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“Le attività peritali ed il rapporto dei legali delle parti con i rispettivi CTP e con il CTU” Convegno 21 aprile 2015 Sede dell’Ordine Roma - P. le delle Belle Arti, 2 Dott. Filippo Mengucci Componente della Commissione Diritto del lavoro ODCEC di Roma Avvocato del Foro di Roma 21/04/2015 1 ODCEC ROMA

“Le attività peritali ed il rapporto dei legali delle … PUÒ FARE IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE •Il CTP ha il diritto di intervenire nelle operazioni peritali del CTU. •Il

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“Le attività peritali ed il rapporto dei legali delle parti con i rispettivi CTP e con il CTU”

Convegno 21 aprile 2015 Sede dell’Ordine

Roma - P. le delle Belle Arti, 2

Dott. Filippo Mengucci

Componente della Commissione Diritto del lavoro ODCEC di Roma

Avvocato del Foro di Roma

21/04/2015 1 ODCEC ROMA

CHE COS'È LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE (CTP)

Nel corso di un giudizio l'avvocato di parte può nominare un consulente tecnico di parte (CTP).

• Art.201 c.p.c.: con lo stesso provvedimento di nomina del Consulente tecnico d’ufficio (CTU), il giudice assegna alle parti il termine per nominare i rispettivi Consulente Tecnici (CTP).

• Il CTP può essere nominato solo se il Giudice ha nominato un suo CTU, ma se decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, le parti hanno comunque la facoltà di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un CTP a supporto.

• L’avvocato di parte produce una dichiarazione di nomina in cui indica nome e recapito del CTP prescelto, in modo che il Cancelliere possa fare a sua volta le comunicazioni di legge; qualora questa non venga fatta in udienza, il giudice assegna un termine di 10 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali per la nomina rituale. ODCEC 2

LA DIFFERENZA TRA CTU E CTP

• Il CTP non deve necessariamente essere iscritto in albi, e se una

delle parti è professionalmente competente in merito, egli stesso può svolgere la funzione di consulente tecnico nel proprio interesse.

• Al contrario del C.T.U. , in sede di nomina il CTP non deve prestare alcun giuramento formale.

• Il CTP assiste alle operazioni peritali ex art.194 c.p.c. e assume una funzione di controllo tecnico sull’operato del consulente tecnico d’ufficio, cercando di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente che lo ha scelto.

• Il CTP risponde solo al suo cliente del mandato ricevuto; è in ogni caso soggetto al rispetto dei principi deontologici e alla correttezza professionale, legalità e moralità e non deve ostacolare le attività di giustizia né atteggiarsi con imperizia e negligenza.

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QUALIFICA DEL CONSULENTE

• Di fronte alla nomina come consulente di parte di un professionista iscritto ad uno specifico albo, la credibilità delle sue osservazioni sarà maggiore agli occhi del giudice; quest’ultimo, invece, è obbligato a nominare come CTU soltanto professionisti iscritti in appositi elenchi presenti in ciascun tribunale.

• Quando viene nominato il CTU in una causa strettamente attinente ad una professione “protetta” le parti in causa dovrebbero pertanto scegliere il proprio consulente di parte tra i professionisti iscritti ad appositi albi; quando, invece, la materia non è esplicitamente attinente ad una precisa professionalità, le parti sono libere di nominare professionisti che pur essendo estranei ad ordini professionali sono molto preparati in un campo specifico.

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COSA PUÒ FARE IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

• Il CTP ha il diritto di intervenire nelle operazioni peritali del CTU.

• Il CTP può presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere tenute in considerazione sia dal CTU che dal Giudice.

• Il CTP non può ampliare il campo d’indagine del CTU, che si deve attenere ai soli quesiti formulati dal Giudice.

• Il CTP non è obbligato a stendere un verbale delle operazioni peritali svolte, tuttavia è opportuno che documenti puntualmente la sua attività nelle singole fasi di indagine istruttoria.

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PRECISAZIONI

• L’intervento dei consulenti di parte nelle operazioni del giudice non costituisce un obbligo.

• Per lo più l’operato del consulente di parte consiste nella stesura di osservazioni tecniche senza che il giudice ed i suoi ausiliari intervengano negativamente sul suo lavoro.

• il CTP matura, nei confronti di chi lo ha incaricato, il diritto ad essere compensato tempestivamente, indipendentemente dalle liquidazioni da effettuare ad opera del giudice.

• Il perito di parte non deve prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza), né motivare un eventuale rifiuto di un incarico. È altresì esonerato da qualsiasi obbligo di cooperazione con l’autorità giudiziaria.

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I RUOLI DEL CTP • Il CTP opera all’interno di un rapporto professionale

disciplinato dal diritto privato.

• I compiti del CTP sono assistere il proprio cliente e coadiuvare il CTU nell'espletamento del corso delle operazioni peritali, appurando la correttezza metodologica della consulenza, ed eventualmente produrre ulteriore documentazione tecnica o conteggi a supporto dell’indagine.

• Si presta a formulare osservazioni sull’esito al quale il Consulente Tecnico del Giudice sarà giunto.

• Svolge una funzione di controllo sulle operazioni peritali, verificando che tutto il percorso proceda seguendo metodologie a cui deve attenersi anche il CTU.

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PERCHÉ NOMINARE UN CTP • Il CTP, essendo un “tecnico” esperto, può collaborare con il

CTU, portandogli riflessioni ulteriori e diverse, delle quali questi potrà tenere o meno conto; ma in ogni caso dovrà darne evidenza nella propria relazione.

• Se lo ritiene opportuno il CTP può anche produrre al termine della perizia delle osservazioni, che verranno inviate alla attenzione del CTU dal legale nel termine fissato per le note critiche ex art. 195, 3º comma c.p.c..

• Il CTP interagisce con il cliente sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, aggiornandosi periodicamente con il cliente riguardo il progresso della perizia e sostenendolo. Il CTP inoltre è sempre presente durante tutte le operazioni peritali, avendo anche momenti di confronto con il CTU e gli eventuali altri CTP.

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LE MODALITÀ DI INTERVENTO ED I

COMPENSI DEL CTP • Alla fine delle operazioni peritali, il CTU scrive una relazione che invia

alle parti e i CTP hanno tempo (nei termini assegnati alle parti) per fare le proprie considerazioni sulle conclusioni del CTU;

• Tali considerazioni (contenute nelle repliche) vengono poi allegate alla relazione del CTU e quindi sottoposte all’attenzione del giudice.

• La determinazione del compenso al consulente di parte non viene stabilita dal Giudice come accade per il CTU.

• Qualora il CTP sia appartenente ad un ordine professionale, egli è tenuto ad applicare gli onorari professionali concordati con il cliente che potranno essere determinati “convenzionalmente”, ovvero, in difetto di accordo, basandosi sui parametri stabiliti dal ministero vigilante fissati per la prestazione riferita all’ordine di appartenenza (Parametri Min. Giustizia DM n.140/2012 DCEC con rimando ai Parametri Min. Lavoro DM 46/2013 CDL).

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LIQUIDAZIONE SPETTANZE CTP

(art.14 D.M. 46/2013): • Il valore medio è costituito dal valore della controversia

e la percentuale che viene applicata sul valore medio è il 5,00%, con una forbice in riduzione fino al 2,7% e in aumento fino al 11,75%.

• Il DM in questione, continua, statuendo che, in caso di determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, il valore medio è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate e la percentuale da applicare al valore medio, per la determinazione delle spettanze del CTP, è il 2,00%, con una forbice che va dal 0,75% al 5,00%.

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IL CONSULENTE DI PARTE E

L’AVVOCATO • Il consulente di parte collabora con l’avvocato, ciascuno nel

rispettivo ruolo, alla costruzione della linea difensiva dell’assistito. Si viene a formare, così, una vera e propria “simbiosi processuale” tra le attività delle due figure professionali.

• Mentre il ruolo del consulente d’ufficio è quello di spiegare al giudice i motivi delle proprie conclusioni, il compito del consulente di parte è quello di criticare tali conclusioni, qualora non concordi con quest’ultime, esponendo e motivano le ragioni per le quali, secondo lui, il consulente del giudice non è giunto alla corretta conclusione.

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(SEGUE)

• Le condotte dell’avvocato e del CTP hanno molte affinità e sono suscettibili di fondare una responsabilità di tipo risarcitorio; per entrambe si può configurare un inadempimento della prestazione d’opera professionale, riguardante operazioni legate all’attuazione della linea difensiva in un processo: il danno che potrebbe scaturirne è sempre rappresentato dall’esito negativo del giudizio. Di conseguenza si è prospettata la possibilità di mutuare, per la fattispecie di responsabilità del consulente tecnico di parte, la disciplina della responsabilità dell’avvocato, anche in relazione alla configurazione del nesso di causalità tra la condotta ed il danno.

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RESPONSABILITA’ DEL CONSULENTE

• Ai fini della sussistenza della responsabilità del consulente è necessario che sia ravvisabile il nesso di causalità tra l’erronea valutazione delle questioni tecniche ed il danno.

• Questo, sia nel caso in cui la parte ritenga che il proprio consulente le abbia causato un danno e produca la prova che una corretta consulenza l’avrebbe indotta a non intraprendere il giudizio, sia nell’ipotesi in cui si sostenga che l’esito negativo sia dipeso dalla negligenza del consulente in sede di contraddittorio tecnico. In questo caso, quindi, si addossa la colpa del giudizio negativo al mancato o insufficiente apporto argomentativo del CTP a sostegno delle teorie tecnico-scientifiche poste a fondamento della domanda dell’attore, proprio su indicazione dello specialista.

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NESSO CAUSALE NEL COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE

• Si deve pertanto ritenere che la sussistenza del nesso causale sia accertabile solo con un giudizio prognostico: vi è la causalità solamente ove si possa concludere che un comportamento diligente del CTP avrebbe, nel primo caso, indotto la parte a desistere dall’azione giudiziaria e, nel secondo caso, comportato l’esito positivo della vertenza.

• Il giudizio ipotetico, non essendo suscettibile di positivo riscontro diretto, pone un problema giuridico di individuazione del parametro in riferimento al quale ritenere sussistente o meno il nesso causale tra l’omessa/erronea attività del CTP ed il danno da soccombenza processuale.

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TESI SULLA SUSSITENZA DELLA RESPONSABILITA’

• La responsabilità del CTP (al pari di quella dell’avvocato) si ritiene sussistere “se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (art.40 e 41 c.p.) il buon esito della lite non è stato raggiunto per sua negligenza”.

• Il rischio è il risarcimento del danno da colpa professionale (responsabilità contrattuale) e non anche illecito aquiliano (o responsabilità extra-contrattuale) come per CTU.

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FINE

Si ringrazia per l’attenzione.

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