Upload
hoangxuyen
View
237
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM 13.11.2014
(aggiornate al 22 marzo 2015)
AVV. MAURIZIO REALE
Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM 13.11.2014
(aggiornate al 22 marzo 2015)
AVV. MAURIZIO REALE
GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F.
FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE
1) Legge 148/2011
2)2) Legge 17.12.2012 n. 221
Introduce utilizzo PEC per lenotifiche in proprio L. 53/94
Descrive requisiti eprocedimento da seguire
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
Evoluzione normativa della L. 53/94
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
3) DM 48/2013 Diventano operative le norme
della L. 17.12.2012 n. 221
4) DL 90/2014 Apporta significative modifiche
5) Legge 11.08.2014 n. 114 Conversione con modifiche
del DL 90/14
6) DPCM 13/11/146) DPCM 13/11/14
pubblicato in G.U. il 12.01.15pubblicato in G.U. il 12.01.15
in vigore: 11/02/2015in vigore: 11/02/2015
Regole Tecniche
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
Regole Tecniche
in materia di:
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione
e validazione temporaledei documenti informatici
Le novità introdotte nelle notifiche
tramite PEC
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
tramite PEC
dalla L. 17.12.12 n. 221 e dal DM 48/13
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 221/12 E DAL DM 48/13
1) la rubrica del nuovo art. 18 del DM 44/2011
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
1) la rubrica del nuovo art. 18 del DM 44/2011“Notificazioni per via telematica eseguite dagliavvocati” sostituisce la precedente “Notificazione per viatelematica tra avvocati” (non solo, quindi, notifiche traavvocati ma notifiche degli avvocati).
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 221/12 E DAL DM 48/13
2) il richiamo esplicito, al comma 1 del nuovo art. 18 DM
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
2) il richiamo esplicito, al comma 1 del nuovo art. 18 DM44/2011, all’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53,chiarisce definitivamente che le notifiche, eseguite aisensi della L. 53/94, potranno effettuarsi a mezzoPEC.
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 221/12 E DAL DM 48/13
3) L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
3) L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni dicui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5,è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto, conquanto ne consegue anche in termini di responsabilità (anchedisciplinare).L’avvocato ora potrà notificare atti non solo creati dalui ma anche quelli creati da parte di terzi (atti delGiudice).
Le novità introdotte nelle notifiche
tramite PEC
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
tramite PEC
dal DL. 90/14, dalla L. 114/14 e dal
DPCM 13.11.2014
1) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
1) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA
(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)
1) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA
(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
L’art. 46 co. 1 lett. a) D.L. 90/14, modificando l’art. 1 dellaLegge n. 53/1994, elimina il pre-requisito dellaautorizzazione del COA di appartenenza per potereffettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Vieneanche abolito l’obbligo di indicare nella relata dinotifica telematica l’autorizzazione del COA diappartenenza.
2) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
2) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti
(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)
2) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti
(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
L’art. 46 co. 1 lett. d) D.L. 90/14, modificando l’art. 10 dellaLegge n. 53/1994, elimina l’obbligo di pagamento deidiritti per le notifiche telematiche in proprio tramitePEC.
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
3) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c.
3) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c.
L’art. 45 bis introdotto nel DL 90/14 dalla legge di
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
L’art. 45 bis introdotto nel DL 90/14 dalla legge diconversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha introdottol’art. 16 septies alla L. 221/12; a seguito di talemodifica è ora previsto, che l’art. 147 c.p.c. si applicaanche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguitedagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che,quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21,la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 delgiorno successivo.
3) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c.
Art. 147 c.p.c.
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
Art. 147 c.p.c.
(Tempo delle notificazioni)
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 edopo le ore 21.
(articolo così modificato dalla L. 263/2005, condecorrenza dal 01/03/2006).
NOTIFICHE PEC CONSENTITE
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
ATTI CIVILIATTI CIVILI
ATTI STRAGIUDIZIALI
ATTI AMMINISTRATIVIATTI AMMINISTRATIVI
ATTI PENALI
NOTIFICHE PEC NON CONSENTITE
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
ATTI PENALI
No atti per i quali il giudice prescriva lanotifica tramite ufficiale giudiziario, néquelli rientranti nella competenzadell’ufficiale giudiziario medesimo.
AFFINCHE’ L’AVVOCATO POSSA NOTIFICARE
TRAMITE PEC E’ NECESSARIO CHE:
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
l’indirizzo PEC del mittente e del destinatario risultino da pubblici elenchi.da pubblici elenchi.
(art. 3 bis n. 1 L. 53/94)(art. 3 bis n. 1 L. 53/94)
I PUBBLICI ELENCHI
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
Art. 3 bis L. 53/94
Art. 45 bis c. 2 DL 90/14 mod. L. 114/14
Art. 16 ter L. 17.12.12 n. 221
Domicilio digitale del cittadino non ancora istituito
Elenco Pubbliche Amm.ni
I PUBBLICI ELENCHI
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dopo il DL 90/14 e la L. 114/14
Consultabile da PDA pubblico
Registro Imprese
Indice Nazionale della PEC
(INIPEC)
Reg. Gen. Indirizzi Elettronici
(ReGIndE)
www.registroimprese.it
www.inipec.gov.it
Consultabile solo da
PDA pubblico o privati
Elenco Pubbliche Amm.niConsultabile da PDA pubblico
completo entro il 30.11.14?
DPCM 13/11/14DPCM 13/11/14
pubblicato in G.U. il 12.01.15pubblicato in G.U. il 12.01.15
in vigore: 11/02/2015in vigore: 11/02/2015
Regole Tecniche
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
Regole Tecniche
in materia di:
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione
e validazione temporaledei documenti informatici
DPCM 13/11/14DPCM 13/11/14
pubblicato in G.U. il 12.01.15pubblicato in G.U. il 12.01.15
in vigore: 11/02/2015in vigore: 11/02/2015
Regole Tecniche
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
Regole Tecnichemodalità attestazione di:
1) copie per immagine su supporto informaticodi documenti analogici (es. da documento
cartaceo tramite scansione a PDF)
2) copie e estratti informatici didocumenti informatici (es. da Polisweb a PC)
REQUISITI E ALLEGATI
PER NOTIFICARE TRAMITE PEC
Essere in possesso di casella PEC comunicata all’Ordine
di appartenenza e di firma digitale.
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
Il mittente/destinatario della notifica tramite PEC dovrà essere
un soggetto il cui indirizzo PEC sia presente in pubblici elenchi.
Il campo “OGGETTO” della PEC dovrà obbligatoriamenteindicare, come previsto dall’art. 3 bis c. 4 L. 53/94, la seguente
frase: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”
NON E’ PIU’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE DEL COA
PER NOTIFICARE TRAMITE PEC (DL 90/14 e L. 114/14)
GLI ALLEGATI AL MESSAGGIO PEC
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
RELATA DI NOTIFICA
PROCURA ALLE LITI (EVENTUALE)
ATTO DA NOTIFICARE
IL CONTENUTO DELLA RELATA DI NOTIFICA
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante.
b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codicefiscale / partita iva del cliente che ha conferito la procura alle liti.
c)
Deve essere creata con word, open office ecc. e trasformata, senzascansione, in PDF testo e firmata digitalmente.
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codicefiscale / partita iva del destinatario.
d) indicazione indirizzo PEC destinatario e del pubblico elenco dal qualeè stato estratto.
e) l’attestazione di conformità (eventuale) di cui al c. 2 dell’art. 3 bisL. 53/94 o dell’art. 52 DL 90/14.
f) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre,essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero di ruolo e l’anno(art. 3 bis c. 6 L. 53/94).
IL CONTENUTO DELLA RELATA DI NOTIFICAIL CONTENUTO DELLA RELATA DI NOTIFICA
g) se si notificano tramite PEC copie per immagine su suppor-to informatico di documenti analogici o copie e estratti infor-matici di documenti informatici, ai sensi del DPCM 13.11.14,
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
matici di documenti informatici, ai sensi del DPCM 13.11.14,nella relata bisognerà anche indicare:
1) riferimento temporale
2) impronta (hash)
L’ATTO DA NOTIFICARE
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
due esempi:
Notifica atto di citazione Notifica sentenza
Notifica atto di citazione
L’avvocato dovrà allegare alla PEC:
a) l’atto firmato digitalmente,creato in precedenza con word edirettamente trasformato in file PDFtesto (cosi come precisato dallespecifiche tecniche del 16.4.14).
c) la relata di notifica
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
b) la procura alle liti, rilasciata su foglio separato della quale èestratta copia informatica (scansione) ai sensi e per gli effetti dell’art.18 n.5 del DM 44/11 così come modificato dal DM 48/2013.L’avvocato redige tramite software (word, open office ecc.) la procuraalle liti, la stampa, la fa sottoscrivere al cliente, la sottoscrive eglistesso, scansiona il documento così formato estraendone copiainformatica per immagine (PDF) e, prima di allegarla al messaggioPEC, la sottoscrive con firma digitale.
Notifica sentenza
L’avvocato dovrà allegare alla PEC:
a) la copia informatica dellasentenza (“prelevata” in file .pdfdal fascicolo informatico al quale
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
dal fascicolo informatico al qualesi accede tramite Polisweb e“salvata” sul computer).
b) la relata di notifica nella quale, dovrà essere attestata laconformità della sentenza allegata (sotto forma di copiainformatica prelevata dal fascicolo informatico) alla copiainformatica della stessa presente nel fascicolo informatico, aisensi dell’art. 52 DL 90/14.
RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
PRIMA DELL’INVIO DELLA PEC ACCERTARSI diaver selezionato, nella PEC, quale TIPO DIRICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, quellaCOMPLETA, così come previsto dal comma 6dell’art. 18 del DM 44/11 così come modificato dalDM 48/2013.
NO LIMITAZIONI TERRITORIALI
Non esistono, per l'avvocato notificatore,
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
Non esistono, per l'avvocato notificatore,le stesse limitazioni territoriali relative agliUfficiali Giudiziari: la notifica di unacitazione il cui giudizio debba radicarsidavanti al Tribunale di Vibo Valentia, daeseguirsi nei confronti di un destinatarioresidente a Teramo, può essere eseguitada un avvocato del foro di Milano.
LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
A) DEPOSITO TELEMATICOA) DEPOSITO TELEMATICO B) DEPOSITO CARTACEOB) DEPOSITO CARTACEO
LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA
CON IL DEPOSITO TELEMATICO
1) salvare sul computer i due file contenentila ricevuta di accettazione e la ricevuta diavvenuta consegna completa del messaggio
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
avvenuta consegna completa del messaggioPEC
2) attraverso il PDA creare la bustatelematica nella quale inserire:a) il file dell’atto notificato;b) i due file contenenti la ricevuta diaccettazione e quella di avvenuta consegnacompleta.
LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA
CON IL DEPOSITO TRADIZIONALE
Il comma 1 lettera “c-bis” introdotto nel DL 90/14 dallalegge di conversione 11.08.14 n. 114, prevede che intutti i casi in cui l’avvocato debba fornire la prova dellanotificazione e non sia possibile fornirla con modalità
Le notifiche degli avvocati tramite PEC
notificazione e non sia possibile fornirla con modalitàtelematiche, dovrà procede ai sensi del comma 1-bisdella L. 53/94 introdotto dal DL 90/2014.
Bisognerà estrarre copia (stampare) su supportoanalogico (cartaceo) del messaggio di posta elettronicacertificata, dei suoi allegati e della ricevuta diaccettazione e di avvenuta consegna e attestarne laconformità ai documenti informatici da cui sono tratte aisensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82.