERDITE SU CREDITI 19. DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING 20. IMPOSTA DI REGISTRO LEASING IMMOBILIARE 21. ALIQUOTA IVA PRESTAZIONI COOPERATIVE SOCIALI

Newsletter La legge di stabilità - ReteOmeo · La legge di stabilità 2014 ha previsto che: le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità oni pubblicità on-

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RETE OMEO Società Cooperativa Via Padre Semeria n. 27/29 - 00154 Roma · Tel. 06 51435812 · Fax 06 51435409 · E-mail: [email protected] - www.reteomeo.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma · C.F. e P.Iva n. 05455871003 · REA - CCIAA di Roma 892365 · Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative col n. A105084

P R O M O Z I O N E F O R M A Z I O N E C O N T A B I L I T À E S V I L U P P O A Z I E N D A L E

NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter

La Legge di Stabilità 2014La Legge di Stabilità 2014La Legge di Stabilità 2014La Legge di Stabilità 2014 PremessaPremessaPremessaPremessa La Legge di stabilità 2014, Legge di stabilità 2014, Legge di stabilità 2014, Legge di stabilità 2014, ovvero la Legge n. 147 del 27.12.2013Legge n. 147 del 27.12.2013Legge n. 147 del 27.12.2013Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 302 del 27.12.2013 (sul Supplemento Ordinario n. 87) ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014.in vigore dal 1° gennaio 2014.in vigore dal 1° gennaio 2014.in vigore dal 1° gennaio 2014. Il testo finale della manovra vale 14,7 miliardi coperti per 12,2 miliardi da interventi contenuti nel provvedimento stesso, mentre 2,5 miliardi comportano un peggioramento del rapporto deficit/Pil. Nella presente circolare si riepilogano le principali novità fiscali in essale principali novità fiscali in essale principali novità fiscali in essale principali novità fiscali in essa contenutecontenutecontenutecontenute.

Gli argomenti

1. WEB TAX

2. PAGAMENTI TRACCIABILI PER I CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVI

3. AGEVOLAZIONI PER ATI E RTI

4. DECADENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

5. NOTAI: C/C DEDICATO

6. FATTURE AUTOTRASPORTATORI

7. RIDUZIONE PREMI INAIL

8. DETRAZIONI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

9. DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

10. ACE

11. DECORRENZA APE

12. DETRAZIONI RISPARMIO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONI, MOBILI, MISURE ANTISISMICHE

13. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

14. RICONOSCIMENTO FISCALE MAGGIORI VALORI ISCRITTI A BILANCIO SOGGETTI IAS

15. RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

16. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 01.01.2014 17. REDDITO ATLETI PROFESSIONISTI

18. PERDITE SU CREDITI

19. DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING

20. IMPOSTA DI REGISTRO LEASING IMMOBILIARE

21. ALIQUOTA IVA PRESTAZIONI COOPERATIVE SOCIALI

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22. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

23. SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE

24. PROROGA PER I FRONTALIERI

25. PROROGA 5 PER MILLE PER IL 2014 26. 8 PER MILLE PER GLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI

27. PRODOTTI NON COMMERCIALIZZATI VENDUTI GRATUITAMENTE

28. RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEI CONTRIBUENTI

29. TRANSFER PRICING E IRAP

30. COMPENSI A CAF E PROFESSIONISTI

31. IRAP IMPRENDITORI INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI

32. REVISIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

33. INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE E CONTRIBUTI IVS COMMERCIANTI

34. CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS

35. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

36. COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA ≥ € 15.000 37. RIORDINO ONERI DETRAIBILI

38. RIORDINO CREDITI D'IMPOSTA

39. IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI

40. IVAFE

41. CANCELLAZIONE AGEVOLAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AD INIZIATIVE ECONOMICHE

42. RIMBORSI INDEBITI MOD. 730 43. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

44. DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

45. CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO TRIBUTARIO

46. TRASFERIMENTO TERRENI E IMPOSTA DI REGISTRO

47. RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI

48. RECLAMO E MEDIAZIONE

49. ASSISTENZA FISCALE DI INTERMEDIARI E CAF

50. DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO

51. CAMPIONE D'ITALIA

52. IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 53. IMU

54. SOPPRESSIONE LIMITE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI

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P R O M O Z I O N E F O R M A Z I O N E C O N T A B I L I T À E S V I L U P P O A Z I E N D A L E

Web tax Web tax Web tax Web tax (art. 1, commi 33, 177 e 178)

La legge di stabilità 2014 ha previsto che: � le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità onle società che operano nel settore della raccolta di pubblicità onle società che operano nel settore della raccolta di pubblicità onle società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on----linelinelineline, nella determinazione del reddito d'impresa

relativo alle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, dovranno far riferimento alle regole suldovranno far riferimento alle regole suldovranno far riferimento alle regole suldovranno far riferimento alle regole sul transfer pricing transfer pricing transfer pricing transfer pricing con la possibilità di interpellare le Entrate ricorrendo al ruling internazionale;

� i soggetti passivi che soggetti passivi che soggetti passivi che soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e linkintendano acquistare servizi di pubblicità e linkintendano acquistare servizi di pubblicità e linkintendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on linesponsorizzati on linesponsorizzati on linesponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. Gli spazi Gli spazi Gli spazi Gli spazi pubblicitari on line e i linkpubblicitari on line e i linkpubblicitari on line e i linkpubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle sponsorizzati che appaiono nelle sponsorizzati che appaiono nelle sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricercapagine dei risultati dei motori di ricercapagine dei risultati dei motori di ricercapagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di servizi di servizi di servizi di search advertising ), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraversovono essere acquistati esclusivamente attraversovono essere acquistati esclusivamente attraversovono essere acquistati esclusivamente attraverso soggettisoggettisoggettisoggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di titolari di titolari di titolari di partita IVA partita IVA partita IVA partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. Ciò vale anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti (nuovo art. 17 -bis, D.P.R. n. 633/1972, la cui applicazione è stata però rinviataperò rinviataperò rinviataperò rinviata al 1° luglio 2014 da parte dell'art. 1, comma 1, al 1° luglio 2014 da parte dell'art. 1, comma 1, al 1° luglio 2014 da parte dell'art. 1, comma 1, al 1° luglio 2014 da parte dell'art. 1, comma 1, D.L. n.D.L. n.D.L. n.D.L. n. 151/2013, c.d. "Decreto Milleproroghe151/2013, c.d. "Decreto Milleproroghe151/2013, c.d. "Decreto Milleproroghe151/2013, c.d. "Decreto Milleproroghe----bis);bis);bis);bis);

� i soggetti passivi che acquistano servizi di pubblicità on line sono obbligatii soggetti passivi che acquistano servizi di pubblicità on line sono obbligatii soggetti passivi che acquistano servizi di pubblicità on line sono obbligatii soggetti passivi che acquistano servizi di pubblicità on line sono obbligati ad utilizzare il bonifico bancario o ad utilizzare il bonifico bancario o ad utilizzare il bonifico bancario o ad utilizzare il bonifico bancario o postale postale postale postale (o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità dell'operazione) dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario e a veicolare la partita Iva del beneficiario. Un provvedimento delle Entrate stabilirà le modalità di trasmissione in viatrasmissione in viatrasmissione in viatrasmissione in via telematica dei datelematica dei datelematica dei datelematica dei dati necessari per l'effettuazione dei controlli.ti necessari per l'effettuazione dei controlli.ti necessari per l'effettuazione dei controlli.ti necessari per l'effettuazione dei controlli.

Pagamenti tracciabili per i canoni di locazioni abitativi Pagamenti tracciabili per i canoni di locazioni abitativi Pagamenti tracciabili per i canoni di locazioni abitativi Pagamenti tracciabili per i canoni di locazioni abitativi (art. 1, commi 49 e 50)

In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti, previsto all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/97, è previsto l’obbligo dl’obbligo dl’obbligo dl’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni dii effettuare il pagamento dei canoni dii effettuare il pagamento dei canoni dii effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontareammontareammontareammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante mezzi di pagamento diversi dal contante mezzi di pagamento diversi dal contante mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.)

che ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini dell’asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore e del conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali. Tale disposizione non si applica agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle locazioni di immobili strumentali. Inoltre al fine di contrastare l’evasione fiscale, è attribuita al Comune l’attività di monitoraggio di tali contratti.

Agevolazioni per ATI e RTI Agevolazioni per ATI e RTI Agevolazioni per ATI e RTI Agevolazioni per ATI e RTI (art. 1, commi 56-59)

Viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo di 5fondo di 5fondo di 5fondo di 5 milioni di emilioni di emilioni di emilioni di euro per ciascuno degli uro per ciascuno degli uro per ciascuno degli uro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, anni 2014 e 2015, anni 2014 e 2015, anni 2014 e 2015, destinato al sostegnosostegnosostegnosostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) oimprese (ATI) oimprese (ATI) oimprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) per operare su manifattura sostenibile e

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artigianato digitale, promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività

di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. Le risorse risorse risorse risorse del fondo sono erogate ai soggetti che operano in collaborazioneerogate ai soggetti che operano in collaborazioneerogate ai soggetti che operano in collaborazioneerogate ai soggetti che operano in collaborazione con istituticon istituticon istituticon istituti di ricerca pubblici, di ricerca pubblici, di ricerca pubblici, di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonomeuniversità e istituzioni scolastiche autonomeuniversità e istituzioni scolastiche autonomeuniversità e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali pubbliche sulla base di progetti triennali pubbliche sulla base di progetti triennali pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

� ricerca e sviluppo di software e hardware; � condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria; � creazione di comunità on line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze; � accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale; � creazione di nuove realtà industriali; � promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi; � condivisione di esperienze con il territorio; � sostegno per l'applicazione delle idee; � sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «makers».

Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico decreto del Ministro dello sviluppo economico decreto del Ministro dello sviluppo economico decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definiti criteri e modalità per l'applicazione della disposizione. DecadenzaDecadenzaDecadenzaDecadenza contributi pubblicicontributi pubblicicontributi pubblicicontributi pubblici (art. 1, commi 60 e 61) Le imprese imprese imprese imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbianoche abbianoche abbianoche abbiano beneficiato di contributi pubblici in beneficiato di contributi pubblici in beneficiato di contributi pubblici in beneficiato di contributi pubblici in

conto capitaleconto capitaleconto capitaleconto capitale, se, entro 3 anni se, entro 3 anni se, entro 3 anni se, entro 3 anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino delocalizzino delocalizzino delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato non appad uno Stato non appad uno Stato non appad uno Stato non appartenente all'Unione europea artenente all'Unione europea artenente all'Unione europea artenente all'Unione europea con conseguente riduzione del personale di riduzione del personale di riduzione del personale di riduzione del personale di almeno il 50almeno il 50almeno il 50almeno il 50%, decadono decadono decadono decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitalel'obbligo di restituire i contributi in conto capitalel'obbligo di restituire i contributi in conto capitalel'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.ricevuti.ricevuti.ricevuti. La disposizione si applica con riguardo ai contributi erogati a decontributi erogati a decontributi erogati a decontributi erogati a decorrerecorrerecorrerecorrere dal 1° gennaio 2014 dal 1° gennaio 2014 dal 1° gennaio 2014 dal 1° gennaio 2014 e saranno i

soggetti erogatori dei contributi a stabilire le modalità ed i tempi di restituzione. Notai: c/cNotai: c/cNotai: c/cNotai: c/c dedicatodedicatodedicatodedicato (art. 1, commi 63-67)

E' istituito l’obbligo per i notai e gli altri pubblici ufficiali l’obbligo per i notai e gli altri pubblici ufficiali l’obbligo per i notai e gli altri pubblici ufficiali l’obbligo per i notai e gli altri pubblici ufficiali di provvedere al versversversversamento su un conto corrente amento su un conto corrente amento su un conto corrente amento su un conto corrente

dedicato:dedicato:dedicato:dedicato: � delle somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese esomme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese esomme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese esomme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi contributi contributi contributi nonché di tributi per i quali lo

stesso è sostituto o responsabile d’imposta relativamente agli atti ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività e prestazioni per i quali gli stessi siano delegati dall’Autorità giudiziaria;

� di ogni altra somma di ogni altra somma di ogni altra somma di ogni altra somma (anche a titolo di imposta per le dichiarazioni di successione) soggetta all’obbligo di soggetta all’obbligo di soggetta all’obbligo di soggetta all’obbligo di annotazione nel registrannotazione nel registrannotazione nel registrannotazione nel registro delle somme eo delle somme eo delle somme eo delle somme e dei valori dei valori dei valori dei valori ex Legge n. 64/34;

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P R O M O Z I O N E F O R M A Z I O N E C O N T A B I L I T À E S V I L U P P O A Z I E N D A L E

� dell’intero prezzo o corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento,dell’intero prezzo o corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento,dell’intero prezzo o corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento,dell’intero prezzo o corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento, costituzione, estinzione della proprietà costituzione, estinzione della proprietà costituzione, estinzione della proprietà costituzione, estinzione della proprietà o altro diritto reale su immobili oo altro diritto reale su immobili oo altro diritto reale su immobili oo altro diritto reale su immobili o aziende.aziende.aziende.aziende.

LLLL'obbligo non riguarda la parte di prezzo o co'obbligo non riguarda la parte di prezzo o co'obbligo non riguarda la parte di prezzo o co'obbligo non riguarda la parte di prezzo o corrispettivo oggetto dirrispettivo oggetto dirrispettivo oggetto dirrispettivo oggetto di dilazionedilazionedilazionedilazione, per la quale il versamento sul c/c dedicato dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio della quietanza. Le modalità attuative modalità attuative modalità attuative modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite con un apposito DPCM.apposito DPCM.apposito DPCM.apposito DPCM. FattureFattureFattureFatture autotrasportatautotrasportatautotrasportatautotrasportatoriorioriori (art. 1, comma 95)

L’art. 83art. 83art. 83art. 83----bis, comma 12, D.L. n. 112/2008 bis, comma 12, D.L. n. 112/2008 bis, comma 12, D.L. n. 112/2008 bis, comma 12, D.L. n. 112/2008 aveva previsto che il termine diil termine diil termine diil termine di pagamento del corrispettivo pagamento del corrispettivo pagamento del corrispettivo pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci suasporto di merci suasporto di merci suasporto di merci su strada non strada non strada non strada non può essere superiore a 60 giornisuperiore a 60 giornisuperiore a 60 giornisuperiore a 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. Ora, la Legge di Stabilità 2014 interviene su tale norma sopprimendosopprimendosopprimendosopprimendo l’obbligo, per gli autotrasportatori, di l’obbligo, per gli autotrasportatori, di l’obbligo, per gli autotrasportatori, di l’obbligo, per gli autotrasportatori, di emettere la fattura entro la fine del meseemettere la fattura entro la fine del meseemettere la fattura entro la fine del meseemettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione.di svolgimento della prestazione.di svolgimento della prestazione.di svolgimento della prestazione.

Riduzione premiRiduzione premiRiduzione premiRiduzione premi INAILINAILINAILINAIL (art. 1, comma 128)

Con effetto dal 1º gennaio 2014dal 1º gennaio 2014dal 1º gennaio 2014dal 1º gennaio 2014, con decreto decreto decreto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, verrà stabilita la riduzione percentuale riduzione percentuale riduzione percentuale riduzione percentuale dell'importo deidell'importo deidell'importo deidell'importo dei premi e copremi e copremi e copremi e contributi ntributi ntributi ntributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le modalità di riduzione per le imprese chenonché le modalità di riduzione per le imprese chenonché le modalità di riduzione per le imprese chenonché le modalità di riduzione per le imprese che hanno iniziato l'attività da non più di due hanno iniziato l'attività da non più di due hanno iniziato l'attività da non più di due hanno iniziato l'attività da non più di due

annianniannianni. Detrazioni redditi diDetrazioni redditi diDetrazioni redditi diDetrazioni redditi di lavoro dipendentelavoro dipendentelavoro dipendentelavoro dipendente (art. 1, comma 127)

L'art. 1 comma 127 della Legge di stabilità 2014 modifica le detrazioni dimodifica le detrazioni dimodifica le detrazioni dimodifica le detrazioni di lavoro dipendente lavoro dipendente lavoro dipendente lavoro dipendente (indicate all'art. 13 del Tuir) a vantaggio dei contribuentia vantaggio dei contribuentia vantaggio dei contribuentia vantaggio dei contribuenti. In queste tabelle si riepilogano le misure delle detrazioni ante e post legge di stabilità 2014:

DDDDETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014ETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014ETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014ETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014 (FINO AL 31.12.2013)(FINO AL 31.12.2013)(FINO AL 31.12.2013)(FINO AL 31.12.2013)

REDDITOREDDITOREDDITOREDDITO COMPLESSIVOCOMPLESSIVOCOMPLESSIVOCOMPLESSIVO

DETRAZIONE BASE SPETTANTEDETRAZIONE BASE SPETTANTEDETRAZIONE BASE SPETTANTEDETRAZIONE BASE SPETTANTE ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014

Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ € 8.000€ 8.000€ 8.000€ 8.000

€ 1.840€ 1.840€ 1.840€ 1.840 la detrazione effettiva non può essere comunque:

◃ € 690, se tempo indeterminato; ◃ € 1.380, se tempo determinato;

€ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 ◃ Reddito ≤Reddito ≤Reddito ≤Reddito ≤ € 15.000€ 15.000€ 15.000€ 15.000

1.338 1.338 1.338 1.338 + 502 x (15.000 + 502 x (15.000 + 502 x (15.000 + 502 x (15.000 –––– reddito complessivo)reddito complessivo)reddito complessivo)reddito complessivo) 7.0007.0007.0007.000

€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 ◃ Reddito ≤Reddito ≤Reddito ≤Reddito ≤ € 55.000€ 55.000€ 55.000€ 55.000

1.1.1.1.338 338 338 338 + 55.000 + 55.000 + 55.000 + 55.000 –––– reddito complessivo)reddito complessivo)reddito complessivo)reddito complessivo) 40.00040.00040.00040.000

Oltre Oltre Oltre Oltre € 55.000€ 55.000€ 55.000€ 55.000 0000

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DETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR POST LEGGE DI STABILITA' 2014DETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR POST LEGGE DI STABILITA' 2014DETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR POST LEGGE DI STABILITA' 2014DETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR POST LEGGE DI STABILITA' 2014 (DAL 01.01.2014)(DAL 01.01.2014)(DAL 01.01.2014)(DAL 01.01.2014)

REDDITOREDDITOREDDITOREDDITO COMPLESSIVOCOMPLESSIVOCOMPLESSIVOCOMPLESSIVO

DETRAZIONE BASE SPETTANTEDETRAZIONE BASE SPETTANTEDETRAZIONE BASE SPETTANTEDETRAZIONE BASE SPETTANTE POST LEGGE DI STABILITA' 2014POST LEGGE DI STABILITA' 2014POST LEGGE DI STABILITA' 2014POST LEGGE DI STABILITA' 2014

Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ € 8.000€ 8.000€ 8.000€ 8.000

€ 1.880€ 1.880€ 1.880€ 1.880 la detrazione effettiva non può essere comunque:

◃ € 690, se tempo indeterminato; ◃ € 1.380, se tempo determinato;

€ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 ◃ Reddito ≤Reddito ≤Reddito ≤Reddito ≤ € 28.000€ 28.000€ 28.000€ 28.000

978 + 978 + 978 + 978 + 902 x (28.000 902 x (28.000 902 x (28.000 902 x (28.000 –––– reddito complessivo)reddito complessivo)reddito complessivo)reddito complessivo) 20.00020.00020.00020.000

€ 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 ◃ Reddito ≤Reddito ≤Reddito ≤Reddito ≤ € 55.000€ 55.000€ 55.000€ 55.000

978 + 978 + 978 + 978 + (55.000 (55.000 (55.000 (55.000 –––– redditredditredditreddito complessivo)o complessivo)o complessivo)o complessivo) 27.00027.00027.00027.000

Oltre Oltre Oltre Oltre € 55.000€ 55.000€ 55.000€ 55.000 0000

Sono stati inoltre eliminati gli incrementi della detrazione di lavoroeliminati gli incrementi della detrazione di lavoroeliminati gli incrementi della detrazione di lavoroeliminati gli incrementi della detrazione di lavoro dipendente, dipendente, dipendente, dipendente, che erano previsti al comma 2 dell'art. 13 del Tuir, per i redditiper i redditiper i redditiper i redditi superiori a superiori a superiori a superiori a € 23.000 e fino a € 28.000€ 23.000 e fino a € 28.000€ 23.000 e fino a € 28.000€ 23.000 e fino a € 28.000, riepilogati nella tabella seguente:

ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI ▹ € 23.000 E € 23.000 E € 23.000 E € 23.000 E ◃ € 28.000€ 28.000€ 28.000€ 28.000

€ 23.000 € 23.000 € 23.000 € 23.000 ◃ Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ € 24.000€ 24.000€ 24.000€ 24.000 € 10

€ 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 ◃ Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ € 25.000€ 25.000€ 25.000€ 25.000 € 20

€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 ◃ Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ € 26.000€ 26.000€ 26.000€ 26.000 € 30

€ 26.000 € 26.000 € 26.000 € 26.000 ◃ Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ € 27.700€ 27.700€ 27.700€ 27.700 € 40

€ 27.700 € 27.700 € 27.700 € 27.700 ◃ Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ Reddito ≤ € 28.000€ 28.000€ 28.000€ 28.000 € 25

Deduzione IRAPDeduzione IRAPDeduzione IRAPDeduzione IRAP per incrementoper incrementoper incrementoper incremento basebasebasebase occupazionaleoccupazionaleoccupazionaleoccupazionale (art. 1, comma 132)

La Legge di Stabilità 2014 modifica l’art. 11, comma 4modifica l’art. 11, comma 4modifica l’art. 11, comma 4modifica l’art. 11, comma 4----quater, D.Lgs. n.quater, D.Lgs. n.quater, D.Lgs. n.quater, D.Lgs. n. 446/97, 446/97, 446/97, 446/97, prevedendo, dal periodo dal periodo dal periodo dal periodo

d’imposta in corso al 31.12.2014 d’imposta in corso al 31.12.2014 d’imposta in corso al 31.12.2014 d’imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), una deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempodeduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempodeduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempodeduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che va ad indeterminato che va ad indeterminato che va ad indeterminato che va ad incrementare la base occupazionale incrementare la base occupazionale incrementare la base occupazionale incrementare la base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. La deduzione spetta liLa deduzione spetta liLa deduzione spetta liLa deduzione spetta limitatamente all'incremento complessivo del costomitatamente all'incremento complessivo del costomitatamente all'incremento complessivo del costomitatamente all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e del personale di cui alla voce B.9 e del personale di cui alla voce B.9 e del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del conto economico per il periodoB.14 del conto economico per il periodoB.14 del conto economico per il periodoB.14 del conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivid’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivid’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivid’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi.

I costi per il personale dipendente ammessi in deduzione sono quelli riferibili ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato per unper unper unper un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendentedipendentedipendentedipendente assunto.assunto.assunto.assunto. Per verificare la sussistenza dell'incremento occupazionale, occorrerà fare riferimento alla consistenza dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza al termine di ciascun periodo d'imposta e

confrontarla con il corrispondente valore medio esistente nel periodo di riferimento rappresentato dal periodo d'imposta precedente a quello per il quale si effettua il calcolo.

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La deduzione in esame, anche se sostanzialmente analoga a quella temporaneamente prevista per gli

incrementi occupazionali intervenuti nei 3 periodi d’imposta successivi al 31.12.2004 (2005, 2006 e 2007), è ora riconosciuta a regimericonosciuta a regimericonosciuta a regimericonosciuta a regime.

DEDUZIONE IRAP INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALEDEDUZIONE IRAP INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALEDEDUZIONE IRAP INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALEDEDUZIONE IRAP INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

COS'E'COS'E'COS'E'COS'E'

Deduzione IRAP del costo del personale assuntoDeduzione IRAP del costo del personale assuntoDeduzione IRAP del costo del personale assuntoDeduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che va adcon contratto a tempo indeterminato che va adcon contratto a tempo indeterminato che va adcon contratto a tempo indeterminato che va ad incrementare la base occupazionale incrementare la base occupazionale incrementare la base occupazionale incrementare la base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo

d’imposta precedente

DA QUANDODA QUANDODA QUANDODA QUANDO

Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (2014, (2014, (2014, (2014, in caso di periodo d'imposta coincidente

con l'anno solare)

QUANTO SPETTAQUANTO SPETTAQUANTO SPETTAQUANTO SPETTA

Per un importo annuale non superiore a Per un importo annuale non superiore a Per un importo annuale non superiore a Per un importo annuale non superiore a € 15.000€ 15.000€ 15.000€ 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto

PER QUANTO TEMPO SPETTAPER QUANTO TEMPO SPETTAPER QUANTO TEMPO SPETTAPER QUANTO TEMPO SPETTA

Per il periodo d’imposta in cui è avvenutaperiodo d’imposta in cui è avvenutaperiodo d’imposta in cui è avvenutaperiodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e l’assunzione e l’assunzione e l’assunzione e per i 2 successivii 2 successivii 2 successivii 2 successivi

La legge, inoltre, abroga i commi 4abroga i commi 4abroga i commi 4abroga i commi 4----quinquies e 4e 4e 4e 4----sexies del citato art. 11, per cui non è più prevista la non è più prevista la non è più prevista la non è più prevista la maggiorazione della deduzione per i soggettimaggiorazione della deduzione per i soggettimaggiorazione della deduzione per i soggettimaggiorazione della deduzione per i soggetti situati in particolari aree del Paese, né per le assunzioni di situati in particolari aree del Paese, né per le assunzioni di situati in particolari aree del Paese, né per le assunzioni di situati in particolari aree del Paese, né per le assunzioni di lavoratrici.lavoratrici.lavoratrici.lavoratrici. Resta, invece, confermato che l’ammontare massimo della deduzioneconfermato che l’ammontare massimo della deduzioneconfermato che l’ammontare massimo della deduzioneconfermato che l’ammontare massimo della deduzione, stabilito dal comma 4-septies, che

non può eccedere il limite massimonon può eccedere il limite massimonon può eccedere il limite massimonon può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del datoredatoredatoredatore di lavoro.di lavoro.di lavoro.di lavoro. Infine, la deduzione forfettaria deduzione forfettaria deduzione forfettaria deduzione forfettaria (“base” e “maggiorata” per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a per ciascun dipendente a per ciascun dipendente a per ciascun dipendente a tempo indettempo indettempo indettempo indeterminato erminato erminato erminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenzialie la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenzialie la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenzialie la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa alternativa alternativa alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione non anche alla deduzione non anche alla deduzione non anche alla deduzione

perperperper incremento base occupazionaleincremento base occupazionaleincremento base occupazionaleincremento base occupazionale. Pertanto, i soggetti che fruiscono del c.d.i soggetti che fruiscono del c.d.i soggetti che fruiscono del c.d.i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì cuneo fiscale possono altresì cuneo fiscale possono altresì cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l’incrementobeneficiare della deduzione per l’incrementobeneficiare della deduzione per l’incrementobeneficiare della deduzione per l’incremento della base occupazionale.della base occupazionale.della base occupazionale.della base occupazionale. ACEACEACEACE (art. 1, commi 137 e 138)

L'ACE ACE ACE ACE (Aiuto alla crescita economica), cioè il bonus per le capitalizzazioni introdotto dal governo Monti,

salirà progressivamente. In particolare, per le società che accantonano gli utili a riserva o aumentano il patrimonio con apporti dei soci in denaro, la deduzione degli aumenti di capitale, pari al 3%pari al 3%pari al 3%pari al 3% fino al 2013, fino al 2013, fino al 2013, fino al 2013, viene così rimodulata:

� 4% 4% 4% 4% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014periodo d'imposta in corso al 31.12.2014periodo d'imposta in corso al 31.12.2014periodo d'imposta in corso al 31.12.2014; � 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015periodo d'imposta in corso al 31.12.2015periodo d'imposta in corso al 31.12.2015periodo d'imposta in corso al 31.12.2015; � 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2periodo d'imposta in corso al 31.12.2periodo d'imposta in corso al 31.12.2periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.016.016.016.

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Ai fini della determinazione dell’acconto IRES/IRPEF 2014 e 2015 acconto IRES/IRPEF 2014 e 2015 acconto IRES/IRPEF 2014 e 2015 acconto IRES/IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l’aliquota relativa l’aliquota relativa l’aliquota relativa l’aliquota relativa

al periodo precedente al periodo precedente al periodo precedente al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015).

ACEACEACEACE

3%3%3%3% Periodo d'imposta in corso al 31.12.2013Periodo d'imposta in corso al 31.12.2013Periodo d'imposta in corso al 31.12.2013Periodo d'imposta in corso al 31.12.2013

4%4%4%4% Periodo d'imposta in corso al Periodo d'imposta in corso al Periodo d'imposta in corso al Periodo d'imposta in corso al 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014

4,5%4,5%4,5%4,5% Periodo d'imposta in corso al 31.12.2015Periodo d'imposta in corso al 31.12.2015Periodo d'imposta in corso al 31.12.2015Periodo d'imposta in corso al 31.12.2015

4,75%4,75%4,75%4,75% Periodo d'imposta in corso al 31.12.2016Periodo d'imposta in corso al 31.12.2016Periodo d'imposta in corso al 31.12.2016Periodo d'imposta in corso al 31.12.2016

Dal 2017 Dal 2017 Dal 2017 Dal 2017 (settimo periodo d'imposta successivo al 31.12.2010), invece, l'aliquota percentuale l'aliquota percentuale l'aliquota percentuale l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia eeee delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni annodelle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni annodelle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni annodelle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

Decorrenza APEDecorrenza APEDecorrenza APEDecorrenza APE (art. 1, comma 139, lett. a))

L'obbligo di allegare il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) L'obbligo di allegare il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) L'obbligo di allegare il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) L'obbligo di allegare il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione (obbligo previsto a pena di nullità del contratto stesso dall’art. 6, comma 3-bis, D.L. n. 63/2013, c.d. “Decreto Energia”), prima previsto con prima previsto con prima previsto con prima previsto con decdecdecdecorrenza dal 6 giugno 2013, è ora ancoratoorrenza dal 6 giugno 2013, è ora ancoratoorrenza dal 6 giugno 2013, è ora ancoratoorrenza dal 6 giugno 2013, è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guidaLinee guidaLinee guidaLinee guida di certificazione energetica degli edificidi certificazione energetica degli edificidi certificazione energetica degli edificidi certificazione energetica degli edifici, contenute in un apposito DM.

DetrazioniDetrazioniDetrazioniDetrazioni risparmiorisparmiorisparmiorisparmio energetico,energetico,energetico,energetico, ristrutturazioniristrutturazioniristrutturazioniristrutturazioni edilizie e mobedilizie e mobedilizie e mobedilizie e mobili,ili,ili,ili, misuremisuremisuremisure antisismicheantisismicheantisismicheantisismiche (art. 1, comma 139,

lett. b), c) e d))

La legge di Stabilità 2014, modificando l’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”), prevede la proroga per un altro biennio della detrazioneproroga per un altro biennio della detrazioneproroga per un altro biennio della detrazioneproroga per un altro biennio della detrazione IRPEF/IRES IRPEF/IRES IRPEF/IRES IRPEF/IRES spettante per i lavori di rilavori di rilavori di rilavori di riqualificazione energetica qualificazione energetica qualificazione energetica qualificazione energetica nella misura del:

� 65% 65% 65% 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 spese sostenute nel periodo 06.06.2013 spese sostenute nel periodo 06.06.2013 spese sostenute nel periodo 06.06.2013 –––– 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014; � 50% 50% 50% 50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.

Resta fermo il limite massimo detraibile delle stesse. Con riguardo agli interventi su partinterventi su partinterventi su partinterventi su parti comuni condominiali i comuni condominiali i comuni condominiali i comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del:

� 65% 65% 65% 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 spese sostenute nel periodo 06.06.2013 spese sostenute nel periodo 06.06.2013 spese sostenute nel periodo 06.06.2013 –––– 30.06.201530.06.201530.06.201530.06.2015; � 50% 50% 50% 50% per le spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.20spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.20spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.20spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.2016161616.

DETRAZIONE IRPEF/IRES RISPARMIO ENERGETICODETRAZIONE IRPEF/IRES RISPARMIO ENERGETICODETRAZIONE IRPEF/IRES RISPARMIO ENERGETICODETRAZIONE IRPEF/IRES RISPARMIO ENERGETICO

ALIQUOTA DI DETRAZIONEALIQUOTA DI DETRAZIONEALIQUOTA DI DETRAZIONEALIQUOTA DI DETRAZIONE PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESAPERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESAPERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESAPERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA

65%65%65%65%

06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 –––– 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014 (06.06.2013 (06.06.2013 (06.06.2013 (06.06.2013 –––– 30.06.2015 per i condomini)30.06.2015 per i condomini)30.06.2015 per i condomini)30.06.2015 per i condomini)

50%50%50%50%

01.01.2015 01.01.2015 01.01.2015 01.01.2015 ---- 31.12.201531.12.201531.12.201531.12.2015 (01.07.2015 (01.07.2015 (01.07.2015 (01.07.2015 ---- 30.06.2016 per i condomini)30.06.2016 per i condomini)30.06.2016 per i condomini)30.06.2016 per i condomini)

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Modificando poi anche l’art. 16 del D.L. n. 63/2013, viene disposta un’ulteriore proroga della detrazione proroga della detrazione proroga della detrazione proroga della detrazione

IRPEFIRPEFIRPEFIRPEF, sempre con il limite massimo dilimite massimo dilimite massimo dilimite massimo di spesa di spesa di spesa di spesa di € 96.000€ 96.000€ 96.000€ 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio interventi di recupero del patrimonio interventi di recupero del patrimonio interventi di recupero del patrimonio edilizio edilizio edilizio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR. In particolare, la detrazione spetta nella misura del:

� 50% 50% 50% 50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012 spese sostenute nel periodo 26.06.2012 spese sostenute nel periodo 26.06.2012 spese sostenute nel periodo 26.06.2012 –––– 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014; � 40% 40% 40% 40% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.dal 01.01.2015 al 31.12.2015.dal 01.01.2015 al 31.12.2015.dal 01.01.2015 al 31.12.2015.

Dal 2016 Dal 2016 Dal 2016 Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regimemisura prevista a regimemisura prevista a regimemisura prevista a regime, cioè nella misura pari al 36%36%36%36%, con limite di limite di limite di limite di

spesa di spesa di spesa di spesa di € 48.000€ 48.000€ 48.000€ 48.000.

DETRAZIONE IRPEF RISTRUTTURAZIONE EDILIZIADETRAZIONE IRPEF RISTRUTTURAZIONE EDILIZIADETRAZIONE IRPEF RISTRUTTURAZIONE EDILIZIADETRAZIONE IRPEF RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

ALIQUOTA DIALIQUOTA DIALIQUOTA DIALIQUOTA DI DETRAZIONEDETRAZIONEDETRAZIONEDETRAZIONE

PERIODO DI SOSTENIMENTOPERIODO DI SOSTENIMENTOPERIODO DI SOSTENIMENTOPERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESADELLA SPESADELLA SPESADELLA SPESA

LIMITE MASSIMOLIMITE MASSIMOLIMITE MASSIMOLIMITE MASSIMO DI SPESADI SPESADI SPESADI SPESA

50%50%50%50% 26.06.2012 26.06.2012 26.06.2012 26.06.2012 –––– 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014 € 96.000€ 96.000€ 96.000€ 96.000

40%40%40%40% 01.01.2015 01.01.2015 01.01.2015 01.01.2015 ---- 31.12.201531.12.201531.12.201531.12.2015 € 96.000€ 96.000€ 96.000€ 96.000

36%36%36%36% Dal 01.01.2016 Dal 01.01.2016 Dal 01.01.2016 Dal 01.01.2016 ---- ........................................ € 48.000€ 48.000€ 48.000€ 48.000

Contemporaneamente, per i contribuenti che fruiscono della detrazionei contribuenti che fruiscono della detrazionei contribuenti che fruiscono della detrazionei contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per le spese di IRPEF per le spese di IRPEF per le spese di IRPEF per le spese di ristrutturazione ristrutturazione ristrutturazione ristrutturazione di un immobile, è prorogata prorogata prorogata prorogata per un altro anno, quindi fino al 31.12.2014 fino al 31.12.2014 fino al 31.12.2014 fino al 31.12.2014 (anziché 31.12.2013) la detrazione IRPEF detrazione IRPEF detrazione IRPEF detrazione IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobilel’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobilel’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobilel’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile medesimo nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (Amedesimo nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (Amedesimo nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (Amedesimo nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). per i forni). per i forni). per i forni). L’agevolazione spetterà, quindi, per le spese sostenute dalspese sostenute dalspese sostenute dalspese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.201406.06.2013 al 31.12.201406.06.2013 al 31.12.201406.06.2013 al 31.12.2014, su un ammontare massimo di spesa massimo di spesa massimo di spesa massimo di spesa

non superiore anon superiore anon superiore anon superiore a € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 e sempre nella percentuale del 50%50%50%50%. La legge ha previsto anche un ulteriore limite alla detrazione dei mobili/elettrodomestici, in quanto viene stabilito che la spesa per i mobili da portare in detrazionela spesa per i mobili da portare in detrazionela spesa per i mobili da portare in detrazionela spesa per i mobili da portare in detrazione non può superare l'importo sostenuto per inon può superare l'importo sostenuto per inon può superare l'importo sostenuto per inon può superare l'importo sostenuto per i lavori di lavori di lavori di lavori di ristrutturazione.ristrutturazione.ristrutturazione.ristrutturazione. Questo significa, ad esempio, che se si spendono 500 Euro per manutenzione straordinaria l'importo massimo agevolabile scenderà a 500 Euro. Tuttavia, tale disposizione è stata poco dopo abrogataTuttavia, tale disposizione è stata poco dopo abrogataTuttavia, tale disposizione è stata poco dopo abrogataTuttavia, tale disposizione è stata poco dopo abrogata

dall'art. 1, comma 2, lett. a), dall'art. 1, comma 2, lett. a), dall'art. 1, comma 2, lett. a), dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 151 del 30.12.2013del D.L. n. 151 del 30.12.2013del D.L. n. 151 del 30.12.2013del D.L. n. 151 del 30.12.2013 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304 del 30.12.2013).

DETRAZIONE IRPEF ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI CLASSE A+ (A per i forni)DETRAZIONE IRPEF ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI CLASSE A+ (A per i forni)DETRAZIONE IRPEF ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI CLASSE A+ (A per i forni)DETRAZIONE IRPEF ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI CLASSE A+ (A per i forni) PER L'ARREDO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONEPER L'ARREDO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONEPER L'ARREDO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONEPER L'ARREDO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

ALIQUOTA DIALIQUOTA DIALIQUOTA DIALIQUOTA DI DETRAZIONEDETRAZIONEDETRAZIONEDETRAZIONE

PPPPERIODO DI SOSTENIMENTOERIODO DI SOSTENIMENTOERIODO DI SOSTENIMENTOERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESADELLA SPESADELLA SPESADELLA SPESA

LIMITE MASSIMOLIMITE MASSIMOLIMITE MASSIMOLIMITE MASSIMO DI SPESADI SPESADI SPESADI SPESA

50%50%50%50% 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 –––– 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014 € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000

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Viene prorogata anche la detrazione IRPEF per gli interventi finalizzatiprorogata anche la detrazione IRPEF per gli interventi finalizzatiprorogata anche la detrazione IRPEF per gli interventi finalizzatiprorogata anche la detrazione IRPEF per gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche all'adozione di misure antisismiche all'adozione di misure antisismiche all'adozione di misure antisismiche

(art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR) attivateattivateattivateattivate dal 6 giugno 2013 dal 6 giugno 2013 dal 6 giugno 2013 dal 6 giugno 2013 per gli edifici edifici edifici edifici che si trovano ubicati in zone zone zone zone sismiche ad altasismiche ad altasismiche ad altasismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)pericolosità (zone 1 e 2)pericolosità (zone 1 e 2)pericolosità (zone 1 e 2)1 1 1 1 adibiti ad abitazione principale o ad attivitàabitazione principale o ad attivitàabitazione principale o ad attivitàabitazione principale o ad attività produttiveproduttiveproduttiveproduttive. La misura della detrazione sarà pari al:

� 65% 65% 65% 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2spese sostenute nel periodo 06.06.2spese sostenute nel periodo 06.06.2spese sostenute nel periodo 06.06.2013 013 013 013 –––– 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014; � 50% 50% 50% 50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.

DETRAZIONE IRPEF INTERVENTI ANTISISMICIDETRAZIONE IRPEF INTERVENTI ANTISISMICIDETRAZIONE IRPEF INTERVENTI ANTISISMICIDETRAZIONE IRPEF INTERVENTI ANTISISMICI

ALIQUOTA DIALIQUOTA DIALIQUOTA DIALIQUOTA DI DETRAZIONEDETRAZIONEDETRAZIONEDETRAZIONE

PERIODO DI SOSTENIMENTOPERIODO DI SOSTENIMENTOPERIODO DI SOSTENIMENTOPERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESADELLA SPESADELLA SPESADELLA SPESA

65%65%65%65% 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 –––– 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014

50%50%50%50% 01.01.2015 01.01.2015 01.01.2015 01.01.2015 ---- 31.12.201531.12.201531.12.201531.12.2015

Rivalutazione beniRivalutazione beniRivalutazione beniRivalutazione beni d'impresad'impresad'impresad'impresa (art. 1 commi 140-146)

Ritorna, per società di capitali ed enti non commerciali che non adottano isocietà di capitali ed enti non commerciali che non adottano isocietà di capitali ed enti non commerciali che non adottano isocietà di capitali ed enti non commerciali che non adottano i principi contabili internazionaliprincipi contabili internazionaliprincipi contabili internazionaliprincipi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e lepossibilità di rivalutare i beni d'impresa e lepossibilità di rivalutare i beni d'impresa e lepossibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 (sono esclusi

gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa). La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto 2013 La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto 2013 La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto 2013 La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancatosaldo attivo della rivalutazione può essere affrancatosaldo attivo della rivalutazione può essere affrancatosaldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta imposta imposta imposta sostitutiva sostitutiva sostitutiva sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 10%.10%.10%.10%.

Il maggior valore maggior valore maggior valore maggior valore dei beni è riconosciuto riconosciuto riconosciuto riconosciuto ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP a partire dal terzo esercizio dal terzo esercizio dal terzo esercizio dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazionesuccessivo a quello della rivalutazionesuccessivo a quello della rivalutazionesuccessivo a quello della rivalutazione (dal 2016).(dal 2016).(dal 2016).(dal 2016). La rivalutazione rivalutazione rivalutazione rivalutazione avviene versando un'imposta sostitutiva delle imposteversando un'imposta sostitutiva delle imposteversando un'imposta sostitutiva delle imposteversando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 16% sui sui redditi e dell'Irap pari al 16% sui sui redditi e dell'Irap pari al 16% sui sui redditi e dell'Irap pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altribeni ammortizzabili e al 12% sugli altribeni ammortizzabili e al 12% sugli altribeni ammortizzabili e al 12% sugli altri. Le imposte sostitutive imposte sostitutive imposte sostitutive imposte sostitutive (sia quella per l'affrancamento del saldo di rivalutazione, sia quella per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali) devono essere versate in 3 rate annuali di pari importo 3 rate annuali di pari importo 3 rate annuali di pari importo 3 rate annuali di pari importo

senza interessisenza interessisenza interessisenza interessi. In particolare, la prima va versata entro il termine di versamento del saldo delleentro il termine di versamento del saldo delleentro il termine di versamento del saldo delleentro il termine di versamento del saldo delle imposte sui imposte sui imposte sui imposte sui redditi redditi redditi redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, mentre le successive vanno versate entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere versati in compensazione possono essere versati in compensazione possono essere versati in compensazione possono essere versati in compensazione di eventuali crediti d'imposta ai sensi del D.

Lgs. n. 241/1997. Nel caso di cessione a titolo oneroso o assegnazione ai soci ocessione a titolo oneroso o assegnazione ai soci ocessione a titolo oneroso o assegnazione ai soci ocessione a titolo oneroso o assegnazione ai soci o destinazione a finalitdestinazione a finalitdestinazione a finalitdestinazione a finalità estranee à estranee à estranee à estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore prima dell'inizio del quarto annoprima dell'inizio del quarto annoprima dell'inizio del quarto annoprima dell'inizio del quarto anno successivo a quello di rivalutazionesuccessivo a quello di rivalutazionesuccessivo a quello di rivalutazionesuccessivo a quello di rivalutazione, le plusvalenze o minusvalenze le plusvalenze o minusvalenze le plusvalenze o minusvalenze le plusvalenze o minusvalenze sono calcolate con riguardo al costo del calcolate con riguardo al costo del calcolate con riguardo al costo del calcolate con riguardo al costo del bene prima della rivalbene prima della rivalbene prima della rivalbene prima della rivalutazioneutazioneutazioneutazione.

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RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI AL 31.12.2012RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI AL 31.12.2012RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI AL 31.12.2012RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI AL 31.12.2012

RIVALUTAZIONE NEL BILANCIO/RENDICONTO 2013RIVALUTAZIONE NEL BILANCIO/RENDICONTO 2013RIVALUTAZIONE NEL BILANCIO/RENDICONTO 2013RIVALUTAZIONE NEL BILANCIO/RENDICONTO 2013

AFFRANCAMENTO SALDOAFFRANCAMENTO SALDOAFFRANCAMENTO SALDOAFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONEATTIVO DI RIVALUTAZIONEATTIVO DI RIVALUTAZIONEATTIVO DI RIVALUTAZIONE

IMPOSTA SOSTITUTIVA = 10%IMPOSTA SOSTITUTIVA = 10%IMPOSTA SOSTITUTIVA = 10%IMPOSTA SOSTITUTIVA = 10%

RIVALUTAZIONERIVALUTAZIONERIVALUTAZIONERIVALUTAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA:IMPOSTA SOSTITUTIVA:IMPOSTA SOSTITUTIVA:IMPOSTA SOSTITUTIVA:

16%, 16%, 16%, 16%, per i BENI AMMORTIZZABILIBENI AMMORTIZZABILIBENI AMMORTIZZABILIBENI AMMORTIZZABILI 12%12%12%12%, , , , per gli ALTRI TIPI DI BENIALTRI TIPI DI BENIALTRI TIPI DI BENIALTRI TIPI DI BENI

VERSAMENTOVERSAMENTOVERSAMENTOVERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVEIMPOSTE SOSTITUTIVEIMPOSTE SOSTITUTIVEIMPOSTE SOSTITUTIVE

In 3 rate annuali 3 rate annuali 3 rate annuali 3 rate annuali di pari importo (senza interessi)(senza interessi)(senza interessi)(senza interessi) entro il termine di versamento del saldo delletermine di versamento del saldo delletermine di versamento del saldo delletermine di versamento del saldo delle

imposte sui redditiimposte sui redditiimposte sui redditiimposte sui redditi

RiconoscimentoRiconoscimentoRiconoscimentoRiconoscimento fiscale maggiorifiscale maggiorifiscale maggiorifiscale maggiori valori iscritti avalori iscritti avalori iscritti avalori iscritti a bilanciobilanciobilanciobilancio soggetti IASsoggetti IASsoggetti IASsoggetti IAS (art. 1, comma 147)

Le disposizioni in materia di riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valoririallineamento ai fini fiscali dei maggiori valoririallineamento ai fini fiscali dei maggiori valoririallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti a bilancio iscritti a bilancio iscritti a bilancio iscritti a bilancio di cui all'art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono ora applicabili anche ai soggetti che adottano i Principi contabili applicabili anche ai soggetti che adottano i Principi contabili applicabili anche ai soggetti che adottano i Principi contabili applicabili anche ai soggetti che adottano i Principi contabili internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali ((((IAS), IAS), IAS), IAS), anche relativamente alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, TUIR. Per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva

(16% - 12%), è vincolata una riserva inriserva inriserva inriserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versandoversandoversandoversando un’imposta sostitutiva del 10%.un’imposta sostitutiva del 10%.un’imposta sostitutiva del 10%.un’imposta sostitutiva del 10%. RiallineamentoRiallineamentoRiallineamentoRiallineamento valorevalorevalorevalore partecipazioni dipartecipazioni dipartecipazioni dipartecipazioni di controllocontrollocontrollocontrollo (art. 1 commi 150-152)

Gli artt. 10artt. 10artt. 10artt. 10----bis e 10bis e 10bis e 10bis e 10----ter del D.L. n. 185/2008 ter del D.L. n. 185/2008 ter del D.L. n. 185/2008 ter del D.L. n. 185/2008 prevedevano, per le operazioniper le operazioniper le operazioniper le operazioni effettuate fino al 2011effettuate fino al 2011effettuate fino al 2011effettuate fino al 2011, la possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità, per società di capitali, società di personesocietà di capitali, società di personesocietà di capitali, società di personesocietà di capitali, società di persone ed enti commerciali ed enti commerciali ed enti commerciali ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una

partecipazione dipartecipazione dipartecipazione dipartecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinariacontrollo per effetto di un’operazione straordinariacontrollo per effetto di un’operazione straordinariacontrollo per effetto di un’operazione straordinaria, di procedere al riallriallriallriallineamento ineamento ineamento ineamento del relativo valore mediante il versamento dell’impostaversamento dell’impostaversamento dell’impostaversamento dell’imposta sostitutiva del 16%.sostitutiva del 16%.sostitutiva del 16%.sostitutiva del 16%. La legge di Stabilità 2014 porta a regime Stabilità 2014 porta a regime Stabilità 2014 porta a regime Stabilità 2014 porta a regime tale possibilità di riallineamento prevedendo che le predette disposizioni “si applicano anche alle operazioni effettuate a dec orrere dal periodo d’imposta in corso

al 31 dicembre 2012 ”. L’imposta sostitutiva imposta sostitutiva imposta sostitutiva imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro ilunica soluzione entro ilunica soluzione entro ilunica soluzione entro il termine previsto termine previsto termine previsto termine previsto

per il saldo delle imposte sui redditi per il saldo delle imposte sui redditi per il saldo delle imposte sui redditi per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui l’operazione è effettuata. Pertanto, per le operazioniper le operazioniper le operazioniper le operazioni intervenute nel 2012intervenute nel 2012intervenute nel 2012intervenute nel 2012, l’imposta va versata entro il termine previsto per ilentro il termine previsto per ilentro il termine previsto per ilentro il termine previsto per il versamento del versamento del versamento del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013.saldo delle imposte dovute per il 2013.saldo delle imposte dovute per il 2013.saldo delle imposte dovute per il 2013. Gli effetti effetti effetti effetti del riallineamento:

� decorrono dal secondo periodo d’imposta successivo a quello di versamdecorrono dal secondo periodo d’imposta successivo a quello di versamdecorrono dal secondo periodo d’imposta successivo a quello di versamdecorrono dal secondo periodo d’imposta successivo a quello di versamentoentoentoento dell’imposta sostitutiva;dell’imposta sostitutiva;dell’imposta sostitutiva;dell’imposta sostitutiva; � sono revocati in caso di atti di realizzo sono revocati in caso di atti di realizzo sono revocati in caso di atti di realizzo sono revocati in caso di atti di realizzo delle partecipazioni affrancate e/o i marchi d'impresa e le altre attività

immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo d’impostaanteriormente al quarto periodo d’impostaanteriormente al quarto periodo d’impostaanteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello di versamento dell’imposta sostitutivasuccessivo a quello di versamento dell’imposta sostitutivasuccessivo a quello di versamento dell’imposta sostitutivasuccessivo a quello di versamento dell’imposta sostitutiva.

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Inoltre, l'opzione per il riallineamento non è consentita in caso di opzione, l'opzione per il riallineamento non è consentita in caso di opzione, l'opzione per il riallineamento non è consentita in caso di opzione, l'opzione per il riallineamento non è consentita in caso di opzione per i regimi di imposizione per i regimi di imposizione per i regimi di imposizione per i regimi di imposizione sostitutiva sostitutiva sostitutiva sostitutiva di cui agli artt. 172, comma 10-bis (fusionefusionefusionefusione), 173, comma 15-bis (scissionescissionescissionescissione) e 176, comma 2-ter (conferimentoconferimentoconferimentoconferimento), TUIR, nonché dell’art. 15, commi da 10 a 12, D.L. n. 185/2008. Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità attuative. RivalutazioneRivalutazioneRivalutazioneRivalutazione terreni eterreni eterreni eterreni e partecipazionipartecipazionipartecipazionipartecipazioni al 01.01.2014al 01.01.2014al 01.01.2014al 01.01.2014 (art. 1, comma 156)

Viene riaperto il termine per poter effettuare la rivalutazione di terreni eriaperto il termine per poter effettuare la rivalutazione di terreni eriaperto il termine per poter effettuare la rivalutazione di terreni eriaperto il termine per poter effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni, partecipazioni, partecipazioni, partecipazioni, grazie ad una modifica all’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002. Si stabilisce, infatti, prevista la possibilità di rideterminare il rideterminare il rideterminare il rideterminare il costo dicosto dicosto dicosto di acquisto di:acquisto di:acquisto di:acquisto di:

� terreni terreni terreni terreni edificabili e agricoli edificabili e agricoli edificabili e agricoli edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; � partecipazioni non quotate in mercati regolamentatipartecipazioni non quotate in mercati regolamentatipartecipazioni non quotate in mercati regolamentatipartecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data del 1° gennaio 2014, non in regime di impresaalla data del 1° gennaio 2014, non in regime di impresaalla data del 1° gennaio 2014, non in regime di impresaalla data del 1° gennaio 2014, non in regime di impresa, da parte di: � persone fisiche;persone fisiche;persone fisiche;persone fisiche; � società semplici e associazioni professionali;società semplici e associazioni professionali;società semplici e associazioni professionali;società semplici e associazioni professionali; � enti non commerciali.enti non commerciali.enti non commerciali.enti non commerciali.

Per poter effettuare la rivalutazione è necessario provvedere, entro ilentro ilentro ilentro il 30.06.2014, 30.06.2014, 30.06.2014, 30.06.2014, a: � la redazione redazione redazione redazione e l’asseverazione asseverazione asseverazione asseverazione di apposita perizia di stimaperizia di stimaperizia di stimaperizia di stima; � il versamento dversamento dversamento dversamento dell’imposta sostitutivaell’imposta sostitutivaell’imposta sostitutivaell’imposta sostitutiva, calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla

perizia, le seguenti aliquote: � 2%2%2%2%, per le partecipazioni non qualificatepartecipazioni non qualificatepartecipazioni non qualificatepartecipazioni non qualificate; � 4%4%4%4%, per le partecipazioni qualificate partecipazioni qualificate partecipazioni qualificate partecipazioni qualificate e per i terreniterreniterreniterreni.

Resta fermo che l'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad unpuò essere rateizzata fino ad unpuò essere rateizzata fino ad unpuò essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari massimo di 3 rate annuali di pari massimo di 3 rate annuali di pari massimo di 3 rate annuali di pari importoimportoimportoimporto, a decorrere dalla data del 30a decorrere dalla data del 30a decorrere dalla data del 30a decorrere dalla data del 30 giugno 2014; giugno 2014; giugno 2014; giugno 2014; sull'importo delle rate successive alla prima rate successive alla prima rate successive alla prima rate successive alla prima sono dovuti

gli interessi nella misura del 3% annuointeressi nella misura del 3% annuointeressi nella misura del 3% annuointeressi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. Reddito atletiReddito atletiReddito atletiReddito atleti professionistiprofessionistiprofessionistiprofessionisti (art. 1, comma 160, lett. a)

La legge di stabilità introduce all'art. 51 del Tuir il nuovo comma 4-bis, secondo cui, nella determinazione del nella determinazione del nella determinazione del nella determinazione del reddito di lavoro dipendente deglireddito di lavoro dipendente deglireddito di lavoro dipendente deglireddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti, si considera, atleti professionisti, si considera, atleti professionisti, si considera, atleti professionisti, si considera, nella misura del 15%, anche il costoanche il costoanche il costoanche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative

contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall'atleta ai propri agenti. Perdite su creditiPerdite su creditiPerdite su creditiPerdite su crediti (art. 1, comma 160, lett. b) e c), e comma 161)

Viene modificato l'art. 101, comma 5, del TUIR modificato l'art. 101, comma 5, del TUIR modificato l'art. 101, comma 5, del TUIR modificato l'art. 101, comma 5, del TUIR in relazione alla deducibilitàdeducibilitàdeducibilitàdeducibilità delle perdite su creditidelle perdite su creditidelle perdite su creditidelle perdite su crediti, prevedendo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionaliprincipi contabili internazionaliprincipi contabili internazionaliprincipi contabili internazionali, che la

sussistesussistesussistesussistenza degli elementi certinza degli elementi certinza degli elementi certinza degli elementi certi e precisi e precisi e precisi e precisi si realizza anche “anche “anche “anche “in caso di cancellazione dei crediti dal

bilancio operata in applicazione dei principi conta bili ” ” ” ” (in luogo della dipendenza da eventi estintivi).

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Via Padre Semeria n. 27/29 - 00154 Roma · Tel. 06 51435812 · Fax 06 51435409 · E-mail: [email protected] - www.reteomeo.it Iscritta al Registro delle Imprese di Roma · C.F. e P.Iva n. 05455871003 · REA - CCIAA di Roma 892365 · Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative col n. A105084

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Inoltre, per banche, assicurazioni e altri intermediaribanche, assicurazioni e altri intermediaribanche, assicurazioni e altri intermediaribanche, assicurazioni e altri intermediari finanziarifinanziarifinanziarifinanziari, torna la deducibilità ai fini Ires e Irap in 5 anni deducibilità ai fini Ires e Irap in 5 anni deducibilità ai fini Ires e Irap in 5 anni deducibilità ai fini Ires e Irap in 5 anni

delle svalutazioni e perdite su creditidelle svalutazioni e perdite su creditidelle svalutazioni e perdite su creditidelle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela verso la clientela verso la clientela verso la clientela e non realizzate mediante cessione a titolo oneroso. non realizzate mediante cessione a titolo oneroso. non realizzate mediante cessione a titolo oneroso. non realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, invece, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Le suddette disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso aldal periodo d'imposta in corso aldal periodo d'imposta in corso aldal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.31.12.2013.31.12.2013.31.12.2013.

DeducibilitàDeducibilitàDeducibilitàDeducibilità canoni di leasingcanoni di leasingcanoni di leasingcanoni di leasing (art. 1, commi 162 e 163)

La Legge di Stabilità 2014 modifica modifica modifica modifica nuovamente le regole sulla deducibilitàdeducibilitàdeducibilitàdeducibilità dei canoni di leasingdei canoni di leasingdei canoni di leasingdei canoni di leasing, prevedendo, tra l’altro, l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi. In particolare, viene modificato il periodo minimo di deducibilità deiperiodo minimo di deducibilità deiperiodo minimo di deducibilità deiperiodo minimo di deducibilità dei canonicanonicanonicanoni, che è ora pari:

� alla metà metà metà metà (anziché 2/3) del periodo di ammortamento del periodo di ammortamento del periodo di ammortamento del periodo di ammortamento per la generalità dei beni mobilibeni mobilibeni mobilibeni mobili; � a 12 anni 12 anni 12 anni 12 anni per i beni immobilibeni immobilibeni immobilibeni immobili.

Resta fermo, comunquecomunquecomunquecomunque, che i canoni possono essere dedotti in un periodo di tempo periodo di tempo periodo di tempo periodo di tempo che non può essere non può essere non può essere non può essere inferiore inferiore inferiore inferiore a quello fissato dal comma 7 dell’art. 102 TUIR, legato al periodo d’ammortamento periodo d’ammortamento periodo d’ammortamento periodo d’ammortamento e risultante dall’applicazione dei coefficienti ministerialicoefficienti ministerialicoefficienti ministerialicoefficienti ministeriali. Le novità sono applicabili ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalcontratti di locazione finanziaria stipulati dalcontratti di locazione finanziaria stipulati dalcontratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2014.1° gennaio 2014.1° gennaio 2014.1° gennaio 2014. Per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett.veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett.veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett.veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR,b), del TUIR,b), del TUIR,b), del TUIR, resta confermata la deducibilità

dei canoni di leasing per un periodo nonperiodo nonperiodo nonperiodo non inferiore al periodo di ammortamento inferiore al periodo di ammortamento inferiore al periodo di ammortamento inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale stabilito. Imposta di registroImposta di registroImposta di registroImposta di registro leasing immobiliarileasing immobiliarileasing immobiliarileasing immobiliari (art. 1, commi 164 e 166)

Dal 2014Dal 2014Dal 2014Dal 2014, , , , è previsto l’assoggettamento all’imposta di registro del 4% dellaassoggettamento all’imposta di registro del 4% dellaassoggettamento all’imposta di registro del 4% dellaassoggettamento all’imposta di registro del 4% della cessione, da parte cessione, da parte cessione, da parte cessione, da parte dell’utilizzatore, di un contratto di leasing avente addell’utilizzatore, di un contratto di leasing avente addell’utilizzatore, di un contratto di leasing avente addell’utilizzatore, di un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile strumentale, oggetto un immobile strumentale, oggetto un immobile strumentale, oggetto un immobile strumentale, anche da costruire e

anche se soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72, ossia se è effettuata dall’impresa costruttrice o di ripristino entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero per la quale il cedente ha manifestato nell’atto l’opzione per l’imposizione IVA. L’imposta di L’imposta di L’imposta di L’imposta di registro si applica sul corrispettivo pattuito aumentato dellaregistro si applica sul corrispettivo pattuito aumentato dellaregistro si applica sul corrispettivo pattuito aumentato dellaregistro si applica sul corrispettivo pattuito aumentato della quota capitale compresa nei canoni quota capitale compresa nei canoni quota capitale compresa nei canoni quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo diancora da pagare oltre al prezzo diancora da pagare oltre al prezzo diancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.riscatto.riscatto.riscatto.

Aliquota IVAAliquota IVAAliquota IVAAliquota IVA prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni cooperative socialicooperative socialicooperative socialicooperative sociali (art. 1, comma 172)

In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'UE prevista dalla Direttiva n. 112/2006/UE, l'aliquota IVA l'aliquota IVA l'aliquota IVA l'aliquota IVA agevolata al 4% agevolata al 4% agevolata al 4% agevolata al 4% con riguardo alle prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni sociosociosociosocio----sanitarie, educative dell'infanzia e simili rese sanitarie, educative dell'infanzia e simili rese sanitarie, educative dell'infanzia e simili rese sanitarie, educative dell'infanzia e simili rese da cooperative e loro consorzi resta applicabile solo resta applicabile solo resta applicabile solo resta applicabile solo alle cooperative sociali cooperative sociali cooperative sociali cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991, e non non non non

alle cooperative e loro consorzi diversi da questealle cooperative e loro consorzi diversi da questealle cooperative e loro consorzi diversi da questealle cooperative e loro consorzi diversi da queste.

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SomministrazioneSomministrazioneSomministrazioneSomministrazione di alimenti edi alimenti edi alimenti edi alimenti e bevandebevandebevandebevande mediantemediantemediantemediante distributoridistributoridistributoridistributori automaticiautomaticiautomaticiautomatici (art. 1, comma 173)

Viene stabilito che i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevandei prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevandei prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevandei prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande tramite dtramite dtramite dtramite distributori automaticiistributori automaticiistributori automaticiistributori automatici, effettuate in attuazione di contratti stipulatieffettuate in attuazione di contratti stipulatieffettuate in attuazione di contratti stipulatieffettuate in attuazione di contratti stipulati entro il 4 agosto 2013 entro il 4 agosto 2013 entro il 4 agosto 2013 entro il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 63/2013), possono essere rideterminati in aumento al solo fine dirideterminati in aumento al solo fine dirideterminati in aumento al solo fine dirideterminati in aumento al solo fine di adeguarli adeguarli adeguarli adeguarli all’incremento dellall’incremento dellall’incremento dellall’incremento dell’aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dal 1°’aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dal 1°’aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dal 1°’aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dal 1° gennaio 2014.gennaio 2014.gennaio 2014.gennaio 2014. Somme restituiteSomme restituiteSomme restituiteSomme restituite al soggettoal soggettoal soggettoal soggetto erogatoreerogatoreerogatoreerogatore (art. 1 comma 174)

La legge si stabilità 2014 consente ai contribuenti di dedurre dal redditodedurre dal redditodedurre dal redditodedurre dal reddito complessivo le somme restituite al complessivo le somme restituite al complessivo le somme restituite al complessivo le somme restituite al soggetto erogatore se assogsoggetto erogatore se assogsoggetto erogatore se assogsoggetto erogatore se assoggettate agettate agettate agettate a tassazione in anni precedenti tassazione in anni precedenti tassazione in anni precedenti tassazione in anni precedenti e non dedotte nel periodo d'imposta di restituzione. Tale ammontare può essere portato in deduzione, in tutto o in parte, dalin tutto o in parte, dalin tutto o in parte, dalin tutto o in parte, dal reddito complessivo dei periodi reddito complessivo dei periodi reddito complessivo dei periodi reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi.d'imposta successivi.d'imposta successivi.d'imposta successivi. In alternativaIn alternativaIn alternativaIn alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'impostarimborso dell'impostarimborso dell'impostarimborso dell'imposta corrispondente corrispondente corrispondente corrispondente

all'importo non dedotto all'importo non dedotto all'importo non dedotto all'importo non dedotto secondo modalità che saranno definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione è applicabile già dal 2013già dal 2013già dal 2013già dal 2013. Proroga per iProroga per iProroga per iProroga per i frontalierifrontalierifrontalierifrontalieri (art. 1 comma 175)

Dal 1° gennaio 2014 Dal 1° gennaio 2014 Dal 1° gennaio 2014 Dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zonareddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zonareddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zonareddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi di frontiera o in altri Paesi di frontiera o in altri Paesi di frontiera o in altri Paesi

limitrofi all'Italia, limitrofi all'Italia, limitrofi all'Italia, limitrofi all'Italia, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori lavoratori lavoratori lavoratori residenti in Italia (c.d. "frontalieri")frontalieri")frontalieri")frontalieri") concorre a formare il reddito concorre a formare il reddito concorre a formare il reddito concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente i 6.700per l'importo eccedente i 6.700per l'importo eccedente i 6.700per l'importo eccedente i 6.700 euroeuroeuroeuro, confermando a regime a regime a regime a regime la disposizione in vigore per il 2013 stabilita dalla precedente Legge di stabilità 2013. Proroga 5 per milleProroga 5 per milleProroga 5 per milleProroga 5 per mille per il 2014per il 2014per il 2014per il 2014 (art. 1, comma 205)

E' prorogata anche per l'esercizio finanziario 2014 la possibilità di destinareanche per l'esercizio finanziario 2014 la possibilità di destinareanche per l'esercizio finanziario 2014 la possibilità di destinareanche per l'esercizio finanziario 2014 la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille una quota pari al 5 per mille una quota pari al 5 per mille una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF dell'IRPEF dell'IRPEF dell'IRPEF al sostegno del volontariato, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, al finanziamento della ricerca sanitaria, al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, al sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche. 8 per mille per gli8 per mille per gli8 per mille per gli8 per mille per gli edifici pubbliciedifici pubbliciedifici pubbliciedifici pubblici scolasticiscolasticiscolasticiscolastici (art. 1, comma 206)

La legge di stabilità modifica l'art. 48 della L. 222/1985 prevedendo che lelelele quote dell'8 per mille quote dell'8 per mille quote dell'8 per mille quote dell'8 per mille siano utilizzate utilizzate utilizzate utilizzate dallo Stato anche per la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibitiimmobili di proprietà pubblica adibitiimmobili di proprietà pubblica adibitiimmobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scoall'istruzione scoall'istruzione scoall'istruzione scolastica.lastica.lastica.lastica. Prodotti nonProdotti nonProdotti nonProdotti non commercializzaticommercializzaticommercializzaticommercializzati ceduticeduticeduticeduti gratuitamentegratuitamentegratuitamentegratuitamente (art. 1, comma 238)

La Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che i prodotti alimentari non piùprodotti alimentari non piùprodotti alimentari non piùprodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzati o non idonei alla commercializzati o non idonei alla commercializzati o non idonei alla commercializzazione commercializzazione commercializzazione commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti di cuiceduti gratuitamente ai soggetti di cuiceduti gratuitamente ai soggetti di cuiceduti gratuitamente ai soggetti di cui all'art. 10, n. all'art. 10, n. all'art. 10, n. all'art. 10, n.

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12), del D.P.R. n. 633/1972 12), del D.P.R. n. 633/1972 12), del D.P.R. n. 633/1972 12), del D.P.R. n. 633/1972 (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente

finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, Onlus), si consideranosi consideranosi consideranosi considerano sempre distrutti ai fini IVAsempre distrutti ai fini IVAsempre distrutti ai fini IVAsempre distrutti ai fini IVA. Non rileva più il ritiro dei prodotti Non rileva più il ritiro dei prodotti Non rileva più il ritiro dei prodotti Non rileva più il ritiro dei prodotti da parte del beneficiario presso i luoghi di presso i luoghi di presso i luoghi di presso i luoghi di esercizio dell'impresa.esercizio dell'impresa.esercizio dell'impresa.esercizio dell'impresa. RapRapRapRappresentanza epresentanza epresentanza epresentanza e assistenza deiassistenza deiassistenza deiassistenza dei contribuenticontribuenticontribuenticontribuenti (art. 1, commi 279 e 280)

Viene stabilito che i contribuenti possono farsi rappresentare per procuracontribuenti possono farsi rappresentare per procuracontribuenti possono farsi rappresentare per procuracontribuenti possono farsi rappresentare per procura presso gli uffici finanziari presso gli uffici finanziari presso gli uffici finanziari presso gli uffici finanziari non solo

da parte di soggetti iscritti in albi professionali, ma anche da soggetti ianche da soggetti ianche da soggetti ianche da soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 scritti alla data del 30 settembre 1993 scritti alla data del 30 settembre 1993 scritti alla data del 30 settembre 1993 neineineinei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria,ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria,ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria,ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) artigianato e agricoltura (CCIAA) artigianato e agricoltura (CCIAA) artigianato e agricoltura (CCIAA) per la subsubsubsub----categoria tributicategoria tributicategoria tributicategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria. Inoltre, è stabilito che se la procura procura procura procura è rilasciata ad un funzionario di unad un funzionario di unad un funzionario di unad un funzionario di un centro di assistenza fiscale (CAF) o di centro di assistenza fiscale (CAF) o di centro di assistenza fiscale (CAF) o di centro di assistenza fiscale (CAF) o di

una società di serviziuna società di serviziuna società di serviziuna società di servizi, tale procura devedevedevedeve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fessere autenticata dal responsabile dell'assistenza fessere autenticata dal responsabile dell'assistenza fessere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale iscale iscale iscale del centro o dal legale rappresentante della società di servizi. La disposizione vale anche per la procura rilasciata ai finianche per la procura rilasciata ai finianche per la procura rilasciata ai finianche per la procura rilasciata ai fini dell'accertamento con adesione dell'accertamento con adesione dell'accertamento con adesione dell'accertamento con adesione ex art. 7, comma 1-bis, D. Lgs. n. 218/1997. Transfer pricing eTransfer pricing eTransfer pricing eTransfer pricing e IRAPIRAPIRAPIRAP (art. 1, commi 281-284)

La Legge di Stabilità 2014 contiene una norma di natura interpretativa norma di natura interpretativa norma di natura interpretativa norma di natura interpretativa con cui viene previsto che la disciplina sul c.d. "transfer pricingtransfer pricingtransfer pricingtransfer pricing", cioè relativa alla rettifica dei prezzi di trasferimento sulla base del criterio del valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR, è applicabile anche ai fini IRAP applicabile anche ai fini IRAP applicabile anche ai fini IRAP applicabile anche ai fini IRAP per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 (quindi, dal 2008dal 2008dal 2008dal 2008). Si tratta di un'interpretazione con effetto retroattivoeffetto retroattivoeffetto retroattivoeffetto retroattivo, pertanto è previsto che fino al 2012 non è irrogabile la fino al 2012 non è irrogabile la fino al 2012 non è irrogabile la fino al 2012 non è irrogabile la

sanzionsanzionsanzionsanzione per infedele dichiarazione e per infedele dichiarazione e per infedele dichiarazione e per infedele dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200%) per le rettifiche del valore della produzione netta. Sono comunque confermate le sanzioni irrogate sulla base di unconfermate le sanzioni irrogate sulla base di unconfermate le sanzioni irrogate sulla base di unconfermate le sanzioni irrogate sulla base di un provvedimento divenuto definitivo al provvedimento divenuto definitivo al provvedimento divenuto definitivo al provvedimento divenuto definitivo al 31.12.2031.12.2031.12.2031.12.2013131313. Compensi a CAF eCompensi a CAF eCompensi a CAF eCompensi a CAF e professionistiprofessionistiprofessionistiprofessionisti (art. 1, comma 406)

Con una integrazione al comma 32 dell'art. 4 della Legge n. 183/2011, viene stabilito che non si procederà ad alcun adeguamentoalcun adeguamentoalcun adeguamentoalcun adeguamento, sulla base delle variazioni ISTAT, dei compensi spettanti a CAF e prodei compensi spettanti a CAF e prodei compensi spettanti a CAF e prodei compensi spettanti a CAF e professionisti fessionisti fessionisti fessionisti abilitati per laabilitati per laabilitati per laabilitati per la trasmissione delle dichiarazioni e dei modelli F24 trasmissione delle dichiarazioni e dei modelli F24 trasmissione delle dichiarazioni e dei modelli F24 trasmissione delle dichiarazioni e dei modelli F24 per le attività svolte per il 2015 e 20162015 e 20162015 e 20162015 e 2016. IRAP imprenditoriIRAP imprenditoriIRAP imprenditoriIRAP imprenditori individuali eindividuali eindividuali eindividuali e lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori autonomiautonomiautonomiautonomi (art. 1, comma 407)

In base a quanto era stato stabilito dalla precedente Legge Legge Legge Legge di Stabilità 2013di Stabilità 2013di Stabilità 2013di Stabilità 2013 (in particolare, all'art. 1, comma 515, della Legge n. 228/2012), a decorrere dal 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dal 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dal 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dal 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dovuto istituire undovuto istituire undovuto istituire undovuto istituire un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP glifondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP glifondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP glifondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP gli

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Via Padre Semeria n. 27/29 - 00154 Roma · Tel. 06 51435812 · Fax 06 51435409 · E-mail: [email protected] - www.reteomeo.it Iscritta al Registro delle Imprese di Roma · C.F. e P.Iva n. 05455871003 · REA - CCIAA di Roma 892365 · Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative col n. A105084

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imprendimprendimprendimprenditori individuali ed i lavoratori autonomi itori individuali ed i lavoratori autonomi itori individuali ed i lavoratori autonomi itori individuali ed i lavoratori autonomi che: � non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati; � impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo doveva essere determinato

con apposito decreto.

La dotazione annua del predetto fondo era prevista nelle seguenti misure: � 188 milioni di euro per l'anno 2014; � 252 milioni di euro per l'anno 2015; � 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Ora, la Legge di Stabilità 2014 sopprime lo stanziamento del fondola Legge di Stabilità 2014 sopprime lo stanziamento del fondola Legge di Stabilità 2014 sopprime lo stanziamento del fondola Legge di Stabilità 2014 sopprime lo stanziamento del fondo, allontanando di fatto la possibilità, per imprenditori individuali e lavoratori autonomi, di essere esclusi dall'IRAP. Revisione delleRevisione delleRevisione delleRevisione delle aliquote e dellealiquote e dellealiquote e dellealiquote e delle detrazionidetrazionidetrazionidetrazioni La Legge di Stabilità 2014 prevede l'emanazione di un apposito DPCM entro ill'emanazione di un apposito DPCM entro ill'emanazione di un apposito DPCM entro ill'emanazione di un apposito DPCM entro il 15.01.2015 che stabilirà 15.01.2015 che stabilirà 15.01.2015 che stabilirà 15.01.2015 che stabilirà

variazivariazivariazivariazioni delle aliquote d’imposta e riduzioni delleoni delle aliquote d’imposta e riduzioni delleoni delle aliquote d’imposta e riduzioni delleoni delle aliquote d’imposta e riduzioni delle misure delle agevolazioni e detrazioni misure delle agevolazioni e detrazioni misure delle agevolazioni e detrazioni misure delle agevolazioni e detrazioni attualmente vigenti, in modo da assicurare maggiori entrate allo Stato, salvo che, entro il 1° gennaio 2015, vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica. Di contro, viene istituito dal 2014 dal 2014 dal 2014 dal 2014 un apposito “Fondo per la riduzione della pressione fiscale ” che sarà che sarà che sarà che sarà

utilizzatoutilizzatoutilizzatoutilizzato, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per incrementare le deduzioni per incrementare le deduzioni per incrementare le deduzioni per incrementare le deduzioni IRAP IRAP IRAP IRAP di cui all'art. 11, D. Lgs. n. 446/1997 e le detrazioni IRPEF per i redditi di lavoro dipendentee le detrazioni IRPEF per i redditi di lavoro dipendentee le detrazioni IRPEF per i redditi di lavoro dipendentee le detrazioni IRPEF per i redditi di lavoro dipendente ed ed ed ed assimilati assimilati assimilati assimilati di cui all'art. 13 del TUIR. IndennizzoIndennizzoIndennizzoIndennizzo rottamazionerottamazionerottamazionerottamazione licenze e contributilicenze e contributilicenze e contributilicenze e contributi IVS CommIVS CommIVS CommIVS Commerciantierciantierciantiercianti (art. 1, comma 490)

L'indennizzo per la rottamazione delle licenze L'indennizzo per la rottamazione delle licenze L'indennizzo per la rottamazione delle licenze L'indennizzo per la rottamazione delle licenze previsto dal D. Lgs. n. 207/1996 in favore delle aziende

commerciali in crisi è ulteriormente prorogatoprorogatoprorogatoprorogato. Viene, infatti, concesso fino al 31.12.2016 fino al 31.12.2016 fino al 31.12.2016 fino al 31.12.2016 agli operatori del operatori del operatori del operatori del settore commsettore commsettore commsettore commerciale eerciale eerciale eerciale e turistico che cessano l’attività nei 3 anni precedenti il pensionamento dituristico che cessano l’attività nei 3 anni precedenti il pensionamento dituristico che cessano l’attività nei 3 anni precedenti il pensionamento dituristico che cessano l’attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel periodo 01.01.2012 vecchiaia nel periodo 01.01.2012 vecchiaia nel periodo 01.01.2012 vecchiaia nel periodo 01.01.2012 –––– 31.12.201631.12.201631.12.201631.12.2016. Le domande possono essere presentate entro il 31.01.2017. Contemporaneamente, l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% prevista per la contribuzione della

Gestione IVS Commercianti Gestione IVS Commercianti Gestione IVS Commercianti Gestione IVS Commercianti è prorogataprorogataprorogataprorogata fino al 31.12.2018.fino al 31.12.2018.fino al 31.12.2018.fino al 31.12.2018. Contributi GestioneContributi GestioneContributi GestioneContributi Gestione separata Inpsseparata Inpsseparata Inpsseparata Inps (art. 1, commi 491 e 744)

Relativamente alla Gestione Separata INPSGestione Separata INPSGestione Separata INPSGestione Separata INPS, vengono innalzate ulteriormente le aliquote contributive aliquote contributive aliquote contributive aliquote contributive dovute dal 2014. In particolare, l’aliquota passerà per i pensionati e gli iscritti ad altre forme previdenzialipensionati e gli iscritti ad altre forme previdenzialipensionati e gli iscritti ad altre forme previdenzialipensionati e gli iscritti ad altre forme previdenziali:

� dal 21% al 22% nel 201422% nel 201422% nel 201422% nel 2014; � dal 22% al 23,5% per il 2015;23,5% per il 2015;23,5% per il 2015;23,5% per il 2015;

Per i lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o nonlavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o nonlavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o nonlavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati, pensionati, pensionati, pensionati, invece, per il 2014 2014 2014 2014 l'aliquota resta nella misura del 27%, che, considerato l’aumento dello 0,72%, è quindi confermata al 27,72%.confermata al 27,72%.confermata al 27,72%.confermata al 27,72%.

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AddizionaleAddizionaleAddizionaleAddizionale regionale Irpefregionale Irpefregionale Irpefregionale Irpef (art. 1, comma 509)

Le Regioni a statuto ordinario Regioni a statuto ordinario Regioni a statuto ordinario Regioni a statuto ordinario potranno decidere di incrementare o diminuireincrementare o diminuireincrementare o diminuireincrementare o diminuire l’aliqul’aliqul’aliqul’aliquota base dell’addizionale ota base dell’addizionale ota base dell’addizionale ota base dell’addizionale regionale IRPEF regionale IRPEF regionale IRPEF regionale IRPEF a partire dall'annualità 2015 dall'annualità 2015 dall'annualità 2015 dall'annualità 2015 e non più 2014. CompensazioneCompensazioneCompensazioneCompensazione crediti d'impostacrediti d'impostacrediti d'impostacrediti d'imposta ≥ ≥ ≥ ≥ € 15.000€ 15.000€ 15.000€ 15.000 (art. 1, comma 574)

Una novità importante introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 è l'estensionel'estensionel'estensionel'estensione delle regole sulla delle regole sulla delle regole sulla delle regole sulla

compensazione già previste per i crediti IVA superiori a compensazione già previste per i crediti IVA superiori a compensazione già previste per i crediti IVA superiori a compensazione già previste per i crediti IVA superiori a €€€€ 15.000 annui anche ai crediti IRPEF (e relative 15.000 annui anche ai crediti IRPEF (e relative 15.000 annui anche ai crediti IRPEF (e relative 15.000 annui anche ai crediti IRPEF (e relative addizionali), IRES, Iaddizionali), IRES, Iaddizionali), IRES, Iaddizionali), IRES, IRAP, ritenuteRAP, ritenuteRAP, ritenuteRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui€ 15.000 annui€ 15.000 annui€ 15.000 annui. Anche per essi è, infatti, richiesta ora obbligatoriamente l’apposizione del visto dil’apposizione del visto dil’apposizione del visto dil’apposizione del visto di conformità conformità conformità conformità (ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997) allaallaallaalla dichidichidichidichiarazione arazione arazione arazione da cui emerge il credito. In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabileIn alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabileIn alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabileIn alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, C.c., il

visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggettosottoscrizione della dichiarazione da parte del soggettosottoscrizione della dichiarazione da parte del soggettosottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che che che che esercita ilesercita ilesercita ilesercita il controllo contabile controllo contabile controllo contabile controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/1999. Le nuove regole si applicano già ai crediti d'imposta 2013, utilizzabili inLe nuove regole si applicano già ai crediti d'imposta 2013, utilizzabili inLe nuove regole si applicano già ai crediti d'imposta 2013, utilizzabili inLe nuove regole si applicano già ai crediti d'imposta 2013, utilizzabili in compensazione nel 2014compensazione nel 2014compensazione nel 2014compensazione nel 2014. Riordino oneriRiordino oneriRiordino oneriRiordino oneri detraibilidetraibilidetraibilidetraibili (art. 1, commi 575 e 576)

La Legge di Stabilità 2014 prevede l'emanazione, entro il 31.01.2014, dil'emanazione, entro il 31.01.2014, dil'emanazione, entro il 31.01.2014, dil'emanazione, entro il 31.01.2014, di specifici Provvedimenti specifici Provvedimenti specifici Provvedimenti specifici Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili airazionalizzazione degli oneri detraibili airazionalizzazione degli oneri detraibili airazionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all’art. 15 del TUIR, fini IRPEF di cui all’art. 15 del TUIR, fini IRPEF di cui all’art. 15 del TUIR, fini IRPEF di cui all’art. 15 del TUIR, in modo da assicurare maggiori entrate allo Stato e tenendo comunque conto della necessità di tutelare i soggetti invalidi, disabili e non autosufficienti. SeSeSeSe, entro la predetta data, non vengono adottati tali Provvedimentinon vengono adottati tali Provvedimentinon vengono adottati tali Provvedimentinon vengono adottati tali Provvedimenti, la detrazione IRPEF del 19% detrazione IRPEF del 19% detrazione IRPEF del 19% detrazione IRPEF del 19% prevista

dal comma 1 dell'art. 15 (ad esempio, per interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) si riduce al 18% per il 2013 e al 17% asi riduce al 18% per il 2013 e al 17% asi riduce al 18% per il 2013 e al 17% asi riduce al 18% per il 2013 e al 17% a decorrere dal 2014.decorrere dal 2014.decorrere dal 2014.decorrere dal 2014. Riordino creditiRiordino creditiRiordino creditiRiordino crediti d'impostad'impostad'impostad'imposta (art. 1, commi 577-580)

E' prevista l'emanazione di un l'emanazione di un l'emanazione di un l'emanazione di un apposito DPCM entro il 31.01.2014 apposito DPCM entro il 31.01.2014 apposito DPCM entro il 31.01.2014 apposito DPCM entro il 31.01.2014 con cui saranno stabilite le percentuali di percentuali di percentuali di percentuali di fruizione di una serie di crediti d’impostafruizione di una serie di crediti d’impostafruizione di una serie di crediti d’impostafruizione di una serie di crediti d’imposta non inferiori comunque all’85% di quanto spettante sulla base della non inferiori comunque all’85% di quanto spettante sulla base della non inferiori comunque all’85% di quanto spettante sulla base della non inferiori comunque all’85% di quanto spettante sulla base della

normativanormativanormativanormativa vigente istitutiva vigente istitutiva vigente istitutiva vigente istitutiva del credito d'imposta. Tra i crediti d’imposta interessati dal riordino (indicati all'elenco 2 allegato alla Legge di Stabilità 2014) vi sono:

� il credito d’imposta degli esercenti sale cinematografiche; � il credito d’imposta per le nuove iniziative imprenditoriali; � il credito d'imposta per investimenti in agricoltura; � il credito d’imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica; � il credito d’imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali; � il credito d’imposta sul gasolio degli autotrasportatori. In questo caso, la riduzione non si applica per il 2014.

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E' compito del MEF monitorare l’utilizzo dei predetti crediti e procedere, eventualmente, a rideterminare la

percentuale di fruizione, in modo da assicurare il conseguimento dell'obiettivo di bilancio prefissato. Imposta dImposta dImposta dImposta di bolloi bolloi bolloi bollo prodotti finanziariprodotti finanziariprodotti finanziariprodotti finanziari Dal 2014 Dal 2014 Dal 2014 Dal 2014 la misura dell’imposta di bollo imposta di bollo imposta di bollo imposta di bollo prevista dall’art. 13, comma 2-ter, Tariffa parte I, DPR n. 642/1972 sulle comunicazioni periodiche alla clientelacomunicazioni periodiche alla clientelacomunicazioni periodiche alla clientelacomunicazioni periodiche alla clientela (art. 1, comma 581) relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5‰ relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5‰ relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5‰ relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5‰ alalalal 2‰.2‰.2‰.2‰.

Inoltre, viene modificata la nota 3-ter del citato art. 13, la quale finora stabiliva per il 2013 che tale imposta di bollo avesse:

� una misura minima di euro 34,20; � solo se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, a decorrere dall'anno 2013, anche una misura massima

di € 4.500.

Ora, la nota 3-ter modificata dalla Legge di Stabilità 2014, a partire dala partire dala partire dala partire dal 2014, non 2014, non 2014, non 2014, non prevede più la soglia più la soglia più la soglia più la soglia minima di minima di minima di minima di € 34,20 e, per i soggetti diversi da€ 34,20 e, per i soggetti diversi da€ 34,20 e, per i soggetti diversi da€ 34,20 e, per i soggetti diversi da persone fisiche, persone fisiche, persone fisiche, persone fisiche, aumenta la misura massima dell'imposta da misura massima dell'imposta da misura massima dell'imposta da misura massima dell'imposta da € € € € 4.500 a4.500 a4.500 a4.500 a €€€€ 14.000.14.000.14.000.14.000.

IVAFEIVAFEIVAFEIVAFE (art. 1, comma 582)

Dal 2014 Dal 2014 Dal 2014 Dal 2014 la misura dell’IVAFE IVAFE IVAFE IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), prevista dall’art. 19, comma 20, D.L. n. 201/2011, passa al 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ (anziché 1,5‰). CancellazioneCancellazioneCancellazioneCancellazione agevolazioni eagevolazioni eagevolazioni eagevolazioni e crediti d'crediti d'crediti d'crediti d'impostaimpostaimpostaimposta relativi ad iniziativerelativi ad iniziativerelativi ad iniziativerelativi ad iniziative economicheeconomicheeconomicheeconomiche (art. 1, comma 583)

La Legge di Stabilità 2014 stabilisce la cancellazione di alcune agevolazionicancellazione di alcune agevolazionicancellazione di alcune agevolazionicancellazione di alcune agevolazioni fiscali e di alcuni crediti fiscali e di alcuni crediti fiscali e di alcuni crediti fiscali e di alcuni crediti d'imposta. d'imposta. d'imposta. d'imposta. Si tratta, in particolare:

� dell'agevolazione spettanteagevolazione spettanteagevolazione spettanteagevolazione spettante, ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 78/2010, alle impresealle impresealle impresealle imprese residenti in uno Stato UE che residenti in uno Stato UE che residenti in uno Stato UE che residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativaintraprendono in Italia una nuova iniziativaintraprendono in Italia una nuova iniziativaintraprendono in Italia una nuova iniziativa economica, economica, economica, economica, che permetteva loro di richiedere, mediante interpello, l’applicazione della normativa tributaria vigente in uno Stato comunitario in luogo dalla normativa italiana;

� delle agevolazioni fiscali a favore dei distretti produttivi agevolazioni fiscali a favore dei distretti produttivi agevolazioni fiscali a favore dei distretti produttivi agevolazioni fiscali a favore dei distretti produttivi previste dall’art. 1, comma 368, lett. a), Legge n. 266/2005 e dall’art. 3, commi da 1 a 4, D.L. n. 5/2009;

� del credito d'imposta per la ricerca scientifica credito d'imposta per la ricerca scientifica credito d'imposta per la ricerca scientifica credito d'imposta per la ricerca scientifica previsto dall’art. 5, Legge n. 449/1997 a favore delle piccole e a favore delle piccole e a favore delle piccole e a favore delle piccole e medie imprese medie imprese medie imprese medie imprese che potenziano l’attività di ricerca anche avviando nuovi progetti;

� dell'agevolazione fiscale agevolazione fiscale agevolazione fiscale agevolazione fiscale prevista dai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 68 del TUIR in merito alle plusvalenze da plusvalenze da plusvalenze da plusvalenze da capitcapitcapitcapital gainal gainal gainal gain.

Rimborsi indebitiRimborsi indebitiRimborsi indebitiRimborsi indebiti mod. 730mod. 730mod. 730mod. 730 (art. 1, commi 586-589)

Per evitare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF ai contribuenti nell’ambitoPer evitare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF ai contribuenti nell’ambitoPer evitare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF ai contribuenti nell’ambitoPer evitare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF ai contribuenti nell’ambito del modello 730del modello 730del modello 730del modello 730, viene affidato all'Agenzia delle Entrate 'Agenzia delle Entrate 'Agenzia delle Entrate 'Agenzia delle Entrate il compito di verificareverificareverificareverificare, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei

modelli l’Agenzia stessa, l'effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia inl'effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia inl'effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia inl'effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un presenza di un presenza di un presenza di un rimborso superiore a rimborso superiore a rimborso superiore a rimborso superiore a € 4.000€ 4.000€ 4.000€ 4.000, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

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SeSeSeSe, a seguito delle operazioni di controllo, il rimborso risulta comunque spettante, esso è erogato spettante, esso è erogato spettante, esso è erogato spettante, esso è erogato

dall'Agenzia delle Entratedall'Agenzia delle Entratedall'Agenzia delle Entratedall'Agenzia delle Entrate. La nuova disposizione si applica alle dichiarazioni presentate a partire daldichiarazioni presentate a partire daldichiarazioni presentate a partire daldichiarazioni presentate a partire dal 2014, 2014, 2014, 2014, quindi dal modello modello modello modello 730/2014 (redditi 2013).730/2014 (redditi 2013).730/2014 (redditi 2013).730/2014 (redditi 2013). Contributo diContributo diContributo diContributo di solidarietàsolidarietàsolidarietàsolidarietà (art. 1, comma 590)

È stata stabilita la proroga anche per il triennio 2014proroga anche per il triennio 2014proroga anche per il triennio 2014proroga anche per il triennio 2014----2016 del contributo di2016 del contributo di2016 del contributo di2016 del contributo di solidarietà solidarietà solidarietà solidarietà dovuto dai

contribuenti con reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000. Il contributo, introdotto dall’art. 2, comma 2, D.L. n. 138/2011, è pari al 3% del reddito complessivo eccedente il limite di 3% del reddito complessivo eccedente il limite di 3% del reddito complessivo eccedente il limite di 3% del reddito complessivo eccedente il limite di €€€€ 300.000300.000300.000300.000. DichiarazioneDichiarazioneDichiarazioneDichiarazione imposta di bolloimposta di bolloimposta di bolloimposta di bollo virtualevirtualevirtualevirtuale (art. 1, comma 597)

Con riguardo all'imposta di bollo assimposta di bollo assimposta di bollo assimposta di bollo assolta in modo virtualeolta in modo virtualeolta in modo virtualeolta in modo virtuale, viene stabilito che la dichiarazione la dichiarazione la dichiarazione la dichiarazione che il

contribuente deve presentare all'Ufficio del registro contenente l'indicazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, distinti per voce di tariffa, "e degli altri elementi utili per la

liquidazione dell'imposta", dovrà essere redatta, a pena di nullità, sudovrà essere redatta, a pena di nullità, sudovrà essere redatta, a pena di nullità, sudovrà essere redatta, a pena di nullità, su apposito modello da approvare con apposito modello da approvare con apposito modello da approvare con apposito modello da approvare con Provvedimento dell'Agenzia delleProvvedimento dell'Agenzia delleProvvedimento dell'Agenzia delleProvvedimento dell'Agenzia delle EntrateEntrateEntrateEntrate.

ContributoContributoContributoContributo unificatounificatounificatounificato processo tributarioprocesso tributarioprocesso tributarioprocesso tributario (art. 1, comma 599)

La Legge di Stabilità 2014 estende anche al processo tributario la possibilità diestende anche al processo tributario la possibilità diestende anche al processo tributario la possibilità diestende anche al processo tributario la possibilità di versare il contributo unificato versare il contributo unificato versare il contributo unificato versare il contributo unificato con modalità telematichecon modalità telematichecon modalità telematichecon modalità telematiche. A tal fine, con un apposito DMDMDMDM, sarà individuato il modello di convenzione convenzione convenzione convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

TrasferimentoTrasferimentoTrasferimentoTrasferimento terreni e imposta diterreni e imposta diterreni e imposta diterreni e imposta di registroregistroregistroregistro (art. 1, commi 608 e 609)

La disciplina delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari (registro,imposte indirette sui trasferimenti immobiliari (registro,imposte indirette sui trasferimenti immobiliari (registro,imposte indirette sui trasferimenti immobiliari (registro, ipotecaria e catastale) ipotecaria e catastale) ipotecaria e catastale) ipotecaria e catastale) è cambiata cambiata cambiata cambiata a partire dal 1° gennaio 2014 dal 1° gennaio 2014 dal 1° gennaio 2014 dal 1° gennaio 2014 (si veda nostra CDG n. 257-2013) per effetto di due interventi normativi: l'art. 10 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'art. 26 del D.L. n. 104/2013. La prima norma, in particolare, non solo ha modificato le aliquote, ma ha anche soppresso tutte le esenzionisoppresso tutte le esenzionisoppresso tutte le esenzionisoppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tred agevolazioni tred agevolazioni tred agevolazioni tributarieibutarieibutarieibutarie, anche se

previste da leggi speciali. Ora, la Legge di Stabilità 2014 ha disposto che resta comunqueresta comunqueresta comunqueresta comunque applicabile applicabile applicabile applicabile l’agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina l’agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina l’agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina l’agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 (imposte di (imposte di (imposte di (imposte di registro e ipotecaria fregistro e ipotecaria fregistro e ipotecaria fregistro e ipotecaria fisse eisse eisse eisse e imposta catastale pari all'1%).imposta catastale pari all'1%).imposta catastale pari all'1%).imposta catastale pari all'1%). Inoltre, è stato integrato l’art. 1, comma 1, della Tariffa parte I allegata al DPR n. 131/1986, stabilendo l’applicazione dell’imposta di registro del 12% imposta di registro del 12% imposta di registro del 12% imposta di registro del 12% sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze atrasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze atrasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze atrasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a

favore di soggetti diversifavore di soggetti diversifavore di soggetti diversifavore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP, dai coltivatori diretti e dagli IAP, dai coltivatori diretti e dagli IAP, dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella gestione previdenziale.

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P R O M O Z I O N E F O R M A Z I O N E C O N T A B I L I T À E S V I L U P P O A Z I E N D A L E

RiscossioneRiscossioneRiscossioneRiscossione tributi localitributi localitributi localitributi locali (art. 1, comma 610)

I Comuni potranno avvalersi di EquitaliaI Comuni potranno avvalersi di EquitaliaI Comuni potranno avvalersi di EquitaliaI Comuni potranno avvalersi di Equitalia, delle società dalla stessa partecipate e degli altri soggetti di cui all’art. 7, comma 2, lett. gg-ter), DL n. 70/2011 ai fini della riscossione dei tributi locali anche fino al ai fini della riscossione dei tributi locali anche fino al ai fini della riscossione dei tributi locali anche fino al ai fini della riscossione dei tributi locali anche fino al 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 (e non più solo fino al 31.12.2013). Reclamo eReclamo eReclamo eReclamo e mediazionemediazionemediazionemediazione (art. 1, comma 611)

La Legge di Stabilità 2014 modifica l’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 con riguardo all'istituto del reclamo e della mediazione. In particolare, viene stabilito che:

� per le controversie di valore non supericontroversie di valore non supericontroversie di valore non supericontroversie di valore non superiore a ore a ore a ore a € 20.000€ 20.000€ 20.000€ 20.000, se il contribuente intende proporre ricorsoricorsoricorsoricorso, è necessaria necessaria necessaria necessaria la presentazione preliminare della presentazione preliminare della presentazione preliminare della presentazione preliminare del reclamo ai fini della procedibilità reclamo ai fini della procedibilità reclamo ai fini della procedibilità reclamo ai fini della procedibilità (in luogo della previgente ammissibilità) deldeldeldel rrrricorso stesso;icorso stesso;icorso stesso;icorso stesso;

� se il ricorso è presentato prima del decorso dei 9se il ricorso è presentato prima del decorso dei 9se il ricorso è presentato prima del decorso dei 9se il ricorso è presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può0 giorni entro i quali può0 giorni entro i quali può0 giorni entro i quali può essere notificato il reclamoessere notificato il reclamoessere notificato il reclamoessere notificato il reclamo, l’Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso l’improcedibilità del ricorso l’improcedibilità del ricorso l’improcedibilità del ricorso e qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi rinvia la trattazione al fine di conserinvia la trattazione al fine di conserinvia la trattazione al fine di conserinvia la trattazione al fine di consentire lantire lantire lantire la mediazione; mediazione; mediazione; mediazione; ai fini del computo del termine di 90 giorni, si tiene conto delle disposizioni relative ai termini processuali;

� l’esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali edl’esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali edl’esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali edl’esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali assistenziali assistenziali assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella della imposte sui redditi; su di essi non sono comunque dovuti interessi e sanzioninon sono comunque dovuti interessi e sanzioninon sono comunque dovuti interessi e sanzioninon sono comunque dovuti interessi e sanzioni;

� la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto dila riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto dila riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto dila riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo reclamo reclamo reclamo sono sospesi fino alla sospesi fino alla sospesi fino alla sospesi fino alla data di decorrenza del termine per ladata di decorrenza del termine per ladata di decorrenza del termine per ladata di decorrenza del termine per la costitcostitcostitcostituzione in giudizio uzione in giudizio uzione in giudizio uzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso). Di fatto, Di fatto, Di fatto, Di fatto, lalalala sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamosospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamosospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamosospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo. In assenza di mediazioneassenza di mediazioneassenza di mediazioneassenza di mediazione, sono comunque dovuti gli interessiinteressiinteressiinteressi. La sospensioneLa sospensioneLa sospensioneLa sospensione non opera nel caso di impnon opera nel caso di impnon opera nel caso di impnon opera nel caso di improcedibilità.rocedibilità.rocedibilità.rocedibilità.

Le predette novità si applicano agli atti notificati dal 03.03.2014 atti notificati dal 03.03.2014 atti notificati dal 03.03.2014 atti notificati dal 03.03.2014 (60° giorno dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014). Assistenza fiscaleAssistenza fiscaleAssistenza fiscaleAssistenza fiscale di intermediari edi intermediari edi intermediari edi intermediari e CAFCAFCAFCAF (art. 1, commi 616 e 617)

Diverse novità hanno riguardato le violviolviolviolazioni compiute da intermediari e CAFazioni compiute da intermediari e CAFazioni compiute da intermediari e CAFazioni compiute da intermediari e CAF con riguardo alla trasmissione con riguardo alla trasmissione con riguardo alla trasmissione con riguardo alla trasmissione

telematica delle dichiarazionitelematica delle dichiarazionitelematica delle dichiarazionitelematica delle dichiarazioni. In particolare, viene introdotto all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997 il nuovo comma 1-bis, con cui si stabilisce che la sanzione da la sanzione da la sanzione da la sanzione da € 516 a € 5.164 € 516 a € 5.164 € 516 a € 5.164 € 516 a € 5.164 prevista in caso di tardiva o omessa tardiva o omessa tardiva o omessa tardiva o omessa trasmissione telematica trasmissione telematica trasmissione telematica trasmissione telematica delle dichiarazioni è estesa a tutte le dichiarazioni e gli altri atti per i quali gli estesa a tutte le dichiarazioni e gli altri atti per i quali gli estesa a tutte le dichiarazioni e gli altri atti per i quali gli estesa a tutte le dichiarazioni e gli altri atti per i quali gli intermediari hannointermediari hannointermediari hannointermediari hanno assunto l’impegno di invio telematico assunto l’impegno di invio telematico assunto l’impegno di invio telematico assunto l’impegno di invio telematico (ad esempio, invio telematico contratti di locazione). Viene poi modificato l’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997, prevedendo la sospensione, per un periodo da 3 a 12 sospensione, per un periodo da 3 a 12 sospensione, per un periodo da 3 a 12 sospensione, per un periodo da 3 a 12 mesi, dell’autorizzazione dell’attività dimesi, dell’autorizzazione dell’attività dimesi, dell’autorizzazione dell’attività dimesi, dell’autorizzazione dell’attività di assistenza fiscale nei confronti dei CAF assistenza fiscale nei confronti dei CAF assistenza fiscale nei confronti dei CAF assistenza fiscale nei confronti dei CAF nei seguenti casi::::

� gravi e ripgravi e ripgravi e ripgravi e ripetute violazioni di norme tributarie e contributive etute violazioni di norme tributarie e contributive etute violazioni di norme tributarie e contributive etute violazioni di norme tributarie e contributive e delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35; � se sono forniti all’Amministrazione finanziaria documenti falsi o incompletiforniti all’Amministrazione finanziaria documenti falsi o incompletiforniti all’Amministrazione finanziaria documenti falsi o incompletiforniti all’Amministrazione finanziaria documenti falsi o incompleti rispetto a quelli forniti dal rispetto a quelli forniti dal rispetto a quelli forniti dal rispetto a quelli forniti dal

contribuentecontribuentecontribuentecontribuente.

Se le violazioni sono particolarmenSe le violazioni sono particolarmenSe le violazioni sono particolarmenSe le violazioni sono particolarmente gravite gravite gravite gravi, l’attività di assistenza è revocata revocata revocata revocata e, nei casi di particolare gravità, è disposta la sospensionesospensionesospensionesospensione cautelare.cautelare.cautelare.cautelare.

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La definizione agevolata delle sanzioni La definizione agevolata delle sanzioni La definizione agevolata delle sanzioni La definizione agevolata delle sanzioni (art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997) non impedisce l'applicazione non impedisce l'applicazione non impedisce l'applicazione non impedisce l'applicazione

della sospensione, dell'inibdella sospensione, dell'inibdella sospensione, dell'inibdella sospensione, dell'inibizione eizione eizione eizione e della revoca della revoca della revoca della revoca dell’attività. Viene poi prevista una sanzione da sanzione da sanzione da sanzione da € 516 a € 5.165 se l’attività non è svolta€ 516 a € 5.165 se l’attività non è svolta€ 516 a € 5.165 se l’attività non è svolta€ 516 a € 5.165 se l’attività non è svolta nel rispetto di adeguati livelli di nel rispetto di adeguati livelli di nel rispetto di adeguati livelli di nel rispetto di adeguati livelli di servizio, servizio, servizio, servizio, che saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento. Con riguardo alla procedura di autorizzazione dei CAF da parteprocedura di autorizzazione dei CAF da parteprocedura di autorizzazione dei CAF da parteprocedura di autorizzazione dei CAF da parte dell’Amministdell’Amministdell’Amministdell’Amministrazione finanziaria, razione finanziaria, razione finanziaria, razione finanziaria, viene stabilito che la relazione tecnica sullalazione tecnica sullalazione tecnica sullalazione tecnica sulla capacità operativa del CAF capacità operativa del CAF capacità operativa del CAF capacità operativa del CAF che questi deve allegare deve essere redatta rispettando il contenuto che sarà stabilito rispettando il contenuto che sarà stabilito rispettando il contenuto che sarà stabilito rispettando il contenuto che sarà stabilito dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento Provvedimento Provvedimento Provvedimento

al fine di “garantire adeguati livelli di servizio”. Gli amministratori ed i sindaci del CAF Gli amministratori ed i sindaci del CAF Gli amministratori ed i sindaci del CAF Gli amministratori ed i sindaci del CAF devono possedere ora, tra i vari requisiti richiesti, anche quello di non non non non aver fatto parte di società per le quali èaver fatto parte di società per le quali èaver fatto parte di società per le quali èaver fatto parte di società per le quali è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenzastata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenzastata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenzastata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza fiscale fiscale fiscale fiscale a seguito di gravi violazioni. Altre novità riguardano poi l’attività di assistenza fiscale svolta dai CAF:

� viene concessa al contribuente al contribuente al contribuente al contribuente la possibilità di destinare il creditopossibilità di destinare il creditopossibilità di destinare il creditopossibilità di destinare il credito eventualmente risultante dal prospetto di liquidazione all’utilizzo all’utilizzo all’utilizzo all’utilizzo inininin compensazione nel mod. F24;compensazione nel mod. F24;compensazione nel mod. F24;compensazione nel mod. F24;

� è stabilito l’obbligo di conservare copia delle dichiarazioni e del prospetto diconservare copia delle dichiarazioni e del prospetto diconservare copia delle dichiarazioni e del prospetto diconservare copia delle dichiarazioni e del prospetto di liquidazione per 4 anni (anziché 2), liquidazione per 4 anni (anziché 2), liquidazione per 4 anni (anziché 2), liquidazione per 4 anni (anziché 2), fermo restando che le schede dell’8‰ ele schede dell’8‰ ele schede dell’8‰ ele schede dell’8‰ e del 5‰ vanno conservate per 2 anni;del 5‰ vanno conservate per 2 anni;del 5‰ vanno conservate per 2 anni;del 5‰ vanno conservate per 2 anni;

� la richiesta di documenti e chiarichiesta di documenti e chiarichiesta di documenti e chiarichiesta di documenti e chiarimenti relativi alle dichiarazioni trasmesse rimenti relativi alle dichiarazioni trasmesse rimenti relativi alle dichiarazioni trasmesse rimenti relativi alle dichiarazioni trasmesse va inviata per via telematicainviata per via telematicainviata per via telematicainviata per via telematica, secondo modalità che saranno definite con un prossimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

DefinizioneDefinizioneDefinizioneDefinizione agevolata sommeagevolata sommeagevolata sommeagevolata somme iscritte a ruoloiscritte a ruoloiscritte a ruoloiscritte a ruolo (art. 1, commi 618-624)

Relativamente alla riscossione delle somme iscritte a ruoloriscossione delle somme iscritte a ruoloriscossione delle somme iscritte a ruoloriscossione delle somme iscritte a ruolo, viene stabilito che il contribuente può contribuente può contribuente può contribuente può estinguere, senza interessiestinguere, senza interessiestinguere, senza interessiestinguere, senza interessi, il debito risultante dai ruoliruoliruoliruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il emessi dagli Agenti della riscossione entro il emessi dagli Agenti della riscossione entro il emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.201331.10.201331.10.201331.10.2013, tramite il pagamentopagamentopagamentopagamento:

� di quanto iscritto a ruolo di quanto iscritto a ruolo di quanto iscritto a ruolo di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo; � dell’aggio dell’aggio dell’aggio dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione (ex art. 17, D.Lgs. n. 112/1999).

La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013. Non Non Non Non è, invece, ammessa per le somme dovute a seguito di sentenza diammessa per le somme dovute a seguito di sentenza diammessa per le somme dovute a seguito di sentenza diammessa per le somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conticondanna della Corte dei Conticondanna della Corte dei Conticondanna della Corte dei Conti. La definizione agevolata si perfeziona con l’integrale versamento l’integrale versamento l’integrale versamento l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.02.2014entro il 28.02.2014entro il 28.02.2014entro il 28.02.2014. A tal fine, la riscossione riscossione riscossione riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.03.2014; sospesa fino al 15.03.2014; sospesa fino al 15.03.2014; sospesa fino al 15.03.2014; fino a tale data, sono

sospesi anche i termini di prescrizione.anche i termini di prescrizione.anche i termini di prescrizione.anche i termini di prescrizione. Entro il 30.06.2014 il contribuente è informatoEntro il 30.06.2014 il contribuente è informatoEntro il 30.06.2014 il contribuente è informatoEntro il 30.06.2014 il contribuente è informato, mediante posta ordinaria, dell’avvenuta estinzione del debito.dell’avvenuta estinzione del debito.dell’avvenuta estinzione del debito.dell’avvenuta estinzione del debito. Campione d'ItaliaCampione d'ItaliaCampione d'ItaliaCampione d'Italia (art. 1, commi 631-633)

A partire dal 2014dal 2014dal 2014dal 2014, la percentuale percentuale percentuale percentuale (prevista dall'art. 188-bis del TUIR) di riduzione forfetaria del tasso di riduzione forfetaria del tasso di riduzione forfetaria del tasso di riduzione forfetaria del tasso di cambio in euro cambio in euro cambio in euro cambio in euro per la determinazione dei redditi prodotti da persone fisiche nel territorio del Comune di redditi prodotti da persone fisiche nel territorio del Comune di redditi prodotti da persone fisiche nel territorio del Comune di redditi prodotti da persone fisiche nel territorio del Comune di CampioneCampioneCampioneCampione d’Itald’Itald’Itald’Italia ia ia ia per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchinon superiore a 200.000 franchinon superiore a 200.000 franchinon superiore a 200.000 franchi, aumentaaumentaaumentaaumenta dal 20% al 30%.dal 20% al 30%.dal 20% al 30%.dal 20% al 30%.

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Tale percentuale è incrementata o ridotta incrementata o ridotta incrementata o ridotta incrementata o ridotta con un apposito ProvvedimentoProvvedimentoProvvedimentoProvvedimento dell’Agenzia delle Entrate in n n n

misura pari allo scostamento percentuale mediomisura pari allo scostamento percentuale mediomisura pari allo scostamento percentuale mediomisura pari allo scostamento percentuale medio annuale annuale annuale annuale registrato tra l’euro e il franco svizzero. Non può Non può Non può Non può comunque esserecomunque esserecomunque esserecomunque essere inferiore al 20%.inferiore al 20%.inferiore al 20%.inferiore al 20%. IUCIUCIUCIUC (Imposta Unica(Imposta Unica(Imposta Unica(Imposta Unica Comunale)Comunale)Comunale)Comunale) (art. 1, commi 639-679, 681-703)

È istituita la nuova Imposta unica comunale, c.d. “IUCIUCIUCIUC”, basata su duebasata su duebasata su duebasata su due presupposti impostivipresupposti impostivipresupposti impostivipresupposti impostivi: � possesso di immobilipossesso di immobilipossesso di immobilipossesso di immobili, collegato alla loro natura e valore; � erogazione e fruizione dei servizi comunalierogazione e fruizione dei servizi comunalierogazione e fruizione dei servizi comunalierogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta pertanto si articola in due componenti: � quella patrimoniale, data dall'IMU, quella patrimoniale, data dall'IMU, quella patrimoniale, data dall'IMU, quella patrimoniale, data dall'IMU, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale; � quella riferiquella riferiquella riferiquella riferita ai servizi, data ta ai servizi, data ta ai servizi, data ta ai servizi, data dalla:

� “TASITASITASITASI”, per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, a carico sia del possessore a carico sia del possessore a carico sia del possessore a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobileche dell'utilizzatore dell'immobileche dell'utilizzatore dell'immobileche dell'utilizzatore dell'immobile; � “TARITARITARITARI”, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiutcosti relativi al servizio di gestione dei rifiutcosti relativi al servizio di gestione dei rifiutcosti relativi al servizio di gestione dei rifiuti i i i urbaurbaurbaurbanininini, a carico dell'utilizzatore.

IUCIUCIUCIUC

IIIIMUMUMUMU per la componente patrimoniale

TTTTASIASIASIASI

TTTTARIARIARIARI

per la componente dei servizi

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).

In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione IUCIUCIUCIUC, utilizzando un apposito modello messo a disposizione dal comune, entroentroentroentro il 30.6 il 30.6 il 30.6 il 30.6 dell’anno successivo alla data di inizio possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tuttavia, se si verificano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell’imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

È previsto il seguente regime sanzionatorio per le violazioni in materia di IUC.

VVVVIOLAZIONEIOLAZIONEIOLAZIONEIOLAZIONE SSSSANZIONEANZIONEANZIONEANZIONE

Omesso o insufficiente versamento 30%

Omessa presentazione della dichiarazione

dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50

Dichiarazione infedele

dal 50% al 100% del tributo non

versato, con un minimo di € 50

Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario del Comune, entro 60 giorni dalla sua notifica

da € 100 a € 500

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Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni60 giorni60 giorni60 giorni), il il il il contribuente provvede al pagamentocontribuente provvede al pagamentocontribuente provvede al pagamentocontribuente provvede al pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Come già anticipato il presupposto della TARI TARI TARI TARI è il possesso o possesso o possesso o possesso o la detenzionedetenzionedetenzionedetenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree di locali o aree di locali o aree di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,scoperte a qualsiasi uso adibiti,scoperte a qualsiasi uso adibiti,scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbanisuscettibili di produrre rifiuti urbanisuscettibili di produrre rifiuti urbanisuscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse:

� le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; � e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi durata non superiore a 6 mesi durata non superiore a 6 mesi durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare, la TARI è la TARI è la TARI è la TARI è dovuta soltanto dal possessore dovuta soltanto dal possessore dovuta soltanto dal possessore dovuta soltanto dal possessore del locale o dell'area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, la superficie delle unità la superficie delle unità la superficie delle unità la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, assoggettabile alla Tassoggettabile alla Tassoggettabile alla Tassoggettabile alla TARI, è costituita da ARI, è costituita da ARI, è costituita da ARI, è costituita da quellaquellaquellaquella calpestabile. calpestabile. calpestabile. calpestabile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimane quella

calpestabile. Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solareLa TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solareLa TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solareLa TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma

obbligazione tributaria, sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti. Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

� abitazioni con unico occupante; � abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; � locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma

ricorrente; � abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno; � fabbricati rurali ad uso abitativo;

nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al

recupero. In caso di occupazione o detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera. I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

Per quanto riguarda la TASITASITASITASI, il presupposto è il possesso o possesso o possesso o possesso o la detenzione detenzione detenzione detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di fabbricati, di fabbricati, di fabbricati, compresa l’abitazione principale compresa l’abitazione principale compresa l’abitazione principale compresa l’abitazione principale così come definita ai fini Imu, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualunque uso adibiti.

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Via Padre Semeria n. 27/29 - 00154 Roma · Tel. 06 51435812 · Fax 06 51435409 · E-mail: [email protected] - www.reteomeo.it Iscritta al Registro delle Imprese di Roma · C.F. e P.Iva n. 05455871003 · REA - CCIAA di Roma 892365 · Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative col n. A105084

P R O M O Z I O N E F O R M A Z I O N E C O N T A B I L I T À E S V I L U P P O A Z I E N D A L E

Sono escluseSono escluseSono escluseSono escluse: � le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; � le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o

superficie. La base imponibile della TASI è quella prevista ai fini IMU La base imponibile della TASI è quella prevista ai fini IMU La base imponibile della TASI è quella prevista ai fini IMU La base imponibile della TASI è quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011. L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰. Il CoL’aliquota di base della TASI è pari all’1‰. Il CoL’aliquota di base della TASI è pari all’1‰. Il CoL’aliquota di base della TASI è pari all’1‰. Il Comune potràmune potràmune potràmune potrà, con specifica delibera:

� ridurre l’aliquota fino all’azzeramentoridurre l’aliquota fino all’azzeramentoridurre l’aliquota fino all’azzeramentoridurre l’aliquota fino all’azzeramento; � determinare l’aliquota determinare l’aliquota determinare l’aliquota determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale lalalala somma delle aliquote della Tasi e somma delle aliquote della Tasi e somma delle aliquote della Tasi e somma delle aliquote della Tasi e

dell'Imu, dell'Imu, dell'Imu, dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non non non non sia superiore alsuperiore alsuperiore alsuperiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013l’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013l’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013l’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6‰).

Per il 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5‰ Per il 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5‰ Per il 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5‰ Per il 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali non può essere superiore all’1‰); � il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarieil Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarieil Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarieil Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie, oltre che al sussistere delle predette fattispecie ai fini

della TARI, anche nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.

Per l’unità immobiPer l’unità immobiPer l’unità immobiPer l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare liare occupata da un soggetto diverso dal titolare liare occupata da un soggetto diverso dal titolare liare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al sia all’occupante che al sia all’occupante che al sia all’occupante che al titolare del diritto titolare del diritto titolare del diritto titolare del diritto reale corrispondecorrispondecorrispondecorrisponde un’autonoma obbligazione tributariaun’autonoma obbligazione tributariaun’autonoma obbligazione tributariaun’autonoma obbligazione tributaria:

� l'occupante l'occupante l'occupante l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo;

� il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.titolare del diritto reale.titolare del diritto reale.titolare del diritto reale.

Ai fini della dichiarazione TASI Ai fini della dichiarazione TASI Ai fini della dichiarazione TASI Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Il versamento della TASI e della TARI Il versamento della TASI e della TARI Il versamento della TASI e della TARI Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24mod. F24mod. F24mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p bollettino di c/c/p bollettino di c/c/p bollettino di c/c/p o con altri mezzi di pagamento o con altri mezzi di pagamento o con altri mezzi di pagamento o con altri mezzi di pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. È ilÈ ilÈ ilÈ il Comune a stabilire il numero e le scadenze delle rateComune a stabilire il numero e le scadenze delle rateComune a stabilire il numero e le scadenze delle rateComune a stabilire il numero e le scadenze delle rate, prevedendone almenalmenalmenalmeno 2, a scadenza semestraleo 2, a scadenza semestraleo 2, a scadenza semestraleo 2, a scadenza semestrale, e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.

IMUIMUIMUIMU (art. 1, commi 707-728)

Benché sia stata istituita la IUC, la disciplinBenché sia stata istituita la IUC, la disciplinBenché sia stata istituita la IUC, la disciplinBenché sia stata istituita la IUC, la disciplina IMU restaa IMU restaa IMU restaa IMU resta, tuttavia sono apportate le seguenti modifiche all’art. 13 del DL n. 201/2011:

� l’IMU IMU IMU IMU è applicata a regime dal 2014a regime dal 2014a regime dal 2014a regime dal 2014, anziché dal 2015; � l’IMU dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9); � il Comune può il Comune può il Comune può il Comune può considerare “abitazione principale” considerare “abitazione principale” considerare “abitazione principale” considerare “abitazione principale” l’unità immobiliare:

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P R O M O Z I O N E F O R M A Z I O N E C O N T A B I L I T À E S V I L U P P O A Z I E N D A L E

� posseduta posseduta posseduta posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti inda anziani o disabili residenti inda anziani o disabili residenti inda anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitariistituti di ricovero o sanitariistituti di ricovero o sanitariistituti di ricovero o sanitari, purché non locata;

� posseduta posseduta posseduta posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani noda cittadini italiani noda cittadini italiani noda cittadini italiani nonnnn residenti in Italia residenti in Italia residenti in Italia residenti in Italia purché non locata; � concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado”concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado”concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado”concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che la utilizzano

come “abitazione principale” per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile;

� l'Imu non si applica: � alle unità immobiliari apparunità immobiliari apparunità immobiliari apparunità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietàtenenti alle cooperative edilizie a proprietàtenenti alle cooperative edilizie a proprietàtenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisaindivisaindivisaindivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; � ai fabbricati di civile abitazione ai fabbricati di civile abitazione ai fabbricati di civile abitazione ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali alloggi sociali alloggi sociali alloggi sociali ex DM 22.4.2008; � alla casa coniugale assegnata all’ex coniucasa coniugale assegnata all’ex coniucasa coniugale assegnata all’ex coniucasa coniugale assegnata all’ex coniuge ge ge ge a segui to di � provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio; � a un unico immobileunico immobileunico immobileunico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in non concesso in non concesso in non concesso in

locazione, posseduto dalocazione, posseduto dalocazione, posseduto dalocazione, posseduto dal personale:l personale:l personale:l personale: o in servizio in servizio in servizio in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forzee Forze armate e alle Forzee Forze armate e alle Forzee Forze armate e alle Forze di polizia di polizia di polizia di polizia ad ordinamento ordinamento ordinamento ordinamento

militaremilitaremilitaremilitare; o dipendente delle Forze di polizia dipendente delle Forze di polizia dipendente delle Forze di polizia dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civileordinamento civileordinamento civileordinamento civile; o del Corpo nazionale dei Vigili del fuocoCorpo nazionale dei Vigili del fuocoCorpo nazionale dei Vigili del fuocoCorpo nazionale dei Vigili del fuoco; o appartenente alla carriera prefettiziacarriera prefettiziacarriera prefettiziacarriera prefettizia; per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

� per i terreni agricoliper i terreni agricoliper i terreni agricoliper i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti daposseduti e condotti daposseduti e condotti daposseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, il coltivatori diretti e IAP, il coltivatori diretti e IAP, il coltivatori diretti e IAP, il moltiplicatore moltiplicatore moltiplicatore moltiplicatore per la determinazione della base imponibile è ridotto a 75 (da 110);è ridotto a 75 (da 110);è ridotto a 75 (da 110);è ridotto a 75 (da 110);

� per le abitazioni principali soggette ad IMU per le abitazioni principali soggette ad IMU per le abitazioni principali soggette ad IMU per le abitazioni principali soggette ad IMU (classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) continua a trovare applicazione la detrazionecontinua a trovare applicazione la detrazionecontinua a trovare applicazione la detrazionecontinua a trovare applicazione la detrazione di di di di € 200. € 200. € 200. € 200. È stato eliminato, invece, il eliminato, invece, il eliminato, invece, il eliminato, invece, il riferimento alla maggriferimento alla maggriferimento alla maggriferimento alla maggiorazione di iorazione di iorazione di iorazione di € 50 per€ 50 per€ 50 per€ 50 per

� ciascun figlio di età non superiore a 26 anni ciascun figlio di età non superiore a 26 anni ciascun figlio di età non superiore a 26 anni ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale; � dal 2014 l'Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali.dal 2014 l'Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali.dal 2014 l'Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali.dal 2014 l'Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali.

L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e lavoro autonomo nella misura del 20% dal 2014 (elevata al 30%20% dal 2014 (elevata al 30%20% dal 2014 (elevata al 30%20% dal 2014 (elevata al 30% per il 2013), per il 2013), per il 2013), per il 2013), mentre è indeducibile ai fini Irap.indeducibile ai fini Irap.indeducibile ai fini Irap.indeducibile ai fini Irap. A decorrere dal 2013dal 2013dal 2013dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locatiimmobili ad uso abitativo non locatiimmobili ad uso abitativo non locatiimmobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel nello stesso Comune nel nello stesso Comune nel nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione pquale si trova l’abitazione pquale si trova l’abitazione pquale si trova l’abitazione principalerincipalerincipalerincipale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella

misuramisuramisuramisura del 50%.del 50%.del 50%.del 50%. Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione IMUdichiarazione IMUdichiarazione IMUdichiarazione IMU, è previsto che:

� gli enti non commerciali enti non commerciali enti non commerciali enti non commerciali debbano utilizzare esclusivamente la modalitàmodalitàmodalitàmodalità telematelematelematelematicaticaticatica. La dichiarazione relativa al 2012 dovrà essere presentata entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per il 2013;

� gli altri soggetti altri soggetti altri soggetti altri soggetti possano presentare la dichiarazione anche con modalità telematica, il che significa che gli stessi possono anche anche anche anche utilizzare il modellomodellomodellomodello cartaceo.cartaceo.cartaceo.cartaceo.

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Per quanto riguarda il versamento dell'Imu per gli enti non commercialiversamento dell'Imu per gli enti non commercialiversamento dell'Imu per gli enti non commercialiversamento dell'Imu per gli enti non commerciali, essi devono utilizzare

esclusivamente il mod. F24mod. F24mod. F24mod. F24; effettuando il versamento in tre ratetre ratetre ratetre rate, di cui: � le prime due, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’annualità precedente, rispettivamente entro il 16.6 e il 16.12; � la terza, a conguaglio, entro il 16.6 dell’anno successivo.

In caso di versamenti erronei In caso di versamenti erronei In caso di versamenti erronei In caso di versamenti erronei è previsto quanto segue, già con riferimento al 2012:

VERSAMENTO A COMUNE DIVERSO DA QUELLO VERSAMENTO A COMUNE DIVERSO DA QUELLO VERSAMENTO A COMUNE DIVERSO DA QUELLO VERSAMENTO A COMUNE DIVERSO DA QUELLO COCOCOCOMPETENTEMPETENTEMPETENTEMPETENTE

Il Comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve riversare l’IMU indebitamente percepita riversare l’IMU indebitamente percepita riversare l’IMU indebitamente percepita riversare l’IMU indebitamente percepita al Comune competente. Nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello a favore del quale è stato erroneamente effettuato il versamento.

VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTOVERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTOVERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTOVERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO

Il contribuente deve presentare istanza di rimborso al istanza di rimborso al istanza di rimborso al istanza di rimborso al Comune il quale provvedeComune il quale provvedeComune il quale provvedeComune il quale provvede: a restituire la quota di propria spettanzaa restituire la quota di propria spettanzaa restituire la quota di propria spettanzaa restituire la quota di propria spettanza; a segnalare all’Erario la a segnalare all’Erario la a segnalare all’Erario la a segnalare all’Erario la relativa quota da rimborsare.quota da rimborsare.quota da rimborsare.quota da rimborsare.

VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMME DOVUTE AL VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMME DOVUTE AL VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMME DOVUTE AL VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMME DOVUTE AL COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE

Il Comune, anche su comunicazione del contribuente, dà dà dà dà comunicazione al MEF comunicazione al MEF comunicazione al MEF comunicazione al MEF che procede alla regolazione tra Stato e Comune. Se il contribuente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza allo Stato presentando istanza di rimborso al Comune.

VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMME DOVUTE ALLO VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMME DOVUTE ALLO VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMME DOVUTE ALLO VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMME DOVUTE ALLO STATOSTATOSTATOSTATO

Il contribuente, in assenza di somme da chiedere a rimborso, deve presentare una comunicazione al Comune, a seguito della quale quest’ultimo provvede a riversare quanto dovutriversare quanto dovutriversare quanto dovutriversare quanto dovuto dall’Erario.o dall’Erario.o dall’Erario.o dall’Erario.

In caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'Imu seconda rata dell'Imu seconda rata dell'Imu seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno 2013, non 2013, non 2013, non 2013, non saranno

applicate sanzioni qualora la differenza siasanzioni qualora la differenza siasanzioni qualora la differenza siasanzioni qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’IMU versata entro il termine di versamento della prima rata dell’IMU versata entro il termine di versamento della prima rata dell’IMU versata entro il termine di versamento della prima rata dell’IMU dovuta per ildovuta per ildovuta per ildovuta per il 2014.2014.2014.2014. L’istituzione dell’imposta municipale secondaria, imposta municipale secondaria, imposta municipale secondaria, imposta municipale secondaria, di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 23/2011, è differita al 2015differita al 2015differita al 2015differita al 2015. Slitta al 24 gennaio 2014 il termine Slitta al 24 gennaio 2014 il termine Slitta al 24 gennaio 2014 il termine Slitta al 24 gennaio 2014 il termine del 16 gennaio 2014, entro cui i contribuenti devono versare il 40% della versare il 40% della versare il 40% della versare il 40% della differenza tra l'imposta calcolatadifferenza tra l'imposta calcolatadifferenza tra l'imposta calcolatadifferenza tra l'imposta calcolata con l'acon l'acon l'acon l'aliquota e detrazioni deliberate dal Comune e quella ottenutaliquota e detrazioni deliberate dal Comune e quella ottenutaliquota e detrazioni deliberate dal Comune e quella ottenutaliquota e detrazioni deliberate dal Comune e quella ottenuta

applicando aliquota e detrazioni di baseapplicando aliquota e detrazioni di baseapplicando aliquota e detrazioni di baseapplicando aliquota e detrazioni di base, per i Comuni che hanno deliberato per il 2013 aliquote e detrazioni superiori a quelle standard.

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Viene inoltre prorogato sempre al 24.1.2014 il termine pprorogato sempre al 24.1.2014 il termine pprorogato sempre al 24.1.2014 il termine pprorogato sempre al 24.1.2014 il termine per il versamentoer il versamentoer il versamentoer il versamento della maggiorazione standard della maggiorazione standard della maggiorazione standard della maggiorazione standard

TARES TARES TARES TARES (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013. Soppressione limiteSoppressione limiteSoppressione limiteSoppressione limite accertamento eaccertamento eaccertamento eaccertamento e riscossione tributiriscossione tributiriscossione tributiriscossione tributi localilocalilocalilocali (art. 1, comma 736)

Dal 2014 è soppresso il limite di soppresso il limite di soppresso il limite di soppresso il limite di € 30€ 30€ 30€ 30, previsto dall’art. 3, comma 10, DL n. 16/2012, per l’accertamento, per l’accertamento, per l’accertamento, per l’accertamento, l’iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributil’iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributil’iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributil’iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributi locali. Tale limite continua ad operare locali. Tale limite continua ad operare locali. Tale limite continua ad operare locali. Tale limite continua ad operare esclusivamente per i per i per i per i tributi erariali etributi erariali etributi erariali etributi erariali e regionali.regionali.regionali.regionali.