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LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL’ULTIMA RIFORMA
LEGISLATIVA
IL CONCORDATO PREVENTIVO
01/03/2013 2
STEP 1: presentazione della domanda
IL CONCORDATO PREVENTIVO
Presentazione al Tribunale competente dell’istanza per accedere alla procedura di
concordato preventivo (art. 161, comma 6, L.F. )
Contenuto dell’istanza:Non è richiesto uncontenuto specifico perl’istanza di concordatopreventivo.L’imprenditore può indicaregià in tale fase se intendeproporre un concordatoliquidatorio o in continuità(art. 186-bis L.F.).Alla domanda occorreallegare i bilanci degli ultimitre esercizi, la visuracamerale e la delibera exart. 152 L.F.
Con la pre - domanda, il proponente siriserva di presentare il piano, la propostae i documenti di cui all’art. 161, commi 2e 3, L.F. entro il termine fissato dalTribunale. Tale termine deve esserecompreso fra sessanta e centoventi giorni(nel caso un cui penda un procedimentopre – fallimentare, si applica il termineminimo di 60 giorni). L’art. 161 L.F.prevede, inoltre, la possibilità di ottenereun’ulteriore proroga di 60 giorni, oltre iltermine già concesso.
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STEP 1: presentazione della domanda
IL CONCORDATO PREVENTIVO
POTERI DI VERIFICA DEL TRIBUNALE
(a) competenza, ex articoli 9 e 161 dellaLegge Fallimentare;
(b) regolarità formale della domanda,accertando la sussistenza deinecessari poteri in capo al soggettoche l’ha sottoscritta ed eventualmenteacquisendo le relative delibereassembleari;
(c) che nel biennio precedentel’imprenditore non abbia presentatoanaloga domanda senza esitopositivo, di modo che sia rispettato ilrequisito di cui all’art. 161, nonocomma, della Legge Fallimentare.
01/03/2013 4IL CONCORDATO PREVENTIVO
Assegnazione del termine da parte del
TribunaleNO
La domanda viene dichiaratainammissibile.Ciò comporta l’impossibilità dipresentare una nuova domandadi concordato preventivo “inbianco”.
Tre possibili scenari
SI
1. L’imprenditore presenta laproposta, il piano e ladocumentazione di ConcordatoPreventivo di cui ai commi secondoe terzo, art. 161 L.F., inclusa larelazione di un professionistaindipendente che attesti la veridicitàdei dati aziendali, la fattibilità delpiano concordatario e, in caso diconcordato in continuità, lafunzionalità della prosecuzionedell’attività di impresa al migliorsoddisfacimento dei creditori.
2. L’imprenditore decidedi presentare domandadi omologazionedell’accordo diristrutturazione deidebiti raggiunto nellemore con i creditori, aisensi dell'art. 182-bis,primo comma L.F.,dunque, “sostituendo”al concordato questadiversa forma disoluzione della crisi diimpresa.
3. Il debitore non provvede aldeposito dell’ulterioredocumentazione richiesta ai finidell’ammissione alla procedura diConcordato Preventivo (ovverol’Accordo di Ristrutturazione deiDebiti). In tal caso la proposta di preconcordato verrà dichiaratainammissibile, a norma del secondocomma dell’art. 162 L. F., dal Tribunaleil quale, su istanza del creditore o delPubblico Ministero e, previa verificadella sussistenza dei presupposti dilegge, può dichiarare il fallimento deldebitore
STEP 2: assegnazione del termine
01/03/2013 5IL CONCORDATO PREVENTIVO
Obblighi informativi
Con il decreto di assegnazione deitermini il Tribunale dispone obblighiinformativi periodici che potrannospaziare dalla periodicapredisposizione di relazioniinformative di contenuto più omeno analitico, a report di caratterepiù specifico (sulle operazioniindustriali compiute, su quellefinanziarie - soprattutto in caso diconcordato in continuità).Nei casi di maggiore complessitàpuò essere prevista la nomina diausiliari del giudice con il compito dicoadiuvarlo nelle operazioni dicontrollo.
STEP 2: assegnazione del termine
01/03/2013 6IL CONCORDATO PREVENTIVO
EFFETTI DELLA DOMANDA
AUTOMATIC STAYI creditori per titolo ocausa anteriore alladata di iscrizione delladomanda presso ilRegistro delleImprese, non possonoiniziare o proseguireazioni esecutive ocautelari, acquisirediritti di prelazione suibeni aziendali.
LA GESTIONEDELL’IMPRESAil proponenteconserva la gestionedell’impresa, nonverificandosi alcunospossessamento deirelativi beni.
PREDEDUCIBILITÀTutti i crediti chematurerannosuccessivamentesaranno prededucibili exart. 111 L.F. dunque,dovranno esseresoddisfatti prima di ognialtro credito, ancheprivilegiato.La qualifica diprededucibilità permaneanche in caso di esitonegativo dellaprocedura concordataria
Decorrono dalla data di iscrizione della domanda
presso il Registro delle Imprese
ATTI DIORDINARIAAMMINISTRAZIONEPossono esserecompiutiliberamente
ATTI URGENTI DISTRAORDINARIAAMMINISTRAZIONEPossono esserecompiuti previaautorizzazione delTribunale
ESENZIONE DAREVOCATORIAi pagamentieffettuati inesecuzione delpianoconcordatarionon sonoassoggettabili adazionerevocatoria
EFFETTI DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO
01/03/2013 7IL CONCORDATO PREVENTIVO
EFFETTI DELLA DOMANDA
FINANZIAMENTIE’ possibile chiedere al Tribunalel’autorizzazione a contrarrefinanziamenti prededucibili,presentando l’attestazione di unprofessionista circa la funzionalità ditali finanziamenti alla migliorsoddisfazione dei creditori. In caso diconcordato in continuità talifinanziamenti potrebbero essereutilizzati per pagare crediti anterioriper prestazioni di servizi o acquisto dibeni. I finanziamenti effettuati dai sociin pendenza della procedura sonoprededucibili fino all’80% del rispettivoammontare.
CONTRATTI PENDENTIIn ipotesi di concordato incontinuità, l’apertura dellaprocedura non comporta larisoluzione dei contratti in corsodi esecuzione alla data dideposito del ricorso, anchestipulati con pubblicheamministrazioni. Il proponentepuò, inoltre, chiedere alTribunale l’autorizzazione alloscioglimento dei contratti nonpiù vantaggiosi (ad eccezionedei contratti di lavorosubordinato e pochi altri).
Decorrono dalla data di iscrizione della domanda
presso il Registro delle Imprese
RIDUZIONE O PERDITADEL CAPITALE SOCIALESino all’omologazionedel concordatopreventivo, non siapplicano le disposizioniin tema di riduzione delcapitale per perdite e diriduzione del capitale aldi sotto del minimolegale.
EFFETTI DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO
01/03/2013 8IL CONCORDATO PREVENTIVO
Presentazione del piano, della
proposta e dei documenti di legge
Il debitore deposita la proposta concordataria e:- l’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’impresa;- lo stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con
l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, (eventualmente larelazione giurata di un professionista ex art. 160, comma 2, L.F.);
- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso deldebitore;
- la relazione di un professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilitàdel piano ex art. 161, comma 3, L.F. e la funzionalità al miglior soddisfacimento deicreditori della prosecuzione dell’ attività d’impresa (in caso di concordato incontinuità).
- (eventualmente) l’indicazione del valore dei beni e l’elenco dei creditori particolaridegli eventuali soci illimitatamente responsabili
STEP 3: presentazione del piano, della proposta e degli altri documenti
Entro il termineassegnato dal Tribunale(eventualmenteprorogato su istanzadell’imprenditore)
01/03/2013 9IL CONCORDATO PREVENTIVO
La proposta potrà prevedere
- Lo stralcio dei creditori chirografari, o anche dei creditori muniti di titolo di prelazione(come ad esempio i debiti tributari), laddove la soddisfazione realizzabile sulricavato in caso di liquidazione dell’attivo in caso di fallimento, sarebbe inferiore a quellaprevista nella domanda di Concordato Preventivo.
- la riduzione dei debiti potrà essere anche superiore al 90%, a seconda dellecondizioni, ed il pagamento dilazionato in vari anni.
- lo Studio Porcaro ha presentato concordati ammessi, votati ed omologati anche conriduzioni dei debiti (anche tributari) al solo 12% con pagamento in più anni.
STEP 3: presentazione del piano, della proposta e degli altri documenti
01/03/2013 10IL CONCORDATO PREVENTIVO
Esame della proposta da parte del Tribunale, il
quale:
1. Può chiedere delleintegrazioni al piano o laproduzione di nuovidocumenti (concedendotermine di 15 giorni) e, aseguito della presentazionedegli stessi può dichiarareinammissibile il concordato(scenario 2)
oppure dichiarare aperta laprocedura (scenario 3)
STEP 4: esame della proposta
2. Può ritenere che il pianonon rispetti le condizioni dilegge e, sentito il debitore,con decreto dichiarareinammissibile la proposta diconcordato. Soltanto surichiesta di un creditore o delP.M., e sempre che neesistano i presupposti, puòdichiarare il fallimentodell’imprenditore
3. Può, con decreto,dichiarare aperta la proceduraex art. 163, L.F. e:1) delegare un giudice alla procedura di concordato; 2) ordinare la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni3) nominare il commissario giudiziale ; 4) stabilire il termine entro ilquale il ricorrente devedepositare le spese diprocedura
01/03/2013 11IL CONCORDATO PREVENTIVO
Adunanza dei creditori
STEP 5: adunanza dei creditori
I creditori devonoesprimere il proprio votoin merito alla propostaconcordataria
Gli aventi diritto di voto:- Chirografari e prelatizi,questi solo per la parte dicredito non soddisfatta, o incaso di rinuncia al titolo diprelazione;- Fidejussori, per la parte didebito garantito esistente alladata della domanda –l’ammissibilità al voto deifidejussori è controversa indottrina e giurisprudenza.
Maggioranze richieste:Maggioranza dei creditiammessi al voto.Ove siano previste diverseclassi di creditori, talemaggioranza deve verificarsinel maggior numero delleclassi.
Le maggioranze sonoraggiunte? (i creditori possonofar pervenire il proprio dissensoanche nei 20 giorni successiviall’adunanza)
NO
Il Tribunale, condecreto, dichiarainammissibile laproposta di concordatopreventivo.
SIIl concordato èapprovato e si passaallo step successivo
01/03/2013 12IL CONCORDATO PREVENTIVO
OMOLOGAZIONE
STEP 6: Omologazione
Il Tribunale fissa un'udienza incamera di consiglio per lacomparizione delle parti e delcommissario giudiziale
Sono proposteopposizioni?
NOSIil Tribunale, verificatala regolarità dellaprocedura e l'esitodella votazione,omologa, con decreto,il concordatopreventivo
il Tribunale, assunti imezzi istruttori richiestidalle parti o dispostid’ufficio, provvede condecreto motivato. Altermine, può decidere diomologare il concordatopreventivo, ovvero, puòrespingere il concordatopreventivo
L’omologazione deve intervenire nel termine di
sei mesi dalla presentazione del ricorso , prorogabile
una sola volta di sessanta giorni