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Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Settore Giovanile e Scolastico DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI VIA POMPOSA, 43/a 47924 RIMINI TEL. 0541 793011 FAX: 0541 791776 sito internet: www.figcrimini.it www.lndrimini.it email: [email protected] [email protected] [email protected] . C CO OM MU UN NI I C CA AT TO O U UF FF FI I C CI I A AL LE E N N° ° 4 45 5 D DE EL L 0 07 7. . 0 06 6. . 2 20 01 12 2 S ST TA AG GI I O ON NE E S SP PO OR RT TI I V VA A 2 20 01 11 1- - 2 20 01 12 2 SOMMARIO RIUNIONE SOCIETA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO …………………………………………………………………………… Pag. 1018 CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALEFUSIONESCISSIONE S/S 20122013 ……………………………………….. Pag. 1019 DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA FIGC SOCIETA LND – SOCIETA DI PURO SETTORE GIOVANILE ….…………………… Pag. 1025 ATTO COSTITUTIVO – STATUTO ………………………………………………………………………………………………………………………… Pag. 1028 MODALITA’ DI SVINCOLO (ART. 107 NOIF – ART 108 NOIF – ART 32BIS NOIF – ART 109 NOIF – ART 110 NOIF) .. Pag. 1035 LND – CIRCOLARE N. 48 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Pag. 1039 SGS – TORNEI INTERNAZIONALI AUTORIZZATI ………………………………………………………………………………………………….. Pag. 1040 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ………………………………………………………………………………………………… Pag. 1041

Lega Nazionale Dilettanti Settore Giovanile Scolastico ... · Federazione Italiana Gioco Calcio ‐ Lega Nazionale Dilettanti ‐ Settore Giovanile e Scolastico DELEGAZIONE PROVINCIALE

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Federazione Italiana Gioco Calcio ‐ Lega Nazionale Dilettanti ‐ Settore Giovanile e Scolastico 

DELEGAZIONE PROVINCIALE

DI RIMINI VIA POMPOSA, 43/a ‐ 47924 RIMINI TEL.  0541 793011 ‐ FAX: 0541 791776

sito internet: www.figcrimini.it ‐ www.lndrimini.it   e‐mail: [email protected]  ‐ [email protected]  ‐ [email protected]    

 .

CCOOMMUUNNIICCAATTOO UUFFFFIICCIIAALLEE NN°° 4455 DDEELL 0077..0066..22001122 SSTTAAGGIIOONNEE SSPPOORRTTIIVVAA 22001111--22001122

SOMMARIO 

RIUNIONE SOCIETA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ……………………………………………………………………………  Pag. 1018 

CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE‐FUSIONE‐SCISSIONE S/S 2012‐2013 ………………………………………..  Pag. 1019 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA FIGC SOCIETA LND – SOCIETA DI PURO SETTORE GIOVANILE ….……………………  Pag. 1025 

ATTO COSTITUTIVO – STATUTO …………………………………………………………………………………………………………………………  Pag. 1028 

MODALITA’ DI SVINCOLO (ART. 107 NOIF – ART 108 NOIF – ART 32BIS NOIF – ART 109 NOIF – ART 110 NOIF) ..  Pag. 1035 

   

LND – CIRCOLARE N. 48 …………………………………………………………………………………………………………………………………….  Pag. 1039 

SGS – TORNEI INTERNAZIONALI AUTORIZZATI …………………………………………………………………………………………………..  Pag. 1040 

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE …………………………………………………………………………………………………  Pag. 1041 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1018

RIUNIONE SOCIETA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

MARTEDI’ 26 GIUGNO 2012 - ALLE ORE 20.45, presso LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI in via Pomposa, 43/a (Centro ì Tigli) - Rimini, si terrà una riunione per discutere il seguente Ordine del Giorno:

Consuntivo attività 2011/2012 Programmazione attività settore giovanile 2012/2013 Varie ed eventuali

  

SPAZIO DI ASCOLTO

Spazio d'ascolto e consulenza psicologica per promuovere

il benessere legato alla pratica sportiva per i giovani calciatori La Delegazione F.I.G.C. di Rimini, interessata ad offrire lo sport sempre più come occasione formativa per  i  giovani  atleti  e  supporto  per  il  loro  corretto  sviluppo motorio,  cognitivo  e  socio‐relazionale, estende i propri servizi con la disponibilità di uno “SPAZIO D’ASCOLTO” gestito da due psicologhe, figu‐re professionali in grado di affiancare allenatori e genitori per superare tutti i piccoli problemi che pos‐sono verificarsi durante la stagione sportiva ed agonistica.   Tali problemi possono derivare dalle aspirazioni di allenatori, dirigenti e genitori sui ragazzi che in real‐tà chiedono solo di giocare, apprendere e divertirsi.   Rivolto a:  

Giovani calciatori  Famiglie  Tecnici/Allenatori  Dirigenti sportivi/ Società Questo servizio nasce dunque, per fornire un primo punto in cui chiarire o parlare insieme dei propri dubbi, delle proprie incertezze ed in generale di tutto ciò che mina il benessere psico‐fisico dei piccoli atleti.  Il servizio è attivo presso  la sede provinciale della F.I.G.C a partire da Gennaio 2012, ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (possibilmente previo appuntamento telefonico).  Psicologhe referenti: 

 

Dr.ssa Francesca Crovasce            Dr.ssa Federica Mazza

Cell. 3491691914  Cell. 3491010596

Mail: [email protected]  Mail: [email protected] 

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1019

CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI – SCISSIONI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Le relative domande, redatte su appositi moduli, da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o scaricate dal sito internet www.figc-dilettanti-er.it (in questo caso vanno compilate in triplice copia) devono essere inoltrate, tramite il Comitato Regionale Emilia Romagna, al Presidente della F.I.G.C., improrogabilmente entro il 5 Luglio 2012, per la ratifica di competenza.

Pertanto, le domande stesse, corredate della documentazione sottoindicata, prevista dai rispettivi artt. 17-18 e 20 delle N.O.I.F., devono pervenire o essere depositate presso questo Co-mitato Regionale all’attenzione di Marinella, per l’esame preliminare, entro e non oltre giovedì 21 GIUGNO 2012 ore 17.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro postale). Per doverosa informazione delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, lo stralcio degli artt. 17 - 18 – 20 e 52 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. che disciplinano gli adempimenti in questione:

Art. 17

Denominazione sociale ......omissis......

2. Il mutamento di denominazione sociale delle Società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega

competente o del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All’istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l’atto costitutivo, lo Statuto socia-le e l’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l’integrale so-stituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

Art. 18 Sede sociale ......omissis......

2. II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.

L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia au-tentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente. 5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Co-mune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1020

Art. 19 Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto

dell'affiliazione. 2. L’impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune

ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divi-sioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competen-za, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.

3. In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere il riesame

dell’istanza: -al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; -al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico ovvero di puro settore giovanile.

4. Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni,

non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

…………….omissis………….

Art. 20

Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda

......omissis......

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o confe-rimento di azienda con le relazioni peritali, l’atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda sportiva, non-ché l’elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto da-gli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno. Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d’azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

......omissis...... 5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad es-

sa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F,I,G,C, unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell’azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diver-

si dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cin-que, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1021

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società posseduta dal-

la conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) Le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) In ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento de-

vono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambi-to dilettantistico e di settore per l’attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ov-vero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confi-nanti di Provincie e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro

Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Art.52 - Titolo sportivo

1. II titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Cam-pionato. 2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione. 3. II titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6 e 7, può essere at-tribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente della F.I.G.C., previo parere vincolante della CO.VI.SO.C. ove il titolo sportivo concerna un Campionato professionistico a condizione che la nuova società, con sede nello stesso Comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza : 1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza 2) di avere ottenuto l’affiliazione alla FIGC 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutivi-tà dei contratti.

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1022

MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE

- compilare il relativo modulo (da scaricare sul sito www.figc-dilettanti-er.it nel tesseramento o ritira-re presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAM-BIO DI DENOMINAZIONE E’ SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.

allegare allo stesso IN ORIGINALE:

- copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il cambio denomina-zione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea ( N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessa-te)

- Atto costitutivo originario e Statuto sociale aggiornato riportante la NUOVA denominazione, sotto-scritto dai Soci;

- Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi

IMPORTANTE: la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società inte-ressata l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denomi-nazione.

MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

- compilare il relativo modulo (da scaricare sul sito www.figc-dilettanti-er.it nel tesseramento o da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE E’ SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORI-GINALE IN 3 COPIE.

allegare allo stesso IN ORIGINALE:

- copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il cambio denomina-zione e sede sociale; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea ( N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessa-te)

- Atto costitutivo originario e Statuto sociale aggiornato riportante la NUOVA denominazione, sotto-scritto dai Soci ,e la NUOVA sede;

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società inte-ressata l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denomi-nazione. IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E’ CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. La Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive 2. La Società, nelle due stagioni precedenti, non deve aver trasferito la Sede sociale in altro Co-

mune e non deve essere stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1023

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA’ DI CAPITALI

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di auto-rizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all’inizio dell’attività agonistica, ed a quanto prece-dentemente comunicato circa il “Cambio di denominazione sociale”. Quindi per consentire il rispetto dell’iter buro-cratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro giovedì 21/06/2012 ore 17.00 (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La domanda di cambio di deno-minazione dovrà essere corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale. L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell’attività ufficiale annuale svolta dalle singole So-cietà o Associazioni. Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di auto-rizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all’inizio dell’attività agonistica, ed a quanto prece-dentemente comunicato circa il “Cambio di denominazione sociale”. Quindi per consentire il rispetto dell’iter buro-cratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro giovedì 21/06/2012 ore 17.00 (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile. L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D. Con delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di introdurre una limitazione più restrittiva in tema di mutamento della denominazione socia-le, da intendersi riferita alle sole Società aderenti al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femmini-le. Ciò premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine all’applicazione dell’art. 17, delle N.O.I.F., relativo al cambio della denominazione sociale, alle Società appartenenti esclusivamente al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l’indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima. Pertanto, nella denominazione sociale risultante all’atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Socie-tà interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all’appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società. PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2005

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

(Massimo Ciaccolini) (Carlo Tavecchio)

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1024

MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE - compilare il relativo modulo (da scaricare sul sito www.figc-dilettanti-er.it nel tesseramento o da ritira-re presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI FU-SIONE E’ SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.

allegare allo stesso IN ORIGINALE:

- verbali DISGIUNTI dell’Assemblea generale dei Soci delle società che hanno deliberato la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea ( N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società inte-ressate)

- verbale CONGIUNTO dell’Assemblea generale dei Soci delle società che richiedono la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea ( N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società inte-ressate)

- NUOVO Atto costitutivo e NUOVO Statuto della società sorgente dalla fusione sottoscritto dai soci; - elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi (in carica per la Stagione Sportiva 2012/2013)

della nuova società nascente, sottoscritto dagli stessi. - disponibilità del campo IMPORTANTE: la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società inte-ressata l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denomi-nazione. Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 01/07/2012

MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE

E’ possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5.

Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.E.R. all’attenzione di Mari-nella con allegato:

- copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea ( N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società inte-ressate)

- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2012/2013 - domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta

la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sporti-vo, tassa di affiliazionhe) da inviare ENTRO IL 21.06.2012 ore 17.00 perentorio - in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco nominativo

dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione. In particolare, si richiama l’attenzione: - la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della

sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.

LE SCISSIONI SONO CONSENTITE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 7 DELLE N.O.I.F. SOPRA INDICATO

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1025

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società L.N.D. (art. 15 NOIF)

Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le Società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere”. Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all’attività organizzata dalla L.N.D. do-vranno presentare al Comitato Regionale Emilia Romagna (Viale Alcide de Gasperi 42 – 40132 Bologna) : - il MODULO BIANCO predisposto dalla Segreteria Federale, in carta sensibile, reperibile presso il C.R.E.R. o presso la Delegazione Provinciale o sul sito www.figc-dilettanti-er.it nel tesseramento (in que-sto caso va compilato in triplice copia); - tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso); - trattandosi di carta chimica accertarsi della leggibilità delle copie; - il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l’esatta denominazione della Società corri-spondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto. Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle squadre ai campionati e sono i seguenti: DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – STATUTO – DISPONIBILITA’ DEL CAMPO – ELENCO DEI COMPONENTI LA SOCIETA’ -TASSA DI AFFILIAZIONE

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società di PURO SETTORE GIOVANILE (art. 15 NOIF)

Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare esclusivamente all’attività del Settore Giovanile e Scolastico dovranno presentare al Comitato Regionale Emilia Romagna (Viale Alcide de Gasperi 42 – 40132 Bologna): - il MODULO predisposto dalla Segreteria Federale, reperibile presso il C.R.E.R., ma anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali periferiche o sul sito www.figc-dilettanti-er.it nel tesseramento (in questo caso va compilato in triplice copia) mettendo la crocetta nella casella “settore giovanile scolastico” - tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso); - trattandosi di carta chimica accertarsi della leggibilità delle copie; - il timbro, apposto sulle tre facciate, deve riportare l’esatta denominazione della Società corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto. Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle squadre ai campionati e sono i seguenti: DOMANDA DI AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – ELENCO DEI COMPONENTI - STA-TUTO – DISPONIBILITA’ DEL CAMPO – TASSA DI AFFILIAZIONE FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA’ DILETTANTE O DI PURO SETTORE GIOVANILE AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVE-NIENTI PRESSO LA F.I.G.C. E RITARDI NELL’EVASIONE DELLA PRATICA

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1026

a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale - la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90 commi 18 e 18 ter della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004): A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico F.C.D. = Football Club Dilettantistico A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica POL. D. = Polisportiva Dilettantistica N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa. - la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi; - non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; - agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta - per la società affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione; Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusi-va della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell’esame finale della documentazione completa. Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI: -“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rila-sciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C.e che hanno determinati requisiti - “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incom-patibile con “Nuova XXXX”); -“Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è in-compatibile con “Rinascita XXXX”); “Anno”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompati-bile con “2009 XXXX”); (particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario; - denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, BSE XXXX,

etc.). b) Atto costitutivo e Statuto sociale La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo Statuto sociale: a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l’elenco nominativo dei componenti l’Organo direttivo (come da fax simile a disposizione sul sito) b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (come da fax simile a disposizione sul sito) Per eventuali necessità si suggerisce di collegarsi al “link” qui sotto riportato: http://www.figc-dilettanti-er.it c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e com-pleta disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell’impianto. La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione, impianto che deve in-sistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale. Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

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Tassa di affiliazione Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Emilia Romagna, dell’ importo di: €. 55,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti (salvo conferma da parte della Federazione); €. 15,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica (salvo conferma da parte della Federazione) e) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (solo per le Società già affiliate che intendono svolgere attività dilettanti-stica) La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile: DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA La Società .......................................... ........................................................................................... (SIGLA) (DENOMINAZIONE) di ................................................................. (COMUNE DI RESIDENZA) DICHIARA � Di non essere affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come “Società pura” � Di essere già affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come “Società pura” con il seguente numero di matricola: n° ............ Firma del Presidente ............................................................

SI INVITANO LE SOCIETA’ A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON:

- NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERI-MENTO

- NUMERO DI FAX FUNZIONANTE - INDIRIZZO E-MAIL

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ATTO COSTITUTIVO L'anno .............. il giorno ................ del mese di ...................., si conviene a stipula quanta segue:

Tra i signori:

a. .......................................................................,nato a ............................................... il

..................., residente a ........................................ in via ........................................., pro-

fessione ............................................... (codice fiscale: .................................)

b. .......................................................................,nato a ............................................... il

..................., residente a ........................................ in via ........................................., pro-

fessione ............................................... (codice fiscale: .................................)

c. .......................................................................,nato a ............................................... il

..................., residente a ........................................ in via ........................................., pro-

fessione ............................................... (codice fiscale: .................................)

d. .......................................................................,nato a ............................................... il

..................., residente a ........................................ in via ........................................., pro-

fessione ................. .............................. (codice fiscale: .................................)

e. .......................................................................,nato a .................. ............................. il

..................., residente a ........................................ in via ........................................., pro-

fessione ............................................... (codice fiscale: .................................)

1) E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione

.............................................................................................................. con sede in ..............................................................................................................

CAP..................Via.................................................................................n.............

2) L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di atti-vità sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calci-stica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesi-ma attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

3) Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riser-

vato ai soli soci.

4) L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti or-

gani della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

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5) L'Associazione è retta dallo Statuto, composto dai suoi 25 articoli, che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

6) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il

Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei sigg.ri: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… I consiglieri nominati eleggono: ………………………………………………………………………… alla carica di Presidente e dirigente responsabile per le attività federali; …………………………………………… alla carica di Vice Presidente ………………………………………………alla carica di Segretario – tesoriere i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto. 11 Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

FIRME ………………………………………………… ………………………………………………….. …………………………………………………..

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita I' Associazione Sportiva Dilettantistica denominata

…………………………………………………………………………………………………………………..

L'Associazione in quanto non riconosciuta e disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in ……………………………………………. CAP …………………

Via ............................................................n..............

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Art. 2-Scopo

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di at-tività sportive dilettantistiche, Ia formazione e Ia preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Fe-derazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti. L'Associazione e soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.l.. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, 1'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di ge-stione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alia pratica della disciplina del gio-co del calcio. Nella propria sede I' Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa Ia gestione di un posto di ristoro.

Art. 3 - Colori sociali I colori sociali sono …………………………………

Art. 4 - Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi com-petenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali do-vessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alia gestione delle società affiliate.

Art 5 - Patrimonio

II patrimonio sociale e formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesio-ne, da beni mobili e immobili che I' Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire non che da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di as-sociati e di terzi.

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da

a) quote associative annue o periodiche dei soci ; b) contributi ordinari o straordinari dei soci;

c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;

d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 7 - Anno sociale

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. II Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, ri-serve o capitate durante Ia vita dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per Ia realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8 -Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta confor-me ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sporti-va, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

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Art.9 - Domanda di ammissione Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. II richiedente con Ia domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare Ia quota associativa e Ia quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il ................ di ogni anno saranno con-siderati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere con-trofirmate dall'esercente Ia potestà parentale. II genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il m inore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato m i n o r e n n e

Art.10 – Categorie dei soci Le categorie dei soci sono le seguenti :

a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione; b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alia fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare Ia quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

c) Ciascun socio e titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. d) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo arti-colo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce I' Associazione come da apposito Regola-mento. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automatica-mente acquisito dal socio minorenne alia prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Art. 12 – Decadenza dei soci La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni; b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno; c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione; d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla

Iegge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Di-rettivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. II provvedimen-to di radiazione deve essere ratificato dall' Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di as-senza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l 'Assemblea potrà ugualmente procedere alia conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. La quota o il contributo associativo sono in-trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista Ia loro rivalutabilità.

Art.13- Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea generate dei soci b) il Presidente c) il Consiglio Direttivo

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Art.14-Assemblea dei soci

L'Assemblea generate è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convoca-ta dal Presidente nella sede dell'Associazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e con-testuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata ai soci, al-meno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'As-semblea nonché l'ordine del giorno. La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio socia-le per:

a) deliberare sui conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente; b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o ammini-

strativo dell'Associazione; c) deliberare l 'indirizzo generate dell'attività dell'Associazione; d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventua-

li quote straordinarie; e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla meta più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla meta più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora Ia decadenza degli stessi sia tale da compromet-

terne Ia funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere Ia prima Assemblea ordinaria uti-le;

d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno; e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria e validamente costituita in prima convocazione con Ia presenza della maggioranza assolu-ta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto 1'Assemblea ordinaria che 1'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per Ia modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre Ia presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della mag-gioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art.16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il pa-gamento della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art.17 -Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in as-senza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessa-ria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio. II Presidente verifica Ia regolarità delle deleghe e Ia regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le di-scussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne Ia massima diffusione.

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Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare Ia propria candidatura al-meno ..... giorni prima della data stabilita per 1'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto; - non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive com-plessivamente superiori ad un anno, da parte della F.LG.C., del C.O.N.L o di organismi sportivi inter-nazionali riconosciuti; - non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della me-desima disciplina sportiva dilettantistica.

II venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decaden-za dalla carica.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria fino ad un massimo di ...... eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. II Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggio-ranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. II Consiglio Direttivo è validamente costituito con Ia presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e de-libera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per Ia loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presie-duto Ia riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formali-tà ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne Ia massima diffusione. La carica di Presidente e di Consigliere e incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

II componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alia convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che reste-ranno in carica fino alia scadenza dei consiglieri sostituiti. II Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere Ia maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno Ia meta dei suoi componenti, senza formalità. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea; 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare

l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci: 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'ap-

provazione dell'assemblea degli associati; 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci; 7) Ia gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché I 'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

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Art. 21 -Il Presidente- Vice Presidente- Segretario II Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige I' Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. II Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali del-le riunioni, attende alia corrispondenza e come tesoriere cura l' amministrazione dell'Associazione e si inca-rica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 -II rendiconto

II Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’ ap-provazione dell'Assemblea dei soci. II bilancio consuntivo deve informare circa Ia complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. II bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto Ia situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei con-fronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e I' Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alia com-petenza di un Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea dei soci. II Ioro lodo sarà inappellabile.

Art. 24 - Durata - Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con Ia presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure Ia richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, de-libererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell' eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 -Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano Ie disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile

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MODALITA’ DI SVINCOLO

SVINCOLO PER RINUNCIA (ART. 107 N.O.I.F.) Liste di Svincolo

Operazioni iniziali 1. andare sul sito istituzionale della L.N.D. all’indirizzo www.lnd.it; 2. attraverso l’accesso rapido posto sulla destra della pagina iniziale, cliccare “Comitato Regionale Emilia Romagna”; 3. entrati nella finestra del Comitato Regionale Emilia Romagna cliccare “AREA SOCIETA’” in alto a sini-stra; 4. nello spazio ID scrivere “LND” seguito dal numero di matricola della Società (es: LND530027); 5. nello spazio PW inserire la password già utilizzata per le iscrizioni e gli svincoli delle Stagioni Sportive precedenti (la password può essere cambiata esclusivamente dalla Società in qualsiasi momento all’interno del sito della LND; in tal caso fare attenzione a non smarrirla, in quanto il Comitato Regionale non ne ha più copia); 6. cliccare “SVINCOLI DILETTANTI” (in caso di difficoltà seguire l’aiuto in linea) Avvertenze Si rammenta che le liste di svincolo resteranno aperte dal 02/07/2012 al 16/07/2012 (1° periodo) e dal 3/12/2012 al 17/12/2012 (2° periodo); dovranno essere depositate sempre presso il C.R.E.R o le Delega-zioni oppure inoltrate tramite raccomandata r.r. al Comitato Regionale entro e non oltre il 16/07/2012 e/o 17/12/2012 (vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga en-tro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) debitamente firmate dal Presidente o dal Legale rappresentante della Società. Preso atto che è possibile avere un solo documento Definitivo per periodo di svincolo si raccomanda alle Società di non aver fretta nel voler rendere definitivo il documento provvisorio stampabile on-line ma di attendere fino a quando si avrà la certezza di non dover effettuare ulteriori modifiche. Data l’importanza giuridica delle informazioni immesse attraverso l’area riservata, si raccomanda di con-servare i dati identificativi, “utente” e “password”, in luogo protetto. Si pubblica, di seguito, a stralcio, l’art. 107 N.O.I.F. ("Svincolo per rinuncia"): 1. ... omissis ... L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre, è consentita una sola vol-ta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ri-compreso nel periodo di svincolo suppletivo, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi socie-tà. Il modulo di richiesta, denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto an-che dagli esercenti la potestà genitoriale, qualora il calciatore sia minore di età... 2. ... omissis ... (I Comitati) pubblicano sui propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori da svincolare... 3. Le "liste di svincolo", una volta inoltrate, non possono essere modificate. 4. Avverso l'inclusione, o la non inclusione, negli elenchi di cui al comma 2 ed entro trenta giorni dalla da-ta della loro pubblicazione in Comunicato Ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti, nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 5. Le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle "liste di svincolo". 6. L'inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla-osta della società al passaggio del calcia-tore a Federazione estera.

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1036

SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.) dal 01 luglio al 30 giugno

L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo"), precedentemente abrogato, è stato nuovamente inse-rito tra le opportunità di svincolo. Esso consente la possibilità dell'accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso il deposito presso il Comitato Regionale. Di seguito, si pubblica l’art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale: 1. Le società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione. 2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale (le date di deposito dell’accordo e di applicazione dello stesso saranno oggetto di successiva comunicazione attraverso il Comunicato Ufficiale). 3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Di-visione della L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo. Il trasferimento del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito dell’accordo, rende inefficace l’accordo medesimo. Il deposito degli accordi di svincolo presso questo C.R. dovrà avvenire entro venti giorni dalla stipulazio-ne e, comunque, entro il 30 giugno 2012. Il C.R. Emilia Romagna provvederà allo svincolo a far data dal 1° luglio 2012.

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno al 15 luglio

N.B. Le richieste pervenute prima del 15 giugno saranno ritenute NULLE ( even-tuali richieste già inviate dovranno essere ripresentate a partire dal 15 giugno )

Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F.. 1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio. …omissis… 2. Svincolo del calciatore a regime. A partire dal 15 giugno 2012 tutti i calciatori che entro il termine di stagione ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento. 3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti. Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automati-camente svincolati d’ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva. Pertanto, ai fini del tesseramento, sia con la stessa Società che con una nuova Società dilettantistica, non è necessario ripresentare una richiesta di svincolo, ma occorre la semplice sottoscrizione del modulo “Aggiornamento Posizione di Tesseramento”. 4. Modalità di richiesta di svincolo. Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel pe-riodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Le richieste devono comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio. Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate contestualmen-te, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari: a) al Comitato Regionale o Divisione competente; b) alla Società sportiva di appartenenza.

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1037

5. A chi inviare la richiesta. La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il calciatore è tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa. 6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi alla FIGC – COMMISSIO-NE TESSERAMENTI – Via G.Allegri 14 – 00198 ROMA

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

da fine campionato al 15 giugno Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall’art. 109 delle N.O.I.F.. 1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della socie-tà entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare uf-ficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servi-zio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calcia-tore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato anco-ra in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. 3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera rac-comandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L’opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indi-cato. 4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadem-pienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non ri-spettate dal calciatore, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato ri-spetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni. 5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è con-siderata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso. 6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richie-sta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti. 7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1038

SVINCOLO PER INATTIVITA’ DELLA SOCIETA’

Svincolo per inattività della società (art. 110 delle N.O.I.F.)

Nel caso in cui la società non prende parte al campionato di competenza o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad es-sa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Fe-derale, sono svincolati d’autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del campionato cui partecipa la prima squadra della società inattiva. Il ritiro o l’esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giova-nile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età so-no svincolati d’autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre con lettera raccomandata diretta alla società ed inviata in copia anche al comitato competente di essere inclusi in “liste di svincolo”. La ricevu-ta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al comitato. Il co-mitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della racco-mandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le Parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva. I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all’art. 58 delle N.O.I.F. e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della racco-mandata, al comitato regionale competente. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione del reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

GIOVANILE E SCOLASTICO - RIMINI

NESSUNA COMUNICAZIONE

CALCIO A CINQUE - RIMINI

NESSUNA COMUNICAZIONE

CALCIO FEMMINILE

NESSUNA COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONI

Federazione Italiana Gioco Calcio

NESSUNA COMUNICAZIONE

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1039

Lega Nazionale Dilettanti

Si allega al presente c.u. (di cui costituisce parte integrante) la CIRCOLARE n. 47 del 30.05.2012 inerente: DIRETTIVA DEL GOVERNO 3 MAGGIO 2012 IN MATERIA DI RIDU-ZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

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CIRCOLARE N°48 dell’01.06.2012

Oggetto: Pagamento diritto annuale per l’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo –

Il 18 giugno p.v. scade il termine per il pagamento del diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo, tenuto presso le Camere di Commercio.

L’obbligo di iscrizione al REA riguarda i soggetti – enti non commerciali – per i quali non sussisto-

no i presupposti per l’iscrizione nel registro delle imprese. Trattasi, in particolare, tra l’altro, delle associazioni, come quelle sportive dilettantistiche, che pur

esercitando un’attività economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa.

I soggetti non ancora iscritti potranno richiedere l’iscrizione utilizzando l’apposito modello, scari-

cabile via internet, ”Denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di associazione o ente”. Il diritto annuale 2012 di € 30, uguale a quello del 2011, va versato in unica soluzione,con il Mod. F 24. Il termine previsto per il versamento è quello del 16 giugno, prorogato al 18, essendo sabato il giorno 16, o del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per la compilazione del Mod. F 24, nella sezione “contribuente” va indicato il codice fiscale e

non la partita IVA della associazione. Inoltre, va compilata, come segue, la sezione “IMU ed altri tributi locali”: -nel codice ente apporre la sigla della provincia della Camera di Commercio cui il versamento è destinato; -nel codice tributo, indicare il codice 3850; -nell’anno di riferimento, indicare l’anno 2012; -nell’importo a debito, indicare l’importo di € 30,00

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1040

Comitato Regionale L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE

Settore Giovanile e Scolastico

TORNEI INTERNAZIONALI AUTORIZZATI

NOME TORNEO CATEGORIA SOC. ORGA-

NIZ.CE DEL.

PROV. PERIODO

DATA AUTORIZ-ZAZIONE

“Italy Cup” Allievi/e

Giovanissimi/e Esordienti Pulcini

Tropical Coriano

RN 26.06 – 29.06.12

22.05.12

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2012

Commissione composta dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), BIANCHI e MORETTO (Componenti); CAVALLINI (A.I.A.).

DEFERIMENTI

136 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE

A carico sigg. BELLINI LUCIO, già Presidente A.S.D. Del Conca, BATANI CRISTIANO, Presi-dente A.S.D. Riccione 1929, BATANI IVANO, Vice Presidente A.S.D. Riccone 1929, A.S.D. DEL CONCA e A.S.D. RICCIONE 1929

Con nota 4.5.2012 n. 7848/208, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - i sigg. BELLINI LUCIO, BATANI CRISTIANO e BATANI IVANO della violazione dell’ art. 1, comma 1, del

C.G.S. in relazione agli artt. 20, comma 3 (e non art. 22, comma 3, come indicato nella citata nota 4.5.2012), e 52, comma 2, delle N.O.I.F., per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva, effettuando il BELLINI la cessione del Titolo Sportivo dell’A.S.D. DEL CONCA ai sigg. BATANI CRISTIA-NO e IVANO, contro il pagamento del prezzo di € 40.000/45.000, operazione effettuata mediante la fusione dell’A.S.D. DEL CONCA alla A.S.D.

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1041

ASAR RICCIONE, presentando la dovuta richiesta di approvazione ai competenti organi federali oltre i ter-mini di cui all’art. 22 delle N.O.I.F.;

- il solo sig. BELLINI LUCIO anche della violazione dell’art. 1 C.G.S., per avere inviato una richiesta di mutamento della denominazione sociale e della sede sociale nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. DEL CONCA, successivamente al momento in cui la predetta società non era più giuridicamente esistente in seguito alla avvenuta fusione con ll’A.S.D. ASAR RICCIONE nella nuova persona giuridica della 1929 RICCIONE ASAR;

- le società A.S.D. DEL CONCA e 1929 RICCIONE ASAR del comportamento tenuto dal rispettivo Presidente e legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, i signori BELLINI e BATANI hanno fatto pervenire memorie difensive. Il sig. BELLINI, dianzi tutto “contesta, parola per parola, quanto esposto nell’atto di incolpazione e rigetta ogni addebito mossogli”, sostenendo che “l’ipotesi accusatoria si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni re-se dal Sindaco di Marciano e dal sig. Sandro Ricci”. Dichiara che nell’anno 2009 assunse la Presidenza della prima squadra dell’A.S.D. Del Conca e che nel corso della stagione 2009/2010 la società dovette affrontare svariati pro-blemi, dati anche dalla recessione economica, senza trovare alcun aiuto, per cui, al termine di detta stagione “rimise il mandato di Presidente, dichiarando pubblicamente che se non fossero state reperite nuove forze, la società non avrebbe potuto iscriversi al campionato di Eccellenza”. L’appello però cadde nel vuoto : dopo essere stato contatto dal sig. Ricci, apparentemente interessato a subentrare ai dirigenti, non vennero formulate proposte concrete ed il Consiglio si vide costretto a scegliere se proseguire l’attività del settore giovanile o di dedicare le residue risorse alla gestione della prima squadra. La scelta, inevitabilmente, fu quella di mantenere attivo il settore giovanile “ed acco-gliendo l’unica proposta concreta pervenuta, venne deliberata la fusione dell’A.S.D. Del Conca con l’A.S.D. A.S.A.R. Riccione, in conformità con la vigente normativa federale”, con la denominazione A.S.D. RICCONE 1929. Il sig. BELLINI non ha venduto alcun titolo(e non si vede come avrebbe potuto farlo, stanti le competenze riservate agli organi sociali). La scelta perseguita dal consiglio direttivo dell’A.S.D. Del Conca fu quella “di addivenire alla fu-zione con una società in possesso di risorse umane ed economiche sufficienti per consentire ad una squadra di partecipare al campionato di Eccellenza: la nuova società si è semplicemente accollata i debiti della vecchia e nes-suna altra somma è stata mai versata”. Tutto ciò alla luce del sole e nel rigoroso rispetto delle regole. Il sig. BELLINI “richiese solo l’accollo dei debiti sociali, inizialmente quantificabili in maniera approssimativa in € 30.000 ed infine risultati pari al minore importo di € 23.000 : nessuna richiesta di somme ulteriori rispetto al mero accollo del debito è stata effettuata a chicchessia e nulla del genere è mai stato dichiarato. Circa la violazione per aver inviato una ri-chiesta di mutamento della denominazione e della sede sociale quale Presidente dell’A.S.D. Del Conca ritiene che “la presentazione di una comunicazione o di una istanza da parte di un soggetto non legittimato, comporti, quale sanzione, semplicemente l’inammissibilità della medesima” stante anche che “l’efficacia della fusione appena deli-berata, era ancora sospesa in attesa dell’approvazione del Presidente della F.I.G.C.” giusto quanto previsto dall’art. 20 delle N.O.I.F. “La condotta del sig. BELLINI, che, al momento della presentazione della richiesta, era a tutti gli effetti legale rappresentante dell’associazione non ancora estinta, era dunque pienamente legittima”. Chiede che all’esito della trattazione sia disposta l’archiviazione del procedimento disciplinare a suo carico e, comunque, re-spinto ogni addebito. Chiede, inoltre, di essere sentito, ed è presente all’odierno dibattimento, assistito da persona di fiducia. I sigg. BATANI “contestano in toto quanto esposto nell’atto di incolpazione e rigettano ogni addebito loro ascritto”. Venuti a conoscenza che l’A.S.D. Del Conca aveva grosse difficoltà gestionali, si interessarono per pro-porre una fusione con l’ A.S.A.R. Riccione. Dopo vari contatti con il sig. Bellini, l’operazione si perfezionava, in con-formità con la vigente normativa federale. “Il sig. Bellini non ha venduto alcun titolo; la scelta perseguita dal consi-glio direttivo dell’A.S.D. Del Conca, in mancanza di qualunque alternativa e del benché minimo sostegno da parte delle amministrazioni comunali interessate (era questa la situazione allo stato dei fatti quando i sigg. BATANI erano interessati alla società Del Conca), è stata quella di addivenire alla fusione con una società in possesso di risorse umane ed economiche sufficienti per consentire ad una squadra di partecipare al campionato di Eccellenza, la nuo-va società si è semplicemente accollata i debiti della vecchia e nessuna ulteriore somma è mai stata versata”. La fusione tra le due società è avvenuta alla luce del sole e nel rigoroso rispetto delle regole. “Lungi dal poter conside-rare l’onere di € 23.000 alla stregua di un corrispettivo, appare quindi evidente come l’accollo del debito nella fatti-specie fosse un vero e proprio atto dovuto”. “Nessuna contraddizione è riscontrabile nelle dichiarazioni rese da Lu-cio Bellini (il quale ha affermato che la nuova società si è fatta carico dei debiti della vecchia) ed in quelle rese da IVANO BATANI (il quale ha negato di aver corrisposto denaro) : è evidente, infatti, che il sig. BATANI si è limitato ad escludere di aver versato corrispettivi per l’acquisto del titolo (recisamente negati anche dal sig. Lucio Bellini), ma non ha affatto escluso che la nuova società sia subentrata – come d’altronde risulta per tabulas – nei debiti del-la vecchia. A ben vedere, le presunte contraddizioni ed inverosimiglianze che caratterizzerebbero le dichiarazioni del Bellini e dei Batani, strumentalmente denunciate nell’atto di incolpazione, sono dunque insussistenti. Tanto premesso in ordine all’infondatezza delle accuse, è per mero scrupolo difensivo che si evidenzia come, alla stregua di condivisibili orientamenti giurisprudenziali, i sigg. BATANI non possono in ogni caso essere chiamati a rispondere di atti, comunque pienamente leciti, adottati da organi collegiali. Chiedono che all’esito della trattazione sia disposta l’archiviazione del procedimento disciplinare a loro carico e, comunque, respinto ogni addebito. Chiedono, inoltre, di essere sentiti, assistiti da persona di fiducia.

S.S. 2011/2012 C.U. n. 45 del 07/06/12 1042

Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, preliminarmente informa che la Procura Fede-rale è incorsa in errore, indicando nell’atto di deferimento l’A.S.D. Junior Del Conca, anziché l’ A.S.D. DEL CON-CA. Di poi, dopo ampia disamina dei fatti contestai, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbiasi affermare la responsabilità delle parti deferite, in ordine agli addebiti ascritti, con la inibizione per mesi 5 del sig. BELLINI LU-CIO, per mesi 8 del sig. BATANI CRISTIANO , per mesi 5 del sig. BATANI IVANO e con l’ammenda di € 2.000 per l’A.S.D. RICCIONE 1929 e di € 1.000 per l’A.S.D. DEL CONCA.

Il sig. BELLINI, richiamandosi alla memoria depositata, tiene, comunque, a ribadire che non vi è stata alcu-na cessione del titolo sportivo e che nessun importo gli venne corrisposto dai signori Batani, che unicamente si ac-collarono il passivo di € 23.000 dell’’A.S.D. DEL CONCA. La Commissione, - premesso che i sigg. BATANI, che avevano fatto richiesta di audizione ed erano stati invitati, non si sono presentati all’odierno dibattimento; - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale e avuti presenti i contenuti delle memorie presentate; - valutato che, per quanto riguarda il primo capo di incolpazione dei sigg.BELLINI e BATANI, non sussista-no elementi oggettivi e concreti probanti le responsabilità loro ascritte; - ritenuto, relativamente al capo di incolpazione riguardante il solo sig. BELLINI LUCIO, che la trasmissio-ne della delibera assunta dall’A.S.D. DEL CONCA il 19.6.2010, nelle more dell’approvazione della fusione delle due società da parte del Presidente Federale - che come indicato dall’art. 20, comma 2, “è condizione della effica-cia della fusione” - trasmissione, come rilevato nello stesso atto di deferimento, effettuata al C.R.E.R. in data 7.7.2010 e da questi inviata alla L.N.D. il 14.7.2010 (la ratifica è stata pubblicata sul C.U. del C.R.E.R. n. 5 del 31.7.2010 e l’A.S.D. RICCIONE 1929 ha partecipato al Campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2010/2011 ed al Campionato di Serie D nella stagione sportiva 2011/2012), non possa essere inquadrata quale violazione dell’art. 1 del C.G.S.,

d e l i b e r a

- di respingere il deferimento della Procura Federale e di prosciogliere da ogni addebito i sigg. BEL-LINI LUCIO, BATANI CRISTIANO e BATANI IVANO nonché l’A.S.D. RICCIONE 1929 e l’A.S.D. DEL CONCA. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.

Allegati 1) CIRCOLARE n. 47 L.N.D. del 30.05.2012 inerente: DIRETTIVA DEL GOVERNO 3 MAGGIO 2012 IN

MATERIA DI RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

2) CLASSIFICHE FINALI

Pubblicato in Rimini ed affisso all’albo della DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI il : 07 Giugno 2012 

Il Segretario (Alberto Ceccarelli)

Il Presidente (Domenico Magrini)