46
Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM 13.11.2014 (aggiornate al 22 marzo 2015) AVV. MAURIZIO REALE Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM 13.11.2014 (aggiornate al 22 marzo 2015) AVV. MAURIZIO REALE GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE

Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14 ... · effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. ... sentenza (“prelevata”infile.pdf dal fascicolo informatico al quale

Embed Size (px)

Citation preview

Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM 13.11.2014

(aggiornate al 22 marzo 2015)

AVV. MAURIZIO REALE

Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM 13.11.2014

(aggiornate al 22 marzo 2015)

AVV. MAURIZIO REALE

GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F.

FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE

1) Legge 148/2011

2)2) Legge 17.12.2012 n. 221

Introduce utilizzo PEC per lenotifiche in proprio L. 53/94

Descrive requisiti eprocedimento da seguire

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

Evoluzione normativa della L. 53/94

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

3) DM 48/2013 Diventano operative le norme

della L. 17.12.2012 n. 221

4) DL 90/2014 Apporta significative modifiche

5) Legge 11.08.2014 n. 114 Conversione con modifiche

del DL 90/14

6) DPCM 13/11/146) DPCM 13/11/14

pubblicato in G.U. il 12.01.15pubblicato in G.U. il 12.01.15

in vigore: 11/02/2015in vigore: 11/02/2015

Regole Tecniche

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

Regole Tecniche

in materia di:

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione

e validazione temporaledei documenti informatici

Le novità introdotte nelle notifiche

tramite PEC

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

tramite PEC

dalla L. 17.12.12 n. 221 e dal DM 48/13

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 221/12 E DAL DM 48/13

1) la rubrica del nuovo art. 18 del DM 44/2011

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

1) la rubrica del nuovo art. 18 del DM 44/2011“Notificazioni per via telematica eseguite dagliavvocati” sostituisce la precedente “Notificazione per viatelematica tra avvocati” (non solo, quindi, notifiche traavvocati ma notifiche degli avvocati).

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 221/12 E DAL DM 48/13

2) il richiamo esplicito, al comma 1 del nuovo art. 18 DM

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

2) il richiamo esplicito, al comma 1 del nuovo art. 18 DM44/2011, all’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53,chiarisce definitivamente che le notifiche, eseguite aisensi della L. 53/94, potranno effettuarsi a mezzoPEC.

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 221/12 E DAL DM 48/13

3) L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

3) L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni dicui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5,è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto, conquanto ne consegue anche in termini di responsabilità (anchedisciplinare).L’avvocato ora potrà notificare atti non solo creati dalui ma anche quelli creati da parte di terzi (atti delGiudice).

Le novità introdotte nelle notifiche

tramite PEC

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

tramite PEC

dal DL. 90/14, dalla L. 114/14 e dal

DPCM 13.11.2014

1) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

1) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA

(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)

1) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA

(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

L’art. 46 co. 1 lett. a) D.L. 90/14, modificando l’art. 1 dellaLegge n. 53/1994, elimina il pre-requisito dellaautorizzazione del COA di appartenenza per potereffettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Vieneanche abolito l’obbligo di indicare nella relata dinotifica telematica l’autorizzazione del COA diappartenenza.

2) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

2) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti

(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)

2) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti

(art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

L’art. 46 co. 1 lett. d) D.L. 90/14, modificando l’art. 10 dellaLegge n. 53/1994, elimina l’obbligo di pagamento deidiritti per le notifiche telematiche in proprio tramitePEC.

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

3) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c.

3) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c.

L’art. 45 bis introdotto nel DL 90/14 dalla legge di

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

L’art. 45 bis introdotto nel DL 90/14 dalla legge diconversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha introdottol’art. 16 septies alla L. 221/12; a seguito di talemodifica è ora previsto, che l’art. 147 c.p.c. si applicaanche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguitedagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che,quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21,la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 delgiorno successivo.

3) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c.

Art. 147 c.p.c.

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

Art. 147 c.p.c.

(Tempo delle notificazioni)

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 edopo le ore 21.

(articolo così modificato dalla L. 263/2005, condecorrenza dal 01/03/2006).

NOTIFICHE PEC CONSENTITE

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

ATTI CIVILIATTI CIVILI

ATTI STRAGIUDIZIALI

ATTI AMMINISTRATIVIATTI AMMINISTRATIVI

ATTI PENALI

NOTIFICHE PEC NON CONSENTITE

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

ATTI PENALI

No atti per i quali il giudice prescriva lanotifica tramite ufficiale giudiziario, néquelli rientranti nella competenzadell’ufficiale giudiziario medesimo.

AFFINCHE’ L’AVVOCATO POSSA NOTIFICARE

TRAMITE PEC E’ NECESSARIO CHE:

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

l’indirizzo PEC del mittente e del destinatario risultino da pubblici elenchi.da pubblici elenchi.

(art. 3 bis n. 1 L. 53/94)(art. 3 bis n. 1 L. 53/94)

I PUBBLICI ELENCHI

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

Art. 3 bis L. 53/94

Art. 45 bis c. 2 DL 90/14 mod. L. 114/14

Art. 16 ter L. 17.12.12 n. 221

Domicilio digitale del cittadino non ancora istituito

Elenco Pubbliche Amm.ni

I PUBBLICI ELENCHI

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

Consultabile da PDA pubblico

Registro Imprese

Indice Nazionale della PEC

(INIPEC)

Reg. Gen. Indirizzi Elettronici

(ReGIndE)

www.registroimprese.it

www.inipec.gov.it

Consultabile solo da

PDA pubblico o privati

Elenco Pubbliche Amm.niConsultabile da PDA pubblico

completo entro il 30.11.14?

DPCM 13/11/14DPCM 13/11/14

pubblicato in G.U. il 12.01.15pubblicato in G.U. il 12.01.15

in vigore: 11/02/2015in vigore: 11/02/2015

Regole Tecniche

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

Regole Tecniche

in materia di:

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione

e validazione temporaledei documenti informatici

DPCM 13/11/14DPCM 13/11/14

pubblicato in G.U. il 12.01.15pubblicato in G.U. il 12.01.15

in vigore: 11/02/2015in vigore: 11/02/2015

Regole Tecniche

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

Regole Tecnichemodalità attestazione di:

1) copie per immagine su supporto informaticodi documenti analogici (es. da documento

cartaceo tramite scansione a PDF)

2) copie e estratti informatici didocumenti informatici (es. da Polisweb a PC)

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

11

2

3

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

11

2

3

RIFERIMENTO

“TEMPORALE”

“IMPRONTA”

RIFERIMENTO TEMPORALE ???

IMPRONTA???

HASH???

SHA256???

REQUISITI E ALLEGATI

PER NOTIFICARE TRAMITE PEC

Essere in possesso di casella PEC comunicata all’Ordine

di appartenenza e di firma digitale.

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

Il mittente/destinatario della notifica tramite PEC dovrà essere

un soggetto il cui indirizzo PEC sia presente in pubblici elenchi.

Il campo “OGGETTO” della PEC dovrà obbligatoriamenteindicare, come previsto dall’art. 3 bis c. 4 L. 53/94, la seguente

frase: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”

NON E’ PIU’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE DEL COA

PER NOTIFICARE TRAMITE PEC (DL 90/14 e L. 114/14)

GLI ALLEGATI AL MESSAGGIO PEC

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

RELATA DI NOTIFICA

PROCURA ALLE LITI (EVENTUALE)

ATTO DA NOTIFICARE

IL CONTENUTO DELLA RELATA DI NOTIFICA

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante.

b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codicefiscale / partita iva del cliente che ha conferito la procura alle liti.

c)

Deve essere creata con word, open office ecc. e trasformata, senzascansione, in PDF testo e firmata digitalmente.

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codicefiscale / partita iva del destinatario.

d) indicazione indirizzo PEC destinatario e del pubblico elenco dal qualeè stato estratto.

e) l’attestazione di conformità (eventuale) di cui al c. 2 dell’art. 3 bisL. 53/94 o dell’art. 52 DL 90/14.

f) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre,essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero di ruolo e l’anno(art. 3 bis c. 6 L. 53/94).

IL CONTENUTO DELLA RELATA DI NOTIFICAIL CONTENUTO DELLA RELATA DI NOTIFICA

g) se si notificano tramite PEC copie per immagine su suppor-to informatico di documenti analogici o copie e estratti infor-matici di documenti informatici, ai sensi del DPCM 13.11.14,

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

matici di documenti informatici, ai sensi del DPCM 13.11.14,nella relata bisognerà anche indicare:

1) riferimento temporale

2) impronta (hash)

L’ATTO DA NOTIFICARE

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

due esempi:

Notifica atto di citazione Notifica sentenza

Notifica atto di citazione

L’avvocato dovrà allegare alla PEC:

a) l’atto firmato digitalmente,creato in precedenza con word edirettamente trasformato in file PDFtesto (cosi come precisato dallespecifiche tecniche del 16.4.14).

c) la relata di notifica

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

b) la procura alle liti, rilasciata su foglio separato della quale èestratta copia informatica (scansione) ai sensi e per gli effetti dell’art.18 n.5 del DM 44/11 così come modificato dal DM 48/2013.L’avvocato redige tramite software (word, open office ecc.) la procuraalle liti, la stampa, la fa sottoscrivere al cliente, la sottoscrive eglistesso, scansiona il documento così formato estraendone copiainformatica per immagine (PDF) e, prima di allegarla al messaggioPEC, la sottoscrive con firma digitale.

Notifica sentenza

L’avvocato dovrà allegare alla PEC:

a) la copia informatica dellasentenza (“prelevata” in file .pdfdal fascicolo informatico al quale

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

dal fascicolo informatico al qualesi accede tramite Polisweb e“salvata” sul computer).

b) la relata di notifica nella quale, dovrà essere attestata laconformità della sentenza allegata (sotto forma di copiainformatica prelevata dal fascicolo informatico) alla copiainformatica della stessa presente nel fascicolo informatico, aisensi dell’art. 52 DL 90/14.

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

PRIMA DELL’INVIO DELLA PEC ACCERTARSI diaver selezionato, nella PEC, quale TIPO DIRICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, quellaCOMPLETA, così come previsto dal comma 6dell’art. 18 del DM 44/11 così come modificato dalDM 48/2013.

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

NO LIMITAZIONI TERRITORIALI

Non esistono, per l'avvocato notificatore,

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

Non esistono, per l'avvocato notificatore,le stesse limitazioni territoriali relative agliUfficiali Giudiziari: la notifica di unacitazione il cui giudizio debba radicarsidavanti al Tribunale di Vibo Valentia, daeseguirsi nei confronti di un destinatarioresidente a Teramo, può essere eseguitada un avvocato del foro di Milano.

LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

A) DEPOSITO TELEMATICOA) DEPOSITO TELEMATICO B) DEPOSITO CARTACEOB) DEPOSITO CARTACEO

LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA

CON IL DEPOSITO TELEMATICO

1) salvare sul computer i due file contenentila ricevuta di accettazione e la ricevuta diavvenuta consegna completa del messaggio

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

avvenuta consegna completa del messaggioPEC

2) attraverso il PDA creare la bustatelematica nella quale inserire:a) il file dell’atto notificato;b) i due file contenenti la ricevuta diaccettazione e quella di avvenuta consegnacompleta.

LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA

CON IL DEPOSITO TRADIZIONALE

Il comma 1 lettera “c-bis” introdotto nel DL 90/14 dallalegge di conversione 11.08.14 n. 114, prevede che intutti i casi in cui l’avvocato debba fornire la prova dellanotificazione e non sia possibile fornirla con modalità

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

notificazione e non sia possibile fornirla con modalitàtelematiche, dovrà procede ai sensi del comma 1-bisdella L. 53/94 introdotto dal DL 90/2014.

Bisognerà estrarre copia (stampare) su supportoanalogico (cartaceo) del messaggio di posta elettronicacertificata, dei suoi allegati e della ricevuta diaccettazione e di avvenuta consegna e attestarne laconformità ai documenti informatici da cui sono tratte aisensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82.

SEGUICI SU

www.pergliavvocati.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

CONDIZIONI D’USO

Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con licenza

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo

3.0 Italia.

FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE