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LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL’ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO

LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE …studioporcaro.it/wp-content/uploads/Concordato-Preventivo.pdf · (art. 186-bisL.F.). Alla domanda occorre allegare i bilanci degli ultimi

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LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL’ULTIMA RIFORMA

LEGISLATIVA

IL CONCORDATO PREVENTIVO

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STEP 1: presentazione della domanda

IL CONCORDATO PREVENTIVO

Presentazione al Tribunale competente dell’istanza per accedere alla procedura di

concordato preventivo (art. 161, comma 6, L.F. )

Contenuto dell’istanza:Non è richiesto uncontenuto specifico perl’istanza di concordatopreventivo.L’imprenditore può indicaregià in tale fase se intendeproporre un concordatoliquidatorio o in continuità(art. 186-bis L.F.).Alla domanda occorreallegare i bilanci degli ultimitre esercizi, la visuracamerale e la delibera exart. 152 L.F.

Con la pre - domanda, il proponente siriserva di presentare il piano, la propostae i documenti di cui all’art. 161, commi 2e 3, L.F. entro il termine fissato dalTribunale. Tale termine deve esserecompreso fra sessanta e centoventi giorni(nel caso un cui penda un procedimentopre – fallimentare, si applica il termineminimo di 60 giorni). L’art. 161 L.F.prevede, inoltre, la possibilità di ottenereun’ulteriore proroga di 60 giorni, oltre iltermine già concesso.

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STEP 1: presentazione della domanda

IL CONCORDATO PREVENTIVO

POTERI DI VERIFICA DEL TRIBUNALE

(a) competenza, ex articoli 9 e 161 dellaLegge Fallimentare;

(b) regolarità formale della domanda,accertando la sussistenza deinecessari poteri in capo al soggettoche l’ha sottoscritta ed eventualmenteacquisendo le relative delibereassembleari;

(c) che nel biennio precedentel’imprenditore non abbia presentatoanaloga domanda senza esitopositivo, di modo che sia rispettato ilrequisito di cui all’art. 161, nonocomma, della Legge Fallimentare.

01/03/2013 4IL CONCORDATO PREVENTIVO

Assegnazione del termine da parte del

TribunaleNO

La domanda viene dichiaratainammissibile.Ciò comporta l’impossibilità dipresentare una nuova domandadi concordato preventivo “inbianco”.

Tre possibili scenari

SI

1. L’imprenditore presenta laproposta, il piano e ladocumentazione di ConcordatoPreventivo di cui ai commi secondoe terzo, art. 161 L.F., inclusa larelazione di un professionistaindipendente che attesti la veridicitàdei dati aziendali, la fattibilità delpiano concordatario e, in caso diconcordato in continuità, lafunzionalità della prosecuzionedell’attività di impresa al migliorsoddisfacimento dei creditori.

2. L’imprenditore decidedi presentare domandadi omologazionedell’accordo diristrutturazione deidebiti raggiunto nellemore con i creditori, aisensi dell'art. 182-bis,primo comma L.F.,dunque, “sostituendo”al concordato questadiversa forma disoluzione della crisi diimpresa.

3. Il debitore non provvede aldeposito dell’ulterioredocumentazione richiesta ai finidell’ammissione alla procedura diConcordato Preventivo (ovverol’Accordo di Ristrutturazione deiDebiti). In tal caso la proposta di preconcordato verrà dichiaratainammissibile, a norma del secondocomma dell’art. 162 L. F., dal Tribunaleil quale, su istanza del creditore o delPubblico Ministero e, previa verificadella sussistenza dei presupposti dilegge, può dichiarare il fallimento deldebitore

STEP 2: assegnazione del termine

01/03/2013 5IL CONCORDATO PREVENTIVO

Obblighi informativi

Con il decreto di assegnazione deitermini il Tribunale dispone obblighiinformativi periodici che potrannospaziare dalla periodicapredisposizione di relazioniinformative di contenuto più omeno analitico, a report di caratterepiù specifico (sulle operazioniindustriali compiute, su quellefinanziarie - soprattutto in caso diconcordato in continuità).Nei casi di maggiore complessitàpuò essere prevista la nomina diausiliari del giudice con il compito dicoadiuvarlo nelle operazioni dicontrollo.

STEP 2: assegnazione del termine

01/03/2013 6IL CONCORDATO PREVENTIVO

EFFETTI DELLA DOMANDA

AUTOMATIC STAYI creditori per titolo ocausa anteriore alladata di iscrizione delladomanda presso ilRegistro delleImprese, non possonoiniziare o proseguireazioni esecutive ocautelari, acquisirediritti di prelazione suibeni aziendali.

LA GESTIONEDELL’IMPRESAil proponenteconserva la gestionedell’impresa, nonverificandosi alcunospossessamento deirelativi beni.

PREDEDUCIBILITÀTutti i crediti chematurerannosuccessivamentesaranno prededucibili exart. 111 L.F. dunque,dovranno esseresoddisfatti prima di ognialtro credito, ancheprivilegiato.La qualifica diprededucibilità permaneanche in caso di esitonegativo dellaprocedura concordataria

Decorrono dalla data di iscrizione della domanda

presso il Registro delle Imprese

ATTI DIORDINARIAAMMINISTRAZIONEPossono esserecompiutiliberamente

ATTI URGENTI DISTRAORDINARIAAMMINISTRAZIONEPossono esserecompiuti previaautorizzazione delTribunale

ESENZIONE DAREVOCATORIAi pagamentieffettuati inesecuzione delpianoconcordatarionon sonoassoggettabili adazionerevocatoria

EFFETTI DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

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EFFETTI DELLA DOMANDA

FINANZIAMENTIE’ possibile chiedere al Tribunalel’autorizzazione a contrarrefinanziamenti prededucibili,presentando l’attestazione di unprofessionista circa la funzionalità ditali finanziamenti alla migliorsoddisfazione dei creditori. In caso diconcordato in continuità talifinanziamenti potrebbero essereutilizzati per pagare crediti anterioriper prestazioni di servizi o acquisto dibeni. I finanziamenti effettuati dai sociin pendenza della procedura sonoprededucibili fino all’80% del rispettivoammontare.

CONTRATTI PENDENTIIn ipotesi di concordato incontinuità, l’apertura dellaprocedura non comporta larisoluzione dei contratti in corsodi esecuzione alla data dideposito del ricorso, anchestipulati con pubblicheamministrazioni. Il proponentepuò, inoltre, chiedere alTribunale l’autorizzazione alloscioglimento dei contratti nonpiù vantaggiosi (ad eccezionedei contratti di lavorosubordinato e pochi altri).

Decorrono dalla data di iscrizione della domanda

presso il Registro delle Imprese

RIDUZIONE O PERDITADEL CAPITALE SOCIALESino all’omologazionedel concordatopreventivo, non siapplicano le disposizioniin tema di riduzione delcapitale per perdite e diriduzione del capitale aldi sotto del minimolegale.

EFFETTI DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

01/03/2013 8IL CONCORDATO PREVENTIVO

Presentazione del piano, della

proposta e dei documenti di legge

Il debitore deposita la proposta concordataria e:- l’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria

dell’impresa;- lo stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con

l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, (eventualmente larelazione giurata di un professionista ex art. 160, comma 2, L.F.);

- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso deldebitore;

- la relazione di un professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilitàdel piano ex art. 161, comma 3, L.F. e la funzionalità al miglior soddisfacimento deicreditori della prosecuzione dell’ attività d’impresa (in caso di concordato incontinuità).

- (eventualmente) l’indicazione del valore dei beni e l’elenco dei creditori particolaridegli eventuali soci illimitatamente responsabili

STEP 3: presentazione del piano, della proposta e degli altri documenti

Entro il termineassegnato dal Tribunale(eventualmenteprorogato su istanzadell’imprenditore)

01/03/2013 9IL CONCORDATO PREVENTIVO

La proposta potrà prevedere

- Lo stralcio dei creditori chirografari, o anche dei creditori muniti di titolo di prelazione(come ad esempio i debiti tributari), laddove la soddisfazione realizzabile sulricavato in caso di liquidazione dell’attivo in caso di fallimento, sarebbe inferiore a quellaprevista nella domanda di Concordato Preventivo.

- la riduzione dei debiti potrà essere anche superiore al 90%, a seconda dellecondizioni, ed il pagamento dilazionato in vari anni.

- lo Studio Porcaro ha presentato concordati ammessi, votati ed omologati anche conriduzioni dei debiti (anche tributari) al solo 12% con pagamento in più anni.

STEP 3: presentazione del piano, della proposta e degli altri documenti

01/03/2013 10IL CONCORDATO PREVENTIVO

Esame della proposta da parte del Tribunale, il

quale:

1. Può chiedere delleintegrazioni al piano o laproduzione di nuovidocumenti (concedendotermine di 15 giorni) e, aseguito della presentazionedegli stessi può dichiarareinammissibile il concordato(scenario 2)

oppure dichiarare aperta laprocedura (scenario 3)

STEP 4: esame della proposta

2. Può ritenere che il pianonon rispetti le condizioni dilegge e, sentito il debitore,con decreto dichiarareinammissibile la proposta diconcordato. Soltanto surichiesta di un creditore o delP.M., e sempre che neesistano i presupposti, puòdichiarare il fallimentodell’imprenditore

3. Può, con decreto,dichiarare aperta la proceduraex art. 163, L.F. e:1) delegare un giudice alla procedura di concordato; 2) ordinare la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni3) nominare il commissario giudiziale ; 4) stabilire il termine entro ilquale il ricorrente devedepositare le spese diprocedura

01/03/2013 11IL CONCORDATO PREVENTIVO

Adunanza dei creditori

STEP 5: adunanza dei creditori

I creditori devonoesprimere il proprio votoin merito alla propostaconcordataria

Gli aventi diritto di voto:- Chirografari e prelatizi,questi solo per la parte dicredito non soddisfatta, o incaso di rinuncia al titolo diprelazione;- Fidejussori, per la parte didebito garantito esistente alladata della domanda –l’ammissibilità al voto deifidejussori è controversa indottrina e giurisprudenza.

Maggioranze richieste:Maggioranza dei creditiammessi al voto.Ove siano previste diverseclassi di creditori, talemaggioranza deve verificarsinel maggior numero delleclassi.

Le maggioranze sonoraggiunte? (i creditori possonofar pervenire il proprio dissensoanche nei 20 giorni successiviall’adunanza)

NO

Il Tribunale, condecreto, dichiarainammissibile laproposta di concordatopreventivo.

SIIl concordato èapprovato e si passaallo step successivo

01/03/2013 12IL CONCORDATO PREVENTIVO

OMOLOGAZIONE

STEP 6: Omologazione

Il Tribunale fissa un'udienza incamera di consiglio per lacomparizione delle parti e delcommissario giudiziale

Sono proposteopposizioni?

NOSIil Tribunale, verificatala regolarità dellaprocedura e l'esitodella votazione,omologa, con decreto,il concordatopreventivo

il Tribunale, assunti imezzi istruttori richiestidalle parti o dispostid’ufficio, provvede condecreto motivato. Altermine, può decidere diomologare il concordatopreventivo, ovvero, puòrespingere il concordatopreventivo

L’omologazione deve intervenire nel termine di

sei mesi dalla presentazione del ricorso , prorogabile

una sola volta di sessanta giorni