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Marzo 2011 Direzione Adolfo Angeletti - Sergio Chiarloni - Benedetto Conforti - Giovanni Conso Gastone Cottino - Franco Modugno - Mattia Persiani - Pietro Rescigno - Francesco Tesauro Comitato di Direzione Emilio Balletti - Chiara Besso - Marina Brollo - Oreste Cagnasso - Roberto Caranta Franco Carinci - Paolo Carnevale - Raffaele Caterina - Alfonso Celotto Claudio Consolo - Pasquale Costanzo - Vincenzo Cuffaro - Maria Cecilia Fregni Francesco Gabriele - Alfredo Gaito - Glauco Giostra - Pietro Lambertucci Sandro Mainardi - Michel Martone - Pier Giuseppe Monateri Marco Ricolfi - Marco Ruotolo - Achille Saletti - Giuseppe Santoro-Passarelli Marcella Sarale - Salvatore Patti - Roberto Pessi - Michele Sesta - Sergio Vinciguerra Giovanna Visintini - Roberto Weigmann Redazione giudiziaria Paolo L. Carbone - Giorgio Fidelbo - Francesco Antonio Genovese Alberto Giusti - Rossana Mancino - Elisabetta Rosi - Luigi A. Scarano Recentissime a cura di: Paolo L. Carbone - Giacomo Fumu - Raffaele Greco Antonio Jannarelli - Marco Ruotolo - Nicola Scannicchio Comitato di redazione Niccolo ` Abriani - Marco Aiello - Stefano Ambrosini - Cristina Angeloni - Ettore Battelli Giulia Bertolino - Angelo Bertolotti - Mia Callegari - Guido Canale - Emanuele Canavese Antonio Carratta - Maurizio Cavanna - Tilde Cavaliere - Stefano Cerrato - Alessandro Cogo Riccardo Conte - Filippo Corsini - Massimo D’Auria - Eva Desana - Antonio Didone Margherita Dominici - Paola Ferrari - Carlo Fiorio - Paolo Fiorio - Giorgio Frus Chiara Gabrielli - Federico Girelli - Filippo Giunchedi - Fabio Iozzo Maurizio Irrera - Sergio Luoni - Matteo Lupano - Enrico Marello - Valerio Mario Silvia Mirate - Alessandro Monteverde - Pier Luca Nela - Annalisa Pessi Barbara Petrazzini - Giovanna Razzano - Simona Rodriquez - Alberto Ronco Salvatore Sanzo - Anna Saraceno - Bruno Sassani - Valeria Seghetti - Giovanni Serges Massimo Siclari - Marina Spiotta - Alessandro Turchi - Davide Turroni Responsabile di redazione: Lorenzo Gnavi Bertea Selezione delle sentenze a cura di Simone Ferrari

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Marzo 2011

Direzione

Adolfo Angeletti - Sergio Chiarloni - Benedetto Conforti - Giovanni ConsoGastone Cottino - Franco Modugno - Mattia Persiani - Pietro Rescigno - Francesco Tesauro

Comitato di Direzione

Emilio Balletti - Chiara Besso - Marina Brollo - Oreste Cagnasso - Roberto CarantaFranco Carinci - Paolo Carnevale - Raffaele Caterina - Alfonso Celotto

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Sandro Mainardi - Michel Martone - Pier Giuseppe MonateriMarco Ricolfi - Marco Ruotolo - Achille Saletti - Giuseppe Santoro-Passarelli

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Redazione giudiziaria

Paolo L. Carbone - Giorgio Fidelbo - Francesco Antonio GenoveseAlberto Giusti - Rossana Mancino - Elisabetta Rosi - Luigi A. Scarano

Recentissime a cura di:

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Niccolo Abriani - Marco Aiello - Stefano Ambrosini - Cristina Angeloni - Ettore BattelliGiulia Bertolino - Angelo Bertolotti - Mia Callegari - Guido Canale - Emanuele Canavese

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Responsabile di redazione: Lorenzo Gnavi Bertea

Selezione delle sentenze a cura di Simone Ferrari

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La Redazione di GIURISPRUDENZA ITALIANA invita i propri Lettori Magistrati ed Avvocati ad inviarle quei provvedimentiemessi dalle varie Magistrature dello Stato che per limportanza degli argomenti trattati e per la peculiarita delleinterpretazioni giurisprudenziali contenute meritano di essere pubblicati su questa Rivista.

Il testo completo dei provvedimenti potra essere inviato:

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GIURISPRUDENZA ITALIANAdott. Lorenzo Gnavi Bertea

C.so Vittorio Emanuele II n. 44 - C.A.P. 10123 - Torino

Sara cura della Redazione riportare nellintestazione dei provvedimenti pubblicati i nomi dei Giudici e degli Avvo-cati difensori.

GIURISPRUDENZA ITALIANA ringrazia i propri Lettori per la preziosa collaborazione.

Direttore responsabile:Antonella LoporchioRegistrata al n. 321 della Cancelleriadel Tribunale di Torino in data7 settembre 1948 2011 Wolters Kluwer Italia S.r.l.Strada I, Palazzo F620090 Milanofiori - Assago (MI)Redazione:Corso Vittorio Emanuele II, n. 4410123 TorinoTelefono: 011.81.82.26.00Telefax: 011.81.82.23.01Sito Internet: www.utetgiuridica.ite-mail: [email protected]: Lorenzo Gnavi BerteaUfficio Tecnico: Giuseppe MilanoComposizione: Sinergie Grafiche S.r.l. - TorinoStampa: Roto 2000 S.p.A. - Casarile (MI)Per informazioni in merito a contributi, articoli eargomenti trattati, scrivere a:[email protected]

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Pubblicato l8 aprile 2011

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Indice sommario

Centocinquantanni dallUnita dItalia e di Giurisprudenza ItalianaLe radici della memoria, di Pietro Rescigno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493Lo Stato unitario e la Giurisprudenza Italiana, di Gian Savino Pene Vidari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

Recentissime dalla Corte costituzionalePostacelere Responsabilita del gestore del servizio:

Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505Regione Puglia Stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale:

Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505Istruzione pubblica Insegnanti precari:

Corte costituzionale, 9 febbraio 2011, n. 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506

Recentissime dalla Cassazione civileConcorso interno per il passaggio da un livello allaltro, con novazione del rapporto:

Cassazione civile, Sez. un., 16 febbraio 2011, n. 3816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507Recesso del promittente venditore Successivo giudizio con fallimento del debitore:

Cassazione civile, II Sez., 15 febbraio 2011, n. 3728 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508Ici su fabbricati di imprese Domanda di accatastamento Diritto al rimborso:

Cassazione civile, Sez. un., 15 febbraio 2011, n. 3666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509Valli da pesca della laguna veneta Bene pubblico necessario:

Cassazione civile, Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509Riconoscimento in Italia di adozione di minore avvenuta allestero da parte di un singolo:

Cassazione civile, I Sez., 14 febbraio 2011, n. 3572 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510Trasporto marittimo Danni alla merce Deroga alla giurisdizione:

Cassazione civile, Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3568 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511Riservatezza Trattenimento di atti da parte del legale revocato ma non pagato:

Cassazione civile, Sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3033 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512Accordo tra privato e comune sulla cessione di aree in cambio di lottizzazioni:

Cassazione civile, Sez. un., 3 febbraio 2011, n. 2546 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513Collegato lavoro Indennita predefinita Rimessione alla Consulta:

Cassazione civile, Sez. lav., 28 gennaio 2011, n. 2112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514Danni subiti dal bene concesso in LEASING Legittimazione dellutilizzazione:

Cassazione civile, III Sez., 12 gennaio 2011, n. 534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

Recentissime dalla Cassazione penaleEsecuzione: Cassazione penale, I Sez., 22 febbraio 2011 (ud. 18 gennaio 2011), n. 6559 517Estradizione: Cassazione penale, VI Sez., 14 febbraio 2011 (ud. 26 gennaio 2011), n. 5580 518Ordinamento penitenziario: Cassazione penale, I Sez., 8 febbraio 2011 (ud. 21 gennaio 2011), n. 4522 . 518Decreto di citazione: Cassazione penale, VI Sez., 4 febbraio 2011 (ud. 25 gennaio 2011), n. 4415 519Prove: Cassazione penale, II Sez., 31 gennaio 2011 (ud. 26 novembre 2010),

n. 3315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

Recentissime dal Consiglio di StatoContratti della P.A.: Consiglio di Stato, V Sez., 22 febbraio 2011, n. 1090 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520Giurisdizione e competenza: Consiglio di Stato, IV Sez., 16 febbraio 2011, n. 1014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520Edilizia e urbanistica: Consiglio di Stato, IV Sez., 16 febbraio 2011, n. 1013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521Processo amministrativo: Consiglio di Stato, VI Sez., 16 febbraio 2011, n. 996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522Contratti della P.A.: Consiglio di Stato, V Sez., 15 febbraio 2011, n. 962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522Accesso ai documenti amministrativi:

Consiglio di Stato, V Sez., 14 febbraio 2011, n. 942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523Processo amministrativo: Consiglio di Stato, VI Sez., 11 febbraio 2011, n. 916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523Contratti della P.A.: Consiglio di Stato, V Sez., 8 febbraio 2011, n. 857 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

Recentissime dalle Corti europeeObblighi imposti alle imprese designate per la fornitura del servizio universale:

Corte di giustizia dellUnione europea, 17 febbraio 2011 (in causaC-16/10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

Abuso di posizione dominante nella fissazione di tariffe per prestazioni Adsl:Corte di giustizia dellUnione europea, 17 febbraio 2011 (in causaC-52/09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

Trasmissioni televisive di eventi sportivi:Tribunale dellUnione europea, 17 febbraio 2011 (in causa T-385/07) . . 527

Riduzioni delle aliquote sulle successioni tra enti senza scopo di lucro residenti e non:Corte di giustizia dellUnione europea, II Sez., 10 febbraio 2011 (in causaC-25/10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

Tutela dei crediti da lavoro subordinato in caso di insolvenza datoriale:Corte di giustizia dellUnione europea, II Sez., 10 febbraio 2011 (in causaC-30/10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

Sullapplicazione del diritto dautore ai disegni e modelli divenuti di pubblico dominio:Corte di giustizia dellUnione europea, 27 gennaio 2011 (in causaC-168/09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

Indici III

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2011

Diritto CostituzionaleMandato di arresto europeo: Corte costituzionale, 24 giugno 2010, n. 227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531Matrimonio omosessuale: Corte costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

La Corte chiude le porte al matrimonio tra persone dello stesso sessodi Paolo Bianchi

Diritto CivileAppalti pubblici: Corte di giustizia dellUnione europea, III Sez., 30 settembre 2010 (in

causa C-314/09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543Retroattivita della prescrizione:

Corte di giustizia dellUnione europea, IV Sez., 15 aprile 2010 (in causaC-542/08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546Lefficacia delle sentenze della Corte di giustizia e lapplicazione delle disciplinenazionali relative ai termini di prescrizione per lesercizio dei diritti fondati suldiritto UE, di Lorenzo Bairati

Indennita per lavviamento: Cassazione civile, III Sez., 30 aprile 2010, n. 10615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550Preliminare ad effetti anticipati:

Cassazione civile, I Sez., 1o marzo 2010, n. 4863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552Contratto preliminare ad effetti anticipati e accordo atipico di cessione delpossesso: una questione di interpretazione, di Francesco Longobucco

Contratto di mutuo: Cassazione civile, III Sez., 16 febbraio 2010, n. 3589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556Mutuo di scopo e credito al consumo, di Filippo Vittorio Longo

Patto successorio: Cassazione civile, I Sez., 12 febbraio 2010, n. 3345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559Divieto di patti successori e clausole statutarie c.d. di consolidazionedi Vincenzo Cuffaro

Lascito di usufrutto universale:Cassazione civile, II Sez., 26 gennaio 2010, n. 1557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562Sulla discussa natura del lascito di usufrutto universale, di Clara Sgobbo

Persone fisiche e giuridiche: Cassazione civile, III Sez., 21 gennaio 2010, n. 982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

Diritto CommercialeApertura di credito apparente: Cassazione civile, I Sez., 11 novembre 2010, n. 22915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

Lapertura di credito tra apparenza e realta, di Marina SpiottaAmministratore unico di s.r.l.: Cassazione civile, III Sez., 4 ottobre 2010, n. 20597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570Estinzione della societa: Cassazione civile, I Sez., 16 luglio 2010, n. 16758 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571Sostituzione del liquidatore: Tribunale Milano, 14 gennaio 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573Finanziamenti dei soci di s.r.l.: Tribunale Milano, 10 gennaio 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574Dimissioni del sindaco: Tribunale Milano, VIII Sez., 2 agosto 2010 (decreto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

Cessazione di un sindaco e sua efficacia, tra vecchio e nuovo dirittodi Maurizio Cavanna

Diritto dautore e pubblicita: Tribunale Torino, 28 luglio 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579Nota in tema di slogan e di sua tutelabilita quale opera dellingegnodi Laura Millano

Responsabilita e revoca amministratori:Tribunale Torino, I Sez., 10 maggio 2010 (ordinanza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585

Azione sociale di responsabilita:Tribunale Milano, 2 settembre 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

Diritto del LavoroTrasferimento del lavoratore: Cassazione civile, Sez. lav., 18 maggio 2010, n. 12097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

Trasferimento del lavoratore: requisiti topografici e profili di legittimitadi Irene di Spilimbergo

Lavoro giornalistico: Appello Roma, Sez. lav., 17 luglio 2010, n. 2694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593Ancora sulla nozione di lavoro giornalistico, di Mattia Persiani

MOBBING: Appello Bologna, Sez. lav., 8 giugno 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599Sulla definizione del mobbing e sua distinzione dalla discriminazione per motivisindacali, di Filippo Olivelli

Diritto Processuale CivileRevocazione: Cassazione civile, III Sez., 9 giugno 2010, n. 13834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605Tariffa forense: Cassazione civile, Sez. lav., 3 giugno 2010, n. 13452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608

Tribunale Milano, 14 gennaio 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609Mancata segnalazione del giudice:

Cassazione civile, III Sez., 27 aprile 2010, n. 10062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614Principio di non contestazione: Tribunale Varese, 27 novembre 2009 (ordinanza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619

Non contestazione e diritti indisponibili: oscillazioni dottrinali e incertezze giu-risprudenziali, di Giorgio Frus

Dichiarazione di fallimento: Tribunale Belluno, 4 novembre 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621

IndiciIV

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2011

Diritto PenaleAbuso dufficio: Cassazione penale, VI Sez., 22 ottobre 2010 (ud. 7 ottobre 2010), n. 37775 629

Sullabuso dufficio dellimpiegato postale, di Valentina CarboneResistenza a pubblico ufficiale: Cassazione penale, VI Sez., 23 settembre 2010 (ud. 13 maggio 2010),

n. 34345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632Atti persecutori: Cassazione penale, V Sez., 5 luglio 2010 (ud. 2 marzo 2010), n. 25527 . . . 633

Visione minimalista o espansiva della fattispecie di atti persecutori?di Adelmo Manna

Denuncia di assegno smarrito: Cassazione penale, VI Sez., 16 giugno 2010 (ud. 4 maggio 2010), n. 23273 637Falsa denuncia di avere smarrito un assegno bancario e calunniadi Stefano Grindatto

Droga priva di principio attivo: Cassazione penale, IV Sez., 8 giugno 2010 (ud. 12 maggio 2010), n. 21814 640Prelievo abusivo di acque pubbliche:

Cassazione penale, V Sez., 3 giugno 2010 (ud. 10 febbraio 2010), n. 21008 642Il dolo della frode fiscale: Cassazione penale, III Sez., 7 maggio 2010 (ud. 17 marzo 2010), n. 17525 644

Sullelemento soggettivo del reato di emissione di fatture o altri documenti peroperazioni inesistenti, di Antonio Francesco Morone

Diritto Processuale PenaleGravita indiziaria: Cassazione penale, V Sez., 27 settembre 2010 (ud. 29 aprile 2010), n. 34920 647Omessa comparizione del querelante:

Cassazione penale, V Sez., 27 settembre 2010 (ud. 6 luglio 2010), n. 34904 648Omessa comparizione del querelante e remissione tacita della querela: fino aquando la prassi dei giudici di pace contrastera con la giurisprudenza di legitti-mita?, di Alessandra Gentile

Intercettazioni di comunicazioni:Cassazione penale, I Sez., 23 giugno 2010 (ud. 13 maggio 2010), n. 24161 652I controlli del giudice sulla prova per intercettazioni tra divieto di integrazionisuccessive e sanatorie, di Mario Antinucci

Confisca del veicolo: Cassazione penale, Sez. un., 18 giugno 2010 (ud. 25 febbraio 2010),n. 23428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656Sulla natura della confisca del veicolo prevista dal codice della stradadi Rossella Governa

Giudizio direttissimo obbligatorio:Cassazione penale, II Sez., 26 febbraio 2010 (ud. 4 febbraio 2010), n. 7822 659

Diritto AmministrativoAiuti di Stato: Corte di giustizia dellUnione europea, I Sez., 14 ottobre 2010 (in causa

C-67/09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661Responsabilita della P.A.: Corte di giustizia dellUnione europea, III Sez., 30 settembre 2010 (in

causa C-314/09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664La colpa e ancora un elemento essenziale della responsabilita da attivita prov-vedimentale della P.A.?, di Salvatore Cimini

Omessa dichiarazione di moralita:Consiglio di Stato, V Sez., 9 novembre 2010, n. 7967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674

Danno a bene culturale: Consiglio di Stato, VI Sez., 28 ottobre 2010, n. 7635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676Offerte anomale: Consiglio di Stato, V Sez., 28 ottobre 2010, n. 7631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679Concessione edilizia e VICINITAS: Consiglio di Stato, VI Sez., 20 ottobre 2010, n. 7591 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682Criteri e requisiti di aggiudicazione:

Consiglio di Stato, V Sez., 8 ottobre 2010, n. 7346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684Idonei di concorso pubblico: Consiglio di Stato, V Sez., 1o ottobre 2010, n. 7244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686Nulla osta paesaggistico: Consiglio di Stato, VI Sez., 27 agosto 2010, n. 5980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689Daspo: Tribunale amministrativo regionale Lazio, Roma, I Sez. TER, 29 ottobre

2010, n. 33070 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692Cumulo oggettivo di azioni: Tribunale amministrativo regionale Lombardia, Milano, IV Sez., 28 ot-

tobre 2010, n. 7139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695Accesso agli atti: Tribunale amministrativo regionale Lazio, Roma, III Sez. TER, 9 ottobre

2010, n. 32736 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696

Diritto TributarioCancellazione delle societa: Cassazione civile, Sez. trib., 20 ottobre 2010, n. 21510 . . . . . . . . . . . . . . . . . 699

Cassazione civile, Sez. trib., 13 ottobre 2010, n. 21195 . . . . . . . . . . . . . . . . . 699Pubblicita delle sentenze tributarie:

Cassazione civile, Sez. un., 27 gennaio 2010, n. 1629 (ordinanza) . . . . . . . . 702Il regime di pubblicita delle sentenze delle Commissioni tributariedi Davide Borgni

Dottrina e Attualita giuridicheLa prova per intercettazioni tra incertezze operative e incognite future, di Giovanni Conso e Alfredo Gaito . 713

Indici V

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2011

Indice degli Autori

Mario Antinucci, I controlli del giudice sulla prova perintercettazioni tra divieto di integrazioni successive esanatorie, pag. 653.

Lorenzo Bairati, Lefficacia delle sentenze della Cortedi giustizia e lapplicazione delle discipline nazionalirelative ai termini di prescrizione per lesercizio deidiritti fondati sul diritto UE, pag. 546.

Alfredo Bargi, Intercettazioni telefoniche: effettivitadella difesa e imprevedibilita delle decisioni di legitti-mita, pag. 729.

Paolo Bianchi, La Corte chiude le porte al matrimoniotra persone dello stesso sesso, pag. 537.

Davide Borgni, Il regime di pubblicita delle sentenzedelle Commissioni tributarie, pag. 704.

Valentina Carbone, Sullabuso dufficio dellimpie-gato postale, pag. 630.

Maurizio Cavanna, Cessazione di un sindaco e sua ef-ficacia, tra vecchio e nuovo diritto, pag. 577.

Daniele Cenci, La prova per intercettazione tra resi-stenze della prassi e diritto assoluto della difesa allaconoscenza degli atti, pag. 721.

Salvatore Cimini, La colpa e ancora un elemento es-senziale della responsabilita da attivita provvedimen-tale della P.A.?, pag. 664.

Vincenzo Cuffaro, Divieto di patti successori e clau-sole statutarie c.d. di consolidazione, pag. 560.

Irene di Spilimbergo, Trasferimento del lavoratore: re-quisiti topografici e profili di legittimita, pag. 520.

Carlo Fiorio, Intercettazioni telefoniche e diritti costi-tuzionalmente garantiti tra frammenti di storia parla-mentare e prospettive de iure condendo, pag. 734.

Giorgio Frus, Non contestazione e diritti indisponibili:oscillazioni dottrinali e incertezze giurisprudenziali,pag. 619.

Sandro Furfaro, In tema di contenuto dei decreti ese-cutivi, pag. 723.

Alfredo Gaito, La prova per intercettazioni: adempi-menti formali ed omissioni sostanziali, pag. 713.

Alessandra Gentile, Omessa comparizione del quere-lante e remissione tacita della querela: fino a quando laprassi dei giudici di pace contrastera con la giurispru-denza di legittimita?, pag. 649.

Filippo Giunchedi, Rimedi minimi a tutela del diritto didifesa, pag. 719.

Rossella Governa, Sulla natura della confisca del vei-colo prevista dal codice della strada, pag. 657.

Stefano Grindatto, Falsa denuncia di avere smarritoun assegno bancario e calunnia, pag. 638.

Nadia E. La Rocca, Intercettazioni, utilizzo di impiantiesterni, instradamento: garanzie tecniche e prassi de-vianti, pag. 731.

Filippo Vittorio Longo, Mutuo di scopo e credito alconsumo, pag. 556.

Francesco Longobucco, Contratto preliminare ad ef-fetti anticipati e accordo atipico di cessione del pos-sesso: una questione di interpretazione, pag. 552.

Adelmo Manna, Visione minimalista o espansivadella fattispecie di atti persecutori?, pag. 634.

Laura Millano, Nota in tema di slogan e di sua tutela-bilita quale opera dellingegno, pag. 581.

Antonio Francesco Morone, Sullelemento sogget-tivo del reato di emissione di fatture o altri documentiper operazioni inesistenti, pag. 645.

Filippo Olivelli, Sulla definizione del mobbing e suadistinzione dalla discriminazione per motivi sindacali,pag. 601.

Gian Savino Pene Vidari, Lo Stato unitario e la Giu-risprudenza Italiana, pag. 494.

Mattia Persiani, Ancora sulla nozione di lavoro gior-nalistico, pag. 596.

Pietro Rescigno, Le radici della memoria, pag. 493.Ciro Santoriello, Diritto alla copia della traccia fo-

nica: tanto rumore per nulla, pag. 715.Clara Sgobbo, Sulla discussa natura del lascito di usu-

frutto universale, pag. 562.Marina Spiotta, Lapertura di credito tra apparenza

e realta, pag. 568.

Hanno altres collaborato a questo fascicolo:Fabio Aprea - Elena Benigni - Alessandro Benvegnu - Valentina Bosetto - Oreste Cagnasso -Stefania Ciasullo - Gastone Cottino - Silvia DOro - Chiara Gabrielli - Enrico Marello - NicolaMenardo - Chiara Meoli - Vincenzo Mirmina - Barbara Paparo - Elena Parato - Paolo Patrito -Francesca Pavesi - Francesca Pavoni - Simona Petrella - Antonietta Piras - Valeria Rapelli - Francesca

Rega - Erica Ronco - Roberto Weigmann

Legenda:

: Giurisprudenza : Nota Critica : Nota Redazionale

IndiciVI

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2011

Indice dei Provvedimenti

Corti europee n. pag.Corte giustizia dellUnione europea

17 febbraio 2011 C-16/10 52517 febbraio 2011 C-52/09 526

Sez. II 10 febbraio 2011 C-25/10 528II 10 febbraio 2011 C-30/10 529

27 gennaio 2011 C-168/09 530Sez. I 14 ottobre 2010 C-67/09 661

III 30 settembre 2010 C-314/09 543III 30 settembre 2010 C-314/09 664IV 15 aprile 2010 C-542/08 546

Tribunale dellUnione europea

17 febbraio 2011 T-385/07 527

Corte costituzionale n. pag.11 febbraio 2011 46 50511 febbraio 2011 42 5059 febbraio 2011 41 506

24 giugno 2010 227 53115 aprile 2010 138 537

Cassazione civile n. pag.Sez. unite 16 febbraio 2011 3816 507

II 15 febbraio 2011 3728 508unite 15 febbraio 2011 3666 509unite 14 febbraio 2011 3665 509I 14 febbraio 2011 3572 510unite 14 febbraio 2011 3568 511unite 8 febbraio 2011 3033 512unite 3 febbraio 2011 2546 513lav. 28 gennaio 2011 2112 514III 12 gennaio 2011 534 516I 11 novembre 2010 22915 567trib. 20 ottobre 2010 21510 699trib. 13 ottobre 2010 21195 699III 4 ottobre 2010 20597 570I 16 luglio 2010 16758 571III 9 giugno 2010 13834 605lav. 3 giugno 2010 13452 608lav. 18 maggio 2010 12097 589III 30 aprile 2010 10615 550III 27 aprile 2010 10062 614I 1o marzo 2010 4863 552III 16 febbraio 2010 3589 559I 12 febbraio 2010 3345 556unite 27 gennaio 2010 (ord.) 1629 702II 26 gennaio 2010 1557 562III 21 gennaio 2010 982 564

Cassazione penale n. pag.Sez. I 22 febbraio 2011 6559 517

(ud. 18 gennaio 2011)VI 14 febbraio 2011 5580 518

(ud. 26 gennaio 2011)I 8 febbraio 2011 4522 518

(ud. 21 gennaio 2011)VI 4 febbraio 2011 4415 519

(ud. 25 gennaio 2011)II 31 gennaio 2011 3315 519

(ud. 26 novembre 2010)VI 22 ottobre 2010 37775 629

(ud. 7 ottobre 2010)

Cassazione penale (segue) n. pag.Sez. V 27 settembre 2010 34920 647

(ud. 29 aprile 2010)V 27 settembre 2010 34904 648

(ud. 6 luglio 2010)VI 23 settembre 2010 34345 632

(ud. 13 maggio 2010)V 5 luglio 2010 25527 633

(ud. 2 marzo 2010)I 23 giugno 2010 24161 652

(ud. 13 maggio 2010)unite 18 giugno 2010 23428 656

(ud. 25 febbraio 2010)VI 16 giugno 2010 23273 637

(ud. 4 maggio 2010)IV 8 giugno 2010 21814 640

(ud. 12 maggio 2010)V 3 giugno 2010 21008 642

(ud. 10 febbraio 2010)III 7 maggio 2010 17525 644

(ud. 17 marzo 2010)II 26 febbraio 2010 7822 659

(ud. 4 febbraio 2010)

Tribunali n. pag.Milano 14 gennaio 2011 - 573Milano 10 gennaio 2011 - 574Milano 2 settembre 2010 - 587Milano 2 agosto 2010 (Sez. VIII) (decr.) - 577Torino 28 luglio 2010 - 579Torino 10 maggio 2010 (Sez. I) (ord.) - 585Milano 14 gennaio 2010 - 609Varese 27 novembre 2009 (ord.) - 619Belluno 4 novembre 2009 - 621

Appello n. pag.Roma 17 luglio 2010 (Sez. lav.) 2694 593Bologna 8 giugno 2010 (Sez. lav.) - 599

Consiglio di Stato n. pag.Sez. V 22 febbraio 2011 1090 520

IV 16 febbraio 2011 1014 520IV 16 febbraio 2011 1013 521VI 16 febbraio 2011 996 522V 15 febbraio 2011 962 522V 14 febbraio 2011 942 523VI 11 febbraio 2011 916 523V 8 febbraio 2011 857 524V 9 novembre 2010 7967 674VI 28 ottobre 2010 7635 676V 28 ottobre 2010 7631 679VI 20 ottobre 2010 7591 682V 8 ottobre 2010 7346 684V 1o ottobre 2010 7244 686VI 27 agosto 2010 5980 689

Tribunale amministrativo regionale n. pag.Lazio, Roma

29 ottobre 2010 (Sez. I ter) 33070 692

Lombardia, Milano28 ottobre 2010 (Sez. IV) 7139 695

Lazio, Roma9 ottobre 2010 (Sez. III ter) 32736 696

Indici VII

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2011

Indice analitico

Acque pubbliche e private Prelievo abusivo di acque dal sottosuolo Illecito am-

ministrativo Sussistenza Furto Esclusione Rapporto di specialita Sussistenza (Cass. pen., 3giugno 2010, n. 21008); 642.

Amministrazione pubblica Appalti Gara Condizioni ostative alla partecipa-

zione ex art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 Sussistenza Da verificare in concreto Omissione ex se della di-chiarazione di moralita In mancanza del dato sostan-ziale Non sufficiente ai fini dellesclusione (Cons.di Stato, 9 novembre 2010, n. 7967); 674.

Appalti Gara Requisito della moralita professio-nale Precedente condanna dellamministratore ces-sato nel triennio precedente alla pubblicazione delbando Dissociazione della societa Tempestiva einequivoca Revoca dalla carica Tardiva e a seguitodi dimissioni volontarie Insufficiente (Cons. diStato, 9 novembre 2010, n. 7967); 674.

Appalto pubblico Criterio dellofferta piu vantag-giosa Specificazione dei criteri nel bando Adegua-tezza (Cons. di Stato, 8 ottobre 2010, n. 7346); 684.

Appalto pubblico Servizi ex allegato II B D.Lgs.n. 163/2006 Applicabilita disciplina ex art. 35 D.Lgs.n. 163/2006 Esclusione (Cons. di Stato, 8 ottobre2010, n. 7346); 684.

Atti amministrativi Diritto di accesso ai documenti Istanza di accesso a

un filmato Rigetto Legittimita (T.A.R. Lazio, 9ottobre 2010, n. 32736); 697.

Vizi di legittimita Eccesso di potere per disparita ditrattamento Identita di situazioni Necessita Il-legittimita della P.A. in situazione identica Irrile-vanza (Cons. di Stato, 27 agosto 2010, n. 5980); 689.

Avvocato e procuratore Tariffa professionale Inderogabilita Disciplina co-

munitaria della concorrenza Normativa interna at-tuativa di principi comunitari Disapplicazione At-tivita svolta a favore di una procedura concorsuale Ammissione al passivo Liquidazione Criteri (Trib. Milano, 14 gennaio 2010); 609.

Circolazione stradale Guida sotto linfluenza dellalcool Rifiuto di sotto-

porsi allaccertamento alcolmetrico Sanzioni Con-fisca del veicolo Natura giuridica Sanzione penale (Cass. pen., 18 giugno 2010, n. 23428); 656.

Contratti della pubblica amministrazione Gara dappalto Anomalia dellofferta Verifica

Giudizio del giudice amministrativo Limiti Casi incui si puo modificare lesito della gara (Cons. di Stato,28 ottobre 2010, n. 7631); 679.

Gara dappalto Anomalia dellofferta Verifica Valutazione globale Attendibilita analisi dei prezzi Necessita (Cons. di Stato, 28 ottobre 2010, n. 7631);679.

Contratti in genere Promessa di vendita ad effetti anticipati Possesso in

materia civile Trasferimento Esclusione Sussi-ste (Cass. civ., 1o marzo 2010, n. 4863); 552.

Contratti pubblici Appalto Risarcimento del danno Colpa Esclu-

sione Responsabilita oggettiva (Corte di giust. del-lUnione europea, 30 settembre 2010); 543.

Delitti contro lattivita giudiziaria Calunnia Falsa denuncia di smarrimento di assegni

bancari Incolpazione implicita del legittimo porta-tore del titolo Dolo Configurabilita del reato (Cass. pen., 16 giugno 2010, n. 23273); 638.

Diritti dautore Tutela creazioni pubblicitarie (Trib. Torino, 28 luglio

2010); 579. Tutela dello slogan Compiutezza espressiva (Trib.

Torino, 28 luglio 2010); 579.Edilizia e urbanistica Concessione edilizia Impugnazione Legittima-

zione attiva del terzo Vicinitas Definizione (Cons. di Stato, 20 ottobre 2010, n. 7591); 682.

Esecuzione penale Mandato di arresto europeo per lesecuzione di una pena

o di una misura di sicurezza privative della liberta per-sonale Rifiuto, opposto dalla Corte di appello, di con-segnare il cittadino di un altro Paese membro del-lUnione europea, che legittimamente ed effettivamenteabbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai finidellesecuzione della pena detentiva in Italia conforme-mente al diritto interno Mancata previsione Vio-lazione dei vincoli derivanti dallordinamento comunita-rio Irragionevole e sproporzionata discriminazionedel cittadino di un altro Stato membro dellUnione eu-ropea rispetto al cittadino italiano Illegittimita costi-tuzionale in parte qua Assorbimento delle ulterioriquestioni poste con riferimento agli artt. 3 e 27, comma3, Cost. (Corte cost., 24 giugno 2010, n. 227); 531.

Fallimento Legittimazione processuale del fallito Decreto ingiun-

tivo chiesto dallimprenditore prima del suo fallimento,ma pronunciato e notificato successivamente Validainstaurazione del rapporto processuale Conseguentevalidita ed efficacia del decreto (Trib. Belluno, 4 no-vembre 2009); 621.

Revocatoria fallimentare Versamenti in conto cor-rente Apertura di credito (Cass. civ., 11 novembre2010, n. 22915); 567.

Giudice di pace Persona offesa Querela Mancata comparizione del

querelante alludienza Significato Remissione ta-cita Insussistenza (Cass. pen., 27 settembre 2010,n. 34904); 648.

Giudizio direttissimo Arresto in flagranza convalidato Obbligatorieta del

rito Esclusione Ragioni (Cass. pen., 26 febbraio2010, n. 7822); 659.

Giustizia amministrativa Ambiente Nulla osta paesaggistico Annullamento

in sede statale Competenza Soprintendenza (Cons. di Stato, 27 agosto 2010, n. 5980); 689.

Ambiente Nulla osta paesaggistico Annullamentoin sede statale Preventiva comunicazione di avvio delprocedimento Nel vigore D.M. n. 165/2002 e D.Lgs.n. 42/2004 Non necessita (Cons. di Stato, 27 ago-sto 2010, n. 5980); 689.

Ambiente Nulla osta paesaggistico Mancata espli-citazione delle ragioni che inducono a ritenere la con-formita dellopera Illegittimita per difetto di istrutto-ria e di motivazione (Cons. di Stato, 27 agosto 2010,n. 5980); 689.

Cumulo oggettivo di azioni soggette a riti diversi Co-dice del processo amministrativo Ammissibilita Applicazione del rito ordinario Necessita (T.A.R.Lombardia, 28 ottobre 2010, n. 7139); 695.

Sanzioni amministrative Corresponsabilita dellam-ministrazione appaltante con lappaltatore In caso diculpa in eligendo Sussistenza (Cons. di Stato, 28ottobre 2010, n. 7635); 676.

Sanzioni amministrative Danno a bene culturale Impossibilita della reintegrazione del bene protetto Pagamento dei una somma pari al valore della cosa per-

IndiciVIII

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2011

duta o alla diminuzione del valore della stessa (Cons.di Stato, 28 ottobre 2010, n. 7635); 676.

Impiego pubblico Concorsi pubblici Natura giuridica della pretesa degli

idonei Insussistenza della posizione di diritto sogget-tivo Obbligo di utilizzazione della graduatoria me-diante scorrimento Esclusione (Cons. di Stato, 1o

ottobre 2010, n. 7244); 686.Imposte e tasse in genere Procedimento avanti le Commissioni tributarie Noti-

ficazioni Appello proposto nei confronti di societacancellata dal registro delle imprese Notifica dellattopresso la sede del difensore domiciliatario in primogrado Nullita Costituzione in giudizio del destina-tario della notifica Raggiungimento dello scopo Sanatoria (Cass. civ., 20 ottobre 2010, n. 21510); 699.

Reati fiscali Emissione di fatture per operazioni inesi-stenti Elemento soggettivo Dolo specifico Ne-cessita (Cass. pen., 7 maggio 2010, n. 17525); 644.

Ricorso per cassazione Ricorso proposto dal liquida-tore di societa cancellata dal registro delle imprese Perdita dei poteri rappresentativi del liquidatore Inammissibilita del ricorso (Cass. civ., 13 ottobre2010, n. 21195); 699.

Segretari delle Commissioni tributarie Depositari dipubblici registri Provvedimenti giudiziari Rilasciodi copie ed estratti a chiunque ne faccia istanza Ob-bligo Sussistenza (Cass. civ., 27 gennaio 2010,n. 1629); 703.

Segretari delle Commissioni tributarie Provvedimentigiudiziari Rilascio in copia Controversie sul rifiutoo ritardo Giurisdizione ordinaria (Cass. civ., 27gennaio 2010, n. 1629); 703.

Ingiunzione (Procedimento per) Subfornitura Obbligatorieta del tentativo di concilia-

zione preventivo Esclusione (Trib. Belluno, 4 no-vembre 2009); 621.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Impianti esterni Presupposti Decreti di intercetta-

zione non motivati Controllo del giudice Inutiliz-zabilita (Cass. pen., 23 giugno 2010, n. 24161); 652.

Lavoro (Rapporto di) Categoria, qualifica, mansioni del lavoratore Trasferi-

mento Presupposti Limiti Trasferimentopresso sede lavorativa situata in altro Comune Illegit-timita Configurabilita (Cass. civ., 18 maggio 2010,n. 12097); 589.

Lavoro subordinato Tutela delle condizioni di lavoro Mobbing Nozione

Natura giuridica Requisiti delle condotta Vo-lonta lesiva Necessita Responsabilita del datore dilavoro Atti discriminatori per motivi sindacali Dif-ferenza (App. Bologna, 8 giugno 2010); 599.

Liberta individuale (delitti contro la) Atti persecutori Condotte in numero di due Sus-

sistenza (Cass. pen., 5 luglio 2010, n. 25527); 633.Locazione di cose Destinazione uso ufficio Nozione Indennita per

lavviamento commerciale Requisiti (Cass. civ., 30aprile 2010, n. 10615); 550.

Matrimonio e divorzio Eterosessualita dei coniugi quale connotazione dellisti-

tuto matrimoniale delineato dalla disciplina codicistica Possibilita che persone di orientamento omosessualecontraggano matrimonio con persone dello stesso sesso Mancata previsione Denunciata irragionevole di-sparita di trattamento, nonche violazione della tuteladella famiglia quale societa naturale Esclusione Non fondatezza della questione (Corte cost., 15aprile 2010, n. 138); 537.

Eterosessualita dei coniugi quale connotazione dellisti-tuto matrimoniale delineato dalla disciplina codicistica

Possibilita che persone di orientamento omosessualecontraggano matrimonio con persone dello stesso sesso Mancata previsione Ritenuta lesione del diritto dicontrarre matrimonio quale diritto fondamentale e in-violabile della persona, nonche violazione dei vincoli de-rivanti dallordinamento comunitario e dagli obblighiinternazionali Richiesta di pronuncia additiva intesaa introdurre una disciplina non costituzionalmente ob-bligata in materia riservata alla discrezionalita del legi-slatore Inammissibilita della questione (Cortecost., 15 aprile 2010, n. 138); 537.

Misure cautelari personali Gravita indiziaria Criteri di valutazione Confes-

sione Chiamata in correita Riscontri esterni alledichiarazioni Intercettazioni Insussistenza (Cass. pen., 27 settembre 2010, n. 34920); 647.

Mutuo Mutuo di scopo Collegamento negoziale con vendita

di bene determinato Risoluzione del contratto dicompravendita Sopravvenuta mancanza dello scopo Effetti Richiesta di restituzione della somma mu-tuata Obbligo a carico del mutuatario Esclusione Obbligo a carico del venditore Sussistenza (Cass. civ., 16 febbraio 2010, n. 3589); 556.

Oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale Condotta violenta nei confronti di un pubblico ufficiale

dopo il compimento dellatto del suo ufficio Confi-gurabilita Esclusione (Cass. pen., 23 settembre2010, n. 34345); 632.

Persone fisiche e giuridiche Associazioni non riconosciute Partiti politici Re-

sponsabilita civile Regime speciale Fattispecie (Cass. civ., 21 gennaio 2010, n. 982); 564.

Principio di non contestazione Diritti indisponibili Controversie Inoperativita del

principio (Trib. Varese, 27 novembre 2009); 619.Procedimento civile Connessione Avvocato e procuratore Tariffa pro-

fessionale Disapplicazione Spese processuali Liquidazione Criteri Domanda giudiziale De-terminazione del valore (Cass. civ., 3 giugno 2010,n. 13452); 608.

Connessione Avvocato e procuratore Tariffa pro-fessionale Disapplicazione Spese processuali Liquidazione Criteri Sentenza civile Motiva-zione (Cass. civ., 3 giugno 2010, n. 13452); 608.

Giudizio dappello Questione rilevabile dufficio Omessa indicazione alle parti Decisivita della que-stione in sede deliberativa Violazione del diritto alcontraddittorio Nullita della sentenza di secondogrado Conseguenze Fattispecie (Cass. civ., 27aprile 2010, n. 10062); 614.

Revocazione Procedimenti soggetti al rito del lavoro Applicabilita Termine Decorrenza (Cass.civ., 9 giugno 2010, n. 13834); 605.

Radiocomunicazioni e televisione Programmi radiotelevisivi di intrattenimento e pro-

grammi televisivi giornalistici Presupposti della esi-stenza di un lavoro giornalistico con conseguente appli-cabilita della specifica disciplina (App. Roma, 17 lu-glio 2010, n. 2694); 593.

Reati contro la pubblica amministrazione Abuso datti dufficio Dipendente di Poste italiane

s.p.a. addetto a strutture di accettazione Incaricato dipubblico servizio Reato Sussistenza (Cass. pen.,22 ottobre 2010, n. 37775); 629.

Responsabilita civile Contratti della P.A. Illegittima aggiudicazione Ri-

sarcimento del danno Norma nazionale fondata sullacolpa e su una presunzione di colpevolezza della P.A. Diritto comunitario Incompatibilita (Corte digiust. dellUnione europea, 30 settembre 2010); 664.

Indici IX

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2011

Societa Societa a responsabilita limitata Amministratore

unico Atto ultra vires Preventiva autorizzazioneassembleare (Cass. civ., 4 ottobre 2010, n. 20597);570.

Societa a responsabilita limitata Amministratoreunico Conflitto di interessi (Cass. civ., 4 ottobre2010, n. 20597); 570.

Societa a responsabilita limitata Azione sociale di re-sponsabilita Legittimazione (Trib. Milano, 2 set-tembre 2010); 587.

Societa a responsabilita limitata Dimissioni liquida-tore Finanziamenti soci Postergazione Presup-posti (Trib. Milano, 10 gennaio 2011); 574.

Societa a responsabilita limitata Dimissioni liquida-tore Sostituzione Impossibilita funzionamento as-semblea (Trib. Milano, 14 gennaio 2011); 573.

Societa a r.l. Responsabilita e revoca amministratori Legittimazione azione Azzeramento capitale Sottoscrizione aumento senza contestuale versamento (Trib. Torino, 10 maggio 2010); 586.

Societa di persone registrate Cancellazione dal regi-stro delle imprese Presunzione di estinzione della so-cieta Effetti dellestinzione Rinuncia alle azionigiudiziarie esperibili (Cass. civ., 16 luglio 2010,n. 16758); 571.

Societa per azioni Rinunzia del sindaco Efficacia (Trib. Milano, 2

agosto 2010); 577.

Sport Manifestazioni sportive Misure di prevenzione Di-

vieto di accesso ai luoghi ove si tengano manifestazionisportive Presupposti Animus nocendi Necessita (T.A.R. Lazio, 29 ottobre 2010, n. 33070); 692.

Stupefacenti Cessione Sostanza priva di principio attivo significa-

tivo Inoffensivita Sussistenza (Cass. pen., 8 giu-gno 2010, n. 21814); 640.

Successione Lascito di usufrutto universale Qualita di erede

Esclusione (Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1557);562.

Successione legittima e testamentaria Societa di capitali Clausola statutaria che attribuisce

ai soci superstiti la facolta di acquistare la quota Pattosuccessorio Esclusione (Cass. civ., 12 febbraio2010, n. 3345); 559.

Unione europea Aiuti di Stato Decisione di non sollevare obiezioni

Regime transitorio Durata limitata Necessita Parita di trattamento e certezza del diritto Violazione Non sussiste (Corte di giust. dellUnione europea,14 ottobre 2010); 661.

Applicazione retroattiva del termine di prescrizione Principio di effettivita del diritto UE (Corte di giust.dellUnione europea, 15 aprile 2010); 546.

IndiciX

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2011

CENTOCINQUANTANNI

dallUnita dItaliae di Giurisprudenza Italiana

PIETRO RESCIGNO

Le radici della memoria

La rivista compie centocinquantanni di vita, uneta che coin-cide con lunita politico-amministrativa del nostro paese. Inverita il periodico e di origine piu antica, se si tiene conto che nel1861 assunse la denominazione di Giurisprudenza Italiana magia esisteva dal 1848 con il titolo di Giurisprudenza degli StatiSardi. Ed e per questa ragione che lannata del 1948, a firma dela direzione (formata da Allorio, Antolisei, Bigiavi, Guicciardie Trabucchi, mentre dopo un biennio di collaborazione ne usci-va Bettiol, impegnato in alti uffici politici che la serieta delcostume del tempo considerava incompatibili con lopera di-rettiva), si apriva con un editoriale, Cento anni, che muovedalle lontane origini della rivista e ripercorre un intero secolo distoria, senza fermarsi al solo capitolo dellordinamento giuridi-co e della sua evoluzione.

La pagina commemorativa non era priva di accenti retorici,ma le suggestioni delle memorie accumulate e la consapevolezzadel ruolo assolto riescono a rendere, al di la del linguaggioenfatico, unesemplare testimonianza del lungo cammino inizia-to dal fondatore Filippo Bettini su incarico delleditore Pombadivenuto piu tardi la Utet. Con Bettini prese lavvio una vicendaculturale che si e andata svolgendo sino ai nostri giorni e chevorremmo continuare con lentusiasmo e la sollecitudine chesuscitarono tra i pratici e nellaccademia, sin dagli esordi dellarivista, interesse e rispetto.

A chiusura delle pagine dettate dai direttori nel 1948 si insistesu una parola che nellestrema sua umilta contiene un ammire-vole programma. Nellattivita editoriale da cui prese vita la ri-vista si ravvisa un atto di fede nella civilta e nel diritto, unafiducia manifestata dal fondatore e dai suoi collaboratori, e daidirettori insediati nellultimo, ormai lontano, dopoguerra si ag-giunge: un analogo proposito, di semplice fedelta a una sem-plice ma gloriosa tradizione, di semplice onesta e di inconcussatenacia in un lavoro gravoso ed oscuro, i cui sacrifici sono rara-mente apprezzati, il cui premio e nellutilita del risultato, animala Direzione. Merita di essere sottolineata, ricorrente e anzidominante nella frase, la parola semplicita, dove e evidente lal-lusione allo stile, allattitudine, alle valutazioni, ai giudizi.

Il lettore vorra perdonare linsistente richiamo alla prefazionescritta per il primo secolo della rivista, calcolato a partire dal1848, quando la rivista nasceva nella nuova atmosfera del Pie-

monte liberale, nellambiente creato dallo Statuto, che proprioin quellanno si varava. Il 1948 e lanno della Costituzionerepubblicana, e in quel clima si era sollecitati a ripensare, nel-lordine nuovo delle cose indotto dalla fine della dittatura e daldelinearsi dalla democrazia pluralista, come il libero reggimen-to si sostiene mediante la generale conoscenza delle massime chelo ispirano e salimenta della pubblica, libera, critica discussioneintorno a siffatte massime. (Daltro canto, a sfogliare le vecchieannate di una rivista ultrasecolare, si fanno gradevoli e inaspet-tate scoperte: cos nella sezione seconda del 1948, dedicata aldiritto penale, alla colonna 363 ci si imbatte in un Rodolfo Saccoannotatore di una sentenza del Tribunale di Cuneo sul partigia-no pubblico ufficiale, in tema di reato di oltraggio).

Le massime a cui il brano appena citato si riferisce sonoproprio quelle che nel comune linguaggio dei pratici vengonorecepite e si vanno consolidando nella giurisprudenza delle Cor-ti. Al tempo in cui la Giurisprudenza (prima degli Stati sardi epoi, come si e ricordato, dal 1861 Italiana) comincia il suo lavorodi raccolta e di diffusione, concorrono a favorire la buona ac-coglienza e il successo dellimpresa, che si regge su pronunzie digiudici e commenti degli studiosi, tre circostanze rivestite alloradi originale novita: la formazione dei codici, lobbligo di moti-vazione delle sentenze, listituzione della Corte di cassazione.

I dati nuovi acquistano presto carattere di ovvieta: e questo unpreciso rilievo della pagina introduttiva dellannata 1948, chetuttavia ascrive a merito del periodico laver messo in luce diquale contrastato moto di faticosa conquista la loro semplice[ancora una volta ritroviamo la parola semplice gia segnalata]perfezione sia stata il prodotto, parti preziose e irrinunciabilidel nostro assetto sociale, mirabili ritrovati giuridici che po-tremmo perdere ben piu facilmente di quanto non ci sia acca-duto di guadagnarli.

La storia della rivista puo condensarsi in queste rassicurantiproposizioni. Quanto alla tecnica i primi decenni non abbon-dano di annotazioni dottrinali (pur se le probe chiose dei re-dattori sono dense di richiami), compensate peraltro dalla prosaculta delle sentenze, dove erano frequenti ma allo stesso temporigorosamente controllati i richiami al diritto romano e comune.

La svolta che conferisce luminoso risalto scientifico allarivista si verifica nel 1874 con la direzione di Pacifici Mazzoni,Gabba e Francesco Carrara; dal 1892 le sorti ne sono affidate aGabba e a Mortara; dal 1921 Lodovico Mortara rimane solo eprovvedera a reggere con autorita e saggezza la GiurisprudenzaItaliana sino al 1936, che e lanno della sua scomparsa. Puo dirsiveramente che di un personaggio tra i piu rappresentativi della

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2011

cultura giuridica italiana ed europea professore, altissimomagistrato, partecipe assiduo e incisivo del dibattito legislativoe della costruzione del sistema normativo la GiurisprudenzaItaliana sia stata la prediletta creatura, e anzi che abbia costituitola costante mai dismessa in una vita spesa al servizio del di-ritto, inteso in tutte le sue forme di pensiero critico e di quoti-diane esperienze di vita.

Lautore di questa pagina fu chiamato assieme a GiovanniConso, nel 1967, in primo luogo per la generosita di WalterBigiavi, alla condirezione del periodico; la lunga appartenenza siamo, Conso e io, i decani del gruppo e ragione dimalinconia per il tempo trascorso e per gli amici venuti a man-care lungo la via, ma e anche non celato motivo di orgoglio peraver cercato di custodire, e di conservarla utile, rassicurante edattuale per la pratica, una cos gloriosa eredita (e qui sia per-messo associare nel ricordo quanti con competenza e prontezzaci furono vicini sul piano concreto e operante della politicaeditoriale, da Verde a Merlini, da Scarella a Pettinati).

Del manifesto del 1948 vorrei riprendere, conclusivamen-te, ancora due idee. La prima: che tra i compiti da realizzareconservi preminente e decisiva importanza laffermazione del-lindipendenza del giudice dalla prepotenza dei governanti, purse ammantata di regolari parvenze. Laltra considerazione e piuambiziosa e puo persino apparire non immune da superbia: chescrivere una storia della giurisprudenza, venendo incontro allacuriosita e alle attese del lettore, e impresa che esorbita dalquadro di una rievocazione, ma che per tentarne un abbozzo,con serenita non disgiunta da passione, la raccolta secolaredella nostra rassegna costituisce documento indispensabile.

GIAN SAVINO PENE VIDARI

Lo Stato unitario e la Giurisprudenza Italiana

Sommario: 1. Le origini. 2. La Giurisprudenza degli StatiSardi. 3. Lunificazione politica: verso la GiurisprudenzaItaliana. 4. La Giurisprudenza Italiana. Aspetti del vol.XIV (1862). 5. Cenni sulle annate successive.

1. Le origini.

Un secolo e mezzo fa era impostato e poi edito il primonumero di Giurisprudenza Italiana: puo avere un significato,non solo celebrativo o antiquario, riesaminare alcuni aspettidella sua prima annata, senza dubbio collegata con lunificazio-ne politica della nostra penisola, che e stata dichiarata ufficial-mente il 17 marzo 1861.

Con la legge promulgata in tale giorno Vittorio Emanuele IIdi Savoia non mutava in nulla il suo gia esistente potere politico,ma cambiava unicamente il titolo tramite il quale lo esercitava,da Re di Sardegna a Re dItalia. In modo pressoche simile si parva licet... la Giurisprudenza degli Stati Sardi con la suaannata XIV dal 1862 diveniva Giurisprudenza Italiana1, prose-guendo con questa nuova denominazione un percorso ormai gia

piu che decennale, continuato poi in modo ininterrotto sino ainostri giorni.

Lidea della realizzazione della rivista era stata, fra la fine del1848 e il 1849, dellavvocato genovese Filippo Bettini, amicofraterno di Giuseppe Mazzini, di opinioni liberali peraltro mol-to piu moderate2. Dopo aver diretto un periodico culturaleliberale nella prima meta del 18483, lavv. Bettini era entrato inseguito in rapporto con Giuseppe Pomba e gli aveva proposto dipubblicare e diffondere una nuova rivista giuridica a contenutolargamente giurisprudenziale, giovandosi di tre concomitantifattori favorevoli: la capacita organizzativa e distributiva in mo-do capillare della Casa editrice Pomba; la recente cessazionedelle altre principali riviste giuridiche subalpine, con il conse-guente spazio nel mercato culturale ed editoriale; la progres-siva emersione della sensibilita italiana per una giurisprudenzanazionale, che i recenti avvenimenti politici avevano ulterior-mente sollecitato4.

Il progetto necessito con ogni probabilita di una pausa diriflessione di alcuni mesi, per valutarne con realismo la consi-stenza e la fattibilita: la redazione definitiva del piano editoriale(idea dellopera), da diffondere per ottenere abbonamentinumerosi sin dalla prima annata, e attribuibile alla seconda metadel 18495 e appare anonimo allinizio del primo numero,il cui frontespizio e del 1850. Senza entrare qui nel dettaglio,sembra sufficiente ricordare che il lancio della nuova rivistatendeva a far notare ai futuri acquirenti del periodico giuridicoche il nuovo clima costituzionale impostava ormai in modoinnovativo e diverso sia la diffusione delle idee (senza censurapreventiva) sia lamministrazione della giustizia e la conseguenteposizione della magistratura; che lutilita di una larga diffusionedella conoscenza delle sentenze dei giudici non poteva essereignorata ne dai giuristi ne dallopinione pubblica ne dal Gover-no; che il confronto fra le eventuali diverse opinioni potevafavorire in definitiva la formazione di una giurisprudenza na-zionale, alla quale non doveva essere insensibile la cultura ita-liana. Con lobiettivo di rispondere a tale necessita vedeva quin-di la luce la nuova rivista: la conclusione del discorso, nel climadel 1849, poteva essere significativa: Si odono tuttod citareinnanzi i Tribunali le decisioni di Francia, quasi che un popoloitaliano dovesse esser ligio anche in questo a quella nazioneoltramontana, e cio segue perche non si conoscono le decisioninostre; ora e tempo di cancellare questonta, senza nulla togliereal merito di quella nazione che diede prima novelli codici: ab-biamo una legislazione nostra [...], una giurisprudenza italiana:dobbiamo mettere a profitto la sapienza dei nostri magistrati;dobbiamo volere anche in cio quella nazionale indipendenzache ci si addice6.

In definitiva, quindi, allepoca di tante coincidenze non fusolo possibile una giurisprudenza positiva, divenne necessariasentenziava il Bettini7: egli percio si mise al lavoro con passionee impegno. Ad apertura del primo fascicolo della rivista glieditori stessi si dicevano convinti di far opera nazionale nelmettere le basi di una Giurisprudenza Italiana8.

Tale ambizioso progetto ripiegava peraltro su una denomina-zione del periodico verso un piu ridotto ambito territoriale eportava a parlare per il momento di Giurisprudenza degli StatiSardi, come indica il primo frontespizio dellopera, alquantocomplesso.

1 La rivista, peraltro, dopo aver mutato denominazione deveestendersi alla pubblicazione delle sentenze delle diverse zone delnuovo regno: ha quindi necessita di procurarsi collaborazioni localiin conseguenza dei suoi piu ampi obiettivi derivanti dalla gia avve-nuta estensione del Regno dItalia.

2 Sul progetto del Bettini e sul suo svolgimento v. Pene Vidari,Filippo Bettini e la sua Raccolta di giurisprudenza, in Giuristi liguridellOttocento, Genova, 2001, 95-124 (atti del Convegno orga-nizzato dallAccademia Ligure di Scienze e Lettere, Genova 8 aprile2000 a cura di Varnier), con la sommaria bibliografia ivi indicata.Una rielaborazione e stata edita con il titolo di Le origini di Giu-risprudenza Italiana, in Giur. It., 2000, 11, 2201-2207.

3 Si trattava del giornale Il pensiero italiano, diretto dallaprile alluglio 1848 (Di Porto, voce Bettini Filippo, in Dizionario bio-grafico degli Italiani, Roma, 1967, IX, 750).

4 Pene Vidari, Le origini di Giurisprudenza Italiana, cit.,2201-2204.

5 Vi si fa infatti riferimento al nuovo ordinamento dei Tribunalidi commercio, che era in fase di redazione fra lagosto e il novem-bre 1849, ma che poi non si realizzo.

6 Giurisprudenza degli Stati Sardi [...] compilata dallavv. FilippoBettini, I (1850), IX (in fine di idea dellopera).

7 Giurisprudenza degli Stati Sardi [...] compilata dallavv. FilippoBettini, cit.

8 Giurisprudenza degli Stati Sardi [...] compilata dallavv. FilippoBettini, V. Si puo notare che proprio Giurisprudenza Italiana eedito in maiuscoletto, per colpire subito locchio del lettore con unadenominazione progettuale ed evocativa, che la rivista avra solo conil 1862.

Centocinquantanni494

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2011

Non sembra il caso di riesaminare analiticamente in questasede la storia del primo decennio della rivista e del suo succes-so9. Pare peraltro opportuno tracciare un sintetico inquadra-mento della situazione dellepoca, sulla quale si vennero poiinnestando le vicende, che portarono nel 1862-63 alledizionedella prima annata di Giurisprudenza Italiana, la quale ripren-deva significativamente proprio la denominazione lanciatain modo forse un po troppo ottimistico sin dalla prima paginadel primo fascicolo della rivista.

Con lavvento dei codici e a maggior ragione di regimicostituzionali nellEuropa continentale10 della prima metadellOttocento e stato abolito il valore di precedente di de-terminate decisioni giurisprudenziali: cio era considerato in-fatti incompatibile in un nuovo sistema di fonti normativenel quale la regola giuridica doveva essere fissata con certezzadalla legge, emanata da un ben determinato potere legisla-tivo. Secondo la nota affermazione di Montesquieu, il giudiceera tenuto infatti a limitarsi ad essere la bocca della legge ead eseguirne le prescrizioni, senza dettarle egli stesso (ad esem-pio tramite il precedente). Si pensava infatti che in un per-fetto sistema di diritto codificato a sua volta ulteriormentechiarito dalluniformita interpretativa della Cassazione ogniprecetto doveva derivare dalla legge, in ossequio alla quale ilgiudice decideva sul caso concreto. Era limpostazione del codecivil del 1804, ed era pure quella del codice albertino del 1837,come degli altri codici italiani preunitari, e poi di quello uni-tario.

Appena fissato pero dai codici ottocenteschi il divieto delprecedente in palese contrapposizione al sistema politico egiuridico anteriore, la pratica forense ha sentito comunque lesi-genza di utilizzare come metro interpretativo delle regole giu-ridiche contenute in codici e leggi varie le diverse decisioni dellamagistratura, ormai peraltro sprovviste in ogni caso del valoreufficiale di precedente: si trattava percio di un semplice stru-mento di conoscenza ed approfondimento della legge, da cui erapoi piu che possibile e ragionevole scostarsi, sebbene si trattassepur sempre di un utile punto di partenza per ogni operatore deldiritto.

Per facilitare proprio questi approfondimenti sono nate inFrancia fra la fine del Settecento e linizio dellOttocento leriviste di giurisprudenza, in modo forse un po casuale, ma quasi ironia della sorte pressoche in concomitanza conlabolizione del principio del precedente. Lesigenza era, dal-tronde, profondamente sentita dai pratici: il mercato librariosi e rivelato favorevole e le prime esperienze transalpine si sonoben presto diffuse11.

Sino al secolo XIX gli stessi giuristi piu avveduti e aggiornatigeneralmente avevano dovuto procurarsi in modo empirico eartigianale la conoscenza della giurisprudenza recente e dellaprassi conseguente tramite indici, massimari o repertori per lopiu manoscritti, difficili da adeguare via via alle decisioni giu-diziali, ridotti alla loro ristretta area dattivita, redatti personal-mente o tramandati allinterno di una limitata organizzazioneprofessionale12; molti operatori del diritto, poi, nemmeno sicuravano di questo costante aggiornamento e si accontentavanodi conoscenze sommarie, derivanti dagli iniziali studi universi-tari, da alcuni volumi giuridici acquistati in seguito, dalla praticaforense acquisita13.

Con il secolo XIX le prime raccolte organiche di giurispru-denza, elaborate rapidamente e periodicamente con massimee commenti da giuristi specializzatisi in cio, hanno prodotto unsalto di qualita e un nuovo scenario alloperatore del diritto:le esperienze francesi hanno quindi fatto breccia in Italia edhanno portato inizialmente ad unutilizzazione pedissequa14,favorite anche da ordinamenti simili pur dopo lavvento deicodici15, a cui sono via via seguiti tentativi dimitazione, nellanostra penisola peraltro piuttosto timidi e parziali per parecchiotempo16.

Grazie ad una spesa annuale sopportabile il giurista potevaprocurarsi, senza perdere prezioso tempo personale, unampiagamma di informazioni, stampate, riguardanti piu tribunali, re-centi, coordinate, con massime e alle volte con commenti, esoprattutto con indici per un facile reperimento. Il lavoro reda-zionale della rivista era, daltronde, coordinato da un giuristaesperto: ne derivava in tal modo un risultato probabilmentepersino migliore di quello a cui sarebbe giunto il singolo ope-ratore, reso in tal modo a sua volta libero di dedicarsi meglioalla sua attivita di avvocato o di giudice. Modesti studi profes-sionali o tribunali di provincia potevano inoltre acquisire conquesto mezzo le stesse informazioni di quelli migliori, mentrele conoscenze specialistiche potevano diffondersi sino alle loca-lita piu periferiche. E stato un indubbio salto positivo nelleconoscenze giuridiche, sul piano sia qualitativo che quantita-tivo.

Nella prima meta dellOttocento erano apparsi anche in Pie-monte e in Liguria alcuni periodici giuridici, che pero propriocon il 1848 per motivi diversi avevano interrotto le pubblica-zioni17: esisteva quindi un buono spazio di mercato, nel qualepoteva inserirsi con successo una rivista di giurisprudenza afascicoli, sostenuta da una casa editrice come quella dei Pom-ba18, da tempo organizzata per una vendita popolare e capil-lare delle sue opere19, alcune delle quali di larga diffusione pure

9 Rinvio in proposito a quanto illustrato nelle due versioni dellostudio indicato supra alla nota 2.

10 Come noto, tale soluzione non era invece adottata nellordi-namento inglese e americano, ove la tradizione del sistema del pre-cedente continuava a essere riconosciuta in modo ufficiale.

11 Alla raccolta del Journal du palais si e affiancato nel 1801 ilfortunato Recueil del Sirey, trasformatosi ben presto in Jurispruden-ce du Tribunal de Cassation, a cui nel 1804 si e aggiunta la Jurispru-dence du code civil di Bavoux-Loiseau.

12 In archivi pubblici e privati restano significative testimonianzemanoscritte di questi repertori, per lo piu redatti in ordine alfa-betico per materia da giuristi scrupolosi nel procedere al proprioaggiornamento professionale e nel seguire levoluzione della vitagiuridica del tempo. Proprio queste testimonianze lasciano perce-pire lonere di questo aggiornamento.

13 Ad esempio, nellambiente del supremo organo giudiziariotorinese del sec. XVIII, cioe del Senato di Piemonte, venne compi-lata ad uso dei magistrati sabaudi quella raccolta di princpigiurisprudenziali locali, che verso la fine del secolo il Galli dellaLoggia si occupo di pubblicare anonima (proprio perche frutto diun lavoro a piu mani) in piu volumetti: Pratica legale, voll. 15, Torino1772-1792. A questo punto, allora, ogni modesto pratico piemon-tese pote procurarsi con poca spesa uno strumento prezioso per ilsuo lavoro, ma per i decenni precedenti cio non valeva, e in seguitosarebbe stato necessario laggiornamento.

14 In Piemonte la conoscenza usuale del francese non ponevaparticolari problemi, come dimostrano le copie di testi giuridicifrancesi diffusi nella zona; per il resto della penisola si provvideanche con numerose traduzioni, su cui Napoli, La cultura giuridica

europea in Italia: repertorio delle opere tradotte nel sec. XIX, Napoli,1985-87, voll. 3.

15 Non si devono ignorare due elementi di fondo: in primo luogo,linfluenza dei codici francesi, il cui modello fu seguito spesso pe-dissequamente dai nostri della Restaurazione, comporto di conse-guenza la costante attenzione alla situazione francese; in secondoluogo, ladozione dei codici non cancello quella tendenza a guar-dare oltre la stretta legislazione locale tipica del giurista del dirittocomune e quindi favor unapertura comparatistica, che solo tra lafine del sec. XIX e linizio del XX lascio il passo ad un intransigentepositivismo giuridico.

16 Una catalogazione e in Periodici giuridici italiani (1859-1900)a cura di Mansuino, Milano, 1994 (elenco cronologico, 289-294).Alcune valutazioni si trovano pure in Pene Vidari, Circolazionedelle conoscenze giuridiche nelleta dei codici, in Rivista di storia deldiritto italiano, LXXXI (2008), 81-101.

17 Sono da ricordare in specie la Giurisprudenza dellEccellentis-simo Regio Senato di Genova curata a Genova dal Gervasoni, gliAnnali di Giurisprudenza editi a Torino a partire dal 1838, la Giu-risprudenza del codice civile pubblicata dal 1839 ad Alessandria dalMantelli (per ulteriori informazioni, rinvio a quanto gia indicato allanota 2). Il Gervasoni pero aveva interrotto lopera perche passato inmagistratura (e a Genova sara edita la piu ridotta ma battaglie-ra Gazzetta dei Tribunali); gli Annali si erano gia interrotti nel1845; la rivista del Mantelli era terminata nel 1848 con la sua morte.

18 Rinvio per tutti al Catalogo storico delle edizioni Pomba eUTET: 1791-1990 a cura di Bottasso, Torino, 1991, XXIII e 295.

19 Le edizioni Pomba (poi divenute Utet) erano riuscite ad avereuna larga diffusione presso un pubblico desideroso di libri e cultura,

Centocinquantanni 495

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2011

nellambiente forense20. Liniziativa ebbe un successo notevole,al punto che dopo pochi anni si provvide alla ristampa delleannate precedenti, esauritesi21.

2. La Giurisprudenza degli Stati Sardi.

Il titolo di Giurisprudenza degli Stati Sardi dato alla raccolta esenza dubbio piu limitato rispetto a quello del lancio iniziale(idea dellopera): esso resta inalterato sino al 1859 compreso.Il sottotitolo invece, molto ampio nella prima annata22, si riducecon la seconda e restera inalterato per un decennio23: dopolassestamento del primo anno, il Bettini ha deciso nonostan-te ogni affermazione nel frontespizio di procedere nella so-stanza alla cancellazione di tre aspetti annunciati allinizio, e cioealla rinuncia a riportare sia la nuova legislazione sia la dottrinacoeva sia le sentenze straniere.

Contro le promesse e le previsioni iniziali, si tratta infatti diuna rivista limitata alla sola riproduzione della giurisprudenzadei magistrati del Regno di Sardegna: per quanto ne esista men-zione nel sottotitolo di ogni numero, in concreto la pubblica-zione tanto della legislazione quanto della dottrina non rientranei piani del curatore della rivista, e neppure quella delle sen-tenze straniere (nemmeno quelle di altri Stati della nostra peni-sola). Questultima mancanza puo lasciare un po perplessi, te-nuto conto che lobiettivo preannunciato era quello di giungerecon il tempo ad una Giurisprudenza italiana. Si puo presu-mere pero che il lavoro di raccolta ed elaborazione delle sen-tenze dei magistrati sabaudi fosse stato per il momento cosimpegnativo e assorbente da far preferire al Bettini di concen-trarsi su quanto si riferiva ai confini del Regno di Sardegna, pergiungere in questo ambito ad un risultato apprezzabile, senzafarsi distrarre da una ulteriore ricerca di cio che avveniva oltrefrontiera. In un secondo momento si sarebbe potuto allargare losguardo, con uneventuale comparazione facilitata da analogheiniziative di simili raccolte giurisprudenziali riguardanti altrezone della penisola, in modo da raggiungere allora quella giu-risprudenza italiana vagheggiata nelliniziale programma edi-toriale.

Il lavoro, daltronde, anche solo con riferimento ai confini deiterritori sabaudi, non si presentava ne facile ne leggero. Al Bet-tini non erano infatti ignoti i sospetti di numerosi magistrati perla diffusione delle loro sentenze, che poteva essere anche per-cepita da essi come una specie di controllo dellopinione pub-blica (dei giuristi) sul loro operato; per il curatore non era inoltreindifferente limpegno per trasporre in massime adeguate iprincpi seguiti dalle sentenze, al fine di non suscitare critiche daparte di chi le aveva redatte e nello stesso tempo di offrire unsostegno autorevole alla pratica legale; era infine pressante lesi-

genza di pubblicare con tempestivita il materiale acquisito e diriuscire a raccoglierlo in modo rapido e generale da ogni tribu-nale del regno. Puo darsi che il considerevole lavoro per ripor-tare con puntualita le sentenze dei magistrati del regno sardo siastato gia di per se del tutto assorbente per il curatore. E certocomunque che il piu ampio orizzonte annunciato nel program-ma di lancio si e ristretto: rassegna della legislazione e suocommento, edizione di sentenze straniere24, comparazione conlestero non entreranno in questi anni nella Giurisprudenza degliStati Sardi, sorda a tutto quanto eccedesse anche nella nostrapenisola i confini sabaudi.

Il Bettini seppe giovarsi dellimpostazione espositiva matura-ta nella raccolta delle sentenze senatorie genovesi del Gervasoni,che in qualche ulteriore aspetto seppe pure migliorare, forsan-che grazie allesperienza editoriale dei Pomba25; riusc a procu-rarsi puntualmente le sentenze sia della teste costituita Corte dicassazione che degli altri Magistrati (compresi il Consiglio diStato e i giudici di primo grado), sfruttando una proficua rete diconoscenze locali, che fornirono con regolarita il materiale ne-cessario26; imposto sin dallinizio la sua raccolta in senso stret-tamente tecnico-forense, escludendo valutazioni dottrinarie,considerazioni politiche, sentenze straniere. Si tratta di unascelta senza dubbio cosciente e significativa, a cui la rivista erimasta nel complesso fedele. Il clima quarantottesco era pas-sionalmente impegnato, il Bettini proveniva dal giornalismo po-litico, il Pomba era un editore di notoria matrice liberale, ma lanuova rivista si impose un atteggiamento prudenziale di sem-plice presentazione delle decisioni giurisprudenziali, con even-tuali poche e tecniche note a sentenza, esclusione di articolidottrinari, nonche di valutazioni di politica legislativa.

Nei precedenti Annali di giurisprudenza torinesi e nella con-temporanea Gazzetta dei tribunali genovese cera un atteggia-mento molto piu pronunciato nel discutere sia la politica legi-slativa che le decisioni dei giudici, ma proprio per questo sinotava con frequenza una prevenzione negativa nei loro con-fronti da parte dei magistrati, che spesso poteva portare ad unascarsa collaborazione di questi ultimi, se non anche a forme diboicottaggio. La Giurisprudenza degli Stati Sardi invece, conlaspirazione a riprodurre in modo neutro le sentenze piusignificative dei giudici sabaudi e pertanto a diffondere le lineedi tendenza della giurisprudenza dello Stato, si colloco su unpiano generale di collaborazione corretta con la magistratura: sipropose quindi come elemento di diffusione e di comprensionedei punti qualificanti del diritto esistente, precisato attraversolinterpretazione giudiziale, senza prospettive ulteriori27.

La rivista e edita in fascicoli periodici con una numerazione ase per la parte prima, contenente le sentenze della Cassazio-

di estrazione sociale anche non molto elevata (particolarmente notae ledizione delle Letture popolari), che raggiungevano tramite laspedizione in abbonamento postale o un ben attrezzato numero diagenti distribuiti territorialmente, secondo un metodo che era danoi allepoca allavanguardia.

20 Ad esempio, il Manuale forense o il Calendario pe Regii Stati.21 Cio avvenne nel 1855: cfr. infra nota 39.22 Il sottotitolo della prima annata e ossia Raccolta delle leggi e

decisioni del Consiglio di Stato, dei Magistrati di Cassazione, Camerade Conti, dappello, Consigli dIntendenza e Tribunali di Commercionelle materie di Diritto costituzionale, civile, penale, amministrativo,commerciale e di procedura.

23 Al titolo di Giurisprudenza degli Stati Sardi e abbinato sinoal 1859 compreso il sottotitolo ossia Raccolta generale progressivadi giurisprudenza, legislazione e dottrina..., anche se queste due ul-time (cioe legislazione e dottrina) in questi anni non entrerannopraticamente nella rivista.

24 Lo stesso Mantelli era solito riportare nella sua Giurisprudenzadel codice civile alcune sentenze straniere, per aprire una finestraoltre i confini: e probabilmente con riferimento a tali ipotesi che glieditori avevano fatto notare che con una spesa relativamente assaitenue, lAssociato ha la materia di piu collezioni al prezzo che co-sterebbe la minima di queste, in una prospettiva rimasta nelleintenzioni.

25 A differenza del Gervasoni, il Bettini non fa menzione degliavvocati (evitando una certa propaganda professionale); egli perfe-ziona la presentazione grafica con differenziazione di corpi e carat-teri editoriali, in modo da attirare maggiormente lo sguardo: lar-

gomento salta subito allocchio grazie al grassetto con corpo ele-vato in tondo, mentre la normativa e indicata in tondo di corpomolto ridotto; le parti sono in maiuscoletto, le massime in corsivo.La decisione e per lo piu riportata per esteso, illustrata abbastanzaspesso con le conclusioni del P.M. in tondo di corpo piu piccolo equalche volta con una breve nota, per lo piu a pie pagina del testo(e non in conclusione). Ledizione e molto compatta, in due co-lonne. Il lavoro redazionale maggiore riguarda, naturalmente, lastesura della massima, che sara riportata nel corposo indice fi-nale dellannata (per argomenti), al fine di facilitare la consulta-zione, in base alle parole-chiave gia indicate nella riproduzionedella sentenza.

26 Questo punto puo sembrare marginale, ma e di indubbio ri-lievo: ad esempio, con la Sardegna i contatti non sembrano tra i piufacili, se per il 1848 non abbiamo sentenze di Sassari o Cagliari, eanzi nello stesso 1849 queste compaiono solo con lestate (11 e 30luglio, 31 agosto) a Cagliari (con altre successive del 20 ottobre, 12e 20 dicembre) e con linverno a Sassari (10 dicembre): Giurispru-denza degli Stati Sardi compilata dallavv. Filippo Bettini, cit., tavolacronologica delle sentenze.

27 Nelle pagine di presentazione della prima annata cio e senzadubbio annunciato, ma in un programma culturale piu ampio, cheinvece fu lasciato cadere, per una probabile scelta consapevole, alfine di non rischiare di compromettere la collaborazione governa-tiva e giudiziale con prese di posizione (articoli, note critiche ecc.),che potessero colpire la suscettibilita di ambienti ancora forte-mente diffidenti della discussione o della pubblicizzazione del lorooperato.

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Giurisprudenza Italiana - Marzo 2011

ne28, e unaltra per la parte seconda, riguardante le sentenzedappello e di primo grado, in modo che ricomposte le paginedei fascicoli nelle diverse parti in ordine progressivo la loronumerazione sia regolare nel definitivo volume dellannata. Apartire poi dal secondo numero della rivista, contenente le sen-tenze del 1850, sono riportate nella parte terza le sentenzedella giustizia amministrativa: questa e forse meno estesa delledue precedenti, ma dimostra comunque uno specifico impegnoanche per tale settore giurisprudenziale29.

Entro ogni parte le sentenze sono riportate quasi per este-so, precedute dalle relative massime redazionali, qua e laeventualmente postillate da alcune note a pie pagina, chelasciano comunque emergere in primo piano il rilievo della sen-tenza30. Le note sono nel complesso abbastanza rade e di-screte, riportano in certi casi le coeve dottrina o giurisprudenzafrancesi (a testimonianza di una visione ancora sovranazionale),riprendono a volte la ricostruzione dellandamento della causa,in altre occasioni ne approfondiscono qualche aspetto31; co-munque, tendono a lasciare sempre in primo piano la decisionedel giudice32, secondo la voluta finalita del compilatore. In talmodo i magistrati vedono valorizzato il loro lavoro, non si sen-tono premuti da una stringente valutazione critica delle lorosentenze e sono indotti a collaborare alla raccolta superando glieventuali pregiudizi iniziali. Nello stesso tempo, la diffusionedei princpi a cui la magistratura si ispira tende a portare con glianni al formarsi proprio di quella unitarieta giurisprudenzialeche la premessa iniziale del Bettini voleva nazionale, ma chenei fatti si e indirizzata alla sola area sabauda. Si tratta, comun-que, di un buon passo avanti, che puo anche far sostenere che ilfavorire una giurisprudenza omogenea almeno nellambitodel Regno di Sardegna era un primo passo verso quella unionenazionale, perseguibile sul piano culturale nonostante linsuc-cesso del 1849 e la persistente polverizzazione politica dellapenisola33.

Il lavoro si articolava in una serie concatenata di operazioni erichiedeva una certa capacita organizzativa, che il Bettini dimo-stro sin dallinizio di possedere. Era in primo luogo indispen-sabile raccogliere con rapidita e completezza territoriale le di-verse sentenze, compito non semplice, per la necessita di trovarecomprensione in una magistratura non sempre collaborativa e diavere referenti locali in ogni parte dello Stato: se cio non dovette

presentare problemi in Piemonte e Liguria, alcune difficoltaincontro in Sardegna, da cui nei primi anni le sentenze perven-nero solo in ritardo ed in misura modesta34.

Iniziava cos la vera opera redazionale, con la scelta dellesentenze da pubblicare e con lindividuazione delle massimea cui la sentenza si era ispirata, in modo da far emergere iprincpi giuridici seguiti, nella prospettiva di coordinarli fra loroper una futura giurisprudenza nazionale: il redattore dovevasapersi spogliare delle sue opinioni personali, per individuare inmodo equilibrato e chiaro le regole che si trovavano alla base delragionamento giurisprudenziale, eventualmente (e solo ove in-dispensabile) unendo alcune brevi note esplicative, per lo piuanonime e quindi attribuibili allo stesso Bettini. Le massimeerano edite con tutta evidenza prima dalla pubblicazione (par-ziale o totale) della sentenza, corredate delle corrispondentiparole-chiave: sin dallinizio esse tesero a quella chiarezzaespositiva e grafica, che caratterizzo la Giurisprudenza, mentre lenote furono molto contenute dal Bettini, che cerco in talmodo di dare unimpostazione quanto piu possibile neutra alsuo lavoro: quelle anonime devono essere presumibilmente sue,le poche firmate indicano collaborazioni soprattutto genovesi35.

Oltre alla capacita redazionale delle massime, un puntoessenziale della raccolta giurisprudenziale era costituito dagliindici, in modo che il giurista potesse rapidamente trovare quan-to gli premeva: sin dal primo volume la Giurisprudenza fu cor-redata di un indice (cronologico) degli organi giudicanti, di unosulle fonti legislative utilizzate (codice civile e altri, articolo perarticolo; leggi diverse), di uno (alfabetico) delle parti in causa, diuno per gli argomenti trattati (con le parole-chiave delle re-lative massime). Questultimo era il piu delicato da predispor-re, ma anche il piu importante, perche era proprio quello checonsentiva di collegare fra loro i princpi seguiti dai diversigiudici e di percepirne le caratteristiche comuni o divergenti: erala premessa del futuro Repertorio36 e la risposta operativa alleaspirazioni tendenti ad ununitaria giurisprudenza positiva,per mettere le basi di una Giurisprudenza italiana, come erastato annunciato nelliniziale idea dellopera.

Il Bettini dimostro unefficace capacita di coordinamento sindalla prima annata. Le sentenze sono riportate nelle diverseparti dellopera in ordine tendenzialmente cronologico, purcon qualche eccezione37, con rapidita entro pochi mesi dal-

28 In effetti nella prima annata comprendente le sentenze dal1o maggio 1848 a tutto il 1849 la prima parte dovrebbe riguar-dare Leggi e giurisprudenza parlamentare, del Consiglio di Stato edella Camera dei Conti, ma di esse la parte prima, sia della primaannata sia di quelle successive, mai si occupera: conterra solo esempre le sentenze della Cassazione. La scelta e comprensibile,nellottica di una pura rivisitazione di giurisprudenza, come si erivelata questa.

29 Con le sentenze appaiono, sin da questa seconda annata, purepareri del Consiglio di Stato (ad. es. vol. II, parte III, coll. 145-169).

30 Nei primi due volumi, con le sentenze della Cassazione sonoriportate quasi si tratti di un fascicolo unitario, per chiarire anchetutta la vicenda della causa quelle dei due precedenti giudizi dimerito; con il terzo volume cio non avviene piu, poiche i precedentigiudizi sono per lo piu gia noti grazie alledizione nei volumi ante-riori (cosa che non poteva avvenire nei primi anni), inserendo almassimo una nota di coordinamento per rintracciarli con facilitanella raccolta giurisprudenziale.

31 Ad esempio, nella prima annata, parte I, coll. 1-3, 117-118,622-625; parte II, col. 269 (direttamente pure entro la sentenza).Cio non impedisce che si richiami anche, nel corso del ragionamen-to giuridico del giudice, la dottrina anteriore ai codici, come quelladello Scaccia (vol. I, parte I, col. 305) o del Favre (ibid., coll. 622-625), oppure che si proceda dal diritto romano al code civil e allerelative dottrina e giurisprudenza (ibid., coll. 1-3). Nella secondaannata puo essere curioso che ad una nota dottrinaria sulluso delleacque di Bertarelli e Rattazzi lo stesso Bettini faccia seguire una suaulteriore nota (vol. II, parte I, coll. 86-93).

32 Addirittura, in vol. I, parte I, col. 533 si loda largomentazionee la soluzione della Corte di Chambery, che pare superiore a quellefrancesi.

33 Il Bettini perseguiva un disegno unificante affidato alla praticagiurisprudenziale e quindi ad un filone per cos dire meramenteesegetico (Grossi, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico.

1860-1950, Milano, 2000, 7-20), ben diverso dallalta visione savi-gnyana, che affidava alla scienza giuridica universitaria questa fun-zione unificante, dallalto delle sue capacita intellettuali e scientifi-che. Ma, come aveva potuto constatare lo stesso studioso tedesco, lasituazione dellinsegnamento universitario in Italia era alquantomodesta e per quanto migliorata restava anche nel periodounitario comunque ben distante da quel livello che richiedeva la suaimpostazione (Moscati, Italienische Reise. Savigny e la scienza giu-ridica della Restaurazione, Roma, 2001). Il disegno di Bettini potevaessere anche scientificamente limitato, ma era in ogni caso undisegno ragionevole e senza dubbio apprezzabile nella situazioneculturale dellItalia (e dello Stato sabaudo) del tempo. Sarebbe inol-tre un giudizio affrettato quello che liquidasse con tali valutazioni leraccolte di giurisprudenza, perche si dovrebbe dimostrare prima lafunzione di unastratta scienza giuridica avulsa dallapplicazionepratica del diritto, se la stessa essenza di questultimo risiede neldettare la disciplina concreta per la pacifica organizzazione dellasocieta.

34 Cfr. supra, nota 26: non solo le prime sentenze edite di Cagliarisono del luglio 1849 e di Sassari del dicembre, ma anche in seguitole sentenze sarde sono piuttosto scarse: 5 nel primo volume, 3 nelsecondo, 7 nel quarto, (per di piu a partire solo dallagosto 1852,una da Nuoro e sei da Cagliari): non e pensabile che si tratti solo discarsa rilevanza delle decisioni della magistratura isolana.

35 Colpisce, ad esempio, che lambiente universitario torinese,allepoca in progresso indubbio, nei primi anni sia nel complessoestraneo (salvo il Brignone, peraltro in seguito scomparso) mentreappare piuttosto attivo quello genovese, con i vari Torre, Maggion-calda o Casanova.

36 Il