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LE QUESTIONI FISCALI
NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Brescia, 21 febbraio 2007
a cura del Dott. Alessandro Gogna
La capacità contributiva “fiscale” di un soggetto
Ai fini “fiscali” le “imposte dirette” colpiscono immediatamente la “capacità contributiva” del soggetto, in quanto prendono in considerazione:
� il reddito (es. ire - irpef, ires - irpeg, imposte sostitutive)
� il valore della produzione netta (es. irap)
� il patrimonio (es. ici)
Quali sono i soggetti passivi delle imposte dirette?
� persone fisiche non titolari di partita iva (privati): irpef
� persone fisiche titolari di partita iva (ditte individuali, professionisti): irpef – irap
� società di persone: irap
� società di capitali: ires – irap
La definizione “fiscale” di capacità contributiva è collegata:
� alla modalità di tassazione di quest’ultima (a livello “quantitativo” – base imponibile ed aliquota – ed a livello “temporale” cd. principio di cassa, di competenza o di titolarità)
� alla “rappresentazione” (o meno) della stessa negli appositi modelli fiscali (es. mod. Unico, mod. 730).
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Le caratteristiche dell’ IRES (ex-IRPEG)
L’IRES (ex-IRPEG)
� colpisce le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione) e gli enti commerciali (enti pubblici, diversi dagli organi e amministrazioni dello stato, e privati che esercitano attività commerciale in modo esclusivo o principale rispetto alle altre attività) residenti in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta;
� è un’imposta proporzionale ALIQUOTA 33%
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Le caratteristiche dell’ IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
� esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi; nonché, in ogni caso, l’attività esercitata da società ed enti;
Presupposto per
l’applicazione
Soggetti a cui si
applica
Ambito di
applicazione
Aliquota
� persone fisiche titolari di reddito d’impresa, persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo non conseguito in maniera occasionale o tramite contratti di co.co.co (co.co.pro), società di persone, società semplici esercenti arti e professioni, nonché associazioni professionali, produttori agricoli titolari di reddito agrario, soggetti IRES, enti non commerciali;
� è territoriale: è dovuta esclusivamente sulle attività produttive svolte nel territorio dello Stato e, in particolare, spetta alla regione nel cui territorio l’attività medesima è esercitata;
� è un’imposta proporzionale: ALIQUOTA 4,25%
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Le caratteristiche dell’ IRPEF
� colpisce le persone fisiche residenti in Italia, per i redditi derivanti da tutte le loro attività e quelle non residenti in Italia, per i redditi qui prodotti;
Determinazione dell’imposta
Soggetti a cui si applica
Pagamento
� nella determinazione dell’imposta si tiene conto della situazione personale e familiare del soggetto, mediante la deducibilità o la detraibilità di alcuni costi e la previsione di detrazioni in rapporto ai familiari a carico del contribuente, ovvero all’attività esercitata;
� è dovuta per ogni anno ed, in genere, il pagamento avviene mediante autoliquidazione da parte del contribuente, sulla base di una apposita dichiarazione, anch’essa annuale
Tipologia � è l’unica imposta sul reddito progressiva: ciò comporta che aumenta
più che proporzionalmente rispetto all’incremento del reddito, secondo i principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività (art. 53 Cost.);
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Reddito tassabile ai fini IRPEF (1 di 2)
La legge non fornisce una definizione di reddito “tassabile”, ma si limita ad indicare quali sono le categorie di reddito a tale fine rilevanti e le regole di tassazione che si applicano loro.
Il reddito “tassabile” è, pertanto, un reddito complessivo, dato dalla somma algebrica dei redditi derivanti dalle varie categorie. Perché un reddito sia tassabile deve essere compreso in tali categorie e deve essere posseduto dal contribuente.
E’ un reddito netto in quanto ammette in deduzione anche gli oneri e le spese.
E’ un reddito calcolato per ciascun anno, essendo il periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Vengono individuate sei categorie di reddito:
� redditi di impresa
� redditi fondiari
� redditi di lavoro autonomo
� redditi di lavoro dipendente
� redditi di capitale
� redditi diversi
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Reddito tassabile ai fini IRPEF (2 di 2)
I redditi prodotti da società di persone ed assimilate sono denominati redditi di partecipazione ed hanno una disciplina particolare, anche se non costituiscono una autonoma categoria di reddito.
Non rientrano nella definizione di reddito tassabile, ovvero sono redditi esclusi, gli assegni periodici spettanti al coniuge risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che si percepiscono in conseguenza di separazione legale ed effettiva o, comunque, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento dei figli nonché l’assegno di divorzio stabilito dal tribunale e corrisposto al coniuge in un’unica soluzione, quindi non periodicamente (Cass. 12 ottobre 1999 n. 11437).
ESCLUSIONI
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Determinazione dell’imposta IRPEF
Il reddito complessivo è dato dalla somma algebrica dei redditi imponibili netti di ciascuna categoria, calcolati secondo le regole loro proprie.
Esso è negativo se le eventuali perdite superano i redditi. Solo due categorie di redditi possono
dare origine a perdite “fiscali”: si tratta del reddito d’impresa (e di partecipazione) e di quello di
lavoro autonomo, nel rispetto della disciplina relativa alle compensazioni.
Concorrono inoltre alla formazione del reddito complessivo i redditi per i quali si è
eventualmente rinunciato alla tassazione separata.
REDDITO COMPLESSIVO
Riducono il reddito imponibile, prima del calcolo dell’imposta ONERI DEDUCIBILI
Costituisce il valore sul quale si deve calcolare l’imposta REDDITO IMPONIBILE
Calcolata applicando le aliquote progressive al reddito imponibile IMPOSTA LORDA
Riducono l’imposta lorda
Novità 2007 per ripartizione detrazioni per figli a carico DETRAZIONI/CREDITI D’IMPOSTA
Perché l’onere sia deducibile (o dia diritto alla detrazione) occorre che vengano rispettate le
seguenti condizioni:
- deve rientrare tra quelli previsti dalla legge. L’elencazione è tassativa, nessun altra spesa
può, pertanto, essere presa in considerazione;
- il contribuente deve avere effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell’anno di
imposizione (principio di cassa) e questa deve essere rimasta a suo carico.
- deve risultare da idonea documentazione (fattura, ricevuta, bollettino di c/c postale, etc.)
Alcuni di questi oneri sono deducibili anche se sostenuti dal contribuente nell’interesse delle
persone che sono fiscalmente a suo carico.
IMPOSTA NETTA
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Assegni di mantenimento per il coniuge disposti dal giudice (art. 10 lett. c DPR 917/86)
Trattamento fiscale per il soggetto “pagante” (1 di 2)
Sono quelli corrisposti in seguito alla separazione legale ed effettiva, allo scioglimento, all’annullamento ed al divorzio e sono deducibili nella misura prevista dal provvedimento dell’autorità giudiziale. La legge si riferisce esclusivamente agli assegni periodici. Pertanto, non è deducibile il pagamento al coniuge divorziato/separato effettuato in un’unica soluzione (Circ. Min. 12 giugno 2002 n. 50/E, Corte Cost. 6 dicembre 2001 n. 383). In senso favorevole alla deducibilità della somma nell’anno di erogazione, si veda tuttavia Cass. 18 settembre 2000 n. 795.
Le quote dell’assegno attribuite dal giudice per il mantenimento dei figli non sono deducibili; tuttavia a fronte di tali oneri al contribuente è concessa la detrazione per carichi di famiglia.
Se il provvedimento del giudice non distingue la quota dell’assegno destinata al mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare (art. 2 DPR 42/88).
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Assegni di mantenimento per il coniuge disposti dal giudice (art. 10 lett. c DPR 917/86)
Trattamento fiscale per il soggetto “pagante” (2 di 2) La separazione di fatto non comporta alcun obbligo legale di corrispondere gli assegni: gli assegni corrisposti volontariamente non danno diritto alla deduzione. Sono indeducibili le somme corrisposte al coniuge e non determinate nella misura dal giudice (C.T.C. 28 aprile 1987 n. 4088). Al contrario, è deducibile l’assegno formato da una parte fissa e una variabile, quest’ultima costituita dall’IRPEF dovuta sull’assegno e rimborsata al coniuge percipiente (Cass. 3 maggio 2005 n. 9148). La deducibilità spetta anche se il coniuge beneficiario dell’assegno risiede all’estero. E’ indeducibile la rendita catastale relativa all’immobile dato in uso gratuito al coniuge divorziato (Ris. Min. 28 luglio 1986 n. 8/498). Una sentenza di separazione consensuale stabilisce che le rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa saranno pagate dal marito per l’intero ammontare e senza poter chiedere alla moglie il rimborso della quota e, per tale ragione, la moglie come corrispettivo rinuncia all’assegno mensile di mantenimento. In tal caso non è possibile considerare l’importo del mutuo come onere deducibile in sostituzione dell’assegno di mantenimento (Circ. Min. 12 giugno 2002 n. 50/E).
Trattamento fiscale per il soggetto “beneficiario” (art. 50 c.1 lett. i ed art. 52 DPR 917/86) Costituiscono reddito tassato (reddito assimilato a lavoro dipendente) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio.
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Le novità in materia di IRPEF per il 2007
� Nuove aliquote di imposta sul reddito
� Reintroduzione delle detrazioni di imposta
� Abolizione delle deduzioni di cui all’art. 11 e 12 del Tuir
� Le nuove regole di ripartizione delle detrazione per i figli in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
� Nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente
� La nuova detrazione ecologica
Come evidenziato sopra, sono di sicuro molte e consistenti le novità Irpef introdotte dalla Finanziaria per il 2007.
Quella più importante, a parte la modifica della curva delle aliquote è, senza dubbio, il nuovo sistema di determinazione delle imposte in vigore dal primo Gennaio 2007 il quale prevede, al posto delle deduzioni, il riconoscimento di detrazioni (sconti di imposta) sia per carichi di famiglia sia per il solo fatto di possedere redditi da lavoro o da pensione.
Nota bene
� la deduzione abbatte l’importo del reddito complessivo su cui applicare l’aliquota per la determinazione del tributo;
� mentre la detrazione abbatte l’imposta individuata
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La dichiarazione dei redditi
� La dichiarazione è lo strumento ordinario per mezzo del quale il contribuente porta a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria i redditi dell’anno.
COSA E’
CARATTERISTICHE
� annuale: si riferisce ai redditi dell’anno solare precedente (es. mod. Unico 2006 anno 2005).
� unica: comprende tutti i redditi imputati al contribuente (esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta) e le relative imposta dovute;
� atto formale: redatto su appositi stampati (modello Unico e 730)
� opzioni: si possono esercitare delle opzioni circa il regime di tassazione di alcuni redditi (per esempio tassazione separata o ordinaria);
� vale per la riscossione/rimborso: costituisce titolo per la riscossione dell’imposta, volontaria o coattiva, ovvero vale quale istanza del contribuente per il rimborso di imposte non dovute.
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Regimi speciali di imposizione: la tassazione separata
I redditi soggetti a tassazione separata derivano, in genere, da fatti economici a formazione pluriennale o, comunque, non periodici. Sono redditi percepiti una tantum e non a produzione ripetitiva o con scadenze regolari (es. Tfr o Tfm).
Questo regime di tassazione è caratterizzato:
� dalla elencazione tassativa da parte della legge;
� dall’applicazione, in linea generale, ai soli redditi conseguiti dalle persone fisiche non imprenditori, tranne che per le indennità di fine rapporto di agenzia;
� dalla tassazione a se stante per ogni singolo reddito. Sono pertanto esclusi dal cumulo con gli altri redditi prodotti nell’anno dal contribuente e non sono soggetti all’applicazione delle aliquote progressive;
� dall’applicazione, in genere, di aliquote non predeterminate dalla legge, ma variabili in base al reddito del contribuente negli anni precedenti.
�in alcuni casi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria.
TASSAZIONE SEPARATA
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Regimi speciali di imposizione: le imposte sostitutive (1 di 2)
Alcuni proventi sono soggetti ad imposte sostitutive e pertanto non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Le imposte sostitutive sono così denominate perché sostituiscono le imposte normalmente applicabili ai redditi interessati.
Questa imposizione è caratterizzata dalla:
� predeterminazione delle aliquote
� mancanza dell’obbligo per il contribuente di dichiarare i relativi redditi, ad eccezione dei redditi di capitale e diversi soggetti al regime della dichiarazione e dei redditi di capitale di fonte estera.
IMPOSTE
SOSTITUTIVE
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2 CATEGORIE
l’applicazione avviene nell’ambito di un regime sostitutivo – opzionale o
obbligatorio
l’applicazione avviene mediante la semplice
effettuazione obbligatoria di una ritenuta a titolo
d’imposta
Regimi speciali di imposizione: le imposte sostitutive (2 di 2)
Possono essere assoggettati ad imposta sostitutive i seguenti redditi realizzati mediante l’applicazione di un regime sostitutivo alternativo a quello ordinario:
- i c.d. capital gains derivanti da cessione di partecipazioni diverse da quelle qualificate e di altre attività, quando sono tassati mediante il regime della dichiarazione;
- redditi d’impresa e di lavoro autonomo, nel caso di nuove attività o di attività marginali
- rivalutazioni annuali dei fondi Tfr
REGIMI SOSTITUTIVI
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- redditi di natura finanziaria: derivanti dall’impiego di capitali. Rientrano nella categoria dei redditi di capitali e dei redditi diversi (questi ultimi, solamente se tassati con il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito).
- provvigioni percepite da venditori a domicilio
- altri proventi (es. indennità di esproprio, capitali percepiti in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita, premi e vincite).
Tale regime è applicabile alle persone fisiche non imprenditori o, qualora esercenti tale attività, per i redditi percepiti a titolo personale, e solamente se il soggetto erogante è un sostituto d’imposta.
RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA
Regimi speciali di imposizione: i regimi forfetari
Si tratta generalmente di situazioni per le quali il legislatore vuole concedere un trattamento di carattere agevolativo
es. redditi fondiari, redditi derivanti da attività agricole, etc.
REGIMI FORFETARI
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Redditi fondiari (1 di 2)
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Generalmente gli immobili ubicati in Italia e posseduti da persone fisiche sono produttivi di reddito fondiario, salvo che si tratti di immobili totalmente strumentali all’esercizio di impresa o di arti e professionisti.
OGGETTO
CARATTERISTICHE
Si distinguono in:
� redditi dei terreni
� redditi dei fabbricati
Sono di norma determinati con un sistema forfetario basato sulle tariffe d’estimo e concorrono alla formazione del reddito complessivo del titolare, indipendentemente dall’esistenza di un reddito o dal momento della percezione dello stesso (salvo nel caso di locazione).
Tali redditi sono imponibili in capo a chi ha il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (c.d. criterio della titolarità).
SOGGETTI
Sono, in genere, titolari di redditi fondiari le persone fisiche che hanno il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (quale uso, usufrutto, enfiteusi, etc.).
ESCLUSIONI
Non sono, pertanto, soggetti passivi: � l’affittuario (ad eccezione dell’affittuario di terreni per uso agricolo),
� il nudo proprietario,
� i titolari del diritto di servitù,
� i titolari di diritti reali di garanzia (es. ipoteca).
Redditi fondiari (2 di 2)
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Gli immobili posseduti da questi soggetti seguono regimi diversi a seconda della loro utilizzazione nell’attività.
Possiamo distinguere:
� immobili totalmente strumentali: non produttivi di reddito fondiario
� immobili ad uso promiscuo: producono reddito fondiario.
� immobili non strumentali appartenenti ad imprese: concorrono alla determinazione del reddito di impresa sulla base delle regole proprie dei redditi fondiari.
LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI
IMPOSIZIONE
Indipendentemente dalla percezione di proventi, il reddito fondiario va dichiarato dal titolare nel periodo di imposta in cui si è verificato il possesso, limitatamente alla percentuale e alla durata del possesso in tale periodo.
ECCEZIONI Per i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo è stata introdotta una deroga applicabile nel caso di convalida di sfratto per morosità per i canoni non percepiti.
Reddito dei terreni (1 di 2)
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Producono reddito fondiario i terreni dotati di specifica rendita che sono, o devono essere, iscritti al catasto terreni.
Il reddito dei terreni si distingue in:
� reddito dominicale: è imputato al proprietario (o titolare di diritto reale),
� reddito agrario: spetta a chi effettivamente coltiva il terreno
Se proprietà e attività di coltivazione sono in capo ad un unico soggetto, entrambi i redditi sono attribuiti a quest’ultimo.
Il reddito dei terreni è comprensivo anche delle eventuali costruzioni rurali.
OGGETTO
CARATTERISTICHE
1) REDDITO DOMINICALE: deriva dalla proprietà (o altro diritto reale di godimento) del terreno. E’ irrilevante la circostanza che il proprietario o terzi coltivino oppure no il terreno, poiché il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario del terreno.
2) REDDITO AGRARIO: esprime la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione in concreto praticata.
Reddito dei terreni (2 di 2)
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Oltre ai terreni strumentali per l’esercizio dell’impresa (es. aree di deposito), non
producono reddito fondiario:
� i terreni che costituiscono pertinenza di fabbricati urbani (es. giardini
esterni ai fabbricati)
� i terreni dati in affitto per uso diverso da quello agricolo (es. cave)
ESCLUSIONI
Sia il reddito agrario sia quello dominicale sono determinati forfetariamente,
mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ogni
qualità e classe di coltura.
Il reddito è attribuito con riferimento ad ogni particella catastale. In pratica, il reddito
dei terreni deve essere rilevato direttamente dagli atti catastali.
In caso di imprenditore agricolo, tale determinazione forfetaria si riferisce a tutte le componenti di reddito connesse con l’attività agricola.
Fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo i redditi devono essere rivalutati partendo dall’importo base su cui è stata effettuata la precedente rivalutazione, con
l’applicazione dei seguenti coefficienti:
� reddito dominicale 80%
� reddito agrario 70%
La determinazione forfetaria del reddito dei terreni tiene conto anche delle spese e pertanto nessuna detrazione è ammessa dai redditi dominicali e agrari.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
Reddito dei fabbricati (1 di 2)
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Sono produttivi di reddito fondiario i fabbricati dotati di specifica rendita che sono o che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano.
Il reddito dei fabbricati è calcolato separatamente per ciascuna unità immobiliare urbana di cui il contribuente ha la titolarità.
Esso coincide spesso con quello catastale.
Tuttavia, per l’esatta determinazione occorre verificare l’effettivo utilizzo.
Fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le rendite catastali dei fabbricati devono essere rivalutate del 5%.
OGGETTO
DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
Reddito dei fabbricati (2 di 2)
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� Abitazione principale del possessore e pertinenze � Abitazione secondaria � Fabbricato dato in locazione libera: il reddito dei fabbricati dati in locazione libera è pari al
maggiore tra il canone risultante dal contratto, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ed il reddito catastale.
� Canoni non percepiti e convalida di sfratto: per i contratti di locazione in essere, non
assume generalmente rilevanza il fatto che il canone sia stato o meno effettivamente percepito, dovendo considerare l’ammontare dei canoni contrattualmente di competenza del periodo di imposta. La rilevanza dei canoni viene meno quando la locazione cessa per scadenza del termine o per il verificarsi di una causa di risoluzione del contratto (compresa quella dell’inadempimento). In questi casi, quindi, rileva solo il reddito catastale. Tuttavia, anche in presenza di contratti non scaduti o non risolti relativi a fabbricati dati in locazione per uso esclusivamente abitativo, i canoni scaduti e non percepiti non sono tassati dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell’affittuario anche per periodi precedenti per i quali sono già state versate imposte, a fronte delle stesse è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare che può essere utilizzato nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
� Abitazione locata a canone controllato � Abitazione locata ad equo canone � Fabbricati di interesse storico ed artistico: con la Manovra estiva (DL 223/2006,
convertito dalla legge 248/2006) viene previsto che le agevolazioni sulla determinazione del reddito di fabbricati di interesse storico-artistico sono limitate alle unità immobiliari vincolate – locate o meno – ad uso abitativo e, pertanto, non classificate catastalmente come negozio, magazzino, laboratorio, ufficio, immobile a destinazione speciale (norma di interpretazione autentica).
� Fabbricati inagibili
FATTISPECIE IMPOSITIVE
Redditi di lavoro dipendente
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La categoria dei redditi di lavoro dipendente comprende le retribuzioni percepite in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, le pensioni e gli assegni ad esse equiparate.
Vi rientrano inoltre i redditi assimilati, identificati da un elenco tassativo, che pur non presentando le caratteristiche proprie del reddito di lavoro dipendente, sono assoggettati allo stesso regime fiscale.
Possiamo individuare 3 categorie:
� Retribuzioni
� Pensioni
� Redditi assimilati
� Compensi in natura (fringe benefit)
� Trasferte
� Tassazione ordinaria e tassazione separata
OGGETTO
CARATTERISTICHE
Redditi di capitale (1 di 2)
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Possono definirsi redditi di capitale i proventi (in denaro o in natura) derivanti da rapporti aventi per oggetto l’impiego a qualsiasi titolo di denaro o altri beni, purché la loro percezione avvenga al di fuori dell’esercizio di attività imprenditoriali.
OGGETTO
In via generale producono redditi di capitale le persone fisiche non imprenditori o, se imprenditori, limitatamente ai beni non appartenenti alla sfera aziendale. Gli stessi redditi, invece, se conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, sono componenti del reddito d’impresa.
SOGGETTI
DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
Il soggetto che eroga i redditi di capitale, se sostituto d’imposta, molto spesso deve operare nei confronti dei percipienti una ritenuta alla fonte la quale, in molti casi, è a titolo d’imposta (di solito quando il percipiente è persona fisica, come sopra definita), mentre in altri casi è a titolo d’acconto.
Il titolo della ritenuta – d’acconto o d’imposta – rileva ai fini della concorrenza dei redditi alla formazione del reddito complessivo del percipiente e del relativo obbligo di indicazione nella dichiarazione annuale.
Redditi di capitale (2 di 2)
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Alcuni redditi di capitale sono soggetti ad imposta sostitutiva, senza obbligo di dichiarazione (es. proventi di titoli di Stato e di obbligazioni emesse da società quotate percepiti da persone fisiche).
ECCEZIONI
Possiamo suddividere i redditi di capitale nei seguenti gruppi:
� utili da partecipazione in società ed enti soggetti Ires
� rendite finanziarie
� altri redditi di capitale
CARATTERISTICHE
Regole generali
In generale, i redditi assumono rilevanza nel periodo d’imposta in cui sono percepiti (principio di cassa).
Tuttavia, i redditi per i quali si opta per l’applicazione del risparmio gestito non sono tassati per
cassa ma in base al risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta.
MOMENTO IMPOSITIVO
E’ costituita dall’ammontare degli interessi, degli utili, degli scarti di emissione o degli altri
proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione (analitica o forfetaria) dal
reddito prodotto.
BASE IMPONIBILE
I redditi devono essere generalmente dichiarati nel quadro RL dell’Unico o nel quadro D del
730.
Fanno eccezione a tale regola:
� i redditi assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quelli che
rientrano nel regime del risparmio gestito, che non vanno dichiarati;
� I redditi di fonte estera, diversi dai dividendi, percepiti senza il tramite
dell’intermediario, che sono soggetti ad imposta sostitutiva e vanno dichiarati nel
quadro RM;
� i trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori mobiliari che vanno dichiarati
nel modulo RW.
DICHIARAZIONE
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Utili da partecipazione in società ed enti soggetti Ires
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Sotto il profilo economico si classificano in questo gruppo i proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie, rappresentative di partecipazioni al capitale di rischio di società e di enti soggetti all’IRES, a fronte di un diritto di partecipazione agli utili.
La partecipazione al capitale di rischio è solitamente rappresentata da azioni e da titoli similari (es. quote di partecipazione in Srl).
Sono inoltre assimilati agli utili:
� la remunerazione (indeducibile) dei finanziamenti eccedenti il rapporto previsto dalla disposizione atta a contrastare l’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, qualora questi siano erogati direttamente dal socio o dalle sue parti correlate;
� i proventi derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti di cointeressenza quando l’apporto è di solo capitale o di lavoro e capitale;
� casi particolari di distribuzione di utili: es. recesso, esclusione, riscatto e liquidazione dalla società.
OGGETTO
ESCLUSIONI
Partecipazioni escluse: non si considerano redditi di capitale, bensì redditi della stessa natura di quelli nel cui ambito sono percepiti:
� le partecipazioni agli utili attribuite ai lavoratori dipendenti quale remunerazione derivante dal rapporto di lavoro
� le partecipazioni agli utili degli amministratori di società per l’attività amministrativa
Tassazione per le persone fisiche non imprenditori (1 di 2)
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Bisogna distinguere a seconda delle caratteristiche (qualificata o non-qualificata) che la partecipazione possiede al momento della riscossione degli utili.
Per verificare se la partecipazione è qualificata o meno, è prevista una regola comune per tutte le società ed enti, basata sull’ammontare di capitale sociale o patrimonio rappresentato dalla partecipazione, e un’ulteriore regola specifica, collegata ai diritti di voto esercitabili in assemblea.
PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE
Per tutte le società o enti, sono sempre qualificate le partecipazioni (comprese le azioni privilegiate) che superano le seguenti percentuali del capitale sociale:
- 5%, per le azioni negoziate in mercati regolamentati, italiani o esteri
-25%, per tutti gli altri titoli.
Per le sole società di capitali e per gli enti forniti di organo assembleare, se non sono superate le suddette percentuali, la partecipazione è comunque qualificata se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al:
- 2%, per le azioni negoziate in mercati regolamentati, italiani o esteri;
- 20%, per tutti gli altri titoli.
NB: Restano tuttavia escluse da imposizione i dividendi distribuiti da società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza, in quanto la tassazione avviene in capo ai soci alla chiusura dell’esercizio.
Tassazione per le persone fisiche non imprenditori (2 di 2)
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DETERMINAZIONE DELL’ IMPONIBILE
� Partecipazioni qualificate: se gli utili derivano da partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare. Non si applica alcuna ritenuta a condizione che sia dichiarata, all’atto della percezione, la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata. Di conseguenza gli utili percepiti devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.
� Partecipazioni non qualificate: in questo caso la società erogante i dividendi applica, al momento della loro corresponsione, una ritenuta del 12,50% a titolo di imposta, sull’intero ammontare. Di conseguenza gli utili percepiti non devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.
Tassazione per gli imprenditori e soggetti diversi dalle persone fisiche
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DETERMINAZIONE DELL’ IMPONIBILE
Sugli utili derivanti da partecipazioni, qualificate e non, facenti parte del patrimonio aziendale di imprenditori individuali, società ed enti non commerciali non si applica la ritenuta a condizione che sia dichiarata, all’atto della percezione, la presenza dei requisiti di partecipazione relativa all’impresa. Di conseguenza il reddito va indicato nella dichiarazione dei redditi.
Tali utili sono tassati parzialmente nella seguente misura:
� se percepiti da imprese individuali o società di persone, comprese le società semplici ed equiparate, 40% del loro ammontare;
� se percepiti da società di capitali, enti commerciali e non commerciali, 5% del loro ammontare.
Rendite finanziarie
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TASSAZIONE
Si definiscono rendite finanziarie gli interessi e gli altri proventi da capitali impiegati in attività finanziarie diverse dalle partecipazioni al capitale di rischio di società ed enti.
Rientrano in questa tipologia i proventi da impieghi di capitale che danno luogo ad un reddito stabilito in misura fissa o, più raramente, variabile, ma sempre svincolato dal risultato della gestione.
Pertanto, il detentore dell’attività finanziaria non partecipa al rischio d’impresa.
In particolare, ci si riferisce agli interessi e agli altri proventi derivanti da: mutui, depositi e conti correnti, obbligazioni e titoli similari, altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, riporti e pronti contro termine su titoli e valute, etc.
OGGETTO
La tassazione può avvenire mediante l’applicazione di due regimi alternativi:
� il c.d. regime ordinario, che prevede l’applicazione di ritenute alla fonte od imposte sostitutive da parte degli intermediari;
�il c.d. regime del risparmio gestito, relativo ad alcuni redditi derivanti da patrimoni dati in gestione ad intermediari, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,5% da calcolarsi però sul risultato di gestione maturato nel periodo d’imposta.
Interessi e proventi da mutui, depositi e conti correnti
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TASSAZIONE
Costituiscono reddito di capitale gli interessi e gli altri proventi, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella versata originariamente, derivati da contratti di:
� mutuo, compresi i c.d. “finanziamenti soci”
� deposito irregolare di denaro o di altre cose fungibili
� conto corrente ordinario e bancario
OGGETTO
Gli interessi e proventi in esame percepiti da persone fisiche non imprenditori sono soggetti a ritenuta in misura variabile a seconda della fattispecie da cui derivano:
� depositi e conti correnti bancari o postali, liberi o vincolati scontano la ritenuta a titolo d’imposta del 27%. E’ tuttavia possibile optare per il regime del risparmio gestito. La ritenuta si applica anche quando, a fronte del deposito bancario, siano emessi dei certificati di deposito.
� mutui e depositi diversi sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto del 12,50%.
Interessi e proventi da obbligazioni, titoli di Stato e titoli similari (1 di 2)
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TASSAZIONE
Costituiscono reddito gli interessi ed ogni altro provento percepiti nel periodo d’imposta dal possessore dei titoli in esame, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza ed il prezzo di emissione.
OGGETTO
E’ necessario distinguere i titoli in esame in tre categorie, ciascuna delle quali è sottoposta a una disciplina differente:
obbligazioni emesse da società quotate e da Banche, titoli di Stato, con scadenza
non inferiore a 18 mesi
obbligazioni emesse da società quotate e da Banche, con scadenza inferiore a 18
mesi
obbligazioni emesse da società non quotate
Interessi e proventi da obbligazioni, titoli di Stato e titoli similari (2 di 2)
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obbligazioni emesse da società quotate e da Banche, titoli di Stato, con scadenza
non inferiore a 18 mesi
1) Regime impositivo per persone fisiche: per la parte maturata nel periodo di
possesso, viene applicata un’imposta sostitutiva del 12,50%. L’imposta sostitutiva
viene applicata a titolo definitivo sui proventi percepiti dai soggetti che non svolgono
attività commerciali ed a titolo di acconto nel caso in cui i soggetti in esame esercitino
un’attività commerciale (es. imprese individuali). Questi soggetti sono detti nettisti.
2) Regime impositivo per le società commerciali: sui proventi percepiti non si applica
alcuna ritenuta, a condizione che i titoli siano depositati presso un intermediario
(altrimenti si applica il regime suddetto). Questi soggetti, detti lordisti in quanto
percepiscono i proventi al lordo delle imposte, dovranno indicare i proventi percepiti
nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettati alla ordinaria imposizione.
L’imposta sostitutiva, se dovuta, è applicata dalle banche, dalle società di
intermediazione mobiliare (SIM), fiduciarie, di gestione del risparmio (SGR) e dagli
agenti di cambio, che intervengono non soltanto nel pagamento delle cedole ma anche
nelle operazioni di compravendita e di trasferimento dei titoli.
obbligazioni emesse da società quotate e da Banche, con scadenza inferiore a 18
mesi
I proventi sono soggetti alla ritenuta alla fonte del 27%.
obbligazioni emesse da società non quotate
I proventi sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 12,50% o del 27%, a seconda
della loro scadenza, superiore o inferiore a 18 mesi – e del tasso di interesse
applicato (es. per le obbligazioni emesse dal 30 giugno 1997 relativamente agli
interessi esigibili dal 1° luglio 2000, si applica il 12,50% se la scadenza non è
inferiore a 18 mesi ed il tasso di rendimento effettivo – TRES - non è superiore al
tasso ufficiale di sconto aumentato di 2/3 per le obbligazioni non negoziate nei mercati
regolamentati)
Regime del risparmio gestito
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TASSAZIONE
In alternativa al regime ordinario, i soggetti che hanno conferito ad intermediari autorizzati (banche, SIM, etc.) l’incarico di gestire patrimoni non relativi all’impresa, possono optare, con riferimento ai redditi che concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per l’applicazione del regime in esame.
In questo caso la tassazione avviene ad opera del gestore del patrimonio che applica l’imposta sostituiva del 12,50% al risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta. Pertanto, tali redditi, determinati secondo le regole ordinarie, non sono soggetti alle imposte sui redditi né alle ritenute e imposte sostitutive previste dal regime ordinario.
Il risultato maturato della gestione si determina calcolando la differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare o al termine del contratto (al lordo dell’imposta sostitutiva), e il valore dello stesso all’inizio dell’anno solare o alla data di stipula del contratto.
Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto per l’intero importo che trova capienza in essi.
Altri redditi di capitale
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FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO
Questi organismi collettivi d’investimento, le cui quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, possono essere così distinti in funzione delle loro caratteristiche:
fondi comuni di investimento mobiliare
fondi comuni di investimento immobiliare
investono i versamenti eseguiti dai partecipanti
sul mercato mobiliare. A loro volta essi si
distinguono, a seconda delle caratteristiche
della raccolta, in fondi aperti (caratterizzati dalla
variabilità del patrimonio raccolto presso il
pubblico dei risparmiatori) e fondi chiusi (invariabilità del patrimonio)
investono i versamenti eseguiti dai partecipanti
sugli immobili
TASSAZIONE Salvo alcune eccezioni, i proventi corrisposti dai fondi mobiliari e immobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%
Redditi diversi (1 di 8)
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OGGETTO I redditi diversi sono tassativamente elencati dalla legge, pertanto è esclusa la tassazione di redditi al di fuori delle ipotesi previste.
Si tratta di redditi derivanti da diverse fattispecie produttive, con la caratteristica comune di essere ipotesi residuali in quanto comprendono redditi, che per la carenza di alcuni requisiti, non possono rientrare nelle altre categorie.
TIPOLOGIE
Tra i redditi diversi più “significativi” abbiamo:
- plusvalenze da cessioni immobiliari
- indennità di esproprio di aree
- plusvalenze da cessioni di attività finanziarie
- proventi da sfruttamento opere dell’ingegno
- proventi da attività di lavoro autonomo/commerciali occasionali
SOGGETTI Sono soggetti passivi le persone fisiche residenti che percepiscono tali proventi al di fuori dell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, ovvero relativamente a beni che non rientrano nell’esercizio delle attività suddette
Redditi diversi (2 di 8): plusvalenze da cessioni immobiliari
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OGGETTO
Sono soggette ad imposizione le plusvalenze originate da:
a) cessione a titolo oneroso di:
- immobili (fabbricati e terreni) acquistati o costruiti da non più di cinque anni (nuova ipotesi di tassazione connessa agli immobili ricevuti in donazione)
- terreni (o relativi fabbricati) su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione ovvero opere per l’edificabilità
- aree edificabili (interpretazione autentica del concetto di area “edificabile” ex DL 223/2006 art. 36 c. 2: le variazioni degli strumenti urbanistici sono efficaci sin dalla data dell’adozione a livello comunale; pertanto, anche se il nuovo strumento urbanistico non è ancora stato approvato dai competenti organi regionali, l’area è da considerarsi comunque “edificabile”, anche se il “valore” della stessa è commisurato alle più o meno concrete possibilità edificatorie).
b) esproprio o occupazione di aree fabbricabili
MOMENTO
IMPOSITIVO
La plusvalenza è imponibile al momento della percezione del corrispettivo (cd. criterio di cassa), e limitatamente alla parte dello stesso effettivamente incassata. In caso di riscossione rateizzata del corrispettivo, anche la tassazione è “differita”
DETERMINAZIONE DELLA
PLUSVALENZA
La plusvalenza imponibile è determinata dalla differenza tra corrispettivo incassato o costo d’acquisizione aumentato dei costi inerenti deducibili appositamente documentati
Redditi diversi (3 di 8): plusvalenze da cessioni di fabbricati
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PLUSVALENZE
IMPONIBILI
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati sono imponibili se:
- i beni sono stati acquistati, costruiti o donati da non più di cinque anni alla data di cessione
(gli immobili pervenuti per donazione rilevano per il valore fiscalmente riconosciuto in capo al
donante ed il periodo di possesso quinquennale del fabbricato si misura cumulando quello del
donante e del donatario ex DL 223/2006 art. 37 c. 38-39)
- la cessione è a titolo oneroso.
PLUSVALENZE NON
IMPONIBILI
Non generano plusvalenze e quindi non sono imponibili le cessioni di fabbricati:
- acquisiti per effetto di successione;
- che per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione, anche inferiore a
cinque anni, sono stati adibiti ad abitazione principale del titolare o dei suoi familiari.
Plusvalenza = Prezzo di vendita – Costo di acquisto o costruzione
In caso di acquisto, il costo è dato dal prezzo sostenuto per l’acquisto più le spese inerenti (es.
oneri fiscali e le spese notarili). In caso di costruzione, il costo è dato dalle spese di costruzione in senso stretto più le spese
inerenti (es. costi per demolire le costruzioni esistenti sull’area da edificare, oneri tributari, etc.). In entrambe le ipotesi, aumentano il costo di acquisto le manutenzioni straordinarie eseguite sui
fabbricati nel periodo tra l’acquisto o la costruzione e la vendita.
TASSAZIONE
La plusvalenza realizzata concorre, in sede di dichiarazione annuale, alla determinazione del
reddito imponibile con gli altri eventuali redditi del soggetto.
In alternativa, dal 1° gennaio 2006, il venditore può chiedere l’applicazione di un’imposta
sostitutiva di importo pari al 12,5% (poi aumentata al 20%, a decorrere dal 3 ottobre 2006 ex
DL 262/2006, art. 2, comma 21) della plusvalenza stessa, tramite dichiarazione resa al notaio
all’atto della cessione. L’imposta sostitutiva deve essere applicata e versata a cura del notaio
stesso
CALCOLO DELLA
PLUSVALENZA
Redditi diversi (4 di 8): plusvalenze da cessione di terreni non edificabili (agricoli)
PLUSVALENZE
IMPONIBILI
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni non edificabili sono imponibili se:
- i beni sono stati acquistati o donati da non più di cinque anni alla data di cessione (i terreni
non edificabili pervenuti per donazione rilevano per il valore fiscalmente riconosciuto in capo al
donante ed il periodo di possesso quinquennale del terreno non edificabile si misura cumulando
quello del donante e del donatario ex DL 223/2006 art. 37 c. 38-39)
- la cessione è a titolo oneroso.
PLUSVALENZE NON
IMPONIBILI
Non generano plusvalenze e quindi non sono imponibili le cessioni di terreni non edificabili:
- acquisiti per effetto di successione
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Per il calcolo della plusvalenza, si considera il prezzo sostenuto per l’acquisto del terreno e tutte
le spese inerenti, quali la parcella notarile, l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e
catastali. Per i terreni che sono stati rivalutati in base ad apposite leggi – previa presentazione di
apposita perizia giurata di stima e pagamento dell’imposta sostitutiva (4%) – si considera il
valore di perizia.
TASSAZIONE La plusvalenza realizzata concorre, in sede di dichiarazione annuale, con gli altri eventuali
redditi del soggetto, alla determinazione del reddito imponibile.
CALCOLO DELLA
PLUSVALENZA
Redditi diversi (5 di 8): plusvalenze da cessione di terreni (o fabbricati) oggetto di lottizzazione
PLUSVALENZE
IMPONIBILI
Sono imponibili le plusvalenze derivanti:
- dalla cessione, anche parziale, di terreni che sono stati oggetto di opere di lottizzazione
(ovvero di qualsiasi opera intesa a renderli edificabili) da parte del soggetto che ha lottizzato gli
stessi;
- dalla cessione degli edifici costruiti su tali terreni da parte dello stesso soggetto che ha
eseguito la lottizzazione (o le opere di edificabilità).
Quindi, la lottizzazione o l’esecuzione di opere assumono rilevanza non in quanto tali, ma in
quanto strumentali alla cessione del terreno o del relativo fabbricato.
Le plusvalenze realizzate con le suddette cessioni sono sempre imponibili, indipendentemente dal momento in cui avviene la cessione del terreno lottizzato o degli edifici
realizzati sullo stesso, che può verificarsi in qualsiasi data.
Ai fini del calcolo della plusvalenza, la determinazione del costo di acquisto dipende dalla data
e dalle modalità di acquisto del terreno. Il costo di acquisto, in tutte le ipotesi suddette, è aumentato di ogni spese sostenuta e
documentata afferente l’acquisto del terreno e le successive opere di lottizzazione (es. spese
notarili). In caso di cessione dei fabbricati realizzati sul terreno, dal corrispettivo si detraggono tutti i costi
di costruzione.
CALCOLO DELLA
PLUSVALENZA
TASSAZIONE La plusvalenza realizzata concorre, in sede di dichiarazione annuale, con gli altri eventuali
redditi del soggetto, alla determinazione del reddito imponibile.
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Redditi diversi (6 di 8): plusvalenze da cessione di aree edificabili
La cessione a titolo oneroso di aree edificabili sono sempre soggette a tassazione, anche se acquisite a seguito di successione o donazione e a prescindere dalla durata del possesso.
Ai fini del calcolo della plusvalenza, i valori in riduzione del corrispettivo vengono determinati in modo diverso a seconda delle modalità d’acquisizione del terreno, salvo che siano stati oggetto di rivalutazione
COSTO DI ACQUISTO
E SPESE INERENTI
TASSAZIONE
Le plusvalenze in oggetto sono soggette alla tassazione separata, salvo opzione, espressa in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria. In alternativa, a decorrere dal 1°°°° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006, il venditore può avvalersi dell’applicazione di un’imposta sostitutiva di importo pari al 12,5% (poi aumentata al 20%, a decorrere dal 3 ottobre 2006 ex DL 262/2006, art. 2, comma 21) della plusvalenza stessa, tramite richiesta resa al notaio all’atto della cessione. L’imposta sostitutiva deve essere applicata e versata a cura del notaio stesso .
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Redditi diversi (7 di 8): esproprio ed occupazione di aree
PLUSVALENZE
IMPONIBILI
Sono imponibili le plusvalenze realizzate a seguito di esproprio o occupazione dei soli terreni
destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D (indicate dal DM 2 aprile 1968), o ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed
economica popolare (L. 167/62).
PLUSVALENZE NON
IMPONIBILI
I terreni rientranti nelle suddette zone possono essere anche non edificabili. Non sono pertanto
tassate le indennità di esproprio di fabbricati e terreni rientrati in zone diverse da quelle
suddette (es. zone omogenee di tipo E ed F).
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Le plusvalenze rilevano al momento della percezione delle somme di denaro ottenute a fronte
di indennità di esproprio, cessioni volontarie nell’ambito dei procedimenti di espropriazione,
acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza divenute illegittime. Costo d’acquisto e costi inerenti: si applicano gli stessi criteri previsti per la cessione di
terreni edificabili, compresa la fattispecie della perizia di rivalutazione.
TASSAZIONE
Le indennità e le somme derivanti da queste operazioni imponibili sono soggette ad una
ritenuta d’imposta definitiva del 20%, operata dagli enti eroganti.
Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, può optare per la tassazione nei modi
ordinari (ossia tassazione separata ovvero ordinaria). In tal caso la ritenuta si considera
effettuata a titolo d’acconto.
CALCOLO DELLA
PLUSVALENZA
Redditi diversi (8 di 8): plusvalenze da cessione di attività finanziarie
SOGGETTI PASSIVI Sono soggetti passivi le persone fisiche che conseguono le plusvalenze fuori dall’esercizio di un’impresa commerciale
OGGETTO DELLA
TASSAZIONE
Rientrano nei redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle seguenti attività:
- partecipazioni, qualificate e non
- altri titoli, valute estere, metalli preziosi, contratti derivati, altri strumenti finanziari e crediti
Non danno luogo ad una cessione a titolo oneroso, ad esempio:
- lo scioglimento di comunioni con divisione in natura senza conguagli in denaro;
- la costituzione di diritti reali di garanzia;
- il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà
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TASSAZIONE Le plusvalenze realizzate dalla cessione delle suddette attività finanziarie, per ogni periodo di imposta, comportano la formazione di masse imponibili distinte
Partecipazioni sociali qualificate (1 di 2)
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OGGETTO
Possono essere partecipazioni qualificate quelle riguardanti titoli quali azioni, quote di srl o di società di persone, a condizione che risulti superata almeno per un giorno una delle seguenti percentuali di qualificazione:
a) per tutte le società o enti, sono sempre qualificate le partecipazioni (comprese le azioni privilegiate) che superano le seguenti percentuali del capitale sociale:
- 5%, per le azioni negoziate in mercati regolamentati, italiani o esteri
- 25%, per tutti gli altri titoli.
b) per le sole società di capitali e per gli enti forniti di organo assembleare, se non sono superate le suddette percentuali, la partecipazione è comunque qualificata se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al:
- 2%, per le azioni negoziate in mercati regolamentati, italiani o esteri;
- 20%, per tutti gli altri titoli.
In ogni caso, occorre sommare tutte le cessioni, a chiunque effettuate, nel corso di dodici mesi anteriori alla data della cessione
per la quale si deve calcolare la percentuale stessa. In pratica, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte quelle
effettuate nei 12 mesi dalla stessa, anche se interessano diversi periodi d’imposta.
Pertanto, finché il contribuente non possiede una partecipazione superiore alle percentuali di qualificazione, tutte le cessioni
anteriori di 12 mesi non si considerano qualificate, anche se complessivamente superiori alle percentuali suddette per effetto di
reiterate operazioni di acquisto e di vendita. Viceversa, dal momento in cui risulta posseduta una percentuale superiore, le cessioni
effettuate nei 12 mesi successivi, se superiori alle percentuali di qualificazione, sono considerate cessioni qualificate, fino a quando
non risultino passati 12 mesi da quando la partecipazione posseduta dal contribuente è scesa al di sotto della soglia di
qualificazione.
Partecipazioni sociali qualificate (2 di 2)
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REGIME IMPOSITIVO
REGIME DELLA DICHIARAZIONE
Per le cessioni di partecipazioni qualificate è obbligatorio il cd. regime della dichiarazione.
Esso, in generale, consiste nel calcolare analiticamente il risultato – plusvalenza o minusvalenza
– di ogni cessione effettuate nel periodo di imposta interessato. Il reddito globale di periodo si
ottiene sommando algebricamente la quota imponibile delle plusvalenze con la corrispondente
quota deducibile delle minusvalenze. Se il reddito è positivo, deve essere riportato in
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si è verificata la cessione o le cessioni
e ivi assoggettato a tassazione ordinaria, nel limite del 40% dell’ammontare della plusvalenza; se
il reddito è negativo, può essere portato in diminuzione delle plusvalenze dei successivi periodi
d’imposta ma non oltre il quarto, a condizione che l’eccedenza negativa sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate.
COSTO DELLA
PARTECIPAZIONE
Il risultato della singola cessione Corrispettivo incassato – Costo della partecipazione
Tale risultato può perciò essere positivo (plusvalenza) o negativo (minusvalenza).
Si considerano ceduti per primi le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari acquisiti in data più
recente, cd. criterio LIFO.
Il costo della partecipazione è dato dal costo o valore di acquisto della stessa, cui vanno aggiunte le spese incrementative inerenti alla partecipazione ceduta. Nel costo della partecipazione devono
essere compresi anche i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale,
nonché i crediti a cui i soci abbiano rinunciato. Inoltre per le partecipazioni nelle società di persone,
nonché nelle società di capitali che optano per la trasparenza, il costo è dapprima aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio; quindi, da tale importo si scomputano, fino a
concorrenza dei redditi di partecipazione già imputati, gli utili effettivamente distribuiti al socio.
Il costo o valore d’acquisto è diversamente determinato a seconda delle modalità di acquisizione
della partecipazione e sono, inoltre, previste modalità particolari di valutazione delle partecipazioni
acquisite prima del 1° luglio 1998 o del 28 gennaio 1991, se sono soddisfatte determinate
condizioni. Il contribuente può aver deciso di rivalutare azioni o quote non negoziate in mercati
regolamentati con apposita perizia giurata di stima (previo pagamento dell’imposta sostitutiva del 2%
o 4%)
Partecipazioni sociali non qualificate
REGIME IMPOSITIVO
REGIME DELLA DICHIARAZIONE
Esso, in generale, consiste nel calcolare analiticamente il risultato – plusvalenza o
minusvalenza – di ogni cessione effettuate nel periodo di imposta interessato. Il reddito globale
di periodo si ottiene sommando algebricamente la quota imponibile delle plusvalenze con la
corrispondente quota deducibile delle minusvalenze
� se il reddito è positivo, deve essere riportato in dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta in cui si è verificata la cessione o le cessioni e ivi
assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 12,5%, da versare secondo le
modalità e i termini stabiliti per il versamento delle imposte dovute a saldo in
base alla dichiarazione dei redditi;
� se il reddito è negativo, può essere portato in diminuzione delle plusvalenze
dei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quarto, a condizione che
l’eccedenza negativa sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
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Altri regimi
REGIME DEL RISPARMIO
AMMINISTRATO
E’ un regime applicabile su opzione del contribuente, a condizione che i titoli siano in custodia
o in amministrazione presso determinati soggetti abilitati – banche, Sim, società fiduciarie, etc.
Il regime consiste nell’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 12,5% su
ciascuna plusvalenza realizzata (criterio di cassa). L’imposta è liquidata da parte dei soggetti
abilitati; pertanto il contribuente mantiene l’anonimato non dovendo indicare tali operazioni in
dichiarazione dei redditi. Se il risultato della singola cessione è una minusvalenza, questa viene
computata in deduzione, fino a loro concorrenza, dall’importo delle plusvalenze realizzate nelle
successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo
d’imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Se le partecipazioni complessivamente possedute dal contribuente superano le percentuali di
qualificazione, l’opzione esercitata per il regime del risparmio amministrato perde effetto e si
decade da tale regime. In tal caso, il contribuente è obbligato ad applicare il regime della
dichiarazione relativo alle partecipazioni qualificate.
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REGIME DEL
RISPARMIO GESTITO
E’ un regime applicabile su opzione del contribuente, a condizione che i titoli siano in custodia
o in amministrazione presso determinati soggetti abilitati – banche, Sim, società fiduciarie, etc.
Si differenzia dal regime del risparmio amministrato in quanto l’imposta sostitutiva con aliquota del 12,5% si applica al risultato positivo della gestione maturato (e non realizzato) nel
periodo d’imposta.
Se il risultato della gestione è negativo, questo viene computato in deduzione del risultato della
gestione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto.
Se per le operazioni realizzate nel rapporto di gestione, le partecipazioni detenute superano le
percentuali di qualificazione, le stesse devono essere escluse dalla determinazione del risultato
di gestione. In tal caso, è compito del contribuente determinare il risultato in base al regime
della dichirazione.