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Lezione 4 – Capitolo 4 – Le strutture ricettive. Le Agenzie di Viaggio. Strutture ricettive: strutture destinate a fornire ospitalità al pubblico. - Regolamentazione - Controlli sono demandati all'Autorità amministrativa perché tutelano interessi pubblici primari: economici, di igiene, di sicurezza pubblica. Legge Quadro 217/ 1983: "impresa turistica" = solo le strutture ricettive e i servizi turistici annessi --> criticata

Lezione 4 – Capitolo 4 – Le strutture ricettive. Le ... · Art. 4 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011): "sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche,

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Lezione 4 – Capitolo 4 – Le strutture ricettive. Le Agenzie di Viaggio.

Strutture ricettive: strutture destinate a fornire ospitalità al pubblico.

- Regolamentazione- Controllisono demandati all'Autorità amministrativa perché tutelano interessi pubblici primari:economici, di igiene, di sicurezza pubblica.

Legge Quadro 217/1983: "impresa turistica" = solo le strutture ricettive e i servizi turistici annessi --> criticata

Art. 4 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011): "sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".

=> finalizzazione alla soddisfazione dei bisogni del turista --> elemento qualificante dell'impresa turistica Differenza notevole rispetto alla disciplina previgente (l. 217/1983):

1) la definizione previgente era più limitante: solo "servizi turistici annessi", come potevano essere ristorante rispetto all'albergo, la discoteca o la piscina rispetto al villaggio turistico.

2) l'iscrizione nel Registro delle Imprese ora non è più condizione per l'esercizio dell'attività turistica, ma solo condizione per usufruire delle agevolazioni fiscali.

In tal modo:≠ da "imprenditore" ex art. 2082, al quale la disciplina previgente equiparava totalmente l'imprenditore turistico, in particolar modo per l'attività svolta:a) professionalmente,b) in modo organizzato,c) con finalità economiche (cioè per la produzione di ricchezza e rivolta, almeno tendenzialmente, al mercato).

Dopo gli interventi della Corte Costituzionale, del Codice del Turismo sono rimasti in vigore solo:1) le norme su semplificazione e Sportello Unico;2) le norme sulla pubblicità dei prezzi delle strutture ricettive.

Secondo la Corte Costituzionale, il Codice del Turismo avrebbe potuto limitarsi a raggruppare e riordinare norme già esistenti, ma non disciplinare ex novo i rapporti Stato-Regioni.

Questo in base alla legge 135/2001 (approvata prima della l. Cost. 3/2001 che ha portato la materia turistica da concorrente Stato-Regioni a esclusiva o residuale

della Regione), secondo la quale lo Stato, con d.p.c.m., avrebbe dovuto definire i principi e gli obiettivi in materia turistica, cioè (art. 4):"b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;"

Il d.p.c.m., se approvato, avrebbe dovuto abrogare la legge 217/1983.

Il d.p.c.m. 13/09/2002, invece, ha lasciato alle Regioni e alle Province autonome:- l'individuazione delle attività ricettive speciali- gli standard minimi comuni delle attività ricettive (con un mero impegno informale a deciderli concordemente con lo Stato, dal momento che rientrano nella competenza esclusiva statale l'ambiente, la salute e i diritti dei consumatori)

Le Regioni sono state "timide":- non si sono coordinate né fra loro né con lo Stato;- non hanno innovato le tipologie di imprese turistiche;- anche se si ritiene (seppure sia dubbio) che la legge quadro 217/1983 sia stata implicitamente abrogata, sono rimaste legate al suo impianto.

In questo quadro, al Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) doveva ritenersi consentito intervenire in materia:1. sia perché le Regioni erano state "timide" e non erano intervenute,2. sia perché il Testo Unico si sarebbe dovuto limitare a riordinare norme già esistenti, senza innovare.

Fatto sta che il Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) ha:A) abrogato la l. 135/2001 (mentre resta dubbio se abbia abrogato o meno il d.p.c.m. 13/09/2002 che ne costituiva diretta attuazione)B) abrogato una serie di leggi statali anche sulla ricettività turistica

A tutt'oggi, quindi, mancano un quadro di riferimento unitario e la trasparenza necessaria nei confronti del turista, specie straniero. La Corte Costituzionale non pare, tuttavia, aver escluso del tutto la possibilità di un futuro intervento normativo statale di coordinamento.Rimane il principio di "leale collaborazione" (perché bocciata la riforma costituzionale Renzi 04/12/2016).

Già la legge quadro 217/1983 (sostanzialmente ripresa dagli articoli poi abrogati del Codice del Turismo) aveva opportunamente superato l'impostazione albergocentrica:

alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, rifugi alpini+Regioni libere di individuare altre tipologie di strutture:rifugi escursionistici, bivacchi fissi, posti tappa escursionistici, mini-aree di sosta, parchi di vacanza,

beauty farm, centri benessere, residenze d'epoca, alberghi-dimora storica, country houses, residenze di campagna, alberghi diffusi, bed and breakfast.

Il Codice del Turismo ha distinto le strutture ricettive in:A) alberghiere e paralberghiereB) extralberghiere

A) alberghiere e paralberghiere1 alberghi2 motel: sosta e assistenza autovetture e imbarcazioni,3 villaggi-albergo: più stabili, servizi centralizzati,4 residenze turistico-alberghiere: alloggio e servizi

accessori in unità abitative arredate.Nati dalla legislazione regionale:5 alberghi diffusi: in stabili separati, per lo più nei centri storici, con reception a piccola distanza (nati dalla legislazione regionale sarda, poi siciliana, toscana e molisana),6 residenze d'epoca alberghiere: in immobili di particolare pregio storico-artistico o con mobili e arredi d'epoca,7 beauty farm: centri benessere per trattamenti terapeutici, dietetici o estetici,8 bed and breakfast: solo alloggio e prima colazione in strutture a conduzione familiare,9 condhotel: esercizi alberghieri aperti al pubblico, a

gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari (o da parte di esse) nello stesso comune, che offrono alloggio e servizi accessori, eventuale vitto in unità abitative residenziali con servizio autonomo di cucina, in cui la superficie residenziale e non alberghiera non può essere superiore al 40% (nati in Lombardia).Problemi:a) distinguere dalla multiproprietà alberghiera (cfr. lezioni prossimo anno), in cui però la proprietà è limitata nel tempo e non piena e incondizionata come nei condhotel; nella multiproprietà coloro che usufruiscono sono sempre gli stessi, mentre i condhotel sono aperti al pubblico,

b) individuare la disciplina urbanistica applicabile (i P.R.G., approvati dai Comuni e dalle Città metropolitane, devono indicare le aree turistico-ricettive: il 40% dei condhotel è residenziale?),c) vincolo alberghiero (prelazione in favore di chi si impegna per 10 anni, il diritto alle sovvenzioni si prescrive in due anni).

B) extralberghiereSono tutte strutture ricettive, ma non tutte sono anche attività imprenditoriali: ad esempio possono non esserlo:- case per ferie: strutture ricettive per il soggiorno di persone o gruppi, gestite da enti pubblici, associazioni,

enti religiosi senza fine di lucro per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, o da aziende per il soggiorno, loro dipendenti e familiari,- ostelli: strutture ricettive per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati, di giovani e loro accompagnatori, gestite da enti o associazioni,- foresterie: convitti o collegi o istituti religiosi o pensionati, gestiti senza fine di lucro da enti sociali, culturali, assistenziali, religiosi, sportivi, per il turismo sociale e giovanile, al di fuori dei canali commerciali,- centri soggiorno studi: strutture ricettive gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali per finalità di educazione, formazione, didattica e convegnistica,

- affittacamere: non imprenditoriale---> nella legge quadro 217/1983: se imprenditoriale: case e appartamenti per vacanze;---> nel Codice del Turismo erano previste le unità abitative ammobiliate ad uso turistico: tra 7 giorni e 7 mesi; se in forma non imprenditoriale: max 4 unità;---> ora: vuoto normativo.Motivi della fortuna:1- ulteriore fonte di reddito per il proprietario in periodo di crisi2- crisi mercato immobiliare e necessità di far fronte ai costi alti di mantenimento di un immobile3- sharing economy4- internet

MA:6- concorrenza alle strutture ricettive tradizionali7- facile evasione fiscale.Perciò: regolamentato dalle Regioni (es. Veneto con art. 27-bis e ter della l.reg.11/2013).Il Lazio ha posto limiti all'attività extralberghiera non imprenditoriale, ma tale normativa è stata bocciata dal T.A.R. Roma 6755/2016 e dalla A.G.C.M..

Altre strutture extralberghiere:- residence: uno o più immobili caratterizzati dalla gestione unitaria- agriturismi: caratterizzati dal collegamento con altra attività, oggetto principale dell'impresa, in fabbricati

rurali, con alloggio per i turisti (cfr. Lezione ).- country house o residenze di campagna: più ampio, in residenze rurali.- rifugi alpini: di alta quota.

C) all'aperto: villaggi turistici, campeggi, campeggi all'interno degli agriturismi, parchi di vacanza (campeggi a gestione unitaria in cui si affitta la piazzola per l'intero periodo ad un equipaggio), marina resorts (nata come norma tributaria: iva al 10%; considerata alberghiera anche se più simile a extralberghiera).

D) di mero supporto (strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante e le aree di sosta).

Attività ricettiva = finalizzata alla produzione di servizi per l'ospitalità. A prescindere da abrogazione Cod. Tur., ne resta l'essenza:a) somministrazione di alimenti e bevandeb) vendita di giornali, riviste, pellicole, cartoline e francobolli,c) gestione in esclusiva per gli ospiti e in sicurezza e la fornitura di attrezzature e strutture ricreative.

Classificazione (stelle)standard minimi nazionali + alle Regioni standard migliorativima Cod. Tur. incostituzionale per eccesso di delega.Per gli alberghi quasi tutte le Regioni sono rimaste al sistema con 5 stelle per i soli alberghi, ma nulla si dice per motel o altre strutture.Alcune Regioni: parametri obbligatori e requisiti minimiAssenza di uniformitàLa Legge Stabilità per il 2016 (l. 208/2016) prevedeva che il MIBACT con decreto potesse determinare gli standard minimi uniformi, ma la legge non è ancora stata approvata nel 2018 (forse cautela per evitare incostituzionalità: serve accordo con le Regioni).

Come detto supra, del Codice del Turismo sono rimasti in vigore solo:1) le norme su semplificazione e Sportello Unico;2) le norme sulla pubblicità dei prezzi delle strutture ricettive.

1) da sempre molti controlli amministrativi, data la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti[1] obblighi di pubblica sicurezza == registrazione degli ospiti e comunicazione alle autorità; = esteso ora a tutti i gestori di alloggi in tenda o roulotte, affittacamere, appartamenti per vacanze, ecc., tranne i soli rifugi alpini;

= non più obbligo di compilare scheda-presenze, ma solo obbligo di comunicazione alla Questura entro 2 ore la presenza di ospiti e il loro nominativo;[2] autorizzazioni all'apertura e al trasferimento = previste dal T.U.L.P.S. per evitare rapporti con attività criminali, sono oggi rilasciate dal Comune, previa comunicazione al Prefetto;[3] autorizzazione unica = rilasciata dal Sindaco per l'apertura e al trasferimento: in forza della Semplificazione, è ora sufficiente un'unica autorizzazione, concessa dal Comune;[4] Sportello Unico = del d.l. 112/2008;[5] S.C.I.A. = mera comunicazione, sostituisce ogni diversa certificazione: consentita solo se, accertati i

requisiti, l'autorizzazione sia un atto dovuto, non se il suo rilascio sia subordinato ad una programmazione o a vincoli ambientali/culturali/paesaggistici/di difesa/ sicurezza/immigrazione/asilo, ...Probabilmente in futuro: ulteriore semplificazione. 2) pubblicità dei prezzi delle strutture ricettive.A. Ante 1983: prezzi amministrati, cioè determinati autoritativamente.B. 1983-1991: prezzi concordati, tra Amminstrazione e categorie interessate.C. Post 1991: prezzi liberalizzati.

L. 124/2017 (booking/ expedia/ amoma/ tripadvisor): nullo il patto con cui la struttura si obbliga a prezzi > rispetto a quelli praticati per conto terzi.

Resta oggi solo l'obbligo di corretta informazione e pubblicità.

Operatori: obbligo di comunicare alle Regioni i prezzi minimi e massimi.- Massimi inderogabili.- Tassative le ipotesi di derogabilità dei minimi.

Giurisprudenza:a) Corte Cost. 370/2012: norme sui prezzi: invasive della competenza statale, perché attengono ai rapporti commerciali (statali) e non al turismo (regionale). Legittimo purché non diventi una disciplina integrativa.

b) Corte Cost. 80/2012: l'obbligo di comunicazione invece rientra nella competenza esclusiva regionale.

Conclusioni => le Regioni sono oggi completamente libere di disporre, MA non tanto da reintrodurre i "prezzi amministrati".

Seconda parte: le Agenzie di viaggio e turismo.

Agenzie di viaggio e turismo: rientrano tra le imprese turistiche di diritto privato.-> diritto privato (rapporti e contratti con la clientela, cfr. pacchetti di viaggio, Lezione 9)-> diritto pubblico, amministrativo (apertura e gestione)

1) regioni a statuto speciale: specifici atti di trasferimento delle competenze.

2) regioni a statuto ordinario: prima legge organica: r.d.l. 2523/1936, convertito in l. 2650/1937, Ciò consentì: disciplina di dettaglio da parte Regioni.

Poi l. 217/1983: pose vincoli più forti, validi anche per le Regioni speciali. |VSecondo la Corte Costituzionale 195/1986, quelle che attribuiscono competenze allo Stato sono norme legittime, perché:1) non sconfinano rispetto all'indirizzo e coordinamento (sicuramente compito dello Stato)2) la definizione di "agenzie di viaggio e turismo" viene stabilita in attuazione di un accordo internazionale (quindi di competenza statale): ciò vale anche per il (successivo) d.lgs. 392/1991, emanato in attuazione della Direttiva 1982/470/CEE.

Il d.p.c.m. 13/09/2002 ha poi abrogato, anche se implicitamente, tutta la legge 217/1983 (Malo-Perini).

Il d.p.c.m. 13/09/2002 rinvia ad atti di accordo fra le Regioni per stabilire gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di vaiggio e il livello minimo e massimo delle cauzioni.

Corte Cost. 80/2012 ha confermato la legittimità del modus operandi consistente nel richiedere accordi tra le Regioni (mentre era illegittimo il Codice del Turismo nella parte in cui accentrava le competenze in materia turistica di nuovo in capo allo Stato).

Ma A.G.C.M.: contro tratti comuni a tutte le normative regionali che vadano contro la libera concorrenza.

Talora le Regioni hanno legiferato anche in materia di diritto privato, che spetterebbe allo Stato, ad es. prevedendo che i programmi di viaggio siano qualificabili come offerta al pubblico.

Agenzia di viaggio e turismo: in principio, la legge 217/1983 (abrogata dal d.p.c.m. 13/09/2002) e il d.lgs. 392/1991 (abrogato dal d.lgs. 79/2011 o Cod. Turismo) davano due definizioni diverse. D.lgs. 392/1991: "le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti".

Ora, per l'art. 4 Cod. Turismo, "sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".

D.p.c.m. 13/09/2002: tour operator e agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche consistenti in: esercizio congiunto o disgiunto di attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e di ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di incoming sia di outgoing (= arrivi e partenze), di noleggio, assistenza e accoglienza ai turisti, escludendo la mera distribuzione di titoli di viaggio.

Agenzia di viaggi: figura di sintesi.

Tour operator: organizzazione completa di viaggio.

Travel agent: vendono viaggi già confezionati da altri o forniscono servizi turistici separati o isolati.

Ma le tecnologie informatiche oggi non consentono più una netta distinzione tra Tour operator e Travel agent: confine labile.

La legislazione regionale distingue tra:- agenzie che organizzano viaggi e soggiorni senza la vendita diretta al pubblico (tour operator) ma con

vendita attraverso agenzie di intemediazione (travel agent),- agenzie che organizzano viaggi e soggiorni con la vendita diretta al pubblico di aviaggi organizzati in proprio o da altre agenzie. es. Veneto, Emilia Romagna, Lombardia (cfr. Franceschelli Morandi p. 180-181)

Corte cost.: "impresa" (anche se turistica) rimanda agli artt. 2082 e 2555 del codice civile (c.c.).

Autorizzazione regionaleLa l. 217/1983 richiedeva autorizzazione della Regione.L'A.G.C.M. ha affermato che tale autorizzazione debba essere concessa previa valutazione dei requisiti e presupposti, senza alcuna possibilità discrezionale.Quindi, le leggi regionali che prevedano un numero chiuso o limitino la scelta della localizzazione sarebbero illegittime.Il provvedimento di autorizzazione è stato delegato alle Province (es. legge Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo) o ai Comuni (es. legge Piemonte, Marche).

Autorizzazione: le leggi regionali prevedono: contenuti della domanda, fase istruttoria, contenuto e efficacia del provvedimento.

Corte Cost. 162/1990: già prima della riforma costituzionale di cui alla l. 3/2001, spettava alle Regioni la polizia amministrativa regionale (non invece l'interesse all'ordine pubblico) => spetta alle Regioni.

Dal 1998: non serve nemmeno più il nulla osta perché non rientra fra le attività di pubblica sicurezza.

S.C.I.A.Segnalazione Certificata di Inizio Attività.In forza della semplificazione amministrativa (cfr. supra), già dagli anni '90: silenzio-assenso o D.I.A.. Il Codice del Turismo parlava di SCIA., ma è stato successivamente abrogato dalla Corte Cost., anche per violazione della Direttiva Bolkestein: oggi ancora S.C.I.A.?Sì, S.C.I.A. e, tutt'al più, silenzio assenso, perché il d.lgs. 259/2010, in quanto attuativo di una Direttiva Comunitaria, prevale sulle norme in contrasto. Tuttavia, si applica solo provvisoriamente, fino all'adozione di singole norme regionali direttamente attuative della Direttiva Comunitaria 2006/123/CE.

L'art. 84 del d.lgs. 259/2010 prevede, infatti, che per articoli che incidano sulle competenze esclusive regionali o concorrenti "le disposizioni del presente decreto si applicano fino" all'entrata "in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adotata da ciascuna Regione" ("clausola di cedevolezza").S.C.I.A.: l'Agenzia inizia subito a lavorare, salvo che l'Amministrazione può intervenire solo entro 60 giorni, a attività già avviata.

Corte Cost.: è legittima la competenza esclusiva statale sulla S.C.I.A. perché attiene ai diritti civili e sociali dei cittadini.

Succursali e filialiidem: no autorizzazione per l'apertura di succursali/filiali, anzi nemmeno SCIA, ma solo comunicazione.Corte Cost. 362/1998: la legge regionale lombarda che richiedeva l'autorizzazione per l'apertura di succursali/filiali era illegittima:1) art. 117 Cost.: agenzia come un tutto unitario,2) art. 120 Cost.: le Regioni non possono porre ostacolo alle professioni,3) art. 41 Cost.: liberà di iniziativa economica.

Attività non limitabile alla singola regione: Corte Cost. 54/2001, 375/2003.

Garanzia mobiliare:Cauzione: prevista dalla l. 217/1983, ma, secondo A.G.C.M., rende inutilmente gravosa l'attività.La Lombardia ha cancellato la norma relativa.L'Emilia Romagna e le Marche hanno previsto una cauzione ma giustificandola con esigenze di tutela dell'utente.Cauzione per apertura nuove filiali: dichiarata illegittima (Corte cost. 362/1998).Polizza assicurativa di responsabilità civile: stabilita originariamente solo per alcune Regione e poi dallo Stato nel Codice Turismo, ma non censurata perché attiene all'ordinamento civile statale.

Direttore tecnico- può essere un soggetto diverso dal titolare (es. titolare può essere anche una persona giuridica).- esame di abilitazione (con conoscenza:amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggiotecnica del turismo,legislazione turistica,geografia turistica,almeno 2 lingue straniere)- composizione della commissione, modalità di esame, rilascio attestati: stabiliti da leggi regionali.- se le leggi regionali sono ingiustificatamente diverse, la Corte costituzionale può intervenire

- A.G.C.M.: le procedure amministrative di accertamento dell'idoneità devono essere semplici, rapide e trasparenti, evitando ingiustificati ostacoli.- alcune legislazioni regionali tuttavia prevedono anche un corso di formazione professionale prima dell'esame di abilitazione.- in attuazione Direttive Europee: anche requisiti di onorabilità e capacità finanziaria.- la maggior parte delle leggi regionali ha un Albo dei direttori tecnici di agenzia di viaggi: a) chi ha superato l'esame di abilitazione, b) comunitari con requisiti equiparati (cittadini comunitari con abilitazione all'estero e dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in uno stato membro, per 3-6 anni).

- A.G.C.M.: contraria a un solo Direttore per ciascuna agenzia o filiale.- per le agenzie extracomunitarie: consentito lo stabilimento in Italia per agenzie di viaggio che abbiano pari requisiti e in condizioni di reciprocità rispetto al Paese estero;- tale nuovo provvedimento non è una nuova autorizzazione.- anche per le agenzie extracomunitarie: a seconda della Regione, serve S.C.I.A. o autorizzazione.(- solo Provincia di Bolzano parla ancora di nulla osta statale, sentita l'autorità locale).(- Lombardia: l'agenzia extracomunitaria, sede estera, deve indicare un responsabile per la Lombardia)

Denominazione dell'Agenzianon confusionenon nomi coincidenti con Coomuni o RegioniRegola generale: solo se confusione effettiva e concreta stesso luogo e stessa categoria merceologica.Solo agenzie di viaggio: anche ambiti territoriali diversiLa Direzione Generale Turismo presso il MIBACT: progetto INFOTRAV, banca dati per verificare.

È stato implicitamente soppresso l'Elenco Statale delle Agenzie di Viaggio tenuto dall'ENIT.Le Regioni pubblicano un loro elenco regionale (in base alle copie dell'autorizzazione che arrivano).

Esercizio attivitàA.G.C.M. non vede di buon occhio, considerandoli vincoli ingiustificati alla libertà organizzativa, le norme regionali che pongono limiti su:locali utilizzatiorario di aperturachiusura temporaneaobbligo di essere residentedivieto di apertura nei centri commerciali.

(es. legge Lombardia richiede locali liberi da altre attività).Distaccamenti delle agenzie presso la clientela (in-plant office).

SanzioniSanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie (es. sospensione o decadenza dall'autorizzazione).

Sanzioni penali

Anche a seguito di reclami (es. Legge regionale Veneto 33/2002, art. 20, ma non più nella l.r. 11/2013: entro 30 giorni dal rientro del viaggio: reclamo documentato alla Provincia. La Provincia avvisa Agenzie e concede 30 giorni per osservazioni. Se reclamo fondato => sanzioni amministrative).Mai sanzioni amministrative per attività non continuative e senza scopo di lucro.

Agenzie senza fini di lucroStesse regole.S.C.I.A. non si applica di regola alle attività senza scopo di lucro.Se non diversamente previsto, a queste si applicano ancora le norme regionali, ad es. autorizzazione espressa o tacita o D.I.A.)