Lettera CGIL Commissione Lavoro Presidente - Fondo Telefonici Ed Elettrici

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/8/2019 Lettera CGIL Commissione Lavoro Presidente - Fondo Telefonici Ed Elettrici

    1/3

    CONFEDERAZIONEGENERALE

    ITALIANA

    DEL LAVORO

    Segretaria Confederale

    Roma, 20 dicembre 2010

    Al Presidente della XI Commissione Lavoro

    On. Silvano MoffaCamera dei Deputati

    Al Presidente della XI Commissione LavoroSen. Pasquale Giuliano

    Senato della Repubblica

    Ai componenti della XI Commissione Lavoro

    Camera dei Deputati

    Ai componenti della XI Commissione LavoroSenato della Repubblica

    ROMA

    Egregio Presidente,

    il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge

    30 luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e dicompetitivit economica) ha apportato sostanziali modifiche in materia diricongiunzione dei contributi e di trasferimento gratuito nellassicurazione generaleobbligatoria della contribuzione versata in Fondi sostitutivi o esclusividellassicurazione stessa.

    In particolare il comma 12 septies dellarticolo 12 della legge 122/2010 haprevisto, a decorrere dal 1 luglio 2010, lonerosit per le lavoratrici e per i lavoratoridella ricongiunzione della contribuzione versata a Fondi diversi verso lINPS. Talericongiunzione era, come si ricorder, completamente gratuita.

    Con la medesima decorrenza per i lavoratori elettrici e per i telefonici (commi

    12 octies e 12 novies dellarticolo 12) stata prevista lonerosit del trasferimentodella contribuzione dai loro Fondi allAGO e sono state anche abrogate le norme(art. 3 comma 14 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 562; art. 28 della legge4 dicembre 1956 n. 1450) che prevedevano per questi lavoratori la possibilit ditrasferire gratuitamente allINPS la contribuzione versata presso i Fondi.

    Con decorrenza 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge 122) sonostate altres abrogate tutte le norme di legge che prevedevano la possibilit di farconfluire gratuitamente nellassicurazione generale obbligatoria la contribuzione

    versata a Fondi sostitutivi o esclusivi della predetta assicurazione. E stata abrogatala legge 322 del 1958 (costituzione della posizione assicurativa allINPS); larticolo

    Corso dItalia, 25 00198 Roma

    Telefono 06/8476420 Fax 06/8476337

    e-mail : [email protected]

    Affiliata alla Confederazione

    Europea dei Sindacati (CES) e

    alla Confederazione Internazionale

    dei sindacati (ITUC-CSI)

  • 8/8/2019 Lettera CGIL Commissione Lavoro Presidente - Fondo Telefonici Ed Elettrici

    2/3

    40 della legge 1646 del 1962 (personale dipendente amministrazioni statali, anchecon ordinamento autonomo, personale iscritto agli Istituti di previdenza oraINPDAP, personale iscritto allIPOST), larticolo 124 del DPR 1092 del 1973(dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo), larticolo

    21, comma 4 e larticolo 40, comma 3 della legge 958 del 1986 (carabinieri, graduatie militari di truppa, sergenti di complemento).

    Le nuove disposizioni penalizzano fortemente le lavoratrici ed i lavoratoriche, non potendo pi avvalersi n della ricongiunzione gratuita n del trasferimentogratuito della propria posizione assicurativa presso lAGO, per poter maturare ildiritto a pensione dovranno:

    1) pagare la ricongiunzione onerosa, il cui costo veramente considerevole. Eda rilevare, peraltro, che molte lavoratrici e lavoratori saranno costretti a pagare dinuovo anche periodi precedentemente riscattati presso i vari fondi sostitutivi oesclusivi;

    2) non potendo pagare la ricongiunzione onerosa, a causa dei costi,dovranno, nel caso in cui sia possibile, continuare a lavorare fino al raggiungimentoautonomo del diritto a pensione (almeno 20 anni di contribuzione) presso ognisingolo fondo e chiedere successivamente per la contribuzione versata presso lagoil diritto alla pensione supplementare. E da rilevare che in caso di diritto apensione nellAGO, la contribuzione versata nei vari fondi non pi ricongiungibilen trasferibile gratuitamente non da luogo ad alcun trattamento previdenziale, vistoche nei fondi sostitutivi o esclusivi la pensione supplementare non esiste;

    3) avvalersi della totalizzazione dei contributi con tutti i vincoli e lepenalizzazioni che tale istituto attualmente comporta (tre anni in ogni singolo

    fondo per poter totalizzare; si pu totalizzare solo con 40 anni di contribuzione diritto alla pensione di anzianit o con 65 anni di et e 20 anni di contribuzione diritto alla pensione di vecchiaia-; il calcolo della pensione viene effettuato con ilsistema contributivo; da rilevare, inoltre, che la legge 122 del 2010 ha introdottoper le pensioni liquidate con la totalizzazione la finestra mobile di 18 mesi).

    Moltissimi sono i casi di lavoratrici e di lavoratori che cessano dal serviziosenza diritto a pensione e che si trovano a dover scegliere tra le alternative sopraelencate.

    Labrogazione della legge 322 del 1958 e di tutte le altre norme cheprevedevano la possibilit di trasferire gratuitamente la posizione assicurativa

    allAGO (addirittura in maniera retroattiva per quanto riguarda i lavoratori elettricied i telefonici!), unita allonerosit della ricongiunzione prevista anchessa dal 1luglio 2010, incidono, a nostro avviso, pesantemente sui diritti di tutte le lavoratricie di tutti i lavoratori, violando lart. 38 secondo comma della Costituzione chegarantisce al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita al verificarsi degli eventiprevisti, tra cui rientrano i trattamenti di invalidit e di vecchiaia.

    Ladeguatezza della prestazione, infatti, va commisurata anche alla duratacomplessiva dellanzianit contributiva maturata.

    Questa la ragione per cui il legislatore, dapprima con la legge 322 del 1958 esuccessivamente con tutte le altre norme di legge specifiche ed anche con larticolo 1

    della legge 29 del 1979, ha assicurato il trasferimento gratuito delle posizioni

    2

  • 8/8/2019 Lettera CGIL Commissione Lavoro Presidente - Fondo Telefonici Ed Elettrici

    3/3

    contributive frazionate in pi gestioni presso lassicurazione generale obbligatoria,ai fini della liquidazione di una prestazione commisurata alla anzianitcomplessiva, mentre ha reso onerosa la concentrazione presso trattamentialternativi, strutturati per corrispondere prestazioni pi elevate di quelle garantite

    dal trattamento AGO.La gratuit delloperazione consentiva quindi di utilizzare lintera

    contribuzione versata, evitando la sterilizzazione di tutta o di una parte dellacontribuzione, da parte di soggetti che gi avevano concorso al finanziamento dellagestione.

    Imporre il pagamento di una riserva matematica, che in molti casi, peraltro,potrebbe risultare economicamente proibitiva per le condizioni del lavoratore,significa declassare gravemente il livello di tutela raggiunto dal nostro ordinamentoprevidenziale per dare effettivit alla garanzia costituzionale.

    La retroattivit della norma ha, poi, violato il principio di affidamento nei

    confronti di tutti coloro che tra il 1 e il 30 luglio hanno presentato domanda diricongiunzione, di trasferimento della contribuzione dal Fondo sostitutivo allAGO,sono cessati dal servizio senza diritto a pensione nel settore pubblico.

    E per tutte le motivazioni sopra indicate ed anche per evitare linsorgere diun notevolissimo contenzioso che Le chiediamo di assumere tutte le iniziativepossibili per ripristinare per tutti i lavoratori, che sono cessati o cesseranno dalservizio, senza diritto a pensione, la possibilit di ricorrere gratuitamente allaricongiunzione o al trasferimento gratuito della posizione assicurativa pressolassicurazione generale obbligatoria.

    Siamo disponibili ad un incontro, qualora la S.V. ritenesse utile convocare

    sullargomento le Organizzazioni sindacali.RingraziandoLa anticipatamente per tutto quello che riterr opportuno fare

    per risolvere la questione, cogliamo loccasione per augurarLe un Buon Natale edun Felice Anno Nuovo.

    Vera Lamonica

    3