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Corso
Diritto, scienza, nuove tecnologie
Lezione del 27 febbraio 2013
(autodeterminazione e
rifiuto di trattamenti life-saving)
Prof. Amedeo Santosuosso
La stampa e l'utilizzo di lucidi e di materiali messi a disposizione sono
consentiti esclusivamente per le finalità del corso.
Ogni altro utilizzo deve essere preventivamente autorizzato.
Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Giurisprudenza
Anno Accademico 2012-13
2
La sovranità dell’individuo
Legami biol/genetica
• Genetic (natural ?) ties
• Biobanking
• StemCells
• Evolutionism and Law
Neuroscienze e diritto
• Penale
• Civile
• BCI
Quale diritto per tutto ciò?
Come cambiano i sistemi
giuridici e le fonti
• PMA
• Libertà ricerca scientifica
• Brevetti biotech
• AI
• ICT
• Robots
• AMI
Artificial (?) Connections
4
LA RICHIESTA DI WELBY al giudice civile
ordinare al medico curante di:
“procedere all’immediato distacco del ventilatore artificiale … contestualmente somministrando al paziente terapie sedative.”
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WELBY
Rivendica il diritto costituzionale di autodeterminarsi:
art. 2 : “la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo”
art. 13: “la libertà personale è inviolabile”
art. 32: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Le legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
6
Per il Tribunale civile di Roma (ord. 16/12/2006)
IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE può
considerarsi POSITIVAMENTE acquisito:
– Costituzione artt. 2, 13, 32
– Carta di Nizza
– Convenzione di Oviedo
– Codice di deontologia medica artt. 32 e 37
– Leggi speciali (es. legge SSN).
7
MA...
• L’ORDINAMENTO
GIURIDICO va considerato nel suo insieme: indisponibilità del bene vita.
– Art. 575 cp (omicidio);
– Art. 579 cp (omicidio del consenziente);
– Art. 580 cp (istigazione o aiuto al suicidio);
– Art. 5 cc (atti di disposizione del proprio corpo).
• LA POSIZIONE QUALIFICATA DEL MEDICO: obbligo di garanzia.
– Art. 40 cp “non impedire l’evento che si
ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”;
– Art. 36 cd “il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocare la morte del malato”;
– Art. 37 cd “nella fase terminale il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze fornendo trattamenti a favore della vita”.
9
• Ms B (44 anni), affetta da un cavernoma intramidollare della spina cervicale.
• Nel 2001 diventa tetraplegica e rimane paralizzata dal collo in giù.
• Nel 1999 ha redatto un living will con il quale richiede la sospensione dei
trattamenti sanitari ove si fosse trovata “in una condizione di sofferenza dovuta alle
condizioni del trattamento”. I medici rispondono che “i termini delle sue volontà non
erano abbastanza specifici”.
• Nell’aprile 2001 reitera la sua richiesta, tramite un legale, alla direzione
dell’ospedale, che chiede due perizie psichiatriche sulla capacità di intendere e di
volere (competence) di Ms B.
• L’Alta Corte d’Inghilterra, sentita l’interessata e alcuni testi ed esaminate le
perizie, nel marzo 2002, stabilisce che Miss B “è assolutamente in grado di prendere
qualsiasi decisione relativa al trattamento medico che desidera ricevere, compresa la
scelta di interrompere la respirazione artificiale”.
• Nell’aprile del 2002, dopo la somministrazione di un sonnifero, viene distaccato il
respiratore che teneva in vita Ms B.
10
La decisione del GIP di Roma nel processo penale
a carico del Dott. Mario Riccio
17 ottobre 2007 il Giudice dell’udienza preliminare
“dichiara non luogo a procedere nei confronti di Mario Riccio [il
medico che aveva assistito Welby al momento della morte] perché
non punibile per la sussistenza dell’esimente dell’adempimento
di un dovere”
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I passaggi principali della sentenza
Il giudice descrive minuziosamente lo svolgimento della vicenda e le condotte e
le manifestazioni di volontà di Piergiorgio Welby, fino alla morte (18 pagine).
Accertamento medico-legale: conferma il diario clinico del Dott. Riccio;
In sede civile e penale valgono i medesimi principi costituzionali e generali
dell’ordinamento giuridico (lo stato di necessità “non impone alcun obbligo di
intervento” e non può vanificare il diritto di autodeterminazione del paziente);
Il giudice conclude che
“certamente la condotta integra l’elemento materiale del reato di omicidio del
consenziente”
“sussiste anche l’elemento psicologico, poiché il dottor Riccio ben sapeva che
l’interruzione della terapia di ventilazione assistita avrebbe comportato il decesso
del paziente”
ma “nel caso concreto appare sussistere anche la scriminante di cui all’art. 51
c.p.” [adempimento di un dovere].
12
Rilievi
A) lo scrupolo del giudice che ha indagato e ricostruito la volontà di Piergiorgio Welby
(come nella decisione della Family Division della High Court nel caso di Ms B).
B) Se, in generale, fuori dai casi di malattia in stato terminale, un medico può essere ritenuto
professionalmente responsabile per il fatto di essere stato negligente nel non farsi carico
della sofferenza psichica del paziente, e quindi per averla provocata o per aver omesso di
alleviarla, si può allora dire che
il farsi carico della sofferenza psichica del paziente prossimo al decesso che,
totalmente inabile dal punto di vista fisico, chieda che siano interrotti i
trattamenti, costituisca un dovere al quale il medico non può sottrarsi.
In questa prospettiva il medico che, nelle condizioni precisate, riceva una richiesta di
interrompere i trattamenti o di aiuto al suicidio viene a trovarsi in una situazione di grave
conflitto, tra
• il suo dovere di farsi carico della sofferenza della persona del paziente
• e la norma penale che punisce l'agevolazione del suicidio e l’omicidio del consenziente.
La soluzione di questo conflitto è data dall'applicazione della scriminante dell'adempimento
di un dovere (articolo 51 del codice penale), che esclude la punibilità di chi adempie un
dovere imposto da norme giuridiche: i nuovi profili dei doveri del medico, come sopra
delineati, pongono l’applicazione di questa discriminante sotto una luce decisamente nuova.
28
"Il giudice chiede al sig. Nuvoli se vuole che sia nominata
amministratrice di sostegno la sig.ra Soro;
Il sig. Nuvoli risponde attraverso il sintetizzatore vocale: - Si-;
Il giudice chiede se non preferisca esprimere da solo tramite
sintetizzatore vocale la sua volontà;
Il sig. Nuvoli risponde - No, nomino mia moglie-;
Il giudice chiede al sig. Nuvoli se vuole esprimere la sua volontà
attraverso il sintetizzatore;
Il sig. Nuvoli risponde: - Si-
29
... Il giudice chiede al sig. Nuvoli se c'è una volontà che vuole
esprimere ora:
Il signor Nuvoli risponde: - Si-
D: "Qual è la volontà che vuole esprimere ora ?
R: "Voglio morire"
D: "Signor Nuvoli lei sta chiedendo che vengano interrotte le cure
?"
R: "Si"
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Rilievi
A) lo scrupolo del giudice che ha indagato e ricostruito la volontà di Piergiorgio Welby
(come nella decisione della Family Division della High Court nel caso di Ms B).
B) Se, in generale, fuori dai casi di malattia in stato terminale, un medico può essere ritenuto
professionalmente responsabile per il fatto di essere stato negligente nel non farsi carico
della sofferenza psichica del paziente, e quindi per averla provocata o per aver omesso di
alleviarla, si può allora dire che
il farsi carico della sofferenza psichica del paziente prossimo al decesso che,
totalmente inabile dal punto di vista fisico, chieda che siano interrotti i
trattamenti, costituisca un dovere al quale il medico non può sottrarsi.
In questa prospettiva il medico che, nelle condizioni precisate, riceva una richiesta di
interrompere i trattamenti o di aiuto al suicidio viene a trovarsi in una situazione di grave
conflitto, tra
• il suo dovere di farsi carico della sofferenza della persona del paziente
• e la norma penale che punisce l'agevolazione del suicidio e l’omicidio del consenziente.
La soluzione di questo conflitto è data dall'applicazione della scriminante dell'adempimento
di un dovere (articolo 51 del codice penale), che esclude la punibilità di chi adempie un
dovere imposto da norme giuridiche: i nuovi profili dei doveri del medico, come sopra
delineati, pongono l’applicazione di questa discriminante sotto una luce decisamente nuova.
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LINK UTILI
Costituzione Italiana
http://www.cortecostituzionale.it/istituzione/lacorte/fontinormative/lacostituzione/costituzione.asp
La Convenzione di Oviedo
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm
Carta di Nizza
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
CEDU
http://www.echr.coe.int/nr/rdonlyres/0d3304d1-f396-414a-a6c1-97b316f9753a/0/italianitalien.pdf
SENT. Corte Cass., Sezioni Unite Penali, N. 2437, 18/12/2008