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1 LE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE - IL DECRETO M. I. 25 GENNAIO 2019. (Lamberto Mazziotti) 1. PREMESSA. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 30 del 5 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto M. I. 25 gennaio 2019 dal titolo: Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” (pubblicato nella G.U. n. 14 del 27.06.1987). In vigore dal 6 maggio 2019, il decreto, come viene precisato nelle premesse al testo, tiene conto della evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell’ultimo trentennio, con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza (sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza) e ai requisiti antincendio delle facciate degli edifici civili. Attraverso la sua emanazione viene quindi integrata la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza, sia attraverso l’introduzione di idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio ragionevolmente credibile, sia attraverso l’indicazione degli obiettivi che devono essere considerati per la progettazione antincendio delle facciate esterne, anchesse oggi divenute, con l’ingresso di nuovi prodotti e nuove tecnologie costruttive, oggetto di grande attenzione. Il presente contributo tende ad offrire commenti e analisi dell’atto emanato, con riferimento alle principali novità in esso contenute. 2. LE NOVITA’ IMPORTANTI. Va premesso, innanzitutto, che con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “edifici civili” (e simili) sono ricompresi al punto 77 dell’allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16.02.1982, ove l'assoggettabilità era legata al parametro di “altezza in gronda”. Il parametro adottato per determinare l'assoggettabilità degli edifici civili è ora quello della “altezza antincendio 1 , perfettamente in linea con la relativa regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 maggio 1987 n. 246. Inoltre con la nuova formulazione l’assoggettabilità è stata estesa agli edifici destinati ad uso civile (non solo civile abitazione). 1 Il vecchio D.M. 30.11.1983 definisce l’altezza ai fini antincendio degli edifici civili come l’"Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso". Il nuovo codice di prevenzione incendi, il cui allegato tecnico è stato ultimamente aggiornato attraverso il D.M. 18 ottobre 2019, definisce invece l’altezza antincendio come la massima quota dei piani dell’attività, escludendo i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici). Attività 77 Attività 77.1.A : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 24 m (fino a 32 m) Attività 77.2.B : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 32 m (fino a 54 m) Attività 77.3.C : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 54 m

LE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE

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LE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE -

IL DECRETO M. I. 25 GENNAIO 2019.

(Lamberto Mazziotti)

1. PREMESSA.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 30 del 5 febbraio 2019 è stato

pubblicato il Decreto M. I. 25 gennaio 2019 dal titolo: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del

decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile

abitazione” (pubblicato nella G.U. n. 14 del 27.06.1987). In vigore dal 6 maggio 2019, il decreto, come viene precisato nelle premesse al testo, tiene conto della

evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell’ultimo trentennio, con

particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza (sia in condizioni ordinarie che in

caso di emergenza) e ai requisiti antincendio delle facciate degli edifici civili.

Attraverso la sua emanazione viene quindi integrata la vigente normativa per gli edifici di civile

abitazione di grande altezza, sia attraverso l’introduzione di idonee misure di esercizio commisurate al

livello di rischio ragionevolmente credibile, sia attraverso l’indicazione degli obiettivi che devono

essere considerati per la progettazione antincendio delle facciate esterne, anch’esse oggi divenute, con

l’ingresso di nuovi prodotti e nuove tecnologie costruttive, oggetto di grande attenzione.

Il presente contributo tende ad offrire commenti e analisi dell’atto emanato, con riferimento alle

principali novità in esso contenute.

2. LE NOVITA’ IMPORTANTI.

Va premesso, innanzitutto, che con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi di

cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “edifici civili” (e simili) sono ricompresi al punto 77

dell’allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco

del D.M. 16.02.1982, ove l'assoggettabilità era legata al parametro di “altezza in gronda”. Il

parametro adottato per determinare l'assoggettabilità degli edifici civili è ora quello della “altezza

antincendio1”, perfettamente in linea con la relativa regola tecnica di prevenzione incendi di cui al

D.M. 16 maggio 1987 n. 246. Inoltre con la nuova formulazione l’assoggettabilità è stata estesa agli

edifici destinati ad uso civile (non solo civile abitazione).

1 Il vecchio D.M. 30.11.1983 definisce l’altezza ai fini antincendio degli edifici civili come l’"Altezza massima misurata

dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello

del piano esterno più basso". Il nuovo codice di prevenzione incendi, il cui allegato tecnico è stato ultimamente aggiornato

attraverso il D.M. 18 ottobre 2019, definisce invece l’altezza antincendio come la massima quota dei piani dell’attività,

escludendo i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici).

Attività 77 Attività 77.1.A : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 24 m (fino a 32 m)

Attività 77.2.B : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 32 m (fino a 54 m)

Attività 77.3.C : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 54 m

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L’articolo 1 del testo emanato, attraverso cui viene approvato l’apposito allegato che modifica le norme

tecniche contenute nell’allegato al decreto del Ministro dell’Interno 16 maggio 1987, n. 246, stabilisce

che le nuove disposizioni “… si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a

quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le modalità previste dall’art.

3”.

Per gli edifici di civile abitazione si prevede quindi che (art. 3) tutti gli edifici di civile abitazione

esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e rientranti nel campo di applicazione del D.M. n. 246

del 16.05.1987 (edifici di civile abitazione aventi altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri)

debbano essere adeguati alle disposizioni previste nell’apposito allegato (allegato 1 aggiornato rispetto

a quello del D.M. 16 maggio 1987):

a) entro 2 anni dalla e.i.v del decreto per quanto attiene alle misure relative alla installazione (ove

prevista) degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per

scopi di emergenza;

b) entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.

Si prevede inoltre che, in particolare, per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di e.i.v. del

decreto e soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01.08.2011 n. 151 (edifici

di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 m), la realizzazione dei predetti adeguamenti

deve essere comunicata al Comando dei vigili del fuoco all’atto della presentazione della

attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del D.P.R. 1 agosto

2011 n. 151.

Per quanto riguarda le modifiche del vecchio testo regolamentare nazionale, il quale rimane quasi

sostanzialmente immutato nel proprio articolato per quanto riguarda la parte tecnica, esse riguardano la

sostituzione del punto 9 dedicato alle deroghe e l’introduzione ex novo di un ulteriore articolo (9-bis),

di cui parleremo dopo, dedicato esclusivamente alla “Gestione della sicurezza antincendio».

Ma la novità importante contenuta nell’attuale testo regolamentare è contenuta nell’articolo 2 del testo

il quale, in relazione alla necessità di assicurare adeguati livelli di sicurezza all’involucro delle

costruzioni adibite a civile abitazione, detta disposizioni dal punto di vista antincendio anche per le

facciate di tali edifici.

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La sicurezza antincendio delle facciate, specie per gli edifici di grande altezza per i quali si registrano

le maggiori innovazioni costruttive, costituisce effettivamente tema di grande interesse e

preoccupazione.

Uno tra i casi più frequenti di incendi di facciate è quello che ha origine all’interno dell’edificio e, in

tale circostanza, le fiamme e i fumi caldi che si sviluppano all’interno del comparto fuoriescono dalle

aperture (finestre) dopo avere procurato la rottura delle superfici vetrate, propagandosi nei

compartimenti superiori (o adiacenti) a causa dei flussi termici indotti lungo la facciata. Altre vie di

propagazione, in tali casi, sono tuttavia rappresentate dalle eventuali cavità verticali della facciata

(facciate ventilate o “a doppia parete”), oppure, dagli interstizi eventualmente presenti tra la testa del

solaio e la facciata (o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata). Non vanno

comunque sottovalutati i casi di incendi che hanno origine da edifici o oggetti posti all’esterno

dell’edificio (ad es. cassonetti, autovetture, barbecues ecc.) che, data la loro vicinanza alla costruzione,

possono coinvolgere l’edificio proprio attraverso gli elementi della facciata.

E’ inoltre utile, in relazione al rischio di propagazione del fuoco lungo le facciate, sottolineare

l’importanza degli eventuali rivestimenti protettivi esterni (es. cappotti termici), anche tenuto conto di

alcuni gravi e noti episodi incidentali verificatisi negli ultimi anni in Europa.

A livello nazionale un atto normativo di rilievo che riguarda la materia è rappresentato dalla Guida

Tecnica emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco nel corso del 2013 attraverso la lettera circolare

n. 5043 del 15.04.2013, attualmente in fase di aggiornamento attraverso la bozza di RTV denominata

“Chiusure d’ambito degli edifici civili”, quest’ultima elaborata nell’ambito del processo di

elaborazione delle Regole tecniche verticali legate al Codice di Prevenzione Incendi.

La Guida Tecnica indicata predetta sceglie come propri cardini fondamentali dal punto di vista

progettuale degli involucri edilizi delle costruzioni civili:

- i requisiti di “resistenza al fuoco e di compartimentazione” degli elementi costituenti la

facciata;

- la scelta di materiali idonei ai fini della loro “reazione al fuoco”;

- le misure connesse all’esodo degli occupanti e alla sicurezza delle squadre di soccorso.

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Il decreto stabilisce allora, ai fini della progettazione degli edifici civili adibiti ad abitazioni e

limitatamente a quelli (art. 2 comma 1) soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R.

1 agosto 2011, n. 151, che sia eseguita non solo apposita valutazione che tenga conto degli obiettivi

generali2 indicati nella Guida Tecnica nazionale, ma anche (v. comma 2 del medesimo articolo) che la

medesima Guida possa, nella sua interezza, costituire un utile strumento di progettazione.

Infatti il comma 2 del medesimo articolo recita che:

”… Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1, nelle more della determinazione di

metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici

civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata

alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza

tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero

dell’interno può costituire un utile riferimento progettuale”.

In definitiva, anche alla luce degli ulteriori e diversi sviluppi normativi nazionali che si sono succeduti

negli ultimi anni, non ultimo il nuovo Codice di Prevenzione Incendi attualmente aggiornato con il

D.M. 18 ottobre 2019 (“Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015,

recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139»), il predetto documento normativo, indicato nella regola tecnica, si

inserisce oggi a pieno titolo nella complessa attività di Prevenzione Incendi.

Il decreto, attraverso tale comma evidenzia comunque un ulteriore fatto di rilievo sul quale è utile

soffermarsi. Esso riguarda l’attuale assenza di metodi condivisi a livello europeo circa la

determinazione sperimentale delle prestazioni antincendi dei prodotti che oggi vengono utilizzati nella

realizzazione degli involucri edilizi delle costruzioni, questi ultimi necessari ai fini della verifica delle

prestazioni attese in fase di progettazione.

Infatti l’applicazione del documento tecnico nazionale, all’interno del quale le metodologie di prova e

di classificazione dei prodotti vengono tuttora riferite alle norme europee attualmente disponibili, viene

2 A) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi

che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la

facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgi- mento di altri

compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non

interessati dall’incendio;

B) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente

origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);

C) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque

disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle

squadre di soccorso.

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consentito “… nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di

sicurezza antincendio delle facciate…”

Merita a questo punto un piccolo approfondimento la questione della valutazione delle prestazioni

antincendio delle facciate, che, come noto, non solo possiedono condizioni di esposizione al fuoco

molto particolari rispetto ai comuni elementi costruttivi che sono inseriti all’interno dei compartimenti

antincendio, ma manifestano spesso comportamenti nel corso dell’incendio (ad es. la caduta di parti di

facciata esposte) che devono necessariamente essere tenute in considerazione ai fini della loro

classificazione.

Purtroppo allo stato attuale non esiste un metodo condiviso a livello europeo sulle possibili modalità di

prova e di classificazione di tali prodotti e, per tale problema, molti Stati europei fanno ricorso a metodi

e classificazioni nazionali al fine di consentirne l’applicazione o l’utilizzo.

Vi è comunque da dire che, già da alcuni anni ovvero a partire dal 2017, i servizi della Commissione

Europea sono impegnati nella ricerca di un idoneo sistema europeo per la valutazione delle prestazioni

al fuoco delle facciate, in grado di consentire l’agevole circolazione di tali prodotti all’interno della UE

e con il fine di offrire agli organismi di normazione europei le necessarie indicazioni per la costruzione

delle relative norme armonizzate hEN (CEN) o dei documenti di valutazione europea EAD (EOTA), il

tutto nel rispetto delle esigenze regolamentari di tutti gli Stati membri appartenenti alla UE.

Tale ricerca ha ultimamente condotto ad una proposta metodologica (v. “L’approccio europeo per la

valutazione delle prestazioni al fuoco delle facciate” – Lamberto Mazziotti, ANTINCENDIO n.

9/2018), tuttora in fase di sviluppo, capace di coprire tutti i prodotti e sistemi tipici che possono oggi

far parte di una facciata (sistemi di finitura per isolamento esterno (EIFS, ETICS o stucco sintetico),

sistemi di rivestimento in materiale metallico composito (MCM), sistemi di rivestimenti in laminato ad

alta pressione, sistemi di pannelli isolanti strutturali (SIPS), sistemi di pannelli isolanti sandwich,

schermi per la pioggia, facciate ventilate, barriere resistenti alle intemperie (WRB), facciate in legno,

pareti esterne) ed in grado di esprimere i principali criteri o parametri prestazionali ai fini di una

adeguata classificazione.

Tra tali parametri sono compresi caratteristiche prestazionali del tutte nuove come la Propagazione al

fuoco verticale, la Propagazione al fuoco orizzontale e la Caduta di parti di facciata, quest’ultima

riferita alla eventuale presenza di parti di facciata in caduta (Falling parts) oppure di materiali

incandescenti che si distaccano dal sistema costruttivo.

Al fine di tenere conto della estrema novità introdotta per quanto attiene al rischio di incendio degli

involucri edilizi che compongono gli edifici di civile abitazione, il comma 3 del decreto stabilisce che

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la predetta valutazione si applica agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli

esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto

comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della

superficie complessiva delle facciate.

La medesima valutazione non sarà inoltre necessaria, secondo le previsioni del successivo comma 4,

per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto “… siano stati

pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un

progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità”.

3. L’ALLEGATO AL DECRETO 25.01.2019 E LA GUIDA TECNICA “REQUISITI DI

SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE NEGLI EDIFICI CIVILI”.

Appare interessante a questo punto, prima di passare al commento delle modifiche che il nuovo decreto

apporta al vecchio allegato tecnico del D.M. 246/1987, esaminare alcuni contenuti espressi da tale

allegato e quanto in parallelo viene indicato dalla Guida tecnica nazionale “Requisiti di sicurezza

antincendio delle facciate negli edifici civili” allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013

della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Quanto sopra nella ipotesi, del tutto reale, che il progettista scelga di utilizzare nella sua valutazione, ai

fini della progettazione dell’involucro edilizio di un nuovo edificio da adibire a civili abitazioni,

proprio la citata guida tecnica.

Innanzitutto osserviamo che l’allegato al D.M. del 1987 prevede la classificazione degli edifici in

funzione della loro altezza antincendi (quella prevista dal D.M. 30.11.1983) secondo quanto indicato

nella seguente tabella (tabella A del decreto):

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Al punto 2.3 (Compartimentazione) il medesimo allegato specifica poi che gli edifici devono essere

suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata

nella sopra indicata tabella A e che gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono

soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati nell’ultima colonna della stessa tabella

Se a questo punto esaminiamo quanto contento nel punto 3 della citata Guida Tecnica (REQUISITI DI

RESISTENZA AL FUOCO E COMPARTIMENTAZIONE), rileviamo innanzitutto, come regola

generale, che …”Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che

appartengono a compartimenti aventi carico d’incendio specifico, al netto del contributo rappresentato

dagli isolanti eventualmente presenti nella facciata, minore o uguale a 200 MJ/mq…” e che …”… Non

sono altresì richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono a

compartimenti all’interno dei quali il valore del carico di incendio specifico è superiore a 200 MJ/mq

se essi sono provvisti di un sistema di spegnimento ad attivazione automatica”.

In altri termini, secondo la guida tecnica, non è necessario alcun provvedimento connesso alla

resistenza al fuoco qualora gli elementi della facciata appartengano a compartimenti, che per gli edifici

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di civile abitazione possono essere costituiti anche da più piani, aventi un modesto carico di incendio

specifico (inferiore a 200 MJ/m2) oppure, qualora tali compartimenti dell’edifico, indipendentemente

dalla entità del carico di incendio specifico, siano provvisti di un impianto automatico di spegnimento.

A proposito, inoltre, della progettazione delle FACCIATE SEMPLICI E CURTAIN WALLS (punto

3.2) la medesima guida tecnica, al fine di realizzare un’adeguata compartimentazione tra i vari

compartimenti che compongono l’edificio, introduce la cosiddetta “Regola della fascia” ovvero

stabilisce che:

“La facciata deve presentare in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro trasversale, con funzione

di compartimentazione, una fascia … costituita da uno o più elementi costruttivi di classe di resistenza

al fuoco E60-ef (o→i). Nel caso delle facciate di tipo curtain walls ovvero in tutti i casi in cui

l’elemento di facciata non poggi direttamente sul solaio è inoltre richiesto che l’elemento di giunzione

della facciata ai solai e ai muri trasversali dei compartimenti sia di classe di resistenza al fuoco

EI60”...

In sostanza, in corrispondenza delle zone di intersezione tra gli elementi di compartimentazione (muro

o solaio) dell’edificio e la facciata esterna, il documento prevede l’individuazione di una fascia

resistente al fuoco capace di impedire o ritardare la propagazione del fuoco (sia in senso verticale che

orizzontale) tra i compartimenti della costruzione.

Incisive, inoltre, appaiono le misure previste dalla guida tecnica in merito alla reazione al fuoco e

queste indipendentemente dalla compartimentazione.

Il punto 4 del documento normativo, dedicato alla Reazione al fuoco, prevede infatti, che “… i

rivestimenti isolanti presenti in una facciata, comunque realizzata secondo quanto indicato nelle

definizioni di cui al punto 2, devono essere almeno di classe 1 di reazione al fuoco ovvero classe B-s3-

d0, in accordo alla decisione della Commissione europea 2000/147/CE del 8.2.2000”.

E tale misura deve sempre essere rispettata per i rivestimenti isolanti ….”posti a ridosso dei vani

finestra e porta-finestra per una fascia di larghezza 0,60 m e di quelli posti alla base della facciata fino

a 3 m fuori terra… “

Inoltre “… le guarnizioni, i sigillanti e i materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una

superficie maggiore del 10% dell’intera superficie della facciata, dovranno garantire gli stessi

requisiti di reazione al fuoco indicati per gli isolanti … tutti gli altri componenti della facciata3,

3 Ad eccezione degli elementi in vetro per i quali non viene richiesta alcuna prestazione di reazione al fuoco.

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qualora occupino complessivamente una superficie maggiore del 40% dell’intera superficie della

facciata, dovranno garantire gli stessi requisiti di reazione al fuoco indicati per gli isolanti”.

Un altro punto interessante dell’allegato al D.M. 246/1987 sul quale porre attenzione è quello trattato

dal punto 2.2.1. e relativo all’Accostamento autoscale, punto non modificato dall’attuale decreto 25

Gennaio 2019.

Tale punto recita quanto segue:

“Per gli edifici di tipo ”a“ e ”b“ deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale

dei vigili del fuoco … almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. Qualora tale requisito

non sia soddisfatto gli edifici del tipo ”a“ devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di

tipo ”b“ almeno di scale a prova di fumo interne (vedi tabella A)”.

In altri termini viene stabilito che per gli edifici che possiedono altezza antincendio fino a 32 metri

deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale VF almeno ad una qualsiasi

finestra o balcone di ciascun piano e se ciò non fosse possibile si devono prevedere scale di tipo

protetto per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 24 metri e scale a prova di fumo interne per gli

edifici che hanno una altezza antincendio fino a 32 metri.

La tabella A, inoltre, per gli edifici che possiedono altezze antincendio superiori a 32 metri, prevede

sempre e in ogni caso, la realizzazione di scale a prova di fumo interne.

Occorre preliminarmente evidenziare che all’epoca della emanazione della regola tecnica di cui si parla

(1987) la progettazione antincendio degli involucri esterni degli edifici non era affrontata dal punto di

vista antincendio e veniva unicamente indirizzata verso obiettivi di natura estetica o architettonica

(oltre che, evidentemente, verso l’obiettivo di protezione in senso generale), e ciò soprattutto nel nostro

paese, storicamente ancorato a tipologie di facciate costituite da finestre di piccola superficie, normali

balconi e rivestimenti in materiale lapideo, tali da consentire, in molti casi, l’agevole accostamento dei

mezzi VF (in particolare delle autoscale), anche a ridosso degli edifici in caso di incendio all’interno

delle abitazioni.

Lo sviluppo tecnologico delle costruzioni da una parte e l’impiego di nuove tipologie di materiali

dall’altra ha però reso, negli ultimi anni, la problematica della sicurezza antincendio delle facciate un

tema di grande attualità e preoccupazione anche in Italia.

In particolare negli ultimi decenni si è assistito all’ingresso di involucri edilizi caratterizzati da estese

pannellature provviste di materiali isolanti oppure da larghe superfici vetrate, in grado di svolgere le

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più disparate funzioni tra cui, solo per citarne alcune: il contenimento energetico, il comfort climatico,

il recupero di energia elettrica attraverso l’inserimento di pannelli fotovoltaici, la produzione di

immagini a scopo pubblicitario ecc..

La Guida tecnica tiene evidentemente conto di tali nuove circostanze e affronta il problema dedicando

spazio particolare all’esodo degli occupanti e alle sicurezza delle squadre di soccorso (p.to 5: ESODO

DEGLI OCCUPANTI E SICUREZZA DELLE SQUADRE DI SOCCORSO).

E con riguardo particolare alle facciate vetrate o comunque a quelle costituite da materiali fragili spesso

anche rappresentati da rivestimenti di varia natura posti in opera con prodotti adesivi (pannelli in

materiale composito, rivestimenti in pietra o in ceramica, pannelli sandwich), sia l’esodo delle persone

in caso di incendio che la stessa sicurezza delle squadre di soccorso sono guardate dalla Guida come

prevalentemente condizionate dalla probabilità di caduta o distacco di parti che possono costituire

l’involucro della costruzione, evento di estrema rilevanza in relazione ai danni provocabili.

Essa pone quindi in evidenza il pericolo connesso alla caduta dei frammenti o delle parti non minute di

strutture vetrate oppure di distacchi di materiali di rivestimento incandescenti, i cui danni possono

essere limitati attraverso l’adeguata protezione degli sbarchi delle vie di esodo, dei luoghi sicuri esterni

e delle zone adibite alle operazioni di soccorso.

In particolare, viene indicato che:

“Nel caso in cui le facciate siano composte da materiali fragili ovvero che in caso di incendio possono

dare luogo a rotture e distacchi di parti non minute, deve essere assicurato che gli sbarchi delle vie di

esodo e i luoghi sicuri esterni risultino protetti dalla caduta delle parti della facciata.

Il dimensionamento e/o la progettazione del sistema di esodo dovrà necessariamente tenere conto della

difficoltà di accesso all’edificio dall’esterno, in caso di incendio, da parte delle squadre di soccorso.

È tuttavia possibile inserire in zone ben individuabili dalle squadre di soccorso dei serramenti

facilmente apribili dall’esterno, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei mezzi VV.F. …”

In definitiva per edifici che hanno facciate “vulnerabili” qualora interessate da incendio, ovvero

costituite da materiali che tendono a rompersi e a distaccarsi dalla costruzione4, situazione che oggi

potrebbe essere molto frequente anche in Italia, il documento propone di proteggere dalla caduta dei

frammenti tutti gli sbarchi delle vie di esodo e i luoghi sicuri esterni.

4 Soprattutto per gli edifici alti il percorso di caduta potrebbe portare le parti distaccate anche a forte distanza dall’impronta

a terra del filo esterno dell’edificio interessando zone più ampie compromettendo anche la sicurezza delle squadre di

soccorso.

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Ed è anche per tali motivi che la guida tecnica evidenzia, ai fini del dimensionamento e/o la

progettazione del sistema di esodo, la difficoltà di accesso all’edificio dall’esterno, in caso di incendio,

da parte delle squadre di soccorso, prevedendo tuttavia la possibilità di inserire serramenti facilmente

apribili dall’esterno posti in punti ben visibili e individuabili dalle squadre di soccorso.

Resta quindi intesa l’estrema delicatezza delle operazioni di intervento delle squadre di soccorso per

incendi che interessano tali tipologie di facciate ai fini di eventuali accessi dall’esterno e la conseguente

necessità di prevedere, così come correttamente indicato dall’allegato 1 al decreto, adeguati percorsi di

esodo interni attraverso l’utilizzo di scale a prova di fumo interne che consentano l’esodo delle persone

fino a raggiungere gli sbarchi protetti o i luoghi sicuri esterni.

4. LE MODIFICHE AL D.M. 16 MAGGIO 1987.

All’art. 1 comma 1 il nuovo decreto emanato stabilisce che le modifiche dell’allegato 1 al vecchio

decreto si intendono riferite alla sostituzione del punto 9 avente come oggetto le deroghe (art. 9:

deroghe) e alla introduzione ex novo dell’articolo 9 bis dedicato alla gestione della sicurezza

antincendio.

Mentre l’articolo 9 si limita ad aggiornare le modalità di presentazione delle istanze di deroga alle

norme tecniche previste dall’allegato 1 introducendo la necessità di ricorrere alle procedure di cui

all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (” … qualora per

particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle

prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure

di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”), l’art. 9 bis

fissa criteri di natura gestionale a carico del responsabile dell’attività, che devono essere implementati

in relazione al rischio di incendio negli edifici di civile abitazione, con riguardo particolare a quelli che

possiedono rilevanti altezze antincendio. Tale punto viene sviluppato in tre fasi:

FASE 1: LE DEFINIZIONI

EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a

diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza;

GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale

finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di

emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e

procedure; essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione

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dell’emergenza;

MISURE ANTINCENDIO PREVENTIVE: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già

previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia

antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio incendio;

L. P.: Livello di prestazione;

h: altezza antincendi dell’edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.

FASE 2: L’ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

Tale attribuzione viene effettuata in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio secondo lo schema

di seguito riportato:

In tale fase viene anche chiarito che … per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora

siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso

ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore,

indipendentemente dal tipo di comunicazione.

FASE 3: LE MISURE GESTIONALI CORRISPONDENTI AI LIVELLI DI

PRESTAZIONE

In tale fase vengono illustrate tutte le misure di carattere gestionale che, in funzione di ciascun livello

prestazionale, devono essere adottate dal responsabile dell’attività.

Le tavole seguenti illustrano le predette fasi in modo schematico.

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Tavola 1

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Tavola 2

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Tavola 3

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Tavola 4

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Tavola 5

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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Si tratta sicuramente di un testo regolamentare ambizioso poiché esso, pur lasciando immutata gran

parte del vecchio allegato al D.M. 246/1987, da un lato cerca di evidenziare, con riferimento agli edifici

di civile abitazione, l’opportunità di un’accurata progettazione della costruzione anche riferita

all’involucro esterno (facciata esterna), dall’altro evidenzia la necessità, con riferimento particolare agli

edifici alti e che comunque possiedono un’altezza antincendio superiore a 24 m, che il responsabile

dell’attività si faccia carico della GSA non solo attraverso la identificazione delle misure da attuare in

caso d’incendio, ma anche attraverso:

- la predisposizione e la verifica periodica di una pianificazione d’emergenza;

- l’informazione agli occupanti sulle procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio e

sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;

- il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure

antincendio adottate;

- la verifica, limitatamente alle aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle

condizioni normali di esercizio e dell’adozione delle misure antincendio preventive.

Nel caso di edifici che possiedono altezza antincendio superiore a 54 metri e fino a 80 metri lo stesso

soggetto deve prevedere altresì, come misura preventiva ulteriore, l’installazione di apposito sistema

manuale di allarme incendio con indicatori ottici ed acustici, le cui procedure di attivazione dovranno

essere riportate all’interno del piano di emergenza,

I compiti del responsabile dell’attività, infine, si allargano notevolmente per gli edifici che possiedono

un’altezza antincendio considerevole (superiore a 80 metri).

Infatti tale soggetto dovrà, in aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione precedente:

- predisporre apposito centro di gestione dell'emergenza la cui collocazione e funzioni vengono

anche esplicitate nell’allegato (vedi tavola 5) e la cui attivazione deve essere riportata

all’interno del piano di emergenza;

- designare un Responsabile della GSA;

- designare un Coordinatore dell’emergenza, il quale deve coincidere con un soggetto in possesso

di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10

marzo 1998;

- prevedere l’installazione di un impianto EVAC a regola d’arte.

In tale ultimo caso, intervengono quindi due ulteriori soggetti designati dal responsabile dell’attività

(Responsabile della GSA e Coordinatore dell’emergenza) con precisi compiti e funzioni indicati nel

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nuovo allegato al decreto 25.01.2019.

Grande attenzione, in definitiva, viene posta sull’aspetto gestionale della sicurezza antincendio.

Per quanto prima esposto relativamente ad alcuni aspetti tecnici di progettazione riferiti alla

contemporanea applicazione dell’allegato A al nuovo decreto e della già citata Guida tecnica, che

contiene misure antincendio sulle facciate degli edifici civili, occorre tuttavia porre in evidenza la

necessità che il progettista operi con molta attenzione le proprie scelte, soprattutto tenendo conto

dell’altezza antincendio della costruzione e della tipologia di involucro edilizio in esame, intesi come

elementi fondamentali per la valutazione richiesta ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal

decreto.

Una considerazione a parte, infine, riguarda il fatto che il campo di applicazione del decreto è limitato

agli edifici di civile abitazioni mentre la Guida Tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle

facciate negli edifici civili” ha carattere di generalità ovvero essa è applicabile a tutti gli edifici civili ivi

inclusi quelli non adibiti a civile abitazione.

Per tali costruzioni, osserviamo, comunque, che la regola tecnica orizzontale (RTO) allegata al D.M. 18

ottobre 2019 il quale ha recentemente modificato l’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3

agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15

del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (Nuovo Codice di prevenzione incendi), prevede utili e

fondamentali accorgimenti progettuali riferiti anche alle facciate.

Da un esame di tale allegato ci accorgiamo, infatti, che sia il Capitolo S.1 dedicato alla strategia

antincendio connessa alla Reazione al Fuoco che il Capitolo S.3 dedicato alla strategia antincendio

legata alla Compartimentazione, indicano l’esigenza di attuare misure di sicurezza riferite anche alle

facciate delle costruzioni.

Relativamente agli aspetti di reazione al fuoco la necessità di proteggere le facciate delle costruzioni

viene indicata all’interno delle Indicazioni complementari” (punto S.1.7) della RTO laddove viene

stabilito che “... sulle facciate devono essere utilizzati materiali di rivestimento che limitino il rischio

d’incendio delle facciate stesse nonché la sua propagazione, a causa di un eventuale fuoco avente

origine esterna o origine interna, per effetto di fiamme e fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture,

cavità e interstizi”.

In apposita nota, sempre allo stesso punto, è poi indicato che “… utile riferimento è costituito dalle

circolari DCPST n. 5643 del 31 marzo 2010 e DCPST n. 5043 del 15 aprile 2013, recanti guida

tecnica su “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”

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Per quanto attiene poi agli aspetti relativi alla compartimentazione il punto S.3.5.6 della RTO avente

come oggetto “Superfici vulnerabili di chiusura esterna del compartimento” prevede che: “…

l’adozione di particolari tipi di superfici di chiusura verso l’esterno (es. facciate continue, facciate

ventilate, coperture, …) non deve costituire pregiudizio per l’efficacia della compartimentazione di

piano o di qualsiasi altra compartimentazione orizzontale e verticale presente all’interno

dell’edificio”.

Nella nota che segue tale punto, allo stesso modo dell’aspetto connesso alla reazione al fuoco, viene

indicato che “… Utili riferimenti sono costituiti dalle circolari DCPST n°5643 del 31 marzo 2010 e

DCPST n° 5043 del 15 aprile 2013 recanti guida tecnica su “Requisiti di sicurezza antincendio delle

facciate negli edifici civili”.

In definitiva il Nuovo Codice di prevenzione Incendi cerca di offrire indirizzi progettuali anche sulle

facciate delle costruzioni, ponendo in evidenza alcuni tra i parametri fondamentali ai fini della

sicurezza antincendio degli involucri edilizi degli edifici civili in generale (Reazione al fuoco e

Compartimentazione).

Occorre tuttavia osservare che il recente D. M. 12 aprile 2019 (“Modifiche al decreto 3 agosto 2015,

recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139” - GU Serie Generale n. 95 del 23.04.2019), pur rendendo il Codice di

prevenzione Incendi l’unico strumento di progettazione per molte delle attività ricomprese nell’allegato

I del D.P.R. 151/2011 (v. art. 2 del D. M. 12 aprile 2019), ne esclude alcune, cosi come elencate

all’interno del successivo articolo 3 per le quali prevede, attraverso l’introduzione dell’articolo 2 bis al

D.M. 3 agosto 2015, modalità applicative alternative5.

Esso, in sostanza, fa ancora salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate

all’art. 5, comma 1 bis del D.M. 3.8.2015) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per

talune attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione

incendi, le quali coincidono con: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse.

5 Art. 2-bis (Modalità applicative alternative). In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e' fatta salva la possibilità

di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui

all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: a) 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; b) 67, ad esclusione degli asili nido; c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni; d) 71; e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

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Osserviamo comunque che, in virtù delle previsioni indicate nell’art. 2 del successivo Decreto 15

maggio 2020 (“Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di

autorimessa”) pubblicato sulla G.U. n. 132 del 23.05.2020, a partire dal prossimo mese di novembre

2020, anche per le autorimesse l’unico strumento di progettazione dovrà essere il Codice.

Ad ogni modo, limitatamente alle attività per le quali permane ancora in vigore il regime del cosiddetto

doppio binario, nel caso in cui si ricorra alle regole tecniche tradizionali per tali attività, non offrendo

tali regole tecniche indicazioni specifiche riguardo alla progettazione antincendio degli involucri

edilizi, la valutazione da parte del progettista finalizzata alla sicurezza antincendio delle facciate

dovrebbe essere a carattere volontario.