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L’OVERBOOKING Yaroslava Kravchenko Virginia Tinelli

L’OVERBOOKING

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Page 1: L’OVERBOOKING

L’OVERBOOKING

Yaroslava KravchenkoVirginia Tinelli

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La massima

Quando un passeggero effettua una prenotazione on line spetta alla compagnia aerea,all’atto della conferma della

prenotazione,verificare la congruità del margine di tempo a disposizione del viaggiatore per le coincidenze. Pertanto, la

perdita della coincidenza da parte del passeggero equivale a negato imbarco, per il quale il vettore deve corrispondere la

compensazione pecuniaria ai sensi dell’art.7 del reg.(CE)n.261/2004. In caso di ritardo nel trasporto aereo, non è

dovuta la restituzione di parte del biglietto, perché il passeggero ha comunque raggiunto la destinazione prevista.

In caso di ritardo nel trasporto areo, non è dovuta la restituzione del costo dei beni acquistati in aereoporto per far fronte al disagio (come capi d’abbigliamento o sigarette), perché gli

stessi sono entrati a far parte del patrimonio del passeggero. L’ampia locuzione usata dalla Convenzione di Montreal del 1999

sul trasporto aereo assicura il diretto accesso a tutti i danni,anche quelli non patrimoniali.

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DIRITTO DEI TRASPORTI 2010

Sig. RecinoAcquista un biglietto

elettronico di Air France con itinerario Roma – Chennai via Parigi del valore di € 872,72

ANDATA

Partenza prevista da Roma: 8.12.2007 alle ore 7.20 Scalo previsto a Parigi:

8.12.2007 alle ore 10.45 Arrivo previsto a Chennai:

9.12.2007 alle ore 00.30

Itinerario di viaggioRITORNO

Partenza prevista da Chennai:15.12.2007 alle ore 02.35

Scalo previsto a Parigi:15.12.2007 alle ore 9.45Arrivo previsto a Roma:

15.12.2007 alle ore 11.50

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Accaduto realmenteANDATA

Partenza da Roma: 8.12.2007 alle ore 7.20

Arrivo a Parigi per effettuazione scalo:8.12.2007 alle ore 11.00 al posto delle ore ore 10.45 (15 MINUTI DI RITARDO)

NEGATO IMBARCO PER CHENNAI CAUSA RITARDO

• Attesa per l’imbarco successivo 13 ORE• (NO ASSISTENZA – NO BAGAGLIO)• ULTERIORE SCALO A DUBAI (non

previsto dall’itinerario iniziale)Arrivo a Chennai:

9.12.2007 alle ore 21.00 al posto delle ore 00.30

PERDITA DI UN GIORNO DI VACANZA

RITORNO

Partenza prevista da Chennai:15.12.2007 alle ore 2.35

Scalo previsto a Parigi:15.12.2007 alle ore 9.45

VOLO PARIGI – ROMA ANNULLATO SENZA PREAVVISO

ATTESA IN AEROPORTO 3 ORE

Partenza da Parigi per Roma:15.12.2007 alle ore 12.35

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SIG. RECINO

CHIEDE

• Il rimborso di 600 € per la tratta di andata• Il rimborso di 400 € per la tratta di ritorno

• Il rimborso di 1500 € per danni non patrimoniali

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È il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano

presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui al’art 3 § 2

Per il problema del negato

imbarco il Giudice di Pace fa

riferimento

Art. 2 lett. j del reg. (CE) n. 261/2004

Giudice di Pace Vi è stata la lesione del principio di buona fede da parte della compagnia aerea , è compito

di essa provvedere all’emissione di biglietti che prevedano i tempi necessari per effettuare la

coincidenza.

Art.1225 C.C.

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elencali

IL PROBLEMA DEL RITARDO

LA DISCIPLINA SI RINVIENE ALLA CONVENZIONE DI MONTREAL 1999 SECONDO LA QUALE IN BASE ALL’ART. 17 SONO

RISARCIBILI LE LESIONI “CORPORELLES” (DANNI FISICI)

Per quanto riguarda i danni non patrimoniali (situazione di stress ecc) la sez. un. Di

Cassazione ha riconosciuto la loro risarcibilità in presenza dei seguenti requisiti:

1)l’ingiustizia del danno 2)La gravità dell’offesa3)La prova del danno

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LA CONCLUSIONE

Con riferimento al ritardo di 15 minuti del volo di andata, viene fornita una compensazione pecuniaria pari a € 600,00 prevista ai sensi dell’art.7 del reg. (CE) n. 261/2004.

Mentre per quanto riguarda il volo di ritorno Parigi - Roma Fiumicino risulta dovuta al passeggero la compensazione pecuniaria pari a €400,00 dal momento che la cancellazione

del volo non veniva tempestivamente comunicata al passeggero e che essa è dipesa da circostanze eccezionali.

Con riferimento all’ingiustizia del danno , l’ampia locuzione usata dalla Convezione di Montreal assicura il diretto accesso a tutti i danni anche non patrimoniali, di conseguenza

tale danno può complessivamente essere liquidato in via equitativa nella misura di € 1000.