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0 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO F A C O L T A’ D I SCIENZE POLITICHE CORSO DI LAUREA IN SVILUPPO, AMBIENTE E COOPERAZIONE RELAZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA COOPERAZIONE COOPERATIVE IN SOMALIA Professore: Guido Bonfante Relazione di: Vincenzo Monaco Matteo Maria Manuele A.A. 2009/2010

Le Cooperative in Somalia _ Relazione Di Diritto Inter Nazi on Ale Della Cooperazione

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

F A C O L T A’ D I SCIENZE POLITICHE

CORSO DI LAUREA IN SVILUPPO, AMBIENTE E COOPERAZIONE

RELAZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA COOPERAZIONE

COOPERATIVE IN SOMALIA

Professore: Guido Bonfante

Relazione di:

Vincenzo Monaco Matteo Maria Manuele

A.A. 2009/2010

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1. Introduzione ………………………………………………………………..…………….. 03

2. La Cooperativa in Africa ………………………………………………………………. 04

2.1 Attività per settore economico ..………………………………………………………… 04

2.2 Il movimento cooperativo ……………………………………………………………… 05

2.3 La formazione cooperativa ……………………………………………………………... 06

2.4 Il ruolo del Governo …………………………………………………………………….. 08

2.5 Coinvolgimento dei donatori e delle agenzie internazionali ……………………………. 09

2.6 Risultati della ricerca …………………………………………………………………… 13

3. La Cooperativa in Somalia ……………………………………………………………. 16 3.1 Cenni storici sul Paese ……………………………………………………………… 16 3.2 Le Cooperative Somale ……………………………………………………………….. 20

3.2.1 Il socio ……………………………………………………………………….. 20 3.2.2 Organi esecutivi delle Cooperative ………………………………………….. 20 3.2.3 Cessazione ed Appartenenza alla cooperativa ……………………………… 21 3.2.4 Cooperative agricole multiuso ………………………………………………. 22 3.2.5 Cooperative agricole ………………………………………………………… 22 3.2.6 Cooperative di piccole aziende e artigiani …………………………………... 23 3.2.7 Cooperative per l’assistenza e la commercializzazione della pesca ………… 24 3.2.8 Cooperative di produzione della pesca……………………………………… 24 3.2.9 Cooperative di consumo ……………………………………………………. 25

4. Conclusioni ………………………………………………………………………………. 27

BIBLIOGRAFIA / SITOGRAFIA ………………………………………………………….. 28

ALLEGATO I: Legge n. 40 del 4 ottobre 1973 (in lingua italiana) …………………... 29

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1. Introduzione La seguente relazione ha lo scopo di analizzare il movimento cooperativo della Somalia ed in generale l’area sud orientale dell’Africa. Grazie ad un approccio storico giuridico si cerca di illustrare, nel modo più chiaro possibile, i limiti e le potenzialità dell’attuale sistema cooperativo. Nella prima parte si esamina il contesto economico istituzionale di nove Stati Africani (Botswana, Etiopia, Kenia, Lesotho, Ruanda, Swaziland, Tanzania, Uganda e Zambia), tramite l’analisi della ricerca “Le cooperative in Africa: il tempo della ricostruzione”. Attraverso la panoramica generale sul movimento cooperativo vengono delineati i tratti distintivi e le modalità di attuazione, focalizzando in particolar modo il caso della Somalia. Nella seconda parte, si utilizza un approccio multidisciplinare e ci si avvale della legislazione somala, per ricostruire i tratti distintivi del movimento cooperativo della suddetta area geografica. Buona lettura.

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2. La Cooperativa in Africa Il CoopAfrica, un programma di cooperazione tecnica dell’International Labour Organization (ILO), ha realizzato una ricerca sul movimento cooperativo in Africa (“Le cooperative in Africa: il tempo della ricostruzione”). L’Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA, Belgio), commissionato dall’ILO, ha condotto la sua inchiesta in nove Paesi: Botswana, Etiopia, Kenia, Lesotho, Ruanda, Swaziland, Tanzania (incluso Zanzibar), Uganda e Zambia.

2.1 Attività per settore economico I due principali tipi di cooperative che si trovano nei paesi analizzati sono:

− le cooperative agricole (acquisto in comune dei fattori di produzione, stoccaggio, trasporto, commercializzazione o vendita, o una combinazione di questi fattori che quindi talvolta assumono il nome di cooperative multiuso, cooperative rurali, cooperative di commercializzazione, eccetera); − le cooperative di risparmio e di credito (SACCOs). La differenza tra i Paesi può essere significativa, ma in generale le cooperative agricole sono le più diffuse (40% - 60% di tutte le cooperative), seguite dalle SACCOs (30% - 50%). Gli altri tipi di cooperative sono: cooperative di abitazione, cooperative di consumo e le cooperative di artigianato. Il Consiglio Mondiale delle cooperative di credito (WOCCU) ha raccolto i dati delle SACCOs dal 1970 ad oggi. I dati mostrano che la popolarità delle SACCOs è in aumento.

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In Africa il modello cooperativo è stato utilizzato in molti settori. Per esempio, il Governo del Benin ha fondato cooperative di cliniche sanitarie, in aree svantaggiate, per colmare le lacune nella fornitura dei servizi a causa della mancanza di ospedali pubblici. Questa iniziativa ha anche aiutato a superare i problemi associati alla scarsezza di regolamentati sulle cliniche private. Quindici anni dopo la loro inaugurazione, la valutazione su queste cliniche cooperativa rivela che lo spirito imprenditoriale è ancora abbondante. Nel frattempo, in Mali , a seguito dell’iniziativa di Bamako (1991), un sistema simile è stato stabilito attraverso le “ASACOs”, che sono associazioni sanitarie comunitarie. Anche se non sono registrati come cooperative, le “ASACOs” sono guidate da principi simili a quelli delle cooperative. Circa 850 “ASACOs” in Mali sono di proprietà dell’utente e forniscono servizi sanitari a circa il 10% della popolazione (Girard & Bussiere, 2007; Girard & Larouche, 2007). Nella maggior parte dei Paesi, il numero delle cooperative o di organizzazioni simili non è noto. E’ anche difficile stabilire quando un’organizzazione può essere ritenuta simile ad una cooperativa. Queste ultime potrebbero essere un gruppo di abitanti di un villaggio temporaneo o di una Comunità Basate sull’Organizzazione (CBO). Molte organizzazioni simili si possono trovare in tutta l’Africa. Infatti, 300.000 CBO si stima che esistano solamente in Kenya. In Ruanda circa 10.038 organizzazioni sono riconosciute dalle autorità del distretto come organizzazioni simili a cooperative. In Lesotho, 79 gruppi sono considerati nella fase di pre-registrazione, cioè stanno per diventare una cooperativa. Mentre in Swaziland ci sono attualmente 834 organizzazioni simili alle cooperative.

2.2 Il movimento cooperativo Il movimento cooperativo di un paese di solito è reso visibile dalla sua confederazione, federazione o dai vertici istituzionali, dalle sue strutture e dal sostegno degli enti di promozione delle cooperative in ambito di politiche governative. Per i nove paesi esaminati si è constatata una notevole diversità di tipo istituzionale sui movimenti cooperativi ed una continuità sul fatto che molte cooperative non hanno alcuna organizzazione principale. Kenia, Tanzania, Uganda e Zambia, in quanto ex colonie britanniche, usano il modello monistico con una struttura a quattro livelli: confederazione, federazioni (attività nazionale /settore istituzionale), cooperative sindacali locali (cooperative secondarie) e cooperative primarie. A Zanzibar, a causa delle dimensioni e dello sviluppo del movimento cooperativo, esistono solo tre livelli. In Lesotho e Swaziland, ci sono due livelli (cooperative primarie e federazioni); in questi due paesi non tutte le cooperative primarie sono membri di una federazione. Una crisi istituzionale ha ridotto il movimento cooperativo in Botswana a un solo livello, più il dipartimento governativo delle cooperative. L’ Etiopia dispone di un sistema dalla struttura leggera a due livelli (Cooperative primarie e Sindacati locali), mentre il sistema a due livelli del Ruanda ha cooperative primarie e federazioni professionali. In questi ultimi due paesi, il movimenti cooperativi sono stati immersi in eventi drammatici dai quali ora stanno recuperando (Regime Derg in Etiopia e la Guerra Civile in Ruanda).

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Confederazioni Le Confederazioni risultano funzionanti e riconosciute anche in Tanzania con la Federazione delle Cooperative (TFC) ed in Uganda con l’Alleanza Cooperativa (UCA). In Kenia, la Federazione Nazionale delle Cooperative (KNFC) si sta ancora riprendendo da un periodo di cattiva gestione, durante il quale ha perso molti dei suoi soci, attività e credibilità. In Zambia, la Federazione Cooperativa (ZCF) è stata depotenziata dal governo ed è carente di mezzi per rappresentare il movimento ed impegnarsi nella politica del dialogo. In Botswana, Lesotho e Swaziland, le confederazioni sono state soppresse a causa del loro malfunzionamento. In Etiopia e Ruanda, Paesi con una tradizione cooperativa diversa, il Governo sta attualmente assumendo il ruolo di rappresentanza e non si sa ancora quando ed in che modo una confederazione indipendente emergerà. Il ruolo calante delle Confederazione delle organizzazioni cooperative africane è stato menzionato anche in un recente studio dei College Cooperativi in Africa (UK Co-operative College, 2009). Federazioni Le Federazioni delle cooperative di risparmio e di credito (SACCOs) esistono in sette dei nove paesi analizzati; Etiopia e Ruanda non hanno ancora delle strutture sviluppate. L’Etiopia non ha federazioni cooperative, mentre in Ruanda l’Unione delle Banche Popolari è mutata da cooperativa a società a responsabilità limitata. Con l’eccezione delle Federazioni in Zambia e Botswana, si è riscontrato che la Federazioni esistenti delle SACCOs hanno avuto dei risultati abbastanza buoni. Essi sono riconosciuti dal Governo e dalle stesse SACCOs, che hanno un consistente portafoglio di azioni, di rete e di personale. Altre attività delle Federazioni sono rilevati: in Kenia sono importanti le Cooperative di Compagnie Assicuratrici (CIC) e l’Unione Nazionale di Cooperative Edili (NACHU); Cooperative del Tabacco in Tanzania (TTCA); Cooperative di Artigianato (LCH) e l’Artigianato tessile di Mohair in Lesotho (LHM); di recente anche la Federazione delle Cooperative del Te (Ferwacothe) e le Federazione delle Cooperative di riso in Ruanda (Fucorirwa). Cooperative sindacali In Ruanda i sindacati, come la Central des Syndicats des travailleurs au Rwanda (CESTRAR) ed il Congrès du Travail et de la Fraternité (COTRAF), così come alcuni donatori tra le organizzazioni locali non governative (ONG) sono di aiuto diretto alle cooperative. Tuttavia, i sindacati locali cooperativi sono spesso poco attrezzati e senza risorse finanziarie o umane. E visto che non hanno molti servizi da offrire, essi rimangono in gran parte invisibili. 2.3 La formazione cooperativa La formazione cooperativa è offerta dai college cooperativi in sei dei nove paesi (Kenia, Tanzania, Uganda, Zambia, Lesotho e Swaziland); la maggior parte di questi istituti sono stati fondati prima o subito dopo l’indipendenza. Tuttavia, nel corso degli anni la loro gestione è caduta in mano ad un Ministero del Governo (Istruzione o Agricoltura). Il Tanzania Cooperative College è stato trasformato in una Università ed ora è conosciuta come la “Moshi University College of Cooperative and Business Studies” (MUCCoBS). La Kenyan Cooperative College è ora affiliata alla “Jomo Kenyata University”. In Etiopia, il ruolo del college cooperativo è svolto da un certo numero di Università e scuole professionali (Harayama, Hawassa, Mekelle e Ambo). In Botswana,

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una divisione del Dipartimento Cooperativo organizza corsi di formazione. In Ruanda, la formazione cooperativa è prevalentemente gestita attraverso una Ong donatrice chiamata IWACU, anche se altre organizzazioni, come la PPPMER e la Ugama-CSC, offrono programmi di formazione. In Tanzania sono offerti corsi di specializzazione, master in Etiopia e lauree in Kenia. Corsi di Diploma (prevalentemente 2 corsi l’anno) e corsi di livello certificati (molti in un anno) sono offerti in molti Paesi. Solo il Botswana ha limitato l’offerta dei corsi di breve durata ed elementari (che vanno da una settimana a diversi mesi e che richiedono un modulo di iscrizione di quinto livello). Il Rwandan Centre de Formation et de Recherches Coopératives - localmente detto il Centro IWACU - si compone di 44 moduli per i suoi tirocinanti che possono essere adattati alle esigenze. Corsi non accademici possono coinvolgere gente a tempo pieno e possono essere organizzati attraverso l’apprendimento a distanza o con corsi di fine settimana. La maggior parte delle scuole offrono anche corsi su misura. La gestione cooperativa, la contabilità e la commercializzazione sono gli ambiti ricorrenti a tutti i livelli ed in tutti i paesi. Gli ambiti che guadagnando una crescente popolarità sono:

- lo sviluppo della comunità; - la gestione delle cooperative di risparmio e di credito (specializzazione post-laurea); - la gestione delle risorse umane (master); - gli appalti e la gestione dell’offerta (laurea); - la legislazione sulle cooperative; - il settore bancario cooperativo; - il settore statistico; - gli operatori informatici; - la commercializzazione agricola (diploma o corso di livello certificato); - l’approccio partecipativo; - la questione di genere (corsi personalizzati).

L’importanza del ruolo del college potrebbe essere indicato dal numero (e dalla composizione) del personale, nonché dall’iscrizione. Il numero di studenti tende a variare nel corso degli anni. Per esempio, nel 2007 la Cooperative College of Swaziland provvedeva per 25 studenti a tempo pieno, 10 studenti part-time, 25 tirocinanti in corsi brevi e 46 tirocinanti in altri corsi (che sono organizzati a livello locale). Le ONG specializzate, come il Centro IWACU, PPPMER e Ugama-CSC, dichiarano di aver formato molte migliaia di soci di cooperative nel corso degli ultimi tre anni. In un certo numero di paesi il personale esecutivo è numericamente inferiore rispetto al personale di supporto, ciò solleva interrogativi circa il grado di efficienza organizzativa del sistema educativo. Gli studenti dei college cooperativi non sono in genere soci delle cooperative. Essi abbandonano la scuola secondaria (in particolare in Etiopia, Zambia e Botswana). Ciò è stato osservato nel recente studio sui college cooperativi africani, effettuata dal Regno Unito, Co-operative College (UK Co-operative College, 2009). Lo staff della cooperativa primaria ed i suoi soci ricevono una breve introduzione sulla cooperazione, e sulle cooperative, da parte del personale del Dipartimento per le cooperative quando la loro cooperativa è registrata. Donatori e / o programmi avviati dal Governo assicurano che i soci delle cooperative sono anche raggiunti dai centri associati con i college. Questo è il caso di Etiopia, Kenya, Uganda e Swaziland. In Tanzania, il già citato ICCDE conduce

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dal 1964 corsi di formazioni, il più delle volte attraverso seminari e corsi per corrispondenza, per il personale delle cooperative e per i soci. In Zanzibar, l’impatto della mancanza di un centro di formazione locale è riscontrabile nella scarsa comprensione, tra i soci, delle cooperative. Una presenza femminile tra gli studenti universitari è evidente: tra il 25% e il 40% degli studenti in Etiopia sono donne e si va oltre il 75% in Swaziland. 2.4 Il ruolo del Governo I Governi potrebbero limitare il loro ruolo fornendo la legislazione e il riconoscimento (tramite registrazione) delle cooperative. Un passo al di là di questo sarebbe quello di facilitare le cooperative attraverso la formazione, le campagne di promozione ed i controlli finanziari. Ulteriori agevolazioni sarebbero date attraverso l’istituzione di strutture governative per la rappresentanza cooperativa ed il coinvolgimento del movimento cooperativo nelle altre politiche. All’altro estremo, i Governi potrebbero optare per la completa assenza e la deregolamentazione. Ciò è avvenuto in molti Paesi africani, nel 1990, ai tempi dell’Aggiustamento Strutturale. Tuttavia, dal 2008 i Governi sono molto presenti nella scena della cooperazione in Africa. In evidenza sono il processo legislativo, l’inserimento istituzionale e la politica cooperativa; misure che stanno ad indicare il grado di riconoscimento delle cooperative come forza significativa o potenziale della società civile. La legislazione, in base ai Cooperative Societies Acts, è stata aggiornata per accogliere le sfide attuali in materia di politica e di diritto sulle cooperative. Recenti aggiornamenti sono accaduti in Etiopia (2004), Kenia (2004), Tanzania (2003), Ruanda (2007), Zambia (1998), Lesotho (2000) e Swaziland (2003). Solo in Uganda (1992), l’ambiente legislativo potrebbe essere considerato in ritardo. Come regola generale, la legge contiene in genere la definizione di una cooperativa, i requisiti e la procedura per la registrazione, e i diversi diritti e doveri dei proprietari della cooperativa (soci e amministratori). Nel frattempo si è ben capito che le cooperative di risparmio e di credito (SACCOs) necessitano di una propria legislazione per la loro attività principale, che implica la gestione del denaro delle persone senza essere una banca commerciale. In Kenia, nel 2008, è stato votato un disegno di legge sulle SACCOs. In tutti i nove paesi, un Ministero è responsabile per il controllo legale delle cooperative. All’interno del Ministero c’è una finestra istituzionale (di solito un Dipartimento) per le cooperative. In genere, il Ministero in questione sarebbe il Ministero dell’Agricoltura. Tuttavia, in Uganda e Ruanda è il Ministero del Commercio, in Kenia è il Ministero dello Sviluppo Cooperativo e della Commercializzazione; in Lesotho vi è un Ministero per le cooperative. Una volta all’interno del Ministero, il Dipartimento delle Cooperative è il punto focale per lo sviluppo cooperativo in sette dei nove paesi. Le eccezioni sono Etiopia, con le sue Agenzie Cooperative Federali, e Ruanda con la sua Agenzia Cooperativa Ruandese. Un tale Dipartimento (o Agenzia) è guidato da un Commissario e da altro personale, da un capo ufficio, da un ufficio decentrato (Provincia o Distretto) e da lavoratori. Il numero di personale del reparto varia da 16 in Uganda ad uno scaglionamento di 1118 in Kenia. Tuttavia, l’elevato turnover del personale e le elevate proporzioni di personale di supporto hanno visto diminuire la capacità istituzionale e l’efficienza. Un complessivo atteggiamento pro-cooperativa era chiaramente visibile. Per esempio, i Governi avevano visto di buon occhio ed incentivato le cooperative come un modo di impresa delle attività economiche. I Governi sono andati oltre questo ruolo per dimostrare una disponibilità innegabile sul controllo e sulla regolamentazione delle cooperative. Ci sono ovvie ragioni per questo. In primo luogo, le politiche del 1990, che hanno lasciato la regolamentazione e l’iniziativa interamente al mercato, molto spesso hanno portato alla

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cattiva gestione delle cooperative. Anche se il paradigma di autoregolamentazione è ancora evidente nella legislazione più recente, diversi esempi mostrano che è in qualche misura stato abbandonato nella pratica. In secondo luogo, i Governi che desiderano impostare programmi di sostegno nel settore agricolo (come il programma di fertilizzazione in Zambia) hanno bisogno di partner identificabili e responsabili, così come una rete organizzata di distribuzione. In terzo luogo, i governi prendono semplicemente il posto ed il ruolo delle defunte (se non totalmente assenti) Federazioni delle cooperative. Alcuni esempi mostrano che l’interventismo può avere successo, se accompagnato da una sana autocritica. Ad esempio, van Rensburg (2006) spiega come i risultati misti, ottenuti una volta introdotte banche cooperative nei villaggi del Sud Africa, hanno esortato il Governo a trovare una nuova strategia a favore delle cooperative povere. Il fattore chiave non era quello di copiare i modelli di migliori pratiche esistenti, quali l’Associazione per la Promozione Sociale (ASA), la Grameen Bank, ma piuttosto di studiare i bisogni della comunità sul terreno e stabilire gradualmente gli elementi che alla fine formano un sistema integrato di cooperative locali. Tra questi elementi erano visibili le strutture (Magazzini), la catena degli affari (produzione e commercializzazione), le proprietà della comunità. Questo caso ha dimostrato che un contestuale approccio a favore dei poveri può essere più efficace quando si fonda su una analisi di pensiero che cerca di introdurre elementi per un processo di costante attuazione, di modo che sia rilevante per gli utenti finali. Tuttavia, si osserva che spesso i governi manifestano i propri limiti quando si cerca di regolamentare e incentivare le cooperative. Per esempio, in Kenia il Dipartimento ha puntato molto sulla rapida crescita del numero delle cooperative, così come nelle migliori procedure di registrazione e nelle misure sanzionatorie. Eppure, non è riuscito a favorire la capitalizzazione e la crescita delle attività delle cooperative. Un altro difetto in molti Paesi si riferisce alla separazione dei dati delle cooperative attive dalle cooperative che non esercitano la loro attività. Questo riduce notevolmente la possibilità di misurare e monitorare le cooperative come un settore. I Dipartimenti cooperativi non hanno installato un meccanismo di cancellazione dal registro, i processi di cancellazione non sono mai stati ritenuti importanti dalle autorità. Alcuni Governi (ad esempio, Swaziland, Zambia) hanno tradotto in modo minore il loro atteggiamento pro-cooperativo in un documento politico ufficiale. Altri Governi (Uganda, Ruanda, e Zanzibar), sono riusciti ad articolare le loro forze pro-cooperative e le hanno pubblicate in un documento ufficiale sulla politica di cooperazione. Le cooperative sono per lo più non coinvolte nei programmi di politica del governo - altro rispetto ai programmi relativi allo sviluppo cooperativo. Questo può essere stato associato alla quasi totale assenza di federazioni (defunte nella maggior parte dei paesi) o nella riluttanza ad invitare gli attori della società civile per definire le linee politiche. Detto questo, in alcuni Paesi le cooperative sono invitate a partecipare ai piani d’intervento governativi per l’eliminazione della povertà, tra cui: - il Piano per lo sviluppo accelerato e sostenuto per porre fine alla povertà (PASDEP) in Etiopia; - la Carta Strategica per la Riduzione della Povertà e la Carta per il Benessere di Tutti in Uganda; - la Carta Vision 2020 in Ruanda, Tanzania e Zanzibar. Le cooperative sono generalmente viste come un veicolo per l’esecuzione della politica piuttosto che un coautore nella definizione delle politiche. 2.5 Coinvolgimento dei donatori e delle agenzie internazionali I donatori hanno una presenza significativa nelle cooperative africane. Nella maggior parte dei casi questo significa che il movimento cooperativo è direttamente supportato da particolari programmi. Programmi generali verso il settore agricolo sono lanciati anche a vantaggio delle cooperative. Le eccezioni a questa generale tendenza comprendono il Botswana e lo Swaziland, dove il

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coinvolgimento dei donatori è quasi nullo. In Zambia, i donatori che sono stati scoraggiati dalle politiche di liberalizzazione del 1990, solo ora stanno lentamente rientrando in scena. Programmi sullo studio del Paese sono ancora in corso o si sono verificati nel recente passato (2006/07). Al fine di discutere il coinvolgimento dei donatori, si fa una distinzione tra i donatori multilaterali, le agenzie internazionali di cooperazione, il movimento cooperativo nel Nord, le agenzie bilaterali, le ONG e la politica internazionale istituzionale. Donatori multilaterali Tra i donatori multilaterali, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), la Banca Mondiale, la Food and Agriculture Organization (FAO), l’ILO e l’United Nations Development Programme (UNDP) mostrano un forte coinvolgimento. Negli studi di Paese, l’IFAD si fece avanti come il donatore di primo piano per lo sviluppo rurale, rendendo accessibili i servizi finanziari per i poveri delle aree rurali, in particolare il Programma rurale d’intermediazione finanziaria (RUFIP) in Etiopia e Lesotho, e programmi analoghi in Kenia (IT-programma), Uganda, Zanzibar e Ruanda. In generale i programmi dell’IFAD riguardano lo sviluppo rurale, e includono: - piccoli investimenti sul bestiame; - finanza rurale; - l’irrigazione e l’uso dell’acqua; - la sicurezza alimentare. L’IFAD lavora con tutti i tipi di produttori agricoli o produttori di servizi rurali, comprese le cooperative. Le cooperative svolgono spesso un ruolo chiave nei progetti finanziati dall’IFAD. Per esempio, lo sviluppo di centri di comunità su Rodríguez Island o l’adozione di coltivazione biologica del cacao a São Tomé e Príncipe. Inoltre, in occasione della Prima Conferenza dei Ministri dell’Agricoltura dell’Unione Africana (Bamako, febbraio 2006), il Vice Presidente dell’IFAD ha esplicitamente indicato le capacità cooperative come un obiettivo da rafforzare (Enweze, 2006). La Banca Mondiale ha una serie di programmi che sostengono direttamente le cooperative in Africa, che cercano di introdurre nuovi concetti per lo sviluppo. Gli esempi includono: - combustibile di legno sostenibili attraverso le cooperative rurali in Tambacounda (Senegal); - donne per le SACCO in Madagascar; - cooperative di donne in Etiopia. Lo studio Paese sullo Zanzibar cita un coinvolgimento indiretto della Banca Mondiale nei programmi del governo come lo Sviluppo Agricolo Partecipativo (PADEP) ed il Progetto sulla Gestione dell’Ambiente Marino e Costiero (MACEMP). Alcune storie di successo ampiamente acclamate, come la creazione del “modello farmapine” in Ghana sono ben documentate (Yeboah, 2005). Nel Sud del Sudan, la Banca Mondiale ha un programma per l’approvvigionamento idrico e per i servizi igienico-sanitari rurali, attuato dal Ministero delle Cooperative e dello Sviluppo Rurale a Juba. La Banca mondiale ha effettuato importanti studi sulla necessità e l’efficacia degli interventi a favore dei poveri, come ad esempio gli studi sulle SACCOs in Kenia e in Burkina Faso (Aeschliman 2007; Owen 2007). L’Istituto di Ricerca sulla Politica Alimentare Internazionale (IFPRI) ha intrapreso degli studi simili (come Bernard, Gabre- Madhin & Tafesse, 2007). In Tanzania, le Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) e le Banche per lo Sviluppo dell’Africa dell’Est supportano le cooperative attraverso la “Small Industries Development Organization” (SIDO). La SIDO prevede la formazione e il sostegno alle Piccole e Medie Imprese, comprese le cooperative. Il sostegno dell’ILO in Etiopia, dove un programma prevede il sostegno alla riforma cooperativa. In Ruanda un progetto dell’ILO ha portato lavoratori artigiani ad avviare delle cooperative. Tra il 2004 e il 2006, l’ILO con Infrastructure Consortium for Africa (ICA) e la

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Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi (ICFTU), ha promosso il programma SYNDICOOP. Questo programma mira a rafforzare la capacità dei sindacati e delle cooperative nel lavorare insieme per organizzare i lavoratori dell’economia informale e per migliorare le loro condizioni di lavoro. Il sostegno alle cooperative da parte della FAO è in gran parte attraverso programmi di colture-dirette o della catena, come nel caso di Kenia (cooperative diario), Zambia (la catena della manioca), Botswana, Etiopia e Ruanda. Il coinvolgimento dell’UNDP è attraverso piccoli progetti diretti a gruppi target (ad es. Gruppi di donne in Botswana). In Zanzibar, la Banca Mondiale ha previsto programmi per gruppi di pescatori ed agricoltori attraverso il Governo, come il Progetto di Supporto ai Servizi Agricoli (ASSP). Altri esempi dimostrano come l’UNDP usa di frequente le cooperative per realizzare i propri progetti. Tuttavia, in un articolo panoramico sul ruolo degli attori non statali in occasione del 7 ° Forum sulla Governace in Africa (organizzato da UNDP), le cooperative hanno ricevuto poca menzione, oltre ad essere considerati uno dei molti tipi di attori non statali (Ulimwengu, 2007). Il World Food Programme (WFP) dirige la sua politica sempre più verso il locale approvvigionamento del cibo per le operazioni di emergenza. Nel 2008, il PAM ha calcolato che il 78% del suo cibo è stato acquistato in 73 paesi in via di sviluppo. Il potenziale delle cooperative è stato riconosciuto pure da altre agenzie internazionali per lo sviluppo. Ad esempio, UN Habitat segue attentamente il contributo delle cooperative africane nel settore dell’edilizia abitativa da oltre un decennio. Le agenzie internazionali di cooperazione Il più rappresentativo degli organismi di cooperazione internazionale è il WOCCU (Consiglio Mondiale delle cooperative di credito), anche importante donatore. Sulla base dei finanziamenti provenienti da fonti diverse, WOCCU in Kenia si concentra sul sostegno della crescita sostenibile delle cooperative di risparmio e di credito (SACCOs), sullo sviluppo delle capacità locali dei tecnici per aiutare le SACCOs ed attenuare l’impatto dell’HIV / AIDS attraverso programmi di educazione e servizi finanziari. In Lesotho il WOCCU ha sostenuto una conferenza sulla politica finanziaria cooperativa. Il WOCCU, inoltre, segue da vicino le attività del movimento cooperativo delle SACCOs. L’ICA, Infrastructure Consortium for Africa, a parte la sua riunione dell’Assemblea Regionale, ha organizzato una Conferenza di Genere in Lesotho nel 2007. Il tema era “Promuovere l’uguaglianza di genere nelle cooperative, per promuovere lo sviluppo sostenibile”. L’ICA, è stato spesso sollecitato da parte delle amministrazioni governative per la ri-progettazione di norme di cooperazione e regolamentazioni (ad esempio in Kenia) - anche se questo tipo di attività non è sempre considerata come un sostegno del donatore. L’ICA implementa anche una serie di programmi a sostegno della capacità, della difesa e della creazione di reti per le cooperative nelle regioni. Un esempio è il Progetto Clima Propizio (EEP), finanziato dal Canadian Cooperative Association (CCA), che mira al miglioramento dell’ambiente politico e legale per lo sviluppo delle cooperative in Africa Orientale, Centrale e Meridionale. Inoltre, i membri dell’ICA sono direttamente impegnati in attività di sviluppo cooperativo nella regione. Movimenti cooperativi da Nord I movimenti cooperativi dall’Europa e dal Nord America forniscono anche un sostegno. ACDI/VOCA (USA) è coinvolto in programmi in Kenia e in Etiopia. Tutte le agenzie americane affiliate al Consiglio USA dello Sviluppo Cooperativo d’Oltremare (OCDC) gestiscono progetti in Africa. Ad esempio, la Land O’Lakes ha iniziato un programma nel 2008 per la ricostruzione dell’industria casearia del Mozambico. Nel 2007 la Land O’Lakes ha inaugurato la prima cooperativa agro-pastorale nel Sud del Sudan. I coinvolgimento della Cooperazione Scandinava e Canadese in Africa dell’Est risale al 1960, e continua ancora oggi. Norgesvel (Norvegia), Centro Cooperativo Svedese (Svezia), Développement Desjardins International (DID) e CCA (Canada) confederazioni di sostegno come KNFC, TFC e UCA. Il

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numero delle cooperative primarie e secondarie supportate è piuttosto esteso. Alcune delle specializzazioni sono basate sulle lingue, con la DID sono intese a promuovere le cooperative che parlano il francese (tra cui le Caisses Populaires in Paesi come la Guinea, il Burkina Faso, il Niger ed il Mali ). NorgesVel, insieme a NORAD, sponsorizzano anche un programma denominato Progetto di Educazione Ambientale e Biodiversità (BEEP) in Tanzania, Sud Africa e altrove. Il progetto si propone di formare e supportare le organizzazioni che rappresentano la comunità rurale (comprese le cooperative) per la manutenzione e la gestione della biodiversità. In Kenia, il College Cooperativo riceve un sostegno da ACDI / VOCA, dalla Cooperazione Tecnica Tedesca (GTZ) e dal College UK Co-operative, di modo che possa diventare un centro per la conoscenza, offrendo consulenza in materia di cooperazione. Il UK Co-operative College (non finanzia) contribuisce allo sviluppo di altre Scuole Cooperative nell’Africa sub-sahariana attraverso la formazione e la creazione di network. La tedesca Cooperative Raiffeisen Union (DGRV) ha un ufficio di progettazione a Pretoria. Da lì, si realizzano progetti a favore delle cooperative in Sud Africa ed altrove nella regione. Oikocredit e Centre International du Crédit Mutuel sostengono anche le SACCOs in Africa. Agenzie Bilaterali USAID, DfID, GTZ, DANIDA, NORAD, Sida, JICA e BTC20 sono i donatori bilaterali chiamati più frequentemente a fornire un sostegno alle cooperative africane. Ci possono tuttavia essere molti altri donatori, come ad esempio AusAID, NZAID, AFD o la Finnish Development Cooperation. DFID e USAID sono coinvolte nella riforma legislativa e istituzionale delle Cooperative in Lesotho. La maggior parte del sostegno fornito da questi donatori è diretto ai produttori rurali, che comprendono le cooperative. In Kenia, i donatori lavorano attraverso un fondo gestito dal Ministero dell’Agricoltura. Le organizzazioni non governative (ONG) World Vision è la ONG chiamata più frequentemente a lavorare con le cooperative africane. In Etiopia ed in Swaziland ha programmi per facilitare la formazione. Le associazioni di produttori sono controllate per un periodo di tempo e alla fine “Consegnate” al Dipartimento delle Cooperative. Action Aid, Oxfam, SOS Sahel e Self-Help International sono tra le altre ONG che supportano le cooperative in Etiopia. La Caritas è presente in Uganda e un bel po’ di ONG olandesi in Ruanda. Per esempio, la ICCO sostiene Ugama -CSC e IWACU Centro di formazione cooperativo per i programmi su larga scala; la SNV lavora sulle catene del valore (anche in Zambia); la Novib e Agriterra sono presenti oltre a Care International. Heifer International sostiene le cooperative dello Zambia con l’allevamento e programmi. Dunduliza è una rete di SACCOs in Tanzania che mira a ridurre i costi generali. Dunduliza è supportato da diverse Organizzazioni non governative, nonché da DID e dal Financial Sector Deepening Trust. Il Lutheran World Relief (LWR) lavora con il KNFU sul commercio equo e solidale attraverso il suo progetto sul caffè. LWR supporta anche il commercio del cacao equo agli agricoltori della cooperativa Kuapa Kokoo in Ghana. Habitat for Humanity promuove cooperative edilizie, in particolare nel Sud Africa e Senegal. Istituzioni politiche internazionali Oltre alla partecipazione come donatori o a fornire assistenza tecnica, le agenzie internazionali sono in grado di supportare le cooperative africane con riconoscimenti ufficiali e promozione. Tale è stato il caso dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l’adozione della risoluzioni e la pubblicazione del report semestrale sulle cooperative - la risoluzione più recente è la 62/128 sul

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ruolo delle cooperative nello sviluppo sociale (ONU, 2008). L’Unione africana, al Vertice di Ouagadougou, nel 2004, ha esplicitamente menzionato lo sviluppo delle cooperative in quanto un requisito fondamentale per la riduzione della povertà e per lo sviluppo sostenibile (Unione africana, 2004a). Il Piano d’azione di accompagnamento ha visto un ruolo significativo per lo sviluppo delle cooperative agricole, la riduzione della migrazione rurale-urbana, la protezione sociale, la dimensione di genere e l’empowerment dei gruppi vulnerabili (Unione africana, 2004b). L’International Trade Union Confederation come partner del programma CoopAFRICA ha mobilitato i suoi membri nel continente africano per collaborare con le organizzazioni cooperative nei loro rispettivi paesi. In molti paesi questo accade spontaneamente, come emerge in un colloquio con il coordinatore del Ruandese Trade Union Congress COTRAF (Brioni, 2007). Infine, il fatto che le cooperative sono incorporate nella corrente Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP), può essere un buon indicatore della loro rilevanza. Il documento ICA-ILO “Global Cooperative Campaign against Poverty” suggerisce che su 43 PRSP, 41 citano le cooperative o hanno una componente cooperativa (ICA - ILO). Dei nove paesi che sono oggetto di questo studio, due di questi (Botswana e Swaziland), non sembrano avere una PRSP. I restanti sette hanno cooperative, costituite nel loro PRSP, anche se in misura diversa. Etiopia, Ruanda, Tanzania e Zambia sembrano avere integrato e sottolineato il ruolo delle cooperative nello sviluppo economico. Kenia, Uganda e Lesotho l’hanno fatto solo marginalmente. 2.6 Risultati della ricerca La ricerca condotta sulle cooperative ci permette di acquisire una comprensione dello stato del movimento cooperativo nei nove Paesi studiati. In sintesi, i dati sono i seguenti:

1. Le cooperative hanno una presenza significativa nei Paesi studiati. I dati mostrano che oltre il 7% della popolazione africana è affiliata alle cooperative primarie. Sembra esserci una tendenza alla crescita, visto che la maggior parte dei paesi ha centinaia di nuove cooperative registrate ogni anno.

2. L’affidabilità dei dati sulle cooperative e sui loro soci è in genere molto povera. I dati governativi delle registrazioni e alcune indagini locali sono le uniche fonti rare di informazione disponibili. La percentuale delle cooperative in sospeso (fase pre-cooperativa) varia dal 20% all’80%. Il sistema che regolamenta le cooperative, nei paesi di ricerche, è sprovvisto di un meccanismo di cancellazione dal registro.

3. All’interno del movimento cooperativo africano, le Cooperative di Risparmio e di Credito (SACCOs) stanno aumentando e potrebbero presto essere la più comune forma di cooperativa. La crescita d’importanza del settore delle SACCOs può essere associata al pubblico che essi sono riusciti a coinvolgere ed alla crescente popolarità della micro-finanza.

4. La maggior parte dei paesi studiati risponde al modello cooperativo monistico (modello

coloniale britannico). E’ stato riscontrato che spesso le confederazioni lottano per il loro

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riconoscimento (dal Governo, così come dagli affiliati), la solidità finanziaria e la stabilità organizzativa. Alcune delle federazioni di settore spesso sembrano essere più forti delle organizzazioni. In cinque dei nove paesi le federazioni delle SACCOs sono riconosciute e ben funzionanti.

5. Spesso, la costruzione e il mantenimento di una struttura del movimento cooperativo viene vista come una sfida. In effetti, la ricerca condotta in questo studio rivela che la struttura del movimento ha gravi lacune nei paesi del sud dell’Africa (Zambia, Botswana, Lesotho, Swaziland). In Ruanda, a causa del considerevole ingresso dei donatori, il governo è in costante lavoro per la costruzione di una struttura del movimento. In Etiopia, il Governo ha cercato di costruire un movimento, proponendosi come spina dorsale del movimento.

6. L’istruzione e la formazione cooperativa è disponibile in tutti i nove paesi, ma i livelli, programmi, contenuti e numero di tirocinanti, differiscono notevolmente. I College Cooperativi sono di proprietà del Governo e provvedono ai diplomati (avendo finito l’istruzione secondaria), nonché al personale del reparto cooperativo del Governo. La formazione per i soci e per il personale delle cooperative primarie è meno disponibile e normalmente è durante una breve sessione data dal personale del reparto in cui le cooperative sono registrate. In Ruanda, la formazione è espressa attraverso le ONG.

7. I governi assumono un atteggiamento pro-cooperativa, rispecchiandolo nella legislazione aggiornata e nel funzionamento dei dipartimenti cooperativi. La politica di regolazione può essere sentita come intrigante da alcuni movimenti cooperativi, mentre in altri casi, il governo sta tentando di ripristinare i movimenti istituzionali. La linea di demarcazione tra il supporto ed il controllo può rimanere un oggetto di polemica. A causa della mancanza di riconoscimento e/o del funzionamento degli organismi rappresentativi, le cooperative non sono coinvolte come attori nella politica del Governo. Tuttavia, cooperative o enti cooperativi sono stati consultati per la preparazione dei programmi di sradicamento della povertà in Tanzania, Ruanda, Uganda ed Etiopia.

8. I movimenti cooperativi hanno beneficiato dei programmi dei donatori. Diverse tipologie di

donatori sono state presenti: il movimento delle agenzie cooperative (come ad esempio WOCCU, ACDI, SCC, CCA e altre), agenzie bilaterali (USAID, DFID, GTZ, tra le altre), agenzie delle Nazioni Unite (IFAD, FAO, UNDP, ILO, tra le altre), la Banca mondiale ed anche le ONG (World Vision, ICCO, altre). La maggior parte dei programmi sono orientati al sostegno ed al rafforzamento istituzionale, allo sviluppo agricolo, all’accesso ai finanziamenti ed alla formazione nella governance.

9. Le cooperative possono avere un significativo impatto diretto sulla vita delle persone

attraverso i loro servizi (credito, fattori di produzione agricoli, accesso ai mercati, conservazione e trasporti, edilizia, altro). Tuttavia, il loro significato, nella società non è stato particolarmente compreso ed il suo contributo non è notevole. I dati sull’occupazione diretta che essi rappresentano è inadeguato, il che rende difficile determinare le implicazioni macroeconomiche del movimento cooperativo. Si potrebbero fare stime preliminari nella maggior parte dei paesi e vedere come tra lo 0,2 % e lo 0,5% della popolazione totale (non forza lavoro) guadagna attraverso l’occupazione in cooperative. In Kenia, con il suo fiorente

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movimento cooperativo, questa cifra potrebbe essere nettamente superiore. Le cooperative non hanno ancora sistemi aggiuntivi di protezione sociale (diversi da quelli tradizionali di sostegno reciproco), né hanno effettivamente un loro collegio elettorale. Allo stesso modo, le cooperative non sono adeguatamente attrezzate per veicolare campagne sulla qualità della vita, come la parità di genere, la sensibilizzazione ambientale o la prevenzione dell’HIV / AIDS.

10. Alcune differenze possono essere effettuate tra le tendenze dei movimenti cooperativi in ciascuno dei paesi studiati. Si potrebbe affermare che le cooperative nei paesi dell’Africa orientale (Kenia, Tanzania e Uganda) si stanno sviluppando bene e stanno diventando sempre più importanti, come una forza della società civile. Nei due paesi atipici (Etiopia e Ruanda), le cooperative stanno recuperando rapidamente la loro arretratezza grazie alle politiche pro-cooperazione dei Governi. Nei paesi dell’Africa meridionale (Zambia, Botswana, Lesotho, Swaziland), le cooperative hanno bisogno di molti progressi prima di poter riemergere come attori importanti della società.

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3. La Cooperativa in Somalia 3.1 Cenni storici sul Paese Periodo Pre-Coloniale (II secolo – XIX secolo) La storia della Somalia risale a quando la regione fu conosciuta attraverso gli antichi egizi. Tra il II e il III secolo d.C. varie parti del territorio vennero inglobate nel regno etiope di Axum, per poi essere conquistate da alcune tribù arabe, che instaurarono un sultanato. Contemporaneamente, la regione fu islamizzata dall’arrivo di sciiti provenienti dalla Persia. Nel XIII secolo, popolazioni provenienti dallo Yemen si stanziarono sul territorio; nel corso del XVI secolo il sultanato fu smembrato in piccoli stati indipendenti. Zeila, principale città del sultanato, passò sotto il controllo dello Yemen e, in seguito, venne conquistata dagli ottomani. Periodo Coloniale (1839 - 1960) Con l’espansione coloniale delle potenze europee, terminò il periodo di pace della regione somala. Nel 1839 la Gran Bretagna si stabilì sul golfo di Aden, prendendone il controllo allo scopo di proteggere le rotte delle proprie navi mercantili. Qualche decennio dopo, l’Egitto occupò alcune città costiere somale e le zone limitrofe dell’interno; si ritirò nel 1882 per placare la ribellione del vicino Sudan. Approfittando di questo momento, la Gran Bretagna occupò il territorio e ne fece un protettorato, conosciuto come Somaliland britannico (1884). L’Italia, per mezzo di accordi con il sultano di Zanzibar, l’Etiopia e la Gran Bretagna, ebbe vantaggi commerciali nell’area e, in seguito all’Accordo di Londra, stabilì i confini del Somaliland italiano (1885). Nel 1936, venne unito all’Eritrea e all’Etiopia, appena conquistata, per formare lo stato coloniale dell’Africa orientale italiana. Il nord della regione divenne parte dell’impero coloniale francese. In seguito all’entrata dell’Italia in guerra, ci fu l’invasione del Somaliland britannico (1940), che gli inglesi riconquistarono l’anno seguente. Con l’accordo di pace siglato a Parigi, l’Italia perse i possedimenti in Africa e il controllo sulle ex colonie passò ai “quattro grandi” (Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica e Francia). Non avendo raggiunto un accordo, i “quattro grandi” sottoposero la questione all’Assemblea Generale, che adottò una risoluzione secondo la quale il territorio dell’ex Somaliland italiano sarebbe stato amministrato per dieci anni (dal 1950 al 1960) dall’Italia, secondo il sistema della amministrazione fiduciaria. Indipendenza della Somalia e la Dittatura (1960 - 1991) Il 26 Giugno del 1960 il Somaliland britannico divenne indipendente. Il 1° luglio 1960 il Somaliland italiano divenne indipendente ed unendosi all’ex Somaliland britannico, si costituì la Somalia. Nel giugno del 1961, la Somalia adottò la sua prima Costituzione dopo un referendum popolare, che istituì uno stato democratico di forma parlamentare, basato su modelli europei. Il primo presidente della nuova nazione, Aden Abdullah Osman Daar, eletto nel 1960, fu spodestato nel 1967 da Abdi Rashid Alì Shirmarke. Il 15 ottobre 1969 Shirmarke fu assassinato e, alcuni giorni dopo, un colpo di stato militare portò al potere Muhammad Siad Barre: orfano di un pastore, senza alcuna istruzione scolastica, nel 1941 entrò nel corpo di polizia territoriale della

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colonia. Negli anni cinquanta frequentò la Scuola Allievi ufficiali Carabinieri di Firenze e, con il grado di Sottotenente dei Carabinieri, fece ritorno in Somalia, dove prestò servizio nell’Arma. Con l’indipendenza della Somalia (1960), lasciò la polizia per l’esercito, dove fece carriera fino a diventarne comandante in capo. In occasione di addestramenti congiunti con ufficiali sovietici, ebbe modo di conoscere le teorie del marxismo e ne abbracciò gli ideali. Grazie al colpo di stato da lui stesso architettato e portato a compimento, il 21 ottobre 1969 prense il potere, proclamando la Seconda Repubblica e decretando l’uguaglianza di tutti i cittadini, uomini e donne, in una società arcaica e maschilista. Tiranno illuminato, creò un sistema a partito unico, instaurando un sistema di gratuità delle cure mediche e di istruzione scolastica, rendendo obbligatorio l’insegnamento della lingua somala. Questo creò un senso di unità nazionale, ma costituì un problema di comunicazione per le nuove generazioni, che necessitarono di una terminologia scientifica e commerciale. Molte tribù nomadi acquisirono una residenza stabile, la maggior parte nei dintorni di Mogadiscio. Il potere esecutivo e legislativo fu diviso tra i venti membri del Consiglio Supremo Rivoluzionario (SRC), con a capo Barre. Nel 1970 la Somalia fu dichiarata stato socialista; negli anni seguenti Barre nazionalizzò gran parte delle attività economiche del paese. All’inizio degli anni ‘70, le tensioni lungo il confine con l’Etiopia aumentarono, a causa dell’ascesa al potere di Menghistu. Pochi anni dopo, il Fronte di Liberazione della Somalia Occidentale (WSLF), composto da appartenenti all’etnia somala in Etiopia, iniziò operazioni di guerriglia nella regione etiope dell’Ogaden. Nel 1976, Barre fondò il Partito Socialista Rivoluzionario della Somalia. In seguito, si indirizzò verso una politica sempre più autoritaria e verso un culto esasperato della personalità (ancora oggi molte sue immagini di grandi dimensioni campeggiano sugli edifici di Mogadiscio). Nel 1977, la Somalia invase l’Etiopia con lo scopo di riprendere il controllo sulla regione contesa. L’Etiopia, sostenuta da Unione Sovietica e da Cuba, riuscì a respingere l’invasione. A causa di questi scontri, circa due milioni di profughi cercarono rifugio in Somalia. Dopo il conflitto per l’Ogaden, la Somalia abbandonò l’ideologia socialista e si aprì all’Occidente, fino ad essere considerata dagli Stati Uniti un partner nel contesto della Guerra Fredda. Il regime di Barre si inasprì, in particolare nei confronti degli oppositori politici e i gruppi etnici. La guerra civile riprese e Barre fu costretto nel 1991 ad abbandonare il paese. Nello stesso anno, l’ex Somaliland britannico proclamò la propria indipendenza ed in Somalia si passò ad un Governo di Transizione. Tumulto e Missione ONU (1992 - 2004) Nel 1992, venne inviato un contingente delle Nazioni Unite (ONUSOM), guidato dagli Usa, allo scopo di restaurare l’ordine e permettere così alle organizzazioni internazionali di riprendere il proprio lavoro. La missione ONU fallì e nel 1995 i caschi blu abbandonarono la Somalia. Il Somaliland, sebbene non sia stato ancora riconosciuto dalla comunità internazionale, costituì un vero e proprio stato, dotandosi di una Costituzione e di un parlamento. La regione del Puntland si dotò di istituzioni “quasi - statali”, ma non dichiarò la propria indipendenza. Il resto del paese, cioè la zona meridionale, rimase teatro di conflitti, alimentati dalla rivalità tra i vari signori della guerra. Governo di transizione e Corti Islamiche (2004 - 2006) Nel 2004, dopo precedenti tentativi fallimentari, venne costituito un Parlamento federale e furono nominati un Presidente ad interim (Abdullahi Yusuf Ahmed) ed un governo, il Governo Federale di Transizione somalo (Tfg) (con Primo Ministro Mohamed Mohalim Gedi). Né il Parlamento, né tanto meno il Governo furono eletti, bensì uscirono fuori da una trattativa durata due anni in Kenya

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tra i vari signori della guerra. Queste deboli istituzioni non riuscirono a rendere effettivo il loro potere e a governare davvero il paese, anche a causa dell’opposizione dei “signori della guerra” di Mogadiscio, quasi tutti componenti del governo stesso. Nel 2006 la situazione precipitò nuovamente quando le milizie delle Corti islamiche cacciarono da Mogadiscio i signori della guerra e presero il controllo sulla regione centro-meridionale della Somalia. Per arginare la loro avanzata ed impedire il rovesciamento del governo provvisorio, l’Etiopia inviò le proprie truppe a sostegno dell’esercito governativo. Il governo provvisorio si rifugiò a Baidoa (a circa 250 chilometri da Mogadiscio), perdendo il controllo della capitale. Per ben due volte si tentò, vanamente, di trovare un accordo tra Corti islamiche e governo provvisorio, sotto la mediazione di IGAD (Autorità Integovernativa per lo sviluppo), Lega araba e ONU. Nella seconda metà del 2006 le Corti islamiche riuscirono a riportare una relativa pace nelle città e nelle regioni che governavano (Mogadiscio compresa): scesero i prezzi di molti beni di prima necessità, e riaprirono perfino, dopo undici anni, il porto e l’aeroporto. Ma tutto questo venne ottenuto grazie a esecuzioni sommarie e a gravi riduzioni delle libertà (come la chiusura dei cinema). Nel dicembre 2006 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU approvò la risoluzione 1725, che diede il via libera formale (revocando l'embargo delle armi al governo federale) a una forza internazionale regionale con il compito di “monitorare e mantenere la sicurezza a Baidoa”, permettendo di fatto alle istituzioni transitorie di riarmarsi. Pochi giorni dopo si riacutizzarono gli scontri tra le milizie delle Corti islamiche e le truppe fedeli al governo provvisorio di Baidoa (sostenute militarmente dall’Etiopia). Sul finire dello stesso mese, le truppe etiopi, intervenute pesantemente a sostegno del governo di Baidoa, entrarono nella capitale somala dopo pochi ma violentissimi giorni di guerra, provocando migliaia di morti e suscitando la ferma disapprovazione di Unione Africana, Lega Araba ed IGAD. Quelli che seguono sono gli Stati che si sono dichiarati indipendenti o autonomi all’interno della Somalia: Galmudug (Stato autonomo all’interno della Somalia dal 2006); Maakhir (Stato autonomo all’interno della Somalia dal 2007); Northland (Stato autonomo all’interno della Somalia dal 2008); Puntland (Stato autonomo all’interno della Somalia dal 1998); Southwestern (Stato autonomo all’interno della Somalia dal 2002); Somaliland (Stato autoproclamatasi indipendente dalla Somalia dal 1991). Attualmente solo la regione di Galmudug (autodichiaratosi stato autonomo il 14 agosto 2006) rimane sotto il controllo del governo di transizione. Situazione Attuale (2007 – oggi) Il 9 gennaio 2007 gli Stati Uniti entrarono militarmente nel conflitto, a supporto dell’esercito etiope e con il sostegno del presidente e del governo somalo, causando la morte di numerosi civili ricevendo dure critiche dall’Unione Europea e dall’ONU. Furono colpiti numerosi villaggi nel sud del paese, in cui (secondo i militari americani), si rifugiavano esponenti di Al qaeda. Pochi giorni dopo, i signori della guerra accettarono di disarmare le loro milizie e di entrare nel nuovo esercito nazionale. Nello stesso periodo, il parlamento sfiduciò il suo portavoce (Sharif Hassan Shek Aden), ritenuto troppo vicino alle Corti Islamiche. Nei primi giorni del mese di marzo, sono giunsero a Mogadiscio le truppe ugandesi della missione di pace dell’Unione africana (Amisom, African Mission to Somalia) incaricate dall’Unione Africana di controllare la capitale e contrastare il ritorno delle milizie islamiche. Nonostante fosse atteso per i mesi successivi l’arrivo nel Paese del resto dei “caschi verdi” (con truppe provenienti da Nigeria, Ghana, Malawi e Burundi), il solo contingente ugandese rimase per tutto il 2007 in territorio somalo. Gli scontri aumentarono di intensità (anche contro gli stessi “caschi verdi”).

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La situazione a Mogadiscio precipitò nel caos come non accadeva da anni, con il perdurare di violenti scontri tra truppe etiopi, governo di transizione e nuovamente i signori della guerra da un lato e milizie islamiche dall’altro. Alla fine di luglio 2007, il lieve miglioramento della situazione consentì il rientro di 125.000 sfollati. Tuttavia, i combattimenti non cessarono, e la Conferenza di Pace e Riconciliazione non ebbe alcun effetto. Nell’autunno del 2007 la situazione precipitò drammaticamente. Mogadiscio (in preda a caos, violenze ed epidemie) cadde in piena catastrofe umanitaria, e gli sfollati raggiunsero quota un milione. Le truppe etiopi continuarono ad imperversare ed a scontrarsi con i ribelli armati, mentre il contingente militare ugandese apparve incapace nell’opporre la minima resistenza. Nel gennaio 2008 il nuovo primo ministro Nur Hassan Hussein eletto a novembre 2007, dopo le dimissioni di Mohamed Mohalim Gedi, giunse per la prima volta a Mogadiscio. Sempre nel gennaio 2008, giunsero in Somalia 440 soldati del Burundi a rafforzare il contingente di pace dell’Unione Africana. Nel giugno 2008 venne concordata la firma di un accordo tra governo somalo, parte dell’opposizione ed Etiopia. Le fasi previste nell’accordo furono la fine degli scontri armati, l’ingresso delle forze internazionali ed il ritiro dei militari etiopi. Le fasi descritte furono seguite ed implementate da due commissioni. Per pervenire a tale accordo, a differenza che nei precedenti tentativi, furono coinvolte le realtà moderate collegate alle Corti Islamiche. Il 29 dicembre 2008 il presidente Abdullahi Yusuf Ahmed rassegnò le sue dimissioni, motivando questa decisione con l’impossibilità di portare la Somalia in una fase di pacificazione ed accordo tra le parti. Inoltre criticò duramente la comunità internazionale per il mancato sostegno economico, senza il quale non fu possibile formare un esercito in grado di fronteggiare le corti islamiche e gli altri gruppi che si contendono il potere. Aden Mohamed Nur, presidente del parlamento, assunse così a interim la funzione di presidente di uno stato che di fatto dal 1991 non esiste. Il 31 gennaio 2009 il leader di una fazione moderata dell’Unione delle Corti Islamiche Sheikh Sharif Sheikh Ahmed venne eletto capo del governo federale di transizione. Sharif, leader dell’Alleanza per la Ri-liberazione della Somalia (ARS), sconfisse il primo ministro Nur Hassan Hussein appoggiato della comunità internazionale, e il generale Maslah Mohamed Siad, figlio dell’ultimo presidente della Somalia prima della guerra, Siad Barre. Omar Abdirashid Ali-Sharmarke, eletto il 14 febbraio 2009, è l’attuale Primo Ministro della Somalia. Ad oggi, quindi, la Repubblica Somala ha un Governo Nazionale di Transizione (dal 1991) ed ha al suo interno uno Stato auto-dichiaratosi Indipendente nel 1991 (Somaliland), ma non riconosciuto a livello Internazionale.

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3.2 Le Cooperative Somale Le cooperative in Somalia sono regolamentate dalla Legge n. 40 del 4 ottobre 1973. La seguente è una schematizzazione dei contenuti di tale normativa.

3.2.1 Il Socio

1. Socio di una Cooperativa può essere qualsiasi cittadino Somalo che abbia conseguito i 18 anni di età residente nell’area della specifica Cooperativa.

2. All’interno delle cooperative, le mogli ed i bambini di un membro possono anche ottenere

la condizione di socio senza pagare quote ma pagando solamente la tassa di iscrizione.

3. Il numero minimo di soci per fondare una Cooperativa dovrà essere: Cooperative Agricole Multiuso 100 soci Cooperative di Consumo 100 soci Cooperative Agricole 30 soci Gruppo di aziende agricole 20 soci Cooperative di produzione della Pesca 20 soci Piccole aziende ed artigiani: Cooperative per la Produzione Collaborativa (Fase I) 30 soci Cooperative per la Produzione Collettiva (Fase II) 20 soci

4. L’assemblea generale dovrà eleggere il presidente, il consiglio di amministrazione, il

comitato di revisione ed adottare lo statuto della Cooperativa. Un rappresentante dell’ufficio governativo competente dovrà assistere all’organizzazione dell’assemblea generale.

5. Solo l’assemblea generale è competente a: (il numero legale è dei 2/3 dell’assemblea, a maggioranza semplice; servono i 2/3 per la fusione)

-adottare e modificare lo Statuto; -ammettere o espellere i soci;

-approvare programmi e relazioni nella produzione, sullo sviluppo di lungo periodo e sugli affari finanziari della Cooperativa; -decidere sulla distribuzione degli utili e sull’accantonamento e l’utilizzo del fondo cooperativo;

-approvare contratti con altre aziende; -decidere sulle proposte di fusione con altre Cooperative.

3.2.2 Organi Esecutivi della Cooperativa

1. Ogni Cooperativa dovrà avere un Presidente, un consiglio di amministrazione, un commercialista e un comitato di revisione(da tre a nove soci). Tutti questi funzionari dovranno essere eletti dall’assemblea generale e dovranno essere i responsabili di essa. Il mandato dura due anni.

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2. Il numero dei soci del consiglio di amministrazione dovrà corrispondere con il numero dei membri della Cooperativa.

3. In Cooperative con meno di 30 soci, il Consiglio di Amministrazione dovrà avere tre soci

(incluso il Presidente). In Cooperative con più di 30 soci, il consiglio di amministrazione dovrà avere dai cinque agli undici soci (incluso il Presidente).

4. Il Commercialista sarà responsabile della corretta tenuta del libro contabile. Egli deve

assistere il presidente ed il consiglio di amministrazione in tutti gli affari finanziari della Cooperativa. Uno dei documenti finanziari della Cooperativa necessita della controfirma del commercialista.

5. Tutte le quote pagate dai soci, tutti i mezzi che hanno contribuito alla produzione della

cooperativa e tutte le attività acquisite dalla cooperativa su fondi propri sono beni comuni indivisibili della cooperativa. Questa proprietà cooperativa è protetta dallo Stato.

3.2.3 Cessazione di Appartenenza alla cooperativa L’appartenenza all’interno di una Cooperativa dovrà cessare in caso di: -morte del socio, ( Il trasferimento delle quote ad un’altra persona che è o diventerà socio della cooperativa può essere attuato solo dopo il consenso dell’assemblea generale. In questo caso, i diritti di appartenenza saranno trasferiti ad altri (o nuovi) soci.). Se gli eredi sono soci della stessa cooperativa o pronti a farne parte, le quote, i risarcimenti ed il pagamento dovuto per il lavoro del testatore sarà considerato loro. Se gli eredi non sono soci della cooperativa e non sono pronti a farne parte, il consiglio di amministrazione della cooperativa dovrà prendere accordi per il loro risarcimento in termini di denaro al di fuori del fondo cooperativo. In caso di morte di un socio di una cooperativa di produzione le sue quote resteranno alla cooperativa, il suo eventuale risarcimenti sui mezzi di produzione ed il pagamento dovuto per il lavoro eseguito sarà trasferito ai suoi eredi legali. -trasferimento della azioni ad un’altra persona; -dimissioni, il socio dimissionari dovrà ottenere il risarcimento della sua quota, il pagamento dovuto per il lavoro o altre legittime pretese all’interno di un adeguato tempo fissato dal consiglio di amministrazione. -espulsione, il socio espulso dovrà ottenere il risarcimento delle sue quote ed altre legittime pretese solo dopo la restituzione dei danni causati alla cooperativa.

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3.2.4 COOPERATIVE AGRICOLE MULTIUSO (trasformazioni delle materie prime)

Esse sono cooperative democratiche di lavoro contadino destinate per le attività cooperative per aumentare la produzione, per modernizzare la tecnologia agricola, per proteggere gli agricoltori da ogni forma di sfruttamento e per fornire condizioni favorevoli per lo sviluppo del patrimonio degli agricoltori. -Tutte le attività di queste cooperative sono da effettuare in cooperazione chiusa o in contatto con le organizzazioni statali competenti. -Non ci sono assemblee separate poiché la cooperativa è per villaggi, c’è il consiglio regionale nel quale siedono tutte le cooperative della regione.

I compiti della cooperativa sono: - fornire i mezzi di produzione agricola ai loro soci; -partecipazione dei soci nella commercializzazione dei prodotti agricoli; - pianificazione dello sviluppo dei villaggi; - partecipazione alle attività di orientamento, formazione, alfabetizzazione e culturali tra i loro soci.

Le quote: -Tutti i soci di una Cooperativa Agricola devono pagare una quota. Una quota ha un importo di 10 Scellini Somali.

Distribuzione dei profitti: L’utile netto delle Cooperative Agricole dovrà essere distribuito come segue: Riserve di fondi 25% Fondi per gli investimenti della cooperativa 30% Fondi di aiuto reciproco 15% Fondo per attività culturali e sociali 15% Fondi Centrali dei Consigli Cooperativi 15%

3.2.5 COOPERATIVE AGRICOLE(materie prime)

Le Cooperative Agricole sono imprese cooperative di lavoro agricolo che usano la terra collettivamente ed il loro lavoro assieme a tutte le altre risorse per la produzione comune. La terra delle cooperative agricole così come tutta la terra nella Repubblica Democratica Somala è di proprietà dello Stato. Il quale affiderà gratuitamente la terra per uso agricolo alle cooperative agricole per tutto il periodo in cui queste esisteranno.

Le quote: L’importo in termini di denaro per socio dovrà essere fissato sullo statuto secondo le condizioni locali. Tuttavia, non dovrà essere inferiore ai 100 Scellini Somali nelle aree piovose, e non inferiore ai 200 Scellini Somali nelle aree irrigue.

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Se il valore dei mezzi di produzione corrisposti da uno o più soci eccede il valore medio contributivo degli altri soci, questi soci dovranno essere risarciti al di fuori dal fondi cooperativi Tutto il lavoro in una cooperativa agricola dovrà essere fatto dagli stessi soci. L’impiego di non-soci dovrà essere concesso in casi eccezionali (per es.: tecnici non disponibili tra i soci). L’impiego di braccianti agricoli all’interno della cooperativa agricola è proibito. Il bracciante agricolo che si unisce alla cooperativa agricola dovrà ottenere i pieni diritti di un socio.

Distribuzione dei profitti: fondi d’investimento 10% fondi di riserva 10% fondi per l’aiuto reciproco e attività sociali 2% fondi per la formazione, attività culturali e straordinario 3% Il valore della paga per il lavoro giornaliero dovrà essere calcolato con la divisione degli utili netti della cooperativa agricola con il numero totale dei giorni lavorativi effettuati da tutti i soci durante l’anno. I soci che eseguono un lavoro molto duro, difficile o di responsabilità dovranno ricevere lo straordinario dei fondi cooperativi in aggiunta al loro regolare pagamento. I prodotti della cooperativa agricola che non sono stati piazzati sul mercato o che non servono per la produzione cooperativa (sementi, foraggio, eccetera) dovrà essere distribuito ai soci in relazione ai giorni lavorativi spesi nella cooperativa agricola.

3.2.6 COOPERATIVE DI PICCOLE AZIENDE ED ARTIGIANI

Le Cooperative di artigiani e piccole aziende possono svilupparsi in due fasi. Nella fase I (cooperative per la produzione cooperativa) la produzione ha luogo nei laboratori individuali dei soci e con i loro equipaggiamenti, macchinari, eccetera. La produzione all’interno dei laboratori individuali dovrà essere organizzata secondo un programma comune di produzione e dovrà essere diretto dal Presidente a dal consiglio di amministrazione. Nella fase II (cooperative per la produzione collettiva) la produzione ha luogo nei laboratori cooperativi sulla base della gestione collettiva. Tutti i soci contribuiscono con i loro macchinari, equipaggiamenti e prodotti per l’edilizia, adatti per gli usi della cooperativa. Nella fase I e II lavoratori o impiegati dell’impresa comune dovranno ottenere pienamente ed egualmente il titolo di socio.

Quote Tutti i soci delle cooperative di artigiani e piccole aziende (fase I e II) devono pagare almeno una quota. Una quota dovrà corrispondere al reddito medio che il socio percepirà in due mensilità nella cooperativa e che non dovrà essere inferiore a 100 Scellini Somali. Le quote dovranno essere accantonate in fondi e non saranno più restituibili.

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Remunerazione del lavoro Tutti i soci delle cooperative di artigiani e piccole aziende (fase I e II) dovranno essere remunerati per il loro lavoro a seconda del tempo lavorativo (giornata lavorativa o ore) speso nella produzione cooperativa o in funzione della loro produzione (lavoro a cottimo). L’assemblea generale dovrà adottare le tariffe di pagamento per i differenti tipi di lavoratori e con le risorse economiche della cooperativa. Gli utili totali della cooperativa dovranno essere usati per come segue: -pagamento delle spese di produzione correnti; -pagamento per la remunerazione del lavoro dei soci; -pagamento delle tasse, assicurazioni o altre imposte statali.

3.2.7 COOPERATIVE PER L’ASSISTENZA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PESCA

Le Cooperative per l’Assistenza e la Commercializzazione della Pesca sono cooperative democratiche di pescatori che svolgono congiuntamente la commercializzazione, la lavorazione ed il deposito del loro pescato e l’acquisto congiunto di input migliori senza lo sfruttamento di intermediari. Queste cooperative forniscono anche crediti per la produzione per i loro soci e mettono investimenti congiunti di fondi propri o da crediti e sovvenzioni ottenuti dallo Stato. Le barche e gli altri equipaggiamenti rimangono di proprietà individuale e gestione familiare. Le Cooperative per l’Assistenza e la Commercializzazione della Pesca dovranno intraprendere le seguenti attività:

1. acquisto del pescato dai loro soci 2. lavorazione e conservazione del pesce 3. commercializzazione del pesce e di prodotti ittici da negozi di cooperative o da

organizzazioni governative del commercio all’ingrosso; 4. acquisto congiunto di input migliori (imbarcazioni, reti, eccetera) 5. partecipazione nell’orientamento, formazione, alfabetizzazione ed attività culturali tra i loro

soci Tutti i soci delle Cooperative per l’Assistenza e la Commercializzazione della Pesca devono pagare almeno una quota. Una quota dovrà essere di 100 Scellini Somali.

3.2.8 COOPERATIVE DI PRODUZIONE DELLA PESCA

Le Cooperative di produzione della pesca sono imprese cooperative di pescatori che uniscono il loro lavoro ed il loro equipaggiamento (imbarcazioni, reti, eccetera) per la pesca collettiva così come la commercializzazione, la lavorazione e la conservazione del loro pescato. Le Cooperative di produzione della pesca dovranno fondare flotte di barche comuni, servizi comuni di commercializzazione ed introdurre moderne e razionalizzate tecnologie. Tutti i soci di queste cooperative dovranno avere eguali diritti e gli utili dovranno essere distribuiti secondo il lavoro effettuato da essi.

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Tutti i soci di una Cooperativa di produzione della pesca apportano tutte le loro barche, reti, servizi di lavorazione e conservazione ed altri strumenti in sostegno alla produzione per l’utilizzo in cooperativa. Il valore di queste attività dovrà essere stimato dal consiglio di amministrazione e dal comitato di revisione della cooperativa insieme ad un funzionario competente del dipartimento della pesca e dovrà essere registrato nel libro delle attività della cooperativa. All’interno delle Cooperative di produzione della pesca, lavoratori o impiegati dell’impresa comune dovranno ottenere pienamente ed egualmente il titolo di socio. Il pagamento di salari ai lavoratori di queste cooperative non è permesso. Ai possessori di un’impresa di pesca con più di 10 lavoratori o impiegati così come ai grandi mercanti, ai finanziatori di capitale ed ai possessori di stabilimenti non è consentito il titolo di socio di queste cooperative. La produzione dovrà essere organizzata secondo il programma di produzione. Lo sviluppo di lungo periodo delle cooperative dovrà essere designato nel piano di sviluppo. 3.2.9 COOPERATIVE DI CONSUMO Le Cooperative di Consumo sono cooperative volontarie di consumatori per garantire un miglior servizio di commercio al dettaglio a prezzi equi e per ricostruire il commercio al dettaglio su linee socialiste. Le Cooperative di Consumo possono tenere negozi cooperativi, ristoranti, grandi magazzini, depositi e ditte di carbone così come aziende di produzione locale come panifici, macellerie ed altre strutture di servizio. Le Cooperative di Consumo dovranno essere stabilite nei centri della produzione agricola ed industriale, così come nelle aziende pubbliche (organi amministrativi, università, eccetera) Una Cooperativa di Consumo (cooperativa primaria) può coprire fino a 3000 soci. Il numero e il tipo di negozi, ristoranti, servizi, imprese, eccetera, deve essere definito all’interno di un distretto e dovrà essere determinato dal consiglio cooperativo distrettuale dopo aver ottenuto il permesso dagli organi cooperativi supremi. Le risorse finanziarie di una Cooperativa di Consumo può essere composta da:

- le quote pagate dai soci; - profitti dalle attività; - crediti ottenuti dalla Banca Nazionale della Somalia; - crediti o sovvenzioni pagate dallo Stato.

Ogni socio di una Cooperativa di Consumo dovrà pagare almeno una quota. Una quota corrisponde a 30 Scellini Somali. Le quote dovranno essere rimborsate se l’adesione è cessata.

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Distribuzione dei profitti I profitti netti di una Cooperativa di Consumo dovranno essere distribuiti per come segue: - Fondi di Investimento 25% - Fondi Riserva 15% - Fondo Centrale del Consiglio Cooperativo 10% - Distribuzione ai soci in relazione al valore dei beni che comprano in ogni negozio cooperativo 50% Per ogni acquisto in qualsiasi negozio della cooperativa, i soci dovranno ottenere dei timbri indicanti il valore dei suoi acquisti. Il numero totale dei timbri collezionati dal socio gli consentirà di ottenere i suoi dividendi quando saranno distribuiti i profitti.

Integrazione di Negozi Privati Piccoli negozianti privati possono contribuire con il loro negozio nelle cooperative di consumo. Il valore delle attività contribuite dovrà essere stimato da un funzionario del dipartimento degli approvvigionamenti interni insieme al consiglio di amministrazione del distretto cooperativo delle cooperative di consumo. Il contribuente dovrà ottenere una compensazione dai fondi cooperativi entro un tempo ragionevole e potrà diventare un impiegato della cooperativa di consumo. Per comprare un negozio privato ed acquisirlo nella proprietà della cooperativa di consumo, serve l’approvazione del Consiglio cooperativo distrettuale.

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4. Conclusioni

Dall’analisi del movimento cooperativo in Africa sud-orientale, emerge un differente funzionamento ed evoluzione delle dinamiche cooperative. Taluni paesi sono riusciti ad attivare una prolifera diffusione dei rapporti economici cooperativi, soprattutto grazie al sostegno istituzionale ed alla stabilità interna. Alcuni paesi pagano un ritardo in tale ambito a causa dell’instabilità politica interna, dovuta in maggior misura ai conflitti armati interni passati e presenti. In compenso, ricevono un continuo e sostanzioso contributo internazionale tramite le politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo. In tale contesto, il movimento relativo alle cooperative vede un’implementazione del suo campo d’azione; la Somalia si colloca come eccezione poiché a fronte di una situazione istituzionale dissestata ed una legislazione datata, non riesce a sviluppare le reali potenzialità dei network cooperativi. In conclusione, la Somalia essendo in una situazione di instabilità interna, avendo una legislazione datata e un sistema di archiviazione dati scarsamente sviluppato relativo alle cooperative, non riesce a far decollare l’impresa cooperativa come modello economico vincente.

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BIBLIOGRAFIA / SITOGRAFIA

Cooperative Development in the Somali Democratic Republic, Law No. 40 of 4 October 1973, (http://faolex.fao.org/docs/pdf/som5344.pdf). Ignace Pollet, Cooperatives in Africa: The age of reconstruction – synthesis of a survey in nine African countries, CoopAFRICA, Working Paper No.7, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_117876.pdf). Matteo Guglielmo, Somalia. Le ragioni storiche del conflitto, Edizioni Altravista, Pavia, 2008.

Mauri Arnaldo, “Somalia” in G. Dell’Amore, I sistemi bancari dei paesi africani, Finafrica, Milano, 1971. Muhyidin Ahmed Abdi, Michele Lanna,Giovanna Palermo, Somalie. Dalla società pastorale al conflitto interclanico. Una lettura socio-giuridica, Edizioni Labrys, 2008. Republic of Somaliland, (http://www.somalilandgov.com/). Rubrica Corno d’Africa “Gees” in Limesonline; Limes, Rivista italiana di Geopolitica, (http://temi.repubblica.it/limes/category/rubriche/cornodafrica).

Transitional Federal Government of the Somali Republic, (http://tfgsomalia.net/English%20Language/Home).

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ALLEGATO I

Legge n. 40 del 4 ottobre 1973. Sviluppo Cooperativo nella Repubblica Democratica Somala.

Capitolo I

FINALITA’ E DOVERI DELLE COOPERATIVE ALL’INTERNO DELL’ECONOMIA DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

Articolo 1 Le Cooperative sono importanti e vitali istituzioni per realizzare gli obiettivi della Rivoluzione del 21 Ottobre in vari settori della nostra economia, specialmente in agricoltura, piccola impresa, artigianato, pesca e commercio al dettaglio. La fondazione di Cooperative come delineato all’interno di questa Legge, sarà una condizione essenziale per il progresso economico, sociale, culturale e per l’organizzazione di una cooperativa basata sulla giustizia sociale, uguaglianza e sul miglioramento della vita. Tutti insieme con il Settore Statale, con il Settore Cooperativo formeremo le basi del futuro modello socialista dell’economia della Repubblica Democratica Somala. Articolo 2 Dalla formazione delle cooperative gli agricoltori, gli artigiani, i pescatori ed i piccoli commercianti della Somalia combineranno i loro sforzi e le loro risorse per la crescita della produzione, dei servizi e per modernizzare la produzione tecnologica, affinché si realizzi la nostra dichiarata politica di nazione auto-sufficiente, con la sostituzione delle importazioni, l’espansione delle esportazioni ed il miglioramento dell’approvvigionamento interno. Articolo 3 Le tipologie dell’organizzazione cooperativa nei vari settori della nostra economia devono corrispondere ai differenti passaggi della nostra Rivoluzione. Lo Stato, quindi, inizialmente promuove la tipologia più bassa di Cooperative (cooperative semi-collettive), mentre la transizione ci condurrà ad una tipologia di cooperative di livello superiore (cooperative collettive) che saranno il passaggio finale del nostro sviluppo cooperativo.

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Nonostante le clausole di questo Articolo, la Cooperativa Collettiva può essere realizzata nel momento in cui sussistono le condizioni favorevoli per tali cooperative senza dover necessariamente percorrere i diversi passaggi. Articolo 4 Tutte le cooperative costituite sotto questa Legge devono essere delle vere organizzazioni di lavoro per agricoltori, artigiani, pescatori e piccoli commercianti. La penetrazione o la dominazione nelle cooperative da parte dei fautori del feudalesimo, del tribalismo, del capitalismo, di consumatori, di grandi commercianti privati e di reazionari è proibita. Articolo 5 Lo Stato guiderà, promuoverà e proteggerà tutte le Cooperative che si costituiranno secondo le clausole di questa Legge. Tutte le cooperative sono tenute ad effettuare le loro attività tramite una cooperazione chiusa o in accordo con le Organizzazioni Statali competenti.

Capitolo II

COOPERATIVE IN AGRICOLTURA Articolo 6 In agricoltura, lo Stato promuove in modo prioritario il sistema di produzione orientato alle cooperative multiuso (Cooperativa Agricola) e lo sviluppo di aziende agricole di tipo semi-collettivo. Il sistema di aziende cooperative dovrà essere il passaggio finale dello sviluppo cooperativo in Agricoltura. Articolo 7 La produzione orientata alle cooperative multiuso fornirà crediti per la produzione ed input agricoli, per gli agricoltori; essa deve partecipare nella commercializzazione dei prodotti agricoli, nella fornitura di servizi, nell’orientamento e nella formazione degli agricoltori e deve istituire ed assistere i soci del gruppo di aziende agricole.

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All’interno delle Cooperative Agricole, gli agricoltori mettono insieme il loro lavoro e tutte le loro altre risorse per la produzione collettiva in larga scala con l’impiego di tecnologie moderne. Articolo 8 Il Segretario di Stato per l’Agricoltura dovrà diramare decreti speciali e modelli di legge per la fondazione, lo sviluppo, la gestione e l’assistenza delle cooperative agricole.

Capitolo III

SVILUPPO COOPERATIVO NELLA PESCA

Articolo 9 All’interno del settore della pesca, lo stato promuove la fondazione di Cooperative per l’Assistenza e la Commercializzazione della Pesca così come la fondazione di Cooperative di produzione della Pesca. All’interno delle Cooperative per l’Assistenza e la Commercializzazione della Pesca i Pescatori si associano per la commercializzazione, la lavorazione ed il deposito cooperativo del loro pescato e per l’acquisto congiunto di attrezzature migliori. Queste cooperative devono avere una amministrazione congiunta, un fondo di investimenti congiunto e deve ottenere crediti per gli investimenti cooperativi. All’interno delle Cooperative di produzione della Pesca, i Pescatori combinano il loro lavoro ed il loro equipaggiamento (imbarcazioni, reti, etc.) per la pesca collettiva. All’interno di queste cooperative il lavoro dovrà essere organizzato collettivamente e le entrate dovrà essere distribuito conformemente al lavoro eseguito dai soci. L’acquisto degli input e la commercializzazione del pescato dovranno entrambe essere fatte collettivamente per le organizzazioni statali o da negozi di cooperative.

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Capitolo IV

COOPERATIVE NELLA PICCOLA AZIENDA ED ARTIGIANATO Articolo 10 Nel Settore della piccola azienda e artigianato, lo Stato promuove la fondazione di Cooperative per la produzione collaborativa (fase I) così come la formazione di Cooperative per la produzione collettiva (fase II). Articolo 11 All’interno delle Cooperative per la produzione collaborativa, la produzione ha luogo nei laboratori individuali dei soci ma dovrà essere organizzata da un programma di produzione congiunto secondo la produzione stabilita con le organizzazioni statali competenti. Le Cooperative per la produzione collaborativa dovranno avere un’amministrazione congiunta, un fondo per gli investimenti ed altri fini congiunto e dovrà ottenere crediti per gli investimenti congiunti. Queste cooperative dovranno acquistare gli input e commercializzare i loro prodotti congiuntamente. All’interno delle Cooperative per la produzione collettiva, la produzione ha luogo nei laboratori della cooperativa e gli arnesi di produzione (macchinari, attrezzi, capannoni) dovranno essere forniti per la cooperativa. Il lavoro dovrà essere fatto collettivamente e l’utile netto dovrà essere distribuito secondo il lavoro effettuato dai soci.

Capitolo V

COOPERATIVE DI CONSUMO

Articolo 12 Per migliorare il servizio del commercio al dettaglio per il consumatore e per riorganizzare il commercio al dettaglio su linee socialiste, lo Stato promuove la fondazione di Cooperative di consumo. Le Cooperative di consumo dovranno gestire negozi che effettueranno i loro affari in accordo con il commercio all’ingrosso delle organizzazioni governative. I gestori di piccoli negozi privati dovranno essere incentivati alle Cooperative di consumo, affinché contribuiscano con i loro negozi, contro compensazione, nelle cooperative e per diventare impiegati delle cooperative di consumo.

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Articolo 13 Altri campi dello sviluppo cooperativo Anche in altre branche dell’economia Somala come per esempio edilizia, trasporti, produzione del carbone e altro, possono essere fondate cooperative seguendo i principi di questa Legge. Il Segretario di Stato competente dovrà diramare decreti speciali o regolamenti per le cooperative in queste branche economiche.

Capitolo VI

LEGISLAZIONE COOPERATIVA E REGISTRAZIONE

Articolo 14 Norme speciali e definizioni per la fondazione, lo sviluppo, la gestione e l’assistenza delle cooperative sono stabilite all’interno ad un allegato annesso a questa Legge. Le norme e definizioni date all’interno di questo allegato dovranno essere le basi per elaborare lo statuto di ogni cooperativa. Il Segretario di Stato competente dovrà essere autorizzato per diramare decreti addizionali o normative per lo sviluppo, la gestione e l’assistenza delle cooperative. Articolo 15 Tutte le cooperative costituite sotto questa Legge sono soggette alla registrazione presso il loro rispettivo Ministero. Dopo la registrazione, le cooperative particolari ottengono il loro status giuridico, come la personalità giuridica, ed il loro statuto è ritenuto valido. Articolo 16 Tutte le cooperative fondate prima della promulgazione di questa Legge dovranno far richiesta per la nuova registrazione al Segretario di Stato competente come dichiarato nell’Articolo 1. Questa nuova registrazione dovrà essere concessa a queste cooperative solo se queste sono in conformità con le norme di questa Legge. Articolo 17 Del governo, delle ispezioni e della revisione contabile delle Cooperative saranno responsabili gli uffici cooperativi competenti del rispettivo Ministero.

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Dell’incarico di revisione contabile possono essere delegati i Consigli Cooperativi Regionali o la Banca Nazionale per lo Sviluppo della Somalia. Articolo 18 I Ministeri competenti dovranno promuovere ed assistere le cooperative nei campi politici, tecnici ed economici. I Ministeri competenti dovranno inoltre assistere le cooperative in:

- orientamento della gente sulla politica di cooperazione; - lavoro organizzativo per la fondazione di cooperative; - assistenza tecnica per stabilire la produzione cooperativa; organizzazione del

lavoro, piano di produzione, gestione finanziaria e distribuzione degli introiti; - sviluppo della democrazia interna; - orientamento e formazione del presidente, dei membri del consiglio di

amministrazione e delle commissioni dei revisori contabili; - fornitura di moderni input e produzione di crediti.

Tutte le organizzazioni statali autonome sono obbligate a fornire i servizi alle cooperative con questa priorità.

Capitolo VII

I CONSIGLI COOPERATIVI

Articolo 19 A livello regionale organi rappresentativi (Consigli Cooperativi Regionali) delle cooperative dovranno essere stabiliti attraverso rappresentanti eletti dalle cooperative principali e dai Consigli Cooperativi Distrettuali così come da delegati dello Stato. Gli incarichi del Consiglio Cooperativo Regionale sono la supervisione e la guida di tutti gli organi cooperativi all’interno della specifica regione ed il coordinamento delle loro attività con lo stato dell’amministrazione regionale ed i competenti uffici tecnici. A livello Distrettuale gli organi di rappresentanza delle principali cooperative, (Consiglio Cooperativo Distrettuale) dovranno essere stabiliti attraverso rappresentanti eletti dalle cooperative principali e delegati dello Stato. Gli incarichi

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del Consiglio Cooperativo Distrettuale sono la supervisione e la guida delle principali cooperative ed il coordinamento delle loro attività con lo stato del distretto amministrativo e con i competenti uffici tecnici. L’incarico dei delegati statali e dei funzionari, a tempo pieno o part-time, per i Consigli Cooperativi Regionali e Distrettuali saranno fatti dal Segretario di Stato degli Interni su suggerimento del Segretario di Stato competente.

Capitolo VIII

ABBROGAZIONE ED ANTRATA IN VIGORE

Articolo 20 La presente Legge entrerà in vigore immediatamente. Sarà inclusa nella raccolta ufficiale di Leggi e Decreti della Repubblica Democratica Somala e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale. A tutte le persone sarà richiesta l’osservanza di questa Legge e la realizzazione dei suoi obiettivi e regole. Articolo 21 Qualsiasi altra disposizione contraria o incompatibile con questa Legge sono dichiarate abrogate. Mogadiscio, 4 Ottobre 1973.

Generale Maggiore Mohamed Siad Barre PRESIDENTE

del Consiglio Supremo Rivoluzionario

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ALLEGATO PER LA LEGGE SULLO SVILUPPO COOPERATIVO NELLA REPUBBLICA SOMALA

TERMINI E REGOLAMENTI PER LE COOPERATIVE

Parte I.

NORME GENERALI

Articolo 1 Soci Socio di una Cooperativa può essere qualsiasi cittadino Somalo che abbia conseguito i 18 anni di età residente nell’area della specifica Cooperativa. La condizione di Socio nelle Cooperative agricole, di piccole aziende, di artigiani e di pescatori sarà limitata a quelle persone che sono impegnate in questa specifica professione e per quelle che sono pronte per lavorare personalmente in cooperativa. All’interno delle cooperative, le mogli ed i bambini di un membro possono anche ottenere la condizione di socio senza pagare quote ma pagando solamente la tassa di iscrizione. Articolo 2 Diritti e doveri dei Soci della Cooperativa Tutti i soci di una Cooperativa sono autorizzati:

- all’utilizzo di tutti i servizi stabiliti dalla Cooperativa; - a prendere parte alle discussioni ed alle decisioni dell’Assemblea Generale con

eguali diritti (un socio – un voto); - a candidarsi per l’elezione degli organi della cooperativa per come descritto in

questo Allegato. In aggiunta a questi diritti, il socio della Cooperativa di produzione come menzionato nelle Parti IV, V e VII di questo Allegato, è autorizzato:

- a lavorare nell’impresa cooperativa in previsione di un pagamento secondo le norme previste in questo Allegato e nello Statuto;

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- ad ottenere un risarcimento per i mezzi di produzione usati dalla cooperativa secondo le norme delineate in questo Allegato e nello Statuto;

- a gestire una fattoria o un piccolo gregge come proprietà personale, secondo le clausole di questo Allegato e dello Statuto;

- ad ottenere assistenza dal fondo di mutuo soccorso in caso di bisogno. Tutti i soci di una Cooperativa sono tenuti a:

- agire secondo gli scopi e i doveri del Movimento Cooperativo Somalo come descritto in questo Allegato ed osservare le norme dello Statuto così come le decisioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente dei supremi organi cooperativi;

- adempiere ai loro doveri come soci eletti in altri organi cooperativi secondo questo Allegato e le norme dello Statuto;

- partecipare nella relazione di gestione della Cooperativa, per rafforzare, proteggere e difendere la proprietà cooperativa.

Nel caso delle Cooperative di produzione, tutti i soci sono tenuti a prendere parte attivamente al lavoro cooperativo fintantoché sono fisicamente capaci, ad osservare la disciplina lavorativa e ad approfondire miglior metodi di produzione. Articolo 3 Procedure per la Fondazione Il numero minimo di soci per fondare una Cooperativa dovrà essere: Cooperative Agricole Multiuso 100 soci Cooperative di Consumo 100 soci Cooperative Agricole 30 soci Gruppo di aziende agricole 20 soci Cooperative di produzione della Pesca 20 soci Piccole aziende ed artigiani: Cooperative per la Produzione Collaborativa (Fase I) 30 soci Cooperative per la Produzione Collettiva (Fase II) 20 soci

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Per preparare la fondazione di una Cooperativa, dovrà essere formato un comitato organizzativo che creerà la necessaria sistemazione per l’organizzazione dell’assemblea generale in cooperazione con l’Ufficio Governativo competente. L’assemblea generale dovrà eleggere il presidente, i consiglio di amministrazione, il comitato di revisione ed adottare lo statuto della Cooperativa. Un rappresentante dell’ufficio governativo competente dovrà assistere all’organizzazione dell’assemblea generale. Immediatamente dopo la fondazione di una cooperativa, il presidente deve rivolgersi al Segretario di Stato competente per la registrazione come dichiarato nell’Articolo 12 della Legge sullo Sviluppo Cooperativo. Per la registrazione, il presidente deve presentare all’ufficio delle cooperative del competente Ministero:

- la domanda di registrazione; - lo statuto della Cooperativa adottato dall’assemblea generale; - il nome proposto e l’indirizzo della Cooperativa; - una lista dei soci eletti al consiglio di amministrazione ed al comitato di

revisione. Articolo 4 L’Assemblea Generale La suprema autorità delle cooperative dovrà essere coinvolta all’assemblea generale dei soci che dovrà decidere tutti i contenuti essenziali della Cooperativa. Solo l’assemblea generale è competente a:

- adottare e modificare lo Statuto; - eleggere il Presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato di revisione

ed i rappresentanti agli organi della cooperativa suprema; - voto ufficiale della cooperativa fuori dagli uffici; - ammettere o espellere i soci; - approvare programmi e relazioni nella produzione, sullo sviluppo di lungo

periodo e sugli affari finanziari della Cooperativa; - decidere sulla distribuzione degli utili e sull’accantonamento e l’utilizzo del

fondo cooperativo;

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- approvare contratti con altre aziende; - decidere sulle proposte di fusione con altre Cooperative.

L’assemblea generale sarà competente a deliberare se almeno due terzi dei soci è presente. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei voti. Sarà necessaria solo la maggioranza dei due terzi per il voto ufficiale della Cooperativa e per decidere su esiti di fusione. Le delibere dell’assemblea generale devono essere conformi alla Legge della Repubblica Democratica Somala e allo Statuto della Cooperativa. Le delibere contrarie alla Legge o allo Statuto saranno invalidate dal Segretario di Stato competente. Nel caso delle Cooperative di produzione, dovranno tenersi almeno quattro assemblee generali per anno. Nelle altre Cooperative, l’assemblea generale dovrà tenersi dodici volte l’anno. Articolo 5 Organi Esecutivi della Cooperativa Ogni Cooperativa dovrà avere un Presidente, un consiglio di amministrazione, un commercialista e un comitato di revisione. Tutti questi funzionari dovranno essere eletti dall’assemblea generale e dovranno essere i responsabili di essa. Il mandato dura due anni. Il numero dei soci del consiglio di amministrazione dovrà corrispondere con il numero dei membri della Cooperativa. In Cooperative con meno di 30 soci, il Consiglio di Amministrazione dovrà avere tre soci (incluso il Presidente). In Cooperative con più di 30 soci, il consiglio di amministrazione dovrà avere dai cinque agli undici soci (incluso il Presidente). Il Presidente ed il consiglio di amministrazione sono autorizzati a rappresentare la Cooperativa in pubblico ed agire per conto della cooperativa nelle loro operazioni giuridiche e finanziarie.

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Nelle transazioni finanziarie per un valore superiori di 1000,00 Scellini Somali, al Presidente servirà l’approvazione dell’assemblea generale. All’interno delle Cooperative di produzione, il presidente ed il consiglio di amministrazione sono responsabili del processo di produzione dell’organizzazione, del lavoro giornaliero dei lavoratori e dell’esecuzione della produzione e del piano finanziario della Cooperativa. Il presidente ed il consiglio di amministrazione possono nominare un gruppo di dirigenti a capo del gruppo al’interno della Cooperativa. Il Commercialista sarà responsabile della corretta tenuta del libro contabile. Egli deve assistere il presidente ed il consiglio di amministrazione in tutti gli affari finanziari della Cooperativa. Uno dei documenti finanziari della Cooperativa necessita della controfirma del commercialista. Il comitato revisore della Cooperativa dovrà avere da tre a nove soci secondo il numero dei soci della Cooperativa. Il Comitato revisore dovrà esercitare il controllo sulle attività economiche e finanziarie della Cooperativa e sull’osservazione delle norme dello Statuto da parte di tutti i soci. Il comitato revisore dovrà essere direttamente responsabile all’assemblea generale. Articolo 6 Protezione della Proprietà Cooperativa Tutte le quote pagate dai soci, tutti i mezzi che hanno contribuito alla produzione della cooperativa e tutte le attività acquisite dalla cooperativa su fondi propri sono beni comuni indivisibili della cooperativa. Questa proprietà cooperativa è protetta dallo Stato. Chiunque violi la proprietà cooperativa sarà obbligato a risarcire il danno in pieno. Se viene commessa una grave violazione della proprietà cooperativa, il caso sarà trasferito al Tribunale locale o all’Alta Corte della Repubblica Democratica Somala.

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Articolo 7 Eredità In caso di morte di un socio di una cooperativa di produzione come menzionato nelle Parti IV, V e VII di questo Allegato, le sue quote resteranno alla cooperativa, il suo eventuale risarcimenti sui mezzi di produzione ed il pagamento dovuto per il lavoro eseguito sarà trasferito ai suoi eredi legali. Se gli eredi sono soci della stessa cooperativa o pronti a farne parte, le quote, i risarcimenti ed il pagamento dovuto per il lavoro del testatore sarà considerato loro. Se gli eredi non sono soci della cooperativa e non sono pronti a farne parte, il consiglio di amministrazione della cooperativa dovrà prendere accordi per il loro risarcimento in termini di denaro al di fuori del fondo cooperativo. Nel caso di una Cooperativa Agricola Multiuso, di Piccole Aziende e Cooperative Artigiane per la produzione collaborativa (fase I) e di Cooperative di Assistenza e Commercializzazione della Pesca, le quote pagate dai soci non sono restituibili. L’eredità sulle proprietà personali dei soci delle cooperative (fattoria, gregge) non sono soggetti a questo Allegato. Articolo 8 Cessazione di Appartenenza L’appartenenza all’interno di una Cooperativa dovrà cessare in caso di:

- morte del socio; - trasferimento della azioni ad un'altra persona; - dimissioni; - espulsione.

Nel caso di morte di un socio, dovrà essere applicato l’Articolo 7 di questo Allegato. Il trasferimento delle quote ad un’altra persona che è o diventerà socio della cooperativa può essere attuato solo dopo il consenso dell’assemblea generale. In questo caso, i diritti di appartenenza saranno trasferiti ad altri (o nuovi) soci.

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Le dimissioni di un socio devono essere dichiarate ufficialmente al consiglio di amministrazione ed avranno effetto solo alla fine dell’anno fiscale o alla fine della stagione agricola, se non ci sono altre decisioni dell’assemblea generale. Nel caso delle cooperative di produzione come menzionato nelle Parti IV, V e VII di questo Allegato, il socio dimissionari dovrà ottenere il risarcimento della sua quota, il pagamento dovuto per il lavoro o altre legittime pretese all’interno di un adeguato tempo fissato dal consiglio di amministrazione. L’espulsione di un socio dovrà essere permessa solo se esso ha violato seriamente i suoi doveri come descritto in questo Allegato e nello Statuto e se trascura le ripetute istruzioni degli organi esecutivi della cooperativa o dell’assemblea generale. Il socio espulso dovrà ottenere il risarcimento delle sue quote ed altre legittime pretese solo dopo la restituzione dei danni causati alla cooperativa. Articolo 9 Scioglimento delle Cooperative Una Cooperativa può essere sciolta da una decisione comune del Consiglio Cooperativo e del Segretario di Stato competente come menzionato sotto l’Articolo 12 della Legge sullo Sviluppo Cooperativo, se la particolare Cooperativa non rispetta le condizioni essenziali di questo Allegato nonostante le ripetute istruzioni ricevute dai competenti uffici governativi o dagli organi cooperativi supremi. In tal caso, la proprietà di questa cooperativa dovrà essere presa in consegna senza alcun risarcimento dai Consigli Cooperativi o dai loro organi subordinati e dovrà essere utilizzata per altri fini cooperativi. Articolo 10 Fusione di Cooperative Due o più Cooperative possono fondersi per i loro interessi economici e sociali se la maggioranza dei due terzi dei soci di queste cooperative è favorevole a tale proposito. Tutte le attività e le passività delle cooperative che si fonderanno formeranno le attività e le passività della futura cooperativa. Qualsiasi credito in sospeso contro una delle cooperative che si fonderanno dovrà essere trasferito alla futura cooperativa.

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Qualsiasi persona o organizzazione coinvolta negli effetti della fusione dovrà essere informata prima della registrazione della fusione cooperativa. Dopo la disamina dei fini e delle prospettive della fusione cooperativa da parte dell’ufficio cooperativo, il Segretario di Stato competente, come afferma l’Articolo 12 della Legge sullo Sviluppo cooperativo, potrà registrare la fusione cooperativa.

Parte II. LA PRODUZIONE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE MULTIUSO

Articolo 11 Obiettivi e Incarichi La produzione delle cooperative agricole multiuso, qui di seguito brevemente chiamate “Cooperative Agricole” (FACO) sono cooperative democratiche di lavoro contadino destinate per le attività cooperative per aumentare la produzione, per modernizzare la tecnologia agricola, per proteggere gli agricoltori da ogni forma di sfruttamento e per fornire condizioni favorevoli per lo sviluppo del patrimonio degli agricoltori. La cooperativa agricola dovrà sviluppare lo spirito cooperativo tra i suoi soci e creare condizioni psicologiche ed economiche per la transizione a cooperativa agricola. Tutte le attività di queste cooperative sono da effettuare in cooperazione chiusa o in contatto con le organizzazioni statali competenti. Articolo 12 Zona di Azione Le Cooperative Agricole (cooperative primarie) dovranno essere localizzate nei centri delle aree agricole. Una Cooperativa Agricola dovrà ricoprire, salvo le condizioni locali, un’area approssimativa di 2-6 villaggi o 500-1500 famiglie agricole.

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Articolo 13 Attività Le Cooperative Agricole dovranno intraprendere le seguenti attività:

a) fornire i crediti di produzione (principalmente in natura) per il loro soci in accordo e secondo le norme della Banca Nazionale per lo Sviluppo della Somalia. L’uso appropriato ed il rimborso tempestivo dei crediti dai loro soci dovrà essere supervisionato dalle cooperative;

b) fornire i mezzi di produzione agricola ai loro soci in accordo con l’Agenzia per lo Sviluppo Agricolo della Somalia e secondo i programmi di sviluppo agricolo;

c) partecipazione dei soci nella commercializzazione dei prodotti agricoli in accordo con l’Agenzia per lo Sviluppo Agricolo della Somalia o in accordo con gli impianti di trasformazione dello Stato;

d) fornitura dei servizi produttivi (noleggio dei trattori, attrezzi per il pompaggio, attrezzature fitosanitarie, eccetera) per i loro soci in accordo con l’Organizzazione Nazionale dei Trattori (ONAT) o altre organizzazioni governative;

e) partecipazione nell’estensione del lavoro agricolo e nella pianificazione dello sviluppo dei villaggi in cooperazione con gli uffici governativi competenti;

f) istituzione e promozione di gruppi di agricoltori dai loro soci in cooperazione con gli organi governativi competenti;

g) partecipazione alle attività di orientamento, formazione, alfabetizzazione e culturali tra i loro soci in cooperazione con le organizzazioni pubbliche competenti.

Articolo 14 Risorse Finanziarie Le risorse finanziarie della Cooperativa Agricola possono essere composte da:

- la quota di iscrizione pagata da ogni socio per un importo di 5 Scellini Somali; - la quota dei soci come descritto nell’Articolo 15 di questo Allegato; - fondi accumulati dalla cooperativa in accordo con le clausole di questo

Allegato; - crediti ottenuti dalla Banca Nazionale per lo Sviluppo della Somalia per il

finanziamento delle attività delle cooperative; - quote o sovvenzioni pagate dal governo della Repubblica Democratica Somala.

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Articolo 15 Pagamento delle quote Tutti i soci di una Cooperativa Agricola devono pagare una quota. Una quota ha un importo di 10 Scellini Somali. Il numero di quote che devono essere pagate dai soci dovrà essere stabilito a seconda dell’area che si coltiva. Per ogni ettaro di terra arida coltivata, deve essere pagata una quota. Per ogni ettaro di terra irrigata, devono essere pagate due quote. Quote aggiuntive possono essere pagate dai soci. Le quote non sono rimborsabili. Il numero di quote detenute da un socio non incide sui suoi diritti di voto né sui suoi diritti e doveri di socio della cooperativa come descritto in questo Allegato. Il debito dei soci è limitato al valore delle loro quote. Articolo 16 Distribuzione dei profitti L’utile netto delle Cooperative Agricole dovrà essere distribuito come segue:

- Riserve di fondi 25% - Fondi per gli investimenti della cooperativa 30% - Fondi di aiuto reciproco 15% - Fondo per attività culturali e sociali 15% - Fondi Centrali dei Consigli Cooperativi 15%

Tutti le attività acquisite dalla Cooperativa Agricola o da altri organi cooperativi al di fuori dai loro fondi cooperativi dovranno essere proprietà indivisibile di queste organizzazioni cooperative.

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GRUPPO DI AZIENDE AGRICOLE

Parte III. Articolo 17 Obiettivi e Incarichi Il gruppo di aziende agricole sono aziende agricole cooperative formate da un numero di agricoltori o braccianti senza terra su campi comuni bonificati per la coltivazione collettiva o semi-collettiva con l’utilizzo di moderne tecnologie come trattori, fertilizzanti, fitosanitari, eccetera. Il tradizionale podere degli agricoltori che rimane sotto la gestione individuale. Sulla terra comune, dovrà essere attuata un rotazione integrale delle colture. Le attività agricole sulle terre comuni possono essere effettuate collettivamente o separatamente. In questo ultimo caso, una graduale estensione delle attività collettive dovrà essere auspicata. Articolo 18 Gruppo di aziende agricole e Cooperative Agricole Il gruppo delle aziende agricole dovrà essere annesso alle cooperative agricole locali. Tutti i soci del gruppo delle aziende agricole dovranno essere allo stesso tempo soci delle Cooperative Agricole locali. Le Cooperative Agricole locali dovranno essere responsabili dell’organizzazione tecnica ed amministrativa per il gruppo di aziende agricole e dovranno tenere i suoi conti finanziari. Le Cooperative Agricole locali dovranno approvvigionare le entrate per il gruppo delle aziende agricole e vendere i loro prodotti agricoli. Articolo 19 Regolamento del lavoro In aggiunta allo statuto delle Cooperative Agricole locali, i soci del gruppo di aziende agricole dovranno adottare il regolamento del lavoro per gestire i loro affari interni. Questo regolamento del lavoro è soggetto alla registrazione da parte del Segretario si Stato per l’Agricoltura. Dopo la registrazione, il gruppo delle aziende agricole deve

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essere autorizzato per ottenere crediti per fini collettivi dalla Banca Nazionale per lo Sviluppo della Somalia o dalla Cooperativa Agricola locale. Ogni socio del gruppo delle aziende agricole è obbligato a prendere parte ai lavori nelle terre comuni in accordo con il regolamento del lavoro ed in funzione alle necessità del processo produttivo. Articolo 20 Commercializzazione e fondi comuni Tutto il prodotto agricolo coltivato nel gruppo delle aziende agricole dovrà essere venduto dalle Cooperative Agricole locali per l’ADC o per gli impianti di trasformazione di proprietà Statale. Dall’utile netto del gruppo delle aziende agricole, il 20% dovrà essere destinato in un fondo comune per gli investimenti collettivi. Il resto dell’utile netto dovrà essere distribuito ai soci del gruppo delle aziende agricole assecondo del loro lavoro sulle terre comuni. Articolo 21 In aggiunta all’assistenza governativa come delineato nell’Articolo 18 di questo Allegato, il Ministero dell’Agricoltura dovrà assegnare funzionari agricoli che assisteranno il gruppo delle aziende agricole nella selezione dell’area appropriata per le terre comuni, nell’organizzazione della coltivazione comune, nell’elaborazione dei programmi di produzione e nell’implementazione degli investimenti comuni.

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Parte IV. COOPERATIVE AGRICOLE

Articolo 22 Obiettivi e Incarichi Le Cooperative Agricole sono la tipologia più alta delle organizzazioni cooperative e dovranno essere la fase finale dello sviluppo cooperativo nell’agricoltura Somala. Le Cooperative Agricole sono, imprese cooperative di lavoro agricolo che usano la terra collettivamente ed il loro lavoro assieme a tutte le altre risorse per la produzione comune. Le Cooperative Agricole dovranno implementare la produzione su larga scala, l’impiego di moderne tecnologie per aumentare e razionalizzare la produzione agricola. Le Cooperative Agricole sono organizzazioni democratiche di lavoratori agricoli. Tutti i soci dovranno condividere eguali diritti e gli utili saranno distribuiti secondo il lavoro svolto da essi. Articolo 23 Terra Utilizzata dalla Cooperativa La terra delle cooperative agricole così come tutta la terra nella Repubblica Democratica Somala è di proprietà dello Stato. Lo Stato affiderà gratuitamente la terra per uso agricolo alle cooperative agricole per tutto il periodo in cui queste esisteranno. Le particolarità dell’area affidata dallo Stato alle cooperative agricole (posto, numero di acri, confini, risorse idriche, eccetera) dovranno essere fissate all’interno di un contratto sull’uso cooperativo della terra firmato dal consiglio governativo locale, dal Ministro dell’Agricoltura e dal Presidente della cooperativa agricola. La terra affidata dallo Stato alla cooperativa agricola non può essere affittata, venduta o ipotecata ad altre persone.

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La cooperativa agricola dovrà avere diritti illimitati sull’utilizzo della terra affidata dallo Stato per ogni scopo agricolo incluso la costruzione di stabilimenti, impianti di irrigazione, colture perenni, eccetera. La cooperativa agricola è obbligata ad utilizzare la terra affidata dallo Stato nel modo più pieno e corretto per aumentare la sua fertilità e per realizzare il più alto rendimento possibile. La manutenzione della terra di una cooperativa agricola per scopi pubblici dovrà essere effettuata dal Ministero dell’Agricoltura. In questo caso, lo Stato fornirà nuova terra alla cooperativa agricola e risarcirà ogni investimento fatto dalla cooperativa agricola in questa area. La terra usata dai soci come dotazione individuale deve contribuire nella comune cooperativa e deve essere integrata nella gestione dei campi cooperativi. I soci dovranno contribuire anche con i loro mezzi di produzione adatti per l’uso cooperativo (impianti di irrigazione, attrezzi agricoli, costruzioni, animali, sementi, eccetera) alle condizioni descritte nell’Articolo 24 di questo Allegato. Articolo 24 Conferimento delle Quote Tutti i soci della cooperativa agricola dovranno conferire delle quote in termini di denaro o tramite i mezzi di produzione adatti per l’uso cooperativo. L’importo in termini di denaro per socio dovrà essere fissato sullo statuto secondo le condizioni locali. Tuttavia, non dovrà essere inferiore ai 100 Scellini Somali nelle aree piovose, e non inferiore ai 200 Scellini Somali nelle aree irrigue. Dall’accordo del comitato di revisione, il consiglio di amministrazione può concedere una proroga per il pagamento delle quote in casi giustificati. Tuttavia, anche in questo caso, il socio paga un anticipo almeno del 20%. Se le quote nella cooperativa sono fatte in natura (mezzi di produzione) il valore di queste attività corrisponde al valore delle quote in denaro di cui sopra.

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Se il valore dei mezzi di produzione corrisposti da uno o più soci eccede il valore medio contributivo degli altri soci, questi soci dovranno essere risarciti al di fuori dal fondi cooperativi all’interno di un tempo adeguato. In questo caso, il valore dei mezzi di produzione corrisposti dovrà essere valutato dal consiglio di amministrazione e dal comitato di revisione della cooperativa agricola con un funzionario competente del Dipartimento dell’Agricoltura. Articolo 25 Lavoro Cooperativo All’interno delle cooperative agricole la gestione collettiva della produzione e l’organizzazione collettiva del lavoro dovrà essere implementata. La produzione dovrà essere organizzata secondo i programmi di produzione per ogni stagione ed ogni anno. Lo sviluppo di lungo periodo della cooperativa agricola dovrà essere delineato nei piani di sviluppo. Tutto il lavoro in una cooperativa agricola dovrà essere fatto dagli stessi soci. L’impiego di non-soci dovrà essere concesso in casi eccezionali (per es.: tecnici non disponibili tra i soci). L’impiego di braccianti agricoli all’interno della cooperativa agricola è proibito. Il bracciante agricolo che si unisce alla cooperativa agricola dovrà ottenere i pieni diritti di un socio. I soci della cooperativa agricola dovranno essere organizzati in gruppi all’interno della produzione (per es.: lavoro nei campi, lavoro irriguo, allevamento di animali, orticoltura, eccetera) a seconda della struttura economica della specifica cooperativa agricola. Articolo 26 Fondi Cooperativi e distribuzione degli utili Per la corretta gestione, tutte le risorse materiali e finanziarie della cooperativa agricola dovranno essere detenuti nei seguenti fondi:

- i fondi per la spesa corrente; - i fondi d’investimento;

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- i fondi di riserva; - i fondi per l’aiuto reciproco e le attività sociali; - i fondi per la formazione, le attività culturali e straordinario.

La distribuzione delle entrate totali annue di una cooperativa agricola dovrà essere fatta nella seguente modalità:

- pagamento delle spese di produzione corrente; - pagamento delle tasse, assicurazioni o altre imposte allo stato; - accantonamento per i fondi cooperativi; - distribuzione degli utili netti ai soci (in contanti o in natura) secondo il lavoro

giornaliero speso nella operativa agricola. L’annuale accantonamento dei fondi della cooperativa agricola dovrà ammontare quantomeno a:

- fondi d’investimento 10% - fondi di riserva 10% - fondi per l’aiuto reciproco e attività sociali 2% - fondi per la formazione, attività culturali e straordinario 3%

Il valore della paga per il lavoro giornaliero dovrà essere calcolato con la divisione degli utili netti della cooperativa agricola con il numero totale dei giorni lavorativi effettuati da tutti i soci durante l’anno. I soci che eseguono un lavoro molto duro, difficile o di responsabilità dovranno ricevere lo straordinario dei fondi cooperativi in aggiunta al loro regolare pagamento. Se il presidente o altri funzionari della cooperativa agricola – a causa dei loro compiti gestionali, non sono in grado di prendere parte ai lavori manuali, l’assemblea generale dovrà fissare ragionevoli importi per il loro pagamento. Il pagamento anticipato ai soci in ragione del loro stipendio annuale, può essere effettuato mensilmente. I prodotti della cooperativa agricola che non sono stati piazzati sul mercato o che non servono per la produzione cooperativa (sementi, foraggio, eccetera) dovrà essere distribuito ai soci in relazione ai giorni lavorativi spesi nella cooperativa agricola.

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Articolo 27 Proprietà personale della Cooperativa Agricola Un socio della cooperativa agricola (inclusa la sua famiglia) dovrà essere autorizzato a mantenere un appezzamento di terra di 0,5 ettari nelle terre piovose o di 0,2 ettari nell’area irrigua. Il posto dell’appezzamento dovrà essere determinato dal consiglio di amministrazione della cooperativa agricola in accordo con la gestione dei campi. Nel suo appezzamento di terra, i soci può avere la sua abitazione, il suo pollaio, il suo bestiame ed il suo orto. Articolo 28 Cooperazione con le Organizzazioni Statali Tutte le cooperative agricole dovranno cooperare strettamente con le organizzazioni agricole dello Stato. Impianti di trasformazione di proprietà dello Stato con le Cooperative Agricole. Le relazioni tra le cooperative agricole, e le organizzazioni agricole Statali dovranno essere stipulate in contratti basati sui programmi di produzione e sui piani di sviluppo delle cooperativa agricole. Le organizzazioni agricole statali dovranno fornire i loro servici in maniera prioritaria alle cooperative agricole.

Parte V. COOPERATIVE DI PICCOLE AZIENDE ED ARTIGIANI

Articolo 29 Obiettivi e Incarichi Le Cooperative di artigiani e piccole aziende sono organizzazioni democratiche di artigiani, lavoratori e piccoli costruttori destinati ad accrescere la qualità e la quantità della produzione e per modernizzare e razionalizzare la tecnologia della gestione cooperativa. Tutte le attività di queste cooperative dovranno essere condotte in stretta cooperazione con le organizzazioni operative statali.

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Articolo 30 Fasi dello Sviluppo Cooperativo Le Cooperative di artigiani e piccole aziende possono svilupparsi in due fasi. Nella fase I (cooperative per la produzione cooperativa) la produzione ha luogo nei laboratori individuali dei soci e con i loro equipaggiamenti, macchinari, eccetera. L’assemblea generale di queste cooperative può essere stipulata per usare i diritti ed i mezzi di produzione cooperativi. La produzione all’interno dei laboratori individuali dovrà essere organizzata secondo un programma comune di produzione e dovrà essere diretto dal Presidente a dal consiglio di amministrazione. Nella fase II (cooperative per la produzione collettiva) la produzione ha luogo nei laboratori cooperativi sulla base della gestione collettiva. Tutti i soci contribuiscono con i loro macchinari, equipaggiamenti e prodotti per l’edilizia, adatti per gli usi della cooperativa. La cooperativa dovrà compensare i contributi apportati con i mezzi di produzione all’interno di un tempo adatto che sarà fissato in assemblea generale. Il valore della contribuzione con mezzi di produzione dovrà essere registrato da un funzionario competente del dipartimento dell’Industria assieme al consiglio di amministrazione ed al comitato di revisione della cooperativa. La contribuzione con mezzi di produzione nella comune cooperativa può essere fatta parzialmente in nella fase I se un o più soci vogliono farlo. Tutti i mezzi di produzione destinati alla comune cooperativa diverranno proprietà della cooperativa e dovranno essere registrati nel libro delle attività della cooperativa. Articolo 31 Soci lavoratori ed impiegati Nella fase I e II lavoratori o impiegati dell’impresa comune dovranno ottenere pienamente ed egualmente il titolo di socio. Ai possessori di laboratori con più di 10 lavoratori o impiegati così come ai possessori di uno stabilimento, ai grandi mercanti ed ai finanziatori di capitale non è consentito il titolo di socio di queste cooperative.

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Articolo 32 Quote Tutti i soci delle cooperative di artigiani e piccole aziende (fase I e II) devono pagare almeno una quota. Una quota dovrà corrispondere al reddito medio che il socio percepirà in due mensilità nella cooperativa e che non dovrà essere inferiore a 100 Scellini Somali. La quota potrà essere pagata in rate per come stabilirà l’assemblea generale. Le quote dovranno essere accantonate in fondi e non saranno più restituibili. Quote aggiuntive possono essere pagate dai soci. Tuttavia, il numero di quote detenute dai soci non ha effetti sui diritti e sull’eguaglianza del voto per come sta scritto in questo Allegato. Articolo 33 Remunerazione del lavoro Tutti i soci delle cooperative di artigiani e piccole aziende (fase I e II) dovranno essere remunerati per il loro lavoro a seconda del tempo lavorativo (giornata lavorativa o ore) speso nella produzione cooperativa o in funzione della loro produzione (lavoro a cottimo). L’assemblea generale dovrà adottare le tariffe di pagamento per i differenti tipi di lavoratori in conformità con la Legge della Repubblica Democratica Somala (Codice del Lavoro) e con le risorse economiche della cooperativa. Il pagamento delle tasse per l’uso di macchinari, equipaggiamento, costruzioni o il pagamento delle compensazioni per i mezzi di produzione nella comune cooperativa come descritti nell’Articolo 30 di questo Allegato dovrà essere separato dal pagamento dei lavoratori. Articolo 34 Fondi Cooperativi e distribuzione degli utili Tutti i beni prodotti nelle cooperative in fase I e II, dovranno essere venduti da organizzazioni statali competenti o da negozi cooperativi ai consumatori. Il processo di commercializzazione cooperativa così come il processo per la prestazione di

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servizi da parte delle cooperative non possono essere congiunti ai profitti della cooperativa. Gli utili totali della cooperativa dovranno essere usati per come segue:

- pagamento delle spese di produzione correnti; - pagamento per la remunerazione del lavoro dei soci; - pagamento delle tasse, assicurazioni o altre imposte statali.

Il rimanente degli utili netti dovrà essere destinato ai fondi cooperativi esplicitamente:

- 60% ai fondi di accumulazione; - 40% ai fondi di distribuzione.

I fondi di accumulazione dovranno essere usati per gli investimenti incluse le compensazioni dei mezzi di produzione con le quali i soci hanno contribuito ed il rimborso dei crediti di investimento. I fondi di distribuzione dovranno essere usati per il pagamento della produzione di obbligazioni per i soci così come per l’aiuto reciproco e sociale, educazione ed attività culturali.

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Part VI. COOPERATIVE PER L’ASSISTENZA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PESCA

Articolo 35 Obiettivi e Incarichi Le Cooperative per l’Assistenza e la Commercializzazione della Pesca sono cooperative democratiche di pescatori che svolgono congiuntamente la commercializzazione, la lavorazione ed il deposito del loro pescato e l’acquisto congiunto di input migliori senza lo sfruttamento di intermediari. Queste cooperative forniscono anche crediti per la produzione per i loro soci e mettono investimenti congiunti di fondi propri o da crediti e sovvenzioni ottenuti dallo Stato. Le barche e gli altri equipaggiamenti rimangono di proprietà individuale e gestione familiare. Le Cooperative per l’Assistenza e la Commercializzazione della Pesca dovranno sviluppare lo spirito cooperativo tra i suoi soci e creare le condizioni psicologiche ed economiche per la transizione alla Produzione Cooperativa della Pesca. Articolo 36 Attività Le Cooperative per l’Assistenza e la Commercializzazione della Pesca dovranno intraprendere le seguenti attività:

a) acquisto del pescato dai loro soci con un peso corretto ed un prezzo bilanciato e giusto;

b) lavorazione e conservazione del pesce; c) commercializzazione del pesce e di prodotti ittici da negozi di cooperative o da

organizzazioni governative del commercio all’ingrosso; d) acquisto congiunto di input migliori (imbarcazioni, reti, eccetera) e fornitura ai

soci di crediti o pagamenti in contanti; e) accumulazione di fondi propri per investimenti comuni (negozi di cooperative,

stoccaggio ed impianti di raffreddamento, manutenzione dei laboratori, eccetera);

f) partecipazione nell’orientamento, formazione, alfabetizzazione ed attività culturali tra i loro soci in cooperazione con le organizzazioni pubbliche competenti.

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Articolo 37 Risorse Finanziarie e Distribuzione dei Profitti Le risorse finanziarie e la distribuzione del netto dei profitti dovrà essere lo stesso descritto all’Articolo 14 e 16 di questo Allegato eccetto la fornitura sui pagamenti delle quote (art. 14). Articolo 38 Quote Tutti i soci delle Cooperative per l’Assistenza e la Commercializzazione della Pesca devono pagare almeno una quota. Una quota dovrà essere di 100 Scellini Somali. Altrimenti, le norme descritte nell’Articolo 32 di questo Allegato dovranno essere applicate solo alle Cooperative per l’Assistenza e la Commercializzazione della Pesca.

Part VII. COOPERATIVE DI PRODUZIONE DELLA PESCA

Articolo 39 Obiettivi e Incarichi Le Cooperative di produzione della pesca sono imprese cooperative di pescatori che uniscono il loro lavoro ed il loro equipaggiamento (imbarcazioni, reti, eccetera) per la pesca collettiva così come la commercializzazione, la lavorazione e la conservazione del loro pescato. Le Cooperative di produzione della pesca dovranno fondare flotte di barche comuni, servizi comuni di commercializzazione ed introdurre moderne e razionalizzate tecnologie. Tutti i soci di queste cooperative dovranno avere eguali diritti e gli utili dovranno essere distribuiti secondo il lavoro effettuato da essi. Articolo 40 Apporto di Equipaggiamento e Compensazione

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Tutti i soci di una Cooperativa di produzione della pesca apportano tutte le loro barche, reti, servizi di lavorazione e conservazione ed altri strumenti in sostegno alla produzione per l’utilizzo in cooperativa. Il valore di queste attività dovrà essere stimato dal consiglio di amministrazione e dal comitato di revisione della cooperativa insieme ad un funzionario competente del dipartimento della pesca e dovrà essere registrato nel libro delle attività della cooperativa. La cooperativa dovrà compensare l’apporto di mezzi di produzione in un lasso di tempo consono che fisserà l’assemblea generale. Articolo 41 Quote Per il pagamento delle quote nella Cooperativa di produzione della pesca, si seguono le stesse norme menzionate all’Articolo 32 di questo Allegato. Articolo 42 Soci lavoratori e impiegati All’interno delle Cooperative di produzione della pesca, lavoratori o impiegati dell’impresa comune dovranno ottenere pienamente ed egualmente il titolo di socio. Il pagamento di salari ai lavoratori di queste cooperative non è permesso. Ai possessori di un’impresa di pesca con più di 10 lavoratori o impiegati così come ai grandi mercanti, ai finanziatori di capitale ed ai possessori di stabilimenti non è consentito il titolo di socio di queste cooperative. Articolo 43 Lavoro Cooperativo All’interno delle Cooperative di produzione della pesca la gestione collettiva della produzione (pesca, manutenzione delle barche e delle reti, lavorazione, commercializzazione, eccetera) e l’organizzazione collettiva del lavoro dovranno essere implementate.

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La produzione dovrà essere organizzata secondo il programma di produzione. Lo sviluppo di lungo periodo delle cooperative dovrà essere designato nel piano di sviluppo. Tutti i lavoratori in una Cooperativa di produzione della pesca dovranno essere effettuati dai soci stessi. L’impiego dei non-soci dovrà essere consentito solo in casi eccezionali (es.: commercialista o tecnico non presente tra i membri). I soci di una Cooperativa di produzione della pesca dovranno essere organizzati all’interno di gruppi di lavoro (es.: per la pesca, per la lavorazione, per la commercializzazione, eccetera.). Articolo 44 Remunerazione del lavoro, Fondi Cooperativi e Distribuzione degli utili Per la remunerazione del lavoro, i fondi cooperativi e la distribuzione degli utili, si fa riferimento alle stesse menzionate negli Articoli 33 e 34, di questo Allegato, eccetto il pagamento delle tasse per l’uso dei macchinari, eccetera (Articolo 33).

Part VIII. COOPERATIVE DI CONSUMO

Articolo 45 Obiettivi e Incarichi Le Cooperative di Consumo sono cooperative volontarie di consumatori per garantire un miglior servizio di commercio al dettaglio a prezzi equi e per ricostruire il commercio al dettaglio su linee socialiste. Le Cooperative di Consumo possono tenere negozi cooperativi, ristoranti, grnadi magazzini, depositi e ditte di carbone così come aziende di produzione locale come panifici, macellerie ed altre strutture di servizio.

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Articolo 46 Struttura e organizzazione Le Cooperative di Consumo dovranno essere stabilite nei centri della produzione agricola ed industriale, così come nelle aziende pubbliche (organi amministrativi, università, eccetera.). Una Cooperativa di Consumo (cooperativa primaria) può coprire fino a 3000 soci. Tutte le Cooperative di Consumo di un distretto o di un comune dovranno formare una cooperativa la quale sarà congiunta al Consiglio cooperativo Distrettuale. All’interno delle Cooperative di Consumo, ogni negozio dovrà avere un comitato che controlla le attività e rappresenta questo particolare gruppo di soci all’assemblea generale della Cooperativa di Consumo. Il numero e il tipo di negozi, ristoranti, servizi, imprese, eccetera, deve essere definito all’interno di un distretto e dovrà essere determinato dal consiglio cooperativo distrettuale dopo aver ottenuto il permesso dagli organi cooperativi supremi. Articolo 47 Risorse Finanziarie Le risorse finanziarie di una Cooperativa di Consumo può essere composta da:

- le quote pagate dai soci; - profitti dalle attività; - crediti ottenuti dalla Banca Nazionale della Somalia; - crediti o sovvenzioni pagate dallo Stato.

I conti finanziari e la contabilità per le Cooperative di Consumo, i loro negozi e la produzione del loro imprese dovrà essere tenuta dalla Cooperativa Distrettuale. Articolo 48 Quote e distribuzione dei Profitti

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Ogni socio di una Cooperativa di Consumo dovrà pagare almeno una quota. Una quota corrisponde a 30 Scellini Somali. Le quote possono essere pagate in rate come stabilito dal consiglio di amministrazione. Le quote dovranno essere rimborsate se l’adesione è cessata. I profitti netti di una Cooperativa di Consumo dovranno essere distribuiti per come segue: Fondi di Investimento 25% Fondi Riserva 15% Fondo Centrale del Consiglio Cooperativo 10% Distribuzione ai soci in relazione al valore dei beni che comprano in ogni negozio cooperativo 50% Per ogni acquisto in qualsiasi negozio della cooperativa, i soci dovranno ottenere dei timbri indicanti il valore dei suoi acquisti. Il numero totale dei timbri collezionati dal socio gli consentirà di ottenere i suoi dividendi quando saranno distribuiti i profitti. Ogni distribuzione del profitto fatto in una Cooperativa di Consumo ha bisogno dell’approvazione del Consiglio Regionale Cooperativo. Articolo 49 Acquisto a Credito Un socio della Cooperativa di Consumo dovrà essere autorizzato ad acquistare a credito nel negozio della sua cooperativa fino al 50% del valore delle quote pagate ma alla condizione che abbia pagato almeno una quota in pieno. L’acquisto a credito dovrà essere senza interessi e dovrà essere restituito entro 30 giorni. Il rilascio di questi crediti e il rimborso dovrà essere registrato in una carta di credito. Articolo 50 Imprese di Trasformazione e di Servizio delle Cooperative di Consumo Le imprese locali di trasformazione e di servizio delle cooperative di consumo come panetterie, macellerie, eccetera dovranno essere gestite dal distretto cooperativo delle cooperative di consumo.

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I profitti netti realizzati da queste aziende cooperative dovranno essere distribuiti nello stesso modo in cui è menzionato all’Articolo 48. La parte dei profitti netti dovrà essere distribuita ai soci in parti uguali per tutte le cooperative di consumo del distretto. Articolo 51 Integrazione di Negozi Privati Piccoli negozianti privati possono contribuire con il loro negozio nelle cooperative di consumo. Il valore delle attività contribuite dovrà essere stimato da un funzionario del dipartimento degli approvvigionamenti interni insieme al consiglio di amministrazione del distretto cooperativo delle cooperative di consumo. Il contribuente dovrà ottenere una compensazione dai fondi cooperativi entro un tempo ragionevole e potrà diventare un impiegato della cooperativa di consumo. Per comprare un negozio privato ed acquisirlo nella proprietà della cooperativa di consumo, serve l’approvazione del Consiglio cooperativo distrettuale.

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