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MASTER 2016-2017 MODULO DI AGGIORNAMENTO LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

MODULO DI AGGIORNAMENTO - didacticaprofessionisti.it...1 PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11.12.2016 N. 232) 13 A cura di Michele Bana 2 NOVITÀ DEL DL 193/2016

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LA LEGGE DI BILANCIO 2017E LE NOVITÀ DEL DL 193

MASTER 2016-2017

MODULO DI AGGIORNAMENTO

L’imposta sul Reddito d’Impresa (IRI)

Il nuovo regime per cassa dei contribuenti in contabilità semplificata

I maxi ammortamenti

Le novità in tema di reddito d’impresae accertamento

I nuovi adempimenti dei contribuenti

Le riaperture dei terminidegli adempimenti fiscali

[email protected]

DIDACTICA PROFESSIONISTIformazione@didacticaprofessionisti.itdidacticaprofessionisti.it

MASTER 2016-2017

MODULO DI AGGIORNAMENTO

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀDEL DL 193

1

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

Higraf srl

Via Cottolengo, 19/b - 10072 Mappano di Caselle (TO)

EUTEKNE S.p.A. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04 e-mail [email protected] www.eutekneformazione.it Capitale Sociale € 180.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino 05546030015

La presente edizione è stata chiusa in redazione il 27 dicembre 2016.

I presenti materiali sono a cura dei relatori del Master e costituiscono esclusivamente documentazione di supporto alle relazioni. Non hanno, pertanto, alcuna pretesa di esaustività bibliografica e non esprimono le posizioni del Gruppo di Studio Eutekne sulle materie trattate.

INDICE

1 PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11.12.2016 N. 232) 13 A cura di Michele Bana

2 NOVITÀ DEL DL 193/2016 CONVERTITO 35 A cura di Michele Bana

SLIDE

1 NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 E DEL DECRETO 193/2016 71

PREFAZIONE

Il doppio intervento normativo di fine anno ha portato innumerevoli novità in ma-teria fiscale. Tra quanto contenuto nel DL 193/2016 e nella legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) sono pochi gli ambiti della fiscalità non interessati da innovazioni. Come sempre, sono sia di segno positivo che negativo per i contribuenti, anche se il so-spetto (almeno ad oggi) è che le ombre superino le luci. Proprio l’ingente mole di argomenti ha consigliato si suddividerne la trattazione nel-le prime due giornate 2017 del Master Eutekne-Didactica: nel corso della prima quelle concernenti la fiscalità diretta e l’accertamento, mentre quelle relative all’IVA sono rimandate alla giornata di febbraio, insieme all’analisi dei nuovi modelli di dichiarazione 2017. E ciò anche in considerazione del fatto che, tra queste ultime novità, quelle probabilmente più fastidiose (comunicazioni trimestrali dei dati IVA e delle liquidazioni) necessitano per il loro esame del set completo di modelli e istruzio-ni ad oggi non ancora disponibile.

Tra le novità affrontate nel primo appuntamento del 2017 troviamo l’introduzio-ne dell’imposta sul reddito di impresa e la nuova contabilità per cassa dei sogget-ti in semplificata. Il primo obiettivo è di offrire gli strumenti che consentano di effettuare le prime scelte di convenienza tra i diversi regimi possibili, senza però dimenticare di sotto-lineare gli adempimenti che essi comportano. Ciò in quanto, solo per fare un esem-pio, non sarebbe corretto valutare la sola convenienza economica della nuova IRI dimenticandosi che la sua scelta comporta obbligatoriamente anche la scelta per la contabilità ordinaria. Dopo un passaggio sulla estensione temporale, oggettiva e in termini di risparmio fiscale dei maxi ammortamenti (un focus ad hoc sarà necessariamente dedicato a quelli che paiono riservare i maggiori vantaggi, vale a dire quelli che concedono la possibilità di ammortamenti al 250%), si analizzano le altre novità in tema di reddito d’impresa: qui le notizie sono quasi del tutto negative, con la riduzione del coefficiente ACE da utilizzare e le previsioni più stringenti relativamente alla base ACE delle società di persone (già applicabile dal 2016). In tema di accertamento, la rottamazione delle cartelle (rectius: definizione age-volata dei ruoli) sarà oggetto di disamina soprattutto per la verifica della reale convenienza dell’operazione che non in tutte le situazioni appare scontata e, a se-guire, si offrirà il punto della situazione sulla possibilità di presentare le dichiara-zioni integrative dopo l’intervento innovativo del decreto legge 193/2016. Si porteranno anche le prime indicazioni sull’abrogazione degli studi di settore, le nuove regole in tema di sanzioni per il visto infedele nella dichiarazione precom-pilata con le modalità di regolarizzazione, senza dimenticare il benvenuto affievo-limento delle presunzioni in tema di prelievi dai conti correnti bancari e simili.

Un ulteriore blocco di argomenti è dedicato agli adempimenti dei contribuenti: dopo aver ricostruito la nuova mappa delle scadenze dei pagamenti di imposta, si analizzano la soppressione di alcuni adempimenti (comunicazione dati black list e quadro RW nel caso di dati non modificati) la nuova (e migliore) tempistica per l’invio delle certificazioni e le novità relative alle opzioni della cedolare secca e dei regimi opzionali. Senza dimenticare un passaggio sulla possibilità per le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia.

QUADERNO EUTEKNE N. 132 “LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 E DEL DL COLLEGATO” (IN ALLEGATO ALLA DISPENSA)

I LE DETRAZIONI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E C.D. “BONUS MOBILI” Arianna Zeni

II LE NOVITÀ PER COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (IAP) Francesca Tosco e Arianna Zeni

III LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEI PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE Pamela Alberti e Francesca Tosco

IV LE NOVITÀ IN MATERIA DI CEDOLARE SECCA Anita Mauro

V IL RINNOVO AUTOMATICO DEI REGIMI FISCALI OPZIONALI Salvatore Sanna

VI LE SPESE “PREPAGATE” DI VIAGGIO E TRASPORTO Luca Fornero

VII IL REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI Luca Fornero e Paola Rivetti

VIII L’IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) Salvatore Sanna e Simone Suma

IX ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE Gianluca Odetto

X LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’ACE Gianluca Odetto

XI LA PROROGA DEI SUPER-AMMORTAMENTI E NUOVI IPER-AMMORTAMENTI Pamela Alberti

XII LE AGEVOLAZIONI PER START UP E PMI INNOVATIVE Pamela Alberti e Roberta Vitale

XIII LE ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI Pamela Alberti

XIV LA VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS Salvatore Sanna

XV LE NOVITÀ IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE Luisa Corso, Anita Mauro, Gianluca Odetto e Salvatore Sanna

XVI LE ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE Pamela Alberti, Luisa Corso, Massimo Negro, Salvatore Sanna, Elisa Tombari e Arianna Zeni

XVII LE NOVITÀ IN MATERIA DI COMUNICAZIONI IVA Corinna Cosentino, Emanuele Greco e Simonetta La Grutta

XVIII L’INTRODUZIONE DELL’ISTITUTO DEL GRUPPO IVA Anita Mauro e Simonetta La Grutta

XIX LE ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE Emanuele Greco, Anita Mauro, Paola Rivetti e Roberta Vitale

XX LE NOVITÀ IN MATERIA DI ACCISE Elena Galiberti e Massimiliano Giua

XXI LE NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI Arianna Zeni

XXII LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI/AVVISI DI ADDEBITO Alfio Cissello

XXIII LE NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE Massimo Negro

XXIV I NUOVI TERMINI PER I VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO, IRAP E IVA Massimo Negro

XXV LE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Alfio Cissello, Anita Mauro, Massimo Negro e Paola Rivetti

XXVI LA RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA Francesca Tosco

XXVII LE NOVITÀ IN MATERIA DI PENSIONI Luca Mamone ed Elisa Tombari

XXVIII LE MISURE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ Elisa Tombari e Arianna Zeni

XXIX LE ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA Luca Mamone, Elisa Tombari e Francesca Tosco

XXX LE ALTRE NOVITÀ Luisa Corso, Elisa Tombari e Roberta Vitale

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Modulo di aggiornamento 2016-2017

© EUTEKNE e DIDACTICA PROFESSIONISTI - Tutti i diritti riservati

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11.12.2016 N. 232)

A cura di Michele Bana

1 PREMESSA 14

2 SINTESI DELLE DISPOSIZIONI 15

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 34

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

14 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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1 PREMESSA

La L. 11.12.2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (legge di bilancio 2017) è stata pubbli-

cata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 21.12.2012 n. 297 – Supplemento Ordina-

rio n. 57: le norme in essa contenute sono in vigore dall’1.1.2017, salvo che per le dispo-

sizioni per le quali è espressamente prevista una diversa decorrenza dei relativi effetti.

Le principali novità fiscali riguardano le seguenti tematiche:

l’introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI);

l’estensione della disciplina dei super ammortamenti;

la modifica alla deducibilità dei canoni di locazione o noleggio a lungo termine;

la deduzione ACE, gli interessi passivi indeducibili riportabili e la non imponibi-

lità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti;

la previsione del regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata;

la riapertura dei termini per il trasferimento agevolato dei beni d’impresa (asse-

gnazione o cessione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice e estro-

missione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale) e la rivaluta-

zione dei beni d’impresa, nonché la rideterminazione del costo di terreni e quote

di partecipazione;

il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, e quello per strutture ricettive;

i finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature;

il rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e PMI inno-

vative;

il trasferimento della residenza e l’opzione per l’imposizione sostitutiva;

il mutamento della normativa sulla detassazione dei premi di produttività;

la proroga delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, ristrut-

turazione edilizia e bonus mobili;

l’abrogazione di alcune disposizioni in materia di note di variazione IVA;

l’inserimento della disciplina del gruppo IVA;

il differimento temporale dell’entrata in vigore dell’incremento delle aliquote IVA;

la possibilità di formulare, nell’ambito del concordato preventivo e dell’accordo

di ristrutturazione dei debiti, una proposta di transazione fiscale fondata sul

pagamento parziale dei debiti per IVA e ritenute effettuate e non versate;

la riduzione dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata;

l’esonero contributivo per i coltivatori diretti;

la modifica della disciplina agevolativa applicabile ai trasferimenti immobiliari

perfezionati per effetto di vendite giudiziarie.

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11.12.2016 N. 232)

15 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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2 SINTESI DELLE DISPOSIZIONI

Argomento Descrizione Norma

Imposta sul reddito

d’impresa (IRI)

È stato introdotto l’art. 55-bis del TUIR, secondo cui il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dal-l’art. 77 del TUIR (24%). Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione se-parata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’im-prenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Per tenere conto di tale novità normativa, è stata, inoltre, integrata la lett. g) dell’art. 23 del TUIR, nel senso di stabilire che, ai fini dell’appli-cazione dell’imposta nei confronti dei soggetti non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato anche i redditi di cui all’art. 55-bis, secondo periodo, del TUIR. In deroga all’art. 8 co. 3 del TUIR, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle predette disposizioni (art. 55-bis co. 1 del TUIR), sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova ca-pienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita da tale regime sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’art. 8 co. 3 del TUIR, considerando l’ultimo an-no di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice, tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzio-nalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riser-ve di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’impo-sta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d’impresa e concorrono integral-mente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l’applicazione dell’art. 55-bis del TUIR. L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. L’applicazione dell’art. 55-bis del TUIR esclude quella dell’art. 5 del TUIR limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione. Diversamente, l’art. 55-bis del TUIR non è applicabile alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta prece-denti a quello dal quale ha effetto tale regime: le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta.

Art. 1 co. 547 - 548

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

16 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma segue È stato, inoltre, integrato l’art. 116 del TUIR, riguardante le “Opzio-

ni per le società a ristretta base proprietaria”, mediante l’inse-rimento del co. 2-bis, secondo cui – in alternativa a quanto disposto dai co. 1 e 2 – le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’art. 55-bis del TUIR. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle par-tecipazioni nelle società che esercitano tale opzione si conside-rano equiparati alle somme di cui al co. 3 dello stesso articolo. Per i soggetti che applicano l’art. 55-bis del TUIR, l’ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all’art. 1 della L. 233/90 è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 55-bis del TUIR.

Super ammortamento

L’art. 1 co. 91 della L. 208/2015 si applica anche agli investi-menti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati entro il 31.12.2017, ovvero entro il 30.6.2018 a condi-zione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 ha, inoltre, disposto che – al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale se-condo il modello “Industria 4.0” – per gli investimenti effettuati nel predetto periodo (co. 8), in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’Allegato A della L. 232/2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 150%. È altresì stabilito che per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al co. 9 e che, nel periodo indicato al co. 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’Alle-gato B della L. 232/2016, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%. Per la fruizione dei benefìci di cui ai co. 9 e 10 dell’art. 1 della L. 232/2016, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi pro-fessionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B della L. 232/2016 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata consi-derando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai co. 8, 9 e 10 dell’art. 1 della L. 232/2016. Resta ferma l’applicazione dell’art. 1 co. 93 e 97 della L. 208/2015.

Art. 1 co. 8 - 13

Deducibilità dei canoni di noleggio

a lungo termine

È stato modificato l’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, aumentando ad euro 5.164,57 il limite annuo di deducibilità fiscale dei costi di locazione o noleggio per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Art. 1 co. 37

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11.12.2016 N. 232)

17 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma

Deduzione ACE, interessi passivi e sopravvenienze

attive

L’art. 1 co. 550 della L. 232/2016 ha modificato significativamente la disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica di cui all’art. 1 del DL 201/2011, riducendo notevolmente la misura dell’agevola-zione: è, infatti, disposto che – a dispetto del coefficiente appli-cabile con riguardo al periodo d’imposta 2016 (4,75%) – nel 2017 la deduzione ACE scende, in via transitoria, al 2,3% per, poi, attestarsi, dal 2018, al 2,7%. La base di calcolo a cui assoggettare tale percentuale è costituita dalla variazione in aumento del ca-pitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’eserci-zio in corso al 31.12.2010, anche per gli imprenditori persone fisi-che, le snc e le sas in contabilità ordinaria, in virtù di quanto previ-sto dal nuovo co. 7 dell’art. 1 del DL 201/2011: per questi contri-buenti IRPEF, a partire dal periodo d’imposta 2016, rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimo-nio netto al 31.12.2015 e quello risultante al 31.12.2010 (art. 1 co. 552 della L. 232/2016). È stato, inoltre, inserito il co. 6-bis dell’art. 1 del DL 201/2011, al fi-ne di disporre che – per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione – la variazione in aumento del capi-tale proprio non ha effetto sino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle parteci-pazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2010. Le novità riguardanti i co. 6-bis e 7 dell’art. 1 del D.L. 201/2011 sono applicabili – in deroga all’art. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) – già a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (art. 1 co. 551 della L. 232/2016). La determinazione dell’acconto IRES, relativo al periodo d’im-posta successivo a quello in corso al 31.12.2016, deve essere ef-fettuata considerando come imposta dell’esercizio precedente quella che sarebbe emersa applicando le disposizioni conte-nute nell’art. 1 co. 550 della L. 232/2016. L’art. 1 co. 549 lett. a) della L. 232/2016 ha altresì integrato l’art. 84 co. 3 del TUIR, riguardante la disapplicazione del precedente co. 1, in materia di utilizzo delle perdite pregresse, nel caso di tra-sferimento o acquisizione da terzi, anche a titolo temporaneo, della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite, e modi-fica – nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferi-mento, o dell’acquisizione, o nei due successivi o anteriori – del-l’attività principale esercitata nell’anno in cui le perdite sono state realizzate. In particolare, è stato disposto che la limitazione si ap-plica anche alle eccedenze ACE (art. 1 co. 4 del DL 201/2011) e a quelle di interessi passivi deducibili riportabili (art. 96 co. 4 del TUIR). Un’analoga estensione è stata operata in ambito di fusioni e scissioni di società (artt. 172 co. 7 e 173 co. 10 del TUIR) – a nor-ma dell’art. 1 co. 547 lett. c), d) ed e), della L. 232/2016 – non-ché con riguardo all’individuazione della quota non imponibile delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti da un concordato di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei de-biti omologato o un piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle Imprese (art. 88 co. 4-ter del TUIR).

Art. 1 co. 549 - 553

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

18 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma

Regime di cassa per i contribuenti

in contabilità semplificata

È stato riformulato il co. 1 dell’art. 66 del TUIR, stabilendo che nel caso dei soggetti che applicano, in base al DPR 600/73, il re-gime di contabilità semplificata, il reddito d’impresa è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 del TUIR e degli altri proventi di cui all’art. 89 del TUIR percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa (c.d. “principio di cas-sa”). La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’art. 57 del TUIR, dei proventi di cui all’art. 90 co. 1 del TUIR, delle plusvalen-ze realizzate ai sensi dell’art. 86 del TUIR e delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR, e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’art. 101 del TUIR. Conseguen-temente, non trovano più applicazione i co. 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, come previsto dal novellato co. 3 dell’art. 66 del TUIR, dal quale sono stati altresì eliminati il terzo e quarto periodo, riguardanti i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta. Il reddito del periodo d’imposta in cui si applica l’art. 66 del TUIR è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concor-so a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il prin-cipio di competenza (art. 1 co. 18 della L. 232/2016). Nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell’art. 66 del TUIR ad un periodo d’imposta soggetto a regime ordina-rio, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del re-gime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non as-sumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (art. 1 co. 19 della L. 232/2016). Ai fini IRAP, nell’art. 5-bis del DLgs. 446/97 è stato inserito il co. 1-bis, al fine di stabilire che la base imponibile del tributo regiona-le (co. 1) è determinata secondo i criteri dell’art. 66 del TUIR da parte dei contribuenti che calcolano il reddito d’impresa ap-plicando tale disposizione: si applicano, in quanto compatibili, i co. 18 e 19 dell’art. 1 della L. 232/2016. È stato, inoltre, riformulato l’art. 18 del DPR 600/73, riguardante la contabilità semplificata delle imprese minori, ovvero i cui ricavi (artt. 57 e 85 del TUIR) percepiti in un anno intero, o conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109 co. 2 del TUIR, non abbiano superato l’ammontare di euro 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di euro 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, Questi contribuenti devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio, precisando le informazioni di cui alla predette lett. b) e c).

Art. 1 co. 17 - 23

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11.12.2016 N. 232)

19 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma segue I componenti positivi e negativi di reddito diversi da ricavi e

spese sono annotati nei registri obbligatori di cui all’art. 18 co. 2 del DPR 600/73, entro il termine di presentazione della dichiara-zione dei redditi. Questi registri sono sostituiti da quelli tenuti per l’IVA, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non sogget-te a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di re-gistrazione, nei registri deve essere riportato l’importo comples-sivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fat-ture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (art. 18 co. 4 del DPR 600/73). Il successivo co. 5 stabilisce altresì che previa opzione, vincolan-te per almeno un triennio, tali contribuenti possono tenere i re-gistri ai fini IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazio-ne delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’IVA ai sensi del-l’art. 34 del DPR 633/72 non sono tenuti ad osservare le disposizio-ni contenute nei co. 2, 3 e 4 dell’art. 18 del DPR 600/73. Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel co. 1 del-l’art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è eser-citata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il pe-riodo stesso e per i due successivi (art. 18 co. 8 del DPR 600/73). I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commercia-le, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al co. 1 dell’art. 18 del DPR 600/73, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata. Ai fini dell’applicazione del novellato art. 18 del DPR 600/73, si as-sumono come ricavi conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al co. 2, primo periodo, ov-vero nel registro di cui al co. 4. Le suddette disposizioni (art. 1 co. 17 - 22 della L. 232/2016), ri-guardanti i contribuenti in contabilità semplificata, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016: con decreto del Ministro dell’Economia e delle Fi-nanze, entro il 31.1.2017, possono essere adottate disposizioni per l’attuazione dei predetti commi.

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

20 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma

Assegnazione o cessione agevolata

dei beni ai soci, trasformazione in società semplice

È stata disposta la riapertura dei termini per l’applicazione della disciplina agevolativa delle assegnazioni o cessioni dei beni ai soci, ovvero delle trasformazioni in società semplice, effettuate dall’1.10.2016 al 30.9.2017, secondo le disposizioni sotto riportate (art. 1 co. 115 - 120 della L. 208/2015). Conseguentemente, le so-cietà in nome collettivo, in accomandita semplice, a respon-sabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, dall’1.10.2016 al 30.9.2017, assegnano o cedono ai soci beni im-mobili, diversi da quelli strumentali per destinazione indicati nel-l’art. 43 co. 2 primo periodo del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare alcune disposizioni age-volative, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che iscritti en-tro il 31.1.2016, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, e che dall’1.10.2016 al 30.9.2017 si trasformano in società sem-plici. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si appli-ca un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura dell’8%, ovvero del 10,50% per le società conside-rate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Per gli immobili, su richiesta della so-cietà e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dal-l’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’art. 52 co. 4 primo periodo del DPR 131/86. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’as-segnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasfor-mano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del TUIR. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci effettuate in base alle suddette disposizioni, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Le società che si avvalgono delle suddette disposizioni devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.11.2017 e la re-stante parte entro il 16.6.2018, con i criteri di cui al DLgs. 241/97. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le dispo-sizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 1 co. 565

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11.12.2016 N. 232)

21 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma

Estromissione agevolata

degli immobili strumentali

dell’imprenditore individuale

È stata disposta la riapertura dei termini per l’applicazione della disciplina dell’estromissione agevolata degli immobili strumen-tali dell’imprenditore individuale posseduti al 31.10.2016, effet-tuata dall’1.1.2017 al 31.5.2017 (art. 1 co. 121 della L. 208/2015). L’imprenditore individuale – che al 31.10.2016 possedeva im-mobili strumentali di cui all’art. 43 co. 2 del TUIR – può optare, entro il 31.5.2017, per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dall’1.1.2017, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap, pari all’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei co. 115 - 120 dell’art. 1 della L. 208/2015.

Art. 1 co. 566

Rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti indicati nell’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono – anche in deroga all’art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia – rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del Capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produ-zione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui sopra (bilancio 2016 nel caso dei contribuenti aventi il periodo amministrativo coinci-dente con l’anno solare), per il quale il termine di approvazione scade successivamente all’1.1.2017, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si con-sidera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamen-to di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 16% per i beni ammor-tizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addi-zionali nella misura del 10%. Le predette imposte sostitutive devono essere versate in un’uni-ca soluzione entro il termine di versamento del saldo delle im-poste sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare pos-sono essere compensati ai sensi del DLgs. 241/97. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni ri-valutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata ese-guita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusva-lenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della L. 342/2000, quelle del DM 162/2001 e del DM 86/2002, nonché quelle contenute nell’art. 1 co. 475, 477 e 478, della L. 311/2004.

Art. 1 co. 556 - 562

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

22 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

È stato modificato il co. 1 dell’art. 3 del DL 145/2013, estenden-do di un anno, sino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 gli investimenti agevolabili in attività di ricerca e sviluppo: è sta-ta, inoltre, raddoppiata la misura del beneficio, dal 25% al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei me-desimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta preceden-ti a quello in corso al 31.12.2015. È stato altresì inserito il co. 1-bis, secondo cui il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economi-co europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al DM 4.9.96. Queste disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Art. 1 co. 15 e 16

Credito d’imposta per

strutture ricettive

Il credito d’imposta di cui all’art. 10 del DL 83/2014 è ricono-sciuto anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018, nella misura del 65%, a condizione che gli interventi abbiano anche le fi-nalità di cui al co. 2 dell’art. 1 della L. 232/2016 (efficienza ener-getica e ristrutturazione edilizia). Sono comprese tra i beneficiari del credito d’imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica (L. 96/2006), e dalle pertinenti norme regionali. Il credito d’imposta è ripartito in due quote annuali di pari im-porto, e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Art. 1 co. 4 - 7

Finanziamenti per l’acquisto

di nuovi macchinari,

impianti e attrezzature

È prorogato al 31.12.2018 il termine per la concessione dei fi-nanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e at-trezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2 co. 2 del DL 69/2013. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innova-zione di processo o prodotto, le imprese di micro, piccola e me-dia dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai con-tributi di cui all’art. 2 del DL 69/2013 per l’acquisto di macchi-nari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come fina-lità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà au-mentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Art. 1 co. 52 - 57

Rafforzamento delle

agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e PMI innovative

È aumentata da euro 500.000 ad euro 1.000.000 la somma mas-sima agevolabile, ai fini IRPEF, investita dal contribuente nel ca-pitale sociale di una o più start-up innovative (art. 29 co. 3-bis del DL 179/2012): rimane, invece, invariato il limite di euro 1.800.000 previsto per i soggetti IRES (co. 5). È stato, inoltre, incrementato da due a tre anni il periodo mini-mo in cui l’investimento deve essere mantenuto per non deca-dere dall’agevolazione (co. 3 e 5).

Art. 1 co. 66 - 73

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11.12.2016 N. 232)

23 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma segue È stata altresì elevata al 30% la misura originaria della corrispon-

dente agevolazione (19% di detrazione per i soggetti IRPEF e 20% di deduzione per i contribuenti IRES), mediante l’introdu-zione del co. 7-bis. L’atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi del-l’art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 25 co. 8 del DL 179/2012 è esente dal pa-gamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria (art. 26 co. 8 del DL 179/2012).

Redditi dominicali

e agrari degli imprenditori

agricoli e dei coltivatori diretti

Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei col-tivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al-l’art. 1 del DLgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola.

Art. 1 co. 44

Trasferimento della residenza

in Italia e imposizione sostitutiva

È stato introdotto l’art. 24-bis del TUIR, al fine di stabilire che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estera, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del pe-riodo di validità dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che riman-gono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’art. 68 co. 3 del TUIR. Per effetto dell’esercizio dell’opzione, relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF cal-colata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’im-posta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accer-tamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’IRPEF. L’impo-sta non è deducibile ai fini di imposte e contributi. L’opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta fa-vorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. L’opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipo-tesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’im-posta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Art. 1 co. 152 - 159

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

24 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma segue I soggetti che esercitano l’opzione non sono tenuti, per i periodi

d’imposta di validità della stessa, agli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4 del DL 167/90 (quadro RW), né al versamento delle imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE). Gli effetti dell’opzione non sono cumulabili con quelli previsti dal-l’art. 44 del DL 78/2010. Le modalità attuative dell’art. 24-bis del TUIR, applicabili dalle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo d’imposta in corso al-l’1.1.2017, saranno definite con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Rideterminazione del valore di terreni e

partecipazioni

È stato modificato il co. 2 dell’art. 2 del DL 282/2002, per effetto del quale gli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell’1.1.2017. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effet-tuati entro la data del 30.6.2017. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mer-cati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel co. 2 dell’art. 2 del DL 282/2002, le aliquote delle imposte sosti-tutive di cui all’art. 5 co. 2 della L. 448/2001 sono entrambe pari all’8%, e l’aliquota di cui all’art. 7 co. 2 della medesima legge (4%) è raddoppiata. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un mas-simo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.6.2017: sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi conte-stualmente.

Art. 1 co. 554 - 555

Detassazione premi

di produttività

È stato modificato l’art. 1 co. 182 della L. 208/2015, elevando da euro 2.000 ad euro 3.000 il limite in esso contenuto, per effetto del quale – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di la-voro – sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali (regionali e comunali), pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi, i premi di risul-tato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed inno-vazione, misurabili e verificabili. Le suddette disposizioni trovano applicazione per il settore pri-vato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di perce-zione delle somme oggetto della disciplina, ad euro 80.000 (sino al 31.12.2016, euro 50.000). Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il be-neficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro di-pendente conseguito nel medesimo anno. Il limite di euro 3.000 è aumentato ad euro 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazio-ne del lavoro.

Art. 1 co. 160

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11.12.2016 N. 232)

25 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma

Redditi di lavoro dipendente

Sono state integrate le disposizioni dell’art. 51 co. 2 del TUIR, in materia di esclusione del concorso alla formazione del reddito, con l’inserimento della lett. f-quater), riguardante i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosuffi-cienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’art. 2 co. 2 lett. d) n. 1 e 2 del DM 27.10.2009, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. È stato, inoltre, chiarito che le disposizioni di cui all’art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di con-tratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

Art. 1 co. 161 - 162

Detrazioni per riqualificazione

energetica

È stato modificato l’art. 14 del DL 63/2013, prorogandone l’ap-plicazione sino al 31.12.2017, salvo quanto previsto dal co. 1 n. 2, anch’esso modificato, nel senso di prevedere che la detra-zione del 65% si applica anche alle spese documentate, e rima-ste a carico del contribuente, per interventi relativi a parti co-muni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. È stato, inoltre, inserito il co. 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2016, secondo cui per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al co. 1 è elevata al 70%. La medesima detrazione è riconosciuta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali fina-lizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015. Le suddette detrazioni sono calcolate su un ammon-tare complessivo delle spese non superiore ad euro 40.000 mol-tiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza delle condizioni tecniche previste della norma è asseverata da professionisti abilitati, mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici: la mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio (art. 14 co. 2-quinquies del DL 63/2013). Per gli interventi previsti dal co. 2-quater, a decorrere dal-l’1.1.2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari posso-no optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti pri-vati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finan-ziari. Le modalità di attuazione del presente comma saranno definite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agen-zia delle Entrate (art. 14 co. 2-sexies del DL 63/2013).

Art. 1 co. 2 lett. a)

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

26 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma

Detrazioni per ristrutturazioni

edilizie e bonus mobili

È stata estesa al 31.12.2017 l’applicazione degli artt. 15 co. 1 del DL 63/2013 (“Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica”) e 16 co. 1 del DL 63/2013 (“Pro-roga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edili-zia e per l’acquisto di mobili”). È stato, inoltre, introdotto il co. 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013, al fine di riconoscere una detrazione del 50% per le spese sostenu-te – sino ad un ammontare complessivo delle stesse non supe-riore ad euro 96.000, per unità immobiliare, per ciascun anno – dall’1.1.2017 al 31.12.2021, per gli interventi antisismici di cui al-l’art. 16-bis co. 1 del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui tali interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. L’art. 16 co. 1-bis del DL 63/2013 si applica anche agli edifici ubi-cati nella zona sismica 3, a decorrere dall’1.1.2017 al 31.12.2021 (art. 16 co. 1-ter del DL 63/2013). La misura della detrazione è elevata al 70% o all’80% della spesa sostenuta, a seconda dell’ipotesi in cui dai suddetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico, comportante il passaggio, rispettivamente, ad una o due classi di rischio inferiore. Un suc-cessivo decreto ministeriale, da adottare il 28.2.2017, dovrà stabi-lire le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati (art. 16 co. 1-quater del DL 63/2013). Qualora tali interventi siano realiz-zati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’im-posta di cui al primo e al secondo periodo del co. 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell’85% appli-cata all’ammontare delle spese non superiore ad euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edifi-cio. Per tali interventi, a decorrere dall’1.1.2017, in luogo della de-trazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli inter-venti ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità attuative saranno definite con un successivo provvedimento del Direttore dell’A-genzia delle Entrate (art. 16 co. 1-quinquies del DL 63/2013). Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al-l’art. 16 co. 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del DL 63/2013, rientra-no anche le spese effettuate per la classificazione e verifica si-smica degli immobili (art. 16 co. 1-sexies del DL 63/2013).

Art. 1 co. 2 lett. b) e c)

e 3

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11.12.2016 N. 232)

27 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma segue È stato, inoltre, riformulato il co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013, al

fine di stabilire che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, limitatamente agli interventi di recu-pero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese docu-mentate sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’eti-chetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Questa detrazione, da ripartire tra gli aventi di-ritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad euro 10.000, considerato – per gli interventi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017 – al netto delle spese so-stenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese sono computate indipendentemente dall’importo delle spese soste-nute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie. Le detrazioni di cui all’art. 16 co. 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies del DL 63/2013 non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Altre detrazioni IRPEF

I co. 3 e 4 dell’art. 13 del TUIR sono stati sostituiti da un nuovo co. 3, per effetto del quale – se alla formazione del reddito com-plessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR – spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui all’art. 13 co. 1 del TUIR, rappor-tata al periodo di pensione nell'anno, pari a: a) euro 1.880 (e non più euro 1.783), se il reddito complessivo

non supera euro 8.000 (anziché euro 7.750). L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 713;

b) euro 1.297, aumentata del prodotto tra euro 583 (invece di euro 528) e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 15.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 7.000 (in luogo di euro 7.250), se l'ammontare del reddito comples-sivo è superiore ad euro 8.000 (e non più euro 7.705) ma non ad euro 15.000;

c) euro 1.297, se il reddito complessivo è superiore ad euro 15.000, ma non ad euro 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 40.000.

È stata, inoltre, modificata la lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR elevando da euro 400 ad euro 564 per l’anno 2016 (euro 717 per l’anno 2017, euro 786 per l’anno 2018 ed euro 800 a decorrere dall’anno 2019) l’importo massimo delle spese detraibili (per alunno o studente), nella misura del 19%, per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola se-condaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della L. 62/2000.

Art. 1 co. 210 e 617

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

28 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma

Nota di variazione IVA

È stabilita l’abrogazione dei co. 4, 5, secondo periodo, 6 e 11 dell’art. 26 del DPR 633/72: l’emissione delle note di variazione Iva nei confronti di un soggetto in stato di crisi torna, pertanto, ad essere regolata dal co. 2, integrato nel senso di prevederne l’applicazione nel caso di “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure ese-cutive individuali rimaste infruttuose”. È, quindi, di nuovo rilevan-te, coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 27136/2011) e dell’Amministrazione finanziaria (C.M. 77/E/2000, contra AIDC, norma di comportamento 192/2015), il requisito dell’infruttuosità della procedura concor-suale: con l’effetto che, anche per i fallimenti dichiarati dal-l’1.1.2017 (e i concordati preventivi aperti dopo tale data), rima-ne la necessità del creditore – al fine di maturare il diritto all’emissione della nota di variazione IVA – di essere ammesso, previa apposita domanda di insinuazione, allo stato passivo ese-cutivo del fallimento, oppure di essere inserito nell’elenco dei creditori del concordato preventivo. Rimane, invece, confermato che la nota di variazione IVA può essere emessa a seguito dell’omologazione dell’accordo di ri-strutturazione dei debiti e della pubblicazione nel Registro delle Imprese del piano attestato di risanamento. La soppressione delle suddette disposizioni, con riferimento al-l’emissione delle note di variazioni IVA nei confronti dei cessiona-ri o committenti assoggettati a procedura concorsuale, compor-ta altresì la permanenza dell’obbligo del curatore fallimentare e dell’impresa in concordato preventivo di procedere alla regi-strazione delle note di variazione IVA emesse dai creditori: tale adempimento non è, tuttavia, suscettibile di generare un’obbli-gazione tributaria per il fallimento (R.M. 155/E/2001), né per il concordato preventivo (R.M. 161/E/2001).

Art. 1 co. 567

Gruppo IVA

Sono inseriti gli artt. 70-bis ss. del DPR 633/72, al fine di consentire ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamen-te i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art 70-ter del DPR 633/72, di divenire un unico soggetto passivo, deno-minato “gruppo IVA”. 2. Non possono partecipare al gruppo IVA: a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero; b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.). In caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse; c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’art. 70-decies co. 3 terzo periodo del DPR 633/72 (fallimento, concor-dato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministra-zione straordinaria delle grandi imprese in crisi); d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria. Ai sensi dell’art. 70-quater del DPR 633/72, il gruppo IVA si costi-tuisce a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti pas-sivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiun-tamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui al precedente art. 70-ter. In caso di mancato esercizio dell’opzio-ne da parte di uno o più dei predetti soggetti: a) è recuperato a carico del gruppo IVA l’effettivo vantaggio fi-scale conseguito;

Art. 1 co. 24 - 31

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11.12.2016 N. 232)

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Argomento Descrizione Norma segue b) il gruppo IVA cessa a partire dall’anno successivo rispetto a

quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per parte-cipare al gruppo medesimo. L’opzione è esercitata mediante la presentazione, in via telema-tica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazio-ne di cui all’art. 70-duodecies co. 5 del DPR 633/72, nella quale sono indicati: a) la denominazione del gruppo IVA; b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA e dei soggetti partecipanti al gruppo stesso; c) l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72; d) l’attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA; e) l’elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione. L’elezione di domi-cilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza del-l’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione; f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti del gruppo IVA. Se la dichiarazione è presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l’opzione ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la di-chiarazione è trasmessa dal 1º ottobre al 31 dicembre, l’opzione ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. Permanendo i vincoli di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72, l’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automa-ticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all’art. 70-novies del DPR 633/72. L’art. 70-quinquies del DPR 633/72 stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante alla medesima fiscal unit non sono considerate cessioni di beni e pre-stazioni di servizi agli effetti degli artt. 2 e 3 del DPR 633/72. Le ces-sioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA: il rappresentante del gruppo adempie tali doveri ed esercita queste facoltà nei termini ordi-nari (art. 70-septies del DPR 633/72). Ai sensi dell’art. 70-septies del DPR 633/72, l’eccedenza di impo-sta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa al-l’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo

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Argomento Descrizione Norma segue IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chie-

sta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all’art. 30 del DPR 633/72, ovvero compensata a norma dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Questa disposizione non si applica per la parte dell’eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti del-l’IVA effettuati con riferimento a tale precedente anno. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione: gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rap-presentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di li-quidazione e controllo. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di parte-cipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi (art. 70-decies co. 2 del DPR 633/72): a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto; b) è riconosciuto, ai sensi dell’art. 70-ter co. 5 del DPR 633/72, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto; c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda, a norma dell’art. 670 c.p.c., oppure è sottoposto a una procedura concorsuale o è posto in liquidazione ordinaria. Un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate approverà il modello per la presentazione delle dichia-razioni, nonché le modalità e le specifiche tecniche per la tra-smissione telematica delle stesse: le disposizioni attuative della disciplina del gruppo IVA saranno stabilite con un apposito De-creto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Le suddette novità normative, riguardanti il gruppo IVA, si appli-cano dall’1.1.2018. Sono state altresì inserite o modificate altre disposizioni interes-santi il gruppo IVA:

l’art. 6-bis del DPR 642/72, Tabella di cui all’Allegato B, indi-cante gli atti, i documenti e i registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto;

gli artt. 5 co. 2 e 40 co. 1 e 1-bis del DPR 131/86, relativi al-l’imposta di registro;

l’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, riguardante la liquidazione di gruppo dell’IVA (con effetto dall’1.1.2017).

Aliquote IVA

L’art. 1 co. 33 della L. 232/2016 ha introdotto l’aliquota IVA del 5% con riguardo ai servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (art. 10 co. 1 n. 14 del DPR 633/72; n. 1-ter, Tabella A, Parte II-bis; Tabella A, Parte III, n. 127-novies) effettuati dal-l’1.1.2017. La clausola di salvaguardia prevista dall’art. 1 co. 718 della L. 190/2014 è stata modificata nel senso di disporre che l’efficacia della previsione di aumento dell’aliquota IVA del 10% al 13% è differita all’1.1.2018. Diversamente, la previsione di incremento dell’aliquota ordinaria dell’IVA – precedentemente prospettata, in forma progressiva, dal 22% al 25% – è stata aumentata dello 0,90%, differendone altresì l’eventuale entrata in vigore, l’incre-mento del 3% al 1° gennaio 2018 e il restante 0,90% dall’1.1.2019.

Art. 1 co. 33 e 631

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Argomento Descrizione Norma

Transazione fiscale: IVA e ritenute

È stato riformulato l’art. 182-ter del RD 267/42, riguardante la disci-plina facoltativa della transazione fiscale e contributiva nel con-testo del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. La principale novità è contenuta nel co. 1 della no-vellata disposizione, secondo cui con il piano concordatario (art. 160 L. fall.), il debitore – esclusivamente mediante proposta pre-sentata ai sensi dell’art. 182-ter L. fall. – può proporre il paga-mento parziale, o anche dilazionato, dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi gestiti dagli enti delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori: è, tuttavia, prevista la condizione già contenuta nel principio generale dettato dall’art. 160 co. 2 del RD 267/42 per la riduzione di qualsiasi debito privilegiato, ovvero che la proposta di falcidia preveda “la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mer-cato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prela-zione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) L. fall.”, riguardanti la nomina dell’attestatore. È, pertanto, prospettata la soppressione del divie-to di riduzione del pagamento dei debiti per Iva e ritenute effet-tuate e non versate: è, tuttavia, disposto che, nel caso in cui ven-ga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contri-butivo privilegiato, la quota degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe. La modifica normativa è particolarmente rilevante, poiché il pre-vigente art. 182-ter L. fall., pur avendo natura eventuale – in quanto riguardante l’esercizio, da parte del debitore in stato di crisi, della facoltà di proporre la transazione fiscale e contributiva – e speciale, è stato spesso utilizzato dai Tribunali per escludere l’ammissibilità del ricorso di concordato preventivo fondato su un piano prospettante la riduzione dei debiti per IVA e ritenute, in assenza di una formale proposta facoltativa di transazione fisca-le, pur rispettando l’art. 160 co. 2 del RD 267/42. Il novellato art. 182-ter co. 3 L. fall. precisa altresì che, relativa-mente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, previo parere conforme della competente Direzione Regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei 20 giorni successivi, mediante telegramma, lettera, telefax o posta elettronica certi-ficata (art. 178 co. 4 L. fall.): l’Agente della Riscossione esprime il voto limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’art. 17 del DLgs. 112/99. Nell’ipotesi di transazione fiscale e contributiva nell’ambito del-l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il nuovo co. 4 dell’art. 182-ter del RD 267/42, stabilisce che l’attestazione di cui all’art. 182-bis co. 1 L. fall. “relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili, e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”. L’ade-sione alla proposta è espressa, su parere conforme della com-petente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, con la sottoscrizione, a cura del Direttore dell’Ufficio, dell’accordo di

Art. 1 co. 81

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32 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma segue ristrutturazione dei debiti: l’atto è firmato anche dall’Agente del-

la Riscossione, in ordine al trattamento dei predetti oneri di cui all’art. 17 del DLgs. 112/99. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.

Scontrino e ricevuta fiscale

È stato introdotto il co. 3-bis dell’art. 3 del DPR 696/96, applicabile alle operazioni effettuate dall’1.1.2018, secondo cui lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l’indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-trate adeguerà i Decreti che disciplinano il contenuto dello scon-trino e della ricevuta fiscale.

Art. 1 co. 537 - 539

Trasmissione telematica

dei corrispettivi e lotteria nazionale

A decorrere dall’1.1.2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015), possono partecipa-re all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmet-ta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o presta-zione secondo le modalità di cui ai co. 3 e 4 dell’art. 2 del DLgs. 127/2015. La partecipazione all’estrazione a sorte è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori del-l’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano tra-smessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi del-l’art. 21 del DL 78/2010, ovvero a norma dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015. Al fine di incentivare l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi è aumentata del 20%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni eseguite attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e credito di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015. Nelle more dell’attuazione di tali novità normative, a decorrere dall’1.3.2017, la lotteria nazionale è attuata in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante stru-menti che consentano il pagamento con carta di debito e cre-dito. Entro il 2.2.2017, è prevista l’emanazione, da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con quello dello Svi-luppo Economico, di un Decreto disciplinante le modalità tecni-che relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione neces-saria per l’attuazione della lotteria.

Art. 1 co. 540 - 544

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 11.12.2016 N. 232)

33 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal

condominio all’appaltatore

È stato inserito il co. 2-bis dell’art. 25-ter del DPR 600/73, secon-do cui il versamento della ritenuta fiscale d’acconto del 4% operata dal condominio all’atto del pagamento dei corrispet-tivi relativi a contratti di appalto (co. 1) è effettuato dal condo-minio quale sostituto d’imposta qualora l’ammontare delle rite-nute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche nel caso in cui non sia stato raggiunto il predetto importo. Il successivo co. 2-ter stabilisce, inoltre, che il pagamento dei corrispettivi riguardanti contratti di appalto deve essere esegui-to dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire al-l’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Art. 1 co. 36

Vendite giudiziarie

e trasferimenti immobiliari agevolati

È stato aumentato il vincolo temporale, da 2 a 5 anni, previsto dall’art. 16 co. 1 del DL 18/2016, secondo cui gli atti e i provve-dimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropria-zione immobiliare, ovvero di una procedura di vendita di cui all’art. 107 del RD 267/42, sono assoggettati alle imposte di regi-stro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascu-na a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. Qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione ammini-strativa del 30% oltre agli interessi di mora di cui all’art. 55 co. 4 del DPR 131/86 (art. 16 co. 2 del DL 18/2016). L’applicabilità di tali disposizioni è stata estesa dal 31.12.2016 al 30.6.2017.

Art. 1 co. 32

Aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione

separata

A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione separata (art. 2 co. 26 della L. 335/95), che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’art. 1 co. 79 della L. 247/2007, è stabilita in misura pari al 25% (anziché 29% per il 2017 e 33% per il 2018).

Art. 1 co. 165

Esonero contributivo per coltivatori diretti

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, con età inferiore a 40 anni, con rife-rimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra l’1.1.2017 e il 31.12.2017, è riconosciuto – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – per un periodo massimo di 36 mesi l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale ob-bligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%. L’esonero spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle predet-te nuove iscrizioni, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al DPR 601/73, e nelle

Art. 1 co. 344 - 345

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

34 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Argomento Descrizione Norma segue zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’art. 15 della

L. 984/77. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle ali-quote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Queste disposizioni si applicano nei limiti previsti dai regolamenti della Commissione (UE) 18.12.2013 n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Premio alla nascita

o all’adozione

A decorrere dall’1.1.2017, è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di euro 800. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, è corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

Art. 1 co. 353

Buono per il pagamento della retta

dell’asilo nido

Con riferimento ai nati a decorrere dall’1.1.2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di euro 1.000 su base annua e parametrato ad undici mensilità. Il buono è corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscri-zione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Art. 1 co. 355

Pagamento cumulativo della tassa

automobilistica

La facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilisti-ca (art. 7 co. 1 della L. 99/2009) è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a ti-tolo di locazione finanziaria. I versamenti cumulativi devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in rela-zione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell’uti-lizzatore del veicolo medesimo.

Art. 1 co. 38 - 39

Canone RAI Per l’anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla te-levisione per uso privato (RDL 246/38) è pari complessivamente all’importo di euro 90.

Art. 1 co. 40

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

AA.VV. “Novità della legge di bilancio 2017 e del DL collegato”, Quaderni Eutekne, 132, Eutekne, Torino, 2016

35

2

Modulo di aggiornamento 2016-2017

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NOVITÀ DEL DL 193/2016 CONVERTITO

A cura di Michele Bana

1 PREMESSA 38

2 SOPPRESSIONE DI EQUITALIA 38

3 POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE 39

4 MISURE DI RECUPERO PER L’EVASIONE 39

4.1 SPESOMETRO INFRANNUALE 39

4.2 COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 40

4.3 CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO 41

4.4 ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 42

4.5 ELIMINAZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI 42

4.6 MODIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 43

4.7 TRASMISSIONE TELEMATICA PER I GESTORI DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

E GDO 43

4.8 INCENTIVI PER LA TRASMISSIONE DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI 43

4.9 NOVITÀ IN MATERIA DI DEPOSITI IVA 44

5 EMISSIONE ELETTRONICA FATTURE PER “TAX FREE SHOPPING” 45

6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 45

6.1 INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, MODELLO IRAP E 770 46

6.2 INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA 47

6.3 EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO 47

6.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E TERMINI DI ACCERTAMENTO 48

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

36 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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7 RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLE ACCISE E DEI TRIBUTI DOGANALI 48

8 SCOMPUTO DELLE RITENUTE PER COMPETENZA O CASSA 48

9 ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI

ACCERTAMENTI 49

10 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE

FISCALE 52

11 RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA 53

12 RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE 53

13 ABOLIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE 56

14 SEMPLIFICAZIONI FISCALI 56

14.1 PRESUNZIONE RELATIVA A PRELEVAMENTI E ACCREDITI 56

14.2 CONVERSIONE IN EURO DEI SALDI DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI 57

14.3 SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA 57

14.4 NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO MEDIANTE PEC 58

14.5 TERMINE DI CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO

D’IMPOSTA 58

14.6 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI TRAMISSIONE DOCUMENTI E VERSAMENTI 59

14.7 NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE 60

14.8 ABOLIZIONE COMUNICAZIONE DELLE AUTOFATTURE DA SAN MARINO 61

14.9 NUOVO ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 61

14.10 PROROGA DELLA LOCAZIONE CON OPZIONE PER LA CEDOLARE

SECCA 62

14.11 RINNOVO AUTOMATICO DEI REGIMI OPZIONALI E REMISSIONE

IN BONIS 62

14.12 VERSAMENTI F24 SOGGETTI PRIVATI 63

14.13 NOVITÀ IN TEMA DI RIMBORSI IVA 63

14.14 CESSAZIONE PARTITE IVA E OMESSA COMUNICAZIONE CESSAZIONE

ATTIVITÀ 65

14.15 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA

DEI MODELLI 730 65

37

2

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14.16 REGOLARIZZAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE

SUI MODELLI 730 65

15 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

DEI “TRASFERTISTI” 66

16 REGIME FORFETARIO E LIMITAZIONE DELLE CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE 67

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 67

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38 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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1 PREMESSA

In data 2.12.2016 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la L. 1.12.2016

n. 225 di conversione del DL 22.10.2016 n. 193 rubricato “Disposizioni urgenti in materia

fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili”. In sede di approvazione alla Camera dei

Deputati e al Senato, il testo originario del Decreto ha formato oggetto di sostanziali mo-

difiche ed integrazioni, comprese quelle collegate al c.d. “pacchetto semplificazioni”.

2 SOPPRESSIONE DI EQUITALIA

L’art. 1 del DL 193/2016 dispone lo scioglimento, con decorrenza 1.7.2017, delle società

di riscossione facenti parte del gruppo Equitalia e conseguentemente la loro cancella-

zione d’ufficio dal registro delle imprese senza che sia esperita, a tal fine, alcuna pro-

cedura di liquidazione.

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, a decor-

rere dall’1.7.2017, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (oggi di

competenza di Equitalia) saranno affidate ad un diverso ente pubblico economico –

denominato “Agenzia delle Entrate - Riscossione” – che subentrerà in tutti i rapporti

giuridici (attivi e passivi) facenti capo a Equitalia, compresi quelli di natura processuale

ed assumerà la qualifica di Agente della Riscossione. Non vi dovrebbero, pertanto, es-

sere effetti sostanziali per i contribuenti, in quanto resta confermata, tra le altre dispo-

sizioni, la debenza del compenso di riscossione (ex art. 17 del DLgs. 112/99) nella misu-

ra del 3%, ovvero del 6% se la passività non viene onorata nei termini. Analogamente,

anche sul versante del contenzioso non dovrebbero esserci particolari ripercussioni,

poiché alla nuova “Agenzia delle Entrate - Riscossione” competono tutti i poteri e le at-

tribuzioni del DPR 602/73 ed è riconosciuta alla stessa la facoltà, dal punto di vista pro-

cessuale, di essere difesa da propri dipendenti (art. 12 del DLgs. 546/92), avvalendosi, se

del caso, anche del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Nel rapporto con i contribuenti, il nuovo ente “Agenzia delle Entrate - Riscossione” sarà,

inoltre, tenuto a conformarsi ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, con

particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell’affida-

mento e della buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contri-

buente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.

L’art. 2 del DL 193/2016 ha altresì stabilito la proroga dal 3.12.2016 al 30.6.2017 del

termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate

locali. Conseguentemente, fino a tale data, gli enti locali potranno avvalersi delle so-

cietà del gruppo Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. Diversamente invece,

a decorrere dall’ 1.7.2017, per effetto della soppressione di Equitalia, è prevista la facol-

tà per gli enti locali di avvalersi del nuovo ente “Agenzia delle Entrate - Riscossione” per

riscuotere le proprie entrate (e delle società dagli stessi partecipate), previa adozione di

apposita delibera, recante l’affidamento della riscossione al soggetto nazionale, da assu-

mere entro il prossimo 1.7.2017.

NOVITÀ DEL DL 193/2016 CONVERTITO

39 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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3 POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE

L’art. 3 del DL 193/2016 stabilisce che, a decorrere dall’1.1.2017, l’Agenzia delle Entrate

(così come anche il nuovo ente “Agenzia delle Entrate - Riscossione”) può utilizzare le

banche dati e le informazioni in suo possesso, ai fini della riscossione dei tributi ed ac-

cedere alle banche dati INPS, per il pignoramento di salari e stipendi a norma dell’art.

72-ter del DPR 602/73.

4 MISURE DI RECUPERO PER L’EVASIONE

L’art. 4 del DL 193/2016 dispone, a decorrere dall’1.1.2017, l’abolizione del c.d. “speso-

metro” annuale di cui all’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 e, conseguentemente, l’introdu-

zione di due nuovi adempimenti:

la comunicazione infrannuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA;

la comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni pe-

riodiche.

4.1 SPESOMETRO INFRANNUALE

In luogo della presentazione dello “spesometro” su base annuale, i soggetti passivi IVA

– indipendentemente dalla periodicità con la quale vengono effettuate le liquidazioni e

i versamenti IVA (mensile o trimestrale) – dovranno trasmettere, sempre in modalità

telematica, ma su base trimestrale:

i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate ai sensi

dell’art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali) e delle variazioni;

entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.

In sede di conversione in legge, è stato, tuttavia, previsto che la comunicazione relativa

al secondo trimestre deve essere effettuata entro il 16 settembre, mentre quella relativa

all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

TRIMESTRE SCADENZA COMUNICAZIONE I trimestre (1.1 - 31.3) Successivo 31.5

II trimestre (1.4 - 30.6) Successivo 16.9

III trimestre (1.7 - 30.9) Successivo 30.11

IV trimestre (1.10 - 31.12) Successivo 28.2

Per il primo anno di esecuzione dell’adempimento, ovvero il periodo d’imposta 2017, è

espressamente previsto che questa comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia del-

le Entrate nel rispetto delle seguenti scadenze:

entro il 25.7.2017, per i dati relativi ai primi due trimestri 2017;

entro il 30.11.2017, per i dati relativi al terzo trimestre 2017;

entro il 28.2.2018, per i dati relativi al quarto trimestre 2017.

L’adempimento interessa i soggetti passivi IVA, ossia tutti i soggetti esercenti attività

d’impresa, arte o professione, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero di cui

all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72 “situati nelle zone montane” ex art. 9 del DPR 601/73.

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40 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Con l’effetto che non saranno tenuti alla trasmissione della nuova comunicazione tri-

mestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA, soltanto gli agricoltori in regime di eso-

nero che operano nei territori:

situati ad un’altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare;

compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censua-

ria centrale;

facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità di invio

della comunicazione, nonché la tipologia dei dati che dovranno essere trasmessi, fermo

restando il seguente contenuto minimo:

dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

data e numero della fattura;

base imponibile;

aliquota applicata;

imposta;

tipologia dell’operazione.

In sede di conversione in legge del DL 193/2016, è stato altresì ridimensionato il regime

sanzionatorio originariamente prescritto dal decreto, stabilendo che l’omessa o errata

trasmissione dei dati di ogni fattura indicati nella comunicazione trimestrale in analisi

è punita con una sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura e comunque

entro il limite massimo di euro 1.000 per trimestre. Questa sanzione è ridotta della me-

tà (euro 1 per ciascuna fattura ed entro il limite massimo di euro 500), se la trasmis-

sione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del

termine prescritto. Non si applica il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97.

Posto che l’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture decorre dall’1.1.2017, sarà

comunque dovuta la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA rese

e ricevute nel periodo d’imposta 2016 (c.d. “spesometro”) da trasmettere entro il pros-

simo 10.4.2017 per i soggetti con liquidazione dell’IVA mensile, ovvero 20.4.2017 per

tutti gli altri soggetti, utilizzando l’apposito “modello polivalente”, approvato con il

provv. Direttore Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

4.2 COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

L’art. 4 del DL 193/2016 stabilisce, inoltre, l’obbligo, a decorrere dall’ 1.1.2017, di comu-

nicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquida-

zioni periodiche IVA, negli stessi termini e con le medesime modalità prescritte per la

nuova “Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute” (nuovo art. 21-

bis del DL 31.5.2010 n. 78), senza che ciò comporti alcuna modifica ai termini ordina-

riamente previsti per la liquidazione e il versamento dell’IVA (mensili o trimestrali). Per-

tanto, la comunicazione dei dati contabili delle liquidazione periodiche dovrà essere

trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fat-

ta eccezione per quella relativa al secondo trimestre, da effettuarsi entro il 16 settembre.

NOVITÀ DEL DL 193/2016 CONVERTITO

41 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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TRIMESTRE SCADENZA COMUNICAZIONE I trimestre (1.1 - 31.3) Successivo 31.5

II trimestre (1.4 - 30.6) Successivo 16.9

III trimestre (1.7 - 30.9) Successivo 30.11

IV trimestre (1.10 - 31.12) Successivo 28.2

L’adempimento, le cui modalità di trasmissione dovranno essere definite da un apposito

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovrà essere assolto da tutti i

soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile o

trimestrale, in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione. Diversa-

mente, invece, questo incombente non interessa i contribuenti che sono esonerati dalla

presentazione della dichiarazione annuale IVA o dall’effettuazione delle liquidazioni

periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, produttori

agricoli che applicano il regime di esonero di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72), fintanto

che permangano le prescritte condizioni di esonero.

Per espressa indicazione normativa, la comunicazione trimestrale dei dati contabili

riepilogativi delle liquidazioni periodiche è unica, anche per coloro che esercitano più

attività gestite con contabilità separate, ed è dovuta anche nel caso di liquidazioni con

eccedenza a credito.

In sede di conversione in legge, è stato attenuato il carico sanzionatorio originaria-

mente previsto dal DL 193/2016, stabilendo l’applicazione di una sanzione amministra-

tiva che punisce con un’ammenda, compresa da un minimo di euro 500 ad un massimo

di euro 2.000, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni

periodiche. Questa sanzione è ridotta della metà (minimo euro 250 e massimo euro

1.000), se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi

alla scadenza.

4.3 CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

L’art. 4 del DL 193/2013 ha, inoltre, introdotto l’art. 21-ter del DL 31.5.2010 n. 78 che

prevede, a favore dei contribuenti interessati, l’attribuzione di un credito d’imposta per

l’adeguamento tecnologico legato ai predetti nuovi adempimenti. In particolare, è rico-

nosciuto ai soggetti in attività nel 2017, per una sola volta, un credito d’imposta dell’im-

porto di euro 100, avente le seguenti caratteristiche:

spetta ai soggetti che hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro

50.000 nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologi-

co è stato sostenuto;

non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della

base imponibile IRAP;

è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs.

241/97, a decorrere dall’1.1.2018;

deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’impo-

sta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e in quella de-

gli esercizi successivi, sino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

42 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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In sede di conversione in legge del DL 193/2016, è stata estesa la possibilità di usufruire di

tale credito d’imposta anche a coloro che esercitano l’opzione per la fatturazione elettro-

nica tra privati.

Un ulteriore credito d’imposta pari ad euro 50, che si aggiunge al suddetto importo, è

riconosciuto anche ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione tele-

matica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. Analogamente al pre-

cedente, tale ulteriore credito deve essere indicato in dichiarazione ed utilizzato secon-

do le modalità citate e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui

redditi e della base imponibile IRAP.

Entrambe le agevolazioni sono concesse nei limiti degli aiuti UE “de minimis” di cui al

regolamento UE 1407/2013.

4.4 ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Amministrazione finanziaria, con l’obiettivo di favorire la regolarizzazione sponta-

nea delle violazioni, mette a disposizione dei contribuenti, anche per il tramite dell’in-

termediario incaricato, gli esiti del raffronto fra:

i dati delle fatture e i dati delle liquidazioni comunicati trimestralmente;

i versamenti effettuati dal contribuente e i dati riepilogati nella comunicazione

trimestrale delle liquidazioni.

Qualora da tale attività di verifica emerga un risultato difforme da quello indicato dal

contribuente nelle comunicazioni trasmesse, l’Agenzia delle Entrate informerà il con-

tribuente di tale discrepanza con modalità che dovranno essere definite da un apposito

provvedimento direttoriale. Ricevuta la comunicazione, il contribuente potrà scegliere

di fornire i chiarimenti necessari, segnalando eventuali dati ed elementi non conside-

rati o valutati erroneamente, oppure versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto

del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DL 18.12.1997 n. 472.

4.5 ELIMINAZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI

È disposta, a decorrere dall’1.1.2017, l’abrogazione dei seguenti adempimenti:

comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e da-

gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, ai sensi

dell’art. 7 co. 12 del DPR 605/73, disciplinata dal provv. Direttore Agenzia delle

Entrate 5.8.2011 n. 119563;

modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati e

quelli delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro stato

UE (modello INTRA-2).

La legge di conversione del DL 193/2016 ha, inoltre, anticipato, a decorrere dal periodo

d’imposta in corso al 31.12.2016, la soppressione della comunicazione “black list”, ri-

guardante i dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a euro

10.000 con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità

privilegiata (art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40). Conseguentemente, per il 2017 non

NOVITÀ DEL DL 193/2016 CONVERTITO

43 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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dovrà essere inviata la comunicazione delle operazioni “black list” effettuate nel perio-

do d’imposta 2016.

4.6 MODIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

In virtù dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e

ricevute e delle liquidazioni periodiche, sono state apportate significative modifiche

anche con riferimento ai termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA. È,

infatti, disposto, che la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2016

(modello IVA 2017) deve essere presentata nel mese di febbraio e comunque entro il

prossimo 28.2.2017, mentre la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta

2017 e successivi, potrà essere presentata tra l’1° febbraio e il 30 aprile dell’anno suc-

cessivo.

4.7 TRASMISSIONE TELEMATICA PER I GESTORI DI DISTRIBUTORI AUTOMA-TICI E GDO

È stabilito il differimento all’1.4.2017 dell’obbligo di trasmissione telematica e memo-

rizzazione elettronica dei corrispettivi da parte dei gestori di distributori automatici e

dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi (e non soltanto cessioni di beni) me-

diante i medesimi apparecchi.

Al fine dell’assolvimento di questo obbligo, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate potrà

ulteriormente differire tale termine, in ragione di specifiche variabili tecniche di pe-

culiari distributori automatici.

È stato altresì stabilito che l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi gior-

nalieri ai sensi dell’art. 1 co. 429 - 432 della L. 311/2004 (esercitata dalla imprese della GDO

entro il 31.12.2016) resta valida fino al 31.12.2017, ancorché l’art. 7 del DLgs. 127/2015

abbia previsto l’abrogazione delle suddette disposizioni a partire dall’1.1.2017.

4.8 INCENTIVI PER LA TRASMISSIONE DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI

La Legge di conversione del DL 193/2016 ha apportato significative modifiche in mate-

ria di incentivi a favore dei soggetti che aderiranno dall’1.1.2017 al regime opzionale di

trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015), e a

quello riguardante i dati dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015: in

particolare, oltre all’esonero dalla comunicazione trimestrale dei dati IVA e alla priorità

nell’esecuzione dei rimborsi, è prevista la riduzione di due anni il termine di decadenza

ordinario per l’accertamento, qualora tali soggetti passivi effettuino e ricevano tutti i

pagamenti mediante mezzi tracciabili (ad esempio, bonifici e carte bancarie) di am-

montare superiore ad Euro 30 euro.

Il beneficio riguarderà l’IVA e, per le imposte dirette, i soli redditi d’impresa e di lavoro

autonomo.

In fase di prima applicazione, i soggetti passivi IVA avranno tempo fino al 31.3.2017 per

esercitare l’opzione relativa ai regimi facoltativi di cui al DLgs. 127/2015: limitatamente

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

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al 2017 viene, pertanto, posticipato di tre mesi il termine ordinariamente previsto (31

dicembre dell’anno precedente alla trasmissione dei dati) per esercitare l’opzione in pa-

rola (provv. 1.12.2016 n. 212804).

4.9 NOVITÀ IN MATERIA DI DEPOSITI IVA

L’art. 4 co. 7 del DL 193/2016 ha modificato l’art. 50-bis del DL 30.8.93 n. 331, nel senso

di stabilire che, a decorrere dall’1.4.2017, l’utilizzo del deposito IVA può avvenire senza

limitazioni di tipo oggettivo – con riguardo alla tipologia di beni introdotti in deposito

– o soggettivo, in relazione ai soggetti destinatari dei beni estratti dal deposito. Conse-

guentemente, con decorrenza 1.4.2017, tutte le cessioni di beni potranno essere effet-

tuate senza pagamento dell’imposta introducendo i beni in un deposito IVA, a prescin-

dere dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario (Italia, altro Paese UE

o Paese extra-UE) e dalla tipologia di beni oggetto dell’operazione.

Attualmente questa possibilità è limitata alle cessioni effettuate verso soggetti passivi di

altri Paesi UE, nonché alle cessioni di beni elencati nella Tabella A-bis (si tratta dei beni

normalmente trattati nelle borse merci) nei confronti di soggetti italiani o extracomu-

nitari.

Un’altra novità attiene ai soggetti che possono provvedere all’estrazione dei beni dal

deposito IVA: il novellato art. 50-bis co. 6 del DL 331/93, in vigore dall’1.4.2017, dispone

che l’estrazione dei beni dal deposito può essere effettuata soltanto da soggetti passivi

IVA, identificati in Italia direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, ovvero

ivi stabiliti per il tramite di una stabile organizzazione, non essendo più richiesta, come

attualmente previsto, l’iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno, non-

ché la dimostrazione di un’effettiva operatività e la regolarità dei versamenti IVA.

L’ultima modifica apportata alla disciplina dei depositi IVA concerne le modalità di

applicazione dell’imposta dovuta per il prelievo dei beni dai depositi prevedendo, a de-

correre dall’1.4.2017, delle limitazioni per l’estrazione dei beni che non siano di prove-

nienza intra UE. In particolare, è stabiito che, se ad essere estratto dal deposito IVA è un

bene precedentemente introdotto:

in esecuzione di un acquisto intracomunitario, l’imposta continuerà ad essere

assolta dal soggetto proprietario dei beni che procede in proprio o tramite terzi

all’estrazione secondo la procedura di “reverse charge” di cui all’art. 17 co. 2 del

DPR 633/72;

in esecuzione di un acquisto interno, l’imposta sarà dovuta dal soggetto che pro-

cede all’estrazione e dovrà essere versata, in nome e per conto di tale soggetto,

dal gestore del deposito IVA (che è solidalmente responsabile dell’imposta stes-

sa), entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione, sen-

za possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17 del

DLgs. 241/97;

in esecuzione di un acquisto extra-Ue (ed immesso in libera pratica nel territorio

comunitario), l’imposta dovrà essere assolta con il meccanismo del “reverse

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charge”, previa prestazione di idonea garanzia in favore dell’Amministrazione

finanziaria, i cui contenuti saranno definiti da un apposito decreto del Ministro

dell’Economia. Sino all’adozione di tale provvedimento, l’imposta dovuta in sede

di estrazione sarà versata dal gestore del deposito IVA, analogamente a quanto

previsto per l’estrazione di beni di provenienza nazionale.

È altresì prevista, sempre a decorrere dal prossimo 1.4.2017, una particolare procedura

nel caso in cui l’estrazione sia compiuta da un esportatore abituale, il quale potrà ef-

fettuare l’acquisto avvalendosi del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1

lett. c) del DPR 633/72. Conseguentemente, gli esportatori abituali potranno evitare il

versamento dell’imposta ricorrendo all’agevolazione del “plafond”, trasmettendo tele-

maticamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita

ricevuta, secondo le consuete modalità previste per l’acquisto da fornitori nazionali.

Sono pure disciplinati, sempre nell’ambito del novellato art. 50-bis co. 6 del DL 331/93, i

profili sanzionatori connessi all’obbligo di versamento dell’imposta in capo al gestore

del deposito, prevedendo che, in caso di violazione, al pagamento della sanzione del

30% sia tenuto solidalmente anche il gestore del deposito. La responsabilità solidale

viene meno se l’estrazione è effettuata, senza pagamento dell’IVA, dall’esportatore abi-

tuale che ha presentato la dichiarazione d’intento in mancanza dei presupposti. In que-

sta ipotesi, è prospettata l’applicazione della sanzione dal 100 al 200% dell’imposta nei

confronti soltanto del soggetto che procede all’estrazione, il quale deve corrispondere

anche l’imposta.

5 EMISSIONE ELETTRONICA FATTURE PER “TAX FREE SHOPPING” L’art. 4-bis del DL 193/2016 stabilisce, a decorrere dall’1.1.2018, l’obbligo di impiego del-

la fatturazione elettronica per le cessioni di beni di importo superiore ad euro 154,94

(IVA compresa) nei confronti di viaggiatori residenti al di fuori della UE, per le quali è

previsto lo sgravio dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 38-quater del DPR

633/72. Il coordinamento tra i sistemi di fatturazione elettronica e il sistema informa-

tivo “OTELLO” dell’Agenzia delle Dogane consentirà il rimborso dell’IVA al viaggiatore

extra-UE direttamente presso gli sportelli “tax refund” ubicati in Aeroporto, senza ne-

cessità dell’espletamento delle formalità da parte degli Uffici doganali. Affinché le nuo-

ve modalità di fatturazione elettronica interagiscano con il sistema di rimborso in tutto

il territorio nazionale, è prevista l’emanazione di uno specifico provvedimento attuati-

vo. Per effetto dell’introduzione di questa nuova modalità di rimborso, è stata soppres-

sa la disposizione di cui all’art. 1 co. 368 della L. 208/2015, che comunque consentirà,

sino al 31.12.2017, il rimborso dell’IVA al viaggiatore extra-UE da parte degli interme-

diari iscritti all’albo ex art. 114-septies del DLgs. 385/93.

6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L’art. 5 del DL 193/2016 dispone la riforma della disciplina delle dichiarazioni integrati-

ve relative:

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alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta (mod. 770), mediante

la sostituzione dei co. 8 e 8-bis dell’art. 2 del DPR 322/98;

alla dichiarazione annuale IVA, tramite l’inserimento dei nuovi co. 6-bis e 6-ter

nell’art. 8 del DPR 322/98.

6.1 INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, MODELLO IRAP E 770

È stato sostituito il co. 8 dell’art. 2 del DPR 322/98, introducendo la possibilità di inte-

grare la dichiarazione dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta (modelli 770) per cor-

reggere errori o omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente, ossia errori o

omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior o minor imponibile o,

comunque, un maggior o minor debito d’imposta o un maggior o minor credito:

entro il termine previsto per l’accertamento (art. 43 del DPR 600/73);

utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si

riferisce la dichiarazione;

salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di avvalersi

dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.

È stato, pertanto, eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione

della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del pe-

riodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termi-

ne previsto per l’accertamento).

In sede di conversione, il nuovo co. 8 dell’art. 2 del DPR 322/98 è stato modificato sosti-

tuendo il riferimento al maggiore o minore “reddito” con quello al maggiore o minore

“imponibile”: conseguentemente, si potrà presentare una dichiarazione integrativa per

correggere errori od omissioni che determinano una minore o maggiore perdita fiscale,

oppure che riguardano il riporto delle perdite.

Con il nuovo co. 8-bis dell’art. 2 del DPR 322/98, è disciplinato, invece, l’utilizzo in com-

pensazione del credito (derivante dal minor debito o maggior credito) risultante dalla

dichiarazione integrativa “a favore”, stabilendo che se la dichiarazione integrativa è

presentata entro il termine per la trasmissione di quella dell’anno successivo, il credito

risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione nel

modello F24, secondo le regole ordinarie. Diversamente, invece, se la dichiarazione in-

tegrativa è presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell’anno succes-

sivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione dei debiti matu-

rati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa,

previa indicazione dello stesso nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è

presentato il modello integrativo.

È stato altresì stabilito che la disciplina in esame si applica comunque per i casi di cor-

rezione di errori contabili relativi alla competenza temporale: peraltro, non si applica-

no le limitazioni alla compensazione previste in caso di dichiarazione integrativa pre-

sentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

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6.2 INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA

L’art. 5 del DL 193/2016 ha, inoltre, modificato l’art. 8 del DPR 322/98 aggiungendo i

nuovi co. 6-bis e 6-ter. In particolare, analogamente alle imposte dirette o IRAP (e ferma

restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi dell’istituto del rav-

vedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97), è prevista dal co. 6-bis la possi-

bilità di integrare la dichiarazione IVA per correggere errori o omissioni sia “a favore”

che “a sfavore” del contribuente, ossia errori o omissioni che abbiano comportato l’in-

dicazione di un maggior o minor imponibile o, comunque, un maggior o minor debito

d’imposta o un maggior o minor credito:

entro i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all’art. 57 del DPR

633/72;

utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si

riferisce la dichiarazione.

Anche in relazione all’IVA è sostanzialmente prevista una disciplina uniforme sia per le

dichiarazioni integrative a favore del fisco che per quelle a favore del contribuente.

Il nuovo co. 6-ter dell’art. 8 del DPR 322/98 regolamenta, invece, l’utilizzo dell’eventuale

credito risultante dalla dichiarazione integrativa IVA “a favore del contribuente” (deri-

vante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile), stabilendo che se l’inte-

grativa a favore del contribuente è presentata entro il termine per la trasmissione della

dichiarazione IVA dell’anno successivo, il credito che ne emerge può essere, alternati-

vamente, portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione an-

nuale, utilizzato in compensazione, oppure chiesto a rimborso al sussistere, per l’anno

per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dagli artt. 30

e 34 co. 9 del DPR 633/72. Diversamente, se l’integrativa a favore del contribuente è

presentata oltre il termine per la trasmissione della dichiarazione IVA dell’anno succes-

sivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione, per “eseguire il

versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è

stata presentata la dichiarazione integrativa”, ovvero chiesto a rimborso, al sussistere,

per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti

dai citati artt. 30 e 34 co. 9 del DPR 633/72 (art. 8 co. 6-quinquies del DPR 322/98).

6.3 EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTEN-ZIOSO

L’art. 5 co. 1 lett. a) e b) del DL 193/2016 ha, inoltre, precisato che, in relazione a tutte le

tipologie di dichiarazioni (redditi, IRAP, IVA e sostituti d’imposta), il contribuente può

far valere, anche in sede di accertamento o giudizio, eventuali errori, di fatto o diritto,

che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un mag-

giore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o, comunque, di un minor credito o

di una minore eccedenza detraibile. Pertanto, coerentemente con l’orientamento pre-

valente della dottrina, è possibile emendare la dichiarazione in sede di accertamento o

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contenziosa a prescindere dalla presentazione della dichiarazione integrativa (artt. 2

co. 8-bis ultimo periodo e 8 co. 6-quinquies, del DPR 322/98).

6.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E TERMINI DI ACCERTAMENTO

Il DL 193/2016 ha altresì modificato l’art. 1 co. 640 della L. 23.12.2014 n. 190, estenden-

do anche alla dichiarazione IVA integrativa la previsione, già operante ai fini delle

imposte dirette e IRAP, in base alla quale il termine per l’accertamento di cui agli artt.

43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione

integrativa, “limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione, impedendo, quindi,

di riaprire la posizione fiscale del contribuente anche con riferimento ad elementi, in

un modo o nell’altro, solamente collegati a quelli oggetto di integrazione.

7 RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLE ACCISE E DEI TRIBUTI DOGA-NALI

L’art. 5 co. 1-bis del DL 193/2016 ha disposto l’estensione, alle accise e ai tributi doga-

nali, delle modifiche apportate dalla L. 190/2014 in tema di ravvedimento operoso. In

particolare, sono state integrate le seguenti norme dell’art. 13 del DLgs. 472/97:

il co. 1-bis, prevedendo che le disposizioni di cui al co. 1 lett. b-bis) e b-ter) ov-

vero la riduzione delle sanzioni rispettivamente ad un settimo e un sesto del mi-

nimo sono applicabili, oltre che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle

Entrate, anche per i tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle

Dogane e dei monopoli;

il co. 1-ter, stabilendo che, anche per i tributi doganali e le accise, il ravvedi-

mento operoso non è precluso in presenza di accessi, ispezioni e verifiche ovve-

ro nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, salva la notifica di avvisi

di pagamento ed atti di accertamento.

Conseguentemente, anche per le accise ed i tributi doganali il ravvedimento, da un lato,

non sarà più inibito dal controllo fiscale ma solo dalla notifica dell’atto impositivo (av-

viso di accertamento o di pagamento), dall’altro, sarà ammesso oltre il limite dell’anno

dalla violazione, con riduzione della sanzione dipendente dal momento in cui la sanato-

ria avviene.

8 SCOMPUTO DELLE RITENUTE PER COMPETENZA O CASSA

L’art. 5 co. 2-bis del DL 193/2016 ha modificato il criterio di scomputo delle ritenute a

titolo d’acconto in relazione ai redditi tassati per competenza, previsto dall’art. 22 co. 1

lett. c) del TUIR e dall’art. 25-bis del DPR 600/73. In particolare, è disposto che per le ri-

tenute operate nell’anno successivo a “quello di competenza” dei redditi, ma anterior-

mente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra

le seguenti alternative:

scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi;

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scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale le ritenute sono

operate.

Prima di questo intervento normativo, le ritenute operate anteriormente alla presenta-

zione della dichiarazione dei redditi erano scomputabili dall’imposta relativa al perio-

do d’imposta di competenza dei redditi. La modifica introduce ora, in alternativa allo

scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di competenza dei redditi

(principio di competenza), la possibilità di scomputo nella dichiarazione dell’anno suc-

cessivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).

Il medesimo principio è stato esteso, mediante la modifica dell’art. 25-bis co. 3 del DPR

600/73, alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, media-

zione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. A questo proposito, si

ricorda che l’impostazione ora sancita in via normativa era stata ammessa, in via in-

terpretativa, dalla stessa Amministrazione finanziaria, secondo cui “le ritenute relative alle

provvigioni predette, ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall’imposta del-

l’anno cui sono imputabili le provvigioni medesime, potranno essere comunque detratte dal-

l’imposta dell’anno in cui le provvigioni stesse sono state pagate” (C.M. 10.6.83 n. 24/8/845).

Le nuove regole operano, quindi, anche con riferimento alle ritenute sui compensi cor-

risposti dal condominio all’appaltatore (art. 25-ter del DPR 600/73) e nel caso delle rite-

nute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di re-

cupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 25 del DL 78/2010).

Resta, naturalmente, inteso che le ritenute operate successivamente alla presentazione

della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall’imposta relativa al periodo di im-

posta in cui sono state effettuate (art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e art. 25-bis co. 3 del DPR

600/73).

9 ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI AC-CERTAMENTI

L’art. 6 del DL 193/2016 ha previsto un potenziamento dell’istituto della definizione

agevolata dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, stabilendo significative riduzioni per

chi se ne avvale. Rientrano nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della

riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2016: occorre, pertanto, fare

riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito

da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di paga-

mento. L’Agente della Riscossione è tenuto a fornire al debitore:

i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili presso i propri spor-

telli, esponendo gli stessi nell’area riservata del proprio sito Internet;

tramite posta ordinaria, entro il 28.2.2017, l’indicazione dei carichi affidati nel-

l’anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartel-

la di pagamento, un atto di accertamento esecutivo, ovvero un avviso di adde-

bito.

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Il beneficio della definizione agevolata dei ruoli e degli accertamenti esecutivi consiste

nell’espunzione di qualsiasi sanzione amministrativa e degli interessi di mora (art. 30

del DPR 602/73) e, pertanto, rimangono dovute:

le somme a titolo di capitale;

le somme di interesse diverso da quello di mora (si pensi agli interessi da ritar-

data iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73, ma anche ad ogni altro

interesse, tributario e non, disciplinato in specifici testi normativi);

gli aggi di riscossione previsti dall’art. 17 del DLgs. 112/99.

Per espressa previsione normativa, possono accedere alla definizione agevolata dei ruoli

anche i soggetti ammessi ad una procedura concorsuale, a condizione che la somma de-

finita venga assistita dal massimo beneficio della prededuzione: in sede di conversione

del DL 193/2016, è stata esplicitamente prevista la facoltà di accedere alla procedura

anche con riferimento ai carichi che rientrano nella crisi da sovraindebitamento (L.

27.1.2012 n. 3).

La possibilità di aderire alla definizione agevolata spetta pure ai soggetti che hanno già

pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente

della Riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che,

rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo

1.10.2016 - 31.12.2016. La definizione non deve essere integrale, potendo riguardare

uno o più cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito, singoli ruoli

riscossi mediante una cartella di pagamento o singoli debiti compresi nella stessa par-

tita di ruolo.

Anche i debitori che hanno già pagato parzialmente il debito sono ammessi alla proce-

dura.

Potranno formare oggetto di definizione agevolata tutti i ruoli riguardanti imposte,

contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada,

purché affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, nonché di tutte le entrate

riscosse a mezzo ruolo ai sensi del DLgs. 46/99 quali, ad esempio:

i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali o di altra natura (Cassa

dei dottori commercialisti, degli Avvocati, ecc.);

i ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla

CONSOB;

i canoni demaniali;

le spese di giustizia.

Per le entrate riscosse dagli enti locali e dai concessionari iscritti all’albo ex art. 53 del

DLgs. 446/97, la rottamazione è subordinata invece ad apposita delibera dell’ente cre-

ditore. Rientrano però nella definizione tutte le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) nella

misura in cui l’ente impositore, per propria scelta, abbia affidato la riscossione ad

Equitalia.

Sono, invece, escluse dalla definizione agevolata:

le risorse proprie tradizionali dell’UE (ad esempio, i dazi all’importazione);

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l’IVA all’importazione;

i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili

con l’Unione europea;

le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e

sentenze penali di condanna;

le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada,

se la riscossione è stata affidata ad Equitalia, è possibile beneficiare della sanatoria li-

mitatamente agli interessi, mentre rimangono dovute le sanzioni.

Il versamento degli importi può avvenire in un’unica soluzione, ovvero in massimo 5

rate: in caso di versamento rateale sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2017, gli interessi

nella misura del 4,5% annuo.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevo-

lata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:

entro il 31.3.2017;

utilizzando l’apposito nuovo modello “DA1 - Dichiarazione di adesione alla defi-

nizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

Nella dichiarazione deve essere indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pen-

denza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impe-

gno a rinunciare a tali giudizi. Conseguentemente, a seguito della presentazione della

domanda di definizione – che sospende i termini di prescrizione o decadenza per il

recupero dei carichi oggetto della stessa – all’Agente della Riscossione, sarà preclusa

la possibilità di:

avviare nuove azioni esecutive;

iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche;

proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché

non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata

presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei

crediti pignorati.

Il contribuente può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Successivamente alla presentazione della domanda, l’Agente della Riscossione, entro il

31.5.2017, comunicherà al contribuente l’entità complessiva delle somme da versare,

nonché l’importo delle singole rate. In tale sede, sarà altresì resa nota al contribuente

l’esatta data in cui dovrà essere effettuato il pagamento, nel rispetto dei seguenti pa-

rametri di legge:

se il versamento è in unica soluzione, il termine scade a luglio 2017, come si

evince dal modello “DA1”;

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se si opta per il pagamento rateale, ferme restando le scadenze di legge (per il

70%, a luglio, settembre e novembre 2017, per il 30% ad aprile e settembre 2018),

il contribuente può scegliere tra diverse opzioni.

Ad esempio, come da tabella allegata al modello, si può scegliere di versare il 70% a lu-

glio 2017 e il 30% ad aprile 2018, oppure il 35% a luglio 2017, il 35% a settembre 2017, il

15% ad aprile 2018 e il restante 15% a settembre 2018. L’esatta data del versamento

sarà resa nota da Equitalia nella comunicazione di liquidazione degli importi, da noti-

ficare, come detto, entro il predetto termine del 31.5.2017.

Resta, naturalmente, inteso che, ove la definizione non si perfezioni, ovvero nel caso in

cui il contribuente non provveda al tempestivo e integrale versamento della somma

dovuta (in un’unica soluzione o di tutte le rate, in caso di pagamento dilazionato):

verranno meno i relativi benefici;

saranno dovuti per intero sanzioni e interessi;

il carico residuo (detratto quanto già pagato) non potrà formare oggetto di dila-

zione ex art. 19 del DPR 602/73.

10 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

L’art. 6-ter del DL 193/2016 prevede la possibilità, per gli enti locali che esigono gli im-

porti in proprio o mediante i concessionari ex art. 53 del DLgs. 446/97, di introdurre la

definizione agevolata dei ruoli e degli accertamenti esecutivi. Tale norma stabilisce che

gli enti locali possono deliberare “l’esclusione delle sanzioni” relative alle entrate ogget-

to della definizione, senza riferimento agli interessi i quali, mediante regolamento,

possono essere previsti nella fase di riscossione ex art. 1 co. 165 della L. 296/2006.

Rientrano nella definizione i carichi relativi a ingiunzioni fiscali notificate dall’1.1.2000

al 31.12.2016: occorre, quindi, riferirsi alla data di notifica dell’ingiunzione, e non a

quella dei precedenti solleciti di pagamento, talvolta previsti dai regolamenti.

A causa del rinvio all’art. 6 co. 10 del DL 193/2016, ad opera del successivo art. 6-ter co. 5,

la sanatoria dovrebbe essere esclusa per “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per

violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti

dagli enti previdenziali”. Analogamente, il beneficio in esame non può essere richiesto per

le medesime somme per le quali è esclusa la definizione agevolata dei ruoli (recupero di

aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, ecc.).

Per consentire ai debitori di fruire della sanatoria, l’ente locale deve deliberare entro

l’1.2.2017:

il numero di rate e la relativa scadenza (non oltre il 30.9.2018);

le modalità di manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della defini-

zione agevolata;

i termini di presentazione dell’istanza, nella quale dovranno essere indicati il

numero di rate nonché la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si

riferisce l’istanza, con l’assunzione dell’impegno alla relativa rinuncia;

NOVITÀ DEL DL 193/2016 CONVERTITO

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il termine di trasmissione al debitore, da parte dell’Ente o dal Concessionario

incaricato della Riscossione, della comunicazione riportante le somme dovute,

le rate e la relativa scadenza.

L’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi

oggetto della domanda di definizione. Infine, il mancato, insufficiente o tardivo versa-

mento della totalità delle somme o di una delle rate inibisce l’accesso alla definizione,

dunque quanto pagato viene scomputato dal residuo, e le sanzioni saranno dovute per

intero. Per le Regioni di Trento e Bolzano, l’attuazione della norma avviene compatibil-

mente con le forme e le condizioni di autonomia previste dagli statuti.

11 RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA

L’art 6-bis del DL 193/2016 ha modificato l’art. 63 co. 2 del DPR 600/73, offrendo la pos-

sibilità anche ai “professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai

sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4”, ovvero ai tributaristi, di autenticarsi autono-

mamente la procura speciale conferita dai contribuenti per la rappresentanza dinanzi

agli uffici finanziari (si pensi alla fase di accertamento con adesione). Qualora tale

estensione non sia presente, la procura alla rappresentanza presso gli uffici deve risul-

tare da scrittura privata autenticata, vista la regola generale. Rimane comunque esclu-

so il patrocinio in Commissione tributaria.

12 RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE L’art. 7 del DL 193/2016 ha prorogato la procedura di voluntary disclosure, riconoscendo

al contribuente la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse fino al 30.9.2016:

previa presentazione di apposita istanza di adesione alla nuova collaborazione

volontaria entro il prossimo 31.7.2017;

con possibilità di integrare le dichiarazioni presentate entro il successivo 30.9.2017.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 25.10.2016 n. 204, ha pre-

cisato che, nel caso in cui il contribuente intenda aderire fin da subito alla nuova proce-

dura di collaborazione volontaria, quest’ultimo potrà farlo senza attendere il prescritto

provvedimento direttoriale:

utilizzando il “vecchio” modello di istanza (approvato con provv. Direttore Agen-

zia delle Entrate 30.1.2015 n. 13193), che dovrà essere trasmesso esclusivamente

per via telematica;

inviando via PEC (con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del provv.

30.1.2015), una prima relazione di accompagnamento, con l’indicazione delle in-

formazioni e dei dati non previsti nell’attuale modello, come quelli relativi alle

annualità 2014 e 2015.

Possono accedere alla nuova procedura di collaborazione volontaria, per la regolariz-

zazione degli investimenti illecitamente detenuti all’estero, i soggetti residenti tenuti al-

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la compilazione del quadro RW, ovvero persone fisiche, società semplici (e i soggetti ad

esse equiparati) ed enti non commerciali (compresi i trust residenti) che:

non abbiano già presentato in precedenza l’istanza (anche per interposta persona);

non siano destinatari di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti pena-

li relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame.

In sede di conversione del DL 193/2016, è stato previsto che i contribuenti che hanno

aderito alla prima sanatoria possono far emergere gli investimenti ed i redditi di fonte

nazionale non dichiarati. Specularmente, coloro che nella precedente voluntary disclosure

hanno regolarizzato gli investimenti esteri potranno far emergere le disponibilità illecite

detenute in Italia aderendo alla voluntary disclosure-bis.

Restano, in ogni caso, esclusi dalla riapertura dei termini della voluntary disclosure-bis i

contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che,

essendone obbligati, vi abbiano adempiuto correttamente: questi soggetti, infatti, po-

tranno definire le violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione (imposte sui reddi-

ti, IRAP, IVA, adempimenti del sostituto di imposta), aderendo alla voluntary disclosure

c.d. “nazionale”.

La voluntary disclosure-bis consentirà di regolarizzare gli investimenti illecitamente

detenuti in Paesi esteri, beneficiando di uno sconto del 50% sulle sanzioni relative alle

violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Per gli investimenti detenuti in uno Stato

a fiscalità privilegiata (DM 21.11.2001 e DM 4.5.99), la riduzione delle sanzioni da RW al

50% del minimo opera se prima della nuova sanatoria è entrato in vigore:

un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art.

26 del modello OCSE;

un accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE e deno-

minato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).

Rispetto alla versione della voluntary disclosure in vigore nel 2015, i contribuenti po-

tranno effettuare il versamento del dovuto in autoliquidazione, provvedendo al paga-

mento di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in

base all’istanza in unica soluzione entro il 30.9.2017 – oppure in tre rate mensili di

pari importo, la prima delle quali da effettuarsi entro il 30.9.2017, qualora il contri-

buente decida di optare per il versamento rateale – senza avvalersi della compensa-

zione prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97.

L’autoliquidazione è una facoltà, in mancanza la procedura potrà perfezionarsi ugual-

mente, tuttavia:

se non si provvede al pagamento entro il 30.9.2017, le sanzioni per imposte eva-

se sono determinate in misura pari al 60% o all’85% del minimo edittale;

se si effettua autonomamente il versamento delle somme dovute in misura

insufficiente per una frazione superiore al 10% o al 30% delle somme da versa-

re, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme ancora dovute con

una maggiorazione del 10%;

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se non si provvede autonomamente al versamento delle somme dovute in misu-

ra insufficiente per una frazione inferiore al 10% o al 30% delle somme da ver-

sare a seconda dei casi, l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero del-

le somme ancora dovute con una maggiorazione del 10%;

se, invece, si procede al versamento delle somme dovute in misura superiore al-

le somme da versare, l’eccedenza può essere richiesta a rimborso.

È altresì disposto che, nel caso in cui gli autori delle violazioni non provvedano sponta-

neamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30.9.2017 o qualora il

versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l’Agenzia delle Entrate può liqui-

dare le imposte, le ritenute, i contributi, gli interessi e le sanzioni per tutte le annualità

oggetto di regolarizzazione attraverso l’emissione di un invito al contraddittorio in ap-

plicazione del disposto dell’art. 5 co. 1-bis a 1-quinquies del DLgs. 218/97 vigente alla da-

ta del 30.12.2014.

Il DL 193/2016 ha, inoltre, stabilito una procedura “rafforzata” nel caso in cui la voluntary

disclosure abbia ad oggetto contanti o valori al portatore. Per questa tipologia di regola-

rizzazione, oltre a dover dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non

derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure, il contribuente è

tenuto a provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti

allegati:

all’apertura ed all’inventario, in presenza di un notaio, delle cassette di sicurez-

za presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

al versamento dei contanti ed al deposito dei valori al portatore “in un rapporto

vincolato fino alla conclusione della procedura” presso intermediari finanziari

abilitati.

In sede di conversione in legge del DL 193/2016, è stata introdotta la presunzione per la

quale i contanti e i valori al portatore s’intendono derivanti da redditi conseguiti, in

quote costanti, da condotte di evasione fiscale commesse (e, quindi, da tassare) nel cor-

so dell’anno 2015 e nei quattro precedenti periodi di imposta.

Il professionista che assiste il contribuente nella gestione della “nuova” collaborazione

volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto

degli obblighi antiriciclaggio.

I termini di accertamento che scadono ordinariamente dall’1.1.2015 sono prorogati al

31.12.2018 in relazione alle sole attività oggetto della voluntary disclosure-bis, limitata-

mente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli inte-

ressi, e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa. È stato, poi,

esteso al 30.6.2017 il periodo di accertamento per le istanze presentate per la prima vol-

ta secondo l’impianto della precedente voluntary disclosure che scadeva il 30.11.2015.

Con riferimento alle “sole attività” oggetto della “nuova” collaborazione volontaria, il

contribuente è esonerato dalla presentazione del quadro RW del modello UNICO per il

2016 e per la frazione d’anno antecedente la presentazione dell’istanza: è altresì esone-

rato dall’indicazione, ai fini reddituali, delle attività “suscettibili di generare redditi sog-

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getti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui red-

diti, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investi-

mento non conformi alla direttiva 2009/65/CE per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota

massima oltre alla addizionale regionale e comunale”, se le relative informazioni sono

analiticamente riportate nella relazione di accompagnamento. In tal caso, il versa-

mento di quanto dovuto va effettuato in un’unica soluzione entro il 30.9.2017.

13 ABOLIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

L’art. 7-bis del DL 193/2016 interviene significativamente sulla disciplina degli studi di

settore prevedendo, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, l’introdu-

zione di appositi indici sintetici di affidabilità fiscale:

cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, consi-

stenti anche nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti;

la cui individuazione è demandata ad un apposito Decreto del Ministro dell’Eco-

nomia.

Per effetto della statuizione dei predetti indici sintetici di affidabilità fiscale, viene di-

sposta l’eliminazione delle disposizioni che prevedono l’utilizzo degli studi di settore ai

fini dell’accertamento: “contestualmente all’adozione degli indici di cui al comma 1 ces-

sano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi

di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall’articolo

3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549”. La perdita di efficacia delle

disposizioni opera “contestualmente all’adozione degli indici” di affidabilità fiscale sic-

ché, fino all’emanazione del DM di approvazione degli indici, le norme sull’accertamen-

to in base a studi di settore e parametri contabili devono ritenersi ancora operative.

14 SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Il c.d. “pacchetto semplificazioni”, inserito in sede di conversione in legge del DL

193/2016, ha introdotto importanti novità in ambito tributario, con particolare riguardo,

tra l’altro, ai lavoratori autonomi, agli adempimenti dichiarativi e di versamento, nonché

ai regimi opzionali.

14.1 PRESUNZIONE RELATIVA A PRELEVAMENTI E ACCREDITI

L’art. 7-quater co. 1 del DL 193/2016 ha modificato l’art. 32 del DPR 600/73, limitando

l’operatività delle presunzioni legali derivanti dai prelevamenti non giustificati. In pri-

mo luogo, è stato eliminato il riferimento ai compensi, recependo in tal modo il dispo-

sto della Corte Cost. 6.10.2014 n. 228, che aveva dichiarato incostituzionale l’art. 32 del

DPR 600/73 nella parte in cui, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, prevedeva

che dai prelevamenti non giustificati potesse desumersi la presenza di ricavi non di-

chiarati (la ratio di ciò deriva dalla doppia presunzione secondo cui per effetto del pre-

lievo viene acquistata merce destinata alla successiva rivendita in evasione d’imposta).

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Pertanto, nulla muta, siccome pure prima del DL 193/2016, per i possessori di reddito di

lavoro autonomo i prelevamenti non avevano alcun valore presuntivo legale.

È stato, inoltre, introdotto un limite di euro 1.000 giornalieri, e comunque di euro 5.000

mensili, al di sotto del quale la presunzione non può esplicare i propri effetti: in so-

stanza, ciò opera per i possessori di reddito d’impresa.

Stante la formulazione normativa, poco cambia per i versamenti, che, a prescindere

dall’importo, continuano a tramutarsi in ricavi o compensi non dichiarati, a prescinde-

re dalla tipologia di reddito posseduta, nella misura in cui non siano giustificati.

14.2 CONVERSIONE IN EURO DEI SALDI DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI

L’art. 7-quater co. 2 del DL 193/2016 ha modificato l’art. 110 co. 2 del DPR 917/86, di-

sponendo – con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31.12.2016 (dall’1.1.2017 per i contribuenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno so-

lare) – che la conversione in euro dei saldi delle stabili organizzazioni deve essere ef-

fettuata secondo il tasso di cambio utilizzato in bilancio in base a corretti principi con-

tabili, e non più in virtù del cambio alla data di chiusura dell’esercizio. La norma sem-

bra riferirsi a quelle società che, per la conversione in euro dei saldi dei conti delle

proprie stabili organizzazioni, adottano il c.d. “metodo del cambio corrente”, traducen-

do le attività e passività al cambio di chiusura e le voci di Conto economico al cambio

della data di ogni operazione (o, in alternativa, al cambio medio del periodo) e iscriven-

do l’effetto netto in un’apposita riserva di patrimonio netto (c.d. “riserva da traduzio-

ne”), analogamente a quanto avviene in sede di redazione del bilancio consolidato.

Per i soggetti che redigono il bilancio consolidato è, inoltre, previsto che la riserva di

traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016,

che ha concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbita in 5 quote costan-

ti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

14.3 SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL PROFESSIONI-STA

L’art. 7-quater co. 5 del DL 193/2016 ha modificato l’art. 51 del TUIR, nel senso di sta-

bilire che – a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 – non sono tas-

sate come reddito di lavoro autonomo le spese relative alle prestazioni di viaggio e tra-

sporto se sostenute direttamente dal committente, così come già avviene per le presta-

zioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente, il

costo del servizio alberghiero o di ristorazione (anticipato al professionista) sarà dedu-

cibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria

di reddito (lavoro autonomo o impresa), a condizione che il documento fiscale, emesso

da chi presta il servizio alberghiero o di ristorazione, sia intestato al committente con

l’esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio: non vi è alcun obbligo

per il committente di comunicare al professionista l’ammontare della spesa effettiva-

mente sostenuta e di inviare allo stesso una copia della relativa documentazione fiscale.

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

58 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Diversamente, il professionista dovrà soltanto limitarsi ad emettere la parcella non com-

prendendo le spese sostenute dal committente per viaggio e trasporto.

14.4 NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO MEDIANTE PEC

L’art. 7-quater co. 6 - 13 de DL 193/2016 ha integrato l’art. 60 del DPR 600/73, stabilendo

– come già previsto per le cartelle di pagamento – la possibilità di notificare, a impre-

se individuali, società e lavoratori autonomi iscritti in Albi ed elenchi gli accertamenti e

gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente (ad esempio, gli inviti

a comparire di cui all’art. 32 del DPR 600/73), con l’invio degli stessi all’indirizzo PEC

risultante dall’indice INI-PEC. La novità, che rappresenta una facoltà e non un obbligo,

si applica alle notifiche effettuate a decorrere dall’1.7.2017. A tale fine, la notifica si

intende correttamente perfezionata:

per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la

ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell’avvenuta spedi-

zione del messaggio;

per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che

il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’Ufficio.

Qualora la casella di posta elettronica certificata risulti satura, deve essere effettuato

un secondo tentativo di consegna a distanza di 7 giorni dal primo invio. Se nemmeno il

secondo tentativo va a buon fine, o se l’indirizzo risulta cessato o non valido, la notifica

si esegue mediante deposito telematico nell’area riservata del sito di Infocamere, e pub-

blicazione, sempre sul sito, di apposito avviso per una durata di 15 giorni. L’ufficio

fornisce, inoltre, notizia della notificazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di

ritorno. In questo caso, per il contribuente la notifica si perfeziona il 15° successivo alla

pubblicazione dell’avviso nel sito Internet di Infocamere.

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell’indice

INI-PEC, la notifica può essere effettuata a coloro che ne facciano richiesta all’indirizzo

di PEC di cui sono intestatari oppure all’indirizzo PEC di uno dei soggetti dell’art. 12 co.

3 del DLgs. 546/92 (difensori tributari) o all’indirizzo PEC di un familiare, secondo le

modalità che saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da ema-

narsi entro il 3.3.2017. Qualora l’indirizzo non risulti valido, si applicano le ordinarie

norme sulla notifica degli avvisi di accertamento.

A partire dall’1.7.2017, anche la notificazione degli atti catastali, che per legge deve essere

effettuata ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita

mediante PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. Questa modalità di

notifica non è obbligatoria, in quanto permangono le ordinarie forme.

14.5 TERMINE DI CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D’IM-POSTA

L’art. 7-quater co. 14 del DL 193/2016 ha modificato il co. 6-quater dell’art. 4 del DPR

322/98, differendo dal 28 febbraio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le

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somme e i valori sono stati corrisposti il termine entro cui i sostituti d’imposta devono

consegnare ai contribuenti sostituiti la certificazione attestante l’ammontare:

delle somme e dei valori complessivamente corrisposti;

delle ritenute operate;

degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Il suddetto differimento del termine si applica a tutte le certificazioni che devono esse-

re rilasciate dai sostituti d’imposta:

la Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi

di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei corrispettivi erogati dal condominio

per prestazioni relative a contratti di appalto e di alcuni redditi diversi ai sensi

dell’art. 67 del TUIR (compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per

attività sportiva dilettantistica, ecc.);

la certificazione dei dividendi e dei proventi equiparati, mediante l’apposito

modello CUPE;

la certificazione in forma “libera” dei capital gains, ai sensi dell’art. 10 del DLgs.

461/97;

la certificazione in forma “libera”, ai sensi dell’art. 8 del DM 9.1.98, degli altri red-

diti per i quali non è previsto un apposito modello (ad esempio, gli interessi e gli

altri redditi di capitale).

La nuova disciplina si applica a partire dalle certificazioni riguardanti il periodo d’im-

posta 2016, che dovranno, quindi, essere consegnate entro il prossimo 31.3.2017. Resta,

invece, confermata la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica all’Agenzia

delle Entrate delle Certificazioni Uniche, al fine di poter acquisire i relativi dati da

mettere a disposizione le dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile. Conseguente-

mente, le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, dovranno essere trasmesse in via

telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2017.

14.6 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI TRAMISSIONE DOCUMENTI E VERSA-MENTI

L’art. 7-quater co. 16 del DL 193/2016 ha integrato il co. 11-bis dell’art. 37 del DL 223/2006,

stabilendo la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre delle scadenze relative alla ri-

chiesta di documenti e informazioni provenienti dagli enti impositori, ad eccezione dei

termini “relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e

verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La medesima sospensione è applicabile – a norma dell’art. 7-quater co. 17 del DL

193/2016 – al termine di 30 giorni per il versamento delle somme da avviso bonario,

entro cui bisogna perfezionarne la definizione, inclusi gli importi derivanti da assogget-

tamento a tassazione separata (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97).

È stata, inoltre, disposta – a cura dell’art. 7-quater co. 18 del DL 193/2016 – la cumu-

labilità della sospensione del termine per il ricorso derivante dalla domanda di adesio-

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

60 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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ne (90 giorni ex artt. 6 e 12 del DLgs. 218/97) con la sospensione feriale (dal 1° agosto al

31 agosto ex art. 1 della L. 742/69).

14.7 NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

L’art. 7-quater co. 19 del DL 193/2016 ha modificato l’art. 17 co. 1 del DPR 435/2001,

riguardante il pagamento dei tributi: nel prospetto che segue, si riportano i termini pre-

vigenti e quelli applicabili dall’1.1.2017.

Casistica Termini di versamento in vigore sino al 31.12.2016

Termini di versamento applicabili dall’1.1.2017

Versamento del saldo IRPEF e IRAP da parte di persone fisiche, società di persone

e società semplici

Entro il 16.6 dell’anno di pre-sentazione della dichiarazio-ne. Possibilità di differire il ver-samento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro il 30.6 dell’anno di pre-sentazione della dichiarazio-ne. Possibilità di differire il versa-mento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Versamento del saldo (I acconto) IRPEF e IRAP da parte di società di persone

e società semplici in caso di liquidazione,

trasformazione, scissione e fusione

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di sca-denza del termine di presen-tazione della dichiarazione. Possibilità di differire il ver-samento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro l’ultimo giorno del me-se successivo a quello di scadenza del termine di pre-sentazione della dichiarazio-ne. Possibilità di differire il ver-samento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Versamento del saldo (I acconto) IRES e IRAP da parte delle società

di capitali

Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’impo-sta. Possibilità di differire il versa-mento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro l’ultimo giorno del se-sto mese successivo a quel-lo di chiusura del periodo d’imposta. Possibilità di differire il versa-mento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Versamento del saldo (I acconto) IRES e IRAP da parte delle società§

di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura

dell’esercizio

Entro l’ultimo giorno il giorno 16 successivo a quello di ap-provazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versa-mento è comunque effettua-to entro il giorno 16 del mese successivo a quello di sca-denza del termine stesso. Possibilità di differire il versa-mento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro l’ultimo giorno succes-sivo a quello di approvazio-ne del bilancio. Se quest’ul-timo non è approvato nel termine stabilito, il versamen-to è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del me-se successivo a quello di scadenza del termine stesso. Possibilità di differire il versa-mento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi i termini per il versamento della se-

conda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, stabi-

liti al 30 novembre, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati

(ad esempio, gli studi professionali associati), nonché i soggetti IRES “solari”, ovvero

entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti IRES

“non solari”.

NOVITÀ DEL DL 193/2016 CONVERTITO

61 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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Le suddette modifiche dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle

imposte sui redditi rilevano anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad

essi collegati (addizionali IRPEF, addizionali e maggiorazioni IRES, imposte sostitutive

per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d.

“contribuenti minimi” o il regime fiscale forfetario ex L. 190/2014, ecc.). Nulla cambia,

invece, in relazione ai versamenti che “non seguono” i termini delle imposte sui redditi

(IMU e TASI, imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e

dei terreni, posseduti al di fuori dell’ambito d’impresa, ecc.).

L’art. 7-quater co. 20 del DL 193/2016 ha, inoltre, stabilito – mediante la modifica degli

artt. 6 co. 1 e 7 co. 1 lett. b) del DPR 542/99 – che la novità normativa si applica pure ai

termini di versamento del saldo IVA, anche per effetto dell’abolizione della dichiara-

zione unificata dei redditi e IVA. In particolare, il saldo IVA deve essere versato entro il

16.3 di ciascun anno, con la possibilità di differire il versamento del saldo IVA entro il

termine previsto dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 (30.6 dell’anno di presentazione

della dichiarazione) per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da

versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese succes-

sivo al 16 marzo.

14.8 ABOLIZIONE COMUNICAZIONE DELLE AUTOFATTURE DA SAN MARINO

L’art. 7-quater co. 21 del DL 193/2016 ha abrogato la lett. c) dell’art. 16 del DM 24.12.93,

abolendo, quindi, la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San

Marino, documentati con autofattura.

Tale comunicazione è attualmente effettuata, avvalendosi del modello polivalente, etro

l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell’autofattura: conside-

rato che la soppressione riguarderà “le annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio

2017”, si ritiene che l’ultimo adempimento, prima della sua abolizione, sarà l’eventuale

presentazione del quadro SE del modello polivalente nel mese di gennaio 2017, con ri-

ferimento alle autofatture annotate nel registro acquisti nel mese di dicembre 2016.

14.9 NUOVO ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

L’art. 7-quater co. 23 del DL 193/2016 ha integrato l’art. 4 co. 3 del DL 167/90, stabilendo

che non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati al-

l’estero per i quali “non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti

salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero”. In altri

termini, il nuovo caso di esonero – in vigore dal 3.12.2016, e dunque già a partire dal

modello UNICO 2017 – riguarda esclusivamente l’adempimento dichiarativo: non si

estende, pertanto, all’obbligo di liquidazione e versamento dell’IVIE, che rimane, per-

tanto, confermato.

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

62 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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14.10 PROROGA DELLA LOCAZIONE CON OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

L’art. 7-quater co. 24 del DL 193/2016 ha sostituito il co. 3 dell’art. 3 del DLgs. 23/2011,

disciplinando le conseguenze della mancata comunicazione della proroga del contratto

di locazione con cedolare secca. In particolare, è stato stabilito che:

all’omessa registrazione del contratto di locazione è applicabile l’art. 69 del DPR

131/86 che prevede la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con ridu-

zione della stessa dal 60% al 120%, con un minimo di euro 200, qualora la regi-

strazione sia effettuata entro 30 giorni;

la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contrat-

to non determina la revoca dell’opzione, qualora il contribuente “abbia man-

tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della

cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedo-

lare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi”;

l’omessa trasmissione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o

alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione

per la cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi della proroga stessa, è pu-

nita con una sanzione pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione in

parola è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

14.11 RINNOVO AUTOMATICO DEI REGIMI OPZIONALI E REMISSIONE IN BONIS

L’art. 7-quater co. 27 - 30 del DL 193/2016 ha previsto il rinnovo tacito dei regimi op-

zionali del DPR 917/86, al termine del periodo di validità, salvo la revoca espressa da

parte del contribuente. La novità riguarda, pertanto, gli istituti della trasparenza fiscale

(art. 115 del TUIR), del consolidato fiscale nazionale e mondiale (artt. 117 - 130 del

TUIR) e della tonnage tax (art. 155 del TUIR), con effetto a partire dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.2016, ovvero dall’1.1.2017 per i contribuenti aventi

l’esercizio coincidente con l’anno solare.

Prima di tale modifica normativa, questi regimi – in costanza dei requisiti di accesso

– cessavano automaticamente dopo il decorso del periodo di validità, salvo il rinnovo

dell’opzione da parte del contribuente.

Ora, invece, per effetto di tale novità, al termine del periodo di validità del regime non

occorrerà alcuna nuova comunicazione, in quanto lo stesso si rinnoverà automatica-

mente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l’opzione venga espressamente re-

vocata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

L’art. 7-quater co. 29 del DL 193/2016 ha, inoltre, stabilito che l’istituto della remissione in

bonis (art. 2 co. 1 del DL 16/2012) trova applicazione anche per le suddette opzioni da

esercitare in dichiarazione. Conseguentemente, se per il triennio 2017-2019 si intende

fruire del regime della trasparenza fiscale, e l’opzione non viene esercitata nel modello

NOVITÀ DEL DL 193/2016 CONVERTITO

63 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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UNICO 2017, è possibile sanare la situazione sino al termine per l’invio del modello UNICO

2018, presentando un modello UNICO 2017 integrativo con opzione e pagando euro 250.

14.12 VERSAMENTI F24 SOGGETTI PRIVATI

L’art. 7-quater co. 31 del DL 193/2016 ha stabilito che in presenza di deleghe F24 a de-

bito senza compensazioni – e a prescindere dall’ammontare dell’importo dovuto

(maggiore o inferiore a euro 1.000) – i soggetti “privati” possono provvedere al paga-

mento della delega utilizzando sia i canali telematici (messi a disposizione dall’Agenzia

delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa), ma

anche il modello cartaceo.

Nulla cambia per i titolari di partita Iva, i quali continueranno ad essere assoggettati al

generale obbligo di versamento della delega esclusivamente tramite i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisco on line) e dagli interme-

diari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking/remote banking).

Alla luce di tale modifica, si riepilogano le altre possibili modalità di pagamento tramite

il modello F24:

per i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia

di importo pari a zero, questi devono essere presentati esclusivamente mediante

i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, indipenden-

temente dal fatto che le deleghe di pagamento siano presentate da soggetti

titolari di partita IVA, ovvero da soggetti che ne sono privi (soggetti privati);

per i modelli F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate

compensazioni (si tratta, quindi, dei modelli F24 in cui vengono indicati importi

a debito superiori agli importi a credito), la presentazione degli stessi deve avve-

nire, come già del resto accade, per tutti i contribuenti (titolari di partita IVA e

non), unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia

delle Entrate, oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la

stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione.

14.13 NOVITÀ IN TEMA DI RIMBORSI IVA

L’art. 7-quater co. 32 del DL 193/2016 ha modificato l’art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72,

aumentando ad euro 30.000 (rispetto alla previgente soglia di Euro 15.000) il limite al di

sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale e trimestrale possono essere presen-

tate senza particolari formalità (oltre all’esposizione in dichiarazione o nel modello TR)

da parte del soggetto richiedente. Al di sopra di tale soglia, per ottenere il rimborso IVA

è necessario, per la generalità dei soggetti passivi (diversi dai c.d. “contribuenti ri-

schiosi”), richiedere l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alterna-

tiva da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti) sulla dichiarazione

annuale o sul modello TR, e presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio me-

diante la quale l’istante attesti la sua qualifica di “contribuente virtuoso”, ovvero che:

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64 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo

di imposta, di oltre il 40%;

la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo

periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale ge-

stione dell’attività esercitata;

l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o

rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capi-

tali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta,

azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del

capitale sociale;

sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il limite di euro 30.000 non deve considerarsi per singolo rimborso, ma con riguardo

alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (C.M.

32/E/2014). Pertanto, se viene presentata un’istanza di rimborso infrannuale per un

importo di euro 20.000 senza apposizione del visto di conformità e, successivamente,

per il medesimo periodo d’imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione

con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori euro 12.000, l’obbligo del visto di con-

formità o della sottoscrizione alternativa (nonché della dichiarazione sostitutiva di atto

notorio) sorge in relazione a tale ultima richiesta.

Si ritiene, inoltre, che il nuovo limite di euro 30.000 sia applicabile già a partire dalle

istanze di rimborso presentate a decorrere dal 3.12.2016 e, quindi, dalla prossima di-

chiarazione IVA 2017, che dovrà essere presentata entro il 28.2.2017.

La suddetta procedura ordinaria per l’esecuzione dei rimborsi IVA per importi ecce-

denti euro 30.000 – che prevede, come anticipato, l’apposizione del visto di confor-

mità (o la firma del soggetto incaricato della revisione legale dei conti) e l’invio della

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – non è applicabile, con conseguente ob-

bligo di prestazione della garanzia, nel caso dei c.d. “contribuenti rischiosi”:

soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni, salvo che si

tratti di imprese start up innovative (art. 25 del DL 179/2012);

soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono

stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun

anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati superiore:

al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro 150.000;

al 5% degli importi dichiarati se questi eccedono euro 150.000 ma non supe-

rano euro 1.500.000;

all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi di-

chiarati superano euro 1.500.000;

soggetti passivi che presentano la dichiarazione annuale IVA o l’istanza infran-

nuale di rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o

non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

NOVITÀ DEL DL 193/2016 CONVERTITO

65 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante

all’atto della cessazione dell’attività.

14.14 CESSAZIONE PARTITE IVA E OMESSA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ

L’art. 7-quater co. 44 del DL 193/2016 ha sostituito il co. 15-quinquies dell’art. 35 del DPR

633/72, con l’intento di consentire all’Agenzia delle Entrate di chiudere le partite IVA

dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultino non aver

esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o

professionali. A tale fine, sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento in capo

all’Amministrazione finanziaria. Per l’attuazione della suddetta disposizione, è necessa-

rio attendere l’adozione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

Entrate, che dovrà definire i criteri e le modalità attuative della chiusura delle partite

IVA risultanti “inattive”, nonché le forme di comunicazione preventiva al contribuente.

L’art. 7-quater co. 45 del DL 193/2016 ha, inoltre, soppresso la sanzione, prevista dal-

l’art. 5 co. 6 del DLgs. 471/97 (da euro 500 a euro 2.000), per la mancata presentazione

della dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA.

14.15 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MO-DELLI 730

L’art. 7-quater co. 46 e 47 del DL 193/2016 ha riconosciuto, ai contribuenti che si avval-

gono della dichiarazione precompilata, la possibilità di provvedere direttamente all’in-

vio telematico del modello 730 all’Agenzia delle Entrate entro il nuovo termine del 23

luglio, in luogo della previgente scadenza del 7 luglio. Diversamente, in relazione ai

modelli 730 che sono trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei

CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale, viene stabilito

che entro il 7 luglio deve essere effettuata la trasmissione di almeno l’80% delle dichia-

razioni, mentre le restanti devono essere trasmesse entro il 23 luglio. Rimane ferma la

scadenza del 10 novembre per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei

modelli 730 integrativi.

14.16 REGOLARIZZAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE SUI MO-DELLI 730

L’art. 7-quater co. 48 del DL 193/2016 ha modificato l’art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs.

241/97, secondo cui, in caso di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730, il

responsabile dell’assistenza fiscale del CAF-dipendenti o il professionista abilitato che

presta assistenza fiscale sono tenuti al pagamento a favore dello Stato (o del diverso

ente impositore) di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione del 30% e

degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, ai sensi dell’art. 36-ter del

DPR 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni), salvo che l’infedeltà sia stata indotta

dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Al di fuori di quest’ultima

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ DEL DL 193

66 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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ipotesi, il CAF o il professionista potrà evitare la responsabilità relativa soltanto al-

l’imposta (e agli interessi) trasmettendo una dichiarazione rettificativa del contribuen-

te, ovvero – se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione – una

comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provve-

dimento dell’Agenzia delle Entrate, sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata con-

testata con la comunicazione di cui all’art. 26 co. 3-ter del DM 31.5.99 n. 16422.

Per regolarizzare il visto infedele rilasciato sui modelli 730, il DL 193/2016 ha previsto

una tempistica più ampia, analogamente alla disciplina generale del ravvedimento ope-

roso (art. 13 del DLgs. 472/97), finché non intervenga la “causa ostativa” della formale

contestazione della violazione. Sinora, invece, la regolarizzazione doveva avvenire en-

tro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione era stata commessa. In caso di regola-

rizzazione, la somma dovuta dal CAF o professionista è pari all’importo della sola san-

zione (30% dell’imposta), riducibile, per effetto dell’istituto del ravvedimento operoso,

ad un nono, un ottavo, un settimo o un sesto del minimo, a seconda del momento in cui

interviene la regolarizzazione. In precedenza, invece, in considerazione della suddetta

scadenza del 10 novembre, era prevista la riduzione “fissa” ad un nono del minimo.

15 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DEI “TRASFERTISTI”

L’art. 7-quinquies del DL 193/2016 ha introdotto una norma di interpretazione autentica

in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori c.d. “tra-

sfertisti” di cui all’art. 51 co. 6 del DPR 917/86, secondo cui le indennità e le maggiorazioni

di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività

lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposti con continuità, le

indennità di navigazione o volo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito Italiano, della

Marina militare, dell’Aeronautica militare, i premi agli ufficiali piloti della Guardia di

Finanza, e le indennità di trasferta, concorrono a formare il reddito nella misura del 50%

del loro ammontare. In particolare, è stato stabilito che la suddetta disposizione deve

essere interpretata nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono

quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di

lavoro;

lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del di-

pendente;

la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavo-

rativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di

retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è

effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ai lavoratori per i quali non ricorrono contestualmente le suddette condizioni, e di con-

seguenza per i quali non è applicabile la disciplina in esame, vanno applicate le dispo-

NOVITÀ DEL DL 193/2016 CONVERTITO

67 Modulo di aggiornamento 2016-2017

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sizioni previste per le indennità di trasferta di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR. Trattandosi

di una norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva.

16 REGIME FORFETARIO E LIMITAZIONE DELLE CESSIONI ALL’ESPOR-TAZIONE

L’art. 7-sexies del DL 193/2016 ha integrato l’art. 1 co. 58 della L. 190/2014, che origina-

riamente ha stabilito che il contribuente soggetto al regime forfetario è tenuto ad ap-

plicare per le importazioni, esportazioni ed operazioni assimilate, le disposizioni del

DPR 633/72, ferma restando l’impossibilità di acquistare senza applicazione dell’IVA

con dichiarazione d’intento ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) e 2 del DPR 633/72, ovvero

con l’utilizzo del plafond.

La novità è rappresentata dall’introduzione di una limitazione all’effettuazione di ces-

sioni all’esportazione da parte di contribuenti forfetari, mediante l’integrazione del-

l’art. 1 co. 58 lett. e) della L. 190/2014, stabilendo che “Le cessioni all’esportazione di cui

agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e

secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze”. Questo decreto attuativo dovrà essere emanato entro il 3.3.2017.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

AA.VV. “Novità della legge di bilancio 2017 e del DL collegato”, Quaderni Eutekne, 132, Eutekne, Torino, 2016

AA.VV. “DL 22.10.2016 n. 193 conv. L. 1.12.2016 n. 225 - Principali novità”, Schede di Aggiornamento on line,

12, 2016

SLIDE

NOVITÀ DELLA LEGGEDI BILANCIO 2017E DEL DECRETO 193/2016

CONTABILITÀ SEMPLIFICATAPER CASSA

71

3

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

MODIFICHE AL TUIR

Art. 66 co. 1 Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101.

4

Soggetti In contabilità semplificata

Il regime Naturale

Opzione Possibile per l’ordinaria

La regola Determinazione del reddito per cassa

Obblighi Monitoraggio degli incassi e pagamenti

Decorrenza Periodo d’imposta 2017

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

LE CARATTERISTICHE

72

5

La norma Art. 18 del DPR 600/73.

I limiti (1) Ricavi non superiori a 400.000 euro (prestazioni di servizi).

I limiti (2) Ricavi non superiori a 700.000 euro (altre attività).

Multi attività

Si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Per identificazione dell’attività vedi il DM 17.1.92.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

I SOGGETTI

6

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

IL CALCOLO DEL REDDITO

Ricavi e proventi (artt. 85 e 89) percepitimeno

Spese sostenutepiù

Ricavi (art. 57), proventi (art. 90 co. 1), plusvalenze (art. 86),sopravvenienze attive (art. 88)

menoMinusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101)

Il reddito è ridotto delle rimanenze finali che hanno formato reddito l’anno precedente.

73

Cassa Competenza

Competenza Cassa

7

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

IL CAMBIO DI REGIME

La regola I ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

8

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

IRAP

Società di persone e imprese individuali

se determinanoil reddito per cassa:

IRAP per cassa

applicazione delle regole di cui al nuovo art. 66

e disposizioni attuative

74

9

Registro degli incassi Registro dei pagamenti

Annotazione cronologica per ciascun incasso con indicazione di:

a) importo;

b) generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;

c) estremi della fattura o altro documento emesso.

Annotazione cronologica in base al pagamento delle spese sostenute nell’esercizio con indicazione di:

a) generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;

b) estremi della fattura o altro documento emesso.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

OBBLIGHI CONTABILI (1/2)

10

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

OBBLIGHI CONTABILI (2/2)

I componenti positivi e negativi di reddito diversi da ricavi e spese sono annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I registri cronologici sono obbligatori, ma è possibile la loro sostituzione con i registri IVA appositamente integrati e con modalità particolari (vedi slide successiva).

75

11

1 I registri IVA possono sostituire i cronologici se integrati.

2 Devono avere separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione IVA.

3

Se non interviene nel periodo d’imposta l’incasso o il pagamento, deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. Nell’anno di incasso o pagamento, è necessaria annotazione separata dei ricavi e dei costi con riferimento al documento contabile già registrato ai fini IVA.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

REGISTRI IVA “CRONOLOGICI”

12

1 Possibile opzione per evitare integrazione dei registri Iva (senza obbligo di istituzione dei cronologici).

2 L’opzione è vincolante per tre anni.

3 Permane obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

4 Si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

POSSIBILE OPZIONE

76

13

1 La contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora se non interviene il superamento dei limiti.

2Possibile opzione per ordinaria con effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando a revoca (minimo tre anni).

3 Inizio attività: semplificata se si ritiene di percepire ricavi (con ragguaglio ad anno) non superiore ai limiti.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

ENTRATA E USCITA DAL REGIME

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

77

15

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

MODIFICHE AL TUIR

Art. 55-bis del DPR 917/86Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dall’articolo 77. Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

16

Soggetti Società di persone e imprenditori individuali

Contabilità Ordinaria

Il regime Opzionale

La regola Il reddito d’impresa è escluso dal reddito complessivo e tassato al 24% (tassazione proporzionale)

I prelievi Sono dedotti dal reddito d’impresa

Previdenza Il regime IRI non produce effetti

LE CARATTERISTICHE

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

78

17

IndividuazioneImprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria

SEMPLIFICATI

Cassa Opzione ordinaria - competenza

ORDINARI

Regime trasparenza Regime IRI

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

I SOGGETTI IRI

18

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

L’OPZIONE

1. È un regime opzionale.

2. L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta.

3. L’opzione è rinnovabile.

4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.

79

19

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

IL CALCOLO DELL’IMPOSTA

Reddito determinato per competenzaper24%

Prelievi dei soci/imprenditore: sono dedotti dal reddito; limite dell’utile di esercizio e delle riserve di utili; ulteriore limite: reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti

assoggettati ad IRI; al netto delle perdite residue.

20

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

IRI E PRELIEVI DEI SOCI (1/3)

Reddito determinato per competenzaper24%

Reddito anno X 1.000

Prelievi dei soci (800)

Imponibile IRI 200

Iri dovuta ( 200 × 24%) 48

Utile netto residuo 152

80

21

Reddito anno X 1.000

Prelievi dei soci (800)Imponibile IRI 200

IRI dovuta ( 200 × 24%) 48

Utile netto residuo 152

Costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

segue

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

IRI E PRELIEVI DEI SOCI (2/3)

22

Reddito anno X 1.000

Imponibile IRI 1.000

Iri dovuta (1.000 × 24%) 240

Utile netto residuo 760

Prelievi dei soci riserve da trasparenza (800)

Valgono le regole ordinarie: nessuna rilevanza dei prelievi di somme assoggettate al regime di trasparenza.

Presunzione: le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con i redditi dei periodi d’imposta in trasparenza.

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

IRI E PRELIEVI DEI SOCI (3/3)

81

23

Perdita anno X (periodo IRI) (1.000)

Reddito anno X + 1 2.500

Imponibile IRI anno X + 1 1.500

IRI dovuta (1.500 × 24%) 360

LA REGOLALe perdite maturate nei periodi d’imposta IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi.

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

REGIME DELLE PERDITE (1/2)

segue

24

Perdita anno X (ultimo periodo IRI) (1.000)

Utilizzo da anno X+1 in capo ai soci proporzionalmente

Socio A anno X + 1 (500)

Socio B anno X + 1 (500)

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

LA REGOLALe perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’art. 8 co. 3 (considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse).

REGIME DELLE PERDITE (2/2)

82

25

SRL SRL REGIME ORDINARIO REGIME OPZIONALE

IRES Trasparenza

IRPEF IRI

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

NUOVA POSSIBILITÀEsercizio dell’opzione per la piccola trasparenza delle srl e per l’IRI.

IRI E TRASPARENZA

26

Reddito anno X 1.000

Prelievi dei soci (800)

Imponibile IRI 200

Iri dovuta (200 × 24%) 48

Utile netto residuo 152 IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

NUOVA POSSIBILITÀL’ammontare del contributo annuo è determinato senza tenere conto delle disposizioni IRI.

CONTRIBUTI

83

MAXI AMMORTAMENTI

28

MAXI AMMORTAMENTI

Art. 1 co. 91 della L. 208/2015 Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

Ipotizzando un investimento di un soggetto IRES il risparmio (spalmato su più anni) è pari al 27,5% del 40% dell’investimento. Quindi è pari al 11% dell’investimento.

LA NORMA ORIGINARIA

84

29

15.10.2015 31.12.2016

PERIODO TEMPORALE ORIGINARIO

NUOVO PERIODO TEMPORALE

1.1.2017 31.12.2017

Anche investimenti effettuati entro il 30.6.2018 a condizione che entro la data del 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

MAXI AMMORTAMENTI

NUOVI TERMINI

30

MAXI AMMORTAMENTI

INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO

LE IPOTESI Acquisto: rileva la data di consegna o spedizione (se diverso e successivo il

momento in cui si verifica il trasferimento della proprietà). Appalto: rileva il momento di ultimazione della prestazione con accettazione. Leasing: rileva la data di consegna del bene al locatario (ad eccezione di

clausole che richiamino l’esito positivo della prova).

85

AMBITO DI APPLICAZIONE titolari di reddito d’impresa; esercenti arti e professioni.

Non sono poste limitazioni con riguardo al regime contabile adottato: compresi i contribuenti in regime di vantaggio; esclusi i forfetari (deducono solo il forfait).

31

NUOVI SEMPLIFICATI PER CASSA

MAXI AMMORTAMENTI

I SOGGETTI

CONDIZIONI

beni strumentali nuovi (acquistato dal produttore o dal commerciante del bene o comunque mai stato utilizzato da nessuno);

aliquota di ammortamento non inferiore a 6,5% (DM 31.12.88); diversi da fabbricati e costruzioni; vi sono beni esplicitamente esclusi (vedi slide successiva).

Modalità di acquisizione: acquisto; leasing. produzione in economia.

32

Esclusi i veicoli e gli altri mezzidi trasporto di cui all’art. 164

co. 1 lett. b) e b-bis)

MAXI AMMORTAMENTI

GLI INVESTIMENTI

86

33

MAXI AMMORTAMENTI

L’ELENCO ALLEGATO

Gruppo V, Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture, ammortizzabili all’8%.

Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili all’8%; condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione, ammortizzabili al 10%; condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento, ammortizzabili al 12%.

Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture, ammortizzabili all’8%.

Gruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici, ammortizzabili al 7,5%.

Gruppo XVIII, Specie 1, 2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari): aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra, ammortizzabili al 12%.

INVESTIMENTI ESCLUSI

34

MAXI AMMORTAMENTI

LA VARIAZIONE EXTRA CONTABILE il costo dei beni materiali strumentali è maggiorato del 40%; il maggior ammortamento abbatte l’imponibile (IRES - IRPEF) con una

deduzione extracontabile se non è imputato in bilancio; si crea un disallineamento (anche se il 40% è imputato a Conto economico il

maggior costo riconosciuto non influisce nel calcolo di plusvalenze o minusvalenze);

la cessione del bene comporta il venire meno (da quel momento) dell’agevolazione all’atto della cessione del bene stesso.

IL MECCANISMO

87

INVESTIMENTI DEL PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2017(CON PROROGA AL 30.6.2018)

35

beni materiali strumentali nuovi

costo maggiorato del 150%

Vedi elenco

beni immateriali strumentali nuovi

costo maggiorato del 40%

Vedi elenco

MAXI AMMORTAMENTI

INVESTIMENTI 4.0

VALIDA SIA PER I BENI MATERIALI CHE IMMATERIALI

36

fino ad euro 500.000 ciascuno

dichiarazione resadal legale rappresentante(DPR 28.12.2000 n. 445)

Oltre euro 500.000 ciascuno

perizia tecnica giuratadi un ingegnere o perito industrialeo ente di certificazione accreditato

MAXI AMMORTAMENTI

DOCUMENTAZIONE

88

37

MAXI AMMORTAMENTI

Deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o all’Allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Da verificare la tempistica.Medesimo contenuto per la dichiarazione resa dal legale rappresentante.

LA PERIZIA

NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA

89

39

2011 3%

2017 2,3%2012 3%

2013 3%

2014 4%

2018 e seguenti 2,7%2015 4,5%

2016 4,75%

NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA

È applicato alla variazione in aumento netta del capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, ovvero agli incrementi al netto delle diminuzioni e riduzioni, nel limite del patrimonio netto di cui all’art. 11 del DM 14.3.2012.

ACE COEFFICIENTE

Art. 1 co. 2-bis del DL 201/2011:

Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemimultilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazioeconomico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercatie per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto aquello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corsonei suddetti periodi d’imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodid’imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinatasenza tenere conto del suddetto incremento.

ABROGATO

40

NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA

ACE QUOTATE

90

41

NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA

Decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015.

ACE SOCIETÀ DI PERSONE (1/2)

Anche per le società di persone la base di calcolo è l’incremento del capitale e non più lo stock di patrimonio alla chiusura dell’esercizio.

42

NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA

Regole per il passaggioA partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.

ACE SOCIETÀ DI PERSONE (2/2)

91

43

NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA

Acconti 2017L’acconto con il metodo storico deve considerare come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.

ACE: GLI ACCONTI

44

Modalità Data rilevanteConferimenti in denaro VersamentoVersamenti dei soci per sovrapprezzo azioni/quote VersamentoVersamenti dei soci in conto capitale o copertura di perdite Versamento

Accantonamenti degli utili a riserva disponibile (legale,in sospensione d’imposta non derivante da operazionivalutative, ecc.)

Inizio dell’eserciziodi formazionedella riserva

Rinuncia incondizionata dei soci ai propri finanziamenti Atto di rinunciaCompensazione dei crediti in sede di aumento di capitale

Efficacia della compensazione

Conversione delle obbligazioni in capitale sociale Inizio dell’esercizio dell’opzione

NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA

ACE: INCREMENTI RILEVANTI

92

45

Modalità

Conferimenti in natura.

Finanziamenti soci.

Accantonamenti degli utili a riserva da adeguamento cambi.

Accantonamento degli utili a riserva da valutazione delle partecipazioni.

Accantonamento degli utili ad altra riserva indisponibile (ad esempio, a quella obbligatoriamente costituita in sede di acquisto delle azioni proprie).

NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA

ACE: INCREMENTI NON RILEVANTI

46

Modalità

Riduzioni di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (distribuzione di utili, riserve o capitale sociale), ai soci o partecipanti.

Acquisti di partecipazioni in società controllate.

Acquisti di aziende o di rami di aziende.

A differenza degli incrementi, le variazioni in diminuzione rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate.

NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA

ACE: DECREMENTI

93

47

NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA

Incremento da euro 3.615,20 ad euro 5.164,57 il limite annuo della deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

CANONI NOLEGGIO AUTO

48

NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 – non sono tassate come reddito di lavoro autonomo le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto se sostenute direttamente dal committente, così come già avviene per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

SPESE DI TRASFERTA PROFESSIONISTI

94

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

50

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nuovo art. 2 co. 8 del DPR 322/98Possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta (modelli 770) per correggere sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente: entro il termine previsto per l’accertamento (art. 43 del DPR 600/73); utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si

riferisce la dichiarazione; salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di avvalersi

dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

95

51

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento).

EFFETTO DELLA MODIFICA (1/2)

In sede di conversione, il nuovo co. 8 dell’art. 2 del DPR 322/98 è stato modificato sostituendo il riferimento al maggiore o minore “reddito” con quello al maggiore o minore “imponibile”: conseguentemente, si potrà presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che determinano una minore o maggiore perdita fiscale, oppure che riguardano il riporto delle perdite.

52

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nuovo art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98Utilizzo in compensazione del credito: se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la trasmissione

di quella dell’anno successivo, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione nel modello F24;

se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell’anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa.

EFFETTO DELLA MODIFICA (2/2)

96

53

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Errori di competenza Le regole si applicano anche nei i casi di correzione di errori contabili relativi

alla competenza temporale: in queste ipotesi non si applicano le limitazioni alla compensazione previste in caso di dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

UTILIZZO DEL CREDITO

54

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

È possibile: in sede di accertamento in sede contenziosa

emendare errori che hanno determinato un maggiore imponibile, un maggiore debito d’imposta o un minor credito o una minore eccedenza detraibile.

L’emendabilità prescinde dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE

97

55

Il termine per l’accertamento di cui agli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, “limitatamente” ai soli elementi oggetto dell’integrazione.

coerentemente

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

TERMINI PER L’ACCERTAMENTO

Estensione dei termini per la presentazione dell’integrativa

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

98

57

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Cartelle interessate carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal

2000 al 2016 anche per accertamenti esecutivi Estinzione i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli

interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27 co. 1 del DLgs. 26.2.99 n. 46.

LA NORMA

58

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Pagamento integrale anche dilazionato (massimo cinque rate): somme affidate all’agente a titolo di capitale e interessi; somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché rimborso delle

spese di notifica della cartella di pagamento.

COSA OCCORRE PAGARE

99

59

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Equitalia invierà al contribuente, entro il 28.2.2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31.12.2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.Manifestazione di volontà il debitore presenta all’agente della riscossione apposita dichiarazione DA1

entro il 31.3.2017 (allo sportello o via PEC).

Possibilità di integrazione entro la medesima data.

LA PROCEDURA (1/5)

60

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

I contenziosi per aderire si deve espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali

contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

Da quando ha effetto? Se non accetto gli importi e non procedo con la rottamazione?

LA PROCEDURA (2/5)

100

61

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Cosa indica il debitore il numero di rate da 1 a 5 nel quale intende effettuare il pagamento; la pendenza di giudizi aventi e l’impegno a rinunciare agli stessi.La risposta dell’agente entro il 31.5.2017

Unica rata entro il 31.7.2017, oppure a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio,

settembre e novembre; b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e

settembre.

LA PROCEDURA (3/5)

62

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

La norma si limita ad affermare che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018.

Si auspicano una certa flessibilità in capo ad Equitalia.

LA PROCEDURA (4/5)

101

63

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Rottamazione parziale (di uno o più ruoli)Dal modulo di istanza emerge che la rottamazione può essere parziale, quindi il contribuente (debitore), può decidere, in piena autonomia, quali ruoli/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito definire, non avendo rilevanza che i ruoli siano contenuti in un unico atto, ad esempio nella medesima cartella.

LA PROCEDURA (5/5)

64

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti; riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero

dei carichi; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo

complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico; il debito residuo non può essere rateizzato.

MANCATI PAGAMENTI

102

65

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Prescrizione Con presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza.EsecuzioniL’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

PRESCRIZIONE ED ESECUZIONI

66

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

CHI STA GIÀ PAGANDO (1/2)

Piani di dilazione in corso sono ammessi alla definizione purché risultino adempiuti tutti i versamenti

con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016; si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e

interessi di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

sono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;

il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

103

67

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

CHI STA GIÀ PAGANDO (2/2)

Piani di dilazione in corso Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali ha già integralmente

corrisposto quanto dovuto per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.

Pagamenti già eseguiti eccedenti il debito accertato per effetto della rottamazione dei ruoli non danno origine a rimborsi.

68

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Sono esclusi l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di

provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (eccetto gli

interessi).

ESCLUSIONI

104

ALTRE NOVITÀ IN TEMADI ACCERTAMENTO

70

ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Eliminazione delle disposizioni che prevedono l’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento.Introduzione di appositi indici sintetici di affidabilità fiscale: cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, consistenti

anche nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti; la cui individuazione è demandata ad un apposito decreto del Ministro

dell’Economia.

ABOLIZIONE STUDI DI SETTORE

105

71

ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse fino al 30.9.2016: previa presentazione di apposita istanza di adesione alla nuova

collaborazione volontaria entro il prossimo 31.7.2017; con possibilità di integrare le dichiarazioni presentate entro il successivo

30.9.2017.

VOLUNTARY BIS (1/6)

72

ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Possono accedere alla nuova procedura di collaborazione volontaria, per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all’estero, i soggetti residenti tenuti alla compilazione del quadro RW, ovvero persone fisiche, società semplici (e i soggetti ad esse equiparati) ed enti non commerciali (compresi i trust residenti) che: non abbiano già presentato in precedenza l’istanza (anche per interposta

persona); non siano destinatari di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti

penali relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame.

VOLUNTARY BIS (2/6)

106

73

ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

I contribuenti che hanno aderito alla prima sanatoria possono far emergere gli investimenti ed i redditi di fonte nazionale non dichiarati. Specularmente, coloro che nella precedente voluntary disclosure hanno regolarizzato gli investimenti esteri potranno far emergere le disponibilità illecite detenute in Italia aderendo alla voluntary disclosure-bis.

VOLUNTARY BIS (3/6)

74

ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

L’effetto: regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti in Paesi esteri,

beneficiando di uno sconto del 50% sulle sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale;

per gli investimenti detenuti in uno Stato a fiscalità privilegiata (DM 21.11.2001 e DM 4.5.99), la riduzione delle sanzioni da RW al 50% del minimo opera se prima della nuova sanatoria è entrato in vigore:‒ un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi

dell’art. 26 del modello OCSE;‒ un accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE

e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).

VOLUNTARY BIS (4/6)

107

75

ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Autoliquidazione: se non si paga entro il 30.9.2017, le sanzioni sono pari al 60% o all’85% del

minimo edittale; se si provvede autonomamente al versamento delle somme dovute in

misura insufficiente per una frazione superiore al 10% o al 30% delle somme da versare, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme ancora dovute con una maggiorazione del 10%;

se non si provvede autonomamente l’Amministrazione finanziaria provvedere al recupero delle somme ancora dovute con una maggiorazione del 10%;

se, invece, si provvede al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l’eccedenza può essere richiesta a rimborso.

VOLUNTARY BIS (5/6)

76

ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Contanti o valori al portatore: il contribuente è tenuto a provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati: all’apertura ed all’inventario, in presenza di un notaio, delle cassette di

sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

al versamento dei contanti ed al deposito dei valori al portatore “in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura” presso intermediari finanziari abilitati.

VOLUNTARY BIS (6/6)

108

77

ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Art. 32 del DPR 600/73: eliminato il riferimento ai compensi (vedi Corte Cost. 6.10.2014 n. 228) nella

parte in cui, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, prevedeva che dai prelevamenti non giustificati potesse desumersi la presenza di ricavi non dichiarati;

introdotto un limite di euro 1.000 giornalieri, e comunque di euro 5.000 mensili, al di sotto del quale la presunzione non può esplicare i propri effetti.

Nulla cambia per i versamenti

PRESUNZIONE PRELIEVI E VERSAMENTI

78

ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Possibilità di notificare, a imprese individuali, società e lavoratori autonomi iscritti in Albi ed elenchi gli accertamenti e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente (ad esempio, gli inviti a comparire di cui all’art. 32 del DPR 600/73), con l’invio degli stessi all’indirizzo PEC. È una facoltà e si applica alle notifiche effettuate a decorrere dall’1.7.2017. La notifica si intende correttamente perfezionata: per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette

la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell’avvenuta spedizione del messaggio;

per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’Ufficio.

NOTIFICHE TRAMITE PEC

109

79

ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

PERIODO FERIALESospensione dall’1.8 al 4.9: delle scadenze relative alla richiesta di documenti e informazioni provenienti

dagli enti impositori; non si applica ai termini “relativi alle richieste effettuate nel corso delle

attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”;

si applica al termine di 30 giorni per il versamento delle somme da avviso bonario, entro cui bisogna perfezionarne la definizione, inclusi gli importi derivanti da assoggettamento a tassazione separata;

è prevista la cumulabilità della sospensione del termine per il ricorso derivante dalla domanda di adesione con la sospensione feriale.

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

110

81

Casistica Termini di versamento in vigore sino al 31.12.2016

Termini di versamento applicabili dall’1.1.2017

Versamento del saldo IRPEF e IRAP da parte

di persone fisiche,società di personee società semplici

Entro il 16.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro il 30.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Versamento del saldo(I acconto) IRPEF e IRAP

da parte di societàdi persone e società

semplici in casodi liquidazione, trasformazione,

scissione e fusione

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

PAGAMENTO IMPOSTE (1/2)

82

Casistica Termini di versamento in vigore sino al 31.12.2016

Termini di versamento applicabili dall’1.1.2017

Versamento del saldo(I acconto) IRES e IRAP da parte delle società

di capitali

Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Versamento del saldo(I acconto) IRES e IRAP da parte delle società

di capitali che approvano il bilancio

oltre il terminedi 4 mesi dalla chiusura

dell’esercizio

Entro l’ultimo giorno il giorno 16 successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro l’ultimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

PAGAMENTO IMPOSTE (2/2)

111

83

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

QUADRO RW: NUOVO ESONERO

Non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati all’estero per i quali “non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero”.

Nulla cambia per la liquidazione ed il versamento dell’IVIE.

84

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

COMUNICAZIONE BLACK LISTLa comunicazione “black list”, riguardante i dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a euro 10.000 con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40), è soppressa.

Nel 2017 non dovrà essere inviata la comunicazione delle operazioni “black list” effettuate nel periodo d’imposta 2016.

112

85

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

TERMINI CUDifferimento dal 28 febbraio al 31 marzo del termine per la consegna della: Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi

di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto e di alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR;

certificazione dei dividendi; certificazione in forma “libera” dei capital gains, ai sensi dell’art. 10 del

DLgs. 461/97; certificazione in forma “libera”, ai sensi dell’art. 8 del DM 9.1.98, degli altri

redditi per i quali non è previsto un apposito modello (ad esempio, gli interessi e gli altri redditi di capitale).

A PARTIRE DAL 2017 (PERIODO D’IMPOSTA 2016)

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ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

OPZIONE CEDOLARE SECCA

Omessa registrazione del contratto di locazione: sanzione dal 120% al 240% (ridotta dal 60% al 120% entro i 30 giorni).Mancata presentazione della proroga del contratto: non determina la revoca dell’opzione, qualora il contribuente “abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca”.Omessa trasmissione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi della proroga stessa, è punita con una sanzione pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione in parola è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

113

87

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

REGIMI OPZIONALI

È previsto il rinnovo tacito dei regimi opzionali: trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR); consolidato fiscale nazionale e mondiale (artt. 117 - 130 del TUIR); tonnage tax (art. 155 del TUIR).

Effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, ovvero dall’1.1.2017 per i contribuenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare.

88

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

F24 PRIVATI

In presenza di deleghe F24 a debito senza compensazioni a prescindere dall’ammontare dell’importo dovuto (maggiore o inferiore a euro 1.000) i soggetti “privati” possono provvedere al pagamento della delega utilizzando i canali telematici (messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli

intermediari della riscossione convenzionati con la stessa); ma anche il modello cartaceo.

114

89

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

RITENUTE CONDOMINI

La ritenuta è effettuata dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare raggiunga l’importo di 500 euro.

Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo predetto.

90

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

730 E VISTO

Sanzione per rilascio visto infedele: somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione del 30% e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

Esonero da responsabilità: si può evitare la responsabilità relativa all’imposta (e agli interessi) trasmettendo una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero – se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione – una comunicazione dei dati relativi alla rettifica sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata.

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PROROGHE E RIAPERTUREDEI TERMINI

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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI

ASSEGNAZIONIProrogate le disposizioni su assegnazioni, cessioni e trasformazione in società semplice dei beni immobili e mobili registrati.Le agevolazioni si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30.9.2016 ed entro il 30.9.2017.I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva, ove dovuta, sono effettuati entro il 30.11.2017 ed entro il 16.6.2018.

116

93

PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI

ESTROMISSIONE IMPRESA INDIVIDUALE

Le disposizioni sull’estromissione dei beni da parte delle imprese individuali: si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi

indicati, posseduti alla data del 31.10.2016, poste in essere dall’1.1.2017 al 31.5.2017;

i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2017 e il 16.6.2018.

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Possesso

1.1.2017 30.6.2017 30.6.2018 30.6.2019

Redazione perizia

Saldoo prima rata

Terza rataSeconda rata

Nel caso di pagamento rateale interessi 3%

PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI

RIDETERMINAZIONE TERRENIE PARTECIPAZIONI (1/2)

117

95

PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

PARTECIPAZIONI QUALIFICATETERRENI

8%

8%

PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI

RIDETERMINAZIONE TERRENIE PARTECIPAZIONI (2/2)

96

PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI

RIVALUTAZIONE

Rivalutazione e riallineamento dei valori beni d’impresa e delle partecipazioni di controllo e collegamento.

Circolare 4.6.2014 n. 13/E“Coerentemente con quanto già precisato per la precedente disciplina di rivalutazione contenuta nella legge finanziaria 2006, deve ritenersi che anche nella legge di rivalutazione attuale non sia consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il versamento dell’imposta sostitutiva”.

118

97

PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI

RIVALUTAZIONE IMPOSTE

16% per i beni ammortizzabili

12% per i beni non ammortizzabili

10% per le riserve in sospensione

98

PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI

DETRAZIONI PER IMMOBILI (1/2)

Detrazione per il risparmio energetico:‒ anno 2017;‒ detrazione del 65%.Su parti comuni condominiali fino al 2021.

70% per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva.

119

99

PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI

DETRAZIONI PER IMMOBILI (2/2)

Detrazione per le ristrutturazioni edilizie: ‒ anno 2017: detrazione del 50%, nei limiti di spesa di € 96.000;‒ interventi antisismici fino al 2021 50% (elevabile al 70% e 80%) in 5 rate.

Su parti comuni condominiali elevabile al 75% e 85%. Detrazione per l’acquisto di mobili e elettrodomestici:

‒ anno 2017;‒ detrazione del 50%;‒ spesa massima agevolabile: € 10.000.

100

PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI

ALTRE PREVISIONI (1/4)

Credito d’imposta strutture ricettive: ampliato per i periodi di imposta 2017 e 2018 nella misura del 65% (dal 30%). Estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo: esteso dal 2019 al 2020 il periodo nel quale le spese per investimenti che vi sono sostenute possono essere ammesse a fruire del credito di imposta; incremento dal 25% al 50% la percentuale dell’eccedenza di spesa ammissibile al beneficio; elevato da da 5 a 20 milioni il limite massimo per ciascun beneficiario.

120

101

PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI

ALTRE PREVISIONI (2/4)

Investimenti in start-up e PMI innovative: diviene a regime la detrazione (incrementata al 30%) per gli investimenti in queste realtà. È elevato il limite massimo dell’importo su cui applicare la detrazione IRPEF, da 500.000 a un milione di euro (atteso ok da commissione UE).

Rientro in Italia di lavoratori residenti all’estero: agevolazione diviene a regime ed è estesa anche ai lavoratori autonomi. Innalzato dal 30 al 50% l’ammontare di reddito esente da IRPEF.

102

PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI

ALTRE PREVISIONI (3/4) Nuovi residenti: persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in

Italia possono optare per un’imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata in via forfettaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione.

Detassazione dei premi di produttività: elevati da da 2.000 a 3.000 euro del limite di importo complessivo dei premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, assoggettati all’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.

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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI

ALTRE PREVISIONI (4/4)Art. 26 del DPR 633/72 Cancellata la modifica della legge di Stabilità 2016 che individuava nel momento di apertura della procedura quello in cui era possibile l’emissione della nota di credito (o variazione della sola IVA). Il tutto doveva avere inizio dall’1.1.2017.La regola attuale prevede invece che la possibilità di emissione della nota di

credito IVA possa essere effettuata solo alla conclusione (infruttuosa) delle procedure.

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LA L

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201

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LA LEGGE DI BILANCIO 2017E LE NOVITÀ DEL DL 193

MASTER 2016-2017

MODULO DI AGGIORNAMENTO

L’imposta sul Reddito d’Impresa (IRI)

Il nuovo regime per cassa dei contribuenti in contabilità semplificata

I maxi ammortamenti

Le novità in tema di reddito d’impresae accertamento

I nuovi adempimenti dei contribuenti

Le riaperture dei terminidegli adempimenti fiscali

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DIDACTICA PROFESSIONISTIformazione@didacticaprofessionisti.itdidacticaprofessionisti.it

MASTER 2016-2017

MODULO DI AGGIORNAMENTO

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E LE NOVITÀDEL DL 193