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Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria A cura del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati Programma cofinanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati Istituito ai sensi dell’art. 32 della legge 189/02 e affidato dal Ministero dell’Interno all’ANCI mediante convenzione

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Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e

integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria

A cura del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Programma cofinanziatodal Fondo Europeoper i Rifugiati

Istituito ai sensi dell’art. 32 della legge 189/02 e affidato dal Ministero dell’Interno all’ANCI mediante convenzione

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Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e

integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria

A cura del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

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Il paragrafo 3.2. “Supporto all’inserimento lavorativo” è in parte tratto dal documento “Formare, inserire, integrare. Percorsi formativi ed occupazionali per richiedenti asilo e rifugiati”, documento realizzato nell’ambito del progetto Equal- Integ.r.a.- Integrazione richiedenti asilo, giugno 2004. Il paragrafo 4.2. “Le persone che hanno subito tortura” è frutto di una sintesi del manuale “Percorsi delle vittime di tortura in Italia – Fattori di rischio e di protezione” – a cura di Associazione Franz Fanon e ICS Consorzio Italiano di Solidarietà, Roma, 2003 , così come integrato in alcune sue parti dai contributi del dott. Natale Losi, Direttore Unità Psicosociale e di Integrazione culturale – OIM Roma. Il Capitolo 5 “Competenze dei Comuni e forme associative” è stato realizzato da Formautonomie S.p.a. La stesura finale è stata coordinata e realizzata da Stella Deiana e Cristina Passacantando con il contributo di Soran Ahmad.

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Premessa............................................................................................................................................... 6

Parte prima: gli interventi..................................................................................................................... 7

Capitolo 1: Le strutture di accoglienza ............................................................................................... 8

1.1. I beneficiari .......................................................................................................................................8 1.2. Le caratteristiche strutturali ed organizzative dei centri di accoglienza ............................................9

1.2.1. Requisiti minimi comuni .........................................................................................................9 a. Requisiti minimi strutturali........................................................................................................9 b. Requisiti minimi organizzativi: il personale ............................................................................10 c. Requisiti minimi gestionali .....................................................................................................12 1.2.2. Capacità ricettiva e modalità organizzativo -gestionali .........................................................12 1.2.3. Condizioni materiali di accoglienza ......................................................................................13 1.2.4. L’accesso e la revoca delle misure di accoglienza. ..............................................................14

Capitolo 2: L’accoglienza dei beneficiari .......................................................................................... 15

2.1.Il rapporto operatore-utente......................................................................................................15 2.2. Accoglienza iniziale ........................................................................................................................16

2.2.1. Colloquio di ingresso ............................................................................................................16 2.2.2. Adempimento delle prime pratiche burocratiche ..................................................................17 2.2.3. Il colloquio di orientamento e la definizione di percorsi individualizzati ................................18

2.3. Permanenza nel centro di accoglienza: i servizi minimi garantiti. ...................................................19 2.3.1. Assistenza sociale................................................................................................................19 2.3.2.Assistenza sanitaria ..............................................................................................................19 2.3.3. Assistenza scolastica ...........................................................................................................19 2.3.4. Assistenza legale………………………………………………………………………..................22

Capitolo 3: Dall’accoglienza all’integrazione.................................................................................... 45

3.1. Supporto all’inserimento formativo .................................................................................................45 3.1.1. La formazione professionale ................................................................................................45 3.1.2. I tirocini formativi e di orientamento......................................................................................47 3.1.3. Le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio ...........................................................47

3.2. Supporto all’inserimento lavorativo.................................................................................................49 3.2.1 Compilazione del bilancio delle competenze.........................................................................49 3.2.2. Stesura del curriculum vitae .................................................................................................50 3.2.3. Tutoring. ...............................................................................................................................50 3.2.4. Accesso al mercato del lavoro..............................................................................................50 3.2.5. Il lavoro autonomo................................................................................................................53 3.2.6. Informazioni e orientamento al lavoro autonomo..................................................................53

3.3. Supporto per la ricerca di soluzioni alloggiative..............................................................................54 3.3.1.Percorsi individualizzati nella ricerca di soluzioni alloggiative autonome ..............................54 3.3.2. Accesso al mercato privato degli alloggi ..............................................................................54 3.3.3. Contributi alloggio.................................................................................................................54 3.3.4. Alloggi di edilizia residenziale pubblica ................................................................................55 3.3.5. Suggerimenti pratici per la ricerca dell’alloggio ....................................................................55

3.4. Animazione socio-culturale.............................................................................................................58 3.5. Costruzione di una rete di sostegno ...............................................................................................58

Capitolo 4: Casi particolari................................................................................................................. 60

4.1. I minori non accompagnati .............................................................................................................60 4.2. Le persone che hanno subito torture ..............................................................................................64

Capitolo 5: Competenze dei Comuni e forme associative............................................................... 69

5.1. Le competenze dei Comuni............................................................................................................69 5.2. Le forme associative.......................................................................................................................69

Capitolo 6: Strumenti legislativi a disposizione dei comuni ........................................................... 72

6.1.Legge sull’assistenza (328/2000) ....................................................................................................72 6.2.Fonti di finanziamento per le politiche sociali. .................................................................................74 6.3.Il Fund Rasing e il Piano di Zona...................................................................................................778

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Capitolo 7: Criteri di rendicontazione dei finanziamenti ................................................................. 79

7.1. Registri obbligatori..........................................................................................................................79 7.2. Principio di cronologicita’ e competenza.........................................................................................79 7.3. Modalità di rendicontazione per codici di spesa .............................................................................79 7.4. Dichiarazione finale del comune:....................................................................................................85

Parte seconda: le buone prassi ......................................................................................................... 86

Schede di buone prassi...................................................................................................................... 87

Allegati ………………………………………………………………………………………………………97 Allegato 1 : Modello di regolamento del centro di accoglienza.......................................................98 Allegato 2: Modello di contratto di accoglienza. ...........................................................................101 Allegato 3: Modello di convenzione con la ASL............................................................................102 Allegato 4 :Modello di curriculum europeo. ..................................................................................106 Allegato 5: Legenda codici di spesa.............................................................................................108 Allegato 6: Registro generale delle spese ....................................................................................109 Allegato 7: Prospetto analitico spese suddivise per codice ..........................................................110 Allegato 8: Riepilogo mensile .......................................................................................................111 Allegato 9: Registro delle presenze..............................................................................................112

Bibliografia ........................................................................................................................................ 113

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Premessa

Le diverse esperienze maturate nell’ambito del Programma Nazionale Asilo prima e del

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati poi, sono state raccolte ed elaborate per

mettere a disposizione di operatori e amministratori locali un modello di intervento strutturato

che tenesse conto sia delle buone prassi sperimentate all’interno dei progetti territoriali, sia

della normativa nazionale ed europea di più recente approvazione in materia di asilo.

Nasce in questo modo il Manuale operativo per l’attivazione e gestione di servizi di

accoglienza e integrazione per i richiedenti asilo, i rifugiati e i beneficiari di protezione

umanitaria, contenente standard di qualità, efficacia ed efficienza. Lo scopo è quello di

fornire agli operatori uno strumento utile alla realizzazione degli obiettivi comuni ai progetti

territoriali, accompagnandoli nella programmazione delle attività di assistenza sociale, legale

e di integrazione.

Il presente documento è stato rivisitato alla luce delle modifiche apportate dai Regolamenti

di attuazione (DPR 16 settembre 2004, n. 303; DPR 18 ottobre 2004, n. 334) della legge 30

luglio 2002 n. 189 e ulteriormente aggiornato sulla base del D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 140

relativo all’attuazione della Direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative

all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

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Parte prima: gli interventi

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Capitolo 1: Le strutture di accoglienza Per strutture di accoglienza a cui si fa riferimento nel presente manuale, sono da intendersi quelle messe a disposizione dagli Enti locali afferenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’art. 32 della Legge 189/2002 e di seguito definite “centri di accoglienza”.

1.1. I beneficiari Ai centri di accoglienza del Sistema possono accedere i richiedenti asilo, i rifugiati ed i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si elencano di seguito alcune definizioni sulle diverse tipologie di permesso di soggiorno dei beneficiari accolti: Richiedente asilo Il richiedente asilo è colui che, dopo aver lasciato il proprio Paese d’origine, ha - in qualunque forma, ovvero per iscritto, oralmente o in altro modo - espresso l'intenzione di chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato o di voler beneficiare di altre forme di protezione. La sua domanda viene esaminata dalle autorità di quel Paese (in Italia, in base all’art. 1 della legge n. 39/90, la c.d. legge Martelli, l’organo competente è la Commissione per il riconoscimento dello status per il riconoscimento dello status di rifugiato) e fino al momento della decisione in merito alla sua domanda egli è un richiedente asilo. Rifugiato Il rifugiato è colui che “… temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore,avvalersi della protezione di questo Paese…”. Questa la definizione che troviamo all’art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951, ripresa dalla legge n. 722 del 1954 di attuazione della stessa convenzione nell’ordinamento italiano. Titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari Il permesso di soggiorno per protezione umanitaria1 viene rilasciato dalle Questure previa raccomandazione della Commissione per il riconoscimento dello status per il riconoscimento dello status di rifugiato, quando - a seguito di esito negativo della domanda d’asilo - si riscontra che sarebbe comunque pericoloso per la persona il rientro nel suo Paese d’ origine2 sulla base del rispetto del principio del non-refoulement (non respingimento)3.

1 art. 5, comma 6, art. 19 Legge 286/1998- T.U. Immigrazione 2 In tal senso si è espressa la Direttiva CE del 29 aprile 2004/83 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale . 3 Principio sancito sia dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra, come ripreso sia dall’art. 19 del Testo Unico sull’immigrazione, sia dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il titolo di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato anche direttamente dalle Questure sulla base del combinato disposto ed art. 28 punto d) del regolamento attuativo 394/99 che non è stato modificato dalla nuova normativa.

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1.2. Le caratteristiche strutturali ed organizzative dei centri di accoglienza L’accoglienza dei beneficiari può essere effettuata presso centri di accoglienza collettivi o in appartamenti privati distribuiti sul territorio comunale. Le modalità organizzative adottate dipendono dalla grandezza del centro di accoglienza e dalla tipologia dei servizi erogati (presenza o meno di una mensa interna; eventuali servizi di lavanderia etc.): ad un numero maggiore di servizi erogati corrisponde la predisposizione di personale in numero sufficiente ed organizzato in maniera tale da ricoprire le diverse funzioni. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, dovranno essere osservate le norme igienico- sanitarie relative sia alla qualità, alla conservazione, alla somministrazione dei cibi e degli ingredienti forniti agli ospiti che alla pulizia e all’igiene dei locali4.

1.2.1. Requisiti minimi comuni 5 In linea generale, qualunque sia l’assetto organizzativo, le strutture di accoglienza rispondono ad alcuni requisiti minimi comuni relativamente alla struttura, all’ organizzazione ed alla gestione.

a. Requisiti minimi strutturali

Collocazione fisica Il primo requisito è che il centro sia collocato in luoghi abitati facilmente raggiungibili da mezzi pubblici in modo tale da consentire ai beneficiari di partecipare alla vita sociale e di avere un facile accesso ai servizi del territorio. La possibilità di raggiungere agevolmente i servizi diventa tanto più importante quanto più l’accoglienza viene impostata come il primo passo di un processo di autonomizzazione del beneficiario. Egli infatti deve essere in grado di muoversi gradualmente sul territorio e la vicinanza e la possibilità di raggiungere i servizi aiuta a familiarizzare con l’ambiente circostante.

Caratteristiche igienico- sanitarie Per quanto riguarda gli aspetti igienico - sanitari, il centro dovrà essere dotato di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (mediamente 1 su 6) e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e laddove la presenza sia mista quanto a genere.

Suddivisione e grandezza degli spazi Per quanto riguarda gli aspetti logistici, il numero e grandezza delle stanze è proporzionale agli ospiti previsti. A tal proposito l’indicazione è di prevedere un massimo di 4 beneficiari per stanza nel caso di centri collettivi di medie dimensioni e di 2-3 beneficiari per stanza nel caso di appartamenti.

4 DM. del 16 maggio 1987 n. 246 e successive modificazioni (Norme sulla sicurezza degli edifici di civile abitazione); D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni (riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro). 5 I requisiti minimi individuati si ispirano all’esperienza maturata nel Programma Nazionale Asilo e alla normativa italiana più recente tra cui il D.Lgs 140/2005 di attuazione della Direttiva 2003/09/CE sugli standard minimi per l’accoglienza dei richiedenti asilo e il DM n. 308/2001 sui requisiti minimi strutturali ed organizzativi delle strutture a ciclo residenziale a norma dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000 n. 328.

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Oltre agli spazi destinati alle camere da letto e ai servizi igienici, sono previsti spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione in modo tale da garantire da un lato la privacy e dall’altra la possibilità di incontro e scambio tra i beneficiari. A seconda della grandezza e delle caratteristiche organizzative del centro, oltre ad una cucina attrezzata e ad una sala comune per la consumazione dei pasti, è previsto almeno uno spazio ricreativo attrezzato per la lettura e/o la conversazione (con divani e librerie) con un angolo tv possibilmente dotato di collegamento satellitare per consentire ai beneficiari di essere informati sugli eventi dei paesi di origine. Laddove la struttura lo consenta, per esempio in un centro collettivo di medie e/o grandi dimensioni, si possono prevedere spazi per la lettura e la conversazione separati dalla sala tv.

b. Requisiti minimi organizzativi: il personale Si fa riferimento in questo caso all’organizzazione del personale, la cui scelta comporta la necessità di rispondere da un lato alle specifiche esigenze organizzative del centro di accoglienza e dall’altro alle caratteristiche dei beneficiari che si prevede di inserire. A questo proposito la normativa prevede l’impiego di operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno ad esercitare all’interno della struttura.6 Qualunque sia il livello di complessità organizzativa, sarà opportuno prevedere la presenza di una equipe multidisciplinare in grado di rispondere sia alle differenti esigenze dei beneficiari sia alle esigenze gestionali del centro.

Equipe degli operatori Lo staff coinvolto in ogni centro dovrebbe pertanto prevedere operatori con specifici profili professionali e quindi competenze specifiche, alle quali si aggiunge una serie di competenze trasversali. Profili professionali. Dal punto di vista strettamente operativo, ogni centro dovrebbe prevedere almeno le seguenti figure:

- Assistente sociale: la figura dell’assistente sociale è importante per la definizione/individuazione degli elementi di contesto nei quali calare l’intervento. Infatti è in grado di offrire consulenza ed orientamento in merito alle pratiche burocratiche da espletare; facilitare il rapporto con le istituzioni proprio per la conoscenza delle stesse e dei ruoli; è inoltre in grado di coniugare l’offerta di servizi sociali territoriali ad una conoscenza approfondita del contesto normativo di riferimento relativo ai servizi di cui i beneficiari possono usufruire.

- Educatore professionale: il ruolo dell’educatore professionale è più strettamente legato al rapporto diretto con il beneficiario. Obiettivo del suo intervento è quello di accompagnare il beneficiario nel percorso di autonomizzazione sia attraverso colloqui individuali che attraverso l’accompagnamento ed orientamento ai servizi del territorio. Gli strumenti di cui si avvale sono relativi a metodologie di operatività psicopedagogica e di riabilitazione psicosociale.

- Mediatore socio -culturale- linguistico: tale figura in particolare è importante non solo per la funzione di mediazione linguistica, ma anche e soprattutto per facilitare la comprensione dei contesti culturali di appartenenza dei singoli beneficiari. L’utilizzazione del mediatore è auspicabile al momento dell’inserimento del beneficiario nel centro e soprattutto nelle situazioni in cui il beneficiario ha a che fare con le istituzioni, dalla scuola alla questura, al servizio sanitario.

6 art. 9, comma 3, D. Lgs 140/2005

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Competenze trasversali a tutte le figure: - capacità di ascolto - capacità di porsi in relazione con il beneficiario - conoscenza dell’utenza specifica - capacità di muoversi all’interno di una rete di servizi

Suddivisione dei ruoli all’interno dell’equipe La gestione del centro di accoglienza, qualunque sia la sua tipologia, richiede una suddivisione di ruoli all’interno dei profili professionali descritti. Sulla base delle specificità degli interventi da attivare, si possono distinguere i seguenti ruoli:

- operatore dell’accoglienza: con il compito di curare tutti gli interventi di natura gestionale del centro dalla logistica, organizzazione interna degli ospiti (definizione di turni mensa, turni per le pulizie etc.) accompagnamento ai servizi del territorio (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, l’espletamento delle pratiche burocratiche etc.).

- operatore per l’integrazione: con il compito di informare ed orientare il beneficiario in merito all’accesso allo studio, alla formazione, al lavoro, all’inserimento alloggiativo;

- operatore legale: con il compito di sostenere il beneficiario nell’iter burocratico per il riconoscimento dello status. Gli interventi di assistenza legale non richiedono necessariamente la presenza di un legale all’interno del centro. E’ sufficiente la presenza di un operatore con competenze legali in materia di diritto d’asilo, procedura per la presentazione delle domande, diritti e doveri di richiedenti asilo, rifugiati e umanitari, legislazione vigente in Italia e in Europa.

Per quanto riguarda invece il numero e l’organizzazione del personale, questo varia in rapporto alla tipologia del centro: mentre nei centri collettivi di medie e grandi dimensioni il lavoro è organizzato secondo ruoli e funzioni più articolate, per quanto riguarda i centri di piccole dimensioni e per gli appartamenti, questi richiedono un’organizzazione differente. In questo ultimo caso infatti può essere sufficiente un referente per struttura con il compito di gestire i rapporti con i beneficiari e di questi con il contesto territoriale nel quale sono inseriti. Relativamente alla fornitura dei servizi previsti (assistenza sociale, legale etc.), ogni referente dovrà essere in grado di attivare i servizi necessari ed orientare i beneficiari sul territorio in base alle esigenze riscontrate.

Il coordinamento dell’equipe L’organizzazione e il coordinamento dell’equipe di operatori, è affidata ad un coordinatore con i seguenti compiti:

- gestione generale del centro; - coordinamento degli operatori (assegnazione compiti, riunioni periodiche,

organizzazione copertura dei turni etc.); - gestione dei rapporti con le istituzioni locali per tutto ciò che concerne le

problematiche del centro; - promozione e stipula di convenzioni con i servizi del territorio; - predisposizione e organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento

per gli operatori;

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c. Requisiti minimi gestionali Si intendono con questi gli strumenti volti a garantire una situazione di contesto tale da consentire una più agevole gestione del centro di accoglienza. Rientrano tra questi:

- la redazione di un regolamento del centro7. E’ opportuno che tutte le informazioni sul funzionamento del centro vengano riportate in un regolamento, scritto e tradotto in lingue comprensibili o spiegato attraverso mediatori culturali, contenente anche le regole di permanenza e le condizioni per le quali può essere previsto l’allontanamento del beneficiario qualora non venissero rispettate;

- la predisposizione di un contratto di accoglienza8. L’importanza di far firmare un contratto di accoglienza ai beneficiari risiede nella possibilità di legare la permanenza al centro ad un accordo chiaro sulle regole, sulle attività obbligatorie da realizzare alle quali il beneficiario è tenuto a partecipare e sulle condizioni per le quali può essere previsto un suo allontanamento dal centro;

- l’adozione di un registro di utenti; - l’obbligo di informare l’operatore di riferimento nel caso di assenza prolungata

oltre le 24 ore.

1.2.2. Capacità ricettiva e modalità organizzativo -gestionali Fatti salvi i requisiti minimi di cui al paragrafo recedente, si possono individuare tipologie di strutture che si differenziano in base alla capacità ricettiva e all’ organizzazione adottata di conseguenza. Sulla base della capacità ricettiva, si possono distinguere le seguenti tipologie di struttura:

• centri collettivi di piccole dimensioni (circa 15 persone); • centri collettivi di medie dimensioni (circa 30 persone); • centri collettivi di grandi dimensioni assimilabili alle strutture alberghiere (oltre i 30); • appartamenti.

Ad ognuna di queste tipologie corrisponde un modello organizzativo differente che tiene conto sia degli aspetti gestionali che del livello di maggiore o minore autonomia dei beneficiari. Centri collettivi di piccole dimensioni e gli appartamenti I centri di piccole dimensioni e gli appartamenti si caratterizzano per un maggiore livello di autonomia dei beneficiari e per una minore complessità organizzativo- gestionale. Tuttavia gli appartamenti si differenziano dai centri collettivi per una graduale auto-organizzazione dei beneficiari. In genere infatti si prevedono :

• la consegna delle chiavi ad ogni ospite al momento dell’inserimento; • l’intervento esterno di un operatore di riferimento che segua il percorso dei beneficiari

e sia a disposizione per le esigenze connesse alla convivenza; • una fase iniziale di accompagnamento nella gestione della quotidianità (spesa

alimentare, abbigliamento, etc.) fino al raggiungimento di una graduale autogestione da parte dei beneficiari.

7 vedi allegato 1 8 vedi allegato 2

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I centri collettivi, invece, prevedono: • la presenza di operatori nelle ore diurne per la gestione quotidiana (organizzazione

dei turni; vigilanza sul rispetto degli orari di rientro etc;); • l’organizzazione e definizione di turni di pulizia e di cucina a carico dei beneficiari.

I centri collettivi di medie e grandi dimensioni. Questa tipologia di centri non può garantire ampi spazi di autonomia dato l’alto numero dei beneficiari ed implica necessariamente un’organizzazione logistica e gestionale complessa. Gli stessi spazi sono strutturati in modo tale da prevedere per esempio, una cucina, una lavanderia, sale diversificate per la tv o adibite ad angolo lettura e conversazione e un numero maggiore di spazi di socializzazione in rapporto al numero dei beneficiari etc. Inoltre, a differenza dei centri di piccole dimensioni e degli appartamenti, contemplano la presenza di operatori anche in orari notturni.

1.2.3. Condizioni materiali di accoglienza Si intendono le condizioni atte a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento dei beneficiari. Tra le misure di accoglienza sono comprese, oltre alla predisposizione di una struttura adeguata, la fornitura del vitto e dei beni di prima necessità. Questi possono essere elargiti in natura, sottoforma di sussidi economici o tramite buoni. In ogni caso, la gestione di tali aspetti deve essere opportunamente regolamentata al fine di evitare incomprensioni e conseguenti problemi di gestione all’interno del centro. Sulla base della tipologia ed organizzazione più o meno complessa del centro, possono essere individuate le modalità di erogazione che meglio vi si adattano:

a. Vitto Il vitto include la colazione e i due pasti principali e, ove possibile, dovrebbe soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni delle persone accolte. Le modalità di erogazione possono variare a seconda della tipologia e dell’organizzazione del centro. Si elencano di seguito alcune possibilità: Servizio mensa: può essere organizzato internamente o esternamente al centro. Nel caso venga allestito internamente, sarà necessario prevedere, per i centri collettivi, uno spazio cucina adeguatamente predisposto e l’impiego di personale specifico. Può essere inoltre prevista la possibilità che gli stessi ospiti cucinino autonomamente: in tal caso sarà opportuno predisporre l’organizzazione di turni al fine di consentire l’agevole preparazione dei cibi e uno spazio comune nel quale consumarli. Può essere anche predisposto un servizio di catering con consegna dei pasti a domicilio sia che si tratti di centri collettivi sia che si tratti di appartamenti. In tal caso sarà opportuno stipulare delle convenzioni facendo attenzione alla diversificazione del menù in base alla tipologia degli ospiti. Infine, se la mensa viene predisposta in uno spazio esterno alla struttura, sarà necessario garantirne il facile raggiungimento dal centro. Mensa esterna: la distribuzione del vitto può essere effettuata attraverso l’erogazione ai beneficiari di buoni pasto da utilizzare presso mense esterne. In tal caso potrebbe essere opportuno, a seconda dei casi, prevedere accordi e/o stipulare convenzioni con i gestori.

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Erogazione di somme di denaro direttamente ai beneficiari destinate all’acquisto di beni alimentari. Tale formula risulta particolarmente indicata nel caso di centri di accoglienza organizzati sottoforma di appartamento. In tal caso sarà opportuno prevedere un accompagnamento iniziale al fine di consentire una graduale autonomia dei beneficiari nella gestione della quotidianità. Erogazione diretta di generi alimentari : sia per gli appartamenti che per i centri collettivi, si può prevedere l’acquisto diretto di generi alimentari da parte del centro, tenendo conto anche di richieste di alimenti specifici avanzate dai beneficiari. Per i generi alimentari di base (pasta, olio, riso etc) può essere inoltre utile fare ricorso a convenzioni con il banco alimentare. Erogazione di buoni-alimentari pre- pagati.

b. Fornitura di beni di prima necessità Abbigliamento: la fornitura di vestiario e calzature può essere effettuata tramite:

• erogazione diretta da parte del centro di accoglienza attraverso l’acquisto o rivolgendosi ai centri di raccolta di capi usati (esclusa la biancheria intima) purché in buone condizioni e sottoposti ad adeguati processi di sterilizzazione.

• contributi in denaro spendibili presso determinati negozi con i quali siano stati presi precedentemente accordi in merito, per esempio, al limite massimo di spesa per singolo capo di abbigliamento.

Prodotti per l’igiene personale: così come per il vestiario, possono essere forniti tramite erogazione diretta o tramite contributo in denaro.

c. Pocket money per le spese personali: in aggiunta ai servizi elencati, ad ogni beneficiario potrà inoltre essere corrisposto un sussidio per piccole spese giornaliere commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare.

1.2.4. L’accesso e la revoca delle misure di accoglienza Secondo quanto previsto dalla normativa di recente approvazione9, l’accesso alle misure di accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione è garantito al richiedente asilo che risulta privo dei mezzi di sussistenza per sé e per i suoi familiari; tale accesso è consentito inoltre al ricorrente autorizzato a permanere nel territorio, ma solo per il periodo in cui non gli è consentito lavorare o non può lavorare per problemi di salute. L’accoglienza ha termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo. Per quanto riguarda i rifugiati e i titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria, il Sistema di protezione prevede l’accoglienza per un periodo di tempo definito e comunque prorogabile per circostanze eccezionali debitamente motivate, previa autorizzazione del Servizio centrale. L’accoglienza dei beneficiari viene invece revocata10 nei seguenti casi: - Mancata presentazione presso la struttura individuata o abbandono del centro di

accoglienza senza comunicazione da parte del beneficiario; - comportamenti gravi e ripetuti contrari al regolamento del centro di accoglienza (vd. par.

2.2.1) sottoscritto dal beneficiario.

9 art. 5 , commi 2 e 7 D. Lgs 140/2005 10 per quanto riguarda nello specifico i richiedenti asilo, i casi di revoca delle misure di accoglienza vengono definiti all’ art. 12 D. Lgs 140/2005:

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Capitolo 2: L’accoglienza dei beneficiari

2.1.Il rapporto operatore-utente Gli operatori rivestono un ruolo fondamentale nelle fasi dell’inserimento del beneficiario sul territorio, a partire dall’accoglienza nei centri fino all’integrazione socio-economica. L’operatore è infatti la persona che materialmente accoglie il beneficiaro e con la quale l’ospite si rapporterà per tutto il periodo di permanenza nel centro e anche durante le prime fasi della sua integrazione sul territorio. In questo periodo l’operatore sarà punto di riferimento per tutte le esigenza legate, non solo alla quotidianità ma anche alle attività di conoscenza del territorio e della comunità locale. Il rapporto tra operatore ed utente si caratterizza pertanto come una relazione di fiducia attraverso la quale l’operatore sostiene il beneficiario nella realizzazione di un percorso di inserimento aiutandolo a focalizzare ed eventualmente potenziare le proprie risorse in rapporto al contesto sociale nel quale è inserito. Al fine di instaurare una relazione di fiducia efficace è importante che l’operatore abbia chiari alcuni elementi che entrano in gioco nelle relazioni interpersonali e dei quali occorre tenere conto quando si lavora con persone che presentano potenziali difficoltà. In particolare, l’operatore dovrà avere la capacità di:

- Delimitare l’ambito del proprio ruolo professionale - Acquisire le competenze specifiche richieste dal ruolo - Essere consapevole dei propri limiti professionali e personali - Assicurarsi che al beneficiario siano chiari tali limiti - Elaborare una mappatura dei servizi e delle potenzialità del territorio - Costruire rapporti di scambio di informazioni e di reciproca collaborazione con altri

soggetti attivi sul territorio - Favorire l’accesso dei beneficiari ai servizi individuati - Orientare il beneficiario al servizio/operatore di cui ha bisogno - Responsabilizzare il beneficiario affinché si attivi in autonomia facendo leva sulle

proprie risorse individuali - Rapportarsi con i beneficiari in relazione alle caratteristiche personali di ciascuno,

senza omologare l’intervento - Condividere il piano di intervento con gli altri operatori del servizio affinché le azioni

intraprese siano complementari fra loro e diano efficacia all’intervento nel suo complesso

In questo senso il ruolo dell’operatore è quello di :

- Avere chiari gli obiettivi del progetto e renderli espliciti al beneficiario. Impostare la relazione con il beneficiario a partire dagli obiettivi del progetto nel quale è inserito (cosa ti posso dare, cosa mi aspetto che tu faccia etc), chiarendo al beneficiario che il ruolo dell’operatore non consiste nel farsi carico in toto del beneficiario, bensì quello di offrire la propria professionalità a sostegno di un percorso di inserimento socio economico. .

- Contestualizzare la situazione del beneficiario in rapporto ai servizi di cui può usufruire sul territorio ed in generale in rapporto ai diritti e doveri di cui gode secondo la legislazione italiana. Questo ultimo punto risulta particolarmente importante al fine di evitare fraintendimenti circa la soluzione dei problemi legati al permesso di soggiorno.

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- Su tali basi, elaborare insieme al beneficiario un percorso individuale che ottimizzi le risorse e gli obiettivi della persona con le effettive opportunità e possibilità del territorio.

Gli strumenti che l’operatore ha a disposizione sono:

L’ascolto empatico: porsi dal punto di vista del beneficiario Relazione improntata sul dialogo e sulla negoziazione Comunicazione professionale: da comunicazione spontanea a comunicazione

consapevole finalizzata a strutturare e rendere trasparente il rapporto dare/avere all’interno del progetto e della relazione interpersonale

Conoscenza del beneficiario e della sua storia al fine di focalizzare le eventuali difficoltà, anche di ordine psicologico ed emotivo, che possono avere un’influenza sulle proposte che vengono fatte.

Condivisione degli interventi con tutta l’equipe di operatori.

2.2. Accoglienza iniziale L’inserimento di un nuovo ospite richiede un’attenzione particolare per quanto riguarda la composizione del gruppo di persone ospitate. In questo senso sarà necessario prevedere, laddove possibile, un’accoglienza per gruppi omogenei di ospiti (donne sole con minori singoli, famiglie etc.) ed evitare la convivenza tra gruppi etnici diversi provenienti dalle medesime zone di guerra che potrebbero creare situazioni di tensione all’interno del centro (es. eritrei ed etiopi).

2.2.1. Colloquio di ingresso Al momento dell’ingresso del beneficiario, è importante che ogni ospite sia adeguatamente informato sul funzionamento del centro e sulle regole da rispettare. A tal fine sarà opportuno prevedere un colloquio di ingresso, preferibilmente in presenza di un mediatore culturale, con l’obbiettivo di fornire al beneficiario le seguenti informazioni:

• i servizi di cui potrà usufruire dal momento dell’inserimento; • l’organizzazione e le modalità di funzionamento del centro; • il ruolo degli operatori in riferimento ai servizi offerti (operatore legale, operatore per

l’accoglienza, operatore responsabile per le attività di integrazione o, se previsto, operatore di riferimento)

• illustrazione del regolamento del centro.

Al termine del colloquio, dopo aver verificato tramite il mediatore la corretta comprensione delle informazioni fornite, è importante far sottoscrivere al beneficiario un contratto di accoglienza. Una volta sottoscritto il contratto, il beneficiario viene formalmente inserito nel centro di accoglienza e si procede alla:

• consegna delle chiavi (nel caso di appartamenti) • assegnazione di un posto letto • distribuzione di capi di abbigliamento (se previsto dal centro) e kit di igiene personale

Verrà infine fissato un primo appuntamento per espletare le pratiche burocratiche più urgenti e propedeutiche all’accesso ai diversi servizi del territorio.

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2.2.2. Adempimento delle prime pratiche burocratiche Si elencano di seguito le principali attività che è necessario svolgere al momento dell’ingresso del beneficiario nel centro di accoglienza:

a. la comunicazione alla Questura Al momento dell’inserimento di un nuovo beneficiario all’interno del centro, l’operatore è tenuto a segnalarne la presenza alla Questura di zona entro 48 ore. Tale comunicazione è prevista dalle norme antiterrorismo per tutti i cittadini11, dalla normativa sull’immigrazione12 e dall’art. 6 del D.Lgs 140/2005. Presso la Questura (o il commissariato di zona nel caso di grandi città) il beneficiario rinnoverà periodicamente il suo permesso di soggiorno ed è presso la Questura che il richiedente asilo, in procedura ordinaria, riceverà la notifica della convocazione per l’audizione presso la Commissione territorialmente competente per la definizione dello status di rifugiato.

b. il codice fiscale

Il codice fiscale è fondamentale per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. La richiesta và inoltrata alla Direzione generale delle entrate del Ministero delle Finanze presente in ogni capoluogo di provincia dietro presentazione di un documento di identità o, nel caso di richiedenti asilo, del permesso di soggiorno.

c. l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) Il richiedente asilo, trattenuto nel centro di identificazione o nel Centro di permanenza temporanea e accoglienza (Cpta) ha diritto alle cure ambulatoriali essenziali e ospedaliere urgenti erogate dal SSN in base a convenzioni stipulate ove possibile dal Ministero dell’Interno. Servizi di prima assistenza generica, per almeno 4 ore giornaliere sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 ospiti. Dal momento in cui il beneficiario risulta domiciliato presso la struttura di accoglienza13, deve poter accedere a tutti i servizi pubblici presenti sul territorio, tra cui il Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione al SSN e la conseguente scelta del medico di base è un obbligo14, oltre che un diritto, e rappresenta pertanto una delle priorità connesse all’accoglienza. L’iscrizione al SSN può essere fatta in qualsiasi momento presso l’Azienda Sanitaria Locale dove il beneficiario ha la residenza anagrafica o l’effettiva dimora, attraverso la compilazione di un modulo di iscrizione fornito dalla ASL. I documenti necessari sono il permesso di soggiorno, il codice fiscale e l’autocertificazione del domicilio15 L’iscrizione al SSN consente al beneficiario di accedere ai servizi di base previsti per tutti i cittadini16: rientrano tra questi la scelta del medico di base e del pediatra nel caso dei minori, l’accesso ai consultori familiari e ai dipartimenti di igiene mentale, le prestazioni di 11 art. 12 del DL 21/3/78 n° 59 convertito in legge 18/5/78 n° 91. 12art. 7 L. 286/1998 13 codice civile, art. 43 definisce il domicilio come luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; in tal senso, a seconda delle necessità del beneficiario, il domicilio può essere eletto anche presso la sede di una associazione o presso uno studio legale. 14 Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 5 marzo 2000 con oggetto: D.L. 25 luglio 1998 n. 286: “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero“- Disposizioni in materia di assistenza sanitaria. In riferimento all’art. 34 del T.U. n. 268/98 (assistenza per gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale), tale circolare specifica le norme relative all’iscrizione obbligatoria per alcune categorie di stranieri tra cui richiedenti asilo, rifugiati e persone in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 15 DPR. 455/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, definisce all’art. 46 gli stati, qualità personali e fatti per i quali sono previste le dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 16 L’iscrizione al SSN è consentita anche ai cittadini extracomunitari non in regola secondo le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, così come previsto dall’art. 35 del D.lg. 286/98.

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urgenza (ricoveri ospedalieri e pronto soccorso). Consente inoltre l’accesso al servizio di medicina legale presso il quale è possibile attestare lo stato fisico o psichico nei casi particolari di vittime di tortura. Tale certificazione può essere utile in sede di audizione presso la Commissione per il riconoscimento dello status a supporto della richiesta di asilo. Le prestazioni di base sono gratuite mentre per le visite specialistiche è previsto il pagamento di un contributo (“ticket”). Sono esenti dal pagamento del ticket i disoccupati e altre categorie di persone tra cui i richiedenti asilo. Per questi ultimi le prestazioni sanitarie sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa in quanto, non essendo data loro la possibilità di lavorare per il periodo di tempo che intercorre tra la richiesta d’asilo e la definizione dello status, vengono equiparati ai disoccupati, così come stabilito dalla Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 5 marzo 2000. L’iscrizione al servizio sanitario nazionale è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno17 e va pertanto rinnovata ad ogni rinnovo del permesso stesso. E’ inoltre estesa a tutti familiari a carico e per i figli fino al compimento dei 18 anni.

2.2.3. Il colloquio di orientamento e la definizione di percorsi individualizzati Il colloquio di orientamento segue di qualche giorno il colloquio di ingresso ed è finalizzato a:

- fornire informazioni generali sui diritti e doveri dei RAR; - preparare un fascicolo personale contenente i dati anagrafici del beneficiario e

qualsiasi altra informazione possa essere utile a predisporre un piano personalizzato di intervento.

A questo seguono colloqui a cadenza periodica finalizzati alla definizione di un progetto individuale di intervento ed alla verifica in itinere del percorso concordato. L’obiettivo nell’elaborazione di questi percorsi è quello di superare una concezione “assistenzialistica” dell’accoglienza sollecitando e stimolando il beneficiario a partecipare attivamente alla definizione di un progetto di vita autonomo che trovi piena realizzazione nell’uscita dal centro di accoglienza. Il percorso individualizzato consiste nella definizione di un programma di accoglienza ed integrazione che l’operatore elabora e condivide con il beneficiario e nel quale vengono indicati gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche. Gli obiettivi vengono definiti sulla base delle risorse individuali e delle possibilità offerte dal territorio e sono soggetti a modifiche nel tempo sulla base delle mutate esigenze del beneficiario e del contesto. A tal fine è necessario prevedere un piano di verifiche periodiche (per es. un colloquio mensile con il beneficiario) per fare il punto sullo stato di attuazione del programma, evidenziando le eventuali difficoltà di realizzazione e l’individuazione delle possibili soluzioni. Alla definizione dei percorsi individualizzati di accoglienza ed integrazione contribuisce, per la parte relativa all’inserimento lavorativo e formativo, la compilazione del bilancio di competenze (vd. par.3.2.1). 17 incluso il periodo dell’eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno. In questo caso, ai fini dell’iscrizione, va esibita la ricevuta di prestazione dell’istanza alle autorità di polizia (Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 5 marzo 2000).

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2.3. Permanenza nel centro di accoglienza: i servizi minimi garantiti. I centri di accoglienza dovrebbero garantire l’erogazione dei seguenti servizi di base:

2.3.1. Assistenza sociale Per interventi di assistenza sociale si intendono tutte le azioni finalizzate ad:

a. informare, orientare ed accompagnare i beneficiari nell’accesso ai servizi pubblici.

L’operatore dell’accoglienza dovrà essere in grado di fornire un primo orientamento di base al beneficiario introducendolo alla conoscenza degli uffici predisposti per la realizzazione di determinati servizi ed al loro funzionamento. In concreto dovrà essere in grado di fornire indicazioni circa:

- iscrizione al servizio sanitario nazionale; - iscrizione dei minori a scuola; - iscrizione ai corsi di educazione per adulti dislocati nel territorio; - accesso ai corsi di alfabetizzazione linguistica;

b. Accompagnare nel disbrigo delle pratiche amministrativo- burocratiche:

richiesta di sussidi, contributi alloggio, acceso alle graduatorie per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ed in generale tutti quei servizi che l’ente locale mette a disposizione.

2.3.2.Assistenza sanitaria Oltre all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, per quanto riguarda le attività connesse all’ assistenza sanitaria è opportuno che il centro di accoglienza provveda a stringere /creare rapporti con i servizi del territorio. Si può per esempio provvedere alla stipula di protocolli di intesa con la ASL di riferimento18 al fine di rendere maggiormente accessibili al beneficiario i vari servizi sanitari del territorio, promuovendo la rimozione di ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale, anche attraverso l’utilizzazione di mediatori culturali. In questo senso, particolare riguardo dovrebbe essere dato a tutte le situazioni che richiedono interventi specialistici come quelli che possono essere necessari nel caso di vittime di tortura, minori, portatori di handicap e anziani sviluppando una rete mirante a coinvolgere nell'attuazione del programma di sostegno ai beneficiari, tutti gli enti pubblici e privati attivabili sul territorio.

2.3.3. Assistenza scolastica Si intendo tutti gli interventi finalizzati all’inserimento e/o aggiornamento scolastico dei minori e degli adulti accolti. In particolare si evidenziano le seguenti attività:

a. Iscrizione dei minori a scuola A tutti minori stranieri, soli o accompagnati è garantito l’accesso alle scuole di qualsiasi ordine e grado qualunque sia il loro status giuridico19. 18 Vd. allegato 3 19 DPR 394/99, art. 45, comma. 1: “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva”.

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Per quanto riguarda i minori non soggetti al diritto- dovere all’istruzione e formazione, i minori da 3 mesi a 3 anni possono accedere agli asili nido, pubblici o privati, distribuiti sul territorio. In entrambi i casi si prevede il pagamento di una retta mensile: nel caso dei nidi pubblici tale pagamento è stabilito in base al reddito familiare. L’iscrizione agli asilo nido pubblici, quasi sempre comunali, può essere effettuata attraverso la compilazione del relativo modulo di iscrizione, presso il comune o circoscrizione (nel caso di grandi città) nel quale il richiedente asilo e/o rifugiato ha il proprio domicilio o residenza. I minori dai 3 ai 5 anni possono essere iscritti alla scuola per l’infanzia (ex materna) secondo quanto stabilito dalla normativa sul riordino dei cicli scolastici recentemente approvata20. La scuola per l’infanzia può essere pubblica o privata e le modalità di iscrizione, nel caso di quella pubblica, sono le stesse previste per i nidi. A partire dai 6 fino ai 18 anni, tutti i minori stranieri, soli o accompagnati, presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico e formativo qualunque sia il loro status giuridico. Ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica. La normativa di recente approvazione prevede il diritto –dovere all’istruzione e formazione dei minori dai 6 ai 18 anni per un totale di 12 anni suddivisi in due cicli di studio: primo ciclo fino ai 14 anni e secondo ciclo dai 15 ai 1821. Ad oggi è attivo solo il regolamento di attuazione relativo al primo ciclo di studi (scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione) 22. Le principali novità rispetto alla normativa precedente si riferiscono:

- la predisposizione di un piano di studi personalizzato per ogni allievo; - l’individuazione di docenti con specifica formazione incaricati di redigere il piano di

studi individualizzato e di svolgere una funzione di orientamento nei confronti delle famiglie nella scelta delle attività facoltative e gratuite che la scuola è tenuta a predisporre oltre al normale orario didattico.

- l’obbligo per le scuole di organizzazione attività di insegnamento, facoltative e gratuite per le famiglie, sulla base delle esigenze espresse dalle stesse, per ulteriori 99 ore nella scuola primaria e 198 in quella secondaria. In questo ultimo caso, l’organizzazione delle attività deve essere coerente con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo.

- La scelta delle attività facoltative di cui sopra viene effettuata all’atto dell’iscrizione. Per quanto riguarda l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo, non essendo ancora entrati in vigore i regolamenti attuativi relativi alla normativa citata,23resta in vigore la normativa precedente.

20 Legge n. 53/2003, e D.Lgs n. 59/2004 : “Definizione delle norme generali relative alla scuola d’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003”; il decreto le prevede tra le altre cose, l’ accesso alla scuola di infanzia per l’anno scolastico 2003-2004, in forma di sperimentazione, per i bambini che hanno compiuto 3 anni entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni successivi è prevista un ulteriore graduale anticipazione dell’entrata fino a comprendere i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 21 Legge n. 53 del 28 marzo 2003; 22 D. Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004 concernente “Diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”. 23 Secondo lo schema di regolamento in corso di attuazione, la frequenza scolastica è obbligatoria dai 6 ai 14 anni compiuti (primo ciclo). Per quanto riguarda i minori dai 15 ai 18 (secondo ciclo), lo schema di regolamento prevede per loro la possibilità di esercitare il diritto- dovere all’istruzione e formazione presso un istituto o del sistema dei licei o del sistema di formazione professionale, o del sistema dell’apprendistato fino al

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Nello specifico, l’obbligo scolastico si considera assolto se il minore è stato promosso al secondo anno di scuola superiore o se al compimento dei 15 anni dimostra di aver rispettato per 9 anni le norme sull’obbligo scolastico 24. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica salvo diverse disposizioni del collegio dei docenti che può decidere, a seconda dei casi, di inserire il minore in una classe inferiore o superiore25. L’iscrizione può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno presso la scuola più vicina. I minori sono soggetti all’obbligo formativo fino al compimento dei 18 anni. L’obbligo formativo può essere assolto all’interno del sistema della formazione professionale regionale. Le alternative sono rappresentate dalla prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore, dal contratto di apprendistato e dai percorsi di istruzione e formazione tecnico professionale integrata26.

Data la complessità dell’argomento e al fine di facilitare i rapporti tra i beneficiari le istituzioni scolastiche e/ o formative, dovranno essere previste le seguenti azioni:

- accompagnamento e sostegno alle famiglie nei rapporti con gli insegnanti (informare le famiglie sull’organizzazione scolastica con particolare riferimento alla partecipazione ai consigli di classe, alla definizione dei piani di offerta formativa etc.);

- servizi di mediazione culturale tra genitori ed insegnanti e con la scuola in generale; - la partecipazione dei minori, ove fosse necessario, ai laboratori linguistici interni alle

scuole e finalizzati al perfezionamento della lingua italiana; in questo caso sarà utile verificare la presenza nei Piani di offerta formativa delle diverse istituzioni scolastiche, di programmi di supporto linguistico;

- inserimento in corsi di supporto finalizzati all’apprendimento della lingua organizzati esternamente qualora la scuola non li preveda

- supportare il minore e i suoi familiari nella scelta del tipo di percorso di studi da seguire attraverso un adeguato orientamento.

b. Iscrizione a corsi di Educazione per gli Adulti (EDA) I Corsi EDA diffusi su tutto il territorio nazionale e realizzati all’interno dei Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti (CTP) presenti in ogni distretto scolastico, sono gratuiti e finalizzati a garantire il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita27. La tipologia degli interventi realizzati, oltre a prevedere corsi per l’ottenimento della licenza elementare, media e superiore per gli adulti, individua anche percorsi di alfabetizzazione funzionale finalizzati all’apprendimento e rinforzo di competenze relative

conseguimento di un diploma liceale o di un titolo o una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni. Inoltre gli studenti che hanno compiuto i 15 anni di età, possono svolgere l’intera formazione fino ai 18 anni attraverso l’alternanza di studio e lavoro. 24 D. Lgs n. 323/99, art 1, comma 3. 25 DPR 394/99, art. 45, co. 2: “….. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto : a) dell’ordinamento di studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; b) dell’accertamento di competenze abilità, e livelli di preparazione dell’alunno; c)del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza; d) del titolo di studi eventualmente posseduto dall’alunno ”. 26 Legge 144/99, art. 68; DPR 257/2000, artt.4 e 5. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, vd. siti www.welfare.gov e www.istruzione.it. 27 art. 1, comma Dir. Min. 22/2001 sull’educazione degli adulti

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alle aree dei linguaggi, socio- economica, scientifica, tecnologica. Questi ultimi interventi sono rivolti in maniera particolare alle fasce deboli della popolazione tra cui rientrano anche cittadini extracomunitari. In considerazione di questa opportunità, ed in particolare per quanto riguarda i corsi di alfabetizzazione linguistica, il vantaggio, rispetto a corsi che possono essere previsti all’interno dei centri di accoglienza, consiste nell’opportunità per i beneficiari di ottenere una certificazione del percorso formativo svolto. Tale certificazione, avente valore di credito formativo per eventuali successivi percorsi di istruzione e formazione, viene rilasciata per legge da tutti i CTP. L’iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti è gratuita e può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno. All’atto dell’iscrizione, viene fatto un colloquio di inserimento con relativa predisposizione di programma di apprendimento individualizzato.

2.3.4. Assistenza legale28 Tra le attività connesse all’accoglienza, particolare rilievo assumono le azioni di sostegno legale relative al supporto durante la procedura per il riconoscimento dello status. Come già sottolineato al paragrafo relativo al personale, l’operatore legale può non essere necessariamente un avvocato ma un operatore esperto in materia legale e in grado di orientare, informare, assistere il beneficiario nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali. Le informazioni di base che l’operatore dovrebbe possedere riguardano:

a. i riferimenti normativi; b. la procedura per il riconoscimento dello status; c. la tutela giurisdizionale.

a. I riferimenti normativi

Il diritto di asilo nell’ordinamento internazionale Il diritto di asilo nell’ordinamento internazionale risulta da un complesso di norme scritte o di comportamenti rientranti nella sovranità degli Stati. La libertà degli Stati incontra tuttavia dei limiti convenzionali. In tale contesto si iscrive l’articolo 14, della Dichiarazione universale per i diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, per cui ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere esercitato qualora l’individuo sia ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Importanza fondamentale è da riconoscersi all’articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, secondo cui “il termine rifugiato si applicherà alla persona che, temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di quel Paese, oppure la persona che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva la residenza abituale, in seguito a siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

28 In parte tratto dalla “Guida pratica per gli operatori dell’accoglienza” PNA 2001.

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Guardando alla definizione di rifugiato enunciata dalla Convenzione di Ginevra possono essere evidenziati 4 requisiti essenziali, ognuno dei quali deve essere verificato ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Il primo requisito è costituito dal fatto che il richiedente deve trovarsi “fuori del Paese di cui è cittadino”. Potrà accadere che la persona richieda il riconoscimento dello status di rifugiato dopo aver risieduto un determinato periodo in uno Stato estero, in seguito al verificarsi di situazioni sopravvenute nel Paese d’origine durante l’assenza, o in seguito al compimento di determinate attività svolte nello Stato estero (i c.d. “réfugiés sur place”). Gli spostamenti delle persone sfollate internamente ad un determinato Paese costituiscono un problema di diversa natura, che solleva delicate questioni in materia di sovranità degli Stati e di responsabilità internazionale. Il secondo requisito consiste nel “non potere o non volere ritornare” nel Paese di cui si è cittadini. Il fatto di “non potersi” avvalere della protezione del proprio Governo si collega a circostanze indipendenti dalla volontà dell’interessato, può accadere che la protezione sia stata rifiutata, o che sia inefficace. L’espressione “non vuole”, si riferisce all’ipotesi in cui il richiedente rifiuta di accettare la protezione del governo di cui ha la cittadinanza. Secondo il comitato Ad hoc sui rifugiati e gli apolidi del 1950, “l’incapacità a ritornare nel Paese d’origine” si riferisce in primo luogo ai rifugiati apolidi ma comprende anche i rifugiati in possesso di una nazionalità che si vedono rifiutare il rilascio del passaporto o la concessione di forme di protezione dal proprio Governo. Il terzo elemento si ravvisa nel fatto che l’incapacità o la mancanza di volontà di ritornare nel Paese d’origine siano da attribuire al “fondato timore di essere perseguitati”. Il richiedente deve quindi temere una forma di sofferenza che possa essere considerata “persecuzione”. Né la Convenzione, né altri strumenti di carattere universale contengono una definizione del termine “persecuzione”. Secondo il manuale UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, §51, “dall’articolo 33 della Convenzione si può dedurre che ogni minaccia alla vita o alla libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, o appartenenza ad un determinato gruppo sociale costituisce persecuzione”. Altre violazioni gravi ai diritti dell’uomo, quali ad esempio quei fatti che sono coperti dal divieto di trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti, costituirebbero egualmente persecuzione29. Gli accertamenti si fonderanno su di un’analisi caso per caso e dovranno tenere in considerazione, da un lato, la nozione di integrità della persona e dignità umana e, dall’altro, le modalità ed il grado di timore di danni cui la persona è confrontata. Né la Convenzione del 1951, né i lavori preparatori si soffermano sulla fonte della persecuzione temuta dal rifugiato. Formalmente non è richiesto un legame necessario tra la persecuzione e l’autorità statale30. La dottrina e parte della giurisprudenza sono giunte a creare un legame tra la persecuzione e quegli atti o circostanze per le quali il Governo è responsabile, vale a dire, quegli atti commessi dal Governo o dagli organi da esso dipendenti, o quei comportamenti tollerati, o addirittura incoraggiati dal Governo, secondo modalità tali da lasciare le vittime senza protezione da parte delle autorità dello Stato. Infine, il timore di persecuzione deve fondarsi su di uno dei motivi elencati dalla definizione di cui all’articolo 1, sezione A, Convenzione di Ginevra: razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale. La razza è intesa in senso ampio, così da ricomprendervi ogni tipo di gruppo etnico, ed anche l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale di origine comune che costituisca una minoranza di popolazione. A tal fine viene preso in considerazione l’articolo 1, della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione in base alla razza, del 1965,

29 Cfr Convenzione contro la tortura 10dicembre 1984 30 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione della qualifica di rifugiato- art. 9 Atti di persecuzione

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che definisce quelle pratiche vietate che comportano distinzioni fondate sulla razza, il colore, la discendenza, l’origine etnica o nazionale. Dovrà poi accertarsi se esista un nesso tra le discriminazioni razziali ed il fondato timore di persecuzione. Con riferimento alla religione, si ricorda che l’articolo 18, del Patto sui diritti civili e politici del 1966, riprendendo il dettato dell’articolo 18, della Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948, stabilisce che ognuno ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, tale diritto include la libertà di avere o adottare una religione o un credo di propria scelta e la libertà di professare tale religione o credo. Si cita inoltre la Dichiarazione sulla eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione basata sulla religione o sul credo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1981, che si iscrive nel desiderio di dare completezza alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Il concetto di nazionalità contenuto nell’art. 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra, non va inteso solo nel senso giuridico di “cittadinanza”, ma designa anche le origini e l’appartenenza ad un particolare gruppo sociale, religioso, culturale e linguistico. Per quanto concerne l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si ricorda che l’articolo 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, condanna la discriminazione fondata su “l’origine sociale o nazionale, la proprietà, la nascita o altri status”. La stessa espressione è ripresa dall’art. 2, del Patto sui diritti economici, sociali e culturali, e dall’art. 26, del Patto sui diritti civili e politici, del 1966. L’appartenenza ad un gruppo sociale comprende di solito coloro che hanno ricevuto un’educazione simile ed un modo di vivere o uno stato sociale analogo. Negli anni successivi all'adozione della Convenzione si è assistito ad un'espansione del concetto di gruppo sociale a favore di una varietà di classi e di casistiche, da valutare in relazione all’esistenza o meno di un fondato timore di persecuzione. Nel caso concreto dovrà risultare uno solo di questi motivi, o una combinazione di due o più di essi31.

31 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione della qualifica di rifugiato- art. 10 Motivi di persecuzione- Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

1. il termine razza si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all’appartenenza a un determinato gruppo etnico;

2. il termine religione include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

3. il termine nazionalità non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all’assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

4. si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale quando:

• i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non debba essere costretta a rinunciarvi;

• tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese di origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale. La stessa direttiva prevede che, laddove non venga riconosciuto lo status di rifugiato, il richiedente possa beneficiare della protezione sussidiaria, riconosciuta in presenza di situazioni di danno grave quali:

1. la condanna a morte o all’esecuzione;

2. la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

3. la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

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Guardando al significato dell’espressione “opinioni politiche”, l’attenzione va all’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo il quale ognuno ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione; tale diritto include la libertà di esprimere opinioni senza interferenza alcuna e di cercare, ricevere ed impartire informazioni e idee attraverso i media ed oltre le frontiere. Il principio è ribadito dall’art. 19 del Patto sui diritti civili e politici del 1966. E' unanimemente riconosciuto che, secondo la Convenzione di Ginevra, il riferimento alle opinioni politiche, quale motivo su cui si fonda il timore di persecuzione, deve essere inteso in senso ampio, così da comprendere ogni opinione su qualsiasi argomento nel quale l’apparato statale, di governo e politico possa essere coinvolto. La Convenzione del 1951 non si limita a definire i rifugiati ma disciplina le circostanze in cui i benefici dello status di rifugiato dovranno essere negati o ritirati, ovvero quelle situazioni in cui lo status di rifugiato dovrà avere un termine. Le clausole di esclusione mirano ad impedire che persone considerate non meritevoli di protezione, sia pure in presenza di un serio rischio di persecuzione, possano usufruire dello status di rifugiato. Si vuole evitare che lo status di rifugiato possa essere concesso a criminali di guerra o persone in grado di compromettere seriamente la sicurezza nazionale del Paese di asilo. Ai fini dell’applicazione di queste clausole non è necessaria una prova formale che l’interessato sia stato perseguito penalmente, è sufficiente che vi siano “seri motivi per ritenere” che la persona abbia effettivamente commesso uno degli atti indicati. Proprio in considerazione delle gravi conseguenze che esse comportano per l’interessato, le clausole di esclusione non sono soggette ad eccezioni e vanno interpretate in modo restrittivo. Si ricorda che l’articolo 14, della Dichiarazioni universale dei diritti umani del 1948, vieta di riconoscere il diritto di asilo a persone che si fossero rese responsabili di crimini non politici o di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite. L’articolo 1, sezione F), esclude dai benefici della Convenzione del 1951 tre categorie di persone, vale a dire, coloro nei confronti dei quali si hanno serie ragioni per ritenere: - che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine

contro l’umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;

- che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglienza prima di esservi ammessi in qualità di rifugiati;

- che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. La Convenzione del 1951 definisce in modo esplicito ed esaustivo le cause di cessazione dello status di rifugiato, all’articolo 1, sezione C), al fine di evitare che lo status venga messo in discussione a seguito di cambiamenti soltanto temporanei verificatesi nel Paese di cui la persona è cittadina. La Convenzione cesserà di essere applicata ad una persona in possesso dei requisiti contemplati dalla sezione A):

• qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, oppure,

• qualora, avendo perduto la sua cittadinanza, la riacquisisca volontariamente, oppure, • qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di

cui ha acquisito la cittadinanza, oppure, • qualora sia tornata volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o fuori

del quale viveva per timore di essere perseguitata, oppure, • qualora, essendo venute meno le circostanza in seguito alle quali è stata riconosciuta

come rifugiata, non può continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

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• se, trattandosi di persona senza nazionalità, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale.

Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati di cui al paragrafo 1, della sezione A del presente articolo che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel Paese in cui avevano la residenza abituale. Infine, l’articolo 33, della Convenzione del 1951, sancisce il principio di non refoulement: “Nessuno Stato potrà espellere o respingere – in nessun modo – un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vviittaa o la sua lliibbeerrttàà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.” Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato. Il diritto di asilo nell’ordinamento nazionale Il complesso normativo che ha costituito fino ad oggi la base giuridica per l’applicazione del diritto di asilo in Italia è composta dai seguenti atti normativi:

1. L’articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana, prevede che allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, alle condizioni stabilite dalla legge. La norma ha natura immediatamente precettiva e non meramente programmatica. Secondo giurisprudenza recente, l’articolo 10, comma 3, Costituzione,attribuisce allo straniero, che si trovi in tale situazione, un diritto soggettivo all’ottenimento dell’asilo, anche in mancanza di una legge che specificherebbe le condizioni di esercizio e le modalità di godimento del diritto (sentenza Cass. S. U. 26 maggio 1997, n . 4674).

2. La legge 24 luglio 1951, n. 722, ha trasferito nell’ordinamento nazionale la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati.

3. Il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, contenente “norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti nel territorio dello Stato”, tratta dei rifugiati all’articolo 1. L’articolo 1, comma 1, della legge n. 39 del 1990, abroga la dichiarazione fatta dall’Italia, in applicazione degli articoli 1, sezione B, e 42, della Convenzione di Ginevra del 1951, relativamente alla riserva geografica. Ne consegue che lo status di rifugiato potrà essere invocato anche da persone appartenenti a Stati non europei.Il comma 4, elenca delle “cause ostative all’ingresso” del richiedente asilo, creando seri problemi interpretativi rispetto alla Convenzione di Ginevra, laddove richiama le clausole di esclusione dai benefici della protezione accordata ai rifugiati applicandole, non correttamente dal punto di vista del diritto internazionale, al momento dell’ingresso nel territorio dello Stato.Al comma 5, si trovano indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda di asilo, seguite dalla previsione della possibilità di ricorso avverso il respingimento alla frontiera (articolo 1, comma 6).Il comma 7, prevede un contributo di prima assistenza per richiedenti asilo.Il decreto del Presidente della Repubblica 15

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maggio 1990, n. 136, fissa alcuni dettagli della procedura relativa al riconoscimento dello status di rifugiato.

4. Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico sull’immigrazione ed il regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, contiene alcuni articoli applicabili a richiedenti lo status di rifugiato e ai rifugiati, in quanto stranieri regolarmente, ovvero non più regolarmente, soggiornanti sul territorio dello Stato. Le disposizioni di interesse riguardano i diritti e doveri dello straniero (articolo 2, t.u.), l’ingresso ed il soggiorno dello straniero (articolo 4, t.u., e articolo 5, reg. att.), il divieto di espulsione e di respingimento (art. 19, comma 1, t.u.), la protezione umanitaria (articolo 5, comma 6, t.u.), la protezione temporanea (articolo 20, t.u.), la materia dell’espulsione (articoli 13, ssgg t.u.).Dal 1 settembre 1997 è applicata in Italia la Convenzione di Dublino relativa alla determinazione dello Stato competente per l’esame della richiesta dello status di rifugiato e allo scambio di informazioni tra gli Stati dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia).La Convenzione garantisce ad ogni richiedente lo status di rifugiato che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro dell’Unione Europea, in modo da evitare che egli sia successivamente mandato da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua domanda.

5. La legge 23 dicembre 1992, n. 253, recepisce e dà esecuzione alla Convenzione sullo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, entrata in vigore per l’Italia il 1° settembre 1997.

6. Dal 17.03.2003 è in vigore per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad eccezione delle Danimarca il Regolamento (CE) N. 343/2003 , cosiddetto “Dublino II”, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo32.

32 In particolare l’art. 19 stabilisce che: “Lo Stato membro che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo è tenuto a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall'accettazione della richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo. Lo Stato membro richiedente notifica al richiedente asilo la decisione relativa alla richiesta allo Stato membro competente di riprenderlo in carico. Detta decisione è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento eccetto quando il giudice o l'organo giurisdizionale competente decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente. Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti. Se il trasferimento non avviene entro sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento o l'esame della domanda a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile.”

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La nuova normativa. Disposizioni in materia di asilo In attuazione degli articoli 31 e 32 della Legge 189/2002 relativi alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, il 16 dicembre 2004 è stato pubblicato il DPR 303, entrato poi in vigore il 21 aprile 2005. La nuova normativa introduce alcune novità di rilievo in materia di asilo, di seguito trattate nei loro aspetti principali. Competenza ad esaminare la domanda di asilo Dal 18 febbraio 2003 il Regolamento “Dublino II” (CE) n. 343/2003 garantisce ad ogni richiedente lo status di rifugiato che la sua domanda sia esaminata da uno Stato membro dell’Unione Europea, in modo da evitare che egli venga successivamente mandato da uno Stato membro all’altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua richiesta d’asilo. Tale Convenzione, e il successivo Regolamento, sono diretti a risolvere il problema costituito dai c.d. "rifugiati in orbita", cioè quei richiedenti l'asilo rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l'esame della loro domanda di asilo. Di seguito, i casi in cui l’Italia è competente ad esaminare una richiesta di riconoscimento dello status:

1 Presenza di parenti– moglie o marito, figli minorenni, genitori se il richiedente è minore, riconosciuti rifugiati secondo la Convenzione di Ginevra, in caso di consenso esplicito da parte degli interessati;

2 Ingresso con permesso di soggiorno o visto; 3 Ingresso irregolare– senza documenti o senza visto se richiesto- in uno dei paesi

dell’Unione Europea ( se attraverso l’Italia, ne diviene responsabile in quanto primo paese di ingresso).

I parametri individuati dal Regolamento per stabilire la competenza di uno Stato hanno carattere oggettivo e possono essere considerati portatori di un unico principio: lo Stato che permette l'ingresso, regolare o meno, del richiedente asilo nell'ambito del territorio dell'Unione è quello responsabile dell'esame dell'istanza, indipendentemente da dove la stessa sia presentata. Tale impostazione è mitigata solo in ipotesi marginali: se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo. Se un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo, purché gli interessati lo desiderino. Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione di merito, l'esame della domanda d'asilo compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati lo desiderino. Inoltre, ogni Stato membro, anche se non competente per l'esame in base ai criteri previsti dalla Convenzione, può esaminare, per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, a richiesta dello Stato membro che l'abbia ricevuta, una domanda di asilo, a condizione che il richiedente l'asilo lo desideri. Infine, con riguardo alle istanze presentate sul suo territorio, ogni Paese conserva il potere discrezionale di ritenersi competente anche in ordine a casi che, in base alla Convenzione non gli spetterebbero.

Il regolamento CE 2725/2000, approvato dal Consiglio l’11 dicembre 2000 ed integrato dal successivo regolamento CE n. 407/2002, ha istituito il sistema Eurodac “per il confronto

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delle impronte digitali per l’efficace applicazione della Convenzione di Dublino”. Tale sistema ha lo scopo di fornire le impronte digitali e altri dati personali33 al fine di consentire una determinazione certa dello stato competente ad esaminare la domanda di richiesta di asilo.

b. La procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato

Competenza ad esaminare la domanda di asilo Competente a ricevere la domanda di asilo e’ l’Ufficio di Polizia di Frontiera del luogo di ingresso nel territorio nazionale. Tale ufficio, acquisita la domanda redatta su apposita modulistica, identifica lo stesso, lo invita ad a eleggere domicilio e, in assenza di cause ostative, lo autorizza a recarsi presso la Questura competente per territorio, alla quale provvede a trasmettere la documentazione acquisita. Per “Questura territorialmente competente” deve intendersi quella nel cui territorio lo straniero ha eletto domicilio, presso la quale viene formalizzata la domanda, con la conseguente individuazione della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato34 . In assenza dell’Ufficio di Polizia di frontiera nel luogo di ingresso dello straniero nel territorio nazionale si prevede che l’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato debba essere presentata presso la Questura territorialmente competente per il luogo di ingresso. Nel caso in cui lo straniero elegga domicilio nella stessa provincia, la suddetta Questura provvede anche alla formalizzazione della domanda. Qualora la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sia presentata invece presso un’altra Questura, coincidente con il luogo di elezione del domicilio35 , è compito di quest’ultima Questura attivare la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato36.

Motivi che impediscono la richiesta di asilo

Non è consentito l’ingresso in Italia allo straniero che voglia presentare domanda di asilo nei seguenti casi37:

Quando sia già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato; Quando ha commesso crimini di guerra o contro l’umanità; Quando è stato condannato in Italia per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto in

flagranza, o risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato o risulta appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o ad organizzazioni di tipo terroristico.

33 art. 5 Regolamento CE n.2725/2000 34 di cui all’art. 12, comma 2 del DPR n. 303/2004 35 si richiama in merito la disposizione dell’art. 7, comma 3 del Testo Unico Immigrazione 36 Ministero dell’Interno ,Messaggio, Roma, 11 maggio 2005 Oggetto : D.P.R. 16 settembre 2004, nr.303 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato” Chiarimenti in merito all’applicazione Art. 2 37 Art. 1 Legge 39/1990 e successive modificazioni

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Il trattenimento del richiedente asilo La nuova normativa ha introdotto l’istituto del trattenimento38 del richiedente asilo in apposite strutture denominate Centri di identificazione. Il trattenimento può essere facoltativo o obbligatorio. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata, tuttavia la legge prevede che il trattenimento possa essere disposto nei centri di identificazione, facoltativamente e per il tempo strettamente necessario alla definizione della autorizzazione a permanere sul territorio italiano, nei seguenti casi:

Per verificare o determinare la sua nazionalità o identità qualora egli non sia in possesso dei documenti di identità, oppure abbia presentato documenti falsi al suo arrivo;

Per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo qualora non siano immediatamente disponibili;

In dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso sul territorio nazionale.

Il trattenimento nei Centri di identificazione deve essere disposto obbligatoriamente: A seguito della presentazione della domanda di asilo da parte dello straniero

fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo o comunque in condizioni di soggiorno irregolare.

Nel caso in cui la domanda di asilo venga presentata dallo straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, il trattenimento è sempre disposto in un centro di permanenza temporanea (CPT)39. Al richiedente asilo trattenuto deve essere consegnato un opuscolo redatto dalla Commissione Nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato in cui sono spiegati le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, i principali diritti e doveri del richiedente asilo e contenente i recapiti dell’UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela. A colui per il quale è disposto il trattenimento in un Centro di identificazione la Questura rilascia un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente lo status di rifugiato presente nel Centro di identificazione o di permanenza temporanea. Il provvedimento con il quale il questore dispone l’invio del richiedente asilo nei Centri di identificazione è comunicato al richiedente asilo e stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a 20 giorni. Tutte le comunicazioni relative al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono fatte in una lingua comprensibile al richiedente asilo ovvero, laddove non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo a seconda della preferenza indicata dall’interessato. Nel caso in cui, invece, non sia disposto il trattenimento, la Questura competente per territorio rilascerà al richiedente asilo un permesso di soggiorno temporaneo valido per tre mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status presso la competente Commissione territoriale. Istituzione e apprestamento dei centri di identificazione Con decreto del Ministro dell’Interno vengono istituiti sette Centri di identificazione40 geograficamente coincidenti con le Commissioni territoriali. Laddove venga a verificarsi la

38 Art. 3 DPR 16 settembre 2004 n. 303 39 Art. 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998/286 40 Art. 6 DPR 303/2004

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necessità, il Ministero può disporre l’acquisizione in proprietà di strutture, la locazione di aree o di edifici, la costruzione, il riadattamento, la manutenzione di edifici e tutti gli altri interventi necessari alla realizzazione di strutture idonee. Nell’ambito dei centri sono previsti locali adeguati alle attività delle Commissioni territoriali, alle visite per i richiedenti asilo trattenuti, al culto e allo svolgimento di attività di studio e ricreative. Il Prefetto della Provincia in cui è istituito il centro di identificazione può affidarne la gestione, attraverso apposita convenzione, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell’assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell’assistenza sociale. La convenzione41 per la gestione del centro deve prevedere:

L’individuazione del direttore del centro; Il numero delle persone necessarie alla gestione del centro; le modalità di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare e

le modalità di registrazione delle presenze; il servizio di vigilanza; il servizio di interpretariato; il servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato; le modalità per la comunicazione alla Prefettura delle presenze giornaliere e degli

eventuali allontanamenti non autorizzati; l’obbligo di riservatezza per il personale del centro su dati e informazioni relative ai

richiedenti asilo ospiti del centro, anche dopo che questi siano usciti; le attività e i servizi per garantire il rispetto della dignità e il diritto alla riservatezza

dei richiedenti asilo nell’ambito del centro. Funzionamento e modalità di permanenza nei centri Nell’ambito dei Centri di identificazione, il direttore predispone servizi42 al fine di assicurare una qualità di vita che garantisca dignità e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessità dei nuclei familiari e delle persone portatrici di esigenze particolari quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel Paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Dove possibile, sentito il Questore, è disposto il ricovero dei disabili e delle donne in stato di gravidanza in apposite strutture esterne. La norma prevede il diritto del richiedente asilo a ricevere le cure ambulatoriali urgenti o comunque essenziali per malattia o infortunio erogate dal Servizio sanitario nazionale43in base a convenzioni stipulate, dove possibile, dal Ministero dell’Interno. Nei centri in cui siano presenti più di cento richiedenti asilo, sono attivati servizi di prima assistenza medico generica per almeno quattro ore giornaliere. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attività per assicurare e organizzare la convivenza dei richiedenti asilo all’interno del centro e una buona fruibilità dei servizi. Il Prefetto adotta le disposizioni relative alle modalità e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni per allontanarsi dal centro prevedendo:

l’orario per le visite giornalmente articolato su quattro ore; visite da parte dei rappresentanti dell’UNHCR e degli avvocati dei richiedenti asilo; visite di rappresentanti di organismi ed enti di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati

autorizzati dal Ministero dell’Interno44; 41 Art. 7 DPR 16 settembre 2004 n.303 42 Art. 8 DPR 16 settembre 2004 n. 303 43 Art. 35 co. 3 TU 44 Art. 11 DPR 16 settembre 2004 n. 303

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visite di familiari o di cittadini italiani per le quali è stata presentata richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della Prefettura.

Al momento dell’ingresso nel centro viene consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo in cui sono sinteticamente illustrate le regole di convivenza e di funzionamento del centro stesso nonché l’indicazione dei tempi di attuazione della procedura semplificata e delle conseguenze in caso di allontanamento non autorizzato dal centro45. All’interno dei centri è garantita la separazione tra uomini e donne durante le ore notturne, ad eccezione dei nuclei familiari. E’ consentita l’uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, purchè compatibile con l’ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro. Il funzionario prefettizio competente può rilasciare al richiedente asilo permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso da quello indicato qualora ricorrano comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all’esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato46. L’allontanamento non autorizzato dal centro equivale a rinuncia della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Associazioni ed enti di tutela I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati47, che vantino esperienza dimostrata e maturata nel settore, possono essere autorizzati dal Prefetto della provincia sul cui territorio è istituito il Centro di identificazione all’ingresso nei locali del centro adibiti alle visite durante l’orario stabilito, con l’invito a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei richiedenti asilo. Gli enti locali e il Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati48possono attivare nei centri, previa comunicazione al Prefetto, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione e assistenza legale, di sostegno socio-psicologico e di informazione sui programmi di rimpatrio volontario. Procedura semplificata e procedura ordinaria La nuova normativa introduce una procedura semplificata esclusivamente per i richiedenti asilo trattenuti obbligatoriamente e la procedura ordinaria per i richiedenti asilo trattenuti facoltativamente nei centri di identificazione e per non trattenuti in accoglienza sul territorio49. Qualora la domanda di asilo venga presentata da un minore non accompagnato, l’autorità che la riceve sospende il procedimento e ne da immediatamente comunicazione al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente per l’adozione dei provvedimenti50 relativi alla nomina di un tutore legale, all’accoglienza e alle informazioni da inoltrare al Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali51. Il tutore così nominato conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente Questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, l’assistenza e l’accoglienza vengono garantite dal Comune sul cui territorio si trova il minore interessato.

45 Art. 1 ter Legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni. 46 Art. 9 DPR 16 settembre 2004 n. 303 47 Art. 11 DPR 303/2004 48 Art. 1 sexies legge 39/1990 e e successive modificazioni 49 art. 1 ter L.39/1990 50 Art. 346 ssgg CC; art. 8 D.Lgs 140/2005 51 Art. 33 co. 2 e 2 bis TU

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I minori richiedenti asilo non accompagnati non possono in nessun caso essere trattenuti in un centro di identificazione o di permanenza temporanea. La procedura semplificata Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza di asilo, il Questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato. La Commissione territoriale provvede all’audizione entro 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione e la decisione è adottata entro i successivi tre giorni. In caso di esito negativo dell’audizione può essere presentata richiesta di riesame. Contro la decisione della Commissione può essere presentato ricorso al Tribunale in composizione monocratica entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende l’eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, tuttavia il richiedente asilo può chiedere e ottenere autorizzazione, giurisdizionale52 o prefettizia53, a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La eventuale decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. La procedura ordinaria Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza di asilo, il Questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale competente per il riconoscimento dello status di rifugiato. La Commissione territoriale provvede all’audizione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione. La decisione è adottata entro i successivi 3 giorni. Contro al decisione della Commissione può essere presentato ricorso al Tribunale in composizione monocratica entro 15 giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende l’eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, tuttavia il richiedente asilo può chiedere e ottenere autorizzazione, giurisdizionale o prefettizia, a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. L’eventuale decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo viene rilasciato dalla competente autorità quando:

sono scaduti i termini di trattenimento obbligatorio in un centro di identificazione e non si sia ancora conclusa la procedura semplificata;

sia stata applicata la procedura ordinaria. Al momento dell’uscita dal centro viene rilasciato un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

52 ex art 700 cpc 53 art 17 DPR 303/2004

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Le Commissioni territoriali e la Commissione Nazionale per il diritto di asilo54 Le Commissioni territoriali55 vengono istituite presso le Prefetture e nominate con Decreto del Ministro dell’Interno. Sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’UNHCR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario56, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande per le quali potrebbe essere necessario disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Le Commissioni territoriali sono 7 e vengono istituite presso le seguenti Prefetture:

1. Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige;

2. Milano con competenza a conoscere delle domande presentate nelle regioni Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;

3. Roma con competenza a conoscere delle domande presentate nelle regioni Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;

4. Foggia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle regione Puglia; 5. Siracusa con competenza a conoscere delle domande presentate nelle province di

Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania; 6. Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle regioni

Calabria e Basilicata; 7. Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle province di

Agrigento, Trapani, Palermo, Messina e Enna. Nel caso di richiedenti asilo trattenuti, è competente a valutare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato la Commissione territoriale nella cui circoscrizione è collocato il centro. Negli altri casi è competente la Commissione nella cui circoscrizione è presentata l’istanza di asilo. La Commissione Nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, provvede: a) alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico- economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo continuo aggiornamento; b) all'individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo, anche in relazione alla applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico; c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli affari esteri, ed in particolare con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani; d) alla collaborazione con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea; e) alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;

54 art. 1 quater e 1 quinquies L.39/1990 e succ. modifiche art. 12 e art. 18 DPR 303/2004 55 art. 12 DPR 16 settembre 2004 n. 303 56 art.2 del regolamento di cui al DPR 15 maggio 1990 n. 139

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f) alla costituzione e all'aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste d'asilo; g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie; h) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico. Tutte le istanze di riconoscimento dello status di rifugiato presentate prima del 21 aprile 200557 sono di competenza della Sezione speciale Stralcio della Commissione Nazionale. La convocazione presso le Commissioni La convocazione58 per l’audizione viene comunicata all’interessato tramite la Questura territorialmente competente. Qualora non sia stato possibile eseguire la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche dell’interessato nel luogo del domicilio eletto e dell’ultima dimora, la Commissione, decide in ordine alla domanda di asilo, anche in assenza dell’audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile. L’audizione può essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l’interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all’audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di asilo. L’audizione del richiedente asilo e la decisione della Commissione La Commissione procede all’audizione59 del richiedente asilo in seduta non pubblica; viene redatto verbale dell’audizione e una copia è consegnata all’interessato unitamente a una copia della documentazione da lui prodotta. Il richiedente asilo può esprimersi nella propria lingua, la Commissione nomina un interprete. Durante l’audizione devono essere adottate le misure idonee a garantire la riservatezza dei dati che riguardano l’identità e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonché le condizioni di soggetti portatori di particolari esigenze. Il richiedente asilo ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato e può inviare alla competente Commissione territoriale e alla Commissione Nazionale per il diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. L’audizione di minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale in presenza del tutore che ne esercita la potestà. La Commissione inoltre può escludere l’audizione nei casi in cui ritiene di avere acquisito elementi sufficienti per una decisione positiva. La Commissione territoriale delibera a maggioranza dei membri e adotta una delle seguenti decisioni60:

Riconosce lo status di rifugiato al richiedente asilo in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione di Ginevra;

Rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione di Ginevra;

Rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce

57 data in cui è entrato in vigore il DPR 303/2004 che attua e norma la doppia procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato come prevista agli artt. 31 e 32 della Legge 189/2002. 58 art. 13 DPR 16 settembre 2004 n. 303 59 Art. 14 DPR 303/2004 60 Art. 15 DPR 303/2004

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degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali delle quali l’Italia è firmataria61, chiede al Questore l’applicazione dell’art. 5 co. 6 Testo Unico.

Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, la Commissione Nazionale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione Nazionale; al contrario lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato è tenuto a lasciare il territorio dello Stato62, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Decreto legislativo 140/2005 – Accoglienza dei richiedenti asilo Con il Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140 viene recepita e attuata la Direttiva europea 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri. Il decreto entra in vigore il 21 ottobre 2005 e ha lo scopo di stabilire le norme relative all’accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale. Il testo riporta alcune norme rilevanti, anche in relazione alla nuova procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, i cui contenuti vengono di seguito illustrati. Istanza di asilo e misure di accoglienza Quando non è disposto il trattenimento del richiedente asilo, la Questura rilascia allo stesso entro 3 giorni dalla presentazione della domanda un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente asilo e entro 20 giorni dalla presentazione della domanda il permesso di soggiorno per richiesta di asilo63. Quando invece è disposto il trattenimento del richiedente asilo, la Questura rilascia un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza64. La Questura che riceve la domanda di asilo provvede65, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla presentazione, all’informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo e alla consegna dell’opuscolo informativo66. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ha accoglienza nelle strutture in cui è ospitato per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento. Il richiedente asilo cui invece viene rilasciato il permesso di soggiorno e che dichiara di essere privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, redige apposita richiesta al momento della presentazione della domanda. Una volta valutata l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, viene verificata la disponibilità dei posti all’interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati67. Una volta individuata la struttura tramite Servizio centrale, la Prefettura provvede ad inviarvi il richiedente asilo anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura. L’indirizzo del centro di accoglienza è comunicato dalla Prefettura alla Questura nonché alla Commissione territoriale

61 in particolare art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1655 n. 848 62 art. 13 co. 4 e 5 del Testo unico 63 Art. 11 co. 1 lettera a) DPR 31 agosto 1999 n. 394 64 Art. 4 Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140 65 Art. 3 Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140 66 Art. 2 co .6 DPR 16 settembre 2004 n. 303 67 Art. 6 Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140

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e costituisce il domicilio del richiedente valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato. Nei casi di indisponibilità temporanea di posti nelle strutture del Sistema di protezione e in attesa che vengano individuati, la Prefettura dispone l’accoglienza nei centri di identificazione ovvero eroga un contributo68 per il tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilità presso un centro di accoglienza e subordinatamente alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura. Contro il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al TAR. L’accoglienza deve essere effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari con particolare attenzione alle categorie vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme di violenza fisica o psicologica. Nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze. L’accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell’ente locale. Nell’ambito dei servizi del Sistema di protezione, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Gli operatori che lavorano nelle strutture del Sistema hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all’obbligo di riservatezza in ordine ai dati e alle notizie concernenti i richiedenti asilo. I richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono69:

La tutela della vita e del nucleo familiare; La possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati i rappresentanti dell’UNHCR e i

rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati70. La revoca delle misure di accoglienza è disposta nei seguenti casi71:

Mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva e motivata comunicazione;

Mancata presentazione del richiedente asilo all’audizione in Commissione, nonostante la comunicazione della convocazione presso il centro di accoglienza;

Accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l’assistenza;

Violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

Il ripristino delle misure di accoglienza è disposto quando la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza maggiore o da caso fortuito. Il provvedimento di revoca ha effetto dalla sua comunicazione72;avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR. 68 Art. 1 sexies co.3 lettera c) legge 189/2002 69 Art. 9 Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140 70 Art. 11 DPR 16 settembre 2004 n. 303 71 Art. 12 Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140 72 Art. 6 co. 6 Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140

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c. La tutela giurisdizionale La decisione sull’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato è comunicata all’interessato unitamente alle informazioni sulle modalità di impugnazione nonché, per le ipotesi di procedura semplificata, sulla possibilità di chiedere il riesame e l’autorizzazione al Prefetto a permanere sul territorio nazionale. Il riesame Il richiedente asilo per il quale è stato predisposto il trattenimento obbligatorio presso uno dei Centri di identificazione può presentare, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto da parte della Commissione competente, richiesta di riesame73 al presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame l’interessato permane nel Centro di identificazione. La richiesta di riesame deve avere ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato. Entro 3 giorni dalla data di presentazione della domanda di riesame, il presidente della Commissione territoriale chiede al presidente della Commissione nazionale di provvedere all’integrazione della Commissione territoriale con un componente della commissione nazionale. La Commissione territoriale integrata può procedere ad una nuova audizione dell’interessato, ove richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione Nazionale. La Commissione così integrata decide con provvedimento motivato, comunicato all’interessato entro le 48 ore successive e contro cui è ammesso ricorso nei 15 giorni successivi alla comunicazione, al Tribunale territorialmente competente in composizione monocratica. Pendenza di ricorso e autorizzazione a permanere sul territorio Il richiedente asilo, che ha presentato ricorso avverso il rigetto dell’istanza da parte della Commissione territoriale, può chiedere al Prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del procedimento. Se l’interessato era già stato raggiunto da provvedimento d’espulsione viene trattenuto nel centro di permanenza temporanea. La richiesta deve essere presentata per iscritto e adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti che comportino gravi e comprovati rischi per l’incolumità o la libertà personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale, e a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza sul territorio dello Stato. L’autorizzazione è concessa qualora sussista l’interesse a permanere sul territorio dello Stato e il Prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo di attesa della decisione dl ricorso possa essere utilizzato dal richiedente asilo per sottrarsi all’esecuzione del provvedimento di allontanamento. La decisione del Prefetto è adottata entro 5 giorni dalla presentazione, in forma scritta e motivata; in caso di accoglimento, nel provvedimento vengono definite le modalità di permanenza sul territorio. In caso di autorizzazione permanere sul territorio dello Stato, il Questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a 60 giorni rinnovabili qualora si ritengano persistenti le condizioni che hanno consentito l’autorizzazione.

73 art. 16 DPR 303/2004

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Il patrocinio a spese dello Stato L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 116 ed è possibile accedervi nei seguenti casi74:

• Condizioni di reddito insufficiente; • Condizioni legate al merito della controversia. La domanda di patrocinio relativa ad

un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata è respinta.

Il patrocinio a spese dello Stato garantisce75:

• la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale;

• l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonchè l'esonero dalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento.

Le domande di ammissione al patrocinio e la loro trasmissione sono effettuate in base ad un formulario uniforme approntato dalla Commissione delle Comunità europee. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuta la domanda di ammissione al patrocinio, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissione, ammette il richiedente in via anticipata e provvisoria al patrocinio. Gli eventuali provvedimenti di rigetto sono succintamente motivati76. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. Il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese sostenute dalla parte avversa qualora il beneficiario perda la causa ed il giudice pronunci sentenza di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

L'espulsione del rifugiato77 Non è possibile espellere un rifugiato che si trovi regolarmente sul territorio se non per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico78. La tutela della vita del rifugiato, infatti, preclude il suo allontanamento o rinvio verso le frontiere o i territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. Al fine di garantire il diritto alla domanda di riconoscimento dello status, il rifugiato non può essere perseguitato penalmente a motivo del proprio ingresso e/o soggiorno irregolare79, salvo che abbia commesso reati particolarmente gravi o comunque rappresenti un pericolo per la sicurezza del Paese in cui si trova. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso dinnanzi all’autorità competente. Analogo divieto di allontanamento vale per colui che ha ottenuto l’asilo costituzionale ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione, o per il beneficiario di altre forme di protezione.

74 art. 4 DLgs 116/2005 75 art. 5 DLgs 116/2005 76 art. 15 DLgs 116/2005 77 cfr Magistratura democratica e ASGI, Espulsione, Accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero 78 Convenzione di Ginevra art. 32 79 Convenzione di Ginevra art. 31

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La cessazione dello status di rifugiato Come già disposto dalla Convenzione di Ginevra, anche la Direttiva 2004/83/CE stabilisce che un cittadino di paese terzo o apolide cessa di essere un rifugiato qualora80:

• si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

• avendo perso la cittadinanza l’abbia volontariamente riacquisita; • abbia acquistato una nuova cittadinanza e gode della protezione del paese di cui ha

acquistato la cittadinanza; • si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno

pr timore di essere perseguitato; • non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza perché

sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

• se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale perchè sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

La cessazione dello status consegue ad una pronuncia della Commissione nazionale per il diritto d’asilo. La convocazione per l’audizione dove ritenuta necessaria, deve essere notificata all’interessato tramite la Questura competente per territorio. L’interessato, per motivi di salute o per altri motivi certificati, può chiedere di essere convocato in altra data; non può essere richiesto più di un rinvio. La Commissione decide entro 30 giorni dalla data dell’audizione. Nel caso in cui l’interessato non si presenti all’audizione senza aver presentato richiesta di rinvio, la competente Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso. La procedura di revoca è sempre comunque individuale.

2.3.4.1.Ruolo dell’operatore legale

Per quanto riguarda nello specifico l’attività connessa all’assistenza legale, durante la procedura per il riconoscimento dello status, nel caso di richiedenti asilo in procedura ordinaria, all’operatore legale spettano i seguenti compiti: - la predisposizione del fascicolo personale, redatto nel rispetto della privacy81, contenente informazioni anagrafiche e dati relativi alla richiesta di asilo; appuntamenti con la Questura; data dell’audizione alla Commissione per il riconoscimento dello status ed in generale tutte le informazioni necessarie ad avere il quadro completo della situazione giuridica del beneficiario; - la preparazione dell’intervista volta alla ricostruzione della storia personale del richiedente asilo; - l’aiuto al beneficiario nella ricostruzione della memoria personale e della documentazione relativa e informando il richiedente asilo sulle modalità procedurali della verbalizzazione in Questura o dell’audizione presso la Commissione territoriale.

80 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio art. 11 81 D. Lgs. n. 196/2003

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Alla memoria potrà inoltre essere allegata tutta la documentazione comprovante ciò che il richiedente asilo dichiara; il ruolo dell’operatore consisterà anche nella raccolta di questa documentazione avvalendosi di rapporti annuali delle diverse organizzazioni internazionali o interpellando specialisti (medici, psicologi, etc) al fine di certificare lo stato fisico o psichico della persona. Il materiale raccolto sarà utile ad integrare la verbalizzazione resa in Questura e ad avvalorare le dichiarazioni che verranno rese in Commissione, qualora il fascicolo trasmesso d’ufficio non risultasse completo. - Verifica della procedura d’asilo e trasferimento della pratica. All’ingresso nel centro di accoglienza, l’operatore dovrà verificare lo stato della sua procedura d’asilo in particolare per quanto riguarda la data di richiesta, presso quale Questura è stata presentata, il domicilio precedente, se e quando è stata fissata la data dell’audizione, se la persona è un “caso Dublino”. Tali informazioni sono infatti necessarie al fine di impostare un adeguato intervento. Per quanto riguarda l’eventuale trasferimento della pratica da una Questura all’altra, questo avviene automaticamente. L’operatore è tuttavia tenuto ad accompagnare il beneficiario alla Questura di zona al fine di segnalare il nuovo domicilio. - Rapporti con la Questura. E’ consigliabile che l’operatore accompagni fisicamente il beneficiario in Questura, almeno per i primi appuntamenti. La sua presenza diventa infatti importante soprattutto per mediare tra beneficiario e l’agente di questura preposto allo sportello. Il beneficiario deve tuttavia essere messo nelle condizioni di potervisi recare da solo anche se l’operatore ha comunque l’obbligo di seguire costantemente l’iter della procedura d’asilo. - Rapporti con la Commissione per il riconoscimento dello status. Poiché la Commissione territoriale è l’organo istituzionale preposto a deliberare in merito al riconoscimento dello status, qualunque comunicazione ad esso inerente deve avvenire in forma scritta. Gli operatori sono tenuti a comunicare con la Commissione territoriale nei seguenti casi:

- segnalazione preventiva della mancata presenza del beneficiario all’audizione specificandone le ragioni;

- segnalazione anche successiva della mancata presenza, specificandone anche in questo caso le ragioni;

- invio di una memoria integrativa prima della data dell’audizione ma comunque dopo che questa è stata fissata;

- richiesta di informazioni in merito alla pratica del richiedente asilo. Laddove il richiedente asilo si avvalga dell’assistenza di un avvocato in sede di audizione, sarà compito dell’operatore legale lavorare in collaborazione con il legale coordinando le attività di preparazione all’intervista.

- Orientamento alla tutela giurisdizionale All’operatore spetta in questo caso il compito di capire quando è necessario rivolgersi ad un avvocato e con quale tempistica. Sarà inoltre l’operatore ad assistere l’avvocato fornendogli tutte le indicazioni ed informazioni raccolte nel fascicolo personale del beneficiario che possono garantire un’adeguata assistenza legale.

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2.3.4.2. Diritti e i Doveri. I richiedenti asilo Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, (anche se in possesso del solo cedolino, per prevalente interpretazione) il richiedente asilo ha diritto all’ assistenza sanitaria82 conseguente all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (vd. paragrafi 2.2.2. e 2.3.2 sull’assistenza sanitaria). Per quanto riguarda l’ attività lavorativa una novità assoluta nell'ambito dei diritti riconosciuti ai richiedenti asilo è costituita dalle disposizioni espresse dall'articolo 11 del D. Lgs 140/2005. L'articolo citato, infatti, stabilisce che qualora la decisone sulla domanda di asilo non venga adottata dalla Commissione competente entro sei mesi dalla presentazione della domanda stessa e il ritardo non sia imputabile al richiedente asilo, il permesso di soggiorno viene rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento dello status. Il permesso di soggiorno tuttavia non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il ritardo nella procedura è imputabile al richiedente asilo qualora abbia presentato documenti e certificazioni false relative alla sua identità o nazionalità o comunque attinenti agli elementi della domanda di asilo ovvero abbia rifiutato di fornire le informazioni necessarie all’accertamento della sua identità o nazionalità ovvero ancora non si sia presentato all’audizione davanti alla Commissione competente nonostante l’avvenuta notifica della convocazione, fatti salvi i motivi di forza maggiore. Il richiedente asilo che svolge attività lavorativa può continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza erogate dagli enti locali afferenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, a condizione di contribuire alle relative spese. Sta al gestore del servizio di accoglienza stabilire l’entità del contributo tenendo conto del reddito percepito dal richiedente asilo e dei costi dell’accoglienza erogata allo stesso83. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente asilo, autorizzato a rimanere sul territorio nazionale in attesa di definizione del procedimento, ha accesso all’accoglienza solo per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro ai sensi dell’articolo 11, ovvero nel caso in cui non sia in grado di lavorare a causa delle sue condizioni fisiche84. Al richiedente asilo è precluso inoltrare domanda di ricongiungimento familiare. I rifugiati Se la domanda di riconoscimento dello status viene accolta, i rifugiati hanno una nuova situazione giuridica, con un nuovo permesso di soggiorno e nuovi diritti e doveri riconosciuti, un documento di viaggio per recarsi all’estero-escluso il Paese di provenienza- per un periodo non superiore a tre mesi. A parità dei cittadini italiani, sussiste l’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale con il diritto di assistenza estesa anche ai familiari a carico. La tessera sanitaria ha la stessa durata del permesso di soggiorno. Nel pagamento del ticket valgono le stesse agevolazioni previste per i disoccupati, purché iscritti nelle liste di collocamento e per le esenzioni da

82 art. 34 TU Immigrazione e Circ. Min. Sanità 5/2000 83 art. 11 D.Lgs 140/2005 84 art. 5 co. 7 D.Lgs 140/2005

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reddito. A parità dei cittadini italiani residenti nel territorio, al rifugiato indigente, in ragione della natura e della complessità della limitazione, spetta l’assistenza pubblica e sociale: pensione sociale, pensione di invalidità civile, assegno nucleo familiare85. Condizione necessaria per il godimento dei diritti civili, sociali, economici e culturali è l’ iscrizione anagrafica86 nel Registro degli stranieri. In questo modo si potrà ottenere il rilascio della Carta di identità con validità limitata al territorio italiano. La dichiarazione di residenza è oggetto di autocertificazione, così come previsto limitatamente a fatti, stati e qualità che possono essere convalidate da soggetti pubblici e privati. Parimenti ai cittadini italiani, i rifugiati godono della tutela giurisdizionale relativamente ai propri diritti e interessi legittimi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Il rifugiato, con permesso di soggiorno in corso di validità, ha il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare del coniuge, dei figli minori non coniugati ovvero legalmente separati, dei figli maggiorenni laddove per impossibilità oggettive non possano provvedere al loro stato di salute a causa di una totale invalidità, dei genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultra-sessantacinquenni qualora gli altri figli non possano provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute. La richiesta deve essere inoltrata presso lo Sportello Unico87 territorialmente competente presentando regolare domanda completa di tutti i documenti richiesti. Tra questi, i rifugiati riconosciuti non devono dimostrare requisiti di reddito o di alloggio. L’autorità competente rilascerà in seguito il nulla osta al ricongiungimento, documento che deve essere inviato dal richiedente ai familiari interessati e all’ambasciata di riferimento. Le rappresentanze consolari e diplomatiche italiane rilasciano il visto di ingresso. Il familiare che si ricongiunge ha diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari della stessa natura di quello del rifugiato richiedente. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, l’interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede. I rifugiati possono contrarre matrimonio e divorziare secondo la legge italiana; verrà rilasciato il nulla osta dall’UNHCR sulla base di un atto di notorietà sostitutivo dell’atto di nascita per uso matrimonio. I rifugiati hanno diritto all’istruzione elementare e media. Ai fini dell’iscrizione ai corsi di laurea, è prevista l’agevolazione dell’esenzione di legalizzazione dei certificati di attestazione scolastici. Ai minori rifugiati si applicano le disposizioni vigenti in materia di istruzione, partecipazione alla vita scolastica e accesso ai servizi educativi. I rifugiati possono accedere ai corsi professionali attivati dagli Enti riconosciuti dalle Regioni e da altri enti convenzionati e ai corsi di formazione finanziati dalla Comunità Europea. La legge prevede anche la presenza sul territorio dei Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in ogni distretto scolastico. Oltre al Fondo sociale Europeo, lo Stato, le Regioni e le Province Autonome possono finanziare le attività di formazione indirizzate a questa fascia di utenza. In materia di lavoro, di pubblico impiego e di previdenza sociale, i rifugiati godono degli stessi diritti che la legge garantisce ai lavoratori italiani. E’ riconosciuto il diritto al rilascio della patente di guida italiana ed è possibile partecipare all’assegnazione degli alloggi sociali e dell’edilizia popolare88.

85 Legge 153/1988 e Circ, n. 62 del 6 aprile 2004 86 art. 14 DPR 334/2004 87 vd. DPR 334/2004 Regolamento di attuazione della legge 189/2002 88 art. 40 co. 6 T.U. immigrazione: “Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione”.

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I beneficiari di protezione umanitaria La protezione umanitaria, di fatto, non è stata disciplinata dalla normativa italiana in modo esaustivo. Le norme di riferimento sono gli articoli 5 comma 6 e 19 del Testo Unico Immigrazione. Generalmente, il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato dalla Questura dietro raccomandazione della competente Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato quando, a seguito di esito negativo della domanda di asilo, si riscontra che sarebbe comunque pericoloso per la persona rientrare nel Paese di origine. La norma infatti recita: “ il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare, di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”89. “In nessuna caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un latro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”90. La nuova normativa, con riferimento al T.U., prevede esplicitamente che venga rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, previo parere delle Commissioni territoriali, in caso di oggettive e gravi situazioni personali che non consentano l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale91. Inoltre, l’art. 13 del DPR 334/2004, titolato Conversione del permesso di soggiorno, consente al titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari di poter esercitare lavoro autonomo o subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro. Al rinnovo, viene rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta92. Il beneficiario di protezione umanitaria, come il rifugiato, ha il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare, ma con la necessità di dimostrare i requisiti richiesti di reddito e di alloggio. Relativamente alla possibilità di viaggiare, il Ministero dell’Interno, con apposita circolare93, stabilisce che: “ agli interessati è consentito di permanere in Italia riconoscendo loro una particolare situazione oggettiva. Per sua stessa natura, detta situazione, pur non riconducibile a quella di un rifugiato, spesso preclude il rilascio del passaporto da parte delle autorità dello Stato di appartenenza, privando il soggetto anche della facoltà di recarsi all’estero. Tale facoltà non può che essere ammessa dalle autorità italiane, tenuto conto che, in caso contrario, si verificherebbe una compressione dei diritti riconosciuti ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti94, in relazione anche all’art. 16 della nostra Carta costituzionale”. 89 art. 5 co. 6 T.U. immigrazione 90 art. 19 co. 1 T.U. immigrazione 91 art. 11 DPR 334/2204 92 art. 13 co. 3 DPR 334/2004 93 Circ. Min. Int. 24 febbraio 2003 Ai Sigg. Questori della Repubblica 94 art.2 co. 2 DPR 394/1999

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Capitolo 3: Dall’accoglienza all’integrazione Il percorso di integrazione inizia nel momento stesso in cui il beneficiario entra in accoglienza: i servizi che vengono forniti durante la permanenza nel centro sono infatti finalizzati a rendere i beneficiari autonomi nel più breve tempo possibile. L’apprendimento della lingua italiana rappresenta ad esempio il requisito di base per l’inserimento nei corsi di formazione professionale o al lavoro e, più in generale, la condizione per l’inserimento dei beneficiari nel contesto sociale, così come l’orientamento e accompagnamento ai servizi sono propedeutici alla graduale acquisizione della capacità di muoversi autonomamente nel territorio. Con la definizione del progetto personale individualizzato elaborato all’ingresso nel centro, vengono stabiliti gli obiettivi e la tempistica di un percorso graduale che dall’accoglienza possa portare il beneficiario ad un’integrazione definitiva sia sociale che lavorativa e al reperimento di una soluzione alloggiativa autonoma. A livello generale, le attività volte a favorire l’integrazione prevedono l’acquisizione, da parte del beneficiario, di nuove competenze e di strumenti utili all’inserimento socio- lavorativo e socio-alloggiativo nel contesto di riferimento. Il supporto all’inserimento formativo, l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro e il supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome rappresentano un punto nodale del percorso di integrazione. A queste attività si aggiungono, e in qualche modo ne costituiscono la premessa, interventi più generali di animazione sociale e di costruzione della rete di sostegno. Attività previste 3.1. Supporto all’inserimento formativo Si intendono tutte le azioni volte ad informare, orientare e sostenere i beneficiari nella costruzione di percorsi adeguati ai bisogni formativi da loro espressi. Tra queste rientrano non solo le attività di formazione professionale vera e propria ma anche altri interventi propedeutici all’inserimento lavorativo quali l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, la certificazione delle competenze e la procedura per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nel paese di origine.

3.1.1. La formazione professionale La formazione professionale rappresenta uno dei principali strumenti finalizzati ad incentivare l’occupazione ed è rivolta in modo particolare categorie deboli e ai giovani soggetti all’obbligo formativo. La materia è regolamentata dalla Legge quadro 845 del 1978 e aggiornata da decreti successivi. Sulla base di quanto definito dalla Legge quadro, la formazione professionale riguarda tutti quegli interventi finalizzati all’acquisizione di competenze teorico pratiche per lo svolgimento di determinati ruoli professionali; prevede la realizzazione di corsi rivolti al primo inserimento,

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alla qualificazione professionale, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori; indica quali beneficiari i cittadini che abbiano assolto l’obbligo scolastico e i cittadini stranieri “nell’ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti”. Per quanto riguarda nello specifico i richiedenti asilo, la normativa di recente approvazione95 prevede la possibilità di accedere ai corsi di formazione professionale eventualmente previsti dall’ente locale presso il quale insiste uno dei centri di accoglienza del Sistema. Il sostegno all’inserimento in corsi di formazione professionale è indicato come fase propedeutica per tutti i beneficiari che intendano intraprendere un percorso volto all’acquisizione di nuove competenze o alla riqualificazione di competenze già acquisite nel paese di origine ma non riconosciute o difficilmente spendibili nel territorio italiano. Nell’ambito della formazione professionale si possono distinguere le seguenti tipologie di corsi:

a. Corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Il Fondo sociale europeo finanzia insieme a Regioni e Province corsi di formazione organizzati da centri di formazione professionale pubblici, da enti privati convenzionati e da imprese. I corsi vengono organizzati a tutti i livelli: post-scuola dell'obbligo, post-diploma e diploma universitario, post-laurea (corsi e master). Tali corsi, in prevalenza gratuiti per i partecipanti, consentono di acquisire competenze e qualifiche richieste dal mercato del lavoro. Ai corsi possono partecipare:

- giovani e adulti in cerca di occupazione - portatori di handicap, ex detenuti, extracomunitari, tossicodipendenti, emarginati; - lavori in cassaintegrazione o liste di mobilità; - lavoratori che necessitano di riqualificazione o aggiornamento professionale.

b. Corsi attivati dal sistema nazionale di formazione continua (l. 236/93)

Oltre alle attività di formazione previste dal Fondo sociale europeo, esiste un sistema nazionale di formazione continua regolato dalla Legge 236 del 1993 e finalizzato all’adeguamento della professionalità dei lavoratori alle trasformazioni industriali. La formazione continua può essere attivata da Regioni e Province ed è rivolta tra gli altri a soggetti privi di occupazione e iscritti nelle liste di disoccupazione che hanno partecipato a lavori socialmente utili.

c. Corsi di formazione professionale residenziali Assumono particolare interesse in un’ottica di graduale fuoriuscita dai centri di accoglienza. Infatti, a differenza degli altri, questi corsi prevedono l’accoglienza per tutta la durata della formazione (in genere sei mesi) e parte del rimborso spese previsto viene utilizzato per coprire le spese di alloggio.

d. Corsi finalizzati all’espletamento dell’obbligo formativo Come già detto, sono i corsi rivolti a minori fino a 18 anni e vengono realizzati da centri di formazione professionale.

95 art. 11, comma 5 , D.Lgs.140/2005

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Possono accedere i minori che abbiano assolto all’obbligo scolastico e che scelgono di non proseguire gli studi.

3.1.2. I tirocini formativi e di orientamento. In base a quanto stabilito dalla normativa in vigore96, i tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporto di lavoro. Essi sono infatti finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il tirocinio, indirizzato ai soggetti che abbiano assolto all’obbligo scolastico, può essere promosso da:

- agenzie provinciali per il lavoro, - enti di formazione accreditati dalla regione, - provveditorati agli studi - comunità terapeutiche, enti e cooperative sociali iscritte agli albi regionali; - servizi per disabili;

L’ente promotore e l’azienda stipulano con il beneficiario del tirocinio una convenzione alla quale viene allegato un progetto educativo che deve contenere:

- obiettivi e finalità del tirocinio; - i nominativi del tutore per l’ente promotore e dell’incaricato per l’azienda; - gli estremi dell’assicurazione Inail attivata; - la durata ed il periodo di svolgimento; - il settore aziendale di inserimento.

L’ente promotore ha il compito di verificare la correttezza delle modalità di realizzazione del tirocinio attraverso la nomina di un tutor che segue il tirocinante durante il suo percorso. Spetta inoltre all’Ente promotore provvedere alla copertura assicurativa INAIL. Le attività svolte nel corso dei tirocini possono essere certificate dagli enti promotori ed hanno valore di credito formativo; possono pertanto essere riportate nel curriculum formativo del tirocinante.

3.1.3. Le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio97 Tra i vari problemi che affrontano i cittadini stranieri in Italia, non solo i richiedenti asilo e rifugiati, vi è quello relativo al riconoscimento del loro titolo di studio. Per arrivare a tale obiettivo esistono procedure diverse che vengono identificate con altrettante denominazioni: Dichiarazione di valore, Dichiarazione di corrispondenza di titoli di studio. Questo crea spesso confusione sia negli operatori del settore, sia a maggior ragione, nei cittadini stranieri. Diamo di seguito alcune indicazioni. La “Dichiarazione di valore” è un attestato redatto esclusivamente dalle Rappresentanze Italiane (autorità consolari) competenti sul territorio in cui il titolo è stato conseguito, con cui vengono definiti: a) la validità del titolo, c) la durata degli studi effettuati per conseguire quel determinato titolo, d) la Facoltà a cui dà accesso. Se il richiedente è in Italia - come è il caso dei richiedenti asilo o dei rifugiati - può richiederlo scrivendo direttamente al Consolato italiano. La dichiarazione di valore è necessaria per

96 Legge 196/97, art. 18 e D.M. n. 142 del 25 marzo 1998. 97 Tratto da “Formare,inserire, integrare”, Percorsi formativi e occupazionali per richiedenti asilo e rifugiati, pubblicazione del Progetto Integ.r.a.- Integrazione richiedenti asilo, Roma 2004.

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qualsiasi certificato scolastico straniero di qualsiasi livello, allo scopo di consentire il riconoscimento degli studi in Italia. La “Dichiarazione di corrispondenza di titolo di studio” conseguito all'estero è un certificato attestante il livello degli studi compiuti a livello di scuola media superiore o a livello universitario. Per ottenere la dichiarazione di corrispondenza di studi svolti a livello di scuola secondaria è necessario presentare i seguenti documenti: la domanda in carta semplice, con allegati la copia autenticata del titolo di studio, la traduzione giurata, la Dichiarazione di Valore (in originale). Questa documentazione deve essere inviata a: Ministero della Pubblica Istruzione e Scambi Culturali D IV - III Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma Per i titoli accademici la domanda, in carta semplice con allegati la fotocopia del diploma di laurea, la traduzione del titolo di studio con legalizzazione2 e la Dichiarazione di Valore (in originale), deve essere inviata a: Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Uri – Unità V – Cooperazione Universitaria Lungo Tevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma Le Dichiarazioni di corrispondenza di titoli di studio stranieri possono essere utilizzate per l'iscrizione nelle liste di collocamento, alla Camera di Commercio (Registro Esercenti il Commercio) o per la frequenza di corsi di formazione professionale. Esso non dà, invece, la possibilità di frequentare l’Università od esercitare professioni specifiche. Equivalenza dei diplomi e dei titoli accademici stranieri Nel caso di diploma di Scuola Media Superiore il titolo di studio straniero viene comparato a un analogo titolo di studio italiano. Se si compiono i requisiti di legge, l'autorità italiana dichiara il titolo straniero equivalente ad uno italiano. Sulla base della normativa vigente, generalmente la domanda deve essere presentata in carta libera ai competenti Uffici scolastici di una qualsiasi provincia italiana. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- titolo di studio, in originale, rilasciato dalla scuola straniera; - traduzione in lingua italiana del titolo di studio straniero; - dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana; - atti o documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; - curriculum; - programma delle materie studiate.

Per il riconoscimento dei diploma di laurea e di studi universitari, la legge italiana attribuisce alle autorità accademiche italiane, in base all'autonomia di ciascuna Università, la facoltà di valutare ogni caso singolarmente per verificare l'eventuale corrispondenza degli studi effettuati con il nostro sistema di istruzione superiore. Se la richiesta è corredata dalla documentazione prevista, le autorità accademiche possono dichiarare l'equivalenza, a tutti gli effetti, del titolo accademico estero con quello corrispondente italiano, oppure riconoscere i corsi disciplinari corrispondenti a quelli italiani, indicando gli altri esami da sostenere. In tal caso l'interessato dovrà iscriversi ad un anno intermedio della facoltà italiana per completare la laurea e quindi svolgere una professione. Va tuttavia considerato che lo svolgimento di molte professioni è condizionato dal rapporto di reciprocità con il paese di provenienza.

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I rifugiati riconosciuti in base alla Convenzione di Ginevra98 e i cittadini dell'Unione Europea sono esentati dal regime di reciprocità.

Per il riconoscimento degli studi universitari svolti è possibile avanzare richiesta in tal senso presso una qualsiasi Università. Per la relativa documentazione si consiglia di contattare le Segreterie Studenti delle Università99.

3.2. Supporto all’inserimento lavorativo100 Le attività di supporto nella ricerca di opportunità lavorative riguardano tutti gli interventi di sostegno atti ad incrementare, nel minor tempo possibile, l'accesso al mercato del lavoro attraverso la creazione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo. Il bilancio delle competenze e la stesura del curriculum vitae, costituiscono gli strumenti di base dell’orientamento al lavoro attraverso i quali l’operatore costruisce, insieme al beneficiario, un’ipotesi di percorso di integrazione sostenibile.

3.2.1 Compilazione del bilancio delle competenze Il bilancio di competenze è un percorso individuale organizzato in una serie di colloqui con un consulente esperto (“tutor dell’ orientamento”) che ha l’obiettivo di analizzare le competenze professionali, abilità e capacità acquisite, esperienze maturate, interessi e attitudini, aspirazioni rimaste inespresse, allo scopo di definire un progetto di formazione e/o esperienze professionali. E’ un intervento strutturato ed in quanto tale utilizza strumenti e prove specifici (schede pedagogiche, questionari di autovalutazione, scrittura della propria biografia personale, analisi di esperienze passate, test e simulazioni etc). Grande attenzione è attribuita all’individuazione e alla descrizione di capacità e competenze non certificate, cioè dimostrate o acquisite al di fuori dei percorsi formativi istituzionali, e all’esplicitazione di capacità e competenze che la persona non è consapevole di possedere. Il percorso si articola in tre fasi: - fase preliminare che consiste in un’analisi dei bisogni e delle aspirazioni dell’utente al fine di pervenire alla descrizione del profilo personale - fase investigativa in cui vengono analizzate le motivazioni, le competenze, le attitudini professionali e personali; - fase conclusiva è il momento di sintesi, che consente di definire gli elementi in grado di favorire o ostacolare la realizzazione di un progetto di sviluppo professionale, elaborando un piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi definiti. Sebbene il bilancio delle competenze sia una tecnica utilizzata da figure professionali specifiche, quali i tutor dell’orientamento, è uno strumento che gli operatori per l’integrazione, adeguatamente formati, hanno a disposizione per costruire con i beneficiari un progetto di inserimento formativo e/o professionale.

98 Convenzione di Ginevra, legge 722 Art. 7 Dispensa dalla reciprocità. 99 Per ulteriori informazioni vd. documentazione sul sito del Progetto Integ.r.a. all’indirizzo www.integra-anci.it 100 Parte del materiale utilizzato in questo paragrafo è tratto dal documento “Formare, inserire, integrare. Percorsi formativi ed occupazionali per richiedenti asilo e rifugiati”, documento realizzato nell’ambito del progetto Equal- Integ.r.a.- Integrazione richiedenti asilo, giugno 2004.

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3.2.2. Stesura del curriculum vitae Sulla base di quanto evidenziato nella fase del bilancio delle competenze, l’operatore ed il beneficiario sono in grado di stilare un curriculum vitae completo ed esaustivo nel quale siano riportati, oltre ai titoli di studio e alle esperienze lavorative e formative maturate, anche un elenco delle competenze possedute in linea con quanto previsto dal curriculum europeo101.

3.2.3. Tutoring. Il tutoring fa riferimento al percorso di accompagnamento del beneficiario da parte di un operatore (non necessariamente del centro di accoglienza) sia nella fase di avvio che lungo il primo periodo di inserimento nel posto di lavoro.

3.2.4. Accesso al mercato del lavoro. Le novità introdotte dal D.Lgs 140/05, apportano alcune modifiche fondamentali per i richiedenti asilo e i ricorrenti. Infatti, contrariamente alla prassi precedentemente consolidata102, gli articoli 11 e 5 del suddetto decreto prevedono anche per i richiedenti asilo e per i ricorrenti titolari di autorizzazione a permanere sul territorio103 la possibilità di svolgere attività lavorativa qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi. Ai richiedenti asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabile, che consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura per il riconoscimento dello status; in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d’asilo, ai ricorrenti viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata non superiore ai 60 giorni rinnovabile nel caso permangano le condizioni che avevano consentito l’autorizzazione a permanere sul territorio. Alla luce di queste disposizioni normative, sia i richiedenti asilo che i ricorrenti possono espressamente accedere al mercato del lavoro. Le tipologie di lavoro104 La riforma del mercato del lavoro introdotta dalla legge n. 30/2003 resa attuativa dal D.Lgs n. 276/2003, come modificato dal D.Lsg 251/2004, ha introdotto modifiche alla precedente normativa sul lavoro. Per approfondimenti sul tema del Lavoro si rimanda alla normativa vigente (L. 30/2003, D.Lgs n. 276/2003, D.Lsg 251/2004, Leggi Regionali, Decreti Ministeriali, Circolari etc)

3.2.4.1. Il lavoro subordinato

Con il contratto di lavoro di tipo subordinato, il lavoratore si impegna, a fronte di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro il quale a sua volta è tenuto a fornire al lavoratore, in forma scritta, i contenuti del contratto (le mansioni svolte, gli orari, la durata del contratto etc..). Esistono diverse tipologie di lavoro subordinato105:

101 vd. allegato 4 102 prima dell’entrata in vigore della nuova legislazione, al richiedente asilo non veniva consentito di lavorare anche se non esisteva alcuna norma di legge che esplicitamente lo vietasse; 103 per quanto riguarda l’autorizzazione a permanere sul territorio, si veda art. 17 DPR 303/05 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”; 104 per maggiori informazioni sulle tipologie di lavoro descritte si veda la guida alla Legge 30/2003 consultabile all’interno del sito www.welfare.gov.it . 105 vd. sito Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.welfare.gov.it vd. sito Agenzia lavoro Trento www.agenzialavoro.tn.it

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a. Tempo indeterminato E’ il tipico contratto di lavoro che non prevede una scadenza ed è generalmente a tempo pieno. Può essere rescisso in qualunque momento sia dal lavoratore (per dimissioni) che dal datore di lavoro (licenziamento per giusta causa).

b. Tempo determinato

Ha le stesse caratteristiche di quello a tempo indeterminato tranne per quanto riguarda la durata che deve essere indicata nel contratto. Tale contratto può essere stipulato quando l’azienda ha la necessità di incrementare il personale per un periodo di tempo limitato, per esempio durante il periodo festivo o per sostituire un lavoratore assente. Alla scadenza del termine il contratto può essere prorogato, rinnovato, modificato (tramite una riassunzione a tempo determinato o indeterminato) oppure estinto.

c. Tempo parziale (part-time) Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore rispetto a quello normale. La legge n. 30 del 2003 ha individuato per questa tipologia di lavoro le seguenti categorie:

- part-time orizzontale, relativo alla riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto a quelle previste (per es. 6 ore piuttosto che 8);

- part-time verticale, consistente nello svolgimento di un lavoro a tempo pieno ma limitatamente ad alcuni giorni della settimana del mese o dell’anno (p.es. 3 giorni di 8 ore alla settimana)

- part-time misto, relativo alla combinazione delle due forme descritte.

d. Il lavoro ripartito Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato stipulato tra il datore di lavoro e due lavoratori, i quali si assumono in solido l’obbligazione di eseguire un’unica prestazione lavorativa (art. 41). Elemento caratterizzante di questo schema contrattuale è il vincolo di solidarietà, la presenza, cioè, di un’unica e identica obbligazione lavorativa in capo a due lavoratori.

e. Apprendistato 106 Il contratto di apprendistato è finalizzato a far apprendere al lavoratore competenze specifiche in una determinata professione. Possono usufruire di questa tipologia di contratto i giovani dai 15 anni (che abbiano assolto all’obbligo scolastico) fino ai 24, per una durata minima di 18 mesi fino a massimo di 4 anni.

f. Inserimento lavorativo

Introdotto dalla legge 30 del 2003, sostituisce il contratto di formazione e lavoro previsto dalla normativa precedente. Possono accedere i giovani dai 18 ai 29 anni, i disoccupati di lunga durata, lavoratori con più di 50 anni, lavoratori che non hanno lavorato nell’ultimo biennio, donne senza limiti di età residenti in alcune zone con particolari tassi di disoccupazione femminile, persone disabili. 106 la legge n. 30 del 2003, ha introdotto una nuova disciplina dell'apprendistato che però non è al momento applicabile poiché non è ancora stata adottata specifica regolamentazione da parte delle regioni e province. Tre sono le tipologie di contratti previsti: apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione e formazione (dai 15 ai 18 anni); apprendistato professionalizzante; apprendistato diretto per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione;

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Questa tipologia di contratto è finalizzata all’inserimento/reinserimento delle suddette categorie di lavoratori nel mercato del lavoro ed è subordinato alla elaborazione di un progetto individuale.

g. Il lavoro intermittente o a chiamata Si tratta di un contratto di lavoro (che può essere stipulato a tempo indeterminato o a termine) con cui il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro, che ne utilizza la prestazione solo all'occorrenza. Tale tipo di contratto può essere stipulato solamente per lo svolgimento di prestazioni aventi carattere discontinuo o intermittente, per la cui definizione il D. Lgs. 276/03 rimanda alla contrattazione collettiva. I soggetti che possono stipulare questo tipo di contratto sono i disoccupati con meno di 25 anni ed i lavoratori con più di 45 anni che sono stati licenziati o risultano iscritti nelle liste di collocamento presso i Centri Provinciali per l’impiego.

h. Somministrazione di lavoro

Il lavoro interinale viene sostituito dalla Legge n. 30 /2003 dal termine “somministrazione di lavoro”. Questa tipologia di contratto prevede tre contraenti: il somministratore (agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro), l’utilizzatore (il datore di lavoro) ed il lavoratore. Il lavoratore viene assunto dal somministratore che lo “presta” all’utilizzatore per un periodo determinato di tempo.

3.2.4.2 Il lavoro atipico

In questa tipologia rientrano i contratti di lavoro che diversi dal lavoro subordinato e che non possono essere assimilati al lavoro autonomo. La riforma citata è intervenuta in modo specifico nella ridefinizione ed introduzione di nuove tipi di lavoro atipico.

a. Lavoro a progetto

La collaborazione a progetto ( co.pro) e’ una tipologia contrattattuale introdotta dalla Legge 30/2003 e disciplinata dalla Circolare Ministeriale 1 / 04. E’ un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzata: dall’essere riconducibile a uno o piu’ progetti specifici o fasi o programmi di lavoro; dall’essere gestito autonomamente dal collaboratore. Il contratto a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare per essere riconosciuto tale la durata della prestazione; l’individuazione e contenuto del progetto; il corrispettivo, i criteri, i tempi e le modalità di pagamento; le forme in cui il lavoratore e il suo committente si coordinano; le eventuali misure di tutela della salute e sicurezza del lavoratore oltre a quelle previste in applicazione della legge sull’igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. Rispetto alla collaborazione coordinata e continuativa il DLgs 276/03 prevedere una maggiore tutela su malattia, infortunio e gravidanza.

b. Il lavoro occasionale di tipo accessorio Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale che sono svolte da soggetti a rischio di eslclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne (disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro). La forma del contratto e’ libera e il rapporto occasionale anche con piu’ datori di lavoro, non puo’ dar luogo ad un reddito superiore a 5.000 euro all’anno con riferimento al medesimo committente. In questa forma di contratto e’ prevista una procedura particolare per il pagamento. I lavoratori

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vengono infatti retribuiti attraverso la consegna di “buoni lavoro”. Il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2005 fissa in 10 euro (lordi degli oneri contributivi) la media oraria delle retribuzioni e decreta le aree attraverso cui avviare una prima sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio.

c. Lavoro autonomo occasionale Le prestazioni occasionali sono, a differenza di quelle di tipo occasionale accessorio, prestazioni lavorative di natura autonoma. Vengono erogate a favore di un soggetto senza il vincolo di subordinazione ( art 2222 del codice civile) e hanno il carattere dell’occasionalità. Al prestatore occasionale non viene richiesta iscrizione ad albi professionali ne’ apertura della partita IVA, il suo corrispettivo viene infatti assoggettato a ritenuta d’acconto pari al 20%. A partire dal 1 gennaio 2004, il DL 269/03 convertito successivamente nella L. 326/03 art. 44 comma 2), i collaboratori occasionali che hanno un reddito superiore a 5.000 euro, hanno l’obbligo di iscrizione nella gestione separata INPS e al versamento dei contributi previdenziali.

3.2.5. Il lavoro autonomo La possibilità di intraprendere percorsi di lavoro autonomo è un’opportunità che la legislazione riserva ai rifugiati riconosciuti. Il supporto per la realizzazione di iniziative di lavoro autonomo richiede una particolare attenzione da parte dell’operatore per l’integrazione. Infatti, a differenza di quanto succede per l’ orientamento al lavoro subordinato, nel caso del lavoro autonomo è consigliabile rivolgersi a personale esperto in grado non solo di orientare ed informare gli utenti circa le opportunità presenti sul territorio, ma anche di affiancarlo nelle diverse fasi della creazione di impresa. A tal proposito esistono servizi specifici attivati dalle associazioni di categoria, dalle associazioni di impresa ed anche dal settore pubblico. A titolo informativo le fasi attraverso le quali si sviluppa l’azione di sostegno alla creazione di impresa possono essere sinteticamente riassunte nelle seguenti:

- Conoscenza delle nozioni di base (legislazione in materia di lavoro autonomo) - Individuazione della forma giuridica per la creazione della società - Informazioni sugli iter burocratici da seguire

La prima fase, di natura conoscitiva è finalizzata a far conoscere all’aspirante imprenditore la legislazione in materia di lavoro autonomo La seconda fase riguarda invece la forma giuridica da scegliere per la costituzione della società e la terza è relativa agli adempimenti burocratici A questa fase iniziale di messa a punto dell’idea, interviene l’elaborazione del business plan alla quale seguono l’individuazione dei finanziamenti e l’accompagnamento alla creazione di impresa.

3.2.6. Informazioni e orientamento al lavoro autonomo L’informazioni su eventuali agevolazioni previste dalla legislazione nazionale per avvio di attività di lavoro autonomo nei diversi settori (quali, l’artigianato, l’industria, il commercio, i servizi, il turismo, ecc.); informazioni sull’accesso ai “prestiti sull’onore” per la creazione d’impresa (legge n. 236/93).

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3.3. Supporto per la ricerca di soluzioni alloggiative La precarietà alloggiativa, è uno dei fattori che incide maggiormente sui processi di esclusione sociale in quanto influisce di fatto sulla possibilità per il rifugiato di inserirsi stabilmente nel tessuto sociale. La ricerca di una sistemazione alloggiativa il più possibile durevole e autonoma diventa dunque centrale per il percorso di autonomia. Tuttavia permane una reale difficoltà da parte dei rifugiati a reperire alloggi adeguati. Ciò è dovuto da un lato ad atteggiamenti spesso pregiudizievoli nei confronti dell'immigrato in generale da parte degli affittuari, dall'altro alla difficoltà di trovare alloggi a prezzi accessibili anche per le fasce deboli della popolazione italiana. Di conseguenza diventa fondamentale l'azione di promozione e, dove occorre, di intermediazione per facilitare l'accesso dei beneficiari al mercato immobiliare. Il ruolo degli operatori per l’integrazione si inserisce in questo contesto. Si indicano di seguito alcuni interventi utili a facilitare l’inserimento alloggiativo autonomo.

3.3.1.Percorsi individualizzati nella ricerca di soluzioni alloggiative autonome

Così come per il lavoro, anche per la ricerca di un’abitazione in autonomia, si tratta di realizzare percorsi individualizzati di inserimento alloggiativo. Infatti, a seconda dei casi e del livello di autonomia sociale ed economica raggiunto dai beneficiarii, il passaggio diretto dal centro di accoglienza ad un inserimento alloggiativo autonomo non sempre è automatico ma può richiedere il ricorso a soluzioni alloggiative intermedie. Rientrano tra queste le strutture residenziali di formazione professionale; gli alloggi sociali collettivi o privati a pagamento secondo quote calmierate107; gli appartamenti privati in condivisione con altri beneficiari e/o persone esterne; qualsiasi altra soluzione alloggiativa temporanea adeguata individuata nel contesto locale;

3.3.2. Accesso al mercato privato degli alloggi

Al fine di consentire un più agevole accesso al mercato privato degli alloggi, è opportuno che l’operatore intervenga a promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiario e locatore nella negoziazione dei contratti d’affitto (attraverso il monitoraggio delle offerte di locazione, eventuali accordi con agenzie immobiliari, servizi di accompagnamento nei rapporti con le agenzie o i locatori ecc.). L’operatore potrà inoltre intervenire nell’orientamento ad altri servizi del territorio, pubblici e privati, di intermediazione immobiliare, sostegno alla ricerca di soluzioni alloggiative, quali le agenzie per la casa realizzate in alcuni comuni108, agenzie immobiliari, enti di terzo settore, sportelli gestiti dai sindacati degli inquilini, etc.

3.3.3. Contributi alloggio Lo strumento del contributo alloggio consiste in un aiuto economico concesso al rifugiato per pagare l’affitto e le altre spese relative ad un alloggio, quali la cauzione, il deposito, l’anticipo, ma anche il vitto per sé e per la sua famiglia eventuale.

La legge 431/98 art. 11 ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione il cui ammontare viene stabilito annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria.

107 art. 40, comma 4 DPR 286/98 108 per maggiori dettagli su questo aspetto si veda “ La casa, un bene che integra. Nuovi strumenti per l’inserimento dei rifugiati”, documento realizzato nell’ambito del progetto Equal- Integ.r.a.-Integrazione richiedenti asilo,maggio 2004.

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La domanda per l'assegnazione di un contributo alloggio deve essere presentata al Comune di residenza su apposito modulo distribuito dal Comune e inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il pubblico o all'Ufficio Casa del Comune o delle Circoscrizioni

3.3.4. Alloggi di edilizia residenziale pubblica

L'art. 40 del T.U. 286/98 ha introdotto l'accesso degli immigrati residenti in Italia: si tratta di alloggi popolari destinati alle fasce più deboli della popolazione che vengono assegnati dai Comuni ogni anno in base a una graduatoria. I requisiti richiesti per accedere alla domanda sono i seguenti:

• titolarità della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

• residenza anagrafica o attività lavorativa principale nel comune presso il quale si fa domanda;

• non avere a disposizione altra abitazione adeguata alle esigenze della famiglia;

• non aver già ottenuto in precedenza contributi di edilizia residenziale pubblica o agevolata;

• reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello indicato nella normativa vigente per l'accesso all'edilizia pubblica. Normalmente il limite di reddito è indicato nel modulo della domanda.

La domanda per l'assegnazione di una casa popolare deve essere presentata al Comune di residenza su apposito modulo distribuito dal Comune tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il pubblico o all'Ufficio Casa del Comune o delle Circoscrizioni.

3.3.5. Suggerimenti pratici per la ricerca dell’alloggio

E' possibile trovare una casa da affittare tramite annunci privati oppure tramite un'agenzia immobiliare. Questa svolge un ruolo da intermediario tra proprietario e inquilino; il servizio ha un costo che normalmente è pari a due mensilità del canone di affitto di cui una è a carico del proprietario e una è a carico dell'inquilino. Quando si decide di contattare un’agenzia, è bene informarsi subito sul costo del servizio di intermediazione per evitare spiacevoli sorprese. Il contratto Il contratto è un accordo scritto tra proprietario e inquilino e serve a definire:

• durata del contratto di affitto • canone mensile che l'inquilino deve pagare • obbligo di preavviso in caso di recessione dal contratto • obblighi relativi alle spese di manutenzione della casa (al proprietario spettano le

spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, spettano all'inquilino le spese di piccola manutenzione).

Una volta trovata la casa che si ritiene adeguata alle proprie necessità e possibilità, si deve sempre pretendere un contratto scritto che deve essere firmato sia dall’ inquilino che dal proprietario. Perchè il contratto sia valido deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro entro venti giorni dalla sottoscrizione (stipula). Ogni anno la registrazione deve essere rinnovata. Le spese di registrazione sono suddivise in parti eguali tra il proprietario e l'inquilino. Il canone di affitto deve essere pagato entro la data stabilita di ogni mese, tutti i

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mesi. Se l'inquilino non paga entro 20 giorni dalla scadenza e l'importo non pagato supera una mensilità, il proprietario può richiedere l'annullamento del contratto. La legge riconosce e definisce diversi tipi di contratto che è possibile sottoscrivere. 1 - Contratti liberi DURATA 4 anni + 4 di rinnovo automatico

CANONE liberamente concordato tra proprietario e inquilino

AGGIORNAMENTI CANONE

liberamente concordati per entità, frequenza e procedura

DISDETTA Inquilino: con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data scelta. Proprietario: con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

2 - Contratti convenzionati DURATA 3 anni + 2 di rinnovo automatico

CANONE fissato entro le fasce stabilite da comuni ad alta densità abitativa e organizzazioni sindacali di categoria

AGGIORNAMENTI CANONE

concordati tra comuni ad alta intensità abitativa e organizzazioni sindacali di categoria.

DISDETTA Inquilino: in ogni momento con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data scelta Proprietario: almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

SCONTI FISCALI Detrazioni fiscali sul reddito distinte in due fasce: a) redditi inferiori a 30 milioni annui b) redditi compresi tra 30 e 60 milioni annui.

3 - Contratto uso foresteria E’ il contratto che prevede come garante il proprio datore di lavoro. L'inquilino può concordare con il datore di lavoro la possibilità di affittare l'alloggio detraendo direttamente il canone di affitto dallo stipendio. Caparra (o deposito cauzionale) Alla firma del contratto, a garanzia dell'integrità dell'immobile, l'inquilino versa al proprietario una somma chiamata cauzione che non può superare tre mensilità di affitto. La cauzione viene restituita allo scadere del contratto con l'applicazione del 2,5% annuo di interesse. Il proprietario può trattenere in tutto o in parte la cauzione qualora l'immobile abbia subito dei danni imputabili all'inquilino.

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ATTENZIONE • Se il contratto non è registrato non è valido per dimostrare di avere un alloggio idoneo

ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. • Prima di stipulare un contratto di affitto, è utile rivolgersi alle associazioni di tutela dei

diritti degli inquilini per verificare che il contratto sia conforme alla legge. • I moduli già stampati dei contratti previsti dalla legge sono reperibili presso i sindacati

degli inquilini e i negozi di materiali per ufficio. • Richiedere sempre al proprietario o all'amministratore di condominio la ricevuta di

pagamento dell'affitto. Nella ricevuta devono essere indicati: il nome di chi paga, il nome di chi riceve i soldi, l'importo esatto della somma pagata, la causale del pagamento, la data e la firma di chi riceve i soldi.

• Conservate qualsiasi ricevuta di pagamento, qualsiasi biglietto, anche scritto a mano, le fotocopie di ogni assegno o dei bonifici di pagamento: possono costituire prove importanti in caso dobbiate sostenere una causa contro il proprietario.

• In caso di vendita dell'abitazione affittata, l'inquilino ha diritto di essere interpellato per primo rispetto ad altri acquirenti a parità di prezzo richiesto dal proprietario.

• I canoni di locazione pagati in misura superiore a quelli risultanti dal contratto scritto e registrato possono essere chiesti in restituzione dall'inquilino fino a sei mesi dopo la consegna dell'alloggio.

• E' illegale la richiesta del pagamento di una somma in nero oltre a quanto stabilito nel contratto.

Cessione di fabbricato L'Art. 7 della legge 40/98 stabilisce che chiunque ospita a qualsiasi titolo un immigrato, anche se parente o affine, deve darne comunicazione scritta all'autorità di pubblica sicurezza, presso il commissariato di zona, specificando le generalità complete del denunciante e dello straniero e gli estremi di un documento di identità di questo. Divieto di sub-locazione Secondo gli art.1594 e 1595 del Codice Civile e l'Art. 2 della legge 392/78, l'inquilino non può sublocare totalmente l'immobile senza il consenso del proprietario. Può invece sub-locare parte dell'immobile se non è diversamente stabilito nel contratto e purché ne dia comunicazione al proprietario. Spese a carico dell'inquilino Oltre l'affitto, esistono altre spese che l'inquilino deve affrontare: le spese ordinarie, il riscaldamento e le bollette dei consumi domestici. L'inquilino ha due mesi di tempo, dalla richiesta del proprietario, per il pagamento delle spese, ed ha il diritto di pretendere tutta la documentazione che le giustifichi. Il mancato pagamento delle spese (per una morosità pari a due mensilità del canone) legittima il proprietario ad intimare lo sfratto. Le spese ordinarie sono: il servizio di pulizia e la luce delle scale, la manutenzione dell’ascensore, l'acqua ( si paga in base ai componenti della famiglia), la tassa sui rifiuti. Se il riscaldamento è centralizzato, si paga ogni mese sulla base della dimensione dell'alloggio. Se è autonomo, si paga insieme con la bolletta del gas. L'importo da pagare per le spese ordinarie e per il riscaldamento viene comunicato con una lettera dell'amministratore o del proprietario. Di solito già al momento della stipula del contratto viene stabilita una quota mensile da versare per queste spese, a cui segue, ogni sei mesi, un conguaglio (cioè un pareggio delle spese rispetto al consumo effettivo). Per le utenze domestiche (luce, gas, telefono) la spesa consiste in un canone fisso bimestrale ed in una quota variabile che dipende dai propri consumi. Solitamente i contratti

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per queste forniture sono sottoscritti dal locatore, altre volte però, quando si prende possesso di una abitazione, potrebbe essere necessario sottoscrivere personalmente il proprio contratto presso gli Enti preposti, affrontando una spesa di alcune centinaia di Euro. Le norme di condominio Se l’appartamento che si vuole affittare è parte di un edificio in cui si trovano altri appartamenti, bisogna considerare che le regole interne sono generalmente stabilite dall’Assemblea dei Condomini ( cioè da tutti i proprietari); è quindi importante informarsi su quali siano queste regole quando ci si trasferisce in una nuova casa. Genericamente riguardano la gestione degli spazi comuni, l'indicazione degli orari in cui non è possibile fare rumore, la possibilità di tenere animali, etc. I genitori sono responsabili del comportamento dei figli, i quali dovranno essere educati a mantenere un comportamento corretto. Ai bambini dovrà inoltre essere spiegato di non danneggiare nulla e dovrà essere indicato in quali aree è permesso giocare. Spesso le regole condominiali sono poco conosciute e ancor meno rispettate. La loro infrazione è la causa più frequente delle liti tra i vicini di casa, la migliore cosa da fare è cercare di stabilire un rapporto di correttezza e gentilezza con i vicini di casa, vivere civilmente e usare il buon senso. Nei casi in cui invece si verifichi un reale danno, ci si deve rivolgere immediatamente all'Amministratore del condominio.

3.4. Animazione socio-culturale Con il concetto di animazione socio-culturale. si fa riferimento alla realizzazione di interventi finalizzati a favorire un positivo inserimento sociale dei beneficiari nella comunità locale, a prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto e di isolamento reciproco tra i beneficiari stessi e il territorio e a valorizzare il dialogo interculturale. Le attività possono riguardare iniziative ricreative, sportive, culturali, sociali, da realizzarsi anche con il coinvolgimento diretto degli enti pubblici, delle associazioni, degli enti religiosi, delle comunità degli stranieri e di altri soggetti. Particolare attenzione andrà riservata a permettere ai beneficiari di essere direttamente protagonisti delle attività, promuovendo forme di auto-organizzazione. Rientrano tra queste anche le iniziative di informazione e di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica, con particolare riguardo alla pubblica amministrazione e alle scuole, finalizzate a fare conoscere il progetto stesso e ad accrescere l'attenzione e la conoscenza sulle tematiche del diritto d'asilo.

3.5. Costruzione di una rete di sostegno L'attivazione ed il consolidamento di un sistema integrato di interventi attraverso il coinvolgimento degli attori locali che a vario titolo si occupano di queste problematiche, diventa fondamentale per le attività di integrazione. Gli operatori dei centri assumono in questo senso un ruolo essenziale nella costruzione di una rete territoriale di appoggio al centro di accoglienza. Si tratta di attivare contatti con le istituzioni locali coinvolte a vario titolo. Stimolare, laddove sono stati istituiti, i Consigli territoriali per l'immigrazione alla presa in carico anche del problema dei richiedenti asilo e rifugiati. Sensibilizzare tutti gli attori istituzionali del territorio sulle possibili soluzioni per risolvere i problemi di maggiore rilevanza sociale dei rifugiati/ richiedenti asilo. Offrire agli amministratori la gamma completa delle possibili fonti di finanziamento regionali, nazionali ed europee per attività e per progetti volti all'integrazione dei rifugiati. Far conoscere le buone prassi diffuse in tutto il territorio nazionale. Costruire

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canali di collegamento ed occasioni di parternariato tra le reti associative locali e le grandi reti associative nazionali iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 268/98. Risulta inoltre di fondamentale importanza formalizzare gli accordi raggiunti con i suddetti soggetti attraverso protocolli di intesa, accordi, convenzioni e quant’altro sia utile a costruire un rapporto organico e sinergico con il territorio.

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Capitolo 4: Casi particolari In questo capitolo verranno prese in esame alcune categorie di utenti, in particolare i minori richiedenti asilo e rifugiati non accompagnati e le vittime di tortura, per le quali è necessario prevedere interventi specifici e personale ad hoc. In tal senso si sono espressi sia il D.Lgs n. 140 del 30 maggio 2005 relativo alle norme minime di accoglienza per i richiedenti asilo, sia il DM n. 308 del 21 maggio 2001, relativo ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi per le strutture a ciclo diurno e residenziale. Tali norme sottolineano la necessità di prevedere figure professionali con specifica formazione da impiegare nell’assistenza a persone portatrici di esigenze particolari quali, donne sole o con prole, vittime di tortura, disabili psichici o fisici, minori non accompagnati per le quali dovrà essere garantito anche il raccordo sul territorio con le strutture e le istituzioni preposte alla loro assistenza109.

4.1. I minori non accompagnati Per minore straniero non accompagnato si intende il minore straniero che si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle norme italiane vigenti110. Ad ogni minore straniero non accompagnato si applica la normativa prevista per i minori italiani ed in particolare le norme atte a garantirgli un’adeguata assistenza e protezione. Nello specifico il minore deve poter essere collocato in un luogo sicuro111, deve poter essere disposto per lui l’affidamento temporaneo presso una struttura di accoglienza o presso una famiglia112 e deve essere disposta per lui l’apertura della procedura di tutela. Egli inoltre deve essere segnalato alle autorità competenti e cioè:

• alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; • al Giudice tutelare; • al Comitato minori stranieri salvo il caso in cui sia stata presentata una richiesta di

asilo. Il minore straniero non accompagnato non può in nessun caso essere espulso.

4.1.1. Minori stranieri richiedenti asilo non accompagnati e la procedure per il riconoscimento dello status.

I minori stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto a presentare domanda di asilo. In questo caso, l’autorità che riceve la domanda interrompe il procedimento e comunica la presenza del minore al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell’adozione dei

109 La “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” del 1989, resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 27 magio 1999 che all’art. 3,comma 3, recita: “Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo”. 110 DPCM 535/99, art. 1 111 art. 403 del cod. civ. 112 Legge 184/83

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provvedimenti di tutela113, nonché quelli relativi all’accoglienza del minore, e informa il Comitato per i Minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore così nominato conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente Questura. In attesa della nomina del tutore, l’assistenza e l’accoglienza del minore non accompagnato richiedente asilo, vengono assicurate dal comune in cui egli si trova114. La domanda viene successivamente esaminata dalla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato competente per territorio che provvederà a intervistare il minore accompagnato dal suo tutore. Se la Commissione riconosce al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo. Se la domanda viene rigettata, la commissione può comunque raccomandare al questore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio non sia opportuno. Nel caso in cui non venisse riconosciuto lo status né rilasciato un permesso per motivi umanitari, il minore tramite il suo tutore può chiedere la tutela giurisdizionale. I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i Centri di identificazione o di permanenza temporanea.

4.2.1. Le strutture per minori

Fatti salvi i requisiti minimi comuni alle strutture di cui al par. 1.2.1, i centri che accolgono minori non accompagnati richiedono requisiti strutturali, organizzativi e gestionali specifici. Per quanto riguarda l’accoglienza, infatti, il D.Lgs 140/05 prevede che il minore non accompagnato venga inserito in centri di accoglienza propriamente destinati ai minori115. Prevede inoltre che ad occuparsi di essi sia personale che abbia seguito una specifica formazione116. Nella stessa direzione si esprime la legislazione italiana relativa ai criteri minimi di accoglienza delle strutture per i minori. Infatti, oltre a contemplare la presenza di personale adeguatamente formato contiene indicazioni circa i requisiti minimi strutturali dei centri specificamente ad essi rivolti117.

a. Capacità ricettiva Secondo i requisiti minimi previsti per le strutture per minori, queste dovrebbero prevedere un massimo di 6 utenti nel caso di strutture di tipo familiare e di gruppi appartamento e un massimo di 10 posti letto nel caso di strutture di tipo comunitario.

b. Tipologia di accoglienza e personale impiegato. Per quanto riguarda la tipologia delle strutture, i centri per minori devono rispondere, in termini generali, all’esigenza di garantire al minore assistenza e protezione oltre che uno

113 art. 346 cod. civ: nomina del tutore e del protutore: il giudice tutelare;art. 347: tutela per più fratelli; art. 348: scelta del tutore; art 354: tutela affidata ad enti di assistenza; art. 360: funzioni del protutore; art. 389: registro delle tutele 114 art. 2, comma 5 DPR n. 303/2004 115 art. 8, comma 4 D.Lgs 140/2005 116 art. 9, comma 3 D. Lgs 140/2005 117artt. 3 e 6 DM 308/2001 (Per maggior chiarezza si tenga presente che i criteri strutturali e organizzativi integrativi a quelli minimi previsti dal suddetto DM, vengono stabiliti dalla normativa regionale di riferimento

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spazio educativo adeguato che sia quanto più simile al contesto familiare118 dal quale sono stati costretti ad allontanarsi. Una tipologia di struttura adeguata a tal fine è la comunità di tipo educativo che si caratterizza per la convivenza dei minori con una équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. Al fine di garantire un sostegno educativo, questo tipo di strutture assicurano la presenza, in orario diurno e secondo turni di lavoro che diano continuità all’intervento, di educatori specializzati aventi ruolo primario nell’impostazione, gestione e supervisione di un progetto educativo individualizzato per ciascun minore. In questo senso l’educatore diventa per il minore il punto di riferimento principale, sia dal punto di vista relazionale che sociale. Per questo motivo, con i minori, ancor più che con gli adulti, diventa importante prevedere un rapporto numerico operatore/utente pari a 1 su 3- 4 beneficiari. Oltre alla presenza di personale durante il giorno, dovrà essere garantito l’impiego di un operatore durante la notte per il quale sarà opportuno individuare una stanza ed un servizio igienico riservato. Inoltre, proprio per le caratteristiche particolari dell’utenza, è consigliabile prevedere la partecipazione anche in maniera non continuativa, di personale addetto ad attività di animazione sociale.

c. Il progetto educativo individualizzato Obiettivo del progetto educativo individualizzato è quello di focalizzare le esperienze da far provare al minore al fine di favorire un percorso di crescita personale armonico. Nell’elaborazione del progetto educativo l’educatore parte da una prima analisi sui seguenti punti :

- ricognizione delle risorse che il centro di accoglienza al suo interno è in grado di attivare in termini di risorse professionali e di attività previste (ricreative, di socializzazione etc.)

- ricognizione delle risorse esistenti sul territorio (servizi specificamente rivolti a minori: scolastici, ricreativi, di assistenza psicologia e sociale etc);

- anamnesi della storia personale del minore. La raccolta della storia del minore assume una particolare rilevanza nel caso dei richiedenti asilo non accompagnati e pertanto richiede un’attenzione particolare nella ricostruzione degli eventi salienti e del tasso di sofferenza eventualmente espresso. Oltre a questi dati, l’anamnesi dovrebbe focalizzare l’attenzione su altri elementi quali i dati anagrafici, il tipo di istruzione raggiunto, le competenze possedute, le aspirazioni e tutto ciò che possa essere utile a definire un quadro globale del minore sotto tutti i punti di vista (anagrafico, relazionale, psicologico).

Una volta definito il quadro di insieme l’educatore individua e condivide con il minore un progetto educativo nel quale verranno esplicitati:

- gli obiettivi a breve, medio e lungo termine la cui definizione deve essere flessibile e suscettibile di cambiamento a seconda delle reali esigenze del momento;

- gli strumenti e le risorse da mettere in campo per raggiungerli; - il calendario delle verifiche. La verifica in itinere sul raggiungimento o meno

degli obiettivi prefissati, consente all’educatore di ricalibrare eventualmente l’intervento educativo.

118 art. 2, comma 4 legge 149 del 2001 “ Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”

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d. Le attività Per quanto riguarda l’organizzazione quotidiana delle attività, deve essere innanzitutto garantito l’adempimento di alcuni obblighi di legge che l’educatore è tenuto a far rispettare. Tra questi si sottolinea:

• l’assolvimento dell’obbligo scolastico dei minori fino a 15 anni; • l’assolvimento dell’obbligo formativo fino ai 18 anni. L’obbligo formativo può essere

ottemperato attraverso la prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore, la partecipazione a specifici corsi di formazione professionale o attraverso l’apprendistato119.

I minori dovranno pertanto essere orientati ed indirizzati verso i percorsi di studio e/o formazione che meglio rispondono alle caratteristiche personali di ognuno . Particolare attenzione andrebbe inoltre rivolta alla programmazione di tutte le attività a carattere aggregativo e ludico-ricreativo finalizzate alla gestione costruttiva del tempo libero quali:

- attività sportive ; - attività ricreative all’aperto (escursioni, passeggiate); - attività di studio e ricerca (corso di italiano, ricerche su Internet) - attività ricreative finalizzate alla socializzazione

A tal fine una cura particolare dovrebbe essere dedicata alla suddivisione degli spazi interni attraverso la predisposizione di locali attrezzati per il tempo libero/sala giochi e per lo studio.

4.2.2. Creazione rete specifica. Data la particolarità dell’utenza, diventa di fondamentale importanza costruire una rete di sostegno al progetto fatta non solo di rapporti istituzionali e di utilizzazione delle risorse del territorio, ma anche di rapporti informali con i gruppi di pari, finalizzati allo scambio ed alla socializzazione con i ragazzi del territorio attraverso modalità quali:

• collegamento con eventuali progetti finanziati dalla legge 285/97 attivati sul territorio; • contatti e accordi con le associazioni sportive e del tempo libero • creazione rete famiglie affidatarie: la presenza di famiglie disponibili all’affido, può

rappresentare un ulteriore sostegno al percorso di crescita del minore • coordinamento con le agenzie scolastiche e formative • accordi e protocolli di intesa con i servizi territoriali finalizzati a facilitarne l’utilizzo da

parte dei minori (p.es. servizi di prevenzione interni ai consultori etc.)

119 D.Lgs. n. 257/2000

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4.2. Le persone che hanno subito torture120

4.2.1. Il percorso della presa in carico Il contesto in cui si muovono i richiedenti asilo e i rifugiati vittime di tortura è particolarmente difficile: l’arrivo in emergenza, la precarietà dell’accoglienza, la precarietà psicologica, l’iter burocratico, i numerosi colloqui, l’accettazione o il diniego, il nuovo status. C’è una generalizzata tendenza ad includere le vittime di tortura nell’ampio orizzonte dei rifugiati e richiedenti asilo, come se la tortura non fosse un ulteriore problema da considerare nell’analisi delle politiche di accoglienza e di sostegno. Nel nostro Paese non esistono strutture previste dalla normativa per i richiedenti asilo e rifugiati torturati. Alla base del lungo processo di presa in carico del richiedente asilo vittima di tortura si deve instaurare un clima favorevole di comprensione, di relazione finalizzata all’autonomia, di riconoscimento dell’individuo con le sue sofferenze. La presa in carico è fatta di forme, modalità e contesti comunicativi adeguati, coerenti sia culturalmente che contingentemente. La presa in carico va collocata all’interno di un “prima” e di un “dopo”, è un lungo percorso costituito da una fase di rifiuto che può essere seguita dal riconoscimento dell’evento stesso e, se si procede nella norma, da un superamento della tortura come mero fatto traumatico per arrivare ad una forma di convivenza con questo fatto totale per l’individuo. Un primo aspetto della presa in carico è costituito dal fondamentale primo colloquio con gli operatori, mentre un secondo è strettamente legato al tipo di accoglienza/accompagnamento che dovrebbe essere esercitata possibilmente da un operatore dedicato. Considerata la situazione di enorme fragilità dei richiedenti asilo vittime di tortura è indispensabile monitorare il “percorso riabilitativo”. La funzione di accoglienza/accompagnamento contribuisce a rassicurare l’individuo incrementando l’autostima. I colloqui che contraddistinguono l’intero iter burocratico possono assumere forme e modalità diverse, interessante è l’efficacia riscontrata nella presa in carico di gruppo finalizzata sia ad una migliore comprensione del problema che alla creazione di una rete relazionale di sostegno sostitutiva rispetto a quella che l’individuo ha dovuto abbandonare. Il gruppo infatti, facilita l’interazione, la narrazione e offre la possibilità di mettere in atto nuove modalità relazionali.

4.2.2. La sofferenza del corpo della vittima di tortura Affrontando le problematiche connesse alla presa in carico delle vittime di tortura diventa indispensabile fare alcune riflessioni sul corpo e sulla cura del corpo della vittima di tortura: come operatori (medici, assistenti sociali, insegnanti) l’esperienza di trovarsi di fronte a uomini, donne e bambini che portano sul loro corpo i segni delle violenze subite non è più isolata e lascia disorientati e spaventati. Rientrare in contatto e riappropriarsi del proprio corpo ferito non è un passaggio semplice e indolore per chi ha vissuto la tortura; per fare questo passaggio può diventare importante un accompagnamento.

120 Il presente paragrafo è frutto di una sintesi del manuale “Percorsi delle vittime di tortura in Italia – Fattori di rischio e di protezione” – a cura di Associazione Franz Fanon e ICS Consorzio Italiano di Solidarietà, Roma, 2003 , così come integrato in alcune sue parti dai contributi del dott. Natale Losi, Direttore Unità Psicosociale e di Integrazione culturale – OIM Roma.

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In molti casi è il corpo a portare le cicatrici di quanto è stato vissuto dalla persona. Le conseguenze fisiche di alcuni tipi di violenze sono permanenti e necessitano di cure appropriate (chirurgiche, ortopediche, fisioterapiche); è però fondamentale per il medico ricordare che il vissuto della vittima legato alla ferita va ben oltre il fisico, richiama l’esperienza vissuta: alcuni esami o interventi clinici (ad esempio un semplice elettroencefalogramma) possono, per la persona, avere delle analogie con le torture subite richiamando quindi improvvisamente alla memoria gli episodi di violenza sperimentati. La diagnosi, la terapia o la certificazione delle ferite riportate (in alcuni casi molto importanti per il riconoscimento della domanda di asilo) non possono quindi essere separati o isolati da un’attenta presa in carico della persona. In altri casi, anche senza trovarsi di fronte a cicatrici è il corpo a parlare con sintomi fisici che però, dopo analisi cliniche, si rivelano privi di una fonte organica. Disturbi legati al sonno, cefalee, mal di stomaco, possono rimandare ad altro: “Era attraverso il corpo che lei esprimeva l’essenza della sua sofferenza… I dolori somatici erano i marcatori corporei degli avvenimenti traumatici che avevano segnato il corso della sua vita”121. Una delle difficoltà principali è quella di riuscire a diagnosticare correttamente l’origine del malessere, il rischio altrimenti, come riportato ampiamente in letteratura, è quello di obbligare la persona ad un’incessante catena di esami clinici e terapie inefficaci alla ricerca di una base organica del sintomo. Il percorso verso un corretto riconoscimento e ri-collocazione del sintomo deve quindi aprirsi ad altre dimensioni di significato.

4.2.3. I bisogni I bisogni dei richiedenti asilo si possono distinguere in tre grandi categorie:

1. bisogni psicologici/relazionali: il bisogno di essere riconosciuto, essere accolto, di essere accompagnato, di creare una rete sostitutiva di supporto, di aver un sostegno psicologico;

2. bisogni materiali: il bisogno di una casa, di un lavoro, di un reddito; 3. bisogni culturali legati alla socializzazione: scolarizzazione, apprendimento linguistico,

riconoscimento dei servizi e capacità di muoversi in un nuovo contesto così come il bisogno di recuperare e mantenere la propria identità oltre che la propria cultura. Questi due ultimi aspetti sono fondamentali per l’equilibrio psicologico degli individui vittime di tortura i quali a causa di ciò che hanno subito possono rifiutare o rimuovere elementi importanti della loro cultura e della loro storia personale e familiare.

Nel caso di richiedenti con famiglie la presa in carico è ancora più complessa in quanto i bisogni aumentano, si articolano, si differenziano. Attualmente l’iter per il riconoscimento dello status di rifugiato occupa un periodo di tempo abbastanza lungo nel corso del quale il richiedente asilo non ha nessuna possibilità di lavorare. Egli vive pertanto in uno spazio sospeso, di attesa, di inattività, di incertezza circa una progettualità futura. Poter lavorare sarebbe importante per porre le basi di un progetto, per creare maggior stabilità ed autonomia economica che possa consentire loro anche di inviare degli aiuti ai familiari rimasti nel Paese di origine, di cui ci si sente spesso responsabili e che continuano a vivere in una condizione di pericolo. La mancanza di basi per una progettualità futura rende ancor più acuta la situazione di sofferenza fisica e psichica delle vittime di tortura che oltre ai problemi di salute fisica, spesso diretta conseguenza delle torture subite, si trovano ad affrontare uno stato

121 F. Sironi, Persecutori e vittime, Milano, Feltrinelli 2001..

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psicologico di depressione e di forte insicurezza. Ciò detto non bisogna sottovalutare la necessità che l’autonomia economica e l’autonomia psicologica viaggino di pari passo.

Oltre a questi intricati bisogni c’è la necessità di mantenere l’attenzione sull’espletamento della domanda di asilo. E’ importante aiutare i richiedenti asilo vittime di torture ad aspettare i tempi burocratici, ma anche accompagnarli affinché possano narrare e riconoscere la propria biografia di torturato, poiché per reperire tutta la documentazione sulla situazione socio-politica del proprio Paese è necessario scrivere, contattare amici, conoscenti, familiari e ciò li porta molto spesso a rivivere un’esperienza di forte trauma.

4.2.3. Come emerge la tortura Il richiedente asilo che abbia subito torture, non è necessariamente riconoscibile né a prima vista, né attraverso l’osservazione clinica. Inoltre, proprio come ricorda Sironi, uno degli obiettivi principali dei torturatori è quello di ridurre al silenzio le loro vittime. A questa difficoltà quindi, che è un esito specifico e voluto della tortura, si aggiungono le ulteriori difficoltà e sofferenze, anche involontarie ma nondimeno presenti nel percorso di riconoscimento “burocratico” necessario per riconoscere alle persone in questione uno statuto di rifugiato. In questo contesto, la sofferenza psichica è legata ai ricordi che affiorano spontaneamente secondo ritmi e tempi diversi, molto personali, o è determinata dalle necessità di ricordare per giustificare il proprio stato. I ricordi spontanei possono emergere senza grandi sforzi oppure richiedono un lungo percorso di costruzione di fiducia tra operatore e individuo specialmente in presenza di individui che hanno rimosso l’evento. La creazione di un setting adeguato e di un ascolto empatico è condizione essenziale per l’instaurarsi di un clima di fiducia che può favorire la narrazione della propria esperienza. I tempi della consapevolezza di ciò che è successo sono diversi e variano in relazione alle diverse esperienze. Il percorso è difficile in quanto bisogna spesso fare i conti con le diffidenze o rigidità legate alla situazione. E’ fondamentale affinché esperienze di tortura e di violenza vengano raccontate, lavorare per instaurare una relazione di empatia, di fiducia tra l’operatore e l’individuo. A tal fine, è necessario sostenere richiedenti asilo, rifugiati e vittime di torture a comprendere i ruoli, le appartenenze, i compiti degli operatori. La difficoltà di comprendere tali ruoli infatti, genera spesso diffidenza e paura che gli interlocutori non credano alle storie di violenza e sofferenza. Non è però sufficiente creare un clima di fiducia, è importante anche trovare dei codici comunicativi ed elementi comuni che tengano in piedi il rapporto. A volte l’esperienza della tortura può emergere in momenti casuali, fuori contesto, oppure in modo improvviso, dopo un momento di crisi e di chiusura, a volte in modo frammentato e confuso, in altri casi invece l’esperienza emerge quando le priorità sociali sono state soddisfatte e l’individuo ha definito il proprio progetto nel Paese ospite. Dipende dalla capacità degli operatori, a prescindere dal titolo professionale, trovare le modalità ed i tempi più appropriati per costruire una relazione terapeutica, o per ricorrere all’invio verso professionisti con competenze specifiche.

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A questo proposito è stato rilevato122 come le tecniche di tortura possano essere paragonate, nella loro struttura, ad alcune tecniche di iniziazione. Di conseguenza, studiando queste ultime, sia possibile intervenire terapeuticamente con le persone che hanno subito torture, per de-costruirne gli effetti patologici sul piano psichico.

Il silenzio e la parola A volte si intuisce che dietro il silenzio di alcuni richiedenti asilo si nascondono episodi di violenza o di tortura che la persona non riesce o non vuole fare emergere: cosa fare? Aiutarla a raccontare o rispettarne il silenzio? E quando questo silenzio si allarga all’intero nucleo familiare e si ha l’impressione di avere a che fare con fantasmi del passato che pesano e condizionano le attuali dinamiche e relazioni familiari? Oppure, di fronte ad una persona che improvvisamente si mette a raccontare episodi drammatici della propria biografia con una lucidità e una freddezza che lascia sgomenti, come reagire? Le situazioni che l’operatore si trova a dovere affrontare possono essere agli antipodi; non potendo approfondire il senso del silenzio e della parola e rimandando quindi agli autori che se ne sono occupati, ricordiamo però alcune riflessioni che ci provengono dalla letteratura.

- La tortura può essere utilizzata deliberatamente per “rubare la voce delle persone”; riappropriarsi della parola per descrivere e parlare della tortura può essere l’esito di un percorso di trattamento e riabilitazione;

- Il modello terapeutico basato sul “fare parlare”, sul far emergere i ricordi del passato o partire dall’elaborazione delle emozioni non è un modello universalmente valido: Summerfield, Sironi, Rosseau e Agger criticano fortemente l’utilizzo indiscriminato di interventi terapeutici basati su modelli di cura occidentali.

- Alcuni autori hanno sottolineato come, introducendo chiavi di lettura che includono la memoria sociale o il contesto storico e politico in cui si consumano gli episodi di violenza, la tortura non è solo un episodio che riguarda la singola persona ma un intero gruppo. La parola può essere quindi utilizzata dalla persona (e avere anche un valore terapeutico: ad esempio Agger parla di testimony-metod nel lavoro psicoterapeutico con rifugiati latino-americani) per denunciare quello che sta succedendo al suo gruppo o al suo popolo. Losi e collaboratori hanno introdotto nel lavoro sui traumi un modello articolato e interdisciplinare che prevede tra l’altro l’uso terapeutico del teatro, nonché degli “Archivi della Memoria”. 123

4.2.4. Il ruolo dello psicoterapeuta Compito e obiettivo dello psicoterapeuta è la ricerca di un’alleanza “etico-ideologica” oltre che “terapeutica”. Egli deve considerare con grande attenzione e sensibilità i contesti di provenienza delle persone prese in carico e deve riuscire a differenziarsi da un contesto legislativo insufficiente, dalle politiche poco chiare riguardanti i richiedenti asilo, dall’indifferenza delle istituzioni allo scopo di farsi riconoscere come un alleato, come un interlocutore affidabile. Gli strumenti sono la costruzione del setting, il rammendo della storia personale in funzione della storia familiare e del Paese per poi andare sugli aspetti più emotivi. La narrazione va 122 N. Losi, Vite Altrove. Migrazione e disagio psichico, Milano, Feltrinelli, 2000. 123 N. Losi (Ed.), Psychosocial and Trauma Response in War-Torn Societies, the case of Kosovo, Psychosocial Notebook, V. 1, November 2000, IOM, Geneva; N. Losi, L. Passerini, S. Salvatici (Eds), Archives of Memory, Supporting Traumatized Communities Trough Narration and Remembrance, Psychosocial Notebook, V. 2, October 2001, IOM, Geneva; M. Losi, S. Reisner, S. Salvatici (Eds), Psychosocial and Trauma Response in War-Torn Societies, Supporting Traumatized Communities Through Theatre and the Arts, Psychosocial Notebook, V. 3, June 2002, IOM, Geneva.

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accompagnata, sostenuta, lasciata fluire con tempi adeguati che non sempre coincidono con quelli burocratici. Nel lavoro di sostegno psicoteraupetico si osserva spesso l’intrattabilità delle ragioni della sofferenza, poiché le vicende della tortura sono portate come esperienze irrevocabili, in cui il soggetto sente che nessuno gli può dare aiuto. E’ spesso un lavoro di sostegno anche al problema del lutto delle persone scomparse, al senso di colpa per coloro che sono rimasti nel Paese e della cui sorte ci si sente responsabili. I tempi di riabilitazione non sono prevedibili e sono strettamente connessi alla presenza di un contesto che permetta alla persona la possibilità di ricostruirsi un profilo sociale riconosciuto.

4.2.5. Il lavoro di rete per le vittime di tortura Per poter rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni portati da una persona che ha subito tortura, un intervento di rete si rivela il modello più adeguato. Un intervento esclusivamente medico o medicalizzante, che enfatizza la centralità del trauma psichico e che riduce la persona all’unica dimensione di vittima è stato criticato come inadeguato, semplicistico e rischioso. La presa in carico delle vittime di tortura richiede, da parte dei diversi operatori dei Servizi, una riflessione sui propri modelli di riferimento e sulle proprie prassi di cura: è importante una stretta collaborazione tra le diverse professionalità che entrano in contatto con la vittima di tortura, con il richiedente asilo o rifugiato. Come è già stato precedentemente ricordato è auspicabile un intervento che tenga conto delle tre dimensioni: quella medica, quella psico-sociale e quella dei diritti. A fianco di figure professionali specifiche come il medico, lo psicologo, l’avvocato, c’è il lavoro quotidiano di operatori di comunità e centri di accoglienza, di insegnanti, di educatori, lavoro che si rivela cruciale per il riconoscimento, l’emersione e la presa in carico della vittima di tortura: tutti devono sviluppare competenze, conoscenze e sensibilità per poter accompagnare le persone nel percorso di cura e riabilitazione. Come scrive Saraceno124 queste competenze dovrebbero attraversare i “normali” luoghi dove passano i richiedenti asilo e non essere esclusiva di esperti di traumi: “I normali servizi sanitari e sociali devono tutti sapere e poter offrire ascolto, assistenza sostegno e terapia… questa normalità nell’accogliere ogni anormalità e aiutarla ad avere voce, senso e forza contrattuale, è lo straordinario expertise che si deve costruire, generare, perché ancora lungi dall’averla realizzata”.

124 Direttore del Department of Mental Health and Substance Dependance, WHO, Ginevra.

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Capitolo 5: Competenze dei Comuni e forme associative125

5.1. Le competenze dei Comuni I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. In particolare ai Comuni spetta:

1. definire, d’intesa con le aziende sanitarie locali, il terzo settore e le associazioni sindacali, il piano di zona per gli interventi sociali e socio-sanitari;

2. adottare sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

3. l’esercizio dei compiti trasferiti a norma del DPR 616/1977 e delle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo132 – comma 1 – del D.Lgs 112/1998;

4. l’esercizio delle funzioni sociali già di competenza della Provincia, secondo quanto stabilito dalla legge regionale;

5. programmare, progettare, realizzare il sistema locale dei servizi sociali a rete; 6. erogare i servizi e le prestazioni economiche; 7. autorizzare e vigilare sui servizi sociali e sulle strutture a ciclo residenziale e semi-

residenziale a gestione pubblica o dei soggetti privati; 8. garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo

le modalità previste dagli statuti comunali; 9. assumere gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica di soggetti –

residenti nel comune priva del ricovero – per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali;

10. realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi di istruzione scolastica o professionale e del lavoro, predisponendo, d’intesa con le aziende sanitarie locali e su richiesta dell’interessato, un progetto individuale;

I Comuni vengono così ad essere assegnatari di un triplice ordine di funzioni:

• i compiti trasferiti con il DPR 616/1977 • le funzioni attribuite ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 112/1998 • le attività indicate dall’art. 6 della L.328/2000

5.2. Le forme associative L’associazionismo intercomunale I comuni, titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, svolgono tali funzioni in forma singola o associata (consorzi, unioni di comuni, convenzioni tra enti). Il legislatore ha affrontato in modo organico la questione dell’associazionismo intercomunale nel Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) nel quale ritroviamo più di una precisa definizione della problematica. Nel D.Lgs. 267/2000 si trova riconfermato il ruolo decisivo delle Comunità Montane (art. 27) quali enti sovraccomunali ma anche riconosciuto lo status giuridico di ente locale alle Unioni

125 A cura di Formautonomie s.p.a.

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di Comuni (art. 32) da affiancare ad altre forme di associazione per la gestione di servizi, già previste nella L.142/1990, come le Convenzioni (art. 30) i Consorzi (art. 31) . Il punto più alto di tale necessità, trova la sua ragione nel sistema delle autonomie locali, delineato dal nuovo Titolo V della Costituzione Italiana, nel quale non esiste più una sfera di competenze comunali intangibile e dove accanto alle funzioni amministrative attribuite dalla legge, diventa fondamentale affiancarne altre, richieste dai cittadini secondo le diverse e variegate esigenze che scaturiscono dal territorio. Tutto ciò determina una nuova architettura istituzionale che nel rafforzare l’autonomia dei comuni tende contemporaneamente a stimolare le forme di associazione Unione di Comuni (art. 32 D. Lgs. 267/2000) “Le unioni di comuni sono enti locali costituite da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi”. Così il primo comma dell’articolo in rubrica, dal quale emergono due elementi fondamentali per la denotazione dell’unione dei comuni, in primis lo status giuridico di ente locale per la prima volta riconosciuto dalla norma, secondariamente lo scopo tipico di questa forma di associazione, la gestione di servizi finalizzata al superamento degli elementi di debolezza del tessuto dei piccoli comuni e più precisamente

a) Impossibilità di applicare economie di scala nelle risorse utilizzate; b) difficoltà a pianificare in modo innovativo l’utilizzo della “funzione finanza” –

(autonomia impositiva, gestione degli investimenti, finanza innovativa, BOC, project-financing, ecc..);

c) difficoltà di carattere organizzativo e scarsità di specializzazioni tecnico/amministrative;

L’atto costitutivo e lo statuto sono fonti normative costitutive delle unione approvate dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione ed individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. Convenzioni art. 30 D.Lgs. 267/2000 “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati. Consorzi Gli enti locali possono, per la loro gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 quando compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

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A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.

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Capitolo 6: Strumenti legislativi a disposizione dei comuni126

6.1.Legge sull’assistenza (328/2000)

a. Il Piano di zona Il Piano di zona è lo strumento cardine della progettazione, attuazione e gestione a livello locale; viene approvato dai comuni che fanno parte di un determinato “ambito territoriale per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete”. Tale ambito è determinato dalla Regione e, di norma, coincide con il distretto sanitario già operante per le prestazioni sanitarie. Il piano di zona individua:

- gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti ed i mezzi per la relativa realizzazione;

- le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali;

- le modalità per garantire l’integrazione socio-sanitaria; - le forme di concertazione con gli organismi del terzo settore;

Il Piano di Zona viene adottato tramite accordo di programma (art. 34 – T.U. 267/2000) Esso è volto a:

- favorire la formazione di un sistema locale di intervento fondato su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà ed auto-aiuto;

- qualificare la spesa e definire i relativi criteri di ripartizione a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo;

- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori, finalizzate a realizzare progetti di sviluppo di servizi;

b. Livelli essenziali delle prestazioni sociali

La l. 328/2000 indica gli interventi da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale secondo modalità e requisiti che dovranno essere fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale e, non ultimo, nei limiti del Fondo Nazionale per le politiche sociali e delle risorse ordinarie già destinate degli Enti Locali alla spesa sociale:

a. misure di sostegno e promozione delle condizioni dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabile familiari, attraverso servizi, misure economiche e organizzazione dei tempi atti a favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare (progetti ex L.285/1997 “disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”– L. 1044/1971 “istituzione degli asili nido comunali” – L. 194/1978 “norme sulla tutela sociale della maternità e interruzione volontaria di gravidanza….ecc…)

b. misure di contrasto alla povertà a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali e sociali;

c. misure economiche per favorire la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

126 A cura di Formautonomie s.p.a.

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d. servizi di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psicosociale;

e. accoglienza e socializzazione presso strutture residenziali e semi-residenziali di anziani e disabili, con elevata fragilità sociale e personale, non assistibili a domicilio;

f. informazione e consulenza alla persona ed alla famiglia per favorire la fruizione dei servizi (servizio di segretariato sociale);

g. prestazioni integrate di tipo socio-sanitario e socio-educativo per contrastare dipendenza da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento sociale;

h. percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorire l’inserimento sociale, l’istruzione scolastica, professionale e l’inserimento al lavoro di persone con disabilità psicofisica.

c. Liveas: livelli essenziali di assistenza

Inoltre, la legge quadro ha individuato i servizi e le prestazioni da erogare in tutti gli ambiti territoriali individuati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete

1. segretariato sociale e servizio sociale professionale: per informazione e consulenza al singolo ed alla famiglia;

2. pronto intervento sociale: per situazioni di emergenza sociale,personale e familiare; 3. assistenza domiciliare 4. strutture residenziali e semi-residenziali: per soggetti con fragilità sociale; 5. centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

- si conferma il ruolo di regia in materia di servizi sociali assegnato ai Comuni. - non solo hanno il compito di programmare i servizi, ma anche quello di

promuovere le risorse nelle comunità locali - Il Piano di Zona è per la L. 328/2000 lo strumento privilegiato per conseguire

forme di integrazione delle politiche locali e dei vari servizi, mediante l’analisi dei bisogni, la definizione delle priorità e delle risposte, l’integrazione delle risorse istituzionali e sociali in una scala dimensionale adeguata.

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6.2.Fonti di finanziamento per le politiche sociali.

a. Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (Ex L.328/2000). La L. 328/00 istituisce per la prima volta il Fondo Nazionale per le politiche sociali; esso costituisce la principale fonte di finanziamento per l’attivazione e la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Tale fondo viene ripartito annualmente tra le Regioni sulla base di una serie di indicatori socio-demografici che attengono ai bisogni dei territori di riferimento. Successivamente, le Regioni con deliberazione propria ripartiscono nuovamente le risorse a livello di ambiti territoriali pre-individuati per la gestione locale dei servizi sociali. Come sopra evidenziato, la legge impone che vi siano dei livelli essenziali di assistenza omogenei sul territorio nazionale; ne consegue l’obbligatorietà per gli enti locali di investire parte delle risorse del fondo nazionale per l’attivazione dei servizi rientranti nei suddetti LIVEAS. Appare evidente che la ratio che sottende tale vincolo risiede nella volontà del legislatore di garantire una serie di servizi su tutto il territorio nazionale; servizi che, prima dell’emanazione della L. 328 erano assenti in molte Regioni. Garantiti i servizi essenziali, ogni ente locale, sulla base dei bisogni che emergono dal territorio, gode di ampia libertà nel determinare quanti e quali servizi sociali offrire alla comunità di riferimento. Questo secondo principio è conforme a tutta la normativa nazionale che vede nell’ente locale il soggetto principe della attuazione e gestione dei servizi sociali.

b. Fondo Regionale per gli interventi e le politiche sociali Per comprendere l’importanza del Fondo Regionale per le politiche sociali occorre ricordare che prima dell’anno 2000 – anno di emanazione della L.328 – non esisteva in Italia una legge organica in materia di servizi sociali. Tale lacuna legislativa è stata colmata per lungo tempo dall’iniziativa regionale grazie alla quale si è tentato di riempire sia il vuoto normativo che quello economico-finanziario. A fronte di tale lodevole iniziativa, vi è tuttavia da sottolineare la grande disparità di trattamento e di possibilità tra i cittadini che a seconda del luogo di provenienza potevano fruire o meno dei servizi sociali (c.d. situazione a “macchia di leopardo”). Ogni Regione ha quindi legiferato autonomamente in materia di “assistenza e beneficenza pubblica” istituendo un apposito fondo regionale dal quale attingere le risorse per erogare servizi sociali. Così come accade per il fondo nazionale, ogni anno le Regioni deliberano delle linee guida alle quali gli enti locali devono attenersi per poter usufruire del fondo regionale nella loro opera di attuazione, gestione e realizzazione dei servizi sociali territoriali. Anche in questa fattispecie il principio-guida resta il medesimo: l’ente locale, in virtù della propria vicinanza al territorio, è l’organo preposto all’erogazione dei servizi sociali.

c. Fondo ex DPR 616/1977 Il DPR 616/1977 ha dato attuazione alla l. 382/1975 concernente norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione.

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In altre parole, il governo, attraverso tale decreto, ha completato il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, nelle materie indicate all’art. 117 della Costituzione; funzioni che fino a tale data erano esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato. Il trasferimento delle funzioni amministrative è avvenuto raggruppando le varie materie per settori organici, ovvero:

1. ordinamento e organizzazione amministrativa; 2. servizi sociali; 3. sviluppo economico; 4. assetto e utilizzo del territorio;

Da un punto di vista economico-finanziario, ogni anno, la Regione ripartisce tra gli Enti Locali un fondo ai sensi del DPR 616/1977 che è contemperato ai dati socio-demografici del territorio. E’ bene sottolineare che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di somme irrisorie ( a mero titolo esemplificativo, si può dire che un piccolo Comune di circa 1000 abitanti riceverà un finanziamento annuo pari ad Euro 5.000,00). Nella pratica, tale fondo viene utilizzato dai comuni per erogare contributi economici per persone indigenti e/o al di sotto della soglia di povertà, per provvedere al pagamento della retta mensile per un minore che si trova presso una struttura, per un anziano ricoverato presso una casa-famiglia, ovvero per tamponare tutte quelle situazioni che si configurano come situazioni di emergenza sociale. Nella fattispecie dei RAR, possiamo dire che, qualora essi conseguano la residenza presso un comune qualsiasi e qualora si trovino in condizioni di disagio o di emergenza, possono, al pari degli altri cittadini residenti, accedere ai contributi economici erogati ai sensi del DPR 616/1977. Tuttavia, nella pratica accade sovente che, vista la limitatezza di tali fondi, specie nei piccoli Comuni, questi non siano comunque sufficienti.

d. Fondi ex l. 285/1997 – Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza.

La l. 285/1997 all’art. 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza. Il fondo è ripartito tra le regioni con le seguenti modalità:

- il 30% delle risorse è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. - La parte restane del fondo viene assegnata per il 50% sulla base dell’ultima rilevazione ISTAT in merito alla popolazione minorile e per il restante 50% sulla base dei seguenti criteri:

o carenza di strutture per la prima infanzia; o numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali o percentuale di dispersione scolastica o percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall’ISTAT. o incidenza percentuale del coinvolgimento in attività criminose.

Le regioni, nell’ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento e procedono al riparto delle risorse economiche.

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Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento, approvano, mediante accordo di programma, i PIANI TERRITORIALI DI INTERVENTO della durata massima di un triennio. Tali piani sono articolati in progetti attuativi ed i relativi piani economici devono avere adeguata copertura finanziaria. I piani di intervento sono poi trasmessi alle Regioni che provvedono all’approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sul fondo nazionale di cui sopra. Sono ammessi al finanziamento del fondo i progetti che perseguono le seguenti finalità:

1. realizzazione di servizi di preparazione e sostegno alla relazione genitoriale, di contrasto alla povertà e di misure alternative al ricovero di minori in istituti educativo-assistenziali;

2. innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; 3. realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero; 4. realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia 5. azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie

che abbiano al loro interno minori con handicap. Tutti i progetti a valere sul fondo nazionale ex L. 285/1997 vanno inseriti nei piani di zona annualmente predisposti dagli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento individuati dalla regione. Appare evidente che la redazione di un progetto ex lege 285/1997, proprio per la sua particolare natura è finalizzato ad interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza senza discrimine alcuno. Perché il progetto possa raggiungere le finalità di integrazione è necessario però prevedere regolamenti che garantiscano il diritto di accesso a categorie diverse di persone oltre a quella dei cittadini residenti, naturalmente beneficiari. Nello specifico, il regolamento di accesso ad un centro infanzia e famiglia, dovrà prevedere tra i destinatari anche gli apolidi, sfollati, richiedenti purché minori

e. Fondo ex l. 286/98: Fondo nazionale per le politiche migratorie Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Al Fondo affluiscono le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea.

Il Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

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II fondo di che trattasi può essere utilizzato per: - garantire ai minori stranieri presenti sul territorio il diritto/dovere all’istruzione; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.

- L'effettività' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

- La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

- Le iniziative e le attività di cui sopra sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri e con le organizzazioni di volontariato.

- Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono: a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

d) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

Da un punto di vista pratico, come avviene per la L. 285, le province, d’intesa con gli enti locali predispongono triennalmente dei piani di intervento corredati dei relativi progetti attuativi; i progetti, completi di apposita relazione economico-finanziaria vanno inviati alla regione la quale successivamente ne delibera l’approvazione ed il finanziamento Ipotesi di scheda sintetica di servizi attivabili ai sensi del D.Lgs 286/1997

Nome Intervento Tipologia Costo

Centri di informazione e consulenza per le persone

immigrate

Informazione

Creazione rete Formazione

Euro 70.000,00

Servizio di integrazione scolastica

Formazione e

servizi educativi

Euro 20.000,00

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6.3.Il Fund Rasing e il Piano di Zona

Per la realizzazione del Piano di Zona occorre avere ben chiaro il reperimento fondi economici, in una fase congiunturale come la presente in cui sono molte le richieste di servizi e di interventi, mentre, per converso, la spesa sociale non ha grandi risorse. In particolare stiamo assistendo ad una contrazione significativa della spesa sociale da parte degli Enti Locali che nei loro bilanci fanno fatica a mantenere le prestazioni ed i servizi in carenza di fondi economici. La necessità di reperimento fondi (Fund rasing) diventa pertanto un elemento non secondario per poter garantire lo standard delle offerte sociali di continuità ed incrementare, attraverso progetti cantierabili ed innovativi, gli interventi previsti dal Piano sociale di Zona. Fermo restando il principio cardine, che vede nell’organizzazione precipua del territorio e delle relative risorse la conditio sine qua non di un’offerta sociale realmente rispondente ai bisogni dei cittadini, è possibile ipotizzare un panorama di Fund Rasing a cui accedere a livello nazionale:

Area sociale di riferimento

Fondi a cui accedere Scadenze

Minori ed adolescenti Legge n.285/97 Triennale Immigrati DL.gs. n.286/98

Triennale

Portatori di handicap Legge n.162/98 Annuale Soggetti svantaggiati in

genere Legge n.328/2000 annuale

Soggetti svantaggiati in genere

Legge regionale in materia di assistenza sociale

annuale

Soggetti svantaggiati in genere

DPR 616/77 Annuale

Indicazioni operative Da un punto di vista strettamente operativo è fondamentale individuare le priorità dei bisogni manifestati dai RAR e sulla base di queste verificare l’esistenza di idonei servizi locali rispondenti ai bisogni evidenziati. Il primo passo per la fruibilità dei servizi da parte dei RAR attiene alla verifica dell’esistenza di regolamenti comunali per l’accesso alle diverse tipologie di servizio. Nello specifico l’ente comune nell’esercizio della propria autonomia legislativa ha l’obbligo di emanare provvedimenti normativi per regolamentare l’accesso ai servizi erogati sul territorio e stabilire, nell’ambito del concetto più ampio di fruibilità, categorie di soggetti destinatari del servizio. Solitamente il target di utenti dei servizi comunali è rappresentato dai residenti sul territorio e questo ad evidente discapito di chi, in condizioni particolari, ancora non beneficia di questo status. Raramente invece i regolamenti stessi prevedono la possibilità per altre categorie (apolidi, sfollati, richiedenti asilo, ecc.) di accedere al servizio. Appare evidente che la verifica relativa ai destinatari ed alle condizioni di accesso al servizio è il primo passo da compiere. E’ comunque utile evidenziare che i regolamenti sono fonti normative flessibili, modificabili dal consiglio comunale sulla base di esigenze nuove rilevate sul territorio; ad esempio

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l’adesione dell’ente ad un progetto di accoglienza dei RAR dovrebbe stimolare lo stesso alla stesura di un regolamento aperto alle istanze di queste particolari categorie di persone.

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Capitolo 7: Criteri di rendicontazione dei finanziamenti Premessa Al fine di rendere più agevole ai Progetti territoriali le procedure di rendicontazione e il monitoraggio dei flussi economici, si ritiene opportuno fissare ed esporre in questo documento i criteri guida generali cui uniformarsi per le spese decorrenti da maggio 2004. Per tale obiettivo l’Ufficio Amministrativo del Servizio Centrale intende rassicurare circa il continuo e disponibile impegno nell’assistenza tecnica di rendicontazione tramite il consueto contatto diretto con gli operatori e i professionisti preposti.

7.1. Registri obbligatori

1) Registro generale delle spese 2) Prospetto analitico delle spese suddivise per codice 3) Registro delle presenze dei beneficiari 4) Registro delle erogazioni ai beneficiari (Pocket money / buoni pasto)

Tutti i registri suindicati dovranno essere gestiti telematicamente tramite fogli excel (vedasi allegati) opportunamente numerati e vidimati dal Comune con timbro e firma del Responsabile in ogni pagina che ne attesti la veridicità e la regolarità contabile.

7.2. Principio di cronologicita’ e competenza Nel registro generale vanno annotate in ordine cronologico tutte le spese, meglio se singolarmente. E’ bene ricordare che, in ogni caso, i documenti fiscali con causali riconducibili a diversi codici di spesa potranno essere ascritti al codice determinante per importo. I documenti giustificativi da allegare al rendiconto con registrazione per codici di spesa e numerazione cronologico-progressiva sono rappresentati da: fatture, parcelle, ricevute fiscali, bollettini postali, quietanze bancarie e assicurative, titoli di viaggio, bolli, schede telefoniche prepagate o internazionali, ricevute generiche (per es. canoni di locazione, spese di condominio, ricevute postali, tasse scolastiche…) e certificazioni di spesa firmate dal Comune. Soltanto per le spese farmaceutiche, ove non sia possibile esibire la fattura, è consentito allegare gli scontrini fiscali di acquisto. Tutti i documenti giustificativi dovranno avere per oggetto causali che per competenza siano ascrivibili al periodo di rendicontazione, anche se la data di emissione del documento è successiva. Inoltre, i documenti fiscali dovranno essere intestati esclusivamente al Comune o all’eventuale Ente Gestore convenzionato.

7.3. Modalità di rendicontazione per codici di spesa Per una più agevole opportunità di consultazione e/o controllo si raccomanda di conservare i documenti giustificativi delle spese sostenute osservando una classificazione coerente ai codici di spesa di cui alla “LEGENDA” allegata.

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MACROVOCE P: PERSONALE Microvoce P1: Costo del Personale Sono rendicontabili i costi lordi degli emolumenti spettanti al personale entro il limite del 40% del finanziamento. Vanno allegati, unitamente ai contratti e/o lettere di incarico, i cedolini paga, le ricevute con firma di quietanza nonché i relativi modelli F24 che certifichino, unitamente ad un’apposita dichiarazione congiunta di Comune ed Ente Gestore, il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali. E’ obbligatoria altresì la predisposizione, da parte di uno studio professionale e/o di un ufficio paghe, di un prospetto analitico, che riepiloghi in dettaglio il costo di ogni unità di personale nell’ambito del periodo di rendicontazione del progetto. MACROVOCE L: ADEGUAMENTO E GESTIONE LOCALI Microvoce L1: Adeguamento locali Sono rendicontabili tutti i costi sostenuti per ristrutturazione, adeguamento strutturale ed urgenti lavori di manutenzione straordinaria dei locali asserviti in modo esclusivo al progetto, a patto che siano preventivamente autorizzati dal Servizio Centrale. In presenza di richieste adeguatamente motivate, il Servizio Centrale stesso potrà concedere deroghe alle condizioni sopra fissate, particolarmente in ordine all’urgenza ed all’asservimento esclusivo. Oltre ad allegare le relative fatture quietanzate con causale dettagliata degli interventi, il Comune dovrà attestarne la regolare esecuzione. Microvoce L2: Modeste opere di ripristino e relativi materiali In tale microvoce sono rendicontabili le spese di manutenzione ordinaria dei locali asserviti al progetto in modo esclusivo, oltrechè quelle per acquisti di materiali e piccoli accessori tecnici da utilizzare per lavori del tipo suddetto effettuati in economia, senza richiedere alcuna autorizzazione. L’autorizzazione preventiva del Servizio Centrale rimane invece obbligatoria se gli importi complessivi di spesa di tale tipologia (comprendenti sia la manutenzione che l’acquisto dei soli materiali) superassero l’1,8% del finanziamento assegnato al progetto per il periodo di competenza. Per eventuali deroghe vale quanto già espresso nella microvoce precedente L1. Microvoce L3: Affitto locali e spese di condominio Per questa tipologia di spesa vanno allegate, oltre alle copie dei contratti di locazione debitamente registrati, anche le ricevute del versamento del canone quietanzate dal locatore comprese quelle delle eventuali cauzioni o, in alternativa, copia degli estratti conto bancari attestanti l’avvenuto addebito dell’importo del canone, accreditato al locatore con bonifico dal quale risultino chiaramente gli estremi e la causale dell’operazione. Microvoce L4: Pulizia locali In questa microvoce sono imputabili fatturazioni di ditte specializzate, nonché eventuali spese per l’acquisto del solo materiale di pulizia. Se il rapporto con la ditta specializzata fosse contrattualizzato, è necessario allegare copia del contratto stesso. Microvoce L5: Utenze usufruite dai beneficiari (solo luce, acqua, gas e gasolio da riscaldamento) relativamente ai locali asserviti al progetto Si consiglia di verificare nelle fatture delle utenze, da produrre per il periodo pertinente, la corrispondenza dell’indirizzo relativo alla titolarità del contratto di fornitura con quello indicato nel contratto di locazione.

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Ogni eventuale divergenza in tal senso dovrà essere formalmente chiarita dal Comune nella dichiarazione finale riepilogativa. Dovrà essere allegato, oltre alle fatture, l’eventuale bollettino quietanzato dagli uffici postali o bancari e, in caso di addebito in conto, copia dell’estratto. MACROVOCE G: ASSISTENZA Microvoce G1: Vitto, abbigliamento, materiale per l’igiene personale e per l’assistenza ai neonati e materiale ludico In linea generale in questa voce vanno rendicontati con fatture gli acquisti di generi alimentari, di abbigliamento e degli altri articoli sopra menzionati per i beneficiari. L’eventuale erogazione di buoni pasto o contributi in denaro che sostituiscono o completano la tipologia di spesa sopra indicata, va registrata ad personam nel registro delle erogazioni, di cui al punto 4 dell’elenco dei “registri obbligatori” riportato nella prima pagina. Ogni singola registrazione deve contenere la data e la firma del beneficiario a fronte dell’importo dell’erogazione. Microvoce G2: Effetti letterecci Sono rendicontabili con fattura le spese per acquisti di materassi, lenzuola, coperte, cuscini, federe asciugamani etc.: Microvoce G3: Spese per la salute Alla fattura quietanzata va obbligatoriamente allegata idonea prescrizione medica per eventuali protesi sanitarie (occhiali, dentiere etc.) e per ogni altra prestazione non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale (esami diagnostici, visite specialistiche). Nel caso di acquisto di medicinali si consiglia di rivolgersi preferibilmente alla stessa farmacia, specialmente se comunale, al fine di ottenere l’emissione di una fattura a cadenza temporale che vada a ricomprendere tutte le spese per medicinali di quel periodo, costituita dalla somma degli scontrini rilasciati volta per volta all’atto dell’acquisto. Qualora ciò non fosse possibile, esclusivamente le spese per i medicinali potranno essere rendicontate con gli scontrini, accompagnati dalla prescrizione medica, salvo eventuali deroghe motivate riguardo a quest’ultima documentazione. Microvoce G4: Spese di trasporto, viaggio e soggiorno dei beneficiari Sono rendicontabili con copia dei titoli di viaggio tutte le spese di questo tipo riguardanti i beneficiari e quindi anche i biglietti e/o gli abbonamenti per autobus del servizio pubblico ad essi distribuiti occasionalmente o a cadenza prestabilita. Rientrano in questa microvoce anche le spese di viaggio affrontate per l’audizione presso la C.C.S.R. e quelle di eventuale soggiorno, per le quali in particolare è obbligatorio produrre fatture di vitto e alloggio o la ricevuta del contributo in denaro eventualmente corrisposto al beneficiario, corredata possibilmente dai documenti giustificativi delle spese pagate direttamente con il contributo in questione (in questo caso anche scontrini o ricevute). Eventuali spese per uso di altri mezzi di trasporto che non siano quelli pubblici (autonoleggio, taxi etc.) devono essere adeguatamente motivate da necessità ed urgenza e preventivamente comunicate anche per via telefonica al Servizio Centrale. Microvoce G5: Spese per la scolarizzazione Sono rendicontabili tutte le spese scolastiche per la scuola dell’obbligo. Il documento giustificativo indicato è la fattura, salvo deroghe (per es. ricevuta rilasciata per il pagamento del servizio di mensa scolastica pubblica o privata).

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Microvoce G6: Interpretariato e mediazione culturale Per questa tipologia di spesa bisogna distinguere se il servizio viene prestato in modo occasionale da professionisti o con personale, ugualmente qualificato, ma regolarmente e stabilmente inserito nel progetto come operatore. Nella prima ipotesi le spese documentate con parcella o fattura vanno inserite in questa microvoce, nell’altro caso verranno invece imputate in P1 nel costo del personale, allegando i documenti giustificativi previsti per quella voce. Microvoce G7: Pocket money La registrazione dei pocket money erogati periodicamente va operata con cadenza mensile utilizzando l’apposito registro delle erogazioni con firma di quietanza del beneficiario accanto ai totali dei giorni di presenza e al relativo importo (minimo 1,5 euro, massimo 3 euro pro capite pro die), con riduzione del 20% per nuclei familiari superiori a due persone. Nel caso di nucleo familiare la firma verrà apposta dal solo capo famiglia, avendo cura di indicare il numero dei componenti il nucleo stesso. La pagina mensile del registro, pertanto, andrà estratta in copia, regolarmente vidimata e allegata al rendiconto come documento giustificativo con regolare numerazione progressiva. MACROVOCE I: INTEGRAZIONE Microvoce I1: Alfabetizzazione Si tratta delle spese per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di lingua italiana per i beneficiari, autonomamente organizzati dal progetto, oppure delle spese sostenute per l’iscrizione dei beneficiari stessi a medesimi corsi organizzati da altri Enti, a meno che non vi sia accesso gratuito. E’ necessario fornire, sia in un caso che nell’altro, dimostrazione della frequenza ai corsi da parte dei beneficiari (eventuali registri giornalieri delle presenze o attestazioni da parte dell’Ente organizzatore dei corsi, anche per l’intera frequenza degli stessi). Se nel caso di corsi organizzati direttamente dal progetto fosse impegnato personale stabilmente impiegato nel progetto stesso, il costo dello stesso non deve essere imputato a questa microvoce ma deve restare nell’ambito della microvoce P1. Microvoce I2: Corsi di formazione professionale Valgono le stesse indicazioni della microvoce I1. Microvoce I3: Borse lavoro e tirocini formativi Per tali microvoci è obbligatorio allegare tutta la documentazione idonea (convenzione o protocolli d’intesa con aziende, registri di presenza dei beneficiari etc.) oltre alla dimostrazione dell’eventuale rimborso erogato al beneficiario (ricevuta o accredito su c/c) ed una relazione dettagliata sull’organizzazione e sulle modalità di attuazione degli interventi. Microvoce I4: Contributi alloggio e arredo Si tratta di spese legate strettamente all’uscita del beneficiario dal progetto. Può definirsi “contributo alloggio” quello che, ai fini di agevolare il percorso di integrazione del beneficiario uscente, è destinato al pagamento di alcune mensilità (nei casi più critici fino ad un massimo di sei e comunque sempre tenuto conto delle condizioni reddituali del beneficiario) totali o parziali del canone di locazione relativo ad un contratto intestato al beneficiario stesso o che, seppure non a lui intestato, sia comunque regolarmente stipulato da parenti o, in ultima analisi anche da conoscenti o amici, purchè il Comune attesti la dimora stabile del beneficiario uscente presso l’intestatario del contratto stesso.

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Per rendicontare tale tipologia di contributo è necessaria la copia del contratto di locazione, l’eventuale dichiarazione di stabile dimora del Comune e la ricevuta, firmata dal locatore, di aver ricevuto le mensilità d’affitto (anche parziali), il cui numero va specificato sulla ricevuta. Si definisce invece “contributo arredo” quello che viene destinato all’acquisto di arredi, mobili ed elettrodomestici e quant’altro necessario al fine di consentire a beneficiari usciti dal progetto, che abbiano un lavoro stabile e siano intestatari diretti di un contratto di locazione, l’allestimento di un’abitazione decorosa, quasi come un secondo e più alto livello d’integrazione. Per la rendicontazione di questa ulteriore tipologia di contributo, che comunque non potrà mai superare l’importo complessivo di € 2.000 sono necessari il contratto di locazione intestato al beneficiario e le fatture di acquisto degli arredi, anch’esse obbligatoriamente intestate allo stesso. Eventuali deroghe a tutte le condizioni sopra indicate potranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Centrale solo in casi eccezionalmente motivati. Microvoce I5: Contributo straordinario per l’uscita Tale contributo “una tantum” si eroga, in caso di uscita del beneficiario dal Progetto territoriale, ove non si conoscano o siano difficilmente individuabili i dettagli del suo percorso d’integrazione. La relativa somma, funzionale a sostenere i costi di eventuale viaggio, vitto e alloggio per l’immediato periodo di uscita, non potrà essere superiore ai € 250 pro capite, salvo deroghe concesse dal Servizio Centrale e previa particolare relazione motivata. Ai fini della rendicontazione occorre una semplice ricevuta firmata dal singolo beneficiario o dal capo famiglia nel caso di nucleo familiare. MACROVOCE S: ORIENTAMENTO SOCIALE E ASSISTENZA LEGALE Microvoce S1: Orientamento sociale e assistenza legale Vista l’ampiezza delle prestazioni professionali in oggetto, si raccomanda di produrre un idonea relazione circa gli interventi e le prestazioni generiche o specifiche oggetto di fattura o parcella (non preavviso di parcella). Valgono, per questa microvoce, le indicazioni già date per la microvoce G6 in ordine a prestazioni professionali occasionali oppure di personale stabilmente impiegato nel progetto. MACROVOCE E: ACCOGLIENZA ESTERNA Microvoce E1: Contributo in denaro per accoglienza esterna Per questa microvoce, di nuova istituzione, si rimanda all’attenta lettura della nostra circolare del 30/09/2003 tuttora presente sul sito www.serviziocentrale.it, sezione Sala Stampa, voce “Comunicazioni alla rete”, con la quale è stata disciplinata questa tipologia di accoglienza, che non prevede la dimora dei beneficiari in strutture asservite al progetto. Le uniche novità che saranno introdotte dal prossimo anno 2005 rispetto a quello che era previsto nella suddetta circolare, consistono nella eliminazione dell’obbligo per i Comuni di erogare ai beneficiari esterni tutti i servizi messi a disposizione a favore dei beneficiari interni e l’istituzione di un limite massimo all’importo del contributo in denaro. Si stabilisce, pertanto, che tale contributo non potrà superare l’importo massimo di € 12,00 pro-capite pro-die e potrà essere erogato al beneficiario esterno solo per le esigenze primarie dell’accoglienza (vitto, alloggio, abbigliamento, trasporti, medicinali etc.), come peraltro già previsto nella Circolare più volte citata.

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Se invece nel contributo in questione non fossero comprese tutte le voci dell’accoglienza sopra specificate (per esempio non viene previsto il vitto o l’alloggio), l’importo sopra indicato dovrà essere proporzionalmente ridotto. Resta inteso che la somma tra il contributo in denaro ed il costo degli eventuali altri servizi che il Comune decida di offrire al beneficiario esterno, non potrà mai superare l’importo di € 18,52, che rimane sempre il finanziamento massimo che il Sistema assicura ai Comuni per ogni beneficiario. MACROVOCE B: SPESE PER NOLEGGIO, LEASING, ACQUISTO O AMMORTAMENTO DI BENI DUREVOLI Microvoce B1: Mobili, arredi ed elettrodomestici Tranne che per gli arredi da cucina (pentolame, piatti, posate e piccoli utensili vari), per l’acquisto dei quali si può procedere liberamente allegando al rendiconto le relative fatture, per l’acquisto di tutti gli altri beni durevoli deve essere richiesta dal Comune preventiva autorizzazione al Servizio Centrale corredata da specifico preventivo e relativa allocazione nelle strutture asservite al progetto. In calce alla richiesta va formulata la seguente dichiarazione: “i beni acquistati rimarranno di proprietà del Comune, il quale s’impegna ad utilizzarli per almeno altri tre anni a fini sociali”. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dall’Ente Gestore, qualora le fatture d’acquisto fossero ad esso intestate. E’ possibile anche il noleggio, il leasing e l’ammortamento di tali beni alle condizioni riportate nella microvoce successiva. Microvoce B2: Materiale informatico (hardware e software) e strumentazione tecnica per corsi di formazione o convegni autorizzati E’ imputabile solo il costo di noleggio, di leasing o di ammortamento. Non è ammissibile l’acquisto. I documenti giustificativi idonei sono esclusivamente fatture nel caso di noleggio, contratto e dimostrazione del pagamento dei relativi canoni nel caso di leasing. L’imputazione del costo di ammortamento è possibile solo se il prezzo del singolo bene acquistato è superiore a 516,45 euro. MACROVOCE A: ALTRE SPESE Microvoce A1: Altre spese relative al personale Oggetto di questa microvoce sono tutte le spese, specificate nella legenda, da non rendicontare in P1 e riconducibili al personale stabilmente impiegato per i fini istituzionali del Progetto territoriale. In particolare sono imputabili a questa microvoce le spese di carburante e per utenze telefoniche che gli operatori sostengono per servizio, nei limiti del budget appositamente concordato da ogni singolo progetto con il Servizio Centrale, previa proposta da inoltrare da parte del Comune entro il 30 novembre 2004 per l’anno 2005. Vengono pertanto aboliti dal 2005 i limiti di spesa per il carburante e per le utenze telefoniche del personale impiegato stabilmente nel progetto, precedentemente in vigore. Infine sono imputabili a questa microvoce tutte le spese documentate con fatture o parcelle (non preavviso di parcella) che hanno come oggetto prestazioni professionali (commercialista o consulente paghe e contributi), costi amministrativi e di cancelleria in stretta attinenza con le attività del suddetto personale.

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Microvoce A2: Altre spese relative all’assistenza A questa microvoce sono imputabili le spese per acquisto di schede telefoniche internazionali da fornire ai beneficiari occasionalmente o a cadenza prestabilita o in alternativa, e soltanto su autorizzazione del Servizio Centrale, ricariche di cellulari per i beneficiari stessi, ove sussistessero particolari condizioni logistiche che impediscano un agevole accesso ai servizi telefonici pubblici. Come documento giustificativo nel primo caso sono sufficienti le fotocopie delle tessere su cui sia visibile l’importo, nel secondo idonea documentazione da cui si desuma tipologia ed importo della spesa. A questa microvoce sono altresì imputabili i costi delle assicurazioni infortuni e Responsabilità Civile dei beneficiari stipulate appositamente, o quota parte di quelle eventualmente preesistenti che, seppure non aventi per oggetto gli stessi rischi, siano ritenute idonee a coprirli. Microvoce A3: Altre spese relative ai beni durevoli Sono imputabili le spese di manutenzione e riparazione dei beni durevoli autorizzati. Microvoce A4: Altre spese relative all’integrazione Sono rendicontabili ad esempio spese per iniziative, eventi interculturali e quant’altra attività direttamente o indirettamente mirata all’integrazione. Microvoce A5: Altre spese non classificate nelle precedenti microvoci Possono qui rendicontarsi, oltre a tutto ciò che non è stato espressamente previsto nelle microvoci precedenti, le eventuali spese di fideiussione prevista dalla convenzione tra Comune ed Ente Gestore, allegando il relativo contratto e la dimostrazione del pagamento. MACROVOCE R: RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO Microvoce R1: Spese di viaggio, vitto e alloggio Sono imputabili tutti i costi sostenuti per i rimpatriandi fino al momento dell’imbarco a Fiumicino. Per i documenti giustificativi valgono le indicazioni date nelle microvoci precedenti circa le spese dello stesso genere.

7.4. Dichiarazione finale del comune: Ai fini della completezza formale del Rendiconto si invita il Comune a predisporre una dichiarazione finale che certifichi: - la conformità delle copie della documentazione giustificativa agli originali (specificando il

luogo in cui essi sono conservati); - che tutte le forniture sono state effettuate ai fini del Progetto e sono state regolarmente

eseguite e pagate; - la regolare esecuzione dei lavori per adeguamento locali; - il regolare pagamento degli oneri fiscali e previdenziali del personale.

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Parte seconda: le buone prassi

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Schede di buone prassi L’esperienza maturata nell’ambito del Programma Nazionale Asilo prima e del Servizio di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati poi, ha messo in luce alcune buone prassi relative all’accoglienza, all’inserimento lavorativo, formativo ed alloggiativo dei richiedenti asilo e rifugiati. Si citano qui di seguito quelle più interessanti dal punto di vista della concreta applicazione e della possibilità di trasferimento a contesti territoriali differenti. Scheda 1

Categoria: servizi sociali Argomento Assistenza sanitaria Progetto territoriale Udine Amministrazione/Ente promotore

Comune di Udine – Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”

Unità organizzativa Dip. Politiche Sociali, Educative e Culturali – Dipartimento di Prevenzione dell’ASS

Amministrazione/Enti coinvolti

ASS, Associazione Vicini di casa Onlus, ACLI, Caritas Diocesana, Consultorio familiare.

Periodo di realizzazione

2002 - 2003

Obiettivi Garantire e migliorare l’assistenza sanitaria dei

RAR Descrizione delle attività realizzate Dall’avvio del Programma Nazionale Asilo ad oggi, la sperimentazione di buone prassi a favore dell’assistenza ed integrazione dei RAR, ha fatto registrare un’importante collaborazione con l’Azienda Sanitaria locale che ha portato, nel corso del 2003, alla sottoscrizione di un Protocollo di intesa fra il Comune di Udine, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, l’Associazione Vicini di Casa ONLUS, le ACLI provinciali, la Caritas Diocesana di Udine. Con tale documento l’Azienda Sanitaria dà la propria disponibilità per “l’esecuzione di visite mediche preventive e di accertamenti di screening, tramite gli ambulatori del Dipartimento di prevenzione e del Consultorio familiare, al fine di rendere accessibili i servizi sanitari da parte degli immigrati, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, amministrativa, sociale linguistica e culturale che possono costituire fattori di rischio per la salute delle persone”. Sulla base di un conseguente protocollo operativo tra il Progetto EFRAIM e il Dipartimento di Prevenzione dell’ASS n.4 “Medio Friuli”, le persone accolte nel Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, usufruiscono di alcune prestazioni sanitarie programmate. Un primo servizio offerto, è lo screening sanitario: gli operatori del centro prendono contatto con il medico referente dell’Ambulatorio del Centro di Pneumologia Sociale del Dipartimento per programmare una prima visita di controllo.

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Nella maggior parte dei casi, viene richiesto l’intervento di un “mediatore di comunità” al fine di superare le difficoltà di lingua ma anche la diffidenza verso la struttura ospedaliera e facilitare il rapporto con il personale medico. Lo screening sanitario prevede la raccolta dell’anamnesi, l’esecuzione di una visita medica generale, di esami quali emocromo, sierologia per l’epatite B e C, per la sifilide, per l’HIV – previo consenso informato tradotto nella lingua madre, la valutazione della copertura vaccinale, l’esecuzione della prova tubercolinica e/o della radiografia del torace. L’operatore del Progetto EFRAIM referente per l’area-salute, cura con particolare attenzione sia il percorso di prima assistenza sanitaria che le fasi successive di integrazione al sistema sanitario. Infatti, provvede alla compilazione di una scheda sanitaria personale (una sorta di cartella clinica) dove vengono registrate tutte le “tappe” sanitarie percorse dai beneficiari . Questa scheda, definita grazie alla collaborazione degli stessi medici di base coinvolti, serve quale “presentazione” del paziente al proprio medico di base il quale viene preventivamente messo al corrente, tramite lettera, della presenza di beneficiari del Progetto EFRAIM nella lista dei suoi assistiti. E’ stata attivata una collaborazione anche con il Centro di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda per i Servizi Sanitari per assicurare interventi più adeguati alle problematiche legate alla sfera nervosa e del linguaggio dei piccoli beneficiari e dei loro familiari. Gli operatori del Progetto si confrontano regolarmente con gli operatori del Centro nell’intento di agevolare in questo modo anche i rapporti fra la famiglia del bambino e la scuola nel proposito di collaborazione per un’integrazione attiva e quanto più serena per i piccoli. Infine, il rapporto attivato con i medici del Consultorio familiare garantisce, qualora le donne lo richiedano, visite specialistiche nonché colloqui informativi sulle scelte anticoncezionali e sulle interruzioni volontarie di gravidanza. Lo stesso Consultorio offre servizi di consulenza di propri psicologi per i problemi di coppia e di relazione con i figli. Uno degli strumenti principali dell’iniziativa di cui sopra è il ricorso al “mediatore di comunità” attraverso l’ASSOCIAZIONE MEDIATORI DI COMUNITA’ ONLUS che, in base alla convenzione stipulata a partire dal Giugno 2001, offre servizio di interpretariato e orientamento quale attività di assistenza sociale. “L’associazione Mediatori di Comunità-Onlus è un’associazione composta di persone immigrate che hanno frequentato un corso formativo di 500 ore presso l’ENAIP di Udine. In questo corso sono stati affrontati temi sulla legislazione in ambito migratorio, l’aspetto abitativo, il sociale e il sanitario. L’Associazione è nata nell’1999 dopo aver concluso il corso formativo e da allora ha lavorato nell’ambito sociale e sanitario. I soci fondatori sono tredici persone di varie etnie: Albania (2), Messico(3), Perù, Senegal(2), Camerun, Russia, India, Siria e Croazia. Attualmente l’associazione si è allargata con la partecipazione dei collaboratori che ampliano il ventaglio delle lingue offerte. Si sono aggiunti: Zambia, Marocco, Romania, Ucraina, Ruanda, Rep. Ceca, Nigeria, Bulgaria, Filippine, Polonia, Brazile, Burundi, Iran, Bosnia Erzegovina. Atti formali o Protocollo di Intesa fra Comune e Asl,

Associazione Vicini di casa, Acli, Caritas Diocesana.

o Protocollo operativo tra Progetto Efraim e Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda

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sanitaria.

Ulteriori fonti di finanziamento

Elementi di innovazione La collaborazione attiva fra Enti e istituzioni ha favorito il libero accesso ai servizi sanitari eliminando gli ostacoli di natura burocratica, amministrativa, sociale, linguistica e culturale. In tal senso va interpretato anche il ricorso al “mediatore di comunità” che rappresenta un elemento indispensabile al superamento della difficoltà linguistica e della diffidenza verso la struttura ospedaliera. Risultati raggiunti Nel corso di un biennio sono stati visitati 139 soggetti (per un numero di 234 visite complessive), tra questi 105 maschi e 34 femmine. Le visite effettuate hanno dimostrato come all’arrivo in Italia il 61,9% dei soggetti presentava uno o più problemi medici. I soggetti visitati provenivano dalle seguenti aree geografiche: 75 dall’Europa dell’Est (di cui 62 Kosovari), 39 dall’Africa, 20 dal Medio Oriente, 4 dal Sud Est Asiatico e 1 dal Centro America. La fascia di età più rappresentata è quella compresa tra 16-30 anni (46%), solo l’1,5% ha un’età superiore ai 45 anni.

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Scheda 2

Categoria: Integrazione socio/culturale Argomento Mediazione culturale Progetto territoriale C.I.S.A. Cons. Asti sud Amministrazione/Ente organizzatore

Province di Asti e Alessandria

Ente gestore CFPP Casa di Carità Onlus di Torino

Amministrazione/Enti coinvolti

Amministrazioni provinciali di Asti e Alessandria, CFPP casa di Carità Onlus di Torino.

Periodo di realizzazione

1999 -2000

Obiettivi Formazione di mediatori culturali Fonte di Finanziamento Risorse del Progetto- quadro “I percorsi dell’esclusione sociale”, P.O.M. 940030 I 3 per il Centro-Nord, a titolarità del Dipartimento Affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Descrizione delle attività realizzate Le amministrazioni provinciali di Asti e Alessandria hanno promosso un percorso di formazione per mediatori interculturali, voluto e gestito dal CFPP Casa di Carità ONLUS di Torino, a valere sulle risorse del Progetto-quadro “I percorsi dell’esclusione sociale”, P.O.M. 940030 I 3 per il Centro-Nord, a titolarità del Dipartimento Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Obiettivo generale del percorso è stata la formazione di uno staff di mediatori interculturali, la loro integrazione nella rete dei servizi sociali a disposizione dei cittadini e dell’Amministrazione per attivare le politiche sociali relative al problema dell’immigrazione di cittadini extracomunitari. Durante il periodo di formazione sono stati approfonditi alcuni ambiti di specializzazione attraverso la personalizzazione dei curricula didattici e dei momenti di stage e tirocinio: 1. Area persona/famiglia: attività di supporto ai nuclei familiari, per quanto attiene all’integrazione sociale, sanitaria, scolastica, culturale delle famiglie, con particolare attenzione ai nuclei con figli. 2. Area giuridico/penale: attività di supporto all’integrazione, consulenza, orientamento per cittadini extracomunitari reclusi presso gli Istituti di Pena. 3. Area lavoro: attività di consulenza, anche personalizzata, per la migliore integrazione in ambito lavorativo, sostenendo sia i singoli che le imprese nell’incontro tra domanda ed offerta, ed indirizzando i lavoratori occupati verso enti ed organizzazione di tutela (patronati, sindacati, ecc..) Tali indicazioni generali si sono tradotte nelle seguenti azioni operative:

o Selezione dei candidati (segnalati dalle Associazioni ed Enti che operano sul territorio)

o Percorso di alfabetizzazione e approfondimento culturale o Percorso di orientamento o Percorsi di formazione professionale relativi ai filoni sopra descritti, svolti in

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parte in gruppo in parte in percorsi individuali o in piccoli gruppi o Sperimentazione individuale dei servizi e impiego nei progetti collegati

Al termine di tale corso, nel giugno 2000, si è costituita l’associazione TANTE TINTE, con il coinvolgimento di otto dei mediatori con qualifica regionale di provenienza albanese, marocchina, ispanica, iugoslava presenti sul territorio delle province di Alessandria ed Asti, ed un gruppo di cittadini, sia italiani sia immigrati. Atti formali o Convenzione tra Provincia di Alessandria e

Associazione Tante Tinte

Elementi di innovazione Dall’esperienza maturata ne deriva che la qualità del servizio è la chiave vincente degli interventi di mediazione, ed in particolare su 4 punti del processo: 1. la selezione 2. la formazione 3. la formazione continua 4. la supervisione La selezione dei candidati mediatori deve partire dal convincimento che non tutti hanno le abilità relazionali necessarie, e costruirle dal nulla è un processo lungo, costoso, ed a volte impraticabile. Quindi è fondamentale selezionare con attenzione. La formazione è un processo sicuramente importante, ma accanto ai contenuti occorre lavorare sulle abilità relazionali, sulle competenze trasversali, sui vari aspetti delle difficoltà insiti nelle professioni di aiuto. Il corso non esaurisce il fabbisogno formativo, il processo deve proseguire attraverso interventi di formazione continua. Per tale motivo si rende necessario porre attenzione a eventuali fonti di finanziamento che ne rendano possibile l’attivazione. La supervisione è un ulteriore importante step del processo: è importante che il mediatore professionista venga supportato da una rete professionale, con la quale confrontarsi e dalla quale ricevere aiuto e sostegno. Risultati raggiunti

La mediazione è una pratica costruttiva che, nella salvaguardia delle diverse identità, favorisce la conoscenza reciproca di culture, valori, tradizioni, contribuendo a creare le condizioni per l'integrazione e la convivenza pacifica. Le sue funzioni sono volte a facilitare la comunicazione, gestire il conflitto, rendere possibile l'accesso alle istituzioni attraverso un azione di orientamento e di informazione sui percorsi possibili per l'integrazione.

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Scheda 3

Categoria: integrazione abitativa Argomento Alloggio Progetto territoriale Udine Amministrazione/Ente promotore

Comune Udine – Progetto Efraim

Unità organizzativa Dip. Politiche sociali, educative e culturali

Amministrazione/Enti coinvolti

Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia Sociale Immobiliare, Associazione Vicini di casa Onlus

Periodo di realizzazione

1998

Obiettivi Inserimento abitativo Descrizione delle attività realizzate Parte delle attività del Progetto territoriale EFRAIM è dedicata all’accompagnamento ed all’integrazione abitativa a favore delle persone in uscita dal Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Le misure adottate ripercorrono professionalità e strumenti dell’Agenzia Sociale Immobiliare che l’Ente gestore (Associazione Vicini di Casa) ha consolidato. L’Agenzia Sociale Immobiliare nasce dalla constatazione che, rispetto al disagio abitativo vissuto dai cittadini stranieri, esista continuità tra misure abitative e misure di lotta contro la povertà; dalla volontà di ricercare una più stretta relazione tra housing e sociale; dalla individuazione dell’accompagnamento sociale quale strumento da associare all’offerta di casa. I servizi offerti sono i seguenti:

o informazione e orientamento alla locazione, all’accesso al patrimonio immobiliare di tipo “sociale”, all’acquisto;

o intermediazione tra domanda e offerta abitativa privata; o accompagnamento all’inserimento abitativo; o gestione di patrimonio immobiliare proprio e di terzi; o sublocazione a favore di lavoratori immigrati, garantendo economicamente

contratto di affitto nei confronti del locatore; o erogazioni di prestiti a titolo non oneroso per il pagamento della cauzione

d’affitto. Grazie al patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e la partecipazione finanziaria dei Comuni capofila degli Ambiti socio-assistenziali della Provincia di Udine, l’Agenzia Sociale Immobiliare è articolata in otto Presidi territoriali che assicurano attività “omogenee” a favore dell’integrazione abitativa di cittadini stranieri. I servizi offerti sono:

o supporto nella ricerca di alloggio nel libero mercato; coordinamento con gli enti gestori di centri di prima e/o seconda accoglienza;

o consulenza relativa ai contenuti dei contratti d’affitto; assistenza giuridica alla stipula della locazione; la predisposizione di contratti di locazione e di comodato;

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o traduzione del contratto di locazione e dei regolamenti condominiali; o assistenza nella stesura del verbale di consegna e di riconsegna

dell’immobile; assistenza nella stesura di comunicazioni ai proprietari; o spiegazioni sulle pratiche necessarie per la fornitura di servizi (acqua, gas,

energia elettrica) e la voltura dei contratti; o mediazione con condomini e vicinato; mediazione post-cotratto con

proprietari; o visite periodiche presso gli alloggi locati grazie alla mediazione dell’Agenzia

Sociale Immobiliare; o consulenza sull’accesso alla proprietà; o consulenza sull’accesso all’edilizia residenziale pubblica; o attivazione di reti sinergiche coi servizi sociali territoriali, con le associazioni di

mediazione linguistiche e culturali, con le associazioni di volontariato e con le Caritas locali.

L’Agenzia Sociale Immobiliare si avvale del Fondo di Rotazione e Garanzia quale utile strumento economico che contribuisce a mettere i lavoratori immigrati nella condizione di accedere al mercato immobiliare delle affittanze sostenendoli nelle spese iniziali. Il Fondo è finanziato attualmente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre in precedenza ha ricevuto finanziamenti anche dalla Provincia di Udine e dal Comune di Udine. Modalità di intervento. Gli stranieri immigrati interessati ad affittare un alloggio e non in grado di far fronte da soli all’esborso iniziale richiesto, possono rivolgersi all’Associazione per ottenere un prestito non oneroso che copre in parte o completamente la quota corrispondente alla cauzione d’affitto, che viene poi restituita in rate mensili d’importo concordato di volta in volta (di solito in 10-15 rate). La restituzione del prestito garantisce il mantenimento del fondo di rotazione, rendendo possibile la concessione di nuovi prestiti. Le modalità del prestito sono stabilite da un regolamento redatto dall’Associazione, che viene sottoscritto per accettazione dai beneficiari. L’individuazione dei cittadini extracomunitari in regola con le disposizioni di legge e in possesso del regolare contratto di lavoro, è curata dagli operatori dell’Agenzia Sociale Immobiliare. Ulteriori fonti di finanziamento Elementi di innovazione L’istituzione di un soggetto specifico che tenga conto di tutte le complessità del problema e che grazie all’esperienza acquisita, al partenariato attivato, al radicamento e collegamento con il territorio possa essere uno strumento guida di per una pianificazione locale di interventi di edilizia pubblica/sociale. Risultati raggiunti La sinergia tra le tutti gli attori pubblici/privati coinvolti è elemento di forza e permette di individuare una strategia di intervento strutturata efficace e trasferibile anche ad agli altri centri del Sistema di Protezione dei richiedenti asilo e rifugiati per una pianificazione locale di interventi di edilizia pubblica/sociale.

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Scheda 4

Categoria: integrazione abitativa Argomento Alloggio Progetto territoriale Forli Amministrazione/Ente promotore

Comune di Forli

Unità organizzativa

Amministrazione/Enti coinvolti

Società per l’Affitto, Confindustria, CNA, Confartigianato, API, Acer.

Periodo di realizzazione 2002

Obiettivi Inserimento abitativo Descrizione delle attività realizzate La Società per l’Affitto è stata costituita nel febbraio del 2002 da una rete di soggetti che comprende otto Comuni del forlivese, associazioni datoriali (COnfindustria, CNA; Confartigianato, API Associazione Piccole Imprese) e dall’Acer. Attraverso tale Società per l’Affitto le amministrazioni locali, unendosi alle associazioni datoriali hanno dato vita ad una struttura che fosse in grado di mediare nel mercato degli alloggi tra proprietari e la fascia di soggetti, che pur avendo un lavoro, ha difficoltà a trovare una soluzione abitativa soddisfacente. Modalità di intervento La Società affitta la casa che poi verrà sublocata al lavoratore, ponendosi come controparte rispetto al proprietario della casa e offrendo totale garanzia circa il pagamento del canone e ulteriori garanzie per eventuali danni all’immobile, e la gestione del rapporto con il futuro inquilino. Tale formula di gestione ha registrato un notevole successo, rendendo possibile l’acquisizione di nuovi alloggi e la progressiva estensione delle attività. La Società riesce a garantire il pagamento di canoni attraverso il coinvolgimento del datore dei lavoro. L’azienda si deve infatti impegnare:

o a versare mensilmente sul conto corrente della Società per l’affitto l’importo del canone di locazione, trattenendolo dallo stipendio del lavoratore;

o ad avvisare la Società per l’affitto se il lavoratore perde il lavoro, in tale caso la Società per l’Affitto dà al lavoratore un termine di tre mesi per trovare un altro lavoro e lo aiuta contestualmente nella ricerca;

o a versare una quota una tantum che varia tra gli 80 e i 160 euro per ogni lavoratore alloggiato per alimentare un Fondo di garanzia che copre le spese assicurative per i danni all’immobile.

La Società ha responsabilità limitata al patrimonio, e non ha scopo di lucro, pertanto gli utili sono in parte reinvestiti in parte ridistribuiti sotto forma di contributi agli utenti. La Società si avvale del servizio dei mediatori che hanno rapporti costanti con gli inquilini e per la soluzione dei problemi e il controllo circa la buona conduzione

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dell’immobile. Ad oggi l’Agenzia ha avuto diverse esperienze di inserimento abitativo di rifugiati e richiedenti asilo. Ulteriori fonti di finanziamento Elementi di innovazione La mediazione messa in atto dalla Società per l’Affitto risulta fondamentale per abbattere le difficoltà dell’accesso al mercato dell’alloggio per i rifugiati dovute sia ai prezzi alti che alla resistenza da parte dei proprietari italiani ad affittare alloggi a stranieri. E’ inoltre, importante sottolineare che la ricerca di soluzioni alloggiative temporanee consente di strutturare la fuoriuscita dall’accoglienza e la ricerca di soluzioni stabili per i soggetti che acquisiscono lo status di rifugiato. Risultati raggiunti

La sinergia tra le tutti gli attori pubblici/privati coinvolti è elemento di forza e permette di individuare una strategia di intervento strutturata efficace e trasferibile anche ad agli altri centri del Sistema di Protezione dei richiedenti asilo e rifugiati.

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Scheda 5

Categoria: integrazione lavorativa Argomento Lavoro autonomo Progetto territoriale Sezze Amministrazione/Ente promotore

Comune di Sezze – Progetto Karibu

Amministrazione/Enti coinvolti

Comune di Sezze - CNA

Unità organizzativa Dipartimento dei Servizi sociali Periodo di realizzazione

2004

Obiettivi Inserimento lavorativo di rifugiati Descrizione delle attività realizzate Il Progetto territoriale del Comune di Sezze, “Progetto Karibu”, gestisce una struttura di donne singole o con figli. Il Progetto ha curato con molta attenzione il percorso di integrazione dei rifugiati del Sistema di Protezione. Nel febbraio del 2004, utilizzando le risorse previste per la misura “Integrazione” e dietro supporto della CNA, il Progetto ha dato vita ad una Cooperativa sociale di rifugiate. Attualmente l’attività primaria della cooperativa è un servizio di baby sitting messo in atto da rifugiate in seguito ad uno specifico corso di formazione della durata di 20 ore. L’idea è nata dalla necessità di assistere i bambini durante le ore in cui le donne del centro erano impegnate in attività formative per allargarsi a tutte le famiglie che necessitino di tale servizio. La Cooperativa svolge anche lavori di pulizia. Atti formali Elementi di innovazione La scelta del lavoro autonomo rappresenta da un lato una risposta concreta alle esigenze di ingresso sul mercato del lavoro da parte rifugiati e dall’altro una possibilità di aggirarne gli ostacoli. Il servizio di “accompagnamento” offerto dalle Associazioni imprenditoriali come la CNA è di fondamentale importanza sia ai fini di un’analisi preventiva della sostenibilità economica del progetto di impresa sia per mettere a punto progetto che consenta all’impresa avviata di crescere nel tempo. Risultati raggiunti Dal punto di vista dell’obiettivo proposto, ad oggi 5 donne rifugiate hanno trovato lavoro attraverso la Cooperativa sociale. Costituzione di una fitta rete a livello locale e grossa attenzione ai desideri ed aspettative future delle persone.

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Allegati

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Allegato 1 : Modello di regolamento del centro di accoglienza

1. Accoglienza La permanenza all’interno delle strutture di accoglienza è riservata alle persone aventi lo status giuridico di rifugiato, richiedente asilo, o in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o protezione temporanea. L'obiettivo di accoglienza degli ospiti è l'inserimento sociale e la permanenza nel Centro è subordinata all'accettazione da parte degli ospiti del progetto personalizzato di inserimento. Entro 15 giorni dal momento dell'ingresso nel centro, l'ospite deve redigere, d’intesa con i responsabili del Centro, il progetto personalizzato di inserimento; la non accettazione o il rifiuto dell'espletazione del progetto costituisce motivo di dismissione dal Centro. L’ospite è inoltre tenuto alla frequenza continuativa del corso di italiano indicato dai responsabili del progetto, pena la risoluzione immediata del contratto di accoglienza. Infine, l’ospite si impegna a sottoscrivere il contratto di accoglienza, previa visione del seguente regolamento.

2. Durata dell’accoglienza L'accoglienza all'interno del Centro/dell’appartamento è temporanea: - per i rifugiati e per chi è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere superiore a xxx mesi - per i richiedenti asilo non può essere superiore a xxx mesi. Il periodo di accoglienza potrà essere prorogato per circostanze eccezionali, in accordo con il Servizio Centrale e previa presentazione di relazione sul caso, per un massimo di xxx mesi. La permanenza avrà durata inferiore nei casi in cui i beneficiari:

- sperimentino un efficace inserimento socio-lavorativo. - non si uniformino al percorso di inserimento sociale concordato con gli operatori.

L’accoglienza può essere inoltre revocata nei casi di :

- abbandono del centro di accoglienza senza preventiva comunicazione al responsabile del centro;

- mancata presentazione del richiedente asilo all’audizione senza motivato e documentato motivo;

- gravi violazioni al regolamento del centro/appartamento.

3. Servizi offerti dal centro

a) accoglienza diurna e notturna; b) vitto; c) biancheria (lenzuola, federe, asciugamani), cambio biancheria ogni 15 giorni; d) kit per l’igiene personale;

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e) orientamento ai servizi presenti sul territorio (sanità, istruzione, formazione professionale, ecc.), orientamento legale, segretariato sociale, mediazione sociale interculturale, sostegno nella ricerca di lavoro ed alloggio; sostegno piscologico

f) Corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per tutti gli adulti e per i minori esclusi dalla scuola dell’obbligo;

g) Inserimento dei minori nella scuola dell’infanzia o scuola dell’obbligo; h) Pasti ed uso cucina

• Centri collettivi:

a) L’ospite usufruisce del servizio mensa predisposto dagli operatori e consuma i pasti all’interno del Centro (esclusivamente nella cucina e nella sala da pranzo) nei seguenti orari: colazione xxx - xxx, pranzo xxx -xxxx, cena xxx -xxx: b) l’ospite può preparare i propri pasti nella cucina del Centro di accoglienza e consumarli nella sala da pranzo nei seguenti orari: colazione xxx - xxx, pranzo xxx -xxxx, cena xxx -xxx: I pasti non saranno forniti al di fuori dell'orario stabilito, salvo in casi eccezionali giusitifcati da eventuali turni di lavoro o partecipazione ad attività di formazione, ma sempre in accordo con gli operatori. E’ vietato l’uso di fornelli personali nelle camere. Gli ospiti, dopo l’uso, sono tenuti al riordino della cucina e della sala da pranzo.

• Appartamenti:

La preparazione dei pasti all’interno degli appartamenti può essere gestita autonomamente a seconda dei bisogni della famiglia ospitata. Qualora all’interno dello stesso appartamento vi fossero ospitate più famiglie, l’ospite può preparare e consumare i pasti secondo specifici turni stabiliti dagli operatori:

colazione: xxx - xxx, pranzo: primo turno xxx -xxx, secondo turno xxx - xxx cena: primo turno xxx –xxx, secondo turno xxx - xxx

4. Doveri degli ospiti

L’ospite si impegna a:

1. Rispettare gli altri ospiti e gli operatori delle strutture di accoglienza; 2. Provvedere quotidianamente alle pulizie dell’appartamento o della stanza in

cui soggiorna e a partecipare ai turni delle pulizie degli spazi comuni organizzati dal responsabile del Centro;

3. Lavare, asciugare e stirare i vestiti negli spazi predisposti e non in luoghi diversi da questi;

4. Non lasciare oggetti personali nei bagni o in altri spazi comuni del Centro;

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5. Avvisare gli operatori nel caso di assenza dal Centro/appartamento per più di un giorno. Dopo xxx giorni di assenza ingiustificata l'ospite si intende dimesso dal Centro/appartamento;

6. Mantenere con cura i beni mobili del Centro/appartamento e il Centro/appartamento stesso e le sue pertinenze. Gli ospiti che danneggiano questi beni sono tenuti a provvedere alla riparazione o alla sostituzione del bene danneggiato;

5. Divieti per gli ospiti

E’ fatto divieto assoluto di: 1. Usare violenza fisica e verbale verso gli altri ospiti e gli operatori delle

strutture di accoglienza; 2. Introdurre ed usare droghe; 3. Introdurre e consumare alcolici; 4. Usare radio e/o registratori ad alto volume; 5. Fumare all’interno del centro negli spazi comuni; 6. Introdurre animali; 7. Assegnare il proprio posto letto a persone esterne; 8. Ospitare amici o parenti senza autorizzazione del responsabile della struttura

di accoglienza;

6. Rispetto del regolamento

In caso di ripetute infrazioni o grave violazione del presente regolamento da parte degli ospiti , è previsto l’allontanamento dalla struttura di accoglienza. Il provvedimento è adottato e attuato dal Responsabile del Centro, eventualmente coadiuvato dalla Polizia Municipale.

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Allegato 2: Modello di contratto di accoglienza. Il Comune di..…………….......nell'ambito del Progetto………….…………., si impegna a fornire i seguenti servizi di accoglienza al Sig……………………..nato il……………………..a………………di nazionalità………………… che ha presentato richiesta di asilo presso la Questura di………………..con scadenza il…………….o che ha ottenuto lo status di rifugiato o il permesso di soggiorno per motivi umanitari il …....;

1. accoglienza diurna e notturna/alloggio o posto letto; 2. vitto; 3. pocket money per un ammontare pari a …….. euro giornalieri; 4. fornitura di biancheria (lenzuola, federe, asciugamani e tovaglie); 5. kit per l’igiene personale; 6. orientamento ai servizi presenti sul territorio (sanità, istruzione, formazione

professionale, ecc.), orientamento legale, segretariato sociale, mediazione sociale interculturale, sostegno nella ricerca di lavoro ed alloggio, sostegno psicologico;

7. Corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per adulti; 8. Inserimento dei minori nella scuola materna o scuola dell’obbligo.

l’Ospite si impegna a:

9. rispettare il regolamento della struttura di accoglienza in cui è inserito; 10. frequentare continuativamente il corso di italiano indicato dai responsabili del

centro di accoglienza; 11. rispettare i termini del progetto individualizzato di inserimento concordato con

gli operatori al momento dell’ingressonel centro; 12. Lasciare la struttura di accoglienza entro e non oltre il termine di validità del

contratto. In caso di mancato adempimento, il Comune di……… per ottenere il rilascio dei locali, potrà avvalersi dell’ausilio della forza pubblica.

Il contratto di accoglienza ha validità dal ………al …….. L’Ospite prende atto del regolamento di accoglienza del Comune di …………………….. , allegato al presente contratto e parte integrante dello stesso, e dichiara di accettarne il contenuto. Dichiara altresì di essere stato informato dell’immissione e del trattamento dei dati personali , ai sensi del D.Lgs196/2003, nella Banca Dati del Servizio centrale per la protezione dei richiedenti asilo e rifugiati per finalità istituzionali. Letto, approvato e sottoscritto Il Comune L’Ospite

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Allegato 3: Modello di convenzione con la ASL

PROTOCOLLO D’INTESA

Tra l’Azienda per i Servizi Sanitari n. … nella persona del Direttore Generale ………………………….. e il Comune di ……………………………………………………………………………………………….. nella persona del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Educative e Culturali …………………………………………………………………………………………………………………... e l’Ente gestore e/o l’Associazione …………………………………………………………………………. nella persona del Direttore/Presidente …………………………………………………………………………. Premesso che: l’A.S.L. n.……………….., nell’ambito della tutela e della salute degli immigrati extracomunitari, intende prevedere una riorganizzazione dei rapporti tra l’Azienda e le strutture del privato sociale e la realizzazione di programmi formativi e informativi, nonché l’utilizzo di figure professionali di supporto tra le quali un ruolo cardine viene assunto dai mediatori di comunità; Il ruolo della mediazione culturale ha costituito un modello di relazioni in campo sanitario e che è stato esteso anche alle altre realtà territoriali della Regione; Si intendono rendere accessibili e fruibili i servizi sanitari per gli immigrati, promuovendo la rimozione degli ostacoli di natura burocratica, amministrativa, sociale, linguistica e culturale che possono costituire fattori di rischio per la salute dell’immigrato e quindi per tutta la comunità locale; Si condivide l’obiettivo di consolidare le attività per la realizzazione del progetto per la tutela e la promozione della salute degli immigrati; Gli enti ritengono creare un tavolo di coordinamento con enti di volontariato sociale, prevedendo un rapporto anche formale con………………..; tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

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ART. 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA.

Oggetto del presente protocollo è la collaborazione tra i firmatari per migliorare l’azione di tutela e di promozione sociale delle fasce deboli e in particolare dei migranti e la realizzazione di un programma di formazione degli operatori coinvolti.

ART. 2 - IMPEGNI GENERALI. I firmatari si impegnano, ognuno nell’ambito delle proprie competenze:

1. ad attuare tutte le misure necessarie per portare a buon fine le azioni concordate, con riferimento sia ai compiti specifici, sia agli obiettivi generali;

2. ad improntare le proprie azioni ai criteri di professionalità ed appropriatezza, trasparenza e tutela della riservatezza, rispettando ed ottemperando le prescrizioni contenute nelle normative vigenti;

3. a favorire e intensificare lo scambio di esperienze, prestazioni e relazioni tra gli operatori referenti dei vari enti nell’ottica di un lavoro di rete, anche attraverso percorsi di formazione;

4. a promuovere il coinvolgimento degli immigrati e delle loro associazioni; 5. a svolgere azione di sensibilizzazione ed informazione nei confronti degli interlocutori

istituzionali, del mondo del lavoro e della società civile.

ART. 3 - RUOLO DEL COMUNE DI ……………...

Il Comune di …………..:

1. favorisce e sviluppa forme stabili di cooperazione interistituzionale per garantire una sempre maggiore offerta integrata di servizi finalizzati all’inclusione e integrazione sociale delle fasce deboli, con particolare riferimento alla popolazione immigrata, creando condizioni di pari opportunità di accesso degli stranieri alla vita di comunità (abitazione, lavoro, scuola, sanità, tutela sociale);

2. promuove la partecipazione alla vita sociale degli immigrati, rivolgendo particolare attenzione ai minori e alle donne, attraverso strutture associative o mediante nuove forme di aggregazione spontanea;

3. realizza attività di segretariato sociale, orientamento e accompagnamento, consulenza giuridica e legale, mediazione linguistica e di comunità, operando in rete con le istituzioni pubbliche e del privato sociale per l’organizzazione dell’offerta di assistenza in modo da favorire sia tempestività dell’accesso ai vari servizi che il rispetto dell’identità culturale degli immigrati;

4. attua e/o favorisce i programmi che facilitano l’inserimento abitativo dei cittadini immigrati, promuovendo il coordinamento delle politiche di accoglienza nelle sue diverse fasi che vanno dall’emergenza all’integrazione, agevolando la messa in rete delle risorse territoriali;

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5. realizza azioni di tutoraggio e accompagnamento verso l’autonomia e l’inserimento socio-lavorativo delle persone ospitate nelle strutture di accoglienza temporanea, facilitando l’uscita dalla situazione di emergenza.

ART. 4 - RUOLO DELL’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. ………………. L’Azienda per i Servizi Sanitari n. ………. promuove e realizza percorsi di orientamento ed accompagnamento di tipo sanitario in collaborazione anche con l’associazione dei Mediatori di Comunità; in particolare, svolge attività di sorveglianza sanitaria: Sulla struttura di accoglienza collettiva:

1. Corretta gestione della struttura (pulizia dei locali, cambio biancheria etc.). 2. Idoneità del servizio mensa. 3. Controllo approvvigionamento idrico. 4. Controllo smaltimento liquami.

Sugli ospiti

1. Indagine anamnesica per individuare soggetti affetti da patologie degne di nota. 2. Individuazione di eventuali gestanti. 3. Controllo ectoparassitosi. 4. Screening ematici e coproculturale. 5. Controllo dello stato vaccinale e se necessario, applicazione protocollo vaccinale. 6. Allestimento di un ambulatorio fornito del necessario per piccole medicazioni e di

alcuni farmaci (antipiretici, antibiotici, etc.) soltanto per i centri collettivi. 7. Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 5 - RUOLO DELL’ENTE GESTORE O DELL’ASSOCIAZIONE …………………... L’Ente gestore o Associazione……………………………….:

1. accoglie, ascolta, orienta ed aiuta concretamente le persone in difficoltà, italiane e straniere, che vi si rivolgono, prestando attenzione specifica a quanto le persone esprimono ed anche a quanto non manifestano, ai bisogni inespressi o profondi;

2. lavora in rete e di concerto con gli Enti Pubblici (Comune, Azienda Sanitaria, ecc.) e privati (associazioni di volontariato, ecc.) operanti sul territorio, attraverso la tutela della persona per far sì che essa diventi protagonista della sua storia e prima artefice della soluzione del suo disagio, riconoscendole così dignità e responsabilità;

3. promuove la cultura della solidarietà, informando e sensibilizzando costantemente la comunità civile;

4. promuove studi, incontri, convegni, iniziative che contribuiscano a diffondere la conoscenza del fenomeno migratorio e delle sue caratteristiche in collaborazione con altre realtà pubbliche e associative sia a livello nazionale che in un contesto internazionale;

5. promuove la diffusione delle informazioni sulla condizione giuridica degli stranieri sul territorio italiano e l’utilizzo corretto dei servizi della Pubblica Amministrazione e del volontariato privato-sociale presenti sul territorio diretti ai cittadini stranieri;

6. favorisce l’organizzazione delle attività dei medici volontari a favore degli immigrati; 7. favorisce l’integrazione abitativa e sociale degli immigrati extracomunitari

regolarmente soggiornanti;

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8. condivide le buone prassi sperimentate nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati nel campo dell’accoglienza diffusa di richiedenti asilo e/o rifugiati promuovendo la realizzazione di progetti che sostengano e valorizzino percorsi di assistenza, protezione e integrazione di richiedenti asilo, rifugiati e persone con permesso umanitario.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE. I firmatari si impegnano, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, ad attivare percorsi di formazione condivisi periodici; a tal fine verrà costituito un gruppo di lavoro misto con i referenti di tutti i contraenti; tale gruppo individuerà i percorsi di formazione e definirà le modalità di concorso alla spesa per la realizzazione della stessa.

ART. 8 – DURATA. Il presente protocollo è valido per l’anno ……… e potrà essere rinnovato e prorogato per altre …. annualità, mediante scambio di lettere tra i firmatari. Per accettazione: Il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Educative e Culturali del Comune di ….. ____________________________ Il Direttore Generale A.S.L. n. ____________________________ Il Direttore/Presidente della Dell’Ente Gestore ____________________________ Il Presidente della Associazione ____________________________

Data…………………………

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Allegato 4 :Modello di curriculum europeo.

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] Telefono

Fax E-mail

Nazionalità

Data di nascita [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita • Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

[ Indicare la lingua ] • Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] • Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di

riferimento, referenze ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs196/2003.

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Allegato 5: Legenda codici di spesa

P Costo del personale S Spese di orientamento sociale ed assistenza legale

1 Costo del personale 1 Costi di orientamento sociale e assistenza legale

E Accoglienza esterna L

Oneri relativi all’adeguamento e gestione dei locali e/o strutture 1 Contributo in denaro per accoglienza esterna

B Spese per noleggio, leasing, acquisto o ammortamento dei beni durevoli

1 Adeguamento locali (devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio Centrale)

2 Modeste opere di ripristino e relativi materiali (per importi superiori all’1,8% del budget è necessaria la preventiva autorizz.)

1

Mobili, arredi, elettrodomestici (devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio Centrale, con indicazione dettagliata degli stessi, dei relativi prezzi IVA inclusa e della relativa allocazione), ecc

3 Affitto locali, cauzione, registrazione contratti, spese di condominio

4 Pulizia locali e relativi materiali 2

Materiale informatico hardware e software e strumentazione tecnica per corsi formazione e convegni autorizzati (si può imputare solo il costo di noleggio o d’ammortamento e non anche il costo d’acquisto)

5 Utenze usufruite dai beneficiari (luce, acqua, gas, gasolio) A Spese non ricompresse nelle precedenti

categorie G Spese generali per l’assistenza

1 Vitto, abbigliamento, materiale per l’igiene personale, assistenza ai neonati e materiale ludico

2 Effetti letterecci (materassi, lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani...)

1

Altre spese relative al personale (utenze telefoniche fisse e mobili, schede carburante, spese di viaggio e soggiorno per gli operatori in caso di convegni o casi simili autorizzati, corsi di formazione per operatori, costi amministrativi di consulenza, costi di cancelleria…)

3 Spese per la salute

4 Spese di trasporto e viaggio beneficiari (trasferimenti, viaggio e soggiorno per C.C.S.R., autonoleggio autorizzato,…)

2

Altre spese relative all’assistenza (tessere telefoniche internazionali, foto tessere, spese per l’assicurazione dei beneficiari (civile e infortuni),…

5 Spese per la scolarizzazione 3 Altre spese relative ai beni durevoli (riparazioni …)

6 Interpretariato e mediazione culturale 4 Altre spese relative all’integrazione (iniziative ed eventi interculturali…)

7 Pocket money (somma di denaro per le piccole spese giornaliere) 5 Altre spese non classificabili nelle precedenti

microvoci I Spese per l’integrazione R Spese per il rimpatrio volontario

1 Alfabetizzazione 1 Spese di viaggio fino all’aeroporto, vitto ed eventuale pernottamento

2 Corsi di formazione professionale Cod NATURA DEL DOCUMENTO

FT Fattura (anche per i beni il cui costo è ammissibile limitatamente alla quota di ammortamento) 3

Borse lavoro, tirocini formativi (documentare dettagliatamente le attività svolte, i tempi, i mezzi e la presenza dei beneficiari)

RF Ricevuta fiscale 4 Contributi alloggio e arredi RC Altre ricevute (per locazione, ecc.) 5 Contributi straordinari per l’uscita CE Certificazioni di spesa (firmate dal Comune)

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Allegato 6: Registro generale delle spese

PROGETTO "…"

Finanziamento pari ad € …

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE DEL COMUNE

Pagina n. 1 di n. …

N. Data di registraz.

Natura del documento

giustificativo Data del

doc. Cod. Spesa Descrizione registrazione Importo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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Allegato 7: Prospetto analitico spese suddivise per codice

CODICE DESCRIZIONE SPESA EURO

P Costo del personale € 0,00 P1 Costo del personale

L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture € 0,00 L1 Adeguamento locali L2 Modeste opere di ripristino e relativi materiali L3 Affitto locali, condominio, cauzione, registrazione contratti L4 Pulizia locali e relativi materiali L5 Utenze usufruite dai beneficiari

G Spese generali per l'assistenza € 0,00 G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia G2 Effetti letterecci G3 Spese per la salute G4 Spese di trasporto e viaggio dei beneficiari G5 Spese per la scolarizzazione G6 Interpretariato e mediazione culturale G7 Pocket Money

B Spese per leasing o ammortamento dei beni durevoli € 0,00

B1 Mobili, arredi ed elettrodomestici B2 Materiale informatico hardware, software e strumentaz. tecnica

S Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 S1 Costi di orientamento sociale e assistenza legale

I Spese per l'integrazione € 0,00 I1 Alfabetizzazione I2 Corsi di formazione professionale I3 Borse lavoro e tirocini formativi I4 Contributi alloggio e arredi I5 Contributi straordinari per l'uscita

E Accoglienza esterna € 0,00

E1 Contributo in denaro per accoglienza esterna

R Spese per il rimpatrio € 0,00

R1 Spese per il rimpatrio

A Spese non ricomprese nelle precedenti categorie € 0,00

A1 Altre spese relative al personale A2 Altre spese relative all'assistenza A3 Altre spese relative ai beni durevoli A4 Altre spese relative all'integrazione A5 Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci TOTALE € 0,00

TIMBRO E FIRMA RESPONSABILE COMUNE

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Allegato 8: Riepilogo mensile

RIEPILOGO MESE………………… TIMBRO E FIRMA RESPONSABILE

COMUNE

N° COGNOME NOME GG. PRESENZA

P0CKET/MONEY GIORNALIERO

P0CKET/MONEY TOTALE BUONI PASTO CONTRIBUTO

VITTO FIRMA BENEFICIARIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

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Allegato 9: Registro delle presenze TIMBRO E FIRMA RESPONSABILE

COMUNE

PRESENZE MESE DI …………….…………...

COGNOME NOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25

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Bibliografia - Guida pratica per gli operatori dell’accoglienza dei richiedenti asilo e

rifugiati, realizzato da Caritas, Consiglio Italiano per i Rifugiati- Cir, Consorzio

italiano di Solidarietà- ICS e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni –

Oim con la supervisione della Segreteria Centrale del Programma Nazionale

nell’ambito delle attività per l’anno 2001

- Formare, inserire, integrare. Percorsi formativi ed occupazionali per

richiedenti asilo e rifugiati, documento realizzato nell’ambito del progetto

Equal- Integ.r.a.- Integrazione richiedenti asilo, giugno 2004.

- La casa, un bene che integra. Nuovi strumenti per l’inserimento dei

rifugiati documento realizzato nell’ambito del progetto Equal- Integ.r.a.-

Integrazione richiedenti asilo, Roma, maggio 2004.

- Secondo rapporto sull’integrazione, a cura di Giovanna Zincone, ed. Il

Mulino, Roma 2001.

- Il testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, a cura di Angelo Rughetti,

Collana editoriale Anci, Casa editrice CEL, novembre 2000

- I diritti dei minori stranieri non accompagnati, di Elena Rozzi, Save the

Children, gennaio 2004.

- Percorsi delle vittime di tortura in Italia - Fattori di rischio e di protezione,

ICS Consorzio Italiano di solidarietà, Roma 2003.