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Informative e news fiscali per la clientela di Studio
Le news di marzo pag. 3 Aliquote contributive Inps 2019 per artigiani e commercianti pag. 5 Scade il 18 marzo la tassa di cc.gg. sui libri sociali per l’anno 2019 pag. 7 Obbligo di ripresentazione del modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo
1° aprile 2019 pag. 9 Il divieto dell’elettronica per la fatturazione delle spese sanitarie pag. 13 Le note di variazione posso essere emesse entro il termine di invio della
dichiarazione Iva pag. 17 Le regole di fatturazione per le operazioni effettuate da e verso i soggetti non
residenti identificati in Italia pag. 19 Spesometro, esterometro e li.pe. prorogati ad aprile pag. 21 Aliquote contributive Inps 2019 per gli iscritti alla gestione separata pag. 23 Prorogata la scadenza della comunicazione Enea per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio e per l’acquisto di elettrodomestici conclusi nel 2018 pag. 25 R&S: obbligate alla certificazione anche le aziende con revisore nominato pag. 27 La detrazione dell’Iva sugli acquisti documentati da fatture elettroniche pag. 28 Informative e news lavoro per la clientela di Studio
Conversione in legge del Decreto Semplificazioni pag. 31
Istruzioni dell’INL sulla somministrazione fraudolenta pag. 33 Maggiorazione sanzioni amministrative: nuovi chiarimenti dall’INL pag. 35 Congedi dei padri lavoratori pag. 36 Distacco dell’apprendista e obblighi formativi pag. 37 Limiti dell’orario di lavoro notturno pag. 38 Deroga assistita e ulteriore contratto a tempo determinato presso l’ITL pag. 39 Spese di parcheggio del lavoratore in trasferta pag. 40
Marzo 2019
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 2
Trattamento fiscale dei buoni pasto cumulati pag. 41 Novità in tema di pensioni pag. 42 Aliquote 2019 per iscritti alla Gestione separata pag. 44 Fissati i valori contributivi 2019 per artigiani e commercianti pag. 45 Lavoratori domestici: contribuzione 2019 pag. 47 Contribuzione Enasarco 2019 pag. 48 Contributi Fondo Fasi anno 2019 pag. 49 Regolamento piano di welfare aziendale per amministratore pag. 51 Detassazione premi di risultato pag. 53 Fondo sanitario edili pag. 55
Le procedure amministrative e contabili in azienda
L’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 pag. 57
Occhio alle scadenze
Principali scadenze dal 16 marzo 2019 al 15 aprile 2019 pag. 61
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 3
Informative e news per la clientela di studio
ROTTAMAZIONE-TER Aggiornato il modello DA-2018 da presentare entro il 30 aprile 2019 per aderire alla definizione agevolata
È stato aggiornato il mod. DA-2018 da presentare entro il 30 aprile 2019 per aderire alla definizione
agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Nelle
Note alla compilazione ora è precisato che se nel modello in esame vengono riportati carichi per i quali è
prevista l’ammissione automatica alla “rottamazione-ter”, senza necessità di presentare il mod. DA-2018
(adesione alla “rottamazione-bis” con pagamento delle rate entro il 7 dicembre 2018 ovvero per i soggetti
colpiti dal sisma relativamente alle residue somme dovute ai fini della definizione agevolata ex articoli 6,
D.L. 193/2016 e 1, comma 4, D.L. 148/2017), gli stessi “verranno trattati ai fini dell’importo dovuto e della
ripartizione rateale in base a quanto espressamente previsto” in presenza di tali fattispecie. L’Agente della
riscossione, entro il 30 giugno 2019, comunica al debitore l’accoglimento della domanda e quanto dovuto
ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse ovvero
l’eventuale diniego della stessa.
(Agenzie delle entrate-Riscossione, Modulistica, Definizione agevolata 2018)
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO Proroga per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati per la precompilata 2019
Gli amministratori di condominio devono comunicare le spese sostenute per le parti comuni di edifici
condominiali all’Anagrafe tributaria relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
(anche con adozione di misure antisismiche), di riqualificazione energetica e degli acquisti di mobili e
grandi elettrodomestici. Il termine previsto per la comunicazione dei dati riferiti al periodo di imposta
2018 è prorogato dal 28 febbraio 2019 all’8 marzo 2019, vista la recente correzione delle specifiche
tecniche approvata con provvedimento n. 28213 del 6 febbraio 2019.
(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 48597, 27/02/2019)
5 PER MILLE Obblighi di rendicontazione a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 111/2017
A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 111/2017, alla Direzione Generale del Terzo Settore e della
responsabilità sociale delle imprese sono pervenuti numerosi quesiti dagli enti beneficiari del contributo
del 5 per mille e dai centri di servizio per il volontariato, circa la disciplina da applicare in tema di obblighi
di rendicontazione e pubblicazione relativi al contributo del 5 per mille. In particolare, le questioni poste
dai richiedenti riguardano l'individuazione della normativa alla quale fare riferimento ai fini
dell'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità: se cioè, debba farsi riferimento al dettato
dell'articolo 8, D.Lgs. 111/2017 ovvero alla preesistente disciplina contenuta negli articoli 12 e 12-bis,
D.P.C.M. 23 aprile 2010 (come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016). Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ritiene che - in assenza del citato D.P.C.M. attuativo del D.Lgs. 111/2017 - gli obblighi
di rendicontazione del contributo del 5 per mille e di pubblicazione dei rendiconti medesimi continuano a
essere disciplinati dagli articoli 12 e 12-bis, D.P.C.M. 23 aprile 2010.
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Nota n. 2106, 26/02/2019)
MUD
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 4
Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per il 2019
A fronte della soppressione del sistema SISTRI, dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del nuovo
“Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, i soggetti tenuti a effettuare la tracciabilità
dei rifiuti mediante il SISTRI dovranno presentare la dichiarazione annuale MUD e provvedere alla tenuta
del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, secondo quanto disposto dagli
articoli 188, 189, 190 e 192, D.Lgs. 152/2006, secondo il sistema tradizionale “cartaceo”. Tali
adempimenti, in virtù dell’articolo 194-bis, potranno essere effettuati anche in formato digitale. Per il
2019, la scadenza entro cui inviare il MUD è fissata al 22 giugno 2019, in quanto il termine per la
presentazione è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.
(D.P.C.M. 24/12/2018, G.U. n. 45 del 22/02/2019)
REGISTRATORI DI CASSA
Credito di imposta per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per
effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l’articolo 2, comma 6-quinquies, D.Lgs.
127/2015, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della
spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per
ogni misuratore fiscale. Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo
utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva
successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore
fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. La risoluzione n. 33 del 1°
marzo 2019 ha istituito il codice tributo 6899 per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di
imposta. (Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 49842, 28/02/2019)
INTRASTAT
Possibili ripercussioni del recesso del Regno Unito dalla Unione Europea
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito i primi commenti in merito alle possibili ripercussioni, in
tema doganale, della cosiddetta “Hard Brexit”, ossia del recesso del Regno Unito dalla UE senza che vi sia
un accordo che istituisca e regoli un periodo transitorio. In tale ipotesi, il 30 marzo 2019 l'intero complesso
di norme che costituiscono l'ordinamento giuridico della UE cesserà di applicarsi al Regno Unito, con la
prima immediata conseguenza che, ai fini Iva e doganali, le cessioni di beni transfrontaliere non potranno
più qualificarsi come intracomunitarie ma saranno da inquadrare come operazioni di importazione ed
esportazione. (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Nota, 26/02/2019)
ECOBONUS - ECOTASSA
Primi chiarimenti sugli incentivi per i veicoli puliti e sull’ecotassa progressiva per quelli inquinanti
L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio
sugli incentivi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e sulla tassazione progressiva per chi, al
contrario, compra quelli più inquinanti, con emissioni superiori a 160 CO2 g/km. Agevolazioni anche per
ciclomotori e motocicli “puliti”, ma solo in caso di contestuale rottamazione di quelli più inquinanti. È
prevista inoltre una detrazione del 50% sulle spese di installazione delle colonnine di ricarica private. (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 32, 28/02/2019)
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 5
Informative e news per la clientela di studio
Ai gentili Clienti
Loro sedi
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2019 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Con la circolare n. 25 del 13 febbraio 2019 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le
aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano
annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali
fino a raggiungere la misura del 24%.
Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere
in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato
che per l'anno 2019 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.572
euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 102.543 euro per gli altri
soggetti.
Il contributo minimale per il 2019 risulta essere:
Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di
età non superiore ai 21 anni) 3.818,16 3.832,45
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21
anni 3.413,27 3.427,56
Il contributo 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2019, in
particolare per la quota eccedente il minimale di 15.878 euro in base alla seguente ripartizione:
Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni)
fino a 47.143,00 24% 24,09%
da 47.143,00 25% 25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai
21 anni
fino a 47.143,00 21,45% 21,54%
da 47.143,00 22,45% 22,54%*
Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di
65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 6
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2018 e degli acconti per il
periodo di imposta 2019 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello
Redditi:
− l’eventuale saldo per il 2018 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 devono
essere versati entro il 30 giugno 2019 (con possibilità di essere rateizzati);
− il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 deve essere versato entro il 30
novembre 2019;
− i quattro importi fissi di acconto per il 2019 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati
alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 17 novembre 2019 e 17 febbraio 2020.
Si ricorda alla gentile Clientela che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e
gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno
prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del modello F24” del
cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 7
Informative e news per la clientela di studio
Ai gentili Clienti
Loro sedi
SCADE IL 18 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2019
Il prossimo 18 marzo (scadenza posticipata essendo il 16 marzo sabato) le società di capitali, le società
consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali,
devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri
sociali per il 2019.
Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri
tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:
309,87 euro per la generalità delle società
516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2019 superiore a 516.456,90 euro
Resta in vigore anche l’obbligo, all’atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da
bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario
esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento
della tassa di concessione governativa eseguito per l’anno in corso.
Soggetti esclusi
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:
le società di persone;
le società cooperative;
le società di mutua assicurazione;
gli enti non commerciali;
le società di capitali sportive dilettantistiche.
Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche (per le quali
vale la novità 2019 di cui più avanti), permane in ogni caso l’assoggettamento a imposta di bollo nella
misura “doppia” (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.
Novità 2019: esonero da imposta di bollo per le Ssd
Al comma 646, articolo 1, L. 145/2018, viene integrato l'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al D.P.R. 642/1972 (che disciplina l’imposta di bollo) al fine di estendere l’ipotesi di esenzione già
prevista per le federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni anche alle
“Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni”.
Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 8
La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421, cod. civ., in
particolare si tratta del:
libro dei soci;
libro delle obbligazioni;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non
vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell’utilizzo, su di essi deve essere
apposta, precedentemente all’utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.
Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono
soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.
Versamento
Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione
“Erario” e indicando, quale annualità, il 2019, anno per il quale si versa la tassa.
Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.
Sanzioni
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100
al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 9
Informative e news per la clientela di studio
Ai gentili Clienti
Loro sedi
OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS: VERIFICA NECESSARIA ENTRO IL PROSSIMO 1° APRILE 2019
Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente
modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune
verifiche al fine di ottemperare all’obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 1° aprile 2019
(in quanto il 31 marzo cade di domenica).
La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le
variazioni “rilevanti” che determinano l’obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché
particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.
Scopo dell’adempimento
Il modello EAS ha lo scopo di consentire l’applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute
nell’articolo 4, D.P.R. 633/1972 e articolo 148, Tuir che permettono di “decommercializzare” le entrate
derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.
La recente Riforma del Terzo settore
Si tenga inoltre presente che in attuazione della Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con il D.Lgs.
117/2017 prevede, per i soggetti che entreranno a far parte della nuova famiglia degli ETS (Enti del Terzo
settore), un esplicito esonero dall’obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro
coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l’articolo 148, Tuir)
che riguardano in generale gli enti associativi. Si tenga infine presente che tale esonero non è a oggi in
vigore ma si concretizzerà solo nel momento in cui sarà effettivamente possibile iscriversi nel Registro
Unico Nazionale del Terzo settore, assumendo in tal modo la qualifica di ETS (momento che si verificherà
nel 2020 o nel 2021, a seconda del momento nel quale verranno pubblicati i prescritti provvedimenti
attuativi).
Regole di presentazione e ripresentazione del modello
La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “una tantum” da effettuarsi entro 60 giorni
dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni
fornite nel modello inviato precedentemente.
Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che “Il presente modello deve
essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel
modello, anche quelli non variati)”.
La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in
cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 1° aprile 2019 (il 31 marzo cade di domenica)
dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni
“rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 10
È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione
del modello EAS.
Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello
Vi sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della
ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni affermano che
“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del
rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure
del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai
punti 23, 24, 30 e 31”.
Con la risoluzione n. 125/E/2010, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati
identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS.
Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del
modello EAS.
Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.
− Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale
− Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari
Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche
importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non
genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre
informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.
Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono
generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle
informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.
Si propongono di seguito alcuni esempi.
Caso Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di
20.000,00 euro a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale
importo si modifica in 25.000,00 euro
no
associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento
derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce
proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000,00 euro
sì
associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo
pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di
discriminare tra abitualità e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione
determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo
percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”
sì
Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da
indicare al punto 21.
− Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi
Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione
quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di
modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 11
Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo
associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.
Con la circolare n. 45/E/2009 l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più
manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì
“occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”. A seguito di tale
chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano
indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun
tipo di collegamento.
Si propongono di seguito alcuni esempi.
Caso Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica
manifestazione della durata di 3 giorni e nell’esercizio successivo ha organizzato la
medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei 2 eventi siano state
incassate somme differenti)
no
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica
manifestazione della durata di 3 giorni e nell’esercizio successivo organizza 2 manifestazioni
della durata di 2 giorni ciascuna
no
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta
fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo
sì
− Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo
Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell’obbligo di
ripresentazione del modello EAS.
Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all’altro e che
avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del
modello EAS per comunicare tali variazioni.
− Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici
Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le
variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.
N.B. A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro
dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l’obbligo di ripresentazione dello stesso.
Possibile intervenire tardivamente con l’istituito della remissione in bonis
L’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 44/2012) ha introdotto il c.d.
istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero,
in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la
possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Con la circolare n. 38/E/2012 e ribadito con la risoluzione n. 110/E/2012 l’Agenzia delle entrate ha
evidenziato che anche l’omesso invio del Modello EAS può beneficiare dell’istituto della remissione in
bonis.
Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione “non sia stata constatata o non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore
dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.
Per regolarizzare l’ente deve effettuare la comunicazione telematica “entro il termine di presentazione della
prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 12
presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una
sanzione di 258 euro tramite modello F24 ELIDE indicando il codice tributo 8115 (viene esclusa la
possibilità di compensare con crediti l’importo della sanzione).
La presentazione del modello per perdita dei requisiti
Infine, nei casi in cui l’ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle
agevolazioni fiscali, deve presentare il modello entro sessanta giorni a decorrere da quello in cui tale
perdita si verifica, compilando l’apposita sezione del modello denominata “Perdita dei requisiti”.
In vista della prossima scadenza del 1° aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica) si invitano gli
enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all’adempimento telematico
nei termini normativamente previsti.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
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Ai gentili Clienti
Loro sedi
IL DIVIETO DELL’ELETTRONICA PER LA FATTURAZIONE DELLE SPESE SANITARIE
Nonostante l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le fatture emesse a
partire dallo scorso 1° gennaio 2019, non sono comunque poche le situazioni nelle quali il Legislatore, per
diverse motivazioni, ha previsto il mantenimento dell’obbligo di fatturazione cartacea per alcune
fattispecie.
È il caso, ad esempio, delle fatture relative a prestazioni sanitarie, in relazione alle quali il garante della
privacy ha espresso parere negativo in merito alla loro trasmissione elettronica attraverso il sistema di
interscambio in quanto riferite a dati ritenuti meritevoli di tutela sotto il profilo della riservatezza. Così
come in alcuni casi di esonero dall’obbligo di fatturazione, lo stesso permane anche in relazione alle nuove
modalità elettroniche di trasmissione delle fatture.
L’obbligo di fatturazione cartacea per le prestazioni sanitarie
Con la conversione del D.L. 135/2018 (il cosiddetto decreto “semplificazioni”), a opera della L. 12/2019, il
Legislatore è intervenuto nuovamente per ampliare, con riferimento alle spese per prestazioni sanitarie, le
ipotesi nelle quali scatta il divieto di fatturazione elettronica, già previsto per le spese sanitarie i cui dati
vanno poi trasmessi al sistema tessera sanitaria.
È infatti a partire dallo scorso 13 febbraio 2019 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione)
che il divieto di fatturazione elettronica si applica “anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti
delle persone fisiche”.
Per effetto di questa estensione non risulta oggi così agevole individuare l’effettivo ambito di applicazione
di questo divieto di fatturazione elettronica, e quindi, in attesa di chiarimenti esaustivi sul punto proviamo
a definire in concreto il concetto di “spese sanitarie” utilizzato dal Legislatore.
Podologi, fisioterapisti e logopedisti
Con la recente faq n. 59 del 26 febbraio 2019 l’agenzia delle entrate ha confermato che alla luce di quanto
previsto dalla L. 12/2019 i podologi, i fisioterapisti e i logopedisti non devono emettere dal 13 febbraio 2019
fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, dovendo quindi
emetterle in formato cartaceo.
Osteopata e biologo nutrizionista
Con la circolare n. 11/E/2014 l’Agenzia delle entrate, nell’individuare alcune prestazioni che danno diritto o
meno alla detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir (ovvero le spese sanitarie) si è
pronunciata in relazione alle prestazioni rese dall’osteopata e dal biologo nutrizionista.
Con riferimento alle prime il citato documento di prassi ha precisato che la figura dell’osteopata non è
annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero
stesso e pertanto, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, ritiene che le prestazioni rese dagli
osteopati non consentano la fruizione della citata detrazione. Tuttavia, laddove le spese per prestazioni di
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osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono
detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.
Con riguardo, invece, al biologo nutrizionista l’Amministrazione finanziaria ha precisato, in virtù di pareri
rilasciati dal Consiglio Superiore di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di
medico, biologo e dietista che pur essendo il medico il solo professionista ad avere il titolo per
l’effettuazione di diagnosi finalizzate all’elaborazione di diete, la professione di biologo, pur non essendo
sanitaria, è comunque inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale e può svolgere attività
attinenti alla tutela della salute. Pertanto, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della
Salute, le Entrate ritengono che le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete
alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c),
Tuir.
Il criterio per individuare le “prestazioni sanitarie”
Si tratta a questo punto di capire se in relazione al predetto divieto di fatturazione elettronica e quindi di
obbligo di fatturazione cartacea, sussista o meno un collegamento con le prestazioni sanitarie esenti che
conferiscono il diritto alla detrazione ai fini reddituali oppure se la nozione di prestazioni sanitarie
effettuate nei confronti delle persone fisiche recata dalla norma sia da intendersi in senso più ampio.
Con il D.M. Salute del 17 maggio 2002 vengono individuate le figure professionali che rendono prestazioni
sanitarie esenti. Secondo tale decreto sono esenti da Iva le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione
rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni
sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, anche da:
− esercenti le professioni di biologo e psicologo;
− esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla L. 409/1985;
− operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 che eseguono una
prestazione sanitaria.
Con riferimento all’ultimo decreto citato, il D.M. 29 marzo 2001, lo stesso definisce le figure professionali
che di seguito elenchiamo in forma di rappresentazione schematica.
Prestazioni sanitarie esenti
"professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica"
a) infermiere
b) ostetrica/o
c) infermiere pediatrico
"professioni sanitarie riabilitative" a) podologo
b) fisioterapista
c) logopedista
d) ortottista - assistente di oftalmologia
e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica
g) terapista occupazionale
h) educatore professionale
"professioni tecnico sanitarie" 1.1 area tecnico - diagnostica:
a) tecnico audiometrista
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica
c) tecnico sanitario di radiologia medica
d) tecnico di neurofisiopatologia
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1.2 area tecnico - assistenziale:
a) tecnico ortopedico
b) tecnico audioprotesista
c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e) dietista.
"professioni tecniche della prevenzione" a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.
Va poi osservato che non tutte le prestazioni svolte in ambito “sanitario” godono dell’esenzione in quanto,
certamente per le ipotesi definite dall’articolo 10 punto n. 18 del D.P.R. 633/1972, tale trattamento è
limitato alle prestazioni sanitarie il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute
delle persone e ha carattere oggettivo, essendo correlata alla natura sanitaria delle prestazioni sanitarie.
Mentre vi sono anche prestazioni comunque gestite nell’ambito “sanitario” che al contrario vanno gestite
in regime di imponibilità ai fini iva quali ad esempio, le prestazioni per corsi di formazione, i certificati legali
fatti alle assicurazioni, le prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari, le
consulenze medico-legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una
pensione di invalidità o di guerra, le prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono
quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi, le prestazioni rese da
chiropratici.
Richiamando quanto affermato nella circolare n. 7/E/2018 (la Guida pubblicata dall’agenzia ai fini della
corretta indicazione nel modello Redditi di detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta) la detrazione non
spetterebbe in relazione alle seguenti prestazioni.
Prestazioni non detraibili ai fini reddituali
− conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso
“autologo”, cioè per future esigenze personali
risoluzione n. 155/E/2009
− circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e
le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità
Parere Ministero Salute 20 ottobre
2016
− prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è
annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute
circolare n. 11/E/2014 risposta 2.1
− prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non
può essere considerata una professione sanitaria
circolare n. 3/E/2016 risposta 1.2
− prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti
dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica
circolare n. 3/E/2016 risposta 1.1
− trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero
della Salute svolga specifici approfondimenti
-----
− acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi
terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione
interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o
l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto
circolare n. 20/E/2011 risposta 4.2
− frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una circolare n. 19/E/2012 risposta 2.3
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prescrizione medica
Se venisse quindi confermata l’identità dell’ambito applicativo nella nuova disposizione con quella delle
operazioni esenti che conferiscono il diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi, ne dovremmo
concludere che per le operazioni da ultimo elencate, vi sarebbe dallo scorso 1° gennaio 2019 l’obbligo di
fatturazione elettronica, non operando quindi il divieto imposto dalla disposizione recentemente emanata.
È evidente come sul punto sia necessario un rapido intervento chiarificatore da parte dell’agenzia delle
entrate.
Medici di base esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica
Con la risposta n. 54 dello scorso 13 febbraio 2019 l’agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello, ha
precisato il trattamento da riservare ai medici di medicina generale convenzionati con l’Asl (i cosiddetti
“medici di base” o “medici di famiglia”).
Ribadendo quanto già affermato con la precedente risoluzione n. 98/E/2015 l’agenzia ricorda che anche in
vigenza dell’obbligo di fatturazione cartacea, in ragione dell’articolo 2, D.M. 31 ottobre 1974 la fattura non
era da emettere in quanto sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi.
Pertanto, anche in vigenza dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica si deve ritenere che il
medico di base
− non deve emettere né fatture elettroniche né fatture cartacee per il compenso percepito dall’Aasl;
− deve invece emettere fattura cartacea per i compensi percepiti direttamente dai pazienti e comunicati
al Sistema Tessera Sanitaria, in virtù del divieto di fatturazione elettronica normativamente previsto.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
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LE NOTE DI VARIAZIONE POSSO ESSERE EMESSE ENTRO IL TERMINE DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE IVA
Secondo l’Amministrazione finanziaria, come affermato nella risposta ad interpello n. 55 del 14 febbraio
2019, non è possibile fare ricorso alla nota di variazione in diminuzione (la cosiddetta nota di credito) una
volta che siano decorsi i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione e l’imposta non può neppure
essere recuperata tramite dichiarazione integrativa.
Le note di variazione
In base all’articolo 26, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972, nelle ipotesi in cui successivamente all’emissione della
fattura e alla registrazione della stessa l’operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca
l’ammontare imponibile in conseguenza degli eventi ivi previsti (la norma richiama i casi dichiarazione di
nullità, annullamento, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste
infruttuose, etc.), il soggetto passivo può recuperare la differenza d’imposta portandola in detrazione,
previa emissione di una nota di credito.
Detta nota non può essere emessa dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione nel caso in cui gli
eventi previsti dall’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 si verifichino in dipendenza di un sopravvenuto
accordo tra le parti.
Se le regole sopra esaminate ci consentono di individuare il momento a partire dal quale a nota di
variazione può essere emessa (quello che l’Agenzia delle entrate ha definito il “presupposto”) è altrettanto
vero che l’individuazione del termine entro il quale può essere portata in detrazione l’iva evidenziata nella
nota di credito non può prescindere dalle previsioni contenute nell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972:
l’attuale versione, in vigore dal 1° gennaio 2017, stabilisce che la nota di variazione in diminuzione deve
essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data
di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la
variazione in diminuzione.
Come ebbe modo di chiarire la circolare n. 1/E/2018 (richiamando precedenti documenti) per le note di
variazione emesse dal 1° gennaio 2017 in poi, la detrazione può essere operata entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale Iva, ossia il 30 aprile dell’anno successivo quello in cui matura il
diritto.
Esempio
Alfa Srl si è precedentemente insinuato in un fallimento che si chiude definitivamente (secondo le
indicazioni fornita dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 77/E/2000) in data 27 dicembre 2018 (il
cosiddetto “presupposto” che legittima l’emissione della nota di credito).
Il recupero di quell’Iva, tramite emissione della nota di variazione, potrà avvenire non oltre il termine di
presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui tale presupposto è sorto, e cioè la
dichiarazione Iva 2109 relativa all’anno 2018 che, come è noto, scade il 30 aprile 2019
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 18
Impossibilità di recupero tramite integrativa
Con la recente risposta n. 55/2019 l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso in cui il termine per l’emissione della
nota di variazione sia già spirato, non sia possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai
sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998 per recuperare l’imposta versata.
Secondo l’Amministrazione, infatti, mancano i presupposti per poter presentare una dichiarazione
integrativa a favore, non ravvisandosi alcun errore od omissione cui rimediare con riferimento all’anno di
emissione della fattura originaria, né è possibile affermare che, nel caso specifico, non avendo emesso la
nota di variazione, il contribuente abbia commesso un errore da correggere.
L’Agenzia ricorda infatti che l’emissione di una nota di variazione in diminuzione rappresenta non un
obbligo bensì una facoltà alla quale il contribuente può rinunciare; nel caso in cui fosse spirato il termine
del 30 aprile, tale diritto non potrebbe più essere esercitato.
Esempio
Riprendendo il caso precedente, ipotizziamo che Alfa Srl si accorga della chiusura del fallimento solo a
novembre 2019.
Secondo la posizione espressa dall’Agenzia delle entrate, quell’Iva sarà definitivamente persa non
potendo il contribuente fare ricorso allo strumento della dichiarazione integrativa a favore.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
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LE REGOLE DI FATTURAZIONE PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DA E VERSO I SOGGETTI NON RESIDENTI IDENTIFICATI IN ITALIA
Con la risposta n. 67 del 26 febbraio 2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni riguardanti la
disciplina relativa agli obblighi di fatturazione per le operazioni effettuate da e verso soggetti non residenti
che si sono identificati in Italia. Si tratta di quei soggetti stranieri che hanno nominato un rappresentante
fiscale o si sono identificati direttamente in Italia assumendo quindi un numero di partita Iva italiano.
La conclusione a cui perviene l’Agenzia delle entrate è quella che i soggetti non residenti e identificati ai
fini Iva in Italia
− sono esclusi dalla presentazione dell’esterometro (adempimento telematico mensile che è
stato recentemente prorogato per i mesi di gennaio e febbraio 2019 al 30 aprile 2019) e
− le operazioni effettuate nei loro confronti possono (si tratta di una facoltà) essere comprovate
da fattura elettronica al fine di non includerle nell’esterometro.
La fatturazione nei confronti dei soggetti residenti non identificati in Italia
Il primo aspetto affrontato nel documento dell’agenzia riguarda gli obblighi di fatturazione dei soggetti
residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti ma
identificati nel nostro Paese.
Considerato che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni intercorse tra
soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia, mentre per quelle effettuate con controparti identificate in
Italia sorge l’obbligo di presentazione dell’esterometro, l’Agenzia delle entrate conferma che per le
operazioni effettuate dai soggetti residenti (o ivi stabiliti ai fini Iva) nei confronti di soggetti non residenti
ma identificati ai fini Iva in Italia sussiste l’obbligo alternativamente di emettere fattura elettronica, ovvero
di inserire l’operazione nell’esterometro (nel caso di emissione della fattura in formato cartaceo).
Nessun obbligo di accreditamento al SdI per i soggetti non residenti identificati in Italia
Il secondo aspetto chiarito dall’agenzia riguarda gli obblighi di accreditamento al Sistema di Interscambio,
precisando che tale obbligo non riguarda i soggetti non residenti in Italia anche se ivi identificati ai fini Iva.
Regole per la detrazione sugli acquisti effettuati da soggetti non residenti identificati in Italia
Un altro importante aspetto affrontato dall’agenzia riguarda i documenti con i quali il soggetto non
residente identificato in Italia può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva in relazione alle operazioni
ricevute da controparti soggetti residenti (si pensi, ad esempio, ad un acquisto di beni che si trovano nel
territorio dello Stato).
Sul tema viene chiarito che la detrazione può essere esercitata sulla base della fattura cartacea emessa
dalla controparte stabilita ai fini Iva in Italia considerato che tale ultimo soggetto deve comunque
consegnare una copia cartacea della fattura alla controparte anche laddove intenda emettere la fattura
elettronica. L’Agenzia delle entrate tuttavia precisa che “con la locuzione «copia cartacea della fattura» si
intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in
formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 20
Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità
all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)”.
Non appare quindi sufficiente un documento cartaceo in forma libera, ma devono sussistere i citati
requisiti affinché il documento sia valido ai fini della detrazione dell’Iva in capo al soggetto non residente
identificato ai fini Iva in Italia.
Nessun obbligo di esterometro per i soggetti residenti non identificati in Italia
L’ultimo tema affrontato dalla risposta 67 riguarda gli obblighi di presentazione dell’esterometro per i
soggetti non residenti ma indentificati ai fini Iva nel territorio dello Stato. Correttamente l’agenzia
conferma che tali soggetti sono esclusi dall’adempimento citato poiché i soggetti obbligati alla
presentazione dell’esterometro sono i medesimi che rientrano nell’obbligo di emissione della fattura
elettronica, tra i quali come detto non rientrano i soggetti che sono meramente identificati (direttamente
o tramite rappresentante fiscale).
Tali soggetti, pertanto, sono esclusi sia dall’emissione della fattura elettronica sia dalla presentazione
dell’esterometro.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
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SPESOMETRO, ESTEROMETRO E LI.PE. PROROGATI AD APRILE
Con il del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2019), il Governo ha
disposto la proroga di diversi adempimenti che risultavano in scadenza alla fine del mese di febbraio.
Spesometro
L’attuale articolo 21, D.L. 78/2010, con decorrenza 2017, aveva sostituito il vecchio spesometro con una
comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, nonché ricevute e registrate
(comunicazione ancora oggi definita “spesometro”).
Tale adempimento in origine era sorto con cadenza di presentazione trimestrale, cadenza che però è stata
modificata facoltativamente in semestrale; il 28 febbraio era in scadenza lo spesometro relativo alle
fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018 ovvero del terzo e quarto trimetre 2019.
Il D.P.C.M. di proroga ha rinviato la scadenza di tali comunicazioni al 30 aprile 2019.
Si ricorda che tale invio sarà l’ultimo: dal 2019, con l’avvento della fattura elettronica, è stato soppresso lo
spesometro, a favore del cosiddetto “esterometro”.
Esterometro
A partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, i soggetti obbligati
all’emissione della fattura elettronica sono obbligati alla presentazione della comunicazione relativa alle
operazioni effettuate e ricevute con controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia (altresì
definita “comunicazione delle operazioni trasfrontaliere” ovvero “esterometro”).
La comunicazione deve essere presentata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento: al termine dello scorso mese di febbraio, pertanto, i contribuenti obbligati avrebbero
dovuto provvedere alla presentazione della comunicazione relativa alle operazioni di gennaio.
Con il richiamato D.P.C.M., è stata disposta la proroga al 30 aprile 2019 non solo dell’esterometro relativo a
gennaio, ma anche di quello relativo alle operazioni poste in essere nel mese di febbraio; pertanto, alla fine
del mese di aprile occorrerà provvedere all’invio della comunicazione relativa ai primi 3 mesi del 2019.
Liquidazioni periodiche
A decorrere dal 2017 è previsto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere una comunicazione dei
dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva: la cadenza trimestrale è prevista tanto per i contribuenti
che liquidano l’Iva trimestralmente, quanto per i contribuenti con liquidazioni Iva mensili.
La presentazione della comunicazione va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del
secondo mese successivo ad ogni trimestre (restano ferme le ordinarie scadenze di versamento del debito
risultante dalla liquidazione periodica); la comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il
16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio
dell’anno successivo.
Proprio con riferimento alla comunicazione relativa al quarto trimestre 2018, in scadenza lo scorso 28
febbraio, il D.P.C.M. ha disposto la proroga al 10 aprile.
Gestione di portali elettronici
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 22
Il D.L. 135/2018, all’articolo 11-bis, commi 11-15, prevede che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso
di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le
vendite a distanza e cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori
terzi o Paesi terzi, questo si considera abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Per tali soggetti, il D.P.C.M. proroga:
− al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo, la
scadenza per l’effettuazione dei versamenti dell’Iva relativi ai primi tre mesi del 2019, in scadenza il 16
aprile;
− al 31 maggio 2019 la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere
(esterometro) relative alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2019 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le
aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995).
Tutte le aliquote previste per il 2018 sono state confermate anche per l’anno 2019, non essendoci state
modifiche.
L’aliquota contributiva è del 25% per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non
risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati). Per i soggetti già
pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al
24%. È rimasta invariata rispetto al 2018 anche l’aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria,
non pensionati e non titolari di partita Iva.
Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2019 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps
sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con
l’abbreviativo DIS-COLL):
2018 2019
non pensionato o iscritto ad altra
gestione pensionistica
titolare di partita Iva 25,72% 25,72%
non titolare di partita Iva per cui non è prevista
la DIS-COLL
33,72% 33,72
non titolare di p. Iva per cui è prevista la DIS-
COLL
34,23% 34,23%
pensionato o iscritto ad altra
gestione pensionistica
24% 24%
Il massimale di reddito per l’anno 2019 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a
102.543 euro. Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli
iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.
Il minimale di reddito per l’anno 2019 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a
15.878 euro.
Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:
Professionisti
con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo,
negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini
ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta
salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
Collaboratori
dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del
compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.
L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente
Associati in dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 24
partecipazione di solo
lavoro (disciplina
abrogata dal 25 giugno
2015)
compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato
Venditori porta a porta e
collaboratori autonomi
occasionali
dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del
compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È
prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a:
− 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta;
− 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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PROROGATA LA SCADENZA DELLA COMUNICAZIONE ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER L’ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI
CONCLUSI NEL 2018
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile con una nota sul
proprio sito web ha prorogato dal 19 febbraio 2019 al 1° aprile 2019 la scadenza per la comunicazione
all’Enea degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’acquisto di elettrodomestici di classe A/A+
conclusi in data successiva al 1° gennaio 2018 che conseguano anche un risparmio energetico. L’obbligo
reso permanente dalla L. 205/2017 che ha introdotto il nuovo comma 2-bis, articolo 16, D.L. 63/2013 va
adempiuto utilizzando il portale http://ristrutturazioni2018.Enea.it e seguendo le indicazioni rilasciate nella
Guida rapida disponibile a questo link http://www.acs.Enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf.
La nuova scadenza della comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, D.L.
63/2013
L’obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all’Enea spetta soltanto per gli interventi che sono
volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 che
fruiscono della detrazione Irpef del 50% non è previsto alcun obbligo comunicativo all’Enea. La nuova
comunicazione all’Enea è obbligatoria per i seguenti interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del
50% per il recupero edilizio degli edifici o alla detrazione del 50% per il Bonus mobili:
- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai
vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli
ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai
vani freddi e dal terreno;
- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati
dall’ esterno e dai vani freddi;
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il
riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o
senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di
utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento
dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 26
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di
utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- elettrodomestici: per gli acquisti effettuati nel 2018 solo se collegati ad un intervento di recupero edilizio
iniziato dopo il 1° gennaio 2017, mentre per gli acquisti effettuati nel 2019 solo se collegati ad un
intervento di recupero edilizio iniziato dopo il 1° gennaio 2018.
La trasmissione dei dati all’Enea va effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori:
interventi/acquisti effettuati dal 1° gennaio
2018 al 31 dicembre 2018
il termine dei 90 giorni decorre dal 31 dicembre 2018. La
comunicazione andrà effettuata entro il 1° aprile 2019
interventi/acquisti effettuati dal 1° gennaio
2019
il termine dei 90 giorni decorre dalla data di fine lavori o dalla data di
acquisto dell’elettrodomestico
Al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della
comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul
punto da parte dell’Agenzia delle entrate.
La diversa natura della comunicazione Enea degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
L’articolo 4 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 ha previsto l’obbligo per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti di inviare all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori
l’asseverazione del tecnico abilitato, l’attestato di prestazione energetica e la scheda descrittiva
dell’intervento effettuato. Il mancato invio della comunicazione telematica è causa di decadenza dalla
detrazione Irpef/Ires del 50%/65%.
In caso di omesso invio della documentazione all’Enea, che farebbe perdere il diritto alla detrazione, è
applicabile l’istituto della “remissione in bonis” (articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012). Tale istituto consente di
non perdere il diritto alla detrazione, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto
formale conoscenza, se il contribuente invia la comunicazione, ovvero esegue l’adempimento richiesto,
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva al termine scaduto (90° giorno
successivo al termine dei lavori).
Le opere si intendono terminate alla data del collaudo ovvero dell’attestazione della funzionalità
dell’impianto se pertinente. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può
provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori. La
data di fine lavori non deve necessariamente coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le
spese per fruire della detrazione Irpef/Ires.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 27
Informative e news per la clientela di studio
Ai gentili Clienti
Loro sedi
R&S: OBBLIGATE ALLA CERTIFICAZIONE ANCHE LE AZIENDE CON REVISORE NOMINATO
Come noto al fine della fruizione del credito in R&S l’azienda beneficiaria deve disporre di apposita
certificazione contabile rilasciata dal proprio revisore legale dei conti se nominato ovvero da un revisore
terzo appositamente incaricato.
Recentemente il Mise è intervento sul tema con propria circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019 e con
specifico riferimento all’onere di certificazione della documentazione contabile, ha precisato che con le
modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 e con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2018:
− sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti che in
precedenza ne erano esonerate e
− che l’adempimento di tale onere costituisce condizione formale per il riconoscimento e l’utilizzo del
credito d’imposta.
Più precisamente, le imprese obbligate al controllo legale dei conti, non dovevano disporre di apposita
certificazione essendo, di fatto, tale certificazione ricompresa nella più ampia certificazione del bilancio.
Esse erano sostanzialmente esonerate dall’acquisizione di apposita certificazione così come disposta
dall’articolo 3, comma 11, D.L. 145/2013.
Dopo l’intervento del Legislatore e per i bilanci ora in chiusura, tali aziende dovranno disporre di una
doppia certificazione:
− una per il bilancio,
− la seconda per il credito in R&S.
Va infine sottolineato che, sempre il Mise nella circolare citata, chiarisce che in sede di rilascio della
certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato alcuna valutazione di
carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte
dall’impresa.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 28
Informative e news per la clientela di studio
Ai gentili Clienti
Loro sedi
LA DETRAZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI DOCUMENTATI DA FATTURE ELETTRONICHE
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a far data dallo scorso 1° gennaio 2019 si sono
modificate anche le regole per esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli
acquisti che vengono documentati da fatture elettroniche ricevute attraverso il sistema di interscambio.
In particolare, è con gli articoli 13 e 14, D.L. 119/2018 (in vigore dal 24 ottobre 2018) che vengono apportate
modifiche alle seguenti disposizioni normative:
- articolo 25, D.P.R. 633/1972, per quanto attiene alle modalità di registrazione dei documenti di acquisto;
- articolo 1, D.P.R. 100/1998, per quanto attiene alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione sugli
acquisti medesimi.
La registrazione delle fatture elettroniche di acquisto
Come di seguito evidenziato, l’articolo 13, D.L. 119/2018 modifica le previsioni contenute nei commi 1 e 2,
articolo 25 del decreto Iva al fine di eliminare, nel procedimento di registrazione degli acquisti ai fini Iva,
l’obbligo di numerare progressivamente le fatture ricevute, attesa l’oggettiva impossibilità di evidenziare
detto numero progressivo nel documento elettronico di acquisto, che in quanto tale risulta ovviamente
immodificabile.
Il comma 1, articolo 25, D.P.R. 633/1972
Vecchia versione Nuova versione
il contribuente deve numerare in ordine progressivo le
fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del
secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in
apposito registro anteriormente alla liquidazione
periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale
è esercitato il diritto alla detrazione della relativa
imposta
il contribuente deve annotare in un apposito registro le
fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del
secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla
liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale,
nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della
relativa imposta
Il comma 2, articolo 25, D.P.R. 633/1972
Vecchia versione Nuova versione
dalla registrazione devono risultare la data della fattura o
bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta,
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o
prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non
si tratta di imprese, società o enti, nonchè l'ammontare
dalla registrazione devono risultare la data della fattura o
bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il
nome e cognome se non si tratta di imprese, società o
enti, nonchè l'ammontare imponibile e l'ammontare
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 29
imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo
l'aliquota.
dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Rimane, pertanto, nella sostanza, il solo obbligo di “annotare” nel registro Iva acquisti le fatture
anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il
diritto alla detrazione della relativa imposta.
Sotto il profilo operativo, pertanto, non ricorrendo più l’obbligo della numerazione progressiva del
documento (che in molti casi si traduceva anche nell’ordinare le fatture di acquisto per ordine di data
piuttosto che di ricezione prima di apporvi il protocollo progressivo), le fatture elettroniche di acquisto
ricevute sullo SdI non dovranno più essere registrate secondo una progressione dettata appunto dalla
numerazione attribuita dal contribuente, ma potranno essere registrate in forma “libera”, non dovendo
nemmeno rispettare l’ordine di ricezione delle medesime sullo SDI ma preoccupandosi unicamente di
rispettare l’unica previsione normativa ad oggi presente: quella della annotazione che deve essere appunto
anteriore alla liquidazione periodica.
Si ritiene, in ogni caso, che la registrazione/annotazione della fattura di acquisto non possa avvenire in ogni
caso in data antecedente alla sua “ricezione” sullo SdI seppur come vedremo, la stessa potrà in taluni casi
concorrere alla liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione.
Per fare un esempio:
- se un contribuente riceve sullo SdI 4 fatture elettroniche di acquisto, rispettivamente in data 2, 6, 9 e 14
febbraio 2019 (per semplificare si suppone tutte riferite a operazioni effettuate nello stesso mese), le
stesse possono essere annotate in ordine libero anteriormente alla liquidazione periodica (16 marzo 2019),
ovvero alla dichiarazione annuale (30 aprile 2020), nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della
relativa imposta (il periodo d’imposta 2019), ma le singole fatture non potranno che essere registrate solo
a partire dalla rispettiva data di ricezione (si ritiene, pertanto, che il documento ricevuto in data 14 febbraio
non possa essere registrato in data 10 febbraio pur se riferito allo stesso mese di liquidazione).
Il concorso alla detrazione nel mese di effettuazione dell’operazione
Come è noto, anche al fine di garantire l’esercizio del diritto alla detrazione alla luce delle modifiche
normative che dal 2017 hanno notevolmente ridotto il termine ultimo per l’esercizio del diritto in base a
quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, la circolare n. 1/E/2018 ha affermato che nel
rispetto delle regole comunitarie la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si
intendono verificati i due seguenti requisiti:
- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione)
- ricezione della fattura
È quindi solo a partire dalla materiale ricezione del documento che il contribuente può esercitare
correttamente il diritto alla detrazione dell’Iva assolta su tale acquisto.
È invece con l’articolo 14, D.L. 119/2018 che il Legislatore, al fine di consentire un più rapido recupero della
detrazione in relazione agli acquisti con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, modifica
la disposizione contenuta nell’articolo 1, D.P.R. 100/1998 aggiungendo il seguente periodo:
Il periodo aggiunto all’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998
“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione
dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate
nell'anno precedente”.
In concreto ciò significa che a fronte di una fattura di acquisto ricevuta in data 3 marzo 2019 (o comunque
fino al termine ultimo del 15 marzo), ma riferita a una operazione effettuata nel mese di febbraio 2019, la
stessa potrà (è bene ricordare che si tratta di una facoltà) concorrere anticipatamente alla liquidazione del
mese di febbraio che scade, come è noto, il giorno 16 del mese successivo (cioè il 16 marzo 2019).
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 30
Dal punto di vista della “registrazione” del documento, riprendendo quanto detto in precedenza, si ritiene
che il documento ricevuto il 3 marzo 2019 non possa comunque essere registrato in data antecedente alla
data di ricezione con l’effetto che, per poter concorrere alla liquidazione di febbraio, si dovrà procedere
contabilmente alla “retro imputazione” del documento al mese precedente (in merito alla possibilità di
procedere alla registrazione nel mese di “competenza” (febbraio) del documento ricevuto a marzo
l’agenzia delle entrate non si è ancora espressa e quindi si ritiene opportuno seguire le indicazioni di
registrazione in precedenza fornite).
Il chiarimento per i trimestrali (Videoforum del 23 gennaio 2019)
In occasione di uno dei recenti incontri organizzati dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle entrate ha
precisato, in relazione alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione per le fatture d’acquisto ricevute
e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, che per i contribuenti
trimestrali la stessa deve intendersi riferita alla possibilità di esercitare la detrazione, in relazione alle
operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la
fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo.
Con il probabile intento di prevenire fenomeni di arbitraggio fiscale, il legislatore ha in ogni caso previsto
nell’ultimo periodo dell’articolo 1, D.P.R. 100/1998 sopra riportato, che la descritta facoltà di anticipare il
concorso alla liquidazione nel mese di effettuazione dell’operazione non possa essere esercitata con
riferimento alle fatture di acquisto ricevute nel mese di gennaio riferite a operazioni effettuate a dicembre.
In questo caso la detrazione non potrà, quindi, che avvenire in base alle regole generali e cioè solo a partire
dal periodo in cui si verifica l’ultimo dei due momenti esigibilità/ricezione del documento.
Esemplificando quindi, una fattura elettronica di acquisto ricevuta sullo SdI in data 2 gennaio 2020 ma
riferita a operazione effettuata nel mese di dicembre 2019, dovrà obbligatoriamente concorrere alla
liquidazione del mese di gennaio 2020 il cui termine scade il 17 febbraio 2020 (posto che il giorno 16 cade di
domenica).
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 31
Informative e news per la clientela di studio
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
È stata pubblicata in G.U. la legge 12 dell’11 febbraio 2019, di conversione del D.L. 135/2018, contenente
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la P.A.. È confermata
l’abrogazione della disposizione che prevedeva la tenuta del LUL in modalità telematica presso il Ministero
del lavoro.
Si segnalano, tra le novità, le seguenti.
Denuncia aziendale datori di lavoro agricoli
I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), D.Lgs. 375/1993 (ubicazione,
denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture
praticate; indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni
condotti; numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento),
possono essere acquisiti d'ufficio dall'Inps, dal fascicolo aziendale istituito nell'ambito dell'anagrafe delle
aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano
nella denuncia aziendale i dati citati nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo
aziendale.
Settore spettacolo
Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le
imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono
far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi
dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate
all'articolo 3, comma 1, numeri da 1) a 14), D.Lgs. 708/1947, che non siano in possesso del certificato di
agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, numero 23-bis), D.Lgs.
708/1947 (lavoratori autonomi esercenti attività musicali), il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori
medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso, che è posto a carico del committente. In caso di
inosservanza delle disposizioni le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di 129 euro per ogni
giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.
È stata abrogata la disposizione che prevedeva, nel caso in cui all'atto della richiesta del certificato di
agibilità l'impresa risultasse inadempiente agli obblighi e nel caso in cui l'impresa presentasse per la prima
volta la denuncia, il rilascio del certificato di agibilità fosse subordinato alla presentazione di una garanzia.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 32
Definizione agevolata
È consentito l’accesso alla rottamazione-ter anche a coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione-bis,
non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018.
In questo caso, chi non ha pagato può accedere ai benefici previsti dalla definizione agevolata 2018 (c.d.
rottamazione-ter), presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. Il pagamento potrà
essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo
(3 anni):
le prime 2 il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
le restanti 8 il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
In caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione al “Saldo e stralcio”, e conseguente
inclusione automatica nella rottamazione-ter (limitatamente alle sole persone fisiche e ai debiti definibili ai
sensi dell’articolo 3, D.L. 119/2018), è previsto che il pagamento delle somme dovute debba essere
effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:
in 17 rate, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28
febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i 4 anni successivi;
in 9 rate, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la rottamazione-bis, ma non risultino
pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8,
ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (3 anni).
Previste anche nuove scadenze per il pagamento delle rate della definizione agevolata per le risorse proprie
UE: il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute scade il 30 settembre 2019; la seconda
rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di
ciascun anno successivo.
Regime forfetario (flat tax) per ex praticanti
Non possono avvalersi del regime forfetario, tra gli altri, le persone fisiche la cui attività sia esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti
direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
La novità consiste nella possibilità, per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo
di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni, di potersene, invece, avvalere.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 33
Informative e news per la clientela di studio
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: ISTRUZIONI DELL’INL SULLA SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA
La legge di conversione del Decreto Dignità, in vigore dal 12 agosto 2018, ha reintrodotto il reato di
somministrazione fraudolenta (somministrazione di lavoro posta in essere con la specifica finalità di eludere
norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore), punito con la sanzione penale
dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione
(articolo 38-bis, D.Lgs. 81/2015), ferma l’applicazione della sanzione amministrativa per le ipotesi di
somministrazione illecita (articolo 18, D.Lgs. 276/2003).
Con la circolare n. 3/2019, l’INL ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo sul tema.
Somministrazione fraudolenta e appalto illecito
La somministrazione fraudolenta era già prevista dall’articolo 28, D.Lgs. 276/2003, poi abrogato dal D.Lgs.
81/2015, e il Ministero del lavoro aveva già fornito indicazioni con la circolare n. 5/2011, in particolare in
riferimento alle ipotesi di appalto stipulato in assenza dei requisiti previsti, per eludere norme inderogabili
di legge o contrattuali, autorizzando gli ispettori all’adozione:
della prescrizione obbligatoria nei confronti dello pseudo-committente e dello pseudo-appaltatore
(attraverso l’intimazione all’immediata cessazione dell’azione antidoverosa) e del committente
fraudolento (per la regolarizzazione alle proprie dipendenze dei lavoratori impiegati);
del provvedimento di diffida accertativa nei confronti del committente-utilizzatore fraudolento, per le
somme maturate dai lavoratori impiegati nell’appalto a titolo di differenze retributive non corrisposte.
Secondo l’INL, il ricorso a un appalto illecito è già elemento sintomatico di una finalità fraudolenta
(violazione delle norme in tema di determinazione degli imponibili contributivi, divieti alla
somministrazione di lavoro, requisiti per la stipula del contratto, limiti alla somministrazione), ma è
comunque opportuno che le circostanze siano suffragate anche dall’acquisizione di elementi istruttori
ulteriori, quali, ad esempio, la situazione finanziaria non positiva dell’impresa committente, ma anche in
assenza di una condizione di sofferenza dell’impresa, può assumere rilevanza la considerazione
dell’impossibilità, a fronte del fatturato annuo, di sostenere i costi del personale necessario per far fronte
alla propria attività.
Somministrazione fraudolenta al di fuori dei casi di appalto illecito
Il reato può, però, realizzarsi anche al di fuori di un’ipotesi di pseudo-appalto, addirittura coinvolgendo
agenzie di somministrazione autorizzate, oppure nell’ambito di distacchi di personale che comportino
un’elusione della disciplina specifica, ovvero ipotesi di distacco transnazionale “non autentico” (ad esempio
ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di
somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo).
Qualora la somministrazione fraudolenta si realizzi per il tramite di un’agenzia autorizzata, la prova dovrà
essere più rigorosa.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 34
Sanzioni
Nelle ipotesi di appalto e distacco illecito fraudolento il personale ispettivo dovrà:
contestare la violazione amministrativa;
adottare la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione
dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto.
Per la sanzione amministrativa non è ammessa la procedura di diffida e il calcolo delle giornate avrà
rilevanza anche ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, purché le eventuali discordanze
non siano legate ai tempi di entrata in vigore del reato. Sarà, infine, possibile adottare il provvedimento di
diffida accertativa nei confronti del committente/utilizzatore, sulla scorta del Ccnl da quest’ultimo
applicato.
Sono, quindi, da ritenersi aggiornate le indicazioni fornite con circolare n. 10/2018, che risultano valide
limitatamente ai casi in cui l’appalto non risulti genuino per mancanza dei requisiti ex articolo 1655 cod.
civ..
Nel caso in cui l’intento fraudolento sia ravvisato in ipotesi di somministrazione conforme alle disposizioni
normative, troverà applicazione esclusivamente la sanzione di cui all’articolo 38-bis, D.L. 81/2015, con
conseguente adozione della prescrizione obbligatoria e del provvedimento di diffida accertativa nei
confronti dell’utilizzatore.
È anche applicabile la disposizione che prevede la possibilità di imputare tutti gli atti compiuti dal
somministratore/appaltatore per la costituzione o la gestione del rapporto all’utilizzatore/committente.
Anche nell’ipotesi di distacco transnazionale “non autentico” troverà applicazione la sanzione dell’articolo
38-bis citato, nella misura in cui il distacco sia funzionale all’elusione delle disposizioni dell’ordinamento
interno e/o del Ccnl applicato dal committente italiano, ma occorre accertare anche la violazione degli
obblighi delle condizioni di lavoro e occupazione. Va, inoltre, considerato che la natura non genuina del
distacco transnazionale comporta l’imputazione del lavoratore in capo al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, fatti salvi gli effetti sotto il profilo contributivo connessi al disconoscimento dell’A1.
Nonostante ciò, ai fini sanzionatori, il personale ispettivo impartirà la prescrizione che avrà ad oggetto la
cessazione della condotta antigiuridica.
Regime intertemporale
La dottrina e la giurisprudenza ritengono la somministrazione fraudolenta un reato permanente, pertanto,
per le condotte con inizio prima del 12 agosto 2018 e che si siano protratte successivamente a tale data, il
reato si può configurare solo a decorrere dal 12 agosto 2018, con conseguente commisurazione della
sanzione per le sole giornate successive a tale data. Per il periodo precedente al 12 agosto 2018, resta
invece ferma l’applicazione delle sole sanzioni amministrative.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 35
Informative e news per la clientela di studio
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: MAGGIORAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - NUOVI CHIARIMENTI DALL’INL
Si informano i Signori Clienti che l’INL, con nota n. 1148 del 5 febbraio 2019, ha fornito ulteriori chiarimenti,
a integrazione della circolare n. 2/2019, sempre dell’INL, in ordine alla maggiorazione delle sanzioni
amministrative operata dall’articolo 1, comma 445, lettera e), L. 145/2018.
In particolare, sono stati forniti alcuni chiarimenti circa la portata applicativa dell’articolo 1, comma 445,
lettera e), L. 145/2018, che testualmente recita: “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi
illeciti”, introducendo un’ipotesi di “recidiva” per i fenomeni del lavoro sommerso, dell’interposizione, del
distacco transnazionale, nonché alle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e/o
giornaliero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La disposizione, quindi, sanziona la reiterazione dei “medesimi illeciti”, cioè l’ulteriore violazione dello
stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.
Con riferimento al soggetto destinatario delle maggiorazioni raddoppiate, il Legislatore ha utilizzato
l’espressione “datore di lavoro ... destinatario di sanzioni amministrative o penali”.
In tal caso, ai fini della verifica sulla sussistenza della “recidiva”, il destinatario delle sanzioni va individuato
nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:
“trasgressore” in caso di violazioni amministrative;
“datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal D.Lgs. 81/2008 (nel quale è infatti contenuta una
nozione di “datore di lavoro”).
Ai fini della recidiva occorrerà fare riferimento agli illeciti definitivamente accertati, nel triennio precedente
alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione, secondo quanto
chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all’articolo 8-bis, L. 689/1981, a seguito:
dello spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981;
del pagamento della sanzione ingiunta;
del passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.
L’INL sottolinea, poi, come siano da considerarsi ostative all’applicazione dell’aumento per la prevista
recidiva, in ogni caso, le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il
pagamento in misura ridotta ex articolo 16, L. 689/1981, ai sensi di quanto disposto espressamente
dall’articolo 8-bis, comma 4, cui va equiparato il pagamento ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 124/2004.
Allo stesso modo non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto
alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli articoli 20 e 21, D.Lgs. 758/1994 e
dell’articolo 15, D.Lgs. 124/2004.
In ordine al passaggio alla nuova disciplina, l’INL ritiene che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini
dell’applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi possono essere stati commessi anche prima dell’entrata
in vigore della nuova disposizione.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 36
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Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: CONGEDI DEI PADRI LAVORATORI
Con il messaggio n. 591/2019, l’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione delle novità introdotte dalla
Legge di Bilancio 2019, che ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri
lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare
2019 e che la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2019, a 5 giorni da fruire, anche in
via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di
adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Per le nascite e adozioni/affidamenti avvenutI nell'anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno
diritto a 4 soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2019.
È stata anche prorogata, per l’anno 2019, la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di fruire di un
ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al
periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Le modalità di presentazione della domanda sono invariate rispetto a quanto previsto nella circolare Inps n.
40/2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il
pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Inps, mentre, nel caso in cui le indennità siano
anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la
fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all'Istituto. In tale ultimo caso, infatti, il
datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens.
Per il settore agricolo la disciplina è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni
operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è
stato anticipato dal datore di lavoro.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 37
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Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: DISTACCO DELL’APPRENDISTA E OBBLIGHI FORMATIVI
Si informano i Signori clienti che il Ministero del lavoro, con nota n. 1118/2019, ha fornito chiarimenti in
ordine alla possibilità di distaccare l’apprendista, soprattutto per quanto riguarda la fase della formazione.
L’apprendistato costituisce un rapporto di lavoro il cui sinallagma contempla, in maniera “fondativa”,
l’aspetto formativo che, pertanto, deve rimanere prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante
allo svolgimento della prestazione lavorativa. È, pertanto, necessario contemperare l’interesse del
distaccante con il prevalente interesse dell’apprendista a vedere rispettati gli impegni assunti nei suoi
confronti e il suo inserimento nel contesto produttivo del datore di lavoro.
La prestazione in distacco deve, comunque, garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo
di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire
la necessaria assistenza del tutor, necessario anche nel contesto produttivo del distaccatario, il quale deve
essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina
regionale e/o collettiva, al fine di non incorrere nelle violazioni di cui all’articolo 47, comma 2, D.Lgs.
81/2015.
A livello contrattuale, il Ministero del lavoro ritiene necessaria la previsione del distacco nel piano
formativo dell’apprendista, prevedendo, in particolare, il distacco anche del tutor o l’indicazione di un
referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor, per consentire la piena e
regolare attuazione del Piano formativo e lo sviluppo delle capacità professionali e personali
dell’apprendista. Inoltre, qualora il distacco riguardi l’apprendistato di primo o di terzo livello è necessario
tenere conto di quanto disposto dal D.M. 12 ottobre 2015, che, agli articoli 5 e 7, definisce gli standard
formativi, il piano formativo individuale, la formazione interna ed esterna nonché la figura e i compiti del
tutor aziendale e del tutor formativo.
Infine, il Ministero del lavoro esclude che il distacco possa essere motivato unicamente dalla necessità di
impartire la formazione al lavoratore, con l’effetto di delegare gli aspetti formativi di tale contratto
interamente a un soggetto terzo rispetto all’effettivo datore di lavoro: per prevenire possibili situazioni
elusive, nonché per evitare che possano essere compromesse le finalità del rapporto di apprendistato, è
necessario che il temporaneo inserimento dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e
organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al
complessivo periodo dell’apprendistato, anche per non contraddire il principio della temporaneità del
distacco.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 38
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Oggetto: LIMITI DELL’ORARIO DI LAVORO NOTTURNO
Con nota n. 1438/2019, l’INL ha fornito il proprio parere in merito alla corretta modalità di individuazione
dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate.
La norma prevede che "l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24
ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più
ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite", ma nulla dice in ordine al parametro temporale in
relazione al quale effettuare la media oraria del lavoro notturno.
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 8/2005, ha precisato che "tale limite costituisce, data la sua
formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita
previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa -
salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale
calcolare detto limite - considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale
parametro per la quantificazione della durata della prestazione".
Proprio in relazione al parametro della settimana lavorativa è stato posto il quesito, chiedendo se lo stesso
debba essere riferito all’articolazione dell’orario settimanale del singolo lavoratore (che può quindi essere
organizzato su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure debba essere inteso in termini astratti (e
quindi sempre riferito a 6 giorni di lavoro): nel caso in cui la settimana lavorativa di 40 ore sia articolata su 5
giorni, infatti, non è consentito al personale impegnato in lavoro notturno di svolgere lavoro straordinario,
poiché la media oraria giornaliera delle 8 ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell’ordinario
orario di lavoro (40:5 = 8); nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore
notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali, in quanto, in
questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale (48:6 = 8).
L’Ispettorato ha ritenuto di individuare la "settimana lavorativa" nell’astratto periodo di 6 giorni (nel caso di
prestazione lavorativa su 5 giorni, pertanto, il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e
cioè nell’arco temporale settimanale al "netto" del giorno obbligatorio di riposo, perché tale soluzione
consente un’applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, tenendo in debito
conto il fatto che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque 2 giorni
per il recupero delle proprie energie psicofisiche.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 39
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Oggetto: DEROGA ASSISTITA E ULTERIORE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
PRESSO l’ITL
L’INL, con la nota n. 1214/2019, ha fornito la corretta interpretazione dell'articolo 19, comma 3, D.Lgs.
81/2015, secondo cui "fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli
stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del
lavoro competente per territorio".
In particolare, è stato chiarito che:
l'ulteriore contratto della durata di 12 mesi può essere stipulato anche quando il limite massimo
raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva;
permane la necessità, in caso di rinnovo del contratto, della sussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 40
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Oggetto: SPESE DI PARCHEGGIO DEL LAVORATORE IN TRASFERTA
Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con risposta a richiesta di consulenza giuridica n. 5/2019, ha
precisato che le spese di parcheggio rimborsate ai dipendenti in trasferta sono da considerare imponibili
fiscalmente.
L’Agenzia delle entrate ritiene che le spese di parcheggio, non rientrando nella categoria delle spese di
viaggio, trasporto, vitto e alloggio:
sono da considerare assoggettabili interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i
sistemi del rimborso forfettario e misto;
sono considerabili tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio)
escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro
giornalieri (25,82 euro per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 41
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Loro sedi
Oggetto: TRATTAMENTO FISCALE DEI BUONI PASTO CUMULATI
Con il principio di diritto n. 6/2019, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il divieto di cumulo oltre il limite
di 8 buoni pasto previsto dalla dall’articolo 4, comma 1, lettera d), D.M. 122/2017, non incide, ai fini Irpef,
sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (rispettivamente di 5,29 euro per i cartacei e 7 euro
giornalieri per i buoni pasto elettronici).
La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (e assimilato) delle prestazioni
sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti a prescindere dal
numero di buoni utilizzati.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto alla verifica dei limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni
erogati.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 42
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Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI PENSIONI
A decorrere da 2019 viene introdotta una misura sperimentale che consente ai lavoratori dipendenti di
accedere al trattamento di quiescenza al raggiungimento della c.d. quota 100. Vediamo, brevemente, le
varie possibilità previste dalla vigente normativa
Quota 100 (D.L. 4/2019)
Misura sperimentale per il triennio 2019-2021: per accedere sono necessari, almeno, 38 anni di
contribuzione e 62 anni di età.
Possono accedervi gli iscritti all’Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps,
nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995. Il diritto si può raggiungere,
sommando i contributi versati in diverse gestioni previdenziali e non coincidenti. Viene prevista
l’incumulabilità con i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo. È consentito, fino a un reddito lordo
annuo di 5.000 euro, prestare attività di lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 cod. civ..
Pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6 e 7, L. 214/2011)
Requisito anagrafico
Requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia in tutti i settori
Anno
Lavoratori
dipendenti,
pubblici e privati, e
autonomi
Lavoratrici
dipendenti
pubblico impiego
Lavoratrici
dipendenti settore
privato
Lavoratrici
autonome
2019-2020 67 anni 67 anni 67 anni 67 anni
Requisito contributivo
Si ricorda che il requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia per coloro i
cui diritti sono maturati dal 1° gennaio 2012 in poi, è pari a 20 anni di contribuzione.
Pensione anticipata (articolo 24, commi 10 e 11, L. 214/2011): requisito contributivo
Anno Uomini Donne
2019 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 43
Pensione anticipata per i lavoratori “precoci” di cui all’articolo 1, commi 199 -205, L. 232/2016
Anno Requisito contributivo uomini e donne
2019 41 anni
Possono accedere alla pensione in esame, i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Ago alle sue forme
sostitutive ed esclusive, con almeno un anno di contribuzione, in riferimento alla Gestione di
appartenenza, per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età.
Pensione in totalizzazione (D.Lgs. 42/2006)
La normativa in materia prevede l’accesso alla pensione di vecchiaia, per uomini e donne, con 65 anni di
età e 20 anni di contributi, mentre per la pensione di anzianità sono previsti 40 anni di contributi
indipendentemente dall’età; per effetto dell’ultimo adeguamento per l’incremento alle speranze di vita,
saranno necessari i seguenti requisiti.
Pensione di vecchiaia
Anno Età pensionabile uomini e donne
2019 - 2020 66 anni
Pensione di anzianità
Anno Requisito contributivo uomini e donne
2019 - 2020 41 anni
Le pensioni in totalizzazione, sono soggette alla c.d. finestra mobile di cui all’articolo 12, comma 3, L.
122/2010, nonché, per la pensione di anzianità, alle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, D.L.
98/2011, convertito dalla L. 111/2011 (ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai 18 mesi di finestra mobile a
decorrere dal 2014).
Opzione donna
Viene estesa dal 1° gennaio 2019 alle lavoratrici che, alla data del 31 dicembre 2018, abbiano compiuto 58
anni di età, se lavoratrici dipendenti, oppure 59 anni di età, se lavoratrici autonome, e siano in possesso di
almeno 35 anni di contributi.
Le regole con il D.L. pensioni
Soggetti interessati Requisiti contributivi al
31 dicembre 2018 Età Decorrenza pensione
Dipendenti nate entro il
1960 35 anni 58 anni
Dopo 12 mesi dal
perfezionamento del
diritto
Autonome nate
entro il 1959 35 anni 59 anni
Dopo 18 mesi dal
perfezionamento del
diritto
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 44
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Oggetto: ALIQUOTE 2019 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
L’Inps, con circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo,
massimale e minimale per l’anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata.
Contribuzione 2019 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito
Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2019
Liberi professionisti e collaboratori Aliquota di versamento
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è
prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali
non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24,00%
Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata
fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l’anno 2019, è pari a € 102.543.
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura,
rispettivamente, di 1/3 e 2/3. Il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24
telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
corresponsione del compenso.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il
versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali
previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto
2019).
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019
I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2019 e riferiti a prestazioni effettuate entro
il 31 dicembre 2018 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2018.
Minimale per l’accredito contributivo
Il minimale di reddito su cui è basato l’accredito dei contributi per l’anno 2019 è pari a € 15.878.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 45
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Oggetto: FISSATI I VALORI CONTRIBUTIVI 2019 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Informiamo i Signori clienti iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti che l’Inps, con circolare n. 25 del
13 febbraio 2019, ha fornito i valori per il pagamento della contribuzione.
Per l’anno 2019 il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto
dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.878 euro.
La contribuzione dovuta sul minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:
Contribuzione Ivs sul minimale di reddito
Artigiani: 24% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21,45%
per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);
Commercianti: 24,09% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni
(21,54% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).
Contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale
Per i redditi superiori a 47.143 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto
percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue:
Artigiani:
24% del reddito superiore a 15.878 euro e fino a 47.143 euro;
25% del reddito superiore a 47.143 euro e fino al massimale;
per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni le aliquote di cui sopra sono ridotte
rispettivamente al 21,45% e al 22,45%.
Commercianti:
24,09% del reddito superiore a 15.710 euro e fino a 47.143 euro;
25,09% del reddito superiore a 47.143 euro e fino al massimale;
per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte
rispettivamente al 21,54% e al 22,54%.
Per l'anno 2019, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.572 euro
per lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e a 102.543 euro per lavoratori privi di tale
anzianità contributiva.
I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020, per il versamento delle 4
rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 46
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in
riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018,
primo acconto 2019 e secondo acconto 2019.
Si ricorda che dal 2013 l’Inps non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento: gli stessi
devono essere prelevati dal sito Inps, Cassetto previdenziale, “Dati del mod. F24”, da cui è possibile
stampare il modello di versamento.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
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Oggetto: LAVORATORI DOMESTICI – CONTRIBUZIONE 2019
L’Inps, con circolare n. 16 del 1° febbraio 2019, ha comunicato i valori relativi alla retribuzione oraria per i
lavoratori domestici e il relativo importo contributivo per l’anno 2019.
Minimi retributivi
Senza contributo addizionale (articolo 2, comma 28, L. 92/2012)
Lavoratori italiani e stranieri
Retribuzione oraria Importo contributo orario
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Cuaf Senza quota Cuaf(1)
fino a € 8,06 € 7,13 € 1,42 (0,36) (2) € 1,43 (0,36) (2)
oltre € 8,06
fino a € 9,81 € 8,06 € 1,61 (0,40) (2) € 1,62 (0,40) (2)
oltre € 9,81 € 9,81 € 1,96 (0,49) (2) € 1,97 (0,49) (2)
Orario di lavoro superiore
a 24 ore settimanali € 5,19 € 1,04 (0,26) (2) € 1,04 (0,26) (2)
(1) Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Comprensivo di contributo addizionale (articolo 2, comma 28, L. 92/2012), da applicare ai rapporti di lavoro
a tempo determinato
Lavoratori italiani e stranieri
Retribuzione oraria Importo contributo orario
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Cuaf Senza quota Cuaf(1)
fino a € 8,06 € 7,13 € 1,52 (0,36) (2) € 1,53 (0,36) (2)
oltre € 8,06
fino a € 9,81 € 8,06 € 1,72 (0,40) (2) € 1,73 (0,40) (2)
oltre € 9,81 € 9,81 € 2,10 (0,49) (2) € 2,11 (0,49) (2)
Orario di lavoro superiore
a 24 ore settimanali € 5,19 € 1,11 (0,26) (2) € 1,12 (0,26) (2)
(1) Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro
coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 48
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Oggetto: CONTRIBUZIONE ENASARCO 2019
La Fondazione Enasarco ha comunicato gli importi massimali provvigionali annui previsti per il calcolo dei
contributi e pari a:
25.554 euro per agenti plurimandatari;
38.331 euro per agenti monomandatari.
I minimali contributivi dovuti sono pari a:
428 euro per agenti plurimandatari;
856 euro per agenti monomandatari.
Dal 2019 l’aliquota per il calcolo del contributo previdenziale è pari al 16,50%, di cui il 3% a titolo di
solidarietà.
Si ricorda inoltre che, nel caso l’agente di commercio operi sotto forma di società di capitali (Srl o Spa), il
contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite
massimale, con un’aliquota contributiva che varia in funzione dei seguenti scaglioni:
Provvigioni annue Aliquota contributiva
Quota azienda Quota agente Totale
Fino ad euro 13.000.000 3,00% 1,00% 4,00%
Da euro 13.000.000,01 a 20.000.000 1,50% 0,50% 2,00%
Da euro 20.000.000,01 a 26.000.000 0,75% 0,25% 1,00%
Oltre euro 26.000.000 0,30% 0,20% 0,50%
Tutte le novità saranno valide per le provvigioni maturate dal 1° gennaio 2018 e dovranno essere applicate,
quale ritenuta per parte carico agente, alla relativa fatturazione. Il committente le utilizzerà, infatti, nella
liquidazione del I trimestre 2018, da effettuarsi entro il prossimo 20 maggio.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 49
Informative e news per la clientela di studio
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: CONTRIBUTI FONDO FASI ANNO 2019
Al fine di rendere noti i nuovi valori contributivi, valevoli per l’anno 2019, e alcune altre novità relative al
rapporto tra aziende iscritte e Fondo, il Fasi ha emanato una propria specifica circolare.
Viene, anzitutto, ricordato come la contribuzione, dovuta trimestralmente, non sia frazionabile e come il
versamento delle suddette quote trimestrali debba effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun
trimestre di calendario.
L’entità dei contributi da versare, per l’anno 2019, viene così indicata:
1. a carico delle aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio:
- 527 euro trimestrali (2.108 euro annuali) per l’assistenza ai dirigenti in servizio, riferiti a ciascun
dirigente alle dipendenze iscritto al Fondo;
- 360 euro trimestrali (1.440 euro annuali) per ciascun dirigente alle dipendenze, riferiti a ciascun
dirigente alle dipendenze anche se non iscritto al Fondo;
2. a carico delle aziende che non utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio ma che si
avvalgono di un fondo sostitutivo, già iscritte alla data del 1° gennaio 2019:
- 425 euro trimestrali (1.700 euro annuali) per ciascun dirigente alle dipendenze, riferiti a ciascun
dirigente alle dipendenze anche se non iscritto al Fondo;
3. a carico delle aziende i cui dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto
di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso:
- 527 euro trimestrali (2.108 euro annuali), a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è
intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale
ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità, sempreché alla data di risoluzione del rapporto di
lavoro il dirigente risulti iscritto al Fasi;
4. a carico dei dirigenti:
- in servizio: 273 euro trimestrali (1.092 euro annuali) per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si
iscriva al Fondo, ovvero per ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre
di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a
carico iscritti); 510 uro trimestrali (2.040 euro annuali) per ciascun genitore a carico iscritto;
- già in servizio e iscritti al Fasi, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento
dell’indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo: 273 euro trimestrali (1.092 euro
annuali) per ciascun dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al Fasi, nei termini
statutari previsti, il mantenimento dell’iscrizione al Fondo per la durata del periodo coperto
dall’indennità sostitutiva del preavviso; 510 euro trimestrali (2.040 euro annuali) per ciascun genitore
a carico iscritto.
In sintesi, per ricapitolare la situazione più comune, viene indicata l’entità del contributo trimestrale dovuto
per ciascun dirigente in forza che risulti iscritto al Fondo il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1°
aprile, 1° luglio, 1° ottobre): versamento trimestrale, nei termini sopraindicati, dell’importo di 527 + 360
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 50
euro, quale contributo a carico delle aziende, e dell’importo di 273 euro, quale contributo a carico del
dirigente, da trattenersi sulla retribuzione del dirigente stesso. Contributo totale di 1.160 euro trimestrali.
Il versamento dovrà avvenire attraverso il bollettino bancario (bollettino freccia) ovvero con l’addebito
diretto Sepa direct debit (SDD B2B).
In tema di prestazioni, il Fasi indica che, dal 1° gennaio 2019, è in vigore il nuovo Nomenclatore Tariffario
generale (disponibile sul sito https://www.fasi.it/tariffario/avvertenze), mentre resta invariato il Tariffario
odontoiatria 2018.
Tra le altre novità:
dal 1° gennaio 2019 nessuna azienda che utilizza per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio un Fondo
sostitutivo, potrà iscriversi al Fasi versando solo il c.d. contributo di solidarietà. Si precisa per le aziende
già iscritte che, a partire dal 1° gennaio 2019, una successiva adesione a un Fondo sostitutivo al Fasi per
l’assistenza dei propri dirigenti in servizio comporterà anche la cessazione della tutela Fasi per gli ex
dirigenti pensionati;
in relazione alle prestazioni, introdotte con il 2019, si rilevano le seguenti novità: introduzione del c.d.
“pacchetto cataratta”; rimborso al 100% del ticket relativo ai vaccini in età pediatrica e alla procreazione
medicalmente assistita; assistenza per nuova branca di biologia molecolare (genetica molecolare,
citogenetica e test farmacogenetici).
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 51
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Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: REGOLAMENTO PIANO DI WELFARE AZIENDALE PER AMMINISTRATORE
L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 10/2019, ritorna su alcune questioni, per precisare
ulteriormente la sua posizione, già affrontate in altri documenti di prassi: le categorie di lavoratori ai quali
offrire il piano welfare e il relativo regolamento ai fini della deducibilità delle spese sostenute dal reddito
d’impresa.
Relativamente alla prima tematica, l’Agenzia ricorda come l’articolo 51, comma 2, lettera f), Tuir, dispone
che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, “l’utilizzazione (…) dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizione di contratto, accordo o
regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 100”. Ciò sta a significare che, affinché si
determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono ricorrere
congiuntamente, tra l’altro, le seguenti condizioni:
le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di
dipendenti;
le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in
denaro;
le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza
sociale o culto.
Come più volte precisato, l’Amministrazione finanziaria sottolinea come l’utilizzo dell’espressione “alla
generalità dei dipendenti” ovvero a “categorie di dipendenti”, non consente di riconoscere l’esclusione dal
reddito ogniqualvolta le somme o i servizi indicati nell’articolo 51, comma 2, Tuir, siano rivolti ad personam
ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.
Da ciò discende che non si può riconoscere il regime di non concorrenza del reddito all’amministratore
unico o al (unico) direttore di sala, non configurando essi una categoria di dipendenti. Mentre il
medesimo regime può essere riconosciuto sia ai titolari di un contratto di somministrazione sia allo
stagista, in quanto titolare di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 52
Per quanto riguarda la deducibilità dei costi relativi ai benefit che si intende riconoscere in base al
regolamento del piano welfare, l’Agenzia delle entrate osserva che già con circolare n. 28/E/2016 è stato
precisato che “l’erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento
che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da
parte del datore di lavoro ai sensi art. 95 del TUIR, e non nel limite del cinque per mille, secondo quanto
previsto dall’art. 100 del medesimo testo unico”. Affinché un regolamento configuri l’adempimento di un
obbligo negoziale, lo stesso deve essere, quindi, non revocabile né modificabile autonomamente da parte
del datore di lavoro. In tal caso, infatti, l’atto nella sostanza sarebbe qualificabile come volontario. Ciò
premesso, l’Amministrazione finanziaria ritiene che il regolamento possa essere modificato in melius, ma
non in peius, nel suo periodo di vigenza, tenendo conto delle esigenze e dei suggerimenti dei lavoratori con
finalità di miglioramento dell’offerta e della fruizione di servizi welfare.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 53
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Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO
La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto a regime una modalità di tassazione agevolata, consistente
nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato
di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto emanato dal
Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, in data 25 marzo 2016, che definisce i premi di risultato come
somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività,
qualità, efficienza e innovazione, individuando alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali
devono essere commisurati i premi.
La Legge di Stabilità 2016 subordina, dunque, l'applicazione dell’agevolazione alla circostanza che
l'erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali che devono prevedere
criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall'accordo.
Il riferimento alla variabilità del premio, come precisato dall’Agenzia delle entrate con circolare n.
28/E/2016, non deve essere intesa come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo
definito nell’accordo aziendale o territoriale, bensì come incertezza nell’erogazione del premio.
Con 2 diverse risposte ad interpello, l’Agenzia è tornata sul tema della verifica degli incrementi.
Interpello n. 130/2018
Al termine del periodo previsto dal contratto, c.d. periodo congruo, deve essere verificato un incremento di
produttività, redditività etc., costituente il presupposto per l'applicazione del regime agevolato. La durata
del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente
annuale, infrannuale o ultrannuale, dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall'azienda
in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo stesso.
Non è, pertanto, sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto,
dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto
al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.
In presenza di una pluralità di obiettivi non tra loro alternativi, qualora, al termine del periodo congruo, la
misurazione di ogni singolo obiettivo risulti incrementale rispetto al valore consuntivato per quel medesimo
obiettivo, nel periodo immediatamente precedente il periodo congruo, la parte di premio di risultato
riferito a quell’obiettivo potrà godere del regime agevolativo.
Se al termine del periodo congruo non si registri l’incremento e il datore di lavoro abbia erogato il premio di
risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero
delle imposte non già versate.
Interpello n. 143/2018
Premesso che il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato
all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisce una caratteristica
essenziale dell'agevolazione, l’Agenzia ha ritenuto che, in presenza di contratto aziendale che non
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 54
subordina l'erogazione del premio di risultato al conseguimento di un risultato incrementale, ma in
presenza di effettivo risultato incrementale, sia comunque possibile godere del regime agevolato.
In relazione alla rideterminazione del premio di risultato in ragione dell’indice di prestazione individuale,
l’Agenzia ricorda inoltre che la strutturazione del premio di risultato è un aspetto distinto da quello
attinente gli incrementi di risultato che l’azienda deve raggiungere per rendere possibile l’applicazione
dell’imposta sostitutiva sui premi. La strutturazione del premio di risultato risponde esclusivamente alle
politiche retributive concordate con le organizzazioni sindacali e la circostanza che il premio sia, poi,
differenziato per i dipendenti sulla base di criteri di valorizzazione della performance individuale, non si
pone in contrasto con la condizione richiesta dalla legge per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (e, per i
contratti stipulati dal 24 aprile 2017, anche dell’agevolazione contributiva), data dal conseguimento da
parte dell’azienda di un risultato incrementale.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 55
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Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: FONDO SANITARIO EDILI
A fronte dell'elevato numero dei quesiti pervenuti dalle software house produttrici di gestionali paghe, dai
consulenti del lavoro e dalle Casse edili, relativamente alla modalità di calcolo del contributo a carico del
datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse edili per il Fondo sanitario nazionale, alla luce degli
approfondimenti normativi fatti, la Cnce, con nota del 15 febbraio, ha precisato che, nelle more di eventuali
ulteriori indicazioni che potranno pervenire in sede di stesura del Regolamento dei Fondi, il calcolo del
contributo dovuto contrattualmente viene effettuato mensilmente, relativamente al singolo lavoratore,
sulle sole ore lavorate.
Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120 (maltempo, part-time, malattia, assunzione oltre il 15
del mese, etc.) la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore lavorate, ovvero
moltiplicando la retribuzione oraria per 120.
Il calcolo è effettuato mensilmente e il contributo va pagato su 12 mensilità.
La Cnce ha inoltre pubblicato il disciplinare tecnico con alcune ulteriori indicazioni e chiarimenti.
Imponibile Fondo incentivo occupazione
È ottenuto moltiplicando la paga oraria contenente minimo, contingenza, Edr e Its per le ore effettivamente
lavorate.
Il Mut potrà calcolare autonomamente l’importo dovuto utilizzando la paga oraria imponibile fondo
sanitario per operai inserita in denuncia applicando poi l’aliquota dello 0,10%.
Importo Fondo sanitario impiegati
È l’importo ottenuto sommando taluni elementi della retribuzione mensile (minimo, contingenza, Edr e
premio di produzione) e moltiplicando l’importo ottenuto per l’attuale aliquota contributiva dello 0,26%.
Il Mut metterà a disposizione un apposito campo per inserire l’importo dovuto.
Il pagamento potrà essere effettuato con versamento alla cassa edile o direttamente sul conto corrente
provvisorio del Fondo sanitario indicato nella comunicazione n. 639 Cnce, indicando come causale “Fondo
sanitario impiegati - competenza mese e anno – codice cassa”.
Paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai, con calcolo su un minimo di 120 ore lavorate
sull’intero territorio nazionale
L’impresa inserisce nel Mut la paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai ottenuta dalla somma di
minimo, contingenza, Edr e Its.
Il sistema Mut moltiplicherà tale valore per il numero delle ore effettivamente lavorate applicando poi il
coefficiente di contribuzione (0,35% fino all’avvio fattuale del fondo sanitario Sanedil, 0,60%
successivamente).
Qualora le ore lavorate siano inferiori a 120, comunque il calcolo del contributo sarà applicato a un minimo
di 120 ore.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 56
Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate inferiori a 120 (quindi soggetto al pagamento del
minimo previsto) sia necessario l’invio di denunce su più Casse edili/Edilcasse, si adotta il seguente
comportamento:
su ognuna delle casse competenti vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa,
sulla base dell’attuale vigente normativa;
in una delle casse competenti va denunciata l’integrazione ovvero la differenza tra 120 e le ore
effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e versare l’integrazione sarà a discrezione
dell’impresa o del suo consulente);
nelle casse in cui non è denunciata l’integrazione va indicata la cassa presso la quale è stata denunciata
l’integrazione stessa.
Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate superiori a 120 siano necessarie denunce su più
Casse edili/Edilcasse, su ognuna delle casse competenti vanno:
denunciate, sulla base dell’attuale vigente normativa, le ore lavorate di competenza della stessa cassa
ricevente la denuncia;
indicate le ore lavorate denunciate globalmente sulle altre casse competenti, diverse da quella oggetto di
denuncia.
Il Mut metterà a disposizione i singoli campi per inserire tutte le informazioni richieste: paga oraria
imponibile fondo sanitario, indicazione cassa presso la quale è stata denunciata l’integrazione, totale delle
ore denunciate su altre casse.
A titolo di esempio, si pone il caso di lavoratore con 90 ore lavorate distribuite su 3 Casse diverse (RM00,
RM02, CH00) e versamento su RM02.
Cassa
competenza e
visibilità
denuncia
Ore lavorate
denunciate in
cassa
Ore denunciate
su altre casse
Ore soggette a
integrazione
Ore soggette a
contribuzione in
cassa
Indicazione
cassa
versamento
integrazione
RM00 30 60 30 RM02
RM02 20 70 30 50
CH00 40 50 40 RM02
TOTALE 90 30 120
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 57
Le procedure amministrative e contabili in azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2018
Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31
dicembre 2018.
L’iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una
sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile. La
sequenza temporale può essere riassunta nella tabella che segue.
Adempimento Soggetto tenuto
all’adempimento Scadenza
Data ultima per esercizio
chiuso al
31 dicembre 2018
Termine
ordinario
Termine
prorogato
Predisposizione progetto
di bilancio
Organo
amministrativo
Entro 30 giorni dalla data fissata
per l’assemblea di approvazione
(articolo 2429, comma 1, cod.
civ.)
31 marzo 2018 30 maggio
2019
Predisposizione relazione
sulla gestione
Consegna progetto di
bilancio e relazione sulla
gestione al Collegio
sindacale
Consegna progetto di
bilancio e relazione sulla
gestione al Revisore
contabile
Deposito progetto di
bilancio e allegati, relazioni
degli organi di controllo
presso la sede sociale
Organo
amministrativo
+
organi di
controllo
Entro 15 giorni dalla data fissata
per l’assemblea di approvazione
(articolo 2429, comma 1, cod.
civ.)
15 aprile 2019 14 giugno
2019
Celebrazione assemblea
per approvazione bilancio
Convocazione a
cura organo
amministrativo
Entro 120 – 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio
(articolo 2364, comma 2, cod.
30 aprile 2019 29 giugno
2019
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 58
civ.)
Deposito del bilancio
approvato presso il
Registro delle imprese
Organo
amministrativo
Entro 30 giorni dall’approvazione
del bilancio
(articolo 2435, comma 1, cod. civ.)
30 maggio
2019
29 luglio
2019
L’approvazione della bozza di bilancio
L’organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo
31 marzo; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo.
È infatti necessario:
− concedere 15 giorni di tempo al revisore/sindaco, per predisporre la propria relazione;
− disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che
precedono la data fissata per l’assemblea di approvazione.
Poiché il codice prevede che il bilancio sia approvato nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
(momento coincidente con la data del 30 aprile), si possono agevolmente ricavare le scadenze sopra
riportate.
La facoltà di fruire dello slittamento a 180 giorni
Rammentata la casistica normale, possiamo ricordare che il codice concede, in talune fattispecie, la
possibilità di fruire di un maggior lasso temporale per la predisposizione ed approvazione del rendiconto
annuale.
L’articolo 2364, comma 2, infatti, prevede che l’assemblea deve essere convocata almeno una volta
all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Lo statuto, però, può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni:
− nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
− ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
In questi casi, gli amministratori segnalano la circostanza nella relazione sulla gestione.
Ne deriva, dunque, che per profittare del maggior termine è necessario che lo statuto preveda tale
casistica e, inoltre, che si rinvenga una motivazione specifica.
A titolo esemplificativo (oltre al caso del bilancio consolidato), la dottrina ritiene valide cause di
slittamento del termine le seguenti:
− necessità di valutazione delle partecipazioni in altre società, specialmente se con metodo del
patrimonio netto;
− difficoltà nei calcoli per opzione per consolidato o trasparenza fiscale;
− dimissioni degli amministratori e nomina nuovi soggetti;
− ampliamento territoriale della società senza adeguata struttura amministrativa;
− esistenza di più sedi periferiche che fanno convergere i dati alla sede principale;
− variazione del sistema informatico;
− necessità di valutazione dei SAL con approvazione del committente;
− dimissioni e/o maternità del responsabile amministrativo;
− causa di forza maggiore (furto, incendio, etc.);
− decesso o grave malattia dell'amministratore unico.
Si rammenta che l’onere di individuare la motivazione ricade sull’organo amministrativo, che dovrà
puntualizzare tale circostanza in un verbale da formalizzare entro la scadenza del 31 marzo; non è
obbligatorio, anche se consigliabile, fornire apposita informativa ai soci.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 59
La reiterazione nel tempo di rinvii nella predisposizione e approvazione del bilancio (con esclusione delle
casistiche di fisiologica necessità), potrebbe configurare ipotesi di responsabilità per l’amministratore che,
evidentemente, non risulta avere predisposto una adeguata struttura amministrativa e contabile.
L’assemblea per l’approvazione del bilancio
L’organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la
bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l’approvazione.
La data di fissazione del consesso dovrà rispettare il termine:
− del 30 aprile, nelle ipotesi ordinarie;
− del 29 giugno, nelle ipotesi di rinvio.
Nessuna responsabilità, invece, ricade sull’organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla
regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la
maggioranza necessaria per la regolare costituzione.
A tale riguardo, potremmo ricordare che:
− in caso di assemblea deserta, ove sia presente l’organo amministrativo, sarà opportuno redigere un
verbale di memoria nel quale si dia atto dell’impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di
assemblea deserta);
− nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà
attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
− ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l’assemblea non si costituisse nemmeno in tale
occasione, l’organo amministrativo dovrà procedere ad una nuova convocazione, rispettando un
termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività
dell’assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, cod. civ.,
specialmente in occasione dell’appuntamento annuale di approvazione del bilancio.
Spa Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e
dallo statuto
Articolo 2369, cod. civ.
Srl La seconda convocazione non è normata dal Codice, ma potrebbe essere
prevista dallo statuto
Articolo 2479-bis, cod. civ.
L’assemblea totalitaria
Pur essendo consigliabile la convocazione secondo le regole e i tempi fissati dallo statuto, è formalmente
valida una riunione nella quale l’intera compagne societaria, l’intero organo amministrativo e quello di
controllo (ove esistente) si siano riuniti spontaneamente e si dichiarino informati sugli argomenti da
discutere e disposti a farlo.
Per le Spa è ammessa l’assemblea totalitaria con la sola partecipazione, oltre dei soci, della maggioranza
dell’organo amministrativo e di controllo (articolo 2366, commi 4 e 5).
Per le Srl è ammessa l’assemblea totalitaria quando sono presenti tutti i soci, e tutti gli amministratori e
sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti
(articolo 2479-bis, comma 5).
L’assemblea totalitaria appare molto delicata, in quanto rappresenta una sorta di deroga alle regole di
funzionamento ordinarie; sarà allora indispensabile raccogliere la conferma dei partecipanti con il
consueto foglio presenze.
In ogni caso, si ribadisce che la forma più certa per rendere regolare la riunione (specialmente nelle
fattispecie litigiose) è quella della convocazione formale.
In questo caso, trattandosi di una riunione non programmata e spontanea, si potrebbe anche dubitare
delle validità di eventuali deleghe attribuite a terzi da parte dei soci, proprio per l’assenza della formale
convocazione e della conoscibilità dell’ordine del giorno della riunione.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 60
Il regolare esercizio del diritto di voto
Si rammenta, in chiusura, che la regolare manifestazione del diritto di voto è limitata dalla vigente
normativa antiriciclaggio in particolari fattispecie.
L’amministratore, infatti, a norma dell’articolo 22, D.Lgs. 231/1997, ha l’onere di acquisire la
documentazione comprovante la titolarità effettiva dei soci, anche richiedendola direttamente ai
medesimi. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da
questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo, ovvero l'indicazione di informazioni
palesemente fraudolente, rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a
norma dell'articolo 2377, cod. civ., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.
La presenza dell’eventuale Organo di controllo nella società, determina la necessità di verificare
l’assolvimento di tale onere, diversamente risultando viziata la manifestazione del voto in occasione
dell’approvazione del bilancio.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 61
Occhio alle scadenze
Ai gentili Clienti
Loro sedi
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2019 AL 15 APRILE 2019
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo 2019 al 15 aprile 2019, con il commento dei
termini di prossima scadenza. Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 D.L. n.70/11.
SCADENZE FISSE
18 marzo
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di
febbraio (codice tributo 6002).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3,
D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai
redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a
progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte
effettuate nel mese precedente:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti
nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 62
contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE - Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti,
immessi in consumo nel mese precedente.
Tassa annuale vidimazione libri sociali
Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale
vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l’entità del
Capitale sociale esistente al 1° gennaio 2019 sia superiore a 516.456,90 l’imposta è dovuta
nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando
il codice tributo 7085 anno 2019.
Versamento saldo Iva 2019
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2018, risultante
dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il
codice tributo 6099.
Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il
pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli
importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese
a decorrere dal 18 marzo (il giorno 16 cade di sabato).
Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata)
possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 18
marzo (il giorno 16 cade di sabato), in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre
il 18 novembre (il giorno 16 cade di sabato).
Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di
lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.
Contributi Inpgi – Versamento
Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con
dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.
Contributi Casagit – Versamento
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei
datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.
20 marzo
Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli
omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in
misura ridotta, entro lo scorso 18 febbraio (il giorno 16 cade di sabato).
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 63
Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di
febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
Fonchim – Contributi previdenza complementare
Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.
25 marzo
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per
presentare in via telematica l'elenco riepilogativo de gli acquisti (soli fini statistici) e delle
vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
1 aprile
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio
telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
gennaio.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e
contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori
coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.
Modello EAS
Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la
trasmissione, attraverso invio telematico, del modello EAS.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2019.
Certificazione degli utili e compensi 2018
Scade oggi il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili
corrisposti nel 2018, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al
2018.
Enea
Scade oggi il termine per l’invio all’Enea della rendicontazione delle spese per
ristrutturazione edilizia poste in essere nel 2018 fino allo scorso 31 dicembre 2018.
FIRR
Scade oggi il termine di versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione
rapporto di agenzia.
UniEmens – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens
relativa al mese precedente.
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 64
Inps – Versamenti volontari
Versamento dei contributi volontari Inps relativi al quarto trimestre 2018.
Lavori usuranti – Comunicazione telematica
Termine per l’invio all’ITL e ai competenti Istituti previdenziali, del modello LAV_US,
disponibile on line sul sito del Ministero del lavoro e su Cliclavoro, per adempiere alla
comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento
all’anno precedente. Le finalità dell’adempimento, da effettuarsi attraverso il modello
LAV_US e disciplinato dall’articolo 2, D.Lgs. 67/2011 e dalla nota 28 novembre 2001 del
Ministero del lavoro, sono:
il monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni usuranti, di qualsiasi tipologia
esse siano;
la comunicazione dei dati relativi all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo
continuativo o compreso in regolari turni periodici;
la comunicazione dell’inizio di lavorazioni cosiddette “a catena” (da effettuarsi entro 30
giorni dal loro inizio).
15 aprile
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali
e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore
a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne
o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi
e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le
medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 65
PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MARZO 2019
Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di marzo 2019.
AGENZIE MARITTIME ED AEREE - ACCORDO 14 DICEMBRE 2017
MINIMI TABELLARI Livello 7: € 2.112,20
CALZATURE INDUSTRIA - ACCORDO 27 APRILE 2017
ELEMENTO GARANZIA
RETRIBUTIVA
€ 250
GIOCATTOLI INDUSTRIA - ACCORDO 20 FEBBRAIO 2017
MINIMI TABELLARI Livello 7Q: € 1.592,81
IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 10 LUGLIO 2016
COMPENSO RETRIBUTIVO
AZIENDALE
€ 150
MINIMI TABELLARI COOPERATIVE Livello Q: € 3.359,99
IGIENE AMBIENTALE AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 6 DICEMBRE 2016
MINIMI TABELLARI Livello Q: € 3.358,31
ELEMENTO GARANZIA
RETRIBUTIVA
€ 150
LATERIZI INDUSTRIA - ACCORDO 31 MARZO 2016
PREVIDENZA INTEGRATIVA Contribuzione a carico azienda aumentata all’1,70%
LATERIZI PMI - ACCORDO 23 GIUGNO 2017
PREVIDENZA INTEGRATIVA
FONDAPI
Contribuzione aumentata all’1,70% per le aziende Confapi
LEGNO E ARREDAMENTO PMI CONFAPI - ACCORDO 18 APRILE 2017
MINIMI TABELLARI Entro il mese di marzo 2019 le parti si incontreranno per definire gli
incrementi dei minimi a valere dalla stessa data.
POMPE FUNEBRI AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 10 LUGLIO 2018
UNA TANTUM – II TRANCHE Livello QS: € 255,12
Circolare mensile per l’impresa - marzo 2019 66
SACRISTI - ACCORDO 18 LUGLIO 2018
UNA TANTUM € 500
TERZIARIO CONFIMEA - ACCORDO 8 MARZO 2017
MINIMI TABELLARI Livello Q: € 2.432,85
TRASPORTO AEREO - ATTIVITÀ AEROPORTUALI - ACCORDO 2 AGOSTO 2013
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ Servizi ATM - Impianti strategici
Per i dipendenti in servizio alla sottoscrizione del verbale 17 luglio 2018,
gli importi dello scatto anomalo (scatto + indennità integrativa speciale)
sono incrementati dello 0,90%.
Servizi ATM - Impianti a basso traffico
Per i dipendenti in servizio alla sottoscrizione del verbale 17 luglio 2018,
gli importi dello scatto anomalo (scatto + indennità integrativa speciale)
sono incrementati dello 0,90%.
MINIMI TABELLARI Servizi ATM ed Enav - Impianti strategici
Classe Quadro: € 3.457,23
Servizi ATM ed Enav - Impianti a basso traffico
Classe Quadro: € 3.457,23
EDR Servizi ATM - Impianti strategici
€ 15
SUPERMINIMO PROFESSIONALE Servizi ATM - Impianti strategici
Per il personale Enav gli importi mensili indicati dal Ccnl sono
incrementati dello 0,90%.
Per il personale Enav gli importi mensili del superminimo professionale
da ristrutturazione salariale indicati dal Ccnl sono incrementati dello
0,90%.
Servizi ATM - Impianti a basso traffico
Per il personale Enav gli importi mensili indicati dal Ccnl sono
incrementati dello 0,90%.
INDENNITÀ VARIABILI Indennità di volo - Servizi ATM - Impianti strategici
Profilo comandante DOV: aumento di € 60