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LA TUTELA DEI BOSCHIAspetti forestali e paesistici
Corso di formazione per guardie ecologiche volontarieCorso di formazione per guardie ecologiche volontarieParco del Rio Vallone aprile 2011Parco del Rio Vallone aprile 2011
Il bosco: unità ecologica e definizione della normaIl bosco: unità di paesaggio e tutela da norma stataleLa gestione del bosco: i sistemi selvicolturaliAutorizzazioni paesistiche e forestali
Dott.ssa Forestale Serena MarraniniProvincia di Milano
Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca
Il bosco: unità ecologica e definizione della norma
Un bosco è un ecosistema
Un insieme di alberi fanno un bosco?
Quanti alberi sono “un bosco”?
In ecologia il bosco non è un semplice insieme di alberi, ma è costituito anche da:
-Erbe e arbusti che formano il sottobosco-Funghi-Animali-Terreno, ricoperto dalla lettiera formata da materiale vegetale
Gli alberi sono quindi la presenza necessaria, ma non sufficiente, a creare un bosco in quanto la loro presenza determina quella di altri organismi e l’esistenza di condizioni d’ambiente fisico particolari (clima e suolo).
Il bosco: unità ecologica e definizione della norma
•GeograficaPaesaggio caratterizzato dalla presenza di alberi
•ISTATSuperficie di almeno 5.000 mq in cui esistono alberi e/o arbusti, con una copertura al suolo di almeno il 50%
•Decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.57”
•Legge Regionale 5 dicembre 2008, n.31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”
Il bosco: unità ecologica e definizione della norma
I pioppeti sono “bosco”?
I filari sono “bosco”?
I frutteti e giardini sono “ bosco”?
I rimboschimenti sono “bosco”?
Le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terrenisu cui esse sorgono, con la presenza simultaneamente di vegetazione arborea o arbustivacon:
- una superficie = > 2.000 mq
- larghezza = > 25 metri
- copertura del suolo esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva = > 20%
Il bosco: unità ecologica e definizione della norma
Legge Regionale n.31art. 42Definizione di bosco
I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro - silvo - pastorale ed i corsi d’acqua minori non influisconosulla determinazione dell’estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.
Il bosco: unità ecologica e definizione della norma
I rimboschimenti e gli imboschimenti
Le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni non autorizzate
Sono considerati bosco
Sono assimilati a boscoI fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale.
Le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi.
Le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco
I terreni non boscati sui quali sia in atto da almeno 5 anni la colonizzazione di specie arboree o arbustive
Il bosco: unità ecologica e definizione della norma
Legge Regionale n.31 art. 42 - Definizione di bosco
Non sono considerati bosco
Gli impianti di di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa
I filari arborei, i parchi urbani e i giardini
Gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura
Le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale
Il bosco: unità ecologica e definizione della norma
Legge Regionale n.31 art. 42 - Definizione di bosco
Il bosco: unità di paesaggio e tutela da norma statale
Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42“Codice dei beni culturali e del paesaggio”
L’articolo 142, comma 1, elenca le aree tutelate per legge:1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità‘ di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancor ché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimbo schimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legisl ativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448; j) i vulcani;k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali
Definizione di attività selvicolturali (art. 50, l.r. 31/08)
Tutti gli interventi relativi alla gestione forestale quali tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro - silvo -pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti.
Cos’è la selvicolturaLa scienza e la tecnica per la gestione dei popolamenti forestali: impianto, insediamento, cura della struttura e della composizione, uso razionale e prevenzione dei danni e delle malattie.
E’ l’insieme delle attività di coltivazione svolte nei boschi con scopi diversi in risposta alle esigenze dei singoli e delle comunità.
Lo scopo è conciliare, su di una base sostenibile, le necessità ed i valori degli imprenditori privati con le necessità ed i valori della società.
Cosa sono i sistemi selvicolturali:
Sono le forme di governo e trattamento che si applicano a un bosco.
Governo:sistema di gestione del bosco che si distingue per il tipo di rinnovazione(fustaia, ceduo, ceduo composto).
Trattamento: sistema colturale applicato alla forma di governo secondo la natura del taglio finale e del modo di rinnovazione, (fustaia a taglio raso, ceduo a sterzo, fustaia a tagli successivi, ecc…).
La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali
Ceppaia di robinia con polloni radicali e bosco ceduo di robinia
La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali
La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali
Il governo a ceduo è possibile solo per un bosco di latifoglie, perché a differenza delle conifere, hanno la possibilità di generare, grazie a gemme dormienti, dei nuovi fusti al momento della recisione del fusto della pianta “madre” dalla ceppaia. I nuovi fusti che si rigenerano da questa ceppaia per rinnovazione agamica hanno lo stesso patrimonio genetico della pianta dalla quale si sono generati.
La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali
Esempio di taglio raso su robinieto con polloni del primo anno
La gestione del bosco: i sistemi selvicolturali
Esempi di bosco governati a fustaia
Cosa si può fare in un bosco?
Attività selvicolturali o trasformazione d’uso
Chi autorizza?
Autorizzazioni paesistiche e forestali
Differenza tra taglio e trasformazione d’uso di un bosco
Autorizzazioni paesistiche e forestali
Differenza tra taglio e trasformazione d’uso di un bosco
Legge Regionale 5 DICEMBRE 2008 n. 31art. 43 – Tutela e trasformazione del bosco
Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del boscoogniintervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazioneesistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestalefinalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale.
Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve leautorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e daglienti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettivacompetenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità,con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dallevalanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, conl'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione dellabiodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile delpatrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.
Autorizzazioni paesistiche e forestali
Differenza tra taglio e trasformazione d’uso di un bosco
Legge Regionale 5 DICEMBRE 2008 n. 31art. 50 – Attività selvicolturali
Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilitàagro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. NON si considerano attività selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.
Autorizzazioni paesistiche e forestali
Differenza tra taglio e trasformazione d’uso di un bosco
Legge Regionale 5 DICEMBRE 2008 n. 31art. 50 – Attività selvicolturali
Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilitàagro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti.
NON si considerano attività selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.
Autorizzazioni paesistiche e forestali
Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione
"Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce t’insegneranno le cose che nessun
maestro ti dirà” San Bernardo da Chiaravalle