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Scuola di Alta Specializzazione per lo Sviluppo Sostenibile. Rijeka 08 maggio 2009 - arch. G.B. Pisani LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI PIANI DI ASSETTO DEL TERRITORIO CONTENUTI ed INDICE del RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI ED INVESTIMENTI UFFICIO VAS

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LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI PIANI DI ASSETTO DEL

TERRITORIOCONTENUTI ed INDICE del RAPPORTO

AMBIENTALE PRELIMINARE

DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI ED INVESTIMENTIUFFICIO VAS

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Contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare

In accordo a quanto previsto dalla LR 11/2004, il Rapporto Ambientale Preliminare (o Relazione Ambientale) si colloca ad un livello “preliminare” del Piano, in corrispondenza della definizione degli obiettivi di Piano, e pertanto non si mostra in grado di rilevare compiutamente gli scenari evolutivi derivanti dalle scelte e di Piano una volta che queste siano state esplicitate in azioni. Risulta quindi rinviata alla successiva fase di stesura del Rapporto Ambientale la valutazione tra le alternative di Piano e, a maggior ragione, l’indicazione delle misure definitive per il monitoraggio degli effetti derivanti dall’attuazione delle azioni scelte.

La Relazione Ambientale ha quindi lo scopo di mettere in luce la situazione attuale dello stato dell’ambiente e si propone come un documento di inquadramento territoriale e socio economico del territorio in esame, i dati in essa contenuti dovranno essere pertanto già in possesso dell’Ente o facilmente reperibili da agenzie come ARPA, ISCRA ecc.. o da campagne di monitoraggio e raccolta dati già effettuate o in previsione e, se l’Ente procedente possiede una registrazione EMAS o un Sistema di Gestione Ambientale, devono tenerne conto.

Il Rapporto Ambientale Preliminare si struttura principalmente in:1. Introduzione

In questo capitolo, dopo una breve descrizione geografica del territorio in esame che lo collochi nel contesto territoriale di riferimento, dovranno essere analizzate a grandi linee le fasi procedurali del processo di VAS partendo dalla Relazione Ambientale per poi passare alla fase di stesura del Rapporto Ambientale, seguita dalla Sintesi non tecnica del rapporto stesso, e la fase di elaborazione della Dichiarazione di Sintesi, ultimo documento da redigere per concludere il processo di VAS.Devono essere quindi analizzate e descritte le fonti dei dati che sono state utilizzate per la

redazione del Rapporto Ambientale Preliminare e che devono essere sempre facilmente reperibili.

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2. Descrizione preliminare dello stato dell’ambienteIn questo capitolo dovranno essere analizzate più in dettaglio le caratteristiche ambientali del territorio, per le quali si riporta una struttura, suddivisa in paragrafi, simile a quella che dovrà essere poi presentata nel Quadro Conoscitivo per facilitare l’utente nel catalogare i dati in suo possesso. A differenza del Q.C., le informazioni riportate in questa sede sono molto più generali e offrono una sorta di “fotografia” dello stato dell’ambiente al momento in cui si effettua la Relazione.In ogni paragrafo sarà opportuno prendere in considerazione eventuali vincoli sovraordinati presenti nel territorio (ad esempio: nel paragrafo riguardante la Biodiversità verrà evidenziata la presenza di aree SIC o ZPS).

3. Problematiche ambientaliQuesto capitolo riassume schematicamente le problematiche ambientali rilevate nel territorio in base all’inquadramento preliminare. È quindi un utile strumento di raccordo con il Documento Preliminare, in quanto consente di verificare se gli obiettivi del Piano, in fase di definizione, siano coerenti e se vadano a risolvere le problematiche ambientali presenti.

4. Esame di coerenza ed obiettivi di sostenibilitàAi fini di un corretto processo valutativo si rende necessaria un’analisi della coerenza interna del Piano e quindi del rapporto tra gli obiettivi generali individuati dal pianificatore nel Documento Preliminare e le problematiche ambientali riscontrate dall’analisi del territorio effettuata con la Relazione Ambientale.

5. Soggetti interessati alle consultazioniLe modalità di partecipazione previste nel normale iter di approvazione e adozione del Piano (LR 11/2004) non sono sufficienti per il processo di VAS in quanto la Direttiva 42/2001/CE prevede che di tale processo siano informate anche determinate autorità “che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del Piano”. Nella Relazione Ambientale, quindi, l’individuazione dei soggetti interessati alle consultazioni consente di iniziare l’iter partecipativo.

6. CartografiaIn questo capitolo si dovranno sintetizzare le informazioni acquisite e riportarle sul territorio attraverso la costruzione di una mappa che prenda in considerazione i vincoli ambientali presenti (aree SIC e ZPS) e l’estratto del Piano vigente dalla quale partire per contestualizzare le problematiche ambientali riscontrate.

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Indice del Rapporto Ambientale Preliminare

1. Introduzione1.1 Contestualizzazione geografica1.2 Linee guida sulla VAS

1.2.1 Il Rapporto Ambientale1.2.2 La Sintesi non Tecnica1.2.3 La Dichiarazione di Sintesi

1.3 Scelta degli indicatori1.3.1 definizione di indicatore1.3.2 criteri di scelta

2. Descrizione preliminare dello stato dell’ambiente2.1 Fonte dei dati2.2 Aria

2.2.1 Qualità dell’aria2.2.2 Emissioni

2.3 Fattori climatici2.4 Acqua

2.4.1 Acque superficiali2.4.2 Acque sotterranee2.4.3 Acquedotti e fognature

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2.5 Suolo e sottosuolo2.5.1 Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedoloogico2.5.2 Uso del suolo 2.5.3 Cave attive e dimesse2.5.4 Discariche2.5.5 Significatività geologico-ambientali/geotipi2.5.6 Fattori di rischio geologico e idrogeologico

2.6 Agenti fisici2.6.1 Radiazioni non ionizzanti2.6.2 Radiazioni ionizzanti2.6.3 Rumore2.6.4 Inquinamento luminoso

2.7 Biodiversità, flora e fauna2.7.1 Aree protette2.7.2 Aree a tutela speciale

2.8 Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico2.8.1 Ambiti paesaggistici2.8.2 Patrimonio archeologico2.8.3 Patrimonio architettonico

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2.9 Popolazione2.9.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche2.9.2 Istruzione2.9.3 Situazione occupazionale2.9.4 Salute e sanità

2.10 Il sistema socio-economico2.10.1 Il sistema insediativo2.10.2 Viabilità2.10.3 Reti di servizi2.10.4 Attività commerciali e produttive2.10.5 Rifiuti2.10.6 Energia2.10.7 Turismo

3. Problematiche ambientali 4. Esame di coerenza e obiettivi di sostenibilità

4.1 Coerenza tra gli obiettivi di piano e problematiche ambientali

5. Soggetti interessati alle consultazioni6. Cartografia

6.1 Rappresentazione cartografica dei vincoli ambientali presenti nel territorio 6.2 Estratto del Piano vigente

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DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI ED INVESTIMENTIUFFICIO VAS

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI PIANI DI ASSETTO DEL

TERRITORIO

I CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

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0. ITER PROCEDURALE PER LA VAS DEL PIANO

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2. INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO

3. STATO DELL’AMBIENTE

4. CRITICITÀ AMBIENTALI

5. OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO

6. PROCESSO DI CONSULTAZIONE

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7. AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

8. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

9. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

10. OPZIONE ZERO E IMPRONTA ECOLOGICA

11. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

12. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

13. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

14. SOSTENIBILITA’ SOCIALE ED ECONOMICA

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15. VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE

16. AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI CON IL REALE UTILIZZO DEL TERRITORIO

17. COERENZA DEI LIMITI FISICI DELLA NUOVA EDIFICAZIONE CON LE PREVISIONI DI PIANI REGIONALI/PROVINCIALI APPROVATI

18. IL MONITORAGGIO

19. OSSERVAZIONI

Responsabile della P.O. VASarch. Giovanni Battista PisaniTel. 041/2794450Fax: 041/[email protected]

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LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI PIANI DI ASSETTO DEL

TERRITORIOMETODOLOGIE DI VALUTAZIONE

DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI ED INVESTIMENTIUFFICIO VAS

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modello europeo DPSIR

E’ uno strumento per la descrizione delle relazioni fra le cause egli effetti dei problemi ambientali che facilita l'identificazione degli indicatori che devono rappresentare in termini sintetici ed efficaci la situazione e la sua evoluzione (Driving force -Pressure - State - Impact - Response). E’ un modello europeo messo a punto dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) riconosciuto dalla comunitàscientifica internazionale e di uso ormai consolidato e diffuso;ATES lo ha elaborato componendo una scheda DPSIR per ogni componente ambientale e per ogni ambito di analisi in cui il territorio del PATI è stato suddiviso, arrivando a definire una sessantina di schede di analisi per lo stato attuale del territorio. Ogni scheda è suddivisa in una parte descrittiva che sintetizza le caratteristiche ambientali e in una quantitativa che attribuisce parametri secondo gli indici di Qualità, Importanza e Vulnerabilità.

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strutture ad albero (Networks)La struttura ad albero è un sistema grafico di concatenazione di

variabili utile per l’individuazione delle relazioni causa-effetto tra tutte le possibili componenti del sistema ambientale, secondo unpreciso orientamento e consente una visione della catena degli effetti ambientali per ciascuna delle azioni di piano previste. Sintesi della stima analitica degli effetti eseguita nelle matrici coassiali di analisi, illustra qualitativamente ed intuitivamente le componenti ambientali in gioco evidenziando le positività e le negatività degli effetti.

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matrici coassiali di analisiLe matrici coassiali di analisi sono matrici a livello variabile di

correlazione che consentono di unire l’immediatezza visiva della rappresentazione grafica delle relazioni causa-effetto alla possibilità di introdurre nelle celle una valutazione degli impatti; è possibile gestire anche dati in modo molto complesso e si riesce ad evidenziare gli effetti secondari e terziari, o gli impatti residui. Si considerano tre livelli di analisi che corrispondono a tre stati trasformati del territorio per ogni azione di piano: il primo livello evidenzia le trasformazioni fisiche, il secondo leconseguenze dirette delle modifiche fisiche ma anche le modifiche alle percezioni degli abitanti (e dunque anche tutte le variabili paesaggistiche), il terzo livello mette in evidenza letrasformazioni sociali e culturali o agli ecosistemi.

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impronta ecologicaL’impronta ecologica è un indicatore aggregato e sintetico relativo allo

stato di pressione umana sui sistemi naturali espresso mediante una misura quantitativa tramite un parametro di facile comprensione qual èil “consumo” di terra. Tra i vari indicatori di sostenibilità ad oggi esistenti risulta quello maggiormente applicabile ai piani territoriali e piùaccreditato a livello mondiale: la pubblicazione “Limits to Growth: The 30-Year Update” (2004), ha rifocalizzato due concetti fondamentali proposti negli studi degli ultimi decenni: l'esigenza di uno sviluppo sostenibile (Rapporto Brundtland, 1987) e la misurazione dell'impatto dell'uomo sulla Terra mediante l'impronta ecologica. La sostenibilitàdiventa così criterio operativo per la valutazione degli effetti di piano Oltre all'impronta ecologica sono stati valutati e confrontati tra loro: l'analisi del ciclo di vita, l'analisi energetica, la valutazione del capitale naturale e dei servizi degli ecosistemi (natural capital), l'analisi energetica, il bilancio dei gas serra, l'analisi di dati dal satellite (remote sensing).

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Analisi Multi CriteriL’Analisi Multi Criteri è un sistema di supporto alle decisioni che

può essere utilizzato per la valutazione delle alternative integrando altre tecniche di valutazione; esso rende maggiormente trasparente il processo decisionale mettendo in luce l'entità reale dei conflitti e fornendo al policy maker e ai gruppi coinvolti uno strumento per valutare le conseguenze di ogni possibile decisione alternativa.

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GIS (Geographic Information System)I sistemi informativi geografici sono sistemi computerizzati per

l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici geo-referenziati; vengono utilizzati per rappresentare le tavole degli scenari su cui si opera la valutazione delle alternative (trattate nella Analisi Multi Criteri).

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MODALITA’ E CONTENUTIIl processo di VAS viene finalizzato ad evidenziare la congruitàdelle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obbiettivi di sostenibilità ambientale, individuando gli effetti potenziali e le misure di mitigazione da inserire nel Piano.

Modalità e contenuti sono rivolti alla scientificità dei risultati, all’aderenza normativa, all’acquisizione di consenso, alla condivisione tecnica dei risultati, a scelte verificabili perchéripercorribili.

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significatività e misurabilità delle componenti di analisi

Gli indici scelti per descrivere lo stato dell’ambiente sono tratti direttamente dal Quadro Conoscitivo in riferimento all’art. 50 della LR 11/04: gli atti di indirizzo di quest’ultima classificano i dati in matrici, temi e classi. Le matrici che vengono utilizzate per l’analisi dell’ambiente sono le medesime e chiamate componenti ambientali, gli indici nelle quali vengono suddivise sono chiamati fattori ambientali e si riferiscono ai temi e alleclassi del QC.

La scelta di questi indicatori consente di tener conto dei vari aspetti riguardanti la sostenibilità: quella ambientale (aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, biodiversità, paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, pianificazione e vincoli) ma anche quella sociale ed economica (inquinanti fisici/salute umana, economia e società).

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originalità e scientificitàLa metodologia deve basarsi su scelte fondanti sullo studio delle

varie tecniche di stima, degli effetti cumulativi, degli indicatori di sostenibilità supportate anche da studi universitari sulla sperimentazione di nuove metodologie e dall’esperienza pluriennale maturata nel campo della Valutazione Ambientale: tutto questo per ridurre il livello di soggettività e aumentare la scientificità dei risultati e la ripercorribilità dei percorsi logici ed analitici. Il riferimento alle norme costante e sistematico, in particolare alla Direttiva42/2001/CE e ai suoi Allegati I e II, garantisce rigore ed esaustività ad ogni fase del processo, con particolare approfondimento all’analisi degli effetti ambientali e la loro implicazione nel “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali e promuovere lo sviluppo sostenibile”.

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il processo di consultazione:La consultazione è una parte inscindibile della valutazione: i

risultati della consultazione devono essere presi in considerazione quando si prende la decisione. Se manca uno dei due elementi, per definizione non c’è nessuna valutazione ambientale in conformità alla Direttiva; per questo si sono innestate partecipazione e concertazione nell’iter di piano, affrontando tematiche ambientali strategiche e creando un unico processo condiviso attraverso opportuni strumenti di partecipazione diretta (incontri pubblici e tavoli di discussione) ed indiretta (questionari).

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la stima degli effetti cumulativiLa Direttiva li prescrive esplicitamente poiché solo nella

valutazione delle interrelazioni tra gli effetti ed i loro cumuli si può considerare la variazione globale che il territorio subisce e quindi valutare i complessi scenari futuri. Considerando le variazioni che ogni azione porta all’ambiente essi vengono identificati, localizzati e stimati per ogni fattore ambientale e per ogni ATO.

Attraverso essi vengono confrontati gli scenari di piano valutandone la quantificazione degli effetti positivi e negativi per ogni componente ambientale, così da poter guidare la scelta dello scenario più sostenibile ed eventuali linee tendenziali di

modifica del territorio.

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mitigazioni e monitoraggioLe mitigazioni intervengono direttamente sulle singole azioni

apportando modifiche sugli effetti ambientali. Ne viene misurata la previsione di attuazione generando uno scenario mitigato che indica le consente di valutare le variazioni agli effetti e gli impatti residui sul territorio.

Il piano di monitoraggio è impostato per valutare l’evolversi della situazione ambientale e garantire il rilievo di eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali di predisporre ed attuare le necessarie azioni correttive; valuta inoltre l’efficacia delle misure di mitigazione e fornisce gli elementi diverifica necessari per le fasi attuative del Piano. Viene suddiviso in monitoraggio del piano ed istituzionale-amministrativo.

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AUTORITA’ AMBIENTALIIl criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e

trasparenza del processo decisionale, che si attua attraverso ilcoinvolgimento e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter decisionale. I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi. Questo processo di partecipazione crea i presupposti per il consenso da parte dei soggetti interessati e del pubblico sugli interventi da attuare sul territorio.Si segnalano inoltre le consultazioni transfrontaliere, previstequalora il piano o programma in fase di preparazione possa avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato lo richieda.

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LE ALTERNATIVE

L’individuazione e la valutazione delle ragionevoli alternative del piano/programma (compresa l’alternativa “zero” di non intervento) con lo scopo, tra l’altro, di fornire trasparenza al percorso decisionale che porta all’adozione delle misure da intraprendere. La valutazione delle alternative si avvale della costruzione degli scenari previsionali di intervento riguardanti l’evoluzione dello stato dell’ambiente conseguente l’attuazione delle diverse alternative e del confronto con lo scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l’attuazione del piano). A supporto di tale fase, possono essere utilizzati strumenti di supporto alle decisioni qualitativi e/o quantitativi quali metodologie e tecniche di valutazione integrata, analisi multicriteria, modelli matematici e strumenti GIS.

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IL MONITORAGGIOIl monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali

significativi derivanti dall’attuazione dei piani, programmi approvati e verifica Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione del piano o programma e adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio deve essere effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali (D.Lgs. 4/2008).

Responsabile della P.O. VAS

arch. Giovanni Battista Pisani

Tel. 041/2794450

Fax: 041/2794451

[email protected]

________________________________

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LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI PIANI DI ASSETTO DEL

TERRITORIOLE PROCEDURE NELLA REGIONE

VENETO

DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI ED INVESTIMENTIUFFICIO VAS

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ProcedurePer quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è già intervenuta con le

deliberazione n. 2988 del 01.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006, n. 3752 del 05.12.2006, individuando l’autorità competente in materia e definendo criteri e modalità di applicazione delle procedure VAS. Infine, con deliberazione n. 2649 del 7.08.2007, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente), ha confermato gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.

Successivamente con Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è stata integralmente modificata la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006. In pratica èstata riformata in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l’individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.

In merito la Regione Veneto ha sinora provveduto, con l’art. 14 della Legge Regionale n. 4/2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’autorità competente cui spetta l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n. 3262/2006, e costituita da:

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• Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, con funzioni di Presidente;

• Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio con funzioni di Vicepresidente;

• Segretario competente per materia, ovvero Dirigente dallo stesso delegato, quale componente variabile a seconda della natura del piano o programma in esame;

• Dirigente Regionale della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti con funzioni di segretario della Commissione.

Funge da supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.

Alla luce della recente evoluzione normativa, in attesa dell’adozione di una organica legge regionale in materia di VAS, si è reso necessario aggiornare le procedure già stabilite con le citate deliberazioni di Valutazione Ambientale Strategica al fine di renderle conformi alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 come modificata dal D.Lgs. 4/2008.

Ai sensi dell’art. 6 del Codice Ambiente, l’ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare:

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• i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice Ambiente;

• i piani e i programmi che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997, (siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE);

• le modifiche ai Piani e Programmi sopraelencati, fatti salvi i casi di modifiche “minori" ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Parte II Codice Ambiente che sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità.

In attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 14 della Parte II del Codice Ambiente, circa il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione disposte dalle vigenti disposizioni di settore per specifici piani e programmi con quelle previste dal procedimento di valutazione ambientale strategica, si propone di prevedere che i termini fissati dalle procedure VAS coincidano, per quanto possibile, con quelli previsti dalla normativa di settore del piano o programma. In particolare per i termini di deposito e di presentazione delle osservazioni, laddove non coincidano, deve essere applicato il termine piùlungo sia esso quello della procedura VAS o quello della procedura di settore.

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Sono state, pertanto, aggiornate, con delibera della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, le procedure amministrative già individuate con la deliberazione n. 3262 del 24.10.2006 e suoi Allegati, e con la deliberazione n. 3752 del 05.12.2006 e suoi Allegati in relazione alle diverse fattispecie di piani e programmi:

• piani o programmi di competenza regionale (la cui iniziativa, adozione e approvazione spetta alla Regione), come indicato all’Allegato A;

• piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione (esclusi i piani di assetto del territorio in copianificazione), come indicato all’Allegato B;

• piani di assetto territoriale, comunale o intercomunale, redatti in copianificazione, di cui agli art. 15 e 16 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, come indicato all’Allegato B1;

• piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni, la cui approvazione non spetta alla Regione ma che comunque esplicano i loro effetti entro il territorio regionale, come indicato all’Allegato C;

• piani o programmi la cui iniziativa e adozione spetta alla Regione, mentre l’approvazione compete ad altra Amministrazione, come indicato all’Allegato D;

• programmi transfrontalieri europei come indicato all’Allegato E; • Si ritiene, inoltre, opportuno definire le procedure da seguire per la verifica di

assoggettabilità di cui all’art 12 della Parte II del Codice Ambiente - prevista per valutare se piani o programmi possano avere un impatto significativo sull’ambiente per cui devono essere sottoposti alla valutazione ambientale strategica - come nel caso in cui si tratti di modifiche minori di piani o programmi esistenti, o di piani o programmi che determinino l’uso di piccole aree a livello locale, o di piani o programmi diversi da quelli previsti dal comma 2 dell’art. 6 Codice Ambiente, come indicato all’Allegato F.

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In sede di prima applicazione della verifica di assoggettabilità si propone di escludere dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se i seguenti progetti sono, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA:

• le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell’art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 conseguenti all’approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, ad iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile, all’installazione di pannelli solari e fotovoltaici;

• le varianti ai piani urbanistici sovraordinati, di cui al comma 1-ter dell’art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004, che abbiano già conclusa la procedura VAS;

• le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 7-quinquies dell’art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 relative ad interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici;

• le varianti ai piani urbanistici conseguenti all’approvazione di progetti puntuali oggetto di accordo di programma di cui all’art. 32 della L.R. 35/2001;

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• le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive;

• le varianti a piani e programmi riguardanti la mera modificazione d’uso di singoli edifici esistenti;

• i Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici di cui all’art. 58 della Legge 133/2008, qualora comportino cambio di destinazione di zona.

Per quanto concerne, infine, le valutazioni ambientali transfrontaliere si osservano per le modalità procedurali, l’art. 32 del Codice Ambiente.

La presente deliberazione sostituisce le procedure di cui alle deliberazioni n. 3262/2006 e n. 3752/2006.

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FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare.Il proponente o l’autorità procedente elabora:

–un documento preliminare che contiene gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano o programma e le scelte strategiche pertinenti al piano o programma stesso, nonché altri specifici contenuti previsti da eventuali leggi di riferimento quale, in particolare, la Legge Regionale 11/2004 nel caso dei piani territoriali;–un rapporto ambientale preliminare (già chiamato “relazione ambientale” nelle precedenti disposizioni amministrative) sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare.

ALLEGATO “B” Dgr n. 791 del 31/03/2009PROCEDURA DI VAS PER PIANI E PROGRAMMI DI

COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI, LA CUI APPROVAZIONE COMPETE ALLA REGIONE

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FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS

• Il proponente o l’autorità procedente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, avvia una consultazione con l’autorità competente, cioè la Commissione Regionale VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano o programma, quali, a titolo esemplificativo, Enti Parco, Autorità di Bacino, Soprintendenze, Province, Comuni, ARPAV, ecc.

• La Commissione regionale VAS, tenuto conto dei pareri delle autoritàambientali consultate, si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

• Tale fase procedurale deve espletarsi nel termine massimo di novanta giorni dalla data di avvio delle consultazioni.

FASE 3: elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto ambientale:

Conclusa la fase della consultazione ed effettuata la concertazione, ove prevista dalle specifiche leggi di settore, il proponente o l’autorità procedente:

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1. redige la proposta di piano o programma;2. redige la proposta di rapporto ambientale, che costituisce parte

integrante del piano o del programma, sulla base delle indicazioni contenute all’art. 13 comma 4 Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e secondo i criteri dell’allegato VI del citato decreto;

3. redige la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale.• Successivamente, la struttura avvia la procedura necessaria per le finalità di

conservazione proprie della Valutazione di incidenza (VINCA) ed acquisisce gli eventuali pareri tecnici previsti dalla normativa di settore.

FASE 4: adozioneIl proponente o l’autorità procedente predispone l’atto amministrativo per

l'adozione da parte del proponente o dell’autorità procedente del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

Da questo momento scatta l’osservanza delle eventuali misure di salvaguardia.FASE 5: consultazione e partecipazioneSuccessivamente, il proponente o l’autorità procedente:

– provvede a porre in essere tutte le attività di consultazione sulla proposta di piano o programma e sulla proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/2006 e dalle eventuali specifiche leggi di settore. In attuazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 4, circa il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicitàe partecipazione disposte dalle vigenti disposizioni di settore per specifici piani e programmi con quelle previste dal procedimento di valutazione ambientale strategica, ove i termini siano diversi, si applica il termine più lungo;

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– provvede al deposito della proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica presso gli uffici dell’autorità competente, e presso gli uffici delle Province il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione, dando di ciò avviso mediante pubblicazione in almeno due quotidiani a diffusione locale;

– qualora il piano o programma possa produrre effetti che interessino il territorio di Stati Membri, Regioni e Province confinanti, il proponente e/o l'autorità procedente provvede a dar loro informazione trasmettendo copia di tutta la documentazione sopra citata per il deposito presso i loro uffici, e acquisisce i pareri delle autorità competenti di tali regioni, degli enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 30 D.Lgs. 152/2006) nonchédegli stati membri (art. 32 D.Lgs. 152/2006);

– provvede alla pubblicazione di un avviso dell’avvenuto deposito della proposta del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, sul BUR e sul proprio portale web al fine di mettere il tutto a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, già coinvolti nella fase di consultazione preliminare, e del pubblico. L’avviso deve contenere:

• il titolo della proposta di Piano o Programma;• l’indicazione del proponente e dell’autorità procedente; • l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta di

Piano o Programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;

• l’indicazione della denominazione ed indirizzo della autoritàprocedente presso la quale dovranno essere fatte pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi del caso.

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• Entro il termine di sessanta giorni (ovvero entro il termine superiore se previsto dalla legge di settore) chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica depositati e presentare al proponente o all’autorità procedente le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi.

• Il proponente o l’autorità procedente trasmette, in concomitanza con la pubblicazione dell’avviso, alla Commissione Regionale VAS, su supporto cartaceo e informatico, la proposta di piano o di programma, comprendente il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso, per consentire l’avvio dell’esame istruttorio ai fini della espressione del parere motivato.

FASE 6: parere motivato.Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, il proponente o

l’autorità procedente provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle aventi carattere ambientale. La Commissione regionale VAS si esprime anche sull’eventuale VINCA avvalendosi del supporto tecnico-istruttorio del Servizio Reti ecologiche e biodiversità della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi per quanto concerne la documentazione prodotta nell’ambito della valutazione di incidenza.

Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni la Commissione Regionale VAS esprime il proprio parere motivato.

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• In seguito al parere espresso dalla Commissione Regionale VAS, il proponente o l’autorità procedente:

– provvede in collaborazione con la Commissione Regionale VAS (art. 15 comma 2 D.Lgs. 152/2006) alla revisione, ove necessario, del piano o programma in conformità al parere motivato espresso dalla Commissione stessa prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione;

– redige la dichiarazione di sintesi; – trasmette il piano o programma eventualmente rielaborato a seguito delle

osservazioni alla struttura regionale competente per l’acquisizione del parere tecnico e per la successiva fase di approvazione entro i termini e con le modalità della normativa di settore.

FASE 7: approvazione.• Esaminati gli atti trasmessi, l’organo competente per l’approvazione

provvede: – alla approvazione del piano o programma ai sensi della specifica legge di

settore;– alla approvazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;– alla pubblicazione nel BUR dell'atto di approvazione del piano o

programma;– all’indicazione della sede presso cui può essere presa visione del piano o

programma approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria (art. 17 D.Lgs. 152/2006).

• Il proponente o l’autorità procedente provvede alla pubblicazione sul proprio sito web del piano o programma, del parere motivato espresso dall’autoritàcompetente, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate per il monitoraggio ambientale.

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ALLEGATO “B1” DGR n. 791 del 31/03/2009PROCEDURA DI VAS PER PIANI DI ASSETTO DEL

TERRITORIO, COMUNALE O INTERCOMUNALE, REDATTI

IN COPIANIFICAZIONE

FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto

ambientale preliminare.• Il Comune o il Comune capofila in caso di PATI, quale autorità

procedente, elabora:• un documento preliminare che contiene gli obiettivi generali che

s’intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio;

• un rapporto ambientale preliminare (già chiamato “relazione ambientale” nelle precedenti disposizioni amministrative) sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare;

• una proposta di accordo di pianificazione.

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FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, la Commissione VAS, la Direzione regionale urbanistica.

• Il Comune o il Comune capofila in caso di PATI, quale autorità procedente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, avvia una consultazione con l’autorità competente, cioè la Commissione Regionale VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti dall’attuazione del piano, quali, a titolo esemplificativo, Enti Parco, Autorità di Bacino, Soprintendenze, Province, Comuni, ARPAV, ecc.

• La Commissione regionale VAS, tenuto conto dei pareri delle autoritàambientali consultate, si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

• Tale fase procedurale deve espletarsi nel termine massimo di novanta giorni dalla data di avvio delle consultazioni.

• Il Comune, o il Comune capofila in caso di PATI, trasmette alla Direzione regionale Urbanistica e alla direzione urbanistica provinciale se in copianificazione, la proposta di accordo di pianificazione, il documento preliminare e il rapporto ambientale preliminare.

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FASE 3: elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale.

– Conclusa la fase della consultazione sottoscritto l’accordo di pianificazione ed effettuata la concertazione, ove prevista dalle specifiche leggi di settore, il Comune o il Comune capofila in caso di PATI:

– redige la proposta di piano;

– redige la proposta di rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano, sulla base delle indicazioni contenute all’art. 13 comma 4 Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e secondo i criteri dell’allegato VI del citato decreto;

– redige la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale.

– Successivamente, il comune o comune capofila avvia la procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie della Valutazione di incidenza (VINCA) ed acquisisce gli eventuali pareri tecnici previsti dalla normativa di settore.

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FASE 4: adozione• Il Comune trasmette alla Direzione Urbanistica regionale tutti gli elaborati del

Piano (incluso il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica) per la loro sottoscrizione. Successivamente trasmette tutta la documentazione al Consiglio comunale e/o ai Consigli comunali per l'adozione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

• Da questo momento scatta l’osservanza delle eventuali misure di salvaguardia.FASE 5: consultazione e partecipazione• Successivamente, il Comune o il Comune capofila in caso di PATI:• provvede a porre in essere tutte le attività di consultazione sulla proposta di

piano adottata e sulla proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle specifiche disposizioni di cui alle Legge Regionale 11/2004. In attuazione di quanto previsto all’art. 14, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, circa il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione tra quelle disposte dalla vigente Legge Regionale 11/2004 con quelle del procedimento di valutazione ambientale strategica, si evidenzia che il termine coincide quanto a durata essendo fissato in sessanta giorni ma per gli aspetti urbanistici è prevista la possibilità di presentare osservazioni decorsi i trenta giorni per il deposito mentre per gli aspetti ambientali connessi alla VAS, il termine è unico per deposito ed osservazioni;

• provvede al deposito della proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica presso gli uffici dell’autorità competente, e presso gli uffici delle Province il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione, dando di ciò avviso mediante pubblicazione in almeno due quotidiani a diffusione locale;

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• qualora il piano possa produrre effetti che interessino il territorio di Stati membri., Regioni e Province confinanti, il comune e/o il comune capofila provvede a dar loro informazione, trasmettendo copia di tutta ladocumentazione sopra citata per il deposito presso i loro uffici, e acquisisce i pareri delle autorità competenti di tali regioni, degli enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 30 DLgs 152/2006) nonché degli Stati membri (art. 32 D.lgs);

• provvede alla pubblicazione di un avviso dell’avvenuto deposito della proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica sul BUR e sul portale web del Comune o dei Comuni in caso di PATI al fine di mettere il tutto a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale già coinvolti nella fase di consultazione preliminare, e del pubblico. L’avviso deve contenere:

– il titolo della proposta del Piano;– l’indicazione del proponente e dell’autorità procedente; – l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta di

Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;– l’indicazione della denominazione ed indirizzo della autorità procedente

presso la quale dovranno essere fatte pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi del caso.

• Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BUR, chiunque può prendere visione della proposta di piano e del rapporto ambientale depositati e presentare al Comune le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi. Per la parte Urbanistica resta fermo che chiunque può presentare osservazioni decorsi trenta giorni dall’avvenuto deposito ed entro il termine di trenta giorni

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• Il Comune o Comune capofila, trasmette in concomitanza con la pubblicazione dell’avviso, alla Commissione Regionale VAS, su supporto cartaceo e informatico, la proposta di piano comprendente il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso per consentire l’esame istruttorio ai fini della espressione del parere motivato.

FASE 6: parere motivato.• Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, il Comune o il

Comune capofila provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle aventi carattere ambientale. La Commissione regionale VAS si esprime anche sull’eventuale VINCA avvalendosi del supporto tecnico-istruttorio del Servizio Reti ecologiche e biodiversità della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi per quanto concerne la documentazione prodotta nell’ambito della valutazione di incidenza.

• Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni la Commissione Regionale VAS esprime il proprio parere motivato.

• Successivamente il Piano, munito delle controdeduzioni urbanistiche alle osservazioni presentate ai sensi della L.R. 11/04, dovrà ottenere il parere della Commissione VTR (ai sensi dell’art. 27 della L.R. 11/04).

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• In seguito al parere espresso dalla Commissione Regionale VAS e dalla Commissione VTR, il Comune o il Comune capofila:

• provvede in collaborazione con la Commissione Regionale VAS (art. 15 comma 2 Dlgs 152/2006) alla revisione, ove necessario, del piano o programma in conformità al parere motivato espresso dalla Commissione stessa e dal parere della Commissione VTR prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione;

• redige la dichiarazione di sintesi; FASE 7: approvazione.• Il Comune o il Comune capofila indice la Conferenza di Servizi decisoria, ai

sensi del comma 6 dell’art 15 della L.R. n. 11/2004, per l'approvazione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. La Giunta Regionale ratifica gli esiti della Conferenza dei servizi decisoria e provvede alla pubblicazione nel BUR dell'atto di ratifica nonché dell’indicazione della sede presso cui può essere presa visione del piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.

• Il Comune, o i Comuni, provvedono alla pubblicazione sul proprio sito web del piano, del parere motivato espresso dalla Commissione regionale VAS, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate per il monitoraggio ambientale.

Responsabile della P.O. VASarch. Giovanni Battista PisaniTel. 041/2794450Fax: 041/[email protected]

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LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI PIANI DI ASSETTO DEL

TERRITORIOSTRUTTURA DELLA VAS ED

ELABORAZIONE DEL PAT

DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI ED INVESTIMENTIUFFICIO VAS

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La Direttiva sulla VAS si applica ai piani e ai programmi, non alle politiche, benché le politiche espresse nei piani vengano valutate e la procedura di VAS possa essere applicata alle politiche, ove si ritenga di farlo.

La struttura della VAS prevista dalla Direttiva si basa sulle seguenti fasi:– Screening, verifica del fatto che un piano o programma ricada

nell’ambito giuridico per il quale è prevista la VAS – Scoping, definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la

valutazione – Documentazione dello stato dell’ambiente, raccolta della base di

conoscenze necessaria alla valutazione – Definizione dei probabili impatti ambientali significativi,

generalmente espressi in termini tendenziali, piuttosto che in valori attesi

– Informazione e consultazione del pubblico – Interazione con il processo decisionale sulla base della

valutazione – Monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l’adozione.

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La Direttiva Europea, ma anche il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006, corretto dal D.Lgs. 4/2008) include altri impatti a fianco di quelli ambientali, come sul patrimonio archeologico-culturale e sul paesaggio. In molti Paesi europei l’ambito di attenzione e tutela è stato ulteriormente esteso includendo elementi economici e sociali della sostenibilità dei Piani e dei Programmi.

LA procedura VAS(Direttiva 42/2001/CE)

La procedura di VAS è stata esemplificata nello schema che segue e che è sinteticamente riassumibile nei seguenti punti:– L'ipotesi di piano o di programma può seguire due direzioni:

– l'obbligatorietà di seguire la procedura di Valutazione Ambientale Strategica se il Piano o programma rientra nell'elenco esplicitato all'art. 3 punto 2;

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– la verifica della necessità di effettuare la VAS. In questa fase viene effettuata la consultazione con le Autorità ambientali e data informazione sugli esiti della verifica. Quest'ultima deve essere fornita sia che si tratti di un Piano e Programma che necessita di VAS sia che non ne necessiti.

La seconda fase consiste nella redazione di un Rapporto ambientale "in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programmapotrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative" (art. 5, comma 1) che deve riportare le informazioni dell'Allegato I della Direttiva. Questo Rapporto individua le alternative progettuali da sottoporre a consultazione delle Autorità e del pubblico, nonché a consultazione transfrontaliera nei casi previsti dall'art.7.

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La redazione del piano o del programma si baserà sulla scelta dell'alternativa derivante dalla consultazione. Successivamente alla fase di adozione del piano o del programma verrà messo a disposizione del pubblico e delle autorità la relativa documentazione (art.9).

La VAS prevede una fase di monitoraggio dove "gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi previsti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune" (art.10).

Gli Stati membri devono conformarsi alla Direttiva 2001/42/CE prima del 21 luglio 2004 adeguando le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

La finalità prioritaria della valutazione è la verifica della rispondenza del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, sia valutando il grado di integrazione dei principi di sviluppo sostenibile al suo interno, sia verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualitàdell'ambiente.

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Quindi, una valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura di piano coerenti ed idonee al loro raggiungimento.

I momenti fondamentali nella valutazione sono: verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gliobiettivi dello sviluppo sostenibile; verifica della coerenza delle previsioni puntuali del piano o del programma con gli obiettivi della sostenibilità ambientale; verifica della coerenza delle previsioni del programma con il quadro conoscitivo delle risorse territoriali ed ambientali e con le sensibilità e le criticità esistenti.

Dalla lettura della Direttiva si possono osservare dei limiti concettuali relativi all'esclusione del processo di VAS delle politiche rispetto alle precedenti bozze di direttiva ed alla definizione di Autoritàambientale. Per quest'ultima, infatti, sussiste un problema di responsabilità derivante dalla mancanza della definizione dell'Ente di competenza che dovrà essere nominato da ogni singolo Stato membro.

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Documento PreliminareIl documento preliminare deve contenere oltre agli obiettivi di

carattere generale, indicazioni di carattere politico e programmatico circostanziate.

Per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica, il documento preliminare dovrà contenere una prima analisi di carattere generale e di contesto complessivo su stato dell'ambiente e sul sistema della programmazione [Relazione Ambientale].

Ancorchè documento preliminare è necessario che lo stesso contenga ipotesi specifiche, eventualmente geograficizzate, per le singole tematiche trattate.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 3650 del 25 novembre 2008 è stato sostituito l'Atto di indirizzo Lettera c) – SAU [Allegato A - Lettera C -SAU] ed integrata la Lettera d) -Edificabilità zone agricole.

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All'atto dell'approvazione del documento è necessario che la Giunta Comunale dia atto dell’avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della direttiva 42/2001/CE e dell’art. 4 della LR 11/2004, nonché dell’avvio del procedimento di concertazione e partecipazione ai sensi degli artt. 5, 15 e 16 della LR 11/2004.

Banche datiCon deliberazione di Giunta Regionale n. 3958 del 12 dicembre 2006sono state definite le procedure di verifica e i parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui al 2° comma dell’articolo 11 della Legge Regionale n. 11 del 2004.

In attesa della versione definitiva dei dati, gli Enti Locali possono richiedere le risorse informative elaborate dalla Regione, per la redazione del proprio quadro conoscitivo

E' inoltre disponibile per gli Enti Locali, in forma gratuita, la nuova versione delle ortofoto digitali a colori volo 2006-2007.

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Grafie ed elaboratiCome specificato nell'atto d'indirizzo di cui alla lettera g) per

motivate esigenze progettuali lo schema proposto potrà essere implementato o adeguato adottando le elaborazioni necessarie a delineare specifiche tematiche territoriali e grafie confacenti. Potranno ad esempio essere adattati alcuni simboli, sia in termini dimensionali che di composizione cromatica, per motivate difficoltà di rappresentazione, mantenendo tuttavia, in termini generali coerenza con l'impostazione originaria. Relativamente ai tematismi presenti si precisa che:

Tavola 1

In aggiunta ai principali vincoli indicati nell'atto d'indirizzo e riferiti al D.Lgs. n. 42 del 2004 (modificato dai successivi decreti legislativi n. 156 e n. 157 del 2006) andranno introdotti tutti i

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vincoli specificati dallo stesso provvedimento legislativo (Usi civici, Regole, ecc.); è opportuno inoltre vengano individuati con indicazione puntuale tutti gli elementi che producono vincoli dinamici (es. allevamenti zootecnici intensivi, ecc.)

• Mappatura Comuni interessati da Usi Civici e la normativa tipo di riferimento.

Tavola 3A semplificazione delle indicazioni circa le penalità ai

fini edificatori sono state predisposte a cura della direzione Geologia delle proposte per la redazione delle tavole geologiche dei Piani di Assetto del Territorio (PAT - PATI).

Tavola 4La grafia relativa alle "infrastrutture e attrezzature di maggior

rilevanza" potrà essere utilizzata quale perimetro di un ambito a tale scopo identificato

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Valutazione di Compatibilità Idraulica• la nuova DGR n. 1322 del 10 maggio 2006 e relativo Allegato A

alla DGR n. 1322/2006, ha definito, anche per i nuovi strumenti di pianificazione come definiti dalla LR 11 del 2004, le modalitàoperative e le indicazioni tecniche per la formazione dello Studio di Compatibilità Idraulica e per l'acquisizione del parere di competenza.

Geologia per l'Urbanistica

Il Servizio Geologia esamina la documentazione geologica a corredo dei Piani Regolatori Comunali e i problemi di rischio connessi con le relative varianti.

Anche per i Piani ambientali regionali viene fornita documentazione geologica e assistenza nella fase di realizzazione.

Allo scopo di uniformare la rappresentazione cartografica degli aspetti geologici degli strumenti urbanistici comunali sono state predisposte (DGR. n. 615/1996) le grafie unificate da utilizzareper la realizzazione della cartografia geomorfologica, geolitologica e idrogeologica.