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 12/3/2015 N. 00199/2014 REG.RIC. https://www.giustiz ia-amministra tiva .it/c dsavvoca ti/uc mProxy 1/13 N. 00119/2015 REG.PROV.COLL. N. 00199/2014 REG.RIC. REPU BBLICA ITALI ANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presen te SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 199 del 2014, integrato da motivi aggiunti , proposto da: Lorenzo D'Alfonso, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Di Vito,  Anton Giulio Giallonardi, Giacomo Papa, con domicilio eletto presso  Agostino Ru sso in Pescara, Via Marco Polo 3; contro Comune di Fresagrandinaria,  Alessandro Forlano, Matteo De lle Don ne, Ivo De Innoc entis, Al do Di Biase, Antonella Albanese, Vincenzo Baccaro, Riccardo D'Ugo, Aldo  Taraborrelli ; Giovanni Di Stefano, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Cerceo, Domenico Conti, Stefano Corsi, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, Via G. D'Annunzio 142; Roberto Sciascia, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Mastrangelo, Gaetano Di Stefano, con domicilio eletto presso Giulio

Motivazioni sentenza Fresagrandinaria

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Ricorso elettorale

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    N. 00119/2015 REG.PROV.COLL.N. 00199/2014 REG.RIC.

    R E P U B B L I C A I T A L I A N A

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

    sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 199 del 2014, integrato da motivi

    aggiunti, proposto da:

    Lorenzo D'Alfonso, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Di Vito,

    Anton Giulio Giallonardi, Giacomo Papa, con domicilio eletto presso

    Agostino Russo in Pescara, Via Marco Polo 3;

    contro

    Comune di Fresagrandinaria,

    Alessandro Forlano, Matteo Delle Donne, Ivo De Innocentis, Aldo Di

    Biase, Antonella Albanese, Vincenzo Baccaro, Riccardo D'Ugo, Aldo

    Taraborrelli;

    Giovanni Di Stefano, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Cerceo,

    Domenico Conti, Stefano Corsi, con domicilio eletto presso Giulio

    Cerceo in Pescara, Via G. D'Annunzio 142;

    Roberto Sciascia, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo

    Mastrangelo, Gaetano Di Stefano, con domicilio eletto presso Giulio

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    Cerceo in Pescara, Via G. D'Annunzio 142;

    per l'annullamento

    del verbale di proclamazione degli eletti relativo alle elezioni comunali

    del Comune di Fresagrandinaria svoltesi il giorno 25 maggio 2014, dal

    quale risulta vincitrice la lista n.1 a scapito della lista n. 2 nella quale il

    ricorrente si era candidato come sindaco; nonch dei verbali degli uffici

    elettorali delle sezioni I e II

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Di Stefano e di

    Roberto Sciascia;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto

    dal ricorrente incidentale Giovanni Di Stefano; Roberto Sciascia,

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella up speciale elettorale del giorno 26 febbraio 2015 il dott.

    Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori l'avv. Anton Giulio

    Giallonardi per il ricorrente, gli avv.ti Giulio Cerceo e Stefano Corsi per

    Di Stefano Giovanni e gli avv.ti Vincenzo Mastrangelo e Di Stefano

    Gaetano per Sciascia Roberto entrambi controinteressati e ricorrenti

    incidentali;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    1 - Il ricorrente stato candidato alla carica di Sindaco del Comune di

    Fresagrandinara alle elezioni del 25 maggio 2014 per la lista n. 2,

    conseguendo tre voti in meno rispetto al candidato risultato eletto (384

    voti lista n. 1; 381 lista n. 2).

    Deduce la illegittimit delle operazioni con tre motivi di ricorso, poi

    integrati allesito dellistruttoria con due successivi atti contenenti motivi

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    aggiunti.

    Con il primo gruppo di censure sostiene che nella sezione n. 2 sono state

    illegittimamente annullate 4 schede con espressioni di voto per la lista n.

    2. In particolare:

    - (motivo 1.2) due schede sono state annullate perch stato ritenuto

    che gli elettori avessero usato una penna in luogo della matita in

    dotazione. Si tratterebbe, tuttavia, di determinazione erronea poich la

    tonalit del segno deriva invece dallavere gli elettori (in prevalenza

    anziani) umettato la matita prima di votare;

    - (motivo 1.3) unaltra scheda stata annullata perch, oltre al voto per la

    lista n. 2, nella riga delle preferenze era scritto il nome Alessio

    preceduto da un leggero tratto di scrittura che il seggio ha ritenuto

    essere segno di riconoscimento. Sarebbe, invece, espressione di

    preferenza chiaramente riconducibile a candidato della medesima lista (il

    cui nome di battesimo completo Alessio Omar), non invalidato da

    leggeri tratti di scrittura di per s inidonei a caratterizzarsi come

    inequivoci segni di riconoscimento;

    - (motivo 1.4) anche laltra scheda annullata recherebbe una valida

    preferenza riferibile al medesimo candidato, sebbene scritta in corsivo da

    elettore scarsamente alfabetizzato.

    Con il successivo gruppo di censure deduce che lo stesso rigore non si

    manifestato riguardo a schede contenenti evidenti segni di

    riconoscimento, oggettivamente estranei allesigenza di espressione del

    voto e privi di ragionevole spiegazione e pur tuttavia attribuiti alla lista

    n. 1.

    Si evidenzia in particolare che nella sezione n. 2 al candidato della lista

    n. 1 Roberto Sciascia sono stati attribuiti 47 voti di preferenza

    nonostante 11 schede fossero caratterizzate non gi da meri errori di

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    trascrizione del cognome Sciascia ma da una vera e propria sistematica

    rielaborazione del cognome del candidato, tale da rendere ciascuna

    scheda diversa dallaltra e quindi oggettivamente riconoscibile. Sarebbe

    infatti impensabile che 11 elettori su 47 abbiano sbagliato a scrivere il

    cognome, omettendo ciascuno una lettera diversa dagli altri, anche in

    considerazione del fatto che analoghe modalit di manifestazione del

    voto non sono state rinvenute con riferimento a nessun altro candidato

    in competizione.

    Sia pure in misura pi ridotta, lo stesso modo di espressione di voto a

    favore del medesimo candidato si riscontrerebbe nella sezione n. 1, di

    cui sono indicate cinque schede caratterizzate da sequenze

    predeterminate posto che la scomposizione del cognome in due parole o

    la modificazione dellordine delle lettere del cognome accompagnato

    dallindicazione fin troppo corretta del nome di battesimo, piuttosto che

    lutilizzo contemporaneo della virgola (e del) punto, sono

    oggettivamente inequivoci segni di riconoscimento.

    Con il terzo motivo si sostiene, infine, la nullit di un voto, e quindi

    delle operazioni laddove tale singolo voto si rivelasse determinante, in

    quanto stato consentito di votare ad un elettore che si rifiutato di

    depositare il cellulare portandolo con s nella cabina elettorale.

    Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Di Stefano e Sciascia che

    hanno proposto distinti ricorsi incidentali con cui stato chiesto

    lannullamento di voti invece attribuiti alla lista del ricorrente principale.

    Con ord. 418/2014 e poi con ord. 530/2014 la Prefettura di Chieti

    stata incaricata di effettuare la verificazione sulle schede oggetto dei

    ricorsi principale ed incidentali, a cui stato dato riscontro con note del

    10 novembre 2014 e del 12 gennaio 2015 che hanno determinato la

    proposizione di due atti contenenti motivi aggiunti al ricorso principale.

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    Le parti con memorie hanno argomentato le rispettive posizioni.

    Va stralciata, come eccepito dal ricorrente alludienza di discussione (26

    febbraio), la memoria del resistente Sciascia depositata il 23 febbraio

    2015 in quanto manifestamente tardiva.

    2 - E opportuno esaminare preliminarmente il secondo motivo e relativi

    motivi aggiunti, trattandosi di censure che coinvolgono il pi consistente

    numero di schede ed essendo riferite essenzialmente a tali censure le

    eccezioni di inammissibilit dei controinteressati.

    Eccezioni che vanno disattese considerato che la specificit del motivo

    introduttivo ne esclude il carattere esplorativo. Il ricorrente individua le

    singole fattispecie che ritiene viziate dalla sistematica rielaborazione

    del nome del candidato articolando censure che (al contrario di quelle

    che corredano unimpugnazione al buio, necessariamente generiche)

    circoscrivono la materia del contendere, cosicch listruttoria processuale

    ha la funzione di dare o negare riscontro alle suddette deduzioni in fatto

    senza poter essere sviata verso lesplorazione di fattispecie diverse.

    Le censure sono da ritenere sufficientemente specifiche anche se hanno

    dovuto essere puntualizzate con motivi aggiunti, attraverso cui le

    doglianze originarie sono state riferite alle situazioni emerse

    dallistruttoria e riconducibili al vizio gi dedotto nellatto introduttivo.

    Salvo che in relazione ad una specifica censura che sar in seguito

    considerata, deve quindi escludersi che i motivi aggiunti siano nuovi,

    che introducano, cio, censure che non siano lo sviluppo di quelle gi

    formulate nel ricorso.

    Le eccezioni delle resistenti, secondo cui la specificit del motivo

    avrebbe richiesto che il ricorrente dettagliasse nellatto introduttivo

    tanto il numero delle schede contestate quanto le esatte singole

    espressioni di voto, presuppongono una piena conoscenza degli atti

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    che i soggetti legittimati alla proposizione del ricorso elettorale

    normalmente non possono avere, data la loro impossibilit di accedervi

    (in particolare alle schede). Ci che esigibile da chi abbia il diritto di

    accedere agli atti non pu esserlo invece dal singolo candidato o elettore

    (art. 130, comma 1, lett. a, c.p.a.) che non hanno nessuna conoscenza

    diretta del materiale oggetto di censura [Ad. Plen. 32/2014 ricorda che la

    giurisprudenza amministrativa ].

    Nella fattispecie, imprecisioni ed inesattezze della censura originaria,

    evidentemente dovute alla mancanza di disponibilit del materiale delle

    operazioni, non ne minano perci la specificit, e quindi lidoneit a

    delimitare con sufficiente puntualit lambito del giudizio e della

    successiva attivit istruttoria.

    2.1 - Le censure in questione sono tuttavia infondate.

    Il complesso dellistruttoria ha evidenziato in entrambe le sezioni la

    presenza di un consistente numero di schede (13+6) il cui voto stato

    attribuito alla Lista n. 1 e che sono riconducibili alle censure in esame. Si

    tratta di preferenze per il candidato Roberto Sciascia espresse con una

    trascrizione non corretta del nome che il ricorrente attribuisce ad una

    sistematica rielaborazione per rendere possibile il riconoscimento del

    voto [i motivi aggiunti contengono lelenco in dettaglio delle schede in

    questione, tra cui si pu citare, a titolo esemplificativo, CIASA

    ROBERTO, SCIASIA ROBERTO, SACIA.ROBERTO, ROBERTO

    SASSA, RANCIA ROBERTO, ROBERTO SCIASAA, talune di esse

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    peraltro lette in modo diverso dalle parti resistenti].

    La consistenza numerica della schede in rapporto al numero degli

    elettori, la constatazione che ciascuna scheda () diversa dallaltra,

    nonch il fatto che si trattato di fenomeno che ha caratterizzato le

    espressioni di voto per il solo candidato in questione, costituiscono una

    serie di elementi che danno una certa consistenza allassunto di parte

    ricorrente, senza tuttavia assurgere al rango di prova. Linsieme degli

    indizi disponibili non peraltro univoco, visto che tali modalit di voto

    sono compatibili con la composizione sociale del corpo elettorale che lo

    stesso ricorrente porta a spiegazione di talune dubbie espressioni di voto

    in favore della sua lista. E stata in particolare messa in evidenza dai

    resistenti lalta percentuale di elettori stranieri, soprattutto rumeni, che

    risultano essere stati ammessi a votare ai sensi dellart. 39, u.c., t.u.

    570/1960 (oltre 30 nella sezione n. 1, pag. 15 e ss. del verbale, 6 in

    sezione n. 2). Lincertezza della grafia che caratterizza svariate schede

    del resto evidente indice di una scarsa confidenza con la scrittura o con

    la lingua.

    Il fatto che dei votanti (19 su 76) si sia cos espresso di per s non vale

    a negare, dunque [il ricorrente lo ritiene invece impensabile, p. 6 dei II

    m.a.], che un tale numero abbia sbagliato a scrivere il cognome, non

    potendosi escludere lipotesi che gli elettori in questione abbiano

    identica provenienza linguistica e formazione socio-culturale.

    Il carattere sistematico sembra anzi escluso dalla considerazione che

    in talune espressioni di voto difficoltoso individuare il candidato

    Roberto Sciascia. Per quanto non vi fossero candidati con identico

    nome, le preferenze espresse con Roberto e Robero S. (entrambe

    con espressione del voto per la lista) correvano il rischio di essere

    contestate e non assegnate, e lo stesso potrebbe dirsi per Rancia

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    Roberto, Sacisaci Roberto (che compare in due versioni, con e senza

    trattino tra cognome e nome), Roberto Sassa. Le espressioni di voto

    che corrono sul filo dellinvalidit ne fanno cio presumere la genuinit e

    costituiscono quindi un ulteriore indizio contro la sistematica

    rielaborazione.

    Daltronde, in quanto fondata sullentit numerica del fenomeno

    [peraltro rilevatasi di minor rilievo di quanto prospettato in ricorso in

    Sezione 2 (6 su 47 preferenze), pi accentuato in Sezione 1 (13 su 29)] e

    su altri indizi di analogo tenore, la censura presuppone comportamenti

    diretti ad una sistematica interferenza sulla libert e segretezza del voto,

    probabilmente di rilievo penale, che tuttavia non possono essere

    dimostrati attraverso il mero esame delle schede elettorali, tantomeno

    tentando di interpretare ciascuna per mezzo delle altre.

    Lerrata trascrizione del cognome Sciascia non pu essere perci di per

    s considerato inequivocabile indice della volont dellelettore di farsi

    riconoscere, n sono state dedotte in ricorso censure dirette a contestare

    lattribuzione del voto per motivi diversi. Perci, riguardo alle suddette

    preferenze Roberto e Robero S., nuova, e quindi inammissibile, la

    censura dei 2.ndi motivi aggiunti espressa in riferimento allart. 57, co. 2,

    in cui comunque non si deduce perch la ritenuta invalidit della

    preferenza debba implicare quella del voto di lista (Sono nulle le preferenze

    nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a

    distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista).

    N il ricorrente, salvo accenni a qualche singola scheda, deduce censure

    in relazione a ciascuna di esse. Cos non chiaro perch siano state

    inserite nel novero di quelle qui contestate anche due schede recanti la

    preferenza Sciascia R.. Daltronde lintenzione di farsi riconoscere non

    pu scorgersi nelle schede caratterizzate dallindicazione fin troppo

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    corretta di nome e cognome del candidato, tuttavia separati da segni

    tipo trattino (2 schede SCIASCIA ROBERTO) o virgola e chiusi

    da un punto (SCIASCIA, ROBERTO.). Si tratta di segni certamente

    inessenziali, per compatibili con lintenzione di separare nome e

    cognome del candidato, e quindi inidonei a costituire inequivoci segni di

    riconoscimento. Linvalidit della scheda non infatti collegata dalla

    legge ad ogni segno non necessario allespressione del voto, posto che

    lart. 64 dpr 570/1960 richiede che si possa ritenere, in modo

    inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio

    voto.

    Vanno in conclusione respinte le censure di cui al p.to 2 del ricorso e

    successivi motivi aggiunti.

    3 - Quanto ai restanti motivi, la verificazione ha confermato in fatto

    quanto esposto in ricorso riguardo alle schede di cui a punto 1.3 e 1.4

    del ricorso.

    Quanto alla prima, la doglianza fondata per considerazioni analoghe a

    quelle appena esposte e rappresentate daltronde in ricorso.

    Il nome Alessio infatti riconducibile a candidato della medesima

    lista ed i segni che lo precedono, due trattini obliqui paralleli (tipo //),

    non hanno alcunch di univoco, essendo compatibili con intenzioni

    diverse da quella di farsi riconoscere. A prescindere dallattribuzione del

    voto di preferenza, pertanto illegittima la mancata assegnazione del

    voto di lista chiaramente espresso dallelettore.

    Non altrettanto pu dirsi riguardo alla scheda di cui al p.to 1.4, visto che

    la preferenza espressa in modo obiettivamente indecifrabile, che non

    consente affatto di leggervi il nome Omar Giangiacomo, come invece

    sostiene il ricorrente. La i, con tanto di puntino, che costituisce

    lultimo carattere del nome, esclude che questo possa essere Omar,

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    mentre linizio del cognome assomiglia pi a Gius che non a

    Gian. La mancata espressione del voto di lista non lo rende perci

    attribuibile a questultima.

    4 - Quanto alla questione di cui al p.to 3.1 del ricorso (rilevante solo nel

    caso risultasse allesito del giudizio un solo voto di distanza tra le due

    liste), va osservato che il verbale esclude che vi sia stata la possibilit di

    fotografare lespressione del voto, visto che, dopo aver fatto attestare la

    volontaria trasgressione della regola da parte di elettore che aveva

    prima depositato e poi ripreso e portato con s nella cabina elettorale il

    proprio cellulare, il Presidente del seggio specifica che il votante stato

    fermato per la consegna momentanea prima che il voto fosse eseguito

    sulla scheda. Contrariamente ai rilievi del ricorrente (cfr. pp. 7 e ss.

    memoria 2.12.2014), il verbale sul punto del tutto chiaro, n dovevano

    essere attestati anche tutti i particolari che confortassero la constatazione

    che la consegna dellapparecchio era stata effettuata prima

    dellespressione del voto rendendo impossibile la possibilit di

    fotografarlo. E evidente che quella in questione, dando la stessa atto

    delle operazioni svolte dal seggio elettorale, attestazione che fa fede

    fino a querela di falso, il che di per s esclude che sia stata inserita

    nellurna una scheda in violazione del divieto di cui allart. 1 d.l.

    49/2008. Quanto avvenuto prima che il voto fosse regolarmente

    espresso (consegna dellapparecchio, sua ripresa e successivo fermo

    dellelettore, ovunque sia avvenuto rispetto alla cabina elettorale)

    daltronde ai nostri fini irrilevante.

    5 - La lista n. 2 ha perci recuperato un solo voto dalle censure 1.3 - 1.4 -

    2 e 3, mentre restano in dubbio solo le due schede di cui al motivo 1.2.

    La fondatezza del motivo del ricorso incidentale con cui si censura

    lattribuzione alla Lista n. 2 della scheda recante preferenza PATRIZIO

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    DAlfonso consente di evitare accertamenti sulle stesse.

    La scheda in questione reca, sovrapposto al suddetto nominativo, una

    sorta di scarabocchio che, partendo in corrispondenza dei caratteri IZ

    del nome PATRIZIO, occupa la parte centrale del riquadro e si

    sovrappone in alcuni tratti sia al cerchio in cui inscritto il simbolo

    della lista (parte in alto a sinistra) che al nome del candidato sindaco

    scritto nella rimanente parte alta. La scheda non reca alcuna espressione

    di voto per la lista n. 2 ed stata assegnata, oltre che alla lista, anche alla

    candidata Irene DAlfonso dato che tra i candidati della Lista non ve

    nera alcuno con il nome Patrizio DAlfonso.

    La diversit di genere dei nomi Stefano e Irene rende in effetti

    ingiustificata lattribuzione della preferenza allunica candidata con lo

    stesso cognome, essendo la suddetta circostanza idonea ad escludere che

    lelettore abbia avuto una dimenticanza o sia incorso in errore nel

    tradurre la sua intenzione di voto per la candidata DAlfonso. Il fatto

    che anche il candidato sindaco della lista ed attuale ricorrente avesse

    identico cognome non fa che evidenziare ulteriori perplessit in ordine

    alla chiarezza ed univocit della manifestazione di voto.

    Daltronde non lunica anomalia della scheda, visto che il descritto

    segno grafico che si sovrappone parzialmente al nominativo, data la sua

    consistenza, non casuale ed del tutto ingiustificato, assomigliando ad

    una grande sigla apposta sulla preferenza.

    Lattribuzione del voto alla lista del ricorrente principale era perci

    impedita tanto dallequivocit della preferenza espressa, che non

    consentiva alcuna automatica riconduzione alla candidata Irene

    DAlfonso e per conseguenza alla Lista, quanto dal segno che denotava

    una volont atta ad inquinare il voto espresso.

    6 - Le due schede di cui al punto 1.2 si rivelano dunque irrilevanti e per

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    identica ragione devono considerarsi assorbite le ulteriori censure dei

    ricorsi incidentali delle parti resistenti.

    Il ricorso va in conclusione rigettato.

    Le spese di giudizio vanno compensate considerato che il giudizio

    scaturisce da una minima differenza di voti tra le due liste.

    Vanno tuttavia poste a carico del ricorrente le spese di verificazione

    liquidate nella misura proposta con le note Prefettura Chieti 10

    novembre 2014 e 12 gennaio 2015, e quindi nella complessiva somma di

    Euro 1.044,24 (348,08+696,16), oltre la maggiorazione del 20% di cui

    allart. 51 dpr 115/2002 data lobiettiva urgenza degli adempimenti

    imposta dal rito elettorale.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di

    Pescara (Sezione Prima)

    definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Spese

    come da motivazione.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

    Cos deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio

    2015 con l'intervento dei magistrati:

    Michele Eliantonio, Presidente

    Dino Nazzaro, Consigliere

    Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

    L'ESTENSORE ILPRESIDENTE

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    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 12/03/2015

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)