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MESSAGGIO Mittente: D.G.I.E.P.M. Uff. III Numero protocollo: 303/11621 Data: 23 marzo 2001 Posizione: J-111 Oggetto/Sommario: Tutela dei connazionali all’estero: normativa in materia di assicurazioni sociali, del lavoro e di assistenza sanitaria. Riforma del sistema pensionistico (legge 8 agosto 1995 n.335 artt. 1 e 3). Riferimento: Diffusione: Limitata Modalità: operativa Redazione: Celi/Giovannini/Putti Firma: Marsili Destinatario: A TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA – LORO SEDI Visione: A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI, SERVIZI ED UFFICI DEL MINISTERO – SEGRETERIE. Destinatario esterno MAE: Visione esterno MAE: Testo: L'evoluzione della sicurezza sociale di questi ultimi decenni conseguente alle profonde trasformazioni economiche e sociali intervenute nel nostro Paese, ha posto in piena evidenza il delicato problema della tutela dei nostri connazionali residenti all'estero, ai quali si deve pur garantire per quanto possibile, mediante il ricorso ad una aggiornata regolamentazione internazionale (che non può non tenere conto di alcuni mutamenti sociali quali l'invecchiamento della popolazione, il rientro dei nostri emigranti, i crescenti flussi immigratori da paesi extracomunitari ecc.), una più ampia protezione sociale alla luce della nuova legislazione nazionale in materia previdenziale e pensionistica.

MESSAGGIO - esteri.it · Il nostro Ordinamento previdenziale prevede che le pensioni a carico ... Per gli Accordi bilaterali il periodo minimo è stabilito dai due Stati contraenti

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MESSAGGIO

Mittente: D.G.I.E.P.M. Uff. III

Numero protocollo: 303/11621

Data: 23 marzo 2001

Posizione: J-111

Oggetto/Sommario: Tutela dei connazionali all’estero: normativa in materia di assicurazioni sociali, del lavoro e di assistenza sanitaria.

Riforma del sistema pensionistico (legge 8 agosto 1995 n.335 artt. 1 e 3).

Riferimento:

Diffusione: Limitata

Modalità: operativa

Redazione: Celi/Giovannini/Putti

Firma: Marsili

Destinatario: A TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA – LORO SEDI

Visione: A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI, SERVIZI ED UFFICI DEL MINISTERO – SEGRETERIE.

Destinatario esterno MAE: Visione esterno MAE:

Testo:

L'evoluzione della sicurezza sociale di questi ultimi decenni conseguente alle profonde trasformazioni economiche e sociali intervenute nel nostro Paese, ha posto in piena evidenza il delicato problema della tutela dei nostri connazionali residenti all'estero, ai quali si deve pur garantire per quanto possibile, mediante il ricorso ad una aggiornata regolamentazione internazionale (che non può non tenere conto di alcuni mutamenti sociali quali l'invecchiamento della popolazione, il rientro dei nostri emigranti, i crescenti flussi immigratori da paesi extracomunitari ecc.), una più ampia protezione sociale alla luce della nuova legislazione nazionale in materia previdenziale e pensionistica.

Nel contesto generale dell’ultima riforma del sistema pensionistico, approvata dal Parlamento con legge n. 335 dell’8 agosto 1995, anche a seguito di quesiti posti dalle Sedi all’estero, si è ritenuto utile rielaborare la precedente circolare n.17 del 20 marzo 1970 in materia, predisposta in base alla vecchia normativa 30 aprile 1969 n.153, oggi superata dalla legge n. 335.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n.335 e l’emanazione da parte dell’INPS delle disposizioni di attuazione, si è ritenuto opportuno riassumere qui di seguito quelle particolari norme della legge medesima che possono interessare i cittadini italiani residenti all’estero, in particolare gli artt. 1 e 3 della legge 335/95.

Ai fini della stesura del presente lavoro sono state considerate in particolare le circolari INPS 1995 e 123 del 12 giugno 1996; il Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n.184; legge n. 407 del 29.12.1990, D.L. n. 403 del 30.12.1992, legge n. 438 del 14.11.1992, legge 724 del 23.12.1994, ed altra normativa attinente la materia di cui trattasi, compresi gli elementi forniti in materia sanitaria dalla Sezione distaccata del Ministero della Sanità operante nell’ambito dell’Ufficio VI della DGPE di questo Ministero sulla base della vigente normativa (DPR 618/1980, legge 575/1985, Decreto 1febbraio 1996).

Per una migliore e razionale esposizione della circolare si è ritenuto seguire l’impostazione della precedente comunicazione MAE, illustrando le specifiche tematiche d’interesse per nostri lavoratori migranti.

Ciò premesso le Rappresentanze diplomatiche e consolari in indirizzo, vorranno cortesemente attivarsi affinché le informazioni contenute nella presente circolare siano portate a conoscenza della nostra collettività all’estero.

Sistema di calcolo delle pensioni in regime di convenzione

Ai sensi dell'art.13 della legge 335 le nostre pensioni, esaminate secondo la regolamentazione internazionale, vengono calcolate con il sistema retributivo (1) qualora i titolari di tali prestazioni possano far valere alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva, raggiungibile anche con i contributi esteri, di almeno 18 anni. Per quanto invece riguarda coloro. che alla stessa data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva, ottenuta anche con il cumulo dei contributi esteri, inferiore ai 18 anni, la pensione sarà pari ad una quota relativa al periodo anteriore al 1 gennaio 1996 calcolata con il sistema retributivo, più una quota riferita al periodo successivo al 31 dicembre 1995, calcolata con il sistema contributivo (legge 335 art.12).

1. = La pensione si calcola in base alla contribuzione attribuita ad ogni lavoratore nel corso dell'intera vita lavorativa. E' prevista la rivalutazione annuale della contribuzione con riferimento alle variazioni del prodotto interno lordo =PIL )

1. IMPORTO MINIMALE DELLE PENSIONI IN REGIME NAZIONALE E INTERNAZIONALE E INTEGRAZIONE DEL PRORATA AI TRATTAMENTI MINIMI.

Il nostro Ordinamento previdenziale prevede che le pensioni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria liquidate al momento attuale non possono essere inferiori a Lire 720.000 mensili previste per i titolari che hanno compiuto i 65 anni, se uomini e, 60, se donne.

La legge stabilisce che detti trattamenti minimi e relativi aumenti spettano anche a coloro che abbiano il diritto a pensione per effetto del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsti da Accordi e Convenzioni internazionali. La norma consente ai lavoratori, che raggiungono il diritto a carico dell’Assicurazione italiana solo in quanto possono far valere dei periodi di lavoro compiuti in Paesi legati all’Italia da Convenzioni o Accordi internazionali, di ottenere un "prorata temporis"

di misura non inferiore ai citati trattamenti minimi.(vedi seguito).

La totalizzazione dei periodi lavorativi (effettuati in Italia e nel paese convenzionato) ha lo scopo di accertare, quindi, l’esistenza del diritto alla pensione sommando i periodi contributivi italiani ed esteri, ma non comporta il trasferimento di contributi dagli altri Paesi .

La totalizzazione è ammessa a condizione che il connazionale possa far valere un periodo minimo di contributi previsto dalle Convenzioni. Se non sussiste tale periodo minimo i contributi vengono utilizzati dall’altro Stato.

Per i Regolamenti CEE il periodo in questione è di 52 settimane.

Per gli Accordi bilaterali il periodo minimo è stabilito dai due Stati contraenti.

Con l’occasione è appena il caso di rilevare che nell’ambito CE, ai sensi del Regolamento n.106/98, concorrono alla totalizzazione dei periodi assicurativi versati nei Paesi CE anche quei periodi assicurativi ivi registrati a favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e del personale assimilato.

a) Pensione in prorata

Il connazionale emigrato può maturare anche il diritto alla pensione in regime autonomo nazionale senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi assicurativi effettuati nel paese convenzionato. Quando il diritto alla pensione si raggiunge invece con la totalizzazione dei contributi versati in Italia e in altri Paesi convenzionati, il calcolo della pensione italiana verrà effettuato con il sistema del "prorata temporis", cioè determinato in proporzione ai soli contributi versati nel Paese che liquida la pensione (in questo caso l’Italia).

Prendiamo ad esempio, un lavoratore che abbia versato in Italia 14 anni di contributi e in Francia 12 anni. Senza la totalizzazione non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia italiana in quanto non raggiungerebbe il requisito minimo contributivo (20 anni di lavoro). L’Inps liquida invece la pensione perché nel complesso il lavoratore ha versato 26 anni di contributi. Ovviamente la pensione sarà calcolata solo sui 14 anni di versamenti italiani, mentre la Francia liquiderà la propria pensione sui 12 anni di contribuzione ivi accreditati.

b) Importo minimo delle pensioni in regime internazionale. (art. 3 legge 8.8.1995 n.335).

L’importo mensile in pagamento delle pensioni calcolate in prorata non può essere inferiore ad un quarantesimo del trattamento minimo in vigore per ogni anno di contribuzione accreditato in Italia. Per anzianità contributiva inferiore all’anno l'importo mensile delle predette pensioni non può essere inferiore a lire 6950.(alla data di stesura della presente comunicazione)

c) Trattamento minimo delle pensioni in regime convenzionale

Residenti all'estero

Sulle pensioni calcolate in pro-rata il trattamento minimo spetta al pensionato che possa soddisfare i limiti di reddito prodotti in Italia e all’estero e inoltre faccia valere nell'assicurazione italiana un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro effettuato in Italia rispettivamente:

-- non inferiore a un anno (52 settimane) per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1991 o successiva - art.7, comma 1, legge n.407/1990;

--non inferiore a 5 anni per le pensioni con decorrenza dal 1 ottobre 1992 - o successiva - art.3,comma 1, legge 438/92;

--non inferiore a 10 anni per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1995 o successiva - art.17, comma3, legge 724/94;

Per anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro si deve intendere:

--contribuzione effettiva versata a favore del lavoratore per attività da lavoro autonomo o lavoro subordinato;

--riscatti effettuati ai sensi dell'art.51, comma 2, della legge n.153/69 (lavoro all'estero in paesi non convenzionati);

--contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi nell'espletamento dell'attività lavorativa.(es.malattia).

Requisiti reddituali

Dal 1 febbraio 1991,come noto l'integrazione al trattamento minimo non è concessa se il pensionato residente abitualmente all'estero possiede redditi propri superiori al limite fissato dalla legge.

Attualmente i criteri di base relativi ai limiti di reddito ai fini del perfezionamento del diritto all'integrazione al minimo anche per i residenti all'estero sono appresso specificati.

Per il pensionato non coniugato ovvero legalmente separato o vedovo il limite di reddito personale ai fini del diritto all'integrazione è pari a due volte l'importo annuo del trattamento minimo. (13 mensilità per due anni).

Per il pensionato coniugato non separato va considerato oltre al suo reddito personale (pari a due volte l'importo annuo del trattamento minimo) anche il reddito cumulato con quello del coniuge. Nella fattispecie l'integrazione al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possieda redditi cumulati per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo stesso ( art.2 comma 14 legge 335/95).

Sono esclusi dal computo dei redditi:

il reddito della casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto di lavoro, pensioni privilegiate spettanti ai militari, rendite INAIL, pensioni di guerra pensioni estere aventi natura risarcitoria eccetera.

Tuttavia l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni di cui trattasi è sempre assicurato ai pensionati residenti abitualmente in Italia, (anche se non sono in possesso dei sopra citati requisiti contributivi e sempre che soddisfino i limiti reddituali previsti dalla legge ), titolari di pensione in regime CEE (il regime CE è esteso ai paesi dell'EFTA: Islanda e Norvegia dall'1.01.1994, e Liechtenstein dall'1.01.1995;esso si basa sul Regolamento Comunitario 1408/71 modificato ed integrato in più occasioni, il cui relativo Regolamento di attuazione è il n.574/72), ovvero in regime convenzionale con i seguenti Stati:

Argentina, Australia, Brasile, Repubblica di Capo Verde, Croazia, Canada, Slovenia, Bosnia - Erzegovina, Macedonia, Jugoslavia, Principato di Monaco, Uruguay, San Marino, USA, Tunisia, Venezuela, Turchia., Isole del Canale Jersey, con i quali l'Italia ha stipulato oggi apposite convenzioni di sicurezza sociale.

N.B. Per disposizione della normativa CEE l’integrazione al trattamento minimo non può essere pagata ai titolari di pensione liquidate in regime comunitario (cittadini italiani o cittadini dei Paesi CEE residenti in Paesi diversi dall’Italia).

Ai sensi dell’art.3 comma 14 della legge 335/95 (che sostituisce integralmente il terzo comma dell’art.8 della n.153/69), ai fini della attribuzione del trattamento minimo si deve quindi tener conto, quale reddito prodotto all'estero, dell’eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico degli Organismi assicuratori esteri di paesi legati all’Italia dai succitati Accordi e Convenzioni internazionali di sicurezza sociale..

Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 1996 l’eventuale integrazione al trattamento minimo delle pensioni viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni d’importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri che intervengano al primo gennaio di ogni anno. E’ opportuno far presente che qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero verrà effettuato a cura dell’INPS ( art.11 della legge 23 aprile 1981 n.155).

Le integrazioni al trattamento minimo che dal 1 gennaio 1996 risultavano eccedenti l’importo effettivamente dovuto sono state confermate nella misura

erogata al 31 dicembre 1995 e mantenute fino a quando il relativo importo non fosse stato assorbito dalle perequazioni della pensione base.

Lo stesso articolo 3 della legge stabilisce le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri nonché il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane dei suddetti importi, i quali sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero del tesoro e questo stesso Ministero.

A seguito dei succitati nuovi criteri di valutazione circa l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni INPS pagate all’estero in regime di convenzione, il nostro Istituto assicuratore, al fine di non precostituire situazioni debitorie a carico dei pensionati, dispone puntualmente ogni anno la sospensione a titolo cautelativo dell’integrazione delle pensioni in parola (a decorrere dal mese successivo a quello in cui i connazionali compiono l’età pensionabile prevista dalla legislazione del Paese in cui essi risiedono, allo scopo di verificare l’importo delle pensioni straniere che potrebbero far diminuire o, eliminare del tutto l’integrazione al minimo delle nostre pensioni).

Poiché tale provvedimento dell’INPS ha causato spesso profondi malcontenti tra gli interessati, l’INPS adotta ora la prassi di liquidare, nelle more degli accertamenti dei redditi, consistenti acconti mensili per l’intero periodo di mancato pagamento dell’integrazione delle pensioni, pari alla differenza tra lo stesso trattamento minimo e la pensione a calcolo in pagamento. Per consentire l’erogazione di tali acconti l’INPS richiede ai pensionati dichiarazioni autocertificative relative ai redditi percepiti.

Accordi tra l’INPS ed omologhi Enti stranieri riguardano ancor oggi le reciproche comunicazioni annuali relative agli importi delle prestazioni erogate ai cittadini di ambo i Paesi.

2. Disciplina del regime di cumulo dei trattamenti pensionistici con altri redditi (art. 1 comma 41, 42, 43 della legge 335/95).

La materia relativa al cumulo delle pensioni trattate in regime convenzionale con i redditi prodotti all’estero è stata disciplinata per ultimo dalla legge 29.12.1990 n. 407 entrata in vigore nel gennaio 1991 e da successive norme collegate alle Leggi Finanziarie succedutesi in questi ultimi anni.

Tenuti presente i principi sanciti dalla succitata legge 407/90 si applicano anche ai lavoratori all’estero le disposizioni legislative in materia di cumulo succedutesi nel tempo, in particolare:

a) pensioni di anzianità in regime convenzionale: non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, mentre la stessa pensione di anzianità è cumulabile, ma solo nella misura del 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo, con i redditi da lavoro autonomo.

b) assegno di invalidità: la quota non cumulabile con redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo è pari al 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo.

c) pensioni di inabilità: sono totalmente non cumulabili con compensi derivanti da attività da lavoro autonomo o subordinato sia in Italia che all’estero (art.2 comma 5 della legge n.222/1884).

d) pensioni ai superstiti non sono cumulabili a far data dal 1 settembre 1995 secondo le indicazioni stabilite nella tabella F allegata alla legge n. 335/95.

3. Assegno sociale.

L’art. 3 comma 6 della legge 335/95 stabilisce che con effetto dal 1 gennaio 1996 in luogo della pensione sociale (vedi legge 153/69 art. 26) e delle relative maggiorazioni ai cittadini italiani residenti abitualmente in Italia che abbiano compiuto 65 anni di età e privi di reddito è corrisposto un assegno sociale di lire 644.200 mensili (tale importo vige al momento della stesura della presente circolare).

In merito è opportuno fare presente che qualora il soggetto, non coniugato, è detentore di redditi propri, l’assegno gli viene attribuito in misura ridotta fino a concorrenza del predetto importo.

Qualora il titolare dell’assegno sia coniugato e conviva con il coniuge, l’assegno viene attribuito in misura ridotta fino a concorrenza del doppio dell’importo dell’assegno sociale, computando nel calcolo anche il reddito del coniuge, comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui esso sia titolare.

L’assegno sociale è corrisposto a titolo provvisorio sulla base della dichiarazione dei redditi rilasciata dall’interessato ed è conguagliato entro il mese di giugno dell’anno successivo sulla base dei redditi effettivamente percepiti.

Non concorrono alla formazione dei redditi il trattamento di fine rapporto di lavoro nonché il reddito della casa di abitazione.

Come sopra detto il requisito essenziale per ottenere l’assegno sociale è la residenza abituale nel territorio nazionale. Tale condizione non consente pertanto ai nostri connazionali residenti abitualmente all’estero di poter beneficiare dell’assegno sociale in argomento.

L’assegno pertanto non è esportabile all’estero ivi compresi i Paesi appartenenti alla UE in quanto si tratta di prestazione a carattere assistenziale e non assicurativo e che quindi non rientra nel campo di applicazione della regolamentazione internazionale.

Nei casi di indebita percezione dell’assegno sociale l’INPS, che ne è l’ente erogatore, procede al recupero delle somme dovute in via amministrativa, riservandosi, se del caso, di informare la competente Autorità Giudiziaria circa tale indebita percezione. L'assegno non è reversibile estinguendosi con la morte del titolare. In base alla normativa italiana, l'INPS, in caso di accertata indebita percezione dell'assegno sociale, non può trattenere più di un quinto dell'importo dell'assegno o della pensione italiana.

4. Disposizioni in materia di riscatto, di ricongiunzione e di prosecuzione volontaria dei contributi ai fini pensionistici.

In relazione a quanto stabilito dal comma 39 della legge n.335/95, con Decreto legge 30 aprile 1997 n.184 sono state emanate norme di attuazione mirate a riordinare la disciplina dei diversi regimi di previdenza nelle materie indicate in epigrafe.

a) Disposizioni in materia di riscatto.

La facoltà di riscatto prevista dalla legge 16 aprile 1974 n.114, successivamente modificata dal D.L. 1.10.1982 n.694 e dalla legge 29.11.1982 n.881 è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni, ai lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del fondo stesso per i lavoratori autonomi, nonché agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (D.L. n.184/1997).

Sono riscattabili a domanda in tutto o in parte e nel caso che non siano già coperti di assicurazione, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario effettuati in Italia , al seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dalla legge n.341/90 ( diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca )

E’ da tenere presente che le persone titolari di più titoli di studio di cui alla precitata legge n. 341/90 possono riscattare a loro scelta il periodo di corso legale di uno dei titoli di studio in riferimento, non essendo consentito il riscatto di una pluralità di tali periodi.

Gli oneri di riscatto sono a totale carico del richiedente e vengono determinati secondo le norme e le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n.1338.

Il versamento del contributo relativo al riscatto va fatto in un’unica soluzione se si tratta di persona già titolare di pensione. In caso contrario, l’interessato può ottenere una rateizzazione non superiore a 60 mensilità, salvo una maggiorazione, stabilita dall’INPS, del prezzo del riscatto.

Coloro che intendono avvalersi della facoltà di riscatto devono allegare alla domanda, redatta su carta semplice, da inviare nei termini prescritti alla Sede Provinciale dell’INPS presso cui risultano assicurati, una dichiarazione da parte dalle autorità accademiche che hanno rilasciato il titolo, indicante il ciclo degli studi eseguiti e il numero degli anni di studio.

b) Riscatto periodi di lavoro all’estero

Art.3 del D. Legislativo. 30 aprile 1997 n.184

La facoltà di riscatto dei contributi (da esercitarsi nelle modalità stabilite dall’art.13 della legge 1338/62), già prevista dall’art.51 della legge 30 aprile 1969 n.153 e successive modifiche, è estesa a tutti gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti. Il relativo onere è dovuto dall’assicurato nella misura intera. La richiesta di riscatto è estesa anche ai lavoratori del settore pubblico. La

stessa facoltà è estesa anche ai cittadini italiani che abbiano prestato successivamente al 1 luglio 1920 lavoro subordinato all’estero (compreso il territorio libico e delle ex colonie italiane). Essi hanno pertanto facoltà di riscattare senza alcun termine di decadenza i periodi lavorativi svolti all'estero qualora gli stessi periodi non risultino coperti da assicurazione in Italia.

Peraltro, il riscatto non è ammesso qualora i medesimi periodi risultino già coperti da assicurazione in Stati legati all’Italia da convenzioni internazionali; in tal caso, infatti, i periodi di lavoro di cui trattasi, sono già riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alle prestazioni a carico dell’assicurazione italiana.

Per avvalersi della facoltà di riscatto dei periodi lavorativi prestati all'estero gli interessati devono inoltrare domanda all’INPS, allegando all'uopo una documentazione idonea a dimostrare la sussistenza, le caratteristiche e la durata del rapporto di lavoro (sono da considerare validi i documenti originali di lavoro quali contratti di ingaggio, prospetti di paga, libretti di lavoro prescritti dalla legge del luogo, lettera di "ben servito", eccetera) nonché le dichiarazioni rese dall'Autorità Consolare Italiana o delle Pubbliche Amministrazioni straniere competenti, che facciano riferimento ai propri atti d'ufficio da cui risulti documentato l'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro del connazionale. Può essere allegato ogni altro documento emesso in epoca nella quale sia sussistito il rapporto di lavoro, che valga a comprovare anche indirettamente gli elementi essenziali del rapporto di lavoro medesimo. In presenza di tali elementi potrà essere accettata da parte dell'INPS ogni autocertificazione resa del connazionale che attesti invece la retribuzione percepita, la qualifica rivestita, eccetera. Non sono ammesse dichiarazioni sottoscritte dalle parti interessate rese "ora per allora" concernenti il rapporto di lavoro. Gli oneri del riscatto sono, come detto sopra, a totale carico dell’interessato (D.L.n.184/1997) e vengono determinati secondo le norme e le modalità di cui alla citata legge 1338/62.

Il versamento del relativo contributo deve essere effettuato in un’unica soluzione se il richiedente sia già titolare di pensione; in caso contrario potrà richiedersi una rateizzazione non superiore a sessanta unità salvo una maggiorazione stabilita dall’INPS.

Per un’ulteriore documentazione sull’argomento le Rappresentanze diplomatiche e consolari potranno far riferimento al Telespresso circolare n.093/261 del 23 marzo 1998. Si ritiene utile inoltre evidenziare che la facoltà di riscatto dei periodi lavorativi compiuti all’estero è consentita anche al coniuge straniero del connazionale purché egli, al momento della domanda di riscatto, abbia acquisito la cittadinanza italiana.

c) Disposizioni in materia di riscatto durante il periodo di aspettativa

Art.3, comma 2° del Decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184.

Ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi della legge 11.febbraio 1980 n.26, integrata dalla legge 25 giugno 1985 n.333, è data facoltà di procedere al riscatto di tutto o parte dei periodi di fruizione dell’aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

I soggetti interessati sono i lavoratori dipendenti pubblici, che si recano al seguito dei rispettivi coniugi, chiamati a prestare servizio all’estero nella loro qualità di dipendenti di Amministrazioni Pubbliche o di datori di lavoro operanti nel settore privato. I soggetti che hanno richiesto di essere collocati in aspettativa hanno pertanto il diritto di riscattare in tutto, o in parte, il periodo a cui si riferisce l’aspettativa stessa. Per le modalità di riscatto, nonché di calcolo e del relativo onere si fa riferimento alla citata legge 12 agosto 1962 n.1338.

d) Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria.

Art.5 D.L.30 aprile 1997 n.184

Come è noto, in base alla attuale Legislazione Italiana l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi assicurativi è estesa anche alle altre forme di previdenza. Tale autorizzazione è ammessa qualora l'assicurato nei cinque anni che precedono la data di presentazione all'INPS della relativa domanda, possa far valere in Italia uno dei sotto specificati requisiti contributivi accreditati nella "Gestione presso la quale l'assicurato intende proseguire i versamenti dei contributi volontari":

a) 36 contributi mensili;

b) 156 contributi settimanali;

c) 279 contributi giornalieri;

d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;

e) 65 settimane per i lavoratori addetti alle lavorazioni di cui alla legge 1827/35 e 1155/36.

Nei Paesi legati all’Italia da Accordi e Convenzioni internazionali i requisiti che danno diritto alla prosecuzione volontaria vanno commisurati con quanto stabilito in merito dalle norme convenzionali.

La contribuzione volontaria può essere richiesta anche per il semestre precedente alla data di presentazione della domanda. Il ricorso alla contribuzione volontaria non è però consentito per regolarizzare periodi già coperti da assicurazione, così come vengono esclusi dai versamenti dei contributi volontari i pensionati. I versamenti stessi vengono effettuati ogni tre mesi e non oltre il trimestre successivo a quello a cui si riferisce il versamento.

e) Disposizioni in materia di ricongiunzione

D.L. 30 aprile 1997 n.184 art.1.

In favore dei lavoratori assicurati che non hanno ancora maturato il diritto a pensione è previsto il cumulo dei vari periodi assicurativi non coincidenti, eventualmente posseduti nelle diverse forme di assicurazione obbligatoria. La ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria è consentita mediante la costituzione di una corrispondente posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Agli assicurati che hanno effettuato la ricongiunzione dei periodi assicurativi spettano le quote di pensione relative ai contributi versati nelle varie gestioni previdenziali che provvedono alle rispettive erogazioni.

In base alle legge 29/1979 si possono prevedere le seguenti ipotesi di ricongiunzione:

a. ricongiunzione nell’assicurazione generale obbligatoria: si effettua senza alcun onere a carico degli interessati, se questi risultano iscritti nei Fondi sostitutivi ed esclusivi; con onere a carico degli interessati e a determinate condizioni, se questi risultano iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

b. ricongiunzione in una gestione diversa dall’Assicurazione Generale Obbligatoria:. nella fattispecie devono essere fatti valere i requisiti inerenti al numero degli anni di contribuzione effettiva nella gestione in cui si chiede il ricongiungimento e l’iscrizione all’atto di presentazione della domanda di ricongiunzione.

c. c) Presentazione della documentazione

Chiarito che la ricongiunzione riguarda esclusivamente i periodi contributivi

effettuati in Italia, gli interessati residenti all'estero potranno presentare tutta la documentazione in possesso, atta a dimostrare i periodi di lavoro effettuati

in Italia e il relativo versamento contributivo, ai nostri consolati o agli enti di patronato, che provvederanno ad istruire la relativa pratica ed a farla pervenire ai competenti uffici nazionali per i prescritti seguiti.

5. Applicazione della Legge 127/97 e DPR 403/1998 nell’ambito della materia di sicurezza sociale.

La semplificazione amministrativa nell’ambito della materia pensionistica consente come noto ai nostri connazionali all'estero di poter ridurre in modo significativo le certificazioni necessarie per ottenere le varie prestazioni in regime convenzionale e non, potendole sostituire con proprie dichiarazioni, da essi stessi sottoscritte.

I nostri connazionali residenti all’estero, al fine di semplificare l’iter delle varie pratiche mirate ad ottenere le sopra accennate prestazioni, possono pertanto far pervenire alle varie Istituzioni nazionali (INPS, INAIL, Ministero del Tesoro etc.) apposite autocertificazioni attestanti i vari stati, fatti e qualità personali come ad esempio titolo di studio; qualifica professionale; situazione reddituale posseduta; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; possesso del codice fiscale; stato di disoccupazione o qualità di pensionato; le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari; qualità di vivenza a carico; ed infine tutti i dati di diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile; l'esistenza in vita eccetera.

La certificazione suddetta potrà anche essere trasmessa alle Istituzioni pubbliche nazionali richiedenti, unitamente ad una copia di un documento valido dell’interessato.

Le Istituzioni pubbliche potranno procedere ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni rilasciate dall’interessato.

Per una migliore interpretazione della problematica, si veda in particolare la Circolare MAE n.4.del 12 aprile 1999.

E’ appena il caso di segnalare che, ai fini della erogazione delle prestazioni di competenza, l’INPS in sede di applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali, richiede direttamente al corrispondente Istituto estero, il formulario di correlazione e l’estratto contributivo. La stessa procedura viene analogamente attuata dal corrispondente Ente previdenziale estero.

6. TUTELA DEI NOSTRI LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE OPERANTI ALL'ESTERO NEI PAESI EXTRACOMUNITARI

D.L 31 luglio 1987 n.317 convertito dalla L.3 ottobre n.1987 n.398; D.P.R.18 aprile 1994 n.346; D.L. 25 febbraio 2000 n.72 (G.U.n.75 del 30 marzo 2000).

Si indicano di seguito le parti essenziali della normativa in questione:

1) Collocamento dei lavoratori

I datori di lavoro, specificati nel successivo punto 2, che intendono procedere all'assunzione o al trasferimento di nostri lavoratori nei paesi extracomunitari devono presentare apposita richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro –Direzione Generale dell'Impiego- via Fornovo n.2 00192 Roma. Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli Affari Esteri.

Se residenti all'estero, i datori di lavoro possono presentare la richiesta all'ufficio consolare competente che si fa carico di farla pervenire alla predetta Direzione Generale dell'Impiego unitamente alla documentazione necessaria prevista dal Decreto di attuazione della predetta legge 398 - D.P.R. 18 aprile 1994 n.346.

Il Ministero degli Affari Esteri, accertato attraverso la rete diplomatico/consolare che le condizioni dei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, comunica al Ministero del Lavoro l'esito di tale accertamento. Il Ministero del Lavoro rilascia la richiesta di autorizzazione nelle previste modalità e nel rispetto dei requisiti in possesso delle imprese previsti dallo stesso D.P.R.18 aprile 1994 n.346.

Pertanto, ogni anno da questo Ministero viene disposto un accertamento delle condizioni generali in ordine alle situazioni politiche sociali sanitarie ed economiche dei Paesi di destinazione. Questo stesso Ministero formula altresì un elenco dei Paesi per i quali non occorre il proprio parere preventivo e lo trasmette al Ministero del Lavoro per i seguiti di competenza. Per i Paesi non compresi nell'elenco il Ministero degli Affari Esteri rilascia a richiesta del citato Ministero del Lavoro il previsto parere entro il termine di 30 giorni.

Il Ministero del Lavoro provvede al rilascio dell'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta se presentata in Italia, e di 75 giorni se presentata all'estero.

2. Datori di Lavoro

Sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia per i lavoratori italiani assunti nel Territorio Nazionale e trasferiti all'estero per l'esecuzione di opere, commesse, o attività lavorative nei paesi in questione:

a. le Società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo, ai sensi dell'art.2359 del C.C.;

b. le società costituite all'estero in cui le persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente o a mezzo di società da esse controllate in misura superiore di un quinto del capitale sociale;

c. datori di lavoro stranieri tenuti ad osservare .la presente normativa.

3) Forme assicurative

I lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze di datori italiani e stranieri (tenuti all'osservanza della succitata normativa) sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale:

invalidità, vecchiaia e superstiti.

TBC

disoccupazione involontaria

infortuni sul lavoro e malattie professionali

malattia,

maternità

Sarebbe opportuno che gli Uffici consolari, venuti direttamente o indirettamente a conoscenza di eventuali inosservanze alle leggi in materia da parte delle imprese tenute al rispetto della presente normativa, comunicassero a questo Ministero degli Affari Esteri tali irregolarità, per la loro successiva comunicazione al Ministero di competenza ai fini di una più ampia tutela dei lavoratori interessati. A tale proposito devono essere essere segnalate: la denominazione dell'impresa, la sua ragione sociale , la sua sede all'estero, la tipologia dei lavori eseguiti, le generalità complete del responsabile legale dell'impresa medesima, nonché le generalità complete dei connazionali dipendenti che abbiano eventualmente sporto denuncia presso gli Uffici consolari circa le irregolarità in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ascrivibili all'impresa, precisando i periodi di occupazione, le qualifiche rivestite, le retribuzioni percepite al netto ed ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini delle prescritte verifiche da parte del Ministero del lavoro. Deve, inoltre, essere acquisita (presso la sede all’estero dell’impresa

medesima) copia del provvedimento con la quale l’impresa è stata autorizzata all’espatrio dei nostri lavoratori, copie dei contratti di lavoro riferite ai lavoratori stessi, etc.

7. ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

Premessa

Il numero sempre crescente di nostri connazionali che si recano all’estero a diverso titolo (per lavoro, studio, e turismo ecc), ha riproposto il delicato problema dell’assistenza sanitaria a favore dei cittadini italiani, anche alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza n.309/99, ha ribadito il diritto di tutti i cittadini italiani a tale prestazione.

Nel momento attuale l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all’estero è contemplata da tre fonti normative che si ispirano ad alcuni principi di base.

- DPR. 618/80 Regolamento di attuazione introdotto in forza dell’art.37 n.863/1978 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, che contempla la tutela dei connazionali all’estero recativisi per motivi di lavoro.

- Legge 575/1985 che garantisce ai cittadini italiani il diritto alla assistenza sanitaria all’estero nel caso in cui essi dimostrino di non poter essere assistiti nel territorio nazionale dal SSN per inadeguatezza delle cure, o per l’impossibilità da parte del citato servizio nazionale di intervenire tempestivamente sull’evento sanitario, ovvero per la non esistenza sul territorio nazionale di centri sanitari altamente specializzati presso cui il connazionale deve essere ospitalizzato.

- Decreto 1 febbraio 1996 (art. 2) relativo alle tariffe per le cure urgenti ospedaliere prestate dal SNN ai cittadini italiani non assicurati.

- Accordi e convenzioni internazionali, come ad esempio i Regolamenti comunitari che garantiscono l’assistenza sanitaria ai cittadini degli Stati membri che si spostano all’interno dei Paesi CEE.

Assistenza sanitaria ai pubblici dipendenti

Come noto, per i cittadini italiani che si recano all’estero per motivi di lavoro o di studio l’assistenza sanitaria è regolata dal DPR 31 luglio 1980, n, 618.

Nell’art.2 del predetto DPR 618/80 sono individuate le fattispecie degli aventi diritto, tra cui, tra l’altro, quelle dei dipendenti pubblici. siano essi alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

Per l’assistenza sanitaria all’estero di tutti i pubblici dipendenti è stata istituita nel 1991 una Sezione distaccata del Ministero della Sanità presso il Ministero degli Affari Esteri, che opera con proprio personale e la cui interfaccia istituzionale è l’Ufficio VI della D.G.P.E. del MAE.

Si precisa che le finalità istituzionali di tale Sezione distaccata sono rivolte esclusivamente ai dipendenti pubblici che si recano all’estero per motivi di lavoro, escluso qualsiasi altro motivo (turismo, visita a parenti ecc.). Di conseguenza allorquando i dipendenti si recano per motivi diversi dal lavoro in Stati con i quali sono vigenti Accordi internazionali multilaterali (Unione Europea) o bilaterali, che disciplinano l’assistenza sanitaria in regime di reciprocità, essi devono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale (ASL) per ottenere il formulario o modello previsto per il temporaneo soggiorno.

I dipendenti pubblici che sono stati distaccati all’estero debbono presentare la nota di trasferimento ad una sede estera o la nota di missione, unitamente alla fotocopia del libretto sanitario alla suddetta Sezione la quale rilascerà:

a - I Formulari o Modelli previsti dai Regolamenti CEE o dagli Accordi bilaterali vigenti in materia di assistenza sanitaria.

b - L’Attestato per l’Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero (art.15 DPR.618/80) previsto per i lavoratori che si recano nei Paesi extra –Unione Europea con i quali non esistono Accordi bilaterali.

I formulari convenzionali o l’attestato predetti possono essere rilasciati, oltre che dalla suddetta Sezione, anche dalla ASL di iscrizione del lavoratore ed hanno una durata annua. Per il rinnovo dell’attestato provvede direttamente la Rappresentanza diplomatica o il Consolato, mentre per il rinnovo dei formulari bisogna rivolgersi alla Sezione distaccata o all’ASL che ha rilasciato il predetto formulario.

La Sezione distaccata invia copia dell’attestato o dei formulari alla ASL di iscrizione del dipendente per la sospensione dell’assistenza medico-generica da parte del medico di fiducia, conformemente all’art.7 della legge del 7 agosto 1982 n. 526. La cancellazione dall’elenco del medico di fiducia, per i

trasferimenti all’estero o per le missioni superiori a 30 giorni, è volta ad evitare indebite erogazioni di spesa (quota prevista a favore del medico di fiducia) da parte dello Stato. Quando il dipendente ed i suoi familiari rientrano in Italia l’assistenza è assicurata ai sensi dell’art.12 del DPR 618/80, dalla ASL di temporanea dimora; ai fini dell’assistenza sanitaria medico generica, ci si può rivolgere all’ambulatorio esistente presso il MAE, ai medici della ASL, pagando la relativa "visita occasionale", della quale si può, peraltro, chiedere il rimborso alle ASL di ultima residenza.

Si precisa che il libretto sanitario rilasciato dalla ASL di appartenenza rimane valido fin quando si conserva la residenza anagrafica nello stesso comune. Qualora si cancelli la residenza, il diritto all’assistenza sanitaria sarà certificato dal formulario convenzionale o dall’attestato rilasciato ai sensi dell’art.15 del DPR 618/80.

Forme di assistenza sanitaria all’estero.

L’assistenza sanitaria all’estero può essere suddivisa in quattro grandi settori, di seguito indicati.

1. ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN FORMA DIRETTA, TRAMITE I FORMULARI O I MODELLI PREVISTI DAGLI ACCORDI INTERNAZIONALI, MULTILATERALI O BILATERALI, CHE DISCIPLINANO L’ASSISTENZA SANITARIA IN REGIME DI RECIPROCITA’ (Trattati di Roma per gli Stati facenti parte dell’UE, Accordo SEE, Accordo Italia-Australia, Accordo Italia- San Marino)

a) Paesi UE e SEE(Spazio Economico Europeo):

in particolare nei Paesi UE e SEE si applicano i Regolamenti 1408/71 e 574/72 che disciplinano le diverse fattispecie di assistenza tramite i seguenti modelli:

• Modello E 106 - Viene rilasciato in duplice copia e va consegnato per l’iscrizione alla Cassa Malattia del Paese europeo dove si è destinati a prestare servizio. A seguito di questa iscrizione, i possessori di tale modello vengono automaticamente equiparati agli assistiti della stessa Cassa. La Cassa malattia provvederà all’iscrizione anche dei familiari del

titolare, dietro presentazione dei documenti che attestino quali sono i familiari conviventi ed a carico, che vengono iscritti in base alla normativa applicata alla stessa Cassa.

• Modello E 128 – Viene rilasciato qualora il distacco del lavoratore sia previsto per un tempo limitato, durata massima di 12 mesi con possibilità di proroga di altri 12 mesi, e garantisce le cure mediche necessarie per il lavoratore ed i suoi familiari aventi diritto che vengono iscritti dall’autorità competente del Paese di invio.

• Modello E 109 – Viene rilasciato per i familiari a carico di un lavoratore italiano, residenti in un Paese dell’UE o SEE diverso da quello dove presta servizio il titolare. Tale modello garantisce tutte le prestazioni in forma diretta come il modello E 106.

• Modello E 112 – Viene rilasciato per autorizzare prestazioni sanitarie in Stati membri dell’UE o SEE diversi da quello sede di servizio del dipendente, qualora non sia possibile erogare le necessarie prestazioni sanitarie per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessità derivanti dall’evento patologico od ad esso conseguenti.

b) Accordi bilaterali.

Per i dipendenti pubblici

o Accordo Italia-Australia. o Accordo Italia San Marino.

Per i lavoratori subordinati del settore privato ed i lavoratori autonomi

Gli Stati con i quali sono in vigore Accordi blaterali in materia Sanitaria sono:

Argentina, Australia, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Crozia, Jugoslavia, Macedonia, Principato di Monaco, San Marino, Slovenia.

ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN FORMA DIRETTA A SEGUITO DI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO STIPULATI DAL MINISTERO DELLA SANITA’ CON ISTITUTI PUBBLICI O PRIVATI DI STATI STRANIERI

USA e CANADA

Negli USA ed in Canada è attualmente vigente la Convenzione con la Blue cross & Blue shield, che assicura ai dipendenti pubblici, ed ai familiari aventi diritto, l’assistenza sanitaria in forma diretta tramite il rilascio di un tesserino che consente di fruire di assistenza ospedaliera, senza necessità di deposito previo, e di assistenza medico-specialistica e strumentale presso le strutture ambulatoriali convenzionate, secondo le modalità previste dalla Convenzione stessa.

Per i dipendenti pubblici in missione di breve durata (fino a tre mesi) l’assistenza è limitata alle prestazioni urgenti, senza rilascio del tesserino, e non prevede la copertura sanitaria dei familiari al seguito aventi diritto. Questi ultimi sono coperti, per le prestazioni urgenti, in forma indiretta dal DPR 618/80.

SVIZZERA

In Svizzera tale assistenza viene assicurata solo ai dipendenti pubblici con sede di servizio nella Confederazione elvetica attraverso la Convenzione con la Cassa Malattia "SUPRA" di Losanna. Tale Cassa che è controllata dall’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali di Berna, garantisce livelli di assistenza sanitaria determinati dalla legge locale.

ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA INDIRETTA IN TUTTI I PAESI DOVE NON VIENE EROGATA IN FORMA DIRETTA.

Prevede che gli aventi diritto, di cui al predetto art.2 del DPR 618/80, presentino domanda di rimborso (redatta su facsimile) all’Ambasciata od al Consolato, competente per territorio con riferimento al luogo di fruizione della prestazione, entro tre mesi dall’ultima ricevuta di spesa riferentesi allo stesso evento sanitario. L’Ambasciata od il Consolato, dopo la prescritta istruttoria di cui all’art.7 del suddetto DPR 618/80, inoltra telegraficamente la domanda al Ministero della Sanità, che provvede alla definizione della stessa. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a. Copia dell’attestato di diritto all’assistenza sanitaria all’estero, rilasciato ai sensi dell’art.15 del DPR 618/80 (come da facsimile);domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza, secondo il modello trasmesso dal Ministero Affari Esteri con Circolare n.12 del 31.10.1983;

b) codice fiscale del titolare;

a. modalità di rimborso: indicare il n° di c/c bancario del titolare in Italia e le coordinate della banca (codice ABI e CAB) oppure il domicilio in Italia presso il quale l’interessato desidera che venga spedito il vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia. E’ altresì previsto, anche se comporta tempi più lunghi, il rimborso presso la Rappresentanza diplomatica o l’Ufficio Consolare sede di servizio del dipendente;

d) copia dell’attestato di cui all’art.15 del DPR 618/80

a. certificato medico con diagnosi o relazione sanitaria, in originale o copia autenticata, relativo alle prestazioni sanitarie erogate all’assistita indicata in oggetto;

b. parere motivato di cui all’art.7 del DPR 618/80, secondo il modello allegato alla Circolare n.12/83 sopracitata;

c. distinta dei singoli costi delle prestazioni - e relative date di effettuazione;

d. dichiarazione relativa all’importo della diaria di degenza ordinaria ( camera a più letti, corsia eccetera.) in vigore nella struttura sanitaria ove è avvenuto il ricovero;

e. dichiarazione della spesa che avrebbe sostenuto l’interessato, qualora si fosse ricoverato in una struttura sanitaria pubblica usufruendo delle condizioni ordinarie di degenza;

Tutta la documentazione sanitaria e di spesa deve essere tradotta in lingua italiana e vistata dalla Rappresentanza diplomatica o dal Consolato.

TRASFERIMENTO D’INFERMO DA UNA LOCALITA’ ESTERA IN ITALIA O IN ALTRA LOCALITA’ESTERA QUANDO L’ASSISTENZA SANITARIA NON POSSA ESSERE EROGATA IN LOCO, PER INSUFFICIENZA DI SERVIZI O DI ATTREZZATURE SANITARIE O PER NECESSITA’ DERIVANTI DALL’EVENTO SANITARIO O AD ESSO CORRELATE (ART.6 DEL DPR 618/80).

A. Trasferimento preventivamente autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri, previo pare del Ministero della Sanità. A tal fine l’Ambasciata o l’Ufficio consolare devono trasmettere la seguente documentazione:

1. certificazione medica indicante la diagnosi della patologia per la quale si chiede il trasferimento dell’infermo;

2. dichiarazione sottoscritta dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare che, sulla base della certificazione medica, attesti la necessità del trasferimento dell’infermo unitamente ad eventuale accompagnatore,

in considerazione della mancanza di adeguate strutture sanitarie per la cura e/o

l’accertamento diagnostico dell’evento sanitario denunciato.

B. Autorizzazione diretta da parte del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare nei casi di ECCEZIONALE GRAVITA’ ED URGENZA e trasmissione della predetta autorizzazione al Ministero degli Affari Esteri ed al Ministero della Sanità.

C. Si prescinde dalle predette autorizzazioni solo nei casi di comprovata impossibilità per l’interessato, per l’impresa o chi altro l’assista di collegarsi tempestivamente con la sede consolare. Tale situazione deve essere ampiamente motivata nella dichiarazione rilasciata al riguardo dall’Ambasciata o dal Consolato.

Per ottenere il rimborso delle spese relative al trasferimento d’infermo, e dell’eventuale accompagnatore, e delle spese sanitarie sostenute in forma indiretta si segue la procedura di rimborso sopra descritta, di cui all’art.7 del DPR 618/80.

Qualora il trasferimento d’infermo avvenga in Italia l’assistenza sanitaria viene erogata dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Connazionali residenti abitualmente all’estero che rientrano temporaneamente in Italia.

Ai connazionali espatriati in possesso dello status di emigrante ,ai sensi dell'art.10 del T.U.13.11.1919 n.2205, è garantita l'assistenza sanitaria gratuita per 90 giorni

(Decreto 1 febbraio 1996 art.2) qualora dalla dichiarazione di responsabilità sottoscritta dall'interessato risulti che questi non dispone nel paese ospite di una copertura assicurativa all'estero. Tale dichiarazione va prodotta al competente ufficio consolare all'estero il quale provvederà in merito a rilasciare la prescritta dichiarazione consolare sulla base dello status di emigrante (colui che si è trasferito all'estero definitivamente per lavoro). L'attestazione sarà presentata a cura dell'interessato alla ASL in Italia ( ai fini della prestazione ) al momento del suo temporaneo rientro.

Il decreto Sanità - Tesoro del 1 febbraio 1996 stabilisce che ai connazionali residenti abitualmente all'estero, che siano titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da ente previdenziale italiano (nonché ai familiari conviventi a carico) spetta, analogamente al connazionale titolare dello "status di emigrante", l'assistenza sanitaria con carattere d'urgenza limitata alle prestazioni ospedaliere , in forma gratuita, nei primi 90 giorni dalla data del loro temporaneo rientro. L'assistenza di cui trattasi non può essere elargita qualora il pensionato abbia una propria copertura sanitaria all'estero.

Il personale religioso che presta la sua opera di apostolato all'estero ha diritto all'assistenza sanitaria (ad eccezione delle prestazioni da parte del medico di base) ai sensi dell'art.12 del D.P.R.618 in quanto equiparati ai pensionati che ritornano in Patria per brevi periodi.

Nei Paesi non convenzionati con l'Italia, eventuali prestazioni sanitarie ottenute dagli interessati abitualmente residenti in Italia durante un breve periodo trascorso in tali Paesi, per esempio per turismo, sono a carico dell'assistito e non è previsto alcun rimborso da parte del nostro Ministero della Sanità.

Ai nostri religiosi, studenti borsisti, lavoratori (non al seguito delle nostre imprese) presenti nei Paesi non convenzionati per brevi periodi, a ragione della loro professione, spetta secondo il predetto D.P.R.618 una prestazione sanitaria indiretta, cioè con rimborso da parte del nostro Ministero della Sanità.

In materia di concessione di sussidi, prestiti, spese di rimpatrio a favore dei nostri connazionali all'estero di cui all'art.80 del D.P.R.5 gennaio 1967 n.200 e ex art.23 e 24 della stessa normativa, vedasi le circolari del M.A.E. n.14 del 20 novembre 1998 e n.15 del 24 novembre 1998 predisposte dai competenti Uffici.

Per quanto concerne l'assistenza sociale ai nostri connazionali all'estero essa è come noto espletata anche dagli enti di patronato riconosciuti dal Ministero del Lavoro .

Tali enti hanno facoltà di operare fuori del Territorio Nazionale purché gli interventi di assistenza all'estero siano previsti dallo Statuto dei singoli enti..

Gli Istituti di patronato regolarmente riconosciuti dal Ministero del Lavoro sono attualmente:

Enasco , Inac, Epasa, Inap, Itaco, Enapa, Enas, Encal, Sias, Enpac, Inal, Inpal, Acai, Easa, Faci, Acli, Inca, Inas, Ital, ecc.

Per l'apertura delle sedi all'estero gli Istituti dei patronati non hanno bisogno di particolare autorizzazione in quanto è sufficiente una semplice comunicazione: 1) all'ufficio consolare competente della circoscrizione in cui essi operano; 2) al Ministero del Lavoro - Direzione Generale della Previdenza Sociale Div. XIII - Via Flavia n.6 00186 Roma -e per conoscenza alla Direzione Generale scrivente.

Per poter svolgere l'attività di assistenza che dia diritto al contributo da parte del Ministero del Lavoro è necessario che le sedi all'estero dei patronati abbiano i requisiti previsti dal D.I.764 del 13 dicembre 1994: ovvero devono disporre di una adeguata attrezzatura informatica e telematica; di personale preparato professionalmente e all'altezza di svolgere detto servizio. Esso deve essere in numero sufficiente ed adeguato alla quantità di lavoro di dette sedi, tenuto conto della consistenza numerica dei nostri connazionali residenti nella circoscrizione consolare corrispondente. Infine, va altresì tenuto presente, ai fini del contributo, il numero di pratiche trattate nell'arco dell'anno che abbiano avuto esito positivo.

I patronati all'estero collaborano con gli Uffici Consolari ai fini dell’istruttoria delle pratiche pensionistiche in convenzione o in regime autonomo locale o italiano nonché ai fini dell’espletamento delle attività amministrative consentite a tutela dei connazionali residenti all'estero.

Come noto, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono costituiti quali persone giuridiche di diritto privato e svolgono quale servizio di pubblica utilità le funzioni di patrocinio previste dall'art.1 del D.L:C.P.S. 29 luglio 1947 n.804 -

Ogni fatto ritenuto anomalo che emerga nell'espletamento del servizio dei patronati all'estero, e che riguardi i nostri connazionali deve essere immediatamente segnalato, da parte dell'ufficio consolare corrispondente, a questo Ministero, al Ministero del Lavoro ed all'INPS per gli eventuali seguiti di competenza.

1. DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Si forniscono di seguito i più significativi elementi informativi in materia di doppia imposizione fiscale sulle pensioni INPS erogate ai nostri connazionali residenti all’estero.

Regole generali.

La quasi totalità delle Convenzioni in materia prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel Paese di residenza del beneficiario.

Tale principio generale è contenuto nelle Convenzioni stipulate con

Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Repubblica Ceca e Slovacchia, Cina, Cipro, Corea, Costa d'Avorio, Danimarca, Ecuador, Egitto, Germania, Giappone, Regno Unito, Grecia, Indonesia, Jugoslavia, Croazia, Slovenia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Sri Lanka, Svizzera, Tanzania, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ungheria, Venezuela, Zambia, Bulgaria, Israele, Filippine, Irlanda, Malaysia, Singapore, India e Romania.

Nella fattispecie le Convenzioni consentono la detassazione della pensione dietro presentazione all'INPS, da parte dell'interessato residente all'estero, della domanda redatta su apposito modulo, verificando che in esso sia stato apposto il visto dell'autorità fiscale straniera.

Anche le Convenzioni stipulate con Stati Uniti, Svezia, Lussemburgo, Finlandia e Thailandia, prevedono che la tassazione della pensione sia applicata nel Paese di erogazione e non nel Paese di residenza del beneficiario.

Particolari regole di tassazione riguardano gli Accordi con la Francia

Detassazione con limite d'importo, condizioni reddituali e natura della pensione

Le Convenzioni stipulate con il Canada e il Brasile, nel prevedere come normativa di base la tassazione nel luogo di residenza, contemplano alcune

eccezioni: - in ordine limiti d'importo, condizioni reddituali e natura delle pensioni.

Canada: per quanto riguarda questo Paese la Convenzione prevede la tassazione nel Paese di residenza, purché la pensione annua non superi i parametri convenuti. Per le pensioni che abbiano un importo complessivo annuo superiore ai limiti stabiliti vige un particolare meccanismo a tutela del beneficiario.

Brasile: per quanto concerne il Brasile pensioni non eccedenti nell'arco dell'anno solare un certo importo stimato in dollari Usa, erogate da uno dei due Stati contraenti, e pagate ad un pensionato residente nell'altro Stato contraente, sono imponibili solo in quest'ultimo Stato. Invece le pensioni superiori ad un importo stabilito sono imponibili in entrambi gli Stati.

Tutti i pensionati residenti all'estero (in Paesi non convenzionati) assoggettati a ritenuta fiscale da parte italiana e che abbiano presentato domanda di detassazione hanno diritto alla detrazione d'imposta nella misura prevista per il lavoratori dipendenti e all'eventuale ulteriore detrazione a seconda della misura del reddito percepito.

Domande di detassazione relative ai cambi di residenza.

Con il trasferimento da un Paese estero convenzionato in Italia, o in altro Paese estero dei titolari di pensioni già detassate, cessa il diritto alla detassazione fiscale da parte dell'INPS. La pensione pertanto resterà tassata fino a quando non perverrà all'INPS altra apposita domanda con l'attestazione dell'autorità fiscale del nuovo Paese estero convenzionato.

Per quanto concerne l'elenco delle Convenzioni internazionali intese ad evitare le doppie imposizioni fiscali si fa riferimento alla Circolare dell'INPS n.176 del 14 settembre 1999.

2. Tassazione pensioni statali

In linea generale le pensioni erogate all'estero dallo Stato vengono tassate alla fonte.

Si fa riserva di fornire eventuali aggiornamenti al riguardo.

Si ritiene utile fornire alcune precisazioni qui pervenute dal competente Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il per il Contenzioso Tributario Servizio VII Div. XIV (Nota Prot. N.1948/133010 dell'8 settembre 1998) relative alla vigente Convenzione bilaterale italo-francese che riguarda, in particolare, le pensioni erogate dallo Stato.

Con il Paese d'oltralpe è in vigore una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione ratificata con legge 7 gennaio 1992 n.20, nella quale viene

specificatamente disciplinato con apposito articolo (art. 19) il trattamento fiscale da riservare alle pensioni di natura pubblica erogata dagli Stati contraenti.

L'art. 19 paragrafo 2 della citata Convenzione stabilisce che le pensioni corrisposte dallo Stato, da una sua Suddivisone politica o Amministrativa o da un suo Ente locale in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o da detta Suddivisione o Ente, sono imponibili in via esclusiva nello Stato della fonte. La successiva lettera b del medesimo articolo, specifica tuttavia che tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario del reddito qualora quest'ultimo ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione (per esempio l'Italia).

Ciò significa in pratica, che la pensione erogata ad esempio dalla Direzione Provinciale del Tesoro potrà essere tassata in via esclusiva in Francia se il titolare di detta pensione possieda la sola nazionalità francese senza possedere la nazionalità italiana. In tale ipotesi, il titolare in questione potrà far pervenire alla predetta Direzione Provinciale del Tesoro un certificato di residenza fiscale rilasciato dal competente Ufficio fiscale francese, un certificato attestante il possesso della nazionalità francese, nonché la documentazione comprovante la mancanza del possesso della cittadinanza italiana. Nel caso in cui il titolare possiede anche la nazionalità italiana la pensione dovrà essere tassata esclusivamente in Italia.

Firma e funzione: Il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Min. Carlo MARSILI