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LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: PROFILI CIVILISTICI E AMMINISTRATIVI Quaderno del CSV FVG per le Organizzazioni di Volontariato a cura di Alessandro Olivo consulente amministrativo, contabile e fiscale del CSV-FVG

le associazioni di volontariato: profili civilistici e amministrativi

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Quaderno del CSV FVG per le Organizzazioni di Volontariato

a cura di Alessandro Olivo consulente amministrativo, contabile e fiscale del CSV-FVG

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INDICE

I – LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: PROFILI CIVILISTICI I.1 – Le associazioni di volontariato: generalità 5 I.2 – La costituzione di un’associazione di volontariato 7 I.2.1 – Introduzione 7 I.2.2 – Il riconoscimento 8 I.2.3 – Lo statuto 9 I.2.4 – Le clausole statutarie 9

I.2.4.1 – Le clausole di base 10 I.2.4.2 – Le clausole speciali di settore 10 I.2.4.3 – Le clausole antielusive 11

I.2.5 – I regolamenti 12 I.2.6 - Sintesi delle procedure di costituzione di un’associazione 13 I.3 - Organi dell’associazione 14 I.3.1 - L’assemblea dei soci 15 I.3.2 - Il Consiglio Direttivo 17 I.3.3 - Il Presidente 18 I.3.4 - Il Collegio dei Revisori 19 I.4 – Le associazioni e il Registro delle Imprese 19

I.5 – Le associazioni di volontariato: principali caratteri distintivi 20

II – LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: PROFILI AMMINISTRATIVI II.1 – I libri sociali: generalità 22 II.2 - Il libro dei soci 22 II.3 – Il libro dei verbali delle assemblee dei soci 23 II.4 – Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo 23 II.5 – Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori 23 II.6 – Il registro degli assicurati 23 II.7 - Modalità di tenuta e compilazione dei libri sociali 24

APPENDICE: MODULISTICA 26 Fac simile: atto costitutivo (a.d.v.) 26 Fac simile: statuto di associazione di volontariato (a.d.v.) 28 Fac simile: riunione per la costituzione dell’a.d.v. 38 Fac simile: regolamento generale dell’a.d.v. 39 Fac simile: verbale di assemblea ordinaria dell’a.d.v. 45 Fac simile: verbale di assemblea straordinaria dell’a.d.v. 47 Fac simile: verbale del consiglio direttivo dell’a.d.v. 49

NORMATIVA 52

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Premessa La Collana “Ciessequaderni” prosegue con questo quarto numero, il primo di una trilogia che va ad analizzare i molteplici aspetti di carattere amministrativo, civilistico, contabile e fiscale inerenti il mondo dell’associazionismo non profit.

Il testo, infatti, prende in esame i suddetti adempimenti, dedicando una particolare attenzione alle procedure di costituzione di tale tipologia di ente nonché evidenziando le formalità da seguire per una corretta gestione della vita associativa.

A corollario viene proposta una corposa appendice che intende offrire un supporto pratico per la corretta redazione dello statuto e dei verbali dei vari organi associativi ed in aggiunta vengono fornite le norme di legge nazionali e regionali che disciplinano tale materia.

A breve, inoltre, sarà in distribuzione, a tutte le associazioni che ne faranno richiesta, un cd rom, agile strumento in grado di espletare le nuove direttive in materia fiscale richieste dalla legge. Tale supporto informatico sarà utilizzabile anche da parte di operatori con scarsa conoscenza contabile, trattandosi di un software semplificato in modalità stand alone completo di manuale di utilizzo in formato pdf richiamabile dall’interno.

L’applicativo “contabilità associazioni” sarà implementato con le funzionalità di “anagrafica fornitori e soci”, “piano dei conti”, nonché gestione delle singole registrazioni contabili con l’indicazione del conto “dare” e del conto “avere”.

Ulteriore sostegno in tal senso è comunque garantito attraverso gli aggiornamenti presenti all’interno del sito www.csv-fvg.it, del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it nonché dai nostri operatori di sportello.

Resta inteso che ogni motivata aggiunta, variante ed osservazione in merito sarà ben accetta da parte di chiunque. dott. Alessandro Olivo Sergio Raimondo consulente amministrativo, contabile e fiscale Presidente del CSV -FVG del CSV-FVG

Dario Mosetti Direttore del CSV

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I. LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: PROFILI CIVILISTICI I.1 LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: GENERALITÀ

La Costituzione della Repubblica prevede, tra i diritti dei cittadini, quello di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati dalla legge penale. Generalmente, l’esigenza di strutturarsi in un’organizzazione associativa scaturisce dal fatto che una pluralità di soggetti intende perseguire finalità che potrebbero essere perseguite anche dai singoli, ma molto meno efficientemente o con iniziative di più ridotta portata ed ampiezza. Le libertà che conseguono alla libertà di associazione sono, per il singolo cittadino: a) la libertà di costituire un’associazione, b) la libertà di aderire ad un’associazione, c) la libertà di non far più parte di un’associazione o di non prendervi parte. Tutte queste libertà trovano una loro limitazione qualora nel loro esercizio, chi agisce in nome e per conto dell’associazione, commetta dei reati. Nonostante l'importanza dell'associazione, poche sono le norme che la regolano. La forma dell' associazione è regolata, infatti, all’interno del Titolo II del Codice Civile artt. 11-47. Accanto a queste regole di carattere generale presenti nel codice civile, la materia dell’associazionismo è regolata da altre regole di carattere particolare (che derogano alle regole generali) presenti in alcune leggi speciali. Queste introducono e regolano alcune forme particolari di associazione e sono: - la legge 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato; - la legge 383/2000 sulle associazione di promozione sociale; - la legge 49/1987 sulle organizzazioni non governative. - la legge 12/1995: norma regionale del Friuli Venezia Giulia che disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato Accanto a queste norme di carattere particolare è stato previsto (nel decreto legislativo 460/1997) uno speciale regime fiscale di cui è possibile usufruire a determinate condizioni (tra queste l’obbligo di denominarsi Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o, in modo abbreviato, ONLUS). Ai sensi della legge 266/91 (legge quadro sul volontariato), le organizzazioni di volontariato sono quegli enti “liberamente costituiti” al fine di svolgere, tramite l’attività “personale, spontanea e gratuita” dei propri aderenti atti di solidarietà.

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La solidarietà costituisce una condizione essenziale per le organizzazioni di volontariato, le quali, per loro natura, devono offrire servizi aperti verso i terzi e non soltanto rivolti ai propri aderenti. Dal punto di vista civilistico, l’associazione è, più tecnicamente, un contratto, cioè un “accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 C.C.). In particolare, l’associazione è un’organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura non economica e si pone, perciò, in antitesi alle società, nelle quali “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili” Ciò che distingue l’associazione dalle società è, quindi, la specifica natura dello scopo perseguito, a nulla rilevando l’attività concretamente svolta per realizzarlo. Per tale motivo, in dottrina e in giurisprudenza, si ritiene che anche l’associazione possa esercitare, al pari delle società, un’attività di natura economica, purché la eserciti per realizzare il fine ideale che, statutariamente, le è proprio. Ne discende che l’associazione può esercitare, accanto all’attività istituzionale, anche attività d’impresa, ma non può dividere gli utili tra gli associati, come avviene invece per le società. Gli elementi fondamentali di un'associazione sono le persone, lo scopo e, in taluni casi, il patrimonio. Tra quest’ultimi, due sono gli elementi essenziali: la collettività delle persone e lo scopo. A conferma di ciò, si sottolinea che sia il completo venir meno dell’elemento personale sia il raggiungimento dello scopo determinano l’estinzione dell’associazione. Nell’associazione, infatti, risulta prevalente l’apporto di lavoro e di idee dei soci rispetto al loro apporto patrimoniale, che pure esiste. Il patrimonio, pur essendo fondamentale, non sempre è essenziale, tanto che esistono associazioni non riconosciute che, per legge, possono esserne prive. Ad un’analisi quantitativa, infatti, sono certamente le associazioni non riconosciute le più presenti nella nostra Società civile e, non a caso, gli stessi partiti politici ed i sindacati si costituiscono con questa forma giuridica. Si evidenzia, peraltro, che l’autonomia patrimoniale è perfetta solo per le associazioni riconosciute, mentre rimane imperfetta per quelle non riconosciute, nel senso che la responsabilità per i debiti sociali si estende ai soci delle stesse (vedi par. I.2.2).

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Da quanto visto sopra si può concludere che l’associazione è un ente non profit perché non potrà mai dividere utili o capitali tra i soci a titolo di dividendo, sia durante la vita dell’ente che al momento della sua estinzione. Il singolo socio non può mai chiedere la restituzione delle quote versate, né può mai chiedere la liquidazione, a suo favore, di una parte del patrimonio sociale I.2 LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I.2.1 – Introduzione L’associazione si costituisce, quindi, con un contratto tra i soci fondatori, composto di due parti: l’atto costitutivo (la manifestazione della volontà contrattuale degli aderenti) e lo statuto (l’insieme delle regole che disciplinano la vita del sodalizio). Per il codice civile tale contratto può essere anche solo verbale, cioè esistere solo di fatto. Le varie leggi settoriali impongono sempre più spesso la costituzione per atto scritto, in particolare:

• con un atto pubblico (redatto da un notaio presente all’assemblea costitutiva, il quale, successivamente, predispone d’ufficio la registrazione. La costituzione per atto pubblico è sempre necessaria qualora l’organizzazione interessata intenda essere riconosciuta come persona giuridica);

• con una scrittura privata che, oltre a essere libera nella forma, può essere predisposta nelle seguenti modalità: - con autenticazione (notaio)

- con registrazione (Ufficio del Registro) - senza autenticazione - senza registrazione Ai fini fiscali è sufficiente la scrittura privata registrata. Per avviare la pratica del riconoscimento della personalità giuridica è, invece, sempre necessario che lo statuto sia redatto per atto notarile.

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I.2.2 – Il riconoscimento Il codice civile suddivide le associazioni in due gruppi:

• l’associazione riconosciuta come persona giuridica – c.d. associazione riconosciuta • l’associazione non riconosciuta

La differenza fondamentale fra le due forme giuridiche “base” di associazione consiste nel riconoscimento della qualità di persona giuridica. L’associazione può chiedere il riconoscimento alle autorità preposte: Stato (tramite la Prefettura) o Regione. Si segnala che per le associazioni di volontariato e le associazioni in genere che operano in una sola regione ci si deve rivolgere alla propria Regione. Si ricorda che, per l’ottenimento del riconoscimento, lo statuto deve essere redatto per atto notarile. Per le associazioni già esistenti con statuto redatto per scrittura privata registrata, occorre far constare un verbale di assemblea straordinaria presso lo studio del notaio. La concessione del riconoscimento è subordinata al possesso di un patrimonio, mobiliare o immobiliare. Una volta ottenuto il riconoscimento, l’ente viene iscritto nel registro delle persone giuridiche, tenuto presso le Prefetture o presso le Regioni, secondo l’autorità competente. In particolare, il riconoscimento:

• concede il beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni assunte (cessa la responsabilità diretta del Presidente e dei soci che hanno contrattato con i terzi);

• sottopone a vincoli specifici verso l’autorità competente (autorizzazione per le modifiche statutarie, comunicazione delle variazioni delle cariche sociali)

Ne discende, quindi, che le associazioni non riconosciute, a differenza delle associazioni riconosciute, non godono di autonomia patrimoniale e responsabilità limitata, per cui la responsabilità patrimoniale è di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione che risponderanno dei debiti contratti qualora il fondo comune dell’associazione non sia sufficiente a soddisfare i creditori (ad esempio, chi firma un assegno per conto di un'associazione non riconosciuta risponde con il suo patrimonio personale). Si evidenzia che l’iscrizione al Registro del Volontariato non attribuisce alle singole associazioni il riconoscimento, anche se la pratica è di competenza della Regione. Occorre comunque esperire una seconda e diversa procedura amministrativa.

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I.2.3 – Lo statuto L’associazione si costituisce, quindi, con un contratto tra i soci fondatori, generalmente composto di due parti: l’atto costitutivo e lo statuto. Nelle associazioni non riconosciute tale documento può consistere in una semplice scrittura privata e non deve avere una forma specifica, né contenere specifiche regole, ad eccezione dell’indicazione dello scopo, essendovi la possibilità di intervenire in un secondo momento con deliberazioni assembleari nelle varie materie. L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi tra gli associati, presenti nell’atto costitutivo e nello statuto, e non esistono norme obbligatorie a cui si devono attenere coloro che vogliono costituire un’associazione. In genere sono comunque applicabili le norme in materia di associazioni riconosciute, ad esclusione di quelle collegate al riconoscimento della qualità di persona giuridica. A questo proposito, è interessante notare che le norme in materia di donazioni e lasciti per le associazioni riconosciute si applicano a tutte le associazioni (anche a quelle non riconosciute). Lo statuto in genere contiene: la denominazione; lo scopo; la sede; le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione; il patrimonio (obbligatorio per le associazioni riconosciute); i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni delle loro ammissione. I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche. Per le associazioni riconosciute il codice civile detta apposite norme che fissano la forma ed il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto. Questa maggiore attenzione del legislatore discende dal riconoscimento come persona giuridica di tali associazioni e della loro conseguente autonomia patrimoniale. Sia l’atto costitutivo che lo statuto devono avere la forma dell’atto pubblico (atto autenticato da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato). Ciò è necessario ai soli fini del riconoscimento come persona giuridica e non per la nascita dell’associazione.

I.2.4 Le clausole statutarie È bene che ogni statuto contenga le seguenti tipologie di clausole:

• le clausole di base: previste dal Codice Civile

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• le clausole speciali: previste dalle norme settoriali per lo specifico tipo di ente (es. associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, canonico, sportivo dilettantistico, ONLUS, ecc.)

• le clausole fiscali: (c.d. antielusive) previste dall’art.148, comma 8, del T.U.I.R., utili per usufruire di varie agevolazioni fiscali.

I.2.4.1 le clausole di base Le clausole di base previste dall’art. 16 del C.C. si dividono in obbligatorie e in facoltative e sono le seguenti: - obbligatorie

• denominazione • scopo • patrimonio • sede • norme sull’ordinamento interno • norme sull’amministrazione • diritti e obblighi degli associati • condizioni per la loro ammissione

- facoltative • norme relative all’estinzione dell’ente • norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo

I.2.4.2 le clausole speciali di settore Per ogni settore le leggi prevedono l’inserimento negli statuti di clausole speciali.

Per le associazioni di volontariato Le clausole speciali da inserire negli statuti delle associazioni di volontariato sono indicate nell’art.3 della L. 266/91 e sono confermate anche dalla legge regionale 12/95 :

• assenza dello scopo di lucro • democraticità della struttura • elettività e gratuità delle cariche associative

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• gratuità delle prestazioni degli aderenti • criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti • obblighi e diritti degli aderenti • obbligo di formazione del bilancio • modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti • in caso di scioglimento dell’associazione obbligo di devoluzione del patrimonio

residuo ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. I.2.4.3 clausole antielusive Ai fini fiscali le associazioni che vogliono godere del regime di irrilevanza fiscale delle prestazioni di servizi verso i soci devono inserire negli statuti le clausole antielusive previste dall’art. 148, 8^ comma, del T.U.I.R.:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo sugli enti non profit;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiorenni il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, 2^ comma, del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

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f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Si ricorda che, per le associazioni di volontariato iscritte nel Registro, l’art. 9 della L. 266/91 prevede già l’applicazione del regime fiscale agevolato ex art. 148, 8° comma, del T.U.I.R., per cui la maggior parte degli interpreti ritiene che le associazioni di volontariato non abbiano l’obbligo di inserire queste clausole nello statuto, anche se è sempre più prudente inserirle. 1.2.5 – I regolamenti Le associazioni possono emanare, a fianco dello statuto, dei regolamenti, che senza modificare lo statuto, disciplinano certi aspetti della vita sociale. Le eventuali modifiche dei regolamenti competono all’assemblea ordinaria. Lo statuto può prevedere che alcuni regolamenti siano deliberati dal Consiglio Direttivo. Per le associazioni di volontariato la L. 266/91 prevede, ad esempio, un regolamento per la disciplina generale dei rimborsi spese ai volontari. In linea generale, si possono fare regolamenti per disciplinare le candidature alle cariche sociali e i sistemi di votazione.

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I.2.6 Sintesi delle procedure di costituzione di un’associazione 1. Contratto di associazione Stesura Atto costitutivo e Statuto (Accordo tra almeno due persone con scopo di natura ideale) 2. Apertura posizione fiscale dell’associazione Domanda di attribuzione del codice fiscale ed, eventualmente, della partita IVA (solo se l’ente associativo prevede la realizzazione di attività commerciale) da parte del rappresentante legale dell’associazione, o suo delegato, presso l’Ufficio della Agenzia delle Entrate territoriale di competenza.

3. Pubblicità del contratto Atto pubblico Questa forma è necessaria per procedere alla richiesta di riconoscimento giuridico dell’associazione; il contratto è stipulato con la presenza del notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato. Scrittura privata autenticata Con questa forma i soci provvedono alla stipula del contratto e fanno accertare la veridicità della sottoscrizione tra i medesimi ad un notaio o ad altro pubblico ufficiale autorizzato, il quale provvede a verificare l’identità dei singoli sottoscrittori e a fornire data certa al contratto. Scrittura privata registrata Questa forma garantisce data certa all’atto di sottoscrizione del contratto tra i soci.

4. Per le associazioni che intendono provvedere alla scrittura privata registrata del contratto di associazione Deposito del contratto di associazione (Atto Costitutivo e Statuto) in duplice copia originale, da parte del rappresentante legale dell’associazione, o suo delegato, presso l’Ufficio Registri - Atti Privati dell’Agenzia delle Entrate territoriale di competenza. 5. Se l’associazione si costituisce dall’avvio in “organizzazione di volontariato”

• Redazione in carta libera dell’Atto costitutivo e dello Statuto.

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• Esenzione dall’imposta di bollo (art. 8 L. 266/91). • Esenzione dall’imposta di registro (art. 8 L. 266/91).

6. Se l’associazione si costituisce dall’avvio in “ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)”

• Redazione in carta libera dell’Atto costitutivo e dello Statuto. • Esenzione dall’imposta di bollo (art. 17 D.Lgs. 460/97).

Versamento imposta di registro di € 168,00 utilizzando il modello F23 presso l’ente concessionario, gli istituti di credito o qualsiasi ufficio postale. L’ente associativo deve presentare all’Ufficio Registri, oltre all’attestazione di pagamento, un modello conforme contenente l’indicazione analitica della liquidazione e del versamento delle imposte. L’Ufficio rilascia sezione di tale modello che costituisce ricevuta per il ritiro degli atti dopo la registrazione. 7. Per gli altri enti associativi

• Redazione in carta uso bollo dell’Atto costitutivo e dello Statuto. • Versamento dell’imposta di bollo: apporre sull’Atto Costitutivo € 14,62 di bollo ogni

100 linee, sullo Statuto € 14,62 di bollo ogni 100 righe. • Versamento dell’imposta di registro di € 168,00 utilizzando il modello F23 presso

l’ente concessionario, gli istituti di credito o qualsiasi ufficio postale. L’ente associativo deve presentare all’Ufficio Registri, oltre l’attestazione di pagamento, un modello conforme contenente l’indicazione analitica della liquidazione e versamento delle imposte. L’Ufficio rilascia sezione di tale modello che costituisce ricevuta per il ritiro degli atti dopo la registrazione.

I.3 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Gli Organi dell’associazione sono quegli organi che, nell’ambito delle persone giuridiche, garantiscono la possibilità di individuare momenti rappresentativi dell’Ente, tanto interni quanto esterni, in cui una pluralità di persone ed anche singoli individui hanno facoltà, per determinate competenze, di rappresentare l’intera associazione.

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In genere, l’associazione è dotata dei seguenti organi sociali: • assemblea dei soci (obbligatorio) • consiglio direttivo (obbligatorio) • presidente (obbligatorio) • collegio dei revisori (facoltativo).

Lo statuto o un regolamento interno possono, altresì, prevedere la presenza di altri organi, anche temporanei, stabilendone le modalità di costituzione ed i poteri. Ad esempio:

• collegio dei probiviri per dirimere le controversie tra i soci; • comitati scientifici (per lo studio di particolari problemi, per curare i bollettini, ecc.); • comitati per la gestione del bar (ad es. per i Centri sociali); • comitati per le raccolte fondi, ecc..

I.3.1 L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è l’organo composto dall’insieme di tutti i soci e deve riunirsi almeno una volta all’anno, su convocazione da parte degli “amministratori” (consiglio direttivo), per l’approvazione del bilancio d’esercizio, entro il termine previsto dallo statuto, e comunque non oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso. Tale diritto è insopprimibile; qualsiasi clausola inserita nello statuto che ponga dei limiti in tal senso è nulla. Ogni socio è titolare di un voto. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria (a seconda dell’argomento all’ordine del giorno) per decisione del consiglio direttivo o su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio per lettera semplice indirizzata a tutti i soci e con affissione nella sede sociale: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio: non è ammessa più di una delega.

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L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti in apposito registro da un socio designato dal presidente o da chi per lui. All'assemblea ordinaria spettano le seguenti prerogative:

• discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;

• eleggere il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;

• fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti;

• deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal collegio dei probiviri;

All'assemblea straordinaria spettano le seguenti prerogative:

• deliberare sullo scioglimento dell'associazione; • deliberare sulle modifiche dello statuto; • deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione; • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua

approvazione dal consiglio direttivo o dal collegio dei probiviri. Per quanto riguarda la formazione della volontà assembleare, rispetto al numero di associati che devono partecipare a tale momento, la disciplina del codice civile, che richiama determinati quorum di partecipazione, è sempre derogabile da diverse disposizioni statutarie; fa eccezione il caso dello scioglimento dell’Ente con la relativa devoluzione del patrimonio residuo in cui il dettato normativo dell’art. 21 C.C. “voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati” risulta obbligatorio. E’ da porre particolare attenzione al fatto che, per risultare valida, la possibilità modificativa della volontà assembleare alle varie disposizioni del Codice Civile deve essere prevista all’interno dello Statuto e non decisa nella stessa Assemblea, anche laddove siano presenti

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maggioranze sufficienti per la modifica statutaria, questo per un principio generale di tutela del terzo assente. Le disposizioni di legge in materia di Assemblea sono tutte applicabili anche alle associazioni non riconosciute.

I.3.2 Il Consiglio Direttivo L’organo amministrativo di un’associazione potrà essere denominato nei modi più diversi. Nell’ambito delle associazioni, in genere, l’organo amministrativo viene ricondotto al Consiglio Direttivo. A tale organo è riservata la competenza esclusiva per ciò che attiene le decisioni operative relative al compimento di singoli atti. Gli amministratori devono compiere le loro attività in ottemperanza a quanto stabilito dallo statuto per il raggiungimento dello scopo dell'associazione, attuando le deliberazioni assembleari. Il Consiglio Direttivo è, quindi, l’organo che ha il compito di gestire l’associazione, prendendo tutte le decisioni che per statuto non siano riservate all’assemblea dei soci. Il Consiglio si riunirà con adeguata frequenza per deliberare le attività da svolgere, le spese da affrontare, le quote sociali da applicare, ecc.. Il Consiglio è composto da soci nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e poi eletti dall’assemblea ordinaria dei soci. Lo statuto deve prevedere la durata del mandato e se i singoli consiglieri possono essere rieletti senza vincoli. Essi possono dare le dimissioni in qualsiasi momento. Nel caso mancassero più della metà dei consiglieri si ritiene che debba essere convocata un’assemblea ordinaria dei soci per la nomina di un nuovo (intero) Consiglio. Nell’altro caso il Consiglio coopterà dei nuovi membri, in genere scegliendo i primi dei non eletti, salvo contraria disposizione dello statuto. Gli amministratori hanno una responsabilità interna ed esterna. Sotto il primo profilo sono “responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato” (art. 18 C.C.), per cui devono operare con “la diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1710 C.C.). In ogni caso resta immune da responsabilità l’amministratore assente o dissenziente.

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Questa responsabilità verso l’associazione può comportare la richiesta di risarcimento del danno patito: “le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori” (art. 22 C.C.). L’azione si prescrive dopo 5 anni. Per le associazioni non riconosciute, oltre a questa responsabilità interna, si aggiunge la responsabilità esterna per i debiti sociali. L’art. 38 del C.C. prevede che per le “obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. La giurisprudenza ha esteso questa responsabilità non solo a chi ha materialmente stipulato un contratto (generalmente il Presidente), ma anche ai membri del Consiglio Direttivo che hanno approvato la relativa delibera.

I.3.3 Il Presidente Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e ne coordina l’attività. In tale veste firmerà contratti e convenzioni e assumerà gli impegni a nome del sodalizio. Il Presidente può essere eletto direttamente dall’assemblea dei soci, separatamente rispetto al Consiglio Direttivo, oppure può essere scelto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, secondo le previsioni dello statuto. Il Presidente è il garante di tutti i debiti dell’associazione non riconosciuta. Il Presidente è, in particolare, responsabile per le sanzioni tributarie (D.Lgs. 18/12/1997 n. 472). Per le associazioni non riconosciute vige il criterio della personalizzazione della sanzione tributaria, riferita al soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la sanzione addebitabile al Presidente non potrà superare l’importo massimo di € 51.645,69. In sostanza, il fisco può richiedere il pagamento della sanzione al Presidente e anche all’associazione, con diritto di questa di rivalersi sul Presidente. Nello stesso caso (assenza di dolo o di colpa grave) l’assemblea dei soci con apposita delibera può liberare il Presidente da tale responsabilità nei propri confronti, assumendosi l’intero onere della sanzione.

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I.3.4. Il Collegio dei Revisori Per quanto riguarda gli Organi di Controllo amministrativo interno il legislatore ha inteso, per gran parte degli Enti Associativi, prevedere l’obbligatoria presenza di un Organo di revisione (D.Lgs. 460/97 in materia di O.N.L.U.S, in cui l’articolo 25, comma 5: “Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili”; la nomina dell’organo di controllo risulta, pertanto, obbligatoria solo per le Onlus che superino tali proventi o se prevista dallo statuto sociale) finalizzato soprattutto alla tutela della pubblica fiducia nei comportamenti altruistici di tali Enti. Si tratta di un organo di controllo, la cui composizione, durata e compiti devono essere stabiliti dallo statuto. Esso deve: · controllare la regolare tenuta della contabilità · verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili · controllare il movimento del denaro (cassa e c/c) · controllare che il Consiglio Direttivo operi nel rispetto della legge e dello statuto. Si segnala che i revisori contabili sono responsabili verso i soci al pari degli amministratori per gli eventuali danni patiti dall’ente per loro incuria. I revisori contabili, a differenza degli amministratori, possono essere scelti anche fra i non soci, salvo specifici obblighi previsti dalle leggi settoriali o dai singoli statuti. Attualmente nessuna norma, né generale né speciale, obbliga a scegliere i revisori tra i professionisti contabili. I.4 – Le associazioni e il Registro delle Imprese In base a quanto disposto dal D.P.R. 581/95 (decreto che disciplina il Registro delle Imprese) circa i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese, l’elencazione contenuta nell’art. 7 del decreto medesimo non comprende le associazioni e le fondazioni, nonostante tali enti possano svolgere attività d’impresa. La dottrina ritiene, in ogni caso, che questi enti siano tenuti ad iscriversi al Registro Imprese, qualora svolgano attività d’impresa in via esclusiva o principale. Nel caso invece esercitino attività d’impresa in via accessoria si ritiene

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che debbano iscriversi solamente al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo), una sorta di banca dati generica. Si sottolinea che le associazioni possono superare la gestione diretta d’impresa promuovendo la costituzione di società, di cui possono anche detenere quote (anche di maggioranza). I.5 Associazioni di volontariato: principali caratteri distintivi Le associazioni di volontariato hanno due caratteri di fondo, che le distinguono da tutte le altre categorie di associazioni: a) scopo di solidarietà sociale b) lavoro gratuito dei volontari. Lo scopo di solidarietà sociale implica che la loro attività sia principalmente rivolta all’esterno e non solo ai propri soci (art. 2 L. 266/91). I settori di intervento sono generalmente previsti dalle Regioni stesse e sono, generalmente, i seguenti: · socio-assistenziale · sanitario · tutela e promozione dei diritti · tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale · attività educative · attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali · protezione civile · educazione alla pratica sportiva e attività ricreative. I volontari devono prestare la loro attività gratuitamente (art. 3 L. 266/91): le associazioni di volontariato sono quelle che operano avvalendosi “in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”. Ai soci possono solo essere rimborsate le spese vive sostenute per l’attività sociale, con particolari criteri e limiti. Ciò non toglie che le associazioni di volontariato possano operare anche con l’apporto di lavoratori remunerati (dipendenti o autonomi), purché “nei limiti necessari al loro regolare

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funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.” (art. 3 L. 266/91). L’iscrizione nel Registro avviene previa istruttoria effettuata dalla Regione. Con l’iscrizione nel Registro l’associazione di volontariato ottiene lo status di “Onlus di diritto” ed una serie di benefici (oggetto di discussione delle prossime pubblicazioni):

• Benefici fiscali - agevolazioni ONLUS di diritto

- agevolazioni L. 266/91 • Benefici amministrativi

- diritto di accesso ai documenti amministrativi, - possibilità dell’uso gratuito delle strutture pubbliche, - possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici, - partecipazione alla progettazione sociale degli enti locali

• Benefici finanziari partecipazione a bandi di finanziamento dedicati Le singole Regioni, in genere, prevedono che l’iscrizione nel Registro delle associazioni di volontariato sia incompatibile con quella nel Registro delle associazioni di promozione sociale. L’iscrizione al Registro è importante in quanto la Regione certifica che le attività svolte dalla singola associazione costituiscono “attività di volontariato” ai sensi delle vigenti leggi. Tale accertamento amministrativo fa stato anche nei confronti del fisco, che non può, direttamente, contestare questo status alla singola associazione. L’uscita dal Registro può avvenire anche per rinuncia da parte della singola associazione di volontariato. In ogni caso l’uscita dal Registro, volontaria o forzosa, comporta la perdita delle agevolazioni sopra viste, anche legate alla cessazione della qualifica di ONLUS di diritto. Si ricorda che un’associazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale è ONLUS di diritto senza bisogno di iscriversi all’anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate.

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II – LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: PROFILI AMMINISTRATIVI Dal punto di vista amministrativo, l’associazione deve attenersi a determinate formalità che si concretizzano nella tenuta di determinati “libri”: i libri sociali e i libri contabili. II.1 I libri sociali: generalità I libri sociali rappresentano la memoria di tutte le attività svolte dall’associazione sia verso i soci sia verso i terzi e sono, quindi, rilevanti al fine di stabilire le responsabilità all’interno dell’associazione. I libri sociali possono essere tenuti con vari criteri, secondo le proprie esigenze e capacità: su libri rilegati, su fogli di computer, su rubriche o schedari. Essi sono:

• Il libro dei soci • Il libro dei verbali delle Assemblee dei Soci • Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo • Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori

Per i libri sociali e contabili, in generale, non esiste l’obbligo (bensì la mera facoltà) di preventiva vidimazione presso un notaio. Questa formalità può comunque essere opportuna in quanto accerta il numero delle pagine di ogni libro garantendone la loro non sostituibilità e serve nel caso occorra effettuare estratti autentici per delibere importanti (es. acquisti immobiliari). II.2 Il libro dei soci Il libro soci costituisce l’anagrafe dell’associazione. Esso riporta i dati anagrafici in termini cronologici degli associati, con l’annotazione:

• dell’iscrizione dei nuovi soci in forma progressiva con il riporto dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) e della data di prima adesione ;

• dei rinnovi periodici delle quote sociali; • delle decadenze da socio.

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II.3 Il libro dei verbali delle assemblee dei soci Riporta le verbalizzazioni degli incontri dell’Assemblea con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all’ordine del giorno, firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta e opportunamente approvate dallo stesso organo sociale, partendo dalla copiatura dell’atto costitutivo e dello statuto sociale che costituisce la prima assemblea sociale. II.4 Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo Riporta le verbalizzazioni degli incontri del Consiglio Direttivo con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all’ordine del giorno, firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta e opportunamente approvate dallo stesso organo sociale. I verbali devono precisare se le delibere vengono prese all’unanimità o a maggioranza. In tale ultimo caso i consiglieri dissenzienti possono fare mettere a verbale il loro voto contrario, specialmente per limitare la loro responsabilità in caso di danni per l’ente. Questo libro non è in libera visione ai soci, in quanto può contenere argomenti riservati. I soci possono, eventualmente, chiedere notizie al Presidente e, se raggiungono la percentuale minima indicata nello statuto (es.: il 10% dei soci), possono chiedere la convocazione urgente di un’assemblea per affrontare il problema. II.5 Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori Se istituito, questo organo può redigere verbali in corso d’anno per certificare la propria attività di controllo, in genere ogni trimestre come avviene per le società di capitali. Il verbale più importante è quello che deve accompagnare il bilancio di esercizio. Questo libro non è in libera visione ai soci, in quanto può contenere informazioni riservate. II.6 Il registro degli assicurati Per le associazioni di volontariato iscritte in Regione la L. 266/91 prevede l’obbligo di tenere un registro in cui vanno riportati i dati di tutti i volontari “attivi”, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per le malattie, gli infortuni e la r.c. terzi. I massimali vengono scelti dall’associazioni di volontariato in accordo con la propria compagnia di assicurazioni. Queste polizze sono di tipo collettivo e non indicano i nomi dei soggetti assicurati, ma solo il numero massimo degli stessi.

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Proprio allo scopo di individuare chi sono i volontari coperti dalla polizza è previsto l’obbligo di tenuta di un apposito registro, con le seguenti modalità (v. D.M. 14/2/92 integrato dal D.M. 16/11/92):

• numerazione e bollatura da parte di: a) notaio, b) segretario comunale, c) altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti;

• indicazione per ogni socio attivo delle: a) generalità, b) del luogo e data di nascita, c) della residenza (tali dati vanno tenuti aggiornati con le entrate e le uscite dei soci attivi);

• il registro va barrato dopo ogni variazione con apposizione della data e della firma da parte del Presidente o di un suo delegato.

II.7 Modalità di tenuta e compilazione dei libri sociali I libri sociali, ad eccezione del libro dei volontari assicurati delle associazioni di volontariato non sono soggetti ad obbligo di vidimazione, né a specifiche modalità di tenuta. In ogni caso è buona norma che i verbali riportino:

• indicazione della tipologia di riunione (Assemblea Soci, Consigli di Amministrazione, etc.);

• indicazione della data e del luogo della riunione; • indicazione dei presenti ed assenti con eventuale giustificazione; • indicazione della regolarità della convocazione e preferibilmente dell'o.d.g.; • stesura delle delibere in ordine cronologico per come effettivamente assunte indicando

sempre l'unanimità o la maggioranza dell'espressione di voto e, soprattutto, la tipologia di provvedimento adottato con il relativo impegno di spesa.

Naturalmente la tenuta dei libri sociali ha una duplice funzione:

• di trasparenza nei confronti dei soci in termini di partecipazione e di condivisione degli atti decisionali dell'organizzazione;

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• di documentazione verso terzi soprattutto per le organizzazioni senza personalità giuridica in termini di garanzia e di responsabilità degli atti decisionali assunti dalla stessa

Tutti i libri sociali sopra menzionati possono essere regolati dalle eventuali scelte stabilite nello Statuto, con riferimento all'ordinaria diligenza nella loro tenuta, cioè a modalità concrete per rispettare i principi di trasparenza e di documentazione verso i terzi. Queste modalità di tenuta possono essere così sintetizzate:

• registri numerati e bollati; • numerati semplicemente; • fogli mobili, staccati; • numerazione dei singoli verbali.

Nel caso in cui i libri sociali non siano regolati dallo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile per i seguenti problemi:

• le interlinee; • i trasporti a margine; • le abrasioni; • la leggibilità delle correzioni. • il numero di righe per foglio (in relazione alla sola imposta di bollo).

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APPENDICE – sez. modulistica

FAC SIMILE DI ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO <...>

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, c.1 della L. 266/91

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

L’anno 2006 (duemilasei) il giorno ……del mese di………, alle ore …… a ………., tra i signori:

, nato a () il ___________, residente a in via _________________ n. , codice fiscale……………. ; • , nato a () il ___________, residente a in via _____________ n. x, codice fiscale……………. ; • , nato a () il ___________, residente a in via _____________ n. x, codice fiscale…………… ; • , nato a () il ___________, residente a in via _____________ n. x, codice fiscale ……………; • , nato a () il ________, residente a Località in via _________ n. x, codice fiscale……………; • , nato a () il ________, residente a Località in via _________ n. x, codice fiscale……………;

si conviene e stipula quanto segue:

1. E’ costituita l’associazione di volontariato ai sensi della legge 266/91 denominata “ ”.

2. La sede dell’associazione è stabilita a ………...

3. L'associazione ha durata illimitata.

4. L’associazione ha per scopo ……………………………………………………….……….. ……………………………………………………………………………………………………………

5. L’associazione è retta dallo statuto composto da n. (…) articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. In particolare lo statuto ribadisce che:

l'associazione non ha scopo di lucro; l'associazione è apartitica ed aconfessionale; persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; l'adesione all’associazione così come il recesso sono liberi e volontari; il funzionamento dell’associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai soci; le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito.

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6. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2006, gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, come da statuto.

7. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il consiglio direttivo dell’associazione per il primo triennio nelle persone dei signori: [Nominativi]. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti.

8. I soci fondatori determinano, il primo anno il contributo associativo in euro 0,00(zero/oo) per ciascun socio.

9. I componenti del consiglio direttivo nominati eleggono alla carica di presidente il signor [Nominativo], alla carica di vice presidente il signor [Nominativo], e alla carica di segretario [Nominativo].

10. Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’associazione presso le autorità competenti.

11. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell'associazione, che le assume.

Letto, accettato e confermato si sottoscrivono:

Nome Cognome

Nome Cognome

Nome Cognome

Nome Cognome

Nome Cognome

Nome Cognome

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FAC SIMILE DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO <...>

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art.8, c.1 della L. 266/91

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E’ costituita un’organizzazione di volontariato denominata [“Nome_associazione"], con sede a [località]. 2. L’associazione è costituita tempo indeterminato.

Art. 2 Statuto

L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. [“Nome_associazione"] è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. 2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana. 3. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.

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4. L’associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all’art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.

Art. 4

Finalità

1. [“Nome_associazione"] è costituita esclusivamente al fine di: - - 2. E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. 3. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione è formato: • dalle entrate che sono costituite come segue: (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti

in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione; (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali –

finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

• dai beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati. 2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati. 3. Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

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Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’assemblea. 2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. [“Nome_associazione"] risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile. 2. Gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. 3. L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati. 4. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Titolo III Associati

Art. 9

Ammissione

1. A [“Nome_associazione"] possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione.

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2. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato. 3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. 2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. 3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. 4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’assemblea.

Art. 11 Doveri

1. Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro. 2. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate. 3. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale. 4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà. 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. 2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna comunicazione scritta.

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3. L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso dall’associazione con deliberazione motivata dell’assemblea (o del Consiglio Direttivo)

Titolo IV Organi dell’Associazione

Art. 13 Organi

1. Sono organi dell’associazione: 1) l’assemblea; 2) il consiglio direttivo; 3) il presidente; 4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 14

Composizione dell’assemblea

1. L’assemblea è composta da tutti i soci in carica. 2. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa. 3. All’assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente (in alternativa si può prevedere la possibilità di conferire delega ad altro socio ed in questo caso stabilire il limite massimo di deleghe che ciascun socio può raccogliere per ciascuna assemblea).

Art. 15

Convocazione dell’assemblea

1. L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente. 2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea (altra modalità di convocazione è l’affissione presso la sede).. 3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo. 4. L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

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5. L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.

Art. 16

Validità dell’assemblea

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. (può essere aggiunto un quorum anche per l’assemblea straordinaria).

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell’assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; (su richiesta di tot dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto). Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto. 2. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti; (può essere previsto il quorum per l’assemblea straordinaria). 3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica. 4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell’assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente. 2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell’assemblea

1. All’assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria:

♦ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;

♦ eleggere i membri del consiglio direttivo, i revisori dei conti (il Presidente)

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♦ fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese; ♦ deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da

svolgere, nei vari settori di competenza; ♦ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio

direttivo; in sede straordinaria: ♦ deliberare sullo scioglimento dall’associazione; ♦ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; ♦ deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione; ♦ deliberare sull’espulsione dei soci; ♦ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal

consiglio direttivo.

Art. 20 Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da X [minimo 3] membri eletti dall’assemblea degli associati. 2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. 3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno X consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega. 4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. 5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica. 6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell’associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell’Associazione (se non eletto dall’Assemblea), il Vicepresidente, ed il segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di X anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall’assemblea. 2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea. 3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno X consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

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4. Il consiglio direttivo: ♦ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione e che sono necessarie al

raggiungimento dei suoi scopi; ♦ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea,

la relazione dell’attività svolta ed i programmi futuri; ♦ cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; ♦ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’associazione; ♦ sottopone all’assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto; ♦ delibera l’ammissione dei nuovi soci; ♦ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative 5. Nell’esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il presidente dura in carica [numero anni] anni ed è rieleggibile. 2. Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri. 3. Il presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori. 4. Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell’associazione.

Art. 23

Il Segretario

1. L’associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre: a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea; b) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati; c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta; d) è responsabile della corrispondenza dell’Associazione e) provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla

conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’associazione;

f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

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Art. 24 Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall’assemblea e dura in carica tre anni. E’ composto da 3 (tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un presidente. 2. Il collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Titolo V

Il bilancio

Art. 25 Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell’associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti. 3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea. 4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. 5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4. 6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI Norme finali e transitorie

Art. 26

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

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Art. 27 Scioglimento

1. L’associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.. 2. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 28 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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FAC SIMILE DI RIUNIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO <..>

[Carta semplice - uso bollo] Il giorno <...> del mese di <...> dell'anno <...> si sono riuniti i Signori: - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>; - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>; - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>; - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>; - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>; - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>. - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>. La finalità della presente riunione è la costituzione di una Associazione di volontariato denominata <...> [ripetere la denominazione indicata nello statuto], sulla base delle disposizioni normative previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato, le cui finalità e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto. Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il <...>, i membri del comitato sono: - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>; - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>; - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>; - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>; - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>; - Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>. Presidente viene nominato il Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, attività svolta <...>, C.F. <...>. Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine: Luogo <...>, Data <...>

Firme <...>

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FAC SIMILE DI REGOLAMENTO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO <...>

Sede in <...> Via <...>, n. <...>

SOCI

Articolo 1 I membri dell'Associazione sono i seguenti: - Signor <...>; - Signor <...>; - Signor <...>; - Signor <...>; - Signor <...>; - Signor <...>; - Signor <...>.

Articolo 2 La somma della quota d'iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche e i termini di versamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio.

Articolo 3 Ciascun membro dell'Associazione che ha diritto al voto non può rappresentare per delega scritta più di un altro socio maggiorenne. I soci non aventi diritto di voto non possono neppure rappresentare alcun socio. Gli associati di minore età possono farsi rappresentare dai genitori quali esercenti la patria potestà; in questo caso due o più fratelli/sorelle minorenni possono frasi rappresentare da uno dei genitori (padre o madre); la stessa persona può rappresentare, oltre ai minori, un socio maggiorenne. Le deleghe vengono affidate all'inizio della riunione al Presidente dell'Associazione che provvedere a controfirmarle.

ASSEMBLEA ORDINARIA Articolo 4 Nei casi di voto per spoglio segreto, l'Assemblea provvede a nominare quattro scrutatori con l'incarico di fare il computo dei voti e di esporre alla stessa.

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Articolo 5 L'eventuale candidatura per l'elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Consiglio direttivo nel termine di tre mesi della chiusura dell'anno sociale. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea il Consiglio direttivo inserirà la lista dei candidati per l'elezione alle cariche sociali. Nei casi d'elezioni anticipate, le eventuali candidature dovranno arrivare al Consiglio direttivo almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Qualora le candidature presentate non riescano a coprine tutte le cariche previste dallo statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dello svolgimento dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 6 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni quindici giorni. Ad esso partecipano: - esclusivamente i membri del Consiglio stesso; e, senza diritto di voto, - i Revisori; - e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all'Associazione. Le persone estranee all'Associazione non possono essere presenti nel momento della votazioni. La convocazione può essere fatta: - per atto scritto; - telefonicamente - personalmente.

Articolo 7 Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente in carica supportato nella redazione dei verbali dal Segretario. Nei casi di assenza del Presidente del Consiglio direttivo, la riunione è presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 8 Tutti i membri debbono intervenire alle riunioni del Consiglio, salvo le assenze previamente giustificate.

Articolo 9 Nei casi di totalizzazione di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio direttivo. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente. In tal caso il Consiglio

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convoca urgentemente l'Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Consigliere.

Articolo 10 I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime. Questo divieto opera anche nei confronti di tutte le persone eventualmente presenti.

Articolo 11 La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente). Le decisioni vengono prese mediante: - votazione per alzata di mano; - o per scrutinio segreto.

Articolo 12 Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio è possibile delegare un altro Consigliere. Non è accettata più di una delega. La delegata firmata, deve essere consegnata, all'inizio delle riunioni, al Presidente e controfirmata dallo stesso.

Articolo 13 La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente, senza la possibilità di ricorso ad altro organo interno. La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico a carico dei soci spetta esclusivamente al Collegio dei probiviri convocato su richiesta del Consiglio direttivo.

Articolo 14 Le relazioni del Collegio dei Revisori debbono essere sottoposte all'attenzione delle Assemblee e pertanto solo in quella sede è data facoltà di prenderne visione da parte del Consiglio.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15 Il Segretario del Consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi; in particolare: - provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci; - disbriga le pratiche burocratiche; - redige e conserva i verbali delle Assemblee; - è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.

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Articolo 16 Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.

TESORIERE

Articolo 17 Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti.

CASSIERE

Articolo 18 Il Cassiere si occupa della cassa e dei rapporti con le banche.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 19 Il Collegio si riunisce sempre nei casi in cui viene convocato dal Presidente del Collegio o ne viene fatta richiesta almeno da un Revisore (sindaco) effettivo. Il Collegio può prendere parte a tutte le riunioni del Consiglio direttivo senza aver diritto di voto. Il Collegio si riunisce almeno ogni due mesi per: - controllare la cassa; - controllare i documenti contabili e la contabilità; - controllare i rendiconti annuali; - redigere la relazione per l'Assemblea. La convocazione del Collegio può avvenire: - per atto scritto; - per via telefonica; - personalmente. In difetto di convocazione, il Collegio è comunque valido quando siano presenti tutti i Revisori effettivi.

Articolo 20 Le riunioni vengono dirette dal Presidente incaricato supportato da un altro Revisore effettivo con le mansioni di Segretario. Il Segretario (Revisore effettivo) è tenuto a redigere i verbali. Nei casi di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 21 Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente giustificate.

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Articolo 22 Nei casi di totalizzazione di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico. Il Revisore effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Sindaco supplente che in sede di nomina ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui il Sindaco supplente non sia disponibile, il Consiglio direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori, convoca urgentemente l'Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Sindaco.

Articolo 23 I membri del Collegio hanno l'onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.

Articolo 24 La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente). Le decisioni vengono prese mediante: - votazione per alzata di mano; - o per scrutinio segreto.

Articolo 25 Per partecipare alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di alcuni membri.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 26 Il Collegio si riunisce, tempestivamente, quando viene convocato dal Consiglio direttivo per: - decidere su una richiesta di radiazione di un socio; - o sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole compositore ai sensi dello statuto. La convocazione del Collegio può avvenire: - per atto scritto; - per via telefonica; - personalmente.

Articolo 27 Le riunioni vengono dirette dal Presidente incaricato supportato da un altro Probiviro effettivo con le mansioni di Segretario. Il Segretario (Probiviro effettivo) è tenuto a redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.

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Articolo 28 Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente giustificate. Nei casi di totalizzazione di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico. Il Probiviro effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Probiviro supplente che in sede di nomina ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui il Probiviro supplente non sia disponibile, il Consiglio direttivo, su richiesta del Collegio dei probiviri, convoca urgentemente l'Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Probiviro.

Articolo 29 I membri del Collegio hanno l'onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.

Articolo 30 La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei due Probiviri effettivi, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente). Le decisioni vengono prese in Camera di consiglio mediante: - votazione per alzata di mano; - o per scrutinio segreto.

Articolo 31 Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro. Luogo <...>, Data <...>

I soci fondatori <...> <...> <...> <...> <...>

[Nei casi di versione del Regolamento successiva alla prima la firma va apposta dal:]

Segretario <...> Presidente <...>

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FAC SIMILE DI VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE <...> DEL <...> (1) L’anno <...>, il giorno <...> del mese di <...>, alle ore <...>, presso la sede sociale in <...>, via <...>, n. <...>, si è riunita l’Assemblea ordinaria dell’Associazione <...>, come da avviso inviato agli associati in data <...> con raccomandata n. <...>, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 1) <...>; 2) <...>; 3) <...>; 4) <...>; 5) <...>. Sono presenti n. <...> soci su <...> iscritti, oltre al Presidente in carica della Associazione Signor <...>. L’Assemblea all’unanimità designa quale Presidente il Signor <...> e segretario il Signor <...>. Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell’Assemblea di prima [seconda] convocazione. Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita e apre la discussione e invita a deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) <...>; 2) <...>; 3) <...>; 4) <...>; 5) <...>. Il Presidente illustra gli argomenti all’ordine del giorno e quindi apre la discussione. Il socio <...> chiede la parola per far presente che <...>. Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione quanto proposto ed illustrato in precedenza risultante al punto 1 dell’ordine del giorno. La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità. Sul secondo punto all’ordine del giorno non vengono avanzate proposte. […] Esaurito così l’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore <...> previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario <...> Il Presidente <...>

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NOTA: (1) I compiti dell’Assemblea sono: – quelli espressamente stabiliti dall’atto costitutivo e dallo statuto; – l’approvazione del bilancio (art. 20 c.c.); – le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (art. 21, comma 2, c.c.); – la delibera di scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio (art. 21, comma 3, c.c.); – la nomina e revoca degli amministratori; – l’azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 22 c.c.); – l’esclusione degli associati (art. 24, comma 3, c.c.). L’Assemblea deve essere convocata: – una volta all’anno per l’approvazione del bilancio (art. 20, comma 1, c.c.); – quando se ne ravvisi la necessità (art. 20, comma 2, c.c.); – quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo caso se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (art. 20, comma 2, c.c.).

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FAC SIMILE DI VERBALE D’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE <...> DEL <...> L’anno <...>, il giorno <...> del mese <...>, alle ore <...>, in <...>, nella sede dell’Associazione. Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione, il Signor <...> il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l’Assemblea straordinaria dell’Associazione <...> con sede in <...>; che sono presenti i soci <...>, <...>; che è presente il Collegio dei revisori [se previsti] nelle persone del Presidente dott. <...> e due Revisori effettivi; che pertanto, anche in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 1) trasferimento della sede sociale e modifica dell’art. <...> dello statuto; 2) soppressione del Collegio dei revisori e dell’art. <...> dello statuto e modifica degli artt. <...> e <...>; 3) modifica del termine di durata in carica del Presidente e conseguente modifica dell’art. <...> dello statuto; 4) modifica degli artt <...>, <...>, <...>, e <...> dello statuto; 5) approvazione dello statuto modificato e coordinato; Aperta la seduta, il Signor <...> espone all’Assemblea che si rende opportuno trasferire la sede sociale da via <...> a via <...>; si rende necessario modificare, conseguentemente, come segue, l’art. <...> dello statuto: “Art. <...> – L’Associazione ha sede in <...>, via <...>, n. <...>. L’Assemblea potrà deliberare l’istituzione di sedi secondarie e filiali in altre città d’Italia”. L’Assemblea, all’unanimità delibera: – la soppressione del Collegio dei revisori e, conseguentemente, la soppressione dell’art. <...> dello statuto e la modifica degli artt. <...>, <...> e <...> dello statuto dai quali viene eliminato ogni riferimento al Collegio dei revisori; – di modificare, integrandolo, come segue l’art. <...> dello statuto: “Art. <...> – Gli associati aventi diritto ad intervenire all’Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, anche non membri dell’Associazione, mediante delega scritta. La rappresentanza non può essere conferita né ai consiglieri né ai revisori”. Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente propone la modifica della durata in carica del Presidente, nel senso che duri in carica fino a revoca. L’Assemblea, dopo esauriente discussione, all’unanimità delibera di mantenere in carica fino a revoca il Presidente e, conseguentemente, di modificare come segue l’art. <...> dello statuto: “Art. <...> – L’Associazione è amministrata da un Presidente che dura in carica fino a revoca.

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Al Presidente sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione, comprese quelle di fare operazioni bancarie di ogni specie e fatta solo eccezione per i poteri che la legge riserva all’Assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio”. L’Assemblea quindi all’unanimità delibera: – di apportare agli artt. <...>, <...>, <...>, e <...> dello statuto alcune modifiche come proposto dal Presidente; – di aggiungere all’art. <...> dello statuto il seguente comma: “L’Assemblea può essere convocata e tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale”; – di approvare il nuovo testo dello statuto come sopra modificato. Detto statuto, composto di <...> articoli, omessane lettura per espressa dispensa dei presenti, si allega al presente atto sotto la lettera “<...>“, debitamente sottoscritto in ciascun foglio. L’Assemblea infine conferma nella carica di Presidente il Signor <...> che dichiara di accettare. Non essendovi altro da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore <...>. Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti. Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore <...>, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente <...> Il Segretario <...>

Luogo <...>, Data <...>

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FAC SIMILE DI VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO <...> DEL <...> L’anno <...>, il giorno <...> del mese <...>, alle ore <...>, in <...>, nella sede di via <...>, n. <...>,si è riunito il Consiglio direttivo dell’Associazione <...> per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 1) <...>; 2) <...>; 3) <...>; 4) <...>; 5) <...>; 6) <...>. Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri: <...>, <...>, <...>, <...>, <...>. Sono assenti giustificati i Signori <...>, <...>, <...>, <...>, <...>. Assistono i Signori <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, membri del Collegio dei revisori. Il Presidente constata e fa dare atto: – che sono presenti n. <...> consiglieri e regolarmente rappresentati da altri n. <...> consiglieri e così complessivamente n. <...> consiglieri sugli attuali <...> consiglieri; – che pertanto ai sensi dell’art. <...> dello statuto sociale l’Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare. Passando alla trattazione dell’ordine del giorno: – sul n. 1 <...>; – sul n. 2 <...> espone quanto segue: <...> e ritiene opportuno sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo, e precisamente <...>. Aperta la discussione il Presidente chiama a fungere da segretario il Signor <...> e delibera: 1) <...>; 2) <...>; 3) <...>. Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore <...>, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente <...> Il Segretario

<...> Luogo <...>, Data <...> <...>

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FAC SIMILE DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI In data ………. alle ore, si riunisce presso la sede sociale il Collegio dei Revisori dell’associazione di volontariato “…….”, corrente in ….., via ………., n. …., per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO

1. controllo corrispondenza del Rendiconto consuntivo ……, con la contabilità; 2. controllo cassa e banca; 3. redazione della Relazione per l’Assemblea dei Soci; 4. varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i Revisori. Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Collegio Sig. …………….., che chiama a fungere da segretario il Vice-Presidente Sig. ………….. Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i Revisori, dichiara aperta la seduta. Su invito del Presidente, i Revisori procedono alla verifica della corrispondenza tra la contabilità ed il rendiconto. Al termine della verifica, i Revisori accertano che esiste tale corrispondenza; procedono quindi, con esito positivo, alla verifica della cassa e della banca. I Revisori predispongono allora una bozza di Relazione da presentare all’Assemblea dei Soci. Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore …….. previa stesura, lettura ed approvazione all’unanimità delle bozze del presente Verbale e della Relazione. [luogo e data] IL SEGRETARIO ……………………… IL PRESIDENTE …………………………..

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FAC SIMILE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI Sigg. soci, come risulta dalla lettura del Rendiconto consuntivo ….., e dalla relativa Relazione del Consiglio Direttivo, ad un “Totale Entrate” per euro …………….., al quale si aggiunge un saldo cassa al 31/12/., per euro ……………, si contrappone un “Totale Uscite” per euro ………., con un disavanzo positivo di euro ………….. A norma di Statuto, abbiamo verificato la contabilità ed abbiamo riscontrato che c’è corrispondenza tra essa ed il rendiconto consuntivo presentatoVi dal Consiglio Direttivo; abbiamo inoltre controllato, con esito positivo, sia la cassa che la banca. (Vi ricordiamo che, a norma di Statuto, è scaduto il ns. mandato triennale e che dovete procedere alla nomina di un nuovo Collegio dei Revisori. [luogo e data] p. il COLLEGIO DEI REVISORI ………………………………………..

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APPENDICE – SEZ. NORMATIVA

LEGGE 11/08/1991, N. 266

Legge-quadro sul volontariato.

Art. 1 Finalità e oggetto della legge. 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2 Attività di volontariato. 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3 Organizzazioni di volontariato. 1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. 3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di

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formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. 4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. 5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5 Risorse economiche. 1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto. 3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. 4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6 Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.

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1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. 2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. 3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. 4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. 5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12. 7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7 Convenzioni. 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8 Agevolazioni fiscali. 1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. 2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati. 3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini

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di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni". 4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9 Valutazione dell'imponibile. 1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954 .

Art. 10 Norme regionali e delle province autonome. 1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. 2. In particolare, disciplinano: a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome; b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano; c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento; d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6; e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato; f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11 Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi. 1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

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Art. 12 Osservatorio nazionale per il volontariato. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato; i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati. 2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13 Limiti di applicabilità. 1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 .

Art. 14 Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria. 1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:

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"Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato". 3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15 Fondi speciali presso le regioni. 1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. 2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e successive modificazioni. 3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16 Norme transitorie e finali. 1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17 Flessibilità nell'orario di lavoro. 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. 2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n.93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

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LEGGE REGIONALE 20/02/1995, N. 12

Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, in attuazione dei principi delineati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 2

Ufficio regionale del volontariato

1. E' istituito, a decorrere dall'1 gennaio 1995, presso la Presidenza della Giunta regionale il Servizio del volontariato.

2. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è pertanto aggiunto il seguente:

<< Art. 46 bis

1. Il Servizio del volontariato espleta la seguente attività:

a) assicura il raccordo e la consulenza nei confronti delle istituzioni pubbliche relativamente alla valorizzazione del volontariato;

b) provvede all'elaborazione delle procedure che disciplinano l'istituzione e la tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato;

c) cura l'organizzazione e la gestione della banca dati del volontariato;

d) provvede all'elaborazione del modello di bilancio delle organizzazioni di volontariato e ne cura la materiale predisposizione;

e) svolge specifica attività di informazione alle organizzazioni di volontariato, anche mediante la redazione di un Bollettino periodico in collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Regione;

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f) cura la realizzazione delle iniziative proposte dal Comitato regionale del volontariato;

g) individua forme di verifica del rispetto delle prestazioni e di controllo della qualità delle stesse;

h) predispone un modello di convenzione-tipo tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1 il Servizio cura il collegamento con le altre strutture dell'amministrazione regionale competenti in materia e con i Centri di servizio di cui all'articolo 14.

3. Gli atti di cui alle lettere b) e d) del comma 1, sono adottati con apposito regolamento. >>.

Art. 3

Comitato regionale del volontariato

1. E' istituito il Comitato regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato, composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

b) da sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;

c) dai Direttori regionali dell'assistenza sociale, della sanità, del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell'istruzione e cultura e delle autonomie locali o loro delegati;

d) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali esperto in materia di volontariato;

e) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali esperto in materia di volontariato;

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono nominati su designazione dell'Assemblea di cui all'articolo 7.

4. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono nominati su designazione rispettivamente dell'Unione Province italiane e dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia.

5. Il Vice Presidente è eletto dal Comitato tra i componenti espressi dalle organizzazioni di volontariato.

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6. Il Dirigente del Servizio regionale del volontariato partecipa alle riunioni con voto consultivo; funge da Segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di segretario.

7. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti od organismi e funzionari regionali.

8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Art. 4

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato svolge funzioni di impulso e proposta in ordine alle seguenti materie:

a) interventi regionali in materia di volontariato;

b) svolgimento di studi e ricerche sul volontariato, con particolare riferimento alla valutazione degli interventi e dei loro risultati;

c) iniziative di educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato;

d) iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;

e) ogni altra questione in materia di volontariato proposta dai componenti il Comitato.

2. Il Comitato esercita funzioni consultive formulando pareri:

a) relativamente alla definizione delle linee di programmazione regionale nei settori in cui si esplica una significativa attività di volontariato;

b) sugli atti elaborati dal Servizio regionale del volontariato ai sensi dell' articolo 46 bis della legge regionale 1o marzo 1988, n. 7, come inserito dall' articolo 2, relativamente ai compiti di cui alle lettere b) e d);

c) in ordine alle istituzioni ed alla localizzazione dei centri di servizio previsti dall'articolo 14;

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d) in merito ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, di educazione alla solidarietà e di orientamento al volontariato, proposte da organizzazioni di volontariato;

e) in merito a progetti sperimentali, in particolare per favorire l'attuazione di metodologie e tecnologie innovative di intervento;

f) su richiesta, per ogni altra questione, dell'Amministrazione regionale.

3. Il Comitato svolge infine le seguenti attività:

a) collegamento con l'Osservatorio nazionale per il volontariato;

b) redazione di rapporti annuali sui risultati della propria attività entro e non oltre il 31 ottobre.

Art. 5

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono valide quanto abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6

Registro generale delle organizzazioni di volontariato

1. E' istituito il Registro generale delle organizzazioni di volontariato di seguito denominato Registro, in applicazione ed ai fini dell'articolo 6 della legge n. 266/1991.

2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:

a) SETTORE SOCIALE: sanità, assistenza sociale, educazione sportiva;

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b) SETTORE CULTURALE: istruzione, beni culturali, educazione permanente, attività culturali;

c) SETTORE AMBIENTALE: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale;

d) SETTORE DEI DIRITTI CIVILI E DELLE ATTIVITA' INNOVATIVE: tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi, attività innovative non rientranti nei precedenti settori.

3. E' ammessa l'iscrizione di una organizzazione in più settori.

4. Sono iscritte in settori separati del Registro anche le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 13 della legge n. 266/1991, che perseguono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. E' fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attività delle suddette organizzazioni.

5. Alla tenuta del Registro provvede il Servizio del volontariato.

6. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro, da almeno centottanta giorni, al fine di svolgere le attività loro proprie e che a tale scopo si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

7. Al fine di ottenere l'iscrizione al Registro le Organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Presidenza della Giunta regionale. Sulla domanda esprime parere il Servizio regionale del volontariato di cui all'articolo 2.

8. La domanda d'iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero dell'accordo tra gli aderenti;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) una relazione dettagliata sull'attività della organizzazione.

9. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato da comunicare alla organizzazione richiedente.

10. Ogni due anni viene effettuata la revisione del Registro, intesa ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle associazioni.

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Note:

1. Aggiunte parole al comma 2 da art. 6, comma 1, L.R. 42/1995

Art. 7

Assemblea regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca l'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato almeno ogni anno ovvero, in ordine a questioni specifiche, su richiesta della maggioranza delle organizzazioni di volontariato o del Comitato regionale del volontariato.

2. Partecipano all'Assemblea con voto deliberativo tutte le organizzazioni e le forme di coordinamento regionale statuariamente disciplinate iscritte nel Registro. Possono, altresì, partecipare senza diritto di voto le organizzazioni non iscritte.

3. L'Assemblea:

a) approva, nella prima seduta, il Regolamento concernente il proprio funzionamento;

b) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato regionale del volontariato;

c) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato di gestione di cui all'articolo 13;

d) esamina l'andamento delle attività di volontariato in ambito regionale e l'applicazione della presente normativa;

e) valuta ogni altra questione concernente lo sviluppo del volontariato e la programmazione regionale nei settori di intervento volontario.

Art. 8

Rapporti tra l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le organizzazioni di volontariato

1. L'Amministrazione regionale può assumere iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento dei volontari e sostiene, con l'erogazione di contributi, iniziative analoghe ed altre di formazione ed aggiornamento dei volontari promosse dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 o dalle forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate.

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2. Alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del dirigente preposto al Servizio del volontariato; il decreto medesimo stabilisce le modalità di rendicontazione.

3. L'Amministrazione regionale e gli Enti locali possono concedere in uso gratuito immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività delle stesse.

Note: 1. Aggiunto il comma 2 bis da art. 18, comma 1, L.R. 11/1996 2. Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 18, comma 1, L.R. 31/1996

Art. 9

Formazione ed aggiornamento professionale dei volontari

1. Le organizzazioni di volontariato registrate possono richiedere alla Direzione regionale della formazione professionale l'organizzazione di corsi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale in ordine ad attività da svolgere in settori specifici.

2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regione.

Art. 10

Convenzioni

1. Le istituzioni pubbliche stipulano, secondo le disposizioni dell'articolo 7 della legge n. 266/1991, convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c) della legge n. 266/1991, sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni:

a) l'esperienza specifica nell'attività oggetto di convenzione;

b) una organizzazione operativa stabile sul territorio;

c) la formazione permanente dei volontari.

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3. Le convenzioni regolano le modalità della collaborazione tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato nell'ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate o in ambiti esterni e devono indicare:

a) le caratteristiche dell'attività in oggetto e le modalità di svolgimento;

b) l'impegno a garantire le migliori condizioni per l'espletamento dell'azione di volontariato e la sua continuità;

c) le modalità della consultazione delle organizzazioni di volontariato sui programmi elaborati dalle istituzioni pubbliche;

d) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessarie per assicurare continuità all'attività oggetto di convenzione ed i requisiti minimi di cui il medesimo deve essere in possesso;

e) la durata del rapporto convenzionale;

f) le modalità di definizione ed erogazione del finanziamento alle organizzazioni, correlato alle spese previste;

g) le modalità di utilizzazione di strutture e attrezzature eventualmente messe a disposizione dell'organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell'attività';

h) l'obbligo della copertura assicurativa prevista dall'articolo 4 della legge n. 266/1991;

i) l'obbligo dell'organizzazione a svolgere le attività dedotte in convenzione nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

l) le modalità di controllo dell'attività svolta da parte dell'istituzione convenzionata e di rendicontazione delle spese sostenute;

m) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione;

n) ogni ulteriore elemento richiesto da norme di settore.

4. Le istituzioni pubbliche trasmettono copia delle convenzioni stipulate al Servizio del volontariato ai fini dell'aggiornamento della Banca dati del volontariato.

Art. 11

Oneri

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1. Gli oneri relativi all'attuazione delle convenzioni tra la Regione e le organizzazioni di volontariato fanno carico al capitolo 801 dello stato di previsione della spesa; quelli relativi alle convenzioni tra le organizzazioni medesime e gli enti ed istituzioni destinatari di finanziamenti regionali di settore fanno carico ai finanziamenti predetti.

2. Sono fatte salve le diverse modalità di finanziamento e di instaurazione dei rapporti tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato previsti dalla normativa regionale vigente in materia di protezione civile.

Art. 12

Fondo speciale di cui alla legge n. 266/1991

1. E' costituito il << Fondo speciale di cui alla legge n. 266/1991 >>, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

a) alle somme di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991;

b) ad ogni altra entrata eventuale.

3. Il Fondo è amministrato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 13.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 8, comma 39, L.R. 4/2001, fatti salvi i provvedimenti adottati sulla base della normativa regionale previgente, ai sensi del medesimo articolo 8, comma 40.

Art. 13

Comitato di gestione

1. Il Fondo di cui all'articolo 12 è gestito dal Comitato di gestione previsto e disciplinato dall'articolo 2 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. La rappresentanza della Regione nel Comitato di gestione è assicurata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

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3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione. A tal fine ciascuna organizzazione esprime un voto.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 8, comma 39, L.R. 4/2001, fatti salvi i provvedimenti adottati sulla base della normativa regionale previgente, ai sensi del medesimo articolo 8, comma 40.

Art. 14

Centri di servizio

1. L'istituzione, la definizione dei compiti ed il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinati dalle norme della legge n. 266/1991 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione.

Art. 15

Modificazione di norme

1. All'articolo 13 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 57, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

<< 1. Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione dei tossicodipendenti e degli alcoolisti, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle collettività locali, sono esercitate nell'ambito delle Aziende sanitarie regionali, secondo le disposizioni della legge 266/1991 e della normativa regionale di attuazione. >>.

2. All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< 2. Per la previsione di massima si tiene anche conto delle necessità delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge n. 266/1991. >>.

3. L'articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è soppresso.

4. All'articolo 44, comma 1 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, sono aggiunte, dopo le parole << Ufficio stampa e pubbliche relazioni >> le parole << dal Servizio del volontariato >>.

5. All'articolo 47, comma 1, della legge regionale n.7/1988, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente lettera:

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<< m)Il Servizio del volontariato. >>.

6. All'articolo 141, comma 1, della legge regionale n.7/1988, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<< f bis) Servizio del volontariato. >>.

7. L'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28 è sostituito dal seguente:

<< Art. 19

Volontariato

1. La Regione riconosce la positiva funzione del volontariato per il raggiungimento delle finalità del Servizio sanitario regionale ed a tal fine promuove la valorizzazione delle relative associazioni secondo quando previsto dalla legge n. 266/1991. >>.

Note:

1. Commi 4, 5, e 6 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 16

Disposizioni particolari concernenti gli interventi nel settore sanitario

1. Le Aziende sanitarie regionali provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 10 ed alla concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti integrativi della spesa sanitaria di parte corrente determinando le quote di risorse da attribuire alle medesime, con vincolo di destinazione agli interventi di cui al comma 1, in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, valutando l'apporto delle organizzazioni di volontariato convenzionate.

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3. La quota complessiva da attribuire alle Aziende sanitarie regionali ai sensi del comma 2 è determinata nell'ambito della ripartizione di cui all'articolo 79, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 che viene annualmente definita con la legge finanziaria di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

4. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 2 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.

Note: 1. Derogata la disciplina del comma 3 da art. 43, comma 2, L.R. 39/1995 2. Integrata la disciplina del comma 3 da art. 35, comma 3, L.R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996. 3. Integrata la disciplina del comma 4 da art. 35, comma 4, L.R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996. 4. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 15, L.R. 2/2000 5. Abrogato il comma 2 da art. 3, comma 19, L.R. 2/2000 6. Abrogato il comma 3 da art. 3, comma 19, L.R. 2/2000 7. Abrogato il comma 4 da art. 3, comma 19, L.R. 2/2000

Art. 17

Norme transitorie

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel Registro provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 634 dell'11 febbraio 1993, sono iscritte d'ufficio nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato, previa verifica dei requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge n.266/1991.

2. Fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 10, restano valide le convenzioni stipulate dalle Associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74.

Art. 18

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 6 novembre 1981, n. 74 << Norme per la valorizzazione del volontariato >>, è abrogata con effetto dall'1 gennaio 1995.

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2. L'articolo 45 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 42, è soppresso.

3. L'articolo 47 della legge regionale 6 agosto 1985, n.30, è soppresso.

4. L'articolo 65 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è soppresso.

5. Gli articoli 16 e 17 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 sono soppressi.

Art. 19

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera d), dell'articolo 46 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 1, fanno carico al capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.

2 Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 8, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 fanno carico al capitolo 221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 che presenta sufficiente disponibilità.

4. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-97 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti la Rubrica n. 31 - Servizio del volontariato - e, nel suo ambito, al programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 800 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione << Spese e contributi per la promozione della cultura della solidarietà e l'orientamento dei volontari >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l'anno 1995.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 fanno carico al capitolo 5949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.

7. Per le finalità previste dagli articoli 10 e 11 e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 801 (2.1.162.2.08.07) con la

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denominazione << Spese derivanti dalle convenzioni stipulate tra la Regione e le organizzazioni di volontariato >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

9. Sul medesimo capitolo 801 è iscritto altresì lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1995.

10. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 801 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

11. Per l'introito delle somme di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 e' istituito << per memoria >> al Titolo III - Categoria 3.4. - il capitolo 879 (3.4.7.) con la denominazione << Entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 >>.

12. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, lettera a) , nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è' istituito << per memoria >> alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1. - spese di investimento - categoria 2.5. - Sezione VIII - il capitolo 815 (2.1.254.3.08.07) con la denominazione << Conferimenti al Fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 >>.

13. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 73, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, per le finalità previste dal combinato disposto dall'articolo 79, comma 3. della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dell'articolo 16, commi 2 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

14. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.

15. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 4500, viene elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

16. In via transitoria, per l' anno 1995, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 73, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, ai sensi dell' articolo 79, comma 4, della legge n. 5/1994, e dell'articolo 16, comma 3, la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 autorizzata dal comma 13 è destinata alla concessione di contributi e sussidi alle organizzazioni di volontariato in applicazione del disposto di cui all'articolo 16, comma 2.

17. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, è revocata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997 autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9, ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a carico del capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

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18. Il precitato capitolo 4540 viene eliminato dall'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

19. All'onere complessivo di lire 4.400 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1995, e lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante storno dai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, per gli importi a fianco dei medesimi riportati:

a) capitolo 4540 - lire 3.000 milioni complessivi, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997;

b) capitolo 8840 - lire 1.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

20. All'onere di lire 2.000 milioni in termini di cassa si provvede mediante storno dai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, per gli importi a fianco dei medesimi riportati:

a) capitolo 4540 - lire 1.000 milioni;

b) capitolo 8842 - lire 1.000 milioni.

Art. 20

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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MINISTERO DEL TESORO, DECRETO 8 ottobre 1997

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997

Art. 1. Destinazione delle somme. 1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone: a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale; b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse. 2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1. 3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane. Art. 2. Fondo speciale presso ogni regione. 1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto. 2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto: a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia; b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia; c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale; d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7; e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8; f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle

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disposizioni regionali in materia. 3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. 4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione. 5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente. 6. Il comitato di gestione: a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefìci, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze; b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3; c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano; d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3; e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti; g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5. 7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente

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per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma. 8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente. Art. 3. Centri di servizio. 1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza. 2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere. 3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano: a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991; b) oppure, in alternativa, un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse. 4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai princìpi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991. 5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con

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provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione. Art. 4. Compiti dei centri di servizio. 1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro: a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti; b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività; c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato; d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale. Art. 5. Funzionamento dei centri di servizio. 1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti. 2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati. Art. 6. Disposizioni transitorie. 1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991. 2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

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3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93. 4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma. Art. 7. Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991.

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

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MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO, DECRETO 14 febbraio 1992

"Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima"

(Pubblicato in G. U. 22 febbraio 1992, n. 44)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina dei relativi controlli;

Decreta:

1. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. - 1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

2. Polizze assicurative. - 1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.

2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.

3, 4. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro (1).

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5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.

6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3 (2).

(1) L'articolo 1 del Decreto Ministeriale 16 novembre 1992 (G.U. 3 dicembre 1992, n. 285) ha sostituito con l'attuale comma 3 gli originari commi 3 e 4.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, D.M. 16 novembre 1992 (G.U. 3 dicembre 1992, n. 285).

3. Adempimenti delle organizzazioni di volontariato. - 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono (3).

2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma (4).

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(3) Comma così modificato dall'art. 3, del Decreto Ministeriale 16 novembre 1992 (G.U. 3 dicembre 1992, n. 285).

(4) Comma così modificato dall'art. 4, Decreto Ministeriale 16 novembre 1992 (G.U. 3 dicembre 1992, n. 285).

4. Controllo. - 1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.

2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.

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DECRETO LEGISLATIVO 4/12/97, N° 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

SEZIONE I Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto

ARTICOLO 1 Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l’oggetto esclusivo o principale di attività

ARTICOLO 2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività

ARTICOLO 3 Determinazione dei redditi e contabilità separata

ARTICOLO 4 Regime forfetario di determinazione del reddito

ARTICOLO 5 Enti di tipo associativo

ARTICOLO 6 Perdita della qualifica di ente non commerciale

ARTICOLO 7 Enti non commerciali non residenti

ARTICOLO 8 Scritture contabili degli enti non commerciali

ARTICOLO 9 Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

ARTICOLO 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

ARTICOLO 11 Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni

ARTICOLO 12 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi

ARTICOLO 13 Erogazioni liberali

ARTICOLO 14 Disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto

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ARTICOLO 15 Certificazione dei corrispettivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

ARTICOLO 16 Disposizioni in materia di ritenute alla fonte

ARTICOLO 17 Esenzioni dall’imposta di bollo

ARTICOLO 18 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative

ARTICOLO 19 Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni

ARTICOLO 20 Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva

ARTICOLO 21 Esenzioni in materia di tributi locali

ARTICOLO 22 Agevolazioni in materia di imposta di registro

ARTICOLO 23 Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli

ARTICOLO 24 Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

ARTICOLO 25 Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

ARTICOLO 26 Norma di rinvio

ARTICOLO 27 Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale

ARTICOLO 28 Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori

ARTICOLO 29 Titoli di solidarietà

ARTICOLO 30 Entrata in vigore

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DECRETO LEGISLATIVO 4/12/97, N° 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale SEZIONE I Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto ARTICOLO 1 Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l’oggetto esclusivo o principale di attività 1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti: "4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. 4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti." ARTICOLO 2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività 1. Nell’articolo 108, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.". 2. Le attività indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto sono esenti da ogni altro tributo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui all’articolo 108, comma 2-bis lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale. ARTICOLO 3 Determinazione dei redditi e contabilità separata 1. All’art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.

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3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, commi 1 e 3-bis. 3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto"; b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.". ARTICOLO 4 Regime forfetario di determinazione del reddito 1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 109 è inserito il seguente: "Articolo 109-bis - (Regime forfetario degli enti non commerciali) - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione fortetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57: a) attività di prestazioni di servizi: 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento; 2) da lire 30.000.001 al lire 360.000.000. coefficiente 25 per cento; b) altre attività: 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento; 2) da lire 50.000.001 al lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento. 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. 3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati. 4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata. 5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.". ARTICOLO 5 Enti di tipo associativo

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1. All’articolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati."; b) dopo il comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti: "4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell’Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre ché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonchè da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese sempre ché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonchè l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

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4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.". 2. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all’esercizio di imprese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona"; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso; b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona"; c) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: "Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell’Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempre ché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.". 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell’articolo 111, comma 4-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), e ai sensi dell’articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).

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4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ARTICOLO 6 Perdita della qualifica di ente non commerciale 1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111, è inserito il seguente "Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale). 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dai redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese. 3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili" 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, all’articolo 4, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto". ARTICOLO 7 Enti non commerciali non residenti 1. All’articolo 114 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole "senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109". ARTICOLO 8 Scritture contabili degli enti non commerciali 1. Nell’articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: "Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662". ARTICOLO 9 Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali 1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull’incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle Finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva è stabilita con l’aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall’articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’articolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati a imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento. 2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell’immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio di impresa indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa. 3. Con decreto del Ministro delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2. SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ARTICOLO 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

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1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell’arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) a eccezione di quelle a esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; i) l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell’acronimo "Onlus". 2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

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3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. 4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato. 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9), e 10) del comma 1 lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione. 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alla lettera h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 8. Sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

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Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 dal 1987 e n. 381 del 1991. 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, sono considerati Onlus limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1, fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1. 10. Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. ARTICOLO 11 Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni 1. È istituita presso il Ministero delle Finanze l’anagrafe unica delle Onlus. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministro delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS. 2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. 3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità d’esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione dello stesso. ARTICOLO 12 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi 1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111-bis introdotto dall’articolo 6, comma 1, del presente decreto, è aggiunto il seguente: "Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), a eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. 2. Proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile". ARTICOLO 13 Erogazioni liberali

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1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta in fine la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; 2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e i-bis"; b) nell’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti: "c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus; c-septies) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi."; c) nell’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1dell’articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i), e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis"; d) nell’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis"; e) nell’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis sono sostituite" dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis". 2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65 comma 2, lettera c-sexies), del predetto Testo unico. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la Onlus beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in

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conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l’effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall’obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l’applicazione delle richiamate disposizioni. 5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera 1-bis), del medesimo Testo unico. 6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2. 7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 114, comma 2-bis, lettera a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114. ARTICOLO 14 Disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole "solidarietà sociale", sono inserite le seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)."; b) nell’articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall’imposta sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel numero 12), dopo le parole "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle Onlus"; 2) nel numero 15), dopo le parole "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da Onlus"; 3) nel numero 19), dopo le parole "società di mutuo soccorso con personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e da Onlus"; 4) nel numero 20), dopo le parole "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni "sono inserite le seguenti: "e da Onlus"; 5) nel numero 27-ter), dopo le parole "o a enti aventi finalità di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da Onlus"; c) nell’articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole "di cui all’articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis". ARTICOLO 15 Certificazione dei corrispettivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

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1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. ARTICOLO 16 Disposizioni in materia di ritenute alla fonte 1. Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. ARTICOLO 17 Esenzioni dall’imposta di bollo 1. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente: "Articolo 27-bis -1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).". ARTICOLO 18 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l’articolo 13, è inserito il seguente: "Articolo 13-bis - (Esenzioni) - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.". ARTICOLO 19 Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni 1. Nell’articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all’imposta, dopo le parole "altre finalità di pubblicità utilità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)". ARTICOLO 20 Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva 1. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole "pubblica utilità", sono inserite le seguenti: "nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)". 2. L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. ARTICOLO 21 Esenzioni in materia di tributi locali.

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1. I comuni , le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. ARTICOLO 22 Agevolazioni in materia di imposta di registro 1. Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la II-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater). A condizione che la Onlus dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta."; b) dopo l’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: "Articolo 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.". ARTICOLO 23 Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli 1. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle Onlus nonché dagli enti associativi di cui all’articolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale. ARTICOLO 24 Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza 1. Nell’articolo 40, primo comma del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 937, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole "enti morali" sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)"; b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole "enti morali" è inserita la seguente: "Onlus"; c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole "enti morali" è inserita la seguente: "Onlus". Anche in questo caso si colma una lacuna non grandissima ma comunque interessante per le associazioni. ARTICOLO 25 Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

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1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 20, è inserito il seguente: "Articolo 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) -1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo 22; b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice civile. 3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all’articolo 20. 4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20. 5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.". 2. Ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a). ARTICOLO 26 Norma di rinvio 1. Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto. Il richiamo ai due articoli è infatti evidente: in primo luogo la previsione di non commerciabilità delle operazioni indicate vale anche a maggior ragione per le onlus; secondariamente il regime agevolativo previsto dall’art. 9 per la cessione di beni e aziende, vale anche per le Onlus. Tuttavia, visto il divieto di svolgere attività diverse da quelle citate dall’art. 10, salvo quelle connesse, diviene difficile comprendere dove possa essere ancora applicata la normativa degli enti non commerciali ordinari. ARTICOLO 27 Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale

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L’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrative di utilità sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle Onlus. ARTICOLO 28 Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori 1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c), d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni; b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 4; c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600mila a lire 6 milioni. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della Onlus. 3. I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati. ARTICOLO 29 Titoli di solidarietà 1. Per l’emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà" è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze, purchè i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle Onlus. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all’emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente articolo. ARTICOLO 30 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

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Il testo è stato chiuso in redazione nel mese di dicembre 2006

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