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MILANO 25 GENNAIO 2014 MILANO 25 GENNAIO 2014 MILANO, 25 GENNAIO 2014 MILANO, 25 GENNAIO 2014 SEMINARIO SU: SEMINARIO SU: SEMINARIO SU: SEMINARIO SU: LA GIURISDIZIONE INTERNA DI AVISLA GIURISDIZIONE INTERNA DI AVISLA GIURISDIZIONE INTERNA DI AVIS LA GIURISDIZIONE INTERNA DI AVIS Organizzato da: Organizzato da: AVIS NAZIONALE AVIS NAZIONALE e COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

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MILANO 25 GENNAIO 2014MILANO 25 GENNAIO 2014MILANO, 25 GENNAIO 2014MILANO, 25 GENNAIO 2014

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“IL PROCEDIMENTO DI 2“IL PROCEDIMENTO DI 2°° GRADOGRADO“IL PROCEDIMENTO DI 2“IL PROCEDIMENTO DI 2°° GRADOGRADONELLA GIURISDIZIONE INTERNA”NELLA GIURISDIZIONE INTERNA”

Relatore:Relatore: avv. Cosimo Luigi BRUNOavv. Cosimo Luigi BRUNO

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STATUTO NAZIONALE

ART.16 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI)

c.1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Generale degli Associati – si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra personedotate della adeguata professionalità in materia giuridica.

cc..22 IlIl CollegioCollegio NazionaleNazionale deidei Probiviri,Probiviri, cheche eleggeelegge alal proprioproprio internointerno ilil PresidentePresidente dell’organo,dell’organo, svolgesvolge lala funzionefunzione didigiudicegiudice didi primoprimo gradogrado rispettorispetto allealle controversiecontroversie tratra l’Avisl’Avis NazionaleNazionale ee ii socisocipersonepersone fisichefisiche ovveroovvero tratra socisoci personepersone fisichefisiche appartenentiappartenenti adad associazioniassociazionipersonepersone fisiche,fisiche, ovveroovvero tratra socisoci personepersone fisichefisiche appartenentiappartenenti adad associazioniassociazioniterritorialiterritoriali didi regioniregioni diverse,diverse, tratra socisoci personepersone fisichefisiche ee associazioniassociazioni territorialiterritorialiappartenentiappartenenti aa regioneregione diversadiversa dada quellaquella allaalla qualequale appartieneappartiene l’Avisl’AvisComunale,Comunale, didi basebase oo equiparataequiparata cuicui ii socisoci stessistessi aderiscano,aderiscano, nonchénonché perperquellequelle controversiecontroversie insorteinsorte tratra associazioniassociazioni territorialiterritoriali appartenentiappartenenti aa regioniregionidifferentidifferenti ee infineinfine perper quellequelle tratra un’associazioneun’associazione territorialeterritoriale aa qualsiasiqualsiasi livellolivellodifferentidifferenti e,e, infine,infine, perper quellequelle tratra un associazioneun associazione territorialeterritoriale aa qualsiasiqualsiasi livellolivelloee l’AVISl’AVIS NazionaleNazionale..c 3Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge altresì la funzione di giudice di secondo grado in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri delle Avisc.3Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge altresì la funzione di giudice di secondo grado in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri delle AvisRegionali ed equiparate in materia di controversie tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti ad associazioni territoriali della stessaregione, ovvero tra soci persone giuridiche territoriali e persone fisiche appartenenti alla stessa regione e decide altresì negli altri casi indicati dal presentestatuto.

4L d di i l C ll i N i l d i P bi i i l d lità di l i t d ll l ti i t tt i di i li t d ll d lc.4Le procedure di ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme delRegolamento.

c.5Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, quale giudice di secondo grado rispetto al provvedimento di espulsione adottato dal Collegio Regionaledei Probiviri nei confronti di un associato persona fisica - ai sensi del co. 5 dell’art. 7 e di quanto previsto al riguardo negli statuti delle Avis Regionali ed

i t ll bili di f t d l lt i tiequiparate - non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

c.6La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismiassociativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.

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STATUTO NAZIONALE

ART.16 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI)

c.1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Generale degli Associati – si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra personedotate della adeguata professionalità in materia giuridica.

c 2 Il Collegio Nazionale dei Probiviri che elegge al proprio interno il Presidente dell’organo svolge la funzione di giudice di primo grado rispetto allec.2 Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell organo, svolge la funzione di giudice di primo grado rispetto allecontroversie tra l’Avis Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di regioni diverse, tra socipersone fisiche e associazioni territoriali appartenenti a regione diversa da quella alla quale appartiene l’Avis Comunale, di base o equiparata cui i socistessi aderiscano, nonché per quelle controversie insorte tra associazioni territoriali appartenenti a regioni differenti e, infine, per quelle tra un’associazioneterritoriale a qualsiasi livello e l’AVIS Nazionale.

cc..33 IlIl CollegioCollegio NazionaleNazionale deidei ProbiviriProbiviri svolgesvolge altresìaltresì lala funzionefunzione didi giudicegiudice didisecondosecondo gradogrado inin meritomerito allealle decisionidecisioni deldel CollegioCollegio deidei ProbiviriProbiviri delledelle AvisAvisRegionaliRegionali eded equiparateequiparate inin materiamateria didi controversiecontroversie tratra socisoci personepersone fisichefisiche oo tratra socisoci personepersone giuridichegiuridiche appartenentiappartenenti adad associazioniassociazioni territorialiterritoriali delladella stessastessa regione,regione, ovveroovvero tratra socisoci personepersone giuridichegiuridiche territorialiterritoriali eepersonepersone fisichefisiche appartenentiappartenenti allaalla stessastessa regioneregione ee decidedecide altresìaltresì neglinegli altrialtri casicasi indicatiindicati daldal presentepresente statutostatuto..

c.4 Le procedure di ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme delc.4 Le procedure di ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme delRegolamento.

c.5 Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, quale giudice di secondo grado rispetto al provvedimento di espulsione adottato dal Collegio Regionaledei Probiviri nei confronti di un associato persona fisica - ai sensi del co. 5 dell’art. 7 e di quanto previsto al riguardo negli statuti delle Avis Regionali edequiparate - non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativoequiparate non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

c.6 La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismiassociativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.

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STATUTO NAZIONALEART 15 (GIURI' NAZIONALE)

c.1 Il Giurì Nazionale – eletto dall’Assemblea Generale degli Associati – è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra associati dotati diadeguata professionalità in materia giuridica.

cc 22 IlIl GiurìGiurì NazionaleNazionale svolgesvolge lele funzionifunzioni didi giudicegiudice didi secondosecondocc..22 IlIl GiurìGiurì Nazionale,Nazionale, cheche eleggeelegge alal proprioproprio internointerno ilil Presidente,Presidente, svolgesvolge lele funzionifunzioni didi giudicegiudice didi secondosecondogradogrado (avverso(avverso lele decisionidecisioni emesseemesse daidai ProbiviriProbiviri NazionaliNazionali inin funzionefunzione didigiudicegiudice didi primoprimo grado)grado) inin ordineordine allealle controversiecontroversie tratra associateassociate personepersonegg pp g )g ) ppgiuridichegiuridiche appartenentiappartenenti aa regioniregioni diversediverse ovveroovvero tratra singolesingole associateassociate personepersonegiuridichegiuridiche ee l’AVISl’AVIS NazionaleNazionale..c.3 Il Giurì Nazionale esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, anche l’attività giurisdizionale di unico grado nelle controversie fra organi associativi e/otitolari di cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli, compreso quello nazionale e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

c.4 Le procedure di ricorso al Giurì Nazionale e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.

c.5 Le decisioni del Giurì Nazionale non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

c.6 La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anchedelle associate persone giuridiche.

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STATUTO NAZIONALEART 15 (GIURI' NAZIONALE)

c.1 Il Giurì Nazionale – eletto dall’Assemblea Generale degli Associati – è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra associati dotati diadeguata professionalità in materia giuridica.

cc..22 IlIl GiurìGiurì Nazionale,Nazionale, cheche eleggeelegge alal proprioproprio internointerno ilil Presidente,Presidente, svolgesvolge lele funzionifunzioni didi giudicegiudice didi secondosecondo gradogrado inin ordineordine allealle controversiecontroversie tratra associateassociategggg p pp p gg gg ggpersonepersone giuridichegiuridiche appartenentiappartenenti aa regioniregioni diversediverse ovveroovvero tratra singolesingole associateassociate personepersone giuridichegiuridiche ee l’AVISl’AVIS NazionaleNazionale..

cc..33 IlIl GiurìGiurì NazionaleNazionale esercita,esercita, aa richiestarichiesta didi chichi vivi abbiaabbia interesse,interesse, ancheanchel’attivitàl’attività giurisdizionalegiurisdizionale didi unicounico gradogrado nellenelle controversiecontroversie frafra organiorgani associativiassociativie/oe/o titolarititolari didi carichecariche socialisociali ee gligli associatiassociati personepersone giuridichegiuridiche aa tuttitutti ii livelli,livelli,compresocompreso quelloquello nazionalenazionale ee decidedecide altresìaltresì neglinegli altrialtri casicasi indicatiindicati daldal presentepresentecompresocompreso quelloquello nazionalenazionale ee decidedecide altresìaltresì neglinegli altrialtri casicasi indicatiindicati daldal presentepresentestatutostatuto..c.4 Le procedure di ricorso al Giurì Nazionale e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.c.4 Le procedure di ricorso al Giurì Nazionale e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento.

c.5 Le decisioni del Giurì Nazionale non sono appellabili di fronte ad alcun altro organo associativo.

c.6 La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anchedelle associate persone giuridiche.delle associate persone giuridiche.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

cc..11 IlIl ricorsoricorso avantiavanti alal CollegioCollegio deidei Probiviri,Probiviri, sottoscrittosottoscritto daldal ricorrentericorrente ee dall'eventualedall'eventuale suosuopatrocinatorepatrocinatore ee corredatocorredato didi tuttitutti ii mezzimezzi didi prova,prova, devedeve essereessere propostoproposto perper iscrittoiscritto eed id i i ii i ll S dS d N i lN i l ilil ii ii didi i ii i d ld ldepositatodepositato oo inviato,inviato, pressopresso lala SedeSede Nazionale,Nazionale, entroentro ilil terminetermine perentorioperentorio didi trentatrenta giornigiorni daldalfattofatto cheche vivi haha datodato origineorigine oo dalladalla conoscenzaconoscenza didi essoesso..c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine,comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento,dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

5 A ti l C ll i l t ò t i l t / l' i t di iù t i t i i di t d l itt h i d i l l ic.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorsoed è obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organocompetente.c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo conlettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata allaeventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) delsuccessivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla: censura scritta; sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa; espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti allaqualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.

c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del sociopersona fisica, disporne la sospensione cautelare.c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Baseo Equiparata a cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato oinviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta lad i ll d d l i à d l h l l idocumentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine,comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento,dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatoridandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce alricorso ed è obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organocompetente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

8 L d i i d i t t t i i l it t d lib t d l C ll i i t d l P id t d l C ll i d ic.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo conlettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata allaeventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

10 L'i i d l' ffi i d ll d i i f t d t t bilit d i i 6 7 d ll' ti l 7 d ll St t t N i lc.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) delsuccessivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla: censura scritta; sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa; espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti allaqualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del sociopersona fisica, disporne la sospensione cautelare.

c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Baseo Equiparata a cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato oinviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine,comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possessocomunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

cc..33 IlIl PresidentePresidente trasmettetrasmette lala documentazionedocumentazione ee assegnaassegna allaalla contropartecontroparte ilil terminetermine didi trentatrentagiornigiorni perper lala spedizionespedizione oo ilil depositodeposito didi eventualeeventuale controcontro ricorsoricorso ee fissafissa lala datadata deldeldib tti tdib tti t d dd d i ii i llll titi dd ii ll t lit li t i t it i t idibattimento,dibattimento, dandonedandone comunicazionecomunicazione allealle partiparti eded aiai loroloro eventualieventuali patrocinatoripatrocinatori..c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatainviata entro i quindici giorni successivi alle parti interessate al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenzainviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparteentro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

C f f ) ) )c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica,di l i t ldisporne la sospensione cautelare.

c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cuisi rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato oinviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine,comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possessocomunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento,dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

cc 44 IlIl PresidentePresidente ricevutiricevuti gligli attiatti provvedeprovvede allaalla convocazioneconvocazione deldel CollegioCollegiocc..44 IlIl Presidente,Presidente, ricevutiricevuti gligli atti,atti, provvedeprovvede allaalla convocazioneconvocazione deldel CollegioCollegio..c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatainviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale contropartet il t i t i di t t i i d ll i ientro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.g g pp p g p g

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;espulsione dall'associazione che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica con l'obbligo di restituzione della tesseraespulsione dall associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l obbligo di restituzione della tessera.c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica,disporne la sospensione cautelare.

c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cuigg gsi rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro iltermine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dallad i i è idata in cui ne è venuto in possesso.

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loroeventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

55 A tiA ti ll C ll iC ll i ll tt òò tt ii l tl t //cc..55 AvantiAvanti alal CollegioCollegio lala parteparte puòpuò starestare siasia personalmentepersonalmente e/oe/o conconl'assistenzal'assistenza didi unouno oo piùpiù patrocinatoripatrocinatori siasia aa mezzomezzo didi procuratoreprocuratore concon delegadelegascrittascritta ancheanche aa marginemargine odod inin calcecalce alal ricorsoricorso eded èè obbligatorioobbligatorio ilil preliminarepreliminarescrittascritta ancheanche aa marginemargine odod inin calcecalce alal ricorsoricorso eded èè obbligatorioobbligatorio ilil preliminarepreliminaretentativotentativo didi conciliazioneconciliazione..c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

c 7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale sottoscritto dai tre componenti del Collegioc.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindicigiorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio ditrenta giorni dalla comunicazione.

c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c 15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica disporne la sospensionec.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensionecautelare.

c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui si rivolge per lariammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso laSede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre ilquindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.q g p

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandonecomunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c 5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilc.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

cc..66 IlIl Collegio,Collegio, inin casocaso didi propriapropria incompetenza,incompetenza, trasmettetrasmette gligli attiatti all'Organoall'Organocompetentecompetente ee ponepone allealle partiparti terminetermine nonnon superioresuperiore aa trentatrenta giornigiorni perper lalacompetentecompetente ee ponepone allealle partiparti terminetermine nonnon superioresuperiore aa trentatrenta giornigiorni perper lalariassunzioneriassunzione avantiavanti all'Organoall'Organo competentecompetente..

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatainviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparteentro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazioneentro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.espulsione dall associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l obbligo di restituzione della tessera.c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica,disporne la sospensione cautelare.c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cuisi rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso laSede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre ilquindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.q g p

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandonecomunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c 5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilc.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

cc..77 DiDi ogniogni riunioneriunione deldel CollegioCollegio devedeve essereessere redattoredatto unun verbale,verbale, sottoscrittosottoscrittocc..77 DiDi ogniogni riunioneriunione deldel CollegioCollegio devedeve essereessere redattoredatto unun verbale,verbale, sottoscrittosottoscrittodaidai tretre componenticomponenti deldel CollegioCollegio..

c 8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatac.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatainviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparteentro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c 15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisicac.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all espulsione del socio persona fisica,disporne la sospensione cautelare.

c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cuisi rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso laSede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre ilquindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.q g p

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandonecomunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c 5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilc.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

cc..88 LaLa decisionedecisione devedeve essereessere pronunciatapronunciata entroentro novantanovanta giornigiorni –– salvosalvoprorogaproroga appositamenteappositamente deliberatadeliberata daldal CollegioCollegio –– ee comunicatacomunicata aa curacura deldelPresidentePresidente deldel CollegioCollegio medesimomedesimo concon letteralettera raccomandataraccomandata inviatainviata entroentro iiPresidentePresidente deldel CollegioCollegio medesimomedesimo concon letteralettera raccomandataraccomandata inviata,inviata, entroentro iiquindiciquindici giornigiorni successivi,successivi, allealle partiparti interessate,interessate, alal PresidentePresidente dell'AVISdell'AVISNazionaleNazionale ee aiai PresidentiPresidenti delledelle AvisAvis delledelle partiparti perper quantoquanto didi competenzacompetenza..pp pp qq ppc.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparteentro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica,disporne la sospensione cautelare.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso laSede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre ilquindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.q g p

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandonecomunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c 5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilc.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatainviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

cc..99 L'impugnazioneL'impugnazione delladella decisionedecisione deldel CollegioCollegio deidei ProbiviriProbiviri NazionaleNazionale ininprimoprimo gradogrado puòpuò essereessere propostaproposta mediantemediante depositodeposito deldel ricorsoricorso avantiavanti ilil GiurìGiurìprimoprimo gradogrado puòpuò essereessere propostaproposta mediantemediante depositodeposito deldel ricorsoricorso avantiavanti ilil GiurìGiurìNazionaleNazionale ee comunicatacomunicata allaalla eventualeeventuale contropartecontroparte entroentro ilil terminetermine perentorioperentoriodidi trentatrenta giornigiorni dalladalla comunicazionecomunicazione..c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

13 L i i i i d llc.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica,disporne la sospensione cautelare.

c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cuisi rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

Page 16: “LAGIURISDIZIONEINTERNADIAVISLA GIURISDIZIONE INTERNA DI ... Avv Bruno 25 1... · SEMINARIO SU: ... c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto

REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso laSede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre ilquindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.q g p

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandonecomunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c 5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilc.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatainviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparteentro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

1010 L'i iL'i i dd l' ffi il' ffi i d lld ll d i id i i ff t dt dcc..1010 L'impugnazioneL'impugnazione sospendesospende l'efficacial'efficacia delladella decisione,decisione, fermofermo restandorestandoquantoquanto stabilitostabilito daidai commicommi 66 ee 77 dell'articolodell'articolo 77 dellodello StatutoStatuto NazionaleNazionale..c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall attività associativa;espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensionecautelare.

c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui si rivolge per lap q p gg g p p p q p g priammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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STATUTO NAZIONALE

ART 7 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO)ART. 7 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO)c.1La qualifica di socio si perde per:

recesso, nel caso di socio persona giuridica di cui ai commi 2, 5 e 6 dell’art. 4;espulsione - sia del socio persona giuridica sia di quello persona fisica - per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;e i suoi membri;dimissioni - solo nel caso di socio persona fisica di cui al 3° c. dell’art. 4 - dall’Avis Comunale, di base o equiparata di appartenenza;cessazione dell’attività donazionale, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;c.2Il recesso dall’AVIS Nazionale da parte di un’associata persona giuridica deve essere deliberato dall’Assemblea dell’associata medesima, in osservanza dei quorum prescritti nel proprio statuto; comunicazione scritta del recesso deve essere effettuata al Presidente dell’Avis Nazionale, da parte del Presidente dell’Associazione receduta.

c.3In presenza delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, gli associati persone giuridiche possono essere espulsi - su proposta formulata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione sovraordinata e/o interessata e, nel caso di inattività dello stesso, da parte del Consiglio Nazionale - esclusivamente dall’Assemblea Generale degli Associati; contro il provvedimento non è ammissibile il ricorso., , p g g ; p

c.4Gli associati persone fisiche possono essere espulsi, in presenza dei presupposti di cui alla lett. d) o delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartengano.

c.5Contro il provvedimento di espulsione l’associato persona fisica potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie delle Avis Regionali; il provvedimento del Collegio Regionale dei probiviri è ricorribile - entro i 30 giorni successivi alla avvenuta notifica all’interessato dell’adozione dello stesso - al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 del presente statuto.

c.6 Nelle more della decisione da parte dell’Assemblea Generale degliAssociati in ordine all’espulsione dell’Associata persona giuridica,

t’ lti ti il di itt di tquest’ultima mantiene il diritto di voto.

c 7 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione dell’associatoc.7 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione dell associatopersona fisica, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale oequiparate competente, l’associato espulso perde automaticamente il diritto

fal voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degliorgani di giurisdizione competenti e aditi.c.8Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette l’Associato persona fisica o giuridica dall’Associazione, sia a livello nazionale sia a livello periferico.p p p p g , p

c.9All’atto del recesso ovvero dell’espulsione dall’AVIS, l’associazione locale è obbligata a modificare il proprio nome, non essendo autorizzata ad utilizzare la definizione di cui al 9° comma dell’art. 6.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso laSede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre ilquindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.q g p

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandonecomunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c 5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilc.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatainviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entroil termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c 10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionalec.10 L impugnazione sospende l efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell articolo 7 dello Statuto Nazionale.

cc..1111 IlIl CollegioCollegio haha facoltà,facoltà, aa richiestarichiesta didi chichi vivi abbiaabbia interesse,interesse, didi prendereprendere ininviavia provvisoriaprovvisoria –– nellenelle moremore delladella decisionedecisione definitivadefinitiva –– ii provvedimentiprovvedimenti

t l it l i didi ii llll l ttl tt )) b)b) )) d ld l ii 1313cautelaricautelari didi cuicui allealle lettlett.. a),a), b)b) ee c)c) deldel successivosuccessivo commacomma 1313..c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c 15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisicac.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all espulsione del socio persona fisica,disporne la sospensione cautelare.

c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui sirivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso laSede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre ilquindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.q g p

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandonecomunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c 5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilc.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatainviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entroil termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c 10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionalec.10 L impugnazione sospende l efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

cc 1313 LeLe sanzionisanzioni sonosono costituitecostituite dalladalla::cc..1313 LeLe sanzionisanzioni sonosono costituitecostituite dalladalla::a)a) censuracensura scrittascritta;;b)b) sospensione,sospensione, perper unun periodoperiodo nonnon inferioreinferiore aa duedue mesimesi ee nonnon superioresuperiore aa)) pp pp pp pp

ventiquattroventiquattro mesi,mesi, dalledalle singolesingole carichecariche associativeassociative ricopertericoperte;;c)c) sospensione,sospensione, perper unun periodoperiodo nonnon inferioreinferiore aa duedue mesimesi ee nonnon superioresuperiore aa

ventiquattroventiquattro mesimesi dall'attivitàdall'attività associativaassociativa;;ventiquattroventiquattro mesimesi dall attivitàdall attività associativaassociativa;;d)d) espulsioneespulsione dall'associazione,dall'associazione, cheche privapriva ilil sociosocio didi tuttitutti ii dirittidiritti inerentiinerenti allaalla qualifica,qualifica, concon l'obbligol'obbligo didi restituzionerestituzione delladella tesseratessera..

c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)cc..11 IlIl ricorsoricorso avantiavanti alal CollegioCollegio deidei Probiviri,Probiviri, sottoscrittosottoscritto daldal ricorrentericorrente ee dall'eventualedall'eventuale suosuo patrocinatorepatrocinatore ee corredatocorredato didi tuttitutti ii mezzimezzi didi prova,prova, devedeve essereessere propostoproposto perper iscrittoiscritto ee depositatodepositato oo inviato,inviato, pressopresso lala SedeSede Nazionale,Nazionale, entroentro ililterminetermine perentorioperentorio didi trentatrenta giornigiorni daldal fattofatto cheche vivi haha datodato origineorigine oo dalladalla conoscenzaconoscenza didi essoesso..

cc..22 OveOve ilil ricorsoricorso siasia inin sedesede didi primoprimo gradogrado eded ilil ricorrentericorrente nonnon siasia inin possessopossesso didi tuttatutta lala documentazione,documentazione, allaalla scadenzascadenza deldel terminetermine potràpotrà produrreprodurre lala stessastessa ancheanche oltreoltre taletale termine,termine, comunquecomunque nonnon oltreoltre ilil quindicesimoquindicesimo giornogiorno dalladalladd ii ii èè iidatadata inin cuicui nene èè venutovenuto inin possessopossesso..

cc..33 IlIl PresidentePresidente trasmettetrasmette lala documentazionedocumentazione ee assegnaassegna allaalla contropartecontroparte ilil terminetermine didi trentatrenta giornigiorni perper lala spedizionespedizione oo ilil depositodeposito didi eventualeeventuale controcontro ricorsoricorso ee fissafissa lala datadata deldel dibattimento,dibattimento, dandonedandone comunicazionecomunicazione allealle partiparti eded aiai loroloroeventualieventuali patrocinatoripatrocinatori..

cc..44 IlIl Presidente,Presidente, ricevutiricevuti gligli atti,atti, provvedeprovvede allaalla convocazioneconvocazione deldel CollegioCollegio..

cc 55 AvantiAvanti alal CollegioCollegio lala parteparte puòpuò starestare siasia personalmentepersonalmente e/oe/o concon l'assistenzal'assistenza didi unouno oo piùpiù patrocinatoripatrocinatori siasia aa mezzomezzo didi procuratoreprocuratore concon delegadelega scrittascritta ancheanche aa marginemargine odod inin calcecalce alal ricorsoricorso eded èè obbligatorioobbligatorio ilil preliminarepreliminare tentativotentativo didicc..55 AvantiAvanti alal CollegioCollegio lala parteparte puòpuò starestare siasia personalmentepersonalmente e/oe/o concon l assistenzal assistenza didi unouno oo piùpiù patrocinatoripatrocinatori siasia aa mezzomezzo didi procuratoreprocuratore concon delegadelega scrittascritta ancheanche aa marginemargine odod inin calcecalce alal ricorsoricorso eded èè obbligatorioobbligatorio ilil preliminarepreliminare tentativotentativo didiconciliazioneconciliazione..

cc..66 IlIl Collegio,Collegio, inin casocaso didi propriapropria incompetenza,incompetenza, trasmettetrasmette gligli attiatti all'Organoall'Organo competentecompetente ee ponepone allealle partiparti terminetermine nonnon superioresuperiore aa trentatrenta giornigiorni perper lala riassunzioneriassunzione avantiavanti all'Organoall'Organo competentecompetente..

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

cc..88 LaLa decisionedecisione devedeve essereessere pronunciatapronunciata entroentro novantanovanta giornigiorni –– salvosalvo prorogaproroga appositamenteappositamente deliberatadeliberata daldal CollegioCollegio –– ee comunicatacomunicata aa curacura deldel PresidentePresidente deldel CollegioCollegio medesimomedesimo concon letteralettera raccomandataraccomandata inviata,inviata, entroentro ii quindiciquindicipp gg p gp g pppp gg gg qqgiornigiorni successivi,successivi, allealle partiparti interessate,interessate, alal PresidentePresidente dell'AVISdell'AVIS NazionaleNazionale ee aiai PresidentiPresidenti delledelle AvisAvis delledelle partiparti perper quantoquanto didi competenzacompetenza..

cc..99 L'impugnazioneL'impugnazione delladella decisionedecisione deldel CollegioCollegio deidei ProbiviriProbiviri NazionaleNazionale inin primoprimo gradogrado puòpuò essereessere propostaproposta mediantemediante depositodeposito deldel ricorsoricorso avantiavanti ilil GiurìGiurì NazionaleNazionale ee comunicatacomunicata allaalla eventualeeventuale contropartecontroparte entroentro ilil terminetermine perentorioperentorio diditrentatrenta giornigiorni dalladalla comunicazionecomunicazione..

cc..1010 L'impugnazioneL'impugnazione sospendesospende l'efficacial'efficacia delladella decisione,decisione, fermofermo restandorestando quantoquanto stabilitostabilito daidai commicommi 66 ee 77 dell'articolodell'articolo 77 dellodello StatutoStatuto NazionaleNazionale..

c 11 Il Collegio ha facoltà a richiesta di chi vi abbia interesse di prendere in via provvisoria nelle more della decisione definitiva i provvedimenti cautelari di cui alle lett a) b) e c) del successivo comma 13c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

cc..1212 NelNel giudiziogiudizio didi secondosecondo gradogrado sisi applicanoapplicano lele stessestesse normenorme didi proceduraproceduradeldel giudiziogiudizio didi primoprimo gradogrado..gg pp ggc.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.

14 Il S t i G l l t t d l i t d i i l i d i i ll A i t it i li t tic.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensionecautelare.

c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui si rivolge per lariammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)1 Il i ti l C ll i d i P bi i i tt itt d l i t d ll' t l t i t d t di t tti i i di d t i itt d it t i i t lc.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la

Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre ilquindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandonecomunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.p p

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

c 6 Il Collegio in caso di propria incompetenza trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competentec.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all Organo competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatainviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entroil termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

cc..1313 LeLe sanzionisanzioni sonosono costituitecostituite dalladalla::a)a) censuracensura scrittascritta;;b)b) ii i di d i f ii f i dd ii iib)b) sospensione,sospensione, perper unun periodoperiodo nonnon inferioreinferiore aa duedue mesimesi ee nonnon superioresuperiore aa

ventiquattroventiquattro mesi,mesi, dalledalle singolesingole carichecariche associativeassociative ricopertericoperte;;c)c) sospensione,sospensione, perper unun periodoperiodo nonnon inferioreinferiore aa duedue mesimesi ee nonnon superioresuperiore aa

ti ttti tt ii d ll' tti itàd ll' tti ità i tii tiventiquattroventiquattro mesimesi dall'attivitàdall'attività associativaassociativa;;d)d) espulsioneespulsione dall'associazione,dall'associazione, cheche privapriva ilil sociosocio didi tuttitutti ii dirittidiritti inerentiinerenti allaalla

qualifica,qualifica, concon l'obbligol'obbligo didi restituzionerestituzione delladella tesseratessera..c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica,disporne la sospensione cautelare.c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui sirivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)1 Il i ti l C ll i d i P bi i i tt itt d l i t d ll' t l t i t d t di t tti i i di d t i itt d it t i i t lc.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la

Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre ilquindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandoneg p g p p p ,comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatainviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.g

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparteentro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c 11 Il Collegio ha facoltà a richiesta di chi vi abbia interesse di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett a) b) e c) del successivo comma 13c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.

cc..1414 IlIl SegretarioSegretario GeneraleGenerale curacura lala tenutatenuta deldel registroregistro deidei socisoci espulsiespulsi ee nene dadacomunicazionecomunicazione allealle AvisAvis territorialiterritoriali competenticompetenticomunicazionecomunicazione allealle AvisAvis territorialiterritoriali competenticompetenti..c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensionecautelare.

c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui si rivolge per lariammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)1 Il i ti l C ll i d i P bi i i tt itt d l i t d ll' t l t i t d t di t tti i i di d t i itt d it t i i t lc.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la

Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre ilquindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandoneg p g p p p ,comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatainviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.g

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entroil termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c 11 Il Collegio ha facoltà a richiesta di chi vi abbia interesse di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett a) b) e c) del successivo comma 13c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.

c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

1515 N iN i ii didi ti lti l itàità dd ilil C i liC i li Di ttiDi tti d ll'A id ll'A icc..1515 NeiNei casicasi didi particolareparticolare gravitàgravità eded urgenza,urgenza, ilil ConsiglioConsiglio DirettivoDirettivo dell'Avisdell'AvisComunaleComunale oo didi BaseBase didi appartenenzaappartenenza può,può, nellenelle moremore delladella decisionedecisionedefinitivadefinitiva inin ordineordine all'espulsioneall'espulsione deldel sociosocio personapersona fisica,fisica, dispornedisporne laladefinitivadefinitiva inin ordineordine all espulsioneall espulsione deldel sociosocio personapersona fisica,fisica, dispornedisporne lalasospensionesospensione cautelarecautelare..c.16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui si rivolge per lariammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

Art. 14 (COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)1 Il i ti l C ll i d i P bi i i tt itt d l i t d ll' t l t i t d t di t tti i i di d t i itt d it t i i t lc.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la

Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione, alla scadenza del termine potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre ilquindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandoneg p g p p p ,comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio ilpreliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandatainviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.g

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparteentro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.

c 11 Il Collegio ha facoltà a richiesta di chi vi abbia interesse di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett a) b) e c) del successivo comma 13c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

censura scritta;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.c.14 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica,disporne la sospensione cautelare.disporne la sospensione cautelare.

cc..1616 IlIl sociosocio espulso,espulso, decorsidecorsi almenoalmeno cinquecinque annianni daldal passaggiopassaggio inin giudicatogiudicatodelladella decisione,decisione, puòpuò essereessere riammessoriammesso nell'associazione,nell'associazione, previoprevio parereparerefavorevolefavorevole dell'Avisdell'Avis Comunale,Comunale, didi BaseBase oo EquiparataEquiparata aa cuicui sisi rivolgerivolge perper lalariammissione,riammissione, concon provvedimentoprovvedimento deldel PresidentePresidente NazionaleNazionale..

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REGOLAMENTO NAZIONALE

ART 15 (GIURI' NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

cc..11 IlIl ricorsoricorso avantiavanti alal GiurìGiurì Nazionale,Nazionale, sottoscrittosottoscritto daldal ricorrentericorrente eedall'eventualedall'eventuale suosuo patrocinatorepatrocinatore ee corredatocorredato didi tuttitutti ii mezzimezzi didi prova,prova, devedeveda e e ua eda e e ua e suosuo pa oc a o epa oc a o e ee co eda oco eda o dd uu ee dd p o a,p o a, de ede eessereessere propostoproposto perper iscrittoiscritto ee depositatodepositato oo inviato,inviato, pressopresso lala SedeSede Nazionale,Nazionale,entroentro trentatrenta giornigiorni dalladalla datadata didi ricevimentoricevimento deldel provvedimentoprovvedimento impugnatoimpugnato..

c.2 Avanti al Giurì si applicano le norme procedurali previste per il Collegio Nazionale dei Probiviri.

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REGOLAMENTO NAZIONALE

ART 15 (GIURI' NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE)

c.1 Il ricorso avanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la SedeNazionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato.

cc..22 AvantiAvanti alal GiurìGiurì sisi applicanoapplicano lele normenorme proceduraliprocedurali previstepreviste perper ilil CollegioCollegiocc..22 AvantiAvanti alal GiurìGiurì sisi applicanoapplicano lele normenorme proceduraliprocedurali previstepreviste perper ilil CollegioCollegioNazionaleNazionale deidei ProbiviriProbiviri..