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Nei casi di violazione per RW, si applicano le seguenti sanzioni: 5 al 25% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di corrispondente valore, in caso di mancata compilazione della sezione I; 10-50% degli importi non dichiarati, prevedendosi comunque la confisca dei beni di corrispondente valore, relativamente alle violazioni riferite alla sezione II (fino a tutto il 2007 la sanzione prevista era dal 5 al 25%); 10 al 50% (senza possibilità di confisca per equivalente), nel caso di violazioni relative alla sezione III (anche in tal caso fino a tutto il 2007 le sanzioni erano previste in misura dal 5-25%). ATTENZIONE: SANZIONI DEL QUADRO RW La gestione del quadro RW

Nei casi di violazione per RW, si applicano le seguenti sanzioni: 5 al 25% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di corrispondente valore,

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Page 1: Nei casi di violazione per RW, si applicano le seguenti sanzioni: 5 al 25% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di corrispondente valore,

Nei casi di violazione per RW, si applicano le seguenti sanzioni:

• 5 al 25% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di corrispondente valore, in caso di mancata compilazione della sezione I;

• 10-50% degli importi non dichiarati, prevedendosi comunque la confisca dei beni di corrispondente valore, relativamente alle violazioni riferite alla sezione II (fino a tutto il 2007 la sanzione prevista era dal 5 al 25%);

• 10 al 50% (senza possibilità di confisca per equivalente), nel caso di violazioni relative alla sezione III (anche in tal caso fino a tutto il 2007 le sanzioni erano previste in misura dal 5-25%).

ATTENZIONE: SANZIONI DEL QUADRO RW

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il quadro RW è riferito ai contribuenti residenti e prescinde dalla modalità con cui si sono formati i capitali all’estero, non essendo dunque collegato all’evasione. A stretto rigore normativo dunque devono compilarlo anche:

• I lavoratori dipendenti in Italia (conti correnti per i figli all’estero, case o multiproprietà in vacanza, etc.), anche se non hanno mai evaso;

• Gli stranieri residenti che presentano la dichiarazione in ItaliaRESTA FORTE IL PROBLEMA PER LE VIOLAZIONI DEL PASSATO FATTE IN BUONA FEDE (NON ERRORE SCUSABILE). IN ASSENZA DI SCUDO, SI E’ ESPOSTI ALLE SANZIONI RW

PROBLEMA PER IL PASSATO

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ATTENZIONE AL PASSATO

• È evidente che compilare per la prima volta il quadro RW e specificatamente solo la sezione II (consistenza al 31 dicembre 2010), relativamente a disponibilità estere che dovevano essere monitorate anche negli anni precedenti, nei casi in cui non si può invocare la disapplicazione delle sanzioni ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. 472/97 per obiettive condizioni di incertezza, significa automaticamente esporsi alle sanzioni per gli anni precedenti.

• Sul punto, la circolare n. 11 del 2010 ha chiarito che la sanzione irrogabile sarà definibile in misura agevolata come previsto dall’art. 16, comma 3, del medesimo D. Lgs. 472/97

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VIOLAZIONI SORTE NEL 2009

Se la violazione del monitoraggio relativamente a stock e flussi è sorta nel 2009, è conveniente procedere alla dichiarazione integrativa di Unico 2010, compilando debitamente le sezioni incriminateSi deve provvedere al pagamento delle relative sanzioni nella misura ridotta di 1/10 trattandosi di violazioni antecedenti il 1 febbraio 2011 (in sostanza, 0,5% per la sezione I e 1% per ciascuna delle sezioni II e III).

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Sezioni II e III

Solitamente le sezioni II e III sono strettamente collegate.Può accadere che si compili solo:

• la sezione II (se nell’anno da dichiarare non sono avvenuti flussi riferiti agli stock da monitorare, oppure gli stessi sono di importo inferiore a 10 mila euro)

• la sezione III (evento che si configura nel caso in cui alla fine dell’anno non si hanno più “stock” all’estero, ovvero sono di importo complessivo inferiore a 10 mila euro).

le sezioni II e III devono essere compilate indipendentemente dall’origine delle attività e investimenti (ad esempio, successione o donazione) e dall’eventuale intervento di un intermediario residente.

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AMBITO SOGGETTIVO

• Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo• Enti non commerciali• Società semplici• Associazioni professionali

Residenti nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta di riferimentoPer quanto concerne la residenza, si deve fare riferimento

all'articolo 2, comma 2, del TUIR, in base al quale si considerano residenti "le persone che per la maggior parte

del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato

il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile", tenendo anche conto della presunzione relativa contenuta nel

comma 2-bis che opera nei confronti dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed

emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

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RESIDENZA

art.2, co.2, del Tuir, si considerano residenti: "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".

Più precisamente, essendo tali condizioni alternative, è sufficiente che se ne sia verificata almeno una nel corso dell’anno. Il riscontro può essere effettuato solo a fine anno, acquisendosi il requisito ex tunc per l’intero periodo d’imposta (circolare n. 201/1996).

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SCUDO

Soggetti che hanno effettuato lo scudo fiscale, limitatamente ai beni scudati. In particolare, tutti i soggetti che hanno fatto ricorso al rimpatrio, anche giuridico, non dovranno più utilizzare il quadro RW. Chi, invece, si è avvalso della regolarizzazione, si ritrova nella seguente situazione:

•chi ha “scudato” entro il 15 dicembre 2009 deve riprendere il monitoraggio in Unico 2011. Solo in presenza di cause ostative risolte entro il 31 dicembre 2010 si è esonerati in Unico 2011;

•chi ha effettuato lo scudo entro il 28 febbraio 2010 o entro il 30 aprile 2010 è esonerato relativamente sia ad Unico 2010 che ad Unico 2011, dovendo provvedere alla compilazione di RW a partire da Unico 2012

ESONERATI DA RW

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ART. 38

D.L. 78/10

•i dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e internazionali e la cui residenza è stabilita in Italia ex lege, nonché i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, sono esonerati da ogni adempimento in termini di monitoraggio in relazione a qualsiasi disponibilità detenuta all’estero, sia finanziaria che patrimoniale

•i frontalieri”, sono esonerati ma limitatamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali detenute nel paese di svolgimento dell’attività lavorativa

ESONERATI DA RW

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RIS. 128/10

Alla data del 31 dicembre il lavoratore “pubblico” non deve essere rientrato in Italia e il dipendente “privato” deve ancora prestare la propria attività lavorativa in una zona di frontiera.Tali condizioni devono essere caratterizzate da un elemento di continuità A tal fine, l’attività lavorativa può considerarsi prestata all’estero in via continuativa qualora sia svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno. Ai fini del calcolo dei giorni, il periodo da considerare non deve necessariamente risultare ininterrotto essendo sufficiente che il soggetto presti la propria attività all’estero per più di 183 giorni nel periodo d’imposta

ESONERATI DA RW

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AMBITO OGGETTIVO

Attività finanziarie:• azioni e strumenti finanziari assimilati

(quotati e non quotati);• quote di società, ancorché non

rappresentate da titoli;• titoli obbligazionari;• certificati di massa;• quote di partecipazione ad organismi di

investimento collettivo del risparmio;• polizze assicurative produttive di

redditi di natura finanziaria;• finanziamenti a soggetti esteri;• metalli preziosi allo stato grezzo o

monetato;• Finanziamenti infruttiferi (circolare 49

del 2009)

Attività patrimoniali:

•immobili e diritti reali immobiliari;

•oggetti preziosi;

•opere d’arte;

•yacht.

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CIRCOLARE 49 DEL 2009: RICORDARSI CHE

l’iscrizione ad un fondo pensione estero comporta l’obbligo di indicare l’ammontare dei contributi versati al fondo (consistenza) nella Sezione II del Modulo RW e i trasferimenti relativi ai contributi effettuati nel periodo d’imposta nella Sezione III del medesimo modulo. Inoltre, nell’ipotesi in cui la forma pensionistica estera eroghi in via anticipata i rendimenti ovvero corrisponda prestazioni pensionistiche, i trasferimenti ad essi relativi vanno anch’essi indicati nella citata sezione IIIfanno eccezione le previdenze complementari obbligatorie tipo il II pilastro svizzero (circolare 11 del 2010 – attenzione al III pilastro, che è di tipo facoltativo)

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CIRCOLARE 49 DEL 2009: RICORDARSI CHE

le stock option sono da indicare nel modulo RW solo nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un valore all’estero. La sola eccezione si ha nell’ipotesi in cui il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period): in tal caso le stesse non devono essere indicate nel modulo RW fino a quando non sia spirato tale termine. le stock option devono essere sempre indicate in RW, però, se sono cedibili (anche durante il vesting period)

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Circ. 45/10

Non devono essere indicati in RW i conti correnti all’estero rispetto ai quali i soggetti detentori diano disposizione all’istituto estero di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero ad un conto italiano, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta in ingresso sull’ammontare lordo degli interessi (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E). In tal caso, peraltro, non si deve nemmeno compilare il quadro RM

CONTI CORRENTI

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A partire da Unico 2010 (per 2009) vanno sempre indicate nel modulo RW gli investimenti all’estero di altra natura indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia.

Immobili tenuti a disposizione

Yacht

Oggetti preziosi e opere d’arte

ALTRE ATTIVITÀ

Anche se non

produttivi di

reddito

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• Gli importi in valuta estera devono essere rapportati all’euro, facendo riferimento al provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate dell’11 aprile 2011.

• Le disponibilità estere devono essere indicate sulla base del relativo costo storico idoneamente documentato.

• In assenza di corrispettivo, deve farsi riferimento alle disposizioni fiscali che individuano il costo fiscalmente riconosciuto di un bene, come nelle ipotesi della donazione laddove si considera il costo di acquisto sostenuto dal donante.

• Se il costo non è altrimenti documentabile, deve farsi ricorso ad una perizia di stima.

VALORI DA INDICARE

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• esempio 1: APERTURA CONTO CORRENTE • Invio di 30 mila euro all’estero per apertura di conto corrente

1 30.000

Dati banca italiana

2 1

30.000

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• Esempio 2• Conto corrente con saldo iniziale di 12.000 €, nel corso

d’anno rientro in Italia di 5.000 €. Inoltre, sul conto corrente sono accreditati 102 € di interessi.

• In sede di dichiarazione, il contribuente non deve compilare il quadro RW.

• Infatti, la consistenza all’estero sarà pari a 7.102 €, importo inferiore alla soglia che obbliga al monitoraggio. Identiche osservazioni si pongono per la sezione III, laddove i flussi complessivi sono pari a 5.000 €, inferiori all’importo di 10.000 €. Gli interessi, invece, devono sempre essere indicati nel quadro RM.

Movimentazione estero/Italia da conto corrente

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• Esempio 7: Conto corrente intestato ad entrambi i coniugi

• Saldo pari a 24 mila euro.

• L’adempimento in questione deve essere effettuato analizzando le possibilità di disposizione in capo ai cointestatari. In particolare, se entrambi i coniugi possono disporre liberamente del conto corrente, secondo la citata giurisprudenza, confermata dalla circolare n. 45 del 2010, ciascuno di essi deve segnalare, nella propria dichiarazione dei redditi, nel quadro RW, la consistenza del conto corrente in valori assoluti.

• In sostanza, ogni coniuge dovrà compilare il proprio quadro RW indicando quale consistenza l’importo di 24 mila euro.

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• Telefisco 2011• è da ritenersi esclusa, in sostanza, l’esistenza di un

autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dell’attività estera possa esercitare esclusivamente un mero potere dispositivo in ordine alle predette attività in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario. È il caso, ad esempio, degli amministratori che hanno il potere di firma su conti correnti della società in uno Stato estero e che hanno la possibilità di movimentare i capitali pur non essendo beneficiari dei relativi redditi”;

CONTI ALL’ESTERO DELLE SOCIETÀ

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• Esempio 7 bis• La compilazione in riferimento alla propria quota di

competenza avviene solo nelle ipotesi in cui la disponibilità dell’attività detenuta sia vincolata al consenso degli altri intestatari.

• È il caso, ad esempio, dell’immobile all’estero intestato ad entrambi i coniugi.

• In questa ipotesi, essendo impossibile disporre del bene per intero senza il consenso del cointestatario/comproprietario, è evidente che il monitoraggio fiscale debba far riferimento alla sola quota di proprietà.

• Ad esempio, immobile cointestato da costo storico pari a 250 mila euro, ogni coniuge indica nel proprio RW il valore di 125 mila euro

IMMOBILI COINTESTATI AI CONIUGI

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Esempio 8Casistiche:• A: genitore manda i soldi al figlio ed ha disponibilità del

conto. Figlio non residente. Il genitore compila RW, il figlio no;

• B: genitore con disponibilità del conto e figlio residente. Entrambi compilano RW;

• C: genitore senza disponibilità del conto. Figlio non residente. Nessuno compila RW

• D: genitore senza disponibilità. Figlio residente. Solo il figlio compila RW

SOLDI INVIATI A FAMILIARI ALL’ESTERO

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• esempio 8: genitore con disponibilità del conto all’estero e invio di 24 mila euro al figlio. Compilazione genitore

1 24.000

Dati banca italiana

2 1

24.000

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•esempio 8: Compilazione figlio residente. In particolare, si compila la sezione 3 anche se non si provvede personalmente all’invio

1 24.000

Dati banca italiana (padre)

2 1

24.000

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• Esempio 9• Compromesso di acquisto di immobile all’estero con flusso

dei soldi a favore del notaio estero o dell’azienda estera costruttrice. L’ipotesi potrebbe essere l’invio monetario nel corso del 2010 relativamente ad un immobile, però, ancora non esistente al 31 dicembre. Come si legge chiaramente dalle istruzioni al quadro RW, pagina 32 del fascicolo 2, “non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d’imposta”.

• Dunque il quadro RW non deve essere compilato, a prescindere dagli importi inviati all’estero.

ACCONTI

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• Esempio 10• entrambi i soggetti (nudo proprietario e usufruttario), sono

tenuti all’adempimento dichiarativo. • La risoluzione n. 142 del 2010 afferma che il valore della nuda

proprietà e quello dell’usufrutto devono essere riportati nel quadro RW così come risultano nell’atto costitutivo dei medesimi diritti.

• Il costo storico come risultante dalla relativa documentazione probatoria, può essere maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi,

• Non sussiste alcun obbligo di aggiornamento di tale valore negli anni successivi.

• Si ritiene, laddove non sia “identificabile” il costo di acquisto del diritto o dei diritti attraverso l’atto, che gli stessi possano essere valorizzati mediante l’applicazione delle norme in materia di imposizione indiretta tenendo conto del momento in cui gli stessi sono sorti.

NUDA PROPRIETÀ E USUFRUTTO

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• Esempio 11• Possesso di un natante all’estero. Si deve prescindere

dall’eventuale registrazione dell’imbarcazione in base alla normativa di competenza, per evitare differenziazioni altrimenti non giustificate (ad esempio, una imbarcazione potrebbe essere soggetta a registrazione in Italia, in considerazione della stazza, ma non in altri paesi).

• A partire da unico 2010, come precisato dalla circolare n.43/2009, le imbarcazioni devono essere indicate in RW. Anche in tal caso si deve fare riferimento al prezzo storico o comunque ad altra documentazione fiscale idonea.

COMPILAZIONE RW

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• Esempio 12• Imbarcazione registrata all’estero ma ancorata in acque

italiane. Comunque deve procedersi alla compilazione del quadro RW, trattandosi di un investimento detenuto all’estero.

• Viceversa, se trattasi di una imbarcazione registrata in Italia ma ancorata all’estero, non deve procedersi al monitoraggio fiscale.

COMPILAZIONE RW

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