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Le discriminazioni di natura religiosa
Tipologie e strumenti per combatterle
Nuove presenze religiose in ItaliaUn percorso di integrazione
Alessandria – 26 giugno 2011
Alessandra D’Angelo
1. FONTI SOVRANAZIONALI
� Art. 14 CEDU – Divieto di discriminazione«Il godimento dei diritti delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione, deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione , le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione».
� Art. 21 Carta europea dei diritti fondamentali«È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’etào le tendenze sessuali».
� Art. 19 TFUE (ex. art. 13 Trattato di Amsterdam)«Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale».
� Direttiva europea 2000/78/CEprincipio di parità di trattamento nell'ambito dell'accesso all'occupazione e delle condizioni lavorative, a prescindere dalla religione e dalle convinzioni personali.
FONTI NAZIONALI
� D. Lgs. 216/2003 di attuazione della Direttiva 2000/78/CE
� art. 43 D. Lgs. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione)
� art. 4 Legge n. 604/1966
� art. 15 Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
� art. 3 Legge n. 108/1990
Discriminazioni dirette:
un soggetto è trattato meno favorevolmente di quanto sarebbe trattato un altro soggetto in una situazione analoga, per la sua esclusiva appartenenza religiosa.
� Distinzione
� Esclusione
� Restrizione
� Preferenza
Discriminazioni indirette:
disposizione, criterio o prassi, apparentemente neutri, che determinano uno svantaggio ad un soggetto, in virtù della sua fede.
Ammesse cause di giustificazione: oggettivamente giustificate da una finalitàlegittima.
Molestie e ordine di discriminare:
� comportamenti indesiderati, posti in essere per il motivo religioso, tali da violare la dignità di una persona o creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo
� la condotta di chi ordina a qualcun altro di compiere l'atto discriminatorio
Condotte tipiche vietate (art. 43 TUI)
� pubblico ufficiale
� fornire beni o servizi
� accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali
� esercizio di un'attività economica
� datore di lavoro
Scopo/effetto discriminatorio
� scopo discriminatorio: con la volontà di nuocere;
� effetto discriminatorio: senza volontà di nuocere, ma con l'effetto pregiudizievole di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Esclusivo motivo religioso
� convinzione religiosa : l'appartenenza ad una fede;
� pratiche religiose : gli atti di culto in senso stretto, ma anche tutti i comportamenti riferibili all'osservanza di un precetto confessionale
Ambiti di applicazione
� politico� economico� sociale� culturale� in ogni altro settore della vita pubblica� lavoro:
- fase preselettiva;- fase dello svolgimento del rapporto di lavoro- affiliazione e attività sindacale;
� formazione professionale
Discriminazioni religiose in ambito lavorativo
� Fase preselettiva - criteri di assunzione
� Fase di svolgimento rapporto di lavoro -criteri di licenziamento, inquadramento o differente trattamento dei lavoratori
Fase preselettiva
� il datore di lavoro che adotti criteri selettivi che comportino distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze fondate sulla fede religiosa o sulle pratiche religiose degli aspiranti, a prescindere da un evidente intento discriminatorio;
� il datore di lavoro che adotti criteri selettivi apparentemente neutri, che svantaggino i candidati appartenenti ad una confessione religiosa, purché non riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa
Fase di svolgimento del rapporto di lavoro� Art. 4 Legge n. 604/1966 :
sono nulli tutti i licenziamenti indotti da motivi religiosi
� Art. 15 Statuto Lavoratori : è nullo qualsiasi atto o patto discriminatorio nei confronti del lavoratore per motivi attinenti alla fede professata.- elemento materiale: il pregiudizio del datore - elemento psicologico: animus nocendi
� Art. 3 Legge n. 108/1990:è nullo il licenziamento del lavoratore determinato da motivi religiosi, prevedendo la reintegrazione nel posto di lavoro
Deroghe
� Deroga GENERALEper la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui è espletata, una caratteristica costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa
� Deroga SPECIALE il licenziamento ideologico da parte delle organizzazioni di tendenza (già ex art. 4 Legge n. 108/1990).
Le organizzazioni di tendenza
� attività ideologicamente orientata (chiese o organizzazioni pubbliche o private)
� di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, di religione o di culto
� a carattere imprenditoriale (o no)
Licenziamento ideologico
se questa adesione alla tendenza religiosa manca, il datore potrà legittimamente licenziare il lavoratore (licenziamento ideologico )
Si distingue tra:� mansioni neutre: non rilevano ai fini della
promozione dell’ideologia religiosa� mansioni ideologicamente qualificate: mirano alla
promozione della tendenza ideologica dell'istituto.
Solo mansioni ideologiche Vs scelta totalizzante.
2. STRUMENTI DI TUTELA
� Corte Europea dei Diritti dell’Uomo� Corte di Giustizia europea� Ordinamento interno:
� TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (art. 410 c.p.c.)
� AZIONE CIVILE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE (44 TUI)
Caratteri dell'azione civile
� Tribunale ordinario in composizione monocratica� la competenza è del giudice del luogo di domicilio
dell'attore� di natura cautelare� la parte lesa può inoltrare il ricorso personalmente� mezzi di prova:
- dati statistici , purché siano gravi, precisi e concordanti;- test situazionale
Poteri del giudice
� Ordine di cessazione della condotta� Rimozione degli effetti� Risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale� Pubblicazione della sentenza � Reintegrazione nel posto di lavoro
Legittimazione ad agire
� la persona lesa� le organizzazioni sindacali, in nome e per
conto o a sostegno del soggetto discriminato
� le organizzazioni sindacali nei casi di discriminazione collettiva (se non èindividuabile una persona lesa)
3. GIURISPRUDENZA
� Corte Europea dei Diritti dell’Uomo� Corte di Giustizia Europea� Cassazione Civile� Tribunali ordinari
Corte europea dei diritti dell’uomo
� Dahlab c. Svizzera (dec. 15.2.2001)Divieto di indossare il velo islamico ad un’insegnante di fede musulmana in una scuola primaria statale, per preservare il principio di neutralitàdell’educazione primaria statale.
� Köse c. Turchia (dec. 24.1.2006)Decisione analoga, ma in un caso riguardante il divieto di indossare il velo ad una studentessa.
� Thlimmenos c. Grecia (dec. 6.4.2000)Il sig Thlimmenos, testimone di Geova, fu condannato per aver obiettato al servizio militare obbligatorio perché contrario alla sua religione. Questa condanna gli precluse l’assunzione ad un posto di lavoro.Si tratta di una discriminazione indiretta poiché la legislazione nazionale non ha tenuto conto delle specifiche esigenze derivanti dalla professione di fede, che ha portato un effetto pregiudizievole nei confronti del sig. Thlimmenos.
Corte di Giustizia Europea
� sentenza Prais (sent. 27-10-1976)una candidata ad un concorso per funzionari della Comunitàlamentava una discriminazione fondata sulla religione nella procedura di reclutamento del personale perché la data del concorso coincideva con una festività ebraica; la ricorrente si ritrovava, così, costretta a non partecipare alle prove per non violare un precetto confessionale.
� sentenza Feryn (sent. 10-7-2008)discriminazioni potenziali :un datore di lavoro dichiara pubblicamente che non assumeràlavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale: effetto dissuasivo di determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro.
Cassazione Civile� Licenziamento ideologico discriminatorio :
interpretazione estensiva � licenziamento per ritorsioneun professore di un ente di formazione professionale (organizzazione di tendenza) viene licenziato per un contrasto ideologico con la struttura in cui opera: aveva denunciato l'inidoneità sanitaria dei locali della scuola.
Il licenziamento ideologico discriminatorio è nullo, anche se frutto di ritorsioni, a causa di atteggiamenti conflittuali o sgraditi al datore di lavoro.
Cass. Civ., sent. n. 10640/2000, conf. Cass. Civ., sent. n. 20500/2008.
� Licenziamento solo apparentemente discriminatorio :un dirigente d’azienda, appartenente ad una associazione religiosa, viene licenziato per aver autorizzato l’associazione di cui fa parte a somministrare, ai suoi dipendenti, un test attitudinale invasivo della sfera privata dei lavoratori.
La S.C. ha chiarito che il licenziamento non era discriminatorio, perché non fondato sull’appartenenza del dirigente all’associazione religiosa, ma legittimo per non avendo il dirigente chiesto l’autorizzazione alla somministrazione del test al CdA.
Cass. Civ., sent. n. 3821/2011.
Tribunale ordinario� Discriminazioni religiose nelle ordinanze comunali
Divieto dell’uso di lingue diverse dall’italiano per le riunioni pubbliche e preavviso di trenta giorni della data fissata all'autorità locale di Pubblica Sicurezza per lo svolgimento di cerimonie o pratiche religiose aperte al pubblico (Trenzano -BS-).Sebbene tale disposizione sia applicabile formalmente a tutti i rappresentanti di confessioni religiose, e dunque abbia un carattere apparentemente neutro, essa introduce nei fatti una discriminazione a danno delle confessioni religiose non cattoliche, essendo la Chiesa cattolica l'unica confessione religiosa avente a disposizione sul territorio del Comune di Trenzano un luogo di culto. Il Tribunale ha accolto solo il motivo inerente l’utilizzo della lingua italiana, perché privo di ragionevolezza, mentre non ha riconosciuto la discriminazione religiosa perché l’obbligo di preavviso si “sovrappone a quello previsto dal TULPS (pur dilatando considerevolmente il termine di preavviso) e si rivolge a tutte le pratiche religiose (di qualsiasi confessione) tenute fuori dai luoghi di culto, ad avviso dello scrivente esclude un effetto discriminatorio".
Tribunale di Brescia, ordinanza del 29-01-2010.
� Divieto del veloUna donna tunisina, di fede islamica, si presenta con indosso il burqa nell’aula d’udienza della Corte d’Assise di Cremona, per assistere al processo per fatti di terrorismo di matrice islamica a carico di un suo familiare. Il Tribunale esclude la configurabilità del reato di travisamento in luoghi pubblici senza giustificato motivo (ex art. 5 Legge n. 152/1975), poiché la donna, a richiesta dalle forze dell’ordine presenti nell’aula, ha sollevato immediatamente il velo, consentendo di essereidentificata attraverso il raffronto con la fotografia presente sulla propria carta d’identità.
� Discriminazioni religiose a scuolaI genitori di un’alunna di Istituto scolastico di Padova hanno presentato ricorso lamentando la discriminazione subita dalla figlia a causa della mancata attivazione di attività didattiche formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. La dirigenza scolastica aveva giustificato la mancata attivazione degli insegnamenti alternativi con la mancanza di mezzi economici.Il Tribunale di Padova ha invece ritenuto la sussistenza di un obbligo delle autorità scolastiche ad attivare insegnamenti alternativi rivolti a chi non intenda avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (Concordato Lateranense), altrimenti la scelta di seguire l’ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall’assenza di alternative formative. Ha così riconosciuto una discriminazione indiretta fondata sul credo religioso, in violazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 286/98 (divieto di discriminazioni) - norma che sebbene collocato entro il T.U. immigrazione, si applica anche quando la parte lesa sia un cittadino italiano o dell’Unione europea (art 43 comma 3).
Tribunale di Padova, ord. del 30-07-2010.
UNAR
� rimuovere le condotte discriminatorie� monitorare� sostenere la vittima per denunciaChi può segnalare?
� vittima� testimone� associazione a tutela dei diritti violati
Come?� www.unar.it� call center 800 90 10 10
Iter� tentativo di conciliazione� azione giudiziaria
ASGI
associazione nazionale di avvocati esperti in diritto dell’immigrazione.
Servizio Giuridico anti discriminazioni040/368463
Sportello giuridico INTI
� consulenza giuridica in tema di diritto dell’immigrazione
� orientamento ai servizi
011 3841024 [email protected]