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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ispettorato Centrale Repressione Frodi TUTELA DELLA QUALITA’ E SICUREZZA AGROALIMENTARE TUTELA DELLA QUALITA’ E SICUREZZA AGROALIMENTARE Legislazione comunitaria e nazionale Legislazione comunitaria e nazionale ed etichettatura dell’olio di oliva ed etichettatura dell’olio di oliva

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali … sull'etichettatura dell... · 2010-11-04 · Olio fino di oliva < 2,5% Olio di oliva < 4% Olio di oliva rettificato A

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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e ForestaliMinistero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ispettorato Centrale Repressione Frodi

TUTELA DELLA QUALITA’ E SICUREZZA AGROALIMENTARETUTELA DELLA QUALITA’ E SICUREZZA AGROALIMENTARE

Legislazione comunitaria e nazionale Legislazione comunitaria e nazionale ed etichettatura dell’olio di olivaed etichettatura dell’olio di oliva

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Martedì 17 ottobre 2006Martedì 17 ottobre 2006SALA Verona MercatoSALA Verona Mercato

Centro Agroalimentare Centro Agroalimentare -- VERONAVERONA

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1) Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 19361) Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936

Legge 136 del 5 aprile 1908Legge 136 del 5 aprile 1908Regio Decreto Legge 15/10/1925 n. 2033Regio Decreto Legge 15/10/1925 n. 2033Regio Decreto Legge 27/09/1936 Regio Decreto Legge 27/09/1936 -- XIVXIV

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Definizione di olio in base alla Definizione di olio in base alla Legge 136/1908Legge 136/1908

••Olio di olivaOlio di oliva

••Oli miscelatiOli miscelati

2) Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 19362) Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936

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Norme per la commercializzazione in base alla Norme per la commercializzazione in base alla Legge 136/1908Legge 136/1908

Indicazione con scritte a caratteri ben visibili Indicazione con scritte a caratteri ben visibili apposte esternamente ai locali di fabbricazione, apposte esternamente ai locali di fabbricazione, deposito e vendita e sui recipienti qualità deposito e vendita e sui recipienti qualità dell’olio, se olio di oliva genuino o miscelato con dell’olio, se olio di oliva genuino o miscelato con olio di semiolio di semi

3) Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936) Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936

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R.D.L. 15 ottobre 1925, n.2033R.D.L. 15 ottobre 1925, n.2033Repressione frodi nella preparazione e nel commercio di Repressione frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrarisostanze di uso agrario e di prodotti agrari

Art.20 il nome di “olio” o “olio di oliva” è riservato al prodotArt.20 il nome di “olio” o “olio di oliva” è riservato al prodotto to della lavorazione dell’oliva (della lavorazione dell’oliva (oleaolea europaeaeuropaea) senza aggiunta di ) senza aggiunta di sostanze estranee o di oli di altra natura.sostanze estranee o di oli di altra natura.Art.23 E’ vietato preparare e smerciare miscele di olio di olivaArt.23 E’ vietato preparare e smerciare miscele di olio di olivacon altri oli vegetali commestibili.con altri oli vegetali commestibili.

4) Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936) Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936

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R.D.L. 15 ottobre 1925, n.2033R.D.L. 15 ottobre 1925, n.2033Repressione frodi nella preparazione e nel Repressione frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.prodotti agrari.

Gli oli commestibili diversi dall’olio di oliva Gli oli commestibili diversi dall’olio di oliva dovranno essere posti in vendita con la dovranno essere posti in vendita con la denominazione di “olio di seme”. Tale denominazione di “olio di seme”. Tale denominazione dovrà comparire nei luoghi di denominazione dovrà comparire nei luoghi di vendita e sui recipienti che li contengonovendita e sui recipienti che li contengono..

5)Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936)Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936

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R.D.L. 27 settembre 1936 – XIVClassificazione degli oli di oliva

Olio sopraffino vergine di oliva Olio sopraffino vergine di oliva << 1,2%1,2%Olio fino di oliva Olio fino di oliva << 2,5%2,5%Olio di oliva Olio di oliva << 4%4%Olio di oliva rettificato A (da oli lampanti)Olio di oliva rettificato A (da oli lampanti)Olio di oliva rettificato B (da oli di sansa di oliva)Olio di oliva rettificato B (da oli di sansa di oliva)

6) Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936

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Dalla normativa nazionale alla prima regolamentazione comunitaria

Legge 1407 del 13/11/1960:nuova classificazione degli oli di oliva

Olio extra vergine di oliva Olio extra vergine di oliva << 1%1%olio sopraffino vergine di oliva olio sopraffino vergine di oliva << 1,5%1,5%olio fino vergine di oliva olio fino vergine di oliva << 3%3%olio vergine di oliva olio vergine di oliva << 4%4%olio di oliva lampante olio di oliva lampante > 4%> 4%

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Regolamento del Consiglio 136/66:Attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

Art.35: gli Stati membri adottano per gli scambi Intracomunitari e con i paesi terzi le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva e di sansa di oliva previsti nell’allegato del presente regolamento

Dalla normativa nazionale alla prima regolamentazione comunitaria

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Allegato Reg . CEE 136/66

olio di oliva vergine olio di oliva vergine << 2%2%olio di oliva olio di oliva << 1,5%1,5%Olio extra vergine di oliva Olio extra vergine di oliva << 1%1%olio di sansa di oliva olio di sansa di oliva << 1,5%1,5%

Dalla normativa nazionale alla prima regolamentazione comunitaria

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Nella grande distribuzione organizzata crescono le vendite di olio extra vergine di oliva a scapito delle altre categorie di oli vegetali.Puntando su politiche promozionali aggressive, i supermercati si contendono la fedeltà del consumatore a colpi di forti riduzionidel prezzo di vendita di alcuni prodotti alimentari di largo consumo(olio di oliva, pasta, latte, detersivi ecc.).Di frequente è possibile trovare sugli scaffali oli extra vergine in promozione, a prezzo più basso di un olio di oliva, o di semi diarachide.La crisi economica che attraversiamo ha fatto il resto, orientando le scelte del consumatore meno abbiente verso i prodotti in sconto, attratto dal vantaggio dell’offerta.I confezionatori pur di mantenere le posizioni di mercato, subiscono questa discutibile politica e sono spinti ad acquistare olio extra vergine comunitario e nazionale di basso prezzo.Conseguentemente si deprime il mercato dell’olio i cui costi di produzione impongono prezzi di vendita più alti.

Veniamo ai nostri giorni

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D’altro canto cresce l’interesse dei consumatori più esigenti verso quegli oli extra vergini che possiedono concretamente alcunecaratteristiche organolettiche di pregio.Ciò induce le aziende ad ampliare la gamma, investendo risorse nei processi produttivi che garantiscono la qualità.Nel tentativo di conquistare il consumatore più interessato agli aspetti salutistici, all’origine ed alla qualità degli olio di oliva, le aziende riportano in etichetta informazioni sulle caratteristiche qualitative talvolta scarsamente verificabili.Questo tipo di consumatore è il più danneggiato dal proliferare di attestazioni di qualità fuorvianti, che lo disorientano nella scelta, preferendo prodotti di maggior prezzo nella speranza, talvolta disattesa, di acquistare un olio di migliore qualità.Con recenti provvedimenti legislativi si è posto mano al problema della corretta informazione del consumatore, per rendere più agevole il riconoscimento delle differenze qualitative fra i diversi oli di oliva. Si tratta dei seguenti regolamenti comunitari.

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Regolamenti comunitari in materia di etichettatura

q La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, concernenti l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari.

q Il reg. (CE) 1513 / 2001 del 23 luglio 2001, il cui allegato riporta le nuove descrizioni e definizioni degli oli di oliva.

q Il reg. (CE) 796 / 2002 del 6 maggio 2002 che ha introdotto interessanti novità sulla valutazione organolettica degli oli vergini di oliva. ( Panel Test – Nuovo metodo del calcolo della mediana )

q Il reg. (CE) 178 / 2002 che dal mese di gennaio 2005 ha reso obbligatorio la rintracciabilità ( amministrativa ), consentendo di risalire al fornitore dell’olio acquistato dal confezionatore.

q Il regolamento (CE) 1019/2002 che introduce diverse novità in materia di etichettatura e commercializzazione dell’olio di oliva.

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LE NORME SULLA LE NORME SULLA COMMERCIALIZZAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE

DELL’OLIO D’OLIVA: DELL’OLIO D’OLIVA: Reg.Reg. CE 1019/2002CE 1019/2002--D.4/6/2004D.4/6/2004

DICITURE OBBLIGATORIE IN ETICHETTA:art.3 Reg. CE 1019/2002 D. Lgs. 27/01/1992, n.109CAPACITA’ MASSIMA DEGLI IMBALLAGGI:

art.2 Reg. CE 1019/2002

INDICAZIONI FACOLTATIVE PER GLI OLI EXTRA E VERGINI D’OLIVA

(artt.4 e 5 Reg. CE 1019/2002):oltre alle diciture obbligatorie, è disciplinato

l’uso di indicazioni aggiuntive

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Novità introdotte dal regolamento (CE) 1019/2002

� La capacità massima di 5 litri per gli imballaggi destinatial consumatore finale che dovranno avere una chiusura ermetica ed essere etichettati. (art. 2) Consentita capacità fino a 25 litri nelle vendite a comunità. ( DM 14.11.2003)

� L’ informazione sulla categoria dell’olio. (art. 3)

� La designazione dell’ origine: (art. 4) che è possibile …... a livello regionale, per gli oli extra vergini che hanno

ottenuto la registrazione della Denominazione di Origine;… negli altri casi, si indica lo Stato, oppure la Comunità

� L’indicazione dell’origine geografica “ Italiano “ potrà essereriportata solo nel caso in cui l’olio vergine, o extra vergine sia stato ottenuto in Italia da olive italiane. (art. 4).

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� Nel caso di tagli di oli di diversa origine, si potrà indicare l’origine della quota prevalente dell’olio a condizione che la stessa sia almeno del 75%. L’etichetta riporterà la frase:“Selezione di oli di oliva extra vergini di cui una percentuale superiore al 75% proviene dall’ Italia”. (art. 4)

� Le indicazioni facoltative:“prima spremitura a freddo” e “estratto a freddo“ sono riservate agli oli ottenuti con processi estrattivi che non superano i 27°C. (art. 5 - lettere a) e b)

I titolari dei frantoi dovranno istallare misuratori di temperaturadotati di apparecchiature per la registrazione continua, informare annualmente gli organi di controllo, e fornire agli acquirenti una dichiarazione che indica i mezzi tecnologici istallati per garantire la misurazione delle temperature in tutte le fasi del processo.

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� Le caratteristiche organolettiche (art. 5 lettera c) che possono essere evidenziate in etichetta, sono ancora oggetto di discussione. Si è reso necessario un rinvio della decorrenza di applicabilità al 1° luglio 2008 con Reg (CE) n.1044/06, quando sarà resa nota la “lista degli attributi positivi“, con il relativo metodo di analisi. Chiunque intende riportare in etichetta le caratteristiche di pregio dell’olio, dovrà segnalare il nome e la sede del laboratorio di panel riconosciuto dove sarà effettuato l’esame, conservando il relativo certificato, per esibirlo a richiesta degli organi di controllo.

� L’indicazione facoltativa dell’acidità potrà figurare se accompagnata dai valori dell’ indice dei perossidi, del tenore in cere, e dei valori spettro fotometrici, ( K 232, K 270, Delta K ). (art. 5 lettera d).Chiunque intende riportare in etichetta l’ indicazione dell’acidità e degli altri parametri previsti, dovrà segnalare il nome e la sede del laboratorio dove saranno effettuare le analisi e conservare la certificazione, per esibirla a richiesta degli organi di controllo.

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� Le miscele di oli di oliva e altri oli vegetali (art. 6 punto1) che possono essere evidenziate in etichetta con la dicitura: “Miscela di oli vegetali e di oli di oliva” seguita immediatamente dalla percentuale di olio di oliva. Chiunque intende riportare in etichetta anche attraverso immagini la presenza dell’olio di oliva, potrà farlo a condizione che l’olio di oliva sia in quantità maggiore del 50% rispetto agli altri oli vegetali presenti nella miscela.((tale denominazione viene riportata soprattutto tra i componenti delle conserve).

� La presenza di olio di oliva in taluni prodotti alimentari (art. 6 punto 2) potrà figurare se accompagnata dalla percentuale di olio di oliva aggiunto rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.

N.B. ai sensi dell’art. 4 punto 3 è possibile riportare in etichetta il marchio o il nome dell’impresa che contiene riferimenti geografici soltanto se registrato entro il 31 dicembre 1998.(Direttiva 89/104/CEE)Oppure se registrati a marchio comunitario entro il 31 maggio 2002.( Reg .(CEE) n. 40/94).

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Nell’etichettatura degli di oli vergini ed extra vergini di oliva non a denominazione di origine protetta possono essere riportate soltanto le seguenti denominazioni (art. 4 del Reg. CE n. 1019/02):

a) se l’origine è nazionale si può riportare la denominazione “PRODOTTO ITALIANO”;

b) se l’origine è di un Paese Comunitario il nome di tale Paese; c) se l’origine è di un Paese Terzo il nome di tale Paese;d) qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o in un Paese

terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la

designazione dell’origine comporta la dicitura “Olio vergine od extra vergine di oliva

ottenuto nello Stato membro ( …) da olive raccolte nel Paese interessato (….);e) nel caso di tagli di oli extra vergini di oliva o oli vergini provenienti in

misura superiore al 75% da uno stesso Stato membro o della Comunità, può

essere indicata l’origine prevalente seguita dalla percentuale minima.

OLI DI OLI PROPOSTI AL CONSUMO NEI PUBBLICI ESERCIZI (art. 4 ter. Del D.L. 10/1/2006, n .2 convertito nella legge 11 marzo/ 2006, n. 81)

Tutti gli oli di oliva proposti al consumo nei pubblici esercizi , escluso quelli utilizzati per la cucina, devono essere presentati in contenitori regolarmente etichettati all’origine e riportanti le indicazioni di legge innanzi specificate.

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Nuova classificazione degli oli di oliva

< 1 gOlio di sansa di oliva

< 1 gOlio d’oliva - Composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini

> 2 gOlio di oliva lampante

< 2 gOlio di oliva vergine

< 0, 8 gOlio extra vergine di oliva

Acidità libera espressa in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio

tipo di olio

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Per l’olio extra vergine di oliva :

Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Per l’olio di oliva vergine :

Olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive

e unicamente mediante procedimenti meccanici

Per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini :Olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito

un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive

Per l’olio di sansa di oliva :

Olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva

e di oli ottenuti direttamente dalle olive

Informazione sulla categoria degli oli d’oliva

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““PRIMA SPREMITURA” ed “ESTRATTO A FREDDO” PRIMA SPREMITURA” ed “ESTRATTO A FREDDO” (art.5 (art.5 –– lettere a e b)lettere a e b)

““PRIMA SPREMITURA A FREDDO” PRIMA SPREMITURA A FREDDO” (IMPIANTI DISCONTINUI TRADIZIONALI)

““ESTRATTO A FREDDO”ESTRATTO A FREDDO”(IMPIANTI CONTINUI)(IMPIANTI CONTINUI)

Adempimenti per i frantoi: comunicazione all’Ufficio dell’ICRF competente

Adempimenti per gli altri stabilimenti: comunicazione all’Ufficio dell’ICRF competente

<27° C con una prima spremitura meccanica della pasta di olive, con presse idrauliche

<27° C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta delle olive

inizio dell’attività; descrizione tipo d’impianto; sistema di rilevamento e di registrazione della temperatura adottato

inizio attività; tipologia di indicazione da utilizzare in etichetta. Devono possedere dichiarazione rilasciata dai frantoi metodo di lavorazione dell’olio

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Ricapitolando si possono riportare in etichetta le diciture

Solo se basate su risultati di analisi previste dal Regolamento CE 2568/91caratteristiche organolettiche

Se accompagnata dall’indicazione dell’indice di perossidi,del tenore in

cere e dell’ assorbimento nell’ultravioletto

indicazione dell’acidità

Per gli oli vergini ed extravergini ottenuti a meno di 27° con un sistema

di estrazione a centrifugazione“estratto a freddo”

Per gli oli vergini ed extravergini ottenuti a meno di 27° con un

sistema di estrazione tradizionale a presse idrauliche

“prima spremitura a freddo”

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Il regolamento (CE) 1019/ 02 atteso da più parti, è stato aspramente criticato dai produttori che vendono l’olio direttamente in azienda, ai privati consumatori che lo ritirano con propri contenitori.Il regolamento prevede, infatti l’obbligo di etichettare econfezionare l’olio in recipienti sigillati e di capacità inferiore o al massimo uguale a 5 litri.( Per comunità massimo 25 litri )Per questo motivo, alcuni operatori liguri hanno presentato un ricorso al Tar, che ha sospeso l’applicazione del regolamento 1019/2002. Contro la sentenza del Tar, il Ministero delle Politiche Agricole ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, che a sua volta ha sospeso la sentenza del Tar ligure. Non è più consentita la vendita di olio sfuso.Con l’entrata in vigore del D. D. LgsLgs. 30/9/2005, n.225. 30/9/2005, n.225 sulle sanzioni si chiude la questione della corretta applicazione del regolamento 1019/2002.

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Altre indicazioni facoltative ammesse riguardano quegli oli vergini ottenuti da agricoltura biologica.In tal caso le imprese accettano i controlli disposti dagli organismi di controllo autorizzati, che verificheranno in tutta la filiera produttiva, anche presso i frantoi, la veridicità della caratteristica distintiva.

Altre indicazioni facoltative non disciplinate si possono riportare purché non inducano in errore il consumatore sulle caratteristiche dell’olio e siano verificabili con specifici mezzi di prova.Per esempio i frantoi interessati agli oli ottenuti con nuovi metodi estrattivi, come gli oli extra vergini denocciolati, dovranno dare comunicazione preventiva agli organi di controllo, delegando l’attività di certificazione ad una società specializzata, che garantirà i controlli interni, conservando presso il frantoio la documentazione riguardante la certificazione.In tal caso si potrà riportare in etichetta la caratteristica distintiva dell’olio ed il nome e l’indirizzo della società di certificazione.

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Norme nazionali in materia di etichettatura

Decreto Legislativo n° 109 / 92

sostituito e modificato dal

Decreto Legislativo n° 181 del 13.06.03

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Norme nazionali in materia di etichettatura

D. L.vo n° 109 / 92 sostituito e modificato dal D. L.vo n° 181 del 13.06.03q Articolo 2. L’etichetta e le sue modalità di realizzazione sono

destinate ad assicurare la corretta informazione del consumatore e dovrà essere predisposta in modo da:

� Non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento.

� Non deve attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede.

� Non deve suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari, quando i prodotti analoghi possiedono caratteristiche identiche.

� Non deve inoltre attribuire proprietà atte a prevenire curare oguarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.

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� La denominazione di vendita: Olio extra vergine d’oliva

� L’ informazione sulla categoria dell’olio: Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle

olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

� Il quantitativo netto espresso in litri nelle seguenti capacità:0,10 – 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1 – 2 – 3 e 5 litri

� Il Nome o la Ragione sociale e l’Indirizzo - del produttore- oppure del confezionatore- oppure di un venditore che risiede nella comunità europea

q Articolo 3. Prescrive che sull’etichetta di un olio extra vergine d’oliva devono essere riportate in modo chiaro e leggibile, le diciture:

Norme nazionali in materia di etichettaturaD. L.vo n° 109 / 92 sostituito e modificato dal D. L.vo n° 181 del

13.06.03

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� La Sede dello stabilimento di confezionamento o di produzione( obbligo previsto solo in Italia)deve essere completata dall’indirizzo o da indicazione che ne agevoli la localizzazione. Si può omettere il nome o ragione sociale dell’imbottigliatore se il distributore e diverso.

� Il termine minimo di conservazione espresso con le seguenti diciture:

“ da consumarsi preferibilmente entro il mese di … dell’anno …” “ da consumarsi entro la fine dell’anno …”

� Il Lotto di confezionamento ( si può omettere con “da consumarsi pref……... Giorno...mese…..anno…” )

� La raccomandazione : “ non disperdere nell’ambiente dopo l’uso “( disposizione non più obbligatoria art.9 legge n.14/2003)

� Le condizioni per la conservazione:“conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore”

elenco delle indicazioni obbligatorie per gli oli extra vergini (seguito)

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Tutte le diciture riportate in etichetta dovranno avere caratteri chiari ed indelebili, di dimensioni sufficienti per essere leggibili e risaltare dal colore di fondo dell’etichetta.L’unica prescrizione in materia di grandezza del carattere, riguarda l’indicazione della capacità del recipiente. Dimensioni minime dei caratteri:- 6 mm se la quantità supera 1 litro; - 4 mm per le confezioni da ml 250,500 2 1000; - 3 mm per le confezioni da 100ml; - 2 mm per le confezioni inferiori a 100 ml. Il volume nominale deve essere indicati in Litri (L o l),Centilitri (cl) o Millilitri (ml). Le confezioni piccole non possono essere vendute singolarmente ma soltanto se riunite. Lettera miniscola “ e “ tale indicazione deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale. ( Marchio CE per imballaggi preconfezionati requisiti Direttiva n.106/75 e D.M. 5.8.76)E’ obbligatorio riportare nello stesso campo visivo la denominazione di vendita, il quantitativo netto, ed il termine minimo di conservazione.

L’art 16 del D. L.vo n° 181/03 sostituisce l’art. 18 del D. L.vo n° 109/ 92SanzioniSanzioni: : da 3.099 a 18.592 Euro da 3.099 a 18.592 Euro per chi viola le disposizioni dell’articolo 2per chi viola le disposizioni dell’articolo 2

da 1.549 a 9.296 Euro da 1.549 a 9.296 Euro per chi viola le disposizioni dell’articoloper chi viola le disposizioni dell’articolo 3

E’ ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari al doppio del minimo.La competenza sanzionatoria è stata trasferita dall’ UPICA alle Regioni che in alcuni casi hanno delegato il compito ai Sindaci o ad altri uffici territoriali

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Negli Stati Uniti D’America la Food and drug administration, l’ente federale statunitense che effettua i controlli sulla sicurezza degli alimenti e dei farmaci, ha dato il via libera a indicare in etichetta le proprietà salutistiche dell’olio di oliva.

Si tratta di un aspetto sul quale i produttori italiani puntano molto per incrementare i consumi, ma è contrastato proprio dalla norma nazionale che, generalizzando il divieto per tutti gli alimenti ( vieta non solo di attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ma anche di accennare a tali proprietà), non tiene conto dei numerosi risultati scientifici a riguardo delle proprietà dei grassi non saturi di favorire la riduzione delle malattie coronariche e dei disturbi cardiovascolari.

Con questo importante riconoscimento della FDA gli esportatori di olio di oliva negli USA potranno riportare in etichetta le informazioni sulle proprietà nutrizionali e salutistiche dell’olio di oliva.

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D. D. LgsLgs. 30/9/2005, n.225: DISPOSIZIONI. 30/9/2005, n.225: DISPOSIZIONISANZIONATORIE PER VIOLAZIONI SANZIONATORIE PER VIOLAZIONI AL AL Reg.Reg. CE 1019/2002 E D.4/6/2004CE 1019/2002 E D.4/6/2004

Le sanzioni amministrative si applicano salvoche i fatti accertati non costituiscano reato

(falsa designazione dell’origine configura art.517 bis c.p.)

Istituto della diffida (art.7): in caso di prima infrazione,prima di applicare le sanzioni si procede a diffidare il

contravventore ad adempiere alle prescrizioni entro 15 gg.

La diffida va attuata solo in caso di violazioni sanabili

Se il contravventore decorsi 15 giorni dalla diffida non regolarizza la sua posizione, si applicano

le sanzioni massime previste

SANZIONI PER PARTITE (art.6): < Litri 50

Litri 50 a Litri 30.000 > Litri 30.000

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*da 1 mese a 6 mesi(SI APPLICA SEMPRE)

*da 1 mese a 6 mesi

*da 1 mese a 6 mesi

SOSPENSIONE RICONOSCIMENTO

da € 5.000 a € 30.000da € 500 a € 3.000da € 50 a € 300Identificazione delle partite non effettuata (art.5)

da € 5.000 a € 30.000da € 500 a € 3.000da € 50 a € 300Indicazioni facoltative senza aver rispettato le procedure (art.4)

da € 5.000 a € 30.000da € 500 a € 3.000da € 50 a € 300indicazioni geografiche non consentite

da € 100 a € 600da € 100 a € 600da € 100 a € 600mancato invio periodico riepiloghi semestrali

da € 5.000 a € 30.000da € 500 a € 3.000*da € 50 a € 300omissione annotazioni o annotazioni false

da € 5.000 a € 30.000da € 100 a € 600da € 50 a € 300annotazioni sul registro entro max 15 gg.

da € 1.000 a € 6.000da €1.000 a € 6.000*da €1.000 a €6.000*

senza registro D.4/6/2004

da € 5.000 a € 30.000da € 60 a € 360da € 50 a € 300omissione codice

da € 5.000 a € 30.000da € 500 a € 3.000da € 50 a € 300senza codice alfanumerico

Designazione dell’origine (art.3):

da € 5.000 a € 30.000da € 300 a € 1.800da € 50 a € 300Informazioni sulla categoria dell’olio non conformi (art.2)

da € 5.000 a € 30.000da € 800 a € 4.800da € 50 a € 300chiusura che non perde la propria integrità dopo

la prima utilizzazione

da € 5.000 a € 30.000da € 100 a € 600da € 50 a € 300imballaggi > max consentiti

Imballaggi non conformi (art.1):

> L 30.000*DA L51 A L 30.000= L 50VIOLAZIONI

PARTITED. Lgs. 30/9/2005, n.225

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CASISTICA DELLE VIOLAZIONICASISTICA DELLE VIOLAZIONI

A. ETICHETTATURA: OMISSIONE DICITURE OBBLIGATORIE; PUBBLICITA’ INGANNEVOLE

B. OMESSA INDICAZIONE QUALITA’ DEGLI OLI D’OLIVA MAGAZZINI ALL’INGROSSO

C. SOFISTICAZIONI; QUALITA’ DELL’OLIO DIVERSA DAL DICHIARATO

D. DOP: MANCANZA REQUISITI; IMITAZIONI

E. FALSA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE

F. COMMERCIALIZZAZIONE Reg.CE 1019/2002 – D. 4/6/2004

A. D. Lgs.27/1/1992, n.109 (modif. dal D.Lgs. 23/6/2003, n.181)

(Regioni – Province autonome)

B. Art.6, comma 2, L.13/11/1960, n.1407 (ICRF)

C. L.13/11/1960, n.1407 (ICRF) art.515 c.p. (A. G.)

D. D. Lgs. 19/11/2004, n.297 (ICRF) art.517 bis c.p. (A. G.)

E. Art.517 bis c.p. (A. G.)

F. D. Lgs. 30/9/2005, n.225 (Regioni – Province autonome

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Commercializzazione negli altri Paesi Comunitari e negli USACommercializzazione negli altri Paesi Comunitari e negli USA

Le regole per l’etichettatura degli oli di oliva esaminate sono valide, in linea di principio, anche per la commercializzazione negli altri Stati della U.E. Nell’etichettatura sarà utilizzata la lingua del Paese di destinazione ( anche in più lingue).Probabilmente nei Paesi della Comunità diverrà obbligatorio il logo indicante la doppia freccia (bianca e nera), già obbligatorio per la Germania, tale simbolo deve essere accompagnato dalla scritta “ der grune punkt “.

Obblighi delle Ditte che esportano olio di oliva e olio di sansaconfezionato nei mercati oggetto delle azioni di promozione del COI –Risoluzione n. ris. 3/89-IV/03.Gli oli di oliva commercializzati nei mercati oggetto delle azioni di promozione del COI ( tra gli altri USA,Giappone,Canada,Cina, ecc.) confezionati per la vendita al dettaglio, devono recare nell’etichetta principale una chiara indicazione della categoria dell’olio al quale corrisponde il contenuto e quindi una ed una soltanto delle indicazioni consentite senza che ci sia confusione o doppio impiego né nellostesso contenitore e né tra questa e quella indicata sui documenti di vendita e di esportazione ( es. olio di oliva ed olio di sansa di oliva )

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Sanzioni amministrative e condanne penali Sanzioni amministrative e condanne penali

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Che cosa succede se si accerta una irregolarità Che cosa succede se si accerta una irregolarità -- parte Iparte I

Irregolarità Irregolarità accertateaccertate

Violazioni

Sequestro amministrativo

Contestazione amministrativa

Notizia di reato

Sequestro penale

Reati

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Che cosa succede se si accerta una Che cosa succede se si accerta una irregolarità irregolarità -- parte IIparte II

Reati

Violazioni amministrative

Procura della Repubblica (competente per territorio)

Autorità Amm. va ( per territorio e materia):oPrefetturaoRegioneoUfficio ICRFoSindaco

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Classificazione delle sanzioni Classificazione delle sanzioni amministrativeamministrative(legge n. 689/81)(legge n. 689/81)

Sanzione Amministrativa Pecuniaria :

oFissa ;oGraduale discrezionale

( min / max );oProporzionale.

Interdittiva

( es. chiusura attività commerciale- revoca autorizzazione ).

Confisca:

oObbligatoria ( per le sostanze irregolari );

oFacoltativa ( per i mezzi usati a commettere la violazione ).

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Norme specifiche previste dal Codice Penale§art. 440 C. P. – adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari - Chiunque corrompe o adultera sostanze destinate all’alimentazione rendendole pericolose alla salute pubblica è punito con la reclusione da tre a dieci anni

§art. 444 C. P. – commercio di sostanze alimentari nocive -Chiunque detiene o pone in commercio sostanze alimentari non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

§art. 476 C. P. – falso ideologico- caso di ingannevoli indicazioni sui documenti commerciali e sui recipienti

§art. 515 C. P. - Frode nell’esercizio del commercio - Chiunque consegna all’acquirente un prodotto la cui origine, provenienza, qualità o quantità è diversa da quella dichiarata èpunito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad € 2.065

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§art. 516 C.P. – vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Chiunque pone in vendita come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad € 1.032

§art. 517 bis C.P. – circostanza aggravante (inserito con D.L.vo n° 507/99) - Le pene stabilite dagli artt. 515 e 516 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno oggetto alimenti la cui denominazione di origine geografica sono protette da norme vigenti; negli stessi casi, il Giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso per un numero di giorni massimo di novanta, ovvero la revoca della licenza.

Norme specifiche previste dal Codice Penale

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PRELIEVO CAMPIONE UFFICIALE PRELIEVO CAMPIONE UFFICIALE --OLI D’OLIVA OLI D’OLIVA CONFEZIONATI CONFEZIONATI Reg.Reg. CE 1989/2003 CE 1989/2003 (partita < L 7.500 = 2 prelievi elementari)(partita < L 7.500 = 2 prelievi elementari)

))

Porre ogni singola confezione in busta.

Rilasciare 2 esemplari

84L 2 – L 3 – L5

Porre ogni singola confezione in busta.

Rilasciare 2 esemplari

126L 0,750 – L 1 OLI DI OLIVA –SANSA DI OLIVA

Porre ogni singola confezione in busta.

Rilasciare 2 esemplari

147L 0,750 – L 1 EXTRA-VERGINE;

VERGINE

Suddivisione in 8 aliquote ciascuna contenente 4 imballaggi.

Rilasciare 2 esemplari

3216L 0,500

NOTETOT. Imballaggi (2 prelievi elementari)

N° imballaggi che formano il

PRELIEVO ELEMENTARE

CONFEZIONI

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PRELIEVO CAMPIONE UFFICIALE PRELIEVO CAMPIONE UFFICIALE -- OLI D’OLIVA OLI D’OLIVA CONFEZIONATI CONFEZIONATI Reg.Reg. CE 1989/2003 CE 1989/2003 (L 7.500 < partita < L 25.000 = 3 prelievi elementari)(L 7.500 < partita < L 25.000 = 3 prelievi elementari)

Porre ogni singola confezione in busta.

Rilasciare 3 esemplari

124L 2 – L 3 – L5

Porre ogni singola confezione in busta.

Rilasciare 3 esemplari

186L 0,750 – L 1 OLI DI OLIVA –SANSA DI OLIVA

Porre ogni singola confezione in busta.

Rilasciare 3 esemplari

217L 0,750 – L 1 EXTRA-VERGINE;

VERGINE

Suddivisione in 12 aliquote ciascuna contenente 4 imballaggi.

Rilasciare 3 esemplari

4816L 0,500

NOTETOT. Imballaggi (3 prelievi elementari)

N° imballaggi che formano il

PRELIEVO ELEMENTARE

CONFEZIONI

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SOFISTICAZIONISOFISTICAZIONI

OLI D’OLIVA VERGINI

Deodorazione lampantini a basse T (< 100°C) sotto vuoto spinto

Aggiunta di oli raffinati con basso contenuto in stigmastadieni

OLI D’OLIVA RAFFINATI

Aggiunta di oli di nocciola

Aggiunta di oli di girasole “alto oleico”

Aggiunta di oli di palma

Aggiunta di oli esterificati

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FRODI ACCERTATE NEL SETTORE DEGLI OLI DI OLIVAFRODI ACCERTATE NEL SETTORE DEGLI OLI DI OLIVA

LE FRODI PIÙ COMUNi

•Sofisticazione degli oli di oliva:

• - Miscelazione di olio di oliva con olio di semi tal quale o preventivamente

sottoposto (in raffineria) a particolari trattamenti (desterolizzazione,) per nasconderne i componenti che lo renderebbe riconoscibile al controllo analitico;

• - oli dichiarati extra vergini di oliva ottenuti illecitamente per miscelazione di oli raffinati con oli vergini (anche lampanti);

•Contraffazione:

• - Olio di semi colorato con clorofilla venduto come olio vergine di oliva;

• - Olio vergine ed extra vergine di oliva non di origine italiana venduto come olio extravergine di oliva made in Italy o addirittura come DOP ;

•Adulterazione:

• - Gli oli di oliva vengono illecitamente sottoposti, in raffineria, a processi di deodorazione(allontanamento di odori sgradevoli per iniezione di vapore sottopressione) e disacidificazione (riduzione dell’ acidità operando a bassa temperatura e sotto vuoto) per ottenere oli privati dei difetti organolettici e a bassa acidità che poi vengono spacciati per extra vergini, in violazione alla vigente normativa nazionale e comunitaria;

•Frodi commerciali internazionali:

•oli vergini di oliva introdotti in Italia con la denominazione merceologica di oli di semi ed oli di oliva extracomunitari introdotti in Italia in temporanea importazione (per essere raffinati o confezionati restituiti al Paese di origine) che, attraverso triangolazioni commerciali, vengono invece immessi sul mercato nazionale o europeo a prezzo ridotto, grazie alle evasioni fiscali.

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ILLECITI DI ALTRA NATURAILLECITI DI ALTRA NATURA

QUALIFICAZIONE OLI CHE NON HANNO LE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED

ORGANOLETTICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA

PER LA CATEGORIA DICHIARATA

ETICHETTATURA CON DICITURE INGANNEVOLIE/O CON FALSE DESIGNAZIONI DELL’ORIGINE

OLI EXTRA-VERGINI DI OLIVA CHE EVOCANO UNA DOP

OLI EXTRA-VERGINI DI OLIVA A DOP CHE NON HANNO I REQUISITI PER FREGIARSI

DELLA DENOMINAZIONE

CONTRAFFAZIONE: OLI DI SEMI CHE VENGONO VENDUTI COME “EXTRA-VERGINI”

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IL MERCATO DELL’OLIO DI OLIVAIL MERCATO DELL’OLIO DI OLIVA

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QUADRO INTERNAZIONALEQUADRO INTERNAZIONALE

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Produzione mondiale 2005 olio di oliva

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0

AlgeriaArgentina

CroaziaUe-25Israele

GiordaniLibano

MaroccoPalestina

SiriaTunisiaTurchia

EgittoIran

LibiaMessico

Stati UnitiAltri

Pae

si

tonnellate

Fonte: dati ISMEA

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Produzione UE 2005 olio oliva

- 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0

GreciaSpagnaFrancia

ItaliaPortogallo

SloveniaCipro

Pae

si

tonnellate

Fonte: dati ISMEA

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I mercati più dinamiciNei nuovi mercati il consumo cresce ad un tasso

maggiore della media mondiale

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Media nuovi paesi consumatori* Mondo

*Australia, Austria, Canada, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati FAO

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I principali mercati al consumo

Il mercato più importante è l’Italia

.000 t

Italia 730

Spagna 590

Grecia 270

Stati Uniti 195

Siria 90

Turchia 70

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Coi

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STRUTTURA DEL SETTORE IN ITALIASTRUTTURA DEL SETTORE IN ITALIA

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Il settore dell’olio di oliva in Italia

Produttori 1,2-1,4 milioni

Frantoi 6.000-6.300

Sansifici 40-45

Raffinerie 15

Confezionatori 300

Ditte con codice alfa n.co ( 838)

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5.695Italia

89Altre regioni

131Sardegna

676Sicilia

1.057Calabria

175Basilicata

1.157Puglia

522Campania

120Molise

472Abruzzo

375Lazio

160Marche

229Umbria

382Toscana

150Liguria

Frantoi n.Regione

Fonte: dati ISMEA

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Produzione nazionale olio di oliva

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

LombardiaTrentinoVeneto

FriuliLiguriaEmilia-

ToscanaUmbriaMarche

LazioAbruzzo

MoliseCampania

PugliaBasilicataCalabria

SiciliaSardegna

Reg

ion

i

Tonnellate olio

Fonte: dati ISMEA

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Il Bilancio del settore

.000 tonnellate

Produzione 500-600

Importazioni 400-500

Esportazioni 250-300

Consumi 700-750

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Consumi domestico per tipologia

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Extravergine Biologico Dop/igp Normale Sansa

tipologie

tonn

ella

te

Fonte: dati ISMEA

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60

Consumi per area geografica

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Nord Ovest Nord Est Centro Sud

area geografica

per

cen

tual

e Extravergine

Biologico

Dop/Igp

Normale

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Import principali paesi

Spagna47%

Grecia22%

Tunisia16%

Turchia7%

Altri8%

Fonte: dati ISMEA

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Export principali paesi

Stati Uniti 37%

Germania13%

Spagna9%

Giappone5%

Altri36%

Fonte: dati ISMEA

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Altri mercati di sbocco

Stati Uniti39%

Germania13%

Francia6%

Belgio2%

Altri24%

Canada4%

Australia3%

Regno Unito4%

Giappone5%

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

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Quotazione di mercato all’origineSu tutte le piazze nazionali il mercato dell ’olio di oliva continua ad evidenziare una situazione di estrema calma:

la domanda è sempre limitata, o addirittura assente, e cresce il clima di attesa per l ’imminente campagna.

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65

Le famiglie preferiscono acquistare Extravergine nella distribuzione moderna

Super + iper66%Liberi servizi

3%

Discounts7%

Dettaglio tradizionale19%

Ambulanti1%

Altri canali4%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen

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66

Nel confezionato prevale il consumo di extra vergine

Extravergine77%

Olio di oliva22%

Olio di sansa1%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen

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Reg. CE 1491/03 del 25/8/03AbruzzoDOPPretuziano delle colline teramane

Reg. CE 1065/97 del 12/6/97CampaniaDOPPenisola Sorrentina

Reg. CE 2325/97 del 24/11/97SiciliaDOPMonti Iblei

Reg. CE 1491/03 del 25/8/03SiciliaDOPMonte Etna

Reg. CE 1257/03 del 15/7/03MoliseDOPMolise

Reg. CE 1845/04 del 22/10/04ToscanaDOPLucca

Reg. CE 2107/99 del 5/10/99CalabriaDOPLametia

Reg. CE 2325/97 del 24/11/97LombardiaDOPLaghi Lombardi

Reg. CE 2325/97 del 24/11/97Lombardia-Veneto DOPGarda

Reg. CE 2325/97 del 24/11/97PugliaDOPDauno

Reg. CE 2325/97 del 24/11/97AbruzzoDOPColline Teatine

Reg. CE 1065/97 del 12/6/97CampaniaDOPColline Salernitane

Reg. CE 1491/03 del 25/8/03Emilia RomagnaDOPColline di Romagna

Reg. CE 1263/96 del 1/7/96PugliaDOPCollina di Brindisi

Reg. CE 1065/97 del 12/6/97CampaniaDOPCilento

Reg. CE 2446/00 del 6/11/00ToscanaDOPChianti Classico

Reg. CE 1897/04 del 29/10/04MarcheDOPCartoceto

Reg. CE 1263/96 del 1/7/96LazioDOPCanino

Reg. CE 1065/97 del 12/6/97CalabriaDOPBruzio

Reg. CE 1263/96 del 1/7/96Emilia RomagnaDOPBrisighella

Reg. CE 1263/96 del 1/7/96AbruzzoDOPAprutino Pescarese

Reg. CE 1257/03 del 15/7/03CalabriaDOPAlto crotonese

L’Italia degli oli di qualità

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L’Italia degli oli di qualità

Tot n. 35 DOP- n. 1 IGP

Reg. CE 2036/01 del 17/10/01VenetoDOP

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

Reg. CE 2325/97 del 24/11/97SiciliaDOPValli trapanesi

Reg. CE 1486/04 del 20/8/04SiciliaDOPValle del Belice

Reg. CE 138/01 del 24/01/01SiciliaDOPVal di Mazara

Reg. CE 205/05 del 4/2/05SiciliaDOPValdemone

Reg. CE 2325/97 del 24/11/97UmbriaDOPUmbria

Reg. CE 644/98 del 20/3/98ToscanaIGPToscano

Reg. CE 1898/04 del 29/10/04PugliaDOPTerre Tarentine

Reg. CE 2446/00 del 6/11/00ToscanaDOPTerre di Siena

Reg. CE 644/98 del 20/3/98PugliaDOPTerra d'Otranto

Reg. CE 2325/97 del 24/11/97PugliaDOPTerra di Bari

Reg. CE 1845/04 del 22/10/04Friuli Venezia GiuliaDOPTergeste

Reg. CE 1263/96 del 1/7/96LazioDOPSabina

Reg. CE 123/97 del 23/1/97LiguriaDOPRiviera Ligure

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Esempi di etichetteEsempi di etichette

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OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA CHIANTI CKASSICO DOP

“ Azienda agricola Poggio in fiore ” Olio extravergine di oliva

Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Chianti ClassicoDenominazione di origine protetta

campagna di produzione 2005Imbottigliato dal produttore

“ Azienda agricola Poggio in fiore ” Località xxxx del Comune di xxxx ( xx ) Italia

litri 0,750 e Lotto xxxx

da consumarsi preferibilmente entro il mese di giugno 2007conservare in luogo asciutto al riparo da luce e calore

Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali

ai sensi dell’art. 10 del reg. (CE) 510/06

Ministero delle Politiche AgricoleOlio extra vergine di oliva

D. O. P . “ Chianti Classico “litri 0,750 Serie AA 123456

Contrassegno rilasciato dal

Consorzio dell’ olio extra

vergine Chianti Classico

da mettere al collo della bottiglia

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Oleificio che ha chiesto ed ottenuto il riconoscimentoper imbottigliare olio extra vergine Italiano

dovrà riportare la sigla della Provincia della sededello stabilimento ed il numero dell’autorizzazione (ad esempio VR 013)

“ Oleificio Poggio in fiore “Olio extra vergine di oliva

ItalianoOlio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Imbottigliato dall’Oleificio Poggio in Fiore s. r. l.via … … del comune di … … ( VR )

VRI 0131 litro e Lotto:

da consumare preferibilmente entro novembre 2007conservare in luogo asciutto, al riparo da luce e calore

v è possibile riportare la menzione” 100% Italiano”

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Oleificio che confeziona olio monovarietaleutilizzando il marchio del committente, omettendo

la propria ragione sociale, ma riportando la sede dello stabilimento.

“ Supermercati riuniti s. r. l. ”Olio extra vergine di oliva

“ da cultivar frantoio”Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Imbottigliato per “Supermercati riuniti s.r.l.” con sede in xxxx ( xx ) via xxxx

nello stabilimento di via xxxx del comune di xxxx (xx)

litri 2 e Lotto: xxxxda consumarsi preferibilmente entro Giugno 2007

conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore non disperdere il vetro nell’ambiente

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Etichetta composta da fronte e retro,

dove sono riportati i soli riferimenti obbligatori

“Azienda Agricola Poggio in Fiore”

Olio extra vergine di oliva

Prodotto e confezionato da Mario Rossi

Azienda Agricola Poggio in Fiorelocalità …… del comune di …… (..)

Litri O,750 e

da consumarsi preferibilmenteentro il 23 dicembre 2006

N. B. E’ obbligatorio riportare nello stesso campo visivo:La denominazione di vendita, la data di scadenza, il contenuto netto

Il Lotto può essere sostituito dalla data di scadenza che riporta: il giorno, il mese e l’anno

Olio di oliva di categoriasuperiore ottenuto

direttamente dalle olivee unicamente medianteprocedimenti meccanici

conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce calore

non disperdere il vetro nell’ambiente

Azienda Agricola “Poggio in Fiore”

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L’olio venduto ad occasionali clienti presso i frantoi o aziende agricole deve essere presentato in contenitori provvisti di sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la

prima utilizzazione e deve essere etichettato.

“ Frantoio Poggio in fiore “

Olio extra vergine di olivaOlio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Prodotto e confezionato dal frantoio Poggio in fiore

località …… del comune di …… ( .. )

5 litri e Lotto: ABC/123 da consumarsi preferibilmente entro dicembre 2006

conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore

non disperdere il vetro nell’ambiente

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Produttore che ha franto le olive in frantoio dotato di estrattori consistema di controllo della temperatura al di sotto di 27° e che vuole riportare in etichetta il valore dell’acidità

Azienda Agricola Poggio in fiore

Olio extra vergine di olivaOlio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante

procedimenti meccanici

Prodotto ed imbottigliato dall’azienda agricola Poggio in Fiore

località xxxx del comune di xxxx (xx)

Da consumarsi entro la fine del 2006 Litri 1 e Lotto: XX

conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore

non disperdere il vetro nell’ambiente

Azienda Agricola Poggio in Fiore

“ olio a bassa acidità ”“ estratto a freddo “

acidità xx indice dei perossidi xxcere xx K 232 xx

K 270 xx Delta K xx

La temperatura del processo di estrazione è stata controllata dal Frantoio xxx ed i valori analitici sono certificati dal laboratorio

di analisi xxxx

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“ Oleificio Poggio in Fiore ”Olio Extra vergine di oliva

Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Etichetta nutrizionaleValore energetico espresso in k cal / g ..Proteine g ..Carboidrati g ..Grassi totali g ..Acidi grassi saturi g ..Acidi grassi monoinsaturi g..Acidi grassi polinsaturi g ..Colesterolo mg ..Vitamina E in% della razione giornaliera % ..

Imbottigliato dall’ Oleificio Poggio in fioreVia xxxx del Comune di xxxx (xx)

1 litro e Lotto: xxda consumarsi preferibilmente entro dicembre 2006

conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore non disperdere il vetro nell’ambiente

Oleificio che riporta in etichetta la tabella nutrizionaleOleificio che riporta in etichetta la tabella nutrizionaleI dati devono riferirsi all’olio contenutoI dati devono riferirsi all’olio contenuto

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Frantoio con sistema di estrazione tradizionale con macine e presse idraulicheDurante la lavorazione la temperatura della pasta di olive è tenuta al di sotto di 27°

DAL 1934Antico frantoio a macine Poggio in fiore

Olio extra vergine di olivaOlio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

“ prima spremitura a freddo “La temperatura del processo di estrazione è stata controllata In tutte le fasi, con un

sistema di rilevazione automatizzato

Prodotto ed imbottigliato dal “Frantoio Poggio in fiore”Via xxxx del comune di xxxx (xx) Italia

Litri 1 e Lotto: xxxx

da consumarsi preferibilmente entro dicembre 2006conservare in luogo asciutto, al riparo da luce e calore

non disperdere il vetro nell’ambiente

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Oleificio che confeziona olio mono varietale utilizzando il marchio del committente, omettendo

la propria ragione sociale, ma riportando la sede dello stabilimento.

“ Supermercati riuniti s. r. l. ”

Olio extra vergine di oliva“ da cultivar frantoio”

Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Imbottigliato per “Supermercati riuniti s.r.l.” con sede in xxxx ( xx ) via xxxx

nello stabilimento di via xxxx del comune di xxxx (xx)

litri 2 e Lotto: xxxx

da consumarsi preferibilmente entro dicembre 2006conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore

non disperdere il vetro nell’ambiente

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Oleificio che confeziona olio di oliva

“ Oleificio Poggio in fiore ”

Olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e oli d’oliva vergini

Olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive

imbottigliato dall’ Oleificio Poggio in fiore Via xxxx del Comune di xxxx ( xx )

litri 2 e Lotto: xxxx

da consumarsi preferibilmente entro dicembre 2006conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore

non disperdere il vetro nell’ambiente

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Azienda agricola che ha ottenuto per il proprio oliola certificazione I. G. P. “ Toscano ”

“ Azienda agricola Poggio in fiore ”

Olio extra vergine di olivaOlio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante

procedimenti meccaniciToscano

Indicazione geografica protettacampagna di produzione 2004

Imbottigliato dal produttore“ Azienda agricola Poggio in fiore ”

Località …… del Comune di …… ( .. ) litri 0,750 e Lotto: ABC/123

Consorzio dell’olio Toscanoda consumarsi entro dicembre 2006

conservare in luogo asciutto al riparo da luce e calore

Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali

ai sensi dell’art. 10 del reg. (CE) 510/06

Contrassegno rilasciato dal

Consorzio dell’ olio extra vergine

Toscanoda mettere al

collo della bottiglia

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Oleificio che confeziona olio di sansa di oliva

Oleificio ” Poggio in fiore”

Olio di sansa di oliva

Olio contenente esclusivamente oli derivati dallalavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazionedell’olio d’oliva e di oli ottenuti direttamente dalle

olive

Imbottigliato dall’Oleificio Poggio in Fiore s.r.l.Via xxxx del Comune di xxxx ( xx )

litri 2 e Lotto: xx

da consumarsi preferibilmente entro Dicembre 2006conservare in luogo asciutto al riparo da luce e calore

non disperdere nell’ambiente

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Esempio di etichetta irregolare- l’informazione sulla categoria dell’olio è stata deformata,

- non è stata indicato l’indirizzo della ditta committente,- non è stata indicata la sigla della ditta di confezionamento.

“ Supermercati riuniti s. r. l. ” Olio extra vergine di oliva

ItalianoOlio di oliva di qualità eccellente ottenuto dalla raccolta a mano e franto rapidamenteper preservarne le migliori caratteristiche

Imbottigliato per “ Supermercati riuniti s.r.l. ” dall’ Oleificio “Poggio in fiore”Via xx del comune di xx, n° xx

litri 3 lotto: xx

da consumarsi preferibilmente entro Dicembre 2006conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore

non disperdere il vetro nell’ambiente

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Esempio di etichetta irregolareE’ vietato fare riferimenti a caratteristiche simili a tutti gli oli extra vergini

E’ vietato imbottigliare l’olio in contenitori di capacità non ammessa

Olio extravergine di oliva

Nettare di frantoio®Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Nettare di frantoio® è stato estratto da olive saneraccolte al giusto grado di maturazione e frante in

breve tempo per ottenere un olio di particolarepregio senza alcuna manipolazione per meglio

apprezzare le sue caratteristiche organolettiche

Prodotto dalla Fattoria Poggio in Fiorecon sede in xxxx ( xx ) via xxxx

litri 1,5 e da consumarsi preferibilmente entro il 23 Dicembre

2006conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore

non disperdere il vetro nell’ambiente

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Esempio di etichetta irregolareE’ possibile riportare in etichetta il marchio o il nome dell’impresa che contiene riferimenti al biologico soltanto se accompagnato da una precisazione che l’olio

non è stato ottenuto da agricoltura biologica

®Biogeneration

Olio extra vergine di olivaOlio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

®imbottigliato da Biogeneration

In via… del comune di … (..)1 litro e

da consumarsi preferibilmente entro il 23 Dicembre 2006conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore

non disperdere il vetro nell’ambiente

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Esempio di etichetta irregolareE’ possibile riportare in etichetta riproduzioni di località o fare

riferimenti geografici soltanto per gli oli a denominazione di origine

Olio extra vergine di olivaOlio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

prodotto e imbottigliato daAzienda agricola “Poggio in Fiore”

Monteriggioni (SI) Italia1 litro e

da consumarsi preferibilmente entro il 20 dicembre 2006conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore

non disperdere il vetro nell’ambiente

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“ Oleificio Poggio in Fiore ”Olio vergine di oliva

Olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Imbottigliato dall’ Oleificio Poggio in fioreVia xxxx del Comune di xxxx (xx)

litri 2 e Lotto: xxxx

da consumarsi preferibilmente entro dicembre 2006

conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore

non disperdere il vetro nell’ambiente

Oleificio che confeziona olio vergine di oliva

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Esempio di etichetta irregolareE’ possibile riportare in etichetta il marchio o il nome dell’impresa che contiene riferimenti

geografici soltanto se registrato entro il 31.12. 1998

Società Agricola OlivicoltoriDelle colline di Reggello

Società cooperativa fondata nel 2003

Olio extra vergine di olivaOlio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

prodotto e imbottigliato daSocietà Agricola Olivicoltori delle

Colline di Reggello Società cooperativaIn via xxxx del comune di xxxx (xx)

1 litro e da consumarsi preferibilmente entro il 23 dicembre 2006

conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore non disperdere il vetro nell’ambiente

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Esempio di etichetta irregolareE’ vietato fare riferimenti a caratteristiche simili a tutti gli oli extra vergini

E’ vietato imbottigliare l’olio in contenitori di capacità non ammessa

Olio extravergine di oliva

Nettare di frantoio®Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Nettare di frantoio® è stato estratto da olive saneraccolte al giusto grado di maturazione e frante in

breve tempo per ottenere un olio di particolarepregio senza alcuna manipolazione per meglio

apprezzare le sue caratteristiche organolettiche

Prodotto dalla Fattoria Poggio in Fiorecon sede in xxxx ( xx ) via xxxx

litri 1,5 e da consumarsi preferibilmente entro il 23 dicembre 2006

conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore non disperdere il vetro nell’ambiente

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Grazie per la cortese attenzione

FRANCESCO BRUZZESEFRANCESCO BRUZZESEIspettorato Centrale Repressione FrodiIspettorato Centrale Repressione Frodi

Ufficio di CONEGLIANOUfficio di CONEGLIANOViale Venezia, 14

Tel . 0438 61655 / 64461Fax 0438 60649

E mail: [email protected]