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Pass Srl Formazione – www.passferrara.it MODULO 3.1 - VALUTAZIONE DEI RISCHI Docente Ing. Bergagnin Pass S.r.l. Ferrara Data 4/10/2018

MODULO 3.1 - VALUTAZIONE DEI RISCHI · 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati

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MODULO 3.1 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

Docente Ing. Bergagnin Pass S.r.l. Ferrara

Data 4/10/2018

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INFORMAZIONE SUI CRITERI, METODI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

DIR-DDL/RSPP

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è un procedimento di analisi finalizzato all’individuazione di tutti i potenziali fattori di rischio esistenti in azienda, e delle loro reciproche interazioni, in relazione alla probabilità che tali potenziali fattori di rischio possano provocare un danno.

E' lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza.

DIR-DDL/RSPP

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D.Lgs.81/2008 Titolo I - Capo I – Disposizioni generali

Art. 2 - Definizioni

[…]

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

[…]

Comma 1

DIR-DDL/RSPP

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Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato […], e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d.lgs. N.151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro .

DIR-DDL/RSPP Continua…..

D.Lgs.81/2008 Titolo I - Capo I – Disposizioni generali

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1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 6, c. 8, lett. m-quater) (apposito decreto n.d.r.), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 01 agosto 2010 (POI POSTICIPATO AL 31/12/2010).

DIR-DDL/RSPP Continua…..

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

D.Lgs.81/2008 Titolo I - Capo I – Disposizioni generali

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2. Il documento di cui all'art.17, c.1, lett.a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art.53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’art.53, di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:

DIR-DDL/RSPP Continua…..

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

D.Lgs.81/2008 Titolo I - Capo I – Disposizioni generali

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Continua …

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al DDL, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

DIR-DDL/RSPP Continua…..

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

D.Lgs.81/2008 Titolo I - Capo I – Disposizioni generali

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d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o territoriale e del medico competente che ha partecipato alla VDR;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli […]

DIR-DDL/RSPP

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

D.Lgs.81/2008 Titolo I - Capo I – Disposizioni generali

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3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

DIR-DDL/RSPP

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

D.Lgs.81/2008 Titolo I - Capo I – Disposizioni generali

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Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il DDL effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'art.17, c.1, lett. a), in collaborazione con il RSPP e il medico competente […]

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS

3. La valutazione e il documento di cui al c.1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai c.1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza […], o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, […] o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. […] il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, […] nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali;

DIR-DDL/RSPP Continua…..

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OBIETTIVI E SCOPI DELLA VALUTAZIONE

ricercare tutte le potenziali fonti di pericolo

individuare le misure di prevenzione in modo da eliminare il rischio ovvero, ove non risulti possibile, ridurlo a livello accettabile

individuare le mansioni che sottopongono alcuni gruppi di lavoratori a rischi specifici, che richiedono misure specifiche e formazione/addestramento particolari

pianificare il miglioramento ed il controllo delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;

permettere di individuare i DPC/DPI idonei

pianificare un programma di informazione, formazione, addestramento dei lavoratori.

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CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE

In base alle linee guida predisposte dall’ISPESL vengono individuati i seguenti criteri procedurali per l’effettuazione della valutazione dei rischi :

preliminare ricognizione dei rischi lavorativi, per quanto possibile approfondita;

svolgimento delle tre fasi operative della valutazione:

identificazione delle sorgenti di rischio presenti nelle procedure;

individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;

stima dell'entità dei rischi;

definizione di un programma di prevenzione e delle misure di protezione da adottare.

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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Tutelare la sicurezza significa cercare di evitare eventi infortunistici (ad esempio la sicurezza delle macchine)

Il concetto di salute e sicurezza è pertanto strettamente legato alle condizioni di pericolo e di rischio che possono verificarsi nei luoghi di lavoro

Tutelare la salute significa cercare di evitare l’esposizione dei lavoratori ad agenti pericolosi che possono provocare malattie professionali

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IL RISCHIO

IL RISCHIO rappresenta la conseguenza, cioè il danno, che un pericolo può produrre sulle persone o sull’ambiente e quindi la possibilità di infortunio o malattia professionale. La corretta strategia per far fronte ad un rischio è quella che permette di:

Eliminare il rischio

Ridurlo al minimo possibile

Controllare il rischio residuo

Stimare il danno ipotizzabile

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Dovendo attribuire una gravità al rischio, ai fini di una corretta prevenzione, esso deve essere stimato al massimo valore ipotizzabile.

Per determinare la grandezza di un rischio è necessario conoscere entità o gravità del danno che può provocare ai lavoratori; probabilità che il rischio si verifichi.

Il rischio è tanto più grande quanto è più grande il danno e la possibilità che questo si verifichi. Conoscere la grandezza del rischio è di fondamentale importanza per definire le priorità di attuazione degli interventi per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

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IL RISCHIO

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D=1 Danno lieve

D=2 Danno significativo

D=3 Danno grave

D=4 Danno irreversibile L’entità del danno viene così articolata:

LA PROBABILITA’

La probabilità che il rischio si manifesti è anch’essa indicata per livelli:

P=1 bassa Probabilità

P=2 media Probabilità

P=3 alta Probabilità

P=4 altissima Probabilità

P=0 Probabilità nulla

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IL RISCHIO

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La grandezza o entità del rischio è costituita pertanto dal prodotto dei due fattori probabilità e danno. R = P x D Pertanto, se ci riferiamo ai valori di P e D precedentemente indicati, la scala utilizzata per valutare i rischi varia da 0 a 16 Per esempio possono essere fissate le seguenti corrispondenze tra entità numerica del prodotto e valutazione:

nullo (0) molto basso (1-2); basso (3-4); medio basso (6); medio (8); medio-alto (9); alto (12) altissimo (16)

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IL RISCHIO

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IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il risultato della valutazione viene espresso e definito in un documento da conservare presso la sede dell’attività o presso ogni unità produttiva. Il D.Lgs. 81/2008 concede al datore di lavoro la facoltà di avvalersi, nella redazione della valutazione del rischio, delle procedure ritenute di volta in volta più appropriate ed efficaci, nel rispetto delle indicazioni contenute nello stesso testo di legge quali:

contenere una relazione sulla valutazione dei rischi; individuare i criteri adottati per eseguire la valutazione; definire le figure che devono provvedere all’attuazione delle misure di prevenzione; individuare le misure di prevenzione e di protezione e DPI necessari; individuare i gruppi di lavoratori esposti a rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione (tecniche/organizzative) necessarie contenere il programma di attuazione delle misure ritenute opportune per migliorare i livelli di sicurezza.

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4. Il documento di cui all'art.17, c.1, lett. a), e quello di cui all'art.26, c.3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art,6, c.8, lett. f) (*).

(*)Art. 6, comma 8, lettera f)

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

[…]

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, […];

DIR-DDL/RSPP

Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Continua…..

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Continua comma 5)

5. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art.6, c.8, lett. f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

[…]

DIR-DDL/RSPP

Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

D.Lgs.81/2008 Titolo I - Capo I – Disposizioni generali

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Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

ABOLIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE La prassi dell’autocertificazione quale modalità per la redazione (o meglio non redazione) del documento di valutazione dei rischi è stata abolita a partire dal 1 giugno 2013, come disposto dalla Legge n.228 del 24 dicembre 2012 e successivamente chiarito nella nota del Ministero del Lavoro del 31 gennaio 2013. Precedentemente il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012) aveva recepito le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo. Per la mancata redazione o mancato aggiornamento del DVR sono previste pesanti sanzioni (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €).

DIR-DDL/RSPP

D.Lgs.81/2008 Titolo I - Capo I – Disposizioni generali

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NOVITA’ DECRETO DEL FARE (L.98/2013) Il “Decreto del fare” ha introdotto un’ulteriore modifica all’art.29 del T.U. “6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro […], da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome TN e BZ, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.”

DIR-DDL/RSPP

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

D.Lgs.81/2008 Titolo I - Capo I – Disposizioni generali

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Procedure standardizzate

Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, dal settore lavorativo delle loro aziende, siano esse di natura pubblica o privata, sono soggetti all'obbligo di valutare i rischi connessi con l'attività da essi esercita.

Il documento, in base alla natura, alla tipologia dell’attività e del rischio connesso può essere redatto tramite le procedure standardizzate.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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Le principali figure coinvolte nella elaborazione del documento di valutazione sono:

DATORE DI LAVORO

MEDICO COMPETENTE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP)

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CONSULENTI E TECNICI DI SUPPORTO ESTERNI

DIR-DDL/RSPP

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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CONTENUTI MINIMI PER UN CORRETTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Organizzazione sicurezza, nomine, incarichi

Organigramma aziendale sicurezza contenente i titoli, l’esperienza, la formazione di ogni ruolo:

datore di lavoro dirigenti RSPP eventuali ASPP medico competente rappresentante lavoratori sicurezza addetti antincendio ed evacuazione addetti primo soccorso preposti

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2. Descrizione attività e dati generali

3. Metodologia del procedimento di valutazione del rischio

4. Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici (ed esperienza, formazione e formazione di questi)

5. Statistica infortuni

6. Archivio denunce impianti, certificazioni, autorizzazioni

7. Informazioni e dati sui luoghi e ambienti di lavoro

8. Schede di rischio macchine e attrezzature (eventuale allegato con fotografie)

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CONTENUTI MINIMI PER UN CORRETTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

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ANALISI DEGLI INFORTUNI: ANALISI STATISTICA E ANDAMENTO NEL TEMPO

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INDICATORI - INDICI DI INCIDENZA e FREQUENZA

La dimensione del rischio infortunistico si misura in primo luogo attraverso indici di incidenza.

Tali indici forniscono il numero di infortuni in relazione al numero di lavoratori addetto presso l’unità produttiva:

N infortuni

Indice di Incidenza II = ------------------- x 100

N lavoratori

Diversamente gli indici di frequenza (previsti dalla UNI 7249, "Statistiche degli infortuni sul lavoro“), forniscono il numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate:

N infortuni

Indice di Frequenza IF = ------------------------------ x 1.000.000

N ore lavorate annuali

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INDICATORI - INDICI DI GRAVITA’

L'indice di gravità (così come previsto ancora dalla UNI 7249), viene anch’esso calcolato attraverso un procedimento matematico, rappresenta il numero di giornate mediamente perdute da ogni addetto a causa degli infortuni.

gT + gP + gM

Indice di gravità IG = ------------------------------ x 10.000 N ore lavorate annuali

Dove gT = somma dei giorni di inabilità temporanea

Dove gP = somma dei giorni convenzionali di invalidità permanente = i perc i -------- x 7.500

100

Dove gM = somma giorni convenzionali di invalidità nei casi mortali = 7500 M (dove M = numero dei casi di morte)

DIR-DDL/RSPP

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9. Rischi presenti e misure di prev+prot

9.1 Rischio meccanico 9.2 Rischio elettrico 9.3 Rischio movimentazione merci e carichi in genere 9.4 Rischio circolazione mezzi e pedoni 9.5 Rischio movimentazione manuale carichi (NIOSH + 11228) 9.6 Rischio videoterminali 9.7 Rischio incendio (approfondimento specifico) 9.8 Rischio esplosione (approfondimento specifico) 9.9 Rischio rumore (approfondimento specifico) 9.10 Rischio vibrazioni (approfondimento specifico)

DIR-DDL/RSPP

CONTENUTI MINIMI PER UN CORRETTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

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9. Rischi presenti e misure di prevenzione e protezione

9.11 Rischio radiazioni ottiche artificiali (approfond. specifico dal 31/12/2010) 9.12 Rischio campi elettromagnetici (approfond. specifico dal 10/11/2013) 9.13 Rischio agenti chimici pericolosi (approfondimento specifico) 9.14 Rischio amianto (approfondimento specifico) 9.15 Rischio cancerogeno (approfondimento specifico) 9.16 Rischio biologico (approfondimento specifico) 9.17 Rischio lavoratrici madri (approfondimento specifico) 9.18 Rischio stress lavoro-correlato (approfondimento specifico) 9.19 Rischi connessi a differenze genere, età, provenienza 9.20 Dispositivi di protezione individuale

DIR-DDL/RSPP

CONTENUTI MINIMI PER UN CORRETTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Una volta individuati ed identificati i rischi la prima domanda da porsi è se gli stessi siano o meno controllabili nel modo adeguato e, nel tempo, migliorabili mediante un programma di attuazione delle misure di sicurezza sino alla loro eliminazione.

Il programma degli interventi atti all’eliminazione dei rischi, deve comprendere necessariamente la volontà della direzione aziendale di migliorare il livello di protezione quindi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

DIR-DDL/RSPP

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Elenco interventiscadenza e

responsabileDefinire un elenco nominativo delle persone che possono svolgere le

attività di manutenzione agli impianti elettrici e che hanno accesso

alle cabine di trasformazione.

01/03/2012 DDL

All’interno del reparto zona ricambi esporre segnaletica verticale

riportante divieti, prescrizioni e avvertimenti per il personale addetto.

01/05/2012 resp.

ricambi

Esporre su parete nei punti adeguati segnaletica verticale di

sicurezza indicante il transito dei carrelli elevatori.

01/05/2012 resp.

produzione

Farsi rilasciare la certificazione dell’impianto di messa a terra01/05/2012 resp.

produzione

Esporre presso il centralino i principali numeri telefonici di emergenza

(P.S., VVVF, ecc.) e delle squadre interne (pronto soccorso,

emergenza incendio e evacuazione)

01/05/2012 resp.

produzione

Le bombole di saldatura vuote devono essere alzate da terra e

posizionate in un idoneo cestello e fissate con una catenella (zona

officina)

01/05/2012

caporeparto officina

continua….. DIR-DDL/RSPP

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

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Elenco interventiData prevista di

effettuazioneEffettuare un aggiornamento della valutazione di esposizione al

rumore dei lavoratori01/09/2012 DDL

Definire le corsie preferenziali per i carrelli elevatori (distinte da quelle

pedonali) mediante segnaletica orizzontale.

01/09/2012 resp.

magazzino

Nella zona carrelli sostituire il maniglione antipanico rotto e installarne

uno nuovo nell’uscita di emergenza che attualmente ne risulta priva.

01/09/2012 resp.

magazzino

Indicare con opportuna segnaletica a terra le zone di deposito

(zona deposito carrelli e zona ricambi/garanzie)

01/09/2012 resp.

magazzino

Indicare con opportuna segnaletica a terra le zone di parcheggio dei

mezzi durante il caricamento delle batterie (zona ricarica batterie)

01/09/2012 resp.

magazzino

Terminare, nelle postazioni di saldatura, alla disposizione di un

idoneo sistema di captazione dei fumi.

01/10/2012 resp.

officina

Effettuare sulle macchine, attrezzature e utensili, tutti gli interventi

necessari indicati nelle apposite schede contenute nell’ALLEGATO 7.

01/12/2012 resp.

Produzione

DIR-DDL/RSPP

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

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Incidenti e infortuni mancati

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Incidenti e infortuni mancati

Negli ambienti di lavoro si verificano episodi, per esempio anomalie o situazioni pericolose senza conseguenze, che spesso non vengono tenuti nella giusta considerazione.

Alcuni studi hanno dimostrato che ogni mille incidenti:

• 0,3-0,5% provoca infortuni gravi

• 9-10% provoca infortuni di minore entità

• 90% non provocano danni ai lavoratori

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Oltre agli incidenti senza conseguenze, anche gli infortuni che hanno durata inferiore ad 1 giorno non sono registrati (non essendo obbligatorio secondo la normativa vigente).

E’ consigliabile pertanto adottare procedure di segnalazione e rilevazione, che consentano di raccogliere questi dati e analizzarli, in quanto utili per:

• una corretta valutazione dei rischi presenti

• consentire il controllo della sicurezza e pianificare le eventuali misure di miglioramento

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Incidenti e infortuni mancati

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Definizione

Quasi infortunio (near miss): qualsiasi evento correlato al lavoro che avrebbe potuto comportare un infortunio o un danno alla salute di uno o più lavoratori, ma che non ha provocato conseguenze dannose ai lavoratori

Attenzione: fanno parte di tale categoria anche gli infortuni per i quali la normativa non prevede l’obbligo di registrazione (< 1 giorno)

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Incidenti e infortuni mancati

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Non sempre è possibile classificare un evento come mancato infortunio. Il mancato infortunio è infatti un evento potenziale e quindi, proprio in virtù del criterio di potenzialità, è necessario valutare con attenzione l’accaduto. Non sempre infatti le caratteristiche dell’evento sono effettivamente potenziali cause di un infortunio.

Tra gli aspetti che vanno assolutamente considerati nella valutazione ci sono i comportamenti pericolosi commessi dai lavoratori, il mancato rispetto di procedure o di prescrizioni aziendali.

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Incidenti e infortuni mancati

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DITTA XXXXXXXX MODULO DI MANCATO INFORTUNIO ( DA COMPILARSI IN OGNI SUA SINGOLA VOCE IN STAMPATELLO A CURA DELL’INTERESSATO) DATI DELL' INTERESSATO COGNOME:__________________________ NOME: ________________________________ MANSIONE:__________________________ REPARTO:______________________________ DESCRIZIONE DELL’EVENTO DATA:_____________________ORA:_____________________________ DESCRIZIONE DELL’ACCADUTO: POSSIBILI CAUSE: TESTIMONI:______________________________________________________________________ FIRMA CAPOREPARTO FIRMA

___________________________ ____________________

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Incidenti e infortuni mancati

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D.Lgs. 81/2008 Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

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Responsabilità del datore di lavoro in merito alla tutela della salute e sicurezza

Nel quadro dell’applicazione del D. Lgs. 81/2008 la responsabilità del DDL riferita ai luoghi di lavoro di cui lo stesso DDL ha disponibilità giuridica si estende ai seguenti soggetti:

• i propri addetti (dipendenti e lavoratori atipici Legge Biagi)

• i lavoratori degli appaltatori e subappaltatori che eseguono lavori all’interno dell’area aziendale

• i lavoratori autonomi che eseguono lavori all’interno dell’area aziendale

• i visitatori

CONTRATTO D’APPALTO E D’OPERA

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DEFINIZIONI (Linee Guida Stato-Regioni)

Appalto scorporato: esecuzione di un’opera o di un servizio all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo; questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati. Appalto promiscuo: appalto in cui sono impegnate una o più imprese esecutrici nella stessa area di lavoro o struttura del committente in cui opera personale alle dipendenze del committente stesso. Subappalto: contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione; l'appaltatore può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera previa autorizzazione del committente (art. 1656 cc).

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CONTRATTO D’APPALTO E D’OPERA

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D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d’appalto

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’art.6, c.8, lett. g), l'idoneità

tecnico-professionale delle imprese appaltatrici/lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture, da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la verifica è eseguita con le seguenti modalità:

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Art. 6 Commissione consultiva permanente

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

[…] g) discutere in ordine ai criteri finalizzati alla definizione del sistema di

qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’art.27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con D.P.R. su proposta del Ministero del Lavoro, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni da emanarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (15/05/2009 n.d.r.)

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Art.27 sistema di qualificazione imprese e lavoratori autonomi

1. Con il Decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 6 comma 8 lettera g) sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, basato sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisita anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’art.21 comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera […]

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comma 1, lett. a) SEGUE

Acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIA; Acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioni amministrative, di cui al D.P.R. 455/2000.

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti

nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d’appalto

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L’INFORMAZIONE ALL’APPALTATORE

• sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto: si intendono tutti i rischi presenti! Per es. meccanici (legati alle macchine e agli impianti presenti), fisici (rumore, vibrazioni, amianto, ecc.), chimici (sostanze presenti nell’ambiente, emissioni, ecc.), traffico interno, cadute dall’alto, ecc.

• sulle misure di prevenzione già presenti nelle aree interessate: per esempio impianti di captazione delle emissioni, dispositivi anticaduta, protezioni sulle macchine e impianti, separazione traffico pedonale/veicolare, sicurezza degli impianti elettrici (per es. MT, antideflagranti), ecc.

• sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività: contenuti dei piani di emergenza, istruzioni sulle modalità di comportamento in caso di allarme, ecc.

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2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi

sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i

lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.3

D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d’appalto

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“Cooperare: contribuire attivamente al conseguimento di un fine” (dal Devoto Oli – Dizionario della lingua italiana) Il fine è l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. “Coordinare: ordinare e disporre, attribuendo o assegnando, nell’ambito di un gruppo, funzioni e compiti nel modo più idoneo al conseguimento di un fine determinato” (dal Devoto Oli – Dizionario della lingua italiana) In questo caso l’oggetto sono gli interventi di prevenzione e protezione, sui quali tra committente e appaltatori si deve decidere “chi” “fa” “cosa”, anche informandosi. Il “fine determinato” in questo caso è l’eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze.

Cooperazione e coordinamento

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3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di VDR che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art.29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del DDL committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. (CONTINUA …)

D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d’appalto

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(CONTINUA …) 3. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il RLS e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nel campo di applicazione del D.Lgs.163/2006 tale documento è redatto […] dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

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D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d’appalto

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3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato ai sensi del D.M.10/03/98, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al D.P.R. 177/2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori […], rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

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D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d’appalto

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3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’art.3, c.34, del d.lgs. n.163/06 (appalti pubblici ndr), o in tutti i casi in cui il DDL non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il […] documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra il contratto.

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D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d’appalto

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• La promozione della cooperazione e del coordinamento si concretizza nella redazione di un documento unico di valutazione dei rischi contenente la descrizione dei rischi interferenziali e le misure di prevenzione e protezione adottate per “eliminare le interferenze”.

• Il DUVRI è “unico” perché, in merito alle interferenze risulterà l’unico documento pertinente, non vi si riferiranno la VDR del committente né la VDR o il POS dell’appaltatore.

Gestione della cooperazione e del coordinamento e della documentazione

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• Il DUVRI è allegato al contratto d’appalto. Si conferma un documento preventivo, costruito a tavolino, indispensabile, pena la possibilità di annullamento del contratto

• Il DUVRI è un documento integrativo rispetto alla VDR presente presso il committente o di cui è dotata l’impresa esecutrice. Non è possibile utilizzare un estratto della VDR. Il nuovo documento è specifico dei rischi interferenziali e solo di quelli.

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Gestione della cooperazione e del coordinamento e della documentazione

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4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato

pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d’appalto

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Alcuni strumenti di tutela nei confronti degli appaltatori • Verificare la regolarità contributiva dell’appaltatore da parte del committente. Questo è

uno strumento previsto dalla normativa vigente che prevede il rilascio all’appaltatore del DURC (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dalle casse edili, dall’INPS e dall’INAIL.

Tale documento attesta la regolarità dei versamenti contributivi effettuati dall’appaltatore/subappaltatore.

• Il DURC è stato introdotto dal D.Lgs. 494/96 (decreto ora abrogato e disciplinato dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008) per gli appalti pubblici, ma il Decreto “Bersani” D.Lgs. 223/2006 lo ha esteso a tutti i cantieri edili, dove obbligatoriamente il committente ne deve richiedere copia alle imprese .

Art. 26 Contratto d’appalto Danni al lavoratore e responsabilità in solido

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Come può il committente verificare che l’appaltatore non si avvalga di lavoratori non in regola?

• Un ulteriore strumento potrebbe derivare dal Libro Unico del Lavoro (LUL, ex

libro matricola) dell’appaltatore, in cui, in base alle normative vigenti, devono essere riportati i nominati delle persone in forze alla ditta.

• Il controllo incrociato tra DURC e l’estratto del LUL potrebbe scoraggiare eventuali comportamenti illegali degli appaltatori/subappaltatori

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Art. 26 Contratto d’appalto Danni al lavoratore e responsabilità in solido

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5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, […] devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art. 1418 del c.c. i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25/08/2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31/12/2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso entro tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori […].

D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d’appalto

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6. […]

7. […].

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

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D.Lgs. 81/2008 Art. 26 Contratto d’appalto

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Grazie per l’attenzione

PASS SRL PROGETTAZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA - SERVIZI Via Cairoli, 22 44121 - Ferrara (Italy) Tel 0532 247713 (r.a.) Fax 0532 215574 e.mail: [email protected]