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Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo
DEllA REPUaBLICAPRE~rL TRIBUNALE01BERGAMO
2 5lU .2 fN ........................................
L"associazione Cittadini in Comune, con sede in Villongo (BG), Via Vivaldi
n. 5, in persona del Presidente Marco Consoli, nato il 31 agosto 1959 a Napoli
e residente in Villongo (BG), Via Napoleonica n. 4/B,
espone quanto segue
In data 04.06.2012 veniva istituita dal dott. Giulio Canedi del Comune
di Villongo, con la determinazione n. 176, una borsa lavoro a favore di persona
disoccupata, nell'area Amministrativa e Finanziaria - Servizi Tributi e
Commercio. La borsa lavoro veniva attribuita al sig. Federico Antonio, nato a
Cernusco Sul Naviglio il 06.09.1966 e residente in Villongo (BG), alla via
Loreschi n. 38 (docc. 3 e 4).
In data 21.11.2012 veniva istituita dalla dotLssa Marianna Maria
Soggetti del Comune di Villongo, con la determinazione n. 385, una borsa
lavoro a favore di persona disoccupata, nell'area Finanziaria e Tributi - Ufficio
Tributario. Tale borsa veniva attribuita alla sig.ra Martinelli Nada, nata a
Sarnico (BG) il 29.03.1973 e residente in Villongo (BG), in Via dei Mille n.
5/A (docc. 5 e 6).
In entrambi i casi, non risulta essere stato pubblicato alcun bando
pubblico, mediante il quale si sarebbero messi i cittadini di Villongo a
conoscenza dell'istituzione delle borse lavoro. In tal modo, i cittadini interessati
Bergamo,
avrebbero potuto presentare la loro candidatura per accedere al posto lavorativo
messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
Relativamente alla determinazione n. 176, si osserva come sia stata
pubblicata sull'Albo Pretorio solamente in data 11.12.12 sei mesi dopo la sua
emissione. Difatti, la predetta determinazione veniva trasmessa all'ufficio
protocollo con la dicitura "'non soggella a pubblicazione", sebbene non
contenesse alcun dato sensibile e fosse a carattere pubblico.
Relativamente alla determinazione n. 385, è da rilevare come lo stesso
giorno di emissione della stessa, il 21.11.2012, la borsa lavoro veniva
direttamente assegnata alla sig.ra Martinelli. Resta poco chiaro come la sig.ra
Martinelli abbia potuto avere immediata contezza dell 'istituzione di una borsa
lavoro e per tale motivo proporre la sua candidatura, nell'arco di 24 ore e senza
che la determinazione fosse stata resa pubblica in alcun modo.
Il discutibile metodo di selezione dei soggetti vincitori delle due borse
lavoro è stato portato all'attenzione del Sindaco di Villongo e del Consiglio
Comunale, in un primo tempo, tramite richieste di chiarimenti formulate a
mezzo PEe dall' odierno esponente (docc. 7 e 8).
A tali richieste, replicava la dotLssa Soggetti, riferendo che "pur
condividendo come principio generale. la necessità di esperire procedure di
eviden~a pubblica per individuare qualunque tipo di fornitore di servi~i
pubblici'" non provvedeva ad attivare delle procedure di pubblica evidenza per
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rassegnazione delle borse lavoro, In quanto "motivi di urgenza ed
eccezionalità ci hanno condotto ad una scelta diversa" (doc, 9).
L'asserita situazione di eccezionalità ed urgenza era rappresentata
dall'introduzione dell'IMU, e dalla necessità di fronteggiare le richieste di
chiarimenti e di aiuto da parte dei cittadini. on si comprende in cosa risieda
l'urgenza, posto che se si fossero attivate le procedure nei tempi si sarebbe
potuto svolgere tutto in modo corrispondente alle normative.
Non è chiaro nemmeno come siano stati individuati i nominativi dei due
soggetti assegnatari delle borse lavoro.
La dotLssa Soggetti motiva la scelta della sig,ra Martinelli sostenendo che "già
nell'anno 2010 si era resa disponibile per svolgere attività di volontariato
all'interno dell'ente" e che aveva una 'parziale conoscenza della materia
tributaria {e} capacità di utilizzare gli applicativi excel, word e internet". on
appaiono elementi discretivi sufficientemente specifici, ed appare probabile che
molti altri cittadini fossero in possesso dei medesimi requisiti, se non di altri
più specifici ed aderenti alle necessità concrete per le quali la borsa era stata
istituita.
La dott.ssa Soggetti, inoltre, precisava che "l'attività della Sig. l'a Martinelli
Nada è svolta a titolo puramente gratuito e non causa alcun danno erariale
all'Amministrazione"; a fronte di ciò si rileva come ciò di per sé non sia
sufficiente per sancire la legittimità di qualsiasi atto della P,A., difatti, tra gli
altri elementi di valutazione, vi sono i principi di trasparenza e buona
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amministrazione che debbono caratterizzare tutte le azioni della P.A.,
nelrinteresse legittimo di ogni Cittadino.
el frattempo, il Comune rilevava che "durante l'attività di conteggio
dell 'lMU erogala gratuitamente dali 'Ufficio Tributi ai ciffadini di Villongo si
sono riscontrati vari casi di errato versamento del tributo" e, con la
determinazione n. 478 del 20.12.12, stanziava la somma di € 5.000,00 per far
fronte alle richieste di restituzione (doc. 10).
Successivamente, anche il Gruppo Lorena Boni, all'opposizione nel
Consiglio Comunale, formulava apposita interpellanza sulla vicenda (doc. 11).
A tale interpellanza, rispondeva la dotLssa Soggetti, riproponendo
quanto già esposto al sig. Consoli e, circa r erroneità dei conteggi, comunicava
la sussistenza di un'assicurazione stipulata "dalla sottoscritta e dai propri
dipendenti" a copertura di eventuali danni "cagionati involontariamente" (doc.
12).
Il dott. Canedi, firmatario della determinazione n. 176, replicava
all'interpellanza con una relazione (doc. 13).
In tale scritto, riferiva che, relativamente alla selezione del nominativo del sig.
Federico Antonio (beneficiario della borsa lavoro), si faceva ricorso a "contatti
in/ormali conosciuti all'Ente". Ora, appare poco chiaro cosa debba intendersi
per "contatti in/ormali", metodo di selezione comunque inadatto all'attività di
una Pubblica Amministrazione. Inoltre si evidenzia, a mero titolo di
precisazione, che il sig. Federico Antonio era, al tempo in cui ricopriva
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r incarico assegnatogli dalla borsa lavoro, ed è tuttora membro della
Commissione per il Bilancio della lista di maggioranza, "Uniti per Villongo".
Concludeva la replica aIrinterpellanza, per conto del Comune,
I"assessore al bilancio, dott. Mario Vicini. il quale rilevava l'impossibilità di
"individuare i responsabili" degli errori nei conteggi dell 'IMU (doc. 14).
Le risposte all'interpellanza venivano, poi, esposte durante il Consiglio
Comunale del 21.02.13 (doc. 15).
* * *
È inoltre da osservare come, in entrambe le determinazioni istitutive
delle borse lavoro, si faccia riferimento al D.lgs. n. 280/1997 ed al D.Lgs n.
276/2003.
Il primo testo normativo, recante l'intestazione "A//uazione della delega
conferita dall'articolo 26 della legge 2-1 giugno 1997. n. 196, in materia di
interventi a favore di giovani inoccupati nel Me::::ogiorno". all'art. 1 recita "Il
Ministero del Lavoro e della previden::a sociale attua. sentite le ragioni e le
province interessate, un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di
borse di lavoro nelle regioni Sardegna. Sicilia. Calabria. Campania,
Basilicata, Puglia. Abruzzo e Molise e nelle province di Massa Carrara,
Frosinone. Roma, Latina, Viterbo Il Decreto Legislativo non pare quindi
applicabile nel caso di specie, trovandosi il Comune di Villongo nella provincia
di Bergamo, in Lombardia.
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Il D.Lgs n. 276/2003, all'art. 1 comma 2 precisa che "Il presente decreto
non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro
personale ".
Entrambe le leggi richiamate, quindi, non possono essere applicate alle
determinazioni nelle quali sono citate.
A tal riguardo, si precisa che le determinazioni in oggetto, sottoscritte
dal dott. Canedi e dalla dott.ssa Soggetti, venivano vistate anche dalla dott.ssa
Rossella Orlando, segretario comunale, che, ai sensi delr art. 6 del
Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi "svolge compiti di
collaborazione e jimzioni di assisten::a giuridico-amministrativa nei conFonti
degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti" e, conseguentemente, dovrebbe
valutare la conformità di quanto sottoscrive rispetto alla normativa statale
(docc. 16, 17 e 18).
Per tali motivi
L'associazione Cittadini in Comune, u! supra, formula il presente
esposto
affinché l'Autorità Giudiziaria requirente verifichi l'operato delle persone e
delle istituzioni coinvolte e, qualora ravvisi elementi integrativi di una
fattispecie delittuosa o contravvenzionale, eserciti l'azione penale per tutti quei
reati che ravviserà nei fatti esposti.
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Si riserva la costituzione di parte civile nominando sin d'ora quale proprio
difensore di fiducia e procuratore speciale l'Avv. Matteo Bertocchi, del Foro di
Bergamo, con studio, in Bergamo, Via Fratelli Calvi n. lO/E, conferendo al
medesimo ogni facoltà di legge, autorizzandolo altresì, al deposito della
presente, anche a mezzo di incaricati dello studio. Chiede, inoltre, di essere
informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 c.p.p. circa l'eventuale
archiviazione del procedimento. Elegge domicilio presso la propria sede in
Villongo (BG), Via Vivaldi n. 5
Si producono:
1) Carta d'identità del legale rappresentante dell'associazione.
2) Copia dello Statuto dell' Associazione.
3) Determinazione n. 176 del 04.06.12.
4) Borsa di lavoro del 04.06.12.
5) Determinazione n. 385 del 21.11.12.
6) Borsa di lavoro del 04.06.12.
7) Mail Consoli / Comune del 26.11.12.
8) Mail Consoli / Comune del 11.12.12.
9) Risposta Comune / Consoli del 06.12.12.
10) Determinazione del 20.12.12.
11) Interpellanza Boni del 02.01.13.
12) Risposta ad interpellanza del 07.02.13.
13) Relazione su interpellanza del 18.02.13.
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14) Relazione del 20.02.13.
15) Deliberazione n. 9 del 21.02.13.
16) Statuto del Comune di Villongo.
17) Regolamento Controlli Interni.
18) Regolamento Uffici e Servizi.
Bergamo, 20 luglio 2013 Associazione Cittadini in Comune
Il sottoscritto avvocato Matteo Bertocchi, con studio in Bergamo, Via Fratelli
Calvi n. IO/E, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bergamo [tessera di
riconoscimento n. 1697] attesta - ex art 39 disp. atto c.p.p. - che la suestesa
firma è stata apposta dal signor Marco Consoli in sua presenza ed è autentica.
Bergamo, 20 luglio 2013 Avv. Matteo Bertocchi
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