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MODULO GENERALE. Quadro normativo. Quadro normativo. Legislazione venatoria. Quadro normativo. Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” - PowerPoint PPT Presentation

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Quadro normativo

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Legislazione venatoria

Quadro normativo

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Quadro normativo

• Legge 11 febbraio 1992, n. 157“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

• Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (e sue successive modifiche ed integrazioni)“Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”

• Legge Regionale 12 luglio 2002, n. 14“Norme per la definizione del calendario venatorio regionale”

• Regolamento Regionale 26 marzo 2002, n. 4“Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna”

• Regolamento Regionale 16 novembre 2000, n. 36“Regolamento della gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell’Appennino tosco-emiliano”

• Regolamenti e Delibere Provinciali

• Calendari Venatori Provinciali

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Periodi, giornate, orari di caccia

Art. 18, comma 1, lettera c)specie cacciabili dal 1 ottobre al 30

novembre: capriolo, cervo, daino, muflone

Art. 18, comma 1, lettera d)specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre

o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale

Art. 18, comma 2i termini devono comunque essere contenuti

tra il 1 settembre ed il 31 gennaio nel rispetto

dell’arco temporale massimo indicato dal

comma 1. La caccia di selezione agli ungulati

può essere autorizzata a far tempo dal

1 agosto, nel rispetto dell’arco temporale di cui

al comma 1

Periodi

Art. 18, comma 5il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a 3, con l’esclusione del martedì e del venerdì

Art. 18, comma 7la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto

Art. 21, comma 1, lettera m)è vietato a chiunque cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi

Giornate ed orari

Legge 157 / 92

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Periodi, giornate, orari di caccia

Art. 3, comma 1, lettera c)dal 1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell’arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi: cinghiale

Art. 3, comma 1, lettera d)i periodi di prelievo per la caccia di selezione sono i seguenti:

Periodi

L.R. 14/02

Specie Sesso Classe Periodo

Capriolo

M I - II - III 1 giugno - 15 luglio e 15 agosto - 30 settembre

F I - II1 gennaio - 10 marzo

M - F 0

Daino M - F Tutte 1 gennaio - 10 marzo

Cervo

M III - IV 10 agosto - 15 settembre e 5 ottobre - 15 febbraio

M I - II 5 ottobre - 10 marzo

F I - II1 gennaio - 10 marzo

M - F 0

Muflone M - F Tutte 1 novembre - 31 gennaio

CinghialeM - F Rossi 1 giugno - 31 luglio

M - F Tutte 1 agosto - 31 gennaio

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Periodi, giornate, orari di caccia

L.R. 14/02

Art. 3, comma 1, lettera dla caccia di selezione agli ungulati è consentita in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì

Art. 3, comma 3la caccia agli ungulati in forma selettiva può essere consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve

Giornate ed orari

Le Province dell’Emilia-Romagna, con i propri calendari venatori provinciali,

stabiliscono i periodi di caccia all’interno dei termini indicati dall’art. 3 della L.R. 14/02

N.B.

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Figure tecniche

R.R. 4/02

Art. 5, comma 1

a) tecnico faunistico laureato

b) istruttore faunistico venatorio

c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone

d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo

e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva

f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata

g) conduttore di cani da traccia

h) conduttore di limiere

i) operatore abilitato ai censimenti

l) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici

Abilitazioni

L’accesso al prelievo selettivo è

consentito unicamente ai cacciatori in

possesso delle abilitazioni di cui alle

lettere c) o d)

Per i cacciatori provenienti da altre regioni

o stati, la Provincia accerta l’equipollenza

del titolo in loro possesso rispetto alle

abilitazioni di cui all’art. 5 del R.R. 4/02

N.B.

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Gestione degli ungulati

Art. 3, comma 1:• stesura del catasto ambientale• individuazione degli obiettivi

gestionali• programmazione degli interventi di

miglioramento ambientale• organizzazione dei censimenti

annuali• stesura dei piani annuali di prelievo• l’allestimento e la manutenzione dei

punti di raccolta dei capi abbattuti nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia

• l’allestimento e la manutenzione delle altane

• organizzazione delle mostre di trofei

Alcuni compiti dell’A.T.C.

Gli A.T.C. svolgono le attività di cui all’art.

3, avvalendosi di una Commissione

tecnica formata da 3 membri provvisti

delle qualifiche definite dalle lettere a) o

b) del comma 1 dell’art. 5 del R.R. 4/02,

di cui uno almeno provvisto di qualifica a)

Commissione tecnica

R.R. 4/02

La caccia di selezione agli ungulati in A.F.V. si svolge con le stesse modalità

previste per gli A.T.C.Art. 4, comma 1:

Tutte le attività gestionali indicate dall’art. 3 del R.R. 4/02, sono svolte dal

Concessionario

Compiti delle A.F.V.

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Gestione degli ungulati

• Stabilire con Piani Faunistici quinquennali gli indirizzi gestionali

• Suddivisione del territorio in distretti di gestione di tutte le specie di ungulati presenti (tali distretti hanno superficie compresa tra 1.000 e 15.000 ettari)

• Abilitazione, mediante apposite prove d’esame, delle figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l) dell’art. 5

• Approvazione dei piani annuali di prelievo

• Approvazione delle squadre per la caccia al cinghiale e dei gruppi di girata

La Provincia svolge una funzione di indirizzo e controllo dell’operato di

A.T.C. e A.F.V.

Alcuni compiti della Provincia• Individuare le metodologie per le

valutazioni quantitative delle popolazioni di ungulati

• Fornire indicazioni circa i percorsi didattici e le prove d’esame per l’abilitazione delle figure di cui all’art. 5

• Esprimere un parere sulle proposte annuali di prelievo

L’Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) opera quale organo

scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le

Province

Alcuni compiti dell’I.N.F.S.

R.R. 4/02

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