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Misure di contrasto alla povertà 16 giugno 2020 Il decreto legge n.4 del 2019, istitutivo del Reddito e della Pensione di cittadinanza, ha assorbito il Reddito di Inclusione (ReI), la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, che, a decorrere dal mese di aprile 2019 non è più riconosciuta, né rinnovata. Si ricorda che, in attuazione della delega contenuta nella legge 33 del 2016 , il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (REI), quale misura condizionata alla prova dei mezzi, articolata in un beneficio economico e in un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa rivolto al nucleo familiare beneficiario, a tal fine preso in carico dai servizi sociali e territoriali di riferimento. Il REI era finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo povertà), istituito dalla legge di stabilità 2016. Gran parte delle risorse del Fondo povertà sono confluite nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza, riducendo, conseguentemente, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo povertà, nel quale residuano ora quelle destinate al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali. Nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per sostenere le fasce di popolazione più svantaggiate, è stato istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario, della durata di due mesi, rivolto ai nuclei familiari in condizione di grave necessità economica. Per un panorama puntuale delle misure adottate, si rinvia al tema Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Alcuni dati sulla povertà L' Ocse ha calcolato che, nel periodo 2007-2012, il reddito medio in Italia ha subito una diminuzione di circa 2.400 Euro: una delle riduzioni in termini reali più significative nell'Eurozona, dove la diminuzione media nei redditi, nello stesso intervallo di tempo, è stata pari a 1.100 Euro. La conseguenza di tale ridotta capacità di spesa ha determinato cambiamenti significativi nello stile di vita e una crescente mole di richieste di aiuto anche da parte di settori della popolazione precedentemente non compresi nelle categorie della povertà e dell'esclusione. Il Rapporto della Caritas 2015 sulla povertà e l'esclusione sociale ha ben descritto questa nuova categoria di poveri, che conferma la progressiva "normalizzazione sociale" di coloro che richiedono beni e servizi materiali, con il crescente coinvolgimento degli italiani e delle tipologie familiari più deboli (come i padri e le madri sole). Nell'ottobre 2019, Eurostat ha diffuso una report che presenta in modo aggiornato la situazione della povertà e dell'esclusione sociale nel contesto europeo. Dai dati Eurostat emerge il quadro della situazione ed alcune tendenze del fenomeno: nel 2018, 109,2 milioni di persone, pari al 21,7% della popolazione dell'Unione europea, risultano a rischio di povertà o esclusione sociale. Si tratta di persone che vivono in almeno una delle tre seguenti condizioni: sono a rischio povertà dopo i trasferimenti sociali (povertà di reddito), gravemente deprivate materialmente o residenti all'interno di famiglie con bassa intensità di lavoro; rispetto a dieci anni fa, si registra una complessiva tendenza al ribasso della percentuale di persone a rischio di povertà o esclusione. Dopo tre aumenti consecutivi tra il 2009 e il 2012, che portarono a sfiorare il 25% tale quota è andata costantemente diminuendo, fino a raggiungere il valore del 21,7% nel 2018 (2 punti percentuali al di sotto del 2008 e 0,7 punti percentuali al di sotto del livello del 2017); a livello complessivo, rispetto al picco del 2012 (123,8 milioni di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale), il numero dei poveri è diminuito di 8,2 milioni, comunque molto al di sotto della riduzione prevista dall'Obiettivo 2020 dell'Unione Europea (ridurre di almeno 20 milioni di unità il totale delle persone a rischio di povertà ed esclusione sociale); + il tasso più elevato di rischio di povertà si registra in Bulgaria (32,8%), mentre quello

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Misure di contrasto alla povertà

16 giugno 2020

Il decreto legge n.4 del 2019, istitutivo del Reddito e della Pensione di cittadinanza, ha assorbito ilReddito di Inclusione (ReI), la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusionesociale, che, a decorrere dal mese di aprile 2019 non è più riconosciuta, né rinnovata. Si ricorda che, inattuazione della delega contenuta nella legge 33 del 2016, il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 avevaistituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (REI), quale misura condizionata allaprova dei mezzi, articolata in un beneficio economico e in un progetto personalizzato di attivazione e diinclusione sociale e lavorativa rivolto al nucleo familiare beneficiario, a tal fine preso in carico dai servizisociali e territoriali di riferimento. Il REI era finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta allapovertà e all'esclusione sociale (Fondo povertà), istituito dalla legge di stabilità 2016. Gran parte dellerisorse del Fondo povertà sono confluite nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza,riducendo, conseguentemente, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo povertà, nel quale residuanoora quelle destinate al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali.

Nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per sostenere le fasce di popolazione piùsvantaggiate, è stato istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario, della durata didue mesi, rivolto ai nuclei familiari in condizione di grave necessità economica. Per un panoramapuntuale delle misure adottate, si rinvia al tema Politiche sociali per fronteggiare l'emergenzacoronavirus.

Alcuni dati sulla povertà

L'Ocse ha calcolato che, nel periodo 2007-2012, il reddito medio in Italia ha subito una diminuzione dicirca 2.400 Euro: una delle riduzioni in termini reali più significative nell'Eurozona, dove la diminuzionemedia nei redditi, nello stesso intervallo di tempo, è stata pari a 1.100 Euro.

La conseguenza di tale ridotta capacità di spesa ha determinato cambiamenti significativi nello stile di vitae una crescente mole di richieste di aiuto anche da parte di settori della popolazione precedentemente noncompresi nelle categorie della povertà e dell'esclusione. Il Rapporto della Caritas 2015 sulla povertà el'esclusione sociale ha ben descritto questa nuova categoria di poveri, che conferma la progressiva"normalizzazione sociale" di coloro che richiedono beni e servizi materiali, con il crescente coinvolgimentodegli italiani e delle tipologie familiari più deboli (come i padri e le madri sole).

Nell'ottobre 2019, Eurostat ha diffuso una report che presenta in modo aggiornato la situazione dellapovertà e dell'esclusione sociale nel contesto europeo. Dai dati Eurostat emerge il quadro della situazioneed alcune tendenze del fenomeno: nel 2018, 109,2 milioni di persone, pari al 21,7% della popolazionedell'Unione europea, risultano a rischio di povertà o esclusione sociale. Si tratta di persone che vivono inalmeno una delle tre seguenti condizioni: sono a rischio povertà dopo i trasferimenti sociali (povertà direddito), gravemente deprivate materialmente o residenti all'interno di famiglie con bassa intensità di lavoro;rispetto a dieci anni fa, si registra una complessiva tendenza al ribasso della percentuale di persone a rischiodi povertà o esclusione. Dopo tre aumenti consecutivi tra il 2009 e il 2012, che portarono a sfiorare il 25%tale quota è andata costantemente diminuendo, fino a raggiungere il valore del 21,7% nel 2018 (2 puntipercentuali al di sotto del 2008 e 0,7 punti percentuali al di sotto del livello del 2017); a livello complessivo,rispetto al picco del 2012 (123,8 milioni di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale), il numero deipoveri è diminuito di 8,2 milioni, comunque molto al di sotto della riduzione prevista dall'Obiettivo 2020dell'Unione Europea (ridurre di almeno 20 milioni di unità il totale delle persone a rischio di povertà edesclusione sociale); + il tasso più elevato di rischio di povertà si registra in Bulgaria (32,8%), mentre quello

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più basso nella Repubblica Ceca (12,2%). L'Italia è il sesto Paese maggiormente a rischio di povertàd'Europa (27,3%), in ogni caso oltre il valore medio dell'Unione (21,7%).

Con il Report Le statistiche dell'ISTAT sulla povertà | anno 2019 del luglio 16 giugno 2020, l'Istat hadiffuso le stime riferite a due distinte misure della povertà: assoluta e relativa, elaborate con due diversedefinizioni e metodologie, sulla base dei dati dell'indagine sulle spese per consumi delle famiglie.

Dopo quattro anni di aumento, si riducono per la prima volta il numero e la quota di famiglie in povertàassoluta pur rimanendo su livelli molto superiori a quelli precedenti la crisi del 2008-2009.

Povertà assolutaNel 2019, si stimano quasi 1,7 milioni di famiglie in povertà; assoluta (con un'incidenza pari al 6,4%), per

un totale di quasi 4,6 milioni di individui (7,7%), in significativo calo rispetto al 2018 quando l'incidenza erapari, rispettivamente, al 7,0% e all'8,4%. L'andamento positivo si è; verificato in concomitanzadell'introduzione del Reddito di cittadinanza (che ha sostituito il Reddito di inclusione) e ha interessato, nellaseconda parte del 2019, oltre un milione di famiglie in difficoltà;. L'incidenza delle famiglie in povertà;assoluta si conferma più; alta nel Mezzogiorno (8,5% nel Sud e 8,7% nelle Isole) rispetto alle altre ripartizioni(5,8% nel Nord-ovest, 6,0% nel Nord-est e 4,5% nel Centro). Le differenze territoriali rilevate per le famigliesi confermano per gli individui: sono oltre due milioni i poveri assoluti residenti nel Mezzogiorno (45,1% deltotale, di cui il 70% al Sud e il 30% nelle Isole), contro 1 milione e 860mila nelle regioni del Nord (40,5%, dicui il 58,7% nel Nord-ovest e il 41,3% nel Nord-est).

Nel 2019 si conferma un'incidenza di povertà; assoluta più; elevata tra le famiglie con un maggiornumero di componenti: 9,6% tra quelle con quattro componenti e 16,2% tra quelle con cinque e più;. Siattesta invece attorno al 6% tra le famiglie di tre componenti, sostanzialmente in linea con il dato medio. Lapovertà;, inoltre, aumenta in presenza di figli conviventi, soprattutto se minori, passando dal 6,5% dellefamiglie con un figlio minore al 20,2% di quelle con tre o più; figli minori. Anche tra le famiglie monogenitorela povertà; è; più; diffusa rispetto alla media, con un'incidenza dell'8,9%, ma in attenuazione rispetto all'annoprecedente, quando era pari a 11,4%. Nelle famiglie con almeno un anziano l'incidenza di povertà; è; pari al5,1%, più; bassa, quindi, della media nazionale; scende al 3,1% se si considerano le coppie in cui l'età; dellapersona di riferimento della famiglia è; superiore a 64 anni (tra le famiglie composte da persone sole con più;di 64 anni l'incidenza sale al 5,7%). In generale, la povertà; familiare presenta un andamentodecrescente all'aumentare dell'età; della persona di riferimento: le famiglie di giovani hanno più;

risparmi accumulati nel corso della vita o beni ereditati.Oltre 1,1 milioni i minori in povertà; assoluta.Elevata la povertà; assoluta tra gli stranieri.

In affitto quasi la metà; delle famiglie povere.

Povertà relativa

Nel 2019 le famiglie in condizioni di povertà; relativa sono stimate pari a poco meno di 3 milioni (11,4%),per un totale di oltre 8,8 milioni di individui (14,7%). Rispetto al 2018, la situazione è; sostanzialmente stabilein tutte le ripartizioni: nel Nord l'incidenza si attesta a 6,8% con valori simili sia nel Nord-ovest sia nel Nord-est (rispettivamente 6,7% e 6,9%) mentre è; pari a 21,1% nel Mezzogiorno. Anche a livello individuale siregistra una sostanziale stabilità; in media nazionale (da 15,0% a 14,7%), che si riflette anche sul territorio.Sicilia (24,3%), Calabria (23,4%) e Puglia (22,0%) sono le regioni con la maggiore incidenza.

L'intensità; della povertà; relativa si attesta al 23,8%, sostanzialmente stabile rispetto al 2018 (24,3%), eancora una volta raggiunge il valore più; elevato nel Mezzogiorno (25,0%) e il più; basso nel Centro (21,9%).Migliora la condizione delle famiglie di due componenti (da 10,2% nel 2018 a 8,2% nel 2019), soprattutto nelMezzogiorno dove l'incidenza per questa tipologia familiare passa dal 20,1% al 16,4%. La stessa dinamica siregistra anche per le famiglie monogenitore per le quali l'incidenza di povertà; relativa passa da 18,8% del2018 a 14,1% del 2019 in media nazionale. Nel Nord, invece, segnali di difficoltà; vengono dalle famigliemonocomponente di anziani per le quali l'incidenza nel 2019 cresce a 5,3% dal 3,1% del 2018.

Soglie di povertàLe soglie di povertà assoluta rappresentano i valori rispetto ai quali si confronta la spesa per consumi di

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una famiglia al fine di classificarla assolutamente povera o non povera. Ad esempio, nel 2019, per un adulto(di 18-59 anni) che vive solo, la soglia di povertà è pari a 839,75 euro mensili se risiede in un'areametropolitana del Nord, a 754,26 euro se vive in un piccolo comune settentrionale, a 566,49 euro se risiedein un piccolo comune del Mezzogiorno.

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

In Italia, l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali ecomunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza diquanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio leprestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretatediversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le risorse per lepolitiche sociali provengono dal finanziamento plurimo dei tre livelli di governo (Stato, Regioni eComuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.

La legge quadro sull'assistenza (legge 328/2000) ha stabilito che i livelli essenziali delle prestazionisociali (LEP) corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o servizi, secondo lecaratteristiche fissate dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, e attuati nei limiti delle risorse delFondo nazionale per le politiche sociali. Più precisamente, l'art. 22 individua l'area del bisogno (per esempio:povertà, disagio minorile, responsabilità familiare, dipendenze, disabilità) e quindi le prestazioni e gliinterventi idonei a soddisfare quei bisogni, senza giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. Intal senso, la legge 328/2000 non è stata pienamente attuata, in quanto non si è provveduto né a disegnareuna programmazione nazionale dei servizi e degli interventi, né a fissare risorse certe e strutturali per i Fondirivolti alle politiche sociali, tali da rendere possibile il finanziamento dei diritti soggettivi.

La materia è stata incisivamente innovata dalla legge 33/2017 "Delega recante norme relative al contrastodella povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", collegata allalegge di bilancio 2016, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recantil'introduzione di: una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, individuata comelivello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale e il rafforzamentodel coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorionazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328/2000. A tal fine,la legge delega 33/2017 ha previsto un organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali,istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), la Rete della protezione edell'inclusione sociale (art. 21 del D. Lgs. 147/2017 istitutivo del REI). In attuazione della delega, è statopubblicato il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale dicontrasto alla povertà" che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), qualemisura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il ReI è stato finanziato neilimiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità2016 (legge 208/2015). Il Fondo, a carattere permanente e con risorse certe, è stato in parte finalizzato allacopertura del beneficio economico collegato al ReI, ma una sua quota (Quota Servizi) è stata destinata alrafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiaribeneficiari. A fronte di risorse certe e programmate, il ReI è stato riconosciuto livello essenziale delleprestazioni, come esplicitamente dichiarato dal decreto istitutivo (art. 2, comma 16, del D. Lgs. 147/2017).Conseguentemente, sono stati considerati livelli essenziali delle prestazioni anche i servizi e gli interventiche accompagnano il nucleo familiare dal momento della richiesta del ReI all'affrancamento dalla condizionedi povertà ed esclusione sociale: dall'accesso ai servizi, alla valutazione della condizione di bisogno, allaprogettazione personalizzata fino all'individuazione dei sostegni per il nucleo familiare e degli impegniassunti dai suoi membri. Il D. Lgs. 147/2017 ha definito livello essenziale delle prestazioni anche l'offertaintegrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate definite dalle regioni e dalle province autonome.

Il Piano Nazionale Sociale del triennio 2018-2020, emanato in allegato al Decreto 26 novembre 2018 diriparto del Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), ha sottolineato come risulti difficile definire i LEP in unquadro economico in cui le risorse dedicate alle politiche sociali risultano fortemente limitate. Pertanto, ilPiano si limita a programmare a livello nazionale l'utilizzo delle risorse del FNPS, e, senza pretendere difissare livelli essenziali delle prestazioni, individua il percorso verso obiettivi condivisi in grado di garantiremaggiore uniformità territoriale in un quadro territoriale della spesa sociale fortemente disomogeneo, a volte

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all'interno di una stessa regione. Conseguentemente, il Piano 2018-2020 si connota esplicitamente comePiano "di transizione" e rinvia, senza innovare, alla matrice di macro-livelli e aree di intervento su cui dal2013 le Regioni programmano le risorse del Fondo, stabilendo, come unico paletto, che almeno il 40% dellerisorse del FNPS trasferito alle Regioni sia utilizzato a copertura delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 255, della legge 145/2018) ha istituito,presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza.Le risorse indirizzate al beneficio economico collegato al ReI sono state trasferite nel Fondo per il reddito ela pensione di cittadinanza, mentre la Quota servizi del Fondo povertà è stata destinata allo sviluppo degliinterventi e dei servizi sociali previsti per il Patto di inclusione, il progetto orientato alla rimozione dellecondizioni che sono alla radice della condizione di povertà dei beneficiari de RdC.

La Carta acquisti ordinaria

Il decreto-legge 112/2008 ha istituito la Carta acquisti ordinaria: un beneficio economico, pari a 40 euromensili, caricato bimestralmente su una carta di pagamento elettronico. La Carta acquisti èriconosciuta agli anziani di età superiore o uguale ai 65 e ai bambini di età inferiore ai tre anni, se inpossesso di particolari requisiti economici che li collocano nella fascia di bisogno assoluto.Inizialmente, potevano usufruire della Carta acquisti ordinaria soltanto i cittadini italiani; la legge di stabilità2014 (legge 147/2013) ha esteso la platea dei beneficiari anche ai cittadini di altri Stati dell'Ue e ai cittadinistranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, purché in possesso deirequisiti sopra ricordati. La Carta è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per ilpagamento delle spese energetiche. I negozi convenzionati, che supportano il programma, accordano aititolari della Carta uno sconto del 5%. Gli enti locali possono aderire al programma Carta acquistiestendendone l'uso o aumentando il beneficio a favore dei propri residenti (decreto n. 89030 del 16settembre 2008). La gestione della Carta acquisti è centralizzata. L'Inps procede all'accredito delle sommesulla carta elettronica, dopo aver ricevuto le domande e verificato i dati dei richiedenti.

La Carta acquisti è cumulabile con il Reddito di cittadinanza.

A partire dall'1 gennaio 2020, il limite massimo del valore dell'indicatore ISEE e dell'importo complessivodei redditi comunque percepiti sono stati rispettivamente così determinati:

per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro6.966,54per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 6.966,54 eimporto complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 6.966,54;per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro6.966,54 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 9.288,72

Come indicato dal XVIII Rapporto annuale INPS, oltre 556mila i beneficiari della Carta Acquisti nel 2018(nel 2017 erano stati 571.639), il 19,47% dei quali risiede in Campania, il 18,93% in Sicilia, il 10,45%inLombardia, l'8,39 in Puglia, l'8,17% nel Lazio e il 5,85% in Calabria.

Sostegno per l'inclusione attiva - SIA e Lotta alla povertà nella legge di stabilità 2016

Dopo l'istituzione della Carta acquisti, la discussione istituzionale e pubblica su una misura strutturale dicontrasto alla povertà, è proseguita con l'approvazione del decreto legge 5/2012, che all'articolo 60, haconfigurato una fase sperimentale della Carta acquisti, attraverso l'utilizzo di un nuovo tipo di carta,denominata, in un primo tempo, Carta per l'inclusione e poi Sostegno Inclusione Attiva (SIA). Lasperimentazione, di durata non superiore ai dodici mesi, è stata attuata nei comuni con più di 250.000abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona eRoma) e ha ampliato immediatamente la platea dei beneficiari anche ai cittadini degli altri Stati dell'Ue e aicittadini esteri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.Fin dal principio, il SIA è stato configurato come una misura mista basata su un sostegno economico

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condizionato all'attivazione di percorsi verso l'inclusione e l'autonomia. Le modalità attuative dellasperimentazione del SIA nei grandi comuni sono state indicate dal decreto 10 gennaio 2013 che ha fra l'altrostabilito criteri di identificazione dei beneficiari, individuati per il tramite dei Comuni, e l'ammontare delladisponibilità sulle singole carte - da un minimo di 231 a un massimo di 404 euro mensili -, calcolato secondola grandezza del nucleo familiare. Il SIA, come definito dal decreto del gennaio 2013, è una prestazione economica sottoposta alla prova dei mezzi, edunque uno strumento categoriale, in quanto è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari con minori in situazione didifficoltà (ISEE inferiore a 3.000 euro e patrimonio inferiore a 8.000 euro; trattamenti di natura previdenziale eassistenziale non superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli). Inoltre, i componenti delnucleo devono essere disoccupati e almeno uno di essi deve aver svolto attività lavorativa continuativa per unminimo di sei mesi nei tre anni precedenti alla richiesta del SIA. Infine, la presenza di più di due figli minori o di figliminori disabili nel nucleo richiedente costituisce criterio di precedenza nell'accesso al beneficio, così come risultanopreferiti per la concessione del beneficio i nuclei monoparentali con minori e quelli con disagio abitativo. Per poterbeneficiare del trasferimento monetario, il nucleo familiare deve stipulare e rispettare un patto di inserimento con iservizi sociali degli enti locali di riferimento. I servizi sociali, per parte loro, si impegnano a favorire con servizi diaccompagnamento il processo di inclusione e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo, promuovendo, fral'altro, il collegamento con i centri per l'impiego, per la partecipazione al mercato del lavoro degli adulti, e ilcollegamento con il sistema scolastico e sanitario per l'assolvimento da parte dei minori dell'obbligo scolastico e ilrispetto dei protocolli delle visite sanitarie pediatriche. Le caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari del progettosono state individuate in accordo con le città interessate, mentre l'Inps è l'ente attuatore del progetto per laconcessione dei contributi economici e predispone, a tal fine, gli strumenti telematici per lo scambio dei flussiinformativi con i comuni coinvolti. I servizi sociali dei comuni coinvolti coordinano l'attività complessiva della reterappresentata anche dai servizi per l'impiego, i servizi sanitari e la scuola.

In seguito, la legge di stabilità 2016 (commi 386-390 della legge 208/2015) ha disegnato una seriedi interventi per il contrasto alla povertà e ha previsto, al comma 388, uno o più provvedimentilegislativi di riordino della normativa in materia di strumenti e trattamenti, indennità, integrazioni direddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti abeneficiari residenti all'estero, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto allapovertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta.

Molto sinteticamente, la legge di stabilità ha previsto:• la definizione di un Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione;• l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale presso il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali;• l'avvio di una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come rafforzamento,

estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale – SIA;• lo stanziamento di risorse certe per la Lotta alla povertà e la loro quantificazione per il 2016 e

gli anni successivi. Più in particolare, per il 2016, la stabilità ha stanziato 380 milioni, ai quali si sonoaggiunti i 220 milioni della messa a regime dell'Asdi, destinata ai disoccupati poveri che perdonodiritto all'indennità di disoccupazione. Tali risorse, insieme ai fondi europei per la povertà el'inclusione, sono state impegnate nel 2016 per un Programma di sostegno per l'inclusione attiva,garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figliminori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato digravidanza accertata. I criteri e le procedure di avvio del Programma, a cui sono legate le risorsestanziate per il 2016, sono stati poi definiti con decreto 26 maggio 2016. Le risorse stanziateannualmente a decorrere dal 2017, pari a un miliardo per anno, dovranno invece garantire l'attuazionedel Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale come disegnato dalla leggedelega poi approvata con Legge 15 marzo 2017, n. 33 (in GU n. 70/2017), e dai decreti legislativi daquesta discendenti;

• il riordino della normativa in materia di trattamenti assistenziali di natura assistenziale o comunquesottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia diaccesso alle prestazioni sociali.

Nelle more della definizione del Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà eall'esclusione, il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), come previsto dal comma 387 della

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stabilità 2016, è stato esteso a tutto il territorio nazionale secondo le modalità attuative indicate daldecreto del 26 maggio 2016 Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA). Le modalità di accessoal SIA per il 2017 sono state ampliate dal decreto 16 marzo 2017 Allargamento del Sostegno perl'inclusione attiva (SIA), per il 2017.

Legge delega sul contrasto della povertà e sul riordino delle prestazioni e del sistema degliinterventi e dei servizi sociali

La legge 33/2017 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni eal sistema degli interventi e dei servizi sociali" (GU n.70 del 24 marzo 2017), ha delegato il Governo adadottare, entro sei mesi dal 25 marzo 2017, uno o più decreti legislativi recanti:

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (intesa come impossibilità didisporre dell'insieme dei beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso) e dell'esclusionesociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorionazionale. La misura di contrasto alla povertà, denominata Reddito di inclusione (ReI), unica a livellonazionale, si articola in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurata dallarete dei servizi sociali mediante un progetto personalizzato aderente ai bisogni del nucleo familiarebeneficiario della misura. La misura nazionale, intesa come rafforzamento, estensione e consolidamentodella Carta acquisti sperimentale - SIA -, è condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore dellasituazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori dellacapacità di spesa. I beneficiari della misura sono individuati, prevedendo un requisito di durata minima dellaresidenza sul territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, prioritariamente, tra inuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o conpersone con più di 55 anni di età in stato di disoccupazione. L'estensione della misura nazionale di contrastoalla povertà avverrà, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusionesociale;

b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi finalizzate alcontrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più inetà di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate allacondizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire,su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge n.328/2000.

Inoltre, per favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni, è stato previstoun organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, istituito presso il Ministero dellavoro e delle politiche sociali. Al medesimo Ministero vengono anche attribuite delle competenze in materiadi verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale; per questo ilMinistero del lavoro, anche avvalendosi del citato organismo, è incaricato di effettuare un monitoraggiosull'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà, pubblicandone gli esiti sul proprio sitointernet.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si prevede che all'attuazione della delega per l'introduzionedi una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, si provveda nei limiti delle risorsedel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali dall'articolo 1, comma 386, della stabilità 2016 e rifinanziato dall'articolo 1, comma 389, dellamedesima legge. Si ricorda inoltre che la stabilità 2016, al comma 388, per gli anni successivi al 2016assegna al Fondo risorse pari complessivamente a 1,03 miliardi di euro per il 2017 e a 1,054 miliardi di euroa decorrere dal 2018; risorse che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del Piano nazionale perla lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Lotta alla povertà nella legge di bilancio 2017

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La legge di bilancio 2017 ha rifinanziato il Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione socialesia con la Sezione I che con la Sezione II.

L'articolo 1, co. 238, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) infatti ha autorizzato, dal 2017, unincremento a regime di 150 milioni di euro a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta allapovertà e all'esclusione sociale. Conseguentemente è stata ridotta dello stesso importo, sempre dal 2017,l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Assegno di disoccupazione – ASDI. Il successivo comma239, ha poi stabilito che, nelle more dell'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, enei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un decretointerministeriale aggiorni i criteri per l'accesso al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) per il 2017, anche alfine di ampliare la platea dei beneficiari e definire le modalità di prosecuzione della sperimentazionedell'ASDI.

La Sezione II della legge di bilancio 2017 ha poi incrementato di 500 milioni la dotazione del Fondoper ciascun anno del biennio 2017-2018.

Il Reddito di inclusione

In premessa si ricorda che l'art. 11 del decreto legge 4/2019, istitutivo del Reddito e della pensione dicittadinanza, ha abrogato quasi per intero, dal 1 aprile 2019,il Capo II del D.Lgs. 147/2017, istitutivo del ReI.Restano in vigore il Capo III, dedicato al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto allapovertà e il Capo IV, dedicato al rafforzamento dei servizi e degli interventi di contrasto alla povertà. Inestrema sintesi, il Reddito di cittadinanza ha assorbito il ReI, che dal mese di aprile 2019 non è statopiù riconosciuto né rinnovato.

Il Reddito di inclusione (REI) è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018 dal D. Lgs. 15 settembre2017, n. 147 quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Lamisura, istituita in attuazione della delega contenuta nella legge 33 del 2016, ha fissato i primi livelli diassistenza in ambito sociale. Il REI, misura condizionata alla prova dei mezzi, è stato articolato in unbeneficio economico e in un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa rivoltoal nucleo familiare beneficiario, a tal fine preso in carico dai servizi sociali e territoriali di riferimento.Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la legge di bilancio 2018 ha abrogato dal 1° luglio 2018i requisiti familiari (presenza di un minorenne o di una persona disabile o di una donna in gravidanza)richiesti, nella fase transitoria di prima applicazione, per l'accesso alla misura. Il REI è stato finanziato neilimiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità2016, di cui una quota è stata destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizisociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari. A fronte di risorse certe e programmate, il ReI è statoriconosciuto "livello essenziale delle prestazioni" nell'ambito del bisogno e della povertà. Conseguentemente,sono stati considerati livelli essenziali delle prestazioni anche i servizi e gli interventi che accompagnavano ilnucleo familiare dal momento della richiesta del ReI all'affrancamento dalla condizione di povertà edesclusione sociale: dall'accesso ai servizi, alla valutazione della condizione di bisogno, alla progettazionepersonalizzata fino all'individuazione dei sostegni per il nucleo familiare e degli impegni assunti dai suoimembri. Il D. Lgs. 147/2017 ha definito livello essenziale delle prestazioni anche l'offerta integrata diinterventi e servizi sociali, erogati secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome.

Per conoscere in maniera più puntuale il percorso che ha portato all'istituzione del ReI, si rinva al FocusLotta alla povertà: dal SIA al ReI.

Dal punto di vista statistico, i dati pubblicati dall'Osservatorio statistico nazionale dell'INPS, rilevano che,dall'istituzione del ReI fino a giugno 2019, risultano aver percepito almeno una mensilità del beneficioeconomico collegato al ReI, 507 mila nuclei familiari, coinvolgendo 1,4 milioni di persone e con un importomedio mensile di 293 euro. Più precisamente, a giugno 2019 risultavano in pagamento 93 mila prestazioni diReI; il picco massimo di pagamenti è stato raggiunto nel mese di dicembre 2018 con 358 mila beneficiari eun importo medio mensile di 281 euro. Per quanto riguarda il passaggio al Reddito di cittadinanza, il 34% deinuclei percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza risulta aver percepito almeno una mensilità di ReI nelperiodo gennaio 2018 – giugno 2019; al 93% di tali nuclei è stato erogato un importo medio del Reddito diCittadinanza superiore a quello del Reddito di Inclusione di circa 382 euro. Osservando i dato forniti daINPS, si può desumere che l'introduzione del beneficio RdC/PdC ha comportato l'erogazione di importimensili decisamente più elevati rispetto al precedente ReI.

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Allegati e Link Web

Piani triennali per l'utilizzo delle risorse dei fondi statali dedicati alle politiche sociali

La legge 33/2017 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni eal sistema degli interventi e dei servizi sociali" ha previsto una diversa erogazione delle risorse stanziate alivello centrale per il finanziamento delle politiche sociali.

A tal fine, l'art. 1, comma 4, lettere a) e b), della legge delega ha istituito, presso il Ministero del lavoro edelle politiche sociali (MLPS), un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali,con il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definirelinee guida specifiche per gli interventi sociali previsti.

Il D. Lgs. 147/2017, attuativo della delega e istitutivo del Reddito di inclusione (REI - la misura nazionale dicontrasto alla povertà), ha conseguentemente previsto, all'articolo 21, la costituzione, presso il MLPS, dellaRete della protezione e dell'inclusione sociale, con il compito di predisporre specifici Piani triennali (conpossibili aggiornamenti annuali), quali strumenti programmatici per l'utilizzo delle risorse dei fondi statalidedicati alle politiche sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo nazionale per le nonautosufficienze, "Quota servizi del Fondo povertà).

Nel disegno del legislatore, i Piani, programmati su un orizzonte temporale triennale con eventualiaggiornamenti annuali, dovranno individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei Fondi cuifanno riferimento, con l'obiettivo di un raggiungimento graduale, nei limiti delle risorse disponibili, dei livelliessenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. Ma, più in generale, al dilà della specifica "specializzazione" dei fondi nazionali a finanziamento dei servizi territoriali, i Piani hannocome priorità imprescindibile l'adozione di un approccio il più possibile integrato nella programmazione deiservizi territoriali (afferenti al sistema sanitario, al sistema delle politiche del lavoro, al sistema di educazionee istruzione, al sistema della formazione e delle politiche abitative). Tale integrazione, si sottolinea, apparesempre più necessaria per servizi "cerniera" come i servizi sociali, per la loro potenzialità – a fronte delleparticolari fragilità e dei peculiari bisogni di cui si fanno carico – di attivare il complesso delle risorse e deiservizi territoriali necessari ad una appropriata progettazione personalizzata degli interventi.

Con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, i Piani devono individuare: - le priorità difinanziamento; - l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento; - i flussi informativi egli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target (obiettivi)quantitativi di riferimento.

La Rete è anche chiamata ad elaborare apposite linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento dellepolitiche che si riferiscono al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano aiPiani, e costituiscono strumenti operativi per orientare le pratiche dei servizi territoriali, a partire dallacondivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, allo scopo di assicurare una maggioreomogeneità nell'erogazione delle prestazioni.

Con l'istituzione del Reddito e della pensione di cittadinanza, ad opera del decreto legge 4/2019, dal 1aprile 2019, è stato abrogato quasi per intero il Capo II del D.Lgs. 147/2017, dedicato al REI, lasciando invigore il Capo III, dedicato al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e ilCapo IV, dedicato al rafforzamento dei servizi e degli interventi di contrasto alla povertà. Per quanto riguarda,gli "Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà", l'art. 11 del decreto legge n. 4/2019 ha abrogatole disposizioni del D.Lgs. n. 147/2017, che avevano istituito i Punti di accesso, presso i quali, in ogni ambitoterritoriale, era prevista l'offerta di informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla reteintegrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora fossero ricorse le condizioni, assistenza nellapresentazione della richiesta del ReI.

Nel nuovo quadro normativo, sono rimasti tuttavia immutati i compiti della Rete, che ha adottato i seguentipiani:

- Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020. Nel giugno 2018, il Piano è

Percorsi di analisi dei processi di implementazione delle politiche di contrasto alla povertà: il Reddito diInclusione nelle Regioni italiane http://www.camera.it/temiap/2019/10/23/OCD177-4174.pdf_sequence_1

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stato adottato insieme al riparto della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020. Due sonole condizioni poste dal Piano nazionale: gli ambiti di programmazione dei comparti sociale, sanitario e dellepolitiche del lavoro devono essere resi omogenei a livello territoriale e nella programmazione e realizzazionedegli interventi si deve tener conto delle attività del Terzo Settore impegnato nel campo delle politiche sociali(qui il comunicato del MLPS).Il Piano programma, mediante indirizzi nazionali, l' utilizzo delle risorse afferenti alla quota servizi del FondoPovertà. Le priorità per l'utilizzo delle risorse assegnate vengono definite nella logica degli obiettivi di servizio, considerati strumenti per avviare il riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni, tenuto conto delle risorsedisponibili. Fra gli obiettivi di servizio fissati si ricordano:

il rafforzamento del servizio sociale professionale, per arrivare ad avere almeno un assistente socialeogni 5mila abitanti, e il segretariato sociale;l'elenco degli interventi e servizi previsti per la parte inclusiva e di sostegno a favore dei beneficiari delReddito di inclusione, successivamente ritenuti compatibili anche con il Patto di inclusione previsto dal Redditodi cittadinanza, ovvero: i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilanciofamiliare; l'assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; il sostegno alla genitorialità e ilservizio di mediazione familiare; ilservizio di pronto intervento sociale.

In questa cornice, il Piano individua le priorità nazionali, mentre, in coerenza con queste, i Piani regionali dovrannoeventualmente indicare ulteriori specifici rafforzamenti da prevedere nei territori di competenza. Saranno quindi iPiani regionali (o diversi atti di programmazione) a disciplinare le forme di collaborazione e cooperazione tra iservizi che permettono di raggiungere i risultati auspicati (ad esempio, a valere sui fondi dei POR del Fondo socialeeuropeo, i Piani regionali potranno prevedere meccanismi premiali volti a favorire l'efficacia e l'efficienza dei servizitramite il rafforzamento della gestione associata). Inoltre, ogni singola regione o provincia autonoma dovràrispettare la condizione posta dall'art. 23 del D. Lgs. 147/2017 nella predisposizione della programmazione regionaledei servizi e interventi di contrasto alla povertà (definita livello essenziale delle prestazioni). Più precisamente, leregioni dovranno definire l'offerta integrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate, da raggiungereattraverso l'adozione di:- ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro,prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazioneintegrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego;- atti di indirizzo in grado di promuovere accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competentiper l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.Quanto all'accesso ai servizi, l'obiettivo individuato del Piano aveva previsto l'attivazione di un numero congruo diPunti per l'accesso al ReI, in generale uno ogni 40 mila abitanti, tenendo però conto da un lato delle cittàmetropolitane e dall'altro dei piccoli comuni. I Punti per l'accesso, chiaramente identificabili nel territorio, dovevanofornire informazioni, consulenza, orientamento e, se necessario, assistenza nella presentazione della domanda perl'accesso al ReI. Con l'introduzione del Reddito di cittadinana, i punti per l'accesso sono stati cancellati, senzaessere sostituiti da un servizio equivalente;

- Piano Nazionale Sociale del triennio 2018-2020, adottato nel novembre 2018, unitamente al decreto diriparto per il 2018 delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS). In sede di primaapplicazione, il Piano rinvia alla matrice di macro-livelli e aree di intervento verso cui, dal 2013, le Regioniindirizzano le risorse del Fondo, e pone come unico limite che, per il complesso degli interventi e dei servizisociali come delimitato dalla medesima matrice, venga utilizzato fino al 40% della quota trasferita a ciascunaregione, restando indirizzato almeno un ulteriore 40% alla copertura delle politiche per l'infanzia el'adolescenza. Nel settembre 2019 è stato adottato il decreto di riparto per il 2019;Il Piano sottolinea come l'area dell'infanzia e dell'adolescenza sia rimasta fuori dalla specializzazione che i fondinazionali hanno negli anni osservato con riferimento alle grandi aree di utenza dei servizi sociali territoriali(disabilità e povertà , in particolare). Infatti, da quando il Fondo nazionale dedicato ai diritti dell'infanzia edell'adolescenza, istituito dalla legge 285/1997, è confluito proprio nel Fondo per le politiche sociali (con l'eccezionedella quota destinata alle cd. "città riservatarie") e la successiva considerazione "indistinta" della quota trasferita alleRegioni, la quantificazione delle risorse destinate a tale aerea su base nazionale è divenuta sempre più difficile. Lastessa Corte dei Conti, nell'indagine sulla gestione del Fondo infanzia e adolescenza ( Del. 3 agosto 2018, n.15/2017/G), lamenta nelle conclusioni "la difficoltà di individuare gli specifici interventi di competenza regionale afavore dei minori effettuati a valere sulle risorse del Fondo riconfluite in modo indistinto e senza vincolo didestinazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali" e richiama il necessario ancoraggio ai livelli essenzialidelle prestazioni: "Per quest'ultimo aspetto si ritiene, peraltro, ad oggi individuabile la competenzadell'amministrazione centrale, che è; la sola a poter assicurare il necessario coordinamento ed una distribuzione deiservizi di qualità; omogenea su tutto il territorio nazionale, come auspicato anche dal Comitato per l'attuazione dellaConvenzione Onu del 1989, superando le differenze esistenti fra un territorio e l'altro del Paese". Sempre con

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riferimento all'area deii minori, nel Piano, si ricorda che, originariamente, tra i servizi territoriali erano inclusi anchegli asili nido e i servizi integrativi per la prima infanzia come possibile area su cui fissare obiettivi di servizio, seppur la legge 328/2000 non ricomprendeva i nidi, per la loro peculiare natura a cavallo con i servizi educativi, nel sistemaintegrato degli interventi e dei servizi sociali (art. 22). Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 65/2017, tali servizi hannotrovato definitiva collocazione nel "sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni", con formeproprie di finanziamento. Coerentemente con tali disposizioni, a decorrere dal secondo anno di vigenza del Pianosociale, vale a dire dal 2020, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia non saranno più; inclusi nelnovero dei servizi su cui programmare l'utilizzo del FNPS.

- Piano nazionale della non autosufficienza 2019-2021 e conseguente riparto triennale del Fondo, adottatocon DPCM del 21 novembre 2019. Il Piano individua la platea dei beneficiari del Fondo, nei "disabiligravissimi", come definiti dal decreto di riparto per l'annualità 2016 del Fondo (D.M. 26 settembre 2016).Considerata la dimensione strutturale del Fondo (550 milioni di euro a decorrere dal 2019) e il numero dipersone con disabilità gravissima (inferiore a 60 mila), il Piano ritiene sostenibile un intervento che, inassenza di altri servizi erogati dal territorio (come ad esempio, assistenza domiciliare o servizisemiresidenziali), preveda un trasferimento di almeno 400 euro mensili per 12 mensilità.

Al fine di uniformare e rendere più efficiente l'erogazione delle risorse dedicate alle politiche sociali,i decreti di riparto per il 2019 dei Fondi per le politiche sociali e la non autosufficienza hanno previsto unadiversa procedura relativa alla programmazione regionale della quota parte delle risorse ricevute edel monitoraggio del loro utilizzo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In sintesi,le quote delle risorse dei Fondi, nella quota assegnata a ciascuna regione sulla base del decreto di riparto,vengono trasferite alle regioni dopo una valutazione della coerenza della programmazione regionale con leindicazioni nazionali e la rendicontazione degli utilizzi delle precedenti annualità. Più analiticamente, leregioni sono tenute a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un piano regionale riferitoalle politiche sociali e alla non autosufficienza. Per garantire una maggiore omogeneità nell'utilizzo dellerisorse, entrambi i decreti di riparto forniscono uno schema predefinito per la compilazione del pianoregionale. La comunicazione dei Piani è condizione necessaria per l'erogazione delle risorse da parte delMinistero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni una volta ottenute le risorse devono destinarle entro isuccessivi 60 giorni agli ambiti territoriali e devono strutturare un sistema di monitoraggio per alimentare ilsistema informativo dell'offerta dei servizi sociali. Ulteriore condizione necessaria per l'erogazione delle quoteassegnate dai rispettivi decreti di riparto, è la rendicontazione del loro utilizzo da parte degli ambiti territoriali(ci si riferisce al secondo anno precedente a quello di riferimento). Inoltre, dal 2021, tale rendicontazionedeve essere effettuata nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, e deverendicontare l'effettivo utilizzo, da parte degli ambiti territoriali, di almeno il 75%, su base regionale, dellerisorse assegnate. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successivaerogazione.

Le modifiche operate alla disciplina del ReI dal D.L. 4/2019 istitutivo del Reddito diCittadinanza

L'articolo 11 del decreto legge 4/2019 istitutivo del Reddito e della Pensione di cittadinanza ha abrogato,dal 1° aprile 2019, quasi per intero il Capo II del D.Lgs. 147/2017, dedicato al ReI. Restano in vigore ilCapo III, dedicato al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e il Capo IV,dedicato al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. Più precisamente, ilReddito di Cittadinanza (RdC) assorbe il ReI, che dal mese di aprile 2019 non è stato più riconosciuto, nérinnovato.

Dell'impianto originariamente previsto per il ReI, restano vigenti alcune disposizioni, seppurmodificate per renderle funzionali all'attuazione del Reddito di cittadinanza. In particolare:

- il Patto per l'inclusione sociale, da sottoscrivere nel caso in cui il bisogno sia complesso. In tali casi, iservizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà procedono ad una valutazionemultidimensionale del nucleo familiare al fine di avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativacoinvolgendo, oltre ai servizi per l'impiego, altri enti territoriali competenti;

- la valutazione multidimensionale, finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoicomponenti in vista della predisposizione del Patto Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito

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di cittadinanza (Rdc). Le Linee guide per la definizione dei Patti di inclusione hanno regolamentato l'interazione con i servizi

sociali all'interno del disegno complessivo del decreto legge 4/2019. Il Reddito di cittadinanza prevede infattil'erogazione di un beneficio economico condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro daparte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato diaccompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio dellacomunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni finalizzatiall'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. Il percorso di accompagnamento al lavoro èdefinito mediante un Patto per il lavoro, stipulato dai beneficiari con i Centri per l'impiego (CPI), ovvero unPatto per l'inclusione sociale, stipulato con i servizi sociali dedicati al contrasto alla povertà. I nuclei familiariin cui sia presente almeno un componente uscito da poco tempo dal mercato del lavoro sono convocati daiCentri per l'impiego. I restanti nuclei sono convocati dai servizi sociali competenti in materia di contrasto allapovertà, al fine di effettuare una valutazione in grado di identificare i bisogni dell'intero nucleo familiare.Infatti, la definizione del Patto per l'inclusione, che prevede specifici impegni da parte della famiglia esupporti da parte dei servizi territoriali, richiede sia svolta preventivamente una valutazione multidimensionalefinalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e deifattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. La valutazionemultidimensionale è organizzata in una Analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del Reddito dicittadinanza convocati dai servizi sociali, e in un Quadro di analisi approfondito, realizzato ove necessario,nel caso ne emergesse la necessità in base alle condizioni complessive del nucleo rilevate attraversol'Analisi preliminare (sul punto Il rafforzamento dei servizi: strumenti e metodi per superare i divari territoriali,Evento annuale del PON inclusione, 26 novembre 2019, Torino).

A settembre 2019, al netto degli esclusi dagli obblighi di attivazione, pari al 5,4%, i nuclei familiaribeneficiari del RdC presi in carico dai servizi sociali erano pari al 46% mentre i componenti orientati aiservizi per l'impiego risultavano pari al 48,6% (sul punto Un percorso comune per la lotta alla povertà,Evento annuale del PON inclusione, 26 novembre 2019, Torino).

Reddito e pensione di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza, introdotto dal D.L. 4/2019 e definito come strumento di politica attiva dellavoro, assume la denominazione di Pensione di cittadinanza nel caso di nuclei familiari compostiesclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi dellasperanza di vita). Si prevede la possibilità che la pensione di cittadinanza possa essere concessa anche neicasi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivanoesclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il Rdc assorbe la misura finora vigente del Reddito di inclusione, che non potrà più essere richiesto dal 1°marzo 2019 e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Sericonosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durataprevista e secondo le modalità disciplinate dalla disposizioni istitutive (più specificamente, ai sensi dell'art. 9,D.Lgs. 147/2017), salva la possibilità di far domanda per il Reddito di cittadinanza e fermo restando laincompatibilità di contemporanea fruizione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di inclusione nell'ambitodello stesso nucleo familiare.

Per avere diritto al Rdc è necessario il possesso congiunto di determinati requisiti di residenza, reddituali epatrimoniali (tra gli altri, essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa ed un ISEE inferiore a 9.360 euro annui), riferiti al nucleofamiliare. Il richiedenete il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, ancheadottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o aver riportato condanne definitive, intervenute neidieci anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

In relazione alla definizione di nucleo familiare, si specifica che il figlio maggiorenne non convivente con igenitori fa parte del nucleo familiare ricorrendo determinate condizioni (minore di 26 anni, a loro carico, nonè coniugato e non ha figli) e che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazioneo divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Se la separazione o il divorzio sonoavvenuti successivamente al 1° settembre 2018, l'eventuale cambio di residenza deve essere certificato daapposito verbale della polizia locale

E' stata inoltre introdotta la previsione secondo cui i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea

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(fatte salve determinate eccezioni) debbano produrre una certificazione, rilasciata dalla competente autoritàdello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare che deveessere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana.

ImportoIl beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un'integrazione del reddito familiare,

fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro (moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente,secondo una determinata scala di equivalenza), a cui si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda inun'abitazione in locazione, una componente pari all'ammontare del canone annuo stabilito nel medesimocontratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Nel caso della Pensione di cittadinanza la suddetta soglia base è pari, anziché a 6.000 euro, a 7.560 euro,mentre la misura massima dell'integrazione per il contratto di locazione è pari a 1.800 euro.

Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia statocontratto un mutuo da parte di membri del medesimo nucleo, l'integrazione suddetta (del Reddito o dellaPensione di cittadinanza) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di1.800 euro annui

Il beneficio economico del Rdc, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può essere superiore ad una sogliadi 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per ilvalore del reddito familiare. In ogni caso il valore minimo del beneficio non può essere inferiore a 480 euroannui.

Durata ed esclusioniIl RdC può essere goduto per un periodo di diciotto mesi, rinnovabile a condizione che lo stesso venga

sospeso per un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.E' escluso dal diritto al reddito di cittadinanza il soggetto (e non l'intero nucleo familiare) disoccupato a

seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve ledimissioni per giusta causa, riducendo altresì nella misura di 0,4 punti il parametro della scala diequivalenza.

S dispone, altresì, l'esclusione dal beneficio del Rdc per i soggetti sottoposti a misura cautelarepersonale, nonché condannati in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

Si prevede, inoltre, la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguitodi specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.

Carta Rdc Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc che permette di soddisfare le esigenze

previste per la carta acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile nonsuperiore a 100 euro per un individuo singolo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenzadeterminato in base alla composizione del nucleo familiare, di cui all'art. 2, c. 5), nonché di effettuare unbonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che haconcesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste dal presente provvedimento per i nuclei familiariresidenti in abitazione in locazione o in proprietà.

Sul punto, il Decreto interministeriale del 19 aprile 2019 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26giugno 2019, definisce gli utilizzi della suddetta Carta.

ObblighiL'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo

familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché alla sottoscrizione, da parte deimedesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale (nel caso in cui,rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi allasituazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali).

Taluni soggetti sono esclusi dai suddetti obblighi, come, tra gli altri, i componenti con disabilità chepossono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro secondo lemodalità stabilite in materia di collocamento obbligatorio. Sul punto, si fa salva la possibilità per ilcomponente con disabilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato diaccompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che deve tenere conto delle condizionispecifiche dell'interessato.

Tra gli obblighi in capo al beneficiario vi è quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue,

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definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi al crescere della duratadel godimento del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate). Ai fini dellavalutazione della congruità della distanza, rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenticomponenti con disabilità oppure figli minori. E' stato inoltre specificato che la congruità dipende anchedall'importo della retribuzione, che deve essere superiore al 10 per cento della misura massima delbeneficio fruibile dal beneficiario del Rdc:

Vengono inoltre autorizzate delle spese in favore di ANPAL Servizi SpA anche al fine di selezionare figureprofessionali con il compito di seguire personalmente il beneficiario del Rdc nella ricerca del lavoro, nellaformazione e nel reinserimento professionale.

SanzioniVengono previste una serie di sanzioni, graduate in base alla natura della violazione degli obblighi

inerenti al riconoscimento e al godimento del RdC, prevedendo, nei casi più gravi, la pena della reclusionefino a sei anni.

Sono altresì contemplati casi che comportano la decadenza o la revoca del beneficio.

Incentivi occupazioneSono previsti incentivi (consistenti nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a

carico del datore di lavoro e del lavoratore fino ad un massimo di 780 euro mensili) a favore dei datori dilavoro privati e degli enti di formazione accreditati per le assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, disoggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, nonché in favore dei beneficiari del Rdc che avvianoun'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 36 mesi difruizione del RdC.

Sono esclusi dai suddetti incentivi i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi diassunzione relativi alle categorie protette.

CompatibilitàRicorrendo determinate condizioni, il RdC è compatibile con altri aiuti già percepiti dal nucleo familiare,

come la NASpI e della DIS-COLL. In linea generale, infatti, comportano un taglio dell'importo del RdC tutti ibenefici già percepiti che richiedono la prova dei mezzi (il calcolo dell'ISEE o la valutazione del reddito) e chequindi aumentano il reddito disponibile del nucleo familiare. Per espressa previsione normativa, il cd bonusbebè rimane escluso dalle prestazioni che comportano la suddetta riduzione.

Rafforzamento politiche attive del lavoro e reinserimento occupazionaleAl fine di favorire il reinserimento occupazionale del beneficiario di Rdc, si prevede l'adozione di un Piano

straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, triennale eaggiornabile annualmente, di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro cheindividua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e iconnessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivirelativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC.

Tale Piano è stato adottato con DM 28 giugno 2019, a seguito dell'Intesa siglata il 17 aprile 2019 traStato e regioni

Parte delle risorse del Piano sono utilizzate da ANPAL Servizi S.p.A per consentire la stipulazione, previaprocedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC,nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione el'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine disvolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome.

Prima delle modifiche apportate dal D.L. 101/2019, era stato sanziato un milione di euro annui dal 2019 infavore della stessa ANPAL Servizi S.p.A. per la stabilizzazione del personale a tempo determinato. Ilrichiamato D.L. 101/2019 conferma la misura dello stanziamento, ma destinandolo solo ad ulteriori spesedi personale della società in oggetto.

Col medesimo obiettivo di rafforzare le politiche attive del lavoro, le regioni, le province autonome, leagenzie e gli enti regionali, le province e le città metropolitane (se delegate all'esercizio delle funzioni conlegge regionale), sono autorizzate ad assumere personale da destinare ai centri per l'impiego, conrelativo aumento della dotazione organica, fino a complessive 3.000 unità di personale con decorrenzadal 2020 e ad ulteriori 4.600 unità di personale a decorrere dall'anno 2021, fermo restando quanto previstolegge di bilancio 2019 (che ha autorizzato le regioni ad assumere fino a complessive 4.000 unità di

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personale da destinare ai centri per l'impiego).Il suddetto Piano, tra l'altro:

definisce il ruolo delle figure che dovranno affiancare i beneficiari del Rdc nel reinserimento lavorativo(cd navigator), che dovranno supportare gli operatori dei Cpi svolgendo, una funzione di assistenzatecnica. In tal senso è previsto un accordo con la singola Regione che intende avvalersene in sede diconvenzione bilaterale con la definizione delle azioni che si intendono realizzare e degli specificistandard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni;sblocca le assunzioni, gestite dalle Regioni, per potenziare gli organici dei Cpi: 4.000 previste dallalegge di Bilancio 2019, 1.600 oggetto dell'intesa del 2017 in Conferenza Unificata, fino a 3.000 dal 2020e ulteriori 4.600 unità di personale dal 2021 (quest'ultima quota include la stabilizzazione delle 1.600unità di personale reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto dilavoro a tempo determinato);opera un rinvio ad apposite linee guida, da concordare tra Governo e autonomie territoriali, per quantoriguarda la convocazione dei percettori del Rdc presso i Cpi.

Al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, la leggedi bilancio 2020 (art. 1, c. 479-481) dispone lo stanziamento di un importo complessivo pari a 40 milionidi euro dal 2020 suddivisi nel modo seguente:

35 milioni di euro per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione dicittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) in convenzione con l'INPS, nonchéper le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai finidella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimiCAF;incremento di 5 milioni di euro del Fondo per gli istituiti di patronato.

Reddito di emergenza - Rem

L'art. 82 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha istituito il Reddito diemergenza - Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica acausa dell'emergenza, che non hanno avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia(decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020).

In deroga a quanto precedentemente previsto, nel corso dell'esame del disegno di conversione del decretolegge 34/2020, sono stati modificati i termini per la presentazione della domanda relativa al Reddito diemergenza (entro il 31 luglio 2020 in luogo del 30 giugno 2020).

Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può essere erogato per due volte), ciascuna dellequali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza dicomponenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). L'autorizzazione di spesaper l'erogazione del Rem è pari a 954,6 milioni di euro per il 2020, da iscrivere su apposito capitolo dellostato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito diemergenza". L'INPS provvede al monitoraggio della misura. In caso di scostamenti dal limite di spesaautorizzato, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per lapresentazione della richiesta del Rem è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

Dal 22 maggio 2020, sul sito istituzionale INPS è attivo il servizio per la presentazione delle domande di Reddito diEmergenza. Le domande dovranno essere presentate all'Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Per lapresentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato. Dopo aver effettuatol'autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione dellarichiesta.

L'importo del Rem è determinato da un ammontare pari a 400 euro, moltiplicato per il parametro della

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scala di equivalenza applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza - RdC (di cui all'art. 2, co. 4, deldecreto legge 4/2019 istitutivo del Reddito di cittadinanza - RDC) fino ad un massimo di 2, corrispondente a800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1, corrispondente a 840 euro, nel caso in cui nel nucleo familiaresiano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.

A differenza del parametro della scala di equivalenza ISEE (qui la tabella prospettica a cura dell'INPS), moltoarticolato e nel quale si riconosce un peso maggiore alle famiglie numerose con figli minori, il parametro dellascala di equivalenza RdC, come definito dall'art. 2, comma 4, del decreto legge 4/2019 istitutivo del Reddito dicittadinanza (RdC), favorisce i nuclei familiari in cui sono presenti più adulti.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della domanda,dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

Sul punto si ricorda che sono state previste procedure semplificate per l'accertamento della residenza deisoggetti che, occupando abusivamente un immobile senza titolo, intendono presentare domanda perl'accesso al Rem medesimo. Più precisamente, si prevede che, gli occupanti abusivi di un immobilepossano autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di etào meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora.

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore al beneficio Rem; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro

10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componentein condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'ISEE (la definizione ai finiISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza è recata dall'Allegato 3 al D.P.C.M.159/2013).

Non hanno diritto al Rem:

i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena. Dalla formulazione delladisposizione, si tratta di condannati in via definitiva che si trovano in carcere in esecuzione della penainflitta. L'esclusione dal Rem non opera per i detenuti in stato di custodia cautelare, e dunque in attesadi giudizio;coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale caricodello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti tali soggetti, il parametro dellascala di equivalenza, non ne tiene conto.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hannopercepito una delle seguenti indennità:

- le indennità per alcune categorie di lavoratori introdotte dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge18/2020 (c.d. Cura Italia);

Gli articoli da 27 a 30 e l'articolo 38 del Cura Italia riconoscono, in favore di alcune categorie di lavoratori

colpite dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa disposta in ragione dell'emergenzaepidemiologica, un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Il beneficio può riguardare, adeterminate condizioni: i liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla cosiddetta Gestione separataINPS ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima Gestione (articolo 27); i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercentiattività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (articolo 28);i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29); gli operaiagricoli a tempo determinato (articolo 30); i lavoratori dello spettacolo (articolo 38). Tali indennità - ai sensi

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dell'art. 31 - non sono cumulabili e non spettano qualora il soggetto sia titolare del Reddito di cittadinanza - una delle indennità rivolte ai lavoratori dipendenti e autonomi in attuazione dell'articolo 44 del decreto

legge 18/2020; L'articolo 44 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al

reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

- una delle indennità di cui agli articoli 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19) e 85 (Indennità per i lavoratori domestici) dello stesso decreto 34/2020. Siosserva sul punto che l'art. 98 del decreto 34/2020 riconosce una indennità in favore dei lavoratori dellosport, che, ai sensi dello stesso art. 98, non è cumulabile con il Reddito di cittadinanza e il Reddito diemergenza. Andrebbe pertanto aggiunto l'art. 98 all'elenco delle incompatibilità.

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al

momento della domanda in una delle seguenti condizioni:a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore al Rem;c) essere percettori di Reddito di cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe adottate e

finanziate dalle Province autonome di Trento e Bolzano secondo i propri ordinamenti, e comunicate alMinistero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, dellaquantificazione e del mantenimento del Rdc (misure di cui all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto legge4/2019 istitutivo del RdC).

Con la Circolare n.69 del 3 giugno 2020, l'INPS ha specificato che, fra i requisiti richiesti al momento della

presentazione della domanda, in aggiunta a quelli socio-economici previsti dalla legge, è indispensabile lapresenza di una Dsu valida. In mancanza, la domanda non può essere accolta, rendendo necessariopresentare una Dsu valida e, successivamente, una nuova domanda di Rem.

Fondo povertà (quota servizi)

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo povertà) è stato istituito dallaLegge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 386, della legge 208/2015) con una dotazione strutturale di 1 miliardodi euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento dellamisura di contrasto alla povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI -Reddito di inclusione. A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza– RDC (che ha sostituito il REI),con la legge di bilancio per il 2019 è stato istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza destinato alfinanziamento del beneficio economico collegato alla misura. Parte delle risorse del Fondo povertà sonostate conseguentemente trasferite al Fondo per il Reddito di cittadinanza; le risorse residue del Fondopovertà, la c.d. "quota servizi" sono state invece finalizzate dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 147/2017 alraggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali relativi al RDC, ovvero al progettopersonalizzato e ai sostegni in esso previsti nonché alla valutazione multidimensionale che eventualmente loprecede.

Le risorse complessivamente afferenti al Fondo Povertà per il 2020 sono pari a 587 milioni di euro, di cui20 milioni destinati ad interventi dei senza dimora (interventi povertà estrema) e 5 milioni destinati adinterventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, vivono fuori dalla propriafamiglia di origine in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria (Fondo Careleavers).

L'articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge 18/2020 (c.d. Cura italia) ha indirizzato le risorse dellaquota servizi del Fondo povertà, al momento non utilizzate per la sospensione delle attività connesse allecondizionalità legate al Reddito di Cittadinanza, al rafforzamento degli interventi di carattere sociale esocio-assistenziale funzionali alla situazione emergenziale COVID-19 in atto. Il reimpiego di tali risorsepuò essere effettuato, dai Comuni e dagli Ambiti territoriali delle Regioni, per un periodo di due mesi adecorrere dall'entrata in vigore del decreto legge 18/2020 (17 marzo 2020).

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Allegati e Link Web

Progetti Utili alla Collettività - PUC

Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, il Decreto 22 ottobre 2019 ha regolamentatole modalità di attuazione dei Progetti Utili alla collettività (PUC) che i beneficiari del Reddito di cittadinanza(Rdc) possono essere tenuti a svolgere nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabilifino a 16. Il Decreto ministeriale del 14 gennaio 2020 ha poi stabilito, su proposta dell'INAIL, il premiospeciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggettiimpegnati nei PUC. A tal fine, sulla Piattaforma GePI dal 22 febbraio 2020 sarà attivata una nuova funzioneche consentirà ai Comuni di caricare sia i progetti messi in campo, sia l'elenco dei beneficiari Rdc per i qualideve essere aperta la copertura assicurativa.

Al fine di rafforzare i servizi sociali e facilitare l'avvio dei PUC, l'art. 5, comma 5-quater, del decreto legge162/2019 (c.d. Proroga Termini) ha concesso agli Enti locali la facoltà di estendere fino ad un massimo di24 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali assunti per garantire il serviziosociale professionale come funzione fondamentale dei comuni; i rapporti di lavoro finanziati con le risorse delProgramma Operativo Nazionale Inclusione (PON Inclusione) per l'attivazione e la realizzazione dei progettiutili per la collettività (PUC) nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato utili per il rafforzamento deiservizi e degli interventi sociali di contrasto alla povertà.

Le attività previste nell'ambito dei PUC non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato

o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività – contemplate nello specifico del Patto per il Lavoro odel Patto per l'Inclusione Sociale – che il beneficiario del Reddito di cittadinanza è tenuto a prestare ai sensidell'articolo 4, comma 15, del D.L. 4/2019, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto. Iprogetti devono essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anchedelle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di empowerment delle persone coinvolte. Atal riguardo le attività previste nei PUC devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto aquelle ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti. Ne consegue, in particolare, che leattività progettate dai Comuni/Ambiti in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore e di altri Enti Pubblicinon devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgeremansioni in sostituzione di personale dipendente dall'Ente pubblico (o dell'ente gestore nel caso diesternalizzazione di servizi) o dal Soggetto del privato sociale. Inoltre, le persone coinvolte non possonoricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituirelavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati persopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Allostesso modo, le attività previste dai PUC non possono essere sostitutive di analoghe attività affidateesternamente dal Comune. Per esemplificare, una persona con competenze acquisite nell'ambitodell'assistenza domiciliare alle persone anziane non può svolgere le azioni proprie di un operatore qualificato,ma, eventualmente, potrà costituire un supporto per un potenziamento del servizio con attività ausiliarie,quali la compagnia o l'accompagnamento presso servizi. Ancora, sempre a titolo esemplificativo, nell'ambitodella manutenzione del verde pubblico, dovranno essere previste forme di supporto agli operatori degli EntiLocali o dei soggetti affidatari dei servizi, che mantengono la responsabilità delle attività.

Per saperne di più, si può consultare la pagina PUC nella sezione Rdc Operatori del sito istituzionale delMinistero del lavoro e delle politiche sociali, dove, oltre alle norme, sono a disposizione le slide diapprofondimento e la lezione interattiva.

Sistema informativo unitario dei servizi sociali

Linee Guida per l’utilizzo del Reddito di Cittadinanza nell’ambito della sperimentazione “Care Leavers” http://www.camera.it/temiap/2020/06/01/OCD177-4420.pdf

Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta http://www.camera.it/temiap/2020/06/01/OCD177-4421.pdf

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L'articolo 24 del D.Lgs. 147/2017 ha istituito il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS)presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il SIUSS è chiamato ad integrare e sostituire il sistemainformativo dei servizi sociali ed il casellario dell'assistenza. Entrambi, conseguentemente, vengonosoppressi.

Al SIUSS sono attribuite le seguenti finalità:- assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato

degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, gestionemonitoraggio e valutazione delle politiche sociali;

- monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;- rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;- disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli

interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di interventoche risultano rilevanti per le politiche sociali, oltre che con i sistemi informativi di gestione delle prestazioniche già rientrano nelle disponibilità dei comuni;

- elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.

Il SIUSS è articolato nelle seguenti componenti: a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati delle prestazioni sociali; 2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 3) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale; 4) Sistema informativo dell'ISEE;

Il Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali è organizzato su base individuale. Ad eccezione dellaPiattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, i dati e le informazioni sono raccolti,conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizidi cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gliinteressati e comunque secondo modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferiteai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili.

b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati dei servizi attivati; 2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.

Il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali è organizzato avendo come unità di rilevazione l'ambitoterritoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei serviziattivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i serviziterritoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilità, anche nella forma di accreditamento eautorizzazione, nonché le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato.

Povertà educativa

Secondo alcuni dati raccolti da Save the Children in Italia ben il 25% dei minori è a rischio povertà: sonocirca due milioni e mezzo i bambini e gli adolescenti che, soprattutto nelle regioni del Sud vivono incondizioni di deprivazione materiale e spesso anche culturale, sociale e relazionale. In Italia, il 24,7% deglialunni di 15 anni non supera il livello minimo di competenze in matematica e il 19,5% in lettura, livellimisurati attraverso i test PISA. Si trovano, quindi, in uno stato di povertà cognitiva.

Per contrastare questo fenomeno, da ultimo, la legge di bilancio 2019 (L. n.145/2018, art. 1, comma 478)ha prorogato e rifinanziato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per il contrasto della povertà educativaminorile, già istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, art. 1, commi da 392 a 395), alimentato daversamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria. Contestualmente, la citata legge di bilancio 2019(art. 1, commi 479 e 480) ha prorogato per il medesimo triennio 2019-2021 il credito d'imposta concesso allefondazioni bancarie per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 relativo ai versamenti al predetto Fondo,riducendone però l'entità dal 75 al 65 per cento degli importi versati ed abbassandone il relativo limite dispesa da 100 a 55 milioni di euro annui.

A fine aprile, il Governo e le Fondazioni di origine bancaria hanno firmato un Protocollo d'intesa per lagestione del Fondo (qui il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio) che sarà destinato "alsostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturaleche impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori".

Le modalità applicative sono state definite con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del

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1° giugno 2016.L'operatività del Fondo sperimentale è stata assegnata all'impresa sociale "Con i Bambini" per

l'assegnazione delle risorse tramite bandi, mentre le scelte di indirizzo strategico vengono definite da unapposito Comitato di indirizzo composto pariteticamente da Fondazioni di origine bancaria, Governo,organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di ISFOL e EIEF – Istituto Einaudi per l'economia e lafinanza.

Si segnala inoltre l'uscita del terzo bando, chiuso il 9 febbraio 2018, che stanzia un ammontarecomplessivo di 60 milioni di euro per il finanziamento di progetti di contrasto alla povertà educativa minorile.Il bando, denominato "Bando Nuove Generazioni", è rivolto ai minori di età compresa tra 5-14 anni e, rispettoai precedenti bandi Prima Infanzia (0-6 anni) e Adolescenza (11-17 anni), per la specifica fascia di età diinteresse intende prevenire fenomeni quali la dispersione e l'abbandono scolastico, il bullismo ed altrifenomeni di disagio giovanile.

Si segnala inoltre che la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), all'art. 1, co. 230, attribuisce all'Istitutonazionale di statistica (ISTAT) il compito di definire i parametri e gli indicatori misurabili al finedell'individuazione di zone di intervento prioritario per la realizzazione di specifici interventi educativi urgentiper il contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale.

Nel periodo emergenziale, l'art. 246 del Decreto Rilancio ha autorizzato contributi volti al sostegno deglienti del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,Sicilia, Lombardia e Veneto nell'importo di 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventiper il contrasto alla povertà educativa, e di 20 milioni per l'anno 2021, con la finalità di rafforzare l'azione atutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Laconcessione dei contributi è a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dellaprogrammazione 2014-2020

Distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti

Il Regolamento (UE) n. 223/2014 ha istituito il Fondo di aiuti europei agli indigenti, che è andato a sostituireil Programma europeo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (PEAD), concluso a fine 2013.Con l'istituzione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) è stato proseguito il sistema virtuoso didonazioni di prodotti alimentari e di base a chi si trova in condizioni di povertà estrema. Nelle intenzionidella Commissione europea, il Fondo contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo, fissato dalla strategia"Europa 2020", di ridurre il numero di persone a rischio di almeno 20 milioni, o in condizione di povertà edesclusione sociale. Obiettivo specifico del Fondo è quello di alleviare le forme più gravi di povertà, prestandoun'assistenza non finanziaria alle persone indigenti, mediante prodotti alimentari e/o di assistenza materialedi base (vestiario, calzature, prodotti per l'igiene, materiale scolastico e sacchi a pelo) con particolareattenzione ai senza fissa dimora e ai bambini. La ripartizione degli stanziamenti del Fondo tra gli Statimembri tiene conto in eguale misura della popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale e dellapopolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa (base dati Eurostat).Le risorse disponibili per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,ammontano a complessivi 3,395 miliardi di euro per tutti gli Stati membri (in prezzi del 2011).Ai sensi del medesimo Regolamento la dotazione contemplata per l'Italia è di 595 milioni (riferita sempreal 2011), pari a circa 670 milioni di euro a prezzi correnti. E' inoltre previsto un cofinanziamento da partedell'Italia pari a 118,3 milioni di euro. L'attuazione del Programma Operativo per il periodo 2014-2020 prevede un coordinamento fra il Fondonazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Mipaaf e l' Agenzia per le erogazioni inagricoltura - AGEA, che opera in qualità di Organismo intermedio, cui è delegata la gestione degli interventiper la distribuzione degli aiuti alimentari.Il programma italiano di aiuti 2014-2020, finanziato attraverso le risorse FEAD ed il relativo cofinanziamento,è stato elaborato di concerto tra Ministero del lavoro e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestalied è stato approvato dalla Commissione UE nel dicembre 2014. In data 8 agosto 2014 è stato approvato unpiano di riparto delle risorse FEAD per iniziali 40 milioni di euro, anticipati dal Governo italiano a valere sulFondo di rotazione per le politiche comunitarie, in attesa dell'approvazione da parte della Commissione delProgramma operativo. Da ultimo, è stato adottato il regolamento (UE) 2020/559 che modifica il citatoregolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontarel'epidemia di COVID-19.

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Il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), istituito pressol'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, è stato previsto dal comma 1 dell'art. 58, del decreto leggen. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012). Le sue risorse sono allocate nello stato di previsione del MIPAAF(cap. 1526).

L'articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 4/2019, istitutivo del reddito e della pensione di cittadinanzaha promosso specifiche forme di collaborazione, a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo diaiuti europei agli indigenti (FEAD), con gli enti attivi nella distribuzione alimentare, anche al fine di facilitarel'accesso al reddito di cittadinanza dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse, le eventuali disponibilità del Fondo nazionale indigenti possonoessere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEADe, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione per l'attuazione dellepolitiche comunitarie (di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987).

La legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 224, legge 147/2013) ha finanziato il predetto Fondo con 10milioni di euro, ed ha introdotto norme sulla raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodottialimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare, prevedendo che tali soggettidebbano garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascunoper la parte di competenza (commi 236-239). Le risorse, per il 2014, sono state ripartite sulla basedell'apposito Programma adottato dal MIPAAF, in 8,4 milioni di euro per la pasta e 1,1 milioni di euro per lafarina.

Il Fondo Nazionale Indigenti è stato rifinanziato in legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 131, legge190/2014), per 12 milioni di euro per il 2015, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi in favore dellafamiglia (articolo 1, comma 131, legge 190/2014), e in legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 399 , legge208/2015) con 2 milioni di euro per il 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Il decreto interministeriale 23 giugno 2016 n. 3924 ha quindi adottato il programma annuale didistribuzione di derrate aimentari agli indigenti per il 2016, stabilendo che l'importo di 2 milioni di eurofosse utilizzato per l'acquisto a favore degli indigenti di latte crudo da trasformare in latte UHT.Successivamente, al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, l'articolo 23, comma 3, del decreto legge113/2016 , ha rifinanziato il Fondo di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017. Per il2016, il fondo è stato ancora rifinanziato, nella misura di 2 milioni di euro, dall'articolo 11, comma 1, dellalegge n. 166 del 2016 (c.d. Legge Gadda sugli sprechi alimentari). Il decreto 18 gennaio 2017 ha preso attodi tale ultimo finanziamento destinandolo all'acquisto di mele da trasformare in succo di mela naturale.

Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 59-64, legge 232/2016) ha previstoincentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro,comprese le ONLUS, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti a fini disolidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Il 4 settembre 2017 sono state emanate le istruzioni operative che dettano, per le Organizzazioni partnerCapofila già accreditate presso AGEA, le modalità di adesione al Programma.

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha incrementato di 1 milione di euro per ciascunadelle annualità 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento del Fondo nazionale indigenti, il quale già presentavarisorse - nel relativo capitolo 1526 del MIPAAFT - per 5 milioni di euro annui (art. 1, comma 668).

E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 15 luglio 2019, che ha adottato il programma annuale didistribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2019, destinando 6 milioni di euroall'acquisto di polpa di pomodoro in scatola.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) ha ulteriormente incrementato lerisorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale.Sono stati quindi stanziati 14 milioni di euro per il 2019, per l'acquisto di formaggi DOP, fabbricatiesclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi e massima 10 mesi, con contenutoin proteine non inferiore al 24,5 per cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodioinferiore al 5 per cento.

In attuazione di quest'ultima disposizione, è stato quindi emanato il decreto ministeriale 25 luglio 2019,recante il "Programma nazionale 2019 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti -Formaggio pecorino DOP".

Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha ulteriormente rifinanziato di 1 milione di euroannui, per il triennio 2020-2022, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (art. 1,comma 511), dopo che il disegno di legge iniziale aveva previsto un definanziamento - per il medesimotriennio - di 100 mila euro annui.

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E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 17 marzo 2020, che ha adottato il "Programma nazionale2020 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti", destinando 6 milioni di euroall'acquisto di latte crudo da destinare alla trasformazione in latte UHT.

Inoltre, il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020) ha incrementato di ulteriori50 milioni di euro per il 2020 il suddetto Fondo, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentariper l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19 (art. 78, comma 3). In attuazione di tale ultimadisposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 8 aprile 2020, recante "Integrazione al decreto diripartizione del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari allepersone indigenti» per l'anno 2020". Il predetto decreto ha destinato: 14,5 milioni di euro per l'acquisto diformaggi DOP; 4 milioni di euro per conserve di verdure appertizzate ottenute da prodotto fresco; 2 milionidi euro per zuppe di legumi da verdura fresca; 2 milioni di euro per minestrone da verdura fresca; 2,5milioni di euro per succhi di frutta; 2 milioni di euro per omogeneizzato d'agnello; 9 milioni di euro perprosciutto DOP; 4 milioni di euro per salumi IGP e/o DOP e 10 milioni di euro per carne bovina in scatola.

Da ultimo, l'art. 226 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), ha incrementato di 250 milionidi euro le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti. Nello specifico, il comma1 – così come risultante da un avviso di rettifica del testo del predetto decreto, pubblicato nella GazzettaUfficiale del 20 maggio 2020 – prevede che, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui allalegge n. 183 del 1987, (art. 5) sia destinato l'importo di 250 milioni di euro, ad integrazione delle iniziativedi distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, e conle procedure previste dal Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cuiall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, cui concorre il Fondo di aiuti europei agliindigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014. Il comma 2 prevede che alleerogazioni delle risorse di cui sopra provveda l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Si ricorda, poi, che il decreto-legge n. 162 del 2019, cosiddetto proroga termini (convertito dalla legge n. 8del 2020), ha prorogato, per il biennio 2020-2021, gli interventi del Fondo per la limitazione degli sprechialimentari, limitatamente all'importo annuo di 400 mila euro (art. 10, commi 4-ter e 4-quater).

Il suddetto Fondo, istituito presso il MIPAAF dall'art. 11, comma 2 della legge n. 166 del 2016, ha avutouna dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ed è destinato alfinanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi eall'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agliindigenti.

Lotta agli sprechi, donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini disolidarietà sociale

La Legge n.166/2016 del 19 agosto 2016 Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione diprodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (GU n. 202 del30 agosto 2016), persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione,trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari (anche prodotti agricoli in campo o diprodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale), farmaceutici, dei medicinali e di altri prodottiquali: articoli di medicazione, prodotti destinati all'igiene della persona e alla pulizia della casa, integratorialimentari, biocidi, presidi medico-chirurgici, prodotti di cancelleria e cartoleria. La legge si rivolge aisoggetti donatari, ovvero agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopodi lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con irispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante laproduzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità (cd. "soggettidonatari").

La legge 166/2016 è stata modificata dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 208, della legge205/2017 ) che ha ampliato il paniere di prodotti donabili, estendendo le relative agevolazioni fiscali esemplificando alcune procedure.

Più in particolare la legge 166/2016:

inserisce in un quadro normativo coerente le norme già esistenti in tema di agevolazioni fiscali(legge 460/1997, legge 133/1999 ), responsabilità civile (legge 155/2003 , c.d. Legge del BuonSamaritano) e procedure per la sicurezza igienico-sanitaria (art. 1, commi 236-238, della legge

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147/2013 );reca una serie di definizioni puntuali relativamente a: operatori del settore alimentare; soggettidonatari; eccedenze alimentari; spreco alimentare; termine minimo di conservazione; data di scadenza;medicinali destinati alla donazione; soggetti donatori del farmaco; articoli di medicazione; altri prodotti dadefinire con decreto del Ministero dell'economia;permette la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento,senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche di prodotti confiscati alimentari idonei al consumoumano o animale;consente la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o diallevamento idonei al consumo umano ed animale;permette che le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute peril sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio dicomunità con metodo aerobico;prevede una serie di disposizioni fiscali ed amministrative agevolate per le cessioni gratuite a finidi solidarietà sociale di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti. Più in particolare, è stato previsto che non operi la presunzione di cessione ai fini IVA per determinate tipologie di beni(eccedenze alimentari, medicinali, articoli di medicazione, prodotti destinati all'igiene della persona e allapulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico-chirurgici, prodotti di cancelleria ecartoleria nonché altri prodotti individuati con d.m.) qualora siano ceduti gratuitamente ai soggettidonatari, purché: a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto (d.d.t.), introdottoin sostituzione della bolla di accompagnamento dal D.P.R. n. 472 del 1996, ovvero un documentoequipollente; b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi dellaGuardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessionieffettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativodocumento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sullabase dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivoa quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento deldirettore dell'Agenzia delle entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessionidi eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate,siano di valore non superiore a 15.000 euro; c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mesesuccessivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documentidi trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare ibeni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzodiverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'IVA, delleimposte sui redditi e dell'IRAP, nell'esercizio di un'attività commerciale;promuove comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altrogenere nonché la promozione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema direcupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagneinformative per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti;concede ai Comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alleutenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari eche a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni dibisogno o per l'alimentazione animale;istituisce un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con unadotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato alfinanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delleeccedenze con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonchéalla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento diprogetti di servizio civile nazionale. Il fondo è ora disciplinato dal d.m. 3 gennaio 2017 Disposizionigenerali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi. Il d.m. 29 dicembre2017 ha stabilito, per l'annualità 2017, il programma annuale contro gli sprechi finanziato con le risorsedel fondo; amplia le competenze del Tavolo permanente di coordinamento per la distribuzione di derratealimentari agli indigenti, già operante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

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relativamente allo svolgimento di attività di monitoraggio degli sprechi alimentari e di promozione diprogetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e indica la composizione delTavolo. Si ricorda che il d.m. 3 gennaio 2017 , ha rinominato il Tavolo permanente di coordinamento in"Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare" e ha previsto che lo stesso Tavolo siainformato delle attività riguardanti le attività finanziate dal Fondo nazionale contro gli sprechi, istituito dalsuccessivo articolo 11 della legge166/2016.

Povertà estreme e senza dimora

L'Indagine dell'Istat Le persone senza dimora stima che, nei mesi di novembre e dicembre 2014, glihomeless che hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna, nei 158 comuni italiani incui è stata condotta l'indagine, sono pari a 50 mila 724. Tale ammontare corrisponde al 2,43 per mille dellapopolazione regolarmente iscritta presso i comuni considerati dall'indagine, valore in aumento rispetto a treanni prima, quando era il 2,31 per mille (47 mila 648 persone). Rispetto al 2011, vengono confermate anchele principali caratteristiche delle persone senza dimora: si tratta per lo più di uomini (85,7%), stranieri(58,2%), con meno di 54 anni (75,8%) – anche se, a seguito della diminuzione degli under34 stranieri, l'etàmedia è leggermente aumentata (da 42,1 a 44,0) – o con basso titolo di studio (solo un terzo raggiungealmeno il diploma di scuola media superiore).

L'11 giugno 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la fio.PSD Onlus (Federazione ItalianaOrganismi per le Persone Senza Dimora) hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per la promozione diazioni volte a ridurre il numero di persone senza dimora, ad alleviarne la condizione di disagio e a favorire,nei servizi, una presa in carico appropriata. Gli interventi, a valere sui Programmi operativi nazionali eregionali FESR, FSE e FEAD, utilizzeranno come principale riferimento le Linee di indirizzo per il contrastoalla grave emarginazione adulta in Italia, oggetto di apposito Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5novembre 2015 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali.

Con Decreto n. 256 del 3 ottobre 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione ele politiche sociali, dove è incardinata l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD, è statoadottato l'Avviso pubblico n. 4 che ha stanziato 50 milioni di euro per i progetti di intervento per il contrastoalla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, da realizzare nel periodo 2016-2019. Lerisorse stanziate (25 milioni a valere sul PON Inclusione e 25 milioni a valere sul PO I FEAD) sarannoripartite tra gli Enti territoriali (Città metropolitane, grandi Comuni e Ambiti territoriali) che presentano unaconcentrazione del fenomeno particolarmente rilevante. L'iniziativa si colloca all'interno della campagna#HomelessZero.

Il D. Lgs. 147/2017, all'articolo 7, ha poi riservato, dal 2018, un ammontare pari a 20 milioni di euro annui,a valere sul Fondo povertà, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema esenza dimora.