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CENTRI PER L’IMPIEGO
SERVIZI PER LE IMPRESE E VADEMECUM PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE
DI LAVORATORI – ANNO 2012
LA TUA AZIENDA DI PUNTA
www.odcectivoli.it
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Sommario
PORTA FUTURO Lavoro e formazione, a Roma porte aperte al futuro ........................................... 5
I CENTRI PER L’IMPIEGO……………………………………………..… ....................................................... 7
I CENTRI PER L’IMPIEGO – DOVE SIAMO ......................................................................................... 8
CONSULENZA TELEFONICA E TELEMATICA, ..................................................................................... 8
CALL CENTER – CONTACT CENTER ................................................................................................... 8
SERVIZIO DI PRESELEZIONE .............................................................................................................. 9
TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO .............................................................................. 11
SERVIZI AZIENDALI ON LINE ........................................................................................................... 14
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE .................................................................................... 17
PROCEDURE PER LA RICHIESTA DEL PARERE DI CONFORMITA’ .................................................... 17
SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI ASSUNZIONI AGEVOLATE PER LE IMPRESE ............. 20
I PARTE – STRUMENTI SPECIFICI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI OVER 40 ........ 20
PROGETTO WELFARE TO WORK................................................................................................. 20
BONUS PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO CON EVENTUALE
TIROCINIO FORMATIVO. ........................................................................................................ 20
BONUS PER ASSUNZIONE DI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO O
DETERMINATO, O ASSUNZIONE DI EX DIRIGENTI CON CONTRATTO A PROGETTO. ............. 23
AVVISO PRECARI......................................................................................................................... 25
CONTRIBUTI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI PRECARI, CO.CO.PRO. DI
AZIENDE IN CRISI E PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ECONOMICI
ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ .............................................................................................. 25
II PARTE – STRUMENTI GENERALI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI
SVANTAGGIATI .............................................................................................................................. 28
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BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO
LAVORATORI CASSAINTEGRATI O DISOCCUPATI DA 24 MESI. .................................................. 28
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO
ANCHE A TEMPO PARZIALE LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 ....................... 29
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 ..................................................................... 30
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO CON
RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN
MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 ............................................................................................... 32
CONTRIBUTO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO ANCHE NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE – A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – DI RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE LAVORATORI
ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO
TRATTAMENTO .......................................................................................................................... 33
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 ..................................................................... 35
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 ..................................................................... 36
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO CON
RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN
MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 ............................................................................................... 38
BENEFICIO CONTRIBUTIVO E INCENTIVO ECONOMICO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO LAVORATORI IN CIGS ....................................................... 39
SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI A TEMPO
DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA’ O PARENTALE
................................................................................................................................................... 41
INCENTIVO ECONOMICO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI DESTINATARI (NEGLI
ANNI 2009 – 2012) DI TRATTAMENTI IN DEROGA ..................................................................... 43
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI CON CONTRATTI DI
INSERIMENTO - REINSERIMENTO .............................................................................................. 44
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CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A SEGUITO
CONVENZIONE COI SERVIZI PER L’IMPIEGO (CONVENZIONI A PARTIRE DAL 01/01/2008) ...... 47
CREDITO D’IMPOSTA PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO NEL SUD
ITALIA ......................................................................................................................................... 49
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI “GIOVANI GENITORI” .......................................... 51
ASSUNZIONE DI SOGGETTO OVER 50 ANNI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………54
ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO ………………………………….…..55
TRASFORMAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI APPRENDISTATI
QUALIFICATI …………………………………………………………………………………………………………………………….59
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PORTA FUTURO - Lavoro e formazione
A Roma porte aperte al futuro Nel cuore di Roma, a Testaccio, dedicato al mondo del lavoro e della formazione, è
sorta il 5 luglio 2011 una moderna struttura - chiamata Porta Futuro - di 1800 metri
quadri sufficienti a ospitare ogni attività che favorisca in concreto l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro della provincia romana. Per sostenere soprattutto le piccole e medie
imprese è stato siglato un accordo tra Provincia di Roma e Camera di Commercio
capitolina che impegnerà i due enti, per un anno, a lavorare sugli stessi obiettivi di
sviluppo economico locale, della formazione e dell’inserimento al lavoro. Ma il suddetto
protocollo d’intesa non è
l’unico: di particolare
importanza – oltre a quelli con
gruppi industriali operanti nel
settore del trasporto
ferroviario e della crocieristica
– è quello con SKY, finalizzato
ad avvicinare i ragazzi al mondo
dell’audiovisivo e della
comunicazione (in tal senso, è
strategico il coinvolgimento di
SKY nella formazione degli
allievi della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté e dell’Istituto di Stato per
la Cinematografia e la TV “Roberto Rossellini”.
Porta Futuro dispone di aule didattiche e postazioni in auto consultazione da cui si
possono visionare e valutare le offerte di lavoro attive su tutto il territorio provinciale,
grazie ad un innovativo software che è in grado di interrogare tutti i database della
Provincia e contemporaneamente di profilare le propensioni e le esigenze professionali
espresse dal lavoratore. L’area è dotata di una biblioteca multimediale in cui è situato un
Centro per l'Impiego con funzioni specialistiche di consulenza in tema di lavoro,
orientamento professionale, formazione, ecc. Le Imprese, in questo spazio funzionale
possono trovare consulenza gratuita in materia di lavoro di cui necessitano ed utili
indicazioni su come accedere alle agevolazioni e agli incentivi per i datori di lavoro che
assumono personale. Le aziende possono incontrare in questi stessi spazi i candidati
alle posizioni lavorative aperte, potendo così contare sul supporto logistico della struttura
e sul servizio di inserimento richieste / preselezione oggi disponibile anche on-line, al
fine di una maggiore velocità di risposta.
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Entrando nel dettaglio dei Servizi offerti all’utente, la giornata tipo a Porta Futuro può
essere riassunta nel modo seguente:
ACCOGLIENZA:
Prima accoglienza
Analisi del fabbisogno dell’utente
Invio dell’utente ai servizi dedicati
Assistenza nelle attività di autoconsultazione del portale di Porta Futuro
ORIENTAMENTO:
Informativo
Formativo
Professionale
PLACEMENT:
Supporto alla ricerca attiva del lavoro
Web portal di Porta Futuro
Quanto, invece, ai Servizi offerti alle aziende, le attività sono le seguenti:
Banca delle Competenze
Ricerca e preselezione dei candidati
Consulenza giuslavoristica – attivazione stage
Consulenza per lo star up e l’internazionalizzazione delle imprese
Media e comunicazione (mettendo a disposizione delle aziende i seguenti
strumenti: PopUp , Box, Pagina Parter)
Particolare attenzione, poi, è data all’EMPLOYER BRANDING E RECRUITMENT,
attraverso:
Presentazione aziendale: incontri per conoscere concretamente i diversi ambiti
professionali e lavorativi con rappresentanti di aziende, organizzazioni e
professionisti;
Recruitment day: le imprese che affidano a Porta Futuro il reclutamento di profili
professionali incontrano i candidati preselezionati dal personale di Porta Futuro
Testimonial day: Case History di successo presentati a Porta Futuro da
professionisti, docenti, imprenditori e manager;
Career Day: l’evento di Porta Futuro dedicato alla relazione fra imprese e
candidati
PORTA FUTURO E’ APERTA DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’, DALLE 9:00 ALLE 19:00;
IL VENERDI’ DALLE 9:00 ALLE 22:00 ED IL SABATO DALLE 10:00 ALLE 22:00.
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I CENTRI PER L’IMPIEGO COSA SONO
La funzione principale dei Centri per l’Impiego è far incontrare chi cerca lavoro con chi lo offre.
I Centri per l’Impiego inoltre operano in rete con gli altri servizi presenti sul territorio,
Comuni, Centri di Orientamento al Lavoro, Università, etc, al fine di programmare
politiche attive del lavoro e potenziare la qualità e la quantità dei servizi personalizzati e
di accompagnamento.
Per garantire pari opportunità alle fasce deboli che hanno necessità di assistenza per
entrare o rientrare nel mercato del lavoro (giovani, disoccupati di lunga durata, donne,
immigrati, persone con disabilità etc) sono predisposte attività progettuali rivolte a
specifici target di utenti.
I Centri per l’Impiego della Provincia di Roma sono
certificati ai sensi della normativa UNI EN ISO
9001: 2008.
Al Forum PA della Pubblica amministrazione 2011 la Provincia di Roma ha ricevuto
dall’ex Ministro dell’innovazione Renato Brunetta, il 'Premio qualità , nella categoria
'Regioni, Province, e città metropolitane'. Al presidente Nicola Zingaretti è stato
consegnata anche la Menzione Speciale dei Consumatori ''per la qualità dei servizi ai
cittadini''
A CHI RIVOLGERSI
Al CPI competente per territorio rispetto alla propria residenza o domicilio per i lavoratori
e alla propria sede legale per le aziende.
DOVE SONO
Nel territorio della Provincia di Roma sono presenti 25 Centri per l’Impiego: 6 nella
città di Roma, 3 all’interno delle Università di Roma e 16 nel territorio provinciale
ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 -12.30 - Martedì e giovedì dalle 14.45 alle 16.45
Per gli orari dei CPI universitari contattare il Numero Verde Lavoro 800818282
INFO WEB www.provincia.roma.it
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I CENTRI PER L’IMPIEGO – DOVE SIAMO CPI Roma Cinecittà
Viale Rolando Vignali, 14 - 00173 , Roma Tel. 06 67668278 [email protected]
CPI Roma Ostia
Via Domenico Baffigo, 145 - 0012 , Ostia Tel. 0667663510 [email protected]
CPI Fiumicino
[email protected] Momentaneamente chiuso, il CPI è attualmente ospitato nei locali del CPI di Roma Ostia
CPI Roma Primavalle
Via Decio Azzolino, 7 - 00167 , Roma Tel. 0661662682 [email protected]
CPI Roma Tiburtino
Via Scorticabove, 77 - 00156 , Roma Tel. 0645614901 [email protected]
CPI Roma Torre Angela
Via Jacopo Torriti, 7 - 00133 , Roma Tel. 062017542 [email protected]
CPI Sapienza
Via Cesare de Lollis 22, Roma [email protected]
CPI Roma Tre
via Ostiense 169, Roma [email protected]
CPI Tor Vergata
Via Orazio Raimondo, 18 Roma [email protected]
CPI Albano Laziale
Via San Francesco, 28 - 00041 , Albano Laziale Tel. 0693262006 [email protected]
CPI Anzio
Largo Venezia, 6 - 00042 , Anzio Tel. 0698673056 [email protected]
CPI Bracciano
Via di Valle Foresta, 6 - 00062 , Bracciano Tel. 0698268000 [email protected]
CPI Cerveteri
Largo di Villa Olio, 9/10 - 00052 , Cerveteri Tel. 0699552849 [email protected]
CPI Civitavecchia
Via Lepanto, 13 - 00053 , Civitavecchia Tel 0766547025 [email protected]
CPI di Colleferro
Via Carpinetana Sud, 144 - 00034 , Colleferro Tel. 0697235000 [email protected]
CPI Frascati
Piazzale Aldo Moro snc- 00044 , Frascati Tel. 0694015468 [email protected]
CPI Guidonia Montecelio
Via Roma, 192 - 00012 , Guidonia Montecelio Tel. 0774300831 [email protected]
CPI Marino
Corso Vittoria Colonna, snc - 00047 , Marino Tel. 0693801054 [email protected]
CPI Monterotondo
Via Val di Fassa, 1/c - 00015 , Monterotondo Tel. 069004918 [email protected]
CPI Morlupo
Via San Michele, 87/89 - 00060 , Morlupo Tel. 069072763 [email protected]
CPI Palestrina
Via degli Arcioni, 15 - 00036 , Palestrina Tel.0695311091 [email protected]
CPI Pomezia
Via Pontina Vecchia, 13 - 00040 , Pomezia Tel. 0691801050 [email protected]
CPI Subiaco
Piazza 15 Martiri - loc. Madonna della Pace - 00020 Agosta Tel. 0774809131 [email protected]
CPI Tivoli
Via Empolitana, 234/236 - 00019 , Tivoli Tel. 0774334984 [email protected]
CPI Velletri
C.so della Repubblica 241- 00049 , Velletri Tel. 069640372 [email protected]
CPI Porta Futuro
Piazza Giustiniani / via Galvani - 00153, Roma
Tel. CPI 0667664864 / 0667668363 Tel. Assistenza 0667664868 [email protected]
Numero Verde Lavoro: 800.81.82.82
E-mail: [email protected]
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CONSULENZA TELEFONICA E TELEMATICA,
CALL CENTER – CONTACT CENTER
CHE COS’E’
Il servizio fornisce informazioni generali sui servizi disponibili presso i Centri per l’Impiego, sulle procedure amministrative e le modalità per espletare gli adempimenti aziendali.
Inoltre le aziende possono usufruire di un servizio di consulenza
specializzato e gratuito sulle varie tipologie di contratti di lavoro e sui relativi
sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente.
Oltre che recandosi personalmente presso i Centri per l’Impiego si può
utilizzare il servizio attraverso il telefono, la posta elettronica e la consultazione
del sito internet.
A CHI E’ RIVOLTO
A tutte le imprese presenti nel territorio della Provincia di Roma o che
desiderano assumere personale residente nella provincia di Roma
Alle associazioni di categoria
COME FUNZIONA E CHI CONTATTARE
Oltre a recarsi personalmente presso una delle sedi dei Centri per l’Impiego, si
può contattare:
Il numero verde lavoro 800.81.82.82 dalle 9,00 alle 17,00
Il numero fax 06 97241209 per richieste complesse che
saranno evase entro 3 gg
L’indirizzo e-mail: [email protected]
consultare il sito
o anche www.provincia.roma.it,
(cliccando sul link dei Centri per l’Impiego)
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SERVIZIO DI PRESELEZIONE
CHE COS’E’
E’ un servizio altamente specializzato di “incrocio” tra domanda e offerta di lavoro. Le aziende che desiderano assumere personale o inserire tirocinanti possono contattare i Centri per l’Impiego e ricevere i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti indicati. Dal 15 luglio 2011 le imprese possono inserire le proprie richieste direttamente on line.
A CHI E’ RIVOLTO
A tutte le imprese presenti sul territorio della Provincia di Roma;
A tutte le imprese che desiderano assumere personale residente nel territorio della Provincia di Roma.
A tutte le imprese che desiderano inserire tirocinanti.
COME FUNZIONA
Gli operatori dei Centri per
l’Impiego raccolgono le
richieste delle aziende in cui si indica il profilo, il numero dei posti, la
tipologia contrattuale proposta, la durata del rapporto di lavoro e i requisiti
che devono possedere i candidati.
Le richieste vengono pubblicizzate, chi desidera può aderire, sostenendo
un colloquio con un’intervista mirata, per accertare il possesso dei requisiti
richiesti dall’azienda e la disponibilità effettiva ad accettare le condizioni di
lavoro offerte.
I nominativi dei candidati ritenuti idonei vengono trasmessi all’azienda.
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MODALITA’ DI RICHIESTA ON LINE
Dal 15 luglio 2011, l’azienda interessata al servizio di preselezione, in
alternativa alle modalità tradizionali, può inserire direttamente on line le proprie
richieste utilizzando il software “Bussola”, accedendo con le stesse user-id e
password usate per le comunicazioni obbligatorie (CO). Con questa modalità, le
aziende (ovvero, i soggetti abilitati) possono inserire nel sistema le c.d.
locandine di preselezione del personale e ottenerne l’immediata pubblicazione.
Dalla stessa data è attivo un servizio on line per coloro che desiderano
autocandidarsi per una posizione di lavoro pubblicata. La procedura mira a
contrarre i tempi di risposta per l’azienda che potrà comunque contare sul
supporto del Centro per l’Impiego competente.
A CHI RIVOLGERSI
Le aziende con sede nella Provincia di Roma possono contattare il Centro per
l’Impiego competente per territorio.
Le aziende con sede in altra provincia possono contattare:
Ufficio A.A.G.G. Affari Generali, Gestione Risorse Umane;
Dipartimento III Servizio 1 “ Politiche del Lavoro e Servizi per l’Impiego” Via Raimondo Scintu,106 00173 Roma.
Per informazioni contattare il NUMERO VERDE LAVORO 800.81.82.82
TEMPI
Dalla richiesta di personale pervenuta dall’azienda all’invio a questa dei
nominati preselezionati trascorrono da 5 a 15 giorni ( l’arco temporale varia in
base al profilo richiesto, al numero dei posti, alle adesioni pervenute).
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TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
CHE COS’E’
E’ uno strumento finalizzato ad agevolare le scelte professionali e la
occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro
mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del
mondo del lavoro.
I Centri per l’Impiego promuovono e progettano tirocini in qualità di soggetti
promotori.
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non comporta alcuna retribuzione,
né versamento di contributi previdenziali.
A discrezione dell’azienda può essere prevista l’erogazione di un rimborso
spese.
L’impresa
inserisce il
tirocinante in un
percorso formativo
che si svolge in
azienda al fine di
acquisire
specifiche
competenze
professionali e
una conoscenza
effettiva del
mondo del lavoro.
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La durata del tirocinio formativo e di orientamento è di massimo 6 mesi1.
A CHI E’ RIVOLTO
A tutte le imprese presenti sul territorio della Provincia di Roma.
Ai giovani neo-diplomati e neo-laureati entro un anno dal conseguimento del
titolo di studio
COME FUNZIONA
Qualora l’azienda non abbia già il nominativo del tirocinante che desidera
inserire in azienda, gli operatori dei Centri per l’Impiego raccolgono le
disponibilità delle persone interessate allo svolgimento di uno stage.
Il tirocinio si attiva stipulando una convenzione tra il CPI e l’azienda
che redige e si impegna a rispettare un progetto formativo, individuando
obiettivi, modalità di svolgimento e durata del tirocinio. L’azienda è tenuta
inoltre agli adempimenti assicurativi previsti dalla L.196/97.
L’azienda fornisce al tirocinante l’assistenza di un tutor a cui
quest’ultimo potrà rivolgersi per qualsiasi difficoltà che dovesse emergere
durante lo svolgimento del tirocinio . Oltre al tutor aziendale il tirocinante è
seguito da un tutor fornito dal Centro per l’Impiego che effettua visite
1 Oltre ai tirocini Formativi e di Orientamento, espressamente rivolti ai giovani neo-
diplomati/neo-laureati, possono essere attivati tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro di disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità (della durata massima di 6 mesi), tirocini per tossicodipendenti, detenuti, immigrati e soggetti svantaggiati (fino a 12 mesi), tirocini per portatori di handicap (fino a 24 mesi). Inoltre possono essere attivati tirocini curriculari a complemento di percorsi di studi anche nei corsi svolti da CFP accreditati. Per queste tipologie di tirocinio è necessario fare riferimento alle norme nazionali e regionali in materia di tirocinio e apprendistato e consultare il proprio CPI.
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13
periodiche in azienda e si adopera per facilitare il corretto e proficuo
svolgimento del tirocinio.
A CHI RIVOLGERSI
Presso il Centro per l’Impiego dove ha sede l’azienda.
TEMPI
Dal primo contatto con l’azienda all’appuntamento per la stipula della convenzione con il tirocinante può trascorrere da 1 a 7 giorni. Se l’erogazione del servizio prevede l’attivazione del servizio di preselezione, i tempi sono quelli indicati nella rispettiva scheda illustrativa. La stipula della convenzione richiede dai 20 ai 30 minuti compreso il colloquio con il tirocinante.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 196/97; Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 142/98; Art. 11 del Decreto Legge 138/2011 del 13/08/11; Circolare n.24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, Prot. N. A0039/002/RE del 12/09/2011.
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SERVIZI AZIENDALI ON LINE
CHE COS’E’
Il Servizio consente ai datori di lavoro di effettuare tutte le comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’Impiego (assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei rapporti di lavoro).
Dal 1° marzo 2008 tali comunicazioni devono essere effettuate
obbligatoriamente on-line.
Le comunicazioni sono pluriefficaci, nei confronti degli enti assistenziali e
previdenziali2.
A CHI E’ RIVOLTO
A tutti i datori di lavoro (ad eccezione dei datori di lavoro domestico che non sono più tenuti ad effettuare alcuna comunicazione ai Centri per l’impiego, ma solamente all’INPS) che:
Assumono
Trasformano, prorogano o interrompono un rapporto di lavoro
Variano ragione sociale, trasferiscono l’azienda per cessione o per
fusione, cedono un ramo d’azienda o un contratto che coinvolge uno o
più lavoratori.
2 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Nota del 28 novembre 2011, prot. n. 4773
– ha reso noto che, a partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", ma assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione inviando il modello "Unificato Lav" nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione. Pertanto, per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario, sarà sufficiente l’inoltro del modello “Unificato Lav”.
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COME FUNZIONA
Per le aziende già convenzionate con il vecchio sistema DOMINO/SAOL il
passaggio al nuovo sistema è automatico e possono accedere al servizio
continuando ad utilizzare la password di cui sono in possesso.
Per le altre aziende occorre stipulare una convenzione con il Centro per
l’Impiego competente per territorio.
E’ necessario recarsi presso il Centro per l’Impiego competente per territorio
previo appuntamento con:
due copie della convenzione scaricabile dal portale
www.provincia.roma.it firmate entrambe in originale dal titolare o
dal legale rappresentante;
una fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
E’ accettata anche delega firmata in originale con fotocopia del documento del
delegato.
I consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati ai sensi della L.12/79, devono
presentare anche una fotocopia del tesserino di iscrizione all’albo.
I datori di lavoro in possesso di firma digitale possono convenzionarsi on
line collegandosi al sito www.provincia.roma.it
Stipulata la convenzione, l’azienda riceve una user-id e una password
immediatamente utilizzabili per poter effettuare le comunicazioni.
Il sistema rilascia una ricevuta con un codice di identificazione relativa alla
trasmissione effettuate che dovrà essere conservata a cura del datore di
lavoro.
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16
Prima della scadenza del termine stabilito per legge le comunicazioni inviate
possono essere annullate o rettificate.
Nel caso in cui la comunicazione contenga indicazioni errate si può operare una
rettifica a seguito di iniziativa di chi l’ha effettuata oppure d’ufficio. Il sistema
rilascia una nuova ricevuta con un nuovo codice unico di identificazione.
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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
PROCEDURE PER LA RICHIESTA DEL PARERE DI
CONFORMITA’
CHE COS’E’
I datori di lavoro che desiderano assumere apprendisti sono tenuti a richiedere preventivamente il rilascio del parere di conformità del piano formativo individuale all’apposita Commissione istituita presso la Provincia di Roma.
A CHI E’ RIVOLTO
A tutti i datori di lavoro (in tutti i settori produttivi), comprese le associazioni sindacali, ed ai soggetti abilitati, ex lege n. 12/79.
COME FUNZIONA
Il piano formativo:
La normativa prevede che ogni apprendista frequenti corsi di formazione formale di 120 ore annue per ciascun anno di apprendistato relativi ad argomenti di tipo trasversale (argomenti comuni e utili a tutti i settori produttivi) e di tipo professionalizzante (specifici per la figura professionale e la qualificazione da raggiungere).
Prima dell'assunzione dell'apprendista, il datore di lavoro deve compilare il suo piano formativo individuale; per tale piano è necessario richiedere il parere di conformità da parte della Commissione Provinciale o dall'Ente Bilaterale ove indicato dalla contrattazione collettiva.
Il piano formativo individuale è parte integrante del contratto, contiene la progettazione del percorso formativo dell'apprendista ed è ritagliato sulle sue specifiche esigenze formative.
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18
Viene redatto dal datore di lavoro sulla base del modulo regionale denominato "Allegato A”.
Ricezione delle richieste di parere di conformità
Il Centro per l’Impiego, ricevuta da parte del datore di lavoro la richiesta di parere di conformità, verifica la completezza e la correttezza formale della documentazione. Nel caso la documentazione presentata dall’azienda risulti non completa o non compilata in maniera corretta, il Centro per l’Impiego comunicherà al datore di lavoro, con nota scritta, l’impossibilità di invio della medesima alla Commissione Provinciale di Concertazione e inviterà l’azienda a perfezionare la richiesta. Dal 15 luglio 2011 è possibile presentare la richiesta di parere di conformità anche on line. Per poter accedere a tale modalità occorre richiedere al Servizio III° la password necessaria per l’accesso compilando lo specifico modello ed allegando la copia di un documento di riconoscimento valido. L'azienda, quindi, dopo aver ottenuto la password, digiterà i dati relativi alla propria richiesta di parere di conformità inserendoli direttamente nel programma. La compilazione on line comporta l’automatico invio dell’allegato A al Centro per l’Impiego di competenza ed il successivo inoltro alla Commissione di valutazione dei pareri i quali perverranno all’azienda in tempo reale. Per la modulistica ed ulteriori informazioni si rimanda al seguente link: http://apprendistato.informaservizi.it L’esame della Commissione Il parere espresso dalla commissione, verrà trasmesso ai singoli datori di
lavoro, dal Centro Impiego di riferimento.
Qualora la Commissione non si pronunci entro il trentesimo giorno dalla
trasmissione della richiesta, da parte della azienda, si configura il silenzio-
assenso.
Se la azienda è stata invitata dal Centro per l’Impiego a rettificare la richiesta o
a completare la documentazione mancante, i trenta giorni decorrono dal
momento in cui la pratica risulta essere completata.
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19
A CHI RIVOLGERSI
Presso il Centro per l’Impiego dove ha sede l’azienda.
TEMPI
30 giorni di calendario
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge Regione Lazio n.9/2006
D.G.R.L. n. 7 del 21 giugno 2000
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI
ASSUNZIONI AGEVOLATE PER LE IMPRESE
I PARTE – STRUMENTI SPECIFICI PER LE IMPRESE
CHE ASSUMONO LAVORATORI OVER 40
PROGETTO WELFARE TO WORK
LAVORATORI INOCCUPATI E DISOCCUPATI, NON
PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI; LAVORATORI
SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO,
APPRENDISTI O SOMMINISTRATI, SOCI LAVORATORI DELLE
IMPRESE COOPERATIVE AMMESSI AI TRATTAMENTI DI
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI O DI MOBILITÀ’
ORDINARIA O IN DEROGA
BONUS PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO O
DETERMINATO CON EVENTUALE TIROCINIO FORMATIVO.
Fonte legislativa
Regione Lazio bando del 14/02/11, “Avviso pubblico per la
realizzazione di interventi di politica attiva nel quadro delle
Azioni di sistema Welfare to Work”. P.O. FSE 2007-2013 –
Asse Occupabilità € 6.435.930,00. Realizzato presso i
Centri per l’Impiego con l’assistenza tecnica di Italia
Lavoro.
[AVVISO SCADUTO IL 30/12/2011 E PROROGATO
FINO AL 30/06/2012]
A chi si rivolge
1. Imprese private con una o più sedi operative nella
regione Lazio che intendono assumere (con o senza
tirocinio/formazione) persone appartenenti alle
categorie di seguito elencate;
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2. Persone residenti da almeno 6 mesi nel territorio della
Regione Lazio, appartenenti ad almeno una delle
seguenti categorie:
lavoratori inoccupati e disoccupati da almeno sei
mesi, non percettori di ammortizzatori sociali;
lavoratori inoccupati e disoccupati che hanno
superato i 50 anni di età;
lavoratori subordinati a tempo indeterminato o
determinato, apprendisti o somministrati, soci
lavoratori delle imprese cooperative ammessi ai
trattamenti di cassa integrazione guadagni o di
mobilità, derivante dalla legislazione ordinaria o in
deroga.
Contenuti
L’Avviso intende promuovere attività finalizzate a
realizzare una delle seguenti azioni:
tirocini finalizzati all’assunzione dei soggetti destinatari
dell’azione;
assunzione, con eventuale percorso formativo, dei
soggetti destinatari dell’azione.
Data inizio presentazione domande: 07/02/2011
Data chiusura: fino ad esaurimento risorse (e, comunque,
non oltre il 31/12/2011).
Chi può
assumere
Datori di lavoro privati che al momento della presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
sede legale e/o operativa nella Regione Lazio;
posizione regolare rispetto agli obblighi di pagamento
dei contributi assistenziali e previdenziali;
non essere in stato di fallimento, liquidazione o
situazioni analoghe;
operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di
edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale,
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle
normative per le pari opportunità tra uomo e donna e
delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva
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nazionale e territoriale del lavoro.
Condizioni di
accesso
Il tirocinio dovrà essere realizzato in conformità con la
normativa nazionale e regionale di riferimento e dovrà
essere finalizzato all’assunzione dei destinatari, con la
possibilità per il datore di lavoro di richiedere il contributo
per l’assunzione dello stesso tirocinante. Le attività di
tirocinio non potranno durare più di 4 mesi e dovrà essere
assicurata la presenza di un tutor aziendale e di un tutor
responsabile con costi ammissibili secondo parametri
definiti dall’Avviso.
L’eventuale attività formativa post assunzione rivolta ai
lavoratori dovrà completarsi nell’arco di 12 mesi dalla data
di assunzione.
L’assunzione dovrà prevedere un contratto di lavoro a
tempo pieno o a tempo parziale, di tipo subordinato a
tempo indeterminato, contratto di apprendistato ovvero
contratto di tipo subordinato a tempo determinato non
inferiore a 12 mesi.
I soggetti proponenti possono richiedere contestualmente
alla richiesta del bonus assunzionale, un contributo diretto
alla realizzazione di un percorso formativo rivolto ai
destinatari assunti che rientrerà nell’ambito degli aiuti “de
minimis”.
Incentivi
L’intervento finanzia incentivi all’assunzione (bonus) fino
ad un massimo di € 5.000,00 in favore dei datori di lavoro
che assumono, direttamente o a seguito di un tirocinio,
persone in condizione di svantaggio occupazionale. Nel
caso di tirocini è prevista per la loro durata l’erogazione di
un sostegno al reddito dell’importo massimo di € 1.800,00
in favore dei partecipanti disoccupati ed inoccupati non
percettori di ammortizzatori sociali ed altri sussidi.
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PROGETTO WELFARE TO WORK
EX DIRIGENTI DISOCCUPATI CON PIU’ DI 50 ANNI DI ETA’.
BONUS PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO O DETERMINATO OVVERO DI
COLLABORAZIONE A PROGETTO
BONUS PER ASSUNZIONE DI DIRIGENTI CON CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, O ASSUNZIONE DI EX
DIRIGENTI CON CONTRATTO A PROGETTO.
Fonte legislativa
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Azione di
sistema welfare to work per le politiche di re-impiego.
Avviso pubblico a sportello rivolto ai datori di lavoro per la
richiesta di contributi finalizzati al reinserimento lavorativo.
Con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro.
[AVVISO SCADUTO IL 30/11/2011 – IN ATTESA DI
PROROGA/RIPROGETTAZIONE]
A chi si rivolge
Datori di lavoro aventi una o più sedi operative nel
territorio nazionale che assumono un ex dirigente con
più di 50 anni di età.
Dirigenti ultra 50enni disoccupati.
Contenuti
L’Avviso intende promuovere una specifica azione
finalizzata ad accrescere le opportunità di ricollocazione di
ex dirigenti di età superiore ai 50 anni, disoccupati ai sensi
della normativa vigente. L’azione coinvolge direttamente il
sistema delle imprese attivando contributi al re-inserimento
lavorativo degli ex dirigenti finanziati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Sono previste le seguenti
tipologie di contributi:
bonus assunzionali a fronte di una assunzione con
contratto di lavoro a Tempo Indeterminato;
bonus assunzionali a fronte di una assunzione con
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contratto di lavoro a Tempo Determinato per almeno 24
mesi;
bonus assunzionali a fronte di una assunzione con
contratto di lavoro a Tempo Determinato o di
Collaborazione a Progetto per almeno 12 mesi.
La tipologia contrattuale, fatta eccezione per le
collaborazioni a progetto, deve prevedere la qualifica di
dirigente.
Chi può
assumere
Datori di lavoro che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
sede legale e/o operativa nel territorio nazionale
(coincidente con la sede di assunzione);
posizione regolare rispetto agli obblighi di pagamento
dei contributi assistenziali e previdenziali;
non essere in stato di fallimento, liquidazione o
situazioni analoghe;
essere in regola con l’applicazione del CCNL;
essere in regola in materia di sicurezza del lavoro e
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;
essere in regola con il Regolamento CE n. 800/2008 in
caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato
ovvero il Regolamento CE n.1998/2006 in caso di
contratto di collaborazione a progetto.
Condizioni di
accesso
Le domande sono ammissibili solo in via telematica sul sito
www.manager.servizilavoro.it a partire dal 11/01/2011.
Informazioni disponibili anche su www.servizilavoro.it. I
contributi di cui al presente Avviso si configurano come
aiuto di Stato e devono quindi rispettare la normativa
comunitaria in materia.
Incentivi
L’intervento prevede i seguenti bonus assunzionali:
€ 10.000 per ogni ex dirigente over 50 in stato di
disoccupazione assunto con contratto a Tempo
Indeterminato o Determinato di almeno 24 mesi;
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€ 5.000 per ogni ex dirigente over 50 in stato di
disoccupazione assunto con contratto a Tempo
Determinato di almeno 12 mesi;
€ 5.000 per ogni ex dirigente over 50 in stato di
disoccupazione assunto con contratto di
Collaborazione a Progetto di almeno 12 mesi (per un
minimo annuo lordo di € 42.000).
I contributi sono cumulabili con gli eventuali sgravi
contributivi previsti dalla normativa nazionale e/o regionale.
AVVISO PRECARI
LAVORATORI PRECARI, CO.CO.PRO. DI AZIENDE IN CRISI E
PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
CONTRIBUTI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI
PRECARI, CO.CO.PRO. DI AZIENDE IN CRISI E PERCETTORI DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ECONOMICI
ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Fonte legislativa
Regione Lazio - Avviso finalizzato alla realizzazione di un
“Programma d’azione di inserimento lavorativo e soluzioni
imprenditoriali di lavoratori con condizioni lavorative
precarie e di lavoratori ammessi ai trattamenti di cassa
integrazione guadagni o di mobilità”. Determinazione del
16/02/2011 Dip. Programmaz. Economica e Sociale.
Richieste dal 21 Febbraio 2011 fino ad esaurimento delle
risorse.
[AVVISO SCADUTO IL 20/12/2011 – IN ATTESA DI
PROROGA/RIPROGETTAZIONE]
A chi si rivolge Imprese private con almeno un’unità operativa nella
Regione Lazio che assumono lavoratori precari o
Co.Co.Pro. di aziende in crisi.
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Lavoratori precari o Co.Co.Pro. di aziende in crisi,
nonché ai lavoratori in CIGS o mobilità che intendono
richiedere un finanziamento per aprire una propria
attività imprenditoriale sul territorio della regione Lazio.
Contenuti
Il Programma prevede:
1. Incentivi all’assunzione di lavoratori svantaggiati o
disabili con contratti di lavoro di tipo subordinato a
tempo indeterminato o determinato non inferiore a 24
mesi, anche con modalità part-time, con eventuali
tirocini per il reinserimento lavorativo. Gli eventuali
tirocini prevedono il sostegno al reddito per il lavoratore
ed un contributo alle spese interne/esterne per
l’impresa;
2. Incentivi all’adozione di soluzioni imprenditoriali da
parte dei lavoratori.
Chi può
beneficiarne
1. Per l’azione di inserimento, imprese individuali, società,
società cooperative, consorzi, associazioni, onlus etc.,
operative sul territorio regionale che assumono
lavoratori precari o co.co.pro. di aziende in crisi. I
lavoratori devono essere “”svantaggiati” (ossia, o
disoccupati da almeno 6 mesi, o persone con bassa
scolarità, o persone ultra 50enni, o adulti che vivono
soli con una o più persone a carico) o lavoratori disabili
ai sensi della L.n.68/1999.
2. Per l’azione di imprenditorialità, lavoratori e/o imprese
costituite da lavoratori residenti da almeno 3 mesi nella
regione Lazio che rientrino in almeno una delle
condizioni: lavoratori precari; co.co.pro. di aziende in
crisi; lavoratori in CIGS o mobilità.
Condizioni di
accesso
1. Per l’azione di inserimento le imprese beneficiarie
possono presentare domanda per l’assunzione di
lavoratori nella misura massima del 50% del numero
complessivo di lavoratori. Le imprese possono
presentare più domande nel periodo di apertura del
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bando. I lavoratori destinatari dell’intervento devono
risultare disoccupati al momento dell’avvio del progetto.
2. Per le soluzioni di start-up d’impresa o progetti di
partecipazione in imprese già esistenti (min. 20% delle
quote sociali), l’impresa dovrà avere la sede legale nel
territorio regionale e almeno una sede operativa e/o
una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della
Regione Lazio. I beneficiari dovranno risultare
disoccupati all’avvio della convenzione.
Incentivi
1. Per le imprese che assumono è previsto un contributo
massimo di:
€ 15.000,00 per lavoratore assunto con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo
pieno o a tempo parziale, con orario di lavoro non
inferiore alle 30 ore settimanali.
€ 10.000,00 per lavoratore assunto con contratto di
lavoro, subordinato a tempo determinato non
inferiore a 24 mesi, a tempo pieno o a tempo
parziale, con orario di lavoro non inferiore alle 30
ore settimanali.
2. Per i lavoratori che presentano progetti di start up di
impresa, ricambio generazionale, spin off aziendale,
partecipazione ad imprese già avviate, è previsto un
contributo massimo di € 30.000,00, cumulabile fino ad
€ 90.000,00 per progetto presentato in forma associata
da 3 richiedenti o più.
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II PARTE – STRUMENTI GENERALI PER LE IMPRESE
CHE ASSUMONO LAVORATORI SVANTAGGIATI
LAVORATORI CASSAINTEGRATI O DISOCCUPATI DA 24 MESI
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO
A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI CASSAINTEGRATI O
DISOCCUPATI DA 24 MESI.
Fonte legislativa Art. 8, c. 9, legge n. 407/1990; art. 1, c 1175 e 1176, legge
n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007.
A chi si rivolge
Aziende sia pubbliche che private come nel seguito
precisato;
Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi; lavoratori
sospesi e beneficiari da almeno 24 mesi.
Contenuti
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
assumono a tempo indeterminato disoccupati o
cassaintegrati da almeno 24 mesi.
Chi può
assumere
Enti pubblici economici; datori di lavoro privati, compresi i
professionisti; cooperative che instaurano con soci
lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato; gruppi di
imprese; associazioni professionali, socio culturali,
sportive; fondazioni, enti pubblici di ricerca.
Condizioni di
accesso
Per godere dell’agevolazione, l’assunzione deve essere a
tempo indeterminato, anche part time, sin dall’origine e
non deve essere effettuata in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalla stessa impresa e per qualsiasi causa
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licenziati o sospesi nei 6 mesi precedenti.
Agevolazioni
contributive
Ai datori di lavoro in genere spetta, per un periodo di 36
mesi, una riduzione del 50% dell’onere contributivo a
proprio carico. Alle imprese operanti neli territori del
Mezzogiorno (ex DPR n. 218/1978) ed alle imprese
artigiane ovunque ubicate si applica, per il medesimo
periodo, l’esenzione totale dei contributi datoriali. In tutti i
casi è dovuta l’intera contribuzione a carico del lavoratore.
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO INDETERMINATO ANCHE A TEMPO PARZIALE
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
Fonte legislativa Art. 25, c. 9, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e
1176 della legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007.
A chi si rivolge
Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come
più avanti precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
223/1991.
Contenuti
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
assumono a tempo indeterminato – anche part time –
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.
Esclusioni Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti,
da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento presenta assetti proprietari
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sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di
collegamento o controllo.
Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori,
iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n.
110/2004.
Agevolazioni
contributive
I datori di lavoro, per 18 mesi, verseranno la contribuzione
a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti
(aliq. crt. 10%). E’ dovuta, invece, l’intera contribuzione a
carico del lavoratore.
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N.
223/1991
Fonte legislativa Art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e
1176 della legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007.
A chi si rivolge
Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come
più avanti precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
223/1991.
Contenuti e
caratteristiche
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
assumono a tempo determinato – anche part time –
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991.
Il contratto deve avere una durata non superiore a 12
mesi; detto limite può essere raggiunto anche con più
contratti di durata inferiore. Nell’ambito della durata
massima del rapporto (12 mesi), la proroga del termine è
esercitabile, con il consenso del lavoratore, una sola volta
e per un periodo anche superiore a quello iniziale.
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Permanendo le condizioni soggettive (iscrizione nelle liste
di mobilità) che hanno reso legittima l’originaria stipula, la
proroga del contratto a termine si ritiene lecita a
prescindere dalla sussistenza delle ragioni oggettive
inerenti all’azienda.
Sempre nel limite complessivo dei 12 mesi è possibile la
reiterazione del contratto con la stessa azienda (decorsi i
termini di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di
durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi).
La stessa azienda non può procedere a successive
assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se
è già esaurito il periodo di 12 mesi.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.
Esclusioni
Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da
parte dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di
collegamento o controllo.
Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori,
iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n.
110/2004.
Agevolazioni
contributive
I datori di lavoro per il periodo di assunzione (max 12
mesi), verseranno la contribuzione a proprio carico nella
misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E’
dovuta, invece, l’intera contribuzione a carico del
lavoratore.
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LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO
A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE
TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN
MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991
Fonte legislativa Art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e
1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007.
A chi si rivolge
Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come
più avanti precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
223/1991.
Contenuti e
caratteristiche
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
trasformano - a tempo indeterminato – rapporti di lavoro a
termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
ex lege n. 223/1991. La trasformazione deve avvenire nel
periodo di svolgimento del rapporto a termine (anche
l’ultimo giorno). Il beneficio è di durata pari a 12 mesi,
ulteriori rispetto al periodo di assunzione a tempo
determinato. In caso di trasformazione a tempo pieno ed
indeterminato, ai datori di lavoro compete anche l’ulteriore
contributo mensile ex art. 8, c. 4 della legge n. 223/1991
(vedi tabella successiva).
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.
Esclusioni
Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da
parte dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di
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collegamento o controllo.
Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori,
iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n.
110/2004.
Agevolazioni
contributive
Per ulteriori 12 mesi, successivi al rapporto a tempo
determinato, i datori di lavoro verseranno la contribuzione
a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti
(aliq. crt. 10%). E’ dovuta, invece, l’intera contribuzione a
carico del lavoratore.
LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX LEGE
N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO
CONTRIBUTO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO ANCHE NELLE
IPOTESI DI TRASFORMAZIONE – A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO – DI RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE
LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX LEGE N.
223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO
Fonte legislativa Art. 8, c. 2 e 4, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175
e 1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007.
A chi si rivolge
Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come in
seguito precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
223/1991 aventi titolo al relativo trattamento.
Contenuti e
caratteristiche
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che,
SENZA ESSERVI TENUTI, assumono a tempo
indeterminato, ovvero trasformano - a tempo pieno ed
indeterminato – rapporti di lavoro a termine instaurati con
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991
aventi diritto all’indennità di mobilità. La trasformazione
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deve avvenire nel periodo di svolgimento del rapporto a
termine (anche l’ultimo giorno). Il beneficio consiste in un
contributo mensile, pari al 50% dell’indennità che sarebbe
toccata al lavoratore, parametrato su un arco temporale di
spettanza individualizzato con riferimento all’età anagrafica
del lavoratore medesimo ed alle zone economico-territoriali
nelle quali egli era occupato.
DURATA DESTINATARI
12 mesi lavoratori fino a 50 anni di età
24 mesi lavoratori con più di 50 anni di età
36 mesi aziende che operano nelle aree ex DPR n.
218/1978 ed in circoscrizioni con tasso di
disoccupazione superiore alla media
nazionale (art. 8, c. 41, legge n. 223/1991).
Il contributo spetta soltanto per i periodi di effettiva
corresponsione della retribuzione al lavoratore. A tal fine si
considerano retribuite anche le giornate in cui sono erogati
gli emolumenti ridotti.
A chi compete
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.
Esclusioni
Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da
parte dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di
collegamento o controllo.
Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori,
iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n.
110/2004.
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LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE
N. 236/1993
Fonte legislativa
Legge n. 236/1993; art. 1, c. 1, legge n. 52/1998; art. 25, c.
9, legge n. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della
legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n. 220/2010
A chi si rivolge
Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come
più avanti precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
236/1993 e s.m.i. (c.d. piccola mobilità). Si tratta di
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti
anche inferiore a 15 unità.
Contenuti
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
assumono a tempo indeterminato – anche part time –
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.
Esclusioni
Imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento, presentino assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di
collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n.
223/1991, comma aggiunto dall’art. 2, legge n. 451/1994).
Agevolazioni
contributive
I datori di lavoro, per 18 mesi, verseranno la contribuzione
a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti
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(aliq. crt. 10%). E’ dovuta, invece, l’intera contribuzione a
carico del lavoratore.
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N.
236/1993
Fonte legislativa
Legge n. 236/1993; art. 1, c. 1, legge n. 52/1998; art. 8, c.
2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della
legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n.
220/2010.
A chi si rivolge
Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come
più avanti precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
236/1993 e s.m.i. (c.d. piccola mobilità). Si tratta di
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti
anche inferiore a 15 unità.
Contenuti e
caratteristiche
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
assumono a tempo determinato – anche part time –
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993 e
s.m.i.. Il contratto deve avere una durata non superiore a
12 mesi; detto limite può essere raggiunto anche con più
contratti di durata inferiore. Nell’ambito della durata
massima del rapporto (12 mesi), la proroga del termine è
esercitabile, con il consenso del lavoratore, una sola volta
e per un periodo anche superiore a quello iniziale.
Permanendo le condizioni soggettive (iscrizione nelle liste
di mobilità) che hanno reso legittima l’originaria stipula, la
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proroga del contratto a termine si ritiene lecita a
prescindere dalla sussistenza delle ragioni oggettive
inerenti all’azienda.
Sempre nel limite complessivo dei 12 mesi è possibile la
reiterazione del contratto con la stessa azienda (decorsi i
termini di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di
durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi).
La stessa azienda non può procedere a successive
assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se
è già esaurito il periodo di 12 mesi.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.
Esclusioni
Imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento, presentino assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di
collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n.
223/1991, comma aggiunto dall’art. 2, legge n. 451/1994).
Agevolazioni
contributive
Per il periodo di assunzione (max 12 mesi), i datori di
lavoro verseranno la contribuzione a proprio carico nella
misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E’
dovuta, invece, l’intera contribuzione a carico del
lavoratore.
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38
LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE
TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN
MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993
Fonte legislativa
Legge n. 236/1993; art. 1, c. 1, legge n. 52/1998; art. 8, c.
2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della
legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n.
220/2010.
A chi si rivolge
Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come
più avanti precisato;
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
236/1993 e s.m.i. (c.d. piccola mobilità). Si tratta di
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti
anche inferiore a 15 unità.
Contenuti e
caratteristiche
Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che
trasformano - a tempo indeterminato – rapporti di lavoro a
termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
ex lege n. 236/1993. La trasformazione deve avvenire nel
periodo di svolgimento del rapporto a termine (anche
l’ultimo giorno). Il beneficio è di durata pari a 12 mesi,
ulteriori rispetto al periodo di assunzione a tempo
determinato.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici
economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le
cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche
rapporti di lavoro subordinato.
Esclusioni Imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento, presentino assetti proprietari
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sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di
collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n.
223/1991, comma aggiunto dall’art. 2, legge n. 451/1994).
Agevolazioni
contributive
Per ulteriori 12 mesi, successivi al rapporto a tempo
determinato, i datori di lavoro verseranno la contribuzione
a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti
(aliq. crt. 10%). E’ dovuta, invece, l’intera contribuzione a
carico del lavoratore.
LAVORATORI IN CIGS
BENEFICIO CONTRIBUTIVO E INCENTIVO ECONOMICO ALLE
AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO LAVORATORI IN CIGS
Fonte legislativa
Art. 4, c. 2, DL n. 148/1993, convertito in legge n.
236/1993; art. 1, c 1175 e 1176, legge n. 296/2006; DM 24
ottobre 2007; Circ. INPS. N. 22/2007
A chi si rivolge
Tutti i datori di lavoro ad eccezione della P.A. e
cooperative come più avanti precisato;
Lavoratori che fruiscono della CIGS da almeno 3 mesi,
anche non continuativi, dipendenti da aziende in CIGS
da almeno 6 mesi.
Contenuti e
caratteristiche
L’assunzione deve essere a tempo pieno ed indeterminato
ed i lavoratori devono essere in fruizione del trattamento
CIGS al momento dell’assunzione. I datori di lavoro non
devono aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi
precedenti, né devono avere sospensioni in atto, ex art. 1
legge n. 223/1991, salvo che l’assunzione non avvenga
per professionalità diverse rispetto a quelle dei lavoratori
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interessati alle predette riduzioni o sospensioni di
personale.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro, ad eccezione delle PA; dall’11
marzo 1993 anche le Cooperative di produzione e lavoro
che ammettono i cassaintegrati come soci lavoratori.
Esclusioni
Lavoratori collocati in CIGS, nei 6 mesi precedenti, da
imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento, presentino assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di
collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n.
223/1991, comma aggiunto dall’art. 2, legge n. 451/1994).
Agevolazioni
contributive
Per 12 mesi i datori di lavoro verseranno la contribuzione a
proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti
(Aliq. ctr. 10%). E’ dovuta, invece, l’intera contribuzione a
carico del lavoratore.
E’ previsto, inoltre, un altro incentivo: si tratta di un
contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che il
lavoratore – ove licenziato alla fine del periodo di CIGS –
avrebbe percepito se non fosse stato assunto
(sostanzialmente si tratta dei benefici, già previsti dall’art.
8, c. 4, legge n. 223/1991, ridotti di 3 mesi sulla base
dell’età del lavoratore, dalla data di assunzione e della
zona economico territoriale nella quale opera il datore di
lavoro che provvede all’assunzione.
DURATA DESTINATARI
Max 9 mesi lavoratori fino a 50 anni di età
Max 21 mesi lavoratori con più di 50 anni di età
Max 33 mesi aziende che operano nelle aree ex
DPR n. 218/1978 ed in circoscrizioni
con tasso di disoccupazione
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superiore alla media nazionale (art.
8, c. 41, legge n. 223/1991).
Il contributo - spettante soltanto per i periodi retribuiti – non
può essere superiore all’importo della retribuzione,
comprese le competenze ultramensili, corrisposta al
lavoratore nello stesso mese. Giacché il contributo è
commisurato al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe
stata corrisposta al lavoratore, occorre che quest’ultimo ne
abbia diritto, sia per anzianità aziendale che per settore
economico di appartenenza dell’azienda che lo ha
sospeso. Il beneficio non può superare la durata
dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore
e, comunque, cessa alla data in cui il lavoratore matura il
diritto alla pensione di vecchiaia.
SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI
MATERNITA’ O PARENTALE.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI AZIENDE CHE
ASSUMONO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IN
SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA’
O PARENTALE
Fonte legislativa
Art. 10, legge n. 53/2000; art. 4, c. 3 del Dlgs. n. 151/2001;
art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006;
DM 31 ottobre 2007.
A chi si rivolge
Aziende di tutti i settori con meno di 20 dipendenti
come più avanti precisato;
Tutti i lavoratori.
Contenuti e
caratteristiche
Sgravio contributivo – in misura pari al 50% della
contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro –
previsto a favore dei soggetti che assumono, in
sostituzione di lavoratori in congedo, personale con
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contratto a tempo determinato o con contratto di
somministrazione di lavoro. Il beneficio contributivo si
applica fino al compimento di un anno di età del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno,
dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se
l’assunzione in sostituzione avviene con contratto di
somministrazione di lavoro, l’impresa utilizzatrice recupera
dalla società di somministrazione le somme corrispondenti
allo sgravio da questa ottenuto. L’assunzione può avvenire
anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di
inizio del congedo. I CCNL possono prevedere anche
anticipi di durata maggiore.
Chi può
assumere
Aziende, anche in somministrazione, con meno di 20
dipendenti.
Aziende in cui operano lavoratrici autonome, ex lege n.
546/1987.
Le aziende, appartenenti a qualsiasi settore, possono
avere o meno la caratteristica di imprese. Il requisito
occupazionale è quello esistente al momento
dell’assunzione. Nelle ipotesi di ricorso a lavoratori
somministrati, per la determinazione del requisito
occupazionale, occorre far riferimento alla base
occupazionale dell’azienda “utilizzatrice”, non assumendo
rilievo la consistenza organica dell’impresa di
somministrazione.
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LAVORATORI DESTINATARI (NEGLI ANNI 2009 – 2012) DI
TRATTAMENTI IN DEROGA
INCENTIVO ECONOMICO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO
LAVORATORI DESTINATARI – NEGLI ANNI 2009 2010 2011
2012 DI TRATTAMENTI IN DEROGA
Fonte legislativa
Art. 7, c. 7, legge n: 33/2009; art. 1, c.31, legge n.
220/2010; Circ. INPS n. 5/2010, Circ. INPS n. 40/2011;
legge n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012)
A chi si rivolge
Tutti i datori di lavoro come più avanti precisato;
Lavoratori destinatari – negli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 - di trattamenti in deroga.
Contenuti Incentivo economico in favore di datori di lavoro che
assumono lavoratori destinatari di trattamenti in deroga.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro a patto che, al momento
dell’instaurazione del rapporto, non siano interessati da
interventi di integrazione salariale straordinaria.
Condizioni di
accesso
I datori di lavoro devono assumere, senza esservi
obbligati, lavoratori destinatari di trattamenti in deroga. Tali
lavoratori devono essere stati licenziati o sospesi per
cessazione di attività totale o parziale o per intervento di
procedura concorsuale, da parte di imprese che operano in
settori in cui non può trovare applicazione la disciplina
prevista per CIGS.
Non è possibile accedere al beneficio se esistono assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti (collegamento -
controllo) tra chi assume e l’impresa di provenienza del
lavoratore.
Agevolazioni I datori di lavoro hanno diritto ad un contributo economico
corrispondente al trattamento in deroga che il lavoratore
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44
avrebbe percepito se non fosse intervenuta la sua
assunzione. L’incentivo è concesso nel limite di spesa
autorizzato; l’ammontare del contributo a favore del datore
di lavoro è al netto del costo sopportato per il
riconoscimento figurativo del periodo ai fini pensionistici.
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO
LAVORATORI CON CONTRATTI DI INSERIMENTO -
REINSERIMENTO
Fonte legislativa
Artt. 54-59, Dlgs. n. 276/2003; art. 1, commi 773, 1175 e
1176, legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; art. 22,
comma 3, legge n. 183/2011
A chi si rivolge
Tutti i datori di lavoro come di seguito precisato;
Persone che rientrano nelle seguenti categorie:
lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i
ventinove anni;
disoccupati di lunga durata (almeno dodici mesi,
secondo l’interpretazione comunitaria) fino a
trentadue anni;
lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un
posto di lavoro;
lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere
un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni;
donne di qualsiasi età – prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi - residenti
in un’area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile sia inferiore almeno del 20% di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10% quello maschile;
persone affette da grave handicap mentale, fisico o
psichico, il cui grado di invalidità sia superiore al
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45
45%.
Contenuti e
caratteristiche
Rapporto di lavoro con il quale si intende realizzare –
attraverso un progetto individuale di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore a un determinato
contesto lavorativo – l’inserimento ovvero il reinserimento
nel mercato del lavoro di determinate categorie di soggetti.
Il contratto deve essere stipulato “ad substantiam” in forma
scritta. Quanto alla durata, non deve essere inferiore a 9
mesi, né superiore ai 18 (tale limite è elevabile a 36 mesi
in caso di assunzione di persone affette da un grave
handicap fisico, mentale o psichico.
Chi può
assumere
I datori di lavoro che possono stipulare contratti di
inserimento sono:
gli Enti pubblici economici, le imprese ed i loro
consorzi;
i gruppi di imprese;
associazioni professionali, socio – culturali e quelle
sportive;
le fondazioni;
gli Enti di ricerca, pubblici e privati.
Sono esclusi gli studi professionali, anche se costituiti in
forma associata.
Benefici
normativi
Tutti i lavoratori assunti con contratto di inserimento
possono essere inquadrati “in deminutio” fino a due livelli
inferiori a quello previsto in applicazione del CCNL, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali è preordinato il
progetto di inserimento dei lavoratori. Il sotto
inquadramento non trova applicazione per le lavoratrici
indicate nella lettera e) dell’art. 54, comma 1, del D.L.vo n.
276/2003, salvo che non si rinvenga una diversa
previsione nella contrattazione nazionale o territoriale.
Molti contratti collettivi, soprattutto per le qualifiche a più
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basso contenuto professionale, hanno stabilito un solo
livello di sotto inquadramento o, in altri casi, un percorso
“cadenzato” nei diciotto mesi complessivi che porta, dopo
un certo periodo a passare da due ad un solo livello in
meno. Sulla materia e sui contenuti del progetto formativo
si rinvia ai vari contratti nazionali o, in mancanza,
all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004.
Benefici
contributivi
Per tutti gli assunti con contratto di inserimento (ad
eccezione dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i
ventinove anni – art. 54, comma 1, lettera a) viene
riconosciuto un abbattimento della contribuzione a carico
del datore di lavoro, pari al 25%: la concessione della
contribuzione agevolata comporta anche la rispondenza ai
requisiti del Regolamento CE n. 800/2008 sulle persone
svantaggiate. Diverso è il discorso per le donne di
qualsiasi età individuate dalla lettera e) del comma 1,
dell’art. 54. In assenza del Decreto Ministeriale che, ogni
anno, individua le zone per le quali in virtù delle condizioni
è possibile una agevolazione totale della contribuzione,
non sarà possibile stipulare il suddetto contratto, né
beneficiare dello sgravio contributivo minimo (25%).
La trasformazione anticipata del contratto di inserimento
(prima dei diciotto mesi massimi cui si può giungere
attraverso più proroghe) non consente la continuazione nel
“godimento” del beneficio contributivo secondo una
interpretazione “per relationem” con quanto previsto per
l’apprendistato. Infatti, il Ministero del Lavoro con la
risposta n. 14/2009 ad un interpello del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha precisato che non
può essere riconosciuto, pur nel caso in cui prosegua lo
svolgimento dell’attività formativa.
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47
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI A SEGUITO CONVENZIONE COI SERVIZI
PER L’IMPIEGO (CONVENZIONI A PARTIRE DAL 01/01/2008)
Fonte legislativa legge n. 68/1999; DM n. 91/2000; art. 1, c. 37, legge n.
247/2007.
A chi si rivolge
Imprese private, cooperative sociali, consorzi,
organizzazioni di volontariato, come di seguito
precisato;
Soggetti diversamente abili – come definiti dall’art. 1,
legge n. 68/1999 – con particolari gradi e tipologie di
riduzione della capacità lavorativa.
Contenuti e
caratteristiche
Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni, i datori di lavoro
sono tenuti a stipulare una convenzione con il competente
servizio per l’impiego, presentando il programma diretto ad
ottenere le agevolazioni spettanti. Il servizio autorizza i
programmi approvati ad accedere ai benefici contributivi,
nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna
Regione dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Per
ogni assunzione, le Regioni e le Province autonome
possono riconoscere – nei limiti delle risorse indicate nel
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – un contributo
calcolato sul totale del costo salariale annuo da
corrispondere al lavoratore nelle seguenti misure:
non superiore al 60% del costo salariale, per ogni
lavoratore che, assunto attraverso le citate
Convenzioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, abbia una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79%, ovvero abbia un
handicap intellettivo e psichico (indipendentemente
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48
dalle percentuali di invalidità);
non superiore al 25% del costo salariale, per ogni
lavoratore che, assunto attraverso le citate
Convenzioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, abbia una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%;
per il rimborso forfetario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro
per renderlo adeguato alle possibilità operative dei
disabili con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50% o per l’apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione
delle barriere architettoniche che limitano in
qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del
disabile.
Le assunzioni – a tempo indeterminato – devono essere
realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del
provvedimento con cui vengono ripartite le somme tra le
Regioni. La concessione del contributo è subordinata alla
verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza
del rapporto di lavoro o, qualora previsto, del superamento
del periodo di prova.
Chi può
assumere
Datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di
assunzione; le cooperative sociali ed i consorzi (art. 1, c. 1,
lett. B e art. 8, legge n. 381/1991); le organizzazioni di
volontariato, ex art. 11, c. 5, legge n. 68/1999.
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CREDITO D’IMPOSTA PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A
TEMPO INDETERMINATO NEL SUD ITALIA
Fonte legislativa Art. 2, Decreto Legge n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo)
A chi si rivolge
Lavoratori definiti – ex art. 2, Regolamento CE n. 800/2008
– come “svantaggiati” e “molto svantaggiati”; nel primo
caso, sono definiti tali i lavoratori:
privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6
mesi;
privi di un diploma di scuola media superiore o
professionale;
abbiano superato i 50 anni d’età;
vivano soli con una o più persone a carico;
siano occupati in professioni o settori con elevato
tasso di disparità uomo-donna;
siano membri di una minoranza nazionale con
caratteristiche definite dallo Stato membro.
Nel secondo caso, invece, sono definiti tali tutti i lavoratori
privi di lavoro da almeno 24 mesi.
Contenuti e
caratteristiche
L’assunzione con diritto al credito d’imposta deve essere
operata tra il 15/05/2011 ed il 15/05/2012 e deve generare
un incremento del numero dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato già presenti in azienda.
Il credito d’imposta, dunque, è calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente
occupati “nei 12 mesi precedenti all’arco temporale”.
Pertanto, l’azienda dovrà verificare qual è il numero medio
dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nel periodo
14/05/2010-14/05/2011 e verificare se una nuova
assunzione a tempo indeterminato crea incremento
occupazionale: in tal caso, potrà beneficiare del credito
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50
d’imposta.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo
indeterminato nelle seguenti Regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia).
Benefici
economici
Per ogni nuovo lavoratore assunto a tempo indeterminato,
i datori di lavoro potranno fruire di un credito d’imposta
nella misura del 50% dei costi “salariari”, a partire dalla
data di assunzione e per un periodo massimo di 12 mesi
(ovvero 24 mesi, in caso di lavoratori “molto svantaggiati”).
Rientrano nei costi “salariali”:
la retribuzione lorda prima delle imposte (la
retribuzione imponibile ai fini Irpef);
i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a
carico del datore di lavoro.
Decadenza del
beneficio
Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore
o pari a quello rilevato mediamente nel periodo
14/05/2010-14/05/2011;
se i posti di lavoro creati non sono conservati per
un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel
caso di PMI;
nei casi in cui vengano definitivamente accertate
violazioni non formali – sia alla normativa fiscale
che a quella contributiva in materia di lavoro
dipendente – per le quali siano state irrogate
sanzioni di importo non inferiore ad € 5000, oppure
violazioni alla normativa sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui
siano emanati provvedimenti definitivi della
magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale.
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ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI “GIOVANI
GENITORI”
Fonte legislativa Art. 1, c. 72, legge n. 247/2007; art. 1, DM 10 novembre
2010; Circolare INPS del 05 settembre 2011, n. 115
A chi si rivolge
Iscritti alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani
genitori”, istituita presso l’INPS. Possono iscriversi alla
banca dati coloro che possiedano, alla data di
presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti
requisiti:
età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al
giorno precedente il compimento del trentaseiesimo
anno di età);
essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o
adottivi - ovvero affidatari di minori;
essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
- lavoro subordinato a tempo determinato
- lavoro in somministrazione
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- contratto di inserimento
- collaborazione a progetto o occasionale
- lavoro accessorio
- collaborazione coordinata e continuativa.
In alternativa al requisito di cui al III° punto, la domanda
d’iscrizione può essere presentata anche da una persona
cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto
l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di
disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
I giovani soggetti in possesso dei requisiti esposti in
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precedenza possono iscriversi alla suddetta banca dati
direttamente on line, tramite il sito internet dell’INPS e
compilare il modulo contenente la domanda d’iscrizione.
La procedura richiede il possesso del codice di
identificazione personale (codice PIN), rilasciato dall’INPS:
l’utente che ne sia sprovvisto può farne richiesta on line,
ovvero tramite il numero verde 803.164.
Contenuti e
caratteristiche
Incentivo economico pari ad € 5.000 in favore delle
imprese private e delle società cooperative che
provvedano ad assumere a tempo indeterminato le
persone iscritte nella Banca dati stessa.
Il datore di lavoro può richiedere il beneficio economico
spettante, tramite il modulo telematico messo a
disposizione all’interno di una nuova funzionalità del
cassetto previdenziale Aziende (denominata “Istanza on
line”, sul sito internet www.inps.it)
Una volta accertato che il soggetto da assumere a tempo
indeterminato è iscritto nella propria Banca dati, l’INPS
rilascerà l’autorizzazione al godimento dell’incentivo in
commento, attraverso l’attribuzione automatica alla
posizione contributiva dell’azienda, del Codice
autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto.
La fruizione dell’incentivo avverrà tramite conguaglio del
relativo credito nella dichiarazione UniEmens.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro e le società cooperative che
instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro
subordinato: il beneficio spetta anche alle imprese sociali,
ex Dlgs. n. 155/2006.
Sono, invece, esclusi dall’incentivo in commento gli enti
pubblici (economici e non economici) ed i datori di lavoro
non qualificabili come imprenditori, ex 2082 cod. civ.
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Esclusioni
I datori di lavoro non potranno beneficiare del suddetto
incentivo qualora:
l’assunzione derivi da un obbligo di legge, dal
contratto collettivo, da un contratto individuale,
ovvero sia dovuta ex lege n. 68/1999;
il datore di lavoro abbia effettuato nei 6 mesi
precedenti, licenziamenti per gmo o per riduzione di
personale;
il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal
lavoro o riduzioni di orario di lavoro (es.
CIGO/CIGS, ovvero contratti di solidarietà
difensivi);
il lavoratore assunto sia stato licenziato, nei 6 mesi
precedenti, dalla stessa azienda ovvero da impresa
collegata o che presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti.
Natura incentivo
Incentivo economico pari ad € 5.000 in favore delle
imprese private e delle società cooperative che
provvedano ad assumere a tempo indeterminato le
persone iscritte nella Banca dati stessa.
Tale incentivo - limitato a 5 assunzioni per ogni singola
impresa (o società cooperativa) – è cumulabile con gli altri
incentivi/agevolazioni contributive previste dalla normativa
vigente.
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ASSUNZIONE DI SOGGETTO OVER 50 ANNI
BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
Fonte legislativa
Art. 2, legge n. 191/2009; art. 1, comma 1175, legge n.
296/2006; Circolari Min. Lavoro n. 5/2008 e n. 34/2008; art.
33, comma 25, legge n. 183/2011
A chi si rivolge Soggetti – over 50 anni d’età – beneficiari dell’indennità di
disoccupazione con requisiti normali
Contenuti e
caratteristiche
Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato (12 mesi), ovvero a tempo indeterminato.
Chi può
assumere
Tutti i datori di lavoro e le società cooperative che
instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro
subordinato (in possesso del DURC e nel rispetto dei
trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale
e, se esistente, da quella territoriale o aziendale).
Natura incentivo
Il beneficio è analogo a quello previsto per l’assunzione dei
lavoratori in mobilità (assunzione a termine per un
massimo di 12 mesi, ovvero assunzione a tempo
indeterminato, con “bonus” contributivo di 18 mesi), ex
lege n. 223/1991. L’aliquota contributiva c/azie sarà pari al
10%.
La durata dell’incentivo è prolungata in favore dei datori di
lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che godano
del trattamento normale di disoccupazione con almeno 35
anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione
del diritto al pensionamento e, comunque, fino al 31
dicembre 2012 (stante la natura sperimentale dello
strumento in commento).
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ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON CONTRATTO DI
APPRENDISTATO DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS.
N. 167/2011
Fonte legislativa
Legge n. 25/1955; artt. 47-53, Dlgs. n. 276/2003; Dlgs. n.
251/2004; Legge n. 80/2005; art. 1, c. 773, legge n.
296/2006; DM 28 marzo 2007; legge n. 133/2008.
TU APPRENDISTATO – DLGS N. 167/2011
CIRC. MIN. LAVORO N. 29/2011
LEGGE N. 183/2011, art. 22, comma 1
A chi si rivolge
(1)
Tipologia apprendistato – Età:
per la qualifica e per il diploma professionale (tra
i 15 ed i 26 anni non compiuti) se le Regioni –
previo accordo in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano – abbiano
regolamentato i profili formativi; in attesa che ciò
avvenga (e durante il periodo transitorio, ovvero
fino al 25/04/2012) sarà in vigore la seguente
tipologia contrattuale:
per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione (tra i 15 ed i 18
anni non compiuti)
A chi si rivolge
(2)
Tipologia apprendistato – Età:
Professionalizzante o contratto di mestiere (tra i
18 ed i 30 non compiuti) se – a prescindere dal
periodo transitorio – la nuova normativa sia stata
recepita dai CCNL e dalle Regioni (relativamente
all’offerta formativa pubblica). In caso di assenza
della legge regionale, il suddetto contratto sarà
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applicabile sulla scorta di quanto previsto dalla
contrattazione collettiva. In attesa del
recepimento della nuova normativa da parte dei
CCNL – e comunque, al massimo fino al
25/04/2012 – sarà ancora possibile adottare la
seguente tipologia contrattuale:
Professionalizzante (tra i 18 ed i 30 anni
non compiuti)
A chi si rivolge
(3)
Tipologia apprendistato – Età:
di alta formazione e di ricerca (tra i 17 anni se in
possesso di una qualifica professionale,
altrimenti tra i 18 anni fino ai 30 anni non
compiuti), se la Regione non abbia mai normato
la previgente tipologia contrattuale (e,
comunque, al termine del periodo transitorio);
tale contratto sarà adottabile mediante la stipula
di intese ad hoc tra il singolo datore di lavoro o
l’istituzione formativa prescelta. Qualora le
Regioni abbiano normato la previgente tipologia
contrattuale (e, comunque, al massimo fino al
termine del periodo transitorio), sarà possibile
adottare la seguente tipologia contrattuale:
per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione, compresi i
dottorati di ricerca (tra i 18 ed i 30 anni
non compiuti)
A chi si rivolge
(4)
Tipologia apprendistato – Età:
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (qualsiasi
età).
Contenuti e Rapporto di lavoro a prevalente contenuto formativo nel
quale il datore di lavoro, a fronte di una prestazione
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caratteristiche lavorativa, si obbliga a corrispondere all’apprendista non
solo una contropartita economica (retribuzione), ma anche
– direttamente o a mezzo terzi in possesso delle idonee
conoscenze – gli insegnamenti necessari per il
conseguimento di una qualifica professionale, di una
qualificazione tecnico professionale o di titoli di studio di
livello secondario, universitari, o specializzazioni dell’alta
formazione attraverso percorsi di formazione interna o
esterna all’azienda.
Può essere di tre tipi:
per la qualifica e per il diploma professionale
professionalizzante
professionalizzante, o contratto di mestiere
per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione o di ricerca
Il contratto deve essere stipulato “ad substantiam” in forma
scritta e deve contenere:
1. la qualifica da conseguire
2. la durata del rapporto
3. il piano formativo individuale finalizzato a garantire
la fissazione del percorso formativo
dell’apprendista
In merito alla durata del rapporto, si osserva che la stessa
è demandata alla contrattazione collettiva, in ragione del
dito di qualificazione da conseguire.
Chi può
assumere
Datori di lavoro – pubblici e privati - appartenenti a tutti i
settori di attività
Benefici La categoria d’inquadramento dell’apprendista può essere
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normativi inferiore, per non più di 2 livelli, a quella spettante (in
applicazione del CCNL) ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il
contratto.
Gli apprendisti, in genere, sono esclusi dal computo della
forza lavorativa (fa eccezione la disposizione ex art. 1, c. 1,
legge n. 223/1991)
Agevolazioni
contributive
Dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016
Datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero
di addetti fino a 9:
I° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 0%
II° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 0%
III° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 0%
Anni successivi al III°: aliq. ctr. c/Azie -> 10%
Datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero
di addetti maggiore di 9:
ogni anno: aliq. ctr. 10%
La contribuzione a carico dell’apprendista è fissata nella
misura del 5,84%.
Agevolazioni
economiche
Progetto AMVA "Apprendistato e mestieri a vocazione
artigianale"
Per le aziende che assumeranno giovani con contratto di
apprendistato sono previsti:
€ 5.500 di contributo per ogni giovane, che abbia
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compiuto quindici anni e fino al venticinquesimo
anno di età, assunto con contratto di apprendistato
per la qualifica e per il diploma professionale (in
tutti i settori di attività);
€ 4.700 di contributo per ogni giovane di età
compresa tra i diciassette e i ventinove anni,
assunto con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere (in tutti i settori di
attività).
Il Progetto – iniziato il 03/08/2011 – terminerà il
31/01/2014.
TRASFORMAZIONE CON RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO DI APPRENDISTI QUALIFICATI
Fonte legislativa
Art. 21, legge n. 56/1987; legge n. 25/1955; Dlgs. n.
276/2003; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 legge n.
296/2006; DM 24 ottobre 2007
TU APPRENDISTATO – DLGS N. 167/2011
A chi si rivolge Apprendisti qualificati
Contenuti e
caratteristiche
Ai datori di lavoro, che trasformano il rapporto di
apprendistato in un rapporto a tempo indeterminato è
concesso, per i 12 mesi successivi alla trasformazione, di
continuare a versare la contribuzione a proprio carico nella
misura prevista per gli apprendisti (aliq. ctr. 10%). Anche il
contributo a carico del dipendente rimane quello previsto
per gli apprendisti (5,84%).
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Numero Verde Lavoro: 800.81.82.82
E-mail: [email protected]
Info Web:
www.provincia.roma.it
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